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Tag: superbonus

Aumento della rendita catastale per chi ha ristrutturato con il superbonus: quanto si pagherà di più?

L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa e ha dato una vera e propria doccia fredda a chi ha eseguito lavori agevolati con il superbonus: potrebbe arrivare un aumento della rendita catastale. Se aumentano le rendite catastali, aumentano anche le tasse.

Il tabù che i partiti di centro destra hanno sempre avuto nei confronti della tassazione sulle case sembra essersi rotto. L’aggiornamento si applicherà agli immobili oggetto dei bonus edilizi e anche ai cosiddetti immobili fantasma.

Come se non bastasse, per il 2025 è prevista anche la riduzione dei bonus sulle ristrutturazioni.

Cosa cambia per le famiglie? Come impatteranno i costi?

Aumento della rendita catastale per chi ha ristrutturato con il superbonus

Chi ha ristrutturato casa usufruendo delle agevolazioni del superbonus deve prepararsi a pagare più tasse. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha anticipato la volontà del Governo di voler aumentare la rendita catastale degli immobili oggetto di interventi nell’ambito del superbonus.

Più precisamente, è previsto l’aggiornamento degli archivi catastali e, in base alla Legge n. 213/2023, chi ha usufruito del superbonus 110% dovrà obbligatoriamente aggiornare i dati catastali. Oggetto delle nuove disposizioni sono anche gli immobili fantasma, ovvero quelli non censiti, ai cui proprietari saranno inviate lettere di compliance dall’Agenzia delle entrate.

La revisione della rendita catastale è obbligatoria, così come è stata prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso anno nel caso in cui gli immobili, dopo l’esecuzione dei lavori agevolati, abbiano aumentato il valore di almeno il 15%.

Secondo la norma, che sottolineiamo ancora una volta è già in vigore, molti lavori agevolati nell’ambito del superbonus non comportano l’obbligo di effettuare la variazione della rendita catastale.

L’obbligo, però, vige solo nel momento in cui venga:

  • Aumentato il numero dei vani;
  • Incrementata la volumetria.

In alternativa, in assenza delle modifiche enunciate, come già detto, il valore dell’immobile sia aumentato di almeno il 15%. Sono questi i casi in cui c’è l’obbligo di aggiornare la rendita catastale.

Bisogna attendere, in ogni caso, cosa prevederà la prossima manovra finanziaria, per sapere cosa sarà aggiunto rispetto agli obblighi già in vigore e se l’aggiornamento delle rendite sarà esteso a tutti coloro che hanno eseguito lavori agevolati, pur non rientrando nelle suddette categorie.

Quando scatta l’obbligo di verificare la variazione della rendita catastale

Le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Economia hanno messo in allarme chi ha usufruito dei bonus edilizi, soprattutto i cittadini che hanno eseguito lavori di ristrutturazione agevolati con il superbonus.

Bisogna capire quando scatta l’obbligo di aggiornamento e, in particolar modo, per quali immobili.
L’obbligo giunge, come abbiamo indicato in precedenza, per i lavori che hanno comportato una variazione importante, tale da aver cambiato la pianta stessa dell’immobile. Possiamo pensare, per esempio, all’ampliamento degli immobili già esistenti oppure alle variazioni superficiali o di destinazione d’uso.

Chi ha sostituito infissi, in linea di massima, non ha eseguito lavori da comportare variazioni catastali e, quindi, dovrebbe essere esonerato da tutte le comunicazioni.

Se ci soffermiamo sui lavori eseguiti con il superbonus, questi, non comportano variazioni catastali, ma la Legge di Bilancio del 2024 ha comunque imposto l’obbligo alla comunicazione tutti i beneficiari del bonus.

Attualmente, resta difficile da capire quando gli interventi portino a una effettiva variazione del 15% della rendita catastale. Infatti, non tutti gli immobili che hanno beneficiato del superbonus vedranno un aumento della rendita. Ma, ancora, è tutto da vedere.

Con tutta probabilità, nei prossimi mesi, il Fisco invierà diverse lettere di compliance ai contribuenti che non si sono messi in regola, in base all’obbligo già previsto dalla scorsa manovra, invitandoli ad adeguarsi il prima possibile.

Per il resto, dobbiamo solo attendere ulteriori passi in avanti, per capire bene se la norma già esistente verrà estesa oppure resterà così com’è. Si dovrà attendere anche per capire davvero cosa succede quando aumenta la rendita catastale.

Superbonus per i redditi bassi: a chi spetta e come richiedere il contributo a fondo perduto

Nonostante le continue strette alla misura, il superbonus offre un contributo a fondo perduto per i redditi bassi.

Parliamo di una piccola e breve cosa di interventi attuativi generata dalle modifiche che si sono succedute tra lo scorso anno e il 2024. Una direzione che punta a sostenere le categorie più deboli della popolazione. Si chiama Fondo indigenti superbonus e potrà essere richiesto solo fino al 31 ottobre 2024.

Nel testo, facciamo il punto su chi sono i beneficiari, l’importo della misura e come richiedere il contributo a fondo perduto.

A chi spetta il superbonus per i redditi bassi

Con il provvedimento del 18 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate introduce una nuova possibilità per alcune categorie di persone che hanno già avviato lavori edilizi.

Chi ha realizzato interventi sugli immobili, nel periodo tra gennaio e ottobre 2024, può avere accesso al contributo a fondo perduto del 70% sulle spese sostenute.

A differenza del passato, non si tratta di una detrazione fiscale, quanto più di una grande possibilità da cogliere al volo, considerando le continue strette alla misura e il destino alquanto incerto dei bonus edilizi.

Il contributo a fondo perduto del superbonus, però, spetta solo ai redditi bassi. La finestra, infatti, viene aperta per le persone a basso reddito, molto più svantaggiate e con minori possibilità per avviare lavori di efficientamento energetico delle proprie abitazioni.

In particolare, la misura si rivolge a una specifica platea: chi ha iniziato i lavori entro il 31 dicembre 2023 e ha raggiunto almeno il 60% dello stato di avanzamento.

A chi è destinata la misura? Soffermandosi sui requisiti personali, la misura è riservata a chi ha un reddito di riferimento determinato attraverso i coefficienti del quoziente familiare non superiore a 15.000 euro.

Importo e limiti superbonus Fondo indigenti

L’importo massimo della spesa agevolabile è pari a 96.000 euro e determinato in relazione alle spese sostenute direttamente dal richiedente, oppure, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo.

Si deve far riferimento alla cornice normativa dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-legge Superbonus n. 212/2023, convertito in Legge n. 17/2024, e del decreto MEF del 6 agosto 2024.

Il decreto Salva spese mette a disposizione 16,4 milioni di euro, ovvero l’importo residuo del Fondo indigenti dello scorso anno. Si tratta di una misura nata con lo scopo di sostenere i nuclei familiari con redditi bassi, considerando lo scalone che si è verificato a inizio 2024, con la discesa dell’aliquota del superbonus dal 110% al 90% e al 70%.

Come richiedere il contributo a fondo perduto per i redditi bassi

Ogni interessato può presentare una sola domanda per richiedere il contributo a fondo perduto. La domanda deve essere presentata solo ed esclusivamente in modalità telematica, anche per il tramite di un intermediario autorizzato e delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Nella domanda, devono essere presenti i seguenti dati:

  • Il codice fiscale del richiedente;
  • Il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il richiedente sia un erede;
  • Il codice fiscale del legale rappresentante di chi chiede il contributo, nel caso in cui il beneficiario sia minore o interdetto;
  • Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto;
  • Spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Sarà proprio l’Agenzia delle entrate a determinare l’importo del contributo a fondo perduto da erogare. Si baseranno sul rapporto tra le risorse disponibili e contributi richiesti. Si fa presente, infine, che le domande possono essere presentate solo fino al 31 ottobre 2024.

Per conoscere le percentuali di erogazione, però, occorre attendere fino al 30 novembre. Entro la suddetta data, l’Agenzia delle entrate effettuerà la comunicazione attraverso un apposito provvedimento. Successivamente, il contributo verrà corrisposto attraverso un accredito diretto tramite conto corrente bancario o postale indicato al momento della presentazione della domanda.

Contributo Superbonus 2024: online il modello per la domanda

Contributo Superbonus 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 360503 del 18 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha messo a disposizione il modello con le relative istruzioni per ciò che concerne le modalità e i termini di presentazione della domanda ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto in oggetto.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei datiGDPR);
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 de 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 270 del 18 novembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • il decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito dalla legge n. 17 del 22 febbraio 2024;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 6 agosto 2024, recante “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 5 settembre 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 5 marzo 2003;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 10 giugno 2004;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2023;

Contributo Superbonus 2024: come e quando fare domanda?

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni ai fini della presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto di cui al sopra citato decreto legge n. 212 del 2023, e successive modificazioni.

L’istanza potrà essere inviata direttamente dal soggetto richiedente oppure tramite l’ausilio di un intermediario abilitato.

Il termine ultimo per la trasmissione è fissato per il 31 ottobre 2024.

Superbonus condomini, fino al 31 dicembre c’è la possibilità di fruire della detrazione del 70%: cosa cambia dopo

I condomini alle prese con i lavori di ristrutturazione nell’ambito degli interventi agevolati del superbonus hanno tempo fino al 31 dicembre per sostenere le spese e fruire della detrazione del 70%.

Tutto cambia a partire dal 1° gennaio 2025, quando sarà applicata una nuova e ulteriore detrazione. Infatti, l’anno prossimo si potrà fruire solo della detrazione del 65% e, poi, dirgli completamente addio.

Superbonus condomini, tempo fino al 31 dicembre per avere la detrazione del 70%

Il 31 dicembre 2024 non è poi così lontano, così come non è lontana la scadenza che interesserà i lavori che rientrano nel superbonus.

Non scadrà solo il superbonus con detrazione del 70%, l’anno prossimo anche il bonus ristrutturazione sarà ridotto. Infatti, l’aliquota del bonus passerà dal 50% al 36%. Nella prossima Legge di bilancio difficilmente vedremo una riconferma delle aliquote attualmente in vigore.

In modo particolare, però, il termine della fine dell’anno riguarda i contribuenti che stanno affrontando gli interventi sugli edifici condominiali.

La riduzione del superbonus per i condomini continua progressivamente. Percorrendo la sua strada, ricordiamo come dal 110% sia passato al 90% nel 2023, per passare al 70% per le spese sostenute nel 2024.

Dal 1° gennaio 2025 e per tutto il prossimo anno è prevista un ulteriore abbassamento dell’aliquota di detrazione: passerà dal 70% attuale al 65%. La nuova aliquota raggiungerà quella dell’ecobonus. Alla fine la misura giungerà al suo traguardo e terminerà.

Tornando all’imminente scadenza, i contribuenti che intendono continuare a mantenere l’aliquota del 70% dovranno sostenere le spese entro la fine dell’anno. Invece, chi abbia ancora intenzione di scegliere la strada della cessione del credito deve anche terminare i lavori e asseverarli entro la fine dell’anno.

I condomini interessati sono oltre 133.000

Si contano oltre 133.000 condomini interessati a terminare i lavori agevolati con il superbonus entro il 31 dicembre 2024. Parliamo di ben 77,7 miliardi di euro di interventi ammessi alla detrazione agevolata.

Gli interventi conclusi hanno raggiunto quota 95% (in base ai dati registrati dall’ENEA al 31 agosto 2024). Invece, l’importo degli interventi già realizzati si attesta a 73,8 miliardi.

Dati alla mano, gli investimenti nei condomini rappresentano la maggioranza di quelli che vengono realizzati. I numeri sono nettamente inferiori, però, rispetto al primo trimestre dell’anno.

Come cambia il superbonus dal 2025

L’anno prossimo la platea dei cittadini che potranno usufruire del superbonus sarà limitata, e anche di tanto rispetto agli anni precedenti. Il superbonus, comunque, potrà coprire diverse tipologie di interventi, ciascuna con caratteristiche specifiche e determinati limiti di spesa.

In linea generale, il panorama degli incentivi per la riqualificazione edilizia si sta evolvendo e molte delle misure alle quali siamo stati abituati non ci saranno più o saranno ridotte.

Come abbiamo anticipato, il superbonus non farà eccezione. Abbiamo già parlato della riduzione delle aliquote, ma non dobbiamo dimenticare la ridefinizione dei criteri di accesso.

Per poter beneficiare della detrazione con aliquota del 70% fino al 31 dicembre del 2024 e per poter applicare l’aliquota del 65% per il 2025, è necessario, in ogni caso, soddisfare un requisito fondamentale: gli interventi effettuati devono portare a un incremento significativo dell’efficienza energetica dell’edificio.

In modo particolare, è richiesto un avanzamento minimo di 2 categorie nella scala di classificazione energetica. Tale miglioramento può essere raggiunto anche combinando le opere del superbonus e gli interventi agevolati rientranti nell’ambito dell’ecobonus. Qualora non venissero raggiunte le due classi, si deve comunque raggiungere la classe energetica più elevata disponibile. Il miglioramento energetico deve essere attestato presentando, obbligatoriamente, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia prima che dopo l’esecuzione dei lavori.

Superbonus, fino al 31 ottobre si può richiedere il fondo indigenti 2024: ecco come fare domanda

Fino al 31 ottobre è possibile presentare la domanda per il fondo indigenti 2024, nonostante le continue modifiche apportate al Superbonus.

Si tratta di un’agevolazione necessaria al supporto dei nuclei familiari con i redditi più bassi. Le famiglie beneficiarie, in possesso di determinati requisiti, possono presentare una sola domanda e per una sola agevolazione.

Una volta ricevute le domande, l’Agenzia delle entrate andrà a determinare l’importo del contributo da erogare.

Vediamo come funziona la misura, come e quando arriva la comunicazione e in cosa consiste il fondo indigenti 2024.

Cos’è il fondo indigenti 2024 del superbonus

Negli ultimi tempi, il superbonus è stato ampiamente modificato, anche se alcuni provvedimenti attuativi saranno ancora operativi, almeno per i prossimi mesi.

Uno di questi è il fondo indigenti 2024. Si tratta di una misura che può essere richiesta fino al 31 ottobre 2024 e messa a punto dal decreto salva spese, e varato poco prima della fine dello scorso anno.

È stato, poi, attuato dal decreto firmato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il quale fissa le regole per le richieste. Il decreto, convertito in Legge n. 17/2024, prevede che l’aiuto sia rivolto alle famiglie a basso reddito e con cantieri fermi. In che modo? Viene riconosciuto un contributo, erogato in base alle risorse disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Come funziona il fondo indigenti

Il fondo indigenti del superbonus è una misura che ha lo scopo di supportare i nuclei familiari con redditi bassi, in considerazione della riduzione che si è verificata all’inizio dell’anno, con l’abbassamento dell’aliquota.

L’importo del fondo viene stabilito in base alle spese sostenute entro il limite di 96.000 euro. Le risorse disponibili sono pari a 16,441 milioni di euro.

In particolar modo, sono ammessi coloro che hanno sostenuto spese per lavori edilizi nei primi dieci mesi dell’anno. L’agevolazione vale per chi ha effettuato bonifici dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.
Per quanto riguarda i cantieri, devono aver raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%, alla data del 31 dicembre 2023.

Quali sono i requisiti per rientrare nel fondo? Le famiglie devono avere un reddito familiare non superiore a 15.000 euro.

Come fare la domanda per il fondo indigenti 2024

È ammessa la presentazione solo ed esclusivamente telematica delle domande che, in alternativa, possono essere inviate anche tramite un intermediario abilitato.

I beneficiari possono presentare una sola domanda e in relazione a una sola unità immobiliare. L’Agenzia delle entrate, una volta ricevute le istanze, provvederanno a effettuare i calcoli e le valutazioni necessarie volte alla determinazione dell’importo spettante. In che modo? L’entità del contributo si basa sul rapporto tra le risorse e i contributi richiesti.

Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, avverrà seguendo l’ordine cronologico della data del primo bonifico eseguito dai richiedenti durante il 2024.

Qualora dovessero pervenire domande con la stessa data di effettuazione del primo bonifico e, al contempo, in presenza di insufficienza delle risorse per l’erogazione dei contributi richiesti, l’importo sarà erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento risorse.

Passando alle scadenze, entro il 30 novembre saranno comunicate le percentuali di erogazione del contributo. Solo in seguito, il contributo sarà corrisposto ai beneficiari mediante un accredito sul conto corrente bancario o postale. Il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente e indicato al momento di invio della domanda.

Attenzione ai controlli: qualora l’Agenzia delle entrate accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, allora procederà al controllo e al recupero del relativo importo, seguendo le disposizioni di legge.

Superbonus, al via l’extra tassa del 26% per chi vende: ecco quando si può evitare

L’extra tassa del 26% sulle plusvalenze dalle vendite di case ristrutturate con il superbonus, non colpisce tutti gli immobili e, in alcuni casi, si può evitare: quando? Intanto, non deve essere pagata da chi vende immobili adibiti a prima casa e non si applica neppure sulle seconde case.

La nuova imposta scatta per chi ha eseguito i lavori beneficiando dell’agevolazione del superbonus. Quando gli immobili vengono ristrutturati, di fatto aumentano il loro valore, andando a generare una plusvalenza nel momento in cui vengono venduti.

Ecco, la tassa si applica proprio su quella plusvalenza prodotta grazie ai lavori eseguiti con il superbonus.

Vediamo come funziona e quando si può evitare anche sulla vendita delle seconde case.

Quando si applica l’extra tassa del 26%

Il superbonus si è rivelato una grande opportunità per chi doveva ristrutturare casa. Chi ne ha usufruito con l’aliquota al 110% ha avuto la possibilità di eseguire lavori di ristrutturazione praticamente a costo zero.

Alcune di queste persone, dopo aver ristrutturato casa, hanno pensato bene di vendere. La nuova extra tassa scatta proprio per chi ha ristrutturato casa e ha intenzione di vendere l’immobile prima di 10 anni.

Si tratta di una tassa sulla plusvalenza del 26% che si applica, però, solo in determinati casi. Nella stretta rientrano tutte quelle abitazioni cedute entro 10 anni dalla fine dei lavori di efficientamento energetico. Quindi, per far scattare l’applicazione dell’extra tassa è sufficiente anche solo aver effettuato un lavoro sulle parti comuni di un condominio.

Obiettivo tassa sulle plusvalenze

Il Governo ha deciso di introdurre questa nuova tassa proprio con l’obiettivo di andare a colpire tutti coloro che hanno usufruito del superbonus con l’intenzione di speculare sulla rivendita dell’immobile.

Tuttavia, anche se l’obiettivo è quello di contrastare gli speculatori, ciò non toglie che la tassa andrà a colpire tutti coloro che decidono di vendere, entro questo lasso di tempo, per esigenze di altra natura.

Chi viene colpito dall’applicazione della nuova tassazione dovrà, in un certo qual modo, restituire una parte di quanto ottenuto con il superbonus.

Cos’è la plusvalenza? Prima di spiegare meglio come funziona la tassa, si tratta di un punto da chiarire. Quando si vende un immobile ad un prezzo superiore a quello di acquisto, si va a realizzare un guadagno, ovvero una plusvalenza. Questo guadagno extra, questa plusvalenza, viene tassata.

La tassa del 26% sulle vendite della seconda casa ristrutturata va proprio a colpire questo eccesso di valore prodotto proprio dalla ristrutturazione. Infatti, quando una casa viene ristrutturata, il valore di vendita aumenta sensibilmente. Proprio per questo motivo ci sono alcune persone che hanno realizzato lavori con l’obiettivo di rivendere, per averne un guadagno extra.

Quindi, chi ha realizzato lavori con il superbonus dovrà pagare l’extra tassa sulla plusvalenza, nel caso di rivendita entro 10 anni dalla fine dei lavori.

Quando si può evitare l’extra tassa superbonus

Abbiamo già anticipato che la tassa non colpisce indistintamente tutti, ma ci sono una serie di casi di esclusione. Quindi, ci sono alcuni casi in cui è possibile la cessione di un immobile ristrutturato post superbonus, senza dover pagare l’extra tassa del 26%.

Innanzitutto, non trova applicazione per chi vende l’immobile adibito ad abitazione principale, anche per i propri familiari. In questo caso, la deroga ha valore solo se la casa è stata l’abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni prima della cessione.

Inoltre, non devono pagare la tassa sulla plusvalenza in caso di cessione chi vende le seconde case, ma solo nel caso in cui sono state ereditate o donate.

Cessione di immobili oggetto di Superbonus: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità

Cessione di immobili oggetto di Superbonus: con la pubblicazione della circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le novità che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 per ciò che concerne la disciplina relativa alle plusvalenze in caso di cessioni di immobili oggetto di Superbonus.

La circolare in questione, inoltre, illustra quali sono le novità in merito alla disciplina della variazione dello stato dei beni.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • gli artt. 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), e successive modificazioni, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, relativo al “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, il quale è stato redatto da parte del Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 24 dicembre 1994;
  • l’art. 1, comma 496, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • l’art. 119 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del sopra citato decreto legge n. 34 del 2020;
  • l’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 1, commi 86 e 87, della sopra citata Legge di Bilancio 2024.

Cessione di immobili oggetto di Superbonus: ecco quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di cessione di immobili oggetto di Superbonus, ma non solo.

Nello specifico, ecco qui sotto le novità introdotte per quest’anno:

  • l’art. 1, commi da 64 a 67, della Legge di Bilancio 2024 ha apportato delle modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili;
  • l’art. 1, commi 86 e 87, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto delle nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni.