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Tag: sanzioni

Interessi e sanzioni INPS 2024: variazione per omesso o ritardato versamento dei contributi

Interessi e sanzioni INPS 2024: con la pubblicazione della circolare n. 89 del 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, che è stata adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR), portandolo così, a partire dal 28 settembre 2024, al 3,65%.

Interessi e sanzioni INPS 2024: ecco di quanto è la variazione per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in seguito alla riduzione dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalla sopra citata decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) incide su:

  • la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare a quelli che sono gli importi che sono dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • la misura relativa alle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 18 settembre 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo.

Questa modifica non viene applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati, ma sarà applicato, per l’appunto, a partire dal mese di settembre dell’anno in corso esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di pagamento dei contributi.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% comporta delle variazioni anche per ciò che concerne le sanzioni civili, le quali, a partire dal 18 settembre 2024, saranno dovute in misura pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, in particolare, devono essere versate nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • in caso di ravvedimento operoso con pagamento entro 120 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge, in maniera spontanea e in un’unica soluzione prima che giungano le contestazioni previste (art. 30, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 19 del 2024);
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

A tal proposito, nello specifico, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.

Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e dovranno essere calcolate in base all’importo del TUR.

In particolare, la deliberazione del CdA dell’INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002 stabilisce che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che qualora il TUR sia inferiore al tasso degli interessi legali, allora la riduzione massima sarà pari al tasso legale e quella minima sarà pari al medesimo maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il TUR (3,65%) è attualmente superiore rispetto al tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,50%), a partire dal 18 settembre 2024 la riduzione sarà pari al 3,65%.

Sanzioni bonus edilizi, novità dal 1° settembre: ecco come cambiano

A partire dal 1° settembre, cambiano le sanzioni relative alle frodi sui bonus edilizi. Si tratta di una novità prevista dal Decreto sanzioni, che introduce un alleggerimento delle sanzioni tributarie.

Prima dell’entrata in vigore del suddetto provvedimento, le percentuali previste andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato in base alla tipologia di credito.

Il Decreto, invece, prevede una riduzione delle sanzioni sia per i crediti non spettanti che per quelli inesistenti.

Vediamo subito come cambiano le sanzioni dopo l’entrata in vigore del Decreto sanzioni.

Cambiano le sanzioni tributarie con l’entrata in vigore del Decreto sanzioni

Nel mese di giugno è stato pubblicato il Decreto sanzioni, rientrante nell’ambito della riforma fiscale. Il 1° settembre, entrano, quindi, in vigore le novità previste dal decreto, con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

I temi presenti nel decreto sono diversi e tra questi vi rientra anche l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, anche relativamente ai bonus edilizi. In totale, il decreto è composto da 7 articoli, alcuni entrati in vigore già alla fine di giugno, altri entrano in vigore proprio oggi.

Il Decreto ha introdotto modifiche anche sulle sanzioni irrogate nel caso in cui i contribuenti usufruiscono di crediti non spettanti o inesistenti derivanti dai bonus edilizi.

Sono state, altresì, introdotte modifiche alla definizione delle due diverse tipologie di crediti d’imposta. L’obiettivo del provvedimento è quello di avere maggiore chiarezza in merito a cosa il contribuente debba pagare quando compensa un credito illegittimamente, anche quando ci sia stato solo un errore.

Prima dell’entrata in vigore del provvedimento, le percentuali delle sanzioni andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito. Con il decreto la percentuale è stata ridotta, sia per quelli inesistenti che per quelli non spettanti.

Come cambiano le sanzioni relative ai bonus edilizi

Prima dell’entrata del decreto, le sanzioni erano più severe. I crediti inesistenti comportavano una sanzione dal 100% al 200% dell’importo compensato. Invece, per quanto riguarda i crediti non spettanti la sanzione applicata era del 30%.

Con l’entrata in vigore del decreto, le suddette sanzioni sono state ridotte. Dal 1° settembre, i crediti non spettanti saranno soggetti a una sanzione del 25% e quelli inesistenti a una sanzione del 70%.

Per i crediti inesistenti, la sanzione può essere aumentata della metà e fino al doppio del 140%, nel caso in cui siano fondati su fatti materiali, come specificato dalla normativa “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”.

Differenza tra crediti d’imposta non spettanti e inesistenti

Con il Decreto sanzioni, la definizione di crediti d’imposta inesistenti è stata ampliata. Prima i crediti d’imposta inesistenti erano solo quelli che rispondevano al doppio requisito:

  • Assenza anche parziale dei presupposti di legge;
  • Non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati.

Il secondo requisito è stato eliminato. Si tratta di un cambiamento significativo, in quanto più crediti possono così rientrare nella categoria di inesistenti.

Nella sezione dei crediti inesistenti, per come era stata scritta la normativa, vi rientravano solo quelli del tutto fraudolenti. Per esempio, si trattava di quelli basati su documentazioni tecniche false che attestavano lavori edilizi mai realizzati.

In questa categoria, rientrano quelli fondati su fatti reali, ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità e quelli:

  • Utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti;
  • Fruiti in misura superiore a quella prevista.

Dalla categoria dei crediti non spettanti escono quelli che non difettano di specifici elementi o particolari qualità, ma per i quali non siano stati rispettati alcuni adempimenti amministrativi minori.

Sanzioni amministrative pecuniarie: nuove modalità di pagamento, le istruzioni del MEF

Sanzioni amministrative pecuniarie: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 17 giugno 2024 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha definito e comunicato quelle che sono le nuove modalità di pagamento per ciò che concerne le sanzioni amministrative pecuniarie che sono state inflitte da parte della pubblica amministrazione.

Il suddetto comunicato stampa del MEF, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto ministeriale del 30 aprile 2021, recante “Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 141 del 15 giugno 2021.

Sanzioni amministrative pecuniarie: il MEF comunica quali sono le nuove modalità di pagamento in vigore dal 24 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 30 aprile 2021, il Dipartimento del Tesoro ha comunicato di aver terminato la procedura in merito all’adesione alla c.d. Piattaforma Incassi per le Amministrazioni dello Stato.

Tale adesione alla Piattaforma sopra richiamata, nello specifico, si riferisce ai pagamenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla pubblica amministrazione.

A tal proposito, pertanto, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha annunciato che a partire dallo scorso 24 giugno 2024 possono essere effettuati i pagamenti che riguardano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • le sanzioni per illeciti valutari;
  • le sanzioni per violazioni della normativa antiriciclaggio;
  • le sanzioni per finanziamento al terrorismo;
  • le sanzioni per transazioni bancarie relative ad operazioni di importazione, di esportazione e di transito di armamenti.

Per quanto riguarda quelle che sono le nuove modalità di pagamento che possono essere utilizzate da parte dei soggetti interessati, invece, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che i versamenti possono essere effettuati mediante l’utilizzo dell’apposita Piattaforma Incassi, attraverso una delle seguenti due modalità:

  • sul sito web ufficiale delle Poste Italiane, previa registrazione ed autenticazione tramite le proprie credenziali (nome utente e password) oppure tramite la propria identità digitale PosteID abilitato a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • recandosi fisicamente presso uno degli sportelli dei 12.000 Uffici Postali che sono situati in Italia.

In fase di pagamento, poi, il MEF specifica che devono essere inserite le seguenti informazioni:

  • il codice pratica che viene fornito dalla pubblica amministrazione;
  • i propri dati identificativi;
  • il numero del decreto sanzionatorio di riferimento all’interno dell’apposito campo denominato “descrizione operazione”.

Come pagare presso gli uffici delle Poste Italiane?

Ecco quali sono i passaggi da seguire per pagare le sanzioni amministrative pecuniarie presso un Ufficio Postale:

  1. recati fisicamente presso lo sportello di uno dei 12.000 uffici delle Poste Italiane situati nel nostro Paese;
  2. comunica all’operatore di sportello che devi effettuare il pagamento di una pratica per la Pubblica Amministrazione Centrale, fornendo al contempo il nome o il codice della pratica;
  3. l’operatore di sportello identifica la pratica e procede con l’operazione;
  4. sul PAD potrai visualizzare i bollettini da pagare ed accettare il pagamento;
  5. l’operatore di sportello ti fa effettuare il pagamento e ti consegna la ricevuta.

Come pagare online?

Ecco, invece, quali sono i passaggi da seguire per pagare le sanzioni amministrative pecuniarie tramite sito web:

  1. inserisci “Nome Utente” e “Password” e accedi alla tua area personale;
  2. seleziona la voce “BOLLETTE E PAGAMENTI”;
  3. seleziona la voce “Altri pagamenti”;
  4. ricerca la pratica da pagare inserendo “Nome pratica” o “Codice pratica”;
  5. visualizza e compila i bollettini da pagare;
  6. seleziona il metodo di pagamento ed effettua il medesimo;
  7. in “Bacheca”, nella sezione “Cerca Operazioni” e nella tua mail puoi visualizzare la ricevuta.

Bonus edilizi 2024: in arrivo sanzioni più leggere

Dopo circa un mese dall’approvazione definitiva, il Decreto sanzioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: novità per i bonus edilizi, per i quali si prospettano sanzioni più leggere.

In sostanza, in base a quanto previsto nel decreto, le sanzioni si abbassano in base alla tipologia del credito.

L’alleggerimento delle sanzioni entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2024. In che misura?
Nel testo, vediamo come cambiano le percentuali delle sanzioni e tutte le altre novità previste dal decreto, come i chiarimenti maggiori per il contribuente, affinché sappia, senza dubbi, cosa deve pagare e per quale motivo.

Alleggerimento delle sanzioni tributarie

Il Decreto sanzioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevedendo un alleggerimento delle sanzioni tributarie. L’obiettivo del decreto è anche quello di fornire maggiore chiarezza in merito a ciò che il contribuente dovrà pagare, qualora compensi un credito d’imposta in maniera illegittima.

Si tratta di una novità molto importante che andrà anche a toccare i bonus edilizi. Prima della pubblicazione del decreto, infatti, le percentuali delle sanzioni previste andavano, a seconda dei casi, dal 30% al 200%.

Dal 1° settembre 2024, le sanzioni diventeranno:

  • 25% per credito non spettante;
  • 70% per credito inesistente.

Si dirà addio alle multe del 240%: la percentuale si dimezza e al contribuente non sarà richiesto più del 120% dell’ammontare dovuto, in caso di omessa dichiarazione dei redditi o dichiarazione Irap.

Invece, qualora si presenti una dichiarazione infedele, la sanzione passa al 70%, sempre a partire dal mese di settembre. Attualmente, infatti, è prevista una forbice dal 90% al 180%.

Novità anche per l’omessa registrazione degli atti, per cui è prevista una sanzione tra il 45% e il 120% della somma dovuta. Nel caso di atti negati durante un’ispezione oppure non presentati è prevista, invece, una sanzione tra i 250 euro e i 2000 euro.

Infine, nel caso di incongruenze nella dichiarazione di successione, la sanzione oscilla tra i 250 euro e i 1000 euro. Per dichiarazione di successione omessa, la sanzione va da 150 euro a 500 euro.

Sanzioni più leggere per i bonus edilizi

Le novità in materia di sanzioni tributarie toccano anche i bonus edilizi. Qualora i crediti siano illeciti allora si è soggetti a sanzioni. Inoltre, le sanzioni vengono applicate anche se qualche passaggio amministrativo è stato saltato.

Il Decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale va ad abbassare le percentuali delle sanzioni applicate nel caso di crediti inesistenti oppure non spettanti.

Ma c’è anche il caso delle azioni fraudolente, ovvero fondate su falsi documenti. In questo caso, la sanzione prevista del 70% può essere aumentata della metà, arrivando al 105% e può essere anche raddoppiata fino al 140%.

Novità sui crediti inesistenti

Un ultimo punto dobbiamo farlo sui crediti inesistenti. Prima del decreto, nella categoria dei crediti inesistenti quelli per cui si applicava il rispetto dei seguenti requisiti:

  • Mancanza dei presupposti per il diritto;
  • Mancanza dei presupposti non rilevata da controlli automatizzati.

Proprio il secondo dei suddetti requisiti viene cancellato dal Decreto. Inoltre, viene ampliata la categoria dei crediti inesistenti a tutti i crediti fruiti senza averne il diritto.

A differenza di prima, adesso ci si basa solo sull’assenza dei presupposti indicati dalla legge.
Passando ai crediti non spettanti, vi rientrano quelli fondati su fatti reali ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità. Inoltre, vi rientrano anche quelli utilizzati “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” o “fruiti in misura superiore a quella prevista”.

Il secondo dei suddetti casi, in modo particolare, si verifica più frequentemente di quanto si possa immaginare.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: tassi in discesa per i contributi previdenziali e assistenziali

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: con la pubblicazione della circolare n. 71 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione dell’importo relativo all’interesse di dilazione e di differimento e alle somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 6 giugno 2023, la quale è stata adottata da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e la quale ha disposto una riduzione pari a 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), portandolo così, a partire dal 12 giugno 2024, al 4,25%.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: ecco di quanto variano gli interessi e le sanzioni in seguito all’aumento dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea va ad incidere sui seguenti fattori:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento che deve essere applicato sui contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 12 giugno 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,25% annuo.

Questa modifica, in particolare, non verrà applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e che sono stati già notificati con l’indicazione del precedente tasso di interesse in vigore, ma sarà applicato, per l’appunto, esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 4,25% incide anche sulle sanzioni civili, le quali a partire dal 12 giugno 2024 saranno dovute in misura pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, nello specifico, saranno dovute nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

Ciò nonostante, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, ossia in caso di evasione, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non pagati entro la scadenza fissata dalla legge.

Le sanzioni, invece, saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e, in base a quanto è stato definito dalla deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, queste ultime dovranno essere calcolate a seconda dell’importo del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

In particolare, la suddetta deliberazione prevede esplicitamente che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che nel caso in cui il tasso del TUR scenda al di sotto di quest’ultimo, allora:

  • la riduzione massima sarà pari al tasso legale stesso;
  • la riduzione minima sarà pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (4,25%) presenta attualmente un importo superiore rispetto a quello del tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,5%), allora a partire dal 12 giugno 2024 la riduzione sarà pari all’ex TUR (4,25%).

La Corte UE conferma le sanzioni contro Roman Abramovich

La Corte di Giustizia europea ha respinto un ricorso dell’imprenditore e politico russo, Roman Abramovich, contro le sanzioni imposte in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

La Corte UE respinge il ricorso di Roman Abramovich contro le sanzioni

Dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’Unione Europea ha sanzionato gli uomini d’affari e i funzionari russi incluso Roman Abramovich. L’UE ha congelato centinaia di migliaia di dollari di beni russi. Abramovich aveva fatto un ricorso alla massima corte europea chiedendo la revoca delle sanzioni e un risarcimento di 1 milione di euro per i danni causati alla sua reputazione.

La Corte ha stabilito che le misure adottate erano giuste e non costituivano una “violazione ingiustificata e sproporzionata dei suoi diritti fondamentali” e che quindi devono continuare:

Il Consiglio non ha infatti commesso un errore di valutazione decidendo di inserire e mantenere il nome del sig. Abramovich negli elenchi in questione, alla luce del suo ruolo nel gruppo [multinazionale russa produttrice di acciaio] Evraz e, in particolare, nella sua società madre. 

Le sanzioni contro Abramovic

A marzo 2022, sono state implementate misure restrittive nei confronti di Abramovich a causa delle presunte connessioni strette con il presidente russo Vladimir Putin e del suo presunto contributo al finanziamento del fondo di guerra del Cremlino.

Dopo l’applicazione delle sanzioni, Abramovich ha ceduto la squadra di calcio Chelsea al prezzo più elevato mai registrato per la vendita di un club. A maggio 2022, il Regno Unito ha deciso di applicare sanzioni anche a Evraz, considerata di rilevanza strategica per la Russia.

Tassa sui rifiuti, sanzioni: pagamento in ritardo della TARI? Ecco cosa sapere

Tassa sui rifiuti: quali sanzioni per chi paga od omette la TARI? I contribuenti hanno sempre un appuntamento con le imposte. Tuttavia, milioni di italiani sono in difficoltà economica a causa dell’aumento dei prezzi e servizi; pertanto qualcuno riesce a pagare ogni fardello altri, invece, omettono dei pagamenti. Questo il motivo principale per cui si cercano soluzioni alternative per pagare di meno le sanzioni sulla tassa sui rifiuti.

 Tassa sui rifiuti, sanzioni

Innanzitutto, prima di procedere con le domande più frequenti e le relative risposte  sulle sanzioni previste sulla tassa sui rifiuti TARI, diamo uno sguardo alle disposizioni normative contenute nell’articolo 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, che recita:

“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti  in acconto,   i   versamenti  periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante    dalla    dichiarazione,    detratto  in questi casi  l’ammontare dei   versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo  non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta    o    una    minore  eccedenza detraibile”.

Spiegando ancora l’applicazione delle sanzioni:

“Per i versamenti riguardanti crediti   assistiti   integralmente   da forme di garanzia reale o personale previste     dalla     legge     o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati   con   un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”. 

Cosa succede se non pago la tassa sui rifiuti?

In linea generale, è importante sottolineare che a seconda dell’importo complessivo dell’omesso pagamento dei tributi si può incorrere in un’evasione fiscale o illecito tributario.

Il contribuente che ha un debito TARI complessivo superiore a 30.000 euro è punibile con una detenzione, poiché la violazione scaturisce in evasione fiscale. Se, invece, il debito non supera tale soglia, il contribuente è chiamato a versare una sanzione pecuniaria abbastanza corposa, poiché la violazione scaturisce in un illecito tributario.  

Quando, invece, non si rispetta la scadenza e il pagamento viene effettuato in ritardo, alla somma dovuta a titolo di tassa sui rifiuti vengono aggiunte sanzioni e interessi.

Tari pagamento sanzione ridotta ravvedimento operoso

Se il contribuente si adopera per regolarizzare la propria posizione debitoria tramite il ravvedimento operoso, la sanzione viene ridotta. È importante sottolineare che la tassa sui rifiuti viene gestita dai Comuni; pertanto, vengono ridimensionate le sanzioni rispetto a quanto si pagava in passato per il mancato o ritardo versamento della TARI.

In teoria, la sanzione applicata dal Comune dovrebbe attestarsi intorno al 30%, la quale, se regolarizzata entro 90 giorni, viene ridotta della metà.

Conformemente alle spiegazioni fornite  dall’Agenzia delle Entrate “gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa e al pagamento”:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari a:

  • sanzione del 15% ridotta a 1/15  per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • sanzione del 15% a cui si aggiungono interessi se il pagamento avviene tra il 15° giorno e il 90° giorno dalla scadenza;
  • sanzione ordinaria del 30% a cui si aggiungono gli interessi se il pagamento avviene per ritardi oltre il 90° giorno.

Cosa succede se non si paga un avviso di accertamento Tari?

Se il contribuente riceve una notifica di avviso di accertamento TARI, dispone di 60 giorni dalla data della notifica per pagare l’importo dovuto.

Nel caso di mancato pagamento, l’avviso di accertamento diventa esecutivo. Ciò significa che all’importo dovuto andranno aggiunti gli interessi, sanzioni e oneri della riscossione.

Cos’è avviso di accertamento esecutivo TARI?

Secondo quanto si legge dall’Agenzia delle Entrate, l’avviso di accertamento esecutivo “è l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare: gli imponibili accertati e le aliquote applicate”.

Come pagare la Tari degli anni precedenti?

Nell’ipotesi in cui risultano delle pendenze debitorie per l’omessa regolarizzazione della tassa dei rifiuti degli anni precedenti, si consiglia di rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune per sanare la posizione debitoria con il ravvedimento operoso.

In ogni caso, il pagamento può essere effettuato tramite il modello F24,  bollettino postale o con MAV. In teoria, il Comune invia la comunicazione del pagamento della tassa sui rifiuti a mezzo posta già completa di bollettini o moduli F24.

Quando va in prescrizione la spazzatura non pagata?

L’imposta TARI va in prescrizione dopo un periodo quinquennale. Gli anni di prescrizione partono dall’anno successivo a quello del pagamento dell’imposta.

Tuttavia, è bene sapere che in presenza di atti interruttivi della prescrizione, come ad esempio richieste di pagamento, il periodo viene azzerato; pertanto, il calcolo della prescrizione parte dal momento della notifica dell’atto di interruzione.