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Convenzione INPS-UN.SI.AU.: istruzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulla pensione

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: con la pubblicazione della circolare n. 79 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’Istituto stesso e l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) relativamente alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, recante “Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 212 del 16 agosto 1972, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485 dell’11 agosto 1972;
  • l’art. 11 della legge n. 364 del 31 luglio 1975, recante “Modifiche alla disciplina dell’indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 14 agosto 1975;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • l’art. 1456 del codice civile, recante “Clausola risolutiva espressa”;
  • l’art. 1467 del codice civile, recante “Contratto con prestazioni corrispettive”.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante “Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485”.

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: l’Istituto stipula una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, lo scorso 30 maggio 2024 l’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) ai fini della riscossione dei contributi sindacali che sono dovuti da parte degli associati che sono beneficiari di un trattamento pensionistico.

La durata della convenzione in oggetto, nello specifico, ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per altri tre anni dietro richiesta specifica via posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. entro entro il termine di scadenza fissato.

Una volta giunti alla scadenza prevista la convenzione in questione sarà considerata cessata e smetterà di produrre i propri effetti, garantendo comunque la possibilità ad entrambe le parti in causa di recedere mediante l’invio di un’apposita comunicazione tramite PEC.

La convezione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali attraverso una trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo sempre gestiti da parte dell’Istituto;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate da parte dell’Istituto ed erogate da parte delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Maxi concorso INPS e INAIL per 514 ispettori: chi può partecipare e prove d’esame

È in arrivo un maxi concorso INPS e INAIL per il reclutamento complessivo di 514 ispettori da assumere presso gli istituti.

La maxi procedura è un concorso congiunto con lo scopo di rafforzare le attività ispettive e di vigilanza.
I vincitori della procedura saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel testo spieghiamo come funziona il concorso, chi può partecipare, come si svolge l’iter selettivo e quando ci sarà.

Concorso INPS e INAIL per 514 ispettori

L’INPS e l’INAIL bandiranno un concorso pubblico congiunto volto al reclutamento di 514 ispettori, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il concorso è stato previsto dal Decreto Agricoltura, inserito nel Disegno di Legge di conversione del provvedimento.

L’obiettivo principale del concorso congiunto è quello di andare a rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.

Alla luce dell’incremento degli incidenti sul lavoro e degli stessi decessi, gli inserimenti sono eccezionalmente autorizzati dalla Legge e non tramite un DPCM.

Posti banditi

Il concorso congiunto INPS e INAIL per 514 ispettori autorizza le assunzioni nel seguente numero:

  • 403 ispettori di vigilanza INPS;
  • 111 ispettori di vigilanza INAIL.

Chi può partecipare

Il primo requisito per i posti banditi sia dall’INPS che dall’INAIL è la laurea. Si tratta di un concorso rivolto esclusivamente ai laureati.

I vincitori delle procedure saranno assunti nel ruolo di ispettore di vigilanza, con inquadramento nell’area dei funzionari.

In aggiunta, come sempre, è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici.

Come funziona il concorso INPS e INAIL per 514 ispettori

Il concorso congiunto dell’INPS e dell’INAIL per 514 ispettori è articolato su base regionale. Ciascun candidato può presentare una sola domanda per una sola regione e può scegliere una sola posizione tra quelle bandite.

Il concorso, come spiegheremo, prevede una selezione titoli ed esami, anche utilizzando tecnologie digitali.

È, altresì, previsto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione anche in altri ambiti regionali per la copertura di posti ancora vacanti nel caso in cui le graduatorie regionali risulti incapiente.

A parità di requisiti, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. Naturalmente, per conoscere maggiori informazioni è necessario attendere la pubblicazione dei relativi bandi.

Quali prove sostenere

I concorsi sono per titoli ed esami. Potrebbe essere previsto l’espletamento di una o più prove d’esame. Solitamente, i concorsi dell’INPS, per esempio, prevedono lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. In base al numero dei candidati che hanno presentato la domanda possono anche prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva, sotto forma di quiz a risposta multipla.

Facciamo presente che le selezioni potrebbero anche svolgersi con modalità semplificata, secondo quanto previsto dalla riforma dei concorsi pubblici.

Al momento, le prove prevederanno anche la valutazione della conoscenza della lingua inglese e se i candidati siano in grado di utilizzare gli strumenti informatici più diffusi. Anche questo è previsto dalla riforma dei concorsi pubblici, in vigore dal 14 luglio 2023.

Si tratta di concorsi molto importanti e i candidati possono iniziare a prepararsi in anticipo, studiando quelle materie che, con estrema possibilità, rientreranno nel programma d’esame. Solo dopo l’uscita del bando, però, saranno disponibili manuali appositi per prepararsi al concorso. I manuali, come sempre, saranno basati sulle materie indicate nel bando.

Intanto, per esempio, si può iniziare a studiare la lingua inglese e l’informatica, in quanto sono materie che, sicuramente, come abbiamo spiegato, saranno oggetto di selezione.

Può anche interessarti: Concorso Inail per 108 posti, requisiti e invio domanda 2024

Decreto Coesione: altri 18 milioni di euro per la CIGS degli ex dipendenti Alitalia

Decreto Coesione: con la pubblicazione del messaggio n. 2588 dell’11 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quella che è la nuova normativa che è stata introdotta per ciò che concerne la prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) che spetta nei confronti dei lavoratori che operavano in qualità di dipendenti presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e presso Alitalia Cityliner S.p.a.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, recante “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 118 del 21 maggio 2016;
  • l’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 252 del 21 ottobre 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • l’art. 12, commi 1, 3 e 4, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • la legge n. 95 del 4 luglio 2024 (c.d. Decreto Coesione), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 157 del 6 luglio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione della circolare INPS n. 32 del 7 febbraio 2024, recante “Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Decreto Coesione: stanziati altri 18,4 milioni di euro per il 2024 per finanziare la prestazione integrativa della CIGS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 12, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2023, e successive modificazioni, è stata introdotta una misura ad hoc in favore dei lavoratori che operavano con un contratto di lavoro dipendente presso le seguenti società:

  • Alitalia – Società aerea italiana S.p.a.;
  • Alitalia Cityliner S.p.a.

A tal proposito, nello specifico, è stato previsto che la CIGS valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 possa proseguire anche in seguito al termine dell’attività del commissario.

I successivi commi 3 e 4 dell’articolo sopra richiamato, poi, hanno stabilito che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possa erogare una prestazione integrativa della CIGS per permettere alla misura complessiva di arrivare ad un importo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, fino ad un ammontare massimo mensile di 2.500 euro per ogni lavoratore.

Il recedente Decreto Coesione, infine, sono stati stanziati altri 18,4 milioni di euro per il 2024 con lo scopo di finanziarie le sopra citate prestazioni.

Accordo Italia-Giappone: precisazioni sulla disoccupazione involontaria

Accordo Italia-Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle precisazioni per ciò che concerne l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987;
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • l’Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023 e che è entrato in vigore a partire dalla giornata del 1° aprile 2024;
  • l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, il quale è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”;
  • il messaggio INPS n. 2199 dell’11 giugno 2024, recante “Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens”.

Accordo Italia-Giappone: l’INPS fornisce dei chiarimenti per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle indicazioni che sono state comunicate attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, l’INPS stesso ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria relativa ai lavoratori che sono stati inviati in distacco presso uno dei due Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sopra richiamato, ovvero:

  • la Repubblica Italiana;
  • il Giappone.

A tal proposito, pertanto, facendo riferimento esclusivamente ai lavoratori giapponesi distaccati in Italia, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva specificato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria doveva risultare indicata in maniera esplicita all’interno della sezione 4 del formulario “JPN/IT 101”, recante “Certificato di copertura contributiva in base alla legislazione giapponese sul regime pensionistico pubblico e di assicurazione per l’impiego per i lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi in Italia”.

Tramite la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto stesso ha fornito delle precisazioni riguardo questo fattore specifico, chiarendo che l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria va inserita all’interno della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, intitolato “Certificazione da parte dell’organo di collegamento ai fini dell’assicurazione per l’impiego”.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani che sono stati inviati in distacco in Giappone, infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma e rimanda a tutte le precedenti istruzioni che sono state messe a disposizione all’interno del suddetto messaggio n. 2199 del 2024.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: conguagli in arrivo per i datori di lavoro

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modalità per la gestione, la richiesta e il pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro in seguito alla riduzione del finanziamento.

A tal proposito, inoltre, l’INPS ha comunicato anche quelle che sono le modalità operative ai fini della gestione da parte del Portale Prestazioni Esodi dei sopra citati conguagli relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione che sono state finanziate mediante l’utilizzo della modalità di pagamento in Unica Soluzione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 37 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • gli artt. 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
  • l’art. 26 e l’art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • l’art. 1, comma 349, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017;
  • il messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018;
  • il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020;
  • il messaggio operativo n. 196 del 19 gennaio 2021;
  • la circolare n. 48 del 24 marzo 2021;
  • il messaggio operativo n. 2383 del 23 giugno 2021;
  • il par. 10 del messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021;
  • il par. 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: le istruzioni INPS per la gestione dei conguagli con pagamento in “Unica Soluzione”

In seguito al calcolo del conguaglio relativo alla prestazione di esodo tramite il confronto tra la somma che viene versata in maniera anticipata come garanzia e quelle che viene effettivamente erogata, i datori di lavoro interessati possono prendere visione del conguaglio con pagamento in “Unica Soluzione” nella “Sezione Pagamenti > Archivio Conguagli” del Portale Prestazioni Esodo.

La pubblicazione del conguaglio sopra richiamato, nello specifico, viene comunica mediante PEC. La richiesta di una nuova autorizzazione ai fini dell’accesso al “Portale Prestazioni Esodo” può essere effettuata inviando il modello AA02 all’indirizzo [email protected].

Pensione anticipata 2024: modifiche alle aliquote di rendimento e ai termini per l’accesso

Pensione anticipata 2024: con la pubblicazione della circolare n. 78 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne l’applicazione delle nuove normative che sono state introdotte e delle modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 in merito alle aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG, nonché in merito alle decorrenze della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell’11 settembre 1962;
  • la tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 26 luglio 1965, recante “Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 204 del 16 agosto 1965;
  • la tabella A allegata alla legge n. 16 del 24 gennaio 1986, recante “Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 30 del 6 febbraio 1986;
  • l’art. 13, lett. b), del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992;
  • l’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 174 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 1994;
  • il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 108 dell’11 maggio 2011;
  • l’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • l’art. 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
  • l’art. 17 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’art. 1, commi da 157 a 163, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Pensione anticipata 2024: le istruzioni INPS per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e delle modifiche alle decorrenze

In seguito alle modifiche che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, ecco come deve essere effettuato il calcolo della pensione:

  • con le nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di Bilancio 2024, per l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • con le aliquote di rendimento indicate nelle tabelle allegate alle leggi n. 965 del 1965 e n. 16 del 1986, per le quote di pensione retributive.

Ecco, invece, quali sono le nuove decorrenze stabilite dalla Legge di Bilancio 2024 per quanto riguarda la pensione anticipata e la pensione per i lavoratori precoci:

  • dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2024;
  • dopo 4 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2025;
  • dopo 5 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2026;
  • dopo 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se entro il 31 dicembre 2027;
  • dopo 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se a partire dal 1° gennaio 2028;

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: la circolare INPS con la contribuzione dovuta per il 2024

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 80 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione dovuta per l’anno 2024 da parte dei concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 8 della legge n. 334 del 12 marzo 1968, recante “Norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l’accertamento dei contributi unificati in agricoltura”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 93 del 10 aprile 1968;
  • l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
  • l’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 7 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
  • l’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
  • l’art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006;
  • l’art. 1, comma 45, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (c.d. Legge di Bilancio 2011), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2010;
  • l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
  • il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, recante “Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024” il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale ha disposto l’approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL n. 65 del 26 settembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 95 del 26 aprile 2001, recante “Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2001”.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: l’INPS comunica la contribuzione dovuta per l’anno 2024

I contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 2024 prevedono un’aliquota pari al 29,99%, di cui:

  • il 21,15% a carico del concedente (esclusa la quota base pari allo 0,11%);
  • l’8,84% a carico del concessionario.

Ecco la percentuale di riduzione degli oneri sociali:

  • assegni familiari – 0,43%;
  • tutela maternità – 0,03%;
  • disoccupazione – 0,34%.

La riduzione del costo del lavoro, invece, è pari a:

  • aliquota disoccupazione – 2,75%;
  • esonero ex art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 2005 – 1%.

Ecco, poi, la percentuale dei contributi INAIL:

  • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%;
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%.

Ecco, infine, le agevolazioni per zone tariffarie:

  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori non svantaggiati devono versare il 100% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori montani hanno diritto ad un’agevolazione pari al 75% e devono versare, dunque, il 25% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori svantaggiati hanno diritto ad un’agevolazione pari al 68% e devono versare, dunque, il 32% dei contributi dovuti.

Le scadenze per il pagamento dei contributi relativi al 2024

  • 16 luglio 2024;
  • 16 settembre 2024;
  • 18 novembre 2024;
  • 16 gennaio 2025.

Fondo solidarietà Bolzano: nuovo servizio INPS per la domanda di assegno di integrazione salariale

Fondo solidarietà Bolzano: con la pubblicazione del messaggio n. 2381 del 26 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver rilasciato all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito nuovo servizio online denominato OMNIA IS ai fini della presentazione della domanda per beneficiare dell’assegno di integrazione salariale (AIS), il quale viene erogato da parte del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del progetto n. 79 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recante “Piattaforma unica CIG (OMNIA IS) – Servizi integrati e proattivi per l’accesso alle integrazioni salariali”.

Fondo solidarietà Bolzano: l’INPS rilascia un nuovo servizio online nella piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato progetto finalizzato all’attuazione dei programmi relativi al Piano Nazionale di Previdenza Sociale (PNRR) che sono stati affidati all’INPS, l’Istituto stesso ha comunicato di aver intenzione di continuare al rilasciare degli ulteriori servizi online all’interno della nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata OMNIA IS.

Tale piattaforma, nello specifico, funge da hub operativo e informativo sia per quanto riguarda i datori di lavoro e i relativi intermediari, nonché per quanto riguarda gli operatori dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

A tal proposito, nello specifico, la nuova piattaforma “OMNIA IS” permette di gestire le prestazioni di integrazione salariale, di individuare il corretto ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro che i datori di lavoro interessati hanno la possibilità di richiedere all’Istituto, nonché di compilare la domanda in maniera più semplice e veloce.

Pertanto, mediante la pubblicazione del messaggio in oggetto l’INPS ha comunicato che è ora disponibile all’interno della piattaforma unica “OMNIA IS” il nuovo servizio online che consente ai datori di lavoro di presentare la propria domanda al fine dei beneficiare dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato da parte del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

Lo scopo di questo nuovo servizio che è stato introdotto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno della piattaforma “OMNIA IS” permette ai datori di lavoro di essere assistiti e guidati passo dopo passo durante la fase di compilazione dei dati nella domanda per l’assegno di integrazione salariale.

In particolare, l’Istituto procederà con l’invio di appositi messaggi informativi o di alert per evitare che vengano commessi degli errori o delle omissioni nell’inserimento delle proprie informazioni all’interno dell’istanza per l’AIS.

Dopodiché, una volta che viene terminata la fase di compilazione della domanda è possibile effettuare una verifica dei dati che sono stati inseriti prima dell’invio della stessa, accedendo all’interno di un apposito documento denominato “anteprima di stampa”.

Inoltre, in base al proprio inquadramento il nuovo servizio disponibile nella piattaforma unica permette di essere indirizzati in maniera automatica alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro del quale si può beneficiare, semplicemente inserendo il proprio codice fiscale oppure la propria matricola aziendale.

Una volta inserito, poi, il servizio segnalerà come “suggerita” la prestazione che si può richiedere oppure evidenzierà il risultato di “non compatibile”.

Come inviare la domanda per l’assegno di integrazione salariale?

L’accesso al nuovo servizio online per l’invio della domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol può essere effettuato recandosi sul sito web ufficiale dell’INPS ed inserendo le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” nella funzione “Ricerca”.

Dopo essersi autenticati con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, bisogna selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e, successivamente, la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Malattia intermittenti: nuovo codice tipo lavoratore “IA” nel flusso Uniemens

Malattia intermittenti: con la pubblicazione del messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA” al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di inserire una specifica codifica all’interno dei flussi Uniemens per ciò che concerne i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto di lavoro intermittente.

Tale nuovo codice introdotto, nello specifico, deve essere inserito nel caso in cui questi ultimi ultimi siano stati adibiti ad un’attività compresa tra quelle che sono proprie dei pubblici esercizi, nonché in base ai quali è obbligatorio effettuare il versamento di un apposito contributo aggiuntivo di malattia di importo pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto ministeriale del 1° febbraio 1957, recante “Approvazione dell’aliquota aggiuntiva da corrispondersi all’I.N.A.M. dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione ad aumento della misura dell’indennità di malattia”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 71 del 21 marzo 1985, recante “Mense aziendali e bar aziendali. Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77 per cento”
  • la circolare INPS n. 41 del 13 marzo 2006, recante “Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di rapporto di lavoro”.

Malattia intermittenti: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all’interno della sopra citata circolare n. 71 del 1985, l’INPS ha specificato che i datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori dipendenti che svolgono un’attività compresa tra quelle che fanno parte dei pubblici esercizi devono versare un contributo aggiuntivo di malattia di importo pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Dopodiché, mediante la pubblicazione della successiva circolare n. 41 del 2006 sopra richiamata, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato che per i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con un contratto di lavoro intermittente i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di versare il contributo di malattia, così come avviene anche per tutte le altre tipologie di lavoratori che questi ultimi hanno all’interno del proprio organico.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto stesso ha ritenuto necessario introdurre una specifica codifica per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assunti con un contratto di lavoro intermittente, in modo da permettere ai datori di lavoro interessati di compilare in maniera corretta i flussi Uniemens e in modo da permettere loro di procedere con il pagamento del contributo aggiuntivo di malattia dovuto, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Pertanto, in merito al contributo aggiuntivo di malattia dovuto per i suddetti lavoratori intermittenti, i datori di lavoro che hanno questi ultimi alle proprie dipendenze devono codificare i medesimi all’interno dei flussi Uniemens attraverso l’inserimento del nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato di “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”.

Tale codice, nello specifico, deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che devono essere inseriti all’interno dei flussi Uniemens i seguenti codici tipo contribuzione:

  • il codice tipo contribuzione G0, recante “Lav. intermittente tempo indeterminato”;
  • il codice tipo contribuzione H0, recante “Lav. intermittente tempo intermittente a tempo pieno e determinato”.

Assegno di Inclusione: validazione delle certificazioni

Assegno di Inclusione, validazione delle certificazioni: con la pubblicazione del messaggio n. 2380 del 26 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver attivato un apposito servizio online all’interno del proprio sito web ufficiale denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, mediante il quale la pubblica amministrazione competente in materia ha la possibilità di validare la dichiarazione indicata all’interno della domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI) in seguito alla verifica della condizione di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione del messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024, recante “Assegno di inclusione- verifica condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza – rilascio servizio per le ASL”.

Assegno di Inclusione: l’INPS comunica di aver attivato un nuovo servizio online per la “Validazione delle certificazioni ADI”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno del sopra citato messaggio n. 623 del 2024, l’INPS ha comunicato di aver attivato un nuovo servizio online denominato Validazione delle certificazioni ADI, il quale è disponibile all’interno del proprio sito web ufficiale previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

A tal proposito, in particolare, per poter beneficiare dell’Assegno di Inclusione (ADI) l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha il compito di effettuare un’apposita verifica delle condizioni di svantaggio, nonché dell’inserimento all’interno dei programmi di cura e assistenza, che sono stati dichiarati da parte del soggetto richiedente nelle domande di ADI, presso le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

Pertanto, per ciò che concerne le certificazioni di svantaggio diverse da quelle che vengono rilasciate presso i servizi sociali dei Comuni, l’Istituto stesso ha implementato il servizio online sopra richiamato con lo scopo di consentire alla pubblica amministrazione competente di validare la dichiarazione indicata all’interno della domanda per l’Assegno di Inclusione, relativa alle certificazioni che attestano la presenza delle seguenti condizioni da parte dei soggetti beneficiari prima della presentazione dell’istanza all’INPS:

  • la presenza delle condizioni di svantaggio per quanto riguarda il soggetto richiedente e/o per quanto riguarda i soggetti che fanno parte del nucleo familiare richiedente;
  • l’avvenuto inserimento all’interno dei programmi di cura e assistenza.

Nello specifico, con la pubblicazione del messaggio in oggetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver integrato all’interno del servizio online “Validazione delle certificazioni ADI” l’elenco delle strutture sanitarie sulle quali è possibile profilare gli operatori sanitari per la Regione Marche e per la Regione Sardegna.

Tale implementazione, in particolare, è stata decisa con lo scopo di consentire agli operatori sanitari profilati di accedere al servizio e di procedere con la verifica dei codici fiscali assegnati relativi alle nuove domande che sono state presentate e che verranno presentate a partire dal 27 giugno 2024, in cui viene segnalata la presenza di una condizione di svantaggio da parte del soggetto richiedente.

Infine, l’INPS comunica che le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano dell’Istituto devono collaborare con le strutture sanitarie regionali in modo da inviare entro il termine ultimo del 15 luglio 2024 le richieste di validazione/modifica delle articolazioni delle strutture stesse al seguente indirizzo PEC (posta elettronica certificata): [email protected].

Decorso questo termine, poi, si procederà con l’implementazione del nuovo servizio di verifica delle certificazioni ADI con le modalità indicate all’interno di tale articolo.

Obbligo Gestione separata INPS: chiarimenti sull’Operazione Poseidone

Obbligo Gestione separata INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte dei soggetti titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’interno di un apposito albo professionale, in seguito alla pronuncia di una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 22 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 266 del 27 settembre 1980;
  • l’art. 21 della legge n. 6 del 3 gennaio 1981, recante “Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 12 del 14 gennaio 1981;
  • l’art. 3, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 4034 del 2021;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 3494 del 2023;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 29408 del 2023;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 28 novembre 2022;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1° Serie Speciale della Corte Costituzionale, n. 15 del 10 aprile 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022, recante “Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022”.

Obbligo Gestione separata INPS per i titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo: i chiarimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale dell’8 aprile 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito al dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che non è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte dei titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo esclusivamente nel caso in cui per questi ultimi sia subentrata la prescrizione dei contributi dovuti.

Nello specifico, questo termine di prescrizione dei contributi è previsto una volta che sono trascorsi 5 anni dalla data di pagamento prevista dalla legge.

Contributi artigiani e commercianti: Convenzione INPS e SMARTJOB PRO

Contributi artigiani e commercianti: con la pubblicazione della circolare n. 73 del 17 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la gestione delle deleghe, la riscossione e il trasferimento all’ASSOCIAZIONE DATORIALE “SMARTJOB PRO” dei contributi associativi che devono essere versati da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in seguito alla sottoscrizione di un’apposita convenzione tra l’INPS e SMARTJOB PRO.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 311 del 4 giugno 1973, recante “Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 157 del 20 giugno 1973;
  • l’art. 2 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, e successive modificazioni, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 205 del 4 settembre 2018;
  • l’art. 1456 c.c., recante “Clausola risolutiva espressa”;
  • l’art. 1467 c.c., recante “Contratto con prestazioni corrispettive”.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione di un apposito schema convenzionale, il quale è stato approvato mediante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 27 gennaio 2021.

Contributi artigiani e commercianti: le istruzioni dell’INPS sulla convenzione firmata con SMARTJOB PRO

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. unico della sopra citata legge n. 311 del 1973, lo scorso 28 dicembre 2023 l’INPS ha firmato una convenzione con l’ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO tramite la quale ha fornito le istruzioni in merito alla riscossione dei contributi associativi che sono dovuti da parte degli artigiani e dei commercianti.

Tale convenzione, in particolare, ha validità fino al 31 dicembre 2026, a meno che una delle due parti in causa non abbia intenzione di recedere dalla medesime tramite l’invio di un’apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte interessata via posta elettronica certificata (PEC).

Ecco qui di seguito le principali norme che sono contenute nella convenzione in questione:

  • le modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative;
  • la presentazione e la decorrenza della delega;
  • la revoca della delega;
  • la misura della quota associativa;
  • la fornitura dati;
  • rapporti finanziari, spese e rimesse;
  • la clausola di savlaguardia;
  • il recesso, la risoluzione e la sospensione della convenzione;
  • i controlli a campione e l’applicazione di penali.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: esiti nel Cassetto Previdenziale

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: con la pubblicazione del messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono stati effettuati e che sono terminati i controlli per ciò che concerne l’effettiva presenza di tutti i requisiti relativi all’assenza di un contratto di lavoro dipendente, nonché della titolarità di un trattamento pensionistico, al fine di beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della Legge di Bilancio 2021.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2015;
  • l’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021;
  • il messaggio INPS n. 3974 del 15 novembre 2021;
  • il messaggio INPS n. 803 del 17 febbraio 2022.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: l’INPS comunica la disponibilità nel Cassetto Previdenziale dell’esito dei controlli sui requisiti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamata, l’Istituto ha effettuato una verifica centralizzata in merito alla sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi INPS da parte dei lavoratori autonomi interessati, ovvero:

  • l’iscrizione alla Gestione previdenziale;
  • l’assenza di un contratto di lavoro dipendente, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • la titolarità di una pensione diretta.

In seguito a tali controlli, poi, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato che all’interno del Cassetto Previdenziale è disponibile l’esito di ulteriori verifiche per quanto riguarda il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • la regolarità contributiva (DURC);
  • il calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 almeno pari al 33% rispetto a quelli del 2019;
  • reddito da lavoro nel 2019 pari o inferiore a 50.000 euro;
  • il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sopra citata sezione 3.1 del Temporary Framework.

Contributi agricoltori autonomi: l’INPS aumenta la contribuzione dovuta per l’anno 2024

Contributi agricoltori autonomi: con la pubblicazione della circolare n. 74 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione obbligatoria dovuta per l’anno 2024 da parte dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, nonché da parte degli imprenditori agricoli professionali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • gli artt. 257 e 262 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1125 del 30 giugno 1965, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 257 del 13 ottobre 1965;
  • l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 4 della legge n. 852 del 27 dicembre 1973 relativa alla “Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 334 del 31 dicembre 1973;
  • l’art. 17 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, recante “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 5 giugno 1975;
  • l’art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, recante “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 del 9 gennaio 1978;
  • la legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
  • l’art. 59, comma 15, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 255 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 1997;
  • l’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
  • l’art. 82 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001;
  • l’art. 24, comma 23, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 2, comma 68, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 69 del 26 marzo 1998;
  • la circolare INPS n. 138 del 25 giugno 1998;
  • la circolare INPS n. 83 del 23 aprile 2002.

Contributi agricoltori autonomi: ecco gli importi della contribuzione obbligatoria dovuta per il 2024

Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

  • zone normali:
    • Fascia 1 – 3.260,20 euro;
    • Fascia 2 – 4.047,19 euro;
    • Fascia 3 – 4.834,17 euro;
    • Fascia 4 – 5.621,16 euro;
  • zone montane e svantaggiate:
    • Fascia 1 – 3.023,88 euro;
    • Fascia 2 – 3.810,87 euro;
    • Fascia 3 – 4.597,85 euro;
    • Fascia 4 – 5.384,84 euro.

Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri pensionati di età pari o superiore a 65 anni:

  • zone normali:
    • Fascia 1 – 2.018,09 euro;
    • Fascia 2 – 2.411,59 euro;
    • Fascia 3 – 2.805,08 euro;
    • Fascia 4 – 3.198,58 euro;
  • zone montane e svantaggiate:
    • Fascia 1 – 1.781,77 euro;
    • Fascia 2 – 2.175,27 euro;
    • Fascia 3 – 2.568,76 euro;
    • Fascia 4 – 2.962,26 euro.

Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali:

  • Fascia 1 – 2.491,70 euro;
  • Fascia 2 – 3.278,69 euro;
  • Fascia 3 – 4.065,67 euro;
  • Fascia 4 – 4.852,66 euro.

Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali pensionati di età pari o superiore a 65 anni:

  • Fascia 1 – 1.249,59 euro;
  • Fascia 2 – 1.643,09 euro;
  • Fascia 3 – 2.036,58 euro;
  • Fascia 4 – 2.430,08 euro.

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti e limiti di reddito

Quattordicesima pensionati 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica ai soggetti beneficiari che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso procederà con il pagamento della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), la quale verrà erogata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto stesso sono presenti i dati reddituali che sono necessari al fine di effettuare la lavorazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 151 del 2 luglio 2007, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
  • l’art. 35, commi 8 e 9, del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 31 dicembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009;
  • l’art. 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • l’art. 1, comma 187, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • il messaggio INPS n. 2549 del 20 giugno 2017, recante “Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;
  • il messaggio INPS n. 2702 del 4 luglio 2018;
  • il messaggio INPS n. 4567 del 6 dicembre 2018.

Quattordicesima pensionati 2024: requisiti reddituali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, ecco quali sono i redditi da prendere come riferimento per l’anno in corso ai fini del calcolo della quattordicesima pensionati 2024:

  • in caso di prima erogazione, tutti i redditi che sono stati conseguito dal beneficiario nel 2024;
  • in caso di erogazione successiva alla prima, i seguenti redditi:
    • i redditi per prestazioni conseguiti nel 2024;
    • i redditi diversi da quelli indicati nel punto precedente conseguiti nel 2023.

Limiti di reddito

Ecco qui di seguito i limiti reddituali previsti per l’anno 2024:

  • 437 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.109,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 336 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.899,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con meno di 18 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 546 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.218,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 420 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 15.983,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con anni di contribuzione tra 15 e 25 e di lavoratori autonomi con anni di contribuzione tra 18 e 28 (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro);
  • 655 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 fino a 11.672,90 euro);
  • max 12.327,90 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 1,5 compreso tra 11.672,91 euro e 11.773,89 euro);
  • 504 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 compreso tra 11.773,90 euro e 15.563,86 euro);
  • max 16.067,86 euro in caso di lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contribuzione e di lavoratori autonomi con più di 28 anni di contribuzione (T.M. annuo x 2 oltre 15.563,86 euro).

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: nuove istruzioni INPS

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro interessati per ciò che concerne quelle che sono le modalità di assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi contributivi, nonché in merito alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori dipendenti distaccati all’interno del flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento

  • l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, il quale è stato fatto a Roma in data 6 febbraio 2009
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della recente circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”.

Accordo di sicurezza sociale Italia Giappone: le istruzioni dell’INPS per l’assolvimento degli obblighi contributivi e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della sopra citata circolare n. 52 del 27 marzo 2024, l’INPS ha illustrato quanto è stato definito dalla suddetta legge n. 97 del 2015 per quanto riguarda l’Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia e il Giappone che è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009 e che è entrato in vigore a partire dallo scorso 1° aprile 2024.

Con la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di fornire ai datori di lavoro interessati le istruzioni che sono necessarie in merito a:

  • le modalità di assolvimento degli obblighi contributivi;
  • la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenuto nell’Accordo sopra richiamato.

A tal proposito, in particolare, per i lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone la posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”, mentre in caso di esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla ex Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) la posizione contributiva in questione deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”.

Per i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia, invece:

  • l’esonero per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) e per l’Assicurazione contro la Disoccupazione (DS) deve essere accompagnato dal nuovo codice Tipo Contribuzione “87”, recante “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”;
  • l’esonero solo per l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) deve essere accompagnato dal codice Tipo Contribuzione “81”, recante “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Verbali invalidità INPS: nuovo servizio di audio-guida per soggetti con cecità parziale e totale

Verbali invalidità INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2184 del 10 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver attivato un nuovo servizio di audio-guida personalizzata e interattiva per quanto riguarda i soggetti che sono destinatari di verbali di cecità parziale e totale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Comunicazione, dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Servizi al Territorio, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del progetto n. 77 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominato “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 2”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dalle seguenti normative e dai seguenti atti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Istituto stesso, ovvero:

  • la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 39 del 17 febbraio 1992;
  • la legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 1999;
  • il messaggio INPS n. 4698 del 29 dicembre 2023;
  • il messaggio INPS n. 1271 del 27 marzo 2024.

Verbali invalidità INPS: i servizi e le istruzioni per l’accesso alla nuova audio-guida per i destinatari di verbali di cecità parziale e totale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato progetto n. 77 del PNRR, attraverso la pubblicazione del suddetto messaggio n. 4698 del 29 dicembre 2023 l’INPS ha comunicato di aver istituito un nuovo servizio di audio-guida personalizzata e interattiva per i destinatari di verbali di cecità parziale e totale.

Pertanto, dopo aver attinto dai dati che sono contenuti all’interno della procedura di “Accertamento sanitario” l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha introdotto il nuovo servizio sopra richiamato per poi estenderlo in maniera graduale a sempre più persone con disabilità.

A tal proposito, in particolare, il nuovo servizio di audio-guida destinato ai soggetti che sono affetti da cecità parziale e totale mette a disposizione di questi ultimi tutte le informazioni per ciò che concerne il giudizio medico-legale espresso, nonché quelle che sono contenute all’interno del verbale sanitario.

Nello specifico, ecco qui di seguito tutti i servizi che sono messi a disposizione dei soggetti interessati dalla nuova audio-guida personalizzata e interattiva:

  • il servizio di Download del codice QRcode che attesta lo status di invalidità civile, in modo da poter beneficiare sin da subito delle agevolazioni economiche spettanti;
  • il nuovo “Portale della disabilità”, il quale ha lo scopo di facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto ed il quale contiene le informazioni e i servizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap;
  • il servizio “Fascicolo previdenziale”, il quale consente la verifica delle prestazioni erogate;
  • il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
  • il servizio di “Cassetta postale online”, il quale consente di visualizzare e/o di salvare la raccomandata inviata che contiene in allegato il verbale sanitario;
  • il servizio per richiedere la Disability card, il quale viene messo a disposizione esclusivamente dei soggetti beneficiari della misura attraverso un apposito link di accesso al medesimo.

I soggetti interessati dal nuovo servizio di audio-guida possono accedervi tramite tre diverse modalità:

  • la notifica disponibile nella propria area riservata “MyINPS” presente sul sito web dell’Istituto, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS;
  • la notifica disponibile nell’app “INPS Mobile”;
  • la notifica disponibile nell’app “IO”.

Assegno Unico: maggiorazione più facile per i nuclei vedovili, le novità INPS

Assegno Unico nuclei vedovili: con la pubblicazione del messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio di nuove funzioni per ciò che concerne la gestione della maggiorazione sull’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) che viene riconosciuta nel caso in cui entrambi i genitori siano dei lavoratori anche per quanto riguarda le domande che vengono presentate da parte dei c.d. nuclei vedovili.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021;
  • l’art. 22, comma 1, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • l’art. 333 del codice civile (c.c.), recante “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della precedente circolare INPS n. 76 del 10 agosto 2023.

Assegno Unico nuclei vedovili: le istruzioni dell’INPS per beneficiare della maggiorazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha comunicato che la maggiorazione prevista per i genitori entrambi lavoratori sarà riconosciuta anche ai c.d. nuclei vedovili.

Per nuclei vedovili, in particolare, dando attuazione a quanto è stato sancito mediante la pubblicazione delle sopra citate disposizioni legislative, l’Istituto ha chiarito con la suddetta circolare n. 76 del 2023 che si intende il nucleo familiare in cui uno dei due genitori risulti deceduto.

In tale circostanza, nello specifico, la normativa in oggetto ha previsto a partire dal 1° giugno 2023 una maggiorazione per i nuclei vedovili di durata massima pari a 5 anni successivamente alla data in cui si è verificato il decesso di uno dei due genitori.

Pertanto, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di fornire ai soggetti interessati delle istruzioni per quanto riguarda la gestione e l’applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di domande per l’Assegno Unico presentate come nuclei vedovili.

A tal proposito, dunque:

  • nel caso in cui sia stata presentata una nuova domanda per beneficiare dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, dando come motivazione la seguente: “altro genitore deceduto”, allora la procedura richiederà l’inserimento del codice fiscale di quest’ultimo all’interno di un apposito campo, così da permettere all’Istituto di effettuare gli opportuni controlli e di procedere eventualmente con il pagamento della maggiorazione spettante;
  • nel caso in cui la domanda sia stata già presentata da parte di un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, allora il soggetto richiedente sarà informato direttamente da parte dell’Istituto attraverso l’invio di un’apposita comunicazione mediante la quale gli verrà richiesto di integrare l’istanza già presentata per beneficiare della maggiorazione sull’Assegno Unico e, quindi, di inserire il codice fiscale del genitore deceduto nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, cliccando su “Modifica” e su “Scheda”.

CIGS e mobilità aree crisi complessa: 70 milioni per il 2024, ecco la suddivisione tra le Regioni

CIGS e mobilità aree crisi complessa: con la pubblicazione del messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è la suddivisione tra le varie Regioni d’Italia delle risorse finanziarie che sono state stanziate per quanto riguarda l’anno 2024, fornendo al contempo le istruzioni contabili in merito all’integrazione salariale straordinaria e alla mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 280 del 29 novembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009;
  • l’art. 44, comma 11 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 53 ter del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • l’art. 1, commi 140 e 141, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
  • l’art. 25 ter del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • l’art. 1, comma 289, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • l’art. 1, comma 170, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • il decreto interministeriale n. 886 dell’11 aprile 2024, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai precedenti atti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Istituto stesso, ovvero:

  • il messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017;
  • la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017;
  • la circolare n. 90 del 1° agosto 2018;
  • il messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.

CIGS e mobilità aree crisi complessa: l’INPS comunica la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per il 2024

In base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto del MLPS, ecco qui di seguito la ripartizione dei 70 milioni di euro che sono stati stanziati per il 2024:

  • 1.427.763,72 euro per la Regione Abruzzo;
  • 7.018.729,40 euro per la Regione Campania;
  • 13.794.810,36 euro per la Regione Lazio;
  • 5.639.666,70 euro per la Regione Molise;
  • 3.569.409,31 euro per la Regione Piemonte;
  • 3.569.409,31 euro per la Regione Puglia;
  • 9.637.405,13 euro per la Regione Sardegna;
  • 3.212.468,38 euro per la Regione Sicilia;
  • 22.130.337,69 euro per la Regione Toscana.

Assegno Unico: calendario pagamenti luglio-dicembre 2024

Assegno Unico calendario pagamenti 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2302 del 20 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione dei soggetti interessati il calendario delle valute di accredito e, dunque, dei pagamenti della misura relativa all’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) per quanto riguarda il secondo semestre dell’anno 2024, ossia il periodo che va dal mese di luglio 2024 fino al mese di dicembre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dai recenti provvedimenti che sono stati pubblicati all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’Istituto stesso, ovvero:

  • la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, recante “Assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Progetto PNRR”;
  • il messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024, recante “Assegno unico e universale per i figli a carico. Annualità 2024: Continuità delle domande già presentate e nuovo Calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno”

Assegno Unico calendario pagamenti 2024: l’INPS pubblica il calendario delle valute di accredito per il secondo semestre dell’anno 2024 (luglio-dicembre)

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione l’INPS ha fornito quello che è il calendario relativo alle valute di accredito dell’Assegno Unico per ciò che concerne il secondo semestre dell’anno 2024.

A tal proposito, dunque, con lo scopo di assicurare delle tempistiche certe in merito al pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) ai quasi 6 milioni di soggetti beneficiari della misura in oggetto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale il calendario dei pagamenti per il periodo che va dal mese di luglio 2024 fino al mese di dicembre 2024.

Nello specifico, quindi, ecco qui di seguito le valute di accredito dell’AUU valide per il periodo sopra indicato:

  • 17, 18 e 19 luglio 2024;
  • 16, 19 e 20 agosto 2024;
  • 17, 18 e 19 settembre 2024;
  • 16, 17 e 18 ottobre 2024;
  • 18, 19 e 20 novembre 2024;
  • 17, 18 e 19 dicembre 2024.

Per quanto riguarda coloro che non hanno ancora ricevuto nessun pagamento dell’Assegno Unico e che dovranno, pertanto, ricevere il versamento della prima rata della prestazione economica in oggetto, l’Istituto comunica che quest’ultima sarà pagata come sempre durante il corso dell’ultima settimana del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda per l’AUU.

Sempre nella stessa data, poi, sarà versato anche l’importo delle rate spettanti nel caso in cui l’Assegno unico e universale per i figli a carico sia stato oggetto di conguaglio, sia a credito che a debito.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda l’importo del conguaglio che sarà effettuato potrà essere consultato con il nuovo pannello informativo semplificato dell’apposito servizio online denominato “Assegno unico e universale per i figli a carico”, previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024: istruzioni INPS per riesame e ricorsi

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2258 del 17 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi relativi all’istruttoria centralizzate delle domande per beneficiare dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo 2023 relative all’anno di competenza 2022.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Organizzazione, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dalle seguenti normative e dai seguenti provvedimenti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Istituto stesso:

  • l’art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo 1989;
  • la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12718 del 29 maggio 2009;
  • la circolare INPS n. 2 del 3 gennaio 2024, recante “Istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché indicazioni amministrative in materia di regime contributivo di cui al medesimo decreto-legislativo per la categoria di lavoratori interessata”.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024: istanze di riesame entro 30 giorni, le istruzioni dell’INPS per la presentazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del messaggio in questione l’INPS ha comunicato che le istanze di riesame per le domande relative all’indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2024 con esito negativo possono essere presentate entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

A tal proposito, l’Istituto stesso ha fornito anche le istruzioni per la presentazione delle suddette istanze di riesame, attraverso l’utilizzo delle seguenti due modalità:

  • tramite il pulsante “Richiedi riesame” nella sezione “Le mie ultime domande” del servizio online “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”;
  • tramite il pulsante “Presenta riesame” nella sezione “Le mie richieste” accessibile dal menu di sinistra della home page del servizio online “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Le istruzioni dell’INPS per la presentazione dei ricorsi amministrativi entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento

Per quanto riguarda la presentazione dei ricorsi amministrativi, invece, l’INPS ha comunicato che il termine ultimo è fissato a 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo da parte del Comitato provinciale della Struttura territoriale.

In questo caso, nello specifico, il ricorso amministrativo può essere presentato tramite l’utilizzo delle seguenti modalità:

  • online, direttamente dal cittadino interessato, attraverso l’apposita procedura online che viene messa a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale, seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti > Ricorsi amministrativi”, previa autenticazione mediante le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS;
  • tramite l’ausilio degli Istituti di Patronato o degli intermediari autorizzati, con i servizi offerti dai medesimi.