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Tag: inps

Concorso INPS medici 2024, i posti in palio sono 1069: requisiti e domande

Buone notizie per i medici di tutta Italia in cerca di lavoro: è stato indetto un nuovo concorso dall’INPS 2024 per il reclutamento complessivo di 1069 unità.

I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso le sedi disponibili di tutta la Penisola.

Manca circa un mese alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande e, quindi, è tempo di conoscere tutte le informazioni sul concorso: dai requisiti di partecipazione, alle prove da sostenere e fino alla presentazione delle domande.

Nuovo concorso INPS 2024 per il reclutamento di 1069 medici

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso dell’INPS 2024 per il reclutamento di più di 1000 unità di professionisti medici di prima fascia. I posti bandi sono 1069 e saranno distribuiti presso le seguenti sedi:

  • Abruzzo: 28 posti;
  • Basilicata: 11 posti;
  • Calabria: 55 posti;
  • Campania: 57 posti;
  • Emilia Romagna: 79 posti;
  • Friuli Venezia Giulia: 19 posti;
  • Lazio: 31 posti;
  • Liguria: 26 posti;
  • Lombardia: 100 posti;
  • Marche: 27 posti;
  • Molise: 6 posti;
  • Piemonte: 79 posti;
  • Puglia: 95 posti;
  • Sardegna: 26 posti;
  • Sicilia: 102 posti;
  • Toscana: 57 posti;
  • Umbria: 20 posti;
  • Veneto: 64 posti;
  • Roma: 76 posti;
  • Milano: 43 posti;
  • Napoli: 68 posti.

Quali requisiti possedere per partecipare al concorso INPS 2024

Chi intende partecipare al concorso per medici indetto dall’INPS deve essere in possesso di requisiti generali e specifici.

Per quanto riguarda i requisiti generali, è opportuno soddisfare quanto segue:

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
  • Avere la maggiore età;
  • Godimento dei diritti civili e politici;
  • Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
  • Non essere stato destituito, licenziato, decaduto o dispensato dall’impiego presso una PA;
  • Non avere condanne penali;
  • Conoscenza adeguata della lingua italiana, per i candidati stranieri.

I requisiti specifici sono i seguenti:

  • Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
  • Diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle aree mediche indicate nel bando di concorso;
  • Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

Prove selettive concorso medici

Qualora le domande pervenute fossero superiori a 3500, l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare una preselezione dei candidati. La prova preselettiva consisterà in una serie di 50 quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo massimo di 50 minuti.

I candidati saranno selezioni tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di 2 prove d’esame: scritto e orale.

La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  • Clinica e patologia medica o chirurgica;
  • Legislazione sanitaria e sociale;
  • Deontologia professionale;
  • Elementi di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, invece, ha l’obiettivo di valutare la preparazione, la professionalità e l’attitudine del candidato.

Una volta espletate entrambe le prove, la Commissione provvede all’elaborazione, per ciascuna sede, di due distinte graduatorie:

  • Per i medici già specializzati alla data di scadenza del bando;
  • Per i medici specializzandi alla medesima data.

Le graduatorie vengono redatte in base al punteggio complessivo ottenuto, sommando i voti riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda per partecipare al concorso INPS per 1069 medici

Gli interessati al concorso devono presentare la domanda entro il 4 novembre 2024, solo ed esclusivamente per via telematica, sul Portale di reclutamento InPA.

Al portale, ricordiamo che si accede previa autenticazione con le credenziali digitali: SPID, CIE, CNS o eIDAS. I candidati devono essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) personale.

Cessione del quinto della pensione INPS: i tassi aggiornati del quarto trimestre 2024

Cessione del quinto della pensione INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3298 del 4 ottobre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i nuovi tassi aggiornati per ciò che concerne il quarto trimestre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto n. 87826 del 25 settembre 2024, che è stato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Cessione del quinto della pensione INPS: ecco i nuovi tassi aggiornati comunicati dall’Istituto relativi al quarto trimestre 2024

Attraverso la pubblicazione del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato quelli che sono i Tassi Effettivi Medi Globali (TEGM) che vengono praticati da parte delle banche e da parte degli altri intermediari finanziari.

Questi tassi, nello specifico, si riferiscono al periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, ovvero il quarto trimestre dell’anno in corso, e sono determinati dando attuazione alle disposizioni che sono attualmente vigenti in materia di usura, pubblicate all’interno dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, così come modificato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono i nuovi tassi aggiornati relativi al quarto trimestre 2024 (1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2024) per quanto riguarda i prestiti con cessione del quinto della pensione e dello stipendio:

  • fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 13,41% e il tasso soglia usura è pari al 20,7625%;
  • oltre i 15.000 euro, il tasso medio è pari al 9,59% e il tasso soglia usura è pari al 15,9875%.

In particolare, ecco quali sono i tassi massimi che le banche e gli altri intermediari finanziari hanno la possibilità di applicare cosicché non vengano considerati come usurari:

  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età pari o inferiore a 59 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 9,75%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 7,82%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 10,55%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’8,62%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 65 e i 69 anni, il tasso soglia è pari a:
    • l’11,35%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 9,42%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 70 e i 74 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 12,05%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 10,12%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 75 e i 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 12,85%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’10,92%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età superiore a 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 20,7625%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 15,9875%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro.

Assegno integrazione salariale INPS: nuovo servizio di domanda anche per i marittimi

Assegno integrazione salariale INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3158 del 25 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dalla giornata di lunedì 30 settembre 2024 è possibile anche per i datori di lavoro che operano nel settore marittimo, nonché dai rispettivi intermediari, utilizzare il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale, ovvero la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata piattaforma “OMNIA IS”.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento a quanto è stato disposto all’interno del progetto n. 79 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Assegno integrazione salariale INPS: nuovo servizio di presentazione della domanda disponibile dal 30 settembre 2024 anche per i datori di lavoro marittimi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dai progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’INPS, l’Istituto stesso ha comunicato di aver rilasciato il nuovo servizio relativo alla presentazione della domanda di assegno di integrazione del Fondo di solidarietà per il settore marittimo (c.d. SOLIMARE).

A tal proposito, pertanto, a partire dalla giornata di lunedì 30 settembre 2024 il sopra citato servizio online sarà disponibile anche per i datori di lavoro che operano nel settore marittimo, e i loro intermediari, all’interno della nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”.

Nella prima fase, poi, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che i soggetti interessati avranno la possibilità di trasmettere l’istanza per beneficiare dell’assegno di integrazione salariale sia con il nuovo servizio presente sulla piattaforma “OMNIA IS” che mediante l’utilizzo della vecchia applicazione informatica, la quale sarà disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS fino ad una nuova comunicazione di dismissione da parte di quest’ultimo.

Tramite l’implementazione del nuovo servizio di presentazione delle domande di integrazione salariale nella piattaforma “OMNIA IS” da ora gli utenti avranno la possibilità di essere indirizzati in maniera automatica alla specifica tipologia di presentazione economica che potrà essere richiesta all’Istituto in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati del medesimo.

In particolare, la prestazione alla quale si è indirizzati sarà evidenziata con la dicitura di “suggerita”, mentre la prestazione non richiedibile in base al proprio inquadramento aziendale figurerà con la dicitura di “non compatibile”.

Inoltre, la nuova piattaforma “OMNIA IS” permette di beneficiare di una procedura di compilazione e di presentazione della domanda relativa all’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà per il settore marittimo (c.d. SOLIMARE) semplificata e assistita, la quale guida l’utente passo dopo passo nell’inserimento di tutte le informazioni che sono necessarie.

L’INPS, infine, comunica che è possibile consultare il Manuale Utente in formato pdf all’interno della sezione “Documenti”, disponibile sulla home page del sito web, con il quale si può prendere visione di ulteriori istruzioni operative per ciò che concerne le modalità di utilizzo del servizio in oggetto.

Come fare domanda?

La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo (SOLIMARE) con l’utilizzo della nuova piattaforma “OMNIA IS” è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS a partire dal 30 settembre 2024, recandosi sulla home page e scrivendo le seguenti parole nel campo “Ricerca”: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo aver effettuato l’autenticazione mediante le proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), l’utente dovrà selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e, poi, la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Quando spetta la maggiorazione per i periodi di congedo parentale? I casi sono pochi, scopri se ci rientri e come presentare la domanda all’INPS

Arriva la maggiorazione per i periodi di congedo parentale, ma solo in alcuni casi e, nel testo, spiegheremo proprio quando spetta.

È stata introdotta dalla scorsa manovra finanziaria una modifica riguardante proprio il congedo parentale, prevedendo che uno dei due genitori possa usufruire di un secondo mese retribuito all’80%.

Ci sono, però, alcune condizioni. La domanda deve essere presentata all’INPS e lo stesso istituto ha provveduto a fornire tutti i chiarimenti necessari svolti a sciogliere qualsiasi dubbio.

Quando spetta la maggiorazione per i periodi di congedo parentale?

Il congedo parentale è una misura che permette a entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro, mantenendo il diritto a percepire lo stesso una parte della retribuzione. È fruibile per un determinato periodo di tempo e solo fino al compimento del dodicesimo anno d’età dei figli.

I genitori possono goderne complessivamente per massimo 10 mensilità per ogni figlio. Ciascun genitore può fruirne per un massimo di 6 mesi, ma vengono indennizzati solo i primi 9 mesi di congedo parentale, entro un limite di 6 mesi per genitore.

La maggiorazione è stata originariamente prevista dalla Legge di bilancio del 2023 e, poi, rafforzata dalla manovra 2024. Insieme, le due manovre hanno fatto in modo che due mesi di congedo parentale possono essere pagati all’80% anziché al 30%.

In linea di massima, quindi, l’importo percepito nei periodi di congedo è pari al 30% della retribuzione: quando spetta la maggiorazione sul congedo parentale?

  • Eventi per cui il congedo di maternità o di paternità è terminato il 31 dicembre 2022: è previsto un mese maggiorato all’80%;
  • Eventi per i quali il congedo di maternità o di paternità è terminato il 31 dicembre 2023: è previsto un mese maggiorato all’80% e un altro al 60%. Esclusivamente per il 2024, entrambi i mesi sono indennizzati all’80%.

Le suddette maggiorazioni non aumentano il limite dei mesi di congedo, ma solo la misura.

Come presentare la domanda per chiedere la maggiorazione?

Sul sito dell’INPS è presente una funzione che permette al lavoratore di scegliere la misura dell’indennità per i periodi di congedo parentale richiesto.

È possibile indicare se vuole godere anche della maggiorazione oppure se si preferisce rimandare a un secondo momento. Come presentare la domanda? Online, sul sito dell’INPS, nella propria area personale. L’accesso è consentito previa autenticazione con Spid, Cie o Cns.

Proprio nell’area riservata è stata implementata la funzione che consente di specificare se intende godere dell’indennità maggiorata oppure di quella ordinaria del 30%.

Entrambi i genitori possono godere della maggiorazione, ma il limite di uno o due mesi deve essere considerato complessivamente. Sicuramente, sarebbe molto più conveniente che a godere della maggiorazione fosse chi guadagna di più.

Tornando alla domanda, è sufficiente flaggare “”, la parte “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata”.

Qualora la domanda venga presentata, per esempio, per il tramite di un intermediario (come un Ente di Patronato), è opportuno dare le informazioni, circa la propria scelta, a quest’ultimo. Ricordiamo, infine, che la domanda può essere presentata anche servendosi del servizio di contact center dell’Istituto.

Come cambia il congedo parentale nel 2025?

Nel 2025, spetterà una mensilità all’80%, una mensilità al 60% e sette mensilità al 30%. Tutte le altre mensilità non saranno indennizzate.

La manovra non ha modificato, in ogni caso, la durata complessiva del congedo parentale. Quanto dura? La sua durata rimane di 10 mesi, che può essere estensibile a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi di estensione.

La novità principale è, come abbiamo detto, l’aumento dell’indennità per una delle mensilità, che sarà superiore al tradizionale 30%.

Chi non deve fare la dichiarazione RED all’INPS? Gli esclusi dall’adempimento di fine ottobre

Entro la fine del mese di ottobre, è fissata la scadenza per la presentazione della dichiarazione RED all’INPS, ma ci sono alcuni pensionati che non la devono fare.

La dichiarazione, infatti, è necessaria per verificare il rispetto del divieto di cumulo tra i redditi di pensione e quelli di lavoro autonomo.

La scadenza è stata ricordata dall’INPS, con la pubblicazione di un messaggio, il 19 settembre scorso. L’Istituto ha anche spiegato chi sono gli esclusi dall’adempimento di fine ottobre.

Di chi si tratta?

Cos’è la dichiarazione RED

Il RED è una particolare dichiarazione a cui sono soggetti i pensionati che usufruiscono di alcune tipologie di prestazioni. In particolare, la dichiarazione deve essere presentata quando il diritto a tali prestazioni è collegato alla situazione reddituale del cittadino e, in alcuni casi, del nucleo familiare.

Il modello è un dato variabile nel corso degli anni e, per questo, l’Istituto effettua la verifica annuale dei dati. Indicando i redditi posseduti, il modello RED ha lo scopo di determinare il diritto del pensionato a usufruire delle prestazioni e l’importo delle stesse.

Chi deve presentare la dichiarazione?

  • Il pensionato che presenta il Modello 730 o il Modello Redditi PF, ma possiede anche altri redditi che non vanno indicati in dichiarazione;
  • Il pensionato che presenta il Modello 730 o il Modello Redditi PF ed è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo;
  • Il pensionato che non ha fatto la dichiarazione dei redditi.

Come si invia la dichiarazione all’INPS

Come ricordato dall’INPS, la dichiarazione RED deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024. La data di scadenza può saltare subito all’occhio (almeno a quello dei più attenti). Il 31 ottobre coincide con la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quindi, la dichiarazione RED e la dichiarazione dei redditi hanno la stessa scadenza, ma con finalità diverse. Come abbiamo spiegato, il modello RED deve dimostrare che il pensionato ha rispettato il divieto di cumulo tra i redditi da pensione e quelli da lavoro autonomo.

La presentazione è telematica, sul portale dell’INPS, previo accesso con le credenziali personali SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso si deve selezionare la voce “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”. È necessario scegliere la campagna di riferimento, che nel 2024, è: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

Chi non deve presentare la dichiarazione RED all’INPS

L’INPS, con la pubblicazione messaggio n. 3077/2024, non solo ha ricordato la scadenza per la presentazione della dichiarazione RED, ma ha anche chiarito chi sono i pensionati esonerati dall’adempimento.

Si tratta di tutti coloro non soggetti al divieto di cumulo, ovvero:

  • I titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • I titolari di pensione di vecchiaia;
  • I titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • I titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • I titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Quali redditi comunicare all’INPS

Devono essere comunicati i redditi da lavoro autonomo, da intendersi nella sua accezione più ampia: reddito impresa e reddito da professione.

Deve essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Invece, nel caso specifico del reddito d’impresa, deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

I pensionati che non presentano la dichiarazione dovranno versare una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Borse di studio INPS 2024: requisiti, importi e domande

È stato pubblicato il bando per le borse di studio INPS 2024, rivolto esclusivamente ai figli dei lavoratori dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione.

Si chiama bando “Supermedia 2024”, che definisce le regole e gli importi per il riconoscimento delle borse di studio per l’anno scolastico appena terminato.

Il bando prevede la premiazione di 11.800 studenti tra scuole medie e scuole superiori. I beneficiari, però, fanno parte di categorie ben definite.

Vediamo subito a chi spetta, quali sono i requisiti e gli importi previsti e da quando è possibile presentare la domanda.

Beneficiari delle borse di studio INPS 2024

L’INPS prevede sempre molte opportunità per gli studenti e per la formazione come, per esempio, il Corso di lingue in Italia 2024 dell’INPS. Il bando delle borse di studio INPS 2024 si chiama “Supermedia”. Nome che indica perfettamente a chi sono rivolte le borse di studio: agli studenti che hanno ottenuto i voti migliori, anche se, le graduatorie, danno maggiore rilevanza a quelli che provengono dalle famiglie a basso reddito.

Le risorse stanziate permettono di erogare 11.800 borse di studio in favore degli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie e delle scuole superiori.

Quali requisiti soddisfare? Possono partecipare i figli, orfani o equiparati:

  • Dei lavoratori dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • Dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
  • Degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • Dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti ex Ipost.

Inoltre, per la richiesta, è necessario anche il rispetto di ben altri requisiti: i risultati scolastici conseguiti nell’a.a. 2023-24. È ammessa la richiesta per chi ha frequentato:

  • L’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado;
  • Scuola secondaria di secondo grado, superiori, indipendentemente dalla classe.

Importi delle borse di studio 2024

Gli importi delle borse di studio 2024 sono variabili in base ad alcuni parametri, come di seguito:

  • 1.600 borse di studio dal valore di 750 euro: per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • 950 borse di studio dal valore di 750 euro: per gli studenti dell’’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione assistenza magistrale;
  • 4.100 borse di studio dal valore di 800 euro: per gli studenti dei primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi, figli degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • 1.950 borse di studio dal valore di 800 euro: per gli studenti dei primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi, figli di iscritti alla Gestione assistenza magistrale;
  • 2.200 borse di studio dal valore di 1300 euro: per gli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • 900 borse di studio dal valore di 1300 euro: per gli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione assistenza magistrale;
  • 100 borse di studio dal valore di 1300 euro: per gli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione ex-Ipost.

Come e quando presentare la domanda all’INPS

La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 19 settembre alle ore 12:00 dell’11 ottobre 2024. La presentazione è telematica sul portale INPS, nella propria area personale, seguendo la procedura guidata.

Si consiglia di accedere entro 7 giorni dalla scadenza del bando, per verificare l’esito istruttorio della domanda. La graduatoria sarà pubblicata entro il 21 novembre 2024.

Prestazioni di esodo: altri chiarimenti INPS su come presentare la domanda di ricostituzione

Prestazioni di esodo: con la pubblicazione del messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito degli ulteriori chiarimenti per ciò che concerne le ricostituzioni delle prestazioni di esodo e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 26 e l’art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015.

L’atto in questione, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del messaggio INPS n. 2099 del 18 maggio 2022.

Prestazioni di esodo: l’INPS fornisce altre istruzioni operative in merito alla presentazione della domanda di ricostituzione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dal sopra citato messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022, l’INPS ha fornito delle istruzioni operative per quanto riguarda le situazioni nelle quali in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro vengono corrisposte delle retribuzioni che si riferiscono al periodo di lavoro che precede la cessazione stessa e che non vengono prese in considerazione al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di accompagnamento a pensione.

Oltre a tali indicazioni, poi, l’Istituto ha fornito delle istruzioni operative anche in merito alle circostanze in cui sia presente nell’estratto conto contributivo la contribuzione accreditata, la quale non risultava al momento della liquidazione definitiva della prestazione di esodo.

Tramite la pubblicazione del messaggio in oggetto, dunque, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ritenuto opportuno fornire degli ulteriori chiarimenti per ciò che concerne la possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in questione, nel caso in cui sia presente della contribuzione accreditata in seguito alla presentazione dell’apposita domanda in una data successiva rispetto all’accesso in esodo.

In particolare, dal momento che la domanda relativa alle prestazioni di esodo deve essere presentata necessariamente dal datore di lavoro interessato, il quale ha anche il compito di effettuare il pagamento delle medesime, allora l’Istituto specifica che la rispettiva ricostituzione non potrà essere effettuata né d’ufficio e né attraverso la presentazione di un’apposita istanza da parte del lavoratore esodato.

Pertanto, la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo deve essere trasmessa esclusivamente da parte del datore di lavoro esodante, previo accordo con il lavoratore interessato.

Infine, l’INPS chiarisce che la ricostituzione delle prestazioni di esodo può essere richiesta dai soggetti sopra richiamati nelle due seguenti circostanze:

  • qualora in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro vengano erogate delle retribuzioni che si riferiscono al periodo di lavoro che precede la cessazione medesima, le quali non venivano però considerate nel momento in cui è stata effettuata la liquidazione definitiva della prestazione di esodo;
  • qualora nell’estratto conto contributivo risultino dei contributi versati che però non erano indicati nel momento in cui è stata effettuata la liquidazione definitiva della prestazione di esodo.

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: chiarimenti INPS su soggetti obbligati e come presentare modello RED 2024

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: con la pubblicazione del messaggio n. 3077 del 19 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne quelli che sono i pensionati che sono obbligati ad effettuare le comunicazioni dei redditi da lavoro autonomo che questi ultimi hanno conseguito durante il corso dell’anno 2023, attraverso l’utilizzo del c.d. modello RED 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 120 del 9 maggio 1974;
  • la legge n. 177 del 29 aprile 1976, recante “Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 120 del 7 maggio 1976;
  • la legge n. 222 del 20 maggio 1985, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 129 del 3 giugno 1985;
  • la legge n. 274 dell’8 agosto 1991, recante “Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 52 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 199 del 26 agosto 1991;
  • il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992;
  • la legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 233 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 1996;
  • il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (c.d. Testo unico degli Enti locali – TUEL), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 162 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2000;
  • la legge n. 343 del 21 novembre 2000, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto e della pesca”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 276 del 25 novembre 2000;
  • la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche ai seguenti atti che sono stati pubblicati in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso:

  • la circolare n. 58 del 10 marzo 1998;
  • la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999;
  • il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999;
  • la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001;
  • il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003;
  • la circolare n. 197 del 23 dicembre 2003;
  • la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008;
  • la circolare n. 92 del 28 luglio 2022;
  • la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: ecco quali sono i pensionati che hanno l’obbligo di presentare il modello RED 2024

Entro il 31 ottobre 2024 i pensionati hanno l’obbligo di comunicare i redditi da lavoro autonomo che hanno conseguito nell’anno 2023, a patto che non si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Come presentare il modello RED 2024?

Il modello RED 2024 consente di dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2023, al netto dei contributi dovuti e al lordo delle ritenute erariali.

Tale comunicazione può essere effettuata mediante l’apposito servizio online presente sul sito web dell’INPS, previa autenticazione attraverso le seguenti credenziali digitali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • eIDAS.

Nuovo maxi concorso INPS 2024: tutte le informazioni dai profili ai requisiti di accesso

Attesissimo il nuovo maxi concorso INPS 2024. In realtà, le procedure concorsuali bandite potrebbero essere addirittura tre, segno della grande necessità di personale dell’Istituto previdenziale, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. I bandi in arrivo sono certi e, molto probabilmente, saranno pubblicati in autunno.

Prima dell’estate è stato pubblicato l’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni del personale dell’Istituto, che può darci una traccia di quali sono le posizioni disponibili per la quali si preparano le nuove selezioni.

Vediamo subito di quali si tratta e per quali possibili posti è possibile iniziare a prepararsi.

Qual è la situazione dei concorsi INPS nel 2024

Due anni fa, precisamente nel 2022, si è svolto il concorso INPS per l’assunzione di 1858 funzionari. Un numero sicuramente molto alto, ma comunque insufficiente a coprire il fabbisogno dell’INPS.

Sono stati assunti oltre 4100 vincitori dell’ultimo concorso e ulteriori 700 idonei presenti in precedenti graduatorie. Secondo il quadro del fabbisogno sono richieste attualmente 29.000 unità di cui solo 28.000 sono coperte.

Il flusso delle immissioni in servizio, inoltre, risulta essere molto inferiore alle uscite soprattutto nelle sedi regionali del Nord Italia.

Nuovo concorso INPS in arrivo nell’autunno 2024

Per il 2024, sarebbero previsti ulteriori progressioni verticali dall’Area B a quella C e nuove assunzioni per ben 1000 posti di lavoro. Ciò si rende necessario anche in vista dei pensionamenti previsti durante l’arco dell’anno.

I bandi di cui potremmo vedere l’uscita dovrebbero essere tre, secondo le previsioni. In particolar modo, le procedure in uscita dovrebbero coprire i seguenti posti:

  • 1.144 assistenti ai servizi;
  • 30 assistenti tecnici;
  • 582 assistenti informatici.

Sempre secondo le previsioni, infine, i vincitori saranno assunti nell’Area B, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per partecipare, come requisito specifico, potrebbe essere richiesto solo il diploma di maturità e non dovrebbero essere previsti limiti d’età.

Dove avverranno le nuove assunzioni INPS

Si ipotizza l’indizione di concorsi pubblici su base regionale, proprio dove si registra la maggiore carenza di personale.

In particolare modo, le sedi individuate sono le seguenti:

  • Lombardia (DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona);
  • Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese;
  • Friuli Venezia-Giulia (Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia);
  • Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli);
  • Trentino-Alto Adige (Trento);
  • Valle d’Aosta (Aosta);
  • Veneto (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza).

È previsto l’inquadramento del personale in quattro aree, che corrispondono quattro livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali.

Inoltre, facciamo presente che l’INPS potrebbe prevedere la dismissione dell’Area A (Operatori) con il passaggio delle unità rimanenti all’Area degli Assistenti e l’istituzione dell’area di Elevate professionalità. Qualora ciò avvenisse, si prevederebbe anche un complessivo innalzamento del livello medio di competenza richiesta e una retribuzione maggiore.

Quali profili ricerca l’INPS

Secondo il Piano assunzioni 2023/25, l’INPS ricerca alcune determinate figure da assumere nelle sedi territoriali carenti di personale.

I bandi, quindi, saranno rivolti alla ricerca dei seguenti profili:

  • Dirigenti (informatici e amministrativi);
  • Funzionari informatici;
  • Funzionari sanitari;
  • Funzionari tecnici;
  • Assistenti (Ex Area B).

Per quanto riguarda l’area dei funzionari, è richiesta la laurea, mentre chi ha l’intenzione di candidarsi all’area degli assistenti è sufficiente che abbia il diploma di scuola secondaria superiore.

Tornado ai funzionari, la selezione di 2000 unità nel 2024 e nel 2025 dovrebbe avvenire tramite:

  • Lo scorrimento di graduatorie esistenti;
  • Nuovo concorso;
  • Progressione verticale di personale già in servizio e scorrimento di altre graduatorie vigenti.

Invece, i funzionari saranno selezioni e assunti tramite l’indizione di nuovo concorso per circa 1000 unità.

Indennità ISCRO: domanda entro il 31 ottobre 2024, avviso INPS

Indennità ISCRO: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale in data 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ricordato che si sta avvicinano la scadenza per ciò che concerne la presentazione della domanda ai fini dell’accesso alla c.d. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), la quale è destinata ad alcuni dei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Il suddetto avviso INPS, in particolare, fa riferimento a quanto era stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso mediante la pubblicazione all’interno del rispettivo sito web ufficiale della recente circolare n. 84 del 23 luglio 2024, recante “Articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Disposizioni in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Indennità ISCRO: si avvicina la scadenza del 31 ottobre 2024 per l’invio della domanda di accesso all’INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all’interno del sopra citato avviso, l’INPS ha ricordato che si è prossimi alla scadenza relativa alla presentazione della domanda per quanto riguarda l’accesso alla c.d. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

A tal proposito, in particolare, l’istanza per beneficiare dell’indennità in questione deve essere inviata all’Istituto stesso entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024.

Per ciò che concerne i soggetti che possono beneficiare di questa misura e i requisiti che devono necessariamente possedere questi ultimi, l’ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per il triennio che va dal 2021 al 2023 e, poi, confermata in maniera fissa a partire dal 1° gennaio 2024, con lo scopo di sostenere i seguenti soggetti:

  • coloro che sono iscritti alla Gestione Separata;
  • coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo;
  • coloro che non percepiscono alcun trattamento pensionistico diretto;
  • coloro che hanno conseguito un reddito di lavoro autonomo di importo inferiore al 70% rispetto alla media che è stata conseguita durante il corso degli anni precedenti.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per beneficiare dell’indennità ISCRO deve essere presentata obbligatoriamente entro il 31 ottobre 2024 attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto all’interno del rispettivo sito web ufficiale, previa autenticazione nella propria area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:
    • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), di livello 2 o superiore;
    • la CIE (Carta di identità elettronica) 3.0;
    • la CNS (Carta nazionale dei servizi);
  • il Contact center dell’INPS, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario che viene offerto dal proprio gestore telefonico);
  • gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’Istituto, tramite l’utilizzo degli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione dai medesimi.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda mediante il servizio online presente sul sito web dell’INPS, i lavoratori autonomi interessati devono accedere all’interno del Portale dell’Istituto stesso e seguire il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Strumenti > Vedi tutti > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.

Dopo aver inviato la domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l’utente interessato avrà la possibilità di prendere visione e di scaricare le ricevute e tutti i documenti che vengono prodotti dal sistema, di monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza presentata, nonché di aggiornare i dati che si riferiscono alle modalità di pagamento.

Interessi e sanzioni INPS 2024: variazione per omesso o ritardato versamento dei contributi

Interessi e sanzioni INPS 2024: con la pubblicazione della circolare n. 89 del 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, che è stata adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR), portandolo così, a partire dal 28 settembre 2024, al 3,65%.

Interessi e sanzioni INPS 2024: ecco di quanto è la variazione per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in seguito alla riduzione dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalla sopra citata decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) incide su:

  • la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare a quelli che sono gli importi che sono dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • la misura relativa alle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 18 settembre 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo.

Questa modifica non viene applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati, ma sarà applicato, per l’appunto, a partire dal mese di settembre dell’anno in corso esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di pagamento dei contributi.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% comporta delle variazioni anche per ciò che concerne le sanzioni civili, le quali, a partire dal 18 settembre 2024, saranno dovute in misura pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, in particolare, devono essere versate nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • in caso di ravvedimento operoso con pagamento entro 120 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge, in maniera spontanea e in un’unica soluzione prima che giungano le contestazioni previste (art. 30, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 19 del 2024);
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

A tal proposito, nello specifico, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.

Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e dovranno essere calcolate in base all’importo del TUR.

In particolare, la deliberazione del CdA dell’INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002 stabilisce che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che qualora il TUR sia inferiore al tasso degli interessi legali, allora la riduzione massima sarà pari al tasso legale e quella minima sarà pari al medesimo maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il TUR (3,65%) è attualmente superiore rispetto al tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,50%), a partire dal 18 settembre 2024 la riduzione sarà pari al 3,65%.

Fondo Credito: chiarimenti INPS su come aderire in prossimità del pensionamento

Fondo Credito: con la pubblicazione del messaggio n. 3028 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le modalità di presentazione delle domande ai fini dell’adesione al c.d. Fondo Credito da parte dei lavoratori dipendenti che sono già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e che si trovano in prossimità della cessazione della propria attività lavorativa in seguito all’accoglimento delle istanze relative all’accesso all’APE Sociale o alle procedure di esodo/espansione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, commi da 166 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2022.

Fondo Credito: l’INPS fornisce i chiarimenti per l’adesione da parte dei lavoratori dipendenti in prossimità all’accesso all’APE Sociale e alle procedure di esodo/espansione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti ai lavoratori dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per quanto riguarda i termini e le modalità ai fini dell’adesione al Fondo Credito.

Tali chiarimenti, in particolare, sono rivolti ai dipendenti che sono prossimi alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e ai quali è stata accetta la domanda per l’accesso alle seguenti prestazioni:

Le istanze ai fini dell’adesione al Fondo Credito, però, devono essere necessariamente presentate in una data che precede quella in cui viene accolta quella relativa all’accesso alle suddette prestazioni.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che le domande di accesso al Fondo in oggetto vengono sottoposte ai dovuti controlli ai fini dell’applicazione della quota di adesione sulla rata di pensione.

Le istruzioni dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce

Ai fini della corretta implementazione della posizione assicurativa, in modo da consentire la registrazione della cessazione dal servizio e l’interruzione dell’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ultima denuncia relativa al lavoratore dipendente interessato deve obbligatoriamente contenere uno specifico codice di cessazione

In particolare, ecco quali sono i codici che devono essere utilizzati:

  • 54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”;
  • 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”;
  • 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”;
  • 60 “Cessazione APE sociale”.

Deleghe per lavoro domestico INPS: nuove funzioni estese alle agenzie per il Lavoro

Deleghe per lavoro domestico INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver esteso il nuovo servizio relativo alla gestione delle deleghe per il lavoro domestico anche alle agenzie per il Lavoro che sono autorizzate a svolgere l’attività di intermediazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Organizzazione, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 20 del 20 gennaio 1979;
  • l’art. 4 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 154 del 4 luglio 2000;
  • l’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2003;
  • l’art. 16 bis del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 280 del 29 novembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 28 dell’8 febbraio 2011, recante “Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale”;
  • il messaggio INPS n. 465 del 31 gennaio 2017, recante “Rilascio delle nuove funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico”.

Deleghe per lavoro domestico INPS: nuove funzioni online disponibili anche per le agenzie per il Lavoro

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a ciò che è stato comunicato mediante la pubblicazione della precedente circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, l’INPS ha delineato quello che è il nuovo sistema di identificazione dei soggetti che sono abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto stesso in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo messaggio n. 465 del 31 gennaio 2017 sopra richiamato, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver rilasciato le nuove funzioni per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico ai seguenti soggetti:

  • i consulenti del lavoro;
  • gli altri professionisti abilitati;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico.

A tal proposito, pertanto, dal momento che le comunicazioni relative alle assunzioni, alle cessazioni, alle trasformazioni e alle proroghe dei rapporti di lavoro domestico devono essere inviate all’INPS esclusivamente con modalità telematiche, allora il messaggio in oggetto ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un’apposita funzione online che permettere di inserire le deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero 2024 e 2025: seconda fase al via dal 20 settembre

Accertamento esistenza in vita INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3006 dell’11 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dato il via alla seconda fase dell’accertamento per l’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per ciò che concerne gli anni 2024 e 2025.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che erano state fornite in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso con la pubblicazione del recente messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025: tempistiche e soggetti coinvolti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dal sopra citato messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023, l’INPS ha fornito quelle che sono le modalità di conduzione e la tempistica in merito alla verifica dell’esistenza in vita per quanto riguarda gli anni 2024 e 2025.

A tal proposito, con il precedente messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’avvio della prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero e che hanno la propria residenza in:

  • America;
  • Asia;
  • Estremo Oriente;
  • Paesi scandinavi;
  • Est Europa e Paesi limitrofi.

Se ti interessa avere maggiori informazioni per ciò che concerne il messaggio dell’Istituto sopra richiamato, allora ti consiglio di andarti a riprendere un nostro recente articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dopodiché, con il messaggio in oggetto l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025, la quale sarà avviata a partire dal mese di settembre dell’anno in corso da parte di Citibank N.A., relativamente ai pensionati che sono residenti in:

  • Europa (ad esclusione dei Paesi che erano già interessati dalla prima fase di accertamento);
  • Africa;
  • Oceania.

Nello specifico, i pensionati all’estero interessati dovranno presentare le attestazioni di esistenza in vita a partire dal 20 settembre 2024 ed entro il termine ultimo del 18 gennaio 2025.

Il pagamento della rata di febbraio 2025 sarà effettuato in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza, qualora l’attestazione non sia prodotta entro la scadenza fissata.

In caso di mancata riscossione personale oppure nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta entro il 19 febbraio 2025, invece, il pagamento sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

La seconda fase di accertamento dell’esistenza in vita viene svolta da parte dell’INPS con lo scopo di ridurre il rischio di effettuare dei pagamenti delle pensioni anche dopo la morte del soggetto beneficiario, nonché di dover effettuare delle eventuali azioni di recupero delle somme versate in maniera indebita.

Infine, l’Istituto specifica che i singoli Stati che sono coinvolti dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita sono disponibili ed elencati all’interno dell’Allegato n. 1 al messaggio in questione.

Soggetti esclusi dalla seconda fase del processo di verifica

L’INPS ha comunicato anche quelli che sono i criteri di esclusione dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita per ciò che concerne i gruppi di pensionati che si trovano all’estero.

In particolare, stiamo parlando di:

  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;
  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
  • i pensionati che hanno la propria residenza in Belgio e che sono beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
  • i pensionati che hanno riscosso in maniera personale presso gli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in una data che risulta vicina all’avvio del processo di verifica, dal momento che la riscossione personale effettuata nel suddetto modo viene considerata come prova sufficiente dell’esistenza in vita perché gli sportelli Western Union richiedono necessariamente di fornire un proprio documenti di identità in corso di validità;
  • i pensionati per i quali i pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. in seguito al mancato completamento dei precedenti processi di verifica.

Proroga contributi alluvione: scadenza slitta dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, ecco per chi

Proroga contributi alluvione: con la pubblicazione del messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 2023, e successive modificazioni.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge n. 67 dell’11 marzo 1988, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 1988;
  • l’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi))”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 15 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 12 luglio 2024.

Proroga contributi alluvione: proroga della scadenza per il pagamento della contribuzione INPS al 16 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 63 del 2024, e successive modificazioni, sono previste delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli che operano nelle zone agricole che sono state colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023.

A tal proposito, pertanto, in attesa di ulteriori approfondimenti che saranno effettuati al fine di applicare in maniera corretta l’agevolazione economica in questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha comunicato la proroga dal 16 settembre 2024 fino al 16 dicembre 2024 della data di scadenza per quanto riguarda il pagamento dei contributi INPS già tariffati con l’emissione del primo trimestre dell’anno in corso.

Questo slittamento della scadenza, nello specifico, spetta ai datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, e successive modificazioni, ovvero dei territori che sono situati all’interno dei Comuni presenti nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, e che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 1° maggio 2023.

Bonus asilo nido 2024, domande fino al 31 dicembre: requisiti, pagamenti e come ottenerlo

Le domande del bonus asilo nido 2024 possono essere presentate fino al 31 dicembre. È bene ricordarlo soprattutto nel momento in cui stanno riaprendo le scuole e, per le famiglie, si tratta di un sostegno molto importante.

Il bonus asilo nido, infatti, prevede un contributo economico molto elevato per pagare le rette degli asili nido, sia pubblici che privati.

Chi può chiederlo? L’INPS, con la pubblicazione del messaggio dello scorso marzo, ha fatto il punto sui requisiti e ha chiarito diversi dubbi sul bonus.

Vediamo subito a chi spetta, come presentare la domanda entro la fine dell’anno e come funzionano i pagamenti.

Domande bonus asilo nido fino al 31 dicembre 2024

Sta per iniziare la scuola in tutte le Regioni d’Italia e, adesso, è il momento migliore per ricordare alle famiglie con figli piccoli che è ancora possibile presentare la domanda per il bonus asilo nido.

Si tratta di una misura che prevede l’erogazione di un contributo per il pagamento delle rette degli asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare, per i bambini affetti da gravi patologie.

L’INPS, nella circolare pubblicata l’11 marzo 2024, ha precisato che le domande per il bonus asili nido possono essere presentate entro il 31 dicembre 2024.

Le domande si presentano telematicamente, allegando tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso.

Cosa indicare nella domanda?

  • La denominazione e il codice fiscale dell’asilo nido;
  • Gli estremi del provvedimento autorizzativo, per gli asili nido privati;
  • Le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende richiedere il bonus.

È possibile anche richiedere il bonus per ulteriori mesi rispetto a quelli già indicati. In questo caso, il richiedente deve presentare una nuova domanda che sarà posta a verifica della disponibilità delle risorse stanziate.

Alla domanda, si deve allegare quanto segue:

  • L’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici;
  • La documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;
  • Le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2025.

A chi spetta il bonus asilo nido

La misura consiste in un contributo di sostegno al reddito che è stato introdotto dalla Legge n. 232/2016.
A chi è rivolto? Alle famiglie con figli:

  • Di età inferiore a 3 anni o che compiono i 3 anni nell’anno solare;
  • Che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato oppure affetti da patologie croniche certificate.

Il bonus spetta per ciascun figlio di età inferiore a 36 mesi. Chi abbia intenzione di presentare la domanda per un figlio che compie tre anni d’età nel corso dell’anno, è possibile richiedere solo le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Come funzionano i pagamenti e importi del bonus per pagare la retta degli asili nido

L’ultima Legge di Bilancio ha innalzato l’importo massimo spettante del bonus asilo nido a 3600 euro annui, per i genitori di figli nati nel 2024 e con un secondo figlio di età inferiore a 10 anni. Il contributo, quindi, viene spalmato su 11 mensilità di pari importo, di circa 327 euro.

Invece, per gli altri l’entità del bonus dipende dalla fascia Isee di riferimento:

  • Isee minorenni fino a 25.000 euro: contributo pari a 3000 euro;
  • Isee minorenni compreso tra i 25.000 euro e i 40.000 euro: contributo pari a 2500 euro;
  • Isee minorenni superiore a 40.000 euro: contributo pari a 1500 euro.

Come funzionano i pagamenti? Come sottolineato dall’INPS, quando si richiede il contributo per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, l’utente deve auto certificare in ciascuna mensilità l’importo richiesto.

L’accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, permettendo una notevole riduzione dei tempi di erogazione.

Il valore deve includere:

  • L’importo della retta mensile;
  • L’eventuale quota di spesa sostenuta dalla famiglia per la fornitura di pasti;
  • L’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.

Concorso INPS per assistenti diplomati: requisiti, prove e domande

L’INPS pubblicherà nuovi bandi di concorso per il reclutamento di assistenti diplomati. Si prevedere il reclutamento di 1800 nuove unità su tutto il territorio nazionale.

I bandi sono rivolti a chi è in possesso del diploma di maturità. Quindi, si tratta di selezioni che si rivolgono potenzialmente a un numero molto elevato di candidati. Per i vincitori del concorso è prevista l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Quando usciranno i bandi? Prevedibilmente, la pubblicazione è attesa in autunno. Nel frattempo, vediamo chi può partecipare, come si svolgono le selezioni e quali saranno le modalità di presentazione delle domande.

Nuovo concorso INPS per assistenti diplomati

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) ha programmato le nuove assunzioni da effettuare entro il 2024, così come previsto dal Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026.

I posti da ricoprire sono complessivamente 1896. I bandi INPS per assistenti rientrano nei concorsi che l’Istituto intende espletare entro la fine del 2024.

Le assunzioni prevedono l’inquadramento nell’area degli assistenti, secondo la nuova classificazione introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019/21.

Il concorso si rivolge ai candidati diplomati e, potenzialmente, è rivolto a una vasta platea di possibili partecipanti

Chi può partecipare al concorso INPS

Possono partecipare al concorso INPS per assistenti coloro che sono in possesso del diploma di maturità. Per sapere quali sono gli altri requisiti e i titoli specifici richiesti è opportuno attendere la pubblicazione del bando di concorso.

Avanzando qualche ipotesi, chi intende partecipare al concorso per assistenti tecnici o informatici dovrà essere in possesso, presumibilmente, di diplomi a carattere tecnico. Non dovrebbero essere richiesti diplomi specifici, invece, per il ruolo di assistente ai servizi.

Quali requisiti generali possedere? In questo caso, dovremmo trovarci di fronte i canoni requisiti generalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, per esempio:

  • La cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell’Unione europea;
  • Il godimento dei diritti civili e politici;
  • Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Abbiamo fatto solo tre esempi, ma anche in questo caso occorre attendere la pubblicazione dei bandi, per avere un’idea più chiara sui requisiti generali da soddisfare.

Come si svolge la selezione per assistenti diplomati

In linea di massima, i concorsi indetti dall’INPS seguono lo stesso iter, prevedendo diverse prove da sostenere.

Se ci rifacciamo alle prove precedenti, allora i concorsi per assistenti diplomati potranno prevedere le seguenti prove:

  • Preselettiva: consiste nella somministrazione di quiz a risposta multipla;
  • Prove scritte: possono essere una o più in base al concorso e, di norma, vertono sulle materie d’esame;
  • Prova orale: verte sulle materie d’esame.

Le prove scritte e la prova orale sono anche volte all’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, in base a quanto previsto dal nuovo regolamento per i concorsi pubblici.

Cosa studiare? Gli interessati possono iniziare a prepararsi, dando un primo sguardo all’ultimo concorso INPS per funzionari, abbastanza recente. Le materie potrebbero essere simili. L’ultimo concorso per assistenti diplomati si è svolto 17 anni fa: troppo indietro nel tempo per conoscere le materie d’esame, considerando anche i cambiamenti interventi nel tempo.

Come candidarsi al concorso INPS 2024

Il bando dovrebbe uscire questo autunno, probabilmente tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2024. Nel bando saranno fornire tutte le informazioni utili al concorso, a partire dai requisiti fino alle modalità e i termini di presentazione delle domande.

Anche in questo caso, possiamo fare solo alcune ipotesi: le domande, molto probabilmente, si presenteranno telematicamente e, quindi, i candidati dovrebbero essere in possesso delle credenziali digitali.

I bandi saranno pubblicati sul Portale web dell’Istituto, nella sezione dedicata ai concorsi. Saranno, altresì, pubblicati sul portale di reclutamento InPA.

Carta Dedicata a te INPS: pubblicata la lista definitiva dei beneficiari

Carta Dedicata a te INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2977 del 6 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che è stata messa a disposizione dei singoli Comuni la lista definitiva dei soggetti che possono beneficiare della misura di sostegno che viene riconosciuta nei confronti dei nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno economico ai fini dell’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti oppure di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale n. 250213 del 4 giugno 2024, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213”.

Tale decreto, nello specifico, è stato redatto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 24 giugno 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del recente messaggio INPS n. 2575 del 10 luglio 2024, il quale ha fornito le istruzioni operative ai fini dell’accesso alla misura in questione.

Carta Dedicata a te INPS: pubblicata la lista definitiva dei soggetti beneficiari della misura

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato con il sopra citato messaggio n. 2575 del 10 luglio 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per ciò che concerne l’accesso alla misura di sostegno denominata “Carta Dedicata a te”.

A tal proposito, dunque, mediante la pubblicazione del messaggio in oggetto l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono state messe a disposizione dei Comuni le liste definitive dei soggetti beneficiari della misura.

Queste liste definitive, nello specifico, sono suddivise per Comune e prevedono l’assegnazione di uno specifico numero identificativo relativo alla carta che viene rilasciata da parte delle Poste Italiane S.p.A. ad ogni soggetto beneficiario.

Pertanto, i Comuni interessati dovranno effettuare le dovute comunicazioni ai soggetti beneficiari, informando questi ultimi in merito all’assegnazione del contributo in oggetto, nonché alle modalità di ritiro della carta presso gli uffici delle Poste Italiane, nel caso in cui si tratti di nuovi intestatari della medesima.

Qualora, invece, il soggetto beneficiario abbia già fruito del contributo in questione anche durante il corso dell’anno appena trascorso, allora le Poste Italiane provvederanno ad accreditare l’importo spettante sulla carta che era già stata assegnata nell’anno precedente.

Per quanto riguarda il ritiro della Carta Dedicata a te, poi, l’INPS specifica che quest’ultima può essere ritirata presso gli Uffici Postali da parte dei seguenti soggetti:

  • il soggetto intestatario della carta;
  • un soggetto terzo, previa presentazione di un’apposita delega al ritiro tramite procura generale, procura speciale, nomina del giudice tutelare, o qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti che si riferiscono ai beneficiari della misura.

Tali soggetti, in particolare, per poter ricevere la carta dalle Poste Italiane dovranno essere necessariamente in possesso del numero identificativo che gli è stato assegnato e comunicato all’interno della lista definitiva dei soggetti beneficiari della misura.

In caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento, infine, l’Istituto specifica che è possibile recarsi presso gli uffici delle Poste Italiane per richiedere il rilascio di un duplicato.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: le novità per i lavoratori in regime contributivo

Domanda pensione di vecchiaia 2024: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di pensione di vecchiaia, la quale ha subito delle modifiche che sono state apportate per quanto riguarda l’anno in corso dalla Legge di Bilancio 2024.

Possono beneficiare dell’erogazione della suddetta prestazione previdenziale da parte dell’INPS tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla Gestione Separata e ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell’AGO.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la domanda relativa alla pensione di vecchiaia per l’anno 2024 ed, in particolare, che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale in oggetto, qual è la decorrenza della stessa, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che questi ultimi devono possedere anche in seguito alle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, nonché come fare domanda all’INPS.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale che viene erogato dall’INPS? Decorrenza

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione una prestazione economica che viene erogata previa presentazione di un’apposita domanda da parte dei soggetti interessati e che ha lo scopo di far accedere al trattamento pensionistico in questione tutti i lavoratori che risultano in possesso dei requisiti di tipo anagrafico e di tipo contributivo che sono previsti dalla legge.

Per ciò che concerne la decorrenza della pensione di vecchiaia, quest’ultima decorre da:

  • il giorno successivo a quello in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici che sono iscritti alla forma esclusiva dell’AGO ed, in particolare, a:
    • la Cassa Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato (CTPS);
    • la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
    • la Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
    • la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
    • la Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI);
  • il primo giorno del mese successivo a quello nel quale maturano tutti i requisiti che sono necessari per l’accesso al trattamento previdenziale in caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi;
  • il 1° settembre dell’anno in cui avviene il perfezionamento dei requisiti che sono previsti dalla legge per quanto riguarda il personale che opera nel comparto scuola;
  • il 1° novembre dell’anno in cui avviene il perfezionamento dei requisiti che sono previsti dalla legge per quanto riguarda il personale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
  • il primo giorno del mese successivo a quello nel quale maturano tutti i requisiti che sono necessari per l’accesso al trattamento previdenziale oppure, in caso di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, il primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene inviata la medesima, per quanto riguarda i seguenti soggetti:
    • i lavoratori dipendenti e autonomi che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ovvero il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
    • i lavoratori che sono iscritti alla Gestione Separata.

Domanda pensione di vecchiaia 2024: quali sono i soggetti che possono presentarla? Requisiti

La pensione di vecchiaia spetta ai seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’AGO, ossia:
    • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • i lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.

Per quanto riguarda i requisiti, invece, sono validi gli stessi che vigevano in precedenza, ad eccezione dell’obbligo che l’importo della pensione risulti pari a quello relativo all’assegno sociale per coloro che si trovano in regime contributivo.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda deve essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

  • il servizio online dell’INPS;
  • il Contact center;
  • gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto.

Ricostituzione della pensione: a chi spetta? Come funziona e come richiederla all’INPS

Ricostituzione della pensione: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di ricostituzione della pensione, la quale prevede una rideterminazione dell’importo relativo al trattamento previdenziale per effetto di riconoscimento dei contributi che sono stati versati o che sono maturati in una data precedente rispetto a quella relativa alla decorrenza della pensione in questione.

Possono usufruire del ricalcolo della pensione spettante da parte dell’INPS tutti i pensionati, sia pubblici che privati.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la ricostituzione della pensione ed, in particolare, che cos’è e come funziona la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale, a chi spettacome fare domanda all’INPS.

Ricostituzione della pensione: che cos’è la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione dei soggetti che sono interessati un apposito servizio online con lo scopo di ricalcolare l’importo della pensione per effetto di riconoscimento di contribuzione versata o maturata in data precedente rispetto a quella di decorrenza del trattamento previdenziale stesso

Tale rideterminazione, in particolare, può essere effettuata sia d’ufficio che previa presentazione all’Istituto di un’apposita domanda da parte dei pensionati interessati e prevede il ricalcolo della pensione in base alla normativa vigente in materia al momento della decorrenza originaria.

Per quanto riguarda l’importo della ricostituzione della pensione, invece, la rideterminazione che viene effettuata da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale può apportare sia una variazione in aumento che una variazione in diminuzione.

Ricostituzione della pensione: come funziona?

Per ciò che concerne il funzionamento della ricostituzione della pensione, la variazione dell’importo di quest’ultima a seguito della rideterminazione che viene effettuata da parte dell’INPS opera dalla data di decorrenza originaria del trattamento previdenziale in oggetto, applicando i coefficienti di perequazione dall’origine.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale effettua una verifica dell’esistenza di tutti i requisiti che sono necessari al fine di accedere alla ricostituzione della pensione, nonché il ricalcolo della medesima come se si trattasse di una nuova liquidazione.

La prescrizione subentra nei seguenti termini:

  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data successiva al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 5 anni;
  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data precedente al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 10 anni, i quali vengono ridotti a 5 anni nel caso in cui il periodo di prescrizione residuo sia superiore al medesimo;
  • per quanto riguarda le variazioni a debito della ricostituzione della pensione, infine, la prescrizione subentra in 10 anni, dal momento che sono valide le disposizioni legislative in materia di recupero degli indebiti pensionistici.

A chi spetta? Le istruzioni dell’INPS su come fare domanda

I pensionati pubblici e privati che sono interessati ad un ricalcolo del proprio trattamento previdenziale spettante devono presentare un’apposita domanda all’INPS attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno del proprio sito web ufficiale, previa autenticazione all’area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:
    • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
    • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
    • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa in maniera gratuita) oppure chiamando il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario che viene offerto da parte del proprio gestore telefonico);
  • gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’Istituto, tramite gli appositi servizi telematici che vengono offerti da parte di questi ultimi.

Bonus genitori separati o divorziati: contributo fino a 800 euro al mese, dove fare domanda

Bonus genitori separati o divorziati: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda al fine di beneficiare del contributo di importo fino a 800 euro per 12 mensilità che viene riconosciuto con lo scopo di garantire la continuità del mantenimento dei figli.

Possono usufruire dell’erogazione dei suddetti contributi da parte dell’INPS le famiglie che hanno dei genitori separati, divorziati o non conviventi.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il bonus previsto per i genitori separati o divorziati ed, in particolare, che cos’è e come funziona il contributo in oggetto, qual è l’importo dello stesso, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’INPS.

Bonus genitori separati o divorziati: che cos’è e come funziona il contributo che viene erogato dall’INPS? Importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione dei contributi con l’obiettivo di sostenere le famiglie di genitori separati, di genitori divorziati o di genitori non conviventi, al fine di garantire la continuità del mantenimento dei figli.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene erogata in un’unica soluzione da parte dell’Istituto stesso, nel caso in cui uno dei due genitori interessati non abbia ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 a causa dell’inadempienza da parte dell’altro genitore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia un ex coniuge oppure un ex convivente.

Per quanto riguarda l’importo che viene versato ai soggetti beneficiari dei medesimi, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti vengono pagati a questi ultimi in un’unica soluzione dei contributi di importo pari ad un massimo di 800 euro per 12 mensilità.

Bonus genitori separati o divorziati: a chi spetta? Requisiti

I contributi in oggetto spettano ai genitori di figli che risultano separati, divorziati o non conviventi in seguito ad un apposito provvedimento che viene emanato da parte dell’autorità di riferimento, come ad esempio una sentenza pronunciata dal Tribunale oppure un provvedimento di tipo amministrativo.

Lo scopo del bonus genitori separati o divorziati è quello di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato in tutto o in parte dall’altro genitore.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i genitori richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere un reddito IRPEF di importo pari o inferiore a 8.174 euro durante il corso degli anni in cui è stato interrotto il pagamento del mantenimento dei figli, ovvero gli anni 2020, 2021 e 2022;
  • essere stati conviventi con il figlio o i figli sempre negli anni 2020, 2021 e 2022;
  • gli eventuali figli maggiorenni devono essere necessariamente in una condizione di disabilità grave alla data della mancata ricezione dell’assegno di mantenimento;
  • il mancato versamento dell’assegno di mantenimento durante il corso dell’emergenza epidemiologica legata al Covid 19 deve essere dovuto da uno dei seguenti fattori:
    • la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del genitore inadempiente per un periodo di tempo almeno pari a 90 giorni a partire dall’8 marzo 2020;
    • una riduzione del reddito conseguito di importo almeno pari al 30% rispetto a quello che è stato conseguito durante il corso dell’anno 2019.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per il bonus genitori separati o divorziati deve essere presentata attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online denominato “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Prima di procedere con la compilazione e l’invio dell’istanza i genitori interessati devono autenticarsi sul portale web dell’INPS tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.