Quattordicesima pensionati 2024: requisiti e limiti di reddito
Quattordicesima pensionati 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica ai soggetti beneficiari che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso procederà con il pagamento della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), la quale verrà erogata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto stesso sono presenti i dati reddituali che sono necessari al fine di effettuare la lavorazione.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 151 del 2 luglio 2007, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
- l’art. 35, commi 8 e 9, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 31 dicembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009;
- l’art. 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- l’art. 1, comma 187, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:
- il messaggio INPS n. 2549 del 20 giugno 2017, recante “Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
- il messaggio INPS n. 2702 del 4 luglio 2018;
- il messaggio INPS n. 4567 del 6 dicembre 2018.
Quattordicesima pensionati 2024: requisiti reddituali
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, ecco quali sono i redditi da prendere come riferimento per l’anno in corso ai fini del calcolo della quattordicesima pensionati 2024:
- in caso di prima erogazione, tutti i redditi che sono stati conseguito dal beneficiario nel 2024;
- in caso di erogazione successiva alla prima, i seguenti redditi:
- i redditi per prestazioni conseguiti nel 2024;
- i redditi diversi da quelli indicati nel punto precedente conseguiti nel 2023.
Limiti di reddito
Ecco qui di seguito i limiti reddituali previsti per l’anno 2024:
- 437 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
- max 12.109,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
- 336 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
- max 15.899,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
- 546 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
- max 12.218,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
- 420 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
- max 15.983,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
- 655 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
- max 12.327,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
- 504 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
- max 16.067,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro).