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Tag: Sicurezza

Accordo Italia Australia: le novità per il 2024

Accordo Italia Australia: con la pubblicazione del messaggio n. 2702 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le novità per ciò che concerne l’Accordo bilaterale di sicurezza sociale che è stato sottoscritto da parte dell’Italia e dell’Australia e che è entrato in vigore il 1° ottobre 2000, relativamente agli assicurati e ai pensionati.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, il quale è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2000.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto di recente sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del comunicato stampa dell’INPS del 29 marzo 2024, recante “Pagamento delle pensioni all’estero: eliminazione delle modalità di pagamento assegno nei Paesi europei“.

Accordo Italia Australia: l’INPS comunica le novità per gli assicurati e i pensionati per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato Accordo bilaterale sulla sicurezza sociale che è stato firmato tra l’Italia e l’Australia e che è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2000, ecco qui di seguito quali sono le principali novità per quanto riguarda gli assicurati e i pensionati per il 2024:

  • modifiche alle modalità relative alla presentazione della domanda di pensione australiana da parte dei soggetti che hanno la propria residenza in Italia;
  • graduale eliminazione del pagamento delle pensioni all’estero tramite assegno per i soggetti che percepiscono le medesime in Australia;
  • esclusione dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono in Australia.

Accordo Italia Australia: come fare domanda per la pensione australiana se si ha la residenza in Italia?

A partire dal 1° luglio 2024 il formulario “IA – Reddito e beni patrimoniali” è stato accorpato al formulario “AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia”.

A tal proposito, pertanto, con l’obiettivo di permettere una trasmissione più rapida e semplice delle informazioni reddituali, la quale avvenga nello stesso momento in cui viene presentata la domanda di pensione australiana, l’Accordo in oggetto invita i soggetti beneficiari che hanno la residenza in Italia ad utilizzare il nuovo formulario per inviare l’istanza e a consultare l’apposita pagina web relativa all’Accordo bilaterale, disponibile sul sito dell’INPS.

Accordo Italia Australia: graduale eliminazione del pagamento delle pensioni all’estero tramite assegno

Nel mese di febbraio dell’anno in corso è terminata la campagna concernente l’eliminazione degli assegni in Australia.

Nello specifico, con lo scopo di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, lo Stato australiano ha previsto che l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero, ovvero Citibank N.A., possa erogare le pensioni ai residenti in Italia esclusivamente tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario;
  • in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank.

A tal proposito, dunque, Citibank ha richiesto ai pensionati interessati l’invio dei dati bancari che sono necessari per effettuare i futuri pagamenti sul conto corrente bancario.

Esclusivamente nel caso in cui siano presenti delle ipotesi del tutto eccezionali, invece, la banca potrà versare la pensione spettante mediante l’emissione e la spedizione di un assegno di deposito non trasferibile al pensionato.

Esclusione dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono in Australia

In seguito alla conclusione dell’Accordo relativo allo scambio telematico dei dati di decesso tra INPS e Centrelink australiano, i pensionati residenti in Italia che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita svolta dai Citibank.

Accordo Italia-Giappone: precisazioni sulla disoccupazione involontaria

Accordo Italia-Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle precisazioni per ciò che concerne l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987;
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • l’Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023 e che è entrato in vigore a partire dalla giornata del 1° aprile 2024;
  • l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, il quale è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”;
  • il messaggio INPS n. 2199 dell’11 giugno 2024, recante “Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens”.

Accordo Italia-Giappone: l’INPS fornisce dei chiarimenti per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle indicazioni che sono state comunicate attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, l’INPS stesso ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria relativa ai lavoratori che sono stati inviati in distacco presso uno dei due Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sopra richiamato, ovvero:

  • la Repubblica Italiana;
  • il Giappone.

A tal proposito, pertanto, facendo riferimento esclusivamente ai lavoratori giapponesi distaccati in Italia, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva specificato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria doveva risultare indicata in maniera esplicita all’interno della sezione 4 del formulario “JPN/IT 101”, recante “Certificato di copertura contributiva in base alla legislazione giapponese sul regime pensionistico pubblico e di assicurazione per l’impiego per i lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi in Italia”.

Tramite la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto stesso ha fornito delle precisazioni riguardo questo fattore specifico, chiarendo che l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria va inserita all’interno della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, intitolato “Certificazione da parte dell’organo di collegamento ai fini dell’assicurazione per l’impiego”.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani che sono stati inviati in distacco in Giappone, infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma e rimanda a tutte le precedenti istruzioni che sono state messe a disposizione all’interno del suddetto messaggio n. 2199 del 2024.

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: nuove istruzioni INPS

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro interessati per ciò che concerne quelle che sono le modalità di assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi contributivi, nonché in merito alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori dipendenti distaccati all’interno del flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento

  • l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, il quale è stato fatto a Roma in data 6 febbraio 2009
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della recente circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”.

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: le istruzioni dell’INPS per l’assolvimento degli obblighi contributivi e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della sopra citata circolare n. 52 del 27 marzo 2024, l’INPS ha illustrato quanto è stato definito dalla suddetta legge n. 97 del 2015 per quanto riguarda l’Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia e il Giappone che è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009 e che è entrato in vigore a partire dallo scorso 1° aprile 2024.

Con la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di fornire ai datori di lavoro interessati le istruzioni che sono necessarie in merito a:

  • le modalità di assolvimento degli obblighi contributivi;
  • la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenuto nell’Accordo sopra richiamato.

A tal proposito, in particolare, per i lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone la posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”, mentre in caso di esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla ex Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) la posizione contributiva in questione deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”.

Per i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia, invece:

  • l’esonero per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) e per l’Assicurazione contro la Disoccupazione (DS) deve essere accompagnato dal nuovo codice Tipo Contribuzione “87”, recante “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”;
  • l’esonero solo per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) deve essere accompagnato dal codice Tipo Contribuzione “81”, recante “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: in vigore dal 1° aprile 2024

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione della circolare n. 52 del 27 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la normativa applicabile, i distacchi e la trasferibilità delle domande relative alle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento all’Accordo sulla sicurezza sociale che è stato firmato a Roma in data 6 febbraio 2009 da parte della Repubblica italiana e del Giappone e che entrerà in vigore a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Tale Accordo, nello specifico, è stato successivamente ratificato dalla legge n. 97 del 18 giugno 2015, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 dell’8 luglio 2015.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’Accordo amministrativo che è stato stipulato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023 e che entrerà in vigore sempre a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: cosa cambia da oggi?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citate disposizioni legislative a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024, è entrato in vigore l’Accordo che è stato stipulato in materia di sicurezza sociale da parte dell’Italia e del Giappone.

Questo Accordo sulla sicurezza sociale, nello specifico, inizia a produrre i suoi effetti insieme anche a quanto è stato previsto all’interno di un altro Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023.

Ad ogni modo, entrambi gli Accordi sono stati messi a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale ed, in particolare, all’interno dei rispettivi Allegati n. 1 e n. 2 della circolare in oggetto.

Tali Accordi sottoscritti tra la Repubblica italiana e il Giappone, nello specifico, hanno come obiettivo principale quello di evitare la doppia imposizione contributiva per quanto riguarda le disposizioni legislative in materia previdenziale che vengono applicate sia ai lavoratori privati che ai lavoratori pubblici che operano all’interno del territorio dell’altro Stato contraente (Giappone).

In particolare, l’Ambasciata del Giappone a Roma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) hanno dato seguito alle precedenti note del 13 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023 regolando quelle che sono le modalità di applicazione di quanto viene disposto all’interno dell’art. 7 dell’Accordo in materia di distacco per quanto riguarda il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti che firma un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria.

Campo di applicazione

L’art. 2 dell’Accordo sulla sicurezza sociale stipulato in data 6 febbraio 2009 da parte dell’Italia e del Giappone, nonché l’art. 2 del successivo Accordo amministrativo firmato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023, regolano i seguenti sistemi pensionistici per quanto riguarda lo Stato Italiano:

  • l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
  • la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
  • le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, compresi gli iscritti alla Gestione pubblica in base a quanto previsto all’interno degli Accordi con lo Stato di Israele (circolare n. 196 del 2 dicembre 2015) e con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

Ecco, invece, quali sistemi pensionistici regolano i sopra citati articoli per quanto riguarda il Giappone:

  • la pensione nazionale, ad esclusione del Fondo pensionistico nazionale;
  • l’assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati, ad esclusione del Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti statali;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati, ad esclusione del sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali;
  • il “Mutual Aid Pension” per il personale delle scuole private.

Manovra 2024, tagli ai fondi per migranti e Parlamento a favore del…

Un emendamento alla Manovra 2024 fa insorgere le opposizioni contro i tagli. Non piace la decisione dell’esecutivo di ridurre i fondi per l’accoglienza dei migranti e minori non accompagnati e il tesoretto previsto per le modifiche parlamentari a favore del comparto sicurezza. Ira del Pd: “Governo in tilt”.

Emendamento alla Manovra 2024 premia le Forze armate a discapito di migranti e Parlamento: 100 milioni al comparto Sicurezza

In un emendamento alla legge di bilancio, la maggioranza ha spiegato da dove arriveranno le risorse per finanziare il potenziamento dei fondi al comparto sicurezza. L’operazione prevede dunque di cancellare 45 milioni destinati ai migranti e di sottrarre 50 milioni dal tesoretto previsto per le modifiche parlamentari. Nel primo caso, si procederà al taglio di 15 milioni l’anno, per tre anni, del fondo per l’accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati, compreso quello destinato ai Comuni, previsto dal decreto Anticipi. Mentre per quello che riguarda il tesoretto parlamentare, passerà da 100 a 50 milioni nel 2024, mentre nel 2025 e 2026 è prevista una diminuzione di circa 48 milioni e di 25 milioni a decorrere dal 2027.

Questo programma di tagli libera fondi che serviranno a garantire più tutele al comparto della Sicurezza. Le Forze armate, nello specifico quelle di polizia e i Vigili del Fuoco, riceveranno quindi una dote complessiva di 100 milioni. L’incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico prevede un fondo da 32 milioni per il biennio 2024-2025, a cui si andranno ad aggiungere 42 milioni di euro annui dal 2026. A tale aumento, si aggiunge anche un incremento per 38,3 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo dei vigili del fuoco per la stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa.

Manovra 2024: le opposizioni insorgono contro i nuovi tagli

Oggi scopriamo che per coprire l’emendamento presentato sulla sicurezza non trova di meglio che scippare 50 milioni dal fondo previsto per il Parlamento, già fin troppo esiguo. E, come se non bastasse, mancano ancora gli annunciati emendamenti sul ponte di Messina e sulle infrastrutture per i quali ormai siamo fuori tempo massimo. È del tutto evidente che i tempi della discussione e della approvazione della manovra slitteranno, mettendone in discussione l’approvazione entro la fine dell’anno

Francesco Boccia, Presidente dei senatori del Pd

Imbarazzante, indecente e immorale. Giorgia Meloni raschia il barile per fare la manovra economica e colpisce il fondo migranti con un taglio di 15 milioni l’anno, per tre anni: toglie aria all’accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati. Siamo dentro un quadro di politiche xenofobe molto pericolose anche per la tenuta sociale

Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera