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Tag: IVA

Reverse charge energia: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione

Reverse charge energia: con la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del principio di diritto n. 2 del 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le nuove modalità di fatturazione che devono essere osservate in seguito all’introduzione e alla relativa eventuale applicazione del regime di inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

Il suddetto principio di diritto dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. decreto IVA), recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • l’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • la direttiva UE n. 890 del 3 giugno 2022, recante “Modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA”, la quale è stata redatta dal Consiglio dell’Unione Europea e la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2° Serie speciale, n. 58 del 4 agosto 2022;
  • il decreto ­legge n. 73 del 21 giugno 2022, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 143 del 21 giugno 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.

Il principio di diritto in questione, nello specifico, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 marzo 2011, recante “Consulenza giuridica – Reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato”.

Reverse charge energia: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione del regime di inversione contabile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 17, comma 6, lett. d quater, del sopra citato decreto IVA, il quale è stato introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2015, a partire dall’anno 2015 l’IVA relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo (rivenditore) viene applicata attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

A tal proposito, in particolare, il successivo art. 7 bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che le cessioni di gas mediante un sistema o una rete connessa ad un sistema di gas naturale situato all’interno del territorio dell’Unione Europea, le cessioni di energia elettrica, nonché le cessioni di calore o di freddo attraverso rispettivamente le reti di riscaldamento o di raffreddamento, vengono considerate come effettuate in Italia nelle seguenti circostanze:

  • nel caso in cui il cessionario è soggetto passivo (rivenditore) situato in Italia;
  • nel caso in cui il cessionario è un soggetto diverso rispetto al rivenditore, ma esclusivamente qualora i beni sono usati oppure consumati in Italia.

Pertanto, gli obblighi in merito all’applicazione dell’IVA devono essere rispettati da parte del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che il regime di reverse charge nel settore del gas e dell’energia elettrica non si applica alle note di credito relative alle fatture che sono state emesse prima dell’introduzione del regime in oggetto.

Dichiarazione IVA 2021: in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento spontaneo in caso di anomalie

Dichiarazione IVA 2021: con la pubblicazione del provvedimento n. 295324 del 15 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei soggetti titolari di partita IVA che hanno inserite dei dati anomali all’interno della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n.187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • l’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Dichiarazione IVA 2021: l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni su come rimediare in caso di dati errati o omessi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità tramite le quali mette a disposizione dei soggetti interessati e della Guardia di Finanza tutte le informazioni relative al confronto tra quello che è stato indicato nelle operazioni IVA inviate online e quello che è stato indicato nella dichiarazione IVA.

Nello specifico, l’AdE ha comunicato ai contribuenti come rimediare ad eventuali errori o omissioni mediante l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Infine, l’amministrazione finanziaria ha fornito anche le modalità con cui è possibile richiedere delle informazioni oppure comunicare fatti non ancora noti alla medesima.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo per la mancata compilazione

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, che non hanno compilato il quadro VE o che hanno operazioni attive dichiarate per un importo inferiore a 1.000 euro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, relativo al “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate annuncia l’arrivo di comunicazioni in caso di omissioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in arrivo le comunicazioni via PEC ai fini dell’adempimento spontaneo per tutti coloro che si trovano nelle seguenti circostanze:

  • non hanno presentato la dichiarazione IVA 2024;
  • non hanno compilato il quadro VE della dichiarazione IVA 2024;
  • le operazioni attive dichiarate sono di importo inferiore a 1.000 euro.

In questi casi, nello specifico, l’amministrazione finanziaria effettua dei controlli per poi inviare delle comunicazioni ai contribuenti interessati, le quali contengono le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA;
  • la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini previsti.

Reciprocità Italia Inghilterra, Accordo sui rimborsi IVA dopo la Brexit: valgono le regole UE

Reciprocità Italia Inghilterra: con la pubblicazione della risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che la Repubblica Italiana ha concluso un nuovo Accordo di reciprocità con il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord per quanto riguarda ciò che concerne i rimborsi IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ContribuentiDirezione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale Settore internazionale Ufficio Fiscalità Internazionale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 38 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto era stato disposto in precedenza dall’art. 38 bis2 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”.

Reciprocità Italia Inghilterra: ecco quali sono le regole sui rimborsi IVA dopo la Brexit

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Italia ha stipulato un nuovo Accordo di reciprocità con il Regno Unito per quanto riguarda la regolamentazione dei rimborsi IVA.

A tal proposito, nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il Regno Unito viene considerato come un Paese terzo rispetto all’Unione Europea (UE) in seguito al perfezionamento di un Accordo di recesso che è stato approvato il 17 ottobre 2019 da parte dell’UE e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’entrata in vigore del medesimo a partire dal 1° febbraio 2020.

Pertanto, in attesa della Brexit definitiva, la quale è avvenuta in data 31 dicembre 2020, ha avuto luogo un periodo di transizione nel quale il Regno Unito ha operato in qualità di Paese membro dell’Unione Europea sia per quanto riguarda ciò che concerne gli aspetti doganali e sia per quanto riguarda ciò che concerne l’IVA e le accise.

Durante tutto il corso di questo periodo di transizione, in particolare, i soggetti che sono stabiliti all’interno del Regno Unito hanno seguito le disposizioni legislative che sono contenute all’interno del suddetto art. 38 bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le quali definiscono quelli che sono i limiti e le modalità relative ai rimborsi IVA per quanto riguarda i soggetti stabiliti in uno Stato che fa parte dell’UE ma che non hanno una stabile organizzazione in Italia.

Dopodiché, a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è uscita totalmente dalle regole che riguardano l’Unione Europea e, pertanto, si è ritenuto necessario stipulare un apposito Accordo di Reciprocità tra l’Italia ed il Regno Unito attraverso lo scambio di alcune Note Verbali da parte dei rappresentanti dei rispettivi Paesi, il quale è entrato in vigore dal 7 febbraio 2024.

Nelle sopra citate Note Verbali tra i due Stati, nello specifico, questi ultimi hanno dichiarato la sussistenza formale dei presupposti giuridici ai fini del riconoscimento della condizione di reciprocità in merito al pagamento dei rimborsi IVA che si riferiscono agli acquisti che sono stati effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 da parte dei seguenti soggetti:

  • gli acquisti che sono stati effettuati da parte degli operatori italiani all’interno del territorio appartenente al Regno Unito;
  • gli acquisti che sono stati effettuati da parte degli operatori britannici all’interno del territorio appartenente all’Italia.

In definitiva, per tali acquisti ci si deve riferire alla normativa contenuta nell’art. 38 ter del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 633 del 1972.

Comunicazione LIPE: l’Agenzia delle Entrate aggiorna il modello

Comunicazione LIPE: con la pubblicazione del provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver apportato delle modifiche per quanto riguarda le informazioni che devono essere inviate in merito ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 31 maggio 2010 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, recante “Proroga e definizione di termini”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2016 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dei precedenti atti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, recante “Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018, recante “Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni”.

Comunicazione LIPE: ecco quali sono le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate al nuovo modello

Ecco qui di seguito le modifiche che sono state apportate da parte dell’Agenzia delle Entrate al modello di comunicazione LIPE (liquidazione periodica IVA):

  • sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • descrizione del rigo VP10 sostituita con “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • sostituzione della parola “25,82” con “100”;
  • eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” delle istruzioni;
  • titolo del rigo VP10 delle istruzioni sostituito con “Versamenti auto F24 elementi identificativi e modifica del primo periodo;
  • sostituzione dell’elemento “VersamentiAutoUE” con “VersamentiAuto” nelle specifiche tecniche;
  • sostituzione delle parole “di 2017” con “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)” nella colonna “Controlli” dell’elemento “AnnoImposta” delle specifiche tecniche;
  • sostituzione della data “1/01/2017” con “1/01/(Anno Invio comunicazione -1)” nella colonna “Controlli” dell’elemento “DataImpegno” delle specifiche tecniche;
  • eliminazione delle parole “o 2” nella colonna “Valori ammessi” e “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” nella colonna “Controlli” dell’elemento “EventiEccezionali” delle specifiche tecniche, nonché modifica dell’elemento “DebitoPrecedente”.

Riforma fiscale: Testi Unici in consultazione fino al 13 maggio 2024

Riforma fiscale: con la pubblicazione del comunicato stampa del 13 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale le bozze dei 9 Testi Unici che si riferiscono alla riforma del Fisco in modo che chiunque possa liberamente procedere con la consultazione del lavoro che è stato effettuato dagli esperti in materia per quanto riguarda la semplificazione del sistema tributario.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21 della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023.

Riforma fiscale: l’Agenzia delle Entrate pubblica le bozze dei 9 Testi Unici per la semplificazione del sistema tributario, consultazione disponibile sul sito web dal 13 marzo 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ed in base a quanto è stato disposto dall’art. 21 della sopra citata legge n. 111 del 2023, gli esperti che operano presso l’Agenzia delle Entrate hanno redatto le bozze dei 9 Testi Unici, i quali contengono al loro interno le proposte ai fini della semplificazione del sistema tributario italiano.

Tali documenti, in particolare, potranno essere consultati all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria a partire dal 13 marzo 2024 e fino al 13 maggio 2024.

Il lavoro che è stato svolto dagli esperti in materia, nello specifico, ha posto le basi per l’individuazione e la riorganizzazione delle norme che sono attualmente vigenti nell’ambito fiscale e tributario, nonché per il coordinamento e l’abrogazione della normativa che è stata ritenuta obsoleta.

In seguito all’approvazione delle bozze dei 9 Testi Unici che andremo a vedere durante il corso del paragrafo successivo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i medesimi all’interno del proprio sito web ufficiale, in modo che chiunque possa consultarli in maniera libera, ma soprattutto in modo che gli accademici, i professionisti e i contribuenti possano inviare le proprie osservazioni oppure le proprie proposte di modifica dei testi.

Una volta che si sarà chiusa la fase di consultazione e, quindi, a partire dal 14 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria valuterà tutte le proposte che gli saranno giunte in questo periodo di tempo, per poi procedere con la pubblicazione delle versioni definitive dei 9 Testi Unici con le eventuali modifiche da apportare.

Riforma fiscale: ecco la lista delle bozze dei 9 Testi Unici che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Con l’obiettivo di semplificare e di migliorare le disposizioni che regolano il sistema fiscale e tributario italiano, l’Agenzia delle Entrate ha redatto e pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le bozze di 9 Testi Unici.

Questi ultimi, in particolare, sono stati ordinati per facilitare la consultazione e non riguardano le seguenti materie:

  • l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive);
  • la legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito l’elenco dei 9 Testi Unici per la semplificazione del sistema tributario disponibili in consultazione a partire dal 13 marzo 2024:

  • imposte sui redditi;
  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto);
  • imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • tributi erariali minori;
  • adempimenti e accertamento;
  • sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • giustizia tributaria;
  • versamenti e riscossione;
  • agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

Come e quando inviare le proposte di modifica all’Agenzia delle Entrate?

La fase di consultazione dei 9 Testi Unici pubblicati dall’Agenzia delle Entrate termina il 13 maggio 2023 e con essa cessa anche la possibilità per chiunque fosse interessato di presentare le proprie osservazioni oppure le proposte di modifica/integrazione.

Le proposte devono essere inviate tramite email ai seguenti indirizzi:

IVA e imposta di registro: la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le novità fiscali per il 2024

IVA e imposta di registro: con la pubblicazione della circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le novità che sono state introdotte per quanto riguarda la normativa in materia di imposte indirette valida per l’anno 2024.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. decreto Anticipi), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, ed il quale è stato poi pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 293 del 16 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023 (c.d. decreto Salva-infrazioni), recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 136 del 13 giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.

IVA e imposta di registro: l’Agenzia delle Entrate comunica le modifiche delle aliquote sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, sulle cessioni di pellet, sui soggetti residenti fuori dall’UE e sulle auto che provengono da Vaticano e San Marino

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una modifica per quanto riguarda le aliquote IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) che vengono applicati su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile.

Nello specifico, non viene più applicata l’aliquota IVA ridotta pari al 5% ai seguenti prodotti:

  • determinati prodotti che sono destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, ovvero:
    • gli assorbenti;
    • i tamponi;
    • le coppette mestruali;
  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini;
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

La stessa normativa, inoltre, prevede l’applicazione delle seguenti aliquote IVA in sostituzione a quella del 5%:

  • un’aliquota IVA pari al 10% per i seguenti prodotti:
    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
    • gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per scopi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto;
    • i prodotti assorbenti;
    • i tamponi destinati all’igiene femminile;
    • le coppette mestruali;
    • i pannolini per bambini;
  • un’aliquota IVA pari al 22% per i seguenti prodotti:
    • i seggiolini per bambini.

Il successivo comma 46 dell’art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2024, invece, ha previsto la proroga in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata pari al 10% per le cessioni di pellet che sono state effettuate nel mese di gennaio e nel mese di febbraio dell’anno in corso.

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2024 si tornerà ad applicare l’aliquota IVA ordinaria pari al 22%.

È stato ridotto da 154,94 euro a 70 euro il valore minimo dei beni ceduti dai soggetti residenti fuori dall’UE, al di sopra del quale è previsto l’esonero del pagamento dell’IVA.

Infine, sono state apportate delle modifiche in materia di adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o alla voltura di autoveicoli che provengono da:

  • Città del Vaticano;
  • San Marino.

Modello IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica le specifiche tecniche per l’invio dei dati

Modello IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 19397 del 26 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione delle specifiche tecniche per quanto riguarda l’invio online dei dati che sono contenuti all’interno della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa al periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come modificato dai seguenti decreti:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il provvedimento del 15 gennaio 2024.

Modello IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate comunica l’approvazione delle specifiche tecniche

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le specifiche tecniche relative all’invio dei dati che riguardano i seguenti modelli relativi all’anno 2023:

  • la dichiarazione IVA 2024;
  • la dichiarazione IVA BASE 2024.

Pertanto, le specifiche tecniche in merito ai modelli che abbiamo appena citato, i quali sono stati già approvati in seguito alla pubblicazione del precedente provvedimento del 15 gennaio 2024, così come abbiamo già specificato anche durante il corso di un recente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui all’interno del sito web di Tag24, sono messi a disposizione all’interno dell’Allegato A al provvedimento dell’amministrazione finanziaria in oggetto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che eventuali correzioni successive saranno pubblicate in seguito all’interno del proprio sito web ufficiale, nell’apposita sezione presente sul medesimo.

Approvazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all’anno 2023: chi può effettuare l’invio? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Attraverso la pubblicazione del sopra citato provvedimento del 15 gennaio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione dei seguenti modelli relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA):

A tal proposito, poi, l’AdE ha anche rimandato ad una successiva comunicazione la pubblicazione delle specifiche tecniche per quanto riguarda l’invio online dei dati che sono contenuti all’interno dei suddetti modelli IVA.

Pertanto, l’amministrazione finanziaria ha pubblicato il provvedimento del 26 gennaio 2024, comunicando l’approvazione delle specifiche tecniche per l’anno in corso e allegandole all’interno dell’apposito “Allegato A”.

Oltre all’approvazione del contenuto e delle specifiche tecniche, poi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che i modelli di dichiarazione annuale IVA possano essere inviati da parte dei seguenti soggetti:

  • i contribuenti che sono obbligati a rispettare l’adempimento dichiarativo in oggetto e ad effettuare l’invio online in maniera diretta ed autonoma;
  • gli intermediari che sono abilitati alla trasmissione dei modelli in oggetto all’Agenzia delle Entrate e che vengono delegati da parte dei soggetti interessati.

Iva per cassa: cosa significa, quando si applica e a chi conviene

Si sente spesso parlare del regime di Iva per cassa e, probabilmente, non tutti sapranno cosa significa e quando conviene. Si tratta di una possibilità di scelta, accanto al regime di Iva ordinaria, in vigore dal 2012.

Optando per questo regime, il versamento si effettua in maniera differita, ovvero al momento dell’incasso.
Nel testo, andiamo a vedere quando si applica e a chi conviene, come si esercita la scelta, ma non prima di aver spiegato qual è il suo significato.

Cosa significa Iva per cassa

Il regime di Iva per cassa, chiamato anche cash accounting o regime di Iva differita, è stato introdotto dall’articolo 32-bis del Decreto legge n. 83/2012 e permette di versare l’imposta su cessioni di beni e servizi solo al momento dell’incasso.

In questo modo, il pagamento dell’Iva viene posticipato a quando, effettivamente si incassa. Al contempo, però, la detrazione sugli stessi si può avere solo al momento in cui si pagano i fornitori.

Trascorso un anno dell’operazione, l’imposta diventa esigibile anche se non si è ricevuto il pagamento, ad eccezione del caso in cui il cessionario o il committente sia soggetto a procedure concorsuali, prima che sia trascorso un anno.

Chi può applicarlo? Possono aderirvi, a partire dal 2012, tutti i contribuenti che:

  • Operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni;
  • Hanno realizzato, durante l’anno precedente, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro;
  • Effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Quando si paga l’Iva per cassa

Chi opta per questo regime, è obbligato a versare l’Iva nel momento in cui viene incassata, ovvero quando, effettivamente, diventa esigibile. Non può essere versata prima.

Dal momento in cui viene emessa la fattura, si ha tempo massimo di un anno per versare l’Iva all’Agenzia delle entrate. Si tratta di una situazione valida anche se, dopo questo periodo di tempo, non si è riusciti ad incassare l’importo.

Come si sceglie il regime di Iva per cassa

Si può scegliere il regime di Iva per cassa nel momento in cui si compila la dichiarazione relativa all’anno della prima applicazione.

Quando si opta per questa scelta, si dovrà procedere nella Dichiarazione Iva, da presentare quest’anno entro il 30 aprile.

Per spiegarci meglio, la comunicazione deve essere fornita compilando il Quadro VO delle opzioni, al rigo di riferimento VO15, al quale si dovrà barrare proprio la voce “Opzione”, accanto alla dicitura “Iva per cassa”.

È molto importante fare attenzione al fatto che l’opzione vincola il contribuente a utilizzare l’Iva per cassa per almeno un triennio.

Come si esce dal regime di Iva per cassa? Ci sono due casi per uscire dal regime. Il primo caso, quando viene superato il fatturato massimo di 2 milioni di euro annui. L’uscita è automatica e non si potrà più applicare dal mese successivo a quello in cui si è superata la soglia.

Il secondo caso, invece, è la revoca. Una volta scelto questo regime, si è vincolati, come già detto, ad un periodo di tre anni. Scaduto questo periodo di tempo, si può scegliere per il rinnovo oppure per la revoca, barrando la casella all’interno della Dichiarazione Iva.

Quando conviene?

Il regime di Iva per cassa ha pro e contro. Quando conviene? Si tratta di una scelta molto vantaggiosa quando i clienti hanno tempi molto lunghi per pagare le fattura.

Ma anche nel momento in cui ci si trova di fronte a diverse transazioni ed è ottimale per pagare l’imposta quando viene effettuato l’incasso. Al contrario, diventa meno vantaggiosa per chi effettua molti acquisti.

Precompilata IVA: sperimentazione estesa anche al 2024

Precompilata IVA: con la pubblicazione del provvedimento n. 11806 del 19 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’estensione del periodo sperimentale che è stato precedentemente disposto per quanto riguarda le bozze dei registri IVA, le liquidazioni periodiche dell’IVA e la dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;
  • il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015;
  • il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023.

Precompilata IVA: l’Agenzia delle Entrate ha esteso il periodo sperimentale anche per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la sperimentazione della Dichiarazione Precompilata IVA anche per quanto riguarda l’anno in corso.

Pertanto, con lo scopo di consolidare e di arricchire quelli che sono i dati già precompilati che riguardano la platea dei contribuenti, delle imprese e dei professionisti interessati, i quali sono circa 2,4 milioni, l’amministrazione finanziaria ha dato attuazione e ha esteso il periodo sperimentale disciplinato dai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e n. 9652 del 12 gennaio 2023 anche per le operazioni effettuate durante il corso dell’anno 2024.

I dati precompilati, nello specifico, vengono acquisiti da parte dell’AdE attraverso le informazioni che sono contenute all’interno di:

  • le fatture elettroniche;
  • le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere;
  • i corrispettivi telematici.

Nuovi servizi online per le partite IVA e per i loro intermediari

Oltre ad aver esteso il periodo sperimentale della Precompilata IVA anche per l’anno 2024 e ad aver ampliato i dati precompilati a disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha previsto anche dei nuovi servizi online per i soggetti titolari di partita IVA e per i rispettivi intermediari.

A tal proposito, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 è disponibile per i soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e per i loro intermediari delegati una nuova funzionalità che permette di scaricare in forma massiva, mediante l’utilizzo di un apposito sistema di cooperazione applicativa su rete internet, i seguenti documenti elaborati da parte dell’amministrazione finanziaria:

  • le bozze dei registri IVA mensili;
  • i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;
  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • la bozza della dichiarazione IVA annuale.

Oltre a queste novità, poi, l’AdE conferma tutte le altre regole che sono contenute all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e all’interno degli allegati A e B del provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023.

Dichiarazione IVA 2024: approvati i modelli definitivi online, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione dei modelli di dichiarazione IVA 2024 relativi al periodo di imposta 2023 e ha fornito le istruzioni operative ai fini della compilazione e dell’invio dei medesimi per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 57, l’art. 62, l’art. 66, l’art. 67 comma 1, l’art. 68, comma 1, l’art. 71, comma 3, lett. a), e l’art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  • l’art. 5, comma 1, e l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’art. 2, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 13 febbraio 2001;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2001;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni;
  • il decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, e successive modificazioni;
  • il decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, e successive modificazioni;
  • il decreto legge n. 41 del 23 febbraio 1995, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 22 marzo 1995;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 16 aprile 2003;
  • il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
  • il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • il decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013;
  • il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014;
  • la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015);
  • il decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • il decreto ministeriale del 27 giugno 2017;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • il decreto ministeriale del 6 aprile 2018;
  • il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il Modello IVA/2024 e il Modello IVA BASE/2024

Ecco qui di seguito quali sono i modelli di dichiarazione annuale IVA relativi all’anno 2023 che sono state approvati dall’Agenzia delle Entrate:

Tali modelli, nello specifico, sono disponibili all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate oppure possono essere scaricati da altri siti, a patto che rispettino le caratteristiche indicate all’interno dell’allegato A.

I modelli possono essere inviati con modalità telematiche in maniera diretta o tramite l’aiuto degli intermediari abilitati.