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CIGS Alitalia 2024: le nuove istruzioni dell’INPS

CIGS Alitalia 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 1536 del 18 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni applicative per quanto riguarda le novità che sono state introdotte in materia da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, il quale è stato redatto da parte del MLPS di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dando attuazione alle seguenti normative:

  • l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 1994;
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2023;
  • l’art. 12, comma 2, terzo periodo, del sopra citato decreto legge n. 104 del 2023, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, recante i criteri di applicazione del comma in oggetto, registrato alla Corte dei Conti n. 187 del 28 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del paragrafo 2 della circolare n. 32 del 7 febbraio 2024.

CIGS Alitalia 2024: l’INPS pubblica le istruzioni applicative sulle novità introdotte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha chiarito che l’INPS ha l’obbligo di provvedere alla certificazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione.

Tale certificazione, nello specifico, la quale viene redatta in base alla normativa attualmente vigente in materia di gestione previdenziale in cui viene accertato il primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, tiene conto di:

  • i periodi di integrazione salariale (art. 1 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024);
  • i periodi oggetto di riscatto, di ricongiunzione o di trasferimento oneroso in cui risulta attivo il piano di pagamento.

Per quanto riguarda i requisiti pensionistici che sono necessari ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza della pensione, invece, l’INPS specifica che:

  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) devono possedere i requisiti che sono indicati all’interno dell’art. 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea (c.c. Fondo volo), devono possedere anche i requisiti che sono indicati all’interno dell’art. 3, commi 3, 7 e 11, del decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997.

In merito alle modalità attraverso le quali è possibile per l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale procedere entro il 31 ottobre 2024 con la certificazione in questione relativa al primo diritto utile alla decorrenza della pensione, poi, il sopra citato art. 2 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 richiede al datore di lavoro di inviare all’INPS stesso l’elenco dei dipendenti che sono interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale, nonché i relativi codici fiscali.

Congedo parentale: indennità elevata all’80% solo per il 2024, le istruzioni INPS

Congedo parentale: con la pubblicazione della circolare n. 57 del 18 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che l’indennità in oggetto è stata aumentata per un altro mese dal 30% al 60%, elevata all’80% esclusivamente per il solo anno 2024.

L’Istituto, a tal proposito, ha fornito anche le istruzioni amministrative ed operative per quanto riguarda l’indennità di congedo parentale prevista per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce alle modifiche che sono state apportate dal sopra citato articolo legislativo della Legge di Bilancio 2024 a quanto era stato disposto in precedenza all’interno dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001.

Congedo parentale, indennità elevata dal 30% al 60% e all’80% solo per l’anno 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’aumento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra richiamato art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024, sono state apportate delle modifiche all’art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ed è stato previsto l’aumento dal 30% al 60% dell‘indennità di congedo parentale per un altro mese esclusivamente per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

Sono esclusi, pertanto, dalla possibilità di beneficiare dell’aumento della misura in oggetto i seguenti lavoratori:

  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • ecc…

Tale aumento, inoltre, è stato fissato in misura pari all’80% della retribuzione conseguita esclusivamente per quanto riguarda l’anno 2024.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che nel caso in cui un genitore lavori con un contratto di lavoro in qualità di dipendente, mentre l’altro genitore operi in qualità di un’altra categoria lavorativa, allora l’ulteriore mese di congedo parentale per il quale è previsto l’aumento dell’indennità fino al 60% e, per il solo anno 2024, fino all’80% della retribuzione spetta esclusivamente al genitore lavoratore dipendente.

Come fare domanda?

La domanda di congedo parentale deve essere presentata dai soggetti che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo in modalità telematica direttamente all’INPS, tramite l’utilizzo di uno dei seguenti sistemi:

  • il sito web dell’INPS, recandosi all’interno della home page dell’Istituto e seguendo il percorso “Lavoro > Congedi, permessi e certificati”, previa autenticazione all’interno della propria area riservata mediante l’utilizzo di una delle seguenti credenziali digitali:
  • il Contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 (in maniera gratuita chiamando da rete fissa) oppure telefonando al numero 06 164 164 (a pagamento, in base al piano tariffario che viene offerto dal proprio gestore telefonico, chiamando da rete mobile);
  • gli Istituti di Patronato, utilizzando gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione da parte dei medesimi.

Assegno Unico INPS 2024: nei primi due mesi dell’anno pagati 3,3 miliardi di euro, importo fino a 224 euro mensili

Assegno Unico INPS 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di martedì 16 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato che è stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU), il quale contiene al suo interno tutti i dati in merito all’Assegno Unico destinato ai nuclei familiari che sono beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Tale Osservatorio relativo al mese di marzo dell’anno in corso, nello specifico, mette a disposizione dei cittadini che sono interessati tutte le informazioni statistiche che si riferiscono per l’appunto a coloro che sono beneficiari della misura in oggetto, nonché i relativi valori economici per quanto riguarda il periodo di tempo che va dal mese di marzo 2022 e fino al mese di febbraio 2024.

L’Istituto, inoltre, ha specificato che all’interno della pagina relativa agli Osservatori statistici sono stati aggiornati anche quelli che sono i dati navigabili per quanto riguarda i nuclei familiari e i figli che hanno beneficiato dell’AUU per almeno un mese durante il corso di quest’anno e che hanno presentato la domanda per il medesimo sempre durante il corso di quest’anno.

Entrando maggiormente nel dettaglio dei dati che sono stati pubblicati da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale durante il corso dei primi due mesi del 2024, ovvero nel mese di gennaio e nel mese di febbraio dell’anno in corso, è stato evidenziato che sono stati erogati alle famiglie beneficiarie assegni per un importo totale pari a 3.293,9 milioni di euro, ai quali si aggiungono anche i seguenti importi:

  • 17.366,6 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2023;
  • 12.560,3 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2022.

Esclusivamente durante il corso del mese di febbraio 2024, poi, l’INPS ha comunicato che i nuclei familiari che hanno beneficiato dell’Assegno Unico e Universale sono stati quasi 6 milioni (5.928.886 nuclei familiari beneficiari dell’AUU), per un ammontare complessivo pari a quasi 9 milioni e mezzo di figli (9.412.599 figli).

Il suddetto comunicato stampa dell’INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione centrale ComunicazioneRelazioni con i Media, fa riferimento al sopra citato Osservatorio sull’Assegno Unico Universale che viene pubblicato con cadenza periodica sempre da parte dell’Istituto stesso.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda l’Assegno Unico INPS 2024 e, nello specifico, tutti quei dati che sono stati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per quanto riguarda la quantità dei nuclei familiari che hanno potuto beneficiare della misura in oggetto durante il corso dei primi due mesi di quest’anno, nonché quali sono gli importi che sono stati erogati ai medesimi nel mese di gennaio e nel mese di febbraio 2024.

Assegno Unico INPS 2024: importo massimo pari a 224 euro per i mesi di gennaio e febbraio dell’anno in corso

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del sopra richiamato Osservatorio dell’Assegno Unico Universale relativo al mese di marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i dati in merito al primo bimestre di competenza dell’anno in corso.

Nello specifico, l’INPS comunica che durante il corso dei primi due mesi del 2024 sono stati erogati 3,3 miliardi di euro alle famiglie, ai quali devono essere aggiunti poi 18,1 miliardi di euro relativamente all’anno 2023 e 13,2 miliardi di euro relativamente all’anno 2022.

Questi 3,3 miliardi di euro, in particolare, sono stati pagati a 5.993.458 di nuclei familiari e per un totale di 9.513.611 di figli.

Per quanto riguarda esclusivamente il mese di febbraio 2024, invece, l’Istituto comunica che l’importo medio per figlio, incluse le eventuali maggiorazioni, è stato pari a:

  • un minimo di 57 euro circa per coloro che non hanno presentato l’ISEE o ce l’hanno di importo superiore a 45.574,96 euro;
  • un massimo di 224 euro per coloro che hanno un ISEE inferiore a 17.090,61 euro.

Cosa succede in caso di assenza alla visita fiscale Inps?

In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale Inps, il lavoratore in malattia rischia una sanzione amministrativa.

Quando un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che del settore privato, è in malattia deve essere presente a casa durante gli orari di reperibilità. In quelle fasce orarie, infatti, il medico può andare a casa per effettuare una visita di controllo.

Oltre alle sanzioni amministrative già accennate, vediamo quali sono tutte le altre conseguenze in caso di assenza.

Fasce di reperibilità dipendenti pubblici e privati

Durante tutto il periodo di malattia, il dipendente pubblico o privato deve sottostare e garantire la reperibilità alla visita di controllo.

L’obbligo sussiste anche nei giorni non lavorativi e nei giorni festivi. Quali sono gli orari di reperibilità in vigore nel 2024? I lavoratori del settore pubblico e del settore privato devono essere reperibili:

  • Mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
  • Pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Assenza ingiustificata alla visita fiscale Inps

Il lavoratore non reperibile durante le fasce orarie delle visite fiscali Inps rischia sanzioni amministrative, quando l’assenza è ingiustificata.

Quali sono le sanzioni?

  • Prima visita: decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni;
  • Seconda visita: decurtazione del 50% per le successive giornate;
  • Terza visita: erogazione dell’indennità Inps interrotta dall’assenza in parola fino al termine del periodo di malattia.

Se non il medico non lo trova in casi, il lavoratore ha comunque dieci giorni di tempo dalla visita fiscale mancata per comunicare le motivazioni dell’assenza con una valida giustificazione.

Il verbale per la mancata presenza presso il domicilio viene inviato dal medico sia all’Inps che al datore di lavoro che potrebbe anche avviare un procedimento disciplinare contro il lavoratore.

Il lavoratore rischia il licenziamento?

Non ci sono solo conseguenze economiche, ma anche disciplinari. Il datore di lavoro ha il legittimo interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa.

In base ai singoli regolamenti disciplinari, la condotta del lavoratore assente ingiustificatamente può esporlo ad una serie di provvedimenti in base alla gravità:

  • Ammonizione scritta;
  • Multa, rappresentata da una trattenuta in busta paga corrispondente ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
  • Sospensione disciplinare dal lavoro e della retribuzione per un massimo di dieci giorni;
  • Trasferimento;
  • Licenziamento per giusta causa.

Quindi, il lavoratore dipendente rischia anche il licenziamento per giusta causa. Il datore di lavoro non ha neppure l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.

Da parte sua, il lavoratore dipendente ha cinque giorni di tempo dalla ricezione delle contestazioni del datore di lavoro per replicare e difendersi. Gli elementi a difesa della sua condotta possono essere presentati sia in forma scritta che in forma orale.

Una volta trascorsi i cinque giorni, il datore di lavoro può decidere se adottare uno dei provvedimenti disciplinari o accogliere le giustificazioni.

Quali sono le esenzioni dai controlli

Ci sono alcuni casi di esenzioni dal rendersi reperibile nelle fasce orarie sopra indicate. Per esonero, si intende proprio la possibilità di non rispettare la reperibilità nelle fasce orarie stabile.

Le esenzioni sono le seguenti:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • Depressione o ansia del lavoratore, dove la vita sociale e l’attività all’aria aperta possono contribuire al suo miglioramento e benessere.

Inoltre, il diritto all’esonero spetta anche se il lavoratore abbia la necessità di uscire di casa per le seguenti esigenze:

  • Accertamenti specialistici;
  • Recarsi presso il proprio medico curante;
  • Andare in farmacia;
  • Interventi dentistici urgenti;
  • Per cause di forza maggiore;
  • Attività di volontariato;
  • Visite a parenti in ospedale.

Pagamento pensioni di maggio 2024: date accredito

Il pagamento delle pensioni del mese di maggio 2024 arriverà dopo la festa dei lavoratori. Non mancheranno sorprese: le stesse date di pagamento, ancora una volta, subiranno un lieve slittamento.

Vediamo, quindi, quali sono le novità del cedolino di aprile e il calendario dei pagamenti.

Date pagamento pensioni di maggio 2024

Come di consueto, anche il pagamento delle pensioni del mese di maggio 2024 arriverà il primo giorno bancabile del mese. Tuttavia, così come accaduto il mese di aprile, anche nel mese di maggio le date di pagamento subiranno un leggero slittamento a causa delle festività del 1° maggio.

La data da segnare sul calendario è quella del 2 maggio. Chi deve ritirare la pensione presso gli sportelli delle Poste Italiane deve seguire il calendario di seguito indicato:

  • Giovedì 2 maggio: cognomi dalla A alla B;
  • Venerdì 3 maggio: cognomi dalla C alla D;
  • Sabato 4 maggio (solo di mattina): cognomi dalla E alla K;
  • Lunedì 6 maggio: cognomi dalla L alla O;
  • Martedì 7 maggio: cognomi dalla P alla R;
  • Mercoledì 8 maggio: cognomi dalla S alla Z.

Rispetto agli altri, i correntisti di Banco Posta riceveranno gli accrediti in anticipo, come è già avvenuto il mese di aprile.

Come controllare le date di accredito

I pensionati, per essere sicuri delle date di accredito, possono visionare il cedolino pensione in completa autonomia.

L’Inps dà la possibilità di controllare i cedolini in largo anticipo sul portale istituzionale dell’Istituto, nella sezione “Servizio: Cedolino di pensione e servizi collegati”. Come accedere? Si può accedere autenticandosi con lo Spid, la Cie o la Cns.

È sufficiente cliccare su “Vuoi visualizzare il cedolino”. In questa sezione, sarà possibile visionare l’importo e la relativa data di esigibilità. Nella stessa area sarà possibile visionare i cedolini dei mesi passati cliccando su “Verifica Pagamenti”.

I cedolini pensione saranno resi noti dall’Inps, come sempre, attorno al 20 del mese.

Come ritirare l’importo in contanti

Come abbiamo detto, il pagamento presso gli sportelli delle Poste Italiane arriverà a partire dal 2 maggio, seguendo il calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Inps e delle Poste.

Quindi, è sufficiente andare a ritirare la pensione in contanti, seguendo il calendario per cognome. Invece, in ogni momento è possibile ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli Postamat, per tutti coloro che sono in possesso un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution.

Inoltre, i pensionati in possesso di una carta di debito associata ad un conto o ad un libretto potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Trattenute e importi

Nel mese di maggio, non sono attesi importi maggiori rispetto agli ultimi mesi. Gli assegni, infatti, seguiranno la rivalutazione delle pensioni del 5,4% già in atto da diversi mesi.

Per vedere i prossimi aumenti sarà necessario attendere le mensilità di luglio e di agosto. Perché proprio in quei mesi? Luglio e agosto rappresentano un periodo particolare, in cui è previsto l’arrivo della quattordicesima mensilità e anche dei primi rimborsi Irpef, per i pensionati che hanno presentato il Modello 730/2024, indicando l’Istituto come sostituto d’imposta e nei confronti dei quali è risultato un credito Irpef da recuperare.

Per quanto riguarda le trattenute, si tratta di importi come la ritenuta mensile Irpef, le addizionali regionali e comunali per il saldo 2023 e quelle in acconto per il 2024. Per il resto, non si attendono ulteriori novità, almeno per le prossime mensilità.

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: riaperti i termini per l’invio dei dati

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la riapertura della procedura online ai fini della ricezione dei dati relativi alle somme di denaro che vengono erogate ai lavoratori dipendenti cessati che avevano il diritto di percepire la pensione durante il corso dell’anno appena trascorso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto era stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del precedente messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle seguenti disposizioni legislative e ai seguenti provvedimenti che sono stati adottati da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • l’art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 40 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, recante “Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi”.

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: l’INPS ha riattivato la procedura online per l’invio dei dati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, riprendendo quanto era stato comunicato in precedenza all’interno del messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024, l’INPS stesso, in qualità di sostituto d’imposta per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono fringe benefit e stock option e che sono cessati dal servizio con diritto a pensione durante il corso dell’anno 2023, ha fornito le istruzioni operative ai fini dell’invio dei relativi dati da parte dei datori di lavoro interessati.

Nello specifico, attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quelle che sono le tempistiche che devono essere rispettate per quanto riguarda l’invio online dei dati in merito ai lavoratori dipendenti cessati che avevano il diritto di percepire la pensione durante il corso dell’anno 2023 e che hanno ricevuto fringe benefit e stock option.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto ha fissato al 21 febbraio 2024 il termine ultimo entro il quale devono essere trasmessi i dati in oggetto da parte dei datori di lavoro interessati, in modo che l’INPS stesso abbia la possibilità di avere un margine di tempo idoneo ai fini della corretta acquisizione delle informazioni, nonché ai fini dell’emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale.

Pertanto, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato di aver riattivato la funzione destinata alla comunicazione dei dati relativi a fringe benefit e stock option, concedendo la possibilità ai datori di lavoro di provvedere alla trasmissione dei flussi telematici non ancora inviati oppure dei flussi di rettifica di quelli già inviati.

NASPI cumulabile con lavoro dipendente fino a 8.500 euro per l’anno 2024: il messaggio INPS

NASPI cumulabile con lavoro dipendente: con la pubblicazione del messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le nuove soglie di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e di reddito da lavoro autonomo che devono essere prese in considerazione ai fini della compatibilità con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • artt. 9, 10 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
  • art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno della precedente circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024.

NASPI cumulabile con lavoro dipendente e con lavoro autonomo: l’INPS comunica quali sono le nuove soglie di reddito che devono essere prese in considerazione per l’anno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, le ipotesi in cui i soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL svolgono al contempo anche un’attività lavorativa sono disciplinate da quanto viene previsto all’interno degli artt. 9, 10 e 15, del sopra citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

Nello specifico, tale normativa prevede la cumulabilità della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) con i redditi da lavoro subordinato/parasubordinato e con i redditi da lavoro autonomo, mentre la cumulabilità della DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata) con i soli redditi da lavoro parasubordinato e autonomo.

Ad ogni modo, però, tali attività lavorative non devono comunque generare un reddito superiore rispetto a quello minimo che prevede l’esenzione dall’imposizione fiscale e, pertanto, prevede l’obbligo per i soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di comunicare all’INPS il proprio reddito annuo presunto.

A tal proposito, in particolare, in seguito alle modifiche che sono state apportate dal suddetto decreto legislativo n. 216 del 2023 per quanto riguarda l’importo del reddito di lavoro dipendente che rientra nella c.d. no tax area, con la pubblicazione del messaggio in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono i limiti reddituali ai fini della compatibilità con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL relativamente agli anni 2023 e 2024.

Nello specifico:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 e, dunque, resta invariato rispetto a quanto era previsto per l’anno 2022;
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 e, dunque, resta invariato rispetto a quanto era previsto per l’anno 2022;
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024;
  • il limite di reddito per le prestazioni di lavoro occasionale è pari a 5.000 euro per l’anno 2024.

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: come iscriversi gratuitamente

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: con la pubblicazione del messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l’attivazione in via definitiva del proprio account WhatsApp ufficiale disponibile per le imprese, i pensionati, i lavoratori, le famiglie e tutti i cittadini.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Generale, fa riferimento a quanto era stato precedentemente annunciato da parte dell’Istituto stesso all’interno del comunicato stampa del 19 febbraio 2024, il quale aveva annunciato l’operatività in via provvisoria del nuovo canale WhatsApp “INPS per tutti”.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il canale WhatsApp “INPS per tutti” ed, in particolare, come funziona, come iscriversi e che cosa mette a disposizione dei cittadini il nuovo canale di comunicazione che è stato aperto da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: come funziona?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando seguito alla pubblicazione del precedente comunicato stampa del 19 febbraio 2024, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha informato i cittadini che a partire dalla giornata di martedì 9 aprile 2024 è operativo il nuovo canale WhatsApp “INPS per tutti”.

Tale account WhatsApp ufficiale dell’Istituto può essere utilizzato ed è dedicato, dunque, ai seguenti soggetti:

  • le imprese;
  • i pensionati;
  • i lavoratori;
  • le famiglie;
  • i cittadini.

A tal proposito l’INPS ha comunicato che durante il periodo della fase sperimentale del servizio di comunicazione messo a disposizione il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto stesso ha visto l’iscrizione di 78.891 utenti.

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: ecco cosa mette a disposizione dei cittadini

Il canale WhatsApp “INPS per tutti” è stato creato dall’Istituto stesso con lo scopo di sfruttare quelle che sono le potenzialità che vengono messe a disposizione dall’app di messaggistica maggiormente diffusa sul territorio nazionale.

L’obiettivo principale dell’account è quello di facilitare la diffusione in maniera capillare delle informazioni in modo che siano chiare, tempestive e rilevanti, nonché in modo che possano arrivare ad un numero sempre maggiore di utenti.

Nello specifico, il canale “INPS per tutti” prevede il rilascio di informazioni che riguardano le tematiche più calde a livello di attualità e di interesse da parte degli utenti.

Tali informazioni, in particolare, vengono comunicate tramite l’invio di:

  • brevi news;
  • video;
  • link;
  • immagini.

Gli utenti potranno prendere visione delle sopra citate comunicazioni utilizzando l’app di WhatsApp sul proprio smartphone, previa iscrizione all’apposito canale ufficiale dell’Istituto.

Scaricando ed utilizzando l’applicazione informatica all’interno del proprio telefono cellulare l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ci tiene a specificare che l’utilizzo dei dati personali che vengono forniti da parte dell’utente, tra i quali il rispettivo nome e il numero di telefono, prevede la garanzia di una totale riservatezza, anche dal momento che questi dati non sono visibili da parte dell’INPS stesso.

Tornando alle modalità tramite le quali vengono inviati i messaggi con il proprio account ufficiale, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che ogni messaggio avrà una diversa colorazione a seconda della tipologia di informazione che va a comunicare all’utente.

In particolare:

  • il colore verde si riferisce alle comunicazioni che sono dedicate alle imprese e ai liberi professionisti;
  • il colore giallo si riferisce alle informazioni relative alla tematica del lavoro;
  • il colore arancione si riferisce ai messaggi relativi alla tematica di pensione e previdenza;
  • il colore rosso si riferisce alle comunicazioni che sono dedicate agli argomenti come sostegni, sussidi e indennità;
  • il colore blu si riferisce alle comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

Come iscriversi?

L’iscrizione al canale WhatsApp “INPS per tutti” può essere effettuata attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

Come sapere quanti contributi sono stati versati?

Durante la propria carriera lavorativa è molto importante rimanere sempre informati e sapere quanti contributi sono stati versati.

Conoscere la propria posizione contributiva potrebbe rivelarsi utile per farsi un’idea generale su quanto si prenderà di pensione.

L’ammontare contributivo si basa sulla gestione previdenziale di appartenenza e anche sullo stesso stipendio percepito.

Esiste un modo molto più semplice per conoscere questo dato: chiedere un estratto contributivo all’Inps, utilizzando il servizio “La mia pensione futura”.

Come funziona?

Come si controllano i contributi versati

Ad un certo punto della propria carriera lavorativa sarebbe bene sapere l’ammontare dei contributi versati e per sapere questa informazione, il modo migliore è rivolgersi direttamente all’Inps.

Il lavoratore ha a disposizione due comode soluzioni per sapere quanti ne sono stati versati, entrambi i servizi accessibili sul sito dell’Inps, nella propria area personale.

Una volta effettuato l’accesso, autenticandosi con le proprie credenziali digitali, si può optare per:

  • Utilizzare il servizio “La mia pensione futura”.
  • Richiedere l’estratto conto contributivo.

La mia pensione futura

Il servizio online “La mia pensione futura consente di simulare quando si potrà lasciare il lavoro e, presumibilmente, anche l’importo della pensione. Naturalmente, si tratta solo di previsioni. Infatti, il servizio non serve solo a simulare la pensione futura al termine dell’attività, ma permette anche confrontare i diversi scenari, proprio tramite le varie simulazioni.

Come funziona il servizio? “La mia pensione futura” permette di effettuare una simulazione sulla base dei tassi annui di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi comunicati dall’Istat.

Per completezza, facciamo presente che i coefficienti per la rivalutazione sono calcolati sulla base dello scenario adottato.

Estratto contributivo/previdenziale

L’estratto conto contributivo e previdenziale è un documento che viene rilasciato dall’Inps e permette di conoscere tutti i contributi che il lavoratore ha versato durante la carriera lavorativa.

Il lavoratore può verificare i versamenti effettuati, nel caso in cui avesse svolto diversi lavori o accedere allo storico delle somme versate.

Nell’estratto sono presenti i contributi derivanti dall’attività lavorativa, quelli figurativi e anche quelli da riscatto.

La consultazione dei documenti, per quanto riguarda la propria posizione contributiva, è libera e gratuita. Non si tratta di un documento con valore certificativo, ma serve solo a conoscere la propria posizione contributiva maturata.

Come si legge l’estratto conto contributivo

Leggere il documento è molto semplice, in quanto in esso sono riportate in modo chiaro e schematico le informazioni utili al lavoratore.

L’estratto conto contributivo è suddiviso in base al periodo di lavoro: il lavoratore può leggere le informazioni relative ai singoli anni.

Tuttavia, si deve tenere in considerazione anche l’aggiornamento del documento. Se si intende cercare informazioni, per esempio, riguardanti i due mesi precedenti, quasi sicuramente non si troveranno: bisogna attendere un determinato periodo di tempo affinché l’estratto venga aggiornato anche con le informazioni più recenti.

Il documento può essere facilmente scaricato, salvato e anche stampato.

Quali dati contiene?

L’estratto conto contributivo contiene una serie di dati utili al lavoratore per conoscere l’ammontare dei contributi versati per ogni singola attività lavorativa svolta.

I dati contenuti sono:

  • Periodo di riferimento dei versamenti divisi per anno solare;
  • Tipologia di contributi;
  • Contributi utili in giorni, settimane o mesi, per il calcolo della pensione e per il raggiungimento del diritto di accesso alla stessa;
  • Retribuzione o reddito;
  • Riferimenti del datore di lavoro, e in caso di autonomo viene indicato se stesso;
  • Eventuali note riportate alla fine dell’Estratto contributivo stesso.

Si tratta di una serie di informazioni che, nell’insieme, formano un quadro generale della contribuzione versata ai fini pensionistici del lavoratore. È molto utile anche per sapere i periodi dei versamenti e anche da chi sono stati versati.

Lavoratori dello spettacolo: con l’indennità di discontinuità aumenta l’importo dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2024

Lavoratori dello spettacolo: con la pubblicazione della circolare n. 56 dell’8 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quello che è il regime contributivo che è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda il finanziamento dell’indennità di discontinuità che viene riconosciuta nei confronti di coloro che operano all’interno del settore dello spettacolo.

Con la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso fornisce anche dei chiarimenti in merito a quelli che sono gli effetti sui contributi che sono dovuti in seguito alla cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

Lavoratori dello spettacolo: l’INPS comunica i contributi che devono essere versati dal 1° gennaio 2024 per il finanziamento dell’indennità di discontinuità

Con lo scopo di finanziare l’indennità di discontinuità che viene riconosciuta ai lavoratori del settore dello spettacolo l’art. 7, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 175 del 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 282 del 2 dicembre 2023, ha stabilito quali sono i contributi che devono essere versati all’INPS a partire dal 1° gennaio 2024.

A tal proposito, in particolare, per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo che sono stati indicati all’interno dell’art. 1 del decreto legislativo in oggetto è stato istituito l’obbligo di versare un contributo di importo pari all’1% dell’imponibile contributivo che si riferisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, la quale viene disciplinata dall’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.

Tale contributo deve essere versato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da parte del datore di lavoro o committente.

La stessa normativa, inoltre, prevede il versamento di un contributo di solidarietà di importo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi che superano il massimale contributivo e che vengono conseguiti da parte dei lavoratori che sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede, poi, il versamento di un contributo addizionale di importo pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale a partire dal 1° gennaio 2024 da parte dei lavoratori dipendenti che sono iscritti al FPLS, così come viene disciplinato anche dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Infine, l’art. 8, comma 3, del suddetto decreto legislativo, prevede l’esenzione per i lavoratori autonomi dall’obbligo di pagamento del contributo ALAS, regolato da quanto viene disposto dall’art. 66, comma 14, del decreto legge n. 73 del 2021.

La cessazione dell’obbligo di versamento del contributo in oggetto, inoltre, è prevista anche per i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’art. 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.

Soggetti obbligati

Ecco quali sono i lavoratori dello spettacolo che fanno scattare per i rispettivi datori di lavoro o committenti l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità pari all’1% della retribuzione conseguita:

  • i lavoratori autonomi, compresi i co.co.co e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
  • i lavoratori intermittenti, ad esclusione di coloro che operano con un contratto a tempo indeterminato e che sono beneficiari dell’indennità di disponibilità.

ADI e SFL: sul SIISL si può trovare lavoro con l’intelligenza artificiale

ADI e SFL: con la pubblicazione del messaggio n. 1358 del 5 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha comunicato il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di un’apposita piattaforma denominata “SIISL” (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Tramite l’utilizzo di questo portale, nello specifico, è possibile favorire l’incontro ottimale tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso un apposito sistema basato sull’Intelligenza Artificiale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023 ed il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 3 luglio 2023.

ADI e SFL: l’INPS ha implementato l’Intelligenza Artificiale nella piattaforma SIISL per facilitare la ricerca di lavoro

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione alla sopra citata normativa attualmente vigente in materia di inclusione sociale e lavorativa, l’INPS ha implementato all’interno della piattaforma SIISL, la quale è stata istituita da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), un apposito sistema che attraverso il ricorso all’Intelligenza Artificiale dovrebbe consentire di trovare lavoro con maggiore facilità.

A tal proposito, dando attuazione a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), il MLPS ha istituito un apposito portale online denominato “Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa” (SIISL) mediante il quale è possibile attivare dei percorsi personalizzati per coloro che sono beneficiari delle seguenti misure:

Attraverso tali percorsi, nello specifico, sarà possibile indirizzare ogni soggetto verso le offerte di lavoro che sono maggiormente attinenti rispetto a quello che è il profilo professionale dell’utente stesso.

In particolare, attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e di tutte le tecnologie che sono relative a quest’ultima, l’utente interessato e l’Agenzia per il lavoro avranno la possibilità di visualizzare un’indice di affinità delle varie offerte di lavoro disponibili rispetto al curriculum vitae (CV) individuale del soggetto in questione.

Questo “indice di affinità” rappresenta un valore orientativo del livello di compatibilità tra il CV ed una determinata offerta di lavoro selezionata ed ha come obiettivo principale quello di semplificare l’interazione utente con la banca dati tramite un apposito indicatore che si basa su algoritmi di apprendimento automatico che elaborano il linguaggio naturale e che calcolano la vicinanza semantica tra i campi di testo che sono presenti all’interno dell’offerta di lavoro e quelli che, invece, sono presenti all’interno del curriculum vitae.

In definitiva, quindi, attraverso l’implementazione delle tecnologie che sono legate all’Intelligenza Artificiale all’interno della piattaforma SIISL i cittadini italiani avranno tra le proprie mani un nuovo strumento che permette loro di avere una maggiore facilità nella ricerca di lavoro andando ad ordinare e a filtrare tutte le offerte di lavoro disponibili in base a quello che è il livello di compatibilità delle medesime con le proprie competenze.

Inoltre, andando a cliccare sull’indice di affinità i soggetti interessati hanno la possibilità di prendere visione dei seguenti fattori che mettono a confronto il CV con le varie offerte di lavoro:

  • la formazione;
  • l’esperienza;
  • la vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla propria dimora;
  • le competenze;
  • le aspirazioni.

Malattia lavoratori marittimi: come determinare la retribuzione media globale giornaliera

Malattia lavoratori marittimi: con la pubblicazione della circolare n. 55 del 4 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle indennità previste per quanto riguarda le prestazioni riconosciute nei confronti dei lavoratori marittimi che si trovano in stato di malattia.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 156, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato precedentemente stabilito dagli artt. 6, 7 e 10, del Regio decreto legge n. 1918 del 23 settembre 1937, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 831 del 24 aprile 1938, dal Regio decreto legge n. 1773 del 14 dicembre 1933, il quale è stato successivamente convertito dalla legge n. 244 del 22 gennaio 1934, nonché dal recente messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024 pubblicato da parte dell’Istituto.

Malattia lavoratori marittimi: l’INPS comunica i criteri per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera ai fini del calcolo della prestazione di malattia

In base a quanto è stato disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, il quale è stato adottato in sostituzione all’art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, e successive modificazioni, l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali, ad eccezione del caso in cui subentrino delle deroghe particolari che possono essere dettate dai seguenti fattori:

  • la diversa natura del prelievo;
  • altre considerazioni relative alla politica previdenziale.

Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) bisogna prendere in considerazione tutti i principi generali che sono previsti per quanto riguarda la prestazione economica di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti.

A tal proposito, dunque, dal momento che l’indennità in oggetto è per sua natura compensativa della perdita di guadagno, allora non devono essere prese in considerazione tutte le componenti retributive monetizzate anche a seguito del verificarsi dello stato di malattia che vengono erogate da parte del datore di lavoro al lavoratore marittimo interessato.

Al contrario, invece, non fanno parte del calcolo della retribuzione media globale giornaliera i seguenti importi, anche nel caso in cui siano assoggettate a contribuzione:

  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • le somme di denaro che vengono riconosciute da parte del datore di lavoro ad integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Infine, sempre per quanto riguarda il calcolo della RMGG, vanno presi in considerazione ai fini della determinazione del rateo mensile lordo anche gli emolumenti a carattere ricorrente che non fanno parte della retribuzione corrente mensile.

Le nuove disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 10 del Regio decreto legge n. 1918 del 1937, invece, prevedono che per quanto riguarda gli eventi di malattia che si sono verificati e che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2024 l’indennità di malattia fondamentale e complementare viene calcolata nei seguenti modi:

  • sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che viene percepita da parte dell’assicurato durante il corso del mese che precede quello in cui si è verificato l’evento di malattia;
  • sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che viene percepita nel periodo di riferimento e in base al numero di giorni retribuiti, esclusivamente in caso di eventi di malattia che si sono verificati nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

Pensione Vigili del Fuoco 2024: la circolare INPS con tutte le novità

Pensione Vigili del Fuoco 2024: con la pubblicazione della circolare n. 54 del 4 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’applicazione dell’aumento progressivo della base pensionabile che viene riconosciuto nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 98, 99 e 100, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato definito all’interno dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 139 del 17 giugno 1997.

Pensione Vigili del Fuoco 2024: istruzioni INPS per l’applicazione del progressivo aumento della base pensionabile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposo dall’art. 1, comma 98, della sopra citata Legge di Bilancio 2022, viene riconosciuto nei confronti del personale che opera all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un aumento pari al 2,50% della percentuale utile ai fini del calcolo sull’ultimo stipendio tabellare.

Tale incremento, nello specifico, viene riconosciuto ai Vigili del Fuoco nel momento in cui avviene la cessazione del servizio a per quanto riguarda il calcolo dei seguenti importi:

  • la base pensionabile;
  • la liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Tra gli importi che devono essere considerati per quanto riguarda il calcolo dell’ultimo stipendio tabellare, poi, la Legge di Bilancio 2022 comprende anche:

  • le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
  • i benefici combattentistici ed equiparati;
  • gli assegni personali in godimento.

Il successivo comma 99, invece, stabilisce che, in base a quanto viene disposto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, il progressivo incremento della base pensionabile valido per il personale dei Vigili del Fuoco è pari a:

  • il 2,50% a partire dal 1° gennaio 2022;
  • il 5% a partire dal 1° gennaio 2023;
  • il 7,50% a partire dal 1° gennaio 2024;
  • il 12,50% a partire dal 1° gennaio 2027;
  • il 15% a partire dal 1° gennaio 2028.

Infine, il comma 100 del medesimo articolo legislativo disciplina quella che è la copertura dei costi che derivano dall’applicazione degli aumenti in oggetto.

Pertanto, in attesa di un successivo messaggio che sarà pubblicato da parte dell’INPS con l’obiettivo di fornire le istruzioni operative per quanto riguarda l’indennità di buonuscita (c.d. Trattamento di Fine Servizio – TFS), ecco qui di seguito gli obblighi contributivi in capo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tal proposito, ecco qual è l’incremento delle voci retributive ai fini pensionistici (CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito):

  • a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l’aumento è pari al 2,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 l’aumento è pari al 5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 l’aumento è pari al 7,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027 l’aumento è pari al 12,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2028 l’aumento è pari al 15%.

Aziende speciali: gli obblighi contributivi verso l’INPS

Aziende speciali: con la pubblicazione della circolare n. 53 del 3 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi in capo a tali aziende, relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente.

Tramite la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso ha fornito anche le istruzioni per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali, nonché quelli che sono gli adempimenti che devono essere rispettati da parte delle singole Strutture territoriali competenti.

La circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Tale decreto legislativo, nello specifico, è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000 e disciplina, per l’appunto, le aziende che non hanno la forma giuridica di società di capitali, ovvero le c.d. “aziende speciali”.

Aziende speciali: ecco quali sono i contributi INPS dovuti per il finanziamento di malattia, maternità, NASpI, ecc…

Ecco qui di seguito quali sono le contribuzioni minori dovute da parte delle aziende speciali per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

A partire dal 1° maggio 2011, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, nonché dal decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono obbligati a versare i contributi per il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia anche i datori che hanno all’interno del proprio organico dei lavori dipendenti che percepiscono l’indennità.

Tra questi rientrano anche gli enti pubblici economici e le aziende speciali.

Per quanto riguarda la maternità, invece, si applicano le disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico della maternità e della paternità”, le quali regolano l’assicurazione economica di maternità.

A tal proposito, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, a partire dal 1° gennaio 2009 sono tenute al versamento dei contributi per maternità e malattia i seguenti datori di lavoro:

  • le imprese dello Stato;
  • le imprese degli enti pubblici;
  • le imprese degli enti locali privatizzate;
  • le imprese a capitale misto.

Tale normativa, nello specifico, si applica anche agli enti pubblici economici e alle aziende speciali.

Per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare (ANF), invece, l’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955 (c.d. TUAF) prevede l’esonero dal versamento dei contributi dovuti all’INPS da parte delle aziende speciali, a patto che queste ultime garantiscano un trattamento per carichi di famiglia pari o superiore a quello previsto dalla normativa che regola gli ANF.

In base a quanto viene previsto dall’art. 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 le aziende speciali sono obbligati a pagare la contribuzione relativa al finanziamento di:

  • “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto;
  • “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (c.d. Fondo di Tesoreria);
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Ecco quali sono i contributi dovuti:

  • NASpI (contribuzione ordinaria) – 1,31%;
  • NASpI (contribuzione art. 25 della legge n. 845 del 1978) – 0,30%;
  • Fondo di Garanzia TFR – 0,20% (0,40% per i dirigenti industria);
  • Maternità – 0,46% (industria), 0,24% (terziario);
  • Malattia – 2,22% (industria), 2,44% (terziario);
  • FIS (fino a 5 dipendenti) – 0,50%;
  • FIS (oltre 5 dipendenti) – 0,80%;
  • CIGS – 0,90%.

Pensione a 61 anni con Quota 97,6: domande entro il 1° maggio

L’Inps ha stabilito che le domande di accesso a Quota 97,6, che permette di andare in pensione a 61 anni, devono essere presentate entro il 1° maggio 2024.

Con il messaggio n. 812, l’Istituto ricorda appunto che manca poco tempo ai lavoratori con mansioni usuranti e notturne di presentare la domanda per accedere alla pensione anticipata.

La possibilità è estesa solo ai lavoratori che soddisfano i requisiti per l’accesso alla pensione agevolata entro il 2025.

Come funziona Quota 97,6? Quali requisiti per l’accesso? Come presentare la domanda entro il 1° maggio 2024?

Cos’è e come funziona Quota 97,6

Con la pubblicazione del messaggio n. 812, l’Inps ha stabilito che le domande di accesso a Quota 97,6 devono essere presentate entro il 1° maggio 2024.

Cos’è Quota 97,6? Si tratta di una pensione anticipata, una delle opzioni per cui sono necessari 61 anni e 7 mesi di età e una contribuzione di almeno 35 anni.

Quota 97,6 è rivolta sola ai lavoratori che svolgono lavori fisicamente impegnativi e gravosi e che perfezionino i requisiti necessari di accesso nel 2025.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi si parla di Quota 98,6, per cui è necessario perfezionare 62 anni e 7 mesi e una contribuzione minima di 35 anni.

Chi può accedere a Quota 97,6 per andare in pensione a 61 anni

Possono andare in pensione a 61 anni d’età con Quota 97,6:

  • I lavoratori addetti a mansioni usuranti (in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, coloro che lavorano in ambienti ad alte temperature, in spazi ristretti o nell’asportazione dell’amianto);
  • Gli addetti notturni per almeno sei ore consecutive tra la mezzanotte e le 5 (per un minimo di 64 giorni all’anno o che lavorano per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 per l’intero anno);
  • I lavoratori della linea catena (con specifiche voci tariffarie e coloro che svolgono mansioni ripetitive);
  • I conducenti di veicoli almeno a 9 posti.

Le suddette attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette anni durante gli ultimi dieci.

Per quanto riguarda i calcoli relativi agli anni di lavoro faticoso, vengono inclusi anche i periodi in cui sono stati accumulati contributi figurativi.

Come fare domanda entro il 1° maggio 2024

Come precisato dall’Inps, la domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2024, per tutti coloro che perfezionano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, correlata dal modulo AP45 e da tutta la documentazione minima indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011.

I lavoratori dipendenti del settore privato, che svolgono mansioni faticose, possono presentare la domanda, anche se ottengono il diritto grazie al versamento dei contributi in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

La documentazione necessaria da allegare alla domanda di accesso a Quota 97,6 può includere, per esempio:

  • Buste paga;
  • Libretto di lavoro;
  • Ordini di servizio.

Oltre ai suddetti, possono essere richiesti ulteriori documenti comprovanti i requisiti di accesso alla pensione anticipata.

Decorrenza della pensione

Tutti gli aventi diritto che presentano le domande oltre il termine indicato, in caso di accertamento positivo del possesso dei requisiti del rispetto delle condizioni, incorrono nel differimento anticipato.

Quando inizia? Il differimento anticipato è pari a:

  • Un mese per il ritardo inferiore o pari a un mese;
  • Due mesi per il ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • Tre mesi per il ritardo pari o superiore a tre mesi.

Si rimanda anche al seguente articolo: Come si fa ad andare in pensione a 61 anni nel 2024? Se rientri in questa categoria è possibile

Pagamenti INPS di aprile 2024: tutte le date

Dall’Assegno Unico all’Assegno di Inclusione, passando per le indennità di disoccupazione e alle pensioni, ai canonici pagamenti INPS del mese di aprile 2024 si aggiungono anche i primi accrediti del Bonus asilo nido e del supporto domiciliare.

A causa delle festività pasquali, appena trascorse, alcune date potrebbero subire un leggero slittamento.
Vediamo quali sono tutte le date dei pagamenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) del mese di aprile e quali sono gli eventuali posticipi.

Pagamenti pensioni di aprile 2024

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di aprile 2024 è slittato al 2 aprile 2024, il primo giorno bancabile del mese. Quindi, a partire dal 2 aprile 2024 è possibile ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli delle Poste Italiane, rispettando il calendario per cognome.

Il calendario è il seguente:

  • 2 aprile: cognomi A-C;
  • 3 aprile: cognomi D-K:
  • 4 aprile: cognomi L-P;
  • 5 aprile: cognomi Q-Z.

È opportuno far presente e ricordare che, dal mese di marzo, si applicano le nuove aliquote Irpef. Il cedolino pensione del mese di aprile è anche disponibile sul sito dell’Inps, dove è possibile conoscere l’importo in anticipo.

Pagamento Assegno Unico aprile 2024

Uno dei canonici pagamenti mensili dell’Inps, per gli aventi diritto, è l’Assegno unico e universale. Quando sono previsti i pagamenti? Per tutti coloro che sono già destinatari dell’assegno, i pagamenti avverranno:

  • Il 17 aprile 2024;
  • Il 18 aprile 2024;
  • Il 19 aprile 2024.

Pagamento Assegno di Inclusione aprile 2024

Introdotto dal 1° gennaio 2024, mensilmente viene liquidato anche il pagamento dell’Assegno di Inclusione. La misura ha sostituito definitivamente il Reddito di Cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà alla fragilità e all’esclusione sociale.

L’assegno viene erogato previa domanda all’Inps e verifica dei requisiti e delle condizioni per beneficiarvi. Il contributo mensile viene liquidato con ricarica della Carta d’Inclusione. Quando viene pagato ad aprile 2024? Il pagamento avverrà il 26 aprile 2024.

La seconda misura in sostituzione del RdC è il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Il pagamento avverrà:

  • Dal 15 aprile, per le domande pervenute nel corso del mese di marzo;
  • Dal 27 aprile per le istanze presentate entro il 15 di aprile che soddisfano le condizioni di legge entro lo stesso giorno.

Pagamento Naspi, Dis-Coll e Cassa integrazione aprile 2024

Per chi perde involontariamente il posto di lavoro e rispetta le condizioni e i requisiti previsti, spettano le indennità di disoccupazione: Naspi e Dis-Coll.

In entrambi i casi, la prestazione spetta previa presentazione della domanda all’Inps. Quando saranno liquidate le prestazioni ad aprile? Sia la Naspi che la Dis-Coll saranno pagate indicativamente entro la metà del mese, posto che le date effettive di pagamento possono variare in base al singolo beneficiario.

È possibile, però, conoscere in anticipo la data di pagamento della prestazione, collegandosi sulla piattaforma telematica dell’Inps “Fascicolo previdenziale del cittadino”.

Per quanto riguarda i pagamenti della Cassa integrazione occorre attendere la metà del mese di aprile.

Pagamento Bonus asilo nido aprile 2024

L’Inps, con la pubblicazione del messaggio n. 1024, dell’11 marzo 2024, ha reso noto che è disponibile la procedura per le domande del Bonus asilo nido.

Con il messaggio, l’Istituto ha reso noto che i pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024. Si ricorda che le domande possono essere presentate all’Inps entro il 31 dicembre 2024. Una volta accolta la domanda l’Inps provvede alla corresponsione del contributo con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda.

La misura si concretizza, alternativamente, in un contributo per:

  • Il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati;
  • Il pagamento di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Fondo pensione lavoratori sportivi: diritto di opzione fino al 30 giugno 2024

Fondo pensione lavoratori sportivi: con la pubblicazione del messaggio n. 1190 del 20 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la proroga dei termini per quanto riguarda l’esercizio del diritto di opzione per gli istruttori che operano presso gli impianti e i circoli sportivi, nonché per i direttori tecnici e gli istruttori che operano presso le società sportive e che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificato dal decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno della precedente circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 pubblicata da parte dell’Istituto, nonché all’interno dei punti n. 20 e n. 22 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 15 marzo 2005.

Fondo pensione lavoratori sportivi: le istruzioni INPS su come esercitare il diritto di opzione per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento entro il 30 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla precedente circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 l’Istituto stesso ha specificato quella che è la normativa previdenziale che è stata definita all’interno dell’apposito decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, e che può essere applicata ai lavoratori sportivi.

A tal proposito, nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha individuato e chiarito ai soggetti interessati quella che è la disciplina previdenziale e assistenziale che può essere applicata a partire dal 1° luglio 2023 ai seguenti lavoratori:

  • gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di ogni genere;
  • i direttori tecnici e gli istruttori presso le società sportive che sono indicate all’interno del punto n. 20 e del punto n. 22 del sopra citato decreto del MLPS del 15 marzo 2005.

I lavoratori appena richiamati, in particolare, che sono già iscritti al c.d. Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FLPS) a partire dal 1° luglio 2023, devono essere assicurati a:

  • il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, nel caso in cui siano titolari di un contratto di lavoro dipendente oppure di un contratto di lavoro nell’ambito del settore professionistico;
  • la Gestione separata dell’INPS, nel caso in cui siano titolari di un contratto di lavoro autonomo o parasubordinato non rientrante all’interno dell’ambito dei settori professionistici.

A prescindere dalla tipologia di lavoratore, però, fino al termine del 30 giugno 2023 tutti i lavoratori che sono stati indicati all’interno del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 sono stati assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Dopodiché, l’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, ha introdotto la possibilità di scegliere di restare nel regime previdenziale già in godimento presso il suddetto Fondo entro 6 mesi, poi prorogati fino alla scadenza del 30 giugno 2024 dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024, la quale ha convertito, con modificazioni, il precedente decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023.

Il diritto di opzione fino al 30 giugno 2024, in particolare, può essere esercitato una sola volta, senza possibilità di revoca, esclusivamente dagli assicurati che sono iscritti alla data del 30 giugno 2023 al FPLS.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali può essere esercitato il diritto di opzione relativo al mantenimento del regime previdenziale già in godimento, infine, l’INPS mette a disposizione un apposito servizio online all’interno del proprio sito web ufficiale, accessibile previa autenticazione mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: in vigore dal 1° aprile 2024

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione della circolare n. 52 del 27 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la normativa applicabile, i distacchi e la trasferibilità delle domande relative alle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento all’Accordo sulla sicurezza sociale che è stato firmato a Roma in data 6 febbraio 2009 da parte della Repubblica italiana e del Giappone e che entrerà in vigore a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Tale Accordo, nello specifico, è stato successivamente ratificato dalla legge n. 97 del 18 giugno 2015, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 dell’8 luglio 2015.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’Accordo amministrativo che è stato stipulato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023 e che entrerà in vigore sempre a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: cosa cambia da oggi?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citate disposizioni legislative a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024, è entrato in vigore l’Accordo che è stato stipulato in materia di sicurezza sociale da parte dell’Italia e del Giappone.

Questo Accordo sulla sicurezza sociale, nello specifico, inizia a produrre i suoi effetti insieme anche a quanto è stato previsto all’interno di un altro Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023.

Ad ogni modo, entrambi gli Accordi sono stati messi a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale ed, in particolare, all’interno dei rispettivi Allegati n. 1 e n. 2 della circolare in oggetto.

Tali Accordi sottoscritti tra la Repubblica italiana e il Giappone, nello specifico, hanno come obiettivo principale quello di evitare la doppia imposizione contributiva per quanto riguarda le disposizioni legislative in materia previdenziale che vengono applicate sia ai lavoratori privati che ai lavoratori pubblici che operano all’interno del territorio dell’altro Stato contraente (Giappone).

In particolare, l’Ambasciata del Giappone a Roma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) hanno dato seguito alle precedenti note del 13 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023 regolando quelle che sono le modalità di applicazione di quanto viene disposto all’interno dell’art. 7 dell’Accordo in materia di distacco per quanto riguarda il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti che firma un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria.

Campo di applicazione

L’art. 2 dell’Accordo sulla sicurezza sociale stipulato in data 6 febbraio 2009 da parte dell’Italia e del Giappone, nonché l’art. 2 del successivo Accordo amministrativo firmato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023, regolano i seguenti sistemi pensionistici per quanto riguarda lo Stato Italiano:

  • l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
  • la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
  • le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, compresi gli iscritti alla Gestione pubblica in base a quanto previsto all’interno degli Accordi con lo Stato di Israele (circolare n. 196 del 2 dicembre 2015) e con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

Ecco, invece, quali sistemi pensionistici regolano i sopra citati articoli per quanto riguarda il Giappone:

  • la pensione nazionale, ad esclusione del Fondo pensionistico nazionale;
  • l’assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati, ad esclusione del Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti statali;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati, ad esclusione del sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali;
  • il “Mutual Aid Pension” per il personale delle scuole private.

Lavoro sportivo: le istruzioni INPS per l’applicazione del massimale contributivo

Lavoro sportivo: con la pubblicazione della circolare n. 50 del 25 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le istruzioni operative ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva per quanto riguarda le tutele che sono previste per i lavoratori sportivi che operano con un apposito contratto di lavoro in qualità di dipendente.

La circolare in oggetto, inoltre, fornisce anche le istruzioni operative in merito al pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 166 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 18 giugno 1997;
  • l’art. 33, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021;
  • l’art. 16, comma 3 bis, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 244 del 18 ottobre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023.

Lavoro sportivo: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Ad integrazione di quanto era stato comunicato in precedenza all’interno della circolare INPS n. 88 del 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ulteriori istruzioni per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che operano all’interno del settore professionistico e del settore dilettantistico e che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori sportivi dipendenti che sono iscritti al c.d. Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Tali istruzioni operative, nello specifico, sono state fornite da parte dell’Istituto con lo scopo di permettere ai sopra citati datori di lavoro di procedere con il versamento della sola contribuzione dovuta per le quote che eccedono il massimale contributivo.

A tal proposito, pertanto, ecco che cosa deve essere inserito all’interno dell’elemento <EccMassSport> della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens:

  • nei sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport> deve essere indicato:
    • l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero (383 euro per il 2024) e il massimale retributivo giornaliero (2.796 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “SZ”);
    • l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo (119.650 euro per il 2024) e il massimale retributivo annuo (872.251 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “ST”);
  • nei sotto-elementi <ContrEccMass1Sport> e <ContrEccMass2Sport> deve essere indicato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale, la quale deve essere calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport>, in aggiunta a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Retribuzioni convenzionali 2024: istruzioni operative dall’Inps

L’Inps, con la pubblicazione della circolare del 25 marzo, ha reso note le istruzioni operative per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali del 2024.

Prima era già stato pubblicato un decreto con le tabelle che ha definito le retribuzioni per i lavoratori all’estero.

Vediamo quando si applicano le retribuzioni convenzionali, nei confronti di quali lavoratori e come devono regolarizzare i datori di lavoro. Nella stessa circolare, inoltre, l’Inps indica come provvedere per le eventuali regolarizzazioni contributive, come avremo modo di spiegare nel testo.

Cos’è la retribuzione convenzionale?

La retribuzione convenzionale è una forma di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti all’estero.
A cosa servono? Si utilizzano per determinare l’ammontare delle imposte dovute dai lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la loro attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per un periodo di tempo superiore a 183 giorni, durante 12 mesi.

Per applicarle, i lavoratori devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • Avere la residenza in Italia;
  • Prestare la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa ed esclusiva;
  • Prestare l’attività lavorativa all’estero per un periodo di tempo superiore a 183 giorni durante 12 mesi.

Da un punto di vista prettamente fiscale, è indifferente che l’attività sia prestata in un Paese dell’Unione Europea oppure extra Unione Europea.

Ribadiamo, quindi, che devono essere prese come riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per il 2024 nei confronti dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

A quali lavoratori si applicano le retribuzioni convenzionali 2024?

Il 19 marzo 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale che, annualmente, definisce i valori delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori che svolgono attività all’estero.

Le tabelle contengono aggiornate i valori di riferimento per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito.

I valori si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi si sicurezza sociale.

Retribuzioni convenzionali 2024: istruzioni dell’Inps

L’Inps ha fornito le istruzioni operati sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali 2024, con la pubblicazione della circolare n. 49, il 25 marzo 2024.

La retribuzione convenzionale imponibile viene determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Cos’è la retribuzione nazionale? Si intende il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. L’importo così calcolato deve essere diviso per 12 e, in base alle tabelle pubblicate annualmente, bisogna individuare il settore corrispondente e la fascia retributiva da prendere come riferimento.

I valori convenzionali che possono essere ragguagliati a giornata sono nei seguenti casi:

  • Assunzione;
  • Risoluzione;
  • Trasferimento.

Nei tre casi suddetti, l’imponibile deve essere diviso per 26 giornate. Il risultato deve essere moltiplicato per il numero dei giorni compresi nella parte di mese interessata.

Quando può variare l’importo delle retribuzioni convenzionali?

Solo in alcune e determinate eccezioni, l’importo della retribuzione convenzionale può variare.

Di quali casi si tratta?

  • Se è stato effettuato il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • Se è avvenuto un mutamento durante il mese del trattamento economico, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;
  • Nel caso in cui sono stati maturati compensi variabili nel corso dell’anno.

Qualora i datori di lavoro abbiano operato diversamente nel primo trimestre del 2024, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Se decidono di regolarizzare, non sono tenuti ad oneri aggiuntivi.

Quando regolarizzare? La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 giugno 2024. Ai fini della denuncia UNIEMES devono essere calcolate le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e le retribuzioni assoggettate a contribuzione per lo stesso mese.

Online la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”: le istruzioni per l’invio delle domande CIG sul sito dell’INPS dal 2 maggio 2024

Con la pubblicazione del messaggio n. 892 del 1° marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali OMNIA IS, la quale consente ai soggetti che sono interessati di presentare la propria domanda per la CIG esclusivamente attraverso la nuova procedura presente sul sito INPS.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento a quanto viene disposto dall’apposito progetto denominato per l’appunto “OMNIA IS”, il quale fa parte di quelle disposizioni che sono contenute all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Online la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”: a partire dal 2 maggio 2024 le domande per la CIG dovranno essere presentate con la nuova procedura disponibile sul sito dell’INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ed in base a quanto è stato definito dal sopra citato progetto rientrante all’interno dei programmi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l’INPS ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale una nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata “OMNIA IS”.

Questa nuova procedura online, nello specifico, si pone come obiettivo principale quello di fungere da hub operativo ed informativo sia per quanto riguarda i datori di lavoro interessati e i loro intermediari abilitati e sia per quanto riguarda gli operatori dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tra i tanti servizi online che sono messi a disposizione dei datori di lavoro e dei loro intermediari c’è anche la nuova procedura che consente di presentare la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), la quale è stata semplificata per ciò che concerne la compilazione dei dati che devono essere inseriti al suo interno.

A tal proposito, l’Istituto ha comunicato all’interno del precedente messaggio n. 2372 del 26 giugno 2023 la pubblicazione della nuova piattaforma online ai fini della presentazione della domanda per la CIG, permettendo ai datori di lavoro e ai relativi intermediari di familiarizzare con l’utilizzo di questo nuovo strumento e di scegliere, dunque, se presentare l’istanza con la nuova o con la vecchia procedura telematica.

Con il messaggio in oggetto, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal 2 maggio 2024 la domanda per la CIG potrà essere presentata esclusivamente attraverso l’utilizzo della nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”.

In particolare, le richieste potranno essere presentate recandosi nella homepage del sito web dell’INPS, all’interno del servizio online denominato “Servizi per le aziende ed i consulenti”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopodiché, in seguito ad aver effettuato l’accesso all’interno del sopra citato servizio online i soggetti interessati dovranno selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e la voce “OMNIA Integrazioni Salariali” all’interno di due appositi menu.

Infine, l’INPS comunica che per avere maggiori informazioni è possibile consultare un apposito manuale utente in formato pdf all’interno della sezione dedicata ai “Documenti”, nel quale vengono fornite le istruzioni per l’utilizzo della nuova procedura.

Servizi disponibili per le aziende e i consulenti

Ecco quali sono i servizi disponibili in Accesso ai servizi per aziende e consulenti:

  • invio DM10;
  • compilazione DM10 online;
  • invio GLA;
  • invio denunce mensili EMENS;
  • invio moduli online;
  • EMENS online;
  • EMENS – rendiconto parasubordinati;
  • consultazione trasmissioni DM10;
  • consultazione trasmissioni GLA;
  • consultazione trasmissioni EMENS;
  • invio domande CIGS;
  • richiesta regolarità contributiva;
  • Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo);
  • servizi rapporto di lavoro domestico;
  • consultazione note di rettifica;
  • consultazione regolarità contributiva;
  • documento unico di regolarità contributiva;
  • DURC Agricoli;
  • iscrizione e variazione azienda;
  • Cassetto previdenziale aziendale;
  • invio domande Fondo speciale Trasporto Aereo;
  • invio domande Fondo speciale Credito;
  • sgravi contrattazione di secondo livello;
  • invio elenco lavoratori sospesi;
  • richiesta visita medica di controllo;
  • greenpass50+.