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Contributi agricoltori autonomi: l’INPS aumenta la contribuzione dovuta per l’anno 2024

Contributi agricoltori autonomi: con la pubblicazione della circolare n. 74 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione obbligatoria dovuta per l’anno 2024 da parte dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, nonché da parte degli imprenditori agricoli professionali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • gli artt. 257 e 262 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1125 del 30 giugno 1965, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 257 del 13 ottobre 1965;
  • l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 4 della legge n. 852 del 27 dicembre 1973 relativa alla “Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 334 del 31 dicembre 1973;
  • l’art. 17 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, recante “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 5 giugno 1975;
  • l’art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, recante “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 del 9 gennaio 1978;
  • la legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
  • l’art. 59, comma 15, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 255 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 1997;
  • l’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
  • l’art. 82 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001;
  • l’art. 24, comma 23, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 2, comma 68, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 69 del 26 marzo 1998;
  • la circolare INPS n. 138 del 25 giugno 1998;
  • la circolare INPS n. 83 del 23 aprile 2002.

Contributi agricoltori autonomi: ecco gli importi della contribuzione obbligatoria dovuta per il 2024

Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

  • zone normali:
    • Fascia 1 – 3.260,20 euro;
    • Fascia 2 – 4.047,19 euro;
    • Fascia 3 – 4.834,17 euro;
    • Fascia 4 – 5.621,16 euro;
  • zone montane e svantaggiate:
    • Fascia 1 – 3.023,88 euro;
    • Fascia 2 – 3.810,87 euro;
    • Fascia 3 – 4.597,85 euro;
    • Fascia 4 – 5.384,84 euro.

Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri pensionati di età pari o superiore a 65 anni:

  • zone normali:
    • Fascia 1 – 2.018,09 euro;
    • Fascia 2 – 2.411,59 euro;
    • Fascia 3 – 2.805,08 euro;
    • Fascia 4 – 3.198,58 euro;
  • zone montane e svantaggiate:
    • Fascia 1 – 1.781,77 euro;
    • Fascia 2 – 2.175,27 euro;
    • Fascia 3 – 2.568,76 euro;
    • Fascia 4 – 2.962,26 euro.

Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali:

  • Fascia 1 – 2.491,70 euro;
  • Fascia 2 – 3.278,69 euro;
  • Fascia 3 – 4.065,67 euro;
  • Fascia 4 – 4.852,66 euro.

Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali pensionati di età pari o superiore a 65 anni:

  • Fascia 1 – 1.249,59 euro;
  • Fascia 2 – 1.643,09 euro;
  • Fascia 3 – 2.036,58 euro;
  • Fascia 4 – 2.430,08 euro.

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti e limiti di reddito

Quattordicesima pensionati 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica ai soggetti beneficiari che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso procederà con il pagamento della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), la quale verrà erogata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto stesso sono presenti i dati reddituali che sono necessari al fine di effettuare la lavorazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 151 del 2 luglio 2007, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
  • l’art. 35, commi 8 e 9, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 31 dicembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009;
  • l’art. 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • l’art. 1, comma 187, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • il messaggio INPS n. 2549 del 20 giugno 2017, recante “Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
  • il messaggio INPS n. 2702 del 4 luglio 2018;
  • il messaggio INPS n. 4567 del 6 dicembre 2018.

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti reddituali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, ecco quali sono i redditi da prendere come riferimento per l’anno in corso ai fini del calcolo della quattordicesima pensionati 2024:

  • in caso di prima erogazione, tutti i redditi che sono stati conseguito dal beneficiario nel 2024;
  • in caso di erogazione successiva alla prima, i seguenti redditi:
    • i redditi per prestazioni conseguiti nel 2024;
    • i redditi diversi da quelli indicati nel punto precedente conseguiti nel 2023.

Limiti di reddito

Ecco qui di seguito i limiti reddituali previsti per l’anno 2024:

  • 437 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.109,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 336 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.899,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 546 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.218,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 420 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.983,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 655 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.327,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 504 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 16.067,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro).

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: nuove istruzioni INPS

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro interessati per ciò che concerne quelle che sono le modalità di assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi contributivi, nonché in merito alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori dipendenti distaccati all’interno del flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento

  • l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, il quale è stato fatto a Roma in data 6 febbraio 2009
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della recente circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”.

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: le istruzioni dell’INPS per l’assolvimento degli obblighi contributivi e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della sopra citata circolare n. 52 del 27 marzo 2024, l’INPS ha illustrato quanto è stato definito dalla suddetta legge n. 97 del 2015 per quanto riguarda l’Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia e il Giappone che è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009 e che è entrato in vigore a partire dallo scorso 1° aprile 2024.

Con la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di fornire ai datori di lavoro interessati le istruzioni che sono necessarie in merito a:

  • le modalità di assolvimento degli obblighi contributivi;
  • la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenuto nell’Accordo sopra richiamato.

A tal proposito, in particolare, per i lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone la posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”, mentre in caso di esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla ex Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) la posizione contributiva in questione deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”.

Per i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia, invece:

  • l’esonero per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) e per l’Assicurazione contro la Disoccupazione (DS) deve essere accompagnato dal nuovo codice Tipo Contribuzione “87”, recante “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”;
  • l’esonero solo per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) deve essere accompagnato dal codice Tipo Contribuzione “81”, recante “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Verbali invalidità INPS: nuovo servizio di audio-guida per soggetti con cecità parziale e totale

Verbali invalidità INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2184 del 10 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver attivato un nuovo servizio di audio-guida personalizzata e interattiva per quanto riguarda i soggetti che sono destinatari di verbali di cecità parziale e totale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Comunicazione, dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Servizi al Territorio, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del progetto n. 77 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominato “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 2”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dalle seguenti normative e dai seguenti atti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Istituto stesso, ovvero:

  • la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 39 del 17 febbraio 1992;
  • la legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 1999;
  • il messaggio INPS n. 4698 del 29 dicembre 2023;
  • il messaggio INPS n. 1271 del 27 marzo 2024.

Verbali invalidità INPS: i servizi e le istruzioni per l’accesso alla nuova audio-guida per i destinatari di verbali di cecità parziale e totale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato progetto n. 77 del PNRR, attraverso la pubblicazione del suddetto messaggio n. 4698 del 29 dicembre 2023 l’INPS ha comunicato di aver istituito un nuovo servizio di audio-guida personalizzata e interattiva per i destinatari di verbali di cecità parziale e totale.

Pertanto, dopo aver attinto dai dati che sono contenuti all’interno della procedura di “Accertamento sanitario” l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha introdotto il nuovo servizio sopra richiamato per poi estenderlo in maniera graduale a sempre più persone con disabilità.

A tal proposito, in particolare, il nuovo servizio di audio-guida destinato ai soggetti che sono affetti da cecità parziale e totale mette a disposizione di questi ultimi tutte le informazioni per ciò che concerne il giudizio medico-legale espresso, nonché quelle che sono contenute all’interno del verbale sanitario.

Nello specifico, ecco qui di seguito tutti i servizi che sono messi a disposizione dei soggetti interessati dalla nuova audio-guida personalizzata e interattiva:

  • il servizio di Download del codice QRcode che attesta lo status di invalidità civile, in modo da poter beneficiare sin da subito delle agevolazioni economiche spettanti;
  • il nuovo “Portale della disabilità”, il quale ha lo scopo di facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto ed il quale contiene le informazioni e i servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap;
  • il servizio “Fascicolo previdenziale”, il quale consente la verifica delle prestazioni erogate;
  • il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
  • il servizio di “Cassetta postale online”, il quale consente di visualizzare e/o di salvare la raccomandata inviata che contiene in allegato il verbale sanitario;
  • il servizio per richiedere la Disability card, il quale viene messo a disposizione esclusivamente dei soggetti beneficiari della misura attraverso un apposito link di accesso al medesimo.

I soggetti interessati dal nuovo servizio di audio-guida possono accedervi tramite tre diverse modalità:

  • la notifica disponibile nella propria area riservata “MyINPS” presente sul sito web dell’Istituto, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS;
  • la notifica disponibile nell’app “INPS Mobile”;
  • la notifica disponibile nell’app “IO”.

Assegno Unico: maggiorazione più facile per i nuclei vedovili, le novità INPS

Assegno Unico nuclei vedovili: con la pubblicazione del messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio di nuove funzioni per ciò che concerne la gestione della maggiorazione sull’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) che viene riconosciuta nel caso in cui entrambi i genitori siano dei lavoratori anche per quanto riguarda le domande che vengono presentate da parte dei c.d. nuclei vedovili.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021;
  • l’art. 22, comma 1, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • l’art. 333 del codice civile (c.c.), recante “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della precedente circolare INPS n. 76 del 10 agosto 2023.

Assegno Unico nuclei vedovili: le istruzioni dell’INPS per beneficiare della maggiorazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha comunicato che la maggiorazione prevista per i genitori entrambi lavoratori sarà riconosciuta anche ai c.d. nuclei vedovili.

Per nuclei vedovili, in particolare, dando attuazione a quanto è stato sancito mediante la pubblicazione delle sopra citate disposizioni legislative, l’Istituto ha chiarito con la suddetta circolare n. 76 del 2023 che si intende il nucleo familiare in cui uno dei due genitori risulti deceduto.

In tale circostanza, nello specifico, la normativa in oggetto ha previsto a partire dal 1° giugno 2023 una maggiorazione per i nuclei vedovili di durata massima pari a 5 anni successivamente alla data in cui si è verificato il decesso di uno dei due genitori.

Pertanto, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di fornire ai soggetti interessati delle istruzioni per quanto riguarda la gestione e l’applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di domande per l’Assegno Unico presentate come nuclei vedovili.

A tal proposito, dunque:

  • nel caso in cui sia stata presentata una nuova domanda per beneficiare dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, dando come motivazione la seguente: “altro genitore deceduto”, allora la procedura richiederà l’inserimento del codice fiscale di quest’ultimo all’interno di un apposito campo, così da permettere all’Istituto di effettuare gli opportuni controlli e di procedere eventualmente con il pagamento della maggiorazione spettante;
  • nel caso in cui la domanda sia stata già presentata da parte di un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, allora il soggetto richiedente sarà informato direttamente da parte dell’Istituto attraverso l’invio di un’apposita comunicazione mediante la quale gli verrà richiesto di integrare l’istanza già presentata per beneficiare della maggiorazione sull’Assegno Unico e, quindi, di inserire il codice fiscale del genitore deceduto nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, cliccando su “Modifica” e su “Scheda”.

CIGS e mobilità aree crisi complessa: 70 milioni per il 2024, ecco la suddivisione tra le Regioni

CIGS e mobilità aree crisi complessa: con la pubblicazione del messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è la suddivisione tra le varie Regioni d’Italia delle risorse finanziarie che sono state stanziate per quanto riguarda l’anno 2024, fornendo al contempo le istruzioni contabili in merito all’integrazione salariale straordinaria e alla mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 280 del 29 novembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009;
  • l’art. 44, comma 11 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 53 ter del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • l’art. 1, commi 140 e 141, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
  • l’art. 25 ter del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • l’art. 1, comma 289, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • l’art. 1, comma 170, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • il decreto interministeriale n. 886 dell’11 aprile 2024, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai precedenti atti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Istituto stesso, ovvero:

  • il messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017;
  • la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017;
  • la circolare n. 90 del 1° agosto 2018;
  • il messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.

CIGS e mobilità aree crisi complessa: l’INPS comunica la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per il 2024

In base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto del MLPS, ecco qui di seguito la ripartizione dei 70 milioni di euro che sono stati stanziati per il 2024:

  • 1.427.763,72 euro per la Regione Abruzzo;
  • 7.018.729,40 euro per la Regione Campania;
  • 13.794.810,36 euro per la Regione Lazio;
  • 5.639.666,70 euro per la Regione Molise;
  • 3.569.409,31 euro per la Regione Piemonte;
  • 3.569.409,31 euro per la Regione Puglia;
  • 9.637.405,13 euro per la Regione Sardegna;
  • 3.212.468,38 euro per la Regione Sicilia;
  • 22.130.337,69 euro per la Regione Toscana.

Assegno Unico: calendario pagamenti luglio-dicembre 2024

Assegno Unico calendario pagamenti 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2302 del 20 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione dei soggetti interessati il calendario delle valute di accredito e, dunque, dei pagamenti della misura relativa all’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) per quanto riguarda il secondo semestre dell’anno 2024, ossia il periodo che va dal mese di luglio 2024 fino al mese di dicembre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dai recenti provvedimenti che sono stati pubblicati all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’Istituto stesso, ovvero:

  • la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, recante “Assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Progetto PNRR”;
  • il messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024, recante “Assegno unico e universale per i figli a carico. Annualità 2024: Continuità delle domande già presentate e nuovo Calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno”

Assegno Unico calendario pagamenti 2024: l’INPS pubblica il calendario delle valute di accredito per il secondo semestre dell’anno 2024 (luglio-dicembre)

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione l’INPS ha fornito quello che è il calendario relativo alle valute di accredito dell’Assegno Unico per ciò che concerne il secondo semestre dell’anno 2024.

A tal proposito, dunque, con lo scopo di assicurare delle tempistiche certe in merito al pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) ai quasi 6 milioni di soggetti beneficiari della misura in oggetto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale il calendario dei pagamenti per il periodo che va dal mese di luglio 2024 fino al mese di dicembre 2024.

Nello specifico, quindi, ecco qui di seguito le valute di accredito dell’AUU valide per il periodo sopra indicato:

  • 17, 18 e 19 luglio 2024;
  • 16, 19 e 20 agosto 2024;
  • 17, 18 e 19 settembre 2024;
  • 16, 17 e 18 ottobre 2024;
  • 18, 19 e 20 novembre 2024;
  • 17, 18 e 19 dicembre 2024.

Per quanto riguarda coloro che non hanno ancora ricevuto nessun pagamento dell’Assegno Unico e che dovranno, pertanto, ricevere il versamento della prima rata della prestazione economica in oggetto, l’Istituto comunica che quest’ultima sarà pagata come sempre durante il corso dell’ultima settimana del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda per l’AUU.

Sempre nella stessa data, poi, sarà versato anche l’importo delle rate spettanti nel caso in cui l’Assegno unico e universale per i figli a carico sia stato oggetto di conguaglio, sia a credito che a debito.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda l’importo del conguaglio che sarà effettuato potrà essere consultato con il nuovo pannello informativo semplificato dell’apposito servizio online denominato “Assegno unico e universale per i figli a carico”, previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024: istruzioni INPS per riesame e ricorsi

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2258 del 17 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi relativi all’istruttoria centralizzate delle domande per beneficiare dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo 2023 relative all’anno di competenza 2022.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Organizzazione, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dalle seguenti normative e dai seguenti provvedimenti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Istituto stesso:

  • l’art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo 1989;
  • la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12718 del 29 maggio 2009;
  • la circolare INPS n. 2 del 3 gennaio 2024, recante “Istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché indicazioni amministrative in materia di regime contributivo di cui al medesimo decreto-legislativo per la categoria di lavoratori interessata”.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024: istanze di riesame entro 30 giorni, le istruzioni dell’INPS per la presentazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione l’INPS ha comunicato che le istanze di riesame per le domande relative all’indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024 con esito negativo possono essere presentate entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

A tal proposito, l’Istituto stesso ha fornito anche le istruzioni per la presentazione delle suddette istanze di riesame, attraverso l’utilizzo delle seguenti due modalità:

  • tramite il pulsante “Richiedi riesame” nella sezione “Le mie ultime domande” del servizio online “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”;
  • tramite il pulsante “Presenta riesame” nella sezione “Le mie richieste” accessibile dal menu di sinistra della home page del servizio online “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Le istruzioni dell’INPS per la presentazione dei ricorsi amministrativi entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento

Per quanto riguarda la presentazione dei ricorsi amministrativi, invece, l’INPS ha comunicato che il termine ultimo è fissato a 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo da parte del Comitato provinciale della Struttura territoriale.

In questo caso, nello specifico, il ricorso amministrativo può essere presentato tramite l’utilizzo delle seguenti modalità:

  • online, direttamente dal cittadino interessato, attraverso l’apposita procedura online che viene messa a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale, seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti > Ricorsi amministrativi”, previa autenticazione mediante le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS;
  • tramite l’ausilio degli Istituti di Patronato o degli intermediari autorizzati, con i servizi offerti dai medesimi.

Donne vittime di violenza: le istruzioni INPS per beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione

Donne vittime di violenza: con la pubblicazione del messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la presentazione dell’apposito modulo ai fini della richiesta dell’esonero contributivo che è previsto per i datori di lavoro privati nel caso in cui decidano di assumere delle donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 105 bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 1, commi da 191 a 193, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto attraverso la pubblicazione della circolare n. 41 del 5 marzo 2024.

Donne vittime di violenza: l’INPS rilascia il modulo per richiedere l’esonero contributivo in caso di assunzione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato stabilito dal sopra citato art. 1, commi da 191 a 193, della Legge di Bilancio 2024, i datori di lavoro privati che decidono di assumere donne disoccupate vittime di violenza nel triennio che va dal 2024 al 2026 hanno la possibilità di beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti in misura pari al 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui.

Tale esonero contributivo, nello specifico, non riguarda anche i premi e i contributi che devono essere versati all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e viene garantito esclusivamente nel caso in cui la donna disoccupata vittima di violenza che è stata assunta sia già beneficiaria del c.d. Reddito di libertà, anche se quest’ultimo è stato riconosciuto durante il corso dell’anno 2023.

Dopodiché, l’INPS attraverso la pubblicazione della suddetta circolare n. 41 del 5 marzo 2024 ha fornito le prime istruzioni per ciò che concerne la fruizione delle esonero contributivo che spetta in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà.

Per quanto riguarda le tempistiche, invece, la durata del beneficio varia a seconda della tipologia di contratto che viene sottoscritto.

In particolare:

  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 12 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata con un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 18 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui il contratto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato;
  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 24 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il messaggio in questione, infine, l’Istituto comunica che la richiesta di esonero può essere effettuata mediante l’apposito modulo online denominato ERLI, raggiungibile previa autenticazione all’interno del sito web dell’INPS.

Quadro RR modello Redditi 2024: le istruzioni INPS per la compilazione

Quadro RR modello Redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 72 del 14 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2024 da parte dei soggetti che risultano iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, nonché dei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione separata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 3 bis del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992, recante “Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 19 settembre 1992 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 10, comma 1, e l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 3 aprile 2001, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 23 aprile 2001;
  • l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2011 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • l’art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 22 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 114, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003;
  • la circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021;
  • la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 84 del 10 giugno 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 68687 del 28 febbraio 2024.

Quadro RR modello Redditi 2024: l’INPS fornisce le istruzioni per l’indicazione dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citati normative, l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024 destinato alle persone fisiche.

In particolare, le suddette istruzioni dell’Istituto vertono sulla compilazione nel dettaglio di:

  • la sezione I relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali;
  • la sezione II relativa ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • la sezione III relativa ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: tassi in discesa per i contributi previdenziali e assistenziali

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: con la pubblicazione della circolare n. 71 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione dell’importo relativo all’interesse di dilazione e di differimento e alle somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 6 giugno 2023, la quale è stata adottata da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e la quale ha disposto una riduzione pari a 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), portandolo così, a partire dal 12 giugno 2024, al 4,25%.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: ecco di quanto variano gli interessi e le sanzioni in seguito all’aumento dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea va ad incidere sui seguenti fattori:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento che deve essere applicato sui contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 12 giugno 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,25% annuo.

Questa modifica, in particolare, non verrà applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e che sono stati già notificati con l’indicazione del precedente tasso di interesse in vigore, ma sarà applicato, per l’appunto, esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 4,25% incide anche sulle sanzioni civili, le quali a partire dal 12 giugno 2024 saranno dovute in misura pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, nello specifico, saranno dovute nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

Ciò nonostante, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, ossia in caso di evasione, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non pagati entro la scadenza fissata dalla legge.

Le sanzioni, invece, saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e, in base a quanto è stato definito dalla deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, queste ultime dovranno essere calcolate a seconda dell’importo del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

In particolare, la suddetta deliberazione prevede esplicitamente che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che nel caso in cui il tasso del TUR scenda al di sotto di quest’ultimo, allora:

  • la riduzione massima sarà pari al tasso legale stesso;
  • la riduzione minima sarà pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (4,25%) presenta attualmente un importo superiore rispetto a quello del tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,5%), allora a partire dal 12 giugno 2024 la riduzione sarà pari all’ex TUR (4,25%).

Contratti di solidarietà 2024: sgravi contributivi in Uniemens entro il 16 settembre, le istruzioni INPS per la compilazione

Contratti di solidarietà 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda le modalità di recupero delle quote di sgravio contributivo che spettano alle imprese beneficiarie attraverso la compilazione e l’esposizione nel flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, recante “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 30 ottobre 1984 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984;
  • l’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 2 ottobre 1996 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996;
  • l’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017, recante “Riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996 riconosciuto in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo D.lgs.”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza attraverso la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, la quale è stata successivamente approvata con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1993, che è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 245 del 18 ottobre 1993.

Contratti di solidarietà 2024: le istruzioni INPS su come accedere alla riduzione dei contributi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha effettuato delle ulteriori rilevazioni ed ha ammesso altre imprese allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, indicandole all’interno dell’Allegato n. 1 del messaggio in questione.

Pertanto, le suddette imprese beneficiarie hanno l’obbligo di indicare la quota di riduzione dei contributi che gli spetta all’interno del flusso Uniemens entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in oggetto, ovvero entro il 16 settembre 2024.

In particolare, ecco qui di seguito le istruzioni dell’Istituto per la compilazione dei campi <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:

  • nell’elemento <CausaleACredito> il datore di lavoro deve inserire il codice causale già in uso “L982”;
  • nell’elemento <ImportoACredito> il datore di lavoro deve inserire il relativo importo.

Bonus centri estivi Inps: a chi spetta, contributo e domanda

È stato pubblicato il nuovo bando del bonus centri estivi Inps 2024. Si tratta di un’opportunità rivolta ai lavoratori dipendenti e pensionati delle Pubbliche Amministrazioni, che hanno figli tra i 3 anni e i 14 anni d’età.

Il bonus consiste in un rimborso delle spese, totale o parziale, entro determinati limiti previsti nel bando.

Vediamo subito a chi spetta, a quanto ammonta il contributo, come funziona e quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

A chi spetta il bonus centri estivi Inps

Il bando per l’edizione 2024 del bonus centri estivi è stato pubblicato dall’Inps. Si tratta di un’agevolazione che riconosce un rimborso sulle rette di iscrizione dei figli di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni a centri estivi nei mesi di giugno, luglio, agosto (fino al 7 settembre).

Il contributo previsto dal bonus viene erogato in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati della PA e iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione dipendenti pubblici.

Come funziona e quanto spetta

Il bonus centri estivi Inps 2024 consiste in un rimborso spese fino a 100 euro alla settimana, per un massimo di 4 settimane, anche non continuative. Il rimborso spetta per i servizi erogati da un unico fornitore.

L’Istituto riconoscerà un massimo di 3000 contributi fino a 100 euro. La somma spettante, potrà coprire le seguenti spese:

  • Attività ludico-ricreative-sportive;
  • Vitto;
  • Gite;
  • Copertura assicurativa;
  • Altre attività.

Le attività devono svolgersi presso una struttura che rispetti tutti i requisiti di conformità e di sicurezza anti covid, se eventualmente ancora in vigore, le norme in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti. La struttura, inoltre, deve essere dotata di locali al coperto e idonei al consumo dei pasti e di spazi aperti adatti allo svolgimento delle attività previste. Le attività dovranno essere finalizzate alla gestione costruttiva del tempo libero.

Di seguito, la percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile, in base al valore Isee:

  • Isee fino a 8.000 euro: 100%;
  • Isee da 8.000,01 a 24.000 euro: 95%;
  • Isee da 24.000,01 a 32.000 euro: 90%;
  • Isee da 32.000,01 a 56.000 euro: 85%;
  • Isee oltre 56.000 euro (o in caso di mancata rilevazione di una DSU valida alla data di trasmissione della domanda di partecipazione): 80%.

Si fa presente, inoltre, che i giovani con disabilità grave o gravissima potranno beneficiare del contributo maggiorato del 50% per le spese di assistenza dedicata.

Come fare domanda entro il 26 giugno 2024

La domanda deve essere presentata entro il 26 giugno 2024, solo ed esclusivamente in modalità telematica, sul sito dell’Inps. Per accedere, è necessario autenticarsi con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati, si deve selezione “Centri estivi” dalla sezione “Prestazioni Welfare”.

Compilare la domanda è molto facile ed è sufficiente seguire la procedura guidata sul portale Inps.
È molto importante aver presentato una DSU aggiornata ai fini Isee ordinario o per l’Isee minorenni. Il valore Isee del nucleo familiare è uno dei parametri principali per la formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che per la determinazione del contributo spettante.

La precedenza verrà data agli orfani o equiparati e alle persone con disabilità, per le quali è prevista una riserva di 500 posti. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Inps entro il 30 luglio 2024.

Si fa presente che il bonus centri estivi non è compatibile con le prestazioni dei bandi Estate INPSieme.

Nuovo aggiornamento per il simulatore Inps Pensami: ecco quali sono le novità introdotte

È arrivato un nuovo aggiornamento per il simulatore Inps Pensami, recependo le ultime novità introdotte per il 2024. In particolar modo, ciò riguarda l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi alla speranza di vita.

Già molto ricco, il servizio Inps Pensami si completa con novità molto importanti, come annunciato dallo stesso Istituto, il 10 giugno 2024.

Vediamo subito quali sono tutte le novità introdotte e cosa cambia.

Nuovo aggiornamento per il simulatore Inps Pensami

Il 10 giugno 2024, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 2180, informando i cittadini del nuovo aggiornamento del simulatore Pensami.

Molto conosciuto, il servizio consente di simulare gli scenari pensionistici. Realizzato nell’ambito delle attività progettuali del PNRR, è articolato su tre livelli di risposta.

L’utente, quindi, arriva a conoscere:

  • A quali pensioni ha diritto sulla base dell’intera contribuzione indicate e il sistema di calcolo applicativo;
  • Quando potrà andare in pensione, tenendo conto della contribuzione presente in ciascuna gestione;
  • Se è possibile anticipare l’accesso alla pensione.

Le novità pensionistiche sono state recepite e introdotte nel servizio di simulazione Pensami. Infatti, tiene conto dell’importo massimo della pensione anticipata flessibile, Quota 103, maturata sulla base dei requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023.

L’Inps ha comunque precisato che sono ancora in fase di elaborazione gli aggiornamenti del servizio volti a recepire le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, come la stretta sui requisiti di accesso per la pensione anticipata.

Come accedere al servizio Pensami Inps

Chi è prossimo alla pensione può utilizzare il servizio Inps Pensami per conoscere gli scenari pensionistici futuri. Il servizio è accessibile anche senza registrazione.

Come accedere? È molto semplice. Si può raggiungere anche dal proprio tablet o smartphone, utilizzando l’applicazione INPS Mobile, disponibile sia per IOS che per Android. L’utente deve selezione “Servizi” e, poi, “Pensami”.

Invece, per poter accedere al simulatore direttamente dal sito dell’Inps, gli utenti devono seguire il percorso di seguito indicato: “Pensione e Previdenza” – “Esplora Pensione e Previdenza” – nella sezione “Strumenti” selezionare “Vedi tutti” – “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

Strumento informativo sulla riforma pensioni

È molto importante precisare che il servizio ha sola valenza informativa. Non accede al fascicolo previdenziale del cittadino e non contempla casistiche specifiche che possano dare diritto a forme di pensione agevolata.

Il servizio propone formule pensionistiche ordinarie e anche temporanee, Quota 103 e Opzione Donna.
Inoltre, nel servizio è stata implementata anche una funzione di consulenza, che permette di visualizzare le principali caratteristiche di tutti gli scenari pensionistici.

Il simulatore Inps consente agli utenti di verificare se si possono utilizzare il riscatto oppure altri istituti simili per sfruttare periodi contributivi ai fini della maturazione del diritto a pensione.
Vengono fornite informazioni su:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • Gestione esercenti attività commerciali (COM);
  • Gestione artigiani (ART);
  • Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM);
  • Gestione separata;
  • Cassa pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (CTPS);
  • Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL);
  • Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG);
  • Cassa pensioni insegnanti (CPI);
  • Cassa pensioni sanitari (CPS).

Da considerare che Pensami non considera la presenza di particolari attività che potrebbero consentire l’accesso a forme di pensione agevolata in base a requisiti diversi da quelli inseriti nel simulatore.

Infine, considerando che si tratta di informazioni che sono state auto dichiarate dall’utente, non è previsto l’accesso alla banca dati dell’Inps, che pertanto non pre-carica i dati del contribuente e neppure il montante accumulato. Al contrario di quello che fa il simulatore “La tua pensione futura”, servizio accessibile con credenziali personali.

Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro: nuove funzioni per l’invio della domanda

Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro: con la pubblicazione del messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità e implemetazioni procedurali per quanto riguarda la presentazione delle domande relative alle misure dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), nonché la gestione delle stesse da parte delle Strutture INPS competenti sul territorio.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2023 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • il decreto ministeriale (D.M.) n. 108 del 8 agosto 2023, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), recante “Supporto per la formazione e il lavoro”;
  • il decreto ministeriale (D.M.) n. 154 del 13 dicembre 2023, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), recante “Assegno di inclusione”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dalla circolare INPS n. 77 del 29 agosto 2023, la quale ha fornito le prime indicazioni per ciò che concerne la misura relativa al Supporto per la formazione e il lavoro, nonché dalla successiva circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023, la quale ha fornito le prime indicazioni per ciò che concerne la misura relativa all’Assegno di inclusione.

Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro: l’INPS rilascia nuove funzionalità per la presentazione delle domande, ecco le novità

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha rilasciato delle nuove funzioni per ciò che concerne la presentazione della domanda per beneficiare delle seguenti misure:

A tal proposito, in particolare, ecco qui di seguito quelle che sono le novità in merito all’apposito servizio online per l’invio della domanda relativa all’ADI:

  • all’interno del servizio “ADI” sul sito web dell’INPS, nella sezione denominata “Gestione della domanda”, è possibile consultare gli esiti e i controlli effettuati;
  • all’interno della tabella relativa al nucleo familiare è stata aggiunta l’informazione relativa alla “tipologia di componente” con i dati di dettaglio che riguardano i singoli componenti del nucleo familiare;
  • cliccando sul valore dell’importo disposto durante la consultazione degli esiti della domanda è possibile visualizzare i dati di dettaglio relativi al calcolo dell’importo spettante, il quale viene aggiornato con cadenza mensile;
  • selezionando l’icona clessidra le Strutture INPS competenti sul territorio avranno la possibilità di visualizzare la cronologia delle variazioni dello stato delle domande per l’Assegno di inclusione;
  • durante la compilazione del modello di domanda non è obbligatorio indicare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione per quanto riguarda i soggetti che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • all’interno del modello “ADI – Com esteso” è stato eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi ed è stata aggiunta la possibilità di indicare la presenza di più rapporti di lavoro;
  • all’interno del modello di domanda è possibile indicare eventuali variazioni dei dati che si riferiscono alla cittadinanza e alla residenza, mentre non è ancora possibile procedere con la modifica dei dati anagrafici;
  • a partire dal 7 maggio 2024 è stato integrato al servizio online “ADI” l’archivio “PASSI” dell’INPS, all’interno del quale sono presenti i contatti degli utenti utili ai fini dell’invio delle comunicazioni a questi ultimi.

Tali nuove funzionalità sono disponibili anche per la misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro per quanto riguarda:

  • la visualizzazione dello storico della domanda;
  • la variazione dei dati su cittadinanza e residenza;
  • la gestione dei contatti per l’invio delle comunicazioni;
  • i riesami.

Assegno di inclusione, sospensione per mancata presentazione al primo appuntamento: quando scatta e come evitarla

Assegno di inclusione, sospensione per mancata presentazione al primo appuntamento: con la pubblicazione del messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che i nuclei familiari che sono beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) hanno l’obbligo di presentarsi in maniera fisica al primo appuntamento che viene fissato presso i Servizi sociali entro il termine ultimo di 120 giorni dalla data in cui è stato firmato il Patto di attivazione digitale (PAD).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2023 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • l’art. 4, commi 4 e 5, del sopra citato decreto legge n. 48 del 2023, recante “Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio”;
  • l’art. 6, comma 4, del sopra citato decreto legge n. 48 del 2023, recante “Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa”;
  • l’art. 8, comma 6, lett. a), del sopra citato decreto legge n. 48 del 2023, recante “Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) attraverso la pubblicazione della nota n. 6062 del 28 marzo 2024, recante “Problematiche relative all’applicazione dell’art. 4, comma 4 del DL 48/2023 in materia di ADI – primo incontro con i servizi sociali”, la quale è stata redatta dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie.

Assegno di inclusione, sospensione per mancata presentazione al primo appuntamento: le istruzioni dell’INPS per continuare a ricevere il pagamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 4, del decreto Lavoro, e successive modificazioni, i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) sono obbligati a presentarsi entro 120 giorni dalla data in cui hanno firmato il Patto di attivazione digitale (PAD) al primo appuntamento presso i Servizi sociali.

A tal proposito, in particolare, il termine di 120 giorni dopo i quali scatta l’obbligatorietà della presentazione dei soggetti interessati al primo incontro presso i Servizi sociali parte dalla data in cui è stata inviata a questi ultimi da parte dell’INPS un’apposita comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta, esclusivamente per quanto riguarda le istanze che sono state presentate fino al 29 febbraio 2024.

Per ciò che concerne le domande che sono state presentate nel periodo compreso tra il mese di dicembre dell’anno 2023 ed il mese di gennaio dell’anno 2024 e che sono state messe in pagamento a partire da gennaio dell’anno in corso, invece, la scadenza per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali è fissata dal 25 maggio 2024, dal momento che il termine di 120 giorni parte dal 26 gennaio.

Pertanto, a partire dal mese di giugno dell’anno in corso sono state effettuate e saranno effettuate le prime sospensioni dell’Assegno di inclusione per tutti i nuclei familiari che non si sono presentati al primo incontro.

Infine, con l’obiettivo di permettere ai soggetti interessati di informarsi per quanto riguarda la scadenza da rispettare per presentarsi presso i Servizi sociali, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rimanda all’apposito servizio online denominato “Assegno di inclusione (ADI)” per consultare il contatore dei 120 giorni.

Gestione separata INPS: la tabella con le aliquote contributive per il 2024

Gestione separata INPS aliquote 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2090 del 3 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’individuazione dei codici <Tipo rapporto> che devono essere indicati all’interno dei flussi Uniemens relativi ai compensi pagati ai lavoratori parasubordinati per i quali sussiste l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, recante “Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024”.

Gestione separata INPS aliquote 2024: la tabella

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in seguito alle richieste di chiarimenti che le sono giunte, l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne l’individuazione dei codici <Tipo rapporto> nei flussi Uniemens in riferimento ai compensi che sono stati erogati ai parasubordinati iscritti presso la Gestione separata di cui al sopra citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha svolto un monitoraggio in merito alla corretta applicazione delle aliquote contributive all’interno dei flussi di denuncia mensili Uniemens e ha ritenuto necessario attivare l’invio di un messaggio automatico che informa direttamente il soggetto interessato in caso di errore durante la compilazione.

Pertanto, l’Istituto ha chiarito quali sono le aliquote contributive previste per l’anno 2024 in relazione ai vari codici <Tipo rapporto>:

  • codice <Tipo rapporto> 1E AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1A AMMINISTRATORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1B SINDACO DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1C REVISORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1D LIQUIDATORE DI SOCIETA’, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 04 AMMINISTRATORE DI ALTRI ENTI LOCALI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 06 CO.CO.CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 07 VENDITORE PORTA A PORTA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 14 FORMAZIONE SPECIALISTICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 17 CONSULENTE PARLAMENTARE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 26,07%;
  • codice <Tipo rapporto> 20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%.

Riscatto periodi senza contribuzione: le istruzioni INPS per l’invio della domanda

Riscatto periodi senza contribuzione: con la pubblicazione della circolare n. 69 del 29 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della normativa relativa all’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell’11 settembre 1962;
  • l’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 148 del 27 giugno 1997;
  • l’art. 20, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione delle circolari n. 36 del 5 marzo 2019 e n. 106 del 25 luglio 2019.

Riscatto periodi senza contribuzione: l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda online

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato art. 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024, ha reintrodotto per gli anni 2024 e 2025 l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

A tal proposito, dietro parere fornito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la nuova normativa relativa al riscatto dei periodi senza contribuzione ed, in particolare, alle modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 la domanda di riscatto può essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso uno dei seguenti canali:

  • il servizio online “Riscatti” disponibile sul sito web dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID, CIE, CNS, eIDAS o, se impossibilitati, con il PIN dispositivo;
  • il Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 (gratis da telefono fisso) o al numero 06 164 164 (a pagamento da telefono cellulare);
  • gli Istituti di Patronato e gli intermediari dell’Istituto.

Bonus adjustment nel calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi: le istruzioni dell’INPS

Bonus adjustment: con la pubblicazione del messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’inclusione della voce retributiva c.d. bonus adjustment – gross up ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) e del calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 51, commi 2 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), nonché all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione delle precedenti circolari n. 134368 del 28 gennaio 1981 e n. 55 del 4 aprile 2024.

Bonus adjustment: i chiarimenti dell’INPS per la determinazione della RMGG ai fini del calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, sono state introdotte delle modifiche per quanto riguarda la normativa che regola le seguenti indennità relative ai lavoratori marittimi:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare.

A tal proposito, nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 queste indennità vengono corrisposte ai soggetti beneficiari in misura pari al 60% dell’importo relativo alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che questi ultimi hanno percepito durante il corso del mese precedente a quello nel quale si è verificato l’evento morboso.

Dopodiché, mediante la pubblicazione della circolare INPS n. 55 del 4 aprile 2024, recante “Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la determinazione della RMGG da prendere come riferimento ai fini del calcolo delle indennità sopra richiamate.

Pertanto, così come avviene anche per le altre tipologie di lavoratori dipendenti, anche per i lavoratori marittimi la RMGG da considerare per il calcolo dell’indennità di malattia è costituita dalla retribuzione imponibile così come è stata definita all’interno del paragrafo 11.1 della circolare INPS n. 134368 del 28 gennaio 1981.

Proprio riguardo questo aspetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti in merito all’inclusione della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up” all’interno della RMGG, comprendendo la medesimo all’interno della retribuzione imponibile anche se risulta variabile nel suo ammontare mensile, ma dal momento che è una componente a carattere ricorrente.

La suddetta voce retributiva, inoltre, rientra nella determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) anche in considerazione del fatto che non fa parte dell’elenco delle voci che viene esplicitato all’interno dell’art. 51, commi 2 e ss., del TUIR, e che si riferisce ai redditi che sono considerati redditi di impresa.

Al contrario, però, esclusivamente per la quota di denaro che viene corrisposta da parte del datore di lavoro al lavoratore marittimo interessato durante il periodo di malattia, tale voce retributiva non viene inclusa all’interno del calcolo della RMGG, in base ai criteri generali che sono stati definiti dalla sopra citata circolare n. 55 del 2024.

Nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni: online le istruzioni INPS

Online le istruzioni dell’INPS sul nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni. Si tratta di un’opportunità valida solo per i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1996 e che si trovano interamente nel sistema di calcolo contributivo.

Le regole applicative sono pronte: il nuovo periodo di riscatto contributivo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio, in via sperimentale, ed è applicabile nel biennio 2024-25.

Di seguito, tutte le novità.

Riscatto dei contributi fino a 5 anni

L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 69/2024, ha fornito le istruzioni sul nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni.

Si tratta di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio, nell’ambito della cosiddetta pace contributiva.
I 5 anni da riscattare si calcolano senza considerare gli eventuali altri periodi di riscatto precedenti.

Nella circolare, l’Istituto spiega che il pagamento dei contributi per i periodi non coperti da contribuzione andrà fatta con le aliquote contributive vigenti.

Quali anni si possono riscattare

È possibile riscattare un periodo fino a 5 anni, anche non continuativi, compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024 e riguardare periodi tra l’anno del primo contributo accreditato e quello dell’ultimo.

Il periodo oggetto del riscatto può essere anche anteriore alla data del primo contributo o successivo alla data dell’ultimo. Ciò che conta è che sia riferito allo stesso anno del contributo iniziale o di quello finale e compreso nell’intervallo di tempo indicato.

Il massimo di 5 anni è determinato senza considerare gli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi del decreto legge n 4/2019.

Chi può chiedere il riscatto

Il nuovo riscatto dei contributi è rivolto ai lavoratori iscritti ad una delle gestioni INPS, senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Inoltre, non si deve essere titolari di pensione diretta.

È necessario avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto. Naturalmente, il contributo deve essere stato versato precedentemente alla data di presentazione delle domande.

Cosa succede in caso di più posizioni? Se l’assicurato, all’atto di presentazione della domanda di riscatto, sia titolare posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà può essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

È importante sottolineare che sono riscattabili solo i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Quindi, la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Chi non è ammesso? Sono escluse le casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea.

Come richiedere il riscatto dei contributi fino a 5 anni

La domanda può essere presentata solo fino al 31 dicembre 2025. Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta in via sperimentale.

La presentazione è telematica oppure utilizzando il servizio di contact center. Come accedere alla procedura online? È sufficiente seguire il percorso indicato di seguito: Pensione e Previdenza, poi, Ricongiunzioni e riscatti. Cliccare su Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e, infine, su Riscatti.

Può presentare la domanda direttamente l’interessato o i superstiti oppure i parenti e gli affini entro il secondo grado, ma previo il suo consenso. Invece, le domanda da parte del datore di lavoro devono essere presentate utilizzando il modello AP135.

Modalità di calcolo

Si deve versare un onere di riscatto che viene calcolato utilizzando il meccanismo a percentuale. Si tratta di un meccanismo previsto del dlgs 184/1997.

La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno lontani rispetto alla data della domanda. Inoltre, è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Contributi giornalisti da luglio 2022: i chiarimenti INPS

Contributi giornalisti: con la pubblicazione del messaggio n. 1976 del 23 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi contributivi che sono dovuti a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 relativi ai giornalisti professionisti, ai giornalisti pubblicisti e ai praticanti che operano con un contratto di lavoro dipendente di natura giornalistica.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 103, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1 della legge n. 1564 del 20 dicembre 1951, recante “Previdenza ed assistenza dei giornalisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 16 gennaio 1952, nonché alla precedente circolare n. 82 del 14 luglio 2022, la quale è stata pubblicata sempre da parte dell’Istituto stesso e la quale definisce al paragrafo 4 quelle che sono le “Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens”.

Contributi giornalisti: l’INPS invia delle comunicazioni ai datori di lavoro per correggere gli errori sui flussi Uniemens presentati da luglio 2022

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 103, della Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° luglio 2022 sono state trasferite le funzioni previdenziali che venivano svolte in precedenza da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), esclusivamente per quanto riguarda la gestione sostitutiva.

Pertanto, sempre a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 risultato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

  • i giornalisti professionisti;
  • i giornalisti pubblicisti;
  • i giornalisti praticanti.

Tali soggetti, nello specifico, devono essere necessariamente titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione della successiva circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l’INPS chiarisce che a partire dal periodo di competenza “luglio 2022” i giornalisti sopra richiamati sono iscritti presso:

  • la Gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano rispettate le seguenti condizioni:
    • il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità;
    • il lavoratore interessato sia titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
  • la Gestione ordinaria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui il lavoratore interessato si trovi in una delle seguenti circostanze:
    • sia assunto dopo il 30 giugno 2022;
    • sia già titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla data del 30 giugno 2022, cessi il proprio rapporto di lavoro in essere e ne instauri uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

A tal proposito, in particolare, per quei datori di lavoro che a partire dal 1° luglio 2022 hanno esposto in maniera errata i flussi Uniemens relativi ai giornalisti in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà delle apposite comunicazioni via PEC (posta elettronica certificata) e attraverso l’utilizzo della c.d. “Comunicazione bidirezionale”, nelle quali saranno indicati i seguenti aspetti:

  • i codici fiscali dei lavoratori;
  • le relative competenze errate.