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Tag: scadenze fiscali

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali ottobre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui sotto il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno osservare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale.

Scadenza il 16 ottobre 2024:

  • versamento dell’acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento della c.d. Tassa Etica, ovvero sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • versamento dell’8° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 25 ottobre 2024:

  • presentazione del modello 730 integrativo ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, qualora nella precedente siano presenti errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che se corretti porterebbero un maggiore credito o un minor debito al contribuente.

Scadenza il 31 ottobre 2024:

  • presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° ottobre 2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° ottobre 2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento della 4° rata trimestrale del Canone TV;
  • presentazione del modello Redditi PF 2024;
  • presentazione del modello Redditi SP 2024;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto da parte degli eredi;
  • presentazione del modello Redditi SC 2024;
  • presentazione della dichiarazione IRAP 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione del modello CNM 2024;
  • presentazione del modello Redditi ENC 2024;
  • presentazione del modello 770/2024 e del modello Redditi 2024;
  • presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali settembre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 16 settembre 2024:

  • versamento dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 7° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,98% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 settembre 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

Scadenza il 30 settembre 2024:

  • pagamento tasse automobilistiche (bollo auto);
  • pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo);
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • presentazione cartacea tardiva del modello Redditi PF 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA”;
  • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2024;
  • comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente;
  • trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024;
  • riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2024;
  • presentazione istanza per il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri, oppure assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali agosto 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 20 agosto 2024:

  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale delle imposte sui redditi con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,29%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 6° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,65% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRES;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRAP;
  • versamento della 2° e della 3° rata della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Il Fisco va in vacanza: come funziona la sospensione delle scadenze fiscali dal 1° al 20 agosto

Anche il Fisco va in vacanza e dal 1° al 20 agosto scatta la sospensione delle scadenze fiscali. Per quanto riguarda, invece, lo stop ai controlli, i termini si prolungano fino al 4 settembre.

Ogni anno, l’Agenzia delle entrate si prende una pausa durante il mese di agosto, concedendo anche una ben più che meritata tregua anche ai contribuenti. La pausa estiva è prevista anche nel caso delle scadenze fiscali. Per gli avvisi bonari e per l’invio di documenti a seguito di controlli è tutto rimandato al 4 settembre.

Nella pausa sono coinvolti anche i termini processuali connessi con la giustizia tributaria.

Come funziona la sospensione ad agosto?

Fisco: sospensione dal 1° al 20 agosto

Il Fisco chiude i battenti per un breve periodo di vacanza dal 1° al 20 agosto. Le scadenze fiscali che cadono in questo periodo sono sospese, in base a quanto stabilito dall’articolo 3-quater del Decreto Legge n. 16/2012.

Le eventuali dichiarazioni o i Modelli di pagamento F24 che risultino essere in scadenza durante la pausa estiva sono differiti automaticamente al 20 agosto.

Infatti, proprio nella giornata del 20 agosto è possibile effettuare i pagamenti oppure inviare la documentazione senza rischiare l’applicazione di sanzioni e qualunque altra maggiorazione.

La proroga feriale si applica anche all’invio di informazioni e documenti che possono essere richiesti dall’Agenzia delle entrate. A differenza della prima, questa è una misura introdotta dal Decreto Fiscale n. 193/2016, al cui articolo 7-quater. I termini in questione sono sospesi dal 1° al 4 settembre.

Ciò vuol dire che, in sostanza, i termini entro cui devono essere trasmessi i documenti e tutte le informazioni richieste dall’Agenzia delle entrate sono congelati fino al 4 settembre. Sempre nello stesso periodo viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per pagare gli avvisi bonari.

Come funziona la sospensione delle scadenze fiscali

Abbiamo avuto modo di vedere che durante la pausa estiva del Fisco non rientrano solo le scadenze fiscali. In aggiunta sono anche sospesi i controlli dell’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 1/2024.

L’Agenzia delle entrate, tra il 1° e il 31 agosto non può inviare ai contribuenti:

  • Comunicazione sugli esiti dei controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazione con oggetti controlli formali della dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazioni riferitesi agli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi, assoggettati a tassazione separata;
  • Lettere che invitano il contribuente all’adempimento spontaneo.

Dalla vacanza del Fisco restano escluse alcune scadenze

Nonostante quanto detto, rimangono comunque alcune esclusioni dalla vacanza del Fisco. Dalla lunga tregua fiscale restano esclusi gli atti ritenuti indifferibili e urgenti.

La stessa Agenzia delle entrate ha provveduto a fornire indicazioni in merito, con la pubblicazione della circolare n. 9/E/2024.

Quali sono i casi?

  • Situazioni in cui sussistono pericoli per la riscossione, perché la mancata spedizione della comunicazione può far sopraggiungere la prescrizione;
  • Invio di atti o comunicazioni per una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale;
  • Invio di comunicazioni o atti a persone che sono sottoposte a delle procedure concorsuali.

Per concludere, tra il 1° ed il 20 agosto sono sospese le scadenze fiscali e i contribuenti possono effettuare i versamenti con il Modello F24 o inviare le dichiarazioni al termine della tregua, senza correre il rischio di andare incontro a sanzioni o maggiorazioni.

Invece, sono congelati nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre l’invio di informazioni e documenti che possono essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate e anche il termine di 30 giorni previsto per effettuare il pagamento degli avvisi bonari.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: le date di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: ecco le date con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale:

Scadenza il 1° luglio 2024:

  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’addizionale all’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, nonché delle addizionali all’IRES;
  • versamento del saldo IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 – 30/06/2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione.
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero);
  • versamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero);
  • presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2024” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’IRPEF;
  • presentazione del modello INTRA 12;
  • presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”;
  • comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve.

Scadenza il 16 luglio 2024:

  • versamento della seconda rata dell’IRPEF;
  • versamento della seconda rata dell’IRES;
  • versamento della seconda rata dell’IRAP;
  • versamento della seconda rata della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro;
  • versamento della quinta rata del saldo IVA relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,32% a titolo di interessi
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento della seconda rata dell’IVIE;
  • versamento della seconda rata dell’IVAFE.

Scadenza il 22 luglio 2024:

  • trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta.

Scadenza il 23 luglio 2024:

  • ricezione dal CAF o dal professionista abilitato dei modelli 730/2024 presentati dal 21 giugno al 15 luglio.

Scadenza il 31 luglio 2024:

  • versamento dell’IRPEF;
  • versamento dell’IVA;
  • versamento dell’IRES;
  • versamento dell’IRAP;
  • versamento delle addizionali;
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta di registro;
  • versamento delle imposte sostitutive;
  • presentazione del modello IVA TR.

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali giugno 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state annunciate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 17 giugno 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, tenuto conto dell’Imposta sul Valore Aggiunto esigibile nel secondo mese precedente, da parte dei soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità;
  • versamento della quarta rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente (art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012);
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente (art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012);
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 giugno 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016, il quale è stato redatto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Scadenze fiscali maggio 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali maggio 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali maggio 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate e che i contribuenti dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 2 maggio 2024:

  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° aprile 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° aprile 2024.

Scadenza il 16 maggio 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • versamento dell’IVA dovuta relativa al 1° trimestre;
  • versamento della terza rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023, con la maggiorazione dello 0,66% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
    • premi e vincite;
    • cessione titoli e valute;
    • redditi di capitale diversi;
    • compensi a titolo di bonus e stock options;
    • pignoramenti presso terzi;
    • redditi di lavoro autonomo;
    • provvigioni;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • gli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 maggio 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016, il quale è stato redatto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)).

    Scadenza il 31 maggio 2024:

    • pagamento del bollo auto;
    • pagamento del superbollo (addizionale erariale alla tassa automobilistica);
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° maggio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° maggio 2024;
    • pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno e data di versamento che varia in base all’importo dovuto, ovvero:
      • nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre sia pari o inferiore a 5.000 euro, allora il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2024;
      • nel caso in cui l’importo dovuto complessivamente per il primo e per il secondo trimestre sia pari o inferiore a 5.000 euro, allora il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre 2024;
    • invio online della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda relativa alla scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
    • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi dai soggetti che non sono stabiliti all’interno del territorio dello Stato che vengono effettuati da parte degli enti non soggetti passivi IVA e degli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
    • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, attraverso l’utilizzo dell’apposito modello denominato “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

    Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo

    Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA durante il corso del prossimo mese.

    Scadenze fiscali aprile 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

    Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti devono rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

    Scadenza il 2 aprile 2024:

    • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° marzo 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° marzo 2024;
    • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
    • invio online del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (c.d. modello EAS), esclusivamente nel caso in cui durante il corso dell’anno 2023 siano subentrate delle variazioni per quanto riguarda alcuni dati che erano stati comunicati in precedenza da parte dell’ente interessato;
    • comunicazione al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate del MIBAC dell’elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di progetti culturali durante il corso del periodo di imposta 2023 e del relativo ammontare.

    Scadenza il 10 aprile 2024:

    • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2022 da parte dei seguenti soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
      • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
      • le agenzie di viaggio e turismo;
    • presentazione della domanda online di iscrizione ai fini dell’ammissione al beneficio del 5 per mille da parte dei seguenti soggetti:

    Scadenza il 15 aprile 2024:

    • adempimenti contabili da parte dei soggetti IVA:
      • emissione e registrazione delle fatture differite che riguardano i beni che sono stati consegnati oppure spediti nel mese solare precedente e che risultano da documento di trasporto o da un’altra tipologia di documento che sia in grado di identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
      • emissione e registrazione delle fatture che riguardano le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente;
    • adempimenti contabili da parte di ASD, Pro-loco e altre associazioni:
      • annotare, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento che è stato conseguito durante il corso dello svolgimento di attività commerciali, i quali si riferiscono al mese precedente.

    Scadenza il 16 aprile 2024:

    • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
    • versamento della seconda rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi;
    • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
    • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
    • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
      • interessi e redditi di capitale vari;
      • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
      • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
      • premi e vincite;
      • cessione titoli e valute;
      • redditi di capitale diversi;
      • rendite AVS;
    • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
      • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
      • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
      • gli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

    Scadenza il 22 aprile 2024:

    • Regime speciale IVA MOSS: trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta;
    • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023 da parte dei seguenti soggetti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
      • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
      • le agenzie di viaggio e turismo.

    Scadenza il 30 aprile 2024:

    • Regime speciale IVA OOSS: trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta.

    Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo

    Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati durante il corso del prossimo mese da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

    Scadenze fiscali marzo 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

    Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

    Scadenza il 4 marzo 2024:

    • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° febbraio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° febbraio 2024.

    Scadenza il 18 marzo 2024:

    • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
    • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
    • versamento in un’unica soluzione o della prima rata del saldo IVA relativa alla dichiarazione IVA che si riferisce al periodo di imposta 2023, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo;
    • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, in base a quanto viene definito dall’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
    • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”, previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
    • versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su premi e vincite operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su rendite AVS operate nel mese precedente;
    • versamento in un’unica soluzione dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze relative al mese precedente per quanto riguarda le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto di imposta;
    • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente;
    • versamento della tassa forfettaria annuale di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali;
    • consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2024);

    Scadenza il 20 marzo 2024:

    • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente;
    • opposizione all’utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo

    Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

    Scadenze fiscali febbraio 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

    Ecco il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

    Scadenza il 16 febbraio 2024:

    • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per via degli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza ed innovazione;
    • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023, senza il pagamento della maggiorazione dell’1%;
    • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 al netto dell’acconto versato
    • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 (art.74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972);
    • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
    • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
    • versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
      • interessi e redditi di capitale vari;
      • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
      • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
      • premi e vincite;
      • cessione titoli e valute;
      • redditi di capitale diversi;
      • rendite AVS;
    • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati da parte di:
      • i soggetti che corrispondono redditi di pensione;
      • gli enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica;
    • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

    Scadenza il 20 febbraio 2024:

    • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

    Scadenza il 29 febbraio 2024:

    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
    • pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2023;
    • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
    • registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente;
    • presentazione dell’attestazione di pagamento dell’imposta di registro relativa alla denuncia che abbiamo citato al punto precedente;
    • comunicazione bimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione;
    • comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente;
    • comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA effettuate durante il corso del quarto trimestre dell’anno 2023, i quali devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo dell’apposito modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA“;
    • conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    Scadenza Dichiarazione Redditi 2023: tutte le modalità e le scadenze

    Manca solo qualche ora dalla scadenza della dichiarazione dei redditi del 2023. Per rispettare le scadenze fiscali, la tempestività è essenziale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. È ora di prestare particolare attenzione alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, fissata per giovedì 30 novembre 2023. Esaminiamo insieme le conseguenze in caso di omissione o ritardo nella presentazione del modello dei redditi.

    Scadenza Dichiarazione Redditi 2023

    È importante notare che i contribuenti dispongono ancora di poche ore per capire se sono obbligati all’adempimento della presentazione dei redditi o meno. Si ricorda che essere in ritardo su questo adempimento comporta sanzioni abbastanza corpose.

    Attualmente, la scadenza del 30 novembre 2023, rappresenta l’ultima possibilità per mettersi in regola per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 nei termini di legge, ovvero entro il 30 settembre 2023 (sabato), slittata al 2 ottobre. Molto probabilmente, dal 2024 le scadenze per il 730 e il Modello Reddito saranno unificate; pertanto, entrambi gli adempimenti dovrebbero scadere il 30 settembre 2024. Tuttavia, se così non fosse, e quindi, in assenza di unificazione, la presentazione avrà una cadenza differenziata.

    Quando si presenta dichiarazione redditi 2023?

     L’Agenzia delle Entrate, in un comunicato stampa pubblicato il 18 settembre 2023, ha spiegato i passi da seguire per inviare la dichiarazione dal proprio PC. Per il 730/2023, la scadenza cadeva il 2 ottobre, mentre per il Modello Redditi (e per il Modello Redditi correttivo del 730) la scadenza è il 30 novembre 2023. Non tutti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi del 2023; molti rientrano nei soggetti esonerati, pertanto non sono vincolati ad alcuna scadenza. Tuttavia, lo stesso non si può affermare per i soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi, la cui scadenza è fissata per il 30 novembre 2023.

     Il contribuente può avvalersi di diversi sistemi per inoltrare la dichiarazione. Infatti, può accedere alla propria dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. All’interno del sistema applicativo web, è possibile visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già presenti. A questo punto, è sufficiente confermarli oppure modificarli utilizzando la funzione “Compilazione assistita”.

    Diversamente, è possibile avvalersi dei servizi di un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro.

     Cosa succede se non si presenta la dichiarazione dei redditi?

     Se il contribuente non rispetta la scadenza per la presentazione del Modello Redditi, dispone di altri 90 giorni per regolarizzare la propria posizione. Pertanto, può trasmettere la dichiarazione entro il 28 febbraio 2024.

    Tuttavia, è bene sapere che per il ritardo nella presentazione sarà applicata una sanzione di 25 euro come ravvedimento. Tale sanzione dovrà essere regolarmente pagata tramite il Modello F24 con il codice tributo 8911.

    Se il contribuente dispone di crediti d’imposta, può portare in compensazione la sanzione.

    In merito alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, si riportano le disposizioni normative contenute nell’articolo 1 del D. Lgs. n. 471/1997:”

    • nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro;
    • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro;
    • se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
    • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.