Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d’imposta indirizza chi ha fatto lavori utilizzando il superbonus nell’utilizzare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Per le spese sostenute nell’anno in corso, la conversione in legge del decreto 39 del 30 marzo 2024 ha stabilito che la detrazione fiscale debba essere effettuata necessariamente nell’arco di dieci anni. Allo stesso modo delle spese sostenute nel 2022, per le quali – un anno fa – i contribuenti avevano l’opzione di scegliere tra detrazione in quattro o in dieci anni.
Restano nel mezzo le spese sostenute nel 2023, che non sono state prese in considerazione dai precedenti decreti del governo. La risposta è tuttavia negativa e non consente, dunque, di allungare gli anni di sconto nella dichiarazione dei redditi. Ciò può comportare particolari problemi per i committenti di lavori che abbiano sostenuto i costi degli interventi, ma non abbiano sufficiente capienza fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2024 e degli anni a seguire.
Superbonus spese 2023, come fare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?
Per le spese sostenute nel 2023 sui lavori agevolati dal superbonus, non è consentito allungare la durata della detrazione fiscale in dieci anni rispetto ai quattro anni ordinari. Infatti, tra il decreto che ha istituito l’opzione di scelta del contribuente per le spese del 2022 (il decreto 11 del 17 febbraio 2023, provvedimento di blocco della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura) e la conversione in legge del decreto 39 del 30 marzo 2024 (legge 67 del 2024) – che però considera solo le spese sostenute dal 1° gennaio di quest’anno – manca un provvedimento che allunghi le spese dello scorso anno, ovvero quelle che nelle dichiarazioni dei redditi riguardano il periodo di imposta 2023.
Peraltro, secondo quanto prevede il comma 8 quinquies, dell’articolo 119, del decreto legge 34 del 2020, solo per le spese sostenute dai committenti nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 in relazione agli interventi agevolati dal superbonus, si può procedere con la detrazione fiscale (a scelta del committente) ripartita su un periodo più lungo rispetto a quello ordinario di quattro anni, ovvero su dieci anni, con quote di pari importo a partire dal periodo d’imposta del 2023.
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Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi del 2023, per le spese del 2022, i contribuenti con crediti del superbonus avevano la possibilità di scegliere tra:
- la detrazione fiscale in quattro anni, di pari importo, iniziando dalla dichiarazione dei redditi del 2023 per il periodo di imposta 2022 per terminare nel 2026 per il periodo di imposta 2025;
- e quella allungata a dieci anni, con quote di pari importo, iniziando però dalla dichiarazione dei redditi del 2024 per l’anno di imposta 2023 per terminare nel 2033 per il periodo di imposta 2032.
L’inserimento della prima quota di detrazione fiscale delle spese del superbonus del 2022 nella dichiarazione dei redditi del 2023 costituiva la scelta, da parte del contribuente, di non avvalersi della detrazione fiscale allungata a dieci anni. Viceversa, l’attesa di un anno per detrarre la prima quota alla dichiarazione dei redditi del 2024 rappresentava la scelta di avvalersi dello sconto diluito in dieci anni.
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Il decreto legge 39 del 30 marzo scorso ha reintrodotto la detrazione fiscale allungata a specifiche condizioni. Infatti, l’opzione dei dieci anni si applica:
- alle spese sostenute, anche in via retroattiva, a partire dal 1° gennaio 2024 e agevolate dal superbonus;
- senza possibilità di scelta da parte del contribuente se applicare la detrazione ordinaria di quattro anni;
- con prima rata nella dichiarazione dei redditi del 2024 per l’anno di imposta 2023 e per le successive nove dichiarazioni;
- senza poter utilizzare la cessione dei crediti d’imposta o dello sconto in fattura;
- senza poter includere le spese del 2023 del superbonus per le quali, pertanto, si dovrà applicare il 90% o 110% di beneficio fiscale a seconda dei casi, ma con ripartizione di quattro anni.