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Tag: inps

Assegni familiari 2024: la circolare INPS con importi e limiti di reddito

Con la pubblicazione della circolare n. 31 del 7 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le indicazioni per quanto riguarda gli importi e i limiti di reddito relativi agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione della pensione che sono previsti per l’anno 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla rivalutazione a partire dal 1° gennaio 2024 in merito a:

  • limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione;
  • limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini della concessione degli assegni stessi.

Assegni familiari 2024: ecco i nuovi limiti di reddito ai fini della corresponsione da parte dell’INPS

L’INPS ha fornito le istruzioni che andremo ad elencare durante il corso di questo breve articolo nei confronti dei seguenti soggetti, dal momento che sono esclusi dalla normativa attualmente vigente in materia di assegno per il nucleo familiare:

  • coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e i piccoli coltivatori diretti, ai quali continua ad applicarsi la normativa relativa agli assegni familiari;
  • pensionati iscritti alle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ai quali continua ad applicarsi la normativa relativa alle quote di maggiorazione della pensione.

A tal proposito, in base a quanto viene disposto dalla disciplina attualmente vigente in materia di reddito familiare l’INPS chiarisce che la cessazione del diritto di beneficiare dei trattamenti di famiglia per questi soggetti non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Mentre l’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto a partire dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, il successivo art. 10, comma 3, della sopra citata legge ha previsto a partire dalla stessa data la non applicazione della normativa sugli assegni familiari esclusivamente a quei nuclei familiari che hanno carico figli o orfanili.

Pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica quelli che sono gli importi dei trattamenti, chiarendo che vengono conferiti:

  •  8,18 euro mensili vengono erogati ai seguenti soggetti in relazione a fratelli, sorelle e nipoti:
    • i coltivatori diretti;
    • i coloni;
    • i mezzadri; 
  •  10,21 euro mensili vengono erogati ai seguenti soggetti in relazione a coniuge, fratelli, sorelle e nipoti:
    • i pensionati che sono iscritti alla gestione speciale per i lavoratori autonomi;
    • i pensionati che sono iscritti alla gestione speciale per i piccoli coltivatori diretti;
  •  1,21 euro mensili vengono erogati ai piccoli coltivatori diretti in relazione ai genitori e ai soggetti ad essi equiparati.

Ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da prendere in considerazione vengono rivalutati ogni anno secondo la variazione che subisce il tasso d’inflazione.

Per quanto riguarda l’anno 2023 il tasso d’inflazione programmato è stato pari al +4,3%. Mentre, per il 2024 gli importi sono sono stati rivalutati e sono state fornite le tabelle aggiornate dei limiti di reddito familiare da applicare a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare.

All’interno dell’allegato alla circolare dell’INPS, dunque, sarà possibile prendere visione delle tabelle per la cessazione o per la riduzione dell’erogazione degli assegni familiari ai lavoratori autonomi o delle quote di maggiorazione della pensione ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Infine, in base alle disposizioni attuali in merito alla perequazione automatica delle pensioni, dato che il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a 598,61 euro per tutto il 2024, ecco qui di seguito i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico e del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per quanto riguarda l’anno in corso:

  •  843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
  •  1.475,32 euro per due genitori ed equiparati.

Bonus genitori separati 2024: domande dal 12 febbraio, le istruzioni INPS

Bonus genitori separati 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 614 del 9 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che ha partire dal 12 febbraio 2024 e fino al termine ultimo del 31 marzo 2024 è possibile presentare la domanda per beneficiare del contributo economico previsto per i genitori separati, divorziati e/o non conviventi.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Organizzazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 23 agosto 2022.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 12 bis, comma 1, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, come sostituito dall’art. 9 bis, comma 1, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il bonus genitori separati 2024 e, nello specifico, quali sono i requisiti e i criteri ai fini della concessione della misura in questione, nonché quali sono le modalità da rispettare per la presentazione della domanda.

Bonus genitori separati 2024: requisiti e criteri di erogazione

Il rispetto dei requisiti che sono necessari al fine di ottenere il bonus introdotto nei confronti dei genitori separati o divorziati che si trovano in uno stato di bisogno, per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, vengono verificati dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopodiché, una volta che sono stati controllati tutti gli aspetti necessari il Governo trasferisce all’INPS il compito di erogare il contributo in oggetto ai soggetti beneficiari individuati, in base a quanto è stato previsto dall’apposita convenzione che è stata sottoscritta il 28 dicembre 2023 secondo le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5, comma 2, del sopra citato D.P.C.M.

Ad ogni modo, il bonus genitori separati 2024 spetta al genitore in stato di bisogno che ha il dovere di provvedere al mantenimento proprio, ma anche dei seguenti soggetti:

  • i figli di età inferiore a 18 anni (minori);
  • i figli di età superiore a 18 anni (maggiorenni) portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

I figli in questione dovranno essere conviventi con il genitore e quest’ultimo non deve aver ricevuto l’assegno di mantenimento dovuto da parte dell’altro genitore per via di motivazioni legate all’emergenza epidemiologica che il nostro Paese ha dovuto affrontare a causa del Covid-19 e, dunque, alla riduzione o alla sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’8 marzo 2020.

La suddetta riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in particolare, deve necessariamente aver avuto una durata di almeno 90 giorni oppure deve aver provocato una diminuzione del reddito conseguito per una percentuale almeno pari al 30% rispetto a quello che è stato ottenuto durante il corso dell’anno 2019.

Il reddito nell’anno in cui è avvenuta la riduzione deve essere di importo pari o inferiore a 8.174 euro.

Come fare domanda?

La domanda per il bonus genitori separati 2024 deve essere presentata dal 12 febbraio al 31 marzo all’INPS attraverso l’apposito servizio online denominato “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, il quale è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto previo accesso alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e autenticazione tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali:

Contributi artigiani e commercianti 2024: la circolare INPS con le nuove aliquote

Contributi artigiani e commercianti 2024: con la pubblicazione della circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono gli importi dei contributi che sono dovuti da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per quanto riguarda l’anno in corso.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 24, comma 22, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011.

Contributi artigiani e commercianti 2024: l’INPS comunica quali sono le aliquote contributive valide a partire dal 1° gennaio

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata normativa a partire dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti che risultano iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono state aumentate dell’1,3%.

Dopodiché, per quanto riguarda gli anni successivi l’aumento previsto è pari allo 0,45% ogni anno fino al limite massimo del 24%.

Nello specifico, ecco quali sono le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti previste per l’anno 2024:

  • per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni l’aliquota contributiva è pari al 24%, ovvero la misura complessiva massima dal momento che è stata già raggiunta nel 2018;
  • per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni l’aliquota contributiva è pari al 23,70%, incrementata dello 0,45% rispetto a quella prevista durante il corso dell’anno 2023.

È prevista, inoltre, anche per l’anno 2024, la riduzione fissata in misura pari al 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali che hanno un’età superiore ai 65 anni e che sono già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

A partite dal 1° gennaio 2022, invece, l’art. 1, comma 380, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha disposto un aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva relativamente ai soggetti che sono iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale.

L’aliquota, in particolare, dovrà essere corrisposta in misura pari allo 0,48%, di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, il quale garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Infine, è obbligatorio anche effettuare il pagamento di un contributo per le prestazioni di maternità di importo pari a 0,62 euro al mese da parte di coloro che sono iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

Al termine della circolare pubblicata oggi dall’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso ha comunicato quelli che sono i termini e le modalità di versamento dei contributi da parte degli artigiani e dei commercianti per quanto riguarda l’anno 2024.

Nello specifico, si prevede che i contributi fissati debbano essere pagati attraverso i modelli di pagamento unificato F24, entro le seguenti scadenze:

  • il 16 maggio 2024, il 20 agosto 2024, il 18 novembre 2024 e il 17 febbraio 2025, per quanto riguarda il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

Gli artigiani e i commercianti che hanno intenzione di prendere visione dei dati e degli importi utili ai fini del versamento dei contributi dovuti potranno farlo semplicemente recandosi all’interno del sito web ufficiale dell’INPS ed effettuando l’accesso all’interno della propria area riservata.

L’autenticazione da parte dei soggetti interessati, in particolare, deve essere effettuata tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), per poi accedere al “Cassetto previdenziale” e nella sezione Dati del mod. F24.

Contributi pescatori autonomi 2024: l’INPS comunica le nuove aliquote

Contributi pescatori autonomi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 29 del 6 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2024 per quanto riguarda i lavoratori autonomi che operano all’interno del settore della pesca, nonché le modalità e i termini per il versamento della contribuzione dovuta.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 250 del 13 marzo 1958, all’interno del decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, nonché all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 457 del 30 dicembre 1997, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 27 febbraio 1998.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il calcolo delle aliquote relative ai contributi previsti per i pescatori autonomi e che sono dovuti per l’anno 2024 e, nello specifico, tutte le informazioni per quanto riguarda:

  • i contributi dovuti dai lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, beneficiarie di un’agevolazione fiscale e contributiva di importo pari al 70%, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, beneficiarie dell’indennità di maternità;
  • le modalità di versamento dei contributi dovuti.

Contributi pescatori autonomi 2024: il calcolo delle aliquote contributive previste per i versamenti dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

In base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, il quale è stato emanato dando attuazione a quanto è stato disposto in precedenza dall’art. 3, comma 23, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, nonché dall’art. 27, comma 2 bis, del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, è stato previsto un aumento pari allo 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997.

Tale incremento dell’aliquota contributiva prevista che risulta dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei pescatori autonomi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nello specifico, è stato disposto fino al raggiungimento del limite massimo del 4,29%.

Per quanto riguarda la quota che risulta dovuta da parte dei lavoratori autonomi che operano all’interno del settore della pesca, dunque, la normativa vigente in materia non prevede alcun adeguamento per l’anno in corso dal momento che è stata già raggiunta l’aliquota contributiva massima in seguito all’ultimo aumento pari allo 0,29% che è stato previsto a partire dal 1° gennaio 2013.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino all’anno 2024 compreso l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90%.

A tal proposito, quindi, fatte le suddette premesse, ecco quali sono i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno 2024, tenendo conto anche del minimale e del massimale contributivo che è stato comunicato da parte dell’INPS:

  • l’aliquota contributiva prevista per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca è pari al 14,90%, di cui:
    • lo 0,11% si riferisce alla base;
    • il 14,79% si riferisce all’adeguamento;
  • il contributo mensile previsto per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca è pari a 117,71 euro, di cui:
    • 0,87 euro si riferiscono alla base;
    • 116,84 euro si riferiscono all’adeguamento.

Per quanto riguarda i contributi che sono dovuti a partire dal 1° gennaio 2024 da parte delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari che beneficiano di uno sgravio contributivo pari al 70%, invece, ecco qui di seguito quelle che sono le aliquote contributive previste:

  • il contributo mensile previsto è pari a 65,54 euro, di cui:
    • 0,48 euro si riferiscono alla base;
    • 65,06 euro si riferiscono all’adeguamento.

Bonus mamme lavoratrici: cosa deve fare il datore di lavoro

Nel 2024, è attivo il nuovo Bonus mamme lavoratrici e l’Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 27, del 31 gennaio 2024, ha spiegato cosa deve fare il datore di lavoro per il riconoscimento dell’esonero dei contributi previdenziali.

L’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione dello sgravio e per l’applicazione dello stesso in busta paga.

L’esonero, per il momento, è una misura sperimentale per il periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, anche per le lavoratrici madri di due figli. Anche se, in tal caso, lo sgravio opera fino al mese del compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo.

Vediamo cosa deve fare il datore di lavoro per applicare lo sgravio previsto dal Bonus mamme lavoratrici.

Come si richiede il Bonus mamme lavoratrici

Le lavoratrici con figli a carico, nel 2024, possono beneficiare di un esonero dei contributi previdenziali a loro carico, il cosiddetto Bonus mamme lavoratrici. Come chiarito dall’Inps, le lavoratrici del settore pubblico e privato, assunte con contratto a tempo indeterminato devono presentare formale richiesta al datore di lavoro.

Come si richiede? Si deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando il numero dei figli a carico e i relativi codici fiscali.

In alternativa alla comunicazione al datore di lavoro, l’Inps metterà a disposizione un applicativo online, per permettere alle interessate di trasmettere i codici fiscali dei figli direttamente sul portale dell’Istituto.

È molto importante comunicare i codici fiscali, pena la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che l’Inps fornirà successivamente.

Come si applica l’esonero in busta paga

Dopo aver ottenuto la dichiarazione della lavoratrice richiedente il bonus, il datore di lavoro può riconoscere lo sgravio direttamente in busta paga.

Ricordiamo che si tratta di una misura che abbatte i contributi da recuperare nel cedolino a carico della dipendente, così da diminuire le trattenute in busta paga. Il risultato sarà un aumento nello stipendio netto.

Come si fa l’esposizione nell’UniEmens

Il datore di lavoro, dopo aver applicato lo sgravio in busta paga, deve provvedere ad indicare lo stesso nella denuncia UniEmens da trasmettere telematicamente all’Inps.

Le modalità di compilazione del flusso UniEmens sono debitamente esplicate nella circolare dell’Inps del 31 gennaio 2024.

Chi sono le beneficiarie dell’esonero contributivo

Il Bonus mamme lavoratrici può essere richiesto da tutte coloro con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore pubblico e privato, che hanno figli a carico. Sono escluse le sole lavoratrici del settore domestico.

L’esonero spetta alle lavoratrici madri che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, hanno tre o più figli, con il più piccolo di età inferiore a 18 anni. La realizzazione del requisito si soddisfa al momento della nascita del terzo figlio.

In via sperimentale, nel periodo compreso dal 1° al 31 gennaio 2024, possono ottenere il bonus anche le lavoratrici con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni.

Il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si concretizza con riferimento a tale data, così come chiarito dall’Inps.

Sbloccato il Bonus mamme lavoratrici

Dopo un po’ di attesa, il Bonus mamme lavoratrici è stato sbloccato, con le apposite istruzioni operative rese note dall’Inps.

L’importo spettante della misura sarà corrisposto anche per la mensilità di gennaio. Quindi, per quanto riguarda lo sgravio contributivo spettante, riferito al mese di gennaio 2024, non ancora corrisposto in mancanza delle istruzioni operative, sarà recuperato insieme alla mensilità successiva. Si attende lo stipendio di febbraio più alto del solito.

Braccianti agricoli: domanda per il trascinamento delle giornate agricole entro il 23 febbraio 2024

Braccianti agricoli: con la pubblicazione della circolare n. 19 del 24 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le modalità che devono essere osservate da parte dei lavoratori agricoli interessati al fine di beneficiare del c.d. “Trascinamento di giornate”.

Nello specifico, dunque, l’Istituto specifica quelli che sono gli adempimenti che devono essere rispettati in merito alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli validi per l’anno 2023.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21, comma 6, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, come sostituito da quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 65, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Braccianti agricoli: che cos’è, come funziona e a chi spetta il beneficio previdenziale denominato “Trascinamento di giornate”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata normativa ha introdotto un nuovo beneficio previdenziale denominato “Trascinamento di giornate” per quei lavoratori che operano all’interno del settore agricolo con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Tale beneficio, in particolare, prevede il riconoscimento ai fini previdenziali ed assistenziali di un numero di giornate in aggiunta a quelle che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023, in modo che i lavoratori interessati possano raggiungere quelle che erano previste presso quei datori di lavoro che hanno beneficiato delle misure previste in caso di interventi di prevenzione e di compensazione dei danni che derivano da cause naturali o da eventi eccezionali.

A tal proposito, quindi, in base a quanto viene disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, il trascinamento di giornate può essere fruito anche da parte dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari di quelle che aziende che hanno beneficiato dei suddetti interventi.

Nello specifico, il beneficio viene riconosciuto a tutti quei lavoratori agricoli che durante il corso dell’anno 2023 sono stati occupati per un minimo di cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice civile che rientra in entrambe le seguenti circostanze:

  • che abbia beneficiato di almeno uno degli interventi che sono previsti dalle disposizioni legislative contenute all’interno del sopra citato decreto legislativo n. 102 del 2004;
  • che si trovi all’interno di un’area dichiarata calamitata attraverso la pubblicazione di un’apposita delibera o di un apposito decreto della Regione, in base a quanto viene disposto dall’art. 1, comma 1079, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Ecco quali sono gli adempimenti che devono essere rispettati dalle aziende agricole entro il 23 febbraio 2024

Le imprese agricole che sono interessate alla concessione del beneficio destinato ai braccianti agricoli devono inviare la dichiarazione di calamità all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della sopra citata dichiarazione, in particolare, le aziende interessate potranno effettuare l’invio in maniera diretta oppure tramite l’ausilio degli intermediari autorizzati, utilizzando l’apposito servizio online denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”.

Il servizio, nello specifico, viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS, recandosi all’interno dell’apposita sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità > Per misure emergenziali straordinarie”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Relativamente alla fruizione del beneficio in oggetto da parte dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, invece, le imprese agricole interessate devono inviare alle Strutture INPS competenti sul territorio il modulo “SC95”, recante “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”.

Assegno di Inclusione: entro quanto tempo bisogna andare ai servizi sociali? La procedura da seguire

All’interno del proprio sito web ufficiale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le tempistiche entro le quali i soggetti interessati devono necessariamente recarsi presso i servizi sociali al fine di beneficiare della misura relativa all’Assegno di Inclusione (ADI).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, all’interno di questa breve guida andremo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda questa particolare misura nazionale che è stata introdotta da parte del governo con l’obiettivo di contrastare i seguenti fattori:

  • la povertà;
  • la fragilità;
  • l’esclusione sociale.

Ciò avviene, nello specifico, attraverso l’istituzione di percorsi di inserimento sociale e di corsi di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, per le fasce più deboli.

Assegno di Inclusione: quando bisogna recarsi presso i servizi sociali? Che cos’è l’ADI, a chi spetta e quali sono i requisiti necessari

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in seguito alla pubblicazione dell’art. 1 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, è stato istituito a partire dal 1° gennaio 2024 un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale denominato “Assegno di Inclusione”.

L’ADI, in particolare, viene concesso ai componenti dei nuclei familiari beneficiari in seguito all’accertamento che questi ultimi siano in possesso di tutti i requisiti necessari ed in seguito all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L’Assegno è diviso in due parti:

  • una parte viene erogata come integrazione del reddito familiare fino ad una soglia (quota A);
  • un’altra parte viene erogata come sostegno per quei nuclei familiari che hanno la propria residenza all’interno di un’abitazione che viene concessa in locazione tramite la stipula di un apposito contratto registrato in maniera corretta presso l’Agenzia delle Entrate (quota B).

Per quanto riguarda i requisiti che sono necessari al fine di beneficiare della misura in oggetto, invece, si rimanda a quanto è stato comunicato in precedenza all’interno di uno specifico articolo di approfondimento, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24 e che tratta l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione.

Come e quando fare domanda per beneficiare dell’ADI? Ecco quali sono le istruzioni dell’INPS per quanto riguarda la procedura da seguire

A partire dal 18 dicembre 2023 la domanda dell’Assegno di Inclusione può essere presentata all’INPS attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite l’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto, previa autenticazione nella propria area riservata da parte dei soggetti interessati mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • tramite gli Enti Patronati di cui alla legge n. 152 del 30 marzo 2001;
  • tramite i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2024.

Dopo aver inviato in maniera corretta la richiesta all’INPS, ecco qui di seguito qual è la procedura che bisogna seguire per poter beneficiare dell’ADI:

  • il richiedente dovrà effettuare la registrazione al SIISL (Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo) ed effettuare la sottoscrizione del PAD (Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare), andando ad autorizzare in maniera esplicita l’invio dei dati che sono contenuti all’interno della domanda a:
    • i servizi sociali;
    • i CPI;
    • le Agenzie per il Lavoro e gli enti di intermediazione;
    • i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • i dati del nucleo familiare vengono inviati in maniera automatica al servizio sociale del Comune di residenza in modo che possa procedere con l’analisi e la presa in carico dell’istruttoria, nonché con l’eventuale attivazione di sostegni;
  • i beneficiari devono presentarsi all’appuntamento che viene fissato dai servizi sociali entro il termine di 120 giorni dalla firma del PAD.

Bonus mamme lavoratrici: ecco come fare richiesta

Dopo un po’ di attesa, il pagamento del Bonus mamme lavoratrici è stato sbloccato e, nel testo, spiegheremo come le interessate devono fare richiesta.

È stata pubblicata un’apposita circolare dell’Inps contenente tutte le istruzioni operative inerenti allo sgravio. Lo sblocco dei pagamenti consentirà alle beneficiarie di avere uno stipendio più alto in busta paga: sarà corrisposto sia il rateo del mese di gennaio che quello del mese di febbraio.

Nel testo, spieghiamo subito come fare richiesta, quali sono gli adempimenti necessari sia delle lavoratrici che dei datori di lavoro.

Cos’è e a chi spetta il Bonus mamme lavoratrici 2024

Il Bonus mamme lavoratrici è uno sgravio dai contributi previdenziali introdotto dalla Legge di Bilancio del 2024. L’esonero contributivo è previsto fino ad un massimo di 3000 euro annui, riparametrati su base mensile, per le lavoratrici con almeno tre figli a carico.

Solo per il 2024, in via del tutto sperimentale, la misura è estesa anche alle lavoratrici con due figli a carico.

A chi spetta il bonus? La misura riguarda le lavoratrici del settore pubblico e privato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In modo particolare, l’esonero spetta alle lavoratrici con:

  • 2 figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 (di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni);
  • 3 o più figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 (di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni).

Quali sono le lavoratrici escluse dal bonus fino a 3000 euro? Per il momento, la norma esclude tra le beneficiarie dello sgravio le lavoratrici del settore domestico.

L’esonero contributivo riconosciuto in busta paga è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3000 euro annui. Il bonus viene spalmato su base mensile e la soglia massima dovuta è pari a 250 euro al mese.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia va ulteriormente riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Sbloccato il pagamento: stipendio più alto da febbraio

L’Inps ha fornito le istruzioni operative che sbloccano il Bonus rivolto alle mamme lavoratrici. Nella circolare n. 27/2024, l’Istituto ha chiarito che l’importo spettante sarà erogato anche per la mensilità di gennaio, ancora non corrisposto.

La misura copre il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Per quanto riguarda l’esonero spettante riferito al mese di gennaio 2024, non ancora corrisposto, sarà recuperato insieme alla mensilità successiva.

Come richiedere il Bonus

Sono arrivate le istruzioni operative su come richiedere lo sgravio contributivo. Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero.

Fondamentale è comunicare il numero dei figli a carico e i relativi codici fiscali. Sarà compito del datore di lavoro attivare la procedura, esponendo nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice.

Le denunce devono essere compilate dal datore di lavoro, con l’inserimento dei codici fiscali dei figli a carico dell’interessata.

L’Inps precisa anche che, in caso di più di tre figli, sarà necessario indicare solo i codici fiscali di tre figli, comprendo quello del figlio più piccolo. A cosa servono le denunce? Hanno lo scopo di permettere all’Inps di effettuare tutti i controlli necessari. Se dovessero risultare dati non veritieri, allora l’Istituto provvederà tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Viene anche precisato che, se la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Inps le informazioni relative ai codici fiscali, allora la possibilità è consentita solo mediante la predisposizione di un applicativo ad hoc. Tuttavia, per questo, è necessario attendere un apposito messaggio dell’Inps, che avviserà quando sarà possibile farlo.

Sullo stesso argomento: Bonus mamma 2024: regalone per le lavoratrici, c’è chi avrà un aumento del netto in busta paga, ecco come

Pensione anticipata e lavoro, l’Inps chiarisce sulla cumulabilità: quando va restituita?

L’Inps chiarisce sulla cumulabilità tra la pensione anticipata ottenuta con i sistemi delle quote 100, 102 e 103 e il lavoro. Chi va in pensione utilizzando uno scivolo pensionistico, infatti, potrebbe voler continuare a svolgere un’attività lavorativa.

Si tratta di un dubbio sciolto definitivamente dall’Inps, con il Comunicato stampa del 30 gennaio 2024.
Oltre a fornire i chiarimenti necessari, l’Istituto ha colto l’occasione di ricordare anche la normativa in vigore sulla pensione anticipata flessibile, sottolineando che chi non rispetta le disposizioni dovrà restituire quanto percepito impropriamente.

Andiamo subito a vedere se la pensione anticipata è cumulabile con il lavoro.

Pensione anticipata: Quota 100, 102 e 103

Dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato: Quota 100. Si può optare per questa pensione anticipata al compimento di 62 anni d’età e con un’anzianità minima di almeno 38 anni di contributi versati.

La legge di Bilancio 234/2021 ha elevato di 2 anni il requisito anagrafico portandolo a 64 anni, sempre in presenza di 38 anni di contributi versati, ribattezzando la pensione anticipata con il nome di Quota 102.

Successivamente, per il triennio 2023-25 è stata introdotta Quota 103, che si consegue con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Diminuisce l’età anagrafica, ma aumenta l’anzianità contributiva.

Spesso, chi opta per questi scivoli pensionistici, vorrebbe continuare a lavorare. Ma ciò è possibile? C’è cumulabilità tra la pensione anticipata e il lavoro?

La pensione anticipata è cumulabile con il lavoro?

La pensione anticipata ottenuta con i sistemi di quote 100, 102 e 103 non è cumulabile con il reddito da lavoro, sia esso sia dipendente che autonomo.

I chiarimenti, come anticipato, sono arrivati direttamente dall’Inps, con la pubblicazione di un apposito Comunicato stampa, il 30 gennaio 2024. Per le pensioni anticipate non è prevista la possibilità di cumulo fino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.

L’Inps, nel momento in cui comunica il provvedimento di liquazione della pensione, informa gli interessati riguardo il cumulo della somma ricevuta con il reddito da lavoro.

I pensionati, ricordiamo, che prima del compimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, devono dichiarare all’Inps la ricezione di eventuali redditi da lavoro, utilizzando il Modello 730 e il Modello Redditi Persone Fisiche.

Quali sono i casi di eccezione

Come abbiamo spiegato, in base ai chiarimenti forniti dall’Inps, non sono previste possibilità di cumulo tra la pensione anticipata con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Tuttavia, esiste un’eccezione alla regola: il cumulo diventa possibile solo e unicamente con eventuali redditi da lavoro autonomo occasionale purché non superino il tetto massimo di 5000 euro lordi annui.

Il limite, nel 2024, si applica anche per i lavoratori che accedono all’Ape sociale, secondo le regole previste dalla Legge di Bilancio del 2024.

Nel caso della soglia dei 5000 euro, si devono considerare tutti i redditi annuali derivanti dal lavoro occasionale, con l’aggiunta di quelli che, eventualmente, possono essere ricondotti all’attività svolta durante i mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età della pensione di vecchiaia.

Quando scatta la sospensione e la restituzione delle somme

L’Inps non manca di ricordare che, nei casi di incumulabilità, qualora non venissero rispettare le regole, allora scatterà la sospensione del trattamento pensionistico e il recupero delle mensilità percepite indebitamente.

Per quanto riguarda, invece, gli altri trattamenti pensionistici erogati con almeno 40 anni di contributi (pensione di vecchiaia, anzianità, assegni di invalidità) sono cumulabili con i redditi da lavoro. Lo stesso discorso vale anche per Opzione donna e per la pensione anticipata contributiva.

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Pensione anticipata 2024: come fare domanda? Le novità dell’INPS su Quota 103 e Opzione Donna

Pensione anticipata: con la pubblicazione del messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai soggetti interessati quelle che sono le modalità da utilizzare ai fini della presentazione della domanda online per quanto riguarda l’accesso ai trattamenti di pensione anticipata Quota 103 e Opzione Donna.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Pensione anticipata: l’INPS comunica le nuove modalità previste per il 2024 ai fini dell’invio della domanda online per beneficiare di Quota 103 e Opzione Donna

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata legge n. 213 del 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), l’INPS ha comunicato le seguenti implementazioni in merito a:

  • il servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata flessibile di cui all’art. 1, commi 139 e 140, della Legge di Bilancio 2024, la quale ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno di:
    • l’art. 14.1 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
    • l’art. 1, comma 286, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata opzione donna di cui all’art. 1, comma 138, della Legge di Bilancio 2024, la quale ha apportato delle modifiche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 16, comma 1 bis, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, successivamente convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’inserimento del numero dei figli da parte delle lavoratrici madri interessate all’interno del servizio per la presentazione della domanda online relativa alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 11, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, in base alle modifiche che sono state introdotte dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 125, lett. b), della Legge di Bilancio 2024.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le modalità ai fini dell’invio della domanda per beneficiare delle pensioni anticipate Quota 103 e Opzione Donna:

  • il servizio online denominato “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, il quale viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • gli Istituti di Patronato, attraverso i servizi che vengono messi a disposizione dai medesimi;
  • il Contact Center Integrato dell’Istituto, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte dei vari gestori).

A chi spetta la pensione anticipata flessibile?

La pensione anticipata flessibile viene riconosciuta a coloro che hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), ossia:
    • il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);
    • le gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Contributi lavoratori agricoli 2024: la circolare INPS con le nuove aliquote

Contributi lavoratori agricoli 2024: con la pubblicazione della circolare n. 26 del 31 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2024 per quanto riguarda le aziende che operano all’interno del settore dell’agricoltura e che hanno all’interno del proprio organico degli operai con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il calcolo delle aliquote relative ai contributi previsti per i lavoratori agricoli e che sono dovuti per l’anno 2024 ed, in particolare, tutte le informazioni in merito a:

  • i contributi dovuti dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240 del 15 giugno 1984;
  • i contributi minimi dovuti per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale;
  • i contributi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per quanto riguarda gli operai agricoli che operano con un contratto di lavoro dipendente;
  • le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura;
  • i contributi dovuti per quanto riguarda i prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI).

Contributi lavoratori agricoli 2024: il calcolo delle aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricolo

In base a quanto è stato disposto dall’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 146 del 1997, a partire dal 1° gennaio 1998 è stato previsto un aumento pari allo 0,20% ogni anno, fino al raggiungimento del limite massimo del 32%, dell’aliquota contributiva che risulta dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei datori di lavoro agricoli che hanno all’interno del proprio organico i seguenti lavoratori:

  • gli operai che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • gli operai che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;
  • i lavoratori occasionali agricoli.

Tale ammontare, poi, viene incrementato ulteriormente per una percentuale pari allo 0,30% ogni anno, così come previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Per quanto riguarda la quota che risulta dovuta da parte dei lavoratori agricoli stessi, invece, la normativa vigente in materia non prevede alcun adeguamento per l’anno in corso dal momento che è stata già raggiunta l’aliquota contributiva massima.

A tal proposito, quindi, fatte le suddette premesse, ecco quali sono i contributi dovuti dalle aziende agricole e dai lavoratori agricoli per l’anno 2024, tenendo conto anche del minimale e del massimale contributivo che è stato comunicato da parte dell’INPS:

  • l’aliquota contributiva prevista per la generalità delle aziende agricole è pari al 30,10%, di cui:
    • il 21,26% deve essere versato da parte dei datori di lavoro;
    • l’8,84% deve essere versato da parte dei lavoratori;
  • l’aliquota contributiva prevista per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale è pari al 32,30%, di cui:
    • il 23,56% deve essere versato da parte dei datori di lavoro;
    • l’8,84% deve essere versato da parte dei lavoratori.

Mentre, per quanto riguarda i contributi che sono dovuti all’INAIL a partire dal 1° gennaio 2024, ecco qui di seguito quelle che sono le aliquote contributive previste per gli operai agricoli dipendenti:

  • il contributo per l’Assistenza Infortuni sul Lavoro è pari al 10,1250%;
  • il contributo per l’Addizionale Infortuni sul Lavoro è pari al 3,1185%.

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: le istruzioni INPS sui pagamenti

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: con la pubblicazione della circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le mamme lavoratrici che hanno almeno tre figli e che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 180 a 182, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

L’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ha disposto l’introduzione di un esonero del versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti a carico delle lavoratrici madri che hanno tre o più figli, fino al momento in cui il più piccolo abbia compiuto 18 anni.

Tale esonero relativo al pagamento dei contributi INPS, nello specifico, è stato introdotto per quanto riguarda i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo comma 181, invece, l’esonero dei contributi dovuti dalle lavoratrici madri è stato esteso anche a coloro che hanno due o più figli, fino al mese in cui quello più piccolo avrà compiuto i 10 anni.

In particolare, ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono accedere all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024:

  • le lavoratrici madri con tre figli (art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 18 anni;
  • le lavoratrici madri con due figli (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 10 anni;
  • le lavoratrici madri con un figlio e con in corso la gravidanza per il secondo figlio (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal mese in cui sarà nato il secondo figlio e fino al 31 dicembre 2024;
  • le lavoratrici madri con due figli e con in corso la gravidanza per il terzo figlio, le quali potranno beneficiare della misura prevista dall’art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, di nessun esonero contributivo dal 1° gennaio 2025 fino al mese in cui sarà nato il terzo figlio, nonché della misura prevista dall’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, dal mese in cui sarà nato il terzo figlio fino al 31 dicembre 2026.

Gli importi

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero relativo al versamento dei contributi a carico delle lavoratrici madri che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo la Legge di Bilancio 2024 ha previsto una riduzione pari al 100% della contribuzione INPS dovuta, entro il limite massimo di 3.000 euro annui.

La soglia massima dell’esonero in oggetto, dunque, potrà essere al massimo pari a 250 euro mensili (3.000/12) e pari a 8,06 euro giornalieri (250/31) nel caso in cui i rapporti di lavoro siano stati instaurati oppure siano cessati durante il corso del mese.

Contributi dipendenti pubblici: proroga fino al 31 dicembre 2024 di prescrizione e sanzioni

Contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli effetti in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia per quanto riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’interno delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito agli adempimenti contributivi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004.

Il suddetto messaggio dell’Istituto, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 16, lett. a), e all’interno dell’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Contributi dipendenti pubblici: l’INPS comunica l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicati di recente all’interno della circolare n. 92 del 17 novembre 2023 da parte dell’INPS, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 di:

  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che si riferiscono ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici;
  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione separata;
  • il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

In seguito, poi, sono state apportate delle modifiche alla normativa di riferimento e, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dovuto necessariamente adeguare il contenuto della precedente circolare n. 92 del 2023 alle nuove disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo.

Nello specifico, si tratta del decreto legge n. 215 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

In particolare, l’art. 1, comma 16, lett. a), del sopra citato decreto, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, andando a posticipare i periodi retributivi per i quali è prevista l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei contributi dovuti per i dipendenti pubblici dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Inoltre, l’INPS ha comunicato anche che è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione inizialmente previsti fino al termine dell’anno 2023 sia per quanto riguarda la contribuzione relativa ai trattamenti pensionistici che per quanto riguarda i contributi relativi alle seguenti prestazioni previdenziali:

L’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 2023, invece, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, andando a prevedere la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell’inapplicabilità delle sanzioni civili.

Cassa integrazione e disoccupazione: quali sono gli importi massimi per il 2024? La circolare INPS

Cassa integrazione e disoccupazione: con la pubblicazione della circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la misura degli importi massimi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, dei seguenti trattamenti:

  • i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA);
  • l’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS;
  • l’assegno di integrazione salariale e l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
  • l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo;
  • le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL e ALAS);
  • l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • l’assegno per le attività socialmente utili.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, così come modificato dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Cassa integrazione e disoccupazione: l’INPS comunica l’importo massimo aggiornato al 2024 per ogni trattamento

L’importo massimo dei suddetti trattamenti è stato deciso in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stato pubblicato da parte dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica).

Ecco, in particolare, tutti gli importi aggiornati, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, comunicati dalla presente circolare dell’INPS:

  • importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGO, CIGS, CISOA, AIS):
    • importo lordo 1.392,89 euro;
    • importo netto 1.311,56 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo inferiore a 2.535,95 euro, il massimale è pari a 1.377,31 euro;
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo compreso tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro, il massimale è pari a 1.587,52 euro;
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo superiore a 4.008,71 euro, il massimale è pari a 2.005,56 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 48.564,78 euro:
      • l’importo lordo è pari a 2.836,78 euro;
      • l’importo netto è pari a 2.671,11 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, il massimale è pari a 3.195,61 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 63.900,07 euro, il massimale è pari a 4.472,65 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo:
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 45.910,43 euro:
      • l’importo lordo è pari a 2.720,80 euro;
      • l’importo netto è pari a 2.561,91 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, il massimale è pari a 3.659,53 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 64.032,97 euro, il massimale è pari a 4.256,38 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), delle quali la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 1.425,21 euro per il 2024, è di 1.550,42 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2023, è pari a 1.321,53 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 12.000,00 euro per il 2024, è di 800,00 euro (l’importo mensile non potrà essere inferiore a 250,00 euro);
  • importo massimo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 691,89 euro.

Minimale e massimale contributivo: l’INPS aggiorna i valori per il 2024

Minimale e massimale contributivo: con la pubblicazione della circolare n. 21 del 25 gennaio 2024 l’INPS ha comunicato, per quanto riguarda il 2024, la determinazione del limite minimo per la retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla rivalutazione dei seguenti importi:

  • il minimale di retribuzione giornaliera;
  • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  • il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
  • gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Minimale e massimale contributivo: rivalutati gli importi per il 2024, ecco che cosa comunica la circolare dell’INPS

Per quanto riguarda i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, questi dovranno essere determinati rispettando quelle che sono le disposizioni legislative vigenti in materia di:

  • retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
  • minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Riguardo il primo punto relativo al c.d. minimo contrattuale, l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989 stabilisce che la retribuzione alla quale ci si deve basare ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale deve essere necessariamente di importo pari o superiore rispetto a quello relativo alle retribuzioni disposte dall’ordinamento giuridico nazionale, nonché dai vari regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali.

Nel caso in cui, però, sia vigente più di un contratto collettivo per quanto riguarda la stessa categoria, allora la retribuzione da prendere come riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sarà quella determinata da parte dei contratti collettivi che sono stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per quanto concerne il “minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge”, invece, qualora il reddito ai fini contributivi sia di importo inferiore rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera allora dovrà adeguarsi a quest’ultimo.

A sua volta, poi, il sopra citato limite minimo di retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD), in base a quanto viene disposto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell’11 novembre 1983, così come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989.

In seguito alla perequazione delle pensione pari al 5,4%, l’INPS ha rivalutato i limiti di retribuzione giornaliera in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera dovrà essere ragguagliato a 56,87 euro, ovvero il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio 2024 (pari a 598,61 euro), qualora sia di importo inferiore.

Oltre ai minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha rivalutato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che:

  • sono iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie;
  • optano per la pensione con il sistema contributivo, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall’Istat.

Questo massimale per quanto riguarda l’anno 2024 è pari a 119.649,70 euro, che arrotondato è pari a € 119.650 euro.

Infine, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, il quale è di 598,61 euro per quanto riguarda il 2024.

Perciò, assunto questo importo, l’ammontare relativo al limite settimanale per l’accredito dei contributi è pari a 239,44 euro.

Mentre, il limite annuale, calcolato sull’importo settimanale, moltiplicato per 52 settimane e arrotondato all’unità di euro, è pari a 12.451 euro.

Assegno Unico: nuova domanda da marzo 2024 per gli ex beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Assegno Unico domanda 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono i soggetti che devono presentare una nuova richiesta per continuare a beneficiare della misura anche a partire dal mese di marzo dell’anno in corso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Il messaggio dell’Istituto in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno del messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023 e all’interno della successiva circolare n. 105 del 16 dicembre 2023.

Assegno Unico domanda 2024: l’INPS chiarisce che serve l’invio di una nuova richiesta per continuare a beneficiare del sussidio

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il Decreto Lavoro ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 la misura relativa all’Assegno di Inclusione (ADI).

Tale misura, nello specifico, è stata prevista con l’obiettivo di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di fornire un sostegno a quelle famiglie che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • i nuclei familiari che hanno dei figli minori a carico;
  • i nuclei familiari che hanno almeno un componente affetto da disabilità;
  • i nuclei familiari che hanno almeno un componente di età pari o superiore a 60 anni;
  • i nuclei familiari che si trovano in una situazione di svantaggio e che sono inseriti all’interno di programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari.

A tal proposito, dunque, dal momento che è stata disposta l’entrata in vigore dell’ADI, l’INPS ha chiarito quali sono le conseguenze per quanto riguarda i soggetti a cui non viene più erogato il Reddito di Cittadinanza (RdC) dal 31 dicembre 2023 e beneficiano dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) come quota integrativa del RdC stesso.

Tali soggetti, in particolare, continueranno a beneficiare dell’Assegno Unico all’interno della propria carta RdC fino alla mensilità di febbraio 2024, anche nel caso in cui non abbiano ancora presentato la domanda.

Al contrario, invece, per continuare a fruire dell’AUU anche a partire dal mese di marzo 2024 i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare una nuova domanda valida per l’anno in corso, anche qualora abbiano già inviato un’apposita richiesta all’INPS per beneficiare dell’Assegno di Inclusione.

Assegno Unico domanda 2024: ecco quali sono i soggetti che devono inviare una nuova richiesta all’INPS per continuare a beneficiare del sussidio anche a partire dal mese di marzo

Riprenendo quelle che sono le regole che abbiamo approfondito durante il corso del precedente paragrafo, il messaggio INPS n. 2896 del 7 agosto 2023 ha specificato che la nuova domanda per beneficiare dell’Assegno Unico anche a partire dal mese di marzo 2024 deve essere presentata anche da parte dei nuclei familiari che hanno dei figli a carico di età compresa tra i 18 e i 21 anni.

Nel caso in cui non venga presentata la richiesta all’Istituto, invece, l’erogazione del beneficio cesserà alla fine del mese di febbraio dell’anno in corso.

La verifica della correttezza dei dati per ricevere il pagamento

Per continuare a beneficiare dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico l’INPS ricorda ai soggetti richiedenti di verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati.

Nello specifico, dunque, bisognerà procedere con un controllo per quanto riguarda l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, nonché l’appartenenza reale al richiedente.

Riscatto laurea inoccupati: le istruzioni INPS per l’invio della domanda online

Riscatto laurea inoccupati: con la pubblicazione della circolare n. 14 del 19 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’invio della domanda online ai fini del trasferimento del montante maturato in seguito al versamento dei contributi di riscatto dovuti all’interno di una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione.

Attraverso la pubblicazione della circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità per i soggetti interessati di trasferire il sopra citato montante maturato agli enti privati di previdenza obbligatoria e ai Fondi di previdenza dell’Unione Europea (UE) e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative all’interno dell’art. 2, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, nonché a quanto è stato disposto all’interno dei decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996.

Riscatto laurea inoccupati: l’INPS ha fornito le istruzioni per l’invio della domanda online ai fini del trasferimento del montante maturato

La domanda di trasferimento del montante maturato in seguito al versamento dell’onere di riscatto dovuto di cui all’art. 2, comma 5 bis, del sopra citato decreto legislativo n. 184 del 1997, nella gestione previdenziale INPS di iscrizione, deve essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:

  • il servizio online denominato “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati”, il quale è disponibile all’interno del Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa del sito web ufficiale dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • il Contact Center Multicanale dell’Istituto, telefonando al numero verde 803 164 (disponibile in maniera gratuita per coloro che chiamano tramite telefono fisso) oppure telefonando al numero 06 164 164 (disponibile a pagamento, in base al piano tariffario che viene stabilito dal singolo gestore telefonico, per coloro che chiamano tramite telefono cellulare)
  • gli Istituti di Patronato, mediante gli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione da parte di questi ultimi.

In caso di presentazione diretta della richiesta di trasferimento del montate, attraverso l’utilizzo del sopra citato servizio web, i soggetti interessati dovranno selezionare la funzione “Nuova Domanda”, la quale è presente all’interno dell’apposita sezione denominata “Trasferimento riscatto inoccupati”.

Dopodiché, bisognerà procedere con la conferma dei propri dati anagrafici e dei propri dati di contatto già precompilati, per poi compilare tutti gli altri campi richiesti in maniera semplice e veloce, seguendo lo stesso procedimento utilizzato per l’invio della domanda di ricongiunzione e, dunque, delle istruzioni che sono state fornite dall’INPS all’interno della circolare n. 101 del 19 settembre 2022 e all’interno del Manuele utente disponibile sul sito web dell’Istituto.

I chiarimenti dell’INPS per il trasferimento del montante maturato presso il FPLD

Come abbiamo già accennato durante il corso dei precedenti paragrafi, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 184 del 1997, il montante maturato può essere trasferito anche presso gli enti privati di previdenza obbligatoria.

A tal proposito, quindi, i soggetti che decidono di effettuare il trasferimento presso le Casse di previdenza per i liberi professionisti e presso i Fondi di previdenza dell’UE e degli Stati che hanno aderito al sistema di sicurezza sociale europeo dovranno inviare la domanda direttamente presso i Fondi di destinazione.

Dopodiché, solo in seguito all’esito positivo dell’istruttoria, si potrà procedere con la richiesta all’INPS dell’erogazione delle somme dovute.

Detrazioni familiari a carico 2024: dichiarazione entro il 12 febbraio per i pensionati all’estero

Detrazioni familiari a carico 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 245 del 18 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’attribuzione e la revoca delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia relative ai pensionati che hanno la propria residenza all’interno di uno Stato estero.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento agli Stati che fanno parte dell’Unione Europea (UE) oppure agli Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), a patto che questi ultimi forniscano tutte le informazioni che sono necessarie.

Detrazioni familiari a carico 2024: le istruzioni dell’INPS relative alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei pensionati residenti all’estero

In base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 24, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), nonché da quanto viene disposto dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 21 settembre 2015, ecco qui di seguito che cosa deve essere inserito all’interno dell’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio utile per beneficiare delle detrazioni fiscali in oggetto:

  • lo Stato in cui il pensionato all’estero interessato ha la propria residenza fiscale;
  • il percepimento di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
  • il mancato godimento di benefici fiscali simili alle detrazioni fiscali che vengono richiese in Italia nel proprio Paese di residenza o in qualunque altro Stato estero;
  • i dati anagrafici e il grado di parentela del proprio familiare a carico per il quale si richiedono le detrazioni, nonché i mesi in cui si sono presentati i requisiti in merito all’attribuzione e alla cessazione del beneficio economico;
  • il familiare per cui viene inviata la dichiarazione per beneficiare delle detrazioni fiscali deve avere un reddito complessivo, al loro degli oneri deducibili e comprendendo anche i redditi che sono stati conseguiti al di fuori del rispettivo Paese di residenza, di importo pari o inferiore a:
    • 4.000,00 euro, in caso di figli di età pari o inferiore a 24 anni ma comunque non inferiore a 21 anni;
    • 2.840,51 euro, in tutti gli altri casi.

Come e quando inviare la dichiarazione all’INPS?

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali loro spettanti relative al periodo di imposta 2024, dunque, i pensionati residenti all’estero interessati devono necessariamente inviare all’INPS la dichiarazione che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite l’apposito servizio online denominato “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero”, il quale è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo);
  • tramite gli appositi servizi gratuiti che vengono messi a disposizione da parte degli Istituti di Patronato, i quali devono accedere sempre all’interno del sopra citato servizio online dell’Istituto all’interno del rispettivo sito web, seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza > Benefici previdenziali e detrazioni > Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero > Accesso ai servizi per patronati > Servizi ai Patronati”.

Per quanto riguarda le tempistiche in merito alla presentazione della dichiarazione in oggetto, invece, l’INPS specifica che l’invio da parte dei pensionati all’estero interessati deve avvenire entro il termine ultimo del 12 febbraio 2024.

A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà ai soggetti interessati un’apposita comunicazione all’interno della sezione “MyINPS” per ricordare la scadenza per beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico per il 2024.

Interpello dirigenti INPS per posti funzione territoriali vacanti: come fare domanda

Interpello dirigenti INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 194 del 16 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver dato il via ad un’apposita procedura su base nazionale ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale per la copertura di 3 posti funzione territoriali che si renderanno vacanti.

A tal proposito, dunque, i candidati che risulteranno vincitori saranno incaricati nei seguenti ruoli:

  • un posto presso la Direzione provinciale L’AQUILA, il quale sarà vacante a partire dal 1° febbraio 2024;
  • un posto presso la Filiale provinciale CORIGLIANO ROSSANO, il quale sarà vacante a partire dal 1° maggio 2024;
  • un posto presso la Direzione provinciale CASERTA, il quale sarà vacante a partire dal 1° aprile 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Generale, fa riferimento e dà attuazione alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’interno della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 105 del 6 luglio 2022, il quale definisce quelli che sono i criteri e le modalità ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché all’interno della legge n. 190 del 2012, la quale contiene il Regolamento in materia di rotazione del personale e la quale è stata adottata in base alla determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono le modalità che sono state comunicate da parte dell’INPS per quanto riguarda la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura in oggetto.

Interpello dirigenti INPS: le modalità per la presentazione delle domande da parte dei candidati che già lavorano presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Le domande da parte dei candidati che già operano in dei ruoli dell’Istituto devono essere presentate entro il 10° giorno successivo dalla data in cui il messaggio in oggetto è stato pubblicato all’interno del sito web dell’INPS, ovvero entro la giornata di venerdì 26 gennaio 2024.

Le candidature, in particolare, devono pervenire mediante l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica disponibile all’interno del sito intranet dell’Istituto, attraverso il seguente percorso: “Home > Servizi ai dipendenti > Interpello dirigenti”.

Per quanto riguarda la compilazione della domanda, invece, i dipendenti INPS dovranno inserire i seguenti dati:

  • l’incarico attualmente ricoperto nella sede di appartenenza;
  • la data a partire dalla quale è iniziato l’incarico;
  • gli eventuali precedenti incarichi presso la stessa sede;
  • la laurea con l’indicazione della tipologia, della denominazione, dell’Istituto e della data di conseguimento;
  • le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
  • le eventuali note.

Dopodiché, i candidati dovranno selezionare la propria preferenza per quanto riguarda l’incarico da ricoprire tramite l’apposita sezione “Scelta incarichi” e dovranno allegare una breve relazione nella quale devono essere elencate le precedenti esperienze professionali svolte.

Il sistema fornirà in automatico ai soggetti interessati un apposito curriculum vitae (CV) e consentirà a questi ultimi di allegare un CV diverso mediante la funzione “Aggiorna CV”.

Infine, i candidati dovranno salvare in bozza le informazioni inserite attraverso la funzione “SALVA DOMANDA IN BOZZA”, per poi procedere con l’invio mediante il pulsante “INVIA DOMANDA”.

Il sistema invierà un’apposita email di acquisizione dell’istanza e permetterà comunque ai richiedenti di modificare i dati contenuti al suo interno entro la scadenza fissata.

Le modalità per la presentazione delle domande da parte dei candidati che non sono dipendenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

candidati che non sono già dipendenti dell’Istituto ma che lavorano nel ruolo di dirigente presso altre amministrazioni pubbliche, invece, dovranno inviare la domanda per i posti funzione territoriali vacanti attraverso l’apposita procedura informatica presente all’interno del sito web dell’INPS, nella sezione “Avvisi, Bandi e Fatturazione > Interpelli”.

I richiedenti dovranno autenticarsi tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’unica differenza per quanto riguarda la compilazione dell’istanza è la presenza di alcuni dati precompilati, con la necessità di inserire il ruolo ricoperto e l’Ente di provenienza oltre a tutte le informazioni sopra elencate.

Esonero contributivo 2024: le istruzioni INPS per la gestione degli adempimenti previdenziali

Esonero contributivo 2024: con la pubblicazione della circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla misura dell’esonero sui contributi previdenziali previsti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Esonero contributivo 2024: riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, ecco quali sono gli importi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributivi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nei confronti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione di coloro che operano con un rapporto di lavoro domestico.

Tale esonero, nello specifico, viene riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, senza incidere sul rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero previsto, invece, l’INPS riconosce una riduzione dei contributi IVS maggiore tanto più è bassa la retribuzione imponibile del lavoratore dipendente interessato.

In particolare:

  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 6% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Esonero contributivo 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

In base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo in oggetto spetta a tutti i lavoratori dipendenti che operano presso i datori di lavoro pubblici e privati.

Sono ammessi all’esonero anche coloro che lavorano con un rapporto di apprendistato, mentre sono esclusi i lavoratori domestici.

Le istruzioni INPS per la compilazione dei flussi Uniemens

Ecco qui di seguito cosa deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens in caso di esonero contributivo pari al 6%:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile pagata nel mese di riferimento, al netto di:
    • tredicesima/quattordicesima;
    • eventuali mensilità aggiuntive;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’anno/mese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

In caso di esonero contributivo pari al 7%, invece, la compilazione è la stessa che abbiamo appena elencato, ad eccezione dei seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Pagamento Assegno unico a gennaio 2024: ecco le date di accredito Inps

È stato pubblicato il nuovo calendario dei pagamenti per l’Assegno unico 2024: quando è previsto il pagamento a gennaio? La comunicazione, arrivata con un messaggio dall’Inps, contiene tutte le nuove date a cui fare riferimento relativamente al semestre gennaio-giugno.

Inoltre, l’Inps ha anche chiarito che le domande non devono essere presentate ogni anno. Quindi, chi ha già presentato la domanda non deve inoltrare una nuova istanza, a meno che non si siano verificate alcune variazioni.

Tornando al calendario dei pagamenti, l’importo verrà accreditato in tre date a gennaio.

Vediamo quali sono le date di accredito Inps.

Quando viene pagato l’Assegno unico a gennaio 2024

La prima mensilità del 2024 sarà erogata nei giorni 17,18 e 19 gennaio alle famiglie che hanno già ricevuto la prestazione nei mesi precedenti e alle famiglie per le quali non si sono verificate variazioni.

Se, invece, l’Assegno unico è stato oggetto di operazioni di conguaglio, a credito o a debito, oppure si è in attesa del pagamento della prima mensilità, l’accredito verrà effettuato durante l’ultima settimana del mese.

Come controllare i pagamenti dell’Assegno unico sul sito dell’Inps

È possibile controllare le date di accredito e gli importi spettanti comodamente da casa.

Come fare? Gli interessati devono collegarsi sul sito dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali digitali. Successivamente, devono accedere alla sezione personale “Fascicolo previdenziale del cittadino del portale Inps.

Una volta ottenuto l’accesso, bisogna cliccare sulla voce “Prestazione” e, poi, sulla voce “Pagamenti”.

Calendario completo dei pagamenti 2024

Come sempre, l’Inps cerca di agevolare le famiglie beneficiare nei tempi di erogazione dell’importo mensile dell’Assegno unico. Per questo motivo, l’Istituto previdenziale ha comunicato il calendario ufficiale dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno:

  • 17, 18, 19 gennaio 2024;
  • 16, 19, 20 febbraio 2024;
  • 18, 19, 20 marzo 2024;
  • 17, 18, 19 aprile 2024;
  • 15, 16, 17 maggio 2024;
  • 17, 18, 19 giugno 2024.

Come abbiamo già anticipato, il pagamento della prima prestazione avverrà nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Inoltre, nella stessa data verrà anche accreditato l’importo delle rate spettanti, nelle ipotesi in cui la prestazione sia stata oggetto di un conguaglio.

Quando scattano gli aumenti 2024

Per effetto della rivalutazione Istat del 5,4% e degli adeguamenti di gennaio 2024, l’importo massimo della prestazione, per ogni figlio, può arrivare fino a 199,4 euro. Per quanto riguarda l’importo minimo, ci sarà un aumento fino a 57,20 euro.

Non aumentano solo gli importi, ma anche le stese famiglie che potranno beneficiare della prestazione. Cosa cambia? Aumentano le soglie Isee per il calcolo dell’Assegno unico e universale. La soglia minima passerà a 17.090,6 euro e la soglia massima passerà a 45.574 euro.

Inoltre, anche per il 2024 sono state confermate le maggiorazioni stabilite lo scorso anno, per le famiglie numerose e con figli:

  • Aumento del 50% dell’importo per i nuclei con figli a carico che hanno meno di un anno d’età;
  • Aumento del 50% dell’importo per i nuclei con almeno tre figli e un valore Isee non superiore a 45.574,9 euro (l’aumento è riconosciuto per ogni figlio nella fascia di età da uno a tre anni);
  • Aumento del 50% della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Restano anche in vigore le disposizioni per le famiglie con figli disabili:

  • Aumento di 126,4 euro ai nuclei con almeno un figlio con disabilità a carico;
  • Equiparazione della maggiorazione per i figli maggiorenni disabili a quella per i figli minorenni disabili;
  • L’assegno sarà erogato alle famiglie con figli disabili senza limiti di età e con importi fino a un massimo di 199,4 euro per un Isee inferiore o uguale a 17.090,6 euro.

Malattia marittimi 2024: le prime istruzioni INPS

Malattia marittimi 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni operative per quanto riguarda l’indennità di malattia lavoratori marittimi in generale, nonché le successive e recenti modifiche che sono state apportate alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Il messaggio in oggetto, nello specifico, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 156, della sopra citata Legge di Bilancio 2024, la quale ha introdotto delle novità rispetto a quanto era prevista in precedenza dagli artt. 6 e 10 del regio decreto legge n. 1918 del 23 settembre 1937, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 831 del 24 aprile 1938.

Malattia marittimi 2024: il quadro normativo e le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio

Prima di procedere con la fornitura delle istruzioni operative l’INPS ha ricordato quelle che sono le prestazioni che sono poste a tutela dei soggetti che operano nel settore di lavoro marittimo e che si trovano in uno stato di malattia.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono le prestazioni a tutela della malattia per i lavoratori marittimi:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale (art. 6 del regio decreto legge n. 1918 del 1937), la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito da parte dell’assicurato durante il corso degli ultimi 30 giorni prima dello sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (art. 7 del regio decreto legge n. 1918 del 1937), la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito da parte dell’assicurato durante il corso degli ultimi 30 giorni prima dello sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, la quale prima delle recenti modifiche veniva erogata in misura pari al:
    • 50% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia durante il corso dei primi 20 giorni;
    • 66,66% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia durante il corso del periodo compreso tra il 21° giorno e il 180° giorno;
  • la temporanea inidoneità all’imbarco conseguente alla malattia (legge n. 1486 del 16 ottobre 1962), la quale prevede un indennizzo pari alla base di calcolo per l’evento di malattia presupposto prendendo in considerazione esclusivamente la retribuzione ordinaria.

Tali prestazioni, poi, attraverso la pubblicazione della Legge di Bilancio 2024, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, hanno subito le seguenti modifiche.

La novità principale, nello specifico, riguarda l’importo relativo all’indennità di malattia giornaliera prevista per i lavoratori marittimi che hanno subito o che subiranno gli eventi in oggetto a partire dal 1° gennaio 2024.

Quest’ultima, in particolare, viene concessa in misura pari al 60% della retribuzione, prendendo come riferimento per la base di calcolo la retribuzione media globale giornaliera che percepisce il lavoratore marittimo durante il corso del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento morboso si verifichi nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, invece, il calcolo sarà effettuato dividendo la retribuzione per il numero di giorni retribuiti.