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Tag: inps

Fondo bilaterale professionisti: le prime istruzioni INPS

Fondo bilaterale professionisti: con la pubblicazione del messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per ciò che concerne il c.d. “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali” ed, in particolare, gli adeguamenti che sono stati effettuati da parte del recente decreto interministeriale del 21 maggio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 1994;
  • la legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 290 del 15 dicembre 2014;
  • l’art. 26, comma 7 bis, e l’art. 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021;
  • l’art. 23, comma 1, lett. l), del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022;
  • l’art. 9 del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, ed il quale è stato successivamente, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
  • il decreto interministeriale del 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 159 del 9 luglio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 77 del 26 maggio 2021, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Fondo bilaterale professionisti: l’INPS fornisce le istruzioni sull’adeguamento effettuato dal decreto interministeriale del 21 maggio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto interministeriale del 21 maggio 2024 l’INPS ha pubblicato le istruzioni in merito agli adeguamenti che sono stati introdotti dal medesimo al c.d. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in seguito all’accordo collettivo che è stato firmato il 27 dicembre 2022 da:

  • Confprofessioni;
  • Filcams CGIL;
  • Fisascat CISL;
  • Uiltucs.

Pertanto, dal 9 luglio 2024 il Fondo in questione è stato esteso ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che hanno almeno un dipendente nel proprio organico, mentre le tutele spettano anche ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e ai lavoratori a domicilio.

Carta Dedicata a te, prima lista dei beneficiari entro il 24 luglio: dove vedere

Si sta avvicinando il momento in cui le famiglie interessate potranno sapere se fanno parte o meno della lista dei beneficiari della carta Dedicata a te. La prima lista sarà resa nota dall’Inps ai Comuni entro il 24 luglio 2024: si tratta della prima deadline che dovrà rispettare l’Istituto per la tornata 2024.

Successivamente a questo primo step, gli enti territoriali dovranno confermare le graduatorie e, solo dopo, assegnare le social card.

Come sapere e dove vedere se si fa parte della lista?

In arrivo la lista dei beneficiari della carta Dedicata a te 2024

Sta per iniziare il primo step della carta Dedicata a te 2024. Entro il 2024, l’Inps deve comunicare ai Comuni la prima lista dei potenziali beneficiari della misura, in base ai requisiti e alla scala di priorità.

Le prepagate, quest’anno 1,3 milioni, saranno distribuite in base alle condizioni economiche del territorio e al numero degli abitanti. Quindi, i Comuni avranno solo un numero limitato di card da assegnare ai beneficiari.

Secondo le prime stime, il maggior numero dei beneficiari sarà, in ordine, a Napoli, Roma, Palermo, Milano e Catania.

Proprio in base al numero di carte prepagate disponibili per territorio, l’Inps stila la lista dei potenziali beneficiari.

Come sperare di ottenere la carta Dedicata a te? Intanto, entro il 24 luglio chi intende beneficiare della carta Dedicata a te deve possedere i seguenti requisiti:

  • Iscrizione di tutti i compenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente;
  • Titolari di Isee ordinario non superiore a 15.000 euro.

Sulla base dei suddetti requisiti, Istituto e Comuni individuano i nuclei composti da almeno 3 persone, considerando una scala di priorità basata sull’Isee e sulla data di nascita dei componenti.
Restano automaticamente esclusi tutti coloro che percepiscono altre misure di sostegno al reddito.

I prossimi step della carta Dedicata a te 2024

Dopo che l’Inps rende note le graduatorie dei beneficiari, il secondo step è di competenza dei Comuni che devono confermare oppure modificare la lista.

Tempo 20 giorni per effettuare le modifiche eventualmente necessarie, la palla ritorna nuovamente nelle mani dell’Inps che, entro 10 giorni, è chiamato a confermare la lista definitiva dei beneficiari della carta Dedicata a te 2024.

I dati saranno inviati, infine, alle Poste Italiane per permettere loro l’elaborazione delle carte prepagate. Di nuovo spetta ai Comuni il compito di comunicare ai beneficiari le modalità di ritiro delle carte.

Quando si saprà se si rientra nella lista dei beneficiari della carta Dedicata a te 2024

Una volta concluse tutte le operazioni sopra elencate, ovvero lo scambio di dati tra Inps, Comuni e Poste Italiane, gli enti locali potrebbero rendere pubbliche le graduatorie per una durata di almeno 30 giorni.

In base alla tabella di marcia, al netto di ritardi, chi rientra tra i beneficiari della carta potrà iniziare ad utilizzarla a partire dal mese di settembre 2024.

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre, mentre il saldo disponibile dovrà essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

Dove vedere l’assegnazione della carta Dedicata a te 2024

Non è sempre detto che i Comuni pubblicheranno online la graduatoria con i beneficiari delle carte.
Dove vedere, allora, se si fa parte dei beneficiari? È sufficiente recarsi al proprio Comune di residenza e chiedere di consultare la graduatoria, se questa non venga resa nota altrimenti.

Ricordiamo, infatti, che anche lo scorso anno i Comuni avevano piena autonomia su come rendere noti gli assegnatari. L’unico elemento comune a tutti gli Enti è la comunicazione diretta agli assegnatari delle carte. La comunicazione verrà effettuata tramite sms al recapito telefonico in possesso dell’Inps oppure tramite una e-mail.

In ogni caso, c’è ancora tempo, dal momento che la consegna della carta avverrà solo dal mese di settembre.

PRISMA INPS, dal 22 luglio 2024 estensione a cittadini e patronati: come funziona e come accedere al servizio

PRISMA INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver esteso anche ai cittadini e agli Istituti di Patronato il nuovo servizio denominato PRISMA (Prospetto informativo sintetico dell’anzianità assicurativa dei lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Organizzazione e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 20 del 20 gennaio 1979;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • la legge n. 243 del 23 agosto 2004, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 222 del 21 settembre 2004;
  • l’art. 5 del regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, il quale è stato redatto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, ed il quale è relativo alla protezione delle persone fisiche per ciò che concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, in abrogazione della precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 177 del 7 settembre 1996, recante “Art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
  • la circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009, recante “Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995”.
  • la circolare INPS n. 48 del 25 marzo 2024, recante “Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

PRISMA INPS: dati sull’anzianità assicurativa dei lavoratori disponibili anche per cittadini e Patronati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato mediante la pubblicazione della sopra citata circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l’INPS ha messo a disposizione dei soggetti interessati un servizio online denominato PRISMA.

Tale piattaforma, nello specifico, ha lo scopo di fornire un prospetto di sintesi in merito alle informazioni che sono contenute all’interno degli archivi dell’Istituto stesso, dietro apposita richiesta da parte del datore di lavoro o dell’intermediario che ha il compito di svolgere gli adempimenti previdenziali previsti, in modo da permettere a questi ultimi di non commettere errori per ciò che concerne l’eventuale applicazione del massimale contributivo.

Nel prospetto, in particolare, sono presenti tutti i dati relativi all’anzianità assicurativa del lavoratore a partire dalla data in cui è avvenuta la prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS.

A tal proposito, dunque, l’Istituto ha comunicato che a partire dal 22 luglio 2024 potranno accedere al servizio anche i cittadini e i Patronati, previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, seguendo il percorso: “Lavoro > Contratti e rapporti di lavoro > Strumenti > Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Assistenza fiscale 730: nuovo manuale INPS con le istruzioni per il 2024

Assistenza fiscale 730: con la pubblicazione del messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai contribuenti che, in qualità di sostituto di imposta, anche per il 2024 effettuerà le consuete attività di assistenza fiscale a tutti coloro che avranno indicato l’INPS stesso come proprio sostituto nel modello 730.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto ha comunicato che procedere con l’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale previste entro i termini prefissati e, nel frattempo, ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito manuale che funge da guida aggiornata per l’assistenza fiscale relativa al modello 730 dell’anno 2024 che viene prestata da parte dell’INPS.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020.

Assistenza fiscale 730: l’INPS fornisce le istruzioni su chi ha diritto e su come ricevere assistenza sulla dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto anche dal sopra citato interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246 del 2020, l’INPS ha ricordato il fatto che può prestare assistenza fiscale esclusivamente nel caso in cui abbia un rapporto di sostituzione d’imposta con il contribuente che ha presentato il modello 730 per l’anno in corso.

Nello specifico, il rapporto di sostituzione non sussiste nel caso in cui il dichiarante percepisca da parte dell’Istituto delle prestazioni economiche sulle quali non deve essere versata alcuna imposta, ovvero:

  • le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere;
  • le seguenti prestazioni assistenziali:
    • gli assegni sociali;
    • le pensioni di invalidità civile;
    • l’assegno unico e universale per i figli a carico;
    • l’assegno per il nucleo familiare.

Oltre ai casi appena citati, il rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante non ricorre anche nel caso in cui la prestazione che viene percepita è cessata prima del 1° aprile 2024.

Sono valide, invece, e fanno sì che l’INPS faccia da sostituto di imposta al contribuente nel caso in cui quest’ultimo percepisca per quanto riguarda l’anno in corso una delle seguenti prestazioni economiche imponibili ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione di reversibilità;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
  • ecc…

Tali soggetti, in particolare, per ricevere l’assistenza fiscale sul modello 730 relativo all’anno 2024 da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale devono accedere sul rispettivo sito web, all’interno dell’apposito servizio denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Compensazione crediti contributi INPS: chiarimenti sulle novità dalla Legge di Bilancio 2024

Compensazione crediti contributi INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni che sono state introdotte in materia di compensazione di crediti contributivi dall’art. 1, commi 97 e 98, della Legge di Bilancio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 97, lett. a), e comma 98, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto di recente da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, recante “Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Compensazione crediti contributi INPS: l’Istituto fornisce dei chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato art. 1, comma 97, lett. a), della Legge di Bilancio 2024, sono state apportate delle modifiche a quello che era stato previsto in precedenza dal decreto legislativo n. 241 del 1997 sopra richiamato, introducendo il comma 1 bis all’art. 17 del decreto in questione.

A tal proposito, in particolare, sono state stabilite delle specifiche condizioni ai fini della legittima esposizione in compensazione dei crediti contributivi tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Tale compensazione, nello specifico, può essere sia di tipo orizzontale (ovvero effettuando la compensazione con oneri di varia natura) che di tipo verticale (ovvero effettuando la compensazione con altri contributi INPS), e deve essere effettuata esclusivamente in seguito alla scadenza dei termini relativi alle denunce contributive e/o alle dichiarazioni periodiche per quanto riguarda il periodo contributivo dal quale emerge il credito contributivo in oggetto.

Il successivo comma 98 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, poi, specifica che le modalità e i termini per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni legislative introdotte sono e saranno definiti attraverso la pubblicazione di appositi provvedimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del Direttore Generale dell’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e del Direttore Generale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Infine, l’Istituto stesso rimanda alle modalità operative che sono state già specificate da parte del Fisco in merito alla compensazione dei crediti contributivi tramite modello F24 (già fornite anche da noi di Tag24 all’interno di un precedente articolo in materia) e a dei futuri messaggi per quanto riguarda le nuove modalità operative adottate.

Decontribuzione Sud 2024, proroga fino al 31 dicembre: istruzioni INPS

Decontribuzione Sud 2024: con la pubblicazione della circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la proroga fino al 31 dicembre dell’anno in corso che è stata decisa da parte della Commissione Europea.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 27, comma 1, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • l’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 2.1 della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF);
  • la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e abroga la decisione 2021/C 89 I/01;
  • la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la quale è stata presa da parte della Commissione Europea.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 90 del 27 luglio 2022, recante “Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Decontribuzione Sud 2024, proroga fino al 31 dicembre: l’INPS fornisce le istruzioni su importi e applicazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 1, comma 161, della sopra citata Legge di Bilancio 2021, è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi che sono dovuti a seconda di quello che viene stabilito dal decreto legge n. 104 del 2020 sopra richiamato, e successive modificazioni.

A tal proposito, in particolare, ecco quali sono gli importi e la ripartizione dell’esonero contributivo per quanto riguarda i prossimi anni che sono stabiliti dalle normative sopra citate:

  • esonero contributivo pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • esonero contributivo pari al 20% a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;
  • esonero contributivo pari al 10% a partire dal 1° gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2029.

Dopodiché, la comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 ha previsto l’inizio dell’esonero a partire dal mese di luglio 2022.

La successiva decisione del 15 dicembre 2023, invece, ha disposto una proroga della Decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024 in seguito allo scoppio del conflitto tra l’Ucraina e la Russia e alle relative conseguenze del medesimo sull’economia dei vari Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

Scadenza, poi, ulteriormente fatta slittare fino al 31 dicembre 2024 dalla decisione presa lo scorso 25 giugno 2024.

Pertanto, in seguito ai chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a patto che l’aiuto sia stato concesso entro il 30 giugno.

Cessione del quinto della pensione: i tassi aggiornati del terzo trimestre 2024

Cessione del quinto della pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 2614 del 16 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i nuovi tassi aggiornati per ciò che concerne il terzo trimestre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto n. 62375 del 24 giugno 2024, il quale è stato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Cessione del quinto della pensione: ecco i nuovi tassi aggiornati comunicati dall’INPS relativi al terzo trimestre 2024

Attraverso la pubblicazione del decreto sopra richiamato, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha comunicato quelli che sono i Tassi Effettivi Medi Globali (TEGM) che vengono praticati da parte delle banche e da parte degli altri intermediari finanziari.

Questi tassi, nello specifico, si riferiscono al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024, ovvero il terzo trimestre dell’anno in corso, e sono determinati dando attuazione alla normativa attualmente vigente in materia di usura, pubblicata all’interno dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, così come modificato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

A tal proposito, quindi, ecco qui sotto quali sono i nuovi tassi aggiornati relativi al terzo trimestre 2024 (1° luglio 2024 – 30 settembre 2024) in merito ai prestiti con cessione del quinto della pensione e dello stipendio:

  • fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 13,68% e il tasso soglia usura è pari al 21,1000%;
  • oltre i 15.000 euro, il tasso medio è pari al 9,77% e il tasso soglia usura è pari al 16,4625%.

In particolare, ecco quali sono i tassi massimi che le banche e gli altri intermediari possono applicare in modo da non essere intesi come usurari:

  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età pari o inferiore a 59 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 9,92%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 8,08%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 10,72%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’8,88%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 65 e i 69 anni, il tasso soglia è pari a:
    • l’11,52%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 9,68%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 70 e i 74 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 12,22%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 10,38%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 75 e i 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 13,02%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’11,18%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età superiore a 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 21,1000%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 16,4625%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro.

Pagamento Assegno di inclusione luglio 2024, doppia data: accredito il 16 e il 27 del mese

Il pagamento dell’Assegno di inclusione del mese di luglio 2024 è prossimo. Doppio appuntamento: il primo, previsto per la giornata di oggi, 16 luglio, e il secondo per il 27 luglio. L’importo spettante sarà erogato direttamente sulla propria carta dell’Assegno di inclusione.

L’Inps ha fornito anche i dati sulla misura. Al 30 giugno è stato registrato l’accoglimento di quasi 700.000 domande, per circa 1,7 milioni di cittadini beneficiari.

Vediamo le date di pagamento e per quali cittadini beneficiari e, infine, riportiamo il tutorial dell’Inps per la facile e corretta gestione delle domande.

Pagamento Assegno di inclusione luglio 2024

Nel mese di luglio 2024, il pagamento dell’Assegno di inclusione è previsto per il 16 e il 27 del mese.
La prima data, ovvero quella di oggi, 16 luglio, riguarda i beneficiari che accedono per la prima volta alla misura. Quindi, riceveranno l’accredito il 16 luglio i cittadini che hanno presentato la domanda e hanno sottoscritto il PAD nel mese di giugno.

Il primo pagamento è fissato, da prassi, per il giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD.

Invece, riceveranno l’accredito il 27 luglio i beneficiari che hanno già ottenuto una mensilità e che continuano a mantenere i requisiti di accesso all’Assegno di inclusione.

La misura permette alle famiglie di beneficiare di un importo fino a 6000 euro annui. Si tratta, quindi, di un importo fino a 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

In aggiunta alla suddetta, spetta anche l’eventuale contributo per le spese d’affitto, in misura fino a 280 euro al mese.

Il limite sale rispettivamente a 7.560 euro annui e 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

Dove viene erogato l’accredito

I beneficiari dell’Assegno di inclusione riceveranno il pagamento del mese di luglio, come di consueto, sull’apposita carta. Chiamata Carta di inclusione, funziona come quella utilizzata per l’accredito del Reddito di Cittadinanza.

La Carta di inclusione non è altro che una normale carta di debito, con l’aggiunta di alcune limitazioni, relative ai beni acquistabili e anche ai bonifici che è consentito fare. Possiamo fare l’esempio degli acquisti online, non possibili con la Carta di inclusione.

I cittadini beneficiari della carta possono controllare il saldo disponibile optando per diverse modalità:

  • Presso gli ATM Postamat, inserendo la carta e digitando il PIN personale;
  • Presso gli sportelli di Poste Italiane;
  • Utilizzando il servizio di lettura telefonica disponibile al numero verde 800.666.888 e al numero +39 06.4526.6888.

Tutorial gestione delle domande

L’Inps, nella giornata del 9 luglio, ha pubblicato i dati del primo osservatorio statistico sull’Assegno di inclusione.

Dai dati si osserva come, dall’attivazione della misura al 30 giugno 2024, sono state accolte quasi 700.000 domande. Si tratta di circa 1,7 milioni di cittadini beneficiari. Solo nel mese di maggio, hanno beneficiato della misura 625.000 nuclei familiari, la maggior parte dei quali con componenti anziani e minori.

Oltre ai dati, l’Inps ha anche pubblicato per i beneficiari dell’Assegno di inclusione un comodo tutorial per la corretta e semplice gestione delle domande.

Nella guida vengono elencati gli stati che può assumere la domanda e anche le eventuali motivazioni alla base dell’interruzione della procedura di riconoscimento della misura. Inoltre, vengono indicate anche tutte le possibili azioni da compiere per risolvere lo stato.

Come verificare la richiesta? È sufficiente accedere al servizio ADI, sul sito web dell’Inps, e cliccare sulla sezione “Gestione della domanda” e, poi, su “Accedi alla domanda”.

Può anche interessare: Assegno di inclusione: INPS pubblica la guida completa alla gestione della domanda

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: istruzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulla pensione

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: con la pubblicazione della circolare n. 79 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’Istituto stesso e l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) relativamente alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, recante “Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 212 del 16 agosto 1972, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485 dell’11 agosto 1972;
  • l’art. 11 della legge n. 364 del 31 luglio 1975, recante “Modifiche alla disciplina dell’indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 14 agosto 1975;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • l’art. 1456 del codice civile, recante “Clausola risolutiva espressa”;
  • l’art. 1467 del codice civile, recante “Contratto con prestazioni corrispettive”.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante “Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485”.

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: l’Istituto stipula una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, lo scorso 30 maggio 2024 l’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) ai fini della riscossione dei contributi sindacali che sono dovuti da parte degli associati che sono beneficiari di un trattamento pensionistico.

La durata della convenzione in oggetto, nello specifico, ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per altri tre anni dietro richiesta specifica via posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. entro entro il termine di scadenza fissato.

Una volta giunti alla scadenza prevista la convenzione in questione sarà considerata cessata e smetterà di produrre i propri effetti, garantendo comunque la possibilità ad entrambe le parti in causa di recedere mediante l’invio di un’apposita comunicazione tramite PEC.

La convezione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali attraverso una trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo sempre gestiti da parte dell’Istituto;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate da parte dell’Istituto ed erogate da parte delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Maxi concorso INPS e INAIL per 514 ispettori: chi può partecipare e prove d’esame

È in arrivo un maxi concorso INPS e INAIL per il reclutamento complessivo di 514 ispettori da assumere presso gli istituti.

La maxi procedura è un concorso congiunto con lo scopo di rafforzare le attività ispettive e di vigilanza.
I vincitori della procedura saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel testo spieghiamo come funziona il concorso, chi può partecipare, come si svolge l’iter selettivo e quando ci sarà.

Concorso INPS e INAIL per 514 ispettori

L’INPS e l’INAIL bandiranno un concorso pubblico congiunto volto al reclutamento di 514 ispettori, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il concorso è stato previsto dal Decreto Agricoltura, inserito nel Disegno di Legge di conversione del provvedimento.

L’obiettivo principale del concorso congiunto è quello di andare a rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.

Alla luce dell’incremento degli incidenti sul lavoro e degli stessi decessi, gli inserimenti sono eccezionalmente autorizzati dalla Legge e non tramite un DPCM.

Posti banditi

Il concorso congiunto INPS e INAIL per 514 ispettori autorizza le assunzioni nel seguente numero:

  • 403 ispettori di vigilanza INPS;
  • 111 ispettori di vigilanza INAIL.

Chi può partecipare

Il primo requisito per i posti banditi sia dall’INPS che dall’INAIL è la laurea. Si tratta di un concorso rivolto esclusivamente ai laureati.

I vincitori delle procedure saranno assunti nel ruolo di ispettore di vigilanza, con inquadramento nell’area dei funzionari.

In aggiunta, come sempre, è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici.

Come funziona il concorso INPS e INAIL per 514 ispettori

Il concorso congiunto dell’INPS e dell’INAIL per 514 ispettori è articolato su base regionale. Ciascun candidato può presentare una sola domanda per una sola regione e può scegliere una sola posizione tra quelle bandite.

Il concorso, come spiegheremo, prevede una selezione titoli ed esami, anche utilizzando tecnologie digitali.

È, altresì, previsto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione anche in altri ambiti regionali per la copertura di posti ancora vacanti nel caso in cui le graduatorie regionali risulti incapiente.

A parità di requisiti, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. Naturalmente, per conoscere maggiori informazioni è necessario attendere la pubblicazione dei relativi bandi.

Quali prove sostenere

I concorsi sono per titoli ed esami. Potrebbe essere previsto l’espletamento di una o più prove d’esame. Solitamente, i concorsi dell’INPS, per esempio, prevedono lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. In base al numero dei candidati che hanno presentato la domanda possono anche prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva, sotto forma di quiz a risposta multipla.

Facciamo presente che le selezioni potrebbero anche svolgersi con modalità semplificata, secondo quanto previsto dalla riforma dei concorsi pubblici.

Al momento, le prove prevederanno anche la valutazione della conoscenza della lingua inglese e se i candidati siano in grado di utilizzare gli strumenti informatici più diffusi. Anche questo è previsto dalla riforma dei concorsi pubblici, in vigore dal 14 luglio 2023.

Si tratta di concorsi molto importanti e i candidati possono iniziare a prepararsi in anticipo, studiando quelle materie che, con estrema possibilità, rientreranno nel programma d’esame. Solo dopo l’uscita del bando, però, saranno disponibili manuali appositi per prepararsi al concorso. I manuali, come sempre, saranno basati sulle materie indicate nel bando.

Intanto, per esempio, si può iniziare a studiare la lingua inglese e l’informatica, in quanto sono materie che, sicuramente, come abbiamo spiegato, saranno oggetto di selezione.

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Decreto Coesione: altri 18 milioni di euro per la CIGS degli ex dipendenti Alitalia

Decreto Coesione: con la pubblicazione del messaggio n. 2588 dell’11 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quella che è la nuova normativa che è stata introdotta per ciò che concerne la prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) che spetta nei confronti dei lavoratori che operavano in qualità di dipendenti presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e presso Alitalia Cityliner S.p.a.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, recante “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 118 del 21 maggio 2016;
  • l’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 252 del 21 ottobre 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • l’art. 12, commi 1, 3 e 4, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • la legge n. 95 del 4 luglio 2024 (c.d. Decreto Coesione), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 157 del 6 luglio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione della circolare INPS n. 32 del 7 febbraio 2024, recante “Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Decreto Coesione: stanziati altri 18,4 milioni di euro per il 2024 per finanziare la prestazione integrativa della CIGS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 12, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2023, e successive modificazioni, è stata introdotta una misura ad hoc in favore dei lavoratori che operavano con un contratto di lavoro dipendente presso le seguenti società:

  • Alitalia – Società aerea italiana S.p.a.;
  • Alitalia Cityliner S.p.a.

A tal proposito, nello specifico, è stato previsto che la CIGS valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 possa proseguire anche in seguito al termine dell’attività del commissario.

I successivi commi 3 e 4 dell’articolo sopra richiamato, poi, hanno stabilito che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possa erogare una prestazione integrativa della CIGS per permettere alla misura complessiva di arrivare ad un importo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, fino ad un ammontare massimo mensile di 2.500 euro per ogni lavoratore.

Il recedente Decreto Coesione, infine, sono stati stanziati altri 18,4 milioni di euro per il 2024 con lo scopo di finanziarie le sopra citate prestazioni.

Accordo Italia-Giappone: precisazioni sulla disoccupazione involontaria

Accordo Italia-Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle precisazioni per ciò che concerne l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987;
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • l’Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023 e che è entrato in vigore a partire dalla giornata del 1° aprile 2024;
  • l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, il quale è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”;
  • il messaggio INPS n. 2199 dell’11 giugno 2024, recante “Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens”.

Accordo Italia-Giappone: l’INPS fornisce dei chiarimenti per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle indicazioni che sono state comunicate attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, l’INPS stesso ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria relativa ai lavoratori che sono stati inviati in distacco presso uno dei due Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sopra richiamato, ovvero:

  • la Repubblica Italiana;
  • il Giappone.

A tal proposito, pertanto, facendo riferimento esclusivamente ai lavoratori giapponesi distaccati in Italia, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva specificato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria doveva risultare indicata in maniera esplicita all’interno della sezione 4 del formulario “JPN/IT 101”, recante “Certificato di copertura contributiva in base alla legislazione giapponese sul regime pensionistico pubblico e di assicurazione per l’impiego per i lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi in Italia”.

Tramite la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto stesso ha fornito delle precisazioni riguardo questo fattore specifico, chiarendo che l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria va inserita all’interno della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, intitolato “Certificazione da parte dell’organo di collegamento ai fini dell’assicurazione per l’impiego”.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani che sono stati inviati in distacco in Giappone, infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma e rimanda a tutte le precedenti istruzioni che sono state messe a disposizione all’interno del suddetto messaggio n. 2199 del 2024.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: conguagli in arrivo per i datori di lavoro

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modalità per la gestione, la richiesta e il pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro in seguito alla riduzione del finanziamento.

A tal proposito, inoltre, l’INPS ha comunicato anche quelle che sono le modalità operative ai fini della gestione da parte del Portale Prestazioni Esodi dei sopra citati conguagli relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione che sono state finanziate mediante l’utilizzo della modalità di pagamento in Unica Soluzione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 37 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • gli artt. 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
  • l’art. 26 e l’art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • l’art. 1, comma 349, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017;
  • il messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018;
  • il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020;
  • il messaggio operativo n. 196 del 19 gennaio 2021;
  • la circolare n. 48 del 24 marzo 2021;
  • il messaggio operativo n. 2383 del 23 giugno 2021;
  • il par. 10 del messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021;
  • il par. 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: le istruzioni INPS per la gestione dei conguagli con pagamento in “Unica Soluzione”

In seguito al calcolo del conguaglio relativo alla prestazione di esodo tramite il confronto tra la somma che viene versata in maniera anticipata come garanzia e quelle che viene effettivamente erogata, i datori di lavoro interessati possono prendere visione del conguaglio con pagamento in “Unica Soluzione” nella “Sezione Pagamenti > Archivio Conguagli” del Portale Prestazioni Esodo.

La pubblicazione del conguaglio sopra richiamato, nello specifico, viene comunica mediante PEC. La richiesta di una nuova autorizzazione ai fini dell’accesso al “Portale Prestazioni Esodo” può essere effettuata inviando il modello AA02 all’indirizzo [email protected].

Pensione anticipata 2024: modifiche alle aliquote di rendimento e ai termini per l’accesso

Pensione anticipata 2024: con la pubblicazione della circolare n. 78 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne l’applicazione delle nuove normative che sono state introdotte e delle modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 in merito alle aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG, nonché in merito alle decorrenze della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell’11 settembre 1962;
  • la tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 26 luglio 1965, recante “Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 204 del 16 agosto 1965;
  • la tabella A allegata alla legge n. 16 del 24 gennaio 1986, recante “Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 30 del 6 febbraio 1986;
  • l’art. 13, lett. b), del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992;
  • l’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 174 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 1994;
  • il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 108 dell’11 maggio 2011;
  • l’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • l’art. 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
  • l’art. 17 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’art. 1, commi da 157 a 163, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Pensione anticipata 2024: le istruzioni INPS per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e delle modifiche alle decorrenze

In seguito alle modifiche che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, ecco come deve essere effettuato il calcolo della pensione:

  • con le nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di Bilancio 2024, per l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • con le aliquote di rendimento indicate nelle tabelle allegate alle leggi n. 965 del 1965 e n. 16 del 1986, per le quote di pensione retributive.

Ecco, invece, quali sono le nuove decorrenze stabilite dalla Legge di Bilancio 2024 per quanto riguarda la pensione anticipata e la pensione per i lavoratori precoci:

  • dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2024;
  • dopo 4 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2025;
  • dopo 5 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2026;
  • dopo 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2027;
  • dopo 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se a partire dal 1° gennaio 2028;

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: la circolare INPS con la contribuzione dovuta per il 2024

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 80 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione dovuta per l’anno 2024 da parte dei concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 8 della legge n. 334 del 12 marzo 1968, recante “Norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l’accertamento dei contributi unificati in agricoltura”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 93 del 10 aprile 1968;
  • l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
  • l’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 7 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
  • l’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
  • l’art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006;
  • l’art. 1, comma 45, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (c.d. Legge di Bilancio 2011), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2010;
  • l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
  • il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, recante “Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024” il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale ha disposto l’approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL n. 65 del 26 settembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 95 del 26 aprile 2001, recante “Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2001”.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: l’INPS comunica la contribuzione dovuta per l’anno 2024

I contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 2024 prevedono un’aliquota pari al 29,99%, di cui:

  • il 21,15% a carico del concedente (esclusa la quota base pari allo 0,11%);
  • l’8,84% a carico del concessionario.

Ecco la percentuale di riduzione degli oneri sociali:

  • assegni familiari – 0,43%;
  • tutela maternità – 0,03%;
  • disoccupazione – 0,34%.

La riduzione del costo del lavoro, invece, è pari a:

  • aliquota disoccupazione – 2,75%;
  • esonero ex art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 2005 – 1%.

Ecco, poi, la percentuale dei contributi INAIL:

  • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%;
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%.

Ecco, infine, le agevolazioni per zone tariffarie:

  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori non svantaggiati devono versare il 100% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori montani hanno diritto ad un’agevolazione pari al 75% e devono versare, dunque, il 25% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori svantaggiati hanno diritto ad un’agevolazione pari al 68% e devono versare, dunque, il 32% dei contributi dovuti.

Le scadenze per il pagamento dei contributi relativi al 2024

  • 16 luglio 2024;
  • 16 settembre 2024;
  • 18 novembre 2024;
  • 16 gennaio 2025.

Fondo solidarietà Bolzano: nuovo servizio INPS per la domanda di assegno di integrazione salariale

Fondo solidarietà Bolzano: con la pubblicazione del messaggio n. 2381 del 26 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver rilasciato all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito nuovo servizio online denominato OMNIA IS ai fini della presentazione della domanda per beneficiare dell’assegno di integrazione salariale (AIS), il quale viene erogato da parte del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del progetto n. 79 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recante “Piattaforma unica CIG (OMNIA IS) – Servizi integrati e proattivi per l’accesso alle integrazioni salariali”.

Fondo solidarietà Bolzano: l’INPS rilascia un nuovo servizio online nella piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato progetto finalizzato all’attuazione dei programmi relativi al Piano Nazionale di Previdenza Sociale (PNRR) che sono stati affidati all’INPS, l’Istituto stesso ha comunicato di aver intenzione di continuare al rilasciare degli ulteriori servizi online all’interno della nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata OMNIA IS.

Tale piattaforma, nello specifico, funge da hub operativo e informativo sia per quanto riguarda i datori di lavoro e i relativi intermediari, nonché per quanto riguarda gli operatori dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

A tal proposito, nello specifico, la nuova piattaforma “OMNIA IS” permette di gestire le prestazioni di integrazione salariale, di individuare il corretto ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro che i datori di lavoro interessati hanno la possibilità di richiedere all’Istituto, nonché di compilare la domanda in maniera più semplice e veloce.

Pertanto, mediante la pubblicazione del messaggio in oggetto l’INPS ha comunicato che è ora disponibile all’interno della piattaforma unica “OMNIA IS” il nuovo servizio online che consente ai datori di lavoro di presentare la propria domanda al fine dei beneficiare dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato da parte del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

Lo scopo di questo nuovo servizio che è stato introdotto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno della piattaforma “OMNIA IS” permette ai datori di lavoro di essere assistiti e guidati passo dopo passo durante la fase di compilazione dei dati nella domanda per l’assegno di integrazione salariale.

In particolare, l’Istituto procederà con l’invio di appositi messaggi informativi o di alert per evitare che vengano commessi degli errori o delle omissioni nell’inserimento delle proprie informazioni all’interno dell’istanza per l’AIS.

Dopodiché, una volta che viene terminata la fase di compilazione della domanda è possibile effettuare una verifica dei dati che sono stati inseriti prima dell’invio della stessa, accedendo all’interno di un apposito documento denominato “anteprima di stampa”.

Inoltre, in base al proprio inquadramento il nuovo servizio disponibile nella piattaforma unica permette di essere indirizzati in maniera automatica alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro del quale si può beneficiare, semplicemente inserendo il proprio codice fiscale oppure la propria matricola aziendale.

Una volta inserito, poi, il servizio segnalerà come “suggerita” la prestazione che si può richiedere oppure evidenzierà il risultato di “non compatibile”.

Come inviare la domanda per l’assegno di integrazione salariale?

L’accesso al nuovo servizio online per l’invio della domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol può essere effettuato recandosi sul sito web ufficiale dell’INPS ed inserendo le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” nella funzione “Ricerca”.

Dopo essersi autenticati con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, bisogna selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e, successivamente, la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Malattia intermittenti: nuovo codice tipo lavoratore “IA” nel flusso Uniemens

Malattia intermittenti: con la pubblicazione del messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA” al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di inserire una specifica codifica all’interno dei flussi Uniemens per ciò che concerne i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto di lavoro intermittente.

Tale nuovo codice introdotto, nello specifico, deve essere inserito nel caso in cui questi ultimi ultimi siano stati adibiti ad un’attività compresa tra quelle che sono proprie dei pubblici esercizi, nonché in base ai quali è obbligatorio effettuare il versamento di un apposito contributo aggiuntivo di malattia di importo pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto ministeriale del 1° febbraio 1957, recante “Approvazione dell’aliquota aggiuntiva da corrispondersi all’I.N.A.M. dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione ad aumento della misura dell’indennità di malattia”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 71 del 21 marzo 1985, recante “Mense aziendali e bar aziendali. Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77 per cento”
  • la circolare INPS n. 41 del 13 marzo 2006, recante “Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di rapporto di lavoro”.

Malattia intermittenti: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all’interno della sopra citata circolare n. 71 del 1985, l’INPS ha specificato che i datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori dipendenti che svolgono un’attività compresa tra quelle che fanno parte dei pubblici esercizi devono versare un contributo aggiuntivo di malattia di importo pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Dopodiché, mediante la pubblicazione della successiva circolare n. 41 del 2006 sopra richiamata, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato che per i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con un contratto di lavoro intermittente i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di versare il contributo di malattia, così come avviene anche per tutte le altre tipologie di lavoratori che questi ultimi hanno all’interno del proprio organico.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto stesso ha ritenuto necessario introdurre una specifica codifica per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assunti con un contratto di lavoro intermittente, in modo da permettere ai datori di lavoro interessati di compilare in maniera corretta i flussi Uniemens e in modo da permettere loro di procedere con il pagamento del contributo aggiuntivo di malattia dovuto, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Pertanto, in merito al contributo aggiuntivo di malattia dovuto per i suddetti lavoratori intermittenti, i datori di lavoro che hanno questi ultimi alle proprie dipendenze devono codificare i medesimi all’interno dei flussi Uniemens attraverso l’inserimento del nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato di “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”.

Tale codice, nello specifico, deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che devono essere inseriti all’interno dei flussi Uniemens i seguenti codici tipo contribuzione:

  • il codice tipo contribuzione G0, recante “Lav. intermittente tempo indeterminato”;
  • il codice tipo contribuzione H0, recante “Lav. intermittente tempo intermittente a tempo pieno e determinato”.

Assegno di Inclusione: validazione delle certificazioni

Assegno di Inclusione, validazione delle certificazioni: con la pubblicazione del messaggio n. 2380 del 26 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver attivato un apposito servizio online all’interno del proprio sito web ufficiale denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, mediante il quale la pubblica amministrazione competente in materia ha la possibilità di validare la dichiarazione indicata all’interno della domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI) in seguito alla verifica della condizione di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione del messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, recante “Assegno di inclusione- verifica condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza – rilascio servizio per le ASL”.

Assegno di Inclusione: l’INPS comunica di aver attivato un nuovo servizio online per la “Validazione delle certificazioni ADI”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno del sopra citato messaggio n. 623 del 2024, l’INPS ha comunicato di aver attivato un nuovo servizio online denominato Validazione delle certificazioni ADI, il quale è disponibile all’interno del proprio sito web ufficiale previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

A tal proposito, in particolare, per poter beneficiare dell’Assegno di Inclusione (ADI) l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha il compito di effettuare un’apposita verifica delle condizioni di svantaggio, nonché dell’inserimento all’interno dei programmi di cura e assistenza, che sono stati dichiarati da parte del soggetto richiedente nelle domande di ADI, presso le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

Pertanto, per ciò che concerne le certificazioni di svantaggio diverse da quelle che vengono rilasciate presso i servizi sociali dei Comuni, l’Istituto stesso ha implementato il servizio online sopra richiamato con lo scopo di consentire alla pubblica amministrazione competente di validare la dichiarazione indicata all’interno della domanda per l’Assegno di Inclusione, relativa alle certificazioni che attestano la presenza delle seguenti condizioni da parte dei soggetti beneficiari prima della presentazione dell’istanza all’INPS:

  • la presenza delle condizioni di svantaggio per quanto riguarda il soggetto richiedente e/o per quanto riguarda i soggetti che fanno parte del nucleo familiare richiedente;
  • l’avvenuto inserimento all’interno dei programmi di cura e assistenza.

Nello specifico, con la pubblicazione del messaggio in oggetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver integrato all’interno del servizio online “Validazione delle certificazioni ADI” l’elenco delle strutture sanitarie sulle quali è possibile profilare gli operatori sanitari per la Regione Marche e per la Regione Sardegna.

Tale implementazione, in particolare, è stata decisa con lo scopo di consentire agli operatori sanitari profilati di accedere al servizio e di procedere con la verifica dei codici fiscali assegnati relativi alle nuove domande che sono state presentate e che verranno presentate a partire dal 27 giugno 2024, in cui viene segnalata la presenza di una condizione di svantaggio da parte del soggetto richiedente.

Infine, l’INPS comunica che le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano dell’Istituto devono collaborare con le strutture sanitarie regionali in modo da inviare entro il termine ultimo del 15 luglio 2024 le richieste di validazione/modifica delle articolazioni delle strutture stesse al seguente indirizzo PEC (posta elettronica certificata): [email protected].

Decorso questo termine, poi, si procederà con l’implementazione del nuovo servizio di verifica delle certificazioni ADI con le modalità indicate all’interno di tale articolo.

Obbligo Gestione separata INPS: chiarimenti sull’Operazione Poseidone

Obbligo Gestione separata INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte dei soggetti titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’interno di un apposito albo professionale, in seguito alla pronuncia di una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 22 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 266 del 27 settembre 1980;
  • l’art. 21 della legge n. 6 del 3 gennaio 1981, recante “Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 12 del 14 gennaio 1981;
  • l’art. 3, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 4034 del 2021;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 3494 del 2023;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 29408 del 2023;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 28 novembre 2022;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1° Serie Speciale della Corte Costituzionale, n. 15 del 10 aprile 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022, recante “Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022”.

Obbligo Gestione separata INPS per i titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo: i chiarimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale dell’8 aprile 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito al dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che non è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte dei titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo esclusivamente nel caso in cui per questi ultimi sia subentrata la prescrizione dei contributi dovuti.

Nello specifico, questo termine di prescrizione dei contributi è previsto una volta che sono trascorsi 5 anni dalla data di pagamento prevista dalla legge.

Contributi artigiani e commercianti: Convenzione INPS e SMARTJOB PRO

Contributi artigiani e commercianti: con la pubblicazione della circolare n. 73 del 17 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la gestione delle deleghe, la riscossione e il trasferimento all’ASSOCIAZIONE DATORIALE “SMARTJOB PRO” dei contributi associativi che devono essere versati da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in seguito alla sottoscrizione di un’apposita convenzione tra l’INPS e SMARTJOB PRO.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 311 del 4 giugno 1973, recante “Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 157 del 20 giugno 1973;
  • l’art. 2 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, e successive modificazioni, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 205 del 4 settembre 2018;
  • l’art. 1456 c.c., recante “Clausola risolutiva espressa”;
  • l’art. 1467 c.c., recante “Contratto con prestazioni corrispettive”.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione di un apposito schema convenzionale, il quale è stato approvato mediante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 27 gennaio 2021.

Contributi artigiani e commercianti: le istruzioni dell’INPS sulla convenzione firmata con SMARTJOB PRO

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. unico della sopra citata legge n. 311 del 1973, lo scorso 28 dicembre 2023 l’INPS ha firmato una convenzione con l’ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO tramite la quale ha fornito le istruzioni in merito alla riscossione dei contributi associativi che sono dovuti da parte degli artigiani e dei commercianti.

Tale convenzione, in particolare, ha validità fino al 31 dicembre 2026, a meno che una delle due parti in causa non abbia intenzione di recedere dalla medesime tramite l’invio di un’apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte interessata via posta elettronica certificata (PEC).

Ecco qui di seguito le principali norme che sono contenute nella convenzione in questione:

  • le modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative;
  • la presentazione e la decorrenza della delega;
  • la revoca della delega;
  • la misura della quota associativa;
  • la fornitura dati;
  • rapporti finanziari, spese e rimesse;
  • la clausola di savlaguardia;
  • il recesso, la risoluzione e la sospensione della convenzione;
  • i controlli a campione e l’applicazione di penali.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: esiti nel Cassetto Previdenziale

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: con la pubblicazione del messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono stati effettuati e che sono terminati i controlli per ciò che concerne l’effettiva presenza di tutti i requisiti relativi all’assenza di un contratto di lavoro dipendente, nonché della titolarità di un trattamento pensionistico, al fine di beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della Legge di Bilancio 2021.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2015;
  • l’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021;
  • il messaggio INPS n. 3974 del 15 novembre 2021;
  • il messaggio INPS n. 803 del 17 febbraio 2022.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: l’INPS comunica la disponibilità nel Cassetto Previdenziale dell’esito dei controlli sui requisiti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamata, l’Istituto ha effettuato una verifica centralizzata in merito alla sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi INPS da parte dei lavoratori autonomi interessati, ovvero:

  • l’iscrizione alla Gestione previdenziale;
  • l’assenza di un contratto di lavoro dipendente, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • la titolarità di una pensione diretta.

In seguito a tali controlli, poi, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato che all’interno del Cassetto Previdenziale è disponibile l’esito di ulteriori verifiche per quanto riguarda il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • la regolarità contributiva (DURC);
  • il calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 almeno pari al 33% rispetto a quelli del 2019;
  • reddito da lavoro nel 2019 pari o inferiore a 50.000 euro;
  • il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sopra citata sezione 3.1 del Temporary Framework.