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Donne vittime di violenza: le istruzioni INPS per beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione

Donne vittime di violenza: con la pubblicazione del messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la presentazione dell’apposito modulo ai fini della richiesta dell’esonero contributivo che è previsto per i datori di lavoro privati nel caso in cui decidano di assumere delle donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 105 bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 1, commi da 191 a 193, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto attraverso la pubblicazione della circolare n. 41 del 5 marzo 2024.

Donne vittime di violenza: l’INPS rilascia il modulo per richiedere l’esonero contributivo in caso di assunzione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato stabilito dal sopra citato art. 1, commi da 191 a 193, della Legge di Bilancio 2024, i datori di lavoro privati che decidono di assumere donne disoccupate vittime di violenza nel triennio che va dal 2024 al 2026 hanno la possibilità di beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti in misura pari al 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui.

Tale esonero contributivo, nello specifico, non riguarda anche i premi e i contributi che devono essere versati all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e viene garantito esclusivamente nel caso in cui la donna disoccupata vittima di violenza che è stata assunta sia già beneficiaria del c.d. Reddito di libertà, anche se quest’ultimo è stato riconosciuto durante il corso dell’anno 2023.

Dopodiché, l’INPS attraverso la pubblicazione della suddetta circolare n. 41 del 5 marzo 2024 ha fornito le prime istruzioni per ciò che concerne la fruizione delle esonero contributivo che spetta in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà.

Per quanto riguarda le tempistiche, invece, la durata del beneficio varia a seconda della tipologia di contratto che viene sottoscritto.

In particolare:

  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 12 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata con un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 18 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui il contratto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato;
  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 24 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il messaggio in questione, infine, l’Istituto comunica che la richiesta di esonero può essere effettuata mediante l’apposito modulo online denominato ERLI, raggiungibile previa autenticazione all’interno del sito web dell’INPS.

Quadro RR modello Redditi 2024: le istruzioni INPS per la compilazione

Quadro RR modello Redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 72 del 14 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2024 da parte dei soggetti che risultano iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, nonché dei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione separata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 3 bis del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992, recante “Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 19 settembre 1992 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 10, comma 1, e l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 3 aprile 2001, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 23 aprile 2001;
  • l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2011 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • l’art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 22 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 114, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003;
  • la circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021;
  • la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 84 del 10 giugno 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 68687 del 28 febbraio 2024.

Quadro RR modello Redditi 2024: l’INPS fornisce le istruzioni per l’indicazione dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citati normative, l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024 destinato alle persone fisiche.

In particolare, le suddette istruzioni dell’Istituto vertono sulla compilazione nel dettaglio di:

  • la sezione I relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali;
  • la sezione II relativa ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • la sezione III relativa ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: tassi in discesa per i contributi previdenziali e assistenziali

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: con la pubblicazione della circolare n. 71 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione dell’importo relativo all’interesse di dilazione e di differimento e alle somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 6 giugno 2023, la quale è stata adottata da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e la quale ha disposto una riduzione pari a 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), portandolo così, a partire dal 12 giugno 2024, al 4,25%.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: ecco di quanto variano gli interessi e le sanzioni in seguito all’aumento dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea va ad incidere sui seguenti fattori:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento che deve essere applicato sui contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 12 giugno 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,25% annuo.

Questa modifica, in particolare, non verrà applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e che sono stati già notificati con l’indicazione del precedente tasso di interesse in vigore, ma sarà applicato, per l’appunto, esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 4,25% incide anche sulle sanzioni civili, le quali a partire dal 12 giugno 2024 saranno dovute in misura pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, nello specifico, saranno dovute nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

Ciò nonostante, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, ossia in caso di evasione, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non pagati entro la scadenza fissata dalla legge.

Le sanzioni, invece, saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e, in base a quanto è stato definito dalla deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, queste ultime dovranno essere calcolate a seconda dell’importo del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

In particolare, la suddetta deliberazione prevede esplicitamente che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che nel caso in cui il tasso del TUR scenda al di sotto di quest’ultimo, allora:

  • la riduzione massima sarà pari al tasso legale stesso;
  • la riduzione minima sarà pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (4,25%) presenta attualmente un importo superiore rispetto a quello del tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,5%), allora a partire dal 12 giugno 2024 la riduzione sarà pari all’ex TUR (4,25%).

Contratti di solidarietà 2024: sgravi contributivi in Uniemens entro il 16 settembre, le istruzioni INPS per la compilazione

Contratti di solidarietà 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda le modalità di recupero delle quote di sgravio contributivo che spettano alle imprese beneficiarie attraverso la compilazione e l’esposizione nel flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, recante “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 30 ottobre 1984 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984;
  • l’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 2 ottobre 1996 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996;
  • l’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017, recante “Riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996 riconosciuto in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo D.lgs.”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza attraverso la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, la quale è stata successivamente approvata con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1993, che è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 245 del 18 ottobre 1993.

Contratti di solidarietà 2024: le istruzioni INPS su come accedere alla riduzione dei contributi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha effettuato delle ulteriori rilevazioni ed ha ammesso altre imprese allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, indicandole all’interno dell’Allegato n. 1 del messaggio in questione.

Pertanto, le suddette imprese beneficiarie hanno l’obbligo di indicare la quota di riduzione dei contributi che gli spetta all’interno del flusso Uniemens entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in oggetto, ovvero entro il 16 settembre 2024.

In particolare, ecco qui di seguito le istruzioni dell’Istituto per la compilazione dei campi <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:

  • nell’elemento <CausaleACredito> il datore di lavoro deve inserire il codice causale già in uso “L982”;
  • nell’elemento <ImportoACredito> il datore di lavoro deve inserire il relativo importo.

Bonus centri estivi Inps: a chi spetta, contributo e domanda

È stato pubblicato il nuovo bando del bonus centri estivi Inps 2024. Si tratta di un’opportunità rivolta ai lavoratori dipendenti e pensionati delle Pubbliche Amministrazioni, che hanno figli tra i 3 anni e i 14 anni d’età.

Il bonus consiste in un rimborso delle spese, totale o parziale, entro determinati limiti previsti nel bando.

Vediamo subito a chi spetta, a quanto ammonta il contributo, come funziona e quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

A chi spetta il bonus centri estivi Inps

Il bando per l’edizione 2024 del bonus centri estivi è stato pubblicato dall’Inps. Si tratta di un’agevolazione che riconosce un rimborso sulle rette di iscrizione dei figli di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni a centri estivi nei mesi di giugno, luglio, agosto (fino al 7 settembre).

Il contributo previsto dal bonus viene erogato in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati della PA e iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione dipendenti pubblici.

Come funziona e quanto spetta

Il bonus centri estivi Inps 2024 consiste in un rimborso spese fino a 100 euro alla settimana, per un massimo di 4 settimane, anche non continuative. Il rimborso spetta per i servizi erogati da un unico fornitore.

L’Istituto riconoscerà un massimo di 3000 contributi fino a 100 euro. La somma spettante, potrà coprire le seguenti spese:

  • Attività ludico-ricreative-sportive;
  • Vitto;
  • Gite;
  • Copertura assicurativa;
  • Altre attività.

Le attività devono svolgersi presso una struttura che rispetti tutti i requisiti di conformità e di sicurezza anti covid, se eventualmente ancora in vigore, le norme in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti. La struttura, inoltre, deve essere dotata di locali al coperto e idonei al consumo dei pasti e di spazi aperti adatti allo svolgimento delle attività previste. Le attività dovranno essere finalizzate alla gestione costruttiva del tempo libero.

Di seguito, la percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile, in base al valore Isee:

  • Isee fino a 8.000 euro: 100%;
  • Isee da 8.000,01 a 24.000 euro: 95%;
  • Isee da 24.000,01 a 32.000 euro: 90%;
  • Isee da 32.000,01 a 56.000 euro: 85%;
  • Isee oltre 56.000 euro (o in caso di mancata rilevazione di una DSU valida alla data di trasmissione della domanda di partecipazione): 80%.

Si fa presente, inoltre, che i giovani con disabilità grave o gravissima potranno beneficiare del contributo maggiorato del 50% per le spese di assistenza dedicata.

Come fare domanda entro il 26 giugno 2024

La domanda deve essere presentata entro il 26 giugno 2024, solo ed esclusivamente in modalità telematica, sul sito dell’Inps. Per accedere, è necessario autenticarsi con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati, si deve selezione “Centri estivi” dalla sezione “Prestazioni Welfare”.

Compilare la domanda è molto facile ed è sufficiente seguire la procedura guidata sul portale Inps.
È molto importante aver presentato una DSU aggiornata ai fini Isee ordinario o per l’Isee minorenni. Il valore Isee del nucleo familiare è uno dei parametri principali per la formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che per la determinazione del contributo spettante.

La precedenza verrà data agli orfani o equiparati e alle persone con disabilità, per le quali è prevista una riserva di 500 posti. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Inps entro il 30 luglio 2024.

Si fa presente che il bonus centri estivi non è compatibile con le prestazioni dei bandi Estate INPSieme.

Nuovo aggiornamento per il simulatore Inps Pensami: ecco quali sono le novità introdotte

È arrivato un nuovo aggiornamento per il simulatore Inps Pensami, recependo le ultime novità introdotte per il 2024. In particolar modo, ciò riguarda l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi alla speranza di vita.

Già molto ricco, il servizio Inps Pensami si completa con novità molto importanti, come annunciato dallo stesso Istituto, il 10 giugno 2024.

Vediamo subito quali sono tutte le novità introdotte e cosa cambia.

Nuovo aggiornamento per il simulatore Inps Pensami

Il 10 giugno 2024, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 2180, informando i cittadini del nuovo aggiornamento del simulatore Pensami.

Molto conosciuto, il servizio consente di simulare gli scenari pensionistici. Realizzato nell’ambito delle attività progettuali del PNRR, è articolato su tre livelli di risposta.

L’utente, quindi, arriva a conoscere:

  • A quali pensioni ha diritto sulla base dell’intera contribuzione indicate e il sistema di calcolo applicativo;
  • Quando potrà andare in pensione, tenendo conto della contribuzione presente in ciascuna gestione;
  • Se è possibile anticipare l’accesso alla pensione.

Le novità pensionistiche sono state recepite e introdotte nel servizio di simulazione Pensami. Infatti, tiene conto dell’importo massimo della pensione anticipata flessibile, Quota 103, maturata sulla base dei requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023.

L’Inps ha comunque precisato che sono ancora in fase di elaborazione gli aggiornamenti del servizio volti a recepire le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, come la stretta sui requisiti di accesso per la pensione anticipata.

Come accedere al servizio Pensami Inps

Chi è prossimo alla pensione può utilizzare il servizio Inps Pensami per conoscere gli scenari pensionistici futuri. Il servizio è accessibile anche senza registrazione.

Come accedere? È molto semplice. Si può raggiungere anche dal proprio tablet o smartphone, utilizzando l’applicazione INPS Mobile, disponibile sia per IOS che per Android. L’utente deve selezione “Servizi” e, poi, “Pensami”.

Invece, per poter accedere al simulatore direttamente dal sito dell’Inps, gli utenti devono seguire il percorso di seguito indicato: “Pensione e Previdenza” – “Esplora Pensione e Previdenza” – nella sezione “Strumenti” selezionare “Vedi tutti” – “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

Strumento informativo sulla riforma pensioni

È molto importante precisare che il servizio ha sola valenza informativa. Non accede al fascicolo previdenziale del cittadino e non contempla casistiche specifiche che possano dare diritto a forme di pensione agevolata.

Il servizio propone formule pensionistiche ordinarie e anche temporanee, Quota 103 e Opzione Donna.
Inoltre, nel servizio è stata implementata anche una funzione di consulenza, che permette di visualizzare le principali caratteristiche di tutti gli scenari pensionistici.

Il simulatore Inps consente agli utenti di verificare se si possono utilizzare il riscatto oppure altri istituti simili per sfruttare periodi contributivi ai fini della maturazione del diritto a pensione.
Vengono fornite informazioni su:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • Gestione esercenti attività commerciali (COM);
  • Gestione artigiani (ART);
  • Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM);
  • Gestione separata;
  • Cassa pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (CTPS);
  • Cassa pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL);
  • Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG);
  • Cassa pensioni insegnanti (CPI);
  • Cassa pensioni sanitari (CPS).

Da considerare che Pensami non considera la presenza di particolari attività che potrebbero consentire l’accesso a forme di pensione agevolata in base a requisiti diversi da quelli inseriti nel simulatore.

Infine, considerando che si tratta di informazioni che sono state auto dichiarate dall’utente, non è previsto l’accesso alla banca dati dell’Inps, che pertanto non pre-carica i dati del contribuente e neppure il montante accumulato. Al contrario di quello che fa il simulatore “La tua pensione futura”, servizio accessibile con credenziali personali.

Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro: nuove funzioni per l’invio della domanda

Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro: con la pubblicazione del messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità e implemetazioni procedurali per quanto riguarda la presentazione delle domande relative alle misure dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), nonché la gestione delle stesse da parte delle Strutture INPS competenti sul territorio.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2023 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • il decreto ministeriale (D.M.) n. 108 del 8 agosto 2023, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), recante “Supporto per la formazione e il lavoro”;
  • il decreto ministeriale (D.M.) n. 154 del 13 dicembre 2023, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), recante “Assegno di inclusione”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dalla circolare INPS n. 77 del 29 agosto 2023, la quale ha fornito le prime indicazioni per ciò che concerne la misura relativa al Supporto per la formazione e il lavoro, nonché dalla successiva circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023, la quale ha fornito le prime indicazioni per ciò che concerne la misura relativa all’Assegno di inclusione.

Assegno di inclusione e Supporto Formazione Lavoro: l’INPS rilascia nuove funzionalità per la presentazione delle domande, ecco le novità

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha rilasciato delle nuove funzioni per ciò che concerne la presentazione della domanda per beneficiare delle seguenti misure:

A tal proposito, in particolare, ecco qui di seguito quelle che sono le novità in merito all’apposito servizio online per l’invio della domanda relativa all’ADI:

  • all’interno del servizio “ADI” sul sito web dell’INPS, nella sezione denominata “Gestione della domanda”, è possibile consultare gli esiti e i controlli effettuati;
  • all’interno della tabella relativa al nucleo familiare è stata aggiunta l’informazione relativa alla “tipologia di componente” con i dati di dettaglio che riguardano i singoli componenti del nucleo familiare;
  • cliccando sul valore dell’importo disposto durante la consultazione degli esiti della domanda è possibile visualizzare i dati di dettaglio relativi al calcolo dell’importo spettante, il quale viene aggiornato con cadenza mensile;
  • selezionando l’icona clessidra le Strutture INPS competenti sul territorio avranno la possibilità di visualizzare la cronologia delle variazioni dello stato delle domande per l’Assegno di inclusione;
  • durante la compilazione del modello di domanda non è obbligatorio indicare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione per quanto riguarda i soggetti che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • all’interno del modello “ADI – Com esteso” è stato eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi ed è stata aggiunta la possibilità di indicare la presenza di più rapporti di lavoro;
  • all’interno del modello di domanda è possibile indicare eventuali variazioni dei dati che si riferiscono alla cittadinanza e alla residenza, mentre non è ancora possibile procedere con la modifica dei dati anagrafici;
  • a partire dal 7 maggio 2024 è stato integrato al servizio online “ADI” l’archivio “PASSI” dell’INPS, all’interno del quale sono presenti i contatti degli utenti utili ai fini dell’invio delle comunicazioni a questi ultimi.

Tali nuove funzionalità sono disponibili anche per la misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro per quanto riguarda:

  • la visualizzazione dello storico della domanda;
  • la variazione dei dati su cittadinanza e residenza;
  • la gestione dei contatti per l’invio delle comunicazioni;
  • i riesami.

Assegno di inclusione, sospensione per mancata presentazione al primo appuntamento: quando scatta e come evitarla

Assegno di inclusione, sospensione per mancata presentazione al primo appuntamento: con la pubblicazione del messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che i nuclei familiari che sono beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) hanno l’obbligo di presentarsi in maniera fisica al primo appuntamento che viene fissato presso i Servizi sociali entro il termine ultimo di 120 giorni dalla data in cui è stato firmato il Patto di attivazione digitale (PAD).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2023 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • l’art. 4, commi 4 e 5, del sopra citato decreto legge n. 48 del 2023, recante “Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio”;
  • l’art. 6, comma 4, del sopra citato decreto legge n. 48 del 2023, recante “Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa”;
  • l’art. 8, comma 6, lett. a), del sopra citato decreto legge n. 48 del 2023, recante “Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) attraverso la pubblicazione della nota n. 6062 del 28 marzo 2024, recante “Problematiche relative all’applicazione dell’art. 4, comma 4 del DL 48/2023 in materia di ADI – primo incontro con i servizi sociali”, la quale è stata redatta dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie.

Assegno di inclusione, sospensione per mancata presentazione al primo appuntamento: le istruzioni dell’INPS per continuare a ricevere il pagamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 4, del decreto Lavoro, e successive modificazioni, i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) sono obbligati a presentarsi entro 120 giorni dalla data in cui hanno firmato il Patto di attivazione digitale (PAD) al primo appuntamento presso i Servizi sociali.

A tal proposito, in particolare, il termine di 120 giorni dopo i quali scatta l’obbligatorietà della presentazione dei soggetti interessati al primo incontro presso i Servizi sociali parte dalla data in cui è stata inviata a questi ultimi da parte dell’INPS un’apposita comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta, esclusivamente per quanto riguarda le istanze che sono state presentate fino al 29 febbraio 2024.

Per ciò che concerne le domande che sono state presentate nel periodo compreso tra il mese di dicembre dell’anno 2023 ed il mese di gennaio dell’anno 2024 e che sono state messe in pagamento a partire da gennaio dell’anno in corso, invece, la scadenza per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali è fissata dal 25 maggio 2024, dal momento che il termine di 120 giorni parte dal 26 gennaio.

Pertanto, a partire dal mese di giugno dell’anno in corso sono state effettuate e saranno effettuate le prime sospensioni dell’Assegno di inclusione per tutti i nuclei familiari che non si sono presentati al primo incontro.

Infine, con l’obiettivo di permettere ai soggetti interessati di informarsi per quanto riguarda la scadenza da rispettare per presentarsi presso i Servizi sociali, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rimanda all’apposito servizio online denominato “Assegno di inclusione (ADI)” per consultare il contatore dei 120 giorni.

Gestione separata INPS: la tabella con le aliquote contributive per il 2024

Gestione separata INPS aliquote 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2090 del 3 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’individuazione dei codici <Tipo rapporto> che devono essere indicati all’interno dei flussi Uniemens relativi ai compensi pagati ai lavoratori parasubordinati per i quali sussiste l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, recante “Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024”.

Gestione separata INPS aliquote 2024: la tabella

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in seguito alle richieste di chiarimenti che le sono giunte, l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne l’individuazione dei codici <Tipo rapporto> nei flussi Uniemens in riferimento ai compensi che sono stati erogati ai parasubordinati iscritti presso la Gestione separata di cui al sopra citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha svolto un monitoraggio in merito alla corretta applicazione delle aliquote contributive all’interno dei flussi di denuncia mensili Uniemens e ha ritenuto necessario attivare l’invio di un messaggio automatico che informa direttamente il soggetto interessato in caso di errore durante la compilazione.

Pertanto, l’Istituto ha chiarito quali sono le aliquote contributive previste per l’anno 2024 in relazione ai vari codici <Tipo rapporto>:

  • codice <Tipo rapporto> 1E AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1A AMMINISTRATORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1B SINDACO DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1C REVISORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1D LIQUIDATORE DI SOCIETA’, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 04 AMMINISTRATORE DI ALTRI ENTI LOCALI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 06 CO.CO.CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 07 VENDITORE PORTA A PORTA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 14 FORMAZIONE SPECIALISTICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 17 CONSULENTE PARLAMENTARE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 26,07%;
  • codice <Tipo rapporto> 20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%.

Riscatto periodi senza contribuzione: le istruzioni INPS per l’invio della domanda

Riscatto periodi senza contribuzione: con la pubblicazione della circolare n. 69 del 29 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della normativa relativa all’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell’11 settembre 1962;
  • l’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 148 del 27 giugno 1997;
  • l’art. 20, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione delle circolari n. 36 del 5 marzo 2019 e n. 106 del 25 luglio 2019.

Riscatto periodi senza contribuzione: l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda online

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato art. 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024, ha reintrodotto per gli anni 2024 e 2025 l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

A tal proposito, dietro parere fornito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la nuova normativa relativa al riscatto dei periodi senza contribuzione ed, in particolare, alle modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 la domanda di riscatto può essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso uno dei seguenti canali:

  • il servizio online “Riscatti” disponibile sul sito web dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID, CIE, CNS, eIDAS o, se impossibilitati, con il PIN dispositivo;
  • il Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 (gratis da telefono fisso) o al numero 06 164 164 (a pagamento da telefono cellulare);
  • gli Istituti di Patronato e gli intermediari dell’Istituto.

Bonus adjustment nel calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi: le istruzioni dell’INPS

Bonus adjustment: con la pubblicazione del messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’inclusione della voce retributiva c.d. bonus adjustment – gross up ai fini della determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) e del calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 51, commi 2 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), nonché all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione delle precedenti circolari n. 134368 del 28 gennaio 1981 e n. 55 del 4 aprile 2024.

Bonus adjustment: i chiarimenti dell’INPS per la determinazione della RMGG ai fini del calcolo dell’indennità di malattia ai lavoratori marittimi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, sono state introdotte delle modifiche per quanto riguarda la normativa che regola le seguenti indennità relative ai lavoratori marittimi:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare.

A tal proposito, nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 queste indennità vengono corrisposte ai soggetti beneficiari in misura pari al 60% dell’importo relativo alla retribuzione media globale giornaliera (RMGG) che questi ultimi hanno percepito durante il corso del mese precedente a quello nel quale si è verificato l’evento morboso.

Dopodiché, mediante la pubblicazione della circolare INPS n. 55 del 4 aprile 2024, recante “Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Criteri di calcolo e armonizzazione dei flussi di processo. Dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la determinazione della RMGG da prendere come riferimento ai fini del calcolo delle indennità sopra richiamate.

Pertanto, così come avviene anche per le altre tipologie di lavoratori dipendenti, anche per i lavoratori marittimi la RMGG da considerare per il calcolo dell’indennità di malattia è costituita dalla retribuzione imponibile così come è stata definita all’interno del paragrafo 11.1 della circolare INPS n. 134368 del 28 gennaio 1981.

Proprio riguardo questo aspetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti in merito all’inclusione della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up” all’interno della RMGG, comprendendo la medesimo all’interno della retribuzione imponibile anche se risulta variabile nel suo ammontare mensile, ma dal momento che è una componente a carattere ricorrente.

La suddetta voce retributiva, inoltre, rientra nella determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) anche in considerazione del fatto che non fa parte dell’elenco delle voci che viene esplicitato all’interno dell’art. 51, commi 2 e ss., del TUIR, e che si riferisce ai redditi che sono considerati redditi di impresa.

Al contrario, però, esclusivamente per la quota di denaro che viene corrisposta da parte del datore di lavoro al lavoratore marittimo interessato durante il periodo di malattia, tale voce retributiva non viene inclusa all’interno del calcolo della RMGG, in base ai criteri generali che sono stati definiti dalla sopra citata circolare n. 55 del 2024.

Nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni: online le istruzioni INPS

Online le istruzioni dell’INPS sul nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni. Si tratta di un’opportunità valida solo per i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1996 e che si trovano interamente nel sistema di calcolo contributivo.

Le regole applicative sono pronte: il nuovo periodo di riscatto contributivo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio, in via sperimentale, ed è applicabile nel biennio 2024-25.

Di seguito, tutte le novità.

Riscatto dei contributi fino a 5 anni

L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 69/2024, ha fornito le istruzioni sul nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni.

Si tratta di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio, nell’ambito della cosiddetta pace contributiva.
I 5 anni da riscattare si calcolano senza considerare gli eventuali altri periodi di riscatto precedenti.

Nella circolare, l’Istituto spiega che il pagamento dei contributi per i periodi non coperti da contribuzione andrà fatta con le aliquote contributive vigenti.

Quali anni si possono riscattare

È possibile riscattare un periodo fino a 5 anni, anche non continuativi, compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024 e riguardare periodi tra l’anno del primo contributo accreditato e quello dell’ultimo.

Il periodo oggetto del riscatto può essere anche anteriore alla data del primo contributo o successivo alla data dell’ultimo. Ciò che conta è che sia riferito allo stesso anno del contributo iniziale o di quello finale e compreso nell’intervallo di tempo indicato.

Il massimo di 5 anni è determinato senza considerare gli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi del decreto legge n 4/2019.

Chi può chiedere il riscatto

Il nuovo riscatto dei contributi è rivolto ai lavoratori iscritti ad una delle gestioni INPS, senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Inoltre, non si deve essere titolari di pensione diretta.

È necessario avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto. Naturalmente, il contributo deve essere stato versato precedentemente alla data di presentazione delle domande.

Cosa succede in caso di più posizioni? Se l’assicurato, all’atto di presentazione della domanda di riscatto, sia titolare posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà può essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

È importante sottolineare che sono riscattabili solo i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Quindi, la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Chi non è ammesso? Sono escluse le casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea.

Come richiedere il riscatto dei contributi fino a 5 anni

La domanda può essere presentata solo fino al 31 dicembre 2025. Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta in via sperimentale.

La presentazione è telematica oppure utilizzando il servizio di contact center. Come accedere alla procedura online? È sufficiente seguire il percorso indicato di seguito: Pensione e Previdenza, poi, Ricongiunzioni e riscatti. Cliccare su Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e, infine, su Riscatti.

Può presentare la domanda direttamente l’interessato o i superstiti oppure i parenti e gli affini entro il secondo grado, ma previo il suo consenso. Invece, le domanda da parte del datore di lavoro devono essere presentate utilizzando il modello AP135.

Modalità di calcolo

Si deve versare un onere di riscatto che viene calcolato utilizzando il meccanismo a percentuale. Si tratta di un meccanismo previsto del dlgs 184/1997.

La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno lontani rispetto alla data della domanda. Inoltre, è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Contributi giornalisti da luglio 2022: i chiarimenti INPS

Contributi giornalisti: con la pubblicazione del messaggio n. 1976 del 23 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi contributivi che sono dovuti a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 relativi ai giornalisti professionisti, ai giornalisti pubblicisti e ai praticanti che operano con un contratto di lavoro dipendente di natura giornalistica.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 103, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1 della legge n. 1564 del 20 dicembre 1951, recante “Previdenza ed assistenza dei giornalisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 16 gennaio 1952, nonché alla precedente circolare n. 82 del 14 luglio 2022, la quale è stata pubblicata sempre da parte dell’Istituto stesso e la quale definisce al paragrafo 4 quelle che sono le “Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens”.

Contributi giornalisti: l’INPS invia delle comunicazioni ai datori di lavoro per correggere gli errori sui flussi Uniemens presentati da luglio 2022

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 103, della Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° luglio 2022 sono state trasferite le funzioni previdenziali che venivano svolte in precedenza da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), esclusivamente per quanto riguarda la gestione sostitutiva.

Pertanto, sempre a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 risultato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

  • i giornalisti professionisti;
  • i giornalisti pubblicisti;
  • i giornalisti praticanti.

Tali soggetti, nello specifico, devono essere necessariamente titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione della successiva circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l’INPS chiarisce che a partire dal periodo di competenza “luglio 2022” i giornalisti sopra richiamati sono iscritti presso:

  • la Gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano rispettate le seguenti condizioni:
    • il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità;
    • il lavoratore interessato sia titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
  • la Gestione ordinaria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui il lavoratore interessato si trovi in una delle seguenti circostanze:
    • sia assunto dopo il 30 giugno 2022;
    • sia già titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla data del 30 giugno 2022, cessi il proprio rapporto di lavoro in essere e ne instauri uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

A tal proposito, in particolare, per quei datori di lavoro che a partire dal 1° luglio 2022 hanno esposto in maniera errata i flussi Uniemens relativi ai giornalisti in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà delle apposite comunicazioni via PEC (posta elettronica certificata) e attraverso l’utilizzo della c.d. “Comunicazione bidirezionale”, nelle quali saranno indicati i seguenti aspetti:

  • i codici fiscali dei lavoratori;
  • le relative competenze errate.

Come conferire la delega ai servizi online INPS

È possibile conferire la delega ad una persona di fiducia per l’accesso ai servizi online INPS, sia tramite il portale web che personalmente, presso gli sportelli territoriali.

Si tratta di un’ottima opportunità per le persone che non sono molto pratiche nell’utilizzo dei dispositivi informatici. In questo modo, si ha comunque la possibilità di consultare il cedolino pensione o richiedere specifiche prestazioni.

Le strade per procedere al conferimento della delega sono due e, nel testo, andremo a spiegare, passo passo, come fare.

Come conferire la delega ai servizi online INPS

La delega all’utilizzo dei servizi online INPS è uno strumento molto importante e a supporto degli utenti impossibilitati o non in grado di utilizzare i dispositivo per l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto, per esempio, per consultare il cedolino pensione. Potendo delegare una persona di fiducia, mantengono di fatto la possibilità di esercizio dei propri diritti nei confronti dell’INPS.

Anche i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

La delega può essere conferita in due modalità: online, sul sito web dell’INPS e anche personalmente, presso gli sportelli territoriali dell’Istituto. In questo secondo caso, come spiegheremo, è opportuno esibire la documentazione necessaria, ma previa prenotazione e appuntamento.

A chi è rivolto?

Il servizio INPS di delega è uno strumento rivolto a:

  • Utenti che sono impossibilitati ad utilizzare in completa autonomia i servizi telematici dell’Istituto;
  • Tutori, curatori, amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale che possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

Ogni persona può designare un solo delegato e ogni delegato può essere designato tale da non oltre tre persone. Il limite delle tre deleghe, però, non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

Questi ultimi non possono ottenere la delega utilizzando la procedura online. Per quanto riguarda la delega, in assenza della data di fine della validità rimane attiva a tempo indeterminato. Inoltre, il delegante ha la possibilità di revocarla, anche attraverso la propria identità digitale, con l’esclusione dei minori oppure dei soggetti che sono sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

Una volta conferita la delega, il delegato ha comunque la possibilità di scegliere se operare per se stesso oppure per conto del delegante. Fondamentale sapere è se le attività svolte dal delegato effettuate al posto del delegante sono tracciate.

Delega tramite portale

La delega per l’accesso ai servizi online dell’INPS si può conferire tramite il portale web dell’Istituto. Si deve accedere all’area riservata MyINPS utilizzando le proprie credenziali digitali Spid, Cie o Cns.

Una volta effettuato l’accesso, si deve selezionare Deleghe identità digitali e, poi, Delega SPID su SPID.
Il percorso online guidato da seguire è molto intuitivo e la delega diventa effettivamente attiva per un periodo minimo di 30 giorni. Durante questo periodo, la delega non potrà essere revocata telematicamente, ma solo presso uno sportello dell’Istituto.

Sempre sul portale INPS, si può conferire anche tramite la videochiamata con l’istituto. In questo caso, è necessaria la partecipazione sia del delegante che del delegato.

Delega tramite sportelli territoriali

La seconda strada per conferire la delega INPS ai servizi online è presso gli sportelli territoriali dell’Istituto, dopo aver preso l’appuntamento.

Come fare? È sufficiente consegnare il Modello AA08 Richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale insieme a una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel modello si devono inserire i dati dei soggetti interessati. L’accesso può essere delegato per un periodo di tempo limitato, ma anche a tempo indeterminato. Sia chi riceverà la delegata che gli stessi deleganti riceveranno una notifica circa l’esito della procedura.

Prepensionamento editoria 2024: le istruzioni INPS

Prepensionamento editoria: con la pubblicazione della circolare n. 68 del 23 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’autorizzazione di altre risorse finanziarie che sono state messe a disposizione ai fini dell’accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di giornali periodici, nonché dei lavoratori poligrafici di imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, nonché dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 500, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 141, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Prepensionamento editoria: i chiarimenti dell’INPS sui requisiti di accesso per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 141, della Legge di Bilancio 2024, sono state stanziate altre risorse finanziarie fino all’anno 2027 e, dunque, anche per l’anno 2024, per ciò che concerne l’accesso al prepensionamento editoria di cui all’art. 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.

A tal proposito, nello specifico, devono essere stati presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, i piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in caso di crisi delle imprese interessate.

Per quanto riguarda i requisiti ai fini dell’accesso al prepensionamento in oggetto, invece, l’INPS rimanda alle condizioni che sono state definite dall’art. 37, comma 1, lett. a), della legge n. 416 del 5 agosto 1981, e dal successivo art. 1, comma 500, della suddetta legge n. 160 del 2019, rinviando per questo al contenuto delle precedenti circolari pubblicate sempre da parte dell’Istituto stesso n. 93 del 6 agosto 2020, n. 126 del 6 novembre 2020 e n. 10 del 31 gennaio 2023 (paragrafo 4).

In particolare, possono accedere al prepensionamento di cui all’art. 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, i seguenti soggetti:

  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese stampatrici di giornali quotidiani;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese stampatrici di giornali periodici;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese editrici di giornali quotidiani;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle imprese editrici di giornali periodici;
  • i lavoratori poligrafici che operano presso delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Tali soggetti, però, devono necessariamente aver presentato al MLPS, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.

I lavoratori sopra elencati, inoltre, devono essere ammessi con un apposito decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) finalizzato al prepensionamento.

Infine, l’INPS specifica che la CIGS deve essere fruita entro il 30 novembre 2024 e dopodiché i soggetti interessati dovranno necessariamente presentare la domanda di pensione.

Sgravi contratti di solidarietà: le istruzioni INPS per la fruizione da parte delle imprese

Sgravi contratti di solidarietà: con la pubblicazione della circolare n. 66 del 20 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili che devono essere osservate per quanto riguarda la fruizione delle riduzioni contributive che si riferiscono ai contratti di solidarietà da parte delle imprese che hanno sottoscritto questi ultimi e che sono state ammesse allo sgravio dei contributi in questione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, nonché dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda gli sgravi contributivi in favore delle imprese che hanno firmato dei contratti di solidarietà ed, in particolare quali sono le istruzioni operative e contabili per la fruizione della riduzione dei contributi in oggetto.

Sgravi contratti di solidarietà: le istruzioni INPS per il calcolo della riduzione dei contributi che spetta alle imprese

Ai fini del calcolo degli sgravi contributivi che spettano alle imprese che sottoscrivono contratti di solidarietà l’INPS specifica che la riduzione deve essere applicata sui contributi che sono stati versati per ogni dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro.

Nello specifico, per ogni mese i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione di importo pari al 35% dei contributi dovuti per ogni lavoratore a cui è stata posta una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% rispetto a quello previsto dal contratto.

Non consentono di beneficiare degli sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà e vanno quindi esclusi dal calcolo totale, invece, i seguenti contributi dovuti da parte delle imprese interessate:

  • il contributo di importo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
  • il contributo di solidarietà sui pagamenti che sono destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997;
  • il contributo eventualmente dovuto al Fondo di solidarietà del trasporto aereo in base a quanto viene disposto dall’art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • il contributo eventualmente dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base all’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi disposta dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge sopra richiamata.

Le istruzioni operative e contabili dell’INPS alle imprese per beneficiare della riduzione dei contributi

Le imprese ammesse agli sgravi contributivi in oggetto devono inserire i seguenti elementi all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:

  • nell’elemento <CausaleACredito> deve essere indicato il nuovo codice causale L991, recante “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
  • nell’elemento <SommeACredito> deve essere indicato l’importo.

Per quanto riguarda la rilevazione contabile degli sgravi contributivi in favore delle imprese che sottoscrivono dei contratti di solidarietà si adotterà il nuovo conto “GAW37352”.

Pensioni giugno 2024: pubblicato il cedolino INPS, aumenti in arrivo

Pensioni giugno 2024: l’INPS nella giornata di ieri, martedì 21 maggio 2024, ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale il documento che consente di verificare l’importo che sarà erogato da parte dell’Istituto stesso per quanto riguarda il mese di giugno dell’anno in corso.

Oltre a permettere di verificare l’importo che viene pagato ogni mese dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il cedolino della pensione consente ai pensionati interessati di venire a conoscenza di quelle che sono le ragioni per le quali l’importo che gli viene versato può variare di mese in mese.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono le informazioni che sono state comunicate da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e che si riferiscono al cedolino della pensione di giugno 2024.

Pensioni giugno 2024: ecco tutte le informazioni che sono state comunicate dall’INPS nel cedolino della pensione del prossimo mese

Con la pubblicazione dell’avviso del 21 maggio 2024 l’INPS ha comunicato le seguenti informazioni per ciò che concerne il cedolino della pensione di giugno 2024:

  • la data di pagamento;
  • le trattenute fiscali che vengono applicate sull’importo versato dall’Istituto stesso, ovvero:
    • le ritenute IRPEF mensili;
    • le addizionali regionali e comunali a saldo relative all’anno 2023;
  • i conguagli di imposta a credito o a debito relativi al periodo d’imposta 2023.

Pensioni giugno 2024: la data di pagamento e le trattenute fiscali

Le pensioni relative al mese di giugno 2024 saranno versate ai pensionati da parte dell’INPS in data valuta:

  • 1° giugno, per quanto riguarda coloro che decidono di riscuotere il trattamento economico presso gli uffici delle Poste Italiane;
  • 3 giugno, per quanto riguarda coloro che decidono di riscuotere il trattamento economico presso gli istituti bancari.

Sull’importo pagato dall’Istituto vengono prelevate, per quanto riguarda il mese di giugno 2024, le seguenti trattenute fiscali:

  • le ritenute IRPEF mensili;
  • le addizionali regionali e comunali a saldo relative al periodo d’imposta 2023.

Le sopra citate trattenute fiscali relative all’anno 2023, in particolare, vengono recuperate in 11 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di gennaio e fino al mese di novembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, andando dunque a diminuire l’importo che viene versato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai singoli pensionati.

Le ritenute IRPEF mensili e le addizionali regionali e comunali a saldo che abbiamo appena visto vengono effettuate sulle pensioni di giugno 2024 relative a tutti i pensionati, ad esclusione di tutti coloro che beneficiano delle seguenti prestazioni economiche:

Il conguaglio relativo al periodo d’imposta 2023: come viene effettuato il recupero dei conguagli a debito da parte dell’INPS?

In merito ai conguagli di fine anno 2023 l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei pensionati, ha effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali che sono state applicate durante il corso dell’anno appena trascorso sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche che sono state pagate da parte dell’Istituto stesso.

A tal proposito, qualora nelle operazioni di verifica tra l’importo delle ritenute operate e quello dell’imposta effettivamente dovuta sulle somme che sono state già versate nel 2023 le prime risultino superiori alla seconda, allora l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale effettua il recupero dei conguagli a debito nelle seguenti modalità:

  • per i pensionati che hanno percepito dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 18.000 euro il recupero del debito d’imposta è stato già effettuato sulla pensione di gennaio e di febbraio 2024;
  • per i pensionati che hanno percepito dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a 18.000 euro, con un debito IRPEF superiore a 100 euro, il recupero del debito d’imposta viene rateizzato fino alla mensilità di novembre.

Estate INPSieme Senior 2024: pubblicate le graduatorie

Estate INPSieme Senior 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 17 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione dei soggetti interessati la consultazione delle graduatorie relative al bando per l’assegnazione di contributi per soggiorni in Italia.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che è stato annunciato all’interno del comunicato stampa sopra richiamato ed, in particolare, quali sono i soggetti beneficiari, qual è il numero di contributi per soggiorni, quali sono gli importi che vengono erogati, nonché quali sono gli adempimenti che deve rispettare il soggetto richiedente in seguito alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva.

Estate INPSieme Senior 2024: l’INPS pubblica le graduatorie del bando di concorso

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del sopra citato comunicato stampa l’INPS ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale le graduatorie per quanto riguarda il bando di concorso “Estate INPSieme Senior 2024”.

Il bando di concorso in oggetto viene offerto con cadenza annuale e concede la possibilità a determinati soggetti di beneficiare di soggiorni estivi nei mesi di luglio, agosto e settembre presso le seguenti località situate in Italia:

  • località marine;
  • località montane;
  • località termali;
  • località culturali.

Estate INPSieme Senior 2024: i soggetti beneficiari

Il bando di concorso “Estate INPSieme Senior 2024” prevede che possano beneficiare dell’assegnazione dei contributi per soggiorni in Italia i seguenti soggetti:

  • i pensionati che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché i loro coniugi e i figli conviventi disabili;
  • i pensionati che sono utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), nonché i loro coniugi e i figli conviventi disabili;
  • i pensionati della Gestione Fondo Postelegrafonici, nonché i loro coniugi e i figli conviventi disabili.

Per prendere visione di tutte le informazioni in merito e per ricevere tutte le comunicazioni relative al bando di concorso in questione l’INPS rimanda ad un’apposita pagina web presente sul proprio sito internet www.inps.it, accessibile seguendo il percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione > Welfare, assistenza
e mutualità > Bandi > Bandi nuovi”
.

Estate INPSieme Senior 2024: numero di contributi, durata del soggiorno e importi

Il bando di concorso in oggetto prevede l’erogazione di 3.850 contributi di soggiorno così suddivisi:

  • i pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali oppure alla Gestione dipendenti pubblici possono fruire di:
    • 1.000 contributi per soggiorni in Italia della durata di 8 giorni/7 notti;
    • 2.000 contributi per soggiorni in Italia della durata di 15 giorni/14 notti;
  • i pensionati della Gestione Fondo Postelegrafonici possono fruire di:
    • 250 contributi per soggiorni in Italia della durata di 8 giorni/7 notti;
    • 600 contributi per soggiorni in Italia della durata di 15 giorni/14 notti.

Ecco, invece, quali sono gli importi di ogni contributo che viene pagato ai soggetti beneficiari:

  • 800 euro per i contributi relativi a soggiorni in Italia di durata pari a 8 giorni/7 notti;
  • 1.400 euro per i contributi relativi a soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni/14 notti.

Quali sono gli adempimenti che deve rispettare il soggetto richiedente in seguito alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva?

Prima dello scorrimento delle graduatorie fissato per il giorno 14 giugno 2024 i beneficiari ammessi con riserva devono rispettare i seguenti adempimenti entro il 7 giugno dell’anno in corso:

  • caricare il contratto con data, firma del richiedente, timbro del fornitore e firma del rappresentante legale;
  • caricare una copia della fattura, o di un documento equipollente, intestata al richiedente e per un importo pari al 20% del costo del soggiorno;
  • autorizzare il trattamento dei dati personali;
  • dichiarare il proprio impegno ad inserire la spesa effettivamente a proprio carico nel campo “Costo totale”;
  • dichiarare il proprio impegno a restituire le somme percepite nei casi di cui all’art. 9, commi 6 e 8, e all’art. 11 del bando;
  • indicare il codice IBAN;
  • selezionare il tasto “INVIO DATI AD INPS”.

Mobilità in deroga aree di crisi complessa: proroga dell’indennità per la Sicilia al 31 dicembre 2024

Mobilità in deroga aree di crisi complessa: con la pubblicazione del messaggio n. 1850 del 14 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la proroga dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista per quanto riguarda i lavoratori che operano all’interno di aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 3, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 4 del 18 gennaio 2024, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle seguenti normative e dai seguenti atti pubblicati in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso:

  • l’art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • l’art. 1, comma 251 bis, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 2018;
  • l’art. 1 bis del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020;
  • la legge n. 126 del 13 ottobre 2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 253 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 28 del 15 marzo 2024, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2024;
  • la circolare INPS n. 51 del 26 marzo 2021, recante “le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana ai sensi dell’articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145“.

Mobilità in deroga aree di crisi complessa: l’INPS comunica la proroga fino al 31 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 4 del 2024, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2024, è stata prevista una nuova proroga fino al 31 dicembre 2024 dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga che viene riconosciuta per i lavoratori delle aree di crisi industriali complessa che sono ubicate in Sicilia.

A tale scopo, pertanto, il comma 2 ter del suddetto articolo legislativo ha disposto uno stanziamento di risorse economiche di importo pari a 973.400 euro per l’anno 2024.

Infine, l’INPS rimanda alle istruzioni che sono state pubblicate all’interno della precedente circolare n. 51 del 26 marzo 2021.

Pensione di reversibilità ai nipoti: nuove regole e ampliamento della platea dei beneficiari, la circolare INPS

Pensione di reversibilità ai nipoti: con la pubblicazione della circolare n. 64 del 7 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le nuove regole e gli effetti della sentenza che è stata pronunciata di recente da parte della Corte Costituzionale per quanto riguarda la platea dei soggetti che sono destinatari della misura in oggetto.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dal Coordinamento Generale Legale e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto è stato disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022.

Pensione di reversibilità ai nipoti: ecco che cosa prevede la sentenza della Corte Costituzionale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022, la Corte Costituzionale stessa ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957, il quale è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 17 settembre 1957.

Tale decreto, nello specifico, recante “Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, prevedeva la non inclusione all’interno dei soggetti che sono beneficiari diretti ed immediati della pensione di irreversibilità i nipoti maggiorenni orfani che si trovano nella seguente situazione:

  • vengono riconosciuti come soggetti inabili al lavoro;
  • vivono a carico degli ascendenti assicurati.

Questa decisione di ampliare quella che è la platea dei soggetti beneficiari del trattamento economico in oggetto, in particolare, è stata presa da parte della Corte Costituzionale in considerazione del fatto che dalla precedente sentenza n. 180 del 1999 emerge l’assimilabilità della relazione che intercorre tra l’ascendente e il nipote minore di età rispetto a quella che intercorre tra l’ascendente e il nipote maggiorenne orfano e inabile al lavoro.

Pertanto, dichiarando l’illegittimità del suddetto art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957 la Corte Costituzione sancisce come illogico ed ingiustamente discriminatorio il trattamento che veniva riservato esclusivamente ai nipoti orfani maggiorenni, inabili al lavoro e che vivono a carico dell’ascendente, i quali, pur trovandosi in una condizione di bisogno e di fragilità spiccata, non potevano beneficiare della pensione di reversibilità.

Ai superstiti, inoltre, oltre all’erogazione della pensione di reversibilità che viene riconosciuta in caso di morte del pensionato, viene erogata anche la pensione indiretta, la quale viene riconosciuta in caso di morte dell’assicurato.

Pertanto, in considerazione di tutte le premesse sopra richiamate, la Corte Costituzionale si è pronunciata per l’inclusione dei nipoti maggiorenni orfani che vengono riconosciuti come inabili al lavoro e che vivono a carico degli ascendenti all’interno della platea dei soggetti destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti.

Infine, per ciò che concerne la verifica in merito alla condizione della vivenza a carico degli ascendenti l’INPS rimanda a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del paragrafo 3 della circolare n. 185 del 18 novembre 2015, la quale prevede che ci debba essere la non autosufficienza economica e che debba essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell’ascendente nelle circostanze in cui non sussista la convivenza.

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla platea dei beneficiari

Ecco quali sono gli effetti che produce la sentenza n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che è stata pronunciata da parte della Corte Costituzionale:

  • la liquidazione delle pensioni ai nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti;
  • la riliquidazione delle pensioni alle altre categorie di superstiti contitolari che si trovano in una situazione compatibile con quella dei nipoti aventi diritto;
  • la revoca delle pensioni già pagate alle categorie di superstiti che si trovano in una situazione incompatibile con quella dei nipoti aventi diritto.

Assegno di inclusione maggio 2024: pagamento dal 15 maggio, ecco per chi

Assegno di inclusione maggio 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le date in cui viene effettuato il pagamento dell’ADI.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4, comma 7, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 13 dicembre 2023, recante “Assegno di inclusione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 293 del 16 dicembre 2023;
  • l’art. 4, comma 7, e l’art. 8 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 relativo al “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 19 del 24 gennaio 2014.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato disposto dalle seguenti comunicazioni che sono state pubblicate sempre da parte dell’Istituto stesso:

  • il messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, recante “Assegno di inclusione- verifica condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza – rilascio servizio per le ASL”;
  • il messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024, recante “Domande di Assegno di inclusione (ADI) – Rinnovi 27 febbraio 2024 e calendario pagamenti successivi”.

Assegno di inclusione maggio 2024: a chi viene effettuato il pagamento? Ecco le date

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato art. 4, comma 7, del decreto ministeriale n. 154 del 2023, l’INPS ha l’obbligo di comunicare in maniera tempestiva le dichiarazioni in merito alle certificazioni di svantaggio al Comune in cui il soggetto richiedente ha la propria residenza.

Il Comune stesso, poi, avrà il compito di procedere con il rilascio delle eventuali certificazioni di svantaggio oppure con l’inserimento dei soggetti interessati all’interno di appositi programmi di cura e di assistenza presso la propria Amministrazione.

Dopo aver effettuato gli opportuni controlli mediante l’utilizzo della Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI), la quale viene gestita direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), il Comune avrà un arco temporale di 60 giorni per inviare all’INPS l’esito delle verifiche.

In assenza di quest’ultimo la domanda per il riconoscimento dell’Assegno di inclusione (ADI) viene considerata accolta, salvo quanto viene previsto dal sopra citato art. 8 del decreto legge n. 48 del 2023.

A tal proposito, inoltre, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato in precedenza attraverso la pubblicazione del messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024 il rilascio di un apposito servizio online denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, tramite il quale il Comune può confermare la situazione di svantaggio nella quale si trova il nucleo familiare del richiedente ed inserire quest’ultimo all’interno di programmi di cura e assistenza.

Pertanto, a partire dal mese di febbraio 2024 sono stati messi a disposizione dei Comuni i codici fiscali dei soggetti interessati in modo da poter effettuare le verifiche del caso.

Dal mese di aprile dell’anno in corso, invece, l’INPS ha messo in pagamento le domande di ADI per le quali non è stato comunicato dal Comune l’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza.

Nello specifico, ecco quali sono le date in cui viene effettuato il pagamento dell’Assegno di inclusione per il mese di maggio 2024:

  • il 15 maggio per i primi pagamenti;
  • il 27 maggio per i rinnovi.