Skip to main content

Tag: inps

Contributi sindacali pensione: convenzione tra INPS e FIGEC

Contributi sindacali pensione: con la pubblicazione della circolare n. 60 del 3 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’INPS stesso e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC) in merito alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, recante “Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 212 del 16 agosto 1972;
  • la legge n. 485 dell’11 agosto 1972, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 222 del 26 agosto 1972;
  • l’art. 11 della legge n. 364 del 31 luglio 1975, recante “Modifiche alla disciplina dell’indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 14 agosto 1975;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 179 del 4 agosto 2015;
  • il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 205 del 4 settembre 2018.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante “Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485”, nonché dalla nota n. 9050 del 3 agosto 2023.

Contributi sindacali pensione: l’INPS stipula una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC)

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, lo scorso 18 dicembre 2023 l’INPS ha firmato una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC) per la riscossione dei contributi sindacali che devono essere versati dagli associati che beneficiano di un trattamento pensionistico.

La durata della convenzione in oggetto è fino al 31 dicembre 2024, è rinnovabile per altri tre anni su richiesta tramite PEC entro giugno 2024 da parte della FIGEC e si può recedere con le stesse modalità.

La convezione tra l’INPS e la FIGEC prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi gestiti dall’Istituto;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Opzione Donna requisiti 2024: nuova circolare INPS

Opzione Donna requisiti 2024: con la pubblicazione della circolare n. 59 del 3 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni applicative in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) per quanto riguarda le modifiche che sono state apportate per l’anno in corso in materia di pensione anticipata c.d. Opzione Donna.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 138, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle modifiche che sono state apportate da parte della sopra citata Legge di Bilancio 2024 a quanto era stato precedentemente disposto all’interno dell’art. 16, comma 1 bis, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

Opzione Donna requisiti 2024: ecco quali sono i requisiti e le condizioni per l’accesso alla pensione anticipata da parte delle lavoratrici

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 138, della Legge di Bilancio 2024, è stato esteso il diritto di beneficiare della pensione anticipata c.d. Opzione Donna alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti che sono necessari entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.

Pertanto, nello specifico, possono accedere al suddetto trattamento pensionistico tutte le donne lavoratrici che possiedano i seguenti requisiti:

  • avere un’età anagrafica di almeno 61 anni al 31 dicembre 2023;
  • aver maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, ovvero aver versato i contributi dovuti per un periodo di tempo pari ad almeno 35 anni.

Per quanto riguarda il requisito anagrafico che richiede alla lavoratrice di avere almeno 61 anni le norme che sono attualmente in vigore permettono di beneficiare di una riduzione di un anno per ogni figlio, fino ad un limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici di cui all’art. 16, comma 1 bis, lett. c), del decreto legge n. 4 del 2019, invece, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico è prevista anche nel caso in cui non si abbiano dei figli.

In merito al requisito contributivo, poi, devono essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi che sono maturati all’interno di Paesi esteri in cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea (UE) in materia di sicurezza sociale oppure all’interno di Paesi esteri che sono regolati da apposite convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

In definitiva, oltre al possesso dei sopra citati requisiti anagrafici e contributivi, ecco quali sono le condizioni che devono essere rispettate al fine di accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione Donna:

  • assistere da almeno 6 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda uno dei seguenti soggetti:
    • coniuge;
    • parte dell’unione civile;
    • parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
    • parente o affine di secondo grado convivente con un genitore, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave che abbia almeno 70 anni, che sia affetto da patologie invalidanti oppure che sia deceduto o mancante;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
  • essere dipendenti o essere state licenziate da imprese per cui è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Richiesta accertamento sanitario dipendenti pubblici: l’INPS implementa nuove funzionalità

Richiesta accertamento sanitario dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 1643 del 29 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver rilasciato delle nuove funzionalità e di averle implementate all’interno della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Medico Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 45, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 143 del 21 giugno 2022.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto all’interno dei seguenti messaggi INPS:

  • il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023, recante “Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale”;
  • il messaggio n. 2064 del 1° giugno 2023, recante “Articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale”;
  • il messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023, recante “Articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1° giugno 2023. Precisazioni”.

Richiesta accertamento sanitario dipendenti pubblici: ecco quali sono le ulteriori funzionalità implementate dall’INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, facendo seguito ed in base a quanto è stato disposto dai sopra citati messaggi dell’INPS, l’Istituto stesso ha comunicato di aver messo a disposizione delle nuove funzionalità per quanto riguarda le richieste di accertamento sanitario per dipendenti pubblici.

In particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato di aver implementato la nuova funzionalità che permette alle Amministrazioni e agli Enti datori di lavoro di indicare quella che è la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, per quanto riguarda le seguenti prestazioni:

  • inabilità (art. 2, comma 12, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995);
  • inidoneità (art.13 della legge n. 274 dell’8 agosto 1991);
  • pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani);
  • causa di servizio;
  • assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare;
  • reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ;
  • reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;
  • pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiorenni Inabili.

Oltre a questa nuova funzionalità, inoltre, l’INPS ha comunicato di aver predisposto anche un’ulteriore funzionalità ai fini dell’inserimento della data di notifica del verbale all’interessato da parte dell’Amministrazione o dell’Ente datore di lavoro.

Tale data, nello specifico, può essere inserita andando a selezionare l’apposita voce denominata “data di notifica del verbale” all’interno della procedura “card della domanda”.

Queste nuove funzionalità che sono state implementate da parte dell’Istituto, in particolare, hanno lo scopo di semplificare e di velocizzare la presentazione delle domande di accertamento sanitario, di migliorare la gestione delle attività, nonché di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità.

A tal proposito, infine, è stato messo a disposizione un apposito manuale aggiornato, accessibile sul sito web dell’INPS previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

Cedolino pensione maggio 2024: data di pagamento e importi

Cedolino pensione maggio 2024: l’INPS nella giornata di venerdì 19 aprile 2024 ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale il documento che permette di verificare l’importo che sarà versato da parte dell’Istituto per quanto riguarda il mese di maggio dell’anno in corso.

Oltre a consentire di verificare l’importo che viene erogato ogni mese dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il cedolino della pensione permette ai pensionati interessati di venire a conoscenza di quelle che sono le motivazioni in base alle quali l’importo che gli viene pagato può variare di mese in mese.

Senza indugiare ulteriormente, dunque, andiamo subito a vedere quali sono le informazioni che sono state comunicate da parte dell’INPS e che si riferiscono al cedolino della pensione di maggio 2024.

Cedolino pensione maggio 2024: ecco tutte le informazioni che sono state comunicate dall’INPS nel cedolino della pensione del prossimo mese

Con la pubblicazione dell’avviso del 19 aprile 2024 l’INPS ha annunciato le seguenti informazioni per quanto riguarda il cedolino della pensione di maggio 2024:

  • la data di pagamento;
  • le trattenute fiscali che vengono applicate sull’importo versato dall’Istituto stesso, ossia:
    • le ritenute IRPEF mensili;
    • le addizionali regionali e comunali relative all’anno 2023;
  • i conguagli di imposta a credito o a debito relativi al periodo di imposta 2023.

Cedolino pensione maggio 2024: la data di pagamento e le trattenute fiscali

La pensione relativa al mese di maggio 2024 sarà versata ai pensionati da parte dell’INPS in data valuta 2 maggio, dal momento che il 1° maggio è un giorno festivo e che, pertanto, la data di pagamento slitta al primo giorno feriale successivo.

Sull’importo erogato dall’Istituto vengono prelevate, per quanto riguarda il mese di maggio 2024, le seguenti trattenute fiscali:

  • le ritenute IRPEF mensili;
  • le addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2023.

Le sopra citate trattenute fiscali relative all’anno 2023, nello specifico, vengono recuperate in 11 rate di pari importo, a partire dal mese di gennaio e fino al mese di novembre dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono, e vanno a diminuire l’importo che viene erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai singoli pensionati.

Le ritenute IRPEF e le addizionali regionali e comunali che abbiamo appena visto vengono effettuate sulle pensioni di maggio 2024 di tutti i pensionati, ad eccezione di quelli che beneficiano delle seguenti prestazioni economiche:

Il conguaglio relativo al periodo di imposta 2023: come viene effettuato il recupero dei conguagli a debito da parte dell’INPS?

Per quanto riguarda i conguagli di fine anno 2023 l’INPS, in qualità di sostituto di imposta dei pensionati, ha effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali che sono state applicate durante il corso dell’anno appena passato sulla base dell’importo complessivo delle sole prestazioni pensionistiche che sono state erogate da parte dell’Istituto stesso.

Pertanto, se effettuando le operazioni di verifica tra l’importo delle ritenute operate e l’ammontare dell’imposta effettivamente dovuta sulle somme che sono state pagate nel 2023 le prime risultano superiori alla seconda, allora l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale effettua il recupero dei conguagli a debito nei seguenti modi:

  • per i pensionati che hanno percepito dei trattamenti pensionistici annui di importo superiore a 18.000 euro il recupero del debito d’imposta è stato effettuato dall’INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione di gennaio e di febbraio 2024;
  • per i pensionati che hanno percepito dei trattamenti pensionistici annui di importo pari o inferiore a 18.000 euro, con un debito IRPEF superiore a 100 euro, il recupero del debito d’imposta viene effettuato fino alla mensilità di novembre.

Indennità di congedo parentale all’80% per il 2024: chiarimenti INPS sulla gestione degli arretrati

Indennità di congedo parentale all’80% per il 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne la gestione degli arretrati che riguardano l’aumento dell’indennità di congedo parentale per un altro mese dal 30% al 60% della retribuzione conseguita (elevazione all’80% esclusivamente per l’anno 2024).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso mediante la pubblicazione della circolare n. 57 del 18 aprile 2024.

Indennità di congedo parentale all’80% per il 2024: l’INPS fornisce dei chiarimenti ai datori di lavoro sulla gestione degli arretrati nei mesi di maggio e giugno

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all’interno della recente circolare INPS n. 57 del 2024 l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali in merito all’aumento dell’indennità di congedo parentale prevista per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti.

Tali istruzioni, nello specifico, sono state fornite con lo scopo di dare attuazione alle modifiche che sono state apportate dall’art. 1, comma 179, della sopra citata Legge di Bilancio 2024 a quanto era stato disposto in precedenza all’interno dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001.

A tal proposito, dunque, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai datori di lavoro che hanno già effettuato le buste paga che si riferiscono al mese di aprile 2024 e che hanno inserito al loro interno l’indennità di congedo parentale in misura ordinaria, ovvero pari al 30% della retribuzione conseguita da parte delle lavoratrici e die lavoratori dipendenti interessati, di poter andare a modificare le medesime.

In particolare, i datori di lavoro sopra richiamati hanno la possibilità di provvedere al conguaglio della prestazione andando ad inserire un‘integrazione di importo pari all’80% sui flussi Uniemens relativi al mese di maggio 2024 e al mese di giugno 2024.

Questa modifica, nello specifico, potrà essere effettuata valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.

Indennità aumentata per un altro mese ed aumento dell’importo pagato ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti: cosa prevede la Legge di Bilancio?

Che cosa ha previsto la Legge di Bilancio 2024 per quanto riguarda l’indennità di congedo parentale che viene concessa ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti?

Nello specifico, la Manovra Finanziaria di quest’anno ha apportato delle modifiche al “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” andando ad aggiungere un altro mese di indennità e andando ad aumentare l’importo dal 30% al 60% (80% per il solo 2024) dello stipendio che viene erogato ai lavoratori interessati.

La prestazione deve essere fruita entro il 6° anno di vita del figlio oppure entro 6 anni dal momento in cui quest’ultimo effettua l’ingresso in famiglia oppure viene adottato o preso in affidamento.

Anticipo TFS statali: l’INPS blocca le domande, fondi esauriti per il 2024

Anticipo TFS statali: con la pubblicazione del messaggio n. 1628 del 25 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver bloccato le domande per quanto riguarda l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR nei confronti di coloro che sono iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dal momento che è stato raggiunto il limite massimo delle risorse finanziarie che sono state stanziate nel Bilancio di previsione dell’INPS per l’anno 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 9 novembre 2022.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dall’art. 1, comma 1, lett. f), del decreto ministeriale n. 463 del 28 luglio 1998, il quale è stato redatto da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 5 dell’8 gennaio 1999.

Anticipo TFS statali: risorse finanziate per il 2024 esaurite, l’INPS comunica lo stop alla presentazione delle domande

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalla recente deliberazione del CdA dell’INPS n. 219 del 2022, l’Istituto stesso ha comunicato che stanno per terminare le risorse finanziarie che sono state stanziate per il 2024 e che sono state indicate all’interno del Bilancio di previsione relativo all’anno in corso per quanto riguarda la prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

A tal proposito, nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato che a partire dal 25 aprile 2024 non possono essere più presentate delle nuove domande al fine di beneficiare della prestazione relativa all’anticipazione ordinaria del TFS (Trattamento di Fine Servizio) / TFR (Trattamento di fine rapporto), dal momento che il pagamento sarebbe stato effettuato “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”.

Pertanto, a partire dalla giornata di venerdì 26 aprile 2024 e fino a che l’INPS non pubblicherà una nuova comunicazione all’interno del proprio sito web ufficiale, gli uffici credito delle Sedi nazionali e quelle che sono ubicate nei vari territori non dovranno più procedere con l’elaborazione e con l’invio delle bozze di proposta di cessione agli utenti interessati tramite l’utilizzo dell’apposita procedura informatica denominata “Anticipazioni Credito”.

Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: che cos’è, a chi spetta, requisiti e come fare domanda

L’anticipazione ordinaria del TFS è una prestazione che permette a partire dal 1° febbraio 2023 di ricevere l’importo del Trattamento di Fine Servizio maturato e non liquidato con le modalità che sono previste dalla legge, al netto degli interessi e delle spese e senza doverne attendere la relativa esigibilità.

Al fine di poter beneficiare della misura dovranno essere posseduti i seguenti requisiti:

La domanda deve essere inviata con modalità esclusivamente telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS, andando ad inserire al suo interno le seguenti informazioni:

  • l’importo del finanziamento;
  • se il TFS sarà corrisposto in seguito a:
    • pensionamento;
    • cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
    • nuovo impiego con iscrizione alla Gestione Unitaria;
  • la volontà di ricevere il finanziamento per l’importo che può essere effettivamente pagato, qualora l’ammontare richiesto non sia disponibile.

Fondo INNOVA: le istruzioni INPS per l’adesione

Fondo INNOVA: con la pubblicazione del messaggio n. 1516 del 17 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda le modalità che devono essere necessariamente rispettate ai fini dell’adesione al nuovo Fondo interprofessionale in questione per la formazione continua.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, intitolato “Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo”.

Fondo INNOVA: ecco quali sono i soggetti per i quali può essere richiesta l’adesione al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, corredato delle relative note”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili in merito all’adesione al Fondo INNOVA.

A tal proposito, pertanto, le istruzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riprendono ciò che è stato previsto dall’Allegato n. 1 del recente decreto direttoriale n. 4 del 24 gennaio 2024, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con lo scopo di autorizzare l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei seguenti soggetti:

  • dei quadri e dei dipendenti delle PMI (Piccole e Medie Imprese) e delle Grandi Imprese che operano all’interno dei seguenti settori economici:
    • il settore economico dell’Industria;
    • il settore economico dell’Agricoltura;
    • il settore economico della Pesca;
    • il settore economico del Turismo;
    • il settore economico del Terziario;
    • il settore economico dei Servizi;
    • il settore economico degli Studi professionali;
    • il settore economico dell’Artigianato;
  • dei dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

Il Fondo in questione, all’interno del quale rientrano tutti i soggetti che abbiamo appena richiamato, viene denominato per l’appunto “Fondo INNOVA” ed è stato istituito in seguito alla stipula di un apposito accordo interconfederale in data 17 ottobre 2019 da parte dell’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e dell’organizzazione sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).

L’INPS comunica quali sono le modalità per l’adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua

Per quanto riguarda le modalità che devono essere osservate per quanto riguarda l’adesione al Fondo INNOVA da parte dei datori di lavoro interessati, l’INPS ha comunicato che questi ultimi devono inserire il nuovo codice “FINN” all’interno dell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, il quale è presente nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che sia nel caso in cui si opti per l’adesione al Fondo INNOVA che nel caso in cui si decidere di provvedere alla revoca del medesimo i datori di lavoro interessati devono esprimere la propria scelta direttamente all’INPS stesso mediante l’utilizzo dello strumento relativo alla denuncia contributiva.

In questo caso, nello specifico, gli effetti dell’eventuale adesione o revoca entreranno in vigore a partire dal periodo di paga in cui viene effettuata la scelta (mese di competenza del flusso Uniemens).

Infine, l’Istituto comunica che in ogni caso il datore di lavoro interessato deve necessariamente inserire all’interno del flusso Uniemens la causale per la quale richiede l’adesione o la revoca del Fondo INNOVA.

Pensioni casalinghe 2024: aumenti e novità

Anche nel 2024, chi decide di occuparsi della casa e svolgere il compito di casalinga può accedere ad una prestazione pensionistica e, nel testo, andremo ad analizzare quali sono le novità e gli aumenti delle pensioni casalinghe.

Anticipiamo subito che ci sono due possibilità per le casalinghe di accedere alla pensione. La prima soluzione è il Fondo casalinghe e la seconda è la classica pensione sociale. Il secondo caso prevede importi minori, ma si può ottenere senza versare contributi.

Vediamo subito le caratteristiche e le novità del 2024.

Quali sono le pensioni casalinghe 2024

Tutte le persone che decidono di occuparsi della casa e della famiglia, indicati con la nomea casalinghi/e potranno andare comunque in pensione, pur non svolgendo attività di lavoro autonomo o dipendente. A questa categoria di persone, inoltre, sono dedicati molti bonus attivi anche nel 2024.

Come abbiamo anticipato, possono optare per due modalità. La prima opzione, più conosciuta, è la pensione sociale. Si tratta di una prestazione accessibile anche non versando contributi. È l’opzione ideale per chi non ha accumulato abbastanza contributi per ottenere la pensione di vecchiaia.

Quali sono i requisiti per accedere alla pensione sociale?

  • 67 anni d’età;
  • Cittadinanza italiana o di un Paese europeo ed essere iscritto all’anagrafe del proprio comune di residenza;
  • Residenza stabile in Italia da almeno 10 anni;
  • Reddito inferiore ad una soglia determinata annualmente.

La seconda opzione, come anticipato, è il Fondo casalinghe. A differenza della pensione sociale, si devono versare contributi al fine di ottenere la pensione una volta raggiunta una determinata età anagrafica.

In particolare:

  • Pensione di inabilità che viene concessa con almeno 5 anni di contributi;
  • Pensione di vecchiaia, a partire dal 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni.

Aumenti 2024

Nel 2024, sono previsti aumenti sulle pensioni casalinghe. In particolare, chi accede alla pensione sociale rispettando i requisiti elencati in precedenza e ha reddito zero, allora riceverà un importo pari circa a 534 euro al mese per 13 mensilità totali. Rispetto al 2023 l’importo mensile è salito di 27 euro.

Nel caso in cui, al contrario, si possedesse una fonte di reddito, sempre nel limite prefissato, l’ammontare dell’assegno della pensione sociale sarà pari 435 euro.

In definitiva, l’importo spetta per intero soltanto nel caso in cui il reddito coniugale non superi i 13.894.40 euro. Invece, quando lo supera la cifra del rateo si abbassa.

Per quanto riguarda il Fondo casalinghe, qualora si opti per la pensione di vecchiaia è bene tenere presente che l’importo maturato della pensione deve essere almeno pari all’ammontare dell’assegno sociale maggiorato del 20% (considerato che l’assegno sociale è pari a 503,27 euro, l’importo deve essere superiore a 603,92 euro).

Come aderire al Fondo casalinghe

Il Fondo casalinghe è dedicato a tutte le persone che svolgono lavori in casa non retribuiti e che si prendono cura della famiglia.

Si tratta di uno strumento pensato appositamente per le persone che non lavorano e che si occupano della casa e dei figli. La funzione del fondo è quella di garantire alle casalinghe di poter versare i contributi necessari per aver accesso ad una prestazione pensionistica, una volta raggiunta una determinata età anagrafica.

Le casalinghe possono decidere di versare contributi al fondo, ma prima è necessario iscriversi e dimostrare all’Inps di non svolgere attività in proprio e svolgere lavoro autonomo e neppure essere lavoratore dipendente.

Le domande si presentano sul sito web dell’Inps e la richiesta viene accettata automaticamente una volta presentata la documentazione necessaria.

Una volta iscritti si ricevono i bollettini con le indicazioni su come versare i contributi. L’importo minimo è fissato a 26 euro al mese, ma volendo, è possibile versare anche di più. È molto importante considerare che i contributi rimangono silenti: ciò vuol dire che se non vengono sfruttati non potranno essere ricongiunti con altre gestioni.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024, la circolare INPS

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione della circolare n. 58 del 22 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre dell’anno in corso dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico si parla della prescrizione dei contributi che sono dovuti dalle pubbliche amministrazioni per ciò che concerne i dipendenti pubblici che risultano iscritti alle seguenti Gestioni:

  • la Gestione dipendenti pubblici, per quanto riguarda i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019;
  • la Gestione separata di cui all’art. 2, commi 26 e ss., della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 16 e 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 della normativa in materia di sanzioni civili.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: le istruzioni INPS sull’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando seguito ed in base a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’INPS all’interno del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dal sopra citato art. 1, commi 16 e 17, del decreto Milleproroghe.

Tale normativa, in particolare, ha previsto l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai dipendenti pubblici che devono essere versati alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e alla Gestione separata.

Questa contribuzione, nello specifico, è dovuta da parte delle pubbliche amministrazioni che sono disciplinate dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2001.

Tale proroga fissata al 31 dicembre 2024 ha ad oggetto i contributi relativi ai seguenti benefici economici che percepiscono i dipendenti pubblici che operano, per l’appunto, presso le pubbliche amministrazioni di cui al suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001:

  • i trattamenti pensionistici (la pensione);
  • i trattamenti di previdenza, ovvero:
    • i trattamenti di fine servizio (TFS);
    • i trattamenti di fine rapporto (TFR).

Pertanto, rinviando a quanto era stato disposto all’interno della precedente circolare INPS n. 92 del 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso chiarisce che per ciò che concerne le posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici le pubbliche amministrazioni interessati potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative relative ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 attraverso l’utilizzo delle seguenti modalità già in uso:

  • per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 31 dicembre 2023 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alla Cassa CTPS e per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 30 settembre 2012 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI e CPS, il datore di lavoro potrà utilizzare uno dei seguenti sistemi:
    • il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA;
    • l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
  • per quanto riguarda i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 relativi ai soggetti citati al punto precedente, il datore di lavoro potrà utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

CIGS Alitalia 2024: le nuove istruzioni dell’INPS

CIGS Alitalia 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 1536 del 18 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni applicative per quanto riguarda le novità che sono state introdotte in materia da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, il quale è stato redatto da parte del MLPS di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dando attuazione alle seguenti normative:

  • l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 1994;
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2023;
  • l’art. 12, comma 2, terzo periodo, del sopra citato decreto legge n. 104 del 2023, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, recante i criteri di applicazione del comma in oggetto, registrato alla Corte dei Conti n. 187 del 28 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del paragrafo 2 della circolare n. 32 del 7 febbraio 2024.

CIGS Alitalia 2024: l’INPS pubblica le istruzioni applicative sulle novità introdotte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 2, comma 2, del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha chiarito che l’INPS ha l’obbligo di provvedere alla certificazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione.

Tale certificazione, nello specifico, la quale viene redatta in base alla normativa attualmente vigente in materia di gestione previdenziale in cui viene accertato il primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, tiene conto di:

  • i periodi di integrazione salariale (art. 1 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024);
  • i periodi oggetto di riscatto, di ricongiunzione o di trasferimento oneroso in cui risulta attivo il piano di pagamento.

Per quanto riguarda i requisiti pensionistici che sono necessari ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza della pensione, invece, l’INPS specifica che:

  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) devono possedere i requisiti che sono indicati all’interno dell’art. 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea (c.c. Fondo volo), devono possedere anche i requisiti che sono indicati all’interno dell’art. 3, commi 3, 7 e 11, del decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997.

In merito alle modalità attraverso le quali è possibile per l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale procedere entro il 31 ottobre 2024 con la certificazione in questione relativa al primo diritto utile alla decorrenza della pensione, poi, il sopra citato art. 2 del decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 richiede al datore di lavoro di inviare all’INPS stesso l’elenco dei dipendenti che sono interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale, nonché i relativi codici fiscali.

Congedo parentale: indennità elevata all’80% solo per il 2024, le istruzioni INPS

Congedo parentale: con la pubblicazione della circolare n. 57 del 18 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che l’indennità in oggetto è stata aumentata per un altro mese dal 30% al 60%, elevata all’80% esclusivamente per il solo anno 2024.

L’Istituto, a tal proposito, ha fornito anche le istruzioni amministrative ed operative per quanto riguarda l’indennità di congedo parentale prevista per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce alle modifiche che sono state apportate dal sopra citato articolo legislativo della Legge di Bilancio 2024 a quanto era stato disposto in precedenza all’interno dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001.

Congedo parentale, indennità elevata dal 30% al 60% e all’80% solo per l’anno 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’aumento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra richiamato art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024, sono state apportate delle modifiche all’art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ed è stato previsto l’aumento dal 30% al 60% dell‘indennità di congedo parentale per un altro mese esclusivamente per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

Sono esclusi, pertanto, dalla possibilità di beneficiare dell’aumento della misura in oggetto i seguenti lavoratori:

  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • ecc…

Tale aumento, inoltre, è stato fissato in misura pari all’80% della retribuzione conseguita esclusivamente per quanto riguarda l’anno 2024.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che nel caso in cui un genitore lavori con un contratto di lavoro in qualità di dipendente, mentre l’altro genitore operi in qualità di un’altra categoria lavorativa, allora l’ulteriore mese di congedo parentale per il quale è previsto l’aumento dell’indennità fino al 60% e, per il solo anno 2024, fino all’80% della retribuzione spetta esclusivamente al genitore lavoratore dipendente.

Come fare domanda?

La domanda di congedo parentale deve essere presentata dai soggetti che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo in modalità telematica direttamente all’INPS, tramite l’utilizzo di uno dei seguenti sistemi:

  • il sito web dell’INPS, recandosi all’interno della home page dell’Istituto e seguendo il percorso “Lavoro > Congedi, permessi e certificati”, previa autenticazione all’interno della propria area riservata mediante l’utilizzo di una delle seguenti credenziali digitali:
  • il Contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 (in maniera gratuita chiamando da rete fissa) oppure telefonando al numero 06 164 164 (a pagamento, in base al piano tariffario che viene offerto dal proprio gestore telefonico, chiamando da rete mobile);
  • gli Istituti di Patronato, utilizzando gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione da parte dei medesimi.

Assegno Unico INPS 2024: nei primi due mesi dell’anno pagati 3,3 miliardi di euro, importo fino a 224 euro mensili

Assegno Unico INPS 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di martedì 16 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato che è stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU), il quale contiene al suo interno tutti i dati in merito all’Assegno Unico destinato ai nuclei familiari che sono beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Tale Osservatorio relativo al mese di marzo dell’anno in corso, nello specifico, mette a disposizione dei cittadini che sono interessati tutte le informazioni statistiche che si riferiscono per l’appunto a coloro che sono beneficiari della misura in oggetto, nonché i relativi valori economici per quanto riguarda il periodo di tempo che va dal mese di marzo 2022 e fino al mese di febbraio 2024.

L’Istituto, inoltre, ha specificato che all’interno della pagina relativa agli Osservatori statistici sono stati aggiornati anche quelli che sono i dati navigabili per quanto riguarda i nuclei familiari e i figli che hanno beneficiato dell’AUU per almeno un mese durante il corso di quest’anno e che hanno presentato la domanda per il medesimo sempre durante il corso di quest’anno.

Entrando maggiormente nel dettaglio dei dati che sono stati pubblicati da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale durante il corso dei primi due mesi del 2024, ovvero nel mese di gennaio e nel mese di febbraio dell’anno in corso, è stato evidenziato che sono stati erogati alle famiglie beneficiarie assegni per un importo totale pari a 3.293,9 milioni di euro, ai quali si aggiungono anche i seguenti importi:

  • 17.366,6 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2023;
  • 12.560,3 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2022.

Esclusivamente durante il corso del mese di febbraio 2024, poi, l’INPS ha comunicato che i nuclei familiari che hanno beneficiato dell’Assegno Unico e Universale sono stati quasi 6 milioni (5.928.886 nuclei familiari beneficiari dell’AUU), per un ammontare complessivo pari a quasi 9 milioni e mezzo di figli (9.412.599 figli).

Il suddetto comunicato stampa dell’INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione centrale ComunicazioneRelazioni con i Media, fa riferimento al sopra citato Osservatorio sull’Assegno Unico Universale che viene pubblicato con cadenza periodica sempre da parte dell’Istituto stesso.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda l’Assegno Unico INPS 2024 e, nello specifico, tutti quei dati che sono stati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per quanto riguarda la quantità dei nuclei familiari che hanno potuto beneficiare della misura in oggetto durante il corso dei primi due mesi di quest’anno, nonché quali sono gli importi che sono stati erogati ai medesimi nel mese di gennaio e nel mese di febbraio 2024.

Assegno Unico INPS 2024: importo massimo pari a 224 euro per i mesi di gennaio e febbraio dell’anno in corso

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del sopra richiamato Osservatorio dell’Assegno Unico Universale relativo al mese di marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i dati in merito al primo bimestre di competenza dell’anno in corso.

Nello specifico, l’INPS comunica che durante il corso dei primi due mesi del 2024 sono stati erogati 3,3 miliardi di euro alle famiglie, ai quali devono essere aggiunti poi 18,1 miliardi di euro relativamente all’anno 2023 e 13,2 miliardi di euro relativamente all’anno 2022.

Questi 3,3 miliardi di euro, in particolare, sono stati pagati a 5.993.458 di nuclei familiari e per un totale di 9.513.611 di figli.

Per quanto riguarda esclusivamente il mese di febbraio 2024, invece, l’Istituto comunica che l’importo medio per figlio, incluse le eventuali maggiorazioni, è stato pari a:

  • un minimo di 57 euro circa per coloro che non hanno presentato l’ISEE o ce l’hanno di importo superiore a 45.574,96 euro;
  • un massimo di 224 euro per coloro che hanno un ISEE inferiore a 17.090,61 euro.

Cosa succede in caso di assenza alla visita fiscale Inps?

In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale Inps, il lavoratore in malattia rischia una sanzione amministrativa.

Quando un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che del settore privato, è in malattia deve essere presente a casa durante gli orari di reperibilità. In quelle fasce orarie, infatti, il medico può andare a casa per effettuare una visita di controllo.

Oltre alle sanzioni amministrative già accennate, vediamo quali sono tutte le altre conseguenze in caso di assenza.

Fasce di reperibilità dipendenti pubblici e privati

Durante tutto il periodo di malattia, il dipendente pubblico o privato deve sottostare e garantire la reperibilità alla visita di controllo.

L’obbligo sussiste anche nei giorni non lavorativi e nei giorni festivi. Quali sono gli orari di reperibilità in vigore nel 2024? I lavoratori del settore pubblico e del settore privato devono essere reperibili:

  • Mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
  • Pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Assenza ingiustificata alla visita fiscale Inps

Il lavoratore non reperibile durante le fasce orarie delle visite fiscali Inps rischia sanzioni amministrative, quando l’assenza è ingiustificata.

Quali sono le sanzioni?

  • Prima visita: decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni;
  • Seconda visita: decurtazione del 50% per le successive giornate;
  • Terza visita: erogazione dell’indennità Inps interrotta dall’assenza in parola fino al termine del periodo di malattia.

Se non il medico non lo trova in casi, il lavoratore ha comunque dieci giorni di tempo dalla visita fiscale mancata per comunicare le motivazioni dell’assenza con una valida giustificazione.

Il verbale per la mancata presenza presso il domicilio viene inviato dal medico sia all’Inps che al datore di lavoro che potrebbe anche avviare un procedimento disciplinare contro il lavoratore.

Il lavoratore rischia il licenziamento?

Non ci sono solo conseguenze economiche, ma anche disciplinari. Il datore di lavoro ha il legittimo interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa.

In base ai singoli regolamenti disciplinari, la condotta del lavoratore assente ingiustificatamente può esporlo ad una serie di provvedimenti in base alla gravità:

  • Ammonizione scritta;
  • Multa, rappresentata da una trattenuta in busta paga corrispondente ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
  • Sospensione disciplinare dal lavoro e della retribuzione per un massimo di dieci giorni;
  • Trasferimento;
  • Licenziamento per giusta causa.

Quindi, il lavoratore dipendente rischia anche il licenziamento per giusta causa. Il datore di lavoro non ha neppure l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.

Da parte sua, il lavoratore dipendente ha cinque giorni di tempo dalla ricezione delle contestazioni del datore di lavoro per replicare e difendersi. Gli elementi a difesa della sua condotta possono essere presentati sia in forma scritta che in forma orale.

Una volta trascorsi i cinque giorni, il datore di lavoro può decidere se adottare uno dei provvedimenti disciplinari o accogliere le giustificazioni.

Quali sono le esenzioni dai controlli

Ci sono alcuni casi di esenzioni dal rendersi reperibile nelle fasce orarie sopra indicate. Per esonero, si intende proprio la possibilità di non rispettare la reperibilità nelle fasce orarie stabile.

Le esenzioni sono le seguenti:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • Depressione o ansia del lavoratore, dove la vita sociale e l’attività all’aria aperta possono contribuire al suo miglioramento e benessere.

Inoltre, il diritto all’esonero spetta anche se il lavoratore abbia la necessità di uscire di casa per le seguenti esigenze:

  • Accertamenti specialistici;
  • Recarsi presso il proprio medico curante;
  • Andare in farmacia;
  • Interventi dentistici urgenti;
  • Per cause di forza maggiore;
  • Attività di volontariato;
  • Visite a parenti in ospedale.

Pagamento pensioni di maggio 2024: date accredito

Il pagamento delle pensioni del mese di maggio 2024 arriverà dopo la festa dei lavoratori. Non mancheranno sorprese: le stesse date di pagamento, ancora una volta, subiranno un lieve slittamento.

Vediamo, quindi, quali sono le novità del cedolino di aprile e il calendario dei pagamenti.

Date pagamento pensioni di maggio 2024

Come di consueto, anche il pagamento delle pensioni del mese di maggio 2024 arriverà il primo giorno bancabile del mese. Tuttavia, così come accaduto il mese di aprile, anche nel mese di maggio le date di pagamento subiranno un leggero slittamento a causa delle festività del 1° maggio.

La data da segnare sul calendario è quella del 2 maggio. Chi deve ritirare la pensione presso gli sportelli delle Poste Italiane deve seguire il calendario di seguito indicato:

  • Giovedì 2 maggio: cognomi dalla A alla B;
  • Venerdì 3 maggio: cognomi dalla C alla D;
  • Sabato 4 maggio (solo di mattina): cognomi dalla E alla K;
  • Lunedì 6 maggio: cognomi dalla L alla O;
  • Martedì 7 maggio: cognomi dalla P alla R;
  • Mercoledì 8 maggio: cognomi dalla S alla Z.

Rispetto agli altri, i correntisti di Banco Posta riceveranno gli accrediti in anticipo, come è già avvenuto il mese di aprile.

Come controllare le date di accredito

I pensionati, per essere sicuri delle date di accredito, possono visionare il cedolino pensione in completa autonomia.

L’Inps dà la possibilità di controllare i cedolini in largo anticipo sul portale istituzionale dell’Istituto, nella sezione “Servizio: Cedolino di pensione e servizi collegati”. Come accedere? Si può accedere autenticandosi con lo Spid, la Cie o la Cns.

È sufficiente cliccare su “Vuoi visualizzare il cedolino”. In questa sezione, sarà possibile visionare l’importo e la relativa data di esigibilità. Nella stessa area sarà possibile visionare i cedolini dei mesi passati cliccando su “Verifica Pagamenti”.

I cedolini pensione saranno resi noti dall’Inps, come sempre, attorno al 20 del mese.

Come ritirare l’importo in contanti

Come abbiamo detto, il pagamento presso gli sportelli delle Poste Italiane arriverà a partire dal 2 maggio, seguendo il calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Inps e delle Poste.

Quindi, è sufficiente andare a ritirare la pensione in contanti, seguendo il calendario per cognome. Invece, in ogni momento è possibile ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli Postamat, per tutti coloro che sono in possesso un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution.

Inoltre, i pensionati in possesso di una carta di debito associata ad un conto o ad un libretto potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Trattenute e importi

Nel mese di maggio, non sono attesi importi maggiori rispetto agli ultimi mesi. Gli assegni, infatti, seguiranno la rivalutazione delle pensioni del 5,4% già in atto da diversi mesi.

Per vedere i prossimi aumenti sarà necessario attendere le mensilità di luglio e di agosto. Perché proprio in quei mesi? Luglio e agosto rappresentano un periodo particolare, in cui è previsto l’arrivo della quattordicesima mensilità e anche dei primi rimborsi Irpef, per i pensionati che hanno presentato il Modello 730/2024, indicando l’Istituto come sostituto d’imposta e nei confronti dei quali è risultato un credito Irpef da recuperare.

Per quanto riguarda le trattenute, si tratta di importi come la ritenuta mensile Irpef, le addizionali regionali e comunali per il saldo 2023 e quelle in acconto per il 2024. Per il resto, non si attendono ulteriori novità, almeno per le prossime mensilità.

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: riaperti i termini per l’invio dei dati

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 1436 del 10 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la riapertura della procedura online ai fini della ricezione dei dati relativi alle somme di denaro che vengono erogate ai lavoratori dipendenti cessati che avevano il diritto di percepire la pensione durante il corso dell’anno appena trascorso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto era stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del precedente messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle seguenti disposizioni legislative e ai seguenti provvedimenti che sono stati adottati da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • l’art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 40 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, recante “Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi”.

Comunicazione fringe benefit e stock option 2023: l’INPS ha riattivato la procedura online per l’invio dei dati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, riprendendo quanto era stato comunicato in precedenza all’interno del messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024, l’INPS stesso, in qualità di sostituto d’imposta per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono fringe benefit e stock option e che sono cessati dal servizio con diritto a pensione durante il corso dell’anno 2023, ha fornito le istruzioni operative ai fini dell’invio dei relativi dati da parte dei datori di lavoro interessati.

Nello specifico, attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quelle che sono le tempistiche che devono essere rispettate per quanto riguarda l’invio online dei dati in merito ai lavoratori dipendenti cessati che avevano il diritto di percepire la pensione durante il corso dell’anno 2023 e che hanno ricevuto fringe benefit e stock option.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto ha fissato al 21 febbraio 2024 il termine ultimo entro il quale devono essere trasmessi i dati in oggetto da parte dei datori di lavoro interessati, in modo che l’INPS stesso abbia la possibilità di avere un margine di tempo idoneo ai fini della corretta acquisizione delle informazioni, nonché ai fini dell’emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale.

Pertanto, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato di aver riattivato la funzione destinata alla comunicazione dei dati relativi a fringe benefit e stock option, concedendo la possibilità ai datori di lavoro di provvedere alla trasmissione dei flussi telematici non ancora inviati oppure dei flussi di rettifica di quelli già inviati.

NASPI cumulabile con lavoro dipendente fino a 8.500 euro per l’anno 2024: il messaggio INPS

NASPI cumulabile con lavoro dipendente: con la pubblicazione del messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le nuove soglie di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e di reddito da lavoro autonomo che devono essere prese in considerazione ai fini della compatibilità con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • artt. 9, 10 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
  • art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno della precedente circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024.

NASPI cumulabile con lavoro dipendente e con lavoro autonomo: l’INPS comunica quali sono le nuove soglie di reddito che devono essere prese in considerazione per l’anno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, le ipotesi in cui i soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL svolgono al contempo anche un’attività lavorativa sono disciplinate da quanto viene previsto all’interno degli artt. 9, 10 e 15, del sopra citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

Nello specifico, tale normativa prevede la cumulabilità della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) con i redditi da lavoro subordinato/parasubordinato e con i redditi da lavoro autonomo, mentre la cumulabilità della DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata) con i soli redditi da lavoro parasubordinato e autonomo.

Ad ogni modo, però, tali attività lavorative non devono comunque generare un reddito superiore rispetto a quello minimo che prevede l’esenzione dall’imposizione fiscale e, pertanto, prevede l’obbligo per i soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di comunicare all’INPS il proprio reddito annuo presunto.

A tal proposito, in particolare, in seguito alle modifiche che sono state apportate dal suddetto decreto legislativo n. 216 del 2023 per quanto riguarda l’importo del reddito di lavoro dipendente che rientra nella c.d. no tax area, con la pubblicazione del messaggio in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono i limiti reddituali ai fini della compatibilità con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL relativamente agli anni 2023 e 2024.

Nello specifico:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 e, dunque, resta invariato rispetto a quanto era previsto per l’anno 2022;
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 e, dunque, resta invariato rispetto a quanto era previsto per l’anno 2022;
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024;
  • il limite di reddito per le prestazioni di lavoro occasionale è pari a 5.000 euro per l’anno 2024.

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: come iscriversi gratuitamente

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: con la pubblicazione del messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l’attivazione in via definitiva del proprio account WhatsApp ufficiale disponibile per le imprese, i pensionati, i lavoratori, le famiglie e tutti i cittadini.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Generale, fa riferimento a quanto era stato precedentemente annunciato da parte dell’Istituto stesso all’interno del comunicato stampa del 19 febbraio 2024, il quale aveva annunciato l’operatività in via provvisoria del nuovo canale WhatsApp “INPS per tutti”.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il canale WhatsApp “INPS per tutti” ed, in particolare, come funziona, come iscriversi e che cosa mette a disposizione dei cittadini il nuovo canale di comunicazione che è stato aperto da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: come funziona?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando seguito alla pubblicazione del precedente comunicato stampa del 19 febbraio 2024, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha informato i cittadini che a partire dalla giornata di martedì 9 aprile 2024 è operativo il nuovo canale WhatsApp “INPS per tutti”.

Tale account WhatsApp ufficiale dell’Istituto può essere utilizzato ed è dedicato, dunque, ai seguenti soggetti:

  • le imprese;
  • i pensionati;
  • i lavoratori;
  • le famiglie;
  • i cittadini.

A tal proposito l’INPS ha comunicato che durante il periodo della fase sperimentale del servizio di comunicazione messo a disposizione il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto stesso ha visto l’iscrizione di 78.891 utenti.

Canale WhatsApp “INPS per tutti”: ecco cosa mette a disposizione dei cittadini

Il canale WhatsApp “INPS per tutti” è stato creato dall’Istituto stesso con lo scopo di sfruttare quelle che sono le potenzialità che vengono messe a disposizione dall’app di messaggistica maggiormente diffusa sul territorio nazionale.

L’obiettivo principale dell’account è quello di facilitare la diffusione in maniera capillare delle informazioni in modo che siano chiare, tempestive e rilevanti, nonché in modo che possano arrivare ad un numero sempre maggiore di utenti.

Nello specifico, il canale “INPS per tutti” prevede il rilascio di informazioni che riguardano le tematiche più calde a livello di attualità e di interesse da parte degli utenti.

Tali informazioni, in particolare, vengono comunicate tramite l’invio di:

  • brevi news;
  • video;
  • link;
  • immagini.

Gli utenti potranno prendere visione delle sopra citate comunicazioni utilizzando l’app di WhatsApp sul proprio smartphone, previa iscrizione all’apposito canale ufficiale dell’Istituto.

Scaricando ed utilizzando l’applicazione informatica all’interno del proprio telefono cellulare l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ci tiene a specificare che l’utilizzo dei dati personali che vengono forniti da parte dell’utente, tra i quali il rispettivo nome e il numero di telefono, prevede la garanzia di una totale riservatezza, anche dal momento che questi dati non sono visibili da parte dell’INPS stesso.

Tornando alle modalità tramite le quali vengono inviati i messaggi con il proprio account ufficiale, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che ogni messaggio avrà una diversa colorazione a seconda della tipologia di informazione che va a comunicare all’utente.

In particolare:

  • il colore verde si riferisce alle comunicazioni che sono dedicate alle imprese e ai liberi professionisti;
  • il colore giallo si riferisce alle informazioni relative alla tematica del lavoro;
  • il colore arancione si riferisce ai messaggi relativi alla tematica di pensione e previdenza;
  • il colore rosso si riferisce alle comunicazioni che sono dedicate agli argomenti come sostegni, sussidi e indennità;
  • il colore blu si riferisce alle comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

Come iscriversi?

L’iscrizione al canale WhatsApp “INPS per tutti” può essere effettuata attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

Come sapere quanti contributi sono stati versati?

Durante la propria carriera lavorativa è molto importante rimanere sempre informati e sapere quanti contributi sono stati versati.

Conoscere la propria posizione contributiva potrebbe rivelarsi utile per farsi un’idea generale su quanto si prenderà di pensione.

L’ammontare contributivo si basa sulla gestione previdenziale di appartenenza e anche sullo stesso stipendio percepito.

Esiste un modo molto più semplice per conoscere questo dato: chiedere un estratto contributivo all’Inps, utilizzando il servizio “La mia pensione futura”.

Come funziona?

Come si controllano i contributi versati

Ad un certo punto della propria carriera lavorativa sarebbe bene sapere l’ammontare dei contributi versati e per sapere questa informazione, il modo migliore è rivolgersi direttamente all’Inps.

Il lavoratore ha a disposizione due comode soluzioni per sapere quanti ne sono stati versati, entrambi i servizi accessibili sul sito dell’Inps, nella propria area personale.

Una volta effettuato l’accesso, autenticandosi con le proprie credenziali digitali, si può optare per:

  • Utilizzare il servizio “La mia pensione futura”.
  • Richiedere l’estratto conto contributivo.

La mia pensione futura

Il servizio online “La mia pensione futura consente di simulare quando si potrà lasciare il lavoro e, presumibilmente, anche l’importo della pensione. Naturalmente, si tratta solo di previsioni. Infatti, il servizio non serve solo a simulare la pensione futura al termine dell’attività, ma permette anche confrontare i diversi scenari, proprio tramite le varie simulazioni.

Come funziona il servizio? “La mia pensione futura” permette di effettuare una simulazione sulla base dei tassi annui di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi comunicati dall’Istat.

Per completezza, facciamo presente che i coefficienti per la rivalutazione sono calcolati sulla base dello scenario adottato.

Estratto contributivo/previdenziale

L’estratto conto contributivo e previdenziale è un documento che viene rilasciato dall’Inps e permette di conoscere tutti i contributi che il lavoratore ha versato durante la carriera lavorativa.

Il lavoratore può verificare i versamenti effettuati, nel caso in cui avesse svolto diversi lavori o accedere allo storico delle somme versate.

Nell’estratto sono presenti i contributi derivanti dall’attività lavorativa, quelli figurativi e anche quelli da riscatto.

La consultazione dei documenti, per quanto riguarda la propria posizione contributiva, è libera e gratuita. Non si tratta di un documento con valore certificativo, ma serve solo a conoscere la propria posizione contributiva maturata.

Come si legge l’estratto conto contributivo

Leggere il documento è molto semplice, in quanto in esso sono riportate in modo chiaro e schematico le informazioni utili al lavoratore.

L’estratto conto contributivo è suddiviso in base al periodo di lavoro: il lavoratore può leggere le informazioni relative ai singoli anni.

Tuttavia, si deve tenere in considerazione anche l’aggiornamento del documento. Se si intende cercare informazioni, per esempio, riguardanti i due mesi precedenti, quasi sicuramente non si troveranno: bisogna attendere un determinato periodo di tempo affinché l’estratto venga aggiornato anche con le informazioni più recenti.

Il documento può essere facilmente scaricato, salvato e anche stampato.

Quali dati contiene?

L’estratto conto contributivo contiene una serie di dati utili al lavoratore per conoscere l’ammontare dei contributi versati per ogni singola attività lavorativa svolta.

I dati contenuti sono:

  • Periodo di riferimento dei versamenti divisi per anno solare;
  • Tipologia di contributi;
  • Contributi utili in giorni, settimane o mesi, per il calcolo della pensione e per il raggiungimento del diritto di accesso alla stessa;
  • Retribuzione o reddito;
  • Riferimenti del datore di lavoro, e in caso di autonomo viene indicato se stesso;
  • Eventuali note riportate alla fine dell’Estratto contributivo stesso.

Si tratta di una serie di informazioni che, nell’insieme, formano un quadro generale della contribuzione versata ai fini pensionistici del lavoratore. È molto utile anche per sapere i periodi dei versamenti e anche da chi sono stati versati.

Lavoratori dello spettacolo: con l’indennità di discontinuità aumenta l’importo dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2024

Lavoratori dello spettacolo: con la pubblicazione della circolare n. 56 dell’8 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quello che è il regime contributivo che è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda il finanziamento dell’indennità di discontinuità che viene riconosciuta nei confronti di coloro che operano all’interno del settore dello spettacolo.

Con la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso fornisce anche dei chiarimenti in merito a quelli che sono gli effetti sui contributi che sono dovuti in seguito alla cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

Lavoratori dello spettacolo: l’INPS comunica i contributi che devono essere versati dal 1° gennaio 2024 per il finanziamento dell’indennità di discontinuità

Con lo scopo di finanziare l’indennità di discontinuità che viene riconosciuta ai lavoratori del settore dello spettacolo l’art. 7, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 175 del 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 282 del 2 dicembre 2023, ha stabilito quali sono i contributi che devono essere versati all’INPS a partire dal 1° gennaio 2024.

A tal proposito, in particolare, per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo che sono stati indicati all’interno dell’art. 1 del decreto legislativo in oggetto è stato istituito l’obbligo di versare un contributo di importo pari all’1% dell’imponibile contributivo che si riferisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, la quale viene disciplinata dall’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.

Tale contributo deve essere versato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da parte del datore di lavoro o committente.

La stessa normativa, inoltre, prevede il versamento di un contributo di solidarietà di importo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi che superano il massimale contributivo e che vengono conseguiti da parte dei lavoratori che sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede, poi, il versamento di un contributo addizionale di importo pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale a partire dal 1° gennaio 2024 da parte dei lavoratori dipendenti che sono iscritti al FPLS, così come viene disciplinato anche dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Infine, l’art. 8, comma 3, del suddetto decreto legislativo, prevede l’esenzione per i lavoratori autonomi dall’obbligo di pagamento del contributo ALAS, regolato da quanto viene disposto dall’art. 66, comma 14, del decreto legge n. 73 del 2021.

La cessazione dell’obbligo di versamento del contributo in oggetto, inoltre, è prevista anche per i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’art. 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.

Soggetti obbligati

Ecco quali sono i lavoratori dello spettacolo che fanno scattare per i rispettivi datori di lavoro o committenti l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità pari all’1% della retribuzione conseguita:

  • i lavoratori autonomi, compresi i co.co.co e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
  • i lavoratori intermittenti, ad esclusione di coloro che operano con un contratto a tempo indeterminato e che sono beneficiari dell’indennità di disponibilità.

ADI e SFL: sul SIISL si può trovare lavoro con l’intelligenza artificiale

ADI e SFL: con la pubblicazione del messaggio n. 1358 del 5 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha comunicato il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di un’apposita piattaforma denominata “SIISL” (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Tramite l’utilizzo di questo portale, nello specifico, è possibile favorire l’incontro ottimale tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso un apposito sistema basato sull’Intelligenza Artificiale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023 ed il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 3 luglio 2023.

ADI e SFL: l’INPS ha implementato l’Intelligenza Artificiale nella piattaforma SIISL per facilitare la ricerca di lavoro

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione alla sopra citata normativa attualmente vigente in materia di inclusione sociale e lavorativa, l’INPS ha implementato all’interno della piattaforma SIISL, la quale è stata istituita da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), un apposito sistema che attraverso il ricorso all’Intelligenza Artificiale dovrebbe consentire di trovare lavoro con maggiore facilità.

A tal proposito, dando attuazione a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), il MLPS ha istituito un apposito portale online denominato “Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa” (SIISL) mediante il quale è possibile attivare dei percorsi personalizzati per coloro che sono beneficiari delle seguenti misure:

Attraverso tali percorsi, nello specifico, sarà possibile indirizzare ogni soggetto verso le offerte di lavoro che sono maggiormente attinenti rispetto a quello che è il profilo professionale dell’utente stesso.

In particolare, attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e di tutte le tecnologie che sono relative a quest’ultima, l’utente interessato e l’Agenzia per il lavoro avranno la possibilità di visualizzare un’indice di affinità delle varie offerte di lavoro disponibili rispetto al curriculum vitae (CV) individuale del soggetto in questione.

Questo “indice di affinità” rappresenta un valore orientativo del livello di compatibilità tra il CV ed una determinata offerta di lavoro selezionata ed ha come obiettivo principale quello di semplificare l’interazione utente con la banca dati tramite un apposito indicatore che si basa su algoritmi di apprendimento automatico che elaborano il linguaggio naturale e che calcolano la vicinanza semantica tra i campi di testo che sono presenti all’interno dell’offerta di lavoro e quelli che, invece, sono presenti all’interno del curriculum vitae.

In definitiva, quindi, attraverso l’implementazione delle tecnologie che sono legate all’Intelligenza Artificiale all’interno della piattaforma SIISL i cittadini italiani avranno tra le proprie mani un nuovo strumento che permette loro di avere una maggiore facilità nella ricerca di lavoro andando ad ordinare e a filtrare tutte le offerte di lavoro disponibili in base a quello che è il livello di compatibilità delle medesime con le proprie competenze.

Inoltre, andando a cliccare sull’indice di affinità i soggetti interessati hanno la possibilità di prendere visione dei seguenti fattori che mettono a confronto il CV con le varie offerte di lavoro:

  • la formazione;
  • l’esperienza;
  • la vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla propria dimora;
  • le competenze;
  • le aspirazioni.

Malattia lavoratori marittimi: come determinare la retribuzione media globale giornaliera

Malattia lavoratori marittimi: con la pubblicazione della circolare n. 55 del 4 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle indennità previste per quanto riguarda le prestazioni riconosciute nei confronti dei lavoratori marittimi che si trovano in stato di malattia.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 156, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato precedentemente stabilito dagli artt. 6, 7 e 10, del Regio decreto legge n. 1918 del 23 settembre 1937, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 831 del 24 aprile 1938, dal Regio decreto legge n. 1773 del 14 dicembre 1933, il quale è stato successivamente convertito dalla legge n. 244 del 22 gennaio 1934, nonché dal recente messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024 pubblicato da parte dell’Istituto.

Malattia lavoratori marittimi: l’INPS comunica i criteri per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera ai fini del calcolo della prestazione di malattia

In base a quanto è stato disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, il quale è stato adottato in sostituzione all’art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, e successive modificazioni, l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente avviene sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali, ad eccezione del caso in cui subentrino delle deroghe particolari che possono essere dettate dai seguenti fattori:

  • la diversa natura del prelievo;
  • altre considerazioni relative alla politica previdenziale.

Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) bisogna prendere in considerazione tutti i principi generali che sono previsti per quanto riguarda la prestazione economica di malattia per la generalità dei lavoratori dipendenti.

A tal proposito, dunque, dal momento che l’indennità in oggetto è per sua natura compensativa della perdita di guadagno, allora non devono essere prese in considerazione tutte le componenti retributive monetizzate anche a seguito del verificarsi dello stato di malattia che vengono erogate da parte del datore di lavoro al lavoratore marittimo interessato.

Al contrario, invece, non fanno parte del calcolo della retribuzione media globale giornaliera i seguenti importi, anche nel caso in cui siano assoggettate a contribuzione:

  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • le somme di denaro che vengono riconosciute da parte del datore di lavoro ad integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Infine, sempre per quanto riguarda il calcolo della RMGG, vanno presi in considerazione ai fini della determinazione del rateo mensile lordo anche gli emolumenti a carattere ricorrente che non fanno parte della retribuzione corrente mensile.

Le nuove disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 10 del Regio decreto legge n. 1918 del 1937, invece, prevedono che per quanto riguarda gli eventi di malattia che si sono verificati e che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2024 l’indennità di malattia fondamentale e complementare viene calcolata nei seguenti modi:

  • sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che viene percepita da parte dell’assicurato durante il corso del mese che precede quello in cui si è verificato l’evento di malattia;
  • sulla base della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che viene percepita nel periodo di riferimento e in base al numero di giorni retribuiti, esclusivamente in caso di eventi di malattia che si sono verificati nei primi 30 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

Pensione Vigili del Fuoco 2024: la circolare INPS con tutte le novità

Pensione Vigili del Fuoco 2024: con la pubblicazione della circolare n. 54 del 4 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’applicazione dell’aumento progressivo della base pensionabile che viene riconosciuto nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 98, 99 e 100, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato definito all’interno dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 139 del 17 giugno 1997.

Pensione Vigili del Fuoco 2024: istruzioni INPS per l’applicazione del progressivo aumento della base pensionabile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposo dall’art. 1, comma 98, della sopra citata Legge di Bilancio 2022, viene riconosciuto nei confronti del personale che opera all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un aumento pari al 2,50% della percentuale utile ai fini del calcolo sull’ultimo stipendio tabellare.

Tale incremento, nello specifico, viene riconosciuto ai Vigili del Fuoco nel momento in cui avviene la cessazione del servizio a per quanto riguarda il calcolo dei seguenti importi:

  • la base pensionabile;
  • la liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Tra gli importi che devono essere considerati per quanto riguarda il calcolo dell’ultimo stipendio tabellare, poi, la Legge di Bilancio 2022 comprende anche:

  • le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
  • i benefici combattentistici ed equiparati;
  • gli assegni personali in godimento.

Il successivo comma 99, invece, stabilisce che, in base a quanto viene disposto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, il progressivo incremento della base pensionabile valido per il personale dei Vigili del Fuoco è pari a:

  • il 2,50% a partire dal 1° gennaio 2022;
  • il 5% a partire dal 1° gennaio 2023;
  • il 7,50% a partire dal 1° gennaio 2024;
  • il 12,50% a partire dal 1° gennaio 2027;
  • il 15% a partire dal 1° gennaio 2028.

Infine, il comma 100 del medesimo articolo legislativo disciplina quella che è la copertura dei costi che derivano dall’applicazione degli aumenti in oggetto.

Pertanto, in attesa di un successivo messaggio che sarà pubblicato da parte dell’INPS con l’obiettivo di fornire le istruzioni operative per quanto riguarda l’indennità di buonuscita (c.d. Trattamento di Fine Servizio – TFS), ecco qui di seguito gli obblighi contributivi in capo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tal proposito, ecco qual è l’incremento delle voci retributive ai fini pensionistici (CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito):

  • a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l’aumento è pari al 2,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 l’aumento è pari al 5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 l’aumento è pari al 7,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027 l’aumento è pari al 12,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2028 l’aumento è pari al 15%.