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Tag: pensionati

Pensione internazionale: cosa significa e come fare domanda

Pensione internazionale: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale.

Possono beneficiare dell’erogazione della suddetta prestazione previdenziale da parte dell’INPS, nello specifico, tutti quei lavoratori che hanno operato all’interno di Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea (UE), a patto che l’Italia abbia stipulato con questi ultimi un’apposita Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la domanda di pensione internazionale ed, in particolare, che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale in regime di convenzione bilaterale, a chi spetta e quali sono i soggetti che possono beneficiare della prestazione in oggetto, nonché come fare domanda all’INPS.

Pensione internazionale: che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale in regime di convenzione bilaterale che viene erogato dall’INPS?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione una prestazione economica che viene versata previa presentazione di un’apposita domanda da parte dei soggetti interessati e che ha lo scopo di far accedere al trattamento previdenziale in questione tutti quei lavoratori che hanno svolto la propria attività presso degli Stati extra UE.

Tale prestazione previdenziale, in particolare, viene concessa esclusivamente nel caso in cui i sopra citati Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea (UE) abbiano firmato una Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con lo Stato italiano.

A tal proposito, infatti, in seguito all’accertamento del diritto di beneficiare della pensione internazionale, l’INPS procederà con il calcolo del trattamento previdenziale tenendo conto sia dei contributi che sono stati versati in Italia e sia di quelli che sono stati versati all’interno di un Paese estero.

Per quanto riguarda il funzionamento della pensione internazionale, in particolare, la necessità di individuare in maniera corretta la legislazione di sicurezza sociale e fiscale che può essere applicata a tutti coloro che lavorano in uno Stato estero ha portato l’Italia ha stipulare delle apposite Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con alcuni degli Stati extra UE presso i quali i lavoratori interessati operano.

Pertanto, con tali accordi che vengono firmati tra lo Stato italiano e i Paesi che si trovano al di fuori dell’Unione Europea, i lavoratori interessati hanno la possibilità di presentare la propria domanda al fine di ricevere la pensione in Italia utilizzando anche quei contributi che sono stati versati in precedenza all’interno dello Stato estero in questione, in modo da perfezionare i requisiti che sono necessari per beneficiare della pensione internazionale.

Nello specifico, l’importo della pensione in regime di convenzione bilaterale viene calcolato tenendo conto dei contributi che sono stati versati in Italia, secondo il calcolo del pro-rata.

Pensione internazionale: a chi spetta?

La domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale può essere presentata da parte dei lavoratori che hanno operato presso i seguenti Stati extra UE:

  • Argentina;
  • Australia;
  • Brasile;
  • Canada e Québec;
  • Israele;
  • Isole del Canale e Isola di Man;
  • Paesi dell’ex-Jugoslavia:
    • Repubblica di Bosnia ed Erzegovina;
    • Repubblica del Kosovo;
    • Repubblica di Macedonia;
    • Repubblica di Montenegro;
    • Repubblica di Serbia;
    • Vojvodina (Regione autonoma);
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di Capo Verde;
  • Repubblica di San Marino;
  • Santa Sede;
  • Stati Uniti;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • Uruguay;
  • Venezuela.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per beneficiare della pensione internazionale può essere presentata tramite l’utilizzo dell’apposito servizio che viene messo a disposizione dall’INPS, previa autenticazione mediante le seguenti credenziali digitali:

Chi non deve fare la dichiarazione RED all’INPS? Gli esclusi dall’adempimento di fine ottobre

Entro la fine del mese di ottobre, è fissata la scadenza per la presentazione della dichiarazione RED all’INPS, ma ci sono alcuni pensionati che non la devono fare.

La dichiarazione, infatti, è necessaria per verificare il rispetto del divieto di cumulo tra i redditi di pensione e quelli di lavoro autonomo.

La scadenza è stata ricordata dall’INPS, con la pubblicazione di un messaggio, il 19 settembre scorso. L’Istituto ha anche spiegato chi sono gli esclusi dall’adempimento di fine ottobre.

Di chi si tratta?

Cos’è la dichiarazione RED

Il RED è una particolare dichiarazione a cui sono soggetti i pensionati che usufruiscono di alcune tipologie di prestazioni. In particolare, la dichiarazione deve essere presentata quando il diritto a tali prestazioni è collegato alla situazione reddituale del cittadino e, in alcuni casi, del nucleo familiare.

Il modello è un dato variabile nel corso degli anni e, per questo, l’Istituto effettua la verifica annuale dei dati. Indicando i redditi posseduti, il modello RED ha lo scopo di determinare il diritto del pensionato a usufruire delle prestazioni e l’importo delle stesse.

Chi deve presentare la dichiarazione?

  • Il pensionato che presenta il Modello 730 o il Modello Redditi PF, ma possiede anche altri redditi che non vanno indicati in dichiarazione;
  • Il pensionato che presenta il Modello 730 o il Modello Redditi PF ed è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo;
  • Il pensionato che non ha fatto la dichiarazione dei redditi.

Come si invia la dichiarazione all’INPS

Come ricordato dall’INPS, la dichiarazione RED deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024. La data di scadenza può saltare subito all’occhio (almeno a quello dei più attenti). Il 31 ottobre coincide con la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quindi, la dichiarazione RED e la dichiarazione dei redditi hanno la stessa scadenza, ma con finalità diverse. Come abbiamo spiegato, il modello RED deve dimostrare che il pensionato ha rispettato il divieto di cumulo tra i redditi da pensione e quelli da lavoro autonomo.

La presentazione è telematica, sul portale dell’INPS, previo accesso con le credenziali personali SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso si deve selezionare la voce “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”. È necessario scegliere la campagna di riferimento, che nel 2024, è: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

Chi non deve presentare la dichiarazione RED all’INPS

L’INPS, con la pubblicazione messaggio n. 3077/2024, non solo ha ricordato la scadenza per la presentazione della dichiarazione RED, ma ha anche chiarito chi sono i pensionati esonerati dall’adempimento.

Si tratta di tutti coloro non soggetti al divieto di cumulo, ovvero:

  • I titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • I titolari di pensione di vecchiaia;
  • I titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • I titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • I titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Quali redditi comunicare all’INPS

Devono essere comunicati i redditi da lavoro autonomo, da intendersi nella sua accezione più ampia: reddito impresa e reddito da professione.

Deve essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Invece, nel caso specifico del reddito d’impresa, deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

I pensionati che non presentano la dichiarazione dovranno versare una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: chiarimenti INPS su soggetti obbligati e come presentare modello RED 2024

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: con la pubblicazione del messaggio n. 3077 del 19 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne quelli che sono i pensionati che sono obbligati ad effettuare le comunicazioni dei redditi da lavoro autonomo che questi ultimi hanno conseguito durante il corso dell’anno 2023, attraverso l’utilizzo del c.d. modello RED 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 120 del 9 maggio 1974;
  • la legge n. 177 del 29 aprile 1976, recante “Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 120 del 7 maggio 1976;
  • la legge n. 222 del 20 maggio 1985, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 129 del 3 giugno 1985;
  • la legge n. 274 dell’8 agosto 1991, recante “Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 52 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 199 del 26 agosto 1991;
  • il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992;
  • la legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 233 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 1996;
  • il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (c.d. Testo unico degli Enti locali – TUEL), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 162 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2000;
  • la legge n. 343 del 21 novembre 2000, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto e della pesca”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 276 del 25 novembre 2000;
  • la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche ai seguenti atti che sono stati pubblicati in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso:

  • la circolare n. 58 del 10 marzo 1998;
  • la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999;
  • il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999;
  • la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001;
  • il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003;
  • la circolare n. 197 del 23 dicembre 2003;
  • la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008;
  • la circolare n. 92 del 28 luglio 2022;
  • la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: ecco quali sono i pensionati che hanno l’obbligo di presentare il modello RED 2024

Entro il 31 ottobre 2024 i pensionati hanno l’obbligo di comunicare i redditi da lavoro autonomo che hanno conseguito nell’anno 2023, a patto che non si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Come presentare il modello RED 2024?

Il modello RED 2024 consente di dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2023, al netto dei contributi dovuti e al lordo delle ritenute erariali.

Tale comunicazione può essere effettuata mediante l’apposito servizio online presente sul sito web dell’INPS, previa autenticazione attraverso le seguenti credenziali digitali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • eIDAS.

Fondo Credito: chiarimenti INPS su come aderire in prossimità del pensionamento

Fondo Credito: con la pubblicazione del messaggio n. 3028 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le modalità di presentazione delle domande ai fini dell’adesione al c.d. Fondo Credito da parte dei lavoratori dipendenti che sono già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e che si trovano in prossimità della cessazione della propria attività lavorativa in seguito all’accoglimento delle istanze relative all’accesso all’APE Sociale o alle procedure di esodo/espansione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, commi da 166 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2022.

Fondo Credito: l’INPS fornisce i chiarimenti per l’adesione da parte dei lavoratori dipendenti in prossimità all’accesso all’APE Sociale e alle procedure di esodo/espansione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti ai lavoratori dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per quanto riguarda i termini e le modalità ai fini dell’adesione al Fondo Credito.

Tali chiarimenti, in particolare, sono rivolti ai dipendenti che sono prossimi alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e ai quali è stata accetta la domanda per l’accesso alle seguenti prestazioni:

Le istanze ai fini dell’adesione al Fondo Credito, però, devono essere necessariamente presentate in una data che precede quella in cui viene accolta quella relativa all’accesso alle suddette prestazioni.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che le domande di accesso al Fondo in oggetto vengono sottoposte ai dovuti controlli ai fini dell’applicazione della quota di adesione sulla rata di pensione.

Le istruzioni dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce

Ai fini della corretta implementazione della posizione assicurativa, in modo da consentire la registrazione della cessazione dal servizio e l’interruzione dell’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ultima denuncia relativa al lavoratore dipendente interessato deve obbligatoriamente contenere uno specifico codice di cessazione

In particolare, ecco quali sono i codici che devono essere utilizzati:

  • 54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”;
  • 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”;
  • 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”;
  • 60 “Cessazione APE sociale”.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero 2024 e 2025: seconda fase al via dal 20 settembre

Accertamento esistenza in vita INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3006 dell’11 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dato il via alla seconda fase dell’accertamento per l’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per ciò che concerne gli anni 2024 e 2025.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che erano state fornite in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso con la pubblicazione del recente messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025: tempistiche e soggetti coinvolti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dal sopra citato messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023, l’INPS ha fornito quelle che sono le modalità di conduzione e la tempistica in merito alla verifica dell’esistenza in vita per quanto riguarda gli anni 2024 e 2025.

A tal proposito, con il precedente messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’avvio della prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero e che hanno la propria residenza in:

  • America;
  • Asia;
  • Estremo Oriente;
  • Paesi scandinavi;
  • Est Europa e Paesi limitrofi.

Se ti interessa avere maggiori informazioni per ciò che concerne il messaggio dell’Istituto sopra richiamato, allora ti consiglio di andarti a riprendere un nostro recente articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dopodiché, con il messaggio in oggetto l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025, la quale sarà avviata a partire dal mese di settembre dell’anno in corso da parte di Citibank N.A., relativamente ai pensionati che sono residenti in:

  • Europa (ad esclusione dei Paesi che erano già interessati dalla prima fase di accertamento);
  • Africa;
  • Oceania.

Nello specifico, i pensionati all’estero interessati dovranno presentare le attestazioni di esistenza in vita a partire dal 20 settembre 2024 ed entro il termine ultimo del 18 gennaio 2025.

Il pagamento della rata di febbraio 2025 sarà effettuato in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza, qualora l’attestazione non sia prodotta entro la scadenza fissata.

In caso di mancata riscossione personale oppure nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta entro il 19 febbraio 2025, invece, il pagamento sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

La seconda fase di accertamento dell’esistenza in vita viene svolta da parte dell’INPS con lo scopo di ridurre il rischio di effettuare dei pagamenti delle pensioni anche dopo la morte del soggetto beneficiario, nonché di dover effettuare delle eventuali azioni di recupero delle somme versate in maniera indebita.

Infine, l’Istituto specifica che i singoli Stati che sono coinvolti dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita sono disponibili ed elencati all’interno dell’Allegato n. 1 al messaggio in questione.

Soggetti esclusi dalla seconda fase del processo di verifica

L’INPS ha comunicato anche quelli che sono i criteri di esclusione dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita per ciò che concerne i gruppi di pensionati che si trovano all’estero.

In particolare, stiamo parlando di:

  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;
  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
  • i pensionati che hanno la propria residenza in Belgio e che sono beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
  • i pensionati che hanno riscosso in maniera personale presso gli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in una data che risulta vicina all’avvio del processo di verifica, dal momento che la riscossione personale effettuata nel suddetto modo viene considerata come prova sufficiente dell’esistenza in vita perché gli sportelli Western Union richiedono necessariamente di fornire un proprio documenti di identità in corso di validità;
  • i pensionati per i quali i pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. in seguito al mancato completamento dei precedenti processi di verifica.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: le novità per i lavoratori in regime contributivo

Domanda pensione di vecchiaia 2024: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di pensione di vecchiaia, la quale ha subito delle modifiche che sono state apportate per quanto riguarda l’anno in corso dalla Legge di Bilancio 2024.

Possono beneficiare dell’erogazione della suddetta prestazione previdenziale da parte dell’INPS tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla Gestione Separata e ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell’AGO.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la domanda relativa alla pensione di vecchiaia per l’anno 2024 ed, in particolare, che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale in oggetto, qual è la decorrenza della stessa, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che questi ultimi devono possedere anche in seguito alle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, nonché come fare domanda all’INPS.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale che viene erogato dall’INPS? Decorrenza

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione una prestazione economica che viene erogata previa presentazione di un’apposita domanda da parte dei soggetti interessati e che ha lo scopo di far accedere al trattamento pensionistico in questione tutti i lavoratori che risultano in possesso dei requisiti di tipo anagrafico e di tipo contributivo che sono previsti dalla legge.

Per ciò che concerne la decorrenza della pensione di vecchiaia, quest’ultima decorre da:

  • il giorno successivo a quello in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici che sono iscritti alla forma esclusiva dell’AGO ed, in particolare, a:
    • la Cassa Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (CTPS);
    • la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
    • la Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
    • la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
    • la Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI);
  • il primo giorno del mese successivo a quello nel quale maturano tutti i requisiti che sono necessari per l’accesso al trattamento previdenziale in caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi;
  • il 1° settembre dell’anno in cui avviene il perfezionamento dei requisiti che sono previsti dalla legge per quanto riguarda il personale che opera nel comparto scuola;
  • il 1° novembre dell’anno in cui avviene il perfezionamento dei requisiti che sono previsti dalla legge per quanto riguarda il personale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
  • il primo giorno del mese successivo a quello nel quale maturano tutti i requisiti che sono necessari per l’accesso al trattamento previdenziale oppure, in caso di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, il primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene inviata la medesima, per quanto riguarda i seguenti soggetti:
    • i lavoratori dipendenti e autonomi che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ovvero il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
    • i lavoratori che sono iscritti alla Gestione Separata.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: quali sono i soggetti che possono presentarla? Requisiti

La pensione di vecchiaia spetta ai seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO, ossia:
    • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • i lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.

Per quanto riguarda i requisiti, invece, sono validi gli stessi che vigevano in precedenza, ad eccezione dell’obbligo che l’importo della pensione risulti pari a quello relativo all’assegno sociale per coloro che si trovano in regime contributivo.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda deve essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

  • il servizio online dell’INPS;
  • il Contact center;
  • gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto.

Ricostituzione della pensione: a chi spetta? Come funziona e come richiederla all’INPS

Ricostituzione della pensione: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di ricostituzione della pensione, la quale prevede una rideterminazione dell’importo relativo al trattamento previdenziale per effetto di riconoscimento dei contributi che sono stati versati o che sono maturati in una data precedente rispetto a quella relativa alla decorrenza della pensione in questione.

Possono usufruire del ricalcolo della pensione spettante da parte dell’INPS tutti i pensionati, sia pubblici che privati.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la ricostituzione della pensione ed, in particolare, che cos’è e come funziona la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale, a chi spettacome fare domanda all’INPS.

Ricostituzione della pensione: che cos’è la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione dei soggetti che sono interessati un apposito servizio online con lo scopo di ricalcolare l’importo della pensione per effetto di riconoscimento di contribuzione versata o maturata in data precedente rispetto a quella di decorrenza del trattamento previdenziale stesso

Tale rideterminazione, in particolare, può essere effettuata sia d’ufficio che previa presentazione all’Istituto di un’apposita domanda da parte dei pensionati interessati e prevede il ricalcolo della pensione in base alla normativa vigente in materia al momento della decorrenza originaria.

Per quanto riguarda l’importo della ricostituzione della pensione, invece, la rideterminazione che viene effettuata da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale può apportare sia una variazione in aumento che una variazione in diminuzione.

Ricostituzione della pensione: come funziona?

Per ciò che concerne il funzionamento della ricostituzione della pensione, la variazione dell’importo di quest’ultima a seguito della rideterminazione che viene effettuata da parte dell’INPS opera dalla data di decorrenza originaria del trattamento previdenziale in oggetto, applicando i coefficienti di perequazione dall’origine.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale effettua una verifica dell’esistenza di tutti i requisiti che sono necessari al fine di accedere alla ricostituzione della pensione, nonché il ricalcolo della medesima come se si trattasse di una nuova liquidazione.

La prescrizione subentra nei seguenti termini:

  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data successiva al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 5 anni;
  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data precedente al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 10 anni, i quali vengono ridotti a 5 anni nel caso in cui il periodo di prescrizione residuo sia superiore al medesimo;
  • per quanto riguarda le variazioni a debito della ricostituzione della pensione, infine, la prescrizione subentra in 10 anni, dal momento che sono valide le disposizioni legislative in materia di recupero degli indebiti pensionistici.

A chi spetta? Le istruzioni dell’INPS su come fare domanda

I pensionati pubblici e privati che sono interessati ad un ricalcolo del proprio trattamento previdenziale spettante devono presentare un’apposita domanda all’INPS attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno del proprio sito web ufficiale, previa autenticazione all’area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:
    • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
    • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
    • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa in maniera gratuita) oppure chiamando il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario che viene offerto da parte del proprio gestore telefonico);
  • gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’Istituto, tramite gli appositi servizi telematici che vengono offerti da parte di questi ultimi.

Posticipo del pensionamento, incentivo per i lavoratori dipendenti: come fare domanda all’INPS

Posticipo del pensionamento: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda al fine di beneficiare dell’incentivo che viene riconosciuto nei confronti di alcune tipologie di lavoratori dipendenti.

Possono usufruire dell’erogazione dei suddetti incentivi da parte dell’INPS tutti i lavoratori dipendenti che decidono di continuare a svolgere la propria attività lavorativa anche se hanno maturato tutti i requisiti che sono necessari per accedere alla pensione anticipata flessibile.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne l’incentivo al posticipo del pensionamento ed, in particolare, che cos’è e come funziona la misura in questione, quali sono la decorrenza e la durata del medesimo, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che questi ultimi devono possedere, come fare domanda all’INPS.

Posticipo del pensionamento: che cos’è e come funziona l’incentivo che viene erogato dall’INPS? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione un incentivo con lo scopo, per l’appunto, di incentivare i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti necessari al fine di accedere alla pensione anticipata flessibile a continuare lo svolgimento della propria attività lavorativa, posticipando il proprio pensionamento.

Tale misura, nello specifico, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consiste nella possibilità da parte dei lavoratori dipendenti interessati di rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico ed ottenere in cambio un importo che corrisponde ai medesimi direttamente all’interno della propria busta paga.

Questa quota corrispondente ai contributi dovuti è imponibile ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

A tal proposito, pertanto, il datore di lavoro non sarà più obbligato a versare la quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti che hanno deciso di optare per il posticipo del pensionamento e, quindi, di beneficiare del relativo incentivo corrisposto da parte dell’INPS.

Al contrario, invece, dovrà essere comunque pagata all’Istituto stesso la quota dei contributi a carico del datore di lavoro.

Ad ogni modo, l’esenzione dall’obbligo di versamento della quota dei contributi a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, ma esclusivamente nel caso in cui la domanda di rinuncia sia stata presentata in una data che precede la maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento.

Nel caso in cui, invece, la domanda relativa al posticipo del pensionamento sia stata presentata nella stessa data oppure in una data successiva alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero dall’obbligo di versamento dei contributi sopra richiamati decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore dipendente a carico abbia optato per beneficiare dell’incentivo in oggetto.

Incentivo al posticipo del pensionamento: a chi spetta? Requisiti

L’incentivo al posticipo del pensionamento viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, a patto che questi ultimi siano iscritti a:

  • l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • le forme sostitutive ed esclusive della stessa.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i lavoratori richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2023:

  • avere un’età anagrafica pari ad un minimo di 62 anni;
  • aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

Come fare domanda all’INPS per beneficiare dell’incentivo?

La domanda per l’incentivo al posticipo del pensionamento deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito web dell’INPS, previa autenticazione mediante le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS;
  • il Contact center, telefonando al numero verde 803 164 (gratis da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile);
  • i patronati e gli intermediari dell’Istituto.

Case albergo per anziani: cosa sono? Requisiti per l’ammissione

Case albergo per anziani: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’ammissione alle case albergo che sono di proprietà dell’Istituto stesso.

Sono ammessi a partecipare alla selezione dei posti nelle suddette case albergo di proprietà dell’INPS i pensionati che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito), nonché i rispettivi coniugi.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne le case albergo per anziani ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in questione, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono i soggetti che possono essere ammessi e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, dove si trovano e che cosa forniscono i posti messi a disposizione.

Case albergo per anziani: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha la proprietà di alcune strutture che vengono messe a concorso ogni anno con lo scopo di ospitare i pensionati che risultano vincitori dei relativi bandi.

Tali strutture, in particolare, sono collocate nella casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e nella casa albergo “La Pineta” di Pescara e prevedono un’ospitalità a tempo indeterminato, salvo il caso in cui non si verifichino le condizioni che possono portare alle dimissioni volontarie, ovvero:

  • il venir meno della condizione di autosufficienza del pensionato ammesso alle strutture in oggetto;
  • il mancato pagamento della quota di partecipazione dovuta, la quale varia in base al proprio reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Dopo essere stati ammessi alla casa i candidati che sono risultati vincitori devono necessariamente accettare e rispettare quelle che sono tutte le norme che sono contenute all’interno dell’apposito Regolamento interno presente nelle case albergo, per poi pagare le seguenti rette mensili:

  • una retta mensile di importo compreso tra 550 euro a 1.000 euro da parte dei pensionati in camera singola;
  • una retta mensile di importo compreso tra 1.000 euro a 1.800 euro da parte dei coniugi in camera doppia.

Le rette sopra citate, nello specifico, variano in base alla fascia ISEE alla quale appartiene il nucleo familiare del pensionato vincitore del bando di concorso ed i relativi importi, inoltre, vengono rivalutati a seconda dell’aumento che subisce il costo della vita, ossia delle modifiche che vengono comunicate da parte dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) per ciò che concerne l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Case albergo per anziani: quali sono gli studenti che possono frequentarli? Requisiti

Ai bandi di concorso che assegnano i posti nelle case albergo per anziani possono prendere parte tutti i pensionati pubblici che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito) e ai loro coniugi.

I soggetti in questione, inoltre, devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere un reddito proprio oppure assicurato dai familiari o da soggetti terzi mediante atto di impegno formale;
  • essere in una condizione di autosufficienza psicofisica, la quale viene accertata da un’apposita commissione di valutazione geriatrica interna alla casa albergo.

Dove si trovano e che cosa forniscono i posti messi a concorso?

Ecco qui di seguito quali sono le 2 case albergo per anziani di proprietà dell’INPS:

  • la casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma);
  • la casa albergo “La Pineta” di Pescara.

Queste case albergo mettono a disposizione dei pensionati vincitori i seguenti servizi:

  • vitto;
  • alloggio;
  • servizi comuni;
  • assistenza sociale;
  • assistenza medica;
  • assistenza dietetica;
  • assistenza infermieristica.

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti e limiti di reddito

Quattordicesima pensionati 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica ai soggetti beneficiari che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso procederà con il pagamento della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), la quale verrà erogata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto stesso sono presenti i dati reddituali che sono necessari al fine di effettuare la lavorazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 151 del 2 luglio 2007, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
  • l’art. 35, commi 8 e 9, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 31 dicembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009;
  • l’art. 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • l’art. 1, comma 187, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • il messaggio INPS n. 2549 del 20 giugno 2017, recante “Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
  • il messaggio INPS n. 2702 del 4 luglio 2018;
  • il messaggio INPS n. 4567 del 6 dicembre 2018.

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti reddituali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, ecco quali sono i redditi da prendere come riferimento per l’anno in corso ai fini del calcolo della quattordicesima pensionati 2024:

  • in caso di prima erogazione, tutti i redditi che sono stati conseguito dal beneficiario nel 2024;
  • in caso di erogazione successiva alla prima, i seguenti redditi:
    • i redditi per prestazioni conseguiti nel 2024;
    • i redditi diversi da quelli indicati nel punto precedente conseguiti nel 2023.

Limiti di reddito

Ecco qui di seguito i limiti reddituali previsti per l’anno 2024:

  • 437 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.109,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 336 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.899,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 546 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.218,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 420 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.983,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 655 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.327,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 504 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 16.067,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro).