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Tag: inps

Malattia e visita fiscale: come comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità

Malattia e visita fiscale: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale consente ai soggetti interessati di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità durante un evento di malattia, nonché di consultare quello che è l’elenco e le informazioni di dettaglio relative alle visite mediche di controllo ricevute.

Il suddetto servizio telematico denominato Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo, il quale viene messo a disposizione da parte dell’INPS, è rivolto e può essere utilizzato da tutti i lavoratori che operano nel settore pubblico o nel settore privato.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la malattia e la visita fiscale ed, in particolare, che cos’è, a chi è rivolto e come funziona il servizio online denominato Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo, che permette di effettuare la comunicazione all’Istituto stesso della variazione del proprio indirizzo di reperibilità durante un evento di malattia.

Malattia e visita fiscale: che cos’è e a chi è rivolto il servizio online “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione dei lavoratori che operano nel settore pubblico e nel settore privato un apposito servizio online denominato Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo, il quale permette a questi ultimi di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità rispetto a quello che indicato all’interno del certificato di malattia.

Tale servizio telematico presente sul sito web ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, inoltre, consente anche di prendere visione dell’elenco e dei dati di dettaglio relativi alle visite mediche di controllo ricevute, nonché di stampare quelli che sono i verbali di visita disponibili.

Il servizio in questione, nello specifico, può essere utilizzato da parte dei seguenti soggetti:

  • i lavoratori che operano all’interno del settore privato;
  • i lavoratori che operano all’interno del settore pubblico.

Come funziona il servizio online dell’INPS? Ecco come comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità

Prima di accedere al servizio online Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo i lavoratori del settore privato e del settore pubblico interessati devono necessariamente effettuare l’autenticazione all’interno del propria area riservata disponibile sul sito web ufficiale dell’INPS tramite l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali il servizio permetterà di effettuare le seguenti azioni:

  • selezionare un certificato di malattia in corso di prognosi;
  • comunicare un indirizzo di reperibilità differente rispetto a quello indicato all’interno del suddetto certificato di malattia;
  • consultare tutti gli indirizzi di reperibilità che sono stati comunicati in precedenza;
  • selezionare una visita medica di controllo ricevuta per poterne visualizzare i relativi dati di dettaglio, nonché i verbali che sono disponibili e poter anche scaricare questi ultimi;
  • consultare quello che è lo storico delle visite mediche di controllo ricevute.

Per quanto riguarda quelle che sono le modalità attraverso le quali dovranno essere effettuate le comunicazioni relative alla variazione dell’indirizzo di reperibilità durante un evento di malattia, queste ultime sono diverse a seconda del soggetto che comunica tale modifica all’INPS.

Nello specifico:

  • i lavoratori privati che hanno il diritto di beneficiare di una tutela previdenziale in caso di malattia possono utilizzare il servizio in oggetto per effettuare la comunicazione all’INPS della variazione dell’indirizzo di reperibilità e quest’ultima deve avvenire necessariamente prima di effettuare lo spostamento qualora non si voglia incorrere nel pagamento delle sanzioni che sono previste dalla legge in caso di impossibilità a svolgere una determinata visita medica di controllo proprio per il fatto che non è stata effettuata in maniera tempestiva la rettifica del proprio indirizzo;
  • i lavoratori pubblici devono effettuare la comunicazione in maniera preventiva solo alla propria Amministrazione ed utilizzare il servizio in questione solo per migliorare la tempestività della stessa.

Reddito di Attivazione: come funziona e come fare domanda

Reddito di Attivazione: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online attraverso il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare del Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA) della Provincia Autonoma di Trento.

Sono ammessi a ricevere la suddetta prestazione economica che viene erogata da parte dell’INPS tutti coloro che sono residenti nella Provincia Autonoma di Trento, che si trovano in stato di disoccupazione, ma che non percepiscono più dall’Istituto stesso l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA) ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata e l’importo del medesimo, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.

Reddito di Attivazione: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata e importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento del Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA) con lo scopo di sostenere i soggetti che sono residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT) e che si trovano in stato di disoccupazione.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene versata direttamente da parte dell’Istituto stesso per conto della Provincia Autonoma di Trento, in base a quanto è stato definito all’interno di un’apposita convenzione approvata mediante la pubblicazione della determinazione presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016.

Il Nuovo RA ha una durata massima pari a 180 giorni (6 mesi) e decorre dal giorno successivo fino al termine del periodo in cui si beneficia dell’indennità di disoccupazione NASpI, ad integrazione proprio di quest’ultimo.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’INPS specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest’ultimo un ammontare che dipende dall’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.

In particolare, l’importo del Nuovo Reddito di Attivazione è pari al 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, non prendendo in considerazione ai fini del calcolo della medesima degli eventuali assegni al nucleo familiare ricevuti.

Nel caso in cui il richiedente sia anche beneficiario dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI), invece, l’importo erogato sarà calcolato ad integrazione di quest’ultimo, fino al raggiungimento del 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.

Reddito di Attivazione: a chi spetta? Requisiti

La prestazione economica in oggetto spetta a tutti i cittadini che sono residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT), a patto che questi ultimi si trovino in uno stato di disoccupazione e non percepiscano più l’indennità di disoccupazione NASpI.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione ed aver firmato il progetto personalizzato presso il Centro per l’Impiego;
  • aver beneficiato della NASpI per la sua durata massima e non aver percepito quest’ultima in forma anticipata;
  • trovarsi ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo nel quale si è fruito della NASpI;
  • non aver maturato i requisiti ai fini dell’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato oppure all’assegno sociale;
  • aver presentato la dichiarazione ISEE ed avere un reddito relativo al nucleo familiare di importo pari o inferiore a 8.000 euro;
  • avere beneficiato del Nuovo RA per un periodo di tempo pari o inferiore a 6 mesi durante il corso degli ultimi 12 mesi che precedono il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio che precede il predetto termine.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per il Nuovo Reddito di Attivazione deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito web dell’Istituto;
  • il Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato e gli intermediari dell’INPS.

Trattamento di mobilità: assegno integrativo INPS per i lavoratori che accettano un lavoro con retribuzione inferiore

Trattamento di mobilità: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare di un assegno integrativo destinato a tutti coloro che si trovano in mobilità e che hanno visto una riduzione della propria retribuzione rispetto a quella del precedente rapporto di lavoro.

Possono ricevere il suddetto assegno integrativo che viene erogato da parte dell’INPS i lavoratori in mobilità che accettano un lavoro con una retribuzione inferiore rispetto a quella che era prevista dal precedente rapporto di lavoro che ha determinato la mobilità stessa.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il trattamento di mobilità ed, in particolare, che cos’è e come funziona l’assegno integrativo INPS per i lavoratori che accettano un lavoro con retribuzione inferiore, quali sono la decorrenza, la durata e l’importo del medesimo, a chi spetta tale prestazione economica, come fare domanda all’Istituto.

Trattamento di mobilità: che cos’è e come funziona l’assegno integrativo INPS per i lavoratori che accettano un lavoro con retribuzione inferiore? Decorrenza, durata e importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento ai soggetti beneficiari di un assegno integrativo che viene versato ai lavoratori in mobilità che accettano un rapporto di lavoro che prevede una riduzione della retribuzione rispetto a quella relativa al precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla mobilità stessa.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene erogata con cadenza mensile e ha lo scopo di sostenere i lavoratori in mobilità che guadagnano meno ed, in particolare, di andare ad integrare quella che è la differenza tra la retribuzione precedente e la retribuzione successiva all’entrata in mobilità.

L’assegno integrativo INPS in questione ha una durata massima pari a 12 mesi e ad ogni modo non può superare quella che è la data in cui si verifica la scadenza del trattamento di mobilità.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’Istituto specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a questi ultimi un ammontare che dipende dalle retribuzioni lorde che spettano prima e dopo l’entrata in mobilità.

A tal proposito, pertanto, il calcolo dell’importo relativo all’assegno integrativo destinato a tutti coloro che si trovano in mobilità e che hanno visto una riduzione della propria retribuzione rispetto a quella del precedente rapporto di lavoro deve essere effettuato tenendo in considerazione la differenza tra i due livelli retributivi lordi e non potrà comunque essere di ammontare superiore all’indennità di mobilità in oggetto.

Trattamento di mobilità: a chi spetta l’assegno integrativo INPS per i lavoratori che accettano un lavoro con retribuzione inferiore?

Il trattamento di mobilità viene riconosciuto, per l’appunto, ai lavoratori in mobilità che hanno deciso di accettare un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con una retribuzione inferiore rispetto a quella che veniva erogata durante il corso del precedente rapporto di lavoro che ha determinato la mobilità stessa.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per l’assegno integrativo INPS per i lavoratori che accettano un lavoro con retribuzione inferiore deve essere presentata attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione all’interno del sito web dell’Istituto, previa autenticazione mediante le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS;
  • il Contact center, telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario che viene deciso da parte del proprio gestore telefonico);
  • gli Enti di Patronato e gli intermediari dell’INPS, mediante gli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione dai medesimi.

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: come fare domanda all’INPS?

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online attraverso il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare della disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero.

Possono accedere alla suddetta disoccupazione che viene erogata da parte dell’INPS i cittadini italiani che hanno lavorato all’estero in degli Stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, e che sono rimasti disoccupati

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata, l’importo e la modalità di pagamento della medesima, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata, importi e modalità di pagamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento della disoccupazione con lo scopo di sostenere i lavoratori rimpatriati in Italia in seguito allo svolgimento di un periodo di lavoro all’estero.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene calcolata in base a quelle che sono le retribuzioni convenzionali che vengono indicate ogni anno mediante la pubblicazione di apposito decreti ministeriali.

La disoccupazione in oggetto ha una durata massima pari a 180 giorni e decorre da:

  • il giorno del rimpatrio, esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) sia stata resa entro il termine ultimo di sette giorni dalla data in cui è avvenuto il rimpatrio presso il Centro per l’Impiego;
  • il giorno della DID, nel caso in cui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sia stata resa tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivo rispetto alla data in cui è avvenuto il rimpatrio.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’Istituto specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest’ultimo un ammontare che dipende dalle retribuzioni convenzionali relative all’anno in corso, le quali sono state comunicate all’interno della recente circolare INPS n. 49 del 25 marzo 2024.

Tali importi vengono erogati direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità di pagamento:

  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso un ufficio delle Poste Italiane, nello stesso CAP di residenza o di domicilio del soggetto richiedente.

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: a chi spetta? Requisiti

La disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia spetta ai cittadini italiani che possiedono i seguenti requisiti:

  • aver lavorato all’estero in uno Stato membro dell’Unione Europea oppure in un Paese extracomunitario, convenzionati o non convenzionati;
  • essere rimasti disoccupati a seguito di un licenziamento oppure per via di un mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero;
  • essere stati rimpatriati successivamente alla data del 1° novembre 1974 ed entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
  • recarsi al Centro per l’Impiego entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui è avvenuto il rimpatrio.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per la disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito web dell’INPS;
  • il Contact center, telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato.

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: come fare domanda all’INPS?

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dei contributi mensili di importo compreso tra 150 euro e 500 euro, i quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo e i quali prescindono dalla proprietà di un’abitazione.

Possono usufruire dell’erogazione dei suddetti contributi da parte dell’INPS i genitori disoccupati o monoreddito che hanno dei figli che sono affetti da disabilità.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili ed, in particolare, che cos’è e come funziona quest’ultimo, qual è l’importo e la modalità di pagamento del medesimo, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: che cos’è? Come funziona? Importi e modalità di pagamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione ogni anno dei contributi mensili con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari con genitori disoccupati o monoreddito che hanno dei figli con disabilità.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari dei medesimi, invece, l’INPS specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti vengono versati a questi ultimi:

  • 150 euro al mese per tutto l’intero arco dell’anno;
  • 300 euro al mese in caso di due figli che hanno una disabilità riconosciuta pari almeno al 60%;
  • 500 euro al mese in caso di tre o più figli che hanno una disabilità riconosciuta in misura pari o superiore al 60%.

Tali contributi, nello specifico, vengono erogati con cadenza mensile da parte dell’Istituto stesso, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza.

In merito a quelle che sono le modalità di pagamento che sono previste, poi, l’INPS versa le somme spettanti ai soggetti beneficiari attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:

  • il bonifico domiciliato presso gli uffici delle Poste Italiane;
  • l’accredito sul conto corrente bancario;
  • l’accredito sul conto corrente postale;
  • il libretto postale;
  • la carta prepagata con IBAN;
  • l’accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia).

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: a chi spetta? Requisiti

I contributi in questione spettano ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito:

  • che è parte di un nucleo familiare monoparentale, ovvero un nucleo familiare in cui è presente un solo genitore;
  • che ha dei figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;
  • indipendentemente dalla proprietà di un’abitazione.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere la propria residenza in Italia;
  • avere un reddito ISEE valido di importo pari o inferiore a 3.000 euro;
  • aver presentato l’ISEE minorenni nel caso in cui il figli a carico sia un minore di età;
  • essere privi di impiego oppure avere:
    • un reddito da lavoro dipendente di importo pari o inferiore a 8.145 euro all’anno;
    • un reddito da lavoro autonomo di importo pari o inferiore a 4.800 euro all’anno;
  • tutto il proprio reddito deve essere conseguito esclusivamente dallo svolgimento della propria attività lavorativa oppure bisogna essere beneficiari di un trattamento pensionistico previdenziale.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per il contributo genitori disoccupati con figli disabili deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online denominato “Contributo genitori con figli con disabilità”, presente sul sito web dell’INPS;
  • il Contact center, telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato.

Collegi universitari INPS: come fare domanda per i contributi?

Collegi universitari INPS: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’erogazione di contributi per l’iscrizione a collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e/o alle strutture Campus X Chieti, Roma e Bari.

Sono ammessi a partecipare alla selezione relativa all’assegnazione dei suddetti contributi erogati da parte dell’Istituto, che consentono di pagare la retta di iscrizione ai collegi di universitari di merito in questione, i figli o orfani dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Magistrale, alla Gestione Postelegrafonici e alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i collegi universitari INPS ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono gli studenti che possono beneficiare dei contributi e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Collegi universitari INPS: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a concorso ogni anno dei contributi al fine di sostenere quelle che sono le spese relative all’iscrizione presso collegi di merito riconosciuti e accreditati dal MUR e/o alle seguenti strutture:

  • CampusX Chieti;
  • CampusX Roma;
  • CampusX Bari.

Gli studenti che risultano vincitori del bando di concorso e che possono beneficiare dei suddetti contributi erogati da parte dell’Istituto hanno la possibilità di restare in collegio fino al momento della discussione della tesi di laurea magistrale, a patto che presentino ogni anno un’apposita dichiarazione di mantenimento del beneficio.

Per quanto riguarda gli importi che vengono erogati ai soggetti beneficiari, invece, questi ultimi dipendono dalla fascia ISEE di appartenenza e non possono comunque superare i limiti massimi che vengono definiti dal bando di concorso.

Collegi universitari INPS: quali sono gli studenti che possono beneficiare dei contributi? Requisiti

Ai bandi di concorso che prevedono l’erogazione di contributi per coprire le spese ai fini dell’iscrizione presso i collegi universitari INPS possono prendere parte tutti gli studenti universitari, a patto che questi ultimi siano figli di:

  • dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Magistrale;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere un’età anagrafica inferiore a 26 anni;
  • non avere un ritardo nella carriera scolastica superiore a 2 anni, indipendentemente dalla motivazione che ha portato a quest’ultimo;
  • trovarsi in uno stato di inoccupato o di disoccupato nel momento in cui si presenta la domanda;
  • non essere già stati allontanati da una struttura collegiale;
  • non aver riportato delle condanne penali o non avere dei procedimenti penali in corso;
  • non essere beneficiari di nessuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, erogate da parte dello Stato o di altri Enti e Istituzioni pubbliche o private, di importo complessivo superiore a 6.000 euro.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso che permette di beneficiare dei contributi per l’iscrizione a collegi universitari di merito deve essere presentata con modalità telematiche, tramite la pagina web che viene messa a disposizione sul sito web dell’INPS, cliccando sulla voce “Utilizza il servizio” e, poi, sulla voce “Portale prestazioni welfare”.

Per ricevere assistenza dall’Istituto è possibile telefonare al Contact Center, ai seguenti numeri:

  • il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa);
  • il numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile).

Borse di studio per master universitari Executive: come fare domanda all’INPS?

Borse di studio per master universitari Executive: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’assegnazione di una borsa di studio per la frequentazione di master universitari “executive” di primo e di secondo livello.

Sono ammessi a partecipare alla selezione relativa all’assegnazione delle borse di studio in oggetto erogate da parte dell’INPS i dipendenti della pubblica amministrazione che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne le borse di studio per master universitari Executive ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come e quando fare domanda all’Istituto.

Borse di studio per master universitari Executive: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione delle borse di studio con lo scopo di sostenere quelle che sono le spese per la partecipazione a master universitari Executive che devono essere effettuate da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito).

Tali borse di studio, nello specifico, vengono assegnate mediante la pubblicazione con cadenza annuale di un bando di concorso da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e ance degli Atenei interessati, in modo da consentire a coloro che risultano vincitori e, dunque, beneficiari delle medesime, di frequentare i master universitari Executive di primo e di secondo livello.

Questi ultimi, in particolare, vengono promossi sia da Atenei statali che da Atenei non statali che sono stati riconosciuti da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) come idonei al rilascio di titoli accademici in Italia, e si pongono i seguenti obiettivi:

  • garantire un’alta formazione;
  • garantire un aggiornamento professionale qualificato.

Borse di studio per master universitari Executive: quali sono gli studenti che possono beneficiarne? Requisiti

Ai bandi di concorso che assegnano le borse di studio per master universitari Executive possono prendere parte tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito).

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • essere attualmente dipendenti della pubblica amministrazione al momento della presentazione della domanda per la borsa di studio in oggetto;
  • aver già presentato all’Ateneo prescelto la domanda ai fini dell’iscrizione al master universitario Executive per il quale si ha intenzione di richiedere la borsa di studio in oggetto;
  • non essere già beneficiari di altre borse di studio che vengono assegnate da parte dell’INPS per master universitari Executive e/o per corsi di aggiornamento professionale che vengono convenzionati e finanziati da parte dell’Istituto stesso;
  • rispettare tutte le altre condizioni che vengono definite da parte del singolo Ateneo per il quale si viene ammessi al master universitario Executive;
  • aver superato le prove di selezione.

Come e quando fare domanda all’INPS?

La domanda per il bando di concorso deve essere presentata attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online disponibile sul sito web dell’INPS, seguendo le modalità che vengono indicate all’interno dello specifico bando di concorso.

Il termine ultimo per l’invio dell’istanza, invece, è fissato al quinto giorno successivo rispetto alla pubblicazione da parte degli Atenei della graduatoria degli idonei ad ottenere la borsa di studio.

Convitti ed educandati in Italia: come fare domanda per i contributi INPS?

Convitti ed educandati in Italia: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online attraverso il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’erogazione di contributi per l’iscrizione a convitti nazionali ed educandati statali.

Sono ammessi a partecipare alla selezione dei posti nei suddetti convitti ed educandati in Italia i figli o orfani dei lavoratori e dei pensionati che sono iscritti al Fondo Credito, alla Gestione Magistrale e alla Gestione Postelegrafonici.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i convitti ed educandati in Italia ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono i soggetti che possono frequentarli e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Convitti ed educandati in Italia: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a concorso ogni anno dei contributi al fine di sostenere quelle che sono le spese relative all’iscrizione presso convitti nazionali ed educandati statali, nonché alla frequenza, in regime di convitto o semiconvitto, di:

  • scuola primaria (scuola elementare);
  • scuola secondaria di primo grado (scuola media);
  • scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Tali strutture, nello specifico, sono adibite in regime di convitto o semiconvitto, e prevedono l’assegnazione di contributi che coprono tutta la durata del ciclo di studi dello studente, ossia a partire dal primo anno delle scuole elementari e fino all’ultimo anno delle scuole superiori.

Se si intende continuare a beneficiare della prestazione economica, però, i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione all’INPS.

Per ciò che concerne i convitti ad elevata specializzazione, invece, il contributo in questione è limitato esclusivamente ad un anno.

Convitti ed educandati in Italia: quali sono gli studenti che possono frequentarli? Requisiti

Ai bandi di concorso che prevedono l’erogazione di contributi per coprire le spese ai fini dell’iscrizione presso i convitti ed educandati in Italia possono prendere parte tutti gli studenti della scuola primaria (scuola elementare), della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), a patto che questi ultimi siano figli di:

  • dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Magistrale;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • non essere già beneficiario di altre provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi, di importo complessivo superiore a 6.000 euro, erogate da parte dello Stato o da parte di altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
  • non essere già assegnatario di un altro posto all’interno di un convitto di proprietà dell’INPS.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso che permette di beneficiare dei contributi per l’iscrizione a convitti ed educandati in Italia deve essere presentata con modalità telematiche, attraverso l’apposita pagina online che viene messa a disposizione sul sito web dell’Istituto, cliccando sulla voce “Utilizza il servizio” e, poi, sulla voce “Portale prestazioni welfare”.

Per ricevere assistenza dall’INPS, inoltre, i soggetti interessati possono telefonare al Contact Center, ai seguenti numeri:

  • il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa);
  • il numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario che viene messo a disposizione dal proprio gestore telefonico).

Contributi per master universitari in Italia: come fare domanda?

Contributi per master universitari in Italia: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’erogazione di contributi che permettono di coprire in maniera parziale quelle che sono le spese relative all’iscrizione e alla partecipazione a master universitari in Italia.

Sono ammessi a partecipare alla selezione per l’erogazione dei suddetti contributi da parte dell’INPS i figli e orfani dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Unitaria, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Assistenza Magistrale.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i contributi per master universitari in Italia ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono gli studenti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Contributi per master universitari in Italia: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione ogni anno dei contributi con l’obiettivo di coprire in maniera parziale quelle che sono le spese che devono essere sostenute da parte degli studenti al fine di iscriversi e di partecipare a master universitari in Italia.

Tali contributi, nello specifico, vengono erogati in seguito alla pubblicazione di un apposito bando di concorso che viene pubblicato con cadenza annuale da parte dell’Istituto stesso, all’interno della sezione “Welfare, Assistenza e Mutualità” del proprio sito web ufficiale.

Contributi per master universitari in Italia: quali sono gli studenti che possono beneficiarne? Requisiti

Ai bandi di concorso che prevedono l’erogazione dei contributi in questione possono prendere parte tutti gli studenti che frequentano dei master universitari in Italia, a patto che questi ultimi siano figli di:

  • dipendenti o pensionati che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Magistrale.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • aver presentato l’ISEE per prestazioni universitarie;
  • aver conseguito il diploma di laurea triennale (L), il diploma di laurea specialistica (LS), il diploma di laurea magistrale (LM) oppure il diploma di laurea di vecchio ordinamento;
  • rispettare tutte le condizioni che vengono stabilite da parte del singolo Ateneo nel quale si è stati ammessi per la frequentazione del master universitario.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso che permette di beneficiare dei contributi per master universitari in Italia deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale.

In particolare, dopo aver richiesto all’Istituto stesso l’iscrizione alla banca dati dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, mediante la presentazione dell’apposito modulo AS150, i soggetti interessati devono effettuare l’autenticazione all’interno della propria area riservata disponibile sul sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, tramite l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

Dopo aver effettuato l’accesso nella propria area riservata, dunque, gli studenti che intendono partecipare al bando di concorso in questione devono presentare la relativa domanda per l’erogazione dei contributi per master universitari in Italia da parte dell’INPS attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio web denominato Portale prestazioni welfare.

Infine, se si intende consultare i bandi che sono stati già pubblicati dall’Istituto e scaricare i rispettivi allegati, bisogna selezionare la voce “Portale welfare in un click“.

Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS: come fare domanda?

Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’assegnazione di una borsa di studio per scuola di primo e secondo grado, università e Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Sono ammessi a partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio in questione erogate da parte dell’INPS i figli dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Unitaria, alla Gestione Magistrale, alla Gestione Dipendenti Pubblici, al Gruppo Poste Italiane e all’ex IPOST (Istituto Postelegrafonici).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne le borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono gli studenti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS: che cos’è e come funziona il bando di concorso?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione delle borse di studio con lo scopo di sostenere quelle che sono le spese per la frequenza che devono essere sostenute da parte degli studenti di:

  • scuole di primo e di secondo grado;
  • università;
  • Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Tali borse di studio, nello specifico, vengono assegnate mediante tre diversi bandi di concorso che vengono pubblicati tra il terzo trimestre dell’anno ed il primo trimestre dell’anno successivo, ossia:

  • un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio che finanziano in maniera parziale le spese per la frequenza delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
  • un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio che finanziano in maniera parziale le spese per la formazione di livello post-secondario, universitario, post-universitario e professionale;
  • un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio che finanziano in maniera parziale le spese per la frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS: quali sono gli studenti che possono beneficiarne? Requisiti

Ai bandi di concorso che assegnano le borse di studio in oggetto possono prendere parte tutti gli studenti della scuola di primo e secondo grado, università e ITS, a patto che questi ultimi siano figli di:

  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Esclusivamente per quanto riguarda le borse di studio per la scuola di primo e secondo grado e l’università, poi, l’assegnazione avviene anche per i figli di:

  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A.;
  • dipendenti ex IPOST;
  • pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex IPOST.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • gli studenti delle scuole di primo e secondo grado e dell’università devono aver studiato presso:
    • istituti scolastici e università, statali o legalmente riconosciuti;
    • scuole italiane all’estero;
    • scuole europee dell’Unione europea;
    • istituti stranieri, con corsi che vengono riconosciuti come equivalenti a quelli italiani dalla legge;
  • gli studenti degli ITS devono:
    • aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore;
    • essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell’ITS;
    • non essere già beneficiari di altre provvidenze simili di importo superiore al 50% di quello relativo alla borsa di studio bandita;
    • essere studenti fuori sede in un Comune che dista almeno 100 chilometri;
    • avere un’età anagrafica pari o inferiore a 32 anni.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso deve essere presentata tramite il servizio Portale Prestazioni Welfare da parte dei seguenti soggetti:

  • il genitore iscritto in servizio o in pensione;
  • il genitore superstite o il tutore;
  • lo studente, se maggiorenne.

Guida INPS per le donne vittime di violenza: quali sono tutti i servizi e le tutele disponibili

Recentemente, l’INPS ha pubblicato una guida pratica a supporto delle donne vittime di violenza. La guida, disponibile nella sezione dedicata sul sito web dell’istituto, è composta di 8 punti e fornisce tutte le informazioni necessarie sui servizi e le tutele disponibili.

L’Istituto, nel redigere questa guida dettagliata, si rivolge potenzialmente alle donne che abbiano già denunciato o meno atti al numero verde 1522 per essere poste sotto tutela dei Centri Antiviolenza.

Proprio il numero verde 1522 è uno dei principali strumenti messi a disposizione delle donne che si trovano in situazioni di pericolo.

Quali sono le misure, i servizi e le tutele disponibili per le donne? Vediamo subito com’è composta la guida pubblicata dall’INPS.

Guida INPS per le donne vittime di violenza

L’INPS ha pubblicato una guida si supporto per le donne vittime di violenza. Si tratta di un utile strumento che l’Istituto mette a disposizione alle donne che si trovano in situazioni di pericolo per essere poste sotto la tutela dei Centri Antiviolenza.

Il primo importante strumento è proprio il numero verde 1522: si tratta di un servizio gratuito, accessibile sia da rete fissa che da rete mobile e fornisce supporto alle donne in diverse lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo e arabo.

Per chi volesse maggiori informazioni sul numero, queste sono disponibili anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle sedi INPS.

Nella guida, uno spazio anche all’Assegno di inclusione, un ulteriore sostegno economico pensato proprio per i nuclei familiari in situazioni di svantaggio, comprese le vittime di violenza.

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è una misura istituita con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’emancipazione. La misura si concretizza in un contributo economico pari a 400 euro al mese, erogato per 12 mensilità.

Le vittime possono richiedere il reddito di libertà direttamente al proprio Comune di residenza oppure tramite un rappresentante legale.

Si tratta di una misura che rappresenta un sostegno economico concreto e di supporto per le donne che stanno cercando di andare avanti e ricostruirsi una vita autonomamente.

Isee per le donne protette

Le donne vittime di violenza che fanno parte dei programmi dei Centri Antiviolenza possono richiedere l’Isee, per l’accesso a prestazione agevolate, senza includere il reddito del coniuge. In questo caso, l’esclusione è ammessa quando all’altro sia stata tolta la potestà genitoriale o sia stato soggetto a un allontanamento dalla residenza familiare.

La misura permette una valutazione economica equa, con l’obiettivo di assicurare alle vittime l’accesso alle prestazioni, senza subire ulteriori penalizzazioni.

Guida INPS: dall’astensione dal lavoro al congedo indennizzato

Ci sono, infine, altre due forme di tutela descritte dalla guida INPS per le donne vittime di violenza.
Per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, l’Istituto riconosce il diritto all’astensione dal lavoro per massimo 90 giorni nell’arco di tre anni.

Si tratta di una misura applicabile:

  • Alle lavoratrici del settore pubblico e privato;
  • Alle lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Alle apprendiste;
  • Alle lavoratrici agricole;
  • Alle lavoratrici domestiche;
  • Alle lavoratrici autonome.

Per quanto riguarda, invece, la seconda misura, ovvero il congedo indennizzato, la domanda può essere presentata online direttamente all’INPS dalle donne vittime di violenza già inserite nei percorsi di protezione.

Anche in questo caso, si tratta di una forma di tutela per le donne che necessitano di un periodo di allontanamento dal lavoro, proprio a causa della violenza subita. Il congedo è un modo per poter affrontare in sicurezza il loro percorso di recupero.

Convitti INPS per studenti: come fare domanda?

Convitti INPS per studenti: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’assegnazione di determinati posti all’interno di convitti che sono di proprietà dell’Istituto stesso.

Sono ammessi a partecipare alla selezione dei posti nei suddetti convitti di proprietà dell’INPS i figli o orfani dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché ai figli o organi dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i convitti INPS per studenti ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono i soggetti che possono frequentarli e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, dove si trovano e che cosa forniscono i posti messi a disposizione, come fare domanda all’Istituto.

Convitti INPS per studenti: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha la proprietà di alcune strutture che vengono messe a concorso ogni anno al fine di ospitare gli studenti che risultano vincitori dei rispettivi bandi.

Tali strutture, nello specifico, sono adibite in regime di convitto o semiconvitto per tutta la durata del ciclo di studi dello studente, ovvero a partire dal primo anno della scuola primaria (scuole elementari) e fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).

Convitti INPS: quali sono gli studenti che possono frequentarli? Requisiti

Ai bandi di concorso che assegnano i posti in convitto e in semiconvitto possono prendere parte tutti gli studenti della scuola primaria (scuola elementare), della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), a patto che questi ultimi siano figli di:

  • dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Magistrale.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • non avere un ritardo nella carriera scolastica superiore a 2 anni;
  • non essere già stato allontanato in precedenza da una struttura convittuale;
  • non aver riportato delle condanne penali e non avere dei procedimenti penali in corso.
  • non essere già beneficiario di altra provvidenza scolastica di importo complessivo superiore a 6.000 euro, erogata da parte dello Stato o da parte di altri Enti e Istituzioni pubbliche o private.

Convitti INPS per studenti: dove si trova e che cosa forniscono i posti messi a concorso?

Ecco qui di seguito quali sono i 5 convitti INPS per studenti situati sul territorio italiano:

  • Anagni (FR);
  • Arezzo;
  • Caltagirone (CT);
  • Sansepolcro (AR);
  • Spoleto (PG).

Tali convitti di proprietà dell’Istituto mettono a disposizione degli studenti vincitori i seguenti servizi:

  • il vitto, anche in formula semiconvitto;
  • l’alloggio, solo in formula convitto;
  • i laboratori didattici;
  • le escursioni;
  • le attività sportive e di svago;
  • l’assistenza socioeducativa e psicologica.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso che permette di beneficiare dei posti in convitti INPS per studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado deve essere presentata attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • online, tramite l’apposita pagina web che viene messa a disposizione sul sito web dell’Istituto, selezionando la voce “Utilizza il servizio” e, successivamente, la voce “Portale prestazioni welfare”;
  • Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure telefonando al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario che viene messo a disposizione dal proprio gestore telefonico).

Alloggi universitari Ostia: 28 posti per l’anno accademico 2024-25, avviso INPS

Alloggi universitari Ostia: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono stati messi a disposizione 28 posti presso la Casa del maestro di Ostia per ciò che concerne l’anno accademico 2024-2025.

A tal proposito, in particolare, in seguito all’Accordo gestionale che è stato sottoscritto tra l’INPS, Roma Capitale e l’Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza DiSCo, l’Istituto stesso ha pubblicato un apposito documento denominato Alloggi universitari Ostia per l’anno accademico 2024-2025, con il quale ha comunicato la sopra citata Casa del maestro di Ostia, situata in Lungomare Toscanelli n. 200, è stata adibita a studentato.

La domanda per beneficiare dei 28 alloggi universitari messi a disposizione deve essere presentata entro il termine ultimo del 10 settembre 2024 da parte degli studenti che possiedono tutti i requisiti necessari e, nello specifico, da parte di:

  • gli studenti universitari che sono figli oppure orfani ed equiparati dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • in via residuale, poi, i figli oppure orfani ed equiparati dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati che sono iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e dei soggetti che sono iscritti al Fondo Postelegrafonici.

Alloggi universitari Ostia: ecco quali sono i posti messi a concorso dall’INPS per l’anno accademico 2024-2025

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha messo a concorso per la Gestione Assistenza Magistrale 28 posti per l’anno accademico 2024-2025, i quali sono suddivisi nel seguente modo:

  • 20 alloggi universitari doppi (10 camere);
  • 6 alloggi universitari singoli (6 camere);
  • 2 alloggi universitari singoli riservati esclusivamente agli studenti diversamente abili.

Alloggi universitari Ostia: soggetti beneficiari

Ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono fare domanda per beneficiare dei 28 alloggi universitari a Ostia banditi:

  • i figli o orfani del titolare del diritto;
  • gli orfani dell’altro genitore;
  • i figli dei soggetti iscritti che vengono riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Alloggi universitari Ostia: requisiti di ammissione al concorso

Ecco quali sono i requisiti necessari per partecipare al concorso relativo ai 28 posti presso la Casa del maestro di Ostia (Lungomare Toscanelli n. 200):

  • frequentare un corso di laurea universitario presso un Ateneo che ha la propria sede principale o secondaria nel raggio di 60 km dalla residenza universitaria;
  • non avere un ritardo nella carriera scolastica superiore a 2 anni, indipendentemente dalla motivazione che ha portato a quest’ultimo, a partire dal primo anno della scuola primaria (scuole elementari) e fino all’anno accademico attuale;
  • trovarsi in uno stato di inoccupato o di disoccupato nel momento in cui si presenta la domanda;
  • non aver superato il 27° anno di età alla data di scadenza dell’avviso, ovvero al 10 settembre 2024;
  • non aver riportato delle condanne penali o non avere dei procedimenti penali in corso;
  • non essere beneficiari di nessuna provvidenza scolastica, di nessuna borsa di studio e/o di nessun altro beneficio a sostegno del diritto allo studio, erogare da parte dello Stato o di altri Enti e Istituzioni pubbliche o private, di importo superiore a 6.000 euro per l’anno accademico 2023-2024.

Come e quando fare domanda?

La domanda per i 28 alloggi universitari a Ostia deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) e deve essere recapitata al seguente indirizzo: [email protected], entro il 10 settembre 2024.

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali digitali ai fini dell’autenticazione:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

INPS e Casse professionali: da settembre ricongiunzione dei contributi solo online

INPS e Casse professionali: con la pubblicazione del messaggio n. 2770 del 31 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal mese di settembre dell’anno 2024 lo scambio delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali che hanno firmato un’apposita convenzione quadro potranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 45 del 5 marzo 1990, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 57 del 9 marzo 1990.

Il messaggio INPS in oggetto, in particolare, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti all’interno del proprio sito web ufficiale:

  • la convenzione quadro che è stata firmata tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali e che è stata adottata mediante la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 1739 del 12 maggio 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 2498 del 4 luglio 2023, recante “Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023”.

INPS e Casse professionali: scambio online delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi

Come abbiamo già specificato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione dei sopra citati messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023, l’INPS ha comunicato che hanno aderito alla Convenzione quadro per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione 9 Casse professionali.

Pertanto, a partire dal mese di settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito come lo scambio delle suddette informazioni debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche, tramite l’utilizzo delle apposite piattaforme informatiche che vengono messe a disposizione da parte della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) e della Cassa Geometri, in attesa del coordinamento che sarà effettuato a breve anche con le altre Casse professionali che hanno firmato la Convenzione in oggetto.

In particolare, dunque, lo scambio telematico delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi in uscita dall’INPS verso la Cassa professionale si articola nelle seguenti fasi:

  • la richiesta del prospetto dei contributi versati all’INPS e la consultazione online dello stato della richiesta di certificazione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.1, della Convenzione);
  • l’invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS (allegato 2, sez. d.2, della Convenzione);
  • la richiesta di un eventuale riesame della precedente certificazione online e la consultazione dello stato della richiesta di riesame (allegato 1, sez. b.3, della Convenzione);
  • l’invio di un nuovo prospetto contributivo da parte dell’INPS, in seguito alla richiesta di riesame presentata (allegato 2, sez. d.4, della Convenzione);
  • la notifica dell’esito dell’operazione di ricongiunzione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.5, della Convenzione).

Organizzazioni internazionali: cumulo per la pensione anticipata

Organizzazioni internazionali: con la pubblicazione della circolare n. 87 del 1° agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la nuova normativa che ha previsto l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche per quanto riguarda la pensione anticipata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • l’art. 18 della legge n. 115 del 29 luglio 2015, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 178 del 3 agosto 2015;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 136 del 13 giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 71 dell’11 aprile 2017, recante “Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 – Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali”;
  • la circolare INPS n. 50 del 21 aprile 2022, recante “Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti”.

Organizzazioni internazionali: novità sul cumulo dei periodi assicurativi maturati, le istruzioni INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalle recenti circolari n. 71 dell’11 aprile 2017 e n. 50 del 21 aprile 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ed attuative per ciò che concerne la disciplina relativa al cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali.

Tali istruzioni, nello specifico, sono state comunicate in seguito alle modifiche che sono state apportate dal comma 1 dell’art. 18 della suddetta legge n. 115 del 2015, il quale ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2016 il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • la Gestione separata;
  • le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • i regimi previdenziali degli Enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Il successivo comma 2, poi, ha specificato che il cumulo in questione può essere richiesto per beneficiare della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Dopodiché, l’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2023, e successive modificazioni, ha aggiunto al cumulo delle prestazioni anche la pensione anticipata.

Dipendenti pubblici: chiarimenti INPS sulla gestione della posizione assicurativa

Dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010 pubblicata da parte dell’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) ed, in particolare, sul contenuto dei paragrafi 1 e 1.1 della medesima.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dal paragrafo 1 e dal paragrafo 1.1. della nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, recante “1) D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010­ – Ulteriori precisazioni In materia pensionistica. 2) Età pensionabile del dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Legge n. 183/2010)”.

Dipendenti pubblici: l’INPS fornisce i chiarimenti sul contenuto della nota operativa INPDAP n. 56 del 2010

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dal sopra citato art. 12, comma 12 undecies, del decreto legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, a partire dal 31 luglio 2010 sono state abrogate le seguenti normative:

  • la legge n. 322 del 2 aprile 1958, e successive modificazioni;
  • l’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973;
  • l’art. 40 della legge n. 1646 del 22 novembre 1962.

Tali disposizioni, nello specifico, regolavano la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per quanto riguarda i soggetti che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici.

Pertanto, non è più possibile costituire delle posizioni assicurative presso il FPLD nei confronti di coloro che sono iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici, che sono cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 e che sono senza diritto a pensione.

In base a quanto viene disposto dalla suddetta nota operativa dell’INPDAP, dunque, a partire dal 31 luglio 2010 gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione hanno la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc…, anche dopo che sono scaduti i termini decadenziali di invio delle medesime.

Nello specifico:

  • per ciò che concerne le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici il termine decadenziale è fissato a 90 giorni dalla data di cessazione del servizio o dalla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • per ciò che concerne le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi il termine decadenziale è fissato all’ultimo giorno di servizio;
  • per ciò che concerne le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro il termine decadenziale è fissato all’ultimo giorno di servizio;
  • per ciò che concerne le domande di computo dei servizi e di riscatto che vengono presentate da parte dei soggetti che sono iscritti alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS) il termine decadenziale è fissato a due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro a causa del superamento del limite massimo di età previsto.
  • per ciò che concerne le domande di riconoscimento del servizio militare di leva il termine decadenziale è fissato a 90 giorni dalla data di cessazione del servizio.

Accordo Italia Australia: le novità per il 2024

Accordo Italia Australia: con la pubblicazione del messaggio n. 2702 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le novità per ciò che concerne l’Accordo bilaterale di sicurezza sociale che è stato sottoscritto da parte dell’Italia e dell’Australia e che è entrato in vigore il 1° ottobre 2000, relativamente agli assicurati e ai pensionati.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, il quale è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2000.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto di recente sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del comunicato stampa dell’INPS del 29 marzo 2024, recante “Pagamento delle pensioni all’estero: eliminazione delle modalità di pagamento assegno nei Paesi europei“.

Accordo Italia Australia: l’INPS comunica le novità per gli assicurati e i pensionati per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato Accordo bilaterale sulla sicurezza sociale che è stato firmato tra l’Italia e l’Australia e che è entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 2000, ecco qui di seguito quali sono le principali novità per quanto riguarda gli assicurati e i pensionati per il 2024:

  • modifiche alle modalità relative alla presentazione della domanda di pensione australiana da parte dei soggetti che hanno la propria residenza in Italia;
  • graduale eliminazione del pagamento delle pensioni all’estero tramite assegno per i soggetti che percepiscono le medesime in Australia;
  • esclusione dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono in Australia.

Accordo Italia Australia: come fare domanda per la pensione australiana se si ha la residenza in Italia?

A partire dal 1° luglio 2024 il formulario “IA – Reddito e beni patrimoniali” è stato accorpato al formulario “AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia”.

A tal proposito, pertanto, con l’obiettivo di permettere una trasmissione più rapida e semplice delle informazioni reddituali, la quale avvenga nello stesso momento in cui viene presentata la domanda di pensione australiana, l’Accordo in oggetto invita i soggetti beneficiari che hanno la residenza in Italia ad utilizzare il nuovo formulario per inviare l’istanza e a consultare l’apposita pagina web relativa all’Accordo bilaterale, disponibile sul sito dell’INPS.

Accordo Italia Australia: graduale eliminazione del pagamento delle pensioni all’estero tramite assegno

Nel mese di febbraio dell’anno in corso è terminata la campagna concernente l’eliminazione degli assegni in Australia.

Nello specifico, con lo scopo di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, lo Stato australiano ha previsto che l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero, ovvero Citibank N.A., possa erogare le pensioni ai residenti in Italia esclusivamente tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario;
  • in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank.

A tal proposito, dunque, Citibank ha richiesto ai pensionati interessati l’invio dei dati bancari che sono necessari per effettuare i futuri pagamenti sul conto corrente bancario.

Esclusivamente nel caso in cui siano presenti delle ipotesi del tutto eccezionali, invece, la banca potrà versare la pensione spettante mediante l’emissione e la spedizione di un assegno di deposito non trasferibile al pensionato.

Esclusione dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono in Australia

In seguito alla conclusione dell’Accordo relativo allo scambio telematico dei dati di decesso tra INPS e Centrelink australiano, i pensionati residenti in Italia che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita svolta dai Citibank.

ISCRO 2024: le istruzioni amministrative INPS

ISCRO 2024: con la pubblicazione della circolare n. 84 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni procedurali e contabili per ciò che concerne l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) che viene riconosciuta nei confronti dei soggetti che svolgono un’attività professionale di lavoro autonomo e che risultano iscritti alla Gestione separata dell’Istituto stesso, in seguito alle modifiche normative che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • la legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • l’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarià’ contributiva (DURC)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 179, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023;
  • l’art. 1, commi da 142 a 155, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 17 bis del decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 105 del 7 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024.

ISCRO 2024: le istruzioni INPS sull’indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, commi da 142 a 155, della Legge di Bilancio 2024, viene riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e che svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.

A tal proposito, in particolare, possono beneficiare dell’indennità ISCRO tutti i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che sono in possono dei seguenti requisiti.

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni ancora precedenti;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni.

La domanda può essere presentata sia tramite Istituti di Patronato e Contact Center che direttamente sul sito web dell’INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS.

Congedo parentale 2024: nuove modalità per fare domanda per l’indennità maggiorata

Congedo parentale 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver aggiornato la procedura relativa alla presentazione delle domande di congedo parentale e di congedo parentale a ore, in seguito alle modifiche normative che sono state apportate di recente dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla Legge di Bilancio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001;
  • l’art. 1, comma 359, della legge n. 297 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023, recante “Articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti”;
  • la circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024, recante “Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti”.

Congedo parentale 2024: l’INPS aggiorna la procedura di presentazione delle domande per richiedere l’indennità maggiorata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle recenti novità che sono state introdotte dal sopra citato art. 1, comma 359, della Legge di Bilancio 2023, e dal sopra citato art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024, è stato previsto quanto segue:

  • un aumento dal 30% all’80% della retribuzione relativa all’indennità di congedo parentale di durata pari ad un mese da fruire entro il compimento del sesto anno di vita del figlio;
  • un aumento dell’indennità di congedo parentale per un altro mese dal 30% al 60% della retribuzione per una durata massima pari ad un mese di congedo ed entro il compimento del sesto anno di vita degli figlio, con ulteriore aumento all’80% esclusivamente per quanto riguarda il 2024.

A tal proposito, pertanto, l’INPS ha comunicato di aver modificato la procedura relativa alla presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore, permettendo ai lavoratori dipendenti di beneficiare dell’indennità maggiorata prevista per l’anno in corso.

In particolare, basta spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Prestazione occasionale INPS: aggiornamento dei dati solo tramite MyINPS

Prestazione occasionale INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal mese di luglio dell’anno in corso i dati anagrafici e le informazioni relative ai propri contatti possono essere inseriti ed aggiornati da parte dei prestatori di lavoro occasionale esclusivamente attraverso l’utilizzo della propria area riservata MyINPS presente sul sito web ufficiale dell’Istituto stesso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017, recante “Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale”.

Prestazione occasionale INPS: i dati anagrafici e di contatto dei prestatori di lavoro occasionale possono essere inseriti ed aggiornati solo tramite l’area riservata MyINPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 2017, e successive modificazioni, l’INPS ha comunicato mediante la pubblicazione della circolare n. 107 del 2017 sopra richiamata che alcuni dati relativi alla prestazione occasionale potessero essere comunicati da parte dei soggetti interessati tramite l’utilizzo dei seguenti strumenti:

  • posta elettronica (email);
  • short message service (SMS);
  • area riservata MyINPS.

A tal proposito, pertanto, per ciò che concerne la piattaforma telematica INPS dedicata alle prestazioni occasionali, l’Istituto stesso ha specificato che dovessero essere comunicate le seguenti informazioni attraverso l’utilizzo delle suddette modalità.

In particolare:

  • l’avvenuta comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa eseguita, nonché dei relativi termini di svolgimento, ai prestatori del Libretto Famiglia;
  • la dichiarazione inviata da parte dell’utilizzatore in maniera preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell’utilizzatore, con l’indicazione dei termini generali di quest’ultima, nonché, in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa, dell’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione inviata dall’utilizzatore, ai prestatori del Contratto di Prestazione occasionale.

Mediante la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai soggetti interessati che, a partire dal mese di luglio dell’anno 2024, possono inserire ed aggiornare i propri dati relativi ai contatti di posta elettronica (email) e/o di short message service (SMS) esclusivamente attraverso l’utilizzo di un unico canale, ovvero la propria area riservata MyINPS.

Nello specifico, i prestatori di lavoro occasionale potranno inserire ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto solamente tramite la propria area riservata MyINPS, disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto stesso.

Per fare ciò dovranno necessariamente effettuare prima autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and Trust Services) o PIN (esclusivamente per i cittadini residenti all’estero che non sono in possesso di un documento di riconoscimento italiano).

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: retribuzioni per il 2024

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 83 del 22 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi giornalieri in base ai quali si può effettuare il calcolo per il 2024 delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per ciò che concerne i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
  • il decreto del 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato redatto da parte del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 159 del 9 luglio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto recentemente sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 3 del 3 gennaio 2024, recante “Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024”;
  • la circolare INPS n. 81 dell’11 luglio 2024, recante “Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2024”.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: l’INPS comunica le retribuzioni di riferimento per i versamenti volontari per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene stabilito dal sopra citato decreto del MLPS del 21 maggio 2024, l’INPS ha comunicato con la recente circolare n. 81 dell’11 luglio 2024 quali sono le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e per i compartecipanti familiari ai fini del versamento dei contributi integrativi volontari per il 2024.

A tal proposito, ecco qui di seguito la retribuzione di riferimento per i versamenti volontari per l’anno 2024:

  • Agrigento – 72,04 euro;
  • Alessandria – 83,31 euro;
  • Ancona – 83,00 euro;
  • Aosta – 71,36 euro;
  • Arezzo – 77,82 euro;
  • Ascoli Piceno – 76,38 euro;
  • Asti – 82,33 euro;
  • Avellino – 75,20 euro;
  • Bari – 77,05 euro;
  • Belluno – 80,89 euro;
  • Benevento – 75,22 euro;
  • Bergamo – 80,05 euro;
  • Biella – 81,73 euro;
  • Bologna – 80,21 euro;
  • Bolzano – 82,44 euro;
  • Brescia – 80,09 euro;
  • Brindisi – 77,54 euro;
  • Cagliari – 75,34 euro;
  • Caltanissetta – 75,69 euro;
  • Campobasso – 69,82 euro;
  • Caserta – 72,58 euro;
  • Catania – 75,87 euro;
  • Catanzaro – 73,80 euro;
  • Chieti – 73,96 euro;
  • Como – 83,89 euro;
  • Cosenza – 72,53 euro;
  • Cremona – 82,69 euro;
  • Crotone – 66,80 euro;
  • Cuneo – 80,49 euro;
  • Enna – 75,39 euro;
  • Ferrara – 80,29 euro;
  • Firenze – 81,51 euro;
  • Foggia – 83,97 euro;
  • Forlì Cesena – 79,06 euro;
  • Frosinone – 67,12 euro;
  • Genova – 79,17 euro;
  • Gorizia – 78,45 euro;
  • Grosseto – 79,66 euro;
  • Imperia – 75,14 euro;
  • Isernia – 68,56 euro;
  • La Spezia – 77,57 euro;
  • L’Aquila – 77,98 euro;
  • Latina – 77,51 euro;
  • Lecce – 71,24 euro;
  • Lecco – 83,89 euro;
  • Livorno – 76,33 euro;
  • Lodi – 80,88 euro;
  • Lucca – 78,02 euro;
  • Macerata – 78,43 euro;
  • Mantova – 82,26 euro;
  • Massa Carrara – 66,68 euro;
  • Matera – 75,81 euro;
  • Messina – 77,33 euro;
  • Milano – 79,18 euro;
  • Modena – 82,39 euro;
  • Monza Brianza – 79,18 euro;
  • Napoli – 76,00 euro;
  • Novara – 82,55 euro;
  • Nuoro – 75,46 euro;
  • Oristano – 75,54 euro;
  • Padova – 82,35 euro;
  • Palermo – 76,96 euro;
  • Parma – 80,76 euro;
  • Pavia – 83,32 euro;
  • Perugia – 79,57 euro;
  • Pesaro Urbino – 76,03 euro;
  • Pescara – 73,13 euro;
  • Piacenza – 81,24 euro;
  • Pisa – 79,65 euro;
  • Pistoia – 84,19 euro;
  • Pordenone – 78,73 euro;
  • Potenza – 69,71 euro;
  • Prato – 81,66 euro;
  • Ragusa – 74,44 euro;
  • Ravenna – 78,66 euro;
  • Reggio Calabria – 75,69 euro;
  • Reggio Emilia – 85,90 euro;
  • Rieti – 74,74 euro;
  • Rimini – 80,44 euro;
  • Roma – 76,62 euro;
  • Rovigo – 78,53 euro;
  • Salerno – 72,83 euro;
  • Sassari – 77,21 euro;
  • Savona – 75,73 euro;
  • Siena – 82,79 euro;
  • Siracusa – 77,75 euro;
  • Sondrio – 79,94 euro;
  • Taranto – 75,79 euro;
  • Teramo – 76,43 euro;
  • Terni – 74,96 euro;
  • Torino – 81,74 euro;
  • Trapani – 75,12 euro;
  • Trento – 88,00 euro;
  • Treviso – 84,92 euro;
  • Trieste – 78,36 euro;
  • Udine – 78,59 euro;
  • Varese – 80,83 euro;
  • Venezia – 82,46 euro;
  • Verbano Cusio Ossola – 83,26 euro;
  • Vercelli – 83,04 euro;
  • Verona – 81,98 euro;
  • Vibo Valentia – 71,70 euro;
  • Vicenza – 81,63 euro;
  • Viterbo – 76,12 euro.

Quanto costa riscattare 5 anni di contributi per avere un assegno pensione più alto? Come funziona la pace contributiva Inps 2024

L’Inps ha recepito quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2024 e, adesso, alcuni lavoratori hanno la possibilità di riscattare 5 anni di contributi per avere un assegno pensione più alto.

La possibilità è riservata ai lavoratori che non hanno maturato contributi prima del 1° gennaio 1996 e che sono iscritti dall’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o ai fondi speciali.

La pace contributiva 2024 può coprire fino a 5 anni, anche non consecutivi. Come si calcola? Come funziona?

Chi sono i beneficiari della pace contributiva Inps 2024

La pace contributiva Inps è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio del 2024 per il biennio 2024-25. Già sperimentata nel triennio 2019-21, è stata recepita dall’Inps nella circolare n 69/2024.

Permette a chi non ha contributi precedenti al 1° gennaio 1996 di riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione.

La misura si rivolge ai lavoratori iscritti:

  • All’AGO e alle sue forme sostitutive ed esclusive;
  • Alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani;
  • Agli iscritti alla Gestione separata.

I periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione in nessun fondo previdenziale.

Periodi riscattabili della pace contributiva

La pace contributiva Inps 2024 prevede la copertura di periodi senza contributi anche non continuativi, sempre nel limite di 5 anni.

I periodi devono collocarsi dopo il 31 dicembre 1995 e devono essere precedenti al 1° gennaio 2024.
Quali sono i periodi riscattabili? Si possono riscattare solo ed esclusivamente i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro.

Non è ammesso l’utilizzo della pace contributiva Inps 2024 per i periodi precedenti alla prima occupazione. I periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Come funziona il riscatto fino a 5 anni dei contributi

L’Inps, nella circolare n. 69/2024, specifica che la pace contributiva 2024 ha lo scopo di offrire la possibilità di aggiungere fino a 5 anni di contributi, anche per tutti coloro che non hanno già fruito della misura attiva nel triennio 2019-21.

Bisogna stare molto attenti alla decadenza dal beneficio. Quando avviene? Si decade quando il contribuente ha periodi da riscattare che sono già coperti in altri fondi previdenziali oltre che nella cassa.

Non è possibile neppure attivare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.
I lavoratori non hanno la possibilità di esercitare la possibilità di riscatto per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa in cui era in vigore l’obbligo del versamento contributivo.

Come richiedere il riscatto dei contributi? Le domande possono essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Costo e vantaggi della pace contributiva 2024

La pace contributiva, da un certo punto di vista, prevede numerosi vantaggi. Intanto, l’anticipo del diritto alla pensione: riscattando i periodi contributivi si può andare in pensione prima.

In secondo luogo consente un aumento dell’assegno pensione, in quanto i periodi riscattati concorrono all’aumento dell’importo.

Ci sono, poi, altri due vantaggi:

  • Possibilità di rateizzare il pagamento;
  • Deducibilità del contributo versato.

Molti contribuenti, a questo punto, potrebbero porsi la fatidica domanda: quanto costa? L’onere di riscatto viene calcolato “a percentuale”. Si tratta di un metodo che prevede l’applicazione di aliquote contributive per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), sull’imponibile degli ultimi dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda.

Tra i vantaggi abbiamo inserito anche la flessibilità dei pagamenti. Il pagamento, infatti, può avvenire in un’unica soluzione oppure dilazionato, in massimo 120 rate, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Non è prevista l’applicazione di interessi.