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INPS e Casse professionali: da settembre ricongiunzione dei contributi solo online

INPS e Casse professionali: con la pubblicazione del messaggio n. 2770 del 31 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal mese di settembre dell’anno 2024 lo scambio delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali che hanno firmato un’apposita convenzione quadro potranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 45 del 5 marzo 1990, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 57 del 9 marzo 1990.

Il messaggio INPS in oggetto, in particolare, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti all’interno del proprio sito web ufficiale:

  • la convenzione quadro che è stata firmata tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali e che è stata adottata mediante la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 1739 del 12 maggio 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 2498 del 4 luglio 2023, recante “Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023”.

INPS e Casse professionali: scambio online delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi

Come abbiamo già specificato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione dei sopra citati messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023, l’INPS ha comunicato che hanno aderito alla Convenzione quadro per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione 9 Casse professionali.

Pertanto, a partire dal mese di settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito come lo scambio delle suddette informazioni debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche, tramite l’utilizzo delle apposite piattaforme informatiche che vengono messe a disposizione da parte della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) e della Cassa Geometri, in attesa del coordinamento che sarà effettuato a breve anche con le altre Casse professionali che hanno firmato la Convenzione in oggetto.

In particolare, dunque, lo scambio telematico delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi in uscita dall’INPS verso la Cassa professionale si articola nelle seguenti fasi:

  • la richiesta del prospetto dei contributi versati all’INPS e la consultazione online dello stato della richiesta di certificazione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.1, della Convenzione);
  • l’invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS (allegato 2, sez. d.2, della Convenzione);
  • la richiesta di un eventuale riesame della precedente certificazione online e la consultazione dello stato della richiesta di riesame (allegato 1, sez. b.3, della Convenzione);
  • l’invio di un nuovo prospetto contributivo da parte dell’INPS, in seguito alla richiesta di riesame presentata (allegato 2, sez. d.4, della Convenzione);
  • la notifica dell’esito dell’operazione di ricongiunzione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.5, della Convenzione).

Organizzazioni internazionali: cumulo per la pensione anticipata

Organizzazioni internazionali: con la pubblicazione della circolare n. 87 del 1° agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la nuova normativa che ha previsto l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda la pensione anticipata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • l’art. 18 della legge n. 115 del 29 luglio 2015, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 178 del 3 agosto 2015;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 136 del 13 giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 71 dell’11 aprile 2017, recante “Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 – Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali”;
  • la circolare INPS n. 50 del 21 aprile 2022, recante “Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti”.

Organizzazioni internazionali: novità sul cumulo dei periodi assicurativi maturati, le istruzioni INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalle recenti circolari n. 71 dell’11 aprile 2017 e n. 50 del 21 aprile 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ed attuative per ciò che concerne la disciplina relativa al cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.

Tali istruzioni, nello specifico, sono state comunicate in seguito alle modifiche che sono state apportate dal comma 1 dell’art. 18 della suddetta legge n. 115 del 2015, il quale ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2016 il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • la Gestione separata;
  • le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • i regimi previdenziali degli Enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Il successivo comma 2, poi, ha specificato che il cumulo in questione può essere richiesto per beneficiare della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Dopodiché, l’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2023, e successive modificazioni, ha aggiunto al cumulo delle prestazioni anche la pensione anticipata.

Dipendenti pubblici: chiarimenti INPS sulla gestione della posizione assicurativa

Dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 pubblicata da parte dell’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) ed, in particolare, sul contenuto dei paragrafi 1 e 1.1 della medesima.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dal paragrafo 1 e dal paragrafo 1.1. della nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, recante “1) D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010­ – Ulteriori precisazioni In materia pensionistica. 2) Età pensionabile del dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Legge n. 183/2010)”.

Dipendenti pubblici: l’INPS fornisce i chiarimenti sul contenuto della nota operativa INPDAP n. 56 del 2010

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dal sopra citato art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, a partire dal 31 luglio 2010 sono state abrogate le seguenti normative:

  • la legge n. 322 del 2 aprile 1958, e successive modificazioni;
  • l’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973;
  • l’art. 40 della legge n. 1646 del 22 novembre 1962.

Tali disposizioni, nello specifico, regolavano la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per quanto riguarda i soggetti che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici.

Pertanto, non è più possibile costituire delle posizioni assicurative presso il FPLD nei confronti di coloro che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici, che sono cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 e che sono senza diritto a pensione.

In base a quanto viene disposto dalla suddetta nota operativa dell’INPDAP, dunque, a partire dal 31 luglio 2010 gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione hanno la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc…, anche dopo che sono scaduti i termini decadenziali di invio delle medesime.

Nello specifico:

  • per ciò che concerne le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici il termine decadenziale è fissato a 90 giorni dalla data di cessazione del servizio o dalla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • per ciò che concerne le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi il termine decadenziale è fissato all’ultimo giorno di servizio;
  • per ciò che concerne le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro il termine decadenziale è fissato all’ultimo giorno di servizio;
  • per ciò che concerne le domande di computo dei servizi e di riscatto che vengono presentate da parte dei soggetti che sono iscritti alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS) il termine decadenziale è fissato a due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro a causa del superamento del limite massimo di età previsto.
  • per ciò che concerne le domande di riconoscimento del servizio militare di leva il termine decadenziale è fissato a 90 giorni dalla data di cessazione del servizio.

Accordo Italia Australia: le novità per il 2024

Accordo Italia Australia: con la pubblicazione del messaggio n. 2702 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le novità per ciò che concerne l’Accordo bilaterale di sicurezza sociale che è stato sottoscritto da parte dell’Italia e dell’Australia e che è entrato in vigore il 1° ottobre 2000, relativamente agli assicurati e ai pensionati.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, il quale è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2000.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto di recente sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del comunicato stampa dell’INPS del 29 marzo 2024, recante “Pagamento delle pensioni all’estero: eliminazione delle modalità di pagamento assegno nei Paesi europei“.

Accordo Italia Australia: l’INPS comunica le novità per gli assicurati e i pensionati per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato Accordo bilaterale sulla sicurezza sociale che è stato firmato tra l’Italia e l’Australia e che è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2000, ecco qui di seguito quali sono le principali novità per quanto riguarda gli assicurati e i pensionati per il 2024:

  • modifiche alle modalità relative alla presentazione della domanda di pensione australiana da parte dei soggetti che hanno la propria residenza in Italia;
  • graduale eliminazione del pagamento delle pensioni all’estero tramite assegno per i soggetti che percepiscono le medesime in Australia;
  • esclusione dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono in Australia.

Accordo Italia Australia: come fare domanda per la pensione australiana se si ha la residenza in Italia?

A partire dal 1° luglio 2024 il formulario “IA – Reddito e beni patrimoniali” è stato accorpato al formulario “AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia”.

A tal proposito, pertanto, con l’obiettivo di permettere una trasmissione più rapida e semplice delle informazioni reddituali, la quale avvenga nello stesso momento in cui viene presentata la domanda di pensione australiana, l’Accordo in oggetto invita i soggetti beneficiari che hanno la residenza in Italia ad utilizzare il nuovo formulario per inviare l’istanza e a consultare l’apposita pagina web relativa all’Accordo bilaterale, disponibile sul sito dell’INPS.

Accordo Italia Australia: graduale eliminazione del pagamento delle pensioni all’estero tramite assegno

Nel mese di febbraio dell’anno in corso è terminata la campagna concernente l’eliminazione degli assegni in Australia.

Nello specifico, con lo scopo di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, lo Stato australiano ha previsto che l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero, ovvero Citibank N.A., possa erogare le pensioni ai residenti in Italia esclusivamente tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario;
  • in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank.

A tal proposito, dunque, Citibank ha richiesto ai pensionati interessati l’invio dei dati bancari che sono necessari per effettuare i futuri pagamenti sul conto corrente bancario.

Esclusivamente nel caso in cui siano presenti delle ipotesi del tutto eccezionali, invece, la banca potrà versare la pensione spettante mediante l’emissione e la spedizione di un assegno di deposito non trasferibile al pensionato.

Esclusione dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono in Australia

In seguito alla conclusione dell’Accordo relativo allo scambio telematico dei dati di decesso tra INPS e Centrelink australiano, i pensionati residenti in Italia che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita svolta dai Citibank.

ISCRO 2024: le istruzioni amministrative INPS

ISCRO 2024: con la pubblicazione della circolare n. 84 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni procedurali e contabili per ciò che concerne l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) che viene riconosciuta nei confronti dei soggetti che svolgono un’attività professionale di lavoro autonomo e che risultano iscritti alla Gestione separata dell’Istituto stesso, in seguito alle modifiche normative che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • la legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • l’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarià’ contributiva (DURC)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 179, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • l’art. 1, commi da 142 a 155, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 17 bis del decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 105 del 7 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024.

ISCRO 2024: le istruzioni INPS sull’indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, commi da 142 a 155, della Legge di Bilancio 2024, viene riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e che svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.

A tal proposito, in particolare, possono beneficiare dell’indennità ISCRO tutti i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che sono in possono dei seguenti requisiti.

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni ancora precedenti;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni.

La domanda può essere presentata sia tramite Istituti di Patronato e Contact Center che direttamente sul sito web dell’INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS.

Congedo parentale 2024: nuove modalità per fare domanda per l’indennità maggiorata

Congedo parentale 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver aggiornato la procedura relativa alla presentazione delle domande di congedo parentale e di congedo parentale a ore, in seguito alle modifiche normative che sono state apportate di recente dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla Legge di Bilancio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001;
  • l’art. 1, comma 359, della legge n. 297 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023, recante “Articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti”;
  • la circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024, recante “Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti”.

Congedo parentale 2024: l’INPS aggiorna la procedura di presentazione delle domande per richiedere l’indennità maggiorata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle recenti novità che sono state introdotte dal sopra citato art. 1, comma 359, della Legge di Bilancio 2023, e dal sopra citato art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024, è stato previsto quanto segue:

  • un aumento dal 30% all’80% della retribuzione relativa all’indennità di congedo parentale di durata pari ad un mese da fruire entro il compimento del sesto anno di vita del figlio;
  • un aumento dell’indennità di congedo parentale per un altro mese dal 30% al 60% della retribuzione per una durata massima pari ad un mese di congedo ed entro il compimento del sesto anno di vita degli figlio, con ulteriore aumento all’80% esclusivamente per quanto riguarda il 2024.

A tal proposito, pertanto, l’INPS ha comunicato di aver modificato la procedura relativa alla presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore, permettendo ai lavoratori dipendenti di beneficiare dell’indennità maggiorata prevista per l’anno in corso.

In particolare, basta spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Prestazione occasionale INPS: aggiornamento dei dati solo tramite MyINPS

Prestazione occasionale INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso i dati anagrafici e le informazioni relative ai propri contatti possono essere inseriti ed aggiornati da parte dei prestatori di lavoro occasionale esclusivamente attraverso l’utilizzo della propria area riservata MyINPS presente sul sito web ufficiale dell’Istituto stesso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017, recante “Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale”.

Prestazione occasionale INPS: i dati anagrafici e di contatto dei prestatori di lavoro occasionale possono essere inseriti ed aggiornati solo tramite l’area riservata MyINPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 2017, e successive modificazioni, l’INPS ha comunicato mediante la pubblicazione della circolare n. 107 del 2017 sopra richiamata che alcuni dati relativi alla prestazione occasionale potessero essere comunicati da parte dei soggetti interessati tramite l’utilizzo dei seguenti strumenti:

  • posta elettronica (email);
  • short message service (SMS);
  • area riservata MyINPS.

A tal proposito, pertanto, per ciò che concerne la piattaforma telematica INPS dedicata alle prestazioni occasionali, l’Istituto stesso ha specificato che dovessero essere comunicate le seguenti informazioni attraverso l’utilizzo delle suddette modalità.

In particolare:

  • l’avvenuta comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa eseguita, nonché dei relativi termini di svolgimento, ai prestatori del Libretto Famiglia;
  • la dichiarazione inviata da parte dell’utilizzatore in maniera preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell’utilizzatore, con l’indicazione dei termini generali di quest’ultima, nonché, in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa, dell’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione inviata dall’utilizzatore, ai prestatori del Contratto di Prestazione occasionale.

Mediante la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai soggetti interessati che, a partire dal mese di luglio dell’anno 2024, possono inserire ed aggiornare i propri dati relativi ai contatti di posta elettronica (email) e/o di short message service (SMS) esclusivamente attraverso l’utilizzo di un unico canale, ovvero la propria area riservata MyINPS.

Nello specifico, i prestatori di lavoro occasionale potranno inserire ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto solamente tramite la propria area riservata MyINPS, disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto stesso.

Per fare ciò dovranno necessariamente effettuare prima autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and Trust Services) o PIN (esclusivamente per i cittadini residenti all’estero che non sono in possesso di un documento di riconoscimento italiano).

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: retribuzioni per il 2024

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 83 del 22 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi giornalieri in base ai quali si può effettuare il calcolo per il 2024 delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per ciò che concerne i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
  • il decreto del 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato redatto da parte del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 159 del 9 luglio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto recentemente sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 3 del 3 gennaio 2024, recante “Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024”;
  • la circolare INPS n. 81 dell’11 luglio 2024, recante “Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2024”.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: l’INPS comunica le retribuzioni di riferimento per i versamenti volontari per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene stabilito dal sopra citato decreto del MLPS del 21 maggio 2024, l’INPS ha comunicato con la recente circolare n. 81 dell’11 luglio 2024 quali sono le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e per i compartecipanti familiari ai fini del versamento dei contributi integrativi volontari per il 2024.

A tal proposito, ecco qui di seguito la retribuzione di riferimento per i versamenti volontari per l’anno 2024:

  • Agrigento – 72,04 euro;
  • Alessandria – 83,31 euro;
  • Ancona – 83,00 euro;
  • Aosta – 71,36 euro;
  • Arezzo – 77,82 euro;
  • Ascoli Piceno – 76,38 euro;
  • Asti – 82,33 euro;
  • Avellino – 75,20 euro;
  • Bari – 77,05 euro;
  • Belluno – 80,89 euro;
  • Benevento – 75,22 euro;
  • Bergamo – 80,05 euro;
  • Biella – 81,73 euro;
  • Bologna – 80,21 euro;
  • Bolzano – 82,44 euro;
  • Brescia – 80,09 euro;
  • Brindisi – 77,54 euro;
  • Cagliari – 75,34 euro;
  • Caltanissetta – 75,69 euro;
  • Campobasso – 69,82 euro;
  • Caserta – 72,58 euro;
  • Catania – 75,87 euro;
  • Catanzaro – 73,80 euro;
  • Chieti – 73,96 euro;
  • Como – 83,89 euro;
  • Cosenza – 72,53 euro;
  • Cremona – 82,69 euro;
  • Crotone – 66,80 euro;
  • Cuneo – 80,49 euro;
  • Enna – 75,39 euro;
  • Ferrara – 80,29 euro;
  • Firenze – 81,51 euro;
  • Foggia – 83,97 euro;
  • Forlì Cesena – 79,06 euro;
  • Frosinone – 67,12 euro;
  • Genova – 79,17 euro;
  • Gorizia – 78,45 euro;
  • Grosseto – 79,66 euro;
  • Imperia – 75,14 euro;
  • Isernia – 68,56 euro;
  • La Spezia – 77,57 euro;
  • L’Aquila – 77,98 euro;
  • Latina – 77,51 euro;
  • Lecce – 71,24 euro;
  • Lecco – 83,89 euro;
  • Livorno – 76,33 euro;
  • Lodi – 80,88 euro;
  • Lucca – 78,02 euro;
  • Macerata – 78,43 euro;
  • Mantova – 82,26 euro;
  • Massa Carrara – 66,68 euro;
  • Matera – 75,81 euro;
  • Messina – 77,33 euro;
  • Milano – 79,18 euro;
  • Modena – 82,39 euro;
  • Monza Brianza – 79,18 euro;
  • Napoli – 76,00 euro;
  • Novara – 82,55 euro;
  • Nuoro – 75,46 euro;
  • Oristano – 75,54 euro;
  • Padova – 82,35 euro;
  • Palermo – 76,96 euro;
  • Parma – 80,76 euro;
  • Pavia – 83,32 euro;
  • Perugia – 79,57 euro;
  • Pesaro Urbino – 76,03 euro;
  • Pescara – 73,13 euro;
  • Piacenza – 81,24 euro;
  • Pisa – 79,65 euro;
  • Pistoia – 84,19 euro;
  • Pordenone – 78,73 euro;
  • Potenza – 69,71 euro;
  • Prato – 81,66 euro;
  • Ragusa – 74,44 euro;
  • Ravenna – 78,66 euro;
  • Reggio Calabria – 75,69 euro;
  • Reggio Emilia – 85,90 euro;
  • Rieti – 74,74 euro;
  • Rimini – 80,44 euro;
  • Roma – 76,62 euro;
  • Rovigo – 78,53 euro;
  • Salerno – 72,83 euro;
  • Sassari – 77,21 euro;
  • Savona – 75,73 euro;
  • Siena – 82,79 euro;
  • Siracusa – 77,75 euro;
  • Sondrio – 79,94 euro;
  • Taranto – 75,79 euro;
  • Teramo – 76,43 euro;
  • Terni – 74,96 euro;
  • Torino – 81,74 euro;
  • Trapani – 75,12 euro;
  • Trento – 88,00 euro;
  • Treviso – 84,92 euro;
  • Trieste – 78,36 euro;
  • Udine – 78,59 euro;
  • Varese – 80,83 euro;
  • Venezia – 82,46 euro;
  • Verbano Cusio Ossola – 83,26 euro;
  • Vercelli – 83,04 euro;
  • Verona – 81,98 euro;
  • Vibo Valentia – 71,70 euro;
  • Vicenza – 81,63 euro;
  • Viterbo – 76,12 euro.

Quanto costa riscattare 5 anni di contributi per avere un assegno pensione più alto? Come funziona la pace contributiva Inps 2024

L’Inps ha recepito quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2024 e, adesso, alcuni lavoratori hanno la possibilità di riscattare 5 anni di contributi per avere un assegno pensione più alto.

La possibilità è riservata ai lavoratori che non hanno maturato contributi prima del 1° gennaio 1996 e che sono iscritti dall’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o ai fondi speciali.

La pace contributiva 2024 può coprire fino a 5 anni, anche non consecutivi. Come si calcola? Come funziona?

Chi sono i beneficiari della pace contributiva Inps 2024

La pace contributiva Inps è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio del 2024 per il biennio 2024-25. Già sperimentata nel triennio 2019-21, è stata recepita dall’Inps nella circolare n 69/2024.

Permette a chi non ha contributi precedenti al 1° gennaio 1996 di riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione.

La misura si rivolge ai lavoratori iscritti:

  • All’AGO e alle sue forme sostitutive ed esclusive;
  • Alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani;
  • Agli iscritti alla Gestione separata.

I periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione in nessun fondo previdenziale.

Periodi riscattabili della pace contributiva

La pace contributiva Inps 2024 prevede la copertura di periodi senza contributi anche non continuativi, sempre nel limite di 5 anni.

I periodi devono collocarsi dopo il 31 dicembre 1995 e devono essere precedenti al 1° gennaio 2024.
Quali sono i periodi riscattabili? Si possono riscattare solo ed esclusivamente i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro.

Non è ammesso l’utilizzo della pace contributiva Inps 2024 per i periodi precedenti alla prima occupazione. I periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Come funziona il riscatto fino a 5 anni dei contributi

L’Inps, nella circolare n. 69/2024, specifica che la pace contributiva 2024 ha lo scopo di offrire la possibilità di aggiungere fino a 5 anni di contributi, anche per tutti coloro che non hanno già fruito della misura attiva nel triennio 2019-21.

Bisogna stare molto attenti alla decadenza dal beneficio. Quando avviene? Si decade quando il contribuente ha periodi da riscattare che sono già coperti in altri fondi previdenziali oltre che nella cassa.

Non è possibile neppure attivare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.
I lavoratori non hanno la possibilità di esercitare la possibilità di riscatto per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa in cui era in vigore l’obbligo del versamento contributivo.

Come richiedere il riscatto dei contributi? Le domande possono essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Costo e vantaggi della pace contributiva 2024

La pace contributiva, da un certo punto di vista, prevede numerosi vantaggi. Intanto, l’anticipo del diritto alla pensione: riscattando i periodi contributivi si può andare in pensione prima.

In secondo luogo consente un aumento dell’assegno pensione, in quanto i periodi riscattati concorrono all’aumento dell’importo.

Ci sono, poi, altri due vantaggi:

  • Possibilità di rateizzare il pagamento;
  • Deducibilità del contributo versato.

Molti contribuenti, a questo punto, potrebbero porsi la fatidica domanda: quanto costa? L’onere di riscatto viene calcolato “a percentuale”. Si tratta di un metodo che prevede l’applicazione di aliquote contributive per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), sull’imponibile degli ultimi dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda.

Tra i vantaggi abbiamo inserito anche la flessibilità dei pagamenti. Il pagamento, infatti, può avvenire in un’unica soluzione oppure dilazionato, in massimo 120 rate, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Non è prevista l’applicazione di interessi.

Fondo bilaterale professionisti: le prime istruzioni INPS

Fondo bilaterale professionisti: con la pubblicazione del messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per ciò che concerne il c.d. “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali” ed, in particolare, gli adeguamenti che sono stati effettuati da parte del recente decreto interministeriale del 21 maggio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 1994;
  • la legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 290 del 15 dicembre 2014;
  • l’art. 26, comma 7 bis, e l’art. 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021;
  • l’art. 23, comma 1, lett. l), del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022;
  • l’art. 9 del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, ed il quale è stato successivamente, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
  • il decreto interministeriale del 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 159 del 9 luglio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 77 del 26 maggio 2021, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Fondo bilaterale professionisti: l’INPS fornisce le istruzioni sull’adeguamento effettuato dal decreto interministeriale del 21 maggio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto interministeriale del 21 maggio 2024 l’INPS ha pubblicato le istruzioni in merito agli adeguamenti che sono stati introdotti dal medesimo al c.d. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in seguito all’accordo collettivo che è stato firmato il 27 dicembre 2022 da:

  • Confprofessioni;
  • Filcams CGIL;
  • Fisascat CISL;
  • Uiltucs.

Pertanto, dal 9 luglio 2024 il Fondo in questione è stato esteso ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che hanno almeno un dipendente nel proprio organico, mentre le tutele spettano anche ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e ai lavoratori a domicilio.

Carta Dedicata a te, prima lista dei beneficiari entro il 24 luglio: dove vedere

Si sta avvicinando il momento in cui le famiglie interessate potranno sapere se fanno parte o meno della lista dei beneficiari della carta Dedicata a te. La prima lista sarà resa nota dall’Inps ai Comuni entro il 24 luglio 2024: si tratta della prima deadline che dovrà rispettare l’Istituto per la tornata 2024.

Successivamente a questo primo step, gli enti territoriali dovranno confermare le graduatorie e, solo dopo, assegnare le social card.

Come sapere e dove vedere se si fa parte della lista?

In arrivo la lista dei beneficiari della carta Dedicata a te 2024

Sta per iniziare il primo step della carta Dedicata a te 2024. Entro il 2024, l’Inps deve comunicare ai Comuni la prima lista dei potenziali beneficiari della misura, in base ai requisiti e alla scala di priorità.

Le prepagate, quest’anno 1,3 milioni, saranno distribuite in base alle condizioni economiche del territorio e al numero degli abitanti. Quindi, i Comuni avranno solo un numero limitato di card da assegnare ai beneficiari.

Secondo le prime stime, il maggior numero dei beneficiari sarà, in ordine, a Napoli, Roma, Palermo, Milano e Catania.

Proprio in base al numero di carte prepagate disponibili per territorio, l’Inps stila la lista dei potenziali beneficiari.

Come sperare di ottenere la carta Dedicata a te? Intanto, entro il 24 luglio chi intende beneficiare della carta Dedicata a te deve possedere i seguenti requisiti:

  • Iscrizione di tutti i compenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente;
  • Titolari di Isee ordinario non superiore a 15.000 euro.

Sulla base dei suddetti requisiti, Istituto e Comuni individuano i nuclei composti da almeno 3 persone, considerando una scala di priorità basata sull’Isee e sulla data di nascita dei componenti.
Restano automaticamente esclusi tutti coloro che percepiscono altre misure di sostegno al reddito.

I prossimi step della carta Dedicata a te 2024

Dopo che l’Inps rende note le graduatorie dei beneficiari, il secondo step è di competenza dei Comuni che devono confermare oppure modificare la lista.

Tempo 20 giorni per effettuare le modifiche eventualmente necessarie, la palla ritorna nuovamente nelle mani dell’Inps che, entro 10 giorni, è chiamato a confermare la lista definitiva dei beneficiari della carta Dedicata a te 2024.

I dati saranno inviati, infine, alle Poste Italiane per permettere loro l’elaborazione delle carte prepagate. Di nuovo spetta ai Comuni il compito di comunicare ai beneficiari le modalità di ritiro delle carte.

Quando si saprà se si rientra nella lista dei beneficiari della carta Dedicata a te 2024

Una volta concluse tutte le operazioni sopra elencate, ovvero lo scambio di dati tra Inps, Comuni e Poste Italiane, gli enti locali potrebbero rendere pubbliche le graduatorie per una durata di almeno 30 giorni.

In base alla tabella di marcia, al netto di ritardi, chi rientra tra i beneficiari della carta potrà iniziare ad utilizzarla a partire dal mese di settembre 2024.

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre, mentre il saldo disponibile dovrà essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025.

Dove vedere l’assegnazione della carta Dedicata a te 2024

Non è sempre detto che i Comuni pubblicheranno online la graduatoria con i beneficiari delle carte.
Dove vedere, allora, se si fa parte dei beneficiari? È sufficiente recarsi al proprio Comune di residenza e chiedere di consultare la graduatoria, se questa non venga resa nota altrimenti.

Ricordiamo, infatti, che anche lo scorso anno i Comuni avevano piena autonomia su come rendere noti gli assegnatari. L’unico elemento comune a tutti gli Enti è la comunicazione diretta agli assegnatari delle carte. La comunicazione verrà effettuata tramite sms al recapito telefonico in possesso dell’Inps oppure tramite una e-mail.

In ogni caso, c’è ancora tempo, dal momento che la consegna della carta avverrà solo dal mese di settembre.

PRISMA INPS, dal 22 luglio 2024 estensione a cittadini e patronati: come funziona e come accedere al servizio

PRISMA INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2650 del 19 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver esteso anche ai cittadini e agli Istituti di Patronato il nuovo servizio denominato PRISMA (Prospetto informativo sintetico dell’anzianità assicurativa dei lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Organizzazione e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 20 del 20 gennaio 1979;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • la legge n. 243 del 23 agosto 2004, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 222 del 21 settembre 2004;
  • l’art. 5 del regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, il quale è stato redatto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, ed il quale è relativo alla protezione delle persone fisiche per ciò che concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, in abrogazione della precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 177 del 7 settembre 1996, recante “Art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
  • la circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009, recante “Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995”.
  • la circolare INPS n. 48 del 25 marzo 2024, recante “Prospetto informativo per i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

PRISMA INPS: dati sull’anzianità assicurativa dei lavoratori disponibili anche per cittadini e Patronati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato mediante la pubblicazione della sopra citata circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l’INPS ha messo a disposizione dei soggetti interessati un servizio online denominato PRISMA.

Tale piattaforma, nello specifico, ha lo scopo di fornire un prospetto di sintesi in merito alle informazioni che sono contenute all’interno degli archivi dell’Istituto stesso, dietro apposita richiesta da parte del datore di lavoro o dell’intermediario che ha il compito di svolgere gli adempimenti previdenziali previsti, in modo da permettere a questi ultimi di non commettere errori per ciò che concerne l’eventuale applicazione del massimale contributivo.

Nel prospetto, in particolare, sono presenti tutti i dati relativi all’anzianità assicurativa del lavoratore a partire dalla data in cui è avvenuta la prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS.

A tal proposito, dunque, l’Istituto ha comunicato che a partire dal 22 luglio 2024 potranno accedere al servizio anche i cittadini e i Patronati, previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, seguendo il percorso: “Lavoro > Contratti e rapporti di lavoro > Strumenti > Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Assistenza fiscale 730: nuovo manuale INPS con le istruzioni per il 2024

Assistenza fiscale 730: con la pubblicazione del messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai contribuenti che, in qualità di sostituto di imposta, anche per il 2024 effettuerà le consuete attività di assistenza fiscale a tutti coloro che avranno indicato l’INPS stesso come proprio sostituto nel modello 730.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto ha comunicato che procedere con l’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale previste entro i termini prefissati e, nel frattempo, ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito manuale che funge da guida aggiornata per l’assistenza fiscale relativa al modello 730 dell’anno 2024 che viene prestata da parte dell’INPS.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020.

Assistenza fiscale 730: l’INPS fornisce le istruzioni su chi ha diritto e su come ricevere assistenza sulla dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto anche dal sopra citato interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246 del 2020, l’INPS ha ricordato il fatto che può prestare assistenza fiscale esclusivamente nel caso in cui abbia un rapporto di sostituzione d’imposta con il contribuente che ha presentato il modello 730 per l’anno in corso.

Nello specifico, il rapporto di sostituzione non sussiste nel caso in cui il dichiarante percepisca da parte dell’Istituto delle prestazioni economiche sulle quali non deve essere versata alcuna imposta, ovvero:

  • le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere;
  • le seguenti prestazioni assistenziali:
    • gli assegni sociali;
    • le pensioni di invalidità civile;
    • l’assegno unico e universale per i figli a carico;
    • l’assegno per il nucleo familiare.

Oltre ai casi appena citati, il rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante non ricorre anche nel caso in cui la prestazione che viene percepita è cessata prima del 1° aprile 2024.

Sono valide, invece, e fanno sì che l’INPS faccia da sostituto di imposta al contribuente nel caso in cui quest’ultimo percepisca per quanto riguarda l’anno in corso una delle seguenti prestazioni economiche imponibili ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione di reversibilità;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
  • ecc…

Tali soggetti, in particolare, per ricevere l’assistenza fiscale sul modello 730 relativo all’anno 2024 da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale devono accedere sul rispettivo sito web, all’interno dell’apposito servizio denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Compensazione crediti contributi INPS: chiarimenti sulle novità dalla Legge di Bilancio 2024

Compensazione crediti contributi INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni che sono state introdotte in materia di compensazione di crediti contributivi dall’art. 1, commi 97 e 98, della Legge di Bilancio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 97, lett. a), e comma 98, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto di recente da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, recante “Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Compensazione crediti contributi INPS: l’Istituto fornisce dei chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato art. 1, comma 97, lett. a), della Legge di Bilancio 2024, sono state apportate delle modifiche a quello che era stato previsto in precedenza dal decreto legislativo n. 241 del 1997 sopra richiamato, introducendo il comma 1 bis all’art. 17 del decreto in questione.

A tal proposito, in particolare, sono state stabilite delle specifiche condizioni ai fini della legittima esposizione in compensazione dei crediti contributivi tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Tale compensazione, nello specifico, può essere sia di tipo orizzontale (ovvero effettuando la compensazione con oneri di varia natura) che di tipo verticale (ovvero effettuando la compensazione con altri contributi INPS), e deve essere effettuata esclusivamente in seguito alla scadenza dei termini relativi alle denunce contributive e/o alle dichiarazioni periodiche per quanto riguarda il periodo contributivo dal quale emerge il credito contributivo in oggetto.

Il successivo comma 98 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, poi, specifica che le modalità e i termini per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni legislative introdotte sono e saranno definiti attraverso la pubblicazione di appositi provvedimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del Direttore Generale dell’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e del Direttore Generale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Infine, l’Istituto stesso rimanda alle modalità operative che sono state già specificate da parte del Fisco in merito alla compensazione dei crediti contributivi tramite modello F24 (già fornite anche da noi di Tag24 all’interno di un precedente articolo in materia) e a dei futuri messaggi per quanto riguarda le nuove modalità operative adottate.

Decontribuzione Sud 2024, proroga fino al 31 dicembre: istruzioni INPS

Decontribuzione Sud 2024: con la pubblicazione della circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la proroga fino al 31 dicembre dell’anno in corso che è stata decisa da parte della Commissione Europea.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 27, comma 1, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • l’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 2.1 della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF);
  • la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e abroga la decisione 2021/C 89 I/01;
  • la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la quale è stata presa da parte della Commissione Europea.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 90 del 27 luglio 2022, recante “Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Decontribuzione Sud 2024, proroga fino al 31 dicembre: l’INPS fornisce le istruzioni su importi e applicazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 1, comma 161, della sopra citata Legge di Bilancio 2021, è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi che sono dovuti a seconda di quello che viene stabilito dal decreto legge n. 104 del 2020 sopra richiamato, e successive modificazioni.

A tal proposito, in particolare, ecco quali sono gli importi e la ripartizione dell’esonero contributivo per quanto riguarda i prossimi anni che sono stabiliti dalle normative sopra citate:

  • esonero contributivo pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • esonero contributivo pari al 20% a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;
  • esonero contributivo pari al 10% a partire dal 1° gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2029.

Dopodiché, la comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 ha previsto l’inizio dell’esonero a partire dal mese di luglio 2022.

La successiva decisione del 15 dicembre 2023, invece, ha disposto una proroga della Decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024 in seguito allo scoppio del conflitto tra l’Ucraina e la Russia e alle relative conseguenze del medesimo sull’economia dei vari Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

Scadenza, poi, ulteriormente fatta slittare fino al 31 dicembre 2024 dalla decisione presa lo scorso 25 giugno 2024.

Pertanto, in seguito ai chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a patto che l’aiuto sia stato concesso entro il 30 giugno.

Cessione del quinto della pensione: i tassi aggiornati del terzo trimestre 2024

Cessione del quinto della pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 2614 del 16 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i nuovi tassi aggiornati per ciò che concerne il terzo trimestre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto n. 62375 del 24 giugno 2024, il quale è stato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Cessione del quinto della pensione: ecco i nuovi tassi aggiornati comunicati dall’INPS relativi al terzo trimestre 2024

Attraverso la pubblicazione del decreto sopra richiamato, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha comunicato quelli che sono i Tassi Effettivi Medi Globali (TEGM) che vengono praticati da parte delle banche e da parte degli altri intermediari finanziari.

Questi tassi, nello specifico, si riferiscono al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024, ovvero il terzo trimestre dell’anno in corso, e sono determinati dando attuazione alla normativa attualmente vigente in materia di usura, pubblicata all’interno dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, così come modificato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

A tal proposito, quindi, ecco qui sotto quali sono i nuovi tassi aggiornati relativi al terzo trimestre 2024 (1° luglio 2024 – 30 settembre 2024) in merito ai prestiti con cessione del quinto della pensione e dello stipendio:

  • fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 13,68% e il tasso soglia usura è pari al 21,1000%;
  • oltre i 15.000 euro, il tasso medio è pari al 9,77% e il tasso soglia usura è pari al 16,4625%.

In particolare, ecco quali sono i tassi massimi che le banche e gli altri intermediari possono applicare in modo da non essere intesi come usurari:

  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età pari o inferiore a 59 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 9,92%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 8,08%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 10,72%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’8,88%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 65 e i 69 anni, il tasso soglia è pari a:
    • l’11,52%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 9,68%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 70 e i 74 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 12,22%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 10,38%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 75 e i 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 13,02%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’11,18%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età superiore a 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 21,1000%, per quanto riguarda i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 16,4625%, per quanto riguarda i prestiti di importo superiore a 15.000 euro.

Pagamento Assegno di inclusione luglio 2024, doppia data: accredito il 16 e il 27 del mese

Il pagamento dell’Assegno di inclusione del mese di luglio 2024 è prossimo. Doppio appuntamento: il primo, previsto per la giornata di oggi, 16 luglio, e il secondo per il 27 luglio. L’importo spettante sarà erogato direttamente sulla propria carta dell’Assegno di inclusione.

L’Inps ha fornito anche i dati sulla misura. Al 30 giugno è stato registrato l’accoglimento di quasi 700.000 domande, per circa 1,7 milioni di cittadini beneficiari.

Vediamo le date di pagamento e per quali cittadini beneficiari e, infine, riportiamo il tutorial dell’Inps per la facile e corretta gestione delle domande.

Pagamento Assegno di inclusione luglio 2024

Nel mese di luglio 2024, il pagamento dell’Assegno di inclusione è previsto per il 16 e il 27 del mese.
La prima data, ovvero quella di oggi, 16 luglio, riguarda i beneficiari che accedono per la prima volta alla misura. Quindi, riceveranno l’accredito il 16 luglio i cittadini che hanno presentato la domanda e hanno sottoscritto il PAD nel mese di giugno.

Il primo pagamento è fissato, da prassi, per il giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD.

Invece, riceveranno l’accredito il 27 luglio i beneficiari che hanno già ottenuto una mensilità e che continuano a mantenere i requisiti di accesso all’Assegno di inclusione.

La misura permette alle famiglie di beneficiare di un importo fino a 6000 euro annui. Si tratta, quindi, di un importo fino a 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

In aggiunta alla suddetta, spetta anche l’eventuale contributo per le spese d’affitto, in misura fino a 280 euro al mese.

Il limite sale rispettivamente a 7.560 euro annui e 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

Dove viene erogato l’accredito

I beneficiari dell’Assegno di inclusione riceveranno il pagamento del mese di luglio, come di consueto, sull’apposita carta. Chiamata Carta di inclusione, funziona come quella utilizzata per l’accredito del Reddito di Cittadinanza.

La Carta di inclusione non è altro che una normale carta di debito, con l’aggiunta di alcune limitazioni, relative ai beni acquistabili e anche ai bonifici che è consentito fare. Possiamo fare l’esempio degli acquisti online, non possibili con la Carta di inclusione.

I cittadini beneficiari della carta possono controllare il saldo disponibile optando per diverse modalità:

  • Presso gli ATM Postamat, inserendo la carta e digitando il PIN personale;
  • Presso gli sportelli di Poste Italiane;
  • Utilizzando il servizio di lettura telefonica disponibile al numero verde 800.666.888 e al numero +39 06.4526.6888.

Tutorial gestione delle domande

L’Inps, nella giornata del 9 luglio, ha pubblicato i dati del primo osservatorio statistico sull’Assegno di inclusione.

Dai dati si osserva come, dall’attivazione della misura al 30 giugno 2024, sono state accolte quasi 700.000 domande. Si tratta di circa 1,7 milioni di cittadini beneficiari. Solo nel mese di maggio, hanno beneficiato della misura 625.000 nuclei familiari, la maggior parte dei quali con componenti anziani e minori.

Oltre ai dati, l’Inps ha anche pubblicato per i beneficiari dell’Assegno di inclusione un comodo tutorial per la corretta e semplice gestione delle domande.

Nella guida vengono elencati gli stati che può assumere la domanda e anche le eventuali motivazioni alla base dell’interruzione della procedura di riconoscimento della misura. Inoltre, vengono indicate anche tutte le possibili azioni da compiere per risolvere lo stato.

Come verificare la richiesta? È sufficiente accedere al servizio ADI, sul sito web dell’Inps, e cliccare sulla sezione “Gestione della domanda” e, poi, su “Accedi alla domanda”.

Può anche interessare: Assegno di inclusione: INPS pubblica la guida completa alla gestione della domanda

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: istruzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulla pensione

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: con la pubblicazione della circolare n. 79 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’Istituto stesso e l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) relativamente alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, recante “Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 212 del 16 agosto 1972, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485 dell’11 agosto 1972;
  • l’art. 11 della legge n. 364 del 31 luglio 1975, recante “Modifiche alla disciplina dell’indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 14 agosto 1975;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • l’art. 1456 del codice civile, recante “Clausola risolutiva espressa”;
  • l’art. 1467 del codice civile, recante “Contratto con prestazioni corrispettive”.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante “Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485”.

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: l’Istituto stipula una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, lo scorso 30 maggio 2024 l’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) ai fini della riscossione dei contributi sindacali che sono dovuti da parte degli associati che sono beneficiari di un trattamento pensionistico.

La durata della convenzione in oggetto, nello specifico, ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per altri tre anni dietro richiesta specifica via posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. entro entro il termine di scadenza fissato.

Una volta giunti alla scadenza prevista la convenzione in questione sarà considerata cessata e smetterà di produrre i propri effetti, garantendo comunque la possibilità ad entrambe le parti in causa di recedere mediante l’invio di un’apposita comunicazione tramite PEC.

La convezione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali attraverso una trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo sempre gestiti da parte dell’Istituto;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate da parte dell’Istituto ed erogate da parte delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Maxi concorso INPS e INAIL per 514 ispettori: chi può partecipare e prove d’esame

È in arrivo un maxi concorso INPS e INAIL per il reclutamento complessivo di 514 ispettori da assumere presso gli istituti.

La maxi procedura è un concorso congiunto con lo scopo di rafforzare le attività ispettive e di vigilanza.
I vincitori della procedura saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel testo spieghiamo come funziona il concorso, chi può partecipare, come si svolge l’iter selettivo e quando ci sarà.

Concorso INPS e INAIL per 514 ispettori

L’INPS e l’INAIL bandiranno un concorso pubblico congiunto volto al reclutamento di 514 ispettori, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il concorso è stato previsto dal Decreto Agricoltura, inserito nel Disegno di Legge di conversione del provvedimento.

L’obiettivo principale del concorso congiunto è quello di andare a rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.

Alla luce dell’incremento degli incidenti sul lavoro e degli stessi decessi, gli inserimenti sono eccezionalmente autorizzati dalla Legge e non tramite un DPCM.

Posti banditi

Il concorso congiunto INPS e INAIL per 514 ispettori autorizza le assunzioni nel seguente numero:

  • 403 ispettori di vigilanza INPS;
  • 111 ispettori di vigilanza INAIL.

Chi può partecipare

Il primo requisito per i posti banditi sia dall’INPS che dall’INAIL è la laurea. Si tratta di un concorso rivolto esclusivamente ai laureati.

I vincitori delle procedure saranno assunti nel ruolo di ispettore di vigilanza, con inquadramento nell’area dei funzionari.

In aggiunta, come sempre, è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici.

Come funziona il concorso INPS e INAIL per 514 ispettori

Il concorso congiunto dell’INPS e dell’INAIL per 514 ispettori è articolato su base regionale. Ciascun candidato può presentare una sola domanda per una sola regione e può scegliere una sola posizione tra quelle bandite.

Il concorso, come spiegheremo, prevede una selezione titoli ed esami, anche utilizzando tecnologie digitali.

È, altresì, previsto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione anche in altri ambiti regionali per la copertura di posti ancora vacanti nel caso in cui le graduatorie regionali risulti incapiente.

A parità di requisiti, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. Naturalmente, per conoscere maggiori informazioni è necessario attendere la pubblicazione dei relativi bandi.

Quali prove sostenere

I concorsi sono per titoli ed esami. Potrebbe essere previsto l’espletamento di una o più prove d’esame. Solitamente, i concorsi dell’INPS, per esempio, prevedono lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. In base al numero dei candidati che hanno presentato la domanda possono anche prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva, sotto forma di quiz a risposta multipla.

Facciamo presente che le selezioni potrebbero anche svolgersi con modalità semplificata, secondo quanto previsto dalla riforma dei concorsi pubblici.

Al momento, le prove prevederanno anche la valutazione della conoscenza della lingua inglese e se i candidati siano in grado di utilizzare gli strumenti informatici più diffusi. Anche questo è previsto dalla riforma dei concorsi pubblici, in vigore dal 14 luglio 2023.

Si tratta di concorsi molto importanti e i candidati possono iniziare a prepararsi in anticipo, studiando quelle materie che, con estrema possibilità, rientreranno nel programma d’esame. Solo dopo l’uscita del bando, però, saranno disponibili manuali appositi per prepararsi al concorso. I manuali, come sempre, saranno basati sulle materie indicate nel bando.

Intanto, per esempio, si può iniziare a studiare la lingua inglese e l’informatica, in quanto sono materie che, sicuramente, come abbiamo spiegato, saranno oggetto di selezione.

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Decreto Coesione: altri 18 milioni di euro per la CIGS degli ex dipendenti Alitalia

Decreto Coesione: con la pubblicazione del messaggio n. 2588 dell’11 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quella che è la nuova normativa che è stata introdotta per ciò che concerne la prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) che spetta nei confronti dei lavoratori che operavano in qualità di dipendenti presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e presso Alitalia Cityliner S.p.a.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, recante “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 118 del 21 maggio 2016;
  • l’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 252 del 21 ottobre 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • l’art. 12, commi 1, 3 e 4, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • la legge n. 95 del 4 luglio 2024 (c.d. Decreto Coesione), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 157 del 6 luglio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione della circolare INPS n. 32 del 7 febbraio 2024, recante “Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Decreto Coesione: stanziati altri 18,4 milioni di euro per il 2024 per finanziare la prestazione integrativa della CIGS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 12, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2023, e successive modificazioni, è stata introdotta una misura ad hoc in favore dei lavoratori che operavano con un contratto di lavoro dipendente presso le seguenti società:

  • Alitalia – Società aerea italiana S.p.a.;
  • Alitalia Cityliner S.p.a.

A tal proposito, nello specifico, è stato previsto che la CIGS valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 possa proseguire anche in seguito al termine dell’attività del commissario.

I successivi commi 3 e 4 dell’articolo sopra richiamato, poi, hanno stabilito che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possa erogare una prestazione integrativa della CIGS per permettere alla misura complessiva di arrivare ad un importo pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, fino ad un ammontare massimo mensile di 2.500 euro per ogni lavoratore.

Il recedente Decreto Coesione, infine, sono stati stanziati altri 18,4 milioni di euro per il 2024 con lo scopo di finanziarie le sopra citate prestazioni.

Accordo Italia-Giappone: precisazioni sulla disoccupazione involontaria

Accordo Italia-Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle precisazioni per ciò che concerne l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987;
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • l’Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023 e che è entrato in vigore a partire dalla giornata del 1° aprile 2024;
  • l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, il quale è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”;
  • il messaggio INPS n. 2199 dell’11 giugno 2024, recante “Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens”.

Accordo Italia-Giappone: l’INPS fornisce dei chiarimenti per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle indicazioni che sono state comunicate attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, l’INPS stesso ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria relativa ai lavoratori che sono stati inviati in distacco presso uno dei due Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sopra richiamato, ovvero:

  • la Repubblica Italiana;
  • il Giappone.

A tal proposito, pertanto, facendo riferimento esclusivamente ai lavoratori giapponesi distaccati in Italia, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva specificato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria doveva risultare indicata in maniera esplicita all’interno della sezione 4 del formulario “JPN/IT 101”, recante “Certificato di copertura contributiva in base alla legislazione giapponese sul regime pensionistico pubblico e di assicurazione per l’impiego per i lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi in Italia”.

Tramite la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto stesso ha fornito delle precisazioni riguardo questo fattore specifico, chiarendo che l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria va inserita all’interno della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, intitolato “Certificazione da parte dell’organo di collegamento ai fini dell’assicurazione per l’impiego”.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani che sono stati inviati in distacco in Giappone, infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma e rimanda a tutte le precedenti istruzioni che sono state messe a disposizione all’interno del suddetto messaggio n. 2199 del 2024.