Zero Canone RAI e rimborso: è possibile? A volte le tasse non si pagano, mentre altre volte si corrispondono con gli interessi. La regola generale per ottenere Zero Canone RAI e il rimborso vale un pò per tutti, a condizione che si soddisfino specifici requisiti.

Innanzitutto, il Canone RAI viene corrisposto dai cittadini per la detenzione (possesso) del televisore, più comunemente definito TV. Dal 2016, la tassa sulla televisione viene pagata insieme alla bolletta della luce. Pertanto, è normale che laddove siano presenti le condizioni di esenzione, sia possibile ottenere il rimborso. Vediamo insieme chi può presentare la richiesta per il rimborso del canone RAI per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Zero Canone RAI e rimborso

 Per il 2024, i cittadini che possiedono una TV e, quindi, risultano detentori di un apparecchio televisivo pagano la tassa direttamente nella bolletta della fornitura elettrica. Nello specifico, il governo italiano ha ridotto l’importo del Canone RAI nella legge di Bilancio 2024; pertanto la tassa è passata da 90 a 70 euro, ovvero 7 euro al mese per 10 mesi. Il contribuente nelle bollette trimestrali trova l’importo pari a 14 euro alla voce Canone RAI.

Tuttavia, non tutti sono vincolati al pagamento della tassa, infatti, la normativa permette l’esonero dal pagamento del Canone RAI in presenza di specifici requisiti, nonché determinati termini di scadenza da rispettare per ottenere il rimborso pieno.

Esenzione tassa TV

Per ottenere l’esonero occorre presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione all’Agenzia delle Entrate, se sono presenti le seguenti condizioni:

  1. non possesso della TV, ovvero la condizione di non detenzione di un televisore in nessuno degli immobili posseduti a titolo di proprietario;
  2. denuncia di cessazione dell’abbonamento RAI per suggellamento.

La normativa prevede l’esenzione del canone RAI per le persone anziane. Nello specifico, coloro che compiono 75 anni di età possono evitare di pagare la tassa se rientrano nelle condizioni di seguito riportate:

  • compiuto 75 anni di età;
  • un reddito complessivo uguale o inferiore a 8.000 euro annui.

I cittadini che hanno raggiunto i 75 anni di età possono presentare la richiesta per l’esonero per il 2° semestre.

Cosa si intende per reddito fino a 8.000 euro annui?

Il cittadino deve calcolare il reddito sommando gli emolumenti di reddito percepiti dall’interessato e quello del coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a IRPEF o meno secondo le regole ordinarie. È importante notare che la norma tutela le persone che vivono in una condizione di reale disagio economico.

 A chi spetta l’esenzione dal Canone RAI oltre agli over 75?

 Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, possono presentare la richiesta per l’esenzione dal canone RAI i seguenti soggetti:

  • agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
  • funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Chi può chiedere il rimborso per gli anni 2021, 2022 e 2023.

I contribuenti che hanno regolarizzato il canone RAI per gli anni 2021, 2022 e 2023 possono richiedere il rimborso dell’importo della tassa pagata e non dovuta presentando la dichiarazione sostitutiva, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di legge.

L’Agenzia delle Entrate spiega che l’istanza di rimborso dovrà essere motivata; pertanto, il richiedente deve rientrare in una delle seguenti situazioni:

  • “il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 8.000 euro (codice 1);
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5)”.

Dove presentare la richiesta per il rimborso?

La richiesta può essere presentata dal titolare della fornitura elettrica, dai suoi eredi o intermediari abilitati tramite raccomandata inviata a:

  • Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

In alternativa, è possibile inoltrare la richiesta in via telematica all’indirizzo online www.agenziaentrate.gov.it.

Per maggiori dettagli, si consiglia di richiedere l’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 ai seguenti numeri:

  • 800.90.96.96 (numero verde da rete fissa)
  • 06 96668907 (da cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore)
  • 0039 0696668933 (dall’estero – servizio in lingua italiana, costo a carico del chiamante)