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Tag: ISA

Concordato preventivo biennale: riapertura dei termini in arrivo? Scopri se puoi approfittarne

Prima era solo un’ipotesi un po’ campata per aria, ma adesso (forse) non sembra più così: si va verso una riapertura dei termini del concordato preventivo biennale.

Mentre è stato pubblicato il provvedimento riguardante la comunicazione della volontà di aderire al ravvedimento speciale, si stanno facendo avanti sempre più insistentemente le ipotesi di riapertura dei termini, con addirittura una data alla mano.

La possibilità sempre reale dopo la diffusione dei primi dati relativi alle adesioni registrate entro il 31 ottobre 2024. I dati sono relativamente discreti e la previsione di una coda fino al 10 dicembre potrebbe essere una buona opportunità per incentivare meglio le Partite IVA indecise e sperare, di conseguenza, di far cassa.

Verso la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale

Il Governo ha la necessità di dare una spinta alle adesioni per raggiungere l’obiettivo di incassare 2 miliardi di euro dal concordato preventivo biennale. Sono risorse che servono per effettuare gli interventi promessi e che si trovano in primo piano, come la riduzione dell’IRPEF 2025 per il ceto medio.

I termini per aderire al concordato preventivo biennale si sono chiusi il 31 ottobre 2024 e risultati alla mano, il Governo è solo in parte soddisfatto. Allora, la prospettiva di una riapertura dei termini fa gola e se in un primo momento era solo un’ipotesi tra le altre, adesso (forse) potrebbe trovare reale applicazione.

I titolari di Partita IVA che hanno aderito sono circa 500.000, per un gettito nelle casse dello stato di 1,3 miliardi euro. Per raggiungere l’obiettivo dei 2 miliardi di euro manca ancora molto e allora l’idea di aprire nuovamente la finestra delle adesioni viene richiesto da più parti.

Per questo, l’ipotesi di una riapertura dei termini per dare un colpo di coda alle adesioni sta diventando più concreto. I nuovi termini saranno fino al 10 dicembre, ma per averne certezza si attende l’ufficializzazione con un apposito decreto.

Chi sono gli interessati alla nuova possibilità di adesione

La riapertura dei termini o la piccola coda per aderire al concordato preventivo biennale sarà destinato alle Partite IVA indecise, ma presumibilmente non a tutte.

Stavolta, per forza di cose, potrebbero esserci alcuni paletti a determinare il raggio d’azione della nuova finestra. Infatti, la nuova scadenza del 10 dicembre interesserà solo chi ha presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro la scadenza ordinaria del 31 ottobre.

Inoltre, non si dovrebbe certo pensare che si possa revocare l’adesione. Non sono permessi o previsti passi indietro per le Partite IVA che hanno accettato il patto con il Fisco entro il 31 ottobre 2024: non potranno presentare una nuova dichiarazione per revocare il passo già fatto.

Ammesso che sarà effettivamente prevista, rimane ancora un altro punto da chiarire: quale sarà l’impatto sul fronte dei versamenti delle imposte? Allo stato delle cose, entro il 2 dicembre si dovrà pagare il secondo acconto rimodulato in base al reddito concordato in caso di adesione.

Pertanto, spunta un altro problema, ovvero la possibilità di consentire il versamento delle somme nel periodo dal 3 al 10 dicembre. Si presume sarà applicata una sanzione commisurata al periodo di ritardo rispetto al temine di pagamento del secondo acconto.

Riapertura dei termini e ravvedimento speciale saranno di nuovo legate?

Su questo punto non mancano i dubbi. Probabilmente, la possibilità di accedere al ravvedimento speciale entro il 31 marzo 2025 sarà aperta anche ai possibili nuovi aderenti, qualora l’ipotesi di una riapertura dei termini diventi realtà.

Il ravvedimento speciale, per gli anni 2018-2022, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al concordato preventivo entro il 31 ottobre 2024 di accedere al regime particolare che gli permette di versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per riassumere l’ipotesi di riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale

Manca solo che venga messo nero su bianco – o, almeno, è quello che si pensa. Il Governo sembrerebbe andare nella direzione di voler riaprire i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale fino al 10 dicembre. Ecco riassunti i punti principali:

  1. Possibile riapertura dei termini: nuova finestra per aderire al concordato preventivo biennale fino al 10 dicembre 2024.
  2. Obiettivo di gettito fiscale: con circa 500.000 adesioni, il gettito raggiunto è di 1,3 miliardi, ma per centrare l’obiettivo di 2 miliardi, è necessaria una spinta finale, che potrebbe arrivare con la riapertura dei termini.
  3. Condizioni per la riapertura: interesserà solo chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, senza possibilità di revocare l’adesione già effettuata.

Dalla teoria alla pratica: comprendere e calcolare il punteggio ISA

Si ritorna a parlare di punteggio ISA perché si tratta di un dato molto importante per il concordato preventivo biennale e allora è bene sapere e capire come viene calcolato.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità sono stati introdotti per valutare proprio quella che è l’affidabilità fiscale dei contribuenti: conoscere il proprio punteggio è un passaggio importante per chi ha l’intenzione di mantenere un ottimo profilo.

A cosa servono gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) vengono utilizzato dall’Agenzia delle entrate e rappresentano un modo per valutare l’affidabilità fiscale dei contribuenti. Sono stati introdotti dall’Agenzia delle entrate dall’anno d’imposta 2018.

Possiamo definirli come auto verifiche della propria adeguatezza alle regole fiscali e, per questa ragione, rientrano a pieno titolo negli strumenti di compliance.

Il punteggio viene attribuito sulla base di vari fattori, su una scala graduale di affidabilità che va da 1 a 10. Il principale obiettivo di questo strumento è di incentivare i contribuenti ad assumere comportamenti virtuosi e trasparenti.

Chi è soggetto agli ISA? I contribuenti che lavorano in regime ordinario o semplificato sono generalmente soggetti all’ISA. Sono, invece, esclusi i contribuenti che lavorano in regime forfettario.

In linea di massima, il sistema di rivolge a una platea di circa 3 milioni di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo.

L’obbligo di presentare i dati è obbligatorio, per i soggetti che abbiamo indicato, ed è collegato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come viene calcolato il punteggio ISA

Calcolare il proprio punteggio ISA non è semplicissimo, ma è bene sapere come fare. Ci si basa su una serie di dati relativi alle informazioni economiche, contabili e strutturali dell’attività d’impresa che il contribuente deve fornire all’Agenzia delle entrate.

Quali sono gli elementi considerati nel calcolo?

  • Il volume d’affari;
  • La redditività;
  • I costi;
  • Informazioni relative allo stato di salute finanziaria e fiscale di un soggetto.

I punteggi vanno da 1 a 10, dove ovviamente il numero 10 rappresenta il massimo di affidabilità.
Come conoscere il proprio punteggio? La stessa Agenzia delle entrate mette a disposizione vari strumenti. Probabilmente, il più famoso e utilizzato è “Il tuo ISA”. Utilizzando questo software i contribuenti hanno la possibilità di calcolare il proprio punteggio in completa autonomia.

Al momento, proprio per via dell’imminente adesione al Concordato preventivo biennale, l’ultima versione del software è “Il tuo ISA 2024 CPB versione 2.0.0”. Il software permette di calcolare il proprio punteggio e inviarlo telematicamente.

Inoltre, tramite il suo utilizzo è possibile gestire la proposta di concordato preventivo. Facciamo una brevissima parentesi, ricordando che è possibile aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024.

Per aver un quadro più semplice e chiaro sul punteggio ISA, consigliamo di vedere il video di OMNIA CONSULENTI

Perché conoscere il proprio punteggio

Una volta comprese le modalità di calcolo e conosciuto qual è il proprio punteggio ISA dobbiamo porci una domanda: perché conoscerlo? Perché è importante sapere il proprio punteggio? Le ragioni sono diverse, ma tutte egualmente importanti.

L’ISA dà piena consapevolezza di qual è la propria affidabilità fiscale. Chi possiede un punteggio alto ha meno possibilità di finire nella lente d’ingrandimento del fisco. Invece, chi ha un punteggio medio o basso rischia maggiormente controlli o accertamenti fiscali.

Un punteggio elevato, inoltre, può comportare ulteriori vantaggi, e si rientra in un sistema premiale previsto dall’Agenzia delle entrate. Si pensi, per esempio, alle diverse possibilità di esonero previste come quella dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a un determinato importo.

Conoscere il proprio Indice di Affidabilità Fiscale, infine, è importante per gestire al meglio la propria contabilità e, eventualmente, tutte le misure per mantenerlo elevato. Quindi, gli ISA incentivano la compliance, ovvero l’emersione spontanea di redditi imponibili.

Il punteggio ISA in 3 punti

  • Cosa sono gli ISA: gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti introdotti per valutare l’affidabilità fiscale dei contribuenti, con punteggi che vanno da 1 a 10. Sono obbligatori per chi opera in regime ordinario o semplificato e servono a incentivare comportamenti fiscali virtuosi;
  • Calcolo del punteggio: il punteggio ISA si basa su dati economici e contabili come volume d’affari, redditività e costi. I contribuenti possono calcolare il loro punteggio utilizzando il software “Il tuo ISA”, che consente anche di gestire la proposta di concordato preventivo;
  • Importanza del punteggio ISA: conoscere il proprio punteggio è cruciale perché un punteggio elevato riduce il rischio di controlli fiscali e offre vantaggi come esenzioni su alcune pratiche. Gli ISA promuovono la compliance, incentivando l’emersione spontanea dei redditi imponibili.

Concordato preventivo biennale per forfettari e soggetti ISA: istruzioni del Fisco su come aderire entro il 31 ottobre 2024

Concordato preventivo biennale per forfettari e soggetti ISA: con la pubblicazione del comunicato stampa del 17 settembre 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne le linee guida generali e le regole specifiche per i lavoratori autonomi che aderiscono al regime forfettario e per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, inoltre, ricorda che la scadenza relativa alla presentazione della domanda per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb) si sta avvicinando e che la medesima è fissata al 31 ottobre 2024.

Il comunicato in oggetto, in particolare, fa riferimento alla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, redatta dalla Divisione Contribuenti e firmata digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, e alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 76 del 31 marzo 2000;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024;
  • il decreto del 14 giugno 2024, recante “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 24 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 139 del 15 giugno 2024;
  • il decreto del 15 luglio 2024, recante “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 167 del 18 luglio 2024;
  • il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 182 del 5 agosto 2024;
  • l’art. 2621 del codice civile;
  • gli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale.

Concordato preventivo biennale per forfettari e soggetti ISA: adesione entro il 31 ottobre 2024, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, tramite la sopra citata circolare n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i seguenti aspetti relativi al Concordato preventivo biennale (Cpb):

  • i soggetti beneficiari;
  • i benefici fiscali;
  • le condizioni, le modalità e le tempistiche per l’adesione;
  • le cause di cessazione e decadenza;
  • le risposte ad alcuni dubbi in materia.

A tal proposito, nello specifico, possono aderire al Cpb i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che aderiscono al regime forfettario o che sono tenuti all’applicazione degli ISA, a patto che non si trovino nelle seguenti condizioni:

  • avere debiti con l’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
  • non aver presentato la dichiarazione dei redditi nei tre anni che precedono l’adesione;
  • essere stati condannati per i reati previsti dalle normative sopra richiamate.

Per aderire al Cpb:

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: con la pubblicazione del provvedimento n. 281202 del 1° luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità attraverso le quali ha messo e metterà a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) tutti gli elementi e tutte le informazioni con lo scopo di comunicare ai medesimi eventuali omissioni o anomalie dichiarate, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalle legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 24 dicembre 2019, del 2 febbraio 2021, del 30 aprile 2021, del 21 marzo 2022, del 29 aprile 2022, dell’8 febbraio 2023 e del 28 aprile 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022;
  • il provvedimento del 13 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 30 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 24 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 28 febbraio 2023;
  • i provvedimenti del 28 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 23 marzo 2023;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: in arrivo le lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citate normative, con l’obiettivo di evitare delle eventuali violazioni e di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i seguenti elementi ed informazioni:

  • le comunicazioni per ciò che concerne delle possibili omissioni o delle possibili anomalie in merito ai dati che sono stati dichiarati ai fini degli ISA;
  • le risposte eventualmente inviate da parte del contribuente per quanto riguarda le comunicazioni di cui al punto precedente.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: con la pubblicazione della circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti per ciò che concerne le novità che sono state introdotte in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e alla rispettiva applicazione per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (c.d. decreto ISA), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024;
  • l’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024;
  • il decreto ministeriale del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2024.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: le novità sull’applicazione per il periodo d’imposta 2023

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citata normative, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state apportate in materia di ISA.

Ecco, dunque, quelli che sono gli interventi normativi in merito alla disciplina relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale 2024 e alla loro applicazione per il periodo d’imposta 2023:

  • l’art. 5 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 2 bis ed effettuando una riorganizzazione degli ISA con lo scopo di rappresentare in maniera più fedele la realtà dei vari comparti economici, nonché di cogliere le evoluzioni relative alla classificazione delle attività economiche Ateco;
  • l’art. 6 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 4 ter e disponendo un incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli ISA;
  • l’art. 7 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 5 bis e fissando, pertanto, un termine ultimo entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti interessati dei software (programmi informatici) specifici ai fini dell’applicazione degli ISA;
  • l’art. 14 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto del comma 11, lett. a) e b), dell’art. 9 bis del decreto ISA, prevedendo un innalzamento delle soglie per l’esonero dell’apposizione del visto di conformità.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): l’Agenzia delle Entrate comunica le condizioni per l’accesso ai benefici premiali

Indici sintetici di affidabilità fiscale: con la pubblicazione del provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che i benefici premiali di cui all’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 2017 sono riconosciuti ai contribuenti ai quali si applicano gli ISA relativi al periodo d’imposta 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni
    comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”
    ;
  • l’art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, intitolato “Esecuzione dei rimborsi”;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto);
  • il decreto del MEF dell’11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • il decreto del MEF del 24 dicembre 2019, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;
  • l’art. 148 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale”;
  • il decreto del MEF dell’8 febbraio 2023, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
  • il decreto del MEF del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno dei seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2024;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024.

Indici sintetici di affidabilità fiscale: l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità e i criteri di accesso ai benefici premiali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto in precedenza all’interno del sopra citato art. 9 bis, comma 11, del decreto legge n. 50 del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i benefici premiali in questione vengono erogati ai soggetti che rispettano tutte le condizioni che sono state definite da parte dell’amministrazione finanziaria stessa.

Tali benefici, nello specifico, vengono riconosciuti esclusivamente ai contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per quanto riguarda l’anno 2023.

ISA e concordato preventivo biennale: ecco i nuovi dati da inviare all’Agenzia delle Entrate

ISA e concordato preventivo biennale: con la pubblicazione del provvedimento n. 192000 del 12 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha individuato quelle che sono le modalità ai fini dell’acquisizione degli ulteriori dati che sono necessari per quanto riguarda l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta 2023, nonché in merito all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
    “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
    locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
    dei pagamenti”
    ;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale);
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modifiche, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
    all’emergenza epidemiologica da COVID-19″
    ;
  • il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2023, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2022”;
  • il decreto ministeriale del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2023”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dei precedenti atti dell’amministrazione finanziaria, ovvero:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2023, recante “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, recante “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2023, recante “Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022”.

ISA e concordato preventivo biennale: l’Agenzia delle Entrate comunica quali sono gli ulteriori dati da inviare

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, in base alla normativa sopra richiamata l’Agenzia delle Entrate comunica che sono necessari ulteriori dati per poter determinare il punteggio di affidabilità relativo agli ISA e per poter elaborare la proposta di concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025.

Tali dati, nello specifico, sono specificati all’interno delle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione e possono essere modificate da parte dei contribuenti interessati se non corretti.

Con tale provvedimento, dunque, l’amministrazione finanziaria definisce le modalità tramite le quali questi dati devono essere inviati.

Dati ISA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica i 175 modelli per l’invio

Dati ISA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68629 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato l’approvazione di 175 modelli ai fini della comunicazione dei dati che sono utili per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, comunica anche l’approvazione del modello ai fini dell’invio dei dati che sono utili per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per quanto riguarda i periodi di imposta 2024 e 2025.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate”;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’8 febbraio 2023, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022”;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
  • il Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.

Dati ISA 2024: modalità e termini per l’invio dei modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dopo aver comunicato l’approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’applicazione degli ISA relativi all’anno 2023, nonché del modello per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativa agli anni 2024 e 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’invio dei medesimi.

Nello specifico, i soggetti obbligati devono trasmettere i modelli sopra richiamati insieme alla dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • direttamente, tramite i servizi online Entratel o Fisconline;
  • mediante l’aiuto degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.