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Tag: inps

Aziende speciali: gli obblighi contributivi verso l’INPS

Aziende speciali: con la pubblicazione della circolare n. 53 del 3 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi in capo a tali aziende, relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente.

Tramite la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso ha fornito anche le istruzioni per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali, nonché quelli che sono gli adempimenti che devono essere rispettati da parte delle singole Strutture territoriali competenti.

La circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Tale decreto legislativo, nello specifico, è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000 e disciplina, per l’appunto, le aziende che non hanno la forma giuridica di società di capitali, ovvero le c.d. “aziende speciali”.

Aziende speciali: ecco quali sono i contributi INPS dovuti per il finanziamento di malattia, maternità, NASpI, ecc…

Ecco qui di seguito quali sono le contribuzioni minori dovute da parte delle aziende speciali per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

A partire dal 1° maggio 2011, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, nonché dal decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono obbligati a versare i contributi per il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia anche i datori che hanno all’interno del proprio organico dei lavori dipendenti che percepiscono l’indennità.

Tra questi rientrano anche gli enti pubblici economici e le aziende speciali.

Per quanto riguarda la maternità, invece, si applicano le disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico della maternità e della paternità”, le quali regolano l’assicurazione economica di maternità.

A tal proposito, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, a partire dal 1° gennaio 2009 sono tenute al versamento dei contributi per maternità e malattia i seguenti datori di lavoro:

  • le imprese dello Stato;
  • le imprese degli enti pubblici;
  • le imprese degli enti locali privatizzate;
  • le imprese a capitale misto.

Tale normativa, nello specifico, si applica anche agli enti pubblici economici e alle aziende speciali.

Per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare (ANF), invece, l’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955 (c.d. TUAF) prevede l’esonero dal versamento dei contributi dovuti all’INPS da parte delle aziende speciali, a patto che queste ultime garantiscano un trattamento per carichi di famiglia pari o superiore a quello previsto dalla normativa che regola gli ANF.

In base a quanto viene previsto dall’art. 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 le aziende speciali sono obbligati a pagare la contribuzione relativa al finanziamento di:

  • “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto;
  • “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (c.d. Fondo di Tesoreria);
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Ecco quali sono i contributi dovuti:

  • NASpI (contribuzione ordinaria) – 1,31%;
  • NASpI (contribuzione art. 25 della legge n. 845 del 1978) – 0,30%;
  • Fondo di Garanzia TFR – 0,20% (0,40% per i dirigenti industria);
  • Maternità – 0,46% (industria), 0,24% (terziario);
  • Malattia – 2,22% (industria), 2,44% (terziario);
  • FIS (fino a 5 dipendenti) – 0,50%;
  • FIS (oltre 5 dipendenti) – 0,80%;
  • CIGS – 0,90%.

Pensione a 61 anni con Quota 97,6: domande entro il 1° maggio

L’Inps ha stabilito che le domande di accesso a Quota 97,6, che permette di andare in pensione a 61 anni, devono essere presentate entro il 1° maggio 2024.

Con il messaggio n. 812, l’Istituto ricorda appunto che manca poco tempo ai lavoratori con mansioni usuranti e notturne di presentare la domanda per accedere alla pensione anticipata.

La possibilità è estesa solo ai lavoratori che soddisfano i requisiti per l’accesso alla pensione agevolata entro il 2025.

Come funziona Quota 97,6? Quali requisiti per l’accesso? Come presentare la domanda entro il 1° maggio 2024?

Cos’è e come funziona Quota 97,6

Con la pubblicazione del messaggio n. 812, l’Inps ha stabilito che le domande di accesso a Quota 97,6 devono essere presentate entro il 1° maggio 2024.

Cos’è Quota 97,6? Si tratta di una pensione anticipata, una delle opzioni per cui sono necessari 61 anni e 7 mesi di età e una contribuzione di almeno 35 anni.

Quota 97,6 è rivolta sola ai lavoratori che svolgono lavori fisicamente impegnativi e gravosi e che perfezionino i requisiti necessari di accesso nel 2025.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi si parla di Quota 98,6, per cui è necessario perfezionare 62 anni e 7 mesi e una contribuzione minima di 35 anni.

Chi può accedere a Quota 97,6 per andare in pensione a 61 anni

Possono andare in pensione a 61 anni d’età con Quota 97,6:

  • I lavoratori addetti a mansioni usuranti (in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, coloro che lavorano in ambienti ad alte temperature, in spazi ristretti o nell’asportazione dell’amianto);
  • Gli addetti notturni per almeno sei ore consecutive tra la mezzanotte e le 5 (per un minimo di 64 giorni all’anno o che lavorano per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 per l’intero anno);
  • I lavoratori della linea catena (con specifiche voci tariffarie e coloro che svolgono mansioni ripetitive);
  • I conducenti di veicoli almeno a 9 posti.

Le suddette attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette anni durante gli ultimi dieci.

Per quanto riguarda i calcoli relativi agli anni di lavoro faticoso, vengono inclusi anche i periodi in cui sono stati accumulati contributi figurativi.

Come fare domanda entro il 1° maggio 2024

Come precisato dall’Inps, la domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2024, per tutti coloro che perfezionano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, correlata dal modulo AP45 e da tutta la documentazione minima indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011.

I lavoratori dipendenti del settore privato, che svolgono mansioni faticose, possono presentare la domanda, anche se ottengono il diritto grazie al versamento dei contributi in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

La documentazione necessaria da allegare alla domanda di accesso a Quota 97,6 può includere, per esempio:

  • Buste paga;
  • Libretto di lavoro;
  • Ordini di servizio.

Oltre ai suddetti, possono essere richiesti ulteriori documenti comprovanti i requisiti di accesso alla pensione anticipata.

Decorrenza della pensione

Tutti gli aventi diritto che presentano le domande oltre il termine indicato, in caso di accertamento positivo del possesso dei requisiti del rispetto delle condizioni, incorrono nel differimento anticipato.

Quando inizia? Il differimento anticipato è pari a:

  • Un mese per il ritardo inferiore o pari a un mese;
  • Due mesi per il ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • Tre mesi per il ritardo pari o superiore a tre mesi.

Si rimanda anche al seguente articolo: Come si fa ad andare in pensione a 61 anni nel 2024? Se rientri in questa categoria è possibile

Pagamenti INPS di aprile 2024: tutte le date

Dall’Assegno Unico all’Assegno di Inclusione, passando per le indennità di disoccupazione e alle pensioni, ai canonici pagamenti INPS del mese di aprile 2024 si aggiungono anche i primi accrediti del Bonus asilo nido e del supporto domiciliare.

A causa delle festività pasquali, appena trascorse, alcune date potrebbero subire un leggero slittamento.
Vediamo quali sono tutte le date dei pagamenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) del mese di aprile e quali sono gli eventuali posticipi.

Pagamenti pensioni di aprile 2024

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di aprile 2024 è slittato al 2 aprile 2024, il primo giorno bancabile del mese. Quindi, a partire dal 2 aprile 2024 è possibile ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli delle Poste Italiane, rispettando il calendario per cognome.

Il calendario è il seguente:

  • 2 aprile: cognomi A-C;
  • 3 aprile: cognomi D-K:
  • 4 aprile: cognomi L-P;
  • 5 aprile: cognomi Q-Z.

È opportuno far presente e ricordare che, dal mese di marzo, si applicano le nuove aliquote Irpef. Il cedolino pensione del mese di aprile è anche disponibile sul sito dell’Inps, dove è possibile conoscere l’importo in anticipo.

Pagamento Assegno Unico aprile 2024

Uno dei canonici pagamenti mensili dell’Inps, per gli aventi diritto, è l’Assegno unico e universale. Quando sono previsti i pagamenti? Per tutti coloro che sono già destinatari dell’assegno, i pagamenti avverranno:

  • Il 17 aprile 2024;
  • Il 18 aprile 2024;
  • Il 19 aprile 2024.

Pagamento Assegno di Inclusione aprile 2024

Introdotto dal 1° gennaio 2024, mensilmente viene liquidato anche il pagamento dell’Assegno di Inclusione. La misura ha sostituito definitivamente il Reddito di Cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà alla fragilità e all’esclusione sociale.

L’assegno viene erogato previa domanda all’Inps e verifica dei requisiti e delle condizioni per beneficiarvi. Il contributo mensile viene liquidato con ricarica della Carta d’Inclusione. Quando viene pagato ad aprile 2024? Il pagamento avverrà il 26 aprile 2024.

La seconda misura in sostituzione del RdC è il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Il pagamento avverrà:

  • Dal 15 aprile, per le domande pervenute nel corso del mese di marzo;
  • Dal 27 aprile per le istanze presentate entro il 15 di aprile che soddisfano le condizioni di legge entro lo stesso giorno.

Pagamento Naspi, Dis-Coll e Cassa integrazione aprile 2024

Per chi perde involontariamente il posto di lavoro e rispetta le condizioni e i requisiti previsti, spettano le indennità di disoccupazione: Naspi e Dis-Coll.

In entrambi i casi, la prestazione spetta previa presentazione della domanda all’Inps. Quando saranno liquidate le prestazioni ad aprile? Sia la Naspi che la Dis-Coll saranno pagate indicativamente entro la metà del mese, posto che le date effettive di pagamento possono variare in base al singolo beneficiario.

È possibile, però, conoscere in anticipo la data di pagamento della prestazione, collegandosi sulla piattaforma telematica dell’Inps “Fascicolo previdenziale del cittadino”.

Per quanto riguarda i pagamenti della Cassa integrazione occorre attendere la metà del mese di aprile.

Pagamento Bonus asilo nido aprile 2024

L’Inps, con la pubblicazione del messaggio n. 1024, dell’11 marzo 2024, ha reso noto che è disponibile la procedura per le domande del Bonus asilo nido.

Con il messaggio, l’Istituto ha reso noto che i pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024. Si ricorda che le domande possono essere presentate all’Inps entro il 31 dicembre 2024. Una volta accolta la domanda l’Inps provvede alla corresponsione del contributo con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda.

La misura si concretizza, alternativamente, in un contributo per:

  • Il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati;
  • Il pagamento di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Fondo pensione lavoratori sportivi: diritto di opzione fino al 30 giugno 2024

Fondo pensione lavoratori sportivi: con la pubblicazione del messaggio n. 1190 del 20 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la proroga dei termini per quanto riguarda l’esercizio del diritto di opzione per gli istruttori che operano presso gli impianti e i circoli sportivi, nonché per i direttori tecnici e gli istruttori che operano presso le società sportive e che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificato dal decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno della precedente circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 pubblicata da parte dell’Istituto, nonché all’interno dei punti n. 20 e n. 22 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 15 marzo 2005.

Fondo pensione lavoratori sportivi: le istruzioni INPS su come esercitare il diritto di opzione per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento entro il 30 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla precedente circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 l’Istituto stesso ha specificato quella che è la normativa previdenziale che è stata definita all’interno dell’apposito decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, e che può essere applicata ai lavoratori sportivi.

A tal proposito, nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha individuato e chiarito ai soggetti interessati quella che è la disciplina previdenziale e assistenziale che può essere applicata a partire dal 1° luglio 2023 ai seguenti lavoratori:

  • gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di ogni genere;
  • i direttori tecnici e gli istruttori presso le società sportive che sono indicate all’interno del punto n. 20 e del punto n. 22 del sopra citato decreto del MLPS del 15 marzo 2005.

I lavoratori appena richiamati, in particolare, che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FLPS) a partire dal 1° luglio 2023, devono essere assicurati a:

  • il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, nel caso in cui siano titolari di un contratto di lavoro dipendente oppure di un contratto di lavoro nell’ambito del settore professionistico;
  • la Gestione separata dell’INPS, nel caso in cui siano titolari di un contratto di lavoro autonomo o parasubordinato non rientrante all’interno dell’ambito dei settori professionistici.

A prescindere dalla tipologia di lavoratore, però, fino al termine del 30 giugno 2023 tutti i lavoratori che sono stati indicati all’interno del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 sono stati assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Dopodiché, l’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, ha introdotto la possibilità di scegliere di restare nel regime previdenziale già in godimento presso il suddetto Fondo entro 6 mesi, poi prorogati fino alla scadenza del 30 giugno 2024 dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024, la quale ha convertito, con modificazioni, il precedente decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023.

Il diritto di opzione fino al 30 giugno 2024, in particolare, può essere esercitato una sola volta, senza possibilità di revoca, esclusivamente dagli assicurati che sono iscritti alla data del 30 giugno 2023 al FPLS.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali può essere esercitato il diritto di opzione relativo al mantenimento del regime previdenziale già in godimento, infine, l’INPS mette a disposizione un apposito servizio online all’interno del proprio sito web ufficiale, accessibile previa autenticazione mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: in vigore dal 1° aprile 2024

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione della circolare n. 52 del 27 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la normativa applicabile, i distacchi e la trasferibilità delle domande relative alle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento all’Accordo sulla sicurezza sociale che è stato firmato a Roma in data 6 febbraio 2009 da parte della Repubblica italiana e del Giappone e che entrerà in vigore a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Tale Accordo, nello specifico, è stato successivamente ratificato dalla legge n. 97 del 18 giugno 2015, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 dell’8 luglio 2015.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’Accordo amministrativo che è stato stipulato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023 e che entrerà in vigore sempre a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: cosa cambia da oggi?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citate disposizioni legislative a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024, è entrato in vigore l’Accordo che è stato stipulato in materia di sicurezza sociale da parte dell’Italia e del Giappone.

Questo Accordo sulla sicurezza sociale, nello specifico, inizia a produrre i suoi effetti insieme anche a quanto è stato previsto all’interno di un altro Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023.

Ad ogni modo, entrambi gli Accordi sono stati messi a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale ed, in particolare, all’interno dei rispettivi Allegati n. 1 e n. 2 della circolare in oggetto.

Tali Accordi sottoscritti tra la Repubblica italiana e il Giappone, nello specifico, hanno come obiettivo principale quello di evitare la doppia imposizione contributiva per quanto riguarda le disposizioni legislative in materia previdenziale che vengono applicate sia ai lavoratori privati che ai lavoratori pubblici che operano all’interno del territorio dell’altro Stato contraente (Giappone).

In particolare, l’Ambasciata del Giappone a Roma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) hanno dato seguito alle precedenti note del 13 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023 regolando quelle che sono le modalità di applicazione di quanto viene disposto all’interno dell’art. 7 dell’Accordo in materia di distacco per quanto riguarda il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti che firma un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria.

Campo di applicazione

L’art. 2 dell’Accordo sulla sicurezza sociale stipulato in data 6 febbraio 2009 da parte dell’Italia e del Giappone, nonché l’art. 2 del successivo Accordo amministrativo firmato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023, regolano i seguenti sistemi pensionistici per quanto riguarda lo Stato Italiano:

  • l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
  • la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
  • le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, compresi gli iscritti alla Gestione pubblica in base a quanto previsto all’interno degli Accordi con lo Stato di Israele (circolare n. 196 del 2 dicembre 2015) e con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

Ecco, invece, quali sistemi pensionistici regolano i sopra citati articoli per quanto riguarda il Giappone:

  • la pensione nazionale, ad esclusione del Fondo pensionistico nazionale;
  • l’assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati, ad esclusione del Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti statali;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati, ad esclusione del sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali;
  • il “Mutual Aid Pension” per il personale delle scuole private.

Lavoro sportivo: le istruzioni INPS per l’applicazione del massimale contributivo

Lavoro sportivo: con la pubblicazione della circolare n. 50 del 25 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le istruzioni operative ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva per quanto riguarda le tutele che sono previste per i lavoratori sportivi che operano con un apposito contratto di lavoro in qualità di dipendente.

La circolare in oggetto, inoltre, fornisce anche le istruzioni operative in merito al pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 166 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 18 giugno 1997;
  • l’art. 33, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021;
  • l’art. 16, comma 3 bis, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 244 del 18 ottobre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023.

Lavoro sportivo: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Ad integrazione di quanto era stato comunicato in precedenza all’interno della circolare INPS n. 88 del 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ulteriori istruzioni per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che operano all’interno del settore professionistico e del settore dilettantistico e che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori sportivi dipendenti che sono iscritti al c.d. Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Tali istruzioni operative, nello specifico, sono state fornite da parte dell’Istituto con lo scopo di permettere ai sopra citati datori di lavoro di procedere con il versamento della sola contribuzione dovuta per le quote che eccedono il massimale contributivo.

A tal proposito, pertanto, ecco che cosa deve essere inserito all’interno dell’elemento <EccMassSport> della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens:

  • nei sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport> deve essere indicato:
    • l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero (383 euro per il 2024) e il massimale retributivo giornaliero (2.796 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “SZ”);
    • l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo (119.650 euro per il 2024) e il massimale retributivo annuo (872.251 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “ST”);
  • nei sotto-elementi <ContrEccMass1Sport> e <ContrEccMass2Sport> deve essere indicato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale, la quale deve essere calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport>, in aggiunta a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Retribuzioni convenzionali 2024: istruzioni operative dall’Inps

L’Inps, con la pubblicazione della circolare del 25 marzo, ha reso note le istruzioni operative per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali del 2024.

Prima era già stato pubblicato un decreto con le tabelle che ha definito le retribuzioni per i lavoratori all’estero.

Vediamo quando si applicano le retribuzioni convenzionali, nei confronti di quali lavoratori e come devono regolarizzare i datori di lavoro. Nella stessa circolare, inoltre, l’Inps indica come provvedere per le eventuali regolarizzazioni contributive, come avremo modo di spiegare nel testo.

Cos’è la retribuzione convenzionale?

La retribuzione convenzionale è una forma di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti all’estero.
A cosa servono? Si utilizzano per determinare l’ammontare delle imposte dovute dai lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la loro attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per un periodo di tempo superiore a 183 giorni, durante 12 mesi.

Per applicarle, i lavoratori devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • Avere la residenza in Italia;
  • Prestare la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa ed esclusiva;
  • Prestare l’attività lavorativa all’estero per un periodo di tempo superiore a 183 giorni durante 12 mesi.

Da un punto di vista prettamente fiscale, è indifferente che l’attività sia prestata in un Paese dell’Unione Europea oppure extra Unione Europea.

Ribadiamo, quindi, che devono essere prese come riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per il 2024 nei confronti dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

A quali lavoratori si applicano le retribuzioni convenzionali 2024?

Il 19 marzo 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale che, annualmente, definisce i valori delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori che svolgono attività all’estero.

Le tabelle contengono aggiornate i valori di riferimento per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito.

I valori si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi si sicurezza sociale.

Retribuzioni convenzionali 2024: istruzioni dell’Inps

L’Inps ha fornito le istruzioni operati sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali 2024, con la pubblicazione della circolare n. 49, il 25 marzo 2024.

La retribuzione convenzionale imponibile viene determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Cos’è la retribuzione nazionale? Si intende il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. L’importo così calcolato deve essere diviso per 12 e, in base alle tabelle pubblicate annualmente, bisogna individuare il settore corrispondente e la fascia retributiva da prendere come riferimento.

I valori convenzionali che possono essere ragguagliati a giornata sono nei seguenti casi:

  • Assunzione;
  • Risoluzione;
  • Trasferimento.

Nei tre casi suddetti, l’imponibile deve essere diviso per 26 giornate. Il risultato deve essere moltiplicato per il numero dei giorni compresi nella parte di mese interessata.

Quando può variare l’importo delle retribuzioni convenzionali?

Solo in alcune e determinate eccezioni, l’importo della retribuzione convenzionale può variare.

Di quali casi si tratta?

  • Se è stato effettuato il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • Se è avvenuto un mutamento durante il mese del trattamento economico, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;
  • Nel caso in cui sono stati maturati compensi variabili nel corso dell’anno.

Qualora i datori di lavoro abbiano operato diversamente nel primo trimestre del 2024, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Se decidono di regolarizzare, non sono tenuti ad oneri aggiuntivi.

Quando regolarizzare? La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 giugno 2024. Ai fini della denuncia UNIEMES devono essere calcolate le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e le retribuzioni assoggettate a contribuzione per lo stesso mese.

Online la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”: le istruzioni per l’invio delle domande CIG sul sito dell’INPS dal 2 maggio 2024

Con la pubblicazione del messaggio n. 892 del 1° marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali OMNIA IS, la quale consente ai soggetti che sono interessati di presentare la propria domanda per la CIG esclusivamente attraverso la nuova procedura presente sul sito INPS.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento a quanto viene disposto dall’apposito progetto denominato per l’appunto “OMNIA IS”, il quale fa parte di quelle disposizioni che sono contenute all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Online la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”: a partire dal 2 maggio 2024 le domande per la CIG dovranno essere presentate con la nuova procedura disponibile sul sito dell’INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ed in base a quanto è stato definito dal sopra citato progetto rientrante all’interno dei programmi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l’INPS ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale una nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata “OMNIA IS”.

Questa nuova procedura online, nello specifico, si pone come obiettivo principale quello di fungere da hub operativo ed informativo sia per quanto riguarda i datori di lavoro interessati e i loro intermediari abilitati e sia per quanto riguarda gli operatori dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tra i tanti servizi online che sono messi a disposizione dei datori di lavoro e dei loro intermediari c’è anche la nuova procedura che consente di presentare la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), la quale è stata semplificata per ciò che concerne la compilazione dei dati che devono essere inseriti al suo interno.

A tal proposito, l’Istituto ha comunicato all’interno del precedente messaggio n. 2372 del 26 giugno 2023 la pubblicazione della nuova piattaforma online ai fini della presentazione della domanda per la CIG, permettendo ai datori di lavoro e ai relativi intermediari di familiarizzare con l’utilizzo di questo nuovo strumento e di scegliere, dunque, se presentare l’istanza con la nuova o con la vecchia procedura telematica.

Con il messaggio in oggetto, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal 2 maggio 2024 la domanda per la CIG potrà essere presentata esclusivamente attraverso l’utilizzo della nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”.

In particolare, le richieste potranno essere presentate recandosi nella homepage del sito web dell’INPS, all’interno del servizio online denominato “Servizi per le aziende ed i consulenti”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopodiché, in seguito ad aver effettuato l’accesso all’interno del sopra citato servizio online i soggetti interessati dovranno selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e la voce “OMNIA Integrazioni Salariali” all’interno di due appositi menu.

Infine, l’INPS comunica che per avere maggiori informazioni è possibile consultare un apposito manuale utente in formato pdf all’interno della sezione dedicata ai “Documenti”, nel quale vengono fornite le istruzioni per l’utilizzo della nuova procedura.

Servizi disponibili per le aziende e i consulenti

Ecco quali sono i servizi disponibili in Accesso ai servizi per aziende e consulenti:

  • invio DM10;
  • compilazione DM10 online;
  • invio GLA;
  • invio denunce mensili EMENS;
  • invio moduli online;
  • EMENS online;
  • EMENS – rendiconto parasubordinati;
  • consultazione trasmissioni DM10;
  • consultazione trasmissioni GLA;
  • consultazione trasmissioni EMENS;
  • invio domande CIGS;
  • richiesta regolarità contributiva;
  • Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo);
  • servizi rapporto di lavoro domestico;
  • consultazione note di rettifica;
  • consultazione regolarità contributiva;
  • documento unico di regolarità contributiva;
  • DURC Agricoli;
  • iscrizione e variazione azienda;
  • Cassetto previdenziale aziendale;
  • invio domande Fondo speciale Trasporto Aereo;
  • invio domande Fondo speciale Credito;
  • sgravi contrattazione di secondo livello;
  • invio elenco lavoratori sospesi;
  • richiesta visita medica di controllo;
  • greenpass50+.

Assegno Unico 2024: invio dei dati INPS entro il 16 marzo

Assegno Unico 2024 INPS: con la pubblicazione dell’atto congiunto n. 119578 del 13 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale hanno comunicato quali sono le modalità e i termini che devono essere rispettati per dell’invio dei dati relativi ai familiari ai quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (AUU) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per quanto riguarda l’anno in corso, che si riferisce al periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento congiunto che è stato firmato da parte del Direttore Generale dell’INPS e da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali);
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
  • l’art. 10, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 230 del 2021, il quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato disposto in precedente all’interno dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR), recante “Detrazioni per carichi di famiglia”.

Assegno Unico 2024 INPS: ecco le informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha l’obbligo di trasmettere in via sperimentale all’Agenzia delle Entrate i dati che si riferiscono al periodo di imposta 2023 e che riguardano i familiari per i quali è stata prevista da parte dell’Istituto stesso l’erogazione dell’Assegno unico e universale (AUU).

Questi dati, in particolare, hanno lo scopo di consentire all’amministrazione finanziaria di utilizzare i medesimi ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa al periodo di imposta 2023.

A tal proposito, dunque, considerando le tempistiche stringenti che riguardano la trasmissione di queste informazioni dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU non dovranno essere inviati tramite la Certificazione Unica (CU) 2024, ma attraverso l’utilizzo delle modalità e dei termini che andremo a specificare nel paragrafo successivo.

Ecco qui di seguito le informazioni relative ai soggetti che hanno percepito l’Assegno unico per almeno un mese che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve trasmettere all’AdE:

  • il codice fiscale del percettore dell’AUU;
  • il codice fiscale dei figli a carico (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021);
  • i minori di 21 anni per i quali è stato erogato l’assegno;
  • eventualmente, il codice fiscale dell’altro genitore;
  • il numero di mesi dell’anno per i quali è stato riconosciuto l’assegno;
  • la ripartizione percentuale tra i genitori.

Le modalità e i termini per l’invio dei dati relativi ai familiari per i quali viene erogato l’AUU

L’invio dei dati che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo deve essere effettuato seguendo il solito canale presente tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

La trasmissione, nello specifico, può avvenire attraverso l’utilizzo dei seguenti sistemi:

  • invio ordinario;
  • invio correttivo;
  • cancellazione.

Per quanto riguarda i termini che devono essere rispettati da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, invece, il provvedimento in oggetto prevede l’invio dei dati entro la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta al quale ci si riferisce, ovvero entro il 16 marzo 2024, in modo da permettere l’elaborazione della dichiarazione precompilata dei soggetti interessati.

Riscatto, ricongiunzione e rendita: online le attestazioni fiscali per i pagamenti effettuati nel 2023

Riscatto ricongiunzione rendita: con la pubblicazione del messaggio n. 908 del 1° marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che possono essere visualizzate e stampate all’interno del Portale dei Pagamenti presente sul sito web ufficiale dell’INPS le attestazioni fiscali che si riferiscono ai pagamenti che sono stati effettuati durante il corso dell’anno 2023 per quanto riguarda gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

A tal proposito, inoltre, l’Istituto ha fornito anche le istruzioni ai fini dell’accesso al sopra citato Portale dei Pagamenti da parte dei soggetti interessati, nonché i chiarimenti in merito alle attestazioni fiscali in oggetto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 20, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Riscatto ricongiunzione rendita: le istruzioni INPS per l’accesso al Portale dei Pagamenti e la consultazione delle attestazioni fiscali 2023

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha comunicato quali sono le modalità attraverso le quali possono essere visualizzate e stampate le attestazioni fiscali relative ai versamenti che sono stati effettuati durante il corso dell’anno 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato che è necessario recarsi all’interno del proprio sito web ufficiale, per poi accedere nel Portale dei Pagamenti e consultare le attestazioni fiscali di interesse seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Aree tematiche” > “Portale dei Pagamenti” > “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

Prima di procedere con la visualizzazione e con la stampa delle attestazioni fiscali di proprio interesse, che si riferiscono ai pagamenti effettuati nel 2023 per quanto riguarda gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, gli utenti interessati dovranno necessariamente effettuate l’autenticazione mediante l’utilizzo di credenziali differenti a seconda del numero di attestazioni che intendono visualizzare o stampare.

In particolare:

  • nel caso in cui si abbia intenzione di visualizzare e di stampare l’attestazione fiscale relativa ad una singola pratica di riscatto, l’autenticazione deve essere effettuata inserendo il proprio codice fiscale e il numero pratica (8 cifre);
  • nel caso in cui si abbia intenzione di visualizzare e di stampare l’attestazione fiscale relativa ad una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita, l’autenticazione deve essere effettuata inserendo le proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Sempre per quanto riguarda la possibilità di consultare e di stampare le attestazioni fiscali, inoltre, l’INPS specifica che sono disponibili all’interno del Portale dei Pagamenti presente sul proprio sito web ufficiale anche quelle che riguardano i pagamenti per la tipologia di riscatto non coperti da contribuzione che vengono effettuati da parte del diretto interessato oppure dal superstite o da un suo parente o affine entro il secondo grado.

A tal proposito, l’art. 20, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, prevede una detrazione di importo pari al 50% dall’imposta lorda dovuta per quanto riguarda l’onere che è stato versato.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che nel caso in cui non dovessero essere consultabili e stampabili all’interno del Portale dei Pagamenti disponibile sul sito web dell’INPS stesso le attestazioni fiscali che si riferiscono ai versamenti che sono stati effettuati durante il corso dell’anno 2023 da parte dei soggetti che sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), allora chiunque fosse interessato potrà presentare un’apposita richiesta al seguente indirizzo email: [email protected].

Assegno di maternità 2024: qual è l’importo per il 2024? La circolare INPS

Assegno di maternità 2024: con la pubblicazione della circolare n. 40 del 29 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i nuovi importi e il nuovo limite di reddito che è previsto per l’anno in corso per quanto riguarda la misura relativa all’assegno di maternità che viene concesso da parte dei Comuni, in seguito alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stata comunicata dall’ISTAT (Istituto nazionale di statistica).

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2024, nonché all’interno di un apposito comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 74 del decreto legislativo n. 51 del 26 marzo 2001, nonché dalla legge n. 81 del 5 febbraio 1992.

Assegno di maternità 2024: l’INPS comunica quali sono gli importi e i requisiti economici da rispettare per beneficiare della misura

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicata da parte dell’ISTAT è pari al 5,4%.

A tal proposito, dunque, l’importo dell’assegno mensile di maternità che viene riconosciuto per le nascite, per gli affidamenti preadottivi e per le adozioni senza affidamento, che sono avvenuti e che avverranno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, è stato rivalutato in misura pari a 404,17 euro.

Il beneficio economico in oggetto, nello specifico, viene erogato per un periodo di 5 mesi, generando un entrata complessiva per i soggetti beneficiari pari a 2.020,85 euro.

Per quanto riguarda le modifiche relative ai requisiti economici che sono state apportate a partire dal 1° gennaio 2024, poi, l’INPS comunica che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini della concessione dell’assegno di maternità deve essere necessariamente pari a 20.221,13 euro.

Assegno di maternità dei comuni

Per approfondire meglio tutto ciò che riguarda la misura relativa all’assegno di maternità valido per l’anno 2024, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che tale prestazione assistenziale viene concessa da parte dei Comuni e successivamente pagata da parte dell’INPS stessa.

Nello specifico, in base a quanto viene disposto dall’art. 74 del decreto legislativo n. 51 del 26 marzo 2001, l’assegno di maternità di base (c.d. “assegno di maternità dei comuni”) viene riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini di un Paese estero che si trova all’interno dell’Unione Europea (UE);
  • i cittadini di un Paese estero che si trova al di fuori dell’Unione Europea (UE), a patto che questi ultimi siano in possesso del titolo di soggiorno previsto.

A tal proposito, inoltre, l’Istituto comunica che i cittadini stranieri interessati a beneficiare della misura in oggetto hanno la possibilità di rivolgersi al proprio Comune di appartenenza al fine di ricevere tutte le informazioni che sono necessarie per quanto riguarda l’ottenimento della specifica tipologia di permesso di soggiorno utile per ricevere l’assegno di maternità.

Ad ogni modo, un requisito che i sopra citati soggetti devono necessariamente possedere sotto l’aspetto economico è quello relativo al conseguimento di un reddito complessivo annuo entro una determinata soglia fissata dal proprio Comune di residenza.

Inoltre, i richiedenti non devono essere beneficiari di nessun trattamento previdenziale e non devono già essere beneficiari di un altro assegno di maternità concesso dall’INPS.

Accompagnamento pensione 2024: le nuove regole da marzo su IRPEF, trattamento integrativo e assegno straordinario

Accompagnamento pensione 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha racchiuso e ha comunicato tutte quelle che sono le novità fiscali che sono previste per l’anno in corso per quanto riguarda le prestazioni previdenziali e di accompagnamento alla pensione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle modifiche che sono state apportate dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda l’accompagnamento alla pensione per l’anno 2024 ed, in particolare, quali sono gli effetti sul medesimo in seguito alla riforma fiscale ai fini IRPEF che è stata introdotta alla fine dell’anno scorso.

Accompagnamento pensione 2024 e riforma IRPEF: l’INPS comunica le nuove regole a partire dal mese di marzo

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 216 del 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, dando attuazione a quanto è stato disposto dall’art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha previsto delle nuove regole valide per tutto il 2024 per quanto riguarda l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

A tal proposito, nello specifico, sono state apportate delle modifiche in merito alle aliquote e agli scaglioni di reddito che devono essere utilizzati per l’anno 2024 ai fini del calcolo dell’imposta lorda.

In particolare, rispetto a quanto era stato previsto all’interno dell’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il suddetto decreto legislativo ha ridotto da 4 a 3 gli scaglioni di reddito e le rispettive aliquote IRPEF, abolendo l’aliquota pari al 25% e applicando ai redditi di importo pari o inferiore a 28.000 euro, invece che 15.000 euro come era previsto dall’art. 11 del TUIR, l’aliquota pari al 23%.

Ecco qui di seguito quali sono le percentuali da tenere in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta 2024:

  • per i redditi di importo pari o inferiore a 28.000 euro l’aliquota IRPEF è del 23%;
  • per i redditi di importo compreso tra i 28.000 euro e i 50.000 euro l’aliquota IRPEF è del 35%;
  • per i redditi di importo superiore a 50.000 euro l’aliquota IRPEF è del 43%.

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali previste, poi, il successivo comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha previsto un aumento da 1.880 euro a 1.995 euro per i contribuenti che conseguono dei redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro nel 2024.

Riprendendo quelle che sono le sopra citate modifiche che sono state apportate per l’anno in corso l’INPS ha comunicato che le nuove regole saranno applicate sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento alla pensione assoggetta alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF a partire dal mese di marzo 2024, conteggiando anche quelli che sono gli arretrati di gennaio e di febbraio.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato anche quali sono gli effetti che la riforma fiscale ai fini IRPEF ha provocato sull’importo del trattamento integrativo e sull’importo dell’assegno straordinario.

NASpI e DIS-COLL: ci sono limiti di età? La risposta dell’INPS

NASpI e DIS-COLL: con la pubblicazione del messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli eventuali limiti di età che sono previsti ai fini della presentazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) per la certificazione del proprio stato di disoccupazione e dell’iscrizione al Centro per l’impiego.

Il messaggio in oggetto, a tal proposito, fornisce delle precisazioni anche per quanto riguarda l’accesso dei medesimi alle indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000;
  • l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
  • l’art. 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012;
  • l’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;
  • l’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;
  • l’art. 15, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;
  • l’art. 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;
  • l’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;
  • l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.

NASpI e DIS-COLL: l’INPS chiarisce le regole sul limite massimo e il limite minimo di età previsto per l’accesso alle indennità di disoccupazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), e dall’art. 15, comma 2, lett. a), del sopra citato decreto legislativo n. 22 del 2015, l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL viene garantito esclusivamente nel caso in cui i soggetti interessati si trovano in stato di disoccupazione.

A tal proposito, nello specifico, secondo quanto viene stabilito dall’art. 19, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 150 del 2015, vengono considerati disoccupati coloro che presentano i seguenti requisiti:

  • sono privi di un impiego;
  • hanno presentato tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la DID, ovvero la propria dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro che vengono concordate insieme al Centro per l’impiego.

Dopodiché, qualora sia in possesso di entrambi i requisiti che abbiamo appena richiamato, il soggetto interessato deve necessariamente presentare un’apposita domanda per beneficiare della NASpI o della DIS-COLL mediante l’iscrizione al Centro per l’impiego.

Proprio su questo aspetto sono giunte numerose richieste di chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) per quanto riguarda i limiti di età che sono previsti ai fini dell’iscrizione presso i Centri per l’impiego.

Pertanto, il MLPS ha chiarito che il limite massimo di età previsto per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, non riguarda anche l’iscrizione al collocamento ordinario ai fini dell’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Ciò nonostante, anche se non è previsto alcun limite massimo di età per beneficiare della disoccupazione il Ministero specifica che l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, stabilisce che i soggetti di età inferiore a 16 anni non possono effettuare l’iscrizione al collocamento ordinario e, dunque, non possono ricevere la NASpI e la DIS-COLL.

CIGS in deroga 2023: le istruzioni INPS per il recupero delle somme anticipate

CIGS in deroga 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la normativa attualmente vigente in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023 (c.d. decreto Lavoro).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato all’interno dei precedenti messaggi che sono stati pubblicati da parte dell’Istituto, ovvero il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 e il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda la CIGS in deroga relativa all’anno 2023 e, nello specifico, quali sono le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale all’interno dei flussi Uniemens.

CIGS in deroga 2023: la normativa vigente in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale

Prima di procedere con la pubblicazione delle istruzioni operative e contabili in merito alla compilazione dei flussi Uniemens da parte dei datori di lavoro interessati, l’INPS ha riportato all’interno del messaggio in oggetto il contenuto della normativa che disciplina la CIGS in deroga, nonché il contenuto dei successivi messaggi pubblicati da parte dell’Istituto stesso.

In particolare:

  • con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha richiamato quanto è stato disposto all’interno dell’art. 30 del decreto Lavoro, il quale ha introdotto e disciplina il c.d. trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS);
  • con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda il versamento del contributo addizionale dovuto da parte dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla CIGS (art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015).

In merito agli importi che possono essere erogati da parte dell’INPS ai lavoratori l’art. 30, commi 1 e 2, del decreto Lavoro dispone che il limite massimo complessivo di spesa relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è pari a 13 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2023 e pari a 0,9 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2024.

In alcuni casi, però, la normativa in oggetto ha previsto che debbano essere necessariamente i datori di lavoro ad anticipare il pagamento della CIGS ai lavoratori, salvo poi richiedere all’INPS il recupero delle somme anticipate.

Le istruzioni operative e contabili dell’INPS per la compilazione dei flussi Uniemens e il recupero delle somme anticipate

Ai fini del recupero delle somme che i datori di lavoro hanno anticipato a titolo di CIGS ecco quali sono le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens:

  • in seguito all’autorizzazione da parte dell’INPS per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono inserire il nuovo codice causale “L140”, recante “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>;
  • i datori di lavoro che sono tenuti al versamento del contributo addizionale devono indicare i relativi importi all’interno del flusso ed inserire il codice causale “E614”, recante “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, all’interno dell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

Infine, l’Istituto comunica che qualora l’autorizzazione venga rilasciata nel mese in cui termina la concessione della CIGS, allora i datori di lavoro interessati dovranno pagare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo.

Naspi e Dis-Coll: dal 1° marzo le domande si presentano sulla Piattaforma Unica

Sono in arrivo novità delle domande per Naspi e Dis-Coll che, dal 1° marzo 2024, si presentano solo ed esclusivamente sulla Piattaforma Unica.

È stato annunciato dall’Inps, con il messaggio n. 804, del 23 febbraio. Nel messaggio, l’Istituto ha annunciato la modalità esclusiva di presentazione della domanda per entrambe le indennità di disoccupazione.

Nel testo, spieghiamo come funziona la nuova piattaforma, chiamata Piattaforma ID 3.0, chi può utilizzarla e quali sono i passaggi per presentare la domanda.

Come funziona la Piattaforma Unica

Nell’ambito dei progetti e delle innovazioni del PNRR, è stata prevista una nuova e unica modalità di trasmissione delle domande di Naspi e Dis-Coll. A partire dal 1° marzo 2024, le domande devono essere presentate solo ed esclusivamente con la Piattaforma Unica, chiamata Piattaforma ID 3.0.

L’obiettivo dell’utilizzo di questa nuova piattaforma è quella di innovare i servizi della PA, in cui rientra anche l’Istituto di previdenza.

A partire dal 1° marzo, come annunciato dall’Inps con la pubblicazione del messaggio n. 804, il 23 febbraio 2024, le domande per la Naspi e per la Dis-Coll devono essere presentate solo mediante la nuova piattaforma, sia per i cittadini che per i Patronati.

Domanda per i cittadini

Il nuovo servizio, per i cittadini, è disponibile direttamente sul sito dell’Inps. I cittadini, per accedere, devono autenticarsi con le proprie identità digitali personali: Spid, Cie o Cns.

Per quanto riguarda le domande della Naspi, i cittadini devono seguire il seguente percorso: bisogna andare nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, poi cliccare sulla voce “Per disoccupati” e optare per “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”. Poi, non bisogna far altro che cliccare, in ordine, su “Utilizza il servizio”, “NASpI-Domanda” e, di nuovo su “Utilizza il servizio”.

Invece, per quanto riguarda le domande della Dis-Coll, i cittadini devono sempre accedere nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, cliccare sulla voce “Per disoccupati”.

In questo caso, però, si deve scegliere “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” e, in ordine, cliccare su “Utilizza il servizio”, “DIS-COLL-Domanda” e, infine, “Utilizza il servizio”.

Domanda per i Patronati

Lo stesso servizio deve essere utilizzato anche se la domanda di disoccupazione viene presentata tramite enti di Patronato.

Ciò che cambia sono solo i vari passaggi da eseguire. In questo caso, sempre previa autenticazione, per le domande di Naspi, si deve cliccare su “Servizi”, poi su “Supporto al reddito”, “Disoccupazione”, successivamente su “Lavoratori subordinati” e, infine, scegliere la voce “NASPI”.

Lo stesso percorso deve essere seguito per chi deve presentare la domanda di Dis-Coll. Cambiano solo gli ultimi due passaggi, in quanto si deve optare per “Lavoratori a Progetto” e cliccare su “DIS-COLL”.

Cambiano i requisiti di Naspi e Dis-Coll?

Anche se cambia la modalità di trasmissione delle domande, restano invariati i requisiti di entrambe le indennità di disoccupazione.

La Naspi è rivolta ai lavoratori subordinati, la Dis-Coll, invece, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

In entrambi i casi è richiesto lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda e il requisito contributivo.

Per quanto riguarda la Naspi, è necessario possedere almeno 13 settimane di contributi versati durante i quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione.

Invece, nel caso della Dis-Coll bisogna avere almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro e l’evento stesso.

Entrambe le prestazioni vengono erogate su richiesta, previa presentazione della domanda nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Ricordiamo che, dopo aver richiesto la Naspi è necessario presentarsi al Centro per l’Impiego.

CIGS Alitalia: proroga per altri 10 mesi, le istruzioni INPS

CIGS Alitalia: con la pubblicazione della circolare n. 32 del 7 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quella che è la nuova normativa per quanto riguarda la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che viene riconosciuto nei confronti dei soggetti che operavano in qualità di lavoratori dipendenti presso Alitalia, fornendo al contempo le relative istruzioni operative e contabili.

Le istruzioni riguardano le seguenti società Alitalia:

  • Società aerea italiana S.p.a.;
  • Alitalia Cityliner S.p.a.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, nonché a quanto è stato disposto dall’art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

CIGS Alitalia: l’INPS comunica gli obiettivi e la durata trattamento di integrazione salariale straordinaria

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha riportato ai soggetti interessati quelle che sono le disposizioni legislative che sono state introdotte dal sopra citato decreto legge n. 104 del 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023 ed il quale ha previsto la concessione della CIGS ai lavoratori dipendenti di Alitalia.

Tali lavoratori, nello specifico, saranno accompagnati dalla nuova normativa mediante appositi processi di ricollocazione e sono coloro che operavano presso le seguenti società:

  • Società aerea italiana S.p.a.;
  • Alitalia Cityliner S.p.a.

Per quanto riguarda le finalità del trattamento in oggetto, inoltre, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che il nuovo trattamento di integrazione salariale straordinaria ha lo scopo anche di permettere l’attuazione di programmi formativi grazie al cofinanziamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Relativamente alla durata della misura, invece, l’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 146 del 2021 ha disposto l’iniziale proroga fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 131 a 133, della Legge di Bilancio 2022, per poi consentire un’ultima proroga di 10 mesi (dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024) attraverso la pubblicazione dell’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2023.

Trattamento di integrazione salariale straordinaria: stanziati 51,2 milioni di euro per l’anno 2024, le istruzioni INPS sui contributi da versare

La proroga della CIGS destinata ai lavoratori dipendenti di Alitalia è stata possibile grazie allo stanziamento di un ammontare di risorse economiche pari a 51,2 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Infine, riprendendo a quanto era stato comunicato in precedenza attraverso la pubblicazione delle circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ricordato che le imprese che sono sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria sono esonerate dal versamento del contributo addizionale.

Pertanto, dando attuazione a quanto è stato disposto dall’art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, nonché dall’art. 8, comma 8 bis, del decreto legge n. 86 del 21 marzo 1988, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988, le sopra citate società Alitalia rientrano nell’ambito della proroga di 10 mesi della CIGS e non sono tenute al versamento del contributo addizionale.

Assegno unico: aumento degli importi per il 2024 e soglie ISEE

Assegno unico importi 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 572 dell’8 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è il nuovo importo previsto per l’anno 2024 per quanto riguarda l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) in seguito alla rivalutazione annuale che è stata operata.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle soglie ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che sono previste per l’anno in corso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Assegno unico importi 2024: rivalutazione annuale in base all’indice del costo della vita e nuove fasce ISEE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 4, comma 11, della Legge di Bilancio 2022, è stata effettuata la rivalutazione annuale degli importi dell’Assegno unico e delle relative fasce ISEE per quanto riguarda il 2024, secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stata registrata da parte dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).

A tal proposito, dal momento che l’indice del costo della vita è aumentato del 5,4% rispetto all’anno scorso, l’INPS ha pubblicato un’apposita tabella all’interno dell’Allegato n. 1 in cui sono presenti i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie ISEE valide a partire dal 1° gennaio 2024.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che l’ammontare dell’assegno di gennaio 2024 è stato erogato in base all’indice valido per l’anno 2023 e che si procederà al conguaglio nel mese di febbraio.

La tabella con l’importo dell’AUU previsto in base alla fascia ISEE di appartenenza

  • in caso di ISEE fino a 17.090,61 euro – 199,4 euro;
  • in caso di ISEE da 17.090,61 a 17.204,55 euro – 198,8 euro;
  • in caso di ISEE da 17.204,56 a 17.318,48 euro – 198,3 euro;
  • in caso di ISEE da 17.318,49 a 17.432,42 euro – 197,7 euro;
  • in caso di ISEE da 17.432,43 a 17.546,36 euro – 197,1 euro;
  • in caso di ISEE da 17.546,37 a 17.660,30 euro – 196,6 euro;
  • in caso di ISEE da 17.660,31 a 17.774,23 euro – 195,9 euro;
  • in caso di ISEE da 17.774,24 a 17.888,17 euro – 195,4 euro;
  • in caso di ISEE da 17.888,18 a 18.002,11 euro – 194,9 euro;
  • in caso di ISEE da 18.002,12 a 18.116,05 euro – 194,3 euro;
  • in caso di ISEE da 18.116,06 a 18.229,98 euro – 193,7 euro;
  • in caso di ISEE da 18.229,99 a 18.343,92 euro – 193,1 euro;
  • in caso di ISEE da 18.343,93 a 18.457,86 euro – 192,6 euro;
  • in caso di ISEE da 18.457,87 a 18.571,80 euro – 191,9 euro;
  • in caso di ISEE da 18.571,81 a 18.685,73 euro – 191,4 euro;
  • in caso di ISEE da 18.685,74 a 18.799,67 euro – 190,9 euro;
  • in caso di ISEE da 18.799,68 a 18.913,61 euro – 190,2 euro;
  • in caso di ISEE da 18.913,62 a 19.027,55 euro – 189,7 euro;
  • in caso di ISEE da 19.027,56 a 19.141,48 euro – 189,1 euro;
  • in caso di ISEE da 19.141,49 a 19.255,42 euro – 188,6 euro;
  • in caso di ISEE da 19.255,43 a 19.369,36 euro – 188,0 euro;
  • in caso di ISEE da 19.369,37 a 19.483,30 euro – 187,4 euro;
  • in caso di ISEE da 19.483,31 a 19.597,23 euro – 186,9 euro;
  • in caso di ISEE da 19.597,24 a 19.711,17 euro – 186,2 euro;
  • in caso di ISEE da 19.711,18 a 19.825,11 euro – 185,7 euro;
  • in caso di ISEE da 19.825,12 a 19.939,05 euro – 185,2 euro.

Assegno di inclusione: domande accolte, respinte o sospese, i chiarimenti INPS su cosa fare

Assegno di inclusione INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso ha comunicato che gli utenti che hanno presentato la domanda per beneficiare della misura e che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) possono procedere con la verifica dell’esito delle proprie istanze all’interno dell’apposito servizio online.

Il messaggio in oggetto, inoltre, fornisce anche le istruzioni per quanto riguarda la gestione delle domande, indipendentemente dallo stato nel quale esse si trovano in seguito ai controlli che sono stati effettuati da parte dell’Istituto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle domande che si trovano in uno dei seguenti stati:

  • domande accolte;
  • domande respinte;
  • domande in stato di evidenza;
  • domande in stato di sospensione.

Assegno di inclusione INPS: che cosa avviene in caso di accoglimento della domanda?

Ricordando che l’Assegno di inclusione (ADI) viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei familiari che presentano la domanda all’INPS e che sottoscrivono il PAD, esclusivamente nel caso in cui i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti necessari e superino tutti i controlli preventivi previsti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che i soggetti interessati possono verificare l’esito delle istanze nella procedura gestionale messa a disposizione.

Per effettuare l’accesso all’interno del servizio online, nello specifico, gli utenti dovranno necessariamente effettuare l’autenticazione tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo aver fatto questo, il sistema potrà restituire ai richiedenti vari esiti tra i quali la dicitura di “domanda accolta”.

In questo caso, in particolare, l’importo sarà accreditato sulla Carta di inclusione intestata al soggetto che ha presentato la richiesta oppure, qualora sia stata chiesta l’individualizzazione della carta, ai componenti del nucleo familiare che hanno la responsabilità genitoriale o che sono inseriti all’interno della scala di equivalenza.

Nel caso in cui i beneficiari non siano ancora in possesso della Carta di Inclusione l’INPS comunica che quest’ultima può essere ritirata presso gli uffici delle Poste Italiane.

Assegno di inclusione: l’INPS comunica le istruzioni per la gestione in caso di reiezione della domanda

Nel caso in cui la domanda non possieda tutti i requisiti che sono necessari, invece, il sistema segnalerà la dicitura di “domanda respinta” con l’indicazione della causale a partire dal 27 febbraio 2024.

Per ricevere l’Assegno di inclusione l’Istituto comunica che i richiedenti hanno la possibilità di presentare alle Strutture INPS competenti sul territorio una motivata istanza di riesame, entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione dell’esito della propria domanda.

In alternativa, poi, il soggetto richiedente avrà la possibilità anche di presentare un apposito ricorso giudiziario.

Domande in stato di evidenza

Oltre alle ipotesi di accoglimento o di reiezione la domanda un altro stato che si può presentare è quello di “evidenza”, ovvero qualora l’attestazione ISEE presenti le seguenti omissioni e/o le seguenti difformità in seguito ai controlli automatizzati che vengono effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati che sono presenti all’interno della sezione I e II del Quadro FC2;
  • omissioni e/o difformità sui dati reddituali auto dichiarati che sono presenti all’interno della sezione II del Quadro FC8

In queste circostante la Struttura INPS competente sul territorio invia un’apposita comunicazione al soggetto che ha presentato la domanda per l’Assegno di inclusione, invitando il medesimo a:

  • inviare i documenti che attestano la completezza e la veridicità delle informazioni presenti nella DSU;
  • presentare una nuova DSU con i dati corretti;
  • rettificare la DSU in cui sono presenti errori effettuati dal CAF.

Assegno di inclusione: le istruzioni INPS per la gestione delle domande sospese in caso di discordanza tra i dati dichiarati nella DSU e quelli presenti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Infine, nel caso in cui ci sia discordanza tra le informazioni presenti nella DSU e quelli presenti nelle banche dati dell’ANPR il sistema metterà la domanda in stato di “sospensione”.

In questo periodo le Strutture INPS territorialmente competenti effettueranno dei controlli sulla veridicità del nucleo familiare richiedente per poi procedere con l’accoglimento o la reiezione dell’istanza.

Lavoratori agricoli occasionali: l’INPS comunica le nuove aliquote contributive per il 2024

Lavoratori agricoli occasionali: con la pubblicazione del messaggio n. 569 dell’8 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti e ha pubblicato le relative tabelle per quanto riguarda il calcolo dei contributi che devono essere versati per gli anni 2023 e 2024 da parte delle aziende agricole che assumono con un contratto di lavoro occasionale dei lavoratori agricoli (LOAgri).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché alle recenti circolari dell’Istituto n. 102 del 12 dicembre 2023 e n. 26 del 31 gennaio 2024.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2023 e per l’anno 2024 relativamente ai lavoratori agricoli occasionali e, nello specifico, tutte le informazioni che sono state pubblicate da parte dell’Istituto all’interno delle tabelle in cui sono presenti tutti i vari importi che devono essere versati dai datori di lavoro e dai lavoratori interessati in relazione alle singole voci contributive.

Lavoratori agricoli occasionali: l’INPS chiarisce quali sono i criteri ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono dei lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri)

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato da parte dell’INPS all’interno del paragrafo 6.3 della circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, nonché all’interno del paragrafo 8 della circolare n. 26 del 31 gennaio 2024, la misura di cui all’art. 1, comma 352, della Legge di Bilancio 2023 non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 (c.d. Fondi interprofessionali).

A tal proposito, dunque, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato le tabelle che andremo a vedere durante il corso dei paragrafi successivi per quanto riguarda i contributi che devono essere versati da parte delle aziende agricole che decidono di assumere dei lavoratori agricoli occasionali (LOAgri).

La tabella con i contributi che devono essere versati per l’anno 2023

Ecco qui di seguito gli importi che devono essere versati per l’anno 2023 dall’azienda e dal lavoratore interessato in relazione alle singole voci contributive (tutte le voci in cui non è specificato il soggetto obbligato si riferiscono all’azienda agricola):

  • Fondo pensioni lavoratori 29,79%, di cui:
    • 20,95% a carico dell’azienda;
    • 8,84% a carico del lavoratore;
  • Quota base 0,11%;
  • Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250%;
  • Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185%;
  • Disoccupazione 2,45%;
  • Fondi interprofessionali 0,30%;
  • Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,34%;
  • Esonero (art. 1 della legge n. 266 del 2005) -1%;
  • CIS operai agricoli 1,50%;
  • Prestazioni economiche di malattia 0,6830%;
  • Tutela lavoratrici madri 0,03%;
  • Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,03%;
  • Assegni familiari 0,43%;
  • Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,43%;
  • ALIQUOTA INTERA OTD 46,7365%, di cui:
    • 37,8965% a carico dell’azienda;
    • 8,84% a carico del lavoratore;
  • ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 21,17%, di cui:
    • 12,33% a carico dell’azienda;
    • 8,84% a carico del lavoratore.

La tabella con i contributi che devono essere versati per l’anno 2024

Ecco qui di seguito gli importi che devono essere versati per l’anno 2024 dall’azienda e dal lavoratore interessato in relazione alle singole voci contributive (tutte le voci in cui non è specificato il soggetto obbligato si riferiscono all’azienda agricola):

  • Fondo pensioni lavoratori 29,99%, di cui:
    • 21,15% a carico dell’azienda;
    • 8,84% a carico del lavoratore;
  • Quota base 0,11%;
  • Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250%;
  • Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185%;
  • Disoccupazione 2,45%;
  • Fondi interprofessionali 0,30%;
  • Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,34%;
  • Esonero (art. 1 della legge n. 266 del 2005) -1%;
  • CIS operai agricoli 1,50%;
  • Prestazioni economiche di malattia 0,6830%;
  • Tutela lavoratrici madri 0,03%;
  • Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,03%;
  • Assegni familiari 0,43%;
  • Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,43%;
  • ALIQUOTA INTERA OTD 46,9365%, di cui:
    • 38,0965% a carico dell’azienda;
    • 8,84% a carico del lavoratore;
  • ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 21,23%, di cui:
    • 12,39% a carico dell’azienda;
    • 8,84% a carico del lavoratore.

Ticket di licenziamento: l’INPS comunica i nuovi importi per il 2024

Ticket di licenziamento: con la pubblicazione del messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è la base di calcolo da prendere come riferimento in seguito alla rivalutazione del massimale NASpI per l’anno 2024 per quanto riguarda i datori di lavoro che sono obbligati ad effettuare il pagamento del c.d. ticket di licenziamento relativo alle interruzione dei rapporti di lavoro con un contratto a tempo indeterminato che sono avvenute e che avverranno nell’anno in corso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, ovvero alla normativa in materia di ticket di licenziamento.

Ticket di licenziamento: l’INPS comunica il massimale NASpI per l’anno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 31, della sopra citata legge, così come modificato dall’art. 1, comma 250, lett. f), della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, i datori di lavoro dovranno versare un contributo pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale durante il corso degli ultimi 3 anni da parte dei lavoratori che hanno visto interrompere il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A tal proposito, poi, ai fini del calcolo delle giornate di anzianità aziendale sono compresi quei periodi di lavoro in cui il lavoratore interessato ha svolto la propria attività lavorativa con un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, ma esclusivamente nel caso in cui il rapporto è avvenuto in maniera continuativa oppure se si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 dell’art. 2, della legge in oggetto.

Nello specifico, i criteri di calcolo del contributo relativo al ticket di licenziamento vengono definiti dalle suddette disposizioni legislative, ponendo la percentuale di contribuzione da versare in misura pari al 41% del massimale NASpI.

Ai fini dell’esatta determinazione dell’importo che i datori di lavoro interessati devono versare, dunque, si ritiene necessario procedere con l’individuazione dell’anzianità lavorativa del lavoratore cessato in base a quanto viene disposto all’interno del paragrafo 3.1 della precedente circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020, nonché all’interno della successiva circolare n. 137 del 17 settembre 2021.

Pertanto, secondo quanto viene definito dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, a partire dal 1° maggio 2015, ovvero dalla data in cui è stata istituita la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’importo del massimale NASpI varia in base all’ammontare della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che è stata registrata da parte del lavoratore interessato durante il corso degli ultimi 4 anni.

Tale importo, poi, viene diviso per il numero di settimane in cui sono stati versati i contributi dovuti e viene moltiplicata per 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile da prendere come riferimento sia di ammontare pari o inferiore a 1.195 euro, in base alla rivalutazione che è avvenuta nell’anno precedente secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) comunicato dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), allora la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.

Qualora, invece, tale importo sia superiore al sopra citato ammontare allora l’importo dell’indennità pari al 75% sarà aumentato di un ulteriore 25% della differenza che intercorre tra la retribuzione mensile e 1.195.

A tal proposito, mentre per l’anno 2015 l’importo mensile massimo era di 1.300 euro, il massimale NASpI valido per il 2024 ai fini del calcolo del contributivo relativo al ticket di licenziamento è pari a 1.550,42 euro.