La pensione anticipata Opzione donna permette il ritiro dal lavoro da 58 a 60 anni di età con 35 anni di contributi. L’INPS nella circolare numero 25 pubblicata il 6 marzo 2023, ha spiegato i criteri operativi della misura, ponendo in rilievo il carattere “soggettivo” della misura. Una condizione che per molti versi viene vista come una limitazione all’accesso ad Opzione donna.

In sostanza, la misura nata per favorire il pensionamento delle donne lavoratrici non è aperta a tutte le donne, ma vincolata da diverse condizioni. Vediamo insieme cosa dice la circolare n. 25/2023.

Opzione donna 2023: i chiarimenti della pensione anticipata nella circolare INPS N. 25/2023.

Gli ultimi aggiornamenti normativi della formula previdenziale Opzione donna sono contenuti nella legge di Bilancio 2023. In particolare, il discorso cade sui correttivi che limitano l’accesso alla pensione anticipata donna.

In sostanza, sono cambiati i criteri della prestazione economica previdenziale, la misura è stata prorogata per il 2023, ma con una visione e sensibilità diversa rispetto alla trattamento originario.

Ad oggi, la pensione anticipata donna si può richiedere se vengono perfezionati 60 anni di età e 35 anni contributivi, oltre alla presenza di diverse condizioni.

INPS opzione donna 2023, i correttivi della legge di Bilancio 2023

L’Ente nazionale della previdenza sociale, in una nota pubblicata il 7 marzo 2023, ha reso note le modifiche operate con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), relativa alla pensione anticipata Opzione donna.

Nella circolare INPS 6 marzo 2023, n. 25 sono presenti i chiarimenti ufficiali dell’Ente sulla messa a regime dei nuovi requisiti e le condizioni di accesso alla pensione donna.

Nello specifico, il primo riferimento normativo viene rivolte alle lavoratrici che assistono una persona con disabilità grave, secondo le disposizioni presenti nella legge 104, articolo 3 comma 3.

E, ancora, la norma individua come soggetti beneficiari del trattamento, le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Fornendo, inoltre, maggiori dettagli sul periodo di decorrenza della pensione anticipata e sulla richiesta di accesso al trattamento.

Come funziona la pensione anticipata Donna 2023?

La norma tutela le lavoratrici permettendo l’uscita anticipata dal lavoro in favore di coloro che rientrano in queste categorie, quali:

  • “lavoratrici che assistono una persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  •  lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;
  • lavoratrici con una riduzione della capacità lavorativa, con una percentuale di invalidità civile dal 74%”.

La pensione Opzione donna, può essere richiesta dalle lavoratrici che si trovano nella condizione di aver perfezionato i requisiti di età e contribuzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

I requisiti anagrafici non sono simile per tutte le lavoratrici, ma cambiano in funzione dell’applicazione di diversi criteri.

Qual è l’età pensionabile delle donne?

Nel 2021 la pensione anticipata donna era accessibile a tutte coloro che maturavano un requisito anagrafico di 58 e 59 anni e 35 anni di contribuzione.

In sostanza, l’unica differenza incorporata nella misura era votata al settore pubblico e privato. Ad oggi, le condizioni per l’accesso alla misura sono cambiate tanto che la misura è stata vincolata ad una “condizione soggettiva.

In altre parole, l’accesso alla misura è stata vincolata seguendo i canoni utilizzati per l’anticipo pensionistico Ape sociale. 

E così, è arriva la stretta sulla pensione anticipata Opzione donna, senza tener conto che la misura già era particolarmente penalizzate per l’effetto della liquidazione dell’assegno integralmente con il sistema contributivo.

Ad ogni modo, le lavoratrici che intendono avvalersi di questo trattamento previdenziale devono rispettare le condizioni previste per i profili di tutela, tra cui:

  • “lavoratrici che assistono, al momento della richiesta per l’accesso alla pensione anticipata da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente affetto da disabilità grave secondo le disposizioni normative previste nell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per cui, il riferimento cade sulla cura e assistenza di un parente o un affine di secondo grado convivente. Se genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano raggiunto la soglia anagrafica di settanta anni di età o in condizioni invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • lavoratrici che presentano una riduzione della capacità lavorativa, regolarmente verificata dalla Commissione ASL e INPS chiamata a verificare la sussistenza dello stato di invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  • lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)”.

Il relatore per le mamme ha aggiunto uno sconto anagrafico pari a un massimo di due anni. In sostanza, per il primo figlio, viene decurtata l’età anagrafica di un anno, fino a un massimo di due anni dal secondo e terzogenito. In questo modo, le lavoratrici che rientrano nei criteri sopra indicati possono pensionarsi a 58 e 59 anni, anziché attendere i 60 anni di età.

Infine, Il legislatore per le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi, ha previsto l’applicazione dello sconto anagrafico a prescindere dalla presenza del carattere genitoriale. E, così, possono pensionarsi le donne con 58 anni e 35 anni di contributi, se maturati i requisiti entro la data ultima del 31 dicembre 2022.