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Pensione anticipata 2024: come fare domanda? Le novità dell’INPS su Quota 103 e Opzione Donna

Pensione anticipata: con la pubblicazione del messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai soggetti interessati quelle che sono le modalità da utilizzare ai fini della presentazione della domanda online per quanto riguarda l’accesso ai trattamenti di pensione anticipata Quota 103 e Opzione Donna.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Pensione anticipata: l’INPS comunica le nuove modalità previste per il 2024 ai fini dell’invio della domanda online per beneficiare di Quota 103 e Opzione Donna

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata legge n. 213 del 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), l’INPS ha comunicato le seguenti implementazioni in merito a:

  • il servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata flessibile di cui all’art. 1, commi 139 e 140, della Legge di Bilancio 2024, la quale ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno di:
    • l’art. 14.1 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
    • l’art. 1, comma 286, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata opzione donna di cui all’art. 1, comma 138, della Legge di Bilancio 2024, la quale ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 16, comma 1 bis, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, successivamente convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’inserimento del numero dei figli da parte delle lavoratrici madri interessate all’interno del servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 11, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in base alle modifiche che sono state introdotte dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 125, lett. b), della Legge di Bilancio 2024.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le modalità ai fini dell’invio della domanda per beneficiare delle pensioni anticipate Quota 103 e Opzione Donna:

  • il servizio online denominato “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, il quale viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • gli Istituti di Patronato, attraverso i servizi che vengono messi a disposizione dai medesimi;
  • il Contact Center Integrato dell’Istituto, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte dei vari gestori).

A chi spetta la pensione anticipata flessibile?

La pensione anticipata flessibile viene riconosciuta a coloro che hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), ossia:
    • il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);
    • le gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Contributi lavoratori agricoli 2024: la circolare INPS con le nuove aliquote

Contributi lavoratori agricoli 2024: con la pubblicazione della circolare n. 26 del 31 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2024 per quanto riguarda le aziende che operano all’interno del settore dell’agricoltura e che hanno all’interno del proprio organico degli operai con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il calcolo delle aliquote relative ai contributi previsti per i lavoratori agricoli e che sono dovuti per l’anno 2024 ed, in particolare, tutte le informazioni in merito a:

  • i contributi dovuti dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240 del 15 giugno 1984;
  • i contributi minimi dovuti per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale;
  • i contributi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per quanto riguarda gli operai agricoli che operano con un contratto di lavoro dipendente;
  • le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura;
  • i contributi dovuti per quanto riguarda i prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI).

Contributi lavoratori agricoli 2024: il calcolo delle aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricolo

In base a quanto è stato disposto dall’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 146 del 1997, a partire dal 1° gennaio 1998 è stato previsto un aumento pari allo 0,20% ogni anno, fino al raggiungimento del limite massimo del 32%, dell’aliquota contributiva che risulta dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei datori di lavoro agricoli che hanno all’interno del proprio organico i seguenti lavoratori:

  • gli operai che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • gli operai che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;
  • i lavoratori occasionali agricoli.

Tale ammontare, poi, viene incrementato ulteriormente per una percentuale pari allo 0,30% ogni anno, così come previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Per quanto riguarda la quota che risulta dovuta da parte dei lavoratori agricoli stessi, invece, la normativa vigente in materia non prevede alcun adeguamento per l’anno in corso dal momento che è stata già raggiunta l’aliquota contributiva massima.

A tal proposito, quindi, fatte le suddette premesse, ecco quali sono i contributi dovuti dalle aziende agricole e dai lavoratori agricoli per l’anno 2024, tenendo conto anche del minimale e del massimale contributivo che è stato comunicato da parte dell’INPS:

  • l’aliquota contributiva prevista per la generalità delle aziende agricole è pari al 30,10%, di cui:
    • il 21,26% deve essere versato da parte dei datori di lavoro;
    • l’8,84% deve essere versato da parte dei lavoratori;
  • l’aliquota contributiva prevista per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale è pari al 32,30%, di cui:
    • il 23,56% deve essere versato da parte dei datori di lavoro;
    • l’8,84% deve essere versato da parte dei lavoratori.

Mentre, per quanto riguarda i contributi che sono dovuti all’INAIL a partire dal 1° gennaio 2024, ecco qui di seguito quelle che sono le aliquote contributive previste per gli operai agricoli dipendenti:

  • il contributo per l’Assistenza Infortuni sul Lavoro è pari al 10,1250%;
  • il contributo per l’Addizionale Infortuni sul Lavoro è pari al 3,1185%.

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: le istruzioni INPS sui pagamenti

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: con la pubblicazione della circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le mamme lavoratrici che hanno almeno tre figli e che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 180 a 182, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

L’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ha disposto l’introduzione di un esonero del versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti a carico delle lavoratrici madri che hanno tre o più figli, fino al momento in cui il più piccolo abbia compiuto 18 anni.

Tale esonero relativo al pagamento dei contributi INPS, nello specifico, è stato introdotto per quanto riguarda i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo comma 181, invece, l’esonero dei contributi dovuti dalle lavoratrici madri è stato esteso anche a coloro che hanno due o più figli, fino al mese in cui quello più piccolo avrà compiuto i 10 anni.

In particolare, ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono accedere all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024:

  • le lavoratrici madri con tre figli (art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 18 anni;
  • le lavoratrici madri con due figli (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 10 anni;
  • le lavoratrici madri con un figlio e con in corso la gravidanza per il secondo figlio (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal mese in cui sarà nato il secondo figlio e fino al 31 dicembre 2024;
  • le lavoratrici madri con due figli e con in corso la gravidanza per il terzo figlio, le quali potranno beneficiare della misura prevista dall’art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, di nessun esonero contributivo dal 1° gennaio 2025 fino al mese in cui sarà nato il terzo figlio, nonché della misura prevista dall’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, dal mese in cui sarà nato il terzo figlio fino al 31 dicembre 2026.

Gli importi

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero relativo al versamento dei contributi a carico delle lavoratrici madri che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo la Legge di Bilancio 2024 ha previsto una riduzione pari al 100% della contribuzione INPS dovuta, entro il limite massimo di 3.000 euro annui.

La soglia massima dell’esonero in oggetto, dunque, potrà essere al massimo pari a 250 euro mensili (3.000/12) e pari a 8,06 euro giornalieri (250/31) nel caso in cui i rapporti di lavoro siano stati instaurati oppure siano cessati durante il corso del mese.

Contributi dipendenti pubblici: proroga fino al 31 dicembre 2024 di prescrizione e sanzioni

Contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli effetti in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia per quanto riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’interno delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito agli adempimenti contributivi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004.

Il suddetto messaggio dell’Istituto, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 16, lett. a), e all’interno dell’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Contributi dipendenti pubblici: l’INPS comunica l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicati di recente all’interno della circolare n. 92 del 17 novembre 2023 da parte dell’INPS, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 di:

  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che si riferiscono ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici;
  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione separata;
  • il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

In seguito, poi, sono state apportate delle modifiche alla normativa di riferimento e, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dovuto necessariamente adeguare il contenuto della precedente circolare n. 92 del 2023 alle nuove disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo.

Nello specifico, si tratta del decreto legge n. 215 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

In particolare, l’art. 1, comma 16, lett. a), del sopra citato decreto, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, andando a posticipare i periodi retributivi per i quali è prevista l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei contributi dovuti per i dipendenti pubblici dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Inoltre, l’INPS ha comunicato anche che è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione inizialmente previsti fino al termine dell’anno 2023 sia per quanto riguarda la contribuzione relativa ai trattamenti pensionistici che per quanto riguarda i contributi relativi alle seguenti prestazioni previdenziali:

L’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 2023, invece, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, andando a prevedere la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell’inapplicabilità delle sanzioni civili.

Cassa integrazione e disoccupazione: quali sono gli importi massimi per il 2024? La circolare INPS

Cassa integrazione e disoccupazione: con la pubblicazione della circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la misura degli importi massimi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, dei seguenti trattamenti:

  • i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA);
  • l’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS;
  • l’assegno di integrazione salariale e l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
  • l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo;
  • le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL e ALAS);
  • l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • l’assegno per le attività socialmente utili.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, così come modificato dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Cassa integrazione e disoccupazione: l’INPS comunica l’importo massimo aggiornato al 2024 per ogni trattamento

L’importo massimo dei suddetti trattamenti è stato deciso in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stato pubblicato da parte dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica).

Ecco, in particolare, tutti gli importi aggiornati, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, comunicati dalla presente circolare dell’INPS:

  • importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGO, CIGS, CISOA, AIS):
    • importo lordo 1.392,89 euro;
    • importo netto 1.311,56 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo inferiore a 2.535,95 euro, il massimale è pari a 1.377,31 euro;
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo compreso tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro, il massimale è pari a 1.587,52 euro;
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo superiore a 4.008,71 euro, il massimale è pari a 2.005,56 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 48.564,78 euro:
      • l’importo lordo è pari a 2.836,78 euro;
      • l’importo netto è pari a 2.671,11 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, il massimale è pari a 3.195,61 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 63.900,07 euro, il massimale è pari a 4.472,65 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo:
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 45.910,43 euro:
      • l’importo lordo è pari a 2.720,80 euro;
      • l’importo netto è pari a 2.561,91 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, il massimale è pari a 3.659,53 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 64.032,97 euro, il massimale è pari a 4.256,38 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), delle quali la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 1.425,21 euro per il 2024, è di 1.550,42 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2023, è pari a 1.321,53 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 12.000,00 euro per il 2024, è di 800,00 euro (l’importo mensile non potrà essere inferiore a 250,00 euro);
  • importo massimo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 691,89 euro.

Minimale e massimale contributivo: l’INPS aggiorna i valori per il 2024

Minimale e massimale contributivo: con la pubblicazione della circolare n. 21 del 25 gennaio 2024 l’INPS ha comunicato, per quanto riguarda il 2024, la determinazione del limite minimo per la retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla rivalutazione dei seguenti importi:

  • il minimale di retribuzione giornaliera;
  • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  • il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
  • gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Minimale e massimale contributivo: rivalutati gli importi per il 2024, ecco che cosa comunica la circolare dell’INPS

Per quanto riguarda i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, questi dovranno essere determinati rispettando quelle che sono le disposizioni legislative vigenti in materia di:

  • retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
  • minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Riguardo il primo punto relativo al c.d. minimo contrattuale, l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989 stabilisce che la retribuzione alla quale ci si deve basare ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale deve essere necessariamente di importo pari o superiore rispetto a quello relativo alle retribuzioni disposte dall’ordinamento giuridico nazionale, nonché dai vari regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali.

Nel caso in cui, però, sia vigente più di un contratto collettivo per quanto riguarda la stessa categoria, allora la retribuzione da prendere come riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sarà quella determinata da parte dei contratti collettivi che sono stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per quanto concerne il “minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge”, invece, qualora il reddito ai fini contributivi sia di importo inferiore rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera allora dovrà adeguarsi a quest’ultimo.

A sua volta, poi, il sopra citato limite minimo di retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD), in base a quanto viene disposto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell’11 novembre 1983, così come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989.

In seguito alla perequazione delle pensione pari al 5,4%, l’INPS ha rivalutato i limiti di retribuzione giornaliera in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera dovrà essere ragguagliato a 56,87 euro, ovvero il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio 2024 (pari a 598,61 euro), qualora sia di importo inferiore.

Oltre ai minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha rivalutato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che:

  • sono iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie;
  • optano per la pensione con il sistema contributivo, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall’Istat.

Questo massimale per quanto riguarda l’anno 2024 è pari a 119.649,70 euro, che arrotondato è pari a € 119.650 euro.

Infine, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, il quale è di 598,61 euro per quanto riguarda il 2024.

Perciò, assunto questo importo, l’ammontare relativo al limite settimanale per l’accredito dei contributi è pari a 239,44 euro.

Mentre, il limite annuale, calcolato sull’importo settimanale, moltiplicato per 52 settimane e arrotondato all’unità di euro, è pari a 12.451 euro.

Assegno Unico: nuova domanda da marzo 2024 per gli ex beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Assegno Unico domanda 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono i soggetti che devono presentare una nuova richiesta per continuare a beneficiare della misura anche a partire dal mese di marzo dell’anno in corso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Il messaggio dell’Istituto in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno del messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023 e all’interno della successiva circolare n. 105 del 16 dicembre 2023.

Assegno Unico domanda 2024: l’INPS chiarisce che serve l’invio di una nuova richiesta per continuare a beneficiare del sussidio

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il Decreto Lavoro ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 la misura relativa all’Assegno di Inclusione (ADI).

Tale misura, nello specifico, è stata prevista con l’obiettivo di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di fornire un sostegno a quelle famiglie che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • i nuclei familiari che hanno dei figli minori a carico;
  • i nuclei familiari che hanno almeno un componente affetto da disabilità;
  • i nuclei familiari che hanno almeno un componente di età pari o superiore a 60 anni;
  • i nuclei familiari che si trovano in una situazione di svantaggio e che sono inseriti all’interno di programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari.

A tal proposito, dunque, dal momento che è stata disposta l’entrata in vigore dell’ADI, l’INPS ha chiarito quali sono le conseguenze per quanto riguarda i soggetti a cui non viene più erogato il Reddito di Cittadinanza (RdC) dal 31 dicembre 2023 e beneficiano dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) come quota integrativa del RdC stesso.

Tali soggetti, in particolare, continueranno a beneficiare dell’Assegno Unico all’interno della propria carta RdC fino alla mensilità di febbraio 2024, anche nel caso in cui non abbiano ancora presentato la domanda.

Al contrario, invece, per continuare a fruire dell’AUU anche a partire dal mese di marzo 2024 i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare una nuova domanda valida per l’anno in corso, anche qualora abbiano già inviato un’apposita richiesta all’INPS per beneficiare dell’Assegno di Inclusione.

Assegno Unico domanda 2024: ecco quali sono i soggetti che devono inviare una nuova richiesta all’INPS per continuare a beneficiare del sussidio anche a partire dal mese di marzo

Riprenendo quelle che sono le regole che abbiamo approfondito durante il corso del precedente paragrafo, il messaggio INPS n. 2896 del 7 agosto 2023 ha specificato che la nuova domanda per beneficiare dell’Assegno Unico anche a partire dal mese di marzo 2024 deve essere presentata anche da parte dei nuclei familiari che hanno dei figli a carico di età compresa tra i 18 e i 21 anni.

Nel caso in cui non venga presentata la richiesta all’Istituto, invece, l’erogazione del beneficio cesserà alla fine del mese di febbraio dell’anno in corso.

La verifica della correttezza dei dati per ricevere il pagamento

Per continuare a beneficiare dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico l’INPS ricorda ai soggetti richiedenti di verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati.

Nello specifico, dunque, bisognerà procedere con un controllo per quanto riguarda l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, nonché l’appartenenza reale al richiedente.

Riscatto laurea inoccupati: le istruzioni INPS per l’invio della domanda online

Riscatto laurea inoccupati: con la pubblicazione della circolare n. 14 del 19 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’invio della domanda online ai fini del trasferimento del montante maturato in seguito al versamento dei contributi di riscatto dovuti all’interno di una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione.

Attraverso la pubblicazione della circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità per i soggetti interessati di trasferire il sopra citato montante maturato agli enti privati di previdenza obbligatoria e ai Fondi di previdenza dell’Unione Europea (UE) e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative all’interno dell’art. 2, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, nonché a quanto è stato disposto all’interno dei decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996.

Riscatto laurea inoccupati: l’INPS ha fornito le istruzioni per l’invio della domanda online ai fini del trasferimento del montante maturato

La domanda di trasferimento del montante maturato in seguito al versamento dell’onere di riscatto dovuto di cui all’art. 2, comma 5 bis, del sopra citato decreto legislativo n. 184 del 1997, nella gestione previdenziale INPS di iscrizione, deve essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:

  • il servizio online denominato “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati”, il quale è disponibile all’interno del Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa del sito web ufficiale dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • il Contact Center Multicanale dell’Istituto, telefonando al numero verde 803 164 (disponibile in maniera gratuita per coloro che chiamano tramite telefono fisso) oppure telefonando al numero 06 164 164 (disponibile a pagamento, in base al piano tariffario che viene stabilito dal singolo gestore telefonico, per coloro che chiamano tramite telefono cellulare)
  • gli Istituti di Patronato, mediante gli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione da parte di questi ultimi.

In caso di presentazione diretta della richiesta di trasferimento del montate, attraverso l’utilizzo del sopra citato servizio web, i soggetti interessati dovranno selezionare la funzione “Nuova Domanda”, la quale è presente all’interno dell’apposita sezione denominata “Trasferimento riscatto inoccupati”.

Dopodiché, bisognerà procedere con la conferma dei propri dati anagrafici e dei propri dati di contatto già precompilati, per poi compilare tutti gli altri campi richiesti in maniera semplice e veloce, seguendo lo stesso procedimento utilizzato per l’invio della domanda di ricongiunzione e, dunque, delle istruzioni che sono state fornite dall’INPS all’interno della circolare n. 101 del 19 settembre 2022 e all’interno del Manuele utente disponibile sul sito web dell’Istituto.

I chiarimenti dell’INPS per il trasferimento del montante maturato presso il FPLD

Come abbiamo già accennato durante il corso dei precedenti paragrafi, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 184 del 1997, il montante maturato può essere trasferito anche presso gli enti privati di previdenza obbligatoria.

A tal proposito, quindi, i soggetti che decidono di effettuare il trasferimento presso le Casse di previdenza per i liberi professionisti e presso i Fondi di previdenza dell’UE e degli Stati che hanno aderito al sistema di sicurezza sociale europeo dovranno inviare la domanda direttamente presso i Fondi di destinazione.

Dopodiché, solo in seguito all’esito positivo dell’istruttoria, si potrà procedere con la richiesta all’INPS dell’erogazione delle somme dovute.

Detrazioni familiari a carico 2024: dichiarazione entro il 12 febbraio per i pensionati all’estero

Detrazioni familiari a carico 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 245 del 18 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’attribuzione e la revoca delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia relative ai pensionati che hanno la propria residenza all’interno di uno Stato estero.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento agli Stati che fanno parte dell’Unione Europea (UE) oppure agli Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), a patto che questi ultimi forniscano tutte le informazioni che sono necessarie.

Detrazioni familiari a carico 2024: le istruzioni dell’INPS relative alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei pensionati residenti all’estero

In base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 24, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), nonché da quanto viene disposto dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 21 settembre 2015, ecco qui di seguito che cosa deve essere inserito all’interno dell’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio utile per beneficiare delle detrazioni fiscali in oggetto:

  • lo Stato in cui il pensionato all’estero interessato ha la propria residenza fiscale;
  • il percepimento di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
  • il mancato godimento di benefici fiscali simili alle detrazioni fiscali che vengono richiese in Italia nel proprio Paese di residenza o in qualunque altro Stato estero;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela del proprio familiare a carico per il quale si richiedono le detrazioni, nonché i mesi in cui si sono presentati i requisiti in merito all’attribuzione e alla cessazione del beneficio economico;
  • il familiare per cui viene inviata la dichiarazione per beneficiare delle detrazioni fiscali deve avere un reddito complessivo, al loro degli oneri deducibili e comprendendo anche i redditi che sono stati conseguiti al di fuori del rispettivo Paese di residenza, di importo pari o inferiore a:
    • 4.000,00 euro, in caso di figli di età pari o inferiore a 24 anni ma comunque non inferiore a 21 anni;
    • 2.840,51 euro, in tutti gli altri casi.

Come e quando inviare la dichiarazione all’INPS?

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali loro spettanti relative al periodo di imposta 2024, dunque, i pensionati residenti all’estero interessati devono necessariamente inviare all’INPS la dichiarazione che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite l’apposito servizio online denominato “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero”, il quale è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo);
  • tramite gli appositi servizi gratuiti che vengono messi a disposizione da parte degli Istituti di Patronato, i quali devono accedere sempre all’interno del sopra citato servizio online dell’Istituto all’interno del rispettivo sito web, seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza > Benefici previdenziali e detrazioni > Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero > Accesso ai servizi per patronati > Servizi ai Patronati”.

Per quanto riguarda le tempistiche in merito alla presentazione della dichiarazione in oggetto, invece, l’INPS specifica che l’invio da parte dei pensionati all’estero interessati deve avvenire entro il termine ultimo del 12 febbraio 2024.

A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà ai soggetti interessati un’apposita comunicazione all’interno della sezione “MyINPS” per ricordare la scadenza per beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico per il 2024.

Interpello dirigenti INPS per posti funzione territoriali vacanti: come fare domanda

Interpello dirigenti INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 194 del 16 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver dato il via ad un’apposita procedura su base nazionale ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale per la copertura di 3 posti funzione territoriali che si renderanno vacanti.

A tal proposito, dunque, i candidati che risulteranno vincitori saranno incaricati nei seguenti ruoli:

  • un posto presso la Direzione provinciale L’AQUILA, il quale sarà vacante a partire dal 1° febbraio 2024;
  • un posto presso la Filiale provinciale CORIGLIANO ROSSANO, il quale sarà vacante a partire dal 1° maggio 2024;
  • un posto presso la Direzione provinciale CASERTA, il quale sarà vacante a partire dal 1° aprile 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Generale, fa riferimento e dà attuazione alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’interno della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 105 del 6 luglio 2022, il quale definisce quelli che sono i criteri e le modalità ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché all’interno della legge n. 190 del 2012, la quale contiene il Regolamento in materia di rotazione del personale e la quale è stata adottata in base alla determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono le modalità che sono state comunicate da parte dell’INPS per quanto riguarda la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura in oggetto.

Interpello dirigenti INPS: le modalità per la presentazione delle domande da parte dei candidati che già lavorano presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Le domande da parte dei candidati che già operano in dei ruoli dell’Istituto devono essere presentate entro il 10° giorno successivo dalla data in cui il messaggio in oggetto è stato pubblicato all’interno del sito web dell’INPS, ovvero entro la giornata di venerdì 26 gennaio 2024.

Le candidature, in particolare, devono pervenire mediante l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica disponibile all’interno del sito intranet dell’Istituto, attraverso il seguente percorso: “Home > Servizi ai dipendenti > Interpello dirigenti”.

Per quanto riguarda la compilazione della domanda, invece, i dipendenti INPS dovranno inserire i seguenti dati:

  • l’incarico attualmente ricoperto nella sede di appartenenza;
  • la data a partire dalla quale è iniziato l’incarico;
  • gli eventuali precedenti incarichi presso la stessa sede;
  • la laurea con l’indicazione della tipologia, della denominazione, dell’Istituto e della data di conseguimento;
  • le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
  • le eventuali note.

Dopodiché, i candidati dovranno selezionare la propria preferenza per quanto riguarda l’incarico da ricoprire tramite l’apposita sezione “Scelta incarichi” e dovranno allegare una breve relazione nella quale devono essere elencate le precedenti esperienze professionali svolte.

Il sistema fornirà in automatico ai soggetti interessati un apposito curriculum vitae (CV) e consentirà a questi ultimi di allegare un CV diverso mediante la funzione “Aggiorna CV”.

Infine, i candidati dovranno salvare in bozza le informazioni inserite attraverso la funzione “SALVA DOMANDA IN BOZZA”, per poi procedere con l’invio mediante il pulsante “INVIA DOMANDA”.

Il sistema invierà un’apposita email di acquisizione dell’istanza e permetterà comunque ai richiedenti di modificare i dati contenuti al suo interno entro la scadenza fissata.

Le modalità per la presentazione delle domande da parte dei candidati che non sono dipendenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

candidati che non sono già dipendenti dell’Istituto ma che lavorano nel ruolo di dirigente presso altre amministrazioni pubbliche, invece, dovranno inviare la domanda per i posti funzione territoriali vacanti attraverso l’apposita procedura informatica presente all’interno del sito web dell’INPS, nella sezione “Avvisi, Bandi e Fatturazione > Interpelli”.

I richiedenti dovranno autenticarsi tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’unica differenza per quanto riguarda la compilazione dell’istanza è la presenza di alcuni dati precompilati, con la necessità di inserire il ruolo ricoperto e l’Ente di provenienza oltre a tutte le informazioni sopra elencate.

Esonero contributivo 2024: le istruzioni INPS per la gestione degli adempimenti previdenziali

Esonero contributivo 2024: con la pubblicazione della circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla misura dell’esonero sui contributi previdenziali previsti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Esonero contributivo 2024: riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, ecco quali sono gli importi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributivi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nei confronti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione di coloro che operano con un rapporto di lavoro domestico.

Tale esonero, nello specifico, viene riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, senza incidere sul rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero previsto, invece, l’INPS riconosce una riduzione dei contributi IVS maggiore tanto più è bassa la retribuzione imponibile del lavoratore dipendente interessato.

In particolare:

  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 6% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Esonero contributivo 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

In base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo in oggetto spetta a tutti i lavoratori dipendenti che operano presso i datori di lavoro pubblici e privati.

Sono ammessi all’esonero anche coloro che lavorano con un rapporto di apprendistato, mentre sono esclusi i lavoratori domestici.

Le istruzioni INPS per la compilazione dei flussi Uniemens

Ecco qui di seguito cosa deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens in caso di esonero contributivo pari al 6%:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile pagata nel mese di riferimento, al netto di:
    • tredicesima/quattordicesima;
    • eventuali mensilità aggiuntive;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’anno/mese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

In caso di esonero contributivo pari al 7%, invece, la compilazione è la stessa che abbiamo appena elencato, ad eccezione dei seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Pagamento Assegno unico a gennaio 2024: ecco le date di accredito Inps

È stato pubblicato il nuovo calendario dei pagamenti per l’Assegno unico 2024: quando è previsto il pagamento a gennaio? La comunicazione, arrivata con un messaggio dall’Inps, contiene tutte le nuove date a cui fare riferimento relativamente al semestre gennaio-giugno.

Inoltre, l’Inps ha anche chiarito che le domande non devono essere presentate ogni anno. Quindi, chi ha già presentato la domanda non deve inoltrare una nuova istanza, a meno che non si siano verificate alcune variazioni.

Tornando al calendario dei pagamenti, l’importo verrà accreditato in tre date a gennaio.

Vediamo quali sono le date di accredito Inps.

Quando viene pagato l’Assegno unico a gennaio 2024

La prima mensilità del 2024 sarà erogata nei giorni 17,18 e 19 gennaio alle famiglie che hanno già ricevuto la prestazione nei mesi precedenti e alle famiglie per le quali non si sono verificate variazioni.

Se, invece, l’Assegno unico è stato oggetto di operazioni di conguaglio, a credito o a debito, oppure si è in attesa del pagamento della prima mensilità, l’accredito verrà effettuato durante l’ultima settimana del mese.

Come controllare i pagamenti dell’Assegno unico sul sito dell’Inps

È possibile controllare le date di accredito e gli importi spettanti comodamente da casa.

Come fare? Gli interessati devono collegarsi sul sito dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali digitali. Successivamente, devono accedere alla sezione personale “Fascicolo previdenziale del cittadino del portale Inps.

Una volta ottenuto l’accesso, bisogna cliccare sulla voce “Prestazione” e, poi, sulla voce “Pagamenti”.

Calendario completo dei pagamenti 2024

Come sempre, l’Inps cerca di agevolare le famiglie beneficiare nei tempi di erogazione dell’importo mensile dell’Assegno unico. Per questo motivo, l’Istituto previdenziale ha comunicato il calendario ufficiale dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno:

  • 17, 18, 19 gennaio 2024;
  • 16, 19, 20 febbraio 2024;
  • 18, 19, 20 marzo 2024;
  • 17, 18, 19 aprile 2024;
  • 15, 16, 17 maggio 2024;
  • 17, 18, 19 giugno 2024.

Come abbiamo già anticipato, il pagamento della prima prestazione avverrà nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Inoltre, nella stessa data verrà anche accreditato l’importo delle rate spettanti, nelle ipotesi in cui la prestazione sia stata oggetto di un conguaglio.

Quando scattano gli aumenti 2024

Per effetto della rivalutazione Istat del 5,4% e degli adeguamenti di gennaio 2024, l’importo massimo della prestazione, per ogni figlio, può arrivare fino a 199,4 euro. Per quanto riguarda l’importo minimo, ci sarà un aumento fino a 57,20 euro.

Non aumentano solo gli importi, ma anche le stese famiglie che potranno beneficiare della prestazione. Cosa cambia? Aumentano le soglie Isee per il calcolo dell’Assegno unico e universale. La soglia minima passerà a 17.090,6 euro e la soglia massima passerà a 45.574 euro.

Inoltre, anche per il 2024 sono state confermate le maggiorazioni stabilite lo scorso anno, per le famiglie numerose e con figli:

  • Aumento del 50% dell’importo per i nuclei con figli a carico che hanno meno di un anno d’età;
  • Aumento del 50% dell’importo per i nuclei con almeno tre figli e un valore Isee non superiore a 45.574,9 euro (l’aumento è riconosciuto per ogni figlio nella fascia di età da uno a tre anni);
  • Aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Restano anche in vigore le disposizioni per le famiglie con figli disabili:

  • Aumento di 126,4 euro ai nuclei con almeno un figlio con disabilità a carico;
  • Equiparazione della maggiorazione per i figli maggiorenni disabili a quella per i figli minorenni disabili;
  • L’assegno sarà erogato alle famiglie con figli disabili senza limiti di età e con importi fino a un massimo di 199,4 euro per un Isee inferiore o uguale a 17.090,6 euro.

Malattia marittimi 2024: le prime istruzioni INPS

Malattia marittimi 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni operative per quanto riguarda l’indennità di malattia lavoratori marittimi in generale, nonché le successive e recenti modifiche che sono state apportate alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Il messaggio in oggetto, nello specifico, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 156, della sopra citata Legge di Bilancio 2024, la quale ha introdotto delle novità rispetto a quanto era prevista in precedenza dagli artt. 6 e 10 del regio decreto legge n. 1918 del 23 settembre 1937, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 831 del 24 aprile 1938.

Malattia marittimi 2024: il quadro normativo e le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio

Prima di procedere con la fornitura delle istruzioni operative l’INPS ha ricordato quelle che sono le prestazioni che sono poste a tutela dei soggetti che operano nel settore di lavoro marittimo e che si trovano in uno stato di malattia.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le prestazioni a tutela della malattia per i lavoratori marittimi:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale (art. 6 del regio decreto legge n. 1918 del 1937), la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito da parte dell’assicurato durante il corso degli ultimi 30 giorni prima dello sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (art. 7 del regio decreto legge n. 1918 del 1937), la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito da parte dell’assicurato durante il corso degli ultimi 30 giorni prima dello sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al:
    • 50% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia durante il corso dei primi 20 giorni;
    • 66,66% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia durante il corso del periodo compreso tra il 21° giorno e il 180° giorno;
  • la temporanea inidoneità all’imbarco conseguente alla malattia (legge n. 1486 del 16 ottobre 1962), la quale prevede un indennizzo pari alla base di calcolo per l’evento di malattia presupposto prendendo in considerazione esclusivamente la retribuzione ordinaria.

Tali prestazioni, poi, attraverso la pubblicazione della Legge di Bilancio 2024, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, hanno subito le seguenti modifiche.

La novità principale, nello specifico, riguarda l’importo relativo all’indennità di malattia giornaliera prevista per i lavoratori marittimi che hanno subito o che subiranno gli eventi in oggetto a partire dal 1° gennaio 2024.

Quest’ultima, in particolare, viene concessa in misura pari al 60% della retribuzione, prendendo come riferimento per la base di calcolo la retribuzione media globale giornaliera che percepisce il lavoratore marittimo durante il corso del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento morboso si verifichi nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, invece, il calcolo sarà effettuato dividendo la retribuzione per il numero di giorni retribuiti.

Invalidità civile: servizio online INPS di allegazione della documentazione sanitaria

Invalidità civile: con la pubblicazione del messaggio n. 77 dell’8 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l’estensione dell’apposito servizio online denominato “Allegazione documentazione Sanitaria” alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) per la procedura di verifiche ordinarie (VOA) per le ASL.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Medico Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 29 ter del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato dall’Istituto all’interno del precedente messaggio n. 3574 del 1° ottobre 2022.

Invalidità civile: l’INPS comunica l’estensione del servizio online di allegazione della documentazione sanitaria alle ASL per le VOA

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione da quanto è stato comunicato in precedenza attraverso la pubblicazione del suddetto messaggio INPS n. 3574 del 1° ottobre 2022, l’Istituto stesso ha comunicato con il nuovo messaggio l’estensione della platea dei soggetti che possono utilizzare il servizio di allegazione della documentazione sanitaria.

Il sopra citato servizio online, disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, era inizialmente disponibile esclusivamente per le Commissioni Mediche di Verifica dell’INPS ed ora è steso esteso anche per quanto riguarda le attività che appartengono alle Commissioni Mediche Integrate (CMI), ovvero quelle relative a:

  • le prime domande;
  • gli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’ASL.

Al fine di accedere al servizio dovrà essere proprio l’ASL interessata a comunicare all’INPS la propria volontà di aderire, presentando un’apposita richiesta per l’abilitazione al medesimo.

Pertanto, in via sperimentale, l’azienda sanitaria locale potrà riferirsi direttamente alla Direzione regionale oppure alla Direzione di coordinamento metropolitano dell’Istituto, le quali formalizzeranno la richiesta presentata dall’ASL alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile.

Conclusa la fase sperimentale, poi, l’INPS comunicherà, attraverso la pubblicazione di un apposito messaggio all’interno del proprio sito web ufficiale, l’estensione di tale servizio a tutte le ASL.

Dopo aver richiesto l’abilitazione, dunque, le aziende sanitarie locali interessate avranno la possibilità di utilizzare il servizio online di allegazione della documentazione sanitaria al fine di inviare all’INPS i documenti utili per l’accertamento medico legale e per la valutazione agli atti della propria domanda.

Ecco quali sono le nuove funzioni del servizio online per l’invio dei documenti sanitari all’INPS

Attraverso l’utilizzo del servizio online in oggetto le ASL interessate dall’estensione prevista avranno ora la possibilità di inviare all’INPS la documentazione sanitaria relativa all’invalidità civile, in modo che quest’ultima possa procedere con la validazione.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le nuove funzioni del servizio online dell’Istituto denominato “Allegazione documentazione Sanitaria”:

  • modifica del processo di “Invio domanda” e del processo di “Assegnazione automatica”, in cui le nuove domande acquisite non sono disponibili immediatamente per la funzione di calendarizzazione dell’ASL;
  • modifica della funzione “Gestione documentazione sanitaria”, in cui viene permessa all’ASL loca consultazione della documentazione sanitaria allegata al cittadino, tenendo ferma la possibilità di allegare altri documenti;
  • nuova funzione “Valutazione documentazione sanitaria”, in cui viene permessa all’ASL una valutazione preliminare della documentazione sanitaria inviata da parte del cittadino;
  • modifica della funzione “Acquisizione Verbale Telematico Asl”, in cui viene consentita l’associazione della documentazione sanitaria allegata durante la fase di redazione del verbale;
  • modifica della funzione “Consultazione Domande”, in cui è stato introdotto un nuovo filtro di ricerca denominato “In attesa allegazione cittadino”, grazie al quale è possibile prendere visione dell’elenco delle domande per le quali il cittadino può ancora aderire a quanto viene disposto dall’art. 29 ter del decreto legge n. 76 del 2020.

Fringe benefit e stock option: comunicazione dei dati relativi ai lavoratori cessati entro il 21 febbraio 2024

Fringe benefit e stock option: con la pubblicazione del messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità e le tempistiche che devono essere rispettati da parte dei datori di lavoro ai fini dell’invio dei dati relativi ai compensi che sono stati erogati da questi ultimi a titolo di fringe benefit e di stock option.

Tali informazioni, nello specifico, riguardano i compensi che sono stati erogati ai lavoratori cessati durante il corso del periodo di imposta 2023, al fine di permettere all’Istituto l’emissione delle Certificazioni Uniche 2024 in qualità di sostituto di imposta.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 51, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 40 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro), nonché all’interno dell’art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

Fringe benefit e stock option: ecco quali sono le modalità e le tempistiche da rispettare per l’invio dei dati relativi ai compensi erogati nel 2023 dai datori di lavoro ai lavoratori cessati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dall’art. 23, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i sostituti di imposta sono obbligati ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto, l’INPS ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il sopra citato termine, i dati presenti all’interno delle Certificazioni Uniche, in modo che l’amministrazione finanziaria possa predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata di tutti i contribuenti interessati.

A tal proposito, dunque, al fine di permettere all’Istituto di rispettare i propri adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto di imposta, i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di inviare i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati durante il corso del periodo di imposta 2023 ai lavoratori cessati entro il termine ultimo del 21 febbraio 2024.

L’invio delle informazioni necessarie, in particolare, dovrà essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche entro la suddetta scadenza.

In caso contrario, i flussi inviati in maniera tardiva all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non saranno presi in considerazione da parte di questi ultimi per quanto riguarda le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno.

La trasmissione dei dati da parte dei datori di lavoro interessati, nello specifico, può essere effettuata recandosi presso il sito web ufficiale dell’INPS e accedendo all’interno dell’apposito servizio online denominato “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile seguendo il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > Accesso ai servizi per aziende e consulenti > Accedi all’area tematica”.

Dopo aver effettuato la selezione del servizio online dell’Istituto sopra citato, i datori di lavoro interessati potranno scegliere una fra le seguenti opzioni:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
  • ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
  • visualizzazione del manuale di istruzioni.

Isee online precompilato: ecco come richiederlo autonomamente sul sito dell’INPS

Chi deve richiedere l’Isee può farlo anche online, optando per il modello precompilato: come richiederlo autonomamente? È molto semplice e la procedura permette di semplificare e velocizzare la presentazione della Dsu.

L’Isee precompilato viene messo a disposizione dall’Inps per facilitare la procedura di rilascio del modello.

Con il messaggio del 18 dicembre 2023, l’Inps ha comunicato di aver messo a disposizione i nuovi modelli da utilizzare dal 1° gennaio 2024.

Ne testo, andremo a spiegare come si richiede l’Isee precompilato online sul sito dell’Inps e quali sono tutti i passaggi da seguire.

Isee precompilato online: come funziona

Dal mese di gennaio 2024, è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini Isee per poter ottenere l’attestazione aggiornata.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) può essere richiesto, gratuitamente e in maniera veloce, attraverso MyInps, il nuovo servizio del Portale unico Isee, dove è presenta la Dsu già precompilata. Nel documento, sono già preinseriti i dati relativi al nucleo familiare, compresi i redditi e i patrimoni di ogni richiedente.

Tutte le informazioni preinserite possono essere confermate dal richiedente e, laddove fosse necessario, anche modificate.

Si tratta di un servizio che velocizza, di molto, la richiesta della certificazione Isee, considerando i dati già presenti indispensabili alla richiesta del modello.

Come si richiede autonomamente

La prima operazione da fare per richiedere l’Isee precompilato online è accedere sul sito dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali digitali.

Successivamente, non occorre far altro che scrivere “Isee precompilato” nella barra di ricerca. Una volta trovato, basta cliccare sulla voce “Acquisizione interattiva” per avviare la procedura e, poi, su “Inizia precompilazione”.

Una volta concluso questo primo passaggio, si deve autorizzare l’Inps al trattamento dei dati personali, barrando l’apposita casella.

Cosa succede ora? L’utente si troverà di fronte l’elenco delle ragioni per cui serve l’attestazione.
Dopo, il sistema chiederà se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti anche componenti con disabilità, genitori non sposati o non conviventi tra loro.

Quali sono tutti i dati da inserire

Partiamo dai dati anagrafici. Il sistema inserisce solo quelle relative al dichiarante. Per quanto riguarda tutti gli altri componenti eventualmente presenti devono essere aggiunti autonomamente, cliccando sulla voce “Inserisci soggetto” e indicando il relativo codice fiscale.

Per ogni componente aggiunto è necessario salvare la componente anagrafica. Si deve prendere visione dei dati acquisiti dall’Inps e salvare tutte le modifiche.

L’utente deve anche specificare se i dati dell’abitazione principale del richiedente e del coniuge siano gli stessi.

Infine, si deve specificare se entrambi i genitori, nel 2022, hanno prodotto un reddito da lavoro per almeno sei mesi e se si tratta, eventualmente, di un nucleo composto da un solo genitore.

Cosa fare in presenza di altri componenti maggiorenni

In presenza di altri componenti maggiorenni, è necessario che questi autorizzino la precompilazione dei propri dati nella Dsu presentata da un altro dichiarante.

Come si concede l’autorizzazione? Si possono utilizzare due modalità:

  • Il componente maggiorenne accede al sistema con la propria identità digitale e acquisisce l’autorizzazione alla precompilazione dei dati;
  • Il dichiarante inserisce i dati di delega e gli altri elementi di riscontro relativi ad ogni componente maggiorenne del nucleo.

Infine, una volta specificata la modalità con cui gli altri componenti maggiorenni autorizzano la raccolta dei dati si può sottoscrivere l’attestazione. Per farlo è sufficiente selezionare e cliccare sulla voce “sottoscrivi, indicare il luogo in cui ci si trova e tutte le altre eventuali annotazioni. Bisogna, poi, indicare se l’attestazione la si vuole ricevere per Pec, indicarla e cliccare su “accetta e sottoscrivi”, e confermare la scelta subito dopo.

Può interessanti anche: Giacenza media ai fini Isee 2024: cos’è, come si calcola e come si richiede

Visite fiscali INPS 2024, ecco cosa rischia chi non viene trovato

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali Inps, nel 2024, sono cambiate, ma cosa rischia chi non viene trovato? Il lavoratore deve essere fisicamente a casa, durante l’orario di reperibilità, che è stato modificato per adeguarsi alla recente decisione del Tar del Lazio che aveva dichiarato le vecchie fasce incostituzionali.

Infatti, secondo i giudici non si rispettava la parità di trattamento tra i dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato.

Nel testo, spieghiamo come funzionano le visite fiscali, quali sono i nuovi orari e, infine, vediamo quali sono tutte le conseguenze in caso di irreperibilità da parte del lavoratore.

Come si svolge una visita fiscale Inps

La visita fiscale dell’Inps è una verifica che viene fatta ai lavoratori, del settore pubblico e del settore privato, che si mettono in malattia. Si tratta di un adempimento che tocca a tutti i dipendenti e si svolge:

  • Su libera iniziativa dell’Inps;
  • Su richiesta del datore di lavoro all’Inps.

Il lavoratore dipendente deve rendersi reperibile presso l’indirizzo fornito in sede di invio del certificato medico, per tutta la durata del periodo di malattia, durante le fasce indicate dall’Istituto.

La reperibilità non è un semplice adempimento formale, ma serve per lo svolgimento delle visite fiscali di controllo. Qual è la funzione delle visite di controllo? Prima di tutto, servono per verificare che il dipendente sia davvero reperibile in quelle fasce orarie e che sia malato e, in secondo luogo, hanno la funzione di confermare il certificato medico.

Come si svolge la visita? Non cambia molto dalla tradizione visita medica, dove il medico fiscale, oltre ad adempiere a quanto detto poc’anzi, verifica l’effettivo stato di salute del lavoratore.

Quali sono gli orari per le visite fiscali 2024

Recentemente, le fasce di reperibilità per il comparto pubblico sono state riformate. Secondo la sentenza del Tar del Lazio, infatti, non veniva rispettata la parità di trattamento tra i dipendenti privati e pubblici e gli orari sono stati definiti incostituzionali.

Non serve che il dipendente garantisca una reperibilità di 24 ore al giorno. Per questo motivo, sono stati stabiliti orari precisi in cui il lavoratore deve rendersi reperibile.

Le fasce di reperibilità sono differenti tra il settore pubblico e il settore privato. A partire dal mese di dicembre, come abbiamo detto, gli orari hanno subito alcuni cambiamenti e l’Inps è intervenuto con un diktat sulle regole in vigore.

Con la pubblicazione del messaggio 4640, il 22 dicembre 2023, ha precisato che le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in attesa della pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale, sono fissate, fino a nuove disposizioni:

  • Dalle ore 10:00 alle 12:00 di mattina;
  • Dalle ore 17:00 alle 19:00 di sera.

Cosa rischia chi non viene trovato

Il lavoratore che non è reperibile durante gli orari di reperibilità rischia alcune conseguenze, che cambiano in base alla particolare situazione.

Le conseguenze vanno dal piano economico a quello disciplinare e, in base ai casi, si rischia quanto segue:

  • Perdita dell’indennità per i primi 10 giorni, se il lavoratore è assente alla prima e unica visita;
  • Perdita dell’indennità per 10 giorni, se il lavoratore è assente alla prima visita;
  • Perdita dell’indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia e subisce una riduzione del 50% dell’indennità per i giorni rimanenti, se il lavoratore è assente alla seconda visita;
  • Interruzione dell’indennità, se il lavoratore non viene trovato alla terza visita;
  • Perdita dell’indennità per i primi 10 giorni, se il lavoratore è assente per giustificati motivi;
  • Perdita dell’indennità per il periodo tra l’assenza e la visita, se il lavoratore non viene trovato a casa, ma si sottopone alla visita ambulatoriale;
  • Perdita dell’indennità, se il lavoratore non viene trovato nella seconda visita dopo che ne era stata confermata la prognosi.

Assegno unico 2024, cosa fare per non perderlo? Comunicazioni e scadenze

Stiamo per arrivare alla fine dell’anno ed è un ottimo momento per chiedersi cosa bisogna fare per continuare a ricevere l’Assegno unico anche nel 2024: cosa fare per non perderlo?

A partire da gennaio 2024, ci sono alcune interessanti novità come l’aumento dell’importo grazie alla rivalutazione dell’Istat. Cosa deve fare una famiglia per assicurarsi che, anche nel 2024, la misura continui ad essere erogata, senza rischiare sospensioni o riduzioni dell’importo?

A tal proposito, è bene ricordare che il rinnovo della misura è automatico, ma ci sono comunque alcuni adempimenti da rispettare. Andiamo subito a vedere di quali si tratta.

Cosa fare per non perdere l’Assegno unico nel 2024

L’Assegno unico è una misura economica introdotta per aiutare e sostenere le famiglie nel pagamento delle spese per i figli. La misura viene garantita a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni del figlio.

In presenza di particolari condizioni, l’importo spettante può essere anche incrementato, per esempio in presenza di figli portatori di disabilità.

L’importo dell’Assegno unico non è uguale per tutte le famiglie, ma varia in base all’Isee e ad altri parametri.

Con la circolare n. 132/2022, la domanda per ricevere l’assegno unico non deve più essere presentata ogni anno, ma il rinnovo è automatico. Ciò non toglie, però, di rispettare alcuni adempimenti e scadenze per non rischiare sospensioni o riduzione dell’importo.

Cosa fare per non perdere l’Assegno unico? I beneficiari devono solo rinnovare l’Isee, entro le scadenze previste, e comunicare tutte le eventuali variazioni che incidono sul pagamento.

Quali sono le scadenze da rispettare per rinnovare l’Isee

Il rinnovo dell’Isee è il primo e fondamentale passaggio per non rischiare di perdere l’Assegno Unico e far sì che l’importo spettante sia correlato alla propria condizione reddituale.

Infatti, chi non presenta l’Isee 2024 non rischia di perdere l’erogazione della misura, quanto più di ricevere l’importo minimo dello stesso.

Quali sono le scadenze da rispettare? Per richiedere l’Isee 2024, c’è tempo fino al:

  • 29 febbraio 2024, per non rischiare di avere un taglio dal mese di marzo;
  • 30 giugno 2024, per effettuare il ricalcolo a decorrere dal 1° marzo, oltre che assicurarsi, in sede di conguaglio, il pagamento delle mensilità arretrate.

Infine, chi provvede a rinnovare l’Isee dopo il mese di luglio 2024, allora l’importo verrà ricalcolato a decorrere dalle mensilità successive e senza nessun effetto retroattivo.

In definitiva, i nuclei familiari che nel 2023 hanno ricevuto l’Assegno unico e non procedono al rinnovo dell’Isee 2024, rischiano di assistere ad una diminuzione dell’importo a partire dal mese di marzo.

Quali sono le variazioni da comunicare all’Inps

Ci sono alcune comunicazioni che è bene effettuare per continuare a percepire l’Assegno unico o per aumentare l’importo.

Le variazioni che devono essere comunicate sono le seguenti:

  • Cambiamenti relativo allo stato di disabilità del figlio;
  • Cambiamento dello status di studente per i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
  • Separazione dei coniugi;
  • Nuova ripartizione dell’assegno tra i genitori;
  • Variazione delle modalità di pagamento.

Serve comunicare all’Inps, inoltre, anche il compimento dei 18 anni del figlio e che continua a soddisfare tutte le condizioni per continuare a percepire il sostegno.

Infine, si deve comunicare all’Inps anche la nascita di un altro figlio. Nel caso di una nuova nascita non è sufficiente solo richiedere l’Isee 2024, ma bisogna anche fare un’apposita comunicazione all’Inps. Solo dopo la comunicazione, l’Istituto sbloccherà il pagamento dell’ulteriore quota spettante dell’Assegno unico, compresa del premio nascita.

In questo caso, sarebbe opportuno richiedere prima l’Isee aggiornato e, subito dopo, effettuare la comunicazione all’Inps.

Ricordiamo, infine, che a partire dal 1° gennaio 2024, aumentano anche gli importi.

Gender pay gap, gli uomini guadagnano il 33% in più delle donne

Secondo i dati dell’Inps, gli uomini percepiscono il 33 per cento in più all’anno rispetto alle donne. Il gender pay gap in Italia è ancora un importante problema al dal punto di vista salariale.

Gender pay gap, le donne guadagnano circa 7mila euro in meno

Gli ultimi dati dell’Inps riguardanti il salario medio nel 2022 evidenziano un imprtante gender pay gap. Secondo l’Osservatorio dell’Istituto sui lavoratori dipendenti e indipendenti, l’anno scorso, la retribuzione media degli uomini era 27.254 euro con 43,9 settimane lavorate mentre per le donne scende a 20.378 euro con 41,2 ore settimane lavorate. Il reddito medio nel 2022 è stato 24.252 euro.

Alla base del divario c’è il minor numero di settimane lavorate nei diversi settori in cui i due generi sono maggiormente impiegati e le mansioni che svolgono.

Il divario degli stipendi: le ragioni

I diversi contratti sono una delle ragioni per cui le donne guadagnano meno. Per il lavoro femminile è maggiore la presenza di contratti part time. Nel 2022, 3.584.665 donne (il 49 per cento delle lavoratrici) contro 2.066.260 maschi (il 21 per cento dei lavoratori) hanno avuto almeno un rapporto lavorativo part time.

La differenza tra regioni del Nord e Sud rimane un fattore rilevante. Il salario medio nelle regioni settentrionali è 26.933 mentre quelli delle Isole e del Sud sono rispettivamente 16.641 e 16.959.

Importante è anche lo sbilanciamento fra le retribuzioni percepite nel settore privato e in quello pubblico. La retribuzione media complessiva nel settore privato è di 22.839 euro. Questo numero sale a 26.227 euro per la retribuzione degli uomini e scende a 18.305 euro per le donne.

Pensione per chi lavora in nero: ecco come funziona e chi può accedervi

Chi lavora in nero ha diritto alla pensione? Come faccio a dimostrare che ho lavorato in nero? Nelle ultime settimane, riceviamo numerose domande riguardanti il diritto alla pensione per i lavoratori in nero. Abbattuto il male oscuro, il Reddito di cittadinanza, l’introduzione dell’Assegno unico universale mette in crisi molte persone che si scoprono fragili e soprattutto a corto di liquidità.

Di mezzo, c’è la strategia del Governo, orientata verso il rinnovo delle misure in scadenza il 31 dicembre 2023, come Ape sociale, Opzione donna e Quota 103, con paletti, modifiche e riduzioni. Ma anche la pressante assenza di risorse finanziarie da destinare al capitolo della previdenza italiana.

Tutto questo apre la pista alla ricerca di nuovi o vecchi possibili accessi pensionistici. Insomma, sono tanti (forse) troppi i lavoratori in nero che si chiedono quando e con quanto potranno andare in pensione. Vediamo insieme i requisiti per la pensione per chi lavora in nero.

Pensione e lavora in nero

Le future decisioni dei lavoratori, che abbiano iniziato a lavorare prima o dopo il 1996, sono influenzate dalle modifiche apportate nel settore previdenziale. Ottenere la pensione di vecchiaia, che si perfeziona con 20 anni di contributi al raggiungimento dei 67 anni di età, non sarà così semplice come potrebbe sembrare.

Il limite contributivo si abbassa a 5 anni quando si raggiungono i 71 anni di età, con una rendita calcolata completamente con il sistema contributivo.

Tuttavia, non tutti riescono ad accumulare 5 o 20 anni di contributi; molti non raggiungono neanche la metà, mentre altri non hanno contributi utili ai fini previdenziali.

Purtroppo, le condizioni previdenziali variano in base alla carriera lavorativa del lavoratore. In Italia, numerosi sono ancora i casi di lavoro nero, una tendenza particolarmente diffusa nel meridione, dove le difficoltà nel trovare un’occupazione stabile si scontrano con la mancanza di istruzione.

È importante sottolineare che il lavoro in nero è illegale, e pochi considerano i rischi per i lavoratori:

• assenza di tutela legale;
• mancanza di copertura assicurativa e previdenziale;
• esposizione all’abuso lavorativo;
• reato di evasione fiscale.

Recuperare gli anni di lavoro in nero ai fini previdenziali

Come posso dimostrare di aver lavorato in nero?

In sintesi, i lavoratori che desiderano attestare di aver svolto un lavoro in nero devono intraprendere azioni legali, avviando una causa ordinaria. In sede giudiziale si verifica il diritto allo stipendio e al versamento contributivo, con l’aggiunta degli arretrati.

Come ottenere la pensione senza aver mai lavorato? Coloro che non hanno un accumulo contributivo possono richiedere l’accesso a prestazioni assistenziali, come ad esempio l’assegno sociale o la pensione di invalidità, a condizione che si soddisfino i requisiti di legge.

L’assegno sociale o pensione per chi ha lavorato in nero

L’INPS riconosce l’assegno sociale ai cittadini che, al compimento dei 67 anni, presentano la richiesta di accesso al beneficio, purché si trovino in uno stato di bisogno economico e con redditi inferiori al limite annuale stabilito dalla normativa vigente.

Quando spetta la pensione sociale?

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

Tuttavia, questa prestazione assistenziale non è trasferibile all’estero; pertanto, il beneficio deve essere usufruito in Italia. Inoltre, l’assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.

L’assegno sociale corrisponde a 503,17 euro erogati per 13 mensilità, e l’erogazione del beneficio è condizionata dalla presenza di limiti reddituali:

  • viene riconosciuto alle persone con un reddito personale pari a 6.542,51 euro;
  • ai coniugi con un reddito pari a 13.085,02 euro.

Come si calcola l’assegno sociale? L’INPS per determinare l’importo del beneficio applica una semplice formula matematica: 6.542,51 – reddito personale ÷ 13.

Ad esempio, se il reddito annuo personale è di 3.000 euro, è necessario eseguire la seguente operazione:

  • 6.542,51 – 3.000 = 3.542,51;
  • 3.542,51 ÷ 13 = 272,50.

L’importo dell’assegno sociale sarà quindi di circa 272,50 euro al mese.

L’invalidità civile è compatibile con il lavoro in nero

Sì, assolutamente. È possibile ottenere l’accesso all’invalidità civile anche per coloro che hanno lavorato in nero. Questo perché l‘accertamento sanitario si base sui requisiti richiesti per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.

Sia cittadini italiani che stranieri possono accedere al trattamento assistenziale. Tuttavia, per ottenere la prestazione, è necessario un certificato medico introduttivo della procedura di accertamento per i requisiti sanitari.

Se la Commissione medica ASL – INPS accerta un’invalidità superiore al 74%, è possibile ricevere una prestazione economica, come pensione, assegni o invalidità, a condizione che si soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In base alla percentuale di invalidità riconosciuta, è possibile accedere a diverse agevolazioni fiscali.

Calendario pagamenti INPS: Rdc, Assegno Unico, Naspi, SFL, Pensioni, 13esima, 14esima e Bonus Natale dal 1° al 20 dicembre. Scopri le date

Calendario pagamenti INPS dal 1° al 20 dicembre 2023. Come ogni mese, si avvicinano gli appuntamenti canoni del mese di dicembre 2023. L’INPS ha predisposto il pagamento del Reddito di cittadinanza, delle pensioni, dell’assegno unico, del Supporto per la Formazione e il Lavoro, della Naspi, della 13esima, della 14esima e del Bonus Natale. Vediamo insieme le date nel calendario dei pagamenti INPS.

Calendario pagamenti INPS dicembre

In prossimità delle festività natalizie, arrivano buone notizie per i pensionati e le famiglie. Dalla 13esima alla 14esima, si prospetta un dicembre di bonus per le pensioni INPS. Spulciamo le date degli accrediti e pagamenti INPS.

Circolare pagamenti dicembre 2023

L’INPS nel messaggio 15 novembre 2023, n. 4050 ha spiegato il calendario dei pagamenti delle pensioni del mese di dicembre 2023:

  • dell’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per il 2023;
  • dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro;
  • della somma aggiuntiva (quattordicesima).

Pensione di dicembre 2023: le date

L’INPS mette in pagamento le pensione di dicembre 2023 a partire dal primo giorno bancabile del mese, ovvero da venerdì 1° dicembre 2023.

I titolari delle prestazioni previdenziali e assistenziali che ritirano il trattamento in contanti presso Poste Italiane potranno recarsi presso gli sportelli postali, seguendo il calendario in ordine alfabetico, presumibilmente nei seguenti giorni:

  • dalla A alla C: 1° dicembre;
  • dalla D alla K: 2 dicembre (solo la mattina);
  • dalla L alla P: 4 dicembre;
  • dalla Q alla Z: 5 dicembre.

Nel mese di dicembre 2023, molti pensionati riceveranno in automatico anche l’accredito della 13esima, 14esima e Bonus Natale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti normativi.

Calendario pagamenti INPS dicembre: Reddito di cittadinanza: ultimo pagamento

Per i fruitori del Reddito di cittadinanza, il mese dicembre sarà l’ultima mensilità erogata dall’INPS. A partire dal 1° gennaio 2024, gli aventi diritto potranno richiedere l’Assegno di inclusione sociale.

Il pagamento del Reddito di cittadinanza viene accreditato direttamente sulla PostePay dedicata ai percettori del sussidio a partire dalla prima metà mese. Si tratta di un primo accredito dedicato ai nuovi fruitori del sussidio. Il secondo accredito arriverà intorno al 27 dicembre.

Va precisato che l’ultimo pagamento del Reddito di cittadinanza sarà ricevuto dai percettori non occupabili e da coloro che non ha terminato il ciclo delle sette mensilità.

Naspi dicembre 2023

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi parte dalla seconda metà del mese di dicembre 2023. Tuttavia, la data di erogazione dell’indennità è condizionata dalla data di presentazione della richiesta di accesso alla Naspi.

Per maggiori dettagli sulla data esatta di erogazione del beneficio spettante, si consiglia di consultare il proprio fascicolo previdenziale, disponibile tra i servizi dedicati INPS accessibile mediante le credendiziali digitali SPID, CNS o CIE.

Le stesse regole si applicano anche per i fruitori dell’indennità DIS-COLL.

Assegno unico: accredito di Natale 2023

Nel mese di dicembre è previsto l’accredito dell’assegno unico universale in favore dei figli. In linea generale, l’INPS effettua gli accrediti dopo la prima parte del mese di dicembre, ovvero dal 18, 19, 20 dicembre.

Calendario pagamenti INPS dicembre: Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è uno strumento introdotto con il Decreto Lavoro, in vigore dal 1° settembre 2023. Si tratta di beneficio economico riconsociuto sotto forma di indennità mensile pari a 350 euro, a condizione che vengano soddisfatte le diverse condizioni di legge, tra cui:

  • partecipazione ai progetti di formazione;
  • partecipazione ai progetto di qualificazione o riqualificazione professionale;
  • partecipazione all’iniziative di orientamento o di accompagnamento al lavoro.

L’INPS eroga l’indennità a partire dal 27 dicembre 2023, in favore dei beneficiari che hanno presentato la richiesta di adesione allo strumento entro il 15 del mese. La seconda parte dei pagamenti viene caricata a partire dal giorno 15 del mese successivo in favore di coloro che hanno presentato la richiesta nel corso del mese.

Pensioni INPS: cedolino di dicembre, 13esima, 14esima e bonus Natale in pagamento

Pensioni nel cedolino di dicembre 13esima, 14esima e bonus Natale. Il mese di dicembre si presenta ricco di novità per molti pensionati. Si conclude il mese di novembre e iniziano i pagamenti del mese di dicembre 2023. I nuovi importi degli assegni sono disponibili sul sito INPS nell’Area riservata di ogni pensionato. La buona notizia riguarda il pagamento con valuta 1° dicembre, della mensilità ordinaria, la 13esma, la quattordicesima e il bonus Natale, importi confermati dall’INPS, nel messaggio pubblicato il 21 novembre 2023. Vediamo insieme a chi spetta una pensione più ricca.

Pensioni: 13esima, 14esima e bonus Natale

Ricordiamo che il cedolino della pensione, è accessibile dal titolare del trattamento tramite il  servizio online disponibile sul portale ufficiale dell’INPS. Si tratta della visione del documento indispensabile ai pensionati per verificare l’importo erogato mensilmente dall’INPS. Inoltre, utilizzando il servizio online, è possibile conoscere i motivi di variazione dell’importo. Vediamo insieme quali sono le variazioni del cedolino della pensione di dicembre 2023.

Quanto aumentano le pensioni a dicembre 2023?

L’INPS nel messaggio 15 novembre 2023, n. 4050 ,ha spiegato che nel cedolino di dicembre è stato effettuato il ricalcolo della perequazione delle pensioni relative al 2023 in base all’aspettativa di vita calcolato dall’ISTAT. Pertanto, per il mese di dicembre 2023 è stato anticipato il conguaglio, così come previsto dall’articolo 1, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Per il mese di dicembre, nel cedolino sarà visibile il primo conguaglio del 2023, ovvero l’applicazione della percentuale +0,8% con l’erogazione degli arretrati maturati da gennaio 2023, a seguire sarà applicato l’aumento provvisorio pari al +5,4% a gennaio 2024.

A chi spetta la 14esima a dicembre 2023?

Per alcuni pensionati, nella rata di dicembre 2023 è stata aggiunta la seconda parte relativa alla quattordicesima mensilità.

Nello specifico, la quattordicesima spetta alle pensione che:

  • abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2023;
  • fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni di età, siano diventati titolari di pensione nel corso del 2023.

L’INPS procede al pagamento in via provvisoria, successivamente eseguirà le verifiche sui dati reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima, ma ritiene di averne diritto, può presentare domanda di ricostituzione online.

A chi spetta il bonus Natale 2023?

Sulle pensioni di dicembre, delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti, il cui importo complessivo non risulti essere superiore al trattamento minimo, a condizione che i redditi prodotti rientrino nei limiti normativi, viene erogato l’importo aggiuntivo o Bonus Natale pari a 154,94 euro (articolo 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Anche in questo caso, l’INPS riconosce il beneficio economico in via provvisoria, per poi verificare la sussistenza dei requisiti reddituali.

Rimborso 730: conguaglio integrativo

Anche per il mese di dicembre proseguono le operazioni correlate ai modelli 730 per i pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Sulla pensione di dicembre si prevede:

  • al rimborso dell’imposta a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

Pensioni: 13esima, 14esima e bonus Natale: le date di pagamento

L’INPS apre il calendario dei pagamenti per quanto riguarda i trattamenti previdenziali e assistenziali del mese di dicembre 2023, a partire dal giorno venerdì 1° dicembre 2023.

Si presume che le date per il ritiro dei trattamenti economici previdenziali presso gli uffici postali di Poste Italiane, seguano la seguente cadenza basata sulle iniziali dei cognomi dei titolari dei trattamenti:

  •  dalla A alla C: venerdì 1° dicembre
  • dalla D alla K: sabato (solo la mattina) 2 dicembre
  • dalla L alla P:  lunedì 4 dicembre
  • dalla Q alla Z: martedì 5 dicembre