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Tag: inps

Indennità ISCRO: domanda entro il 31 ottobre 2024, avviso INPS

Indennità ISCRO: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale in data 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ricordato che si sta avvicinano la scadenza per ciò che concerne la presentazione della domanda ai fini dell’accesso alla c.d. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), la quale è destinata ad alcuni dei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Il suddetto avviso INPS, in particolare, fa riferimento a quanto era stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso mediante la pubblicazione all’interno del rispettivo sito web ufficiale della recente circolare n. 84 del 23 luglio 2024, recante “Articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Disposizioni in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Indennità ISCRO: si avvicina la scadenza del 31 ottobre 2024 per l’invio della domanda di accesso all’INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all’interno del sopra citato avviso, l’INPS ha ricordato che si è prossimi alla scadenza relativa alla presentazione della domanda per quanto riguarda l’accesso alla c.d. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

A tal proposito, in particolare, l’istanza per beneficiare dell’indennità in questione deve essere inviata all’Istituto stesso entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024.

Per ciò che concerne i soggetti che possono beneficiare di questa misura e i requisiti che devono necessariamente possedere questi ultimi, l’ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per il triennio che va dal 2021 al 2023 e, poi, confermata in maniera fissa a partire dal 1° gennaio 2024, con lo scopo di sostenere i seguenti soggetti:

  • coloro che sono iscritti alla Gestione Separata;
  • coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo;
  • coloro che non percepiscono alcun trattamento pensionistico diretto;
  • coloro che hanno conseguito un reddito di lavoro autonomo di importo inferiore al 70% rispetto alla media che è stata conseguita durante il corso degli anni precedenti.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per beneficiare dell’indennità ISCRO deve essere presentata obbligatoriamente entro il 31 ottobre 2024 attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto all’interno del rispettivo sito web ufficiale, previa autenticazione nella propria area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:
    • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), di livello 2 o superiore;
    • la CIE (Carta di identità elettronica) 3.0;
    • la CNS (Carta nazionale dei servizi);
  • il Contact center dell’INPS, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario che viene offerto dal proprio gestore telefonico);
  • gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’Istituto, tramite l’utilizzo degli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione dai medesimi.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda mediante il servizio online presente sul sito web dell’INPS, i lavoratori autonomi interessati devono accedere all’interno del Portale dell’Istituto stesso e seguire il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Strumenti > Vedi tutti > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.

Dopo aver inviato la domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l’utente interessato avrà la possibilità di prendere visione e di scaricare le ricevute e tutti i documenti che vengono prodotti dal sistema, di monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza presentata, nonché di aggiornare i dati che si riferiscono alle modalità di pagamento.

Interessi e sanzioni INPS 2024: variazione per omesso o ritardato versamento dei contributi

Interessi e sanzioni INPS 2024: con la pubblicazione della circolare n. 89 del 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, che è stata adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR), portandolo così, a partire dal 28 settembre 2024, al 3,65%.

Interessi e sanzioni INPS 2024: ecco di quanto è la variazione per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in seguito alla riduzione dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalla sopra citata decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) incide su:

  • la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare a quelli che sono gli importi che sono dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • la misura relativa alle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 18 settembre 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo.

Questa modifica non viene applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati, ma sarà applicato, per l’appunto, a partire dal mese di settembre dell’anno in corso esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di pagamento dei contributi.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% comporta delle variazioni anche per ciò che concerne le sanzioni civili, le quali, a partire dal 18 settembre 2024, saranno dovute in misura pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, in particolare, devono essere versate nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • in caso di ravvedimento operoso con pagamento entro 120 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge, in maniera spontanea e in un’unica soluzione prima che giungano le contestazioni previste (art. 30, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 19 del 2024);
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

A tal proposito, nello specifico, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.

Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e dovranno essere calcolate in base all’importo del TUR.

In particolare, la deliberazione del CdA dell’INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002 stabilisce che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che qualora il TUR sia inferiore al tasso degli interessi legali, allora la riduzione massima sarà pari al tasso legale e quella minima sarà pari al medesimo maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il TUR (3,65%) è attualmente superiore rispetto al tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,50%), a partire dal 18 settembre 2024 la riduzione sarà pari al 3,65%.

Fondo Credito: chiarimenti INPS su come aderire in prossimità del pensionamento

Fondo Credito: con la pubblicazione del messaggio n. 3028 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le modalità di presentazione delle domande ai fini dell’adesione al c.d. Fondo Credito da parte dei lavoratori dipendenti che sono già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e che si trovano in prossimità della cessazione della propria attività lavorativa in seguito all’accoglimento delle istanze relative all’accesso all’APE Sociale o alle procedure di esodo/espansione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, commi da 166 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2022.

Fondo Credito: l’INPS fornisce i chiarimenti per l’adesione da parte dei lavoratori dipendenti in prossimità all’accesso all’APE Sociale e alle procedure di esodo/espansione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti ai lavoratori dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per quanto riguarda i termini e le modalità ai fini dell’adesione al Fondo Credito.

Tali chiarimenti, in particolare, sono rivolti ai dipendenti che sono prossimi alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e ai quali è stata accetta la domanda per l’accesso alle seguenti prestazioni:

Le istanze ai fini dell’adesione al Fondo Credito, però, devono essere necessariamente presentate in una data che precede quella in cui viene accolta quella relativa all’accesso alle suddette prestazioni.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che le domande di accesso al Fondo in oggetto vengono sottoposte ai dovuti controlli ai fini dell’applicazione della quota di adesione sulla rata di pensione.

Le istruzioni dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce

Ai fini della corretta implementazione della posizione assicurativa, in modo da consentire la registrazione della cessazione dal servizio e l’interruzione dell’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ultima denuncia relativa al lavoratore dipendente interessato deve obbligatoriamente contenere uno specifico codice di cessazione

In particolare, ecco quali sono i codici che devono essere utilizzati:

  • 54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”;
  • 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”;
  • 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”;
  • 60 “Cessazione APE sociale”.

Deleghe per lavoro domestico INPS: nuove funzioni estese alle agenzie per il Lavoro

Deleghe per lavoro domestico INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver esteso il nuovo servizio relativo alla gestione delle deleghe per il lavoro domestico anche alle agenzie per il Lavoro che sono autorizzate a svolgere l’attività di intermediazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Organizzazione, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 20 del 20 gennaio 1979;
  • l’art. 4 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 154 del 4 luglio 2000;
  • l’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2003;
  • l’art. 16 bis del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 280 del 29 novembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 28 dell’8 febbraio 2011, recante “Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale”;
  • il messaggio INPS n. 465 del 31 gennaio 2017, recante “Rilascio delle nuove funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico”.

Deleghe per lavoro domestico INPS: nuove funzioni online disponibili anche per le agenzie per il Lavoro

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a ciò che è stato comunicato mediante la pubblicazione della precedente circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, l’INPS ha delineato quello che è il nuovo sistema di identificazione dei soggetti che sono abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto stesso in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo messaggio n. 465 del 31 gennaio 2017 sopra richiamato, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver rilasciato le nuove funzioni per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico ai seguenti soggetti:

  • i consulenti del lavoro;
  • gli altri professionisti abilitati;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico.

A tal proposito, pertanto, dal momento che le comunicazioni relative alle assunzioni, alle cessazioni, alle trasformazioni e alle proroghe dei rapporti di lavoro domestico devono essere inviate all’INPS esclusivamente con modalità telematiche, allora il messaggio in oggetto ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un’apposita funzione online che permettere di inserire le deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero 2024 e 2025: seconda fase al via dal 20 settembre

Accertamento esistenza in vita INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3006 dell’11 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dato il via alla seconda fase dell’accertamento per l’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per ciò che concerne gli anni 2024 e 2025.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che erano state fornite in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso con la pubblicazione del recente messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025: tempistiche e soggetti coinvolti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dal sopra citato messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023, l’INPS ha fornito quelle che sono le modalità di conduzione e la tempistica in merito alla verifica dell’esistenza in vita per quanto riguarda gli anni 2024 e 2025.

A tal proposito, con il precedente messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’avvio della prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero e che hanno la propria residenza in:

  • America;
  • Asia;
  • Estremo Oriente;
  • Paesi scandinavi;
  • Est Europa e Paesi limitrofi.

Se ti interessa avere maggiori informazioni per ciò che concerne il messaggio dell’Istituto sopra richiamato, allora ti consiglio di andarti a riprendere un nostro recente articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dopodiché, con il messaggio in oggetto l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025, la quale sarà avviata a partire dal mese di settembre dell’anno in corso da parte di Citibank N.A., relativamente ai pensionati che sono residenti in:

  • Europa (ad esclusione dei Paesi che erano già interessati dalla prima fase di accertamento);
  • Africa;
  • Oceania.

Nello specifico, i pensionati all’estero interessati dovranno presentare le attestazioni di esistenza in vita a partire dal 20 settembre 2024 ed entro il termine ultimo del 18 gennaio 2025.

Il pagamento della rata di febbraio 2025 sarà effettuato in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza, qualora l’attestazione non sia prodotta entro la scadenza fissata.

In caso di mancata riscossione personale oppure nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta entro il 19 febbraio 2025, invece, il pagamento sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

La seconda fase di accertamento dell’esistenza in vita viene svolta da parte dell’INPS con lo scopo di ridurre il rischio di effettuare dei pagamenti delle pensioni anche dopo la morte del soggetto beneficiario, nonché di dover effettuare delle eventuali azioni di recupero delle somme versate in maniera indebita.

Infine, l’Istituto specifica che i singoli Stati che sono coinvolti dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita sono disponibili ed elencati all’interno dell’Allegato n. 1 al messaggio in questione.

Soggetti esclusi dalla seconda fase del processo di verifica

L’INPS ha comunicato anche quelli che sono i criteri di esclusione dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita per ciò che concerne i gruppi di pensionati che si trovano all’estero.

In particolare, stiamo parlando di:

  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;
  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
  • i pensionati che hanno la propria residenza in Belgio e che sono beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
  • i pensionati che hanno riscosso in maniera personale presso gli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in una data che risulta vicina all’avvio del processo di verifica, dal momento che la riscossione personale effettuata nel suddetto modo viene considerata come prova sufficiente dell’esistenza in vita perché gli sportelli Western Union richiedono necessariamente di fornire un proprio documenti di identità in corso di validità;
  • i pensionati per i quali i pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. in seguito al mancato completamento dei precedenti processi di verifica.

Proroga contributi alluvione: scadenza slitta dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, ecco per chi

Proroga contributi alluvione: con la pubblicazione del messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 2023, e successive modificazioni.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge n. 67 dell’11 marzo 1988, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 1988;
  • l’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi))”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 15 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 12 luglio 2024.

Proroga contributi alluvione: proroga della scadenza per il pagamento della contribuzione INPS al 16 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 63 del 2024, e successive modificazioni, sono previste delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli che operano nelle zone agricole che sono state colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023.

A tal proposito, pertanto, in attesa di ulteriori approfondimenti che saranno effettuati al fine di applicare in maniera corretta l’agevolazione economica in questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha comunicato la proroga dal 16 settembre 2024 fino al 16 dicembre 2024 della data di scadenza per quanto riguarda il pagamento dei contributi INPS già tariffati con l’emissione del primo trimestre dell’anno in corso.

Questo slittamento della scadenza, nello specifico, spetta ai datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, e successive modificazioni, ovvero dei territori che sono situati all’interno dei Comuni presenti nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, e che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 1° maggio 2023.

Bonus asilo nido 2024, domande fino al 31 dicembre: requisiti, pagamenti e come ottenerlo

Le domande del bonus asilo nido 2024 possono essere presentate fino al 31 dicembre. È bene ricordarlo soprattutto nel momento in cui stanno riaprendo le scuole e, per le famiglie, si tratta di un sostegno molto importante.

Il bonus asilo nido, infatti, prevede un contributo economico molto elevato per pagare le rette degli asili nido, sia pubblici che privati.

Chi può chiederlo? L’INPS, con la pubblicazione del messaggio dello scorso marzo, ha fatto il punto sui requisiti e ha chiarito diversi dubbi sul bonus.

Vediamo subito a chi spetta, come presentare la domanda entro la fine dell’anno e come funzionano i pagamenti.

Domande bonus asilo nido fino al 31 dicembre 2024

Sta per iniziare la scuola in tutte le Regioni d’Italia e, adesso, è il momento migliore per ricordare alle famiglie con figli piccoli che è ancora possibile presentare la domanda per il bonus asilo nido.

Si tratta di una misura che prevede l’erogazione di un contributo per il pagamento delle rette degli asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare, per i bambini affetti da gravi patologie.

L’INPS, nella circolare pubblicata l’11 marzo 2024, ha precisato che le domande per il bonus asili nido possono essere presentate entro il 31 dicembre 2024.

Le domande si presentano telematicamente, allegando tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso.

Cosa indicare nella domanda?

  • La denominazione e il codice fiscale dell’asilo nido;
  • Gli estremi del provvedimento autorizzativo, per gli asili nido privati;
  • Le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende richiedere il bonus.

È possibile anche richiedere il bonus per ulteriori mesi rispetto a quelli già indicati. In questo caso, il richiedente deve presentare una nuova domanda che sarà posta a verifica della disponibilità delle risorse stanziate.

Alla domanda, si deve allegare quanto segue:

  • L’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici;
  • La documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;
  • Le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2025.

A chi spetta il bonus asilo nido

La misura consiste in un contributo di sostegno al reddito che è stato introdotto dalla Legge n. 232/2016.
A chi è rivolto? Alle famiglie con figli:

  • Di età inferiore a 3 anni o che compiono i 3 anni nell’anno solare;
  • Che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato oppure affetti da patologie croniche certificate.

Il bonus spetta per ciascun figlio di età inferiore a 36 mesi. Chi abbia intenzione di presentare la domanda per un figlio che compie tre anni d’età nel corso dell’anno, è possibile richiedere solo le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Come funzionano i pagamenti e importi del bonus per pagare la retta degli asili nido

L’ultima Legge di Bilancio ha innalzato l’importo massimo spettante del bonus asilo nido a 3600 euro annui, per i genitori di figli nati nel 2024 e con un secondo figlio di età inferiore a 10 anni. Il contributo, quindi, viene spalmato su 11 mensilità di pari importo, di circa 327 euro.

Invece, per gli altri l’entità del bonus dipende dalla fascia Isee di riferimento:

  • Isee minorenni fino a 25.000 euro: contributo pari a 3000 euro;
  • Isee minorenni compreso tra i 25.000 euro e i 40.000 euro: contributo pari a 2500 euro;
  • Isee minorenni superiore a 40.000 euro: contributo pari a 1500 euro.

Come funzionano i pagamenti? Come sottolineato dall’INPS, quando si richiede il contributo per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, l’utente deve auto certificare in ciascuna mensilità l’importo richiesto.

L’accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, permettendo una notevole riduzione dei tempi di erogazione.

Il valore deve includere:

  • L’importo della retta mensile;
  • L’eventuale quota di spesa sostenuta dalla famiglia per la fornitura di pasti;
  • L’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.

Concorso INPS per assistenti diplomati: requisiti, prove e domande

L’INPS pubblicherà nuovi bandi di concorso per il reclutamento di assistenti diplomati. Si prevedere il reclutamento di 1800 nuove unità su tutto il territorio nazionale.

I bandi sono rivolti a chi è in possesso del diploma di maturità. Quindi, si tratta di selezioni che si rivolgono potenzialmente a un numero molto elevato di candidati. Per i vincitori del concorso è prevista l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Quando usciranno i bandi? Prevedibilmente, la pubblicazione è attesa in autunno. Nel frattempo, vediamo chi può partecipare, come si svolgono le selezioni e quali saranno le modalità di presentazione delle domande.

Nuovo concorso INPS per assistenti diplomati

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) ha programmato le nuove assunzioni da effettuare entro il 2024, così come previsto dal Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026.

I posti da ricoprire sono complessivamente 1896. I bandi INPS per assistenti rientrano nei concorsi che l’Istituto intende espletare entro la fine del 2024.

Le assunzioni prevedono l’inquadramento nell’area degli assistenti, secondo la nuova classificazione introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019/21.

Il concorso si rivolge ai candidati diplomati e, potenzialmente, è rivolto a una vasta platea di possibili partecipanti

Chi può partecipare al concorso INPS

Possono partecipare al concorso INPS per assistenti coloro che sono in possesso del diploma di maturità. Per sapere quali sono gli altri requisiti e i titoli specifici richiesti è opportuno attendere la pubblicazione del bando di concorso.

Avanzando qualche ipotesi, chi intende partecipare al concorso per assistenti tecnici o informatici dovrà essere in possesso, presumibilmente, di diplomi a carattere tecnico. Non dovrebbero essere richiesti diplomi specifici, invece, per il ruolo di assistente ai servizi.

Quali requisiti generali possedere? In questo caso, dovremmo trovarci di fronte i canoni requisiti generalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, per esempio:

  • La cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell’Unione europea;
  • Il godimento dei diritti civili e politici;
  • Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Abbiamo fatto solo tre esempi, ma anche in questo caso occorre attendere la pubblicazione dei bandi, per avere un’idea più chiara sui requisiti generali da soddisfare.

Come si svolge la selezione per assistenti diplomati

In linea di massima, i concorsi indetti dall’INPS seguono lo stesso iter, prevedendo diverse prove da sostenere.

Se ci rifacciamo alle prove precedenti, allora i concorsi per assistenti diplomati potranno prevedere le seguenti prove:

  • Preselettiva: consiste nella somministrazione di quiz a risposta multipla;
  • Prove scritte: possono essere una o più in base al concorso e, di norma, vertono sulle materie d’esame;
  • Prova orale: verte sulle materie d’esame.

Le prove scritte e la prova orale sono anche volte all’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, in base a quanto previsto dal nuovo regolamento per i concorsi pubblici.

Cosa studiare? Gli interessati possono iniziare a prepararsi, dando un primo sguardo all’ultimo concorso INPS per funzionari, abbastanza recente. Le materie potrebbero essere simili. L’ultimo concorso per assistenti diplomati si è svolto 17 anni fa: troppo indietro nel tempo per conoscere le materie d’esame, considerando anche i cambiamenti interventi nel tempo.

Come candidarsi al concorso INPS 2024

Il bando dovrebbe uscire questo autunno, probabilmente tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2024. Nel bando saranno fornire tutte le informazioni utili al concorso, a partire dai requisiti fino alle modalità e i termini di presentazione delle domande.

Anche in questo caso, possiamo fare solo alcune ipotesi: le domande, molto probabilmente, si presenteranno telematicamente e, quindi, i candidati dovrebbero essere in possesso delle credenziali digitali.

I bandi saranno pubblicati sul Portale web dell’Istituto, nella sezione dedicata ai concorsi. Saranno, altresì, pubblicati sul portale di reclutamento InPA.

Carta Dedicata a te INPS: pubblicata la lista definitiva dei beneficiari

Carta Dedicata a te INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2977 del 6 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che è stata messa a disposizione dei singoli Comuni la lista definitiva dei soggetti che possono beneficiare della misura di sostegno che viene riconosciuta nei confronti dei nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno economico ai fini dell’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti oppure di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale n. 250213 del 4 giugno 2024, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213”.

Tale decreto, nello specifico, è stato redatto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 24 giugno 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del recente messaggio INPS n. 2575 del 10 luglio 2024, il quale ha fornito le istruzioni operative ai fini dell’accesso alla misura in questione.

Carta Dedicata a te INPS: pubblicata la lista definitiva dei soggetti beneficiari della misura

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato con il sopra citato messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per ciò che concerne l’accesso alla misura di sostegno denominata “Carta Dedicata a te”.

A tal proposito, dunque, mediante la pubblicazione del messaggio in oggetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono state messe a disposizione dei Comuni le liste definitive dei soggetti beneficiari della misura.

Queste liste definitive, nello specifico, sono suddivise per Comune e prevedono l’assegnazione di uno specifico numero identificativo relativo alla carta che viene rilasciata da parte delle Poste Italiane S.p.A. ad ogni soggetto beneficiario.

Pertanto, i Comuni interessati dovranno effettuare le dovute comunicazioni ai soggetti beneficiari, informando questi ultimi in merito all’assegnazione del contributo in oggetto, nonché alle modalità di ritiro della carta presso gli uffici delle Poste Italiane, nel caso in cui si tratti di nuovi intestatari della medesima.

Qualora, invece, il soggetto beneficiario abbia già fruito del contributo in questione anche durante il corso dell’anno appena trascorso, allora le Poste Italiane provvederanno ad accreditare l’importo spettante sulla carta che era già stata assegnata nell’anno precedente.

Per quanto riguarda il ritiro della Carta Dedicata a te, poi, l’INPS specifica che quest’ultima può essere ritirata presso gli Uffici Postali da parte dei seguenti soggetti:

  • il soggetto intestatario della carta;
  • un soggetto terzo, previa presentazione di un’apposita delega al ritiro tramite procura generale, procura speciale, nomina del giudice tutelare, o qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti che si riferiscono ai beneficiari della misura.

Tali soggetti, in particolare, per poter ricevere la carta dalle Poste Italiane dovranno essere necessariamente in possesso del numero identificativo che gli è stato assegnato e comunicato all’interno della lista definitiva dei soggetti beneficiari della misura.

In caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento, infine, l’Istituto specifica che è possibile recarsi presso gli uffici delle Poste Italiane per richiedere il rilascio di un duplicato.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: le novità per i lavoratori in regime contributivo

Domanda pensione di vecchiaia 2024: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di pensione di vecchiaia, la quale ha subito delle modifiche che sono state apportate per quanto riguarda l’anno in corso dalla Legge di Bilancio 2024.

Possono beneficiare dell’erogazione della suddetta prestazione previdenziale da parte dell’INPS tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla Gestione Separata e ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell’AGO.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la domanda relativa alla pensione di vecchiaia per l’anno 2024 ed, in particolare, che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale in oggetto, qual è la decorrenza della stessa, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che questi ultimi devono possedere anche in seguito alle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, nonché come fare domanda all’INPS.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale che viene erogato dall’INPS? Decorrenza

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione una prestazione economica che viene erogata previa presentazione di un’apposita domanda da parte dei soggetti interessati e che ha lo scopo di far accedere al trattamento pensionistico in questione tutti i lavoratori che risultano in possesso dei requisiti di tipo anagrafico e di tipo contributivo che sono previsti dalla legge.

Per ciò che concerne la decorrenza della pensione di vecchiaia, quest’ultima decorre da:

  • il giorno successivo a quello in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici che sono iscritti alla forma esclusiva dell’AGO ed, in particolare, a:
    • la Cassa Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (CTPS);
    • la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
    • la Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
    • la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
    • la Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI);
  • il primo giorno del mese successivo a quello nel quale maturano tutti i requisiti che sono necessari per l’accesso al trattamento previdenziale in caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi;
  • il 1° settembre dell’anno in cui avviene il perfezionamento dei requisiti che sono previsti dalla legge per quanto riguarda il personale che opera nel comparto scuola;
  • il 1° novembre dell’anno in cui avviene il perfezionamento dei requisiti che sono previsti dalla legge per quanto riguarda il personale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
  • il primo giorno del mese successivo a quello nel quale maturano tutti i requisiti che sono necessari per l’accesso al trattamento previdenziale oppure, in caso di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, il primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene inviata la medesima, per quanto riguarda i seguenti soggetti:
    • i lavoratori dipendenti e autonomi che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ovvero il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
    • i lavoratori che sono iscritti alla Gestione Separata.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: quali sono i soggetti che possono presentarla? Requisiti

La pensione di vecchiaia spetta ai seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO, ossia:
    • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • i lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.

Per quanto riguarda i requisiti, invece, sono validi gli stessi che vigevano in precedenza, ad eccezione dell’obbligo che l’importo della pensione risulti pari a quello relativo all’assegno sociale per coloro che si trovano in regime contributivo.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda deve essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

  • il servizio online dell’INPS;
  • il Contact center;
  • gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto.

Ricostituzione della pensione: a chi spetta? Come funziona e come richiederla all’INPS

Ricostituzione della pensione: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di ricostituzione della pensione, la quale prevede una rideterminazione dell’importo relativo al trattamento previdenziale per effetto di riconoscimento dei contributi che sono stati versati o che sono maturati in una data precedente rispetto a quella relativa alla decorrenza della pensione in questione.

Possono usufruire del ricalcolo della pensione spettante da parte dell’INPS tutti i pensionati, sia pubblici che privati.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la ricostituzione della pensione ed, in particolare, che cos’è e come funziona la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale, a chi spettacome fare domanda all’INPS.

Ricostituzione della pensione: che cos’è la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione dei soggetti che sono interessati un apposito servizio online con lo scopo di ricalcolare l’importo della pensione per effetto di riconoscimento di contribuzione versata o maturata in data precedente rispetto a quella di decorrenza del trattamento previdenziale stesso

Tale rideterminazione, in particolare, può essere effettuata sia d’ufficio che previa presentazione all’Istituto di un’apposita domanda da parte dei pensionati interessati e prevede il ricalcolo della pensione in base alla normativa vigente in materia al momento della decorrenza originaria.

Per quanto riguarda l’importo della ricostituzione della pensione, invece, la rideterminazione che viene effettuata da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale può apportare sia una variazione in aumento che una variazione in diminuzione.

Ricostituzione della pensione: come funziona?

Per ciò che concerne il funzionamento della ricostituzione della pensione, la variazione dell’importo di quest’ultima a seguito della rideterminazione che viene effettuata da parte dell’INPS opera dalla data di decorrenza originaria del trattamento previdenziale in oggetto, applicando i coefficienti di perequazione dall’origine.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale effettua una verifica dell’esistenza di tutti i requisiti che sono necessari al fine di accedere alla ricostituzione della pensione, nonché il ricalcolo della medesima come se si trattasse di una nuova liquidazione.

La prescrizione subentra nei seguenti termini:

  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data successiva al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 5 anni;
  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data precedente al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 10 anni, i quali vengono ridotti a 5 anni nel caso in cui il periodo di prescrizione residuo sia superiore al medesimo;
  • per quanto riguarda le variazioni a debito della ricostituzione della pensione, infine, la prescrizione subentra in 10 anni, dal momento che sono valide le disposizioni legislative in materia di recupero degli indebiti pensionistici.

A chi spetta? Le istruzioni dell’INPS su come fare domanda

I pensionati pubblici e privati che sono interessati ad un ricalcolo del proprio trattamento previdenziale spettante devono presentare un’apposita domanda all’INPS attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno del proprio sito web ufficiale, previa autenticazione all’area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:
    • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
    • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
    • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa in maniera gratuita) oppure chiamando il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario che viene offerto da parte del proprio gestore telefonico);
  • gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’Istituto, tramite gli appositi servizi telematici che vengono offerti da parte di questi ultimi.

Bonus genitori separati o divorziati: contributo fino a 800 euro al mese, dove fare domanda

Bonus genitori separati o divorziati: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda al fine di beneficiare del contributo di importo fino a 800 euro per 12 mensilità che viene riconosciuto con lo scopo di garantire la continuità del mantenimento dei figli.

Possono usufruire dell’erogazione dei suddetti contributi da parte dell’INPS le famiglie che hanno dei genitori separati, divorziati o non conviventi.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il bonus previsto per i genitori separati o divorziati ed, in particolare, che cos’è e come funziona il contributo in oggetto, qual è l’importo dello stesso, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’INPS.

Bonus genitori separati o divorziati: che cos’è e come funziona il contributo che viene erogato dall’INPS? Importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione dei contributi con l’obiettivo di sostenere le famiglie di genitori separati, di genitori divorziati o di genitori non conviventi, al fine di garantire la continuità del mantenimento dei figli.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene erogata in un’unica soluzione da parte dell’Istituto stesso, nel caso in cui uno dei due genitori interessati non abbia ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 a causa dell’inadempienza da parte dell’altro genitore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia un ex coniuge oppure un ex convivente.

Per quanto riguarda l’importo che viene versato ai soggetti beneficiari dei medesimi, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti vengono pagati a questi ultimi in un’unica soluzione dei contributi di importo pari ad un massimo di 800 euro per 12 mensilità.

Bonus genitori separati o divorziati: a chi spetta? Requisiti

I contributi in oggetto spettano ai genitori di figli che risultano separati, divorziati o non conviventi in seguito ad un apposito provvedimento che viene emanato da parte dell’autorità di riferimento, come ad esempio una sentenza pronunciata dal Tribunale oppure un provvedimento di tipo amministrativo.

Lo scopo del bonus genitori separati o divorziati è quello di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato in tutto o in parte dall’altro genitore.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i genitori richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere un reddito IRPEF di importo pari o inferiore a 8.174 euro durante il corso degli anni in cui è stato interrotto il pagamento del mantenimento dei figli, ovvero gli anni 2020, 2021 e 2022;
  • essere stati conviventi con il figlio o i figli sempre negli anni 2020, 2021 e 2022;
  • gli eventuali figli maggiorenni devono essere necessariamente in una condizione di disabilità grave alla data della mancata ricezione dell’assegno di mantenimento;
  • il mancato versamento dell’assegno di mantenimento durante il corso dell’emergenza epidemiologica legata al Covid 19 deve essere dovuto da uno dei seguenti fattori:
    • la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del genitore inadempiente per un periodo di tempo almeno pari a 90 giorni a partire dall’8 marzo 2020;
    • una riduzione del reddito conseguito di importo almeno pari al 30% rispetto a quello che è stato conseguito durante il corso dell’anno 2019.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per il bonus genitori separati o divorziati deve essere presentata attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online denominato “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Prima di procedere con la compilazione e l’invio dell’istanza i genitori interessati devono autenticarsi sul portale web dell’INPS tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Case albergo per anziani: cosa sono? Requisiti per l’ammissione

Case albergo per anziani: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’ammissione alle case albergo che sono di proprietà dell’Istituto stesso.

Sono ammessi a partecipare alla selezione dei posti nelle suddette case albergo di proprietà dell’INPS i pensionati che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito), nonché i rispettivi coniugi.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne le case albergo per anziani ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in questione, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono i soggetti che possono essere ammessi e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, dove si trovano e che cosa forniscono i posti messi a disposizione.

Case albergo per anziani: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha la proprietà di alcune strutture che vengono messe a concorso ogni anno con lo scopo di ospitare i pensionati che risultano vincitori dei relativi bandi.

Tali strutture, in particolare, sono collocate nella casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e nella casa albergo “La Pineta” di Pescara e prevedono un’ospitalità a tempo indeterminato, salvo il caso in cui non si verifichino le condizioni che possono portare alle dimissioni volontarie, ovvero:

  • il venir meno della condizione di autosufficienza del pensionato ammesso alle strutture in oggetto;
  • il mancato pagamento della quota di partecipazione dovuta, la quale varia in base al proprio reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Dopo essere stati ammessi alla casa i candidati che sono risultati vincitori devono necessariamente accettare e rispettare quelle che sono tutte le norme che sono contenute all’interno dell’apposito Regolamento interno presente nelle case albergo, per poi pagare le seguenti rette mensili:

  • una retta mensile di importo compreso tra 550 euro a 1.000 euro da parte dei pensionati in camera singola;
  • una retta mensile di importo compreso tra 1.000 euro a 1.800 euro da parte dei coniugi in camera doppia.

Le rette sopra citate, nello specifico, variano in base alla fascia ISEE alla quale appartiene il nucleo familiare del pensionato vincitore del bando di concorso ed i relativi importi, inoltre, vengono rivalutati a seconda dell’aumento che subisce il costo della vita, ossia delle modifiche che vengono comunicate da parte dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) per ciò che concerne l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Case albergo per anziani: quali sono gli studenti che possono frequentarli? Requisiti

Ai bandi di concorso che assegnano i posti nelle case albergo per anziani possono prendere parte tutti i pensionati pubblici che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito) e ai loro coniugi.

I soggetti in questione, inoltre, devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere un reddito proprio oppure assicurato dai familiari o da soggetti terzi mediante atto di impegno formale;
  • essere in una condizione di autosufficienza psicofisica, la quale viene accertata da un’apposita commissione di valutazione geriatrica interna alla casa albergo.

Dove si trovano e che cosa forniscono i posti messi a concorso?

Ecco qui di seguito quali sono le 2 case albergo per anziani di proprietà dell’INPS:

  • la casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma);
  • la casa albergo “La Pineta” di Pescara.

Queste case albergo mettono a disposizione dei pensionati vincitori i seguenti servizi:

  • vitto;
  • alloggio;
  • servizi comuni;
  • assistenza sociale;
  • assistenza medica;
  • assistenza dietetica;
  • assistenza infermieristica.

Riposi per allattamento: come funzionano e come fare domanda

Riposi per allattamento: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dell’indennità per riposi giornalieri che vengono riconosciuti ai fini della cura del bambino durante il suo primo anno dall’ingresso all’interno della famiglia.

Sono ammessi a ricevere la suddetta indennità che viene erogata da parte dell’INPS tutti i lavoratori e le lavoratrici, inclusi gli assicurati ex IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i riposi per allattamento che sono previsti per i padri e per le madri lavoratori e lavoratrici dipendenti ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa indennità, quali sono la decorrenza e la durata di tale prestazione economica, come fare domanda all’INPS.

Riposi per allattamento, indennità per padri e madri dipendenti: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede all’erogazione di un’apposita indennità per riposi giornalieri (c.d. “riposi per allattamento”) ai padri e alle madri lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene versata ai soggetti beneficiari con lo scopo di coprire quelli che sono i permessi orari che vengono riconosciuti ai fini della cura del bambino nei seguenti momenti:

  • durante il suo primo anno di vita;
  • in caso di adozione o di affidamento, durante il primo anno dal suo ingresso all’interno della famiglia.

Pertanto, l’indennità in questione viene erogata fino al giorno in cui il bambino compie il suo primo anno o trascorre il suo primo anno di vita con la sua nuova famiglia.

Nello specifico, ecco qui di seguito qual è la durata dei riposi per allattamento:

  • 2 ore al giorno di riposo, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia pari ad un minimo di 6 ore;
  • 1 ora al giorno di riposo, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia pari ad un massimo di 6 ore;
  • 4 ore al giorno di riposo, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia pari ad un minimo di 6 ore e nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:
    • un parto gemellare o plurimo;
    • l’adozione o l’affidamento di almeno due bambini, anche se questi ultimi non sono fratelli e anche se sono entrati in date diverse all’interno della famiglia;
  • 2 ore al giorno di riposo, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia pari ad un massimo di 6 ore e nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:
    • un parto gemellare o plurimo;
    • l’adozione o l’affidamento di almeno due bambini, anche se questi ultimi non sono fratelli e anche se sono entrati in date diverse all’interno della famiglia;
  • 1 ora al giorno di riposo, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia pari ad un minimo di 6 ore e nel caso in cui il datore di lavoro mette a disposizione del bambino la possibilità di fruire di un asilo nido nella propria unità produttiva o nelle immediate vicinanze;
  • mezz’ora al giorno di riposo, nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero sia pari ad un massimo di 6 ore e nel caso in cui il datore di lavoro mette a disposizione del bambino la possibilità di fruire di un asilo nido nella propria unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda relativa ai riposi per allattamento deve essere presentata con le seguenti modalità:

  • esclusivamente al datore di lavoro da parte delle lavoratrici dipendenti;
  • sia al datore di lavoro che tramite il servizio online, il Contact Center o i patronati, da parte dei lavoratori dipendenti.

Consultazione certificati malattia: le istruzioni INPS per accedere al servizio online

Consultazione certificati malattia: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale consente ai soggetti interessati di prendere visione dei certificati di malattia telematici ricevuti da parte dell’INPS stesso.

Sono ammessi a consultare i suddetti certificati di malattia telematici, per l’appunto, tutti quei lavoratori che sono risultati assenti dalla propria attività lavorativa a causa di eventi legati alla malattia.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la consultazione dei certificati di malattia telematici ricevuti dall’INPS ed, in particolare, che cos’è, come funziona e a chi è rivolto il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto stesso, nonché a chi spettacome fare domanda per beneficiare dell’indennità di malattia che viene riconosciuta nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Consultazione certificati malattia: che cos’è, come funziona e a chi è rivolto il servizio online che viene messo a disposizione dall’INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione di tutti i soggetti interessati un apposito servizio online all’interno del proprio sito web ufficiale, mediante il quale è possibile procedere con la consultazione dei certificati telematici di malattia ricevuti da parte dell’Istituto stesso, attraverso il rispetto delle specifiche modalità che sono state fornite proprio da parte di quest’ultimo.

A tal proposito, in particolare, i lavoratori interessati hanno la possibilità di accedere al sopra citato servizio online presente sul sito web dell’INPS e, dunque, effettuare la consultazione dei certificati di malattia telematici previo inserimento del proprio numero di protocollo univoco del certificato stesso, nonché indicando le proprie credenziali di accesso all’area riservata, ovvero:

  • le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • le credenziali digitali CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • le credenziali digitali CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Infine, per quanto riguarda quelle che sono tutte le altre informazioni di dettaglio relative al servizio online sopra richiamato, l’INPS rimanda alle FAQ che sono state pubblicate in materia.

Indennità di malattia per lavoratori dipendenti: a chi spetta?

L’indennità di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori che operano all’interno del settore settore privato, nel caso in cui questi ultimi risultino avere un’incapacità temporanea allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Per la consultazione dei certificati di malattia si rimanda alle modalità che sono state definite da parte dell’Istituto stesso, nonché alle istruzioni che abbiamo fornito durante il corso del precedente paragrafo ai fini dell’accesso all’apposito servizio online disponibile sul sito web dell’INPS.

Nello specifico, ecco quali sono i lavoratori che possono beneficiare dell’indennità in questione quando un evento di malattia a loro legato determina la rispettiva incapacità temporanea allo svolgimento del proprio lavoro e della propria mansione specifica:

  • gli operai che lavorano nel settore dell’industria;
  • gli operai e gli impiegati che lavorano nel settore terziario e servizi;
  • i lavoratori dell’agricoltura;
  • gli apprendisti;
  • i disoccupati;
  • i lavoratori sospesi dal lavoro;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori sportivi subordinati, sia dilettanti che professionisti, a patto che siano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi (FPLS);
  • i lavoratori marittimi.

Al contrario, l’indennità di malattia in oggetto non spetta ai seguenti soggetti:

  • i collaboratori familiari, ovvero colf e badanti;
  • gli impiegati dell’industria;
  • i quadri (industria e artigianato);
  • i dirigenti;
  • i portieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • ecc…

Come fare domanda all’INPS?

Per beneficiare dell’indennità di malattia per lavoratori dipendenti i soggetti interessati devono necessariamente farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante, il quale provvede ad inviare il medesimo all’INPS con modalità telematiche.

Il compito del lavoratore, poi, sarà quello di verificare la correttezza dei dati che sono stati inseriti da parte del medico, ossia:

Pagamento pensioni settembre 2024: in arrivo lunedì 2 il prossimo accredito Inps

Il prossimo pagamento delle pensioni è fissato al 2 settembre 2024. L’accredito Inps avverrà lo stesso giorno sia per chi ritira la pensione presso le Poste Italiane che per chi la ritira alle banche.

Così come avvenuto nel mese corrente, insieme all’accredito Inps viene corrisposto il rimborso Irpef scaturito dalla dichiarazione dei redditi. Ovviamente, il periodo di corresponsione del rimborso varia in base al periodo di presentazione del Modello 730.

Il primo lunedì di settembre, quindi, molti pensionati potrebbero ricevere un importo maggiore, vedendo così accresciuto il loro assegno pensione, rispetto ai precedenti mesi dell’anno.

Calendario pagamento pensioni di settembre 2024

La tabella di marcia Inps prevede che il pagamento delle pensioni del mese di settembre 2024 è previsto per lunedì 2.

In linea generale, le somme vengono erogate il primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione per il mese di gennaio.

Le date di pagamento sono definite in base alle modalità di riscossione e viene specificata nelle disposizioni di pagamento illustrate sul proprio cedolino.

Il calendario dei pagamenti del mese di settembre 2024 è il seguente:

  • Cognomi da lettera A a C: lunedì 2 Settembre 2024;
  • Cognomi da lettera D a K: martedì 3 Settembre 2024;
  • Cognomi da lettera L a P: mercoledì 4 Settembre 2024;
  • Cognomi da lettera Q a Z: giovedì 5 Settembre 2024.

Chi si fa accreditare dall’Inps la pensione sul proprio conto corrente postale o bancario riceverà il pagamento il 2 settembre 2024. Invece, chi preleva la pensione in contanti presso uno sportello degli Uffici Postali, deve rispettare il calendario che abbiamo poc’anzi indicato.

Rivalutazione pensioni di settembre

A settembre 2024, vengono confermate le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2024. L’indice provvisorio di rivalutazione è pari al 5,4%.

Le prestazioni di accompagnamento a pensione non vengono rivalutate perché non hanno la natura di prestazione pensionistica.

Passando, un attimo alle trattenute e alle addizionali, ricordiamo che l’Istituto procede applicando le novità introdotte dalla riforma dell’Irpef 2024. Le trattenute vengono realizzate sulla base della riduzione a tre aliquote e scaglioni di reddito.

Le prestazioni di invalidità civile, così come le pensioni o gli assegni sociali non sono soggette a tassazione e non subiranno trattenute fiscali.

Pagamento rimborso Modello 730 sulla pensione di settembre 2024

Dal mese di agosto sono iniziate le procedure di conguaglio risultate dal Modello 730/2024, per tutti quei pensionati che hanno optato per l’Inps come sostituto d’imposta. Molti pensionati non hanno trovato il rimborso nel cedolino pensione di agosto, ma potrebbero riceverlo proprio a settembre.

A settembre, vengono effettuate, quindi, le operazioni relative a quanto scaturito dalla dichiarazione dei redditi, per cui l’Inps procede:

  • Al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
  • Alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.

Per quanto riguarda l’eventuale rateazione degli importi a debito risultati, questa deve concludersi obbligatoriamente entro il mese di novembre.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online: “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

Dove trovare il cedolino pensione settembre 2024

Al pari di tutti gli altri mesi dell’anno, il cedolino pensione del mese di settembre 2024 è facilmente consultabile attraverso il servizio online dell’Inps.

È sufficiente accedere alla propria area riservata, previa autenticazione con le credenziali Spid, Cie o Cns.
Il cedolino è disponibile alla consultazione nella sezione principale dell’area riservata. È possibile non solo consultarlo, ma anche scaricarlo sul proprio PC.

Inoltre, l’Inps invia il documento anche via e-mail, ma solo a coloro che hanno confermato il proprio indirizzo di posta elettronica.

Il servizio Inps permette di:

  • Verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’INPS ogni mese;
  • Conoscere le ragioni per cui questo importo può variare;
  • Accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

Disoccupazione lavoratori frontalieri: come fare domanda all’INPS?

Disoccupazione lavoratori frontalieri: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri che sono assicurati in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) differente rispetto a quello in cui risiedono in maniera abituale.

I sopra citati soggetti, nello specifico, possono accedere alla disoccupazione in questione in base a quanto viene definito dall’art. 65 del regolamento CE n. 883 del 2004.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la disoccupazione lavoratori frontalieri ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata e l’importo della medesima, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.

Disoccupazione lavoratori frontalieri: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata e importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento dell’indennità disoccupazione in oggetto con lo scopo di sostenere i lavoratori frontalieri e i lavoratori diversi dai frontalieri che, durante il corso dello svolgimento della loro ultima occupazione, avevano la propria residenza in uno Stato membro diverso rispetto a quello nel quale erano assicurati.

La decorrenza e la durata della disoccupazione in questione sono quelle stabilite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del Paese in cui ha la propria residenza il lavoratore interessato.

A tal proposito, dunque, la decorrenza e la durata della prestazione economica saranno le stesse di quelle che sono previste per l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Per ciò che concerne l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’Istituto specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest’ultimo un ammontare che dipende dalla retribuzione che è stata percepita nello Stato membro di ultima occupazione, entro il limite massimo che viene disposto con cadenza annuale per l’indennità di disoccupazione NASpI.

Disoccupazione lavoratori frontalieri: a chi spetta? Requisiti

La disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri, esclusivamente nel caso in cui questi ultimi siano assicurati in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) differente rispetto a quello dove abitualmente risiedono.

In particolare, ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare della prestazione economica in oggetto:

  • i lavoratori marittimi;
  • le persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri;
  • i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
  • le persone alle quali si applica un apposito accordo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 16, par. 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del 2004);
  • i lavoratori stagionali.

Questi lavoratori, però, possono beneficiare della disoccupazione in questione solamente nel caso in cui siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver lavorato all’estero in uno Stato membro oppure in un Paese che si trova al di fuori dell’Unione Europea, convenzionati o non convenzionati;
  • essere rimasti disoccupati in seguito ad un licenziamento oppure a causa di un mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero;
  • essere stati rimpatriati in seguito alla data del 1° novembre 1974 ed entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro;
  • recarsi al Centro per l’Impiego entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui si è verificato il rimpatrio.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per la disoccupazione lavoratori frontalieri deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito dell’Istituto;
  • il Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato e gli intermediari dell’INPS.

Fondo di solidarietà Bolzano: le nuove istruzioni INPS

Fondo di solidarietà Bolzano: con la pubblicazione della circolare n. 88 del 22 agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili per ciò che concerne la presentazione delle domande per beneficiare delle prestazioni di assegno di integrazione salariale (AIS) che vengono erogate da pare del c.d. Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, in seguito all’adeguamento che è stato apportato alla normativa concernente la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 40, comma 1 bis, e l’art. 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016, recante “Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2017;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021;
  • l’art. 9, comma 3, del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
  • il decreto interministeriale del 22 agosto 2023, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 236 del 9 ottobre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2017;
  • la circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022;
  • la circolare INPS n. 76 del 30 giugno 2022;
  • il messaggio INPS n. 3641 del 18 ottobre 2023.

Fondo di solidarietà Bolzano: prestazione di assegno di integrazione salariale per i lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa

Con la pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale del 22 agosto 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che viene garantito un assegno di integrazione salariale ai lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro la sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

Per quanto riguarda la durata della prestazione:

  • in caso di datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico fino a 15 dipendenti durante il corso del semestre che precede la presentazione della domanda, la durata dell’AIS è di 26 settimane sia per le causali ordinarie che per quelle straordinarie;
  • in caso di datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico più di 15 dipendenti durante il corso del semestre che precede la presentazione della domanda, la durata dell’AIS è di 26 settimane per le causali ordinarie, di 12 mesi per la causale straordinaria di “crisi aziendale”, di 24 mesi per la causale straordinaria di “riorganizzazione aziendale” e di 36 mesi per la causale straordinaria di “contratto di solidarietà”.

L’Inps può chiedere la restituzione della Naspi? Ecco quando e perché

I lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro possono beneficiare della Naspi, ma in alcuni casi l’Inps può richiederne la restituzione.

Si tratta, nella fattispecie, del caso dell’indebito Inps. Si verifica nelle situazioni in cui il cittadino ha beneficiato di una prestazione pur non avendone gli effettivi diritti.

La condizione si verifica quando la condotta del cittadino è causa dell’illegittima elargizione di una prestazione previdenziale, ma anche quando l’errore sia stato commesso dallo stesso ente, in questo caso l’Inps.

Quando tocca restituire la Naspi? Nel testo, analizziamo i casi.

Chi ha diritto alla Naspi

I lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato hanno diritto all’indennità Naspi, ogni qual volta perdono involontariamente il lavoro.

La condizione essenziale per beneficiare della prestazione è lo stato di disoccupazione, verificabile nelle seguenti ipotesi:

  • Licenziamento, anche per giusta causa;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni durante la maternità;
  • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • Mancato rinnovo del contratto a termine;
  • Risoluzione del contratto di lavoro per rifiuto del lavoratore al trasferimento in un’altra sede distante più di 50 km dalla residenza.

La Naspi è un trattamento corrisposto in misura percentuale in base al precedente stipendio, per una durata massima di 2 anni.

Quando l’Inps può chiedere la restituzione della Naspi

Sembra paradossale, anche se si verifica con una frequenza non indifferente: l’Inps può chiedere la restituzione della Naspi, nei casi in cui la prestazione assistenziale sia stata indebitamente percepita.

Le ipotesi sono diverse. Il caso più frequente è quello del disoccupato che ha trovato un nuovo impiego e percepisce la Naspi, non comunicandolo all’Inps. Non effettuando la comunicazione, ha continuato a percepire la Naspi unitamente allo stipendio e, quindi, impropriamente.

Tuttavia, l’indebito può anche verificarsi quando l’errore è stato commesso dall’Inps stesso. Si pensi ai casi in cui l’Istituto ha erogato la Naspi pur mancandone i presupposti di legge. Ma anche nei casi in cui l’Inps ha erogato la Naspi per un periodo superiore a quello stabilito dall’ordinamento.

In buona sostanza, in tutti questi casi di percezione indebita, l’Inps può chiedere la restituzione della Naspi, a prescindere se l’errore sia stato commesso dal percettore o meno.

Oltre alla restituzione, l’Inps ha anche diritto agli interessi sulle somme indebitamente erogate. Ciò si applica solo ai casi di percezione in malafede, ovvero quando il percettore era perfettamente a conoscenza di essere in torto, ma ha preferito fare finta di nulla.

Come opporsi all’Inps

Non bisogna pensare che l’Inps possa sempre legittimamente richiedere la restituzione della Naspi.
Si deve valutare se la richiesta sia fondata o meno, cioè se davvero la Naspi sia stata percepita indebitamente. Anche se così fosse, il contribuente ha sempre la possibilità di opporsi, qualora sia decorso il termine prescrizionale. Nel caso dell’indebito Inps è di 10 anni. L’Inps non può chiedere la restituzione della Naspi se sono trascorsi 10 anni dall’ultima mensilità pagata.

Tuttavia, ogni lettera di messa in mora interrompe il termine prescrizionale, con la conseguenza che esso inizierà a decorrere da capo.

Il percettore non può opporsi facendo valere il legittimo affidamento, ovvero l’interesse a preservare una situazione voluta dalla pubblica amministrazione.

Nel caso della buona fede del percettore e di errore dell’Istituto, non si può chiedere di trattenere l’indennità ricevuta, anche se non si sia fatto nulla per ingannare l’Inps. In questo caso, la Naspi erroneamente percepita deve essere restituita anche quando il cittadino sia in buona fede e l’errore non sia stato da lui determinato.

Il principio del legittimo affidamento non è sufficiente alla pretesa restitutoria dell’ente previdenziale.

Esonero contributivo parità di genere 2024, domande da rettificare entro il 15 ottobre: le istruzioni Inps

L’Inps, con il messaggio del 13 agosto 2024, ha fornito i chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo di parità di genere 2024.

I datori di lavoro privati hanno diritto allo sgravio dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui.

L’Istituto precisa, inoltre, che è possibile rettificare le domande già presentate entro la scadenza del 15 ottobre 2024.

Come funziona l’esonero contributivo di parità di genere 2024

I datori di lavoro privati, che sono in possesso della certificazione della parità di genere, hanno diritto ad un esonero contributo dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro.

Lo sgravio spetta alle aziende private che hanno ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di richiesta. L’esonero è gestito dall’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, con l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e con il Dipartimento per le Pari Opportunità.

Cos’è la certificazione di parità di genere? Si tratta di un documento attestante le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere per:

  • Le opportunità di crescita in azienda;
  • La parità salariale;
  • La parità delle mansioni;
  • Le politiche di gestione delle differenze di genere e di tutela della maternità.

L’Inps ha chiarito che ne hanno diritto anche:

  • Gli enti pubblici economici;
  • Gli istituti autonomi case popolari;
  • Gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali;
  • Gli ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB);
  • Le aziende speciali;
  • I consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
  • Gli enti morali e gli enti ecclesiastici.

Come richiedere l’esonero all’Inps

La domanda, in base alle indicazioni fornite dall’Inps, deve contenere la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo in cui la certificazione è valida (retribuzione media mensile globale).

La certificazione di parità di genere, rilasciata alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento, pena la perdita del riconoscimento dell’esonero contributivo.

Come richiedere l’esonero? Le aziende devono presentare la domanda utilizzando il modulo telematico “PAR_GEN”. Il modulo di istanza online è presente nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per avere il modulo, si deve accedere al “Portale delle Agevolazioni” mediante i consueti canali INPS online dedicati alle imprese.

Come sapere se spetta l’esonero? Basta controllare lo sgravio acquisito nella sua sezione dedicata nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” sul sito INPS.

Come rettificare le domande dello sgravio contributivo 2024

Le aziende che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 possono rettificare i dati entro il 15 ottobre 2024. Alla scadenza, tutte le domande con lo stato “trasmessa” e relative alle certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 verranno elaborate.

Invece, se le aziende non provvedono alla rettifica, le domande saranno comunque accolte, ma per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

Come correggere la domanda? L’Inps procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante. Le aziende potranno comunque beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione.

Con il messaggio n. 2844/2024, l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto l’accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentarne un’altra. A seguito dell’accoglimento, l’esonero contributivo viene automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Indennità permessi Legge 104: come funziona e come fare domanda?

Indennità permessi Legge 104: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare di un permesso retribuito destinato ai lavoratori che decidono di assistere un proprio familiare che si trova in una condizione di disabilità grave, nonché ai lavoratori disabili stessi.

Sono ammessi a ricevere la suddetta indennità che viene erogata da parte dell’INPS tutti quei lavoratori dipendenti che si trovano in una situazione di disabilità grave e tutti coloro che lavorano ma che hanno la necessità di fornire assistenza ad un proprio familiare disabile in condizione di gravità.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne l’indennità permessi Legge 104 ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, a chi spettacome fare domanda all’Istituto.

Indennità permessi Legge 104: che cos’è e come funziona questa prestazione economica?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede all’assegnazione di permessi retribuiti ai lavoratori con una disabilità grave oppure ai rispettivi familiari.

Oltre a questa prestazione economica, inoltre, i lavoratori disabili che si trovano in una situazione di gravità possono beneficiare anche di:

  • permessi orari retribuiti, i quali vengono rapportati all’orario giornaliero di lavoro ed i quali consistono in:
    • due ore al giorno, nel caso in cui l’orario di lavoro sia almeno pari oppure superiore a sei ore;
    • un’ora al giorno, nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore a sei ore;
  • tre giorni di permesso mensile, i quali possono essere usufruiti anche nel rispettivo equivalente in ore fino al raggiungimento del limite massimo previsto pari a 72 ore mensili.

Oltre ai permessi sopra citati, poi, coloro che sono genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili che si trovano in una situazione di gravità e che hanno un’età anagrafica pari o inferiore a tre anni possono beneficiare anche della misura relativa al prolungamento del congedo parentale.

I genitori biologici che hanno dei figli disabili gravi con un’età anagrafica compresa tra i tre anni e i dodici anni, nonché i genitori adottivi o affidatari che hanno dei figli disabili gravi con un’età anagrafica pari a tre anni e, comunque, entro dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore, invece, possono beneficiare esclusivamente delle seguenti misure in alternativa all’indennità permessi Legge 104:

  • tre giorni di permesso mensile, i quali possono essere usufruiti anche nel rispettivo equivalente in ore fino al raggiungimento del limite massimo previsto pari a 72 ore mensili;
  • il prolungamento del congedo parentale.

Infine, possono beneficiare dei tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, i seguenti soggetti:

  • i genitori biologici che hanno dei figli disabili in situazione di gravità con un’età anagrafica superiore a 12 anni;
  • i genitori adottivi o affidatari che hanno dei figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore di età;
  • il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini della persona affetta da una disabilità grave.

Indennità permessi Legge 104: a chi spetta?

L’indennità permessi Legge 104 viene riconosciuta ai seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti disabili gravi;
  • i lavoratori dipendenti che sono genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili gravi;
  • il lavoratore dipendente coniuge della persona con disabilità grave;
  • il lavoratore dipendente parte dell’unione civile con la persona con disabilità grave;
  • il lavoratore dipendente convivente di fatto con la persona con disabilità grave;
  • il lavoratore dipendente parente o affine entro il terzo grado della persona con disabilità grave.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per l’indennità permessi Legge 104 deve essere presentata tramite una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito web dell’INPS;
  • il Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato e gli intermediari dell’INPS.