Global minimum tax: con la pubblicazione di un comunicato stampa durante il corso della giornata di lunedì 11 settembre 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato l’avvio della consultazione pubblica per quanto riguarda il decreto legislativo di attuazione in merito al livello di imposizione fiscale minimo a livello globale.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme qual è il contenuto del comunicato che è stato pubblicato da parte del MEF all’interno del proprio sito web ufficiale.

Global minimum tax: il comunicato del MEF

Ecco qui di seguito il contenuto del comunicato stampa che è stato pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2023:

“Il ministero dell’economia e delle finanze comunica che a partire da oggi e fino al 1 ottobre 2023 è pubblicato in consultazione lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2022/2523 che ha l’obiettivo di attivare un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale (“global minimum tax”) per i gruppi di imprese multinazionali e nazionali di rilevanti dimensioni.

Con questo decreto si avvia l’iter di attuazione di un primo intervento previsto nell’ambito della riforma della delega fiscale approvata dal Parlamento.

In particolare, il provvedimento segue l’approccio comune, già condiviso a livello OCSE e G20, di una riforma (articolata su due Pilastri) delle regole fiscali internazionali che consenta di ridurre le distorsioni dovute ai differenti livelli di tassazione nei Paesi.

Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia potranno pertanto inviare, entro il 1 ottobre 2023, osservazioni e commenti sullo schema di decreto legislativo pubblicato sul sito del Dipartimento finanze.”

Schema di decreto legislativo

Dando attuazione alle disposizioni che sono contenute all’interno della direttiva UE n. 2523 del 14 dicembre 2022, che è stata pubblicata da parte del Consiglio Europeo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via alla fase di consultazione pubblica a partire dall’11 settembre 2023.

La consultazione, in particolare, riguarderà la questione legata alla volontà di garantire un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale per i seguenti soggetti:

  • i grandi gruppi multinazionali di imprese;
  • i gruppi nazionali di grandi dimensioni.

I sopra citati soggetti, nello specifico, dovranno versare le seguenti imposte entro il termine ultimo del 1° ottobre 2023:

  • l’imposta minima integrativa, la quale deve essere versata da parte delle imprese controllanti di gruppi multinazionali o nazionali, che hanno la propria sede in Italia e le cui imprese controllate hanno una bassa imposizione;
  • l’imposta minima suppletiva, la quale deve essere versata da parte di una o più imprese di un gruppo multinazionale, che hanno la propria sede in Italia e le cui imprese che fanno parte del gruppo hanno una bassa imposizione, esclusivamente nel caso in cui non sia sta applicata, anche in misura parziale, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
  • l’imposta minima nazionale, la quale deve essere versata da parte delle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale, che hanno la propria sede in Italia e che hanno una basa imposizione.

Sono escluse dall’obbligo di versamento dell’imposta minima integrativa i seguenti soggetti:

  • le entità che si qualificano come:
    1. entità statale;
    2. organizzazione internazionale;
    3. organizzazione senza scopo di lucro;
    4. fondo pensione;
    5. fondo di investimento;
  • le entità che sono detenute per una percentuale almeno pari al 95% da una o da più entità tra quelle citate al punto precedente, ad eccezione di quelle che:
    • operano per una percentuale pari al 100%, o comunque pari ad almeno il 90%, nella detenzione di attività o nell’investimento in fondi che apportano dei benefici a una o più entità di cui al punto precedente;
    • svolgono esclusivamente attività ausiliare a quelle che vengono effettuate da parte di una o più entità di cui al punto precedente;
  • le entità che sono detenute per una percentuale almeno pari all’85% da una o da più entità tra quelle citate al primo punto.