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Tag: quattordicesima

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti e limiti di reddito

Quattordicesima pensionati 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica ai soggetti beneficiari che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso procederà con il pagamento della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), la quale verrà erogata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto stesso sono presenti i dati reddituali che sono necessari al fine di effettuare la lavorazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 151 del 2 luglio 2007, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
  • l’art. 35, commi 8 e 9, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 31 dicembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009;
  • l’art. 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • l’art. 1, comma 187, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • il messaggio INPS n. 2549 del 20 giugno 2017, recante “Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
  • il messaggio INPS n. 2702 del 4 luglio 2018;
  • il messaggio INPS n. 4567 del 6 dicembre 2018.

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti reddituali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, ecco quali sono i redditi da prendere come riferimento per l’anno in corso ai fini del calcolo della quattordicesima pensionati 2024:

  • in caso di prima erogazione, tutti i redditi che sono stati conseguito dal beneficiario nel 2024;
  • in caso di erogazione successiva alla prima, i seguenti redditi:
    • i redditi per prestazioni conseguiti nel 2024;
    • i redditi diversi da quelli indicati nel punto precedente conseguiti nel 2023.

Limiti di reddito

Ecco qui di seguito i limiti reddituali previsti per l’anno 2024:

  • 437 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.109,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 336 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.899,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 546 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.218,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 420 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.983,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 655 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.327,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 504 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 16.067,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro).

Pagamento pensioni di luglio 2024: calendario e novità

Si sta avvicinando il pagamento Inps delle pensioni di luglio 2024. Quello di luglio, è senza dubbio uno dei cedolini pensione più attesti dell’anno, perché porta con sé importanti novità: il riferimento è la quattordicesima mensilità.

La quattordicesima, però, non spetta a tutti i pensionati, ma solo in base al rispetto di un preciso requisito anagrafico e reddituale.

Nel testo, vediamo in dettaglio il calendario dei pagamenti del mese di luglio 2024 e parliamo di tutte le novità attese: non solo della quattordicesima, ma anche delle trattenute Irpef e del conguaglio.

Calendario pagamento pensioni di luglio 2024

Il pagamento delle pensioni sarà effettuato con la data di valuta di lunedì 1° luglio 2024.
L’accredito della prestazione sarà effettuato anche per chi ha scelto l’accredito bancario.

Per quanto riguarda, invece, chi ritira la pensione presso gli Uffici Postali, il calendario da seguire è:

  • A – B: lunedì 1° luglio 2024;
  • C – D: martedì 2 luglio 2024;
  • E – K: mercoledì 3 luglio 2024;
  • L – O: giovedì 4 luglio 2024;
  • P – R: venerdì 5 luglio 2024;
  • S – Z: sabato (solo mattina) 6 luglio 2024.

Quattordicesima mensilità

Il cedolino pensione del mese di luglio 2024 è molto ricco di novità. Le voci che lo compongono non sono solo relative al rateo pensione, ma ci sono, per gli aventi diritto, anche l’accredito della quattordicesima mensilità e le trattenute Irpef e conguaglio.

Parliamo della quattordicesima, la novità più attesa del mese di luglio. Si tratta di una somma aggiuntiva introdotta con la Legge 127/2007. Viene corrisposta solitamente nel mese di luglio oppure, in altri casi, nel mese di dicembre di ogni anno.

La quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni compiuti, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • Titolari di uno o più trattamenti pensionistici di enti pubblici di previdenza obbligatoria;
  • Con reddito complessivo lordo annuo di 15.563,86 euro, ovvero due volte il minimo di 598 euro al mese parametrato su 13 mensilità.

Dal suddetto reddito complessivo non si conteggiano:

  • Assegni familiari o per il nucleo familiare;
  • Indennità di accompagnamento;
  • Reddito della casa di abitazione;
  • Trattamenti di fine rapporto;
  • Arretrati soggetti a tassazione separata.

Si fa presente che la quattordicesima viene corrisposta d’ufficio e viene riconosciuta in via provvisoria e, successivamente, previa verifica della base dei redditi consuntivi.

Trattenute Irpef e conguaglio

Nel cedolino pensione del mese di luglio continua ad essere presente l’applicazione delle trattenute Irpef e le rate delle addizionali regionali e comunali per il 2023 e gli acconti per il 2024.

Inoltre, sono presenti i conguagli delle ritenute erariali sulle pensioni erogate nel 2023. Nel caso in cui siano emersi debiti non ancora pagati, allora questi verranno ripartiti sui ratei mensili successivi fino alla completa estinzione.

Come controllare il pagamento delle pensioni di luglio 2024

I cittadini possono controllare in completa autonomia il cedolino pensione. Per farlo, è sufficiente accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino, sul sito dell’Inps, previa autenticazione con le proprie credenziali digitali Spid, Cie, Cns o eIDAS.

Inoltre, è possibile accedere al cedolino pensione anche tramite l’app INPS, seguendo il percorso “Tutti i Servizi” – “Cedolino Pensione”.

Cosa si può fare? È possibile sapere l’importo accreditato, con tutte le informazioni necessarie e la presenza di eventuali variazioni. Per questo mese, è possibile anche visualizzare la presenza del pagamento della quattordicesima.

In caso di mancata corresponsione è possibile presentare domanda di ricostituzione online. Se la domanda viene accolta e la quattordicesima spetta al richiedente, allora sarà erogata dall’Inps nei mesi immediatamente successivi.

Quattordicesima in busta paga: chi ne ha diritto e quando spetta

Il pagamento della quattordicesima mensilità in busta paga si avvicina ed è tempo di sapere chi ne ha diritto. Infatti, la retribuzione aggiuntiva non spetta a tutti, ma solo ai lavoratori per i quali è prevista dal contratto collettivo di lavoro applicato.

Si evince subito la prima differenza con la tredicesima che, invece, spetta a tutti. Quindi, è molto importante capire quali sono i settori che danno diritto alla retribuzione aggiuntiva e la data per il pagamento della stessa.

Nel testo, tutte le informazioni.

Chi ha diritto alla quattordicesima in busta paga

Se la tredicesima mensilità viene definita gratifica natalizia, la quattordicesima, solitamente, viene definita gratifica feriale.

Tra le due vi sono alcune differenze. La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti, mentre la quattordicesima è una retribuzione aggiuntiva che non viene riconosciuta a tutti.

Non spetta, per esempio, ai dipendenti pubblici, in quanto si tratta di un’esclusiva di alcuni contratti del settore privato.

Chi ne ha diritto? La quattordicesima in busta paga spetta, per esempio:

  • CCNL terziario, commercio e turismo;
  • CCNL chimica;
  • CCNL pulizie e multiservizi;
  • CCNL Autotrasporto merci e logistica;
  • CCNL Assicurazioni;
  • CCNL Igiene ambientale;
  • CCNL mobilità;
  • CCNL Alimentari industria.

Oltre ai suddetti, spetta anche per i lavoratori assunti con contratto farmacie private, i dipendenti di Poste italiane e per gli addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari.

Invece, la quattordicesima non spetta ai lavoratori domestici, come ad esempio colf e badanti, i metalmeccanici e i lavoratori del tessile. Quando, però, non viene riconosciuta la quattordicesima, molto spesso, viene sostituita da beni di produzione.

Quando viene pagata

In linea di massima, la quattordicesima mensilità viene pagata nei mesi estivi e precisamente in base a quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento.

Possiamo fare l’esempio dei lavoratori dipendenti del settore terziario, commercio e turismo, per i quali viene pagata entro il 1° luglio. Invece, per il settore alimentare, la quattordicesima arriva entro il 31 luglio.

Quando matura la quattordicesima?

La quattordicesima matura durante lo svolgimento del lavoro, ma anche nei periodi di:

  • Congedo di maternità e paternità;
  • Malattia a carico del datore di lavoro;
  • Infortunio;
  • Ferie;
  • Festività;
  • Permessi;
  • Congedo matrimoniale;
  • Riposo giornaliero per allattamento.

Non matura nei seguenti periodi:

  • Straordinario;
  • Scioperi;
  • Servizio di leva;
  • Malattie e infortuni oltre le tempistiche stabilite nel contratto.

Come si calcola e come viene tassata

La quattordicesima, come abbiamo detto, viene corrisposta nei mesi estivi. Si tratta una mensilità differita che il lavoratore ne matura una parte in ogni mese dell’anno. La riceverà in un’unica soluzione nella busta paga del mese stabilito dal contratto collettivo di riferimento.

Come si calcola? Intanto, corrisponde in media a 1/12 della retribuzione lorda annuale, ma solo per chi lavora 12 mesi. Caso contrario, infatti, si riduce quanti più sono i mesi non lavorati.

Il periodo di riferimento è quello che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno in corso, nel quale si verifica il periodo lavorato. Passando alla formula vera e propria si deve moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati. Il risultato deve essere diviso per 12.

Come viene tassata? Ebbene sì, anche la quattordicesima viene tassata e quanto viene erogato in busta paga sarà al netto delle tasse.

Non è prevista, però, l’applicazione delle detrazioni previste per il reddito da lavoro dipendente e neppure quelle riconosciute per il coniuge e per i familiari a carico.

Congedo straordinario: chiarimenti INPS sui criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima

Con la pubblicazione del messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell’indennità relativa al congedo straordinario riconosciuto nei confronti dei lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore privato.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 42, commi 5 e ss., del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

I criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell’indennità relativa al congedo straordinario

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del messaggio in oggetto l’INPS ha fornito delle precisazioni in merito al calcolo del congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

A tal proposito, l’art. 42, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale è stato successivamente modificato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, prevede che durante il periodo di congedo straordinario il soggetto richiedente abbia il diritto di beneficiare di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, esclusivamente per quanto riguarda i compensi fissi e continuativi percepiti.

Non figurano, dunque, ai fini del calcolo del congedo in oggetto tutti gli elementi variabili, come ad esempio quelli legati alla presenza del lavoratore interessato.

Tale periodo preso in esame, nello specifico, in base a quanto viene disposto dal successivo comma 5 quinquies, non rileva per quanto riguarda la maturazione dei seguenti benefici:

  • le ferie;
  • la tredicesima mensilità;
  • il trattamento di fine rapporto (TFR).

Al contrario, invece, dal momento che i periodi di congedo straordinario sono coperti da contribuzione figurativa, allora mediante la pubblicazione della circolare n. 32 del 6 marzo 2102, al par. 3.4 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato che tali periodi sono computati ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Ad ogni modo, ai fini del calcolo dell’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario l’INPS ricorda che, secondo quanto è previsto da un apposito decreto legislativo n. 263 del 25 ottobre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha introdotto l’istituto della tredicesima mensilità.

Quest’ultima, in particolare, in base a quanto viene definito all’interno dell’art. 7, comma 1, della sopra citata normativa, deve essere riconosciuta il 16 dicembre di ogni anno oppure il giorno feriale successivo, qualora il giorno previsto cada in una data festiva, ai lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore pubblico, come strumento per la gratificazione dei medesimi.

Con il passare del tempo, però, questa gratificazione è diventata una prassi dal momento che la tredicesima mensilità viene erogata ogni anno a tutti i lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore pubblico, in maniera fissa e ricorrente, senza tenere conto del carattere della meritevolezza inizialmente previsto.

A tal proposito si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale in merito alla natura della tredicesima ha ritenuto che fosse di fatto un emolumento corrente fisso di natura non diversa dallo stipendio, che viene elargita a tutti i dipendenti statali indipendentemente dal merito che hanno (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658).

Per quanto riguarda l’erogazione della tredicesima mensilità a coloro che operano all’interno del settore privato, invece, l’emolumento viene concesso agli stessi in base a quanto è previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Indipendentemente dal fatto che la tredicesima venga pagata ai lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore pubblico oppure che operano all’interno del settore privato, dunque, sentito il parere che gli è stato fornito da parte della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha ritenuto di dover prendere in considerazione l’emolumento in esame ai fini del calcolo del congedo straordinario.

Infine, l’Istituto ha chiarito che l’indennità spettante durante il periodo di congedo deve tenere conto di:

  • tredicesima;
  • mensilità aggiuntive, come:
    • gratifiche;
    • indennità;
    • premi;
    • ecc…

Quattordicesima pensionati: semplificazione delle domande online per la ricostituzione reddituale

Quattordicesima pensionati: con la pubblicazione del messaggio n. 4462 del 14 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che è stato semplificato l’invio delle domande online ai fini della ricostituzione reddituale della quattordicesima da parte dei soggetti interessati alla medesima.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento e dà attuazione all’esigenza e all’obiettivo che è stato posto al fine di reingegnerizzare e di semplificare l’invio dell’istanza in oggetto da parte dei seguenti pensionati del settore pubblico e privato:

  • i soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia;
  • i soggetti che percepiscono la pensione anticipata;
  • i soggetti che percepiscono la pensione di invalidità;
  • i superstiti che beneficiano della pensione e che hanno subito una variazione dei redditi conseguiti.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda la semplificazione delle domande online per la ricostituzione reddituale della quattordicesima dei pensionati che abbiamo appena citato ed, in particolare, le istruzioni che sono state fornite da parte dell’Istituto ai fini della presentazione della stessa attraverso i canali che vengono messi a disposizione per i soggetti interessati.

Quattordicesima pensionati: l’INPS comunica la reingegnerizzazione e la semplificazione del sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale, come accedere

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha comunicato la reingegnerizzazione e la semplificazione del sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale per la quattordicesima da parte dei pensionati del settore pubblico e privato che ricevono la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di invalidità o la pensione ai superstiti che hanno subito una variazione dei propri redditi.

A tal proposito, nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti interessati hanno la possibilità di presentare la domanda per la ricostituzione reddituale della quattordicesima spettante ai pensionati:

  • il sito web ufficiale dell’INPS, selezionando la voce “Variazione pensione > Quattordicesima” nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, disponibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza > Domanda di pensione”, previa autenticazione all’interno della propria area riservata mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • gli Istituti di patronato, mediante l’utilizzo dei servizi che vengono messi a disposizione da parte dei medesimi;
  • il Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803 164 (da rete fissa, in maniera gratuita) oppure telefonando al numero 06 164 164 (da rete mobile, pagando la tariffa che viene messa a disposizione da parte dei vari gestori).

Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci: che cos’è e come funziona il servizio online dell’INPS? Ecco chi può utilizzarlo

Il servizio online denominato “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci“, ha anche altri scopi oltre al fatto di consentire ai soggetti interessati l’invio delle domande di ricostituzione reddituale per la quattordicesima ai pensionati.

Nello specifico, i lavoratori che sono iscritti presso le gestioni private e pubbliche dell’INPS hanno la possibilità di inoltrare anche le proprie domande per quanto riguarda la ricezione dei seguenti trattamenti previdenziali:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione anticipata/anzianità;
  • la pensione di inabilità;
  • l’assegno di invalidità;
  • l’assegno sociale;
  • la pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);
  • il ricalcolo/ricostituzione della pensione;
  • i ratei maturati e non riscossi, anche per coloro che sono iscritti presso le gestioni pubbliche;
  • la liquidazione delle rate di pensione che spettano agli eredi (ratei maturati e non riscossi);
  • l’estratto conto certificativo:
    • ECOMAR per i lavoratori marittimi;
    • ECOCERT per le altre tipologie di lavoratori;
  • l’APE Sociale;
  • il beneficio economico che spetta ai lavoratori precoci.

Pensioni INPS: cedolino di dicembre, 13esima, 14esima e bonus Natale in pagamento

Pensioni nel cedolino di dicembre 13esima, 14esima e bonus Natale. Il mese di dicembre si presenta ricco di novità per molti pensionati. Si conclude il mese di novembre e iniziano i pagamenti del mese di dicembre 2023. I nuovi importi degli assegni sono disponibili sul sito INPS nell’Area riservata di ogni pensionato. La buona notizia riguarda il pagamento con valuta 1° dicembre, della mensilità ordinaria, la 13esma, la quattordicesima e il bonus Natale, importi confermati dall’INPS, nel messaggio pubblicato il 21 novembre 2023. Vediamo insieme a chi spetta una pensione più ricca.

Pensioni: 13esima, 14esima e bonus Natale

Ricordiamo che il cedolino della pensione, è accessibile dal titolare del trattamento tramite il  servizio online disponibile sul portale ufficiale dell’INPS. Si tratta della visione del documento indispensabile ai pensionati per verificare l’importo erogato mensilmente dall’INPS. Inoltre, utilizzando il servizio online, è possibile conoscere i motivi di variazione dell’importo. Vediamo insieme quali sono le variazioni del cedolino della pensione di dicembre 2023.

Quanto aumentano le pensioni a dicembre 2023?

L’INPS nel messaggio 15 novembre 2023, n. 4050 ,ha spiegato che nel cedolino di dicembre è stato effettuato il ricalcolo della perequazione delle pensioni relative al 2023 in base all’aspettativa di vita calcolato dall’ISTAT. Pertanto, per il mese di dicembre 2023 è stato anticipato il conguaglio, così come previsto dall’articolo 1, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Per il mese di dicembre, nel cedolino sarà visibile il primo conguaglio del 2023, ovvero l’applicazione della percentuale +0,8% con l’erogazione degli arretrati maturati da gennaio 2023, a seguire sarà applicato l’aumento provvisorio pari al +5,4% a gennaio 2024.

A chi spetta la 14esima a dicembre 2023?

Per alcuni pensionati, nella rata di dicembre 2023 è stata aggiunta la seconda parte relativa alla quattordicesima mensilità.

Nello specifico, la quattordicesima spetta alle pensione che:

  • abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2023;
  • fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2023.

L’INPS procede al pagamento in via provvisoria, successivamente eseguirà le verifiche sui dati reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima, ma ritiene di averne diritto, può presentare domanda di ricostituzione online.

A chi spetta il bonus Natale 2023?

Sulle pensioni di dicembre, delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti, il cui importo complessivo non risulti essere superiore al trattamento minimo, a condizione che i redditi prodotti rientrino nei limiti normativi, viene erogato l’importo aggiuntivo o Bonus Natale pari a 154,94 euro (articolo 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Anche in questo caso, l’INPS riconosce il beneficio economico in via provvisoria, per poi verificare la sussistenza dei requisiti reddituali.

Rimborso 730: conguaglio integrativo

Anche per il mese di dicembre proseguono le operazioni correlate ai modelli 730 per i pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sulla pensione di dicembre si prevede:

  • al rimborso dell’imposta a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

Pensioni: 13esima, 14esima e bonus Natale: le date di pagamento

L’INPS apre il calendario dei pagamenti per quanto riguarda i trattamenti previdenziali e assistenziali del mese di dicembre 2023, a partire dal giorno venerdì 1° dicembre 2023.

Si presume che le date per il ritiro dei trattamenti economici previdenziali presso gli uffici postali di Poste Italiane, seguano la seguente cadenza basata sulle iniziali dei cognomi dei titolari dei trattamenti:

  •  dalla A alla C: venerdì 1° dicembre
  • dalla D alla K: sabato (solo la mattina) 2 dicembre
  • dalla L alla P:  lunedì 4 dicembre
  • dalla Q alla Z: martedì 5 dicembre