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Tag: pensione

Pensione lavori usuranti: domanda entro il 1° maggio 2024

Pensione lavori usuranti: con la pubblicazione del messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che il 1° maggio 2024 è il termine ultimo ai fini della presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte di tutti quei lavoratori che maturano i requisiti agevolati che sono necessari per quanto riguarda l’accesso al trattamento pensionistico nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dal Referente PNRR, e dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, così come modificato dalla successiva legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto viene disposto dal decreto interministeriale del 20 settembre 2011, dal decreto interministeriale del 20 settembre 2017, dal precedente messaggio sempre pubblicato da parte dell’Istituto n. 3435 del 28 febbraio 2012, nonché dall’art. 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017.

Pensione lavori usuranti: le istruzioni INPS per la presentazione delle domande entro il 1° maggio 2024

Come abbiamo già comunicato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b ter), del sopra citato decreto legislativo n. 67 del 2011, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 108 dell’11 maggio 2011, le domande di accesso alla pensione anticipata per i lavori usuranti deve essere presentata entro la scadenza di mercoledì 1° maggio 2024.

La domanda per accedere al beneficio di cui sopra deve essere presentata entro i termini previsti da coloro che matureranno i requisiti necessari dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con modalità esclusivamente telematiche, andando ad utilizzare l’apposito modulo denominato “AP45”.

Insieme alla domanda, poi, in base alla tipologia di attività che svolgono, i lavoratori interessati dovranno allegare anche tutta la documentazione che è stata specificata all’interno della tabella A presente in allegato al decreto interministeriale del 20 settembre 2011, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

A tale documentazione, inoltre, sono state apportate le modifiche sui documenti necessari che sono state indicate all’interno della tabella A allegata al successivo decreto del MLPS di concerto con il MEF, pubblicato in data 20 settembre 2017.

Ad ogni modo, attraverso la pubblicazione del messaggio INPS n. 3435 del 28 febbraio 2012 l’Istituto stesso ha comunicato ai lavoratori che operano all’interno del settore privato che, nel caso in cui dalla documentazione non si riesce a dimostrare lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, allora questi ultimi possono presentare qualsiasi altro documento equipollente che può risultare utile ai fini della prova per il riconoscimento del beneficio in oggetto.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che i lavoratori che operano in dei cicli produttivi che sono organizzati su turni di 12 ore in base a quanto viene definito dagli accordi o dai contratti collettivi che sono stati già stipulati al 31 dicembre 2016 dovranno presentare questi ultimi ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’art. 1, comma 170, della sopra richiamata legge n. 205 del 2017.

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: riaperti i termini per l’invio dei dati

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la riapertura della procedura online ai fini della ricezione dei dati relativi alle somme di denaro che vengono erogate ai lavoratori dipendenti cessati che avevano il diritto di percepire la pensione durante il corso dell’anno appena trascorso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto era stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del precedente messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle seguenti disposizioni legislative e ai seguenti provvedimenti che sono stati adottati da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • l’art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 40 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, recante “Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi”.

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: l’INPS ha riattivato la procedura online per l’invio dei dati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, riprendendo quanto era stato comunicato in precedenza all’interno del messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024, l’INPS stesso, in qualità di sostituto d’imposta per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono fringe benefit e stock option e che sono cessati dal servizio con diritto a pensione durante il corso dell’anno 2023, ha fornito le istruzioni operative ai fini dell’invio dei relativi dati da parte dei datori di lavoro interessati.

Nello specifico, attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quelle che sono le tempistiche che devono essere rispettate per quanto riguarda l’invio online dei dati in merito ai lavoratori dipendenti cessati che avevano il diritto di percepire la pensione durante il corso dell’anno 2023 e che hanno ricevuto fringe benefit e stock option.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto ha fissato al 21 febbraio 2024 il termine ultimo entro il quale devono essere trasmessi i dati in oggetto da parte dei datori di lavoro interessati, in modo che l’INPS stesso abbia la possibilità di avere un margine di tempo idoneo ai fini della corretta acquisizione delle informazioni, nonché ai fini dell’emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale.

Pertanto, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato di aver riattivato la funzione destinata alla comunicazione dei dati relativi a fringe benefit e stock option, concedendo la possibilità ai datori di lavoro di provvedere alla trasmissione dei flussi telematici non ancora inviati oppure dei flussi di rettifica di quelli già inviati.

Pensione Vigili del Fuoco 2024: la circolare INPS con tutte le novità

Pensione Vigili del Fuoco 2024: con la pubblicazione della circolare n. 54 del 4 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’applicazione dell’aumento progressivo della base pensionabile che viene riconosciuto nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 98, 99 e 100, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato definito all’interno dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 139 del 17 giugno 1997.

Pensione Vigili del Fuoco 2024: istruzioni INPS per l’applicazione del progressivo aumento della base pensionabile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposo dall’art. 1, comma 98, della sopra citata Legge di Bilancio 2022, viene riconosciuto nei confronti del personale che opera all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un aumento pari al 2,50% della percentuale utile ai fini del calcolo sull’ultimo stipendio tabellare.

Tale incremento, nello specifico, viene riconosciuto ai Vigili del Fuoco nel momento in cui avviene la cessazione del servizio a per quanto riguarda il calcolo dei seguenti importi:

  • la base pensionabile;
  • la liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Tra gli importi che devono essere considerati per quanto riguarda il calcolo dell’ultimo stipendio tabellare, poi, la Legge di Bilancio 2022 comprende anche:

  • le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
  • i benefici combattentistici ed equiparati;
  • gli assegni personali in godimento.

Il successivo comma 99, invece, stabilisce che, in base a quanto viene disposto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, il progressivo incremento della base pensionabile valido per il personale dei Vigili del Fuoco è pari a:

  • il 2,50% a partire dal 1° gennaio 2022;
  • il 5% a partire dal 1° gennaio 2023;
  • il 7,50% a partire dal 1° gennaio 2024;
  • il 12,50% a partire dal 1° gennaio 2027;
  • il 15% a partire dal 1° gennaio 2028.

Infine, il comma 100 del medesimo articolo legislativo disciplina quella che è la copertura dei costi che derivano dall’applicazione degli aumenti in oggetto.

Pertanto, in attesa di un successivo messaggio che sarà pubblicato da parte dell’INPS con l’obiettivo di fornire le istruzioni operative per quanto riguarda l’indennità di buonuscita (c.d. Trattamento di Fine Servizio – TFS), ecco qui di seguito gli obblighi contributivi in capo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tal proposito, ecco qual è l’incremento delle voci retributive ai fini pensionistici (CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito):

  • a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l’aumento è pari al 2,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 l’aumento è pari al 5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 l’aumento è pari al 7,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027 l’aumento è pari al 12,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2028 l’aumento è pari al 15%.

Pensione a 61 anni con Quota 97,6: domande entro il 1° maggio

L’Inps ha stabilito che le domande di accesso a Quota 97,6, che permette di andare in pensione a 61 anni, devono essere presentate entro il 1° maggio 2024.

Con il messaggio n. 812, l’Istituto ricorda appunto che manca poco tempo ai lavoratori con mansioni usuranti e notturne di presentare la domanda per accedere alla pensione anticipata.

La possibilità è estesa solo ai lavoratori che soddisfano i requisiti per l’accesso alla pensione agevolata entro il 2025.

Come funziona Quota 97,6? Quali requisiti per l’accesso? Come presentare la domanda entro il 1° maggio 2024?

Cos’è e come funziona Quota 97,6

Con la pubblicazione del messaggio n. 812, l’Inps ha stabilito che le domande di accesso a Quota 97,6 devono essere presentate entro il 1° maggio 2024.

Cos’è Quota 97,6? Si tratta di una pensione anticipata, una delle opzioni per cui sono necessari 61 anni e 7 mesi di età e una contribuzione di almeno 35 anni.

Quota 97,6 è rivolta sola ai lavoratori che svolgono lavori fisicamente impegnativi e gravosi e che perfezionino i requisiti necessari di accesso nel 2025.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi si parla di Quota 98,6, per cui è necessario perfezionare 62 anni e 7 mesi e una contribuzione minima di 35 anni.

Chi può accedere a Quota 97,6 per andare in pensione a 61 anni

Possono andare in pensione a 61 anni d’età con Quota 97,6:

  • I lavoratori addetti a mansioni usuranti (in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, coloro che lavorano in ambienti ad alte temperature, in spazi ristretti o nell’asportazione dell’amianto);
  • Gli addetti notturni per almeno sei ore consecutive tra la mezzanotte e le 5 (per un minimo di 64 giorni all’anno o che lavorano per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 per l’intero anno);
  • I lavoratori della linea catena (con specifiche voci tariffarie e coloro che svolgono mansioni ripetitive);
  • I conducenti di veicoli almeno a 9 posti.

Le suddette attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette anni durante gli ultimi dieci.

Per quanto riguarda i calcoli relativi agli anni di lavoro faticoso, vengono inclusi anche i periodi in cui sono stati accumulati contributi figurativi.

Come fare domanda entro il 1° maggio 2024

Come precisato dall’Inps, la domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2024, per tutti coloro che perfezionano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, correlata dal modulo AP45 e da tutta la documentazione minima indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011.

I lavoratori dipendenti del settore privato, che svolgono mansioni faticose, possono presentare la domanda, anche se ottengono il diritto grazie al versamento dei contributi in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

La documentazione necessaria da allegare alla domanda di accesso a Quota 97,6 può includere, per esempio:

  • Buste paga;
  • Libretto di lavoro;
  • Ordini di servizio.

Oltre ai suddetti, possono essere richiesti ulteriori documenti comprovanti i requisiti di accesso alla pensione anticipata.

Decorrenza della pensione

Tutti gli aventi diritto che presentano le domande oltre il termine indicato, in caso di accertamento positivo del possesso dei requisiti del rispetto delle condizioni, incorrono nel differimento anticipato.

Quando inizia? Il differimento anticipato è pari a:

  • Un mese per il ritardo inferiore o pari a un mese;
  • Due mesi per il ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • Tre mesi per il ritardo pari o superiore a tre mesi.

Si rimanda anche al seguente articolo: Come si fa ad andare in pensione a 61 anni nel 2024? Se rientri in questa categoria è possibile

Fondo pensione lavoratori sportivi: diritto di opzione fino al 30 giugno 2024

Fondo pensione lavoratori sportivi: con la pubblicazione del messaggio n. 1190 del 20 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la proroga dei termini per quanto riguarda l’esercizio del diritto di opzione per gli istruttori che operano presso gli impianti e i circoli sportivi, nonché per i direttori tecnici e gli istruttori che operano presso le società sportive e che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificato dal decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno della precedente circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 pubblicata da parte dell’Istituto, nonché all’interno dei punti n. 20 e n. 22 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 15 marzo 2005.

Fondo pensione lavoratori sportivi: le istruzioni INPS su come esercitare il diritto di opzione per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento entro il 30 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla precedente circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 l’Istituto stesso ha specificato quella che è la normativa previdenziale che è stata definita all’interno dell’apposito decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, e che può essere applicata ai lavoratori sportivi.

A tal proposito, nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha individuato e chiarito ai soggetti interessati quella che è la disciplina previdenziale e assistenziale che può essere applicata a partire dal 1° luglio 2023 ai seguenti lavoratori:

  • gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di ogni genere;
  • i direttori tecnici e gli istruttori presso le società sportive che sono indicate all’interno del punto n. 20 e del punto n. 22 del sopra citato decreto del MLPS del 15 marzo 2005.

I lavoratori appena richiamati, in particolare, che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FLPS) a partire dal 1° luglio 2023, devono essere assicurati a:

  • il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, nel caso in cui siano titolari di un contratto di lavoro dipendente oppure di un contratto di lavoro nell’ambito del settore professionistico;
  • la Gestione separata dell’INPS, nel caso in cui siano titolari di un contratto di lavoro autonomo o parasubordinato non rientrante all’interno dell’ambito dei settori professionistici.

A prescindere dalla tipologia di lavoratore, però, fino al termine del 30 giugno 2023 tutti i lavoratori che sono stati indicati all’interno del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 sono stati assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Dopodiché, l’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, ha introdotto la possibilità di scegliere di restare nel regime previdenziale già in godimento presso il suddetto Fondo entro 6 mesi, poi prorogati fino alla scadenza del 30 giugno 2024 dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024, la quale ha convertito, con modificazioni, il precedente decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023.

Il diritto di opzione fino al 30 giugno 2024, in particolare, può essere esercitato una sola volta, senza possibilità di revoca, esclusivamente dagli assicurati che sono iscritti alla data del 30 giugno 2023 al FPLS.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali può essere esercitato il diritto di opzione relativo al mantenimento del regime previdenziale già in godimento, infine, l’INPS mette a disposizione un apposito servizio online all’interno del proprio sito web ufficiale, accessibile previa autenticazione mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

Accompagnamento pensione 2024: le nuove regole da marzo su IRPEF, trattamento integrativo e assegno straordinario

Accompagnamento pensione 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha racchiuso e ha comunicato tutte quelle che sono le novità fiscali che sono previste per l’anno in corso per quanto riguarda le prestazioni previdenziali e di accompagnamento alla pensione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle modifiche che sono state apportate dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda l’accompagnamento alla pensione per l’anno 2024 ed, in particolare, quali sono gli effetti sul medesimo in seguito alla riforma fiscale ai fini IRPEF che è stata introdotta alla fine dell’anno scorso.

Accompagnamento pensione 2024 e riforma IRPEF: l’INPS comunica le nuove regole a partire dal mese di marzo

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 216 del 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, dando attuazione a quanto è stato disposto dall’art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha previsto delle nuove regole valide per tutto il 2024 per quanto riguarda l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

A tal proposito, nello specifico, sono state apportate delle modifiche in merito alle aliquote e agli scaglioni di reddito che devono essere utilizzati per l’anno 2024 ai fini del calcolo dell’imposta lorda.

In particolare, rispetto a quanto era stato previsto all’interno dell’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il suddetto decreto legislativo ha ridotto da 4 a 3 gli scaglioni di reddito e le rispettive aliquote IRPEF, abolendo l’aliquota pari al 25% e applicando ai redditi di importo pari o inferiore a 28.000 euro, invece che 15.000 euro come era previsto dall’art. 11 del TUIR, l’aliquota pari al 23%.

Ecco qui di seguito quali sono le percentuali da tenere in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta 2024:

  • per i redditi di importo pari o inferiore a 28.000 euro l’aliquota IRPEF è del 23%;
  • per i redditi di importo compreso tra i 28.000 euro e i 50.000 euro l’aliquota IRPEF è del 35%;
  • per i redditi di importo superiore a 50.000 euro l’aliquota IRPEF è del 43%.

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali previste, poi, il successivo comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha previsto un aumento da 1.880 euro a 1.995 euro per i contribuenti che conseguono dei redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro nel 2024.

Riprendendo quelle che sono le sopra citate modifiche che sono state apportate per l’anno in corso l’INPS ha comunicato che le nuove regole saranno applicate sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento alla pensione assoggetta alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF a partire dal mese di marzo 2024, conteggiando anche quelli che sono gli arretrati di gennaio e di febbraio.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato anche quali sono gli effetti che la riforma fiscale ai fini IRPEF ha provocato sull’importo del trattamento integrativo e sull’importo dell’assegno straordinario.

Come andare in pensione nel 2024

Come andare in pensione nel 2024? Una risposta a questa domanda la forniremo nel testo, ma anticipiamo sin da subito che le condizioni non sono delle migliori, soprattutto per chi opta per la pensione anticipata.

Non è l’anno giusto per gli scivoli pensionistici, anche se le norme non sono cambiate particolarmente rispetto al passato, se non per i requisiti che sono diventati molto più stringenti e penalizzanti.

Quindi, nel testo andremo a vedere quali sono tutte le opzioni e i requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione.

Come andare in pensione nel 2024?

L’adeguamento basato sulla speranza di vita è stato implementato in risposta all’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione.

Per il 2024, non ci sono stati sostanziali adeguamenti e allora perché è diventato ancora più difficile andare in pensione? Se si opta per la pensione di vecchiaia, nulla è cambiato, anche se già l’età pensionabile è molto alta:

  • 67 anni d’età;
  • 20 anni di contributi.

Si può anche optare per la pensione di vecchiaia contributiva con soli 5 anni di contributi versati non precedenti al 1996. In questo caso, si deve essere ancora più avanti con l’età: nel 2024, si può accedere a 71 anni.

La Legge di Bilancio del 2024 ha confermato anche l’Isopensione, mantenendo l’accesso possibile fino a 7 anni prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria.

Come cosa serve per andare in pensione nel 2024

Non cambiano le classiche formule di pensionamento: trattamento di vecchiaia e anticipato. Gli anni di contributi richiesti sono meno della metà di quelli richiesti dal pensionamento anticipato che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica.

Per la pensione di vecchiaia non è prevista l’applicazione di alcuna finestra di slittamento. Di norma, decorre il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Come cambiano le pensioni anticipate

Se passiamo alle deroghe alla pensione di anzianità anticipata, allora il discorso si complica. Parliamo di Quota 103, Ape Social e Opzione Donna.

Nel caso di Quota 103, nel 2024, è fortemente depotenziata. La Legge di Bilancio del 2024 prevede il calcolo della prestazione con il sistema contributivo, non più con il misto.

Per accedervi è necessario aver compiuto il 62° anno d’età e avere almeno 41 anni di contribuzione.
Rinnovata anche l’Ape Social, rivolta alle categorie di lavoratori più deboli:

  • Disoccupati con esaurimento integrale dell’indennità di disoccupazione;
  • Invalidi civili con almeno il 74% di invalidità certificata;
  • Caregivers;
  • Addetti ad attività particolarmente “difficoltose e rischiose”.

L’Ape Social è stata rinnovata, ma con alcune penalizzazioni:

  • Requisito anagrafico sale a 63 anni e cinque mesi;
  • Dalle attività “difficoltose e rischiose” non ci sono più quelle aggiunte due anni fa.

Infine, Opzione donna. Si tratta della pensione anticipata per le lavoratrici con 61 anni d’età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, solo se rientrano nelle seguenti categorie di tutela:

  • Caregivers;
  • In possesso di una invalidità civile almeno al 74%;
  • Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale riconosciuta.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Concludiamo parlando di un’ulteriore possibilità di pensionamento rivolta ai lavoratori precoci. Si tratta di una prestazione economica erogata, previa presentazione della domanda, ai lavoratori che:

  • Possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età;
  • Si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, entro il 31 dicembre 2026;
  • Hanno 41 anni di contribuzione.

Pensionato italiano residente in Brasile o Canada? Gli effetti sulla CU 2024

Sei un pensionato italiano residente in Brasile o in Canada? Con la pubblicazione del messaggio n. 474 del 2 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le caratteristiche per quanto riguarda il regime impositivo che può essere applicato a coloro che hanno la propria residenza in Brasile e in Canada ed, in particolare, che percepiscono dei trattamenti pensionistici relativi alla Gestione privata.

A tal proposito, dunque, l’Istituto stesso ha comunicato gli effetti che hanno le nuove disposizioni in merito alle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali per i rispettivi Paesi ed in merito alla tassazione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) hanno sulla Certificazione Unica 2024 relativa ai pensionati residenti in Brasile e Canada.

Il suddetto messaggio INPS, nello specifico, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Il messaggio dell’Istituto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto ai fini di evitare una doppia imposizione fiscale per i cittadini italiani che hanno la propria residenza all’interno di uno Stato estero, ovvero:

  • alla legge n. 844 del 29 novembre 1980 (convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile);
  • alla legge n. 42 del 24 marzo 2011 (convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada).

Pensionato italiano residente in Brasile o in Canada? Soglia di esenzione e tassazione IRPEF, ecco che cosa prevedono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Come ogni anno, entro il 16 marzo 2024 l’INPS pubblicherà ed invierà in qualità di sostituto di imposta la Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi che sono stati conseguiti durante il corso del periodo di imposta 2023.

A tal proposito, dunque, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ritenuto necessaria fornire delle indicazioni per quanto riguarda il regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata dei pensionati che sono residenti in Brasile e in Canada, nonché ai relativi effetti che le nuove disposizioni hanno sulla compilazione della CU 2024.

Nello specifico:

  • l’art. 18 della sopra citata convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte nel caso in cui i redditi che i lavoratori privati hanno conseguito durante il corso dell’anno 2023 siano di importo pari o inferiore a 5.000 dollari statunitensi, i quali corrispondono a 4.624,06 euro in base ai cambi medi annuali che sono stati rilevati e pubblicati da parte dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC);
  • l’art. 18 della sopra citata convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte nel caso in cui i redditi che i lavoratori privati hanno conseguito durante il corso dell’anno 2023 siano di importo pari o inferiore a 12.000 dollari canadesi, i quali corrispondono a 8.221,99 euro in base ai cambi medi annuali che sono stati rilevati e pubblicati da parte dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).

Per la quota eccedente le suddette soglie, poi, la normativa attualmente vigente in materia prevede che il pensionato italiano residente in Brasile debba versare la nuova tassazione IRPEF ordinaria, mentre coloro che risiedono in Canada debbano versare un’aliquota fissa di importo pari al 15%.

Gli effetti sulla Certificazione Unica 2024

Per quanto riguarda le pensioni parzialmente esentate che vengono percepite da parte dei pensionati residenti in Brasile e Canada, l’INPS comunica che all’interno della Certificazione Unica 2024 saranno riportate le seguenti informazioni:

  • al punto 3 (Redditi di pensione) della sezione “DATI FISCALI” sarà indicato l’importo del reddito imponibile al netto della quota esente;
  • al punto 21 della sezione “RITENUTE” sarà indicato il valore delle ritenute IRPEF;
  • al punto 465 (Redditi esenti) della sezione “ALTRI DATI” sarà indicato l’importo del reddito al quale non viene applicata la tassazione IRPEF.

Pensione anticipata 2024: come fare domanda? Le novità dell’INPS su Quota 103 e Opzione Donna

Pensione anticipata: con la pubblicazione del messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai soggetti interessati quelle che sono le modalità da utilizzare ai fini della presentazione della domanda online per quanto riguarda l’accesso ai trattamenti di pensione anticipata Quota 103 e Opzione Donna.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Pensione anticipata: l’INPS comunica le nuove modalità previste per il 2024 ai fini dell’invio della domanda online per beneficiare di Quota 103 e Opzione Donna

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata legge n. 213 del 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), l’INPS ha comunicato le seguenti implementazioni in merito a:

  • il servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata flessibile di cui all’art. 1, commi 139 e 140, della Legge di Bilancio 2024, la quale ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno di:
    • l’art. 14.1 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
    • l’art. 1, comma 286, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata opzione donna di cui all’art. 1, comma 138, della Legge di Bilancio 2024, la quale ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 16, comma 1 bis, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, successivamente convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’inserimento del numero dei figli da parte delle lavoratrici madri interessate all’interno del servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 11, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in base alle modifiche che sono state introdotte dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 125, lett. b), della Legge di Bilancio 2024.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le modalità ai fini dell’invio della domanda per beneficiare delle pensioni anticipate Quota 103 e Opzione Donna:

  • il servizio online denominato “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, il quale viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • gli Istituti di Patronato, attraverso i servizi che vengono messi a disposizione dai medesimi;
  • il Contact Center Integrato dell’Istituto, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte dei vari gestori).

A chi spetta la pensione anticipata flessibile?

La pensione anticipata flessibile viene riconosciuta a coloro che hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), ossia:
    • il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);
    • le gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Contributi dipendenti pubblici: proroga fino al 31 dicembre 2024 di prescrizione e sanzioni

Contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli effetti in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia per quanto riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’interno delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito agli adempimenti contributivi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004.

Il suddetto messaggio dell’Istituto, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 16, lett. a), e all’interno dell’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Contributi dipendenti pubblici: l’INPS comunica l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicati di recente all’interno della circolare n. 92 del 17 novembre 2023 da parte dell’INPS, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 di:

  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che si riferiscono ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici;
  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione separata;
  • il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

In seguito, poi, sono state apportate delle modifiche alla normativa di riferimento e, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dovuto necessariamente adeguare il contenuto della precedente circolare n. 92 del 2023 alle nuove disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo.

Nello specifico, si tratta del decreto legge n. 215 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

In particolare, l’art. 1, comma 16, lett. a), del sopra citato decreto, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, andando a posticipare i periodi retributivi per i quali è prevista l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei contributi dovuti per i dipendenti pubblici dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Inoltre, l’INPS ha comunicato anche che è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione inizialmente previsti fino al termine dell’anno 2023 sia per quanto riguarda la contribuzione relativa ai trattamenti pensionistici che per quanto riguarda i contributi relativi alle seguenti prestazioni previdenziali:

L’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 2023, invece, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, andando a prevedere la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell’inapplicabilità delle sanzioni civili.

Detrazioni familiari a carico 2024: dichiarazione entro il 12 febbraio per i pensionati all’estero

Detrazioni familiari a carico 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 245 del 18 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’attribuzione e la revoca delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia relative ai pensionati che hanno la propria residenza all’interno di uno Stato estero.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento agli Stati che fanno parte dell’Unione Europea (UE) oppure agli Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), a patto che questi ultimi forniscano tutte le informazioni che sono necessarie.

Detrazioni familiari a carico 2024: le istruzioni dell’INPS relative alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei pensionati residenti all’estero

In base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 24, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), nonché da quanto viene disposto dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 21 settembre 2015, ecco qui di seguito che cosa deve essere inserito all’interno dell’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio utile per beneficiare delle detrazioni fiscali in oggetto:

  • lo Stato in cui il pensionato all’estero interessato ha la propria residenza fiscale;
  • il percepimento di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
  • il mancato godimento di benefici fiscali simili alle detrazioni fiscali che vengono richiese in Italia nel proprio Paese di residenza o in qualunque altro Stato estero;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela del proprio familiare a carico per il quale si richiedono le detrazioni, nonché i mesi in cui si sono presentati i requisiti in merito all’attribuzione e alla cessazione del beneficio economico;
  • il familiare per cui viene inviata la dichiarazione per beneficiare delle detrazioni fiscali deve avere un reddito complessivo, al loro degli oneri deducibili e comprendendo anche i redditi che sono stati conseguiti al di fuori del rispettivo Paese di residenza, di importo pari o inferiore a:
    • 4.000,00 euro, in caso di figli di età pari o inferiore a 24 anni ma comunque non inferiore a 21 anni;
    • 2.840,51 euro, in tutti gli altri casi.

Come e quando inviare la dichiarazione all’INPS?

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali loro spettanti relative al periodo di imposta 2024, dunque, i pensionati residenti all’estero interessati devono necessariamente inviare all’INPS la dichiarazione che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite l’apposito servizio online denominato “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero”, il quale è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo);
  • tramite gli appositi servizi gratuiti che vengono messi a disposizione da parte degli Istituti di Patronato, i quali devono accedere sempre all’interno del sopra citato servizio online dell’Istituto all’interno del rispettivo sito web, seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza > Benefici previdenziali e detrazioni > Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero > Accesso ai servizi per patronati > Servizi ai Patronati”.

Per quanto riguarda le tempistiche in merito alla presentazione della dichiarazione in oggetto, invece, l’INPS specifica che l’invio da parte dei pensionati all’estero interessati deve avvenire entro il termine ultimo del 12 febbraio 2024.

A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà ai soggetti interessati un’apposita comunicazione all’interno della sezione “MyINPS” per ricordare la scadenza per beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico per il 2024.

Cessione del quinto della pensione: i tassi aggiornati del primo trimestre 2024

Cessione del quinto della pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 92 del 9 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i nuovi tassi aggiornati per quanto riguarda il primo trimestre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto n. 110419 del 27 dicembre 2023, che è stato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Cessione del quinto della pensione: ecco i nuovi tassi aggiornati comunicati dall’INPS relativi al primo trimestre 2024

Mediante la pubblicazione del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha comunicato quelli che sono i Tassi Effettivi Medi Globali (TEGM) che vengono praticati da parte delle banche e da parte degli altri intermediari finanziari.

Questi tassi, in particolare, si riferiscono al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024, ovvero il primo trimestre dell’anno in corso, e sono determinati dando attuazione alle disposizioni attualmente in vigore in materia di usura, pubblicate all’interno dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, così come modificato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono i nuovi tassi aggiornati relativi al primo trimestre 2024 (1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024) per quanto riguarda i prestiti con cessione del quinto della pensione e dello stipendio:

  • fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 13,68% e il tasso soglia usura è pari al 21,1000%;
  • oltre i 15.000 euro, il tasso medio è pari al 9,77% e il tasso soglia usura è pari al 16,2125%.

Nello specifico, ecco quali sono i tassi massimi che le banche e gli altri intermediari hanno la possibilità di applicare in modo da non essere identificati come usurari:

  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età pari o inferiore a 59 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 9,92%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 7,94%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 10,72%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’8,74%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 65 e i 69 anni, il tasso soglia è pari a:
    • l’11,52%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 9,54%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 70 e i 74 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 12,22%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 10,24%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 75 e i 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 13,02%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’11,04%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età superiore a 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 21,1000%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 16,2125%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro.

Pensioni 2024: le istruzioni INPS su criteri e modalità applicative della rivalutazione

Pensioni 2024: con la pubblicazione della circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i criteri e le modalità applicative ai fini della rivalutazione dei trattamenti previdenziali e delle prestazioni assistenziali.

La circolare in oggetto, inoltre, specifica anche quella che è l’impostazione dei sopra citati pagamenti, nonché quelle che sono le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per quanto riguarda l’anno 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279 del 29 novembre 2023.

Pensioni 2024: ecco quali sono i criteri ai fini del calcolo della rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato decreto del 20 novembre 2023, il quale è stato emanato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ha fornito le disposizione per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni a partire dal 1º gennaio 2024.

A tal proposito, la rivalutazione dei trattamenti previdenziali avviene in base all’ammontare del c.d. cumulo perequativo, il quale considera tutte le prestazioni come una pensione unica.

Nello specifico, dunque, ai fini del calcolo della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2024 bisogna prendere in considerazione i seguenti trattamenti previdenziali:

  • le prestazioni che sono memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni e che vengono erogate da Enti diversi dall’INPS, per le quali può essere applicato il regime della perequazione cumulata;
  • le prestazioni che vengono erogate dall’INPS, ad esclusione delle seguenti:
    • le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP);
    • le pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST);
    • le prestazioni a carico dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM);
    • le prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
    • le pensioni per le vittime di atti di terrorismo e di stragi;
    • le prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA);
    • le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva.

Pensioni 2024: l’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e l’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

L’art. 1 del decreto in oggetto ha fissato in maniera definitiva la percentuale di variazione ai fini del calcolo relativo alla perequazione delle pensioni per quanto riguarda l’anno 2022, stabilendo la medesima in misura pari a +8,1 a partire dal 1° gennaio 2023.

Nello specifico, ecco qui di seguito i valori definitivi per il 2023:

  • a partire dal 1º gennaio 2023 i trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi sono pari a 567,94 euro (importi annui = 7.383,22 euro);
  • a partire dal 1º gennaio 2023 gli assegni vitalizi sono pari a 323,75 euro (importi annui = 4.208,75 euro).

L’art. 2 del sopra citato decreto, invece, ha fissato in maniera provvisoria la percentuale di variazione ai fini del calcolo relativo alla perequazione delle pensioni per quanto riguarda l’anno 2023, stabilendo la medesima in misura pari a +5,4 a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, in attesa del conguaglio che dovrà essere effettuato al termine dell’anno successivo, ecco qui di seguito i valori provvisori per il 2024:

  • a partire dal 1º gennaio 2024 i trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi sono pari a 598,61 euro (importi annui = 7.781,93 euro);
  • a partire dal 1º gennaio 2024 gli assegni vitalizi sono pari a 341,24 euro (importi annui = 4.436,12 euro).

Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024

In base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 30 dicembre 2923 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, la rivalutazione automatica delle pensioni prevista per l’anno 2024 viene applicata con l’utilizzo delle seguenti modalità:

  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 100%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari all’85%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 53%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 47%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a dieci volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 37%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 22%.

Pensione di vecchiaia ordinaria: la domanda diventa semplificata

Pensione di vecchiaia ordinaria: con la pubblicazione del messaggio n. 4702 del 29 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio di un nuovo servizio online ai fini dell’invio in maniera semplificata della domanda per beneficiare della misura in oggetto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento e dà attuazione all’apposito progetto denominato “Hub di accesso alle prestazioni pensionistiche”, rientrante nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Pensione di vecchiaia ordinaria: le istruzioni dell’INPS per l’invio della domanda online semplificata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, nell’ambito di quanto è stato previsto dal progetto PNRR denominato “Hub di accesso alle prestazioni pensionistiche”, il quale ha come scopo principale quello di indirizzare e di orientare l’assicurato tra i vari trattamenti pensionistici, l’INPS ha comunicato di aver rilasciato una versione semplificata del modello di domanda online valido per l’erogazione della pensione di vecchiaia ordinaria.

Tale modifica che è stata introdotta da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, inoltre, si pone come obiettivo anche quello di operare in un’ottica di trasformazione digitale al fine di migliorare l’accesso ai vari servizi online che vengono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS stessa.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono presentare l’istanza ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia ordinaria:

  • tramite il sito web dell’Istituto, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di identità elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), seguendo il seguente percorso:
    • “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione di vecchiaia”;
  • attraverso i servizi telematici che vengono offerti da parte degli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • tramite il Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803 164 (da rete fissa, in maniera gratuita) oppure telefonando al numero 06 164 164 (da rete mobile, pagando la tariffa che viene applicata da parte dei vari gestori).

Servizio online INPS “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”: che cos’è, a chi è rivolto, come funziona

Il servizio denominato “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci“, il quale viene messo a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale, permette ai lavoratori che risultano iscritti presso le gestioni private e pubbliche dell’Istituto stesso di inviare telematicamente la domanda per beneficiare di vari trattamenti previdenziali.

Ecco qui di seguito, dunque, quelle che sono le prestazioni che possono essere richieste all’INPS tramite il servizio in oggetto:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione anticipata/anzianità;
  • la pensione di inabilità;
  • l’assegno di invalidità;
  • l’assegno sociale;
  • la pensione ai superstiti, di cui:
    • reversibilità;
    • indirette;
  • il ricalcolo (ricostituzione) della pensione;
  • i ratei maturati e non riscossi;
  • la liquidazione di quote di pensione agli eredi;
  • l’estratto conto certificativo, di cui:
    • ECOCERT;
    • ECOMAR;
  • l’APE Sociale;
  • il beneficio previsto per i lavoratori precoci.

Per scegliere tra le varie prestazioni previdenziali i lavoratori iscritti alle gestioni private e pubbliche dell’INPS, in possesso di tutti i requisiti necessari, dovranno accedere all’interno del servizio in oggetto e, durante la compilazione della domanda, selezionare la misura di proprio interesse nell’apposito menu a tendina.

Servizio online INPS “Pensione di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici”: che cos’è, a chi è rivolto e come funziona

Il servizio denominato “Pensione di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici“, il quale viene messo a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale, permette, per l’appunto, ai lavoratori dipendenti che operano nel settore pubblico e che risultano iscritti presso la Gestioni esclusiva dei dipendenti pubblici dell’Istituto stesso di inviare telematicamente la domanda per beneficiare del trattamento previdenziale in oggetto.

Ecco qui di seguito, quindi, quelli che sono i soggetti che, se in possesso di tutti i requisiti che sono previsti, possono utilizzare il servizio online dell’INPS e beneficiare della pensione di vecchiaia.

Nello specifico, la sopra citata misura previdenziale viene riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti che sono iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e, nello specifico, alle seguenti Casse previdenziali:

  • la Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
  • la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • la Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
  • la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
  • la Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI). 

Modello RED pensionati: l’INPS comunica l’arrivo della dichiarazion…

Modello RED: con la pubblicazione del messaggio n. 4668 del 27 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio del nuovo servizio denominato “RED Precompilato” con l’obiettivo di consentire ai pensionati della gestione integrata che hanno la propria residenza in Italia di semplificare la gestione e l’invio della dichiarazione reddituale, nonché di aggiornare e di migliorare la capacità di verificare l’incidenza della propria situazione per quanto riguarda l’erogazioni delle prestazioni spettanti.

L’Istituto, inoltre, specifica anche quelle che sono tutte le caratteristiche e le tempistiche in merito al rilascio del servizio in oggetto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dalla Direzione Centrale Organizzazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento e dà attuazione, per l’appunto, all’apposito progetto denominato “RED precompilato”, rientrante nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 35, comma 10 bis, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

Modello RED: ecco quali sono le caratteristiche del nuovo servizio di dichiarazione precompilata

All’interno del nuovo servizio “RED Precompilato” l’INPS mette a disposizione dei pensionati interessati tutti i dati reddituali e patrimoniali che riguardano questi ultimi.

Le informazioni sopra citate, nello specifico, vengono prese da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno delle seguenti fonti:

  • i modelli RED che vengono presentati da parte del cittadino attraverso una delle seguenti modalità:
    • il servizio online “RED Semplificato”;
    • il Contact Center INPS;
    • le Strutture territoriali dell’Istituto;
  • i modelli RED che vengono inviati da parte dei seguenti soggetti che sono delegati dai pensionati e che sono convenzionati con l’INPS:
    • i CAF (Centri di Assistenza Fiscale);
    • i liberi professionisti;
  • l’Agenzia delle Entrate, attraverso le varie informazioni reddituali che sono presenti all’interno delle varie dichiarazioni fiscali, ovvero:
    • la Certificazione Unica (CU);
    • il modello 730;
    • il modello Redditi Persone Fisiche (PF);
    • i modelli integrativi;
  • le ricostituzioni che vengono elaborate da parte delle Strutture territoriali dell’INPS oppure, in modalità massiva, da parte della Direzione centrale dell’Istituto;
  • le banche dati dell’INPS.

Tra tutti questi dati, in particolare, sono presenti all’interno della dichiarazione precompilata principalmente i redditi rilevanti del titolare delle prestazioni collegate al reddito in godimento.

Per quanto riguarda l’accesso al modello RED Precompilato, invece, i pensionati interessati possono effettuare l’autenticazione all’interno dell’apposito servizio online presente sul sito web dell’INPS attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopodiché, il soggetto in questione avrà la facoltà di optare per la modalità precompilata di dichiarazione al fine di comunicare all’Istituto i propri redditi rilevanti relativi alle prestazioni in godimento, nonché di confermare oppure di modificare ed integrare i dati precompilati che sono presenti all’interno del servizio “RED Precompilato”.

Inoltre, il nuovo servizio mette a disposizione dei pensionati anche delle finestre pop up informative e una chat bot interattiva con la quale, tramite l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, si ha l’obiettivo di rendere maggiormente chiare le modalità attraverso le quali è possibile presentare la dichiarazione precompilata in oggetto e di evitare gli errori sui quali si potrebbero imbattere i dichiaranti durante la compilazione e la presentazione dei modelli RED.

Quali sono le tempistiche per il rilascio del nuovo servizio precompilato?

Il nuovo servizio “RED Precompilato” sarà rilasciato da parte dell’INPS in via sperimentale ai fini dell’invio della comunicazione dei redditi relativi alla c.d. “Campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023)” e alla “Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022)“.

Infine, l’Istituto specifica che nei giorni successivi saranno fornite le modalità ai fini dell’accesso al nuovo servizio online di dichiarazione precompilata.

Quattordicesima pensionati: semplificazione delle domande online pe…

Quattordicesima pensionati: con la pubblicazione del messaggio n. 4462 del 14 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che è stato semplificato l’invio delle domande online ai fini della ricostituzione reddituale della quattordicesima da parte dei soggetti interessati alla medesima.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento e dà attuazione all’esigenza e all’obiettivo che è stato posto al fine di reingegnerizzare e di semplificare l’invio dell’istanza in oggetto da parte dei seguenti pensionati del settore pubblico e privato:

  • i soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia;
  • i soggetti che percepiscono la pensione anticipata;
  • i soggetti che percepiscono la pensione di invalidità;
  • i superstiti che beneficiano della pensione e che hanno subito una variazione dei redditi conseguiti.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda la semplificazione delle domande online per la ricostituzione reddituale della quattordicesima dei pensionati che abbiamo appena citato ed, in particolare, le istruzioni che sono state fornite da parte dell’Istituto ai fini della presentazione della stessa attraverso i canali che vengono messi a disposizione per i soggetti interessati.

Quattordicesima pensionati: l’INPS comunica la reingegnerizzazione e la semplificazione del sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale, come accedere

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha comunicato la reingegnerizzazione e la semplificazione del sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale per la quattordicesima da parte dei pensionati del settore pubblico e privato che ricevono la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di invalidità o la pensione ai superstiti che hanno subito una variazione dei propri redditi.

A tal proposito, nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti interessati hanno la possibilità di presentare la domanda per la ricostituzione reddituale della quattordicesima spettante ai pensionati:

  • il sito web ufficiale dell’INPS, selezionando la voce “Variazione pensione > Quattordicesima” nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, disponibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza > Domanda di pensione”, previa autenticazione all’interno della propria area riservata mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • gli Istituti di patronato, mediante l’utilizzo dei servizi che vengono messi a disposizione da parte dei medesimi;
  • il Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803 164 (da rete fissa, in maniera gratuita) oppure telefonando al numero 06 164 164 (da rete mobile, pagando la tariffa che viene messa a disposizione da parte dei vari gestori).

Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci: che cos’è e come funziona il servizio online dell’INPS? Ecco chi può utilizzarlo

Il servizio online denominato “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci“, ha anche altri scopi oltre al fatto di consentire ai soggetti interessati l’invio delle domande di ricostituzione reddituale per la quattordicesima ai pensionati.

Nello specifico, i lavoratori che sono iscritti presso le gestioni private e pubbliche dell’INPS hanno la possibilità di inoltrare anche le proprie domande per quanto riguarda la ricezione dei seguenti trattamenti previdenziali:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione anticipata/anzianità;
  • la pensione di inabilità;
  • l’assegno di invalidità;
  • l’assegno sociale;
  • la pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);
  • il ricalcolo/ricostituzione della pensione;
  • i ratei maturati e non riscossi, anche per coloro che sono iscritti presso le gestioni pubbliche;
  • la liquidazione delle rate di pensione che spettano agli eredi (ratei maturati e non riscossi);
  • l’estratto conto certificativo:
    • ECOMAR per i lavoratori marittimi;
    • ECOCERT per le altre tipologie di lavoratori;
  • l’APE Sociale;
  • il beneficio economico che spetta ai lavoratori precoci.

Pensione per chi lavora in nero: ecco come funziona e chi può acced…

Chi lavora in nero ha diritto alla pensione? Come faccio a dimostrare che ho lavorato in nero? Nelle ultime settimane, riceviamo numerose domande riguardanti il diritto alla pensione per i lavoratori in nero. Abbattuto il male oscuro, il Reddito di cittadinanza, l’introduzione dell’Assegno unico universale mette in crisi molte persone che si scoprono fragili e soprattutto a corto di liquidità.

Di mezzo, c’è la strategia del Governo, orientata verso il rinnovo delle misure in scadenza il 31 dicembre 2023, come Ape sociale, Opzione donna e Quota 103, con paletti, modifiche e riduzioni. Ma anche la pressante assenza di risorse finanziarie da destinare al capitolo della previdenza italiana.

Tutto questo apre la pista alla ricerca di nuovi o vecchi possibili accessi pensionistici. Insomma, sono tanti (forse) troppi i lavoratori in nero che si chiedono quando e con quanto potranno andare in pensione. Vediamo insieme i requisiti per la pensione per chi lavora in nero.

Pensione e lavora in nero

Le future decisioni dei lavoratori, che abbiano iniziato a lavorare prima o dopo il 1996, sono influenzate dalle modifiche apportate nel settore previdenziale. Ottenere la pensione di vecchiaia, che si perfeziona con 20 anni di contributi al raggiungimento dei 67 anni di età, non sarà così semplice come potrebbe sembrare.

Il limite contributivo si abbassa a 5 anni quando si raggiungono i 71 anni di età, con una rendita calcolata completamente con il sistema contributivo.

Tuttavia, non tutti riescono ad accumulare 5 o 20 anni di contributi; molti non raggiungono neanche la metà, mentre altri non hanno contributi utili ai fini previdenziali.

Purtroppo, le condizioni previdenziali variano in base alla carriera lavorativa del lavoratore. In Italia, numerosi sono ancora i casi di lavoro nero, una tendenza particolarmente diffusa nel meridione, dove le difficoltà nel trovare un’occupazione stabile si scontrano con la mancanza di istruzione.

È importante sottolineare che il lavoro in nero è illegale, e pochi considerano i rischi per i lavoratori:

• assenza di tutela legale;
• mancanza di copertura assicurativa e previdenziale;
• esposizione all’abuso lavorativo;
• reato di evasione fiscale.

Recuperare gli anni di lavoro in nero ai fini previdenziali

Come posso dimostrare di aver lavorato in nero?

In sintesi, i lavoratori che desiderano attestare di aver svolto un lavoro in nero devono intraprendere azioni legali, avviando una causa ordinaria. In sede giudiziale si verifica il diritto allo stipendio e al versamento contributivo, con l’aggiunta degli arretrati.

Come ottenere la pensione senza aver mai lavorato? Coloro che non hanno un accumulo contributivo possono richiedere l’accesso a prestazioni assistenziali, come ad esempio l’assegno sociale o la pensione di invalidità, a condizione che si soddisfino i requisiti di legge.

L’assegno sociale o pensione per chi ha lavorato in nero

L’INPS riconosce l’assegno sociale ai cittadini che, al compimento dei 67 anni, presentano la richiesta di accesso al beneficio, purché si trovino in uno stato di bisogno economico e con redditi inferiori al limite annuale stabilito dalla normativa vigente.

Quando spetta la pensione sociale?

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

Tuttavia, questa prestazione assistenziale non è trasferibile all’estero; pertanto, il beneficio deve essere usufruito in Italia. Inoltre, l’assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.

L’assegno sociale corrisponde a 503,17 euro erogati per 13 mensilità, e l’erogazione del beneficio è condizionata dalla presenza di limiti reddituali:

  • viene riconosciuto alle persone con un reddito personale pari a 6.542,51 euro;
  • ai coniugi con un reddito pari a 13.085,02 euro.

Come si calcola l’assegno sociale? L’INPS per determinare l’importo del beneficio applica una semplice formula matematica: 6.542,51 – reddito personale ÷ 13.

Ad esempio, se il reddito annuo personale è di 3.000 euro, è necessario eseguire la seguente operazione:

  • 6.542,51 – 3.000 = 3.542,51;
  • 3.542,51 ÷ 13 = 272,50.

L’importo dell’assegno sociale sarà quindi di circa 272,50 euro al mese.

L’invalidità civile è compatibile con il lavoro in nero

Sì, assolutamente. È possibile ottenere l’accesso all’invalidità civile anche per coloro che hanno lavorato in nero. Questo perché l‘accertamento sanitario si base sui requisiti richiesti per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.

Sia cittadini italiani che stranieri possono accedere al trattamento assistenziale. Tuttavia, per ottenere la prestazione, è necessario un certificato medico introduttivo della procedura di accertamento per i requisiti sanitari.

Se la Commissione medica ASL – INPS accerta un’invalidità superiore al 74%, è possibile ricevere una prestazione economica, come pensione, assegni o invalidità, a condizione che si soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In base alla percentuale di invalidità riconosciuta, è possibile accedere a diverse agevolazioni fiscali.

Pagamento pensioni dicembre 2023, nel cedolino il bonus per l’infla…

Con il pagamento delle pensioni del mese di dicembre 2023, arriva nel cedolino il bonus per l’inflazione. Si tratta dell’anticipo del conguaglio per il calcolo dell’indicizzazione delle pensioni per il recupero dell’inflazione effettiva del 2022. 

La quantificazione del bonus è pari allo 0,8 per cento, risultante dalla differenza tra il tasso di inflazione provvisorio comunicato dall’Istat a novembre di un anno fa e il tasso effettivo. Gli arretrati si calcolano dal 1° gennaio 2023. 

Non tutte le pensioni avranno lo stesso aumento percentuale. Infatti, anche nel recupero dell’inflazione del 2022 si terrà conto delle fasce di pensione come nel caso della perequazione degli assegni. Le fasce sono le stesse in vigore nel 2023, senza l’ulteriore penalizzazione degli importi più alti scattati con la legge di Bilancio 2024. 

Pagamento pensioni dicembre 2023, nel cedolino il bonus per l’inflazione 2022: ecco gli importi 

In arrivo nel cedolino delle pensioni di dicembre 2023 il bonus per il recupero dell’inflazione del 2022. Si tratta della differenza tra il tasso di inflazione provvisorio, comunicato a fine 2022 dall’Istat e pari al 7,3%, e il tasso definitivo – rivisto successivamente – corrispondente all’8,1%. Lo 0,8% di differenza si ritroverà nel cedolino di pensione di questo mese, ma non sarà calcolato nella stessa misura per tutti i pensionati. Infatti, il meccanismo di calcolo quello delle fasce già utilizzato nella prima perequazione. 

In linea generale, si tratta di 8 euro in più al mese su una pensione di mille euro al lordo. Questo importo entra a regime nel cedolino mensile dei pensionati, aumentando quindi la pensione. Tuttavia, con il cedolino di dicembre arrivano anche gli arretrati di questo importo, calcolati per 11 mensilità a partire dal 1° gennaio scorso. La pensione di mille euro avrà più di 80 euro di bonus anti inflazione. 

Peraltro, aumenti e conguagli degli assegni di pensione di regola scattano nella mensilità del gennaio successivo all’anno al quale si riferiscono. Il governo ha deciso di anticipare di un mese il pagamento stesso. Nella mensilità di gennaio 2024 arriveranno, invece, gli aumenti relativi all’inflazione osservata nel 2023, con l’applicazione del sistema delle fasce anche per il calcolo dei nuovi incrementi. 

Pagamento pensioni dicembre 2023, ecco come cambiano gli assegni mensili

Nel calcolo di quanto spettante di aumento delle pensione per questo mese di dicembre, saranno utilizzati i vecchi importi delle fasce di pensione. Si tratta degli importi anteriori all’aumento arrivato a gennaio scorso. Pertanto, recuperano il 100% di aumento rispetto allo 0,8% le pensioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo.

Con i vecchi importi si trattava dei mensili Inps fino a  2.101,52 euro lordi. Le pensioni di importo più alto rispetto a questa soglia hanno un aumento non pieno rispetto allo 0,8%. Infatti, le pensioni da quattro a cinque volte il trattamento minimo – ovvero fino a fino a 2.626,90 euro – recuperano l’85% dello 0,8%; quelle tra cinque e sei volte il minimo – fino a 3.152,28 euro al lordo, si calcolano per il 53%. 

Bonus per l’inflazione e novità attese per il 2024 

Proseguendo, gli assegni da sei a otto volte il minimo (fino a 4.203.04 euro lordi), recuperano il 37%, mentre le pensioni da otto a dieci volte il trattamento minimo (fino a 5.253,80 euro) il 37%. Infine, le pensioni sopra le dieci volte il minimo, ovvero più alte di 5.253,80 euro, recuperano il 32% dello 0,8%. 

Nella nuova legge di bilancio, gli aumenti che scatteranno a gennaio 2024 vedranno l’applicazione delle stesse percentuali di perequazione, a eccezione delle pensioni oltre le 10 volte il trattamento minimo che vedranno abbassarsi la percentuale di indicizzazione dal 32% al 22%. Una modifica potrebbe riguardare anche le pensioni da quattro a cinque volte il minimo che potrebbero passare, con la Manovra 2024, dall’85% al 90%. 

Indennità di accompagnamento: chi ha diritto alla 13esima e al bonu…

Indennità di accompagnamento, la 13esima mensilità e il bonus Natale sono compatibili? La mensilità aggiuntiva riconosciuta dall’INPS in previsione delle festività natalizie rappresenta un sostegno molto importante per la gran parte dei pensionati italiani e per le famiglie.

A partire dal 1° dicembre, è possibile ritirare l’assegno, comprensivo della 13esima e del bonus Natale 2023 (se dovuti), presso gli uffici di postali di Poste Italiane. Vediamo insieme se i percettori dell’indennità di accompagnamento hanno diritto anche alla 13esima mensilità e al bonus Natale.

Indennità di accompagnamento 13esima e bonus Natale

In linea generale, la 13esima mensilità corrisponde a un mese di pensione, e molti pensionati ricevono anche il bonus Natale, un importo aggiuntivo pari a 155 euro.

È importante notare che l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta agli invalidi al 100 per cento non autosufficienti. In occasione delle festività natalizie, appare normale chiedersi se spetta o meno la 13esima mensilità e il bonus Natale 2023.

Sono domande legittime, considerato che l’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale riconosciuta dall’INPS.

Nello stesso modo, l’Istituto accredita automaticamente la somma aggiuntiva o bonus Natale e la 13esima mensilità su diverse prestazioni di natura assistenziali.

Quante mensilità ha l’assegno di accompagnamento?

Nel 2023, l’importo dell’indennità di accompagnamento corrisponde a  527,16 euro al mese, erogato dall’INPS per una durata di 12 mensilità  con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oppure dalla data del verbale rilasciato dalla Commissione ASL – INPS.

Quali sono i pensionati che non prendono la 13esima?

L’INPS non riconosce d’ufficio la 13esima a tutti i pensionati, ad esempio l’importo aggiuntivo non spetta ai percettori del Reddito di cittadinanza.

Chi percepisce l’indennità di accompagnamento ha diritto all’aumento?

Per il 2023, gli importi delle indennità di accompagnamento hanno subito delle variazioni in aumento a partire dal mese di ottobre.  Per il mese di dicembre 2023, saranno maggiorati del 2,2%; pertanto l’importo dell’indennità salirà a 536,72 (invalidi civili), mentre per i ciechi assoluti sarà pari a 968,02 euro.

Che differenza c’è tra la pensione di invalidità e l’accompagnamento?

La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento non sono la stessa. La pensione di invalidità, viene riconosciuta alle persone che soddisfano il requisito sanitario. In sostanza, la Commissione medica ASL – INPS che certifica la ridotta capacità lavorativa dovuta a causa di una patologia o di una minorazione o malformazione.

Indennità accompagnamento: a chi non spetta la 13esima e il bonus Natale a dicembre 2023?

L’INPS si prepara a distribuire  l’importo dell’indennità di accompagnamento, ma non tutti avranno anche  la 13esima mensilità e la mensilità aggiuntiva o bonus Natale 2023.

È importante notare che la 13esaima non viene riconosciuta ai percettori dell’indennità di frequenza e sull’indennità di accompagnamento.

Il bonus Natale o importo aggiuntivo viene riconosciuto ai titolari di tutte le pensioni INPS delle gestioni private ed ex Enpals, con l’esclusione dei trattamenti assistenziali. Pertanto, il beneficio economico non spetta sulla pensione e assegno sociale, prestazioni agli invalidi civili, delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

In sostanza, l’importo pari a 154,94 euro non spetta ai percettori dei trattamenti di invalidità civile, assegno o pensione sociale o rendita facoltativa d’inabilità.

Accompagnamento 13esima e bonus Natale dicembre 2023: le date di pagamento

L’INPS ha aperto le date del calendario dei pagamenti di dicembre 2023, per le prestazioni di natura previdenziale e assistenziale, a partire dal giorno venerdì 1° dicembre 2023.

Per il ritiro dell’indennità di accompagnamento presso gli uffici postali di Poste Italiane, si ipotizza che la  cadenza basata sulle iniziali dei cognomi dei titolari dei trattamenti, sia la seguente:

  •  dalla A alla C: venerdì 1° dicembre
  • dalla D alla K: sabato (solo la mattina) 2 dicembre
  • dalla L alla P:  lunedì 4 dicembre
  • dalla Q alla Z: martedì 5 dicembre

Pensione anticipata contributiva e nuove regole: 64 anni con 20 anni di contributi e altri requisiti

 La pensione contributiva a 64 anni di età, sembra essere più vantaggiosa per le donne. A dispetto delle migliori previsioni, le pensioni degli italiani cominciano a perdere pezzi pregiati, anche se non è del tutto una novità; in molti sapevano, altri hanno intuito la presenza di maggiori paletti.

Il governo Meloni ha lasciato inalterati i requisiti per la pensione di vecchiaia, introducendo vincoli e paletti per coloro che scelgono di ritirarsi prima dal lavoro.

È forte la sensazione che il vaso di Pandora sia pronto ad aprirsi ancora una volta sulla testa dei lavoratori e che lo scenario della pensione contributiva a 64 anni, stranamente più favorevole per le donne, nasconda ben altro.

Pensione contributiva a 64 anni

Nella legge di Bilancio 2024, sono previste modifiche per i requisiti per l’accesso all’opzione contributiva della pensione anticipata, a favore dei lavoratori che non hanno maturato un’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995.

D’altra parte, pochi raccontano che questa formula previdenziale è una misura flessibile di pensionamento introdotta dalla legge Fornero.

Il principio della pensione a 64 anni di età con 20 anni di contributi effettivi, esclusi i contributi figurativi, si basa sulla presenza di una carriera lavorativa ricca e continua, tale da garantire una rendita mensile pari a 2,8 volte il trattamento minimo vitale.

Nel 2024, anche questa misura è stata oggetto di modifiche, con l’obiettivo di facilitarne l’accesso. Vediamo come.

Quali sono i requisiti per andare in pensione a 64 anni?

È importante notare che possono accedere alla pensione contributiva a 64 anni solo i lavoratori che hanno maturato un’anzianità contributiva integralmente nel sistema contributivo e che possono richiedere il computo della Gestione separata riservata ai contributivi puri.

In sostanza, la misura riguarda coloro che hanno iniziato ad accumulare una contribuzione utile ai fini previdenziali a partire dal 1° gennaio 1996, secondo le norme previste dalla legge Dini.

Quando si può andare in pensione con il sistema contributivo?

Nel 2024, per accedere alla pensione anticipata contributiva, è necessario rispettare diverse condizioni. Come detto sopra, fino al 31 dicembre 2023, l’assegno previdenziale non deve risultare più alto di 2,8 volte il trattamento minimo, ovvero pari a 1.409,15 euro lordi, considerando che l’importo dell’assegno sociale corrisponde a 503,27 euro.

Le nuove regole sono più favorevoli per le donne. Nel 2024, si potrà andare in pensione a 64 anni, ottenendo la pensione contributiva, a condizione che si soddisfino diversi requisiti:

  • 64 anni di età;
  • almeno 20 anni di contributi effettivi (obbligatori, da riscatto e volontari);
  • un assegno pari a 3 volte il trattamento minimo vitale;
  • per le donne con un figlio, il tetto dell’assegno scende a 2,8 volte il trattamento minimo;
  • per le donne con due figli, il tetto dell’assegno scende a 2,6 volte il trattamento minimo vitale.

Pensione contributiva 64 anni: con quale assegno nel 2024

Di fatto, diventerà più difficile accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni di età, come confermato in un articolo di money.it.

Sarà richiesto sempre un assegno di un valore più alto, considerando la presenza della rivalutazione applicata da gennaio 2024. Secondo numerosi esperti, l’assegno sociale dovrebbe attestarsi a 535 euro; di conseguenza, l’assegno per la pensione dovrà raggiungere 1.605 euro lordi al mese.

Le condizioni migliorano per le lavoratrici con un figlio, che dovranno rientrare in un assegno pari a 1.498 euro lordi, mentre con due figli il tetto scende a 1.391 euro lordi.

In conclusione, la Legge di Bilancio 2024 del governo Meloni modifica la pensione anticipata contributiva, permettendo l’accesso a 64 anni con 20 anni di contributi, favorendo soprattutto le donne con condizioni più vantaggiose.

Rivalutazioni pensioni 2024, aumenti mensili da 30 a 130 euro

Prime simulazioni delle rivalutazioni delle pensioni e degli aumenti degli importi dal 1° gennaio 2024, dopo la firma del decreto interministeriale che fissa al 5,4% il tasso di inflazione provvisorio per l’anno 2023. Gli assegni previdenziali si rivaluteranno in base a differenti percentuali di indicizzazione: alle pensioni più basse e fino a quattro volte il trattamento minimo andrà il 100% della rivalutazione all’inflazione del 2023, mentre a livelli più alti di importi previdenziali corrispondono riduzioni progressive delle percentuali di indicizzazione e, dunque, di aumenti mensili.

Per effetto di questo meccanismo, gli aumenti delle pensioni saranno compresi tra i 30 euro mensili netti e i 100 euro, pari a 130 euro al lordo.

Rivalutazioni pensioni 2024, aumenti mensili da 30 a 130 euro

In arrivo da gennaio 2024 gli aumenti delle pensioni per effetto della rivalutazione calcolata sul tasso di inflazione osservato dall’Istat nel 2023. Nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato, con una nota sul proprio sito internet, il tasso di inflazione di quest’anno, pari al 5,4%.

Le pensioni aumenteranno di questa percentuale se l’importo mensile non supera le quattro volte il trattamento minimo, pari a 567,94 euro. Proprio le minime arriveranno a quasi 600 euro con l’aumento di gennaio (598,61 euro), mentre chi prende mille euro lordi al mese avrà un aumento di 54 euro, pari a 38,10 euro mensili netti.

Le pensioni di 1.500 euro al mese avranno un aumento di 81 euro lordi, pari a 64 euro netti, mentre gli assegni di 2.000 euro otterranno un incremento di 108 euro lordi, pari a 93 euro netti. Il tetto delle quattro volte le pensioni minime è fissato a 2,271,76 euro lordi al mese. A questo livello si percepiranno circa 123 euro al mese in più, pari a quasi 96 euro netti.

Rivalutazioni pensioni 2024 aumenti: ecco chi prenderà di più

Le pensioni di importo più alto otterranno una rivalutazione non al 100%. Ciò significa che il tasso di inflazione sarà moltiplicato per una percentuale di indicizzazione più bassa. Ad esempio, le pensioni da quattro a cinque volte il trattamento mensile, otterranno l’85% del 5,4% di inflazione, pari al 4,59% di aumento. Pertanto, le pensioni di 2.500 euro avranno un aumento di 114,75 euro lordi, pari a 90,94 euro netti. Le pensioni che avranno il maggior aumento sono quelle di 2.970 euro, che si incrementeranno di 130 euro lordi, pari a 100 euro netti al mese.

Le pensioni di sei volte il trattamento minimo (3.407 euro), avranno un aumento del 2,862%, dunque di 97 euro lordi, pari a 80 euro netti. Al di sopra di questo importo, l’aumento si riduce: a 3.500 euro di pensione mensile, l’aumento è di 89 euro (pari a 75 euro netti), mentre a 4.000 euro l’incremento è di 101 euro lordi, pari a 78 euro netti.

Assegni più alti e pensione sociale, di quanto aumenteranno dal 1° gennaio 2024?

Per assegni di otto volte il trattamento minimo (da 4.543,52 a 5.679,40 euro lordi al mese), l’aumento si traduce in una percentuale dell’1,998%. Gli aumenti sono compresi tra 115 e 113 euro lordi al mese, pari a incrementi da 76 a 85 euro netti. Per le pensioni di dieci volte e oltre il trattamento minimo, l’aumento dal 1° gennaio sarà dell’1,188%, ovvero del 22% applicato al 5,4%.

Si tratta delle uniche pensioni che hanno subito una riduzione rispetto agli aumenti dello scorso anno, quando la rivalutazione era del 32%. Per effetto di questa percentuale, chi prende una pensione lorda di 6.000 euro, ha un aumento mensile netto di 60 euro, pari a 71 euro al lordo. Infine, l’assegno sociale, quest’anno pari a 503,27 euro, arriverà a 534,40 euro.

Pensione a 63 anni o da precoci quota 41 per i lavoratori danneggia…

Pensione a 63 anni di età con l’Anticipo pensionistico sociale (Ape) o con la misura riservata ai lavoratori precoci con quota 41 per chi sia stato danneggiato dal Covid. Lo precisa l’Inps in un messaggio di questi giorni e in vista della scadenza di domani, 30 novembre 2023, quale ultima finestra di uscita per presentare domanda di una delle due misure.

Chi ha perduto il lavoro a causa della pandemia rientra tra i soggetti ammessi alle uscite con Ape sociale o con lo strumento dei precoci. Quest’ultima misura si raggiunge con 41 anni di contributi versati e altri requisiti di uscita, tra i quali proprio quelli relativi allo stato di disoccupazione come avviene per l’Ape sociale. La doppia possibilità di uscita anticipata ha avuto il placet dei ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali. In particolare, favoriti sono i disoccupati che abbiano fruito dell’esodo incentivato nel periodo durato fino a fine marzo 2021.

Pensione a 63 anni o da precoci quota 41 per i lavoratori danneggiati dal Covid

Si potrà andare in pensione a 63 anni con l’Ape sociale o, a prescindere dall’età, con 41 anni di contributi con l’odierna misura di quota 41 dei lavoratori precoci se, durante la pandemia, si sia perso il lavoro. A precisarlo è l’Istituto di previdenza con il messaggio numero 4192 recante proprio il riconoscimento dell’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale in favore dei lavoratori disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui al comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge numero 104 del 2020, convertito, con modifiche, dalla legge numero 126 del 2020 e di chi all’articolo 1, del comma 311, della legge numero 178 del 2020. L’accordo consensuale rappresenta, dunque, una delle cause di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla possibilità di uscita con una delle due misure.

In particolare, il blocco dei licenziamenti e la sospensione di quelli già avviati dal 23 febbraio 2020 è stata una delle misure adottate dall’allora governo Conte II per contrastare gli effetti negativi della pandemia sui lavoratori stessi. Al blocco, tuttavia, i lavoratori potevano derogare mediante accordi aziendali e l’accettazione di incentivi alla risoluzione del contratto di lavoro, fruendo peraltro dell’indennità Naspi.

Pensione 63 anni precoci, quali condizioni per uscita anticipata con Ape sociale o quota 41?

A distanza di anni, l’Inps – con parere favorevole da parte del ministero del Lavoro e quello dell’Economia – riconosce la possibilità di accesso all’Ape sociale e alla quota 41 dei precoci ai lavoratori che aderirono agli accordi, con incentivo, per la risoluzione del contratto nel periodo fino al 31 marzo 2021.

L’Istituto di previdenza chiarisce che possono accedere alla misura di pensionamento dell’Ape sociale e dei precoci i lavoratori che presentino una nuova domanda di uscita anticipata entro domani, 30 novembre 2023, ultimo giorno della finestra di fine anno per le due misure. Inoltre, sono inclusi nella possibilità di uscita anche i lavoratori che avevano già presentato domanda ma con pratica risultante pendente o respinta. Per le domande respinte, si procederà al riesame, salvo che, nel frattempo, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con risultato sfavorevole al lavoratore.

Cumulo redditi e requisiti per l’uscita anticipata

Tra le causali che consentono di poter presentare domanda di pensione anticipata con l’Ape sociale o la quota 41 dei lavoratori precoci, l’Istituto di previdenza include anche il mancato superamento del periodo di prova e la cessazione dell’attività aziendale.

Per la sola misura della quota 41 dei precoci, infine, l’Inps chiarisce che l’accertamento dello stato di disoccupazione persiste anche se si svolge un’attività di lavoro da dipendente o da parasubordinato con redditi fino a 8.174 euro o con redditi da lavoro autonomo purché non eccedenti il tetto di 5.500 euro.