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Pensione internazionale: cosa significa e come fare domanda

Pensione internazionale: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale.

Possono beneficiare dell’erogazione della suddetta prestazione previdenziale da parte dell’INPS, nello specifico, tutti quei lavoratori che hanno operato all’interno di Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea (UE), a patto che l’Italia abbia stipulato con questi ultimi un’apposita Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la domanda di pensione internazionale ed, in particolare, che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale in regime di convenzione bilaterale, a chi spetta e quali sono i soggetti che possono beneficiare della prestazione in oggetto, nonché come fare domanda all’INPS.

Pensione internazionale: che cos’è e come funziona il trattamento previdenziale in regime di convenzione bilaterale che viene erogato dall’INPS?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione una prestazione economica che viene versata previa presentazione di un’apposita domanda da parte dei soggetti interessati e che ha lo scopo di far accedere al trattamento previdenziale in questione tutti quei lavoratori che hanno svolto la propria attività presso degli Stati extra UE.

Tale prestazione previdenziale, in particolare, viene concessa esclusivamente nel caso in cui i sopra citati Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea (UE) abbiano firmato una Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con lo Stato italiano.

A tal proposito, infatti, in seguito all’accertamento del diritto di beneficiare della pensione internazionale, l’INPS procederà con il calcolo del trattamento previdenziale tenendo conto sia dei contributi che sono stati versati in Italia e sia di quelli che sono stati versati all’interno di un Paese estero.

Per quanto riguarda il funzionamento della pensione internazionale, in particolare, la necessità di individuare in maniera corretta la legislazione di sicurezza sociale e fiscale che può essere applicata a tutti coloro che lavorano in uno Stato estero ha portato l’Italia ha stipulare delle apposite Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con alcuni degli Stati extra UE presso i quali i lavoratori interessati operano.

Pertanto, con tali accordi che vengono firmati tra lo Stato italiano e i Paesi che si trovano al di fuori dell’Unione Europea, i lavoratori interessati hanno la possibilità di presentare la propria domanda al fine di ricevere la pensione in Italia utilizzando anche quei contributi che sono stati versati in precedenza all’interno dello Stato estero in questione, in modo da perfezionare i requisiti che sono necessari per beneficiare della pensione internazionale.

Nello specifico, l’importo della pensione in regime di convenzione bilaterale viene calcolato tenendo conto dei contributi che sono stati versati in Italia, secondo il calcolo del pro-rata.

Pensione internazionale: a chi spetta?

La domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale può essere presentata da parte dei lavoratori che hanno operato presso i seguenti Stati extra UE:

  • Argentina;
  • Australia;
  • Brasile;
  • Canada e Québec;
  • Israele;
  • Isole del Canale e Isola di Man;
  • Paesi dell’ex-Jugoslavia:
    • Repubblica di Bosnia ed Erzegovina;
    • Repubblica del Kosovo;
    • Repubblica di Macedonia;
    • Repubblica di Montenegro;
    • Repubblica di Serbia;
    • Vojvodina (Regione autonoma);
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di Capo Verde;
  • Repubblica di San Marino;
  • Santa Sede;
  • Stati Uniti;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • Uruguay;
  • Venezuela.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per beneficiare della pensione internazionale può essere presentata tramite l’utilizzo dell’apposito servizio che viene messo a disposizione dall’INPS, previa autenticazione mediante le seguenti credenziali digitali:

Ex ENAM: modifiche al Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria per gli iscritti alla Gestione assistenza magistrale

Ex ENAM: con la pubblicazione del messaggio n. 3148 del 24 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver apportato alcune modifiche a quanto era stato disposto in precedenza all’interno del c.d. “Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, fa riferimento alle seguenti disposizioni che sono state emesse sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale:

  • la determinazione presidenziale n. 71 del 23 marzo 2017, recante “Approvazione del Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”
  • la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 74 dell’11 settembre 2024, il quale ha apportato delle modifiche al Regolamento che è stato adottato mediante la pubblicazione della determinazione presidenziale n. 71 del 2017 sopra richiamata.

Ex ENAM: ecco quali sono le modifiche apportate dall’INPS al Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria per gli iscritti alla Gestione assistenza magistrale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato deciso attraverso la pubblicazione della sopra citata deliberazione n. 74 dell’11 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha adottato delle modifiche al contenuto del c.d. “Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”.

Tale Regolamento, nello specifico, è stato adottato tramite la pubblicazione delle precedente determinazione presidenziale n. 71 del 23 marzo 2017 e, con il messaggio in oggetto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha elencato quelle che sono le principali modifiche che sono state apportate di recente al Regolamento in questione, spiegando quelle che sono le motivazioni che hanno portato all’adozione delle medesime.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito tutte le modifiche che sono state apportate da parte dell’INPS al Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria che vengono riconosciute nei confronti dei soggetti che sono iscritti alla Gestione assistenza magistrale, nonché ai loro familiari assistibili:

  • sono state riviste le regole di concessione della prestazione di Assistenza sanitaria ENAM, andando a:
    • modificare alcuni parametri economici in merito all’incremento delle percentuali di rimborso e all’abbassamento delle franchigie stabilite per le singole fasce di ISEE;
    • semplificare quello che è il relativo procedimento al fine di beneficiare della prestazione in oggetto, introducendo per tutte le casistiche l’allegazione della documentazione in formato digitale;
  • è stata eliminata la possibilità di presentare una domanda congiunta da parte di più soggetti che sono iscritti alla Gestione assistenza magistrale e che appartengono allo stesso nucleo familiare;
  • è stata eliminata la vivenza a carico del coniuge del soggetto iscritto alla Gestione assistenza magistrale al momento del decesso di quest’ultimo, quale condizioni di assistibilità prevista dal precedente Regolamento vigente in materia;
  • è stata soppressa la maggiorazione del 10% del rimborso in caso di spese che vengono sostenute per aver effettuato dei gravi interventi chirurgici oppure a causa di malattie gravi o rare, dal momento che questi ultimi risultavano avere una bassa incidenza percentuale sul totale dei rimborsi garantiti;
  • sono state introdotte altre tipologie di rimborso per via della più ampia diffusione di alcune patologie, nonché a causa delle variazioni che hanno subito le esigenze dell’attuale contesto sanitario, ossia l’erogazione di un rimborso delle spese sanitarie, fino al limite massimo di importo pari a 5.000 euro per ogni soggetto iscritto alla Gestione assistenza magistrale, in caso di acquisto di:
    • presìdi antidecubito;
    • letti ortopedici;
    • parrucche post chemioterapia;
  • è stato introdotto l’obbligo di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ai fini della determinazione del modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), entro la data in cui viene presentata la domanda.

Certificato di malattia retroattivo: cos’è, a cosa serve e quali tempistiche rispettare

Il certificato medico di malattia retroattivo è un documento che attesta lo stato di salute passato del lavoratore. Nel momento in cui un dipendente deve assentarsi dal lavoro per malattia, capita spesso, che si corra letteralmente contro il tempo per avere tutti i certificati e la documentazione necessaria.

Tra i vari casi, c’è proprio la necessità di doversi dotare di un certificato retroattivo. Un documento cruciale in tutte quelle circostanze in cui sia necessario giustificare un’assenza precedente.

Cos’è e a cosa serve il certificato di malattia retroattivo

Il certificato medico di malattia retroattivo è un particolare documento che si usa per attestare uno stato di salute in un periodo precedente alla sua emissione. Le informazioni principali e le regole da seguire sono state spiegate dall’INPS nella circolare n 157/96.

La sua ratio è giustificare un’assenza dal lavoro, avvenuta per malattia, in date precedenti. Il documento viene richiesto in situazioni specifiche, ovvero nel momento in cui non è stato possibile, per diverse ragioni, procurarsi un certificato medico al momento dell’insorgenza della malattia.

Si distingue dal certificato di malattia standard per diversi motivi. Prima di tutto, è differente la stessa formula utilizzata nel documento. Il certificato standard riporta lo stato di salute rilevato dal medico nel giorno della visita; invece, quello retroattivo contiene una sorta di dichiarazione.

È proprio questa formulazione ad è essere cruciale: non va ad attestare quanto rilevato dal medico, bensì quanto dichiarato dal paziente.

La seconda differenza sostanziale tra i due certificati riguarda proprio la validità degli stessi ai fini dell’indennità di malattia. Quello standard riconosce l’indennità a partire dal giorno di rilascio del certificato, mentre quello retroattivo prevede alcune limitazioni.

Quali tempistiche rispettare per presentare il certificato retroattivo

Un fattore anch’esso cruciale per la retroattività dei certificati medici riguarda le stesse tempistiche di emissione. Proprio qui ci ricolleghiamo alle limitazioni di cui sopra.

Il certificato ha effetto retroattivo solo di un giorno dalla data del rilascio. Ciò vuol dire che la visita domiciliare da parte del medico può estendersi solo al giorno precedente.

Il lavoratore deve prestare molta attenzione alle suddette limitazioni, in quanto non può pretendere di ottenere un certificato che copra tutti i giorni precedenti. Un aspetto fondamentale perché i giorni non coperti da certificato possono essere tranquillamente considerati come assenza ingiustificata.

Inoltre, la retrodatazione ha valore solo per i giorni feriali. Quindi, nei giorni festivi e prefestivi occorre rivolgersi al medico Continuità assistenziale o al pronto soccorso per il rilascio del certificato di malattia.

Sanzioni per uso improprio del certificato medico

Si badi bene che il certificato retroattivo non può essere sempre richiesto, ma occorrono valide motivazioni.

Quali sono le motivazioni alla base della richiesta?

  • Il medico non ha potuto effettuare la visita domiciliare lo stesso giorno della richiesta;
  • La gravità della condizione del paziente che ha impedito di contattare immediatamente il medico;
  • L’insorgenza della malattia in orari in cui era impossibile contattare il medico.

La legge prevede conseguenze molto salate per uso improprio del certificato medico retroattivo.
Intanto, la contribuzione che era stata pagata diventa una corrispondente copertura contributiva per effetto del disconoscimento di compensazione. Parliamo di un ammanco contributivo e, per questo, l’INPS potrebbe applicare sanzioni civili.

Anche lo stesso datore di lavoro deve prestare particolare attenzione. Prendiamo, per esempio, un datore di lavoro che ha pagato giornate di malattia del giorno prima della visita. L’Istituto può chiedere anche la copertura assicurativa di quelle giornate di assenza. Ovviamente, parliamo sempre dei casi in cui il certificato sia stato utilizzato impropriamente e senza le motivazioni di cui abbiamo parlato.

Ex dipendenti Alitalia: via libera all’esonero contributivo per le assunzioni

Ex dipendenti Alitalia: con la pubblicazione del messaggio n. 3172 del 26 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e le istruzioni contabili per ciò che concerne il rilascio del modulo di domanda relativo all’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori dipendenti che in precedenza prestano la propria attività lavorativa presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 12, comma 6, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • il regolamento della Commissione UE (regime generale) n. 1407/2013;
  • il regolamento della Commissione UE (settore agricolo) n. 1408/2013;
  • il regolamento della Commissione UE (settore della pesca e dell’acquacoltura) n. 717/2014;
  • gli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione della circolare n. 47 del 22 marzo 2024, recante “Articolo 12, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Prime indicazioni operative”.

Ex dipendenti Alitalia: le istruzioni INPS per richiedere l’esonero contributivo per le assunzioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in aggiunta a quanto è stato comunicato dalla sopra citata circolare n. 47 del 2024, l’INPS ha specificato che è disponibile il modulo di domanda online denominato ALI24 all’interno del proprio sito web ufficiale.

Nello specifico, si può accedere al sopra citato modulo di istanza che serve per richiedere l’esonero contributivo in oggetto seguendo il seguente percorso: “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) > Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > Strumenti > Vedi tutti”.

Pertanto, al fine di poter beneficiare dell’esonero contributivo che è previsto nel caso in cui siano state effettuato oppure saranno effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 delle nuove assunzioni di lavoratori dipendenti ex Alitalia, i datori di lavoro interessati dovranno effettuare l’autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali e dovranno trasmettere le seguenti informazioni tramite l’apposito modello di domanda “ALI24” sopra richiamato:

  • l’indicazione del lavoratore assunto;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Una volta che gli è giunta la richiesta completa di tutti i dati sopra citati, poi, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale svolge le seguenti attività:

  • le attività di verifica dell’esistenza del rapporto mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • le attività di calcolo l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • le attività di verifica della sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • le attività di consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

Accertamento sanitario INPS: nuove funzioni per la gestione delle richieste

Accertamento sanitario INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3138 del 24 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver rilasciato delle nuove funzionalità e di averle implementate all’interno della procedura relativa alla gestione delle richieste di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Medico Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 45, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Tale decreto, nello specifico, è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 143 del 21 giugno 2022, ed è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti messaggi:

  • il messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023;
  • il messaggio n. 2064 del 1° giugno 2023;
  • il messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023;
  • il messaggio n. 1643 del 29 aprile 2024;
  • il messaggio n. 2343 del 24 giugno 2024.

Accertamento sanitario INPS: ecco quali sono le ulteriori funzionalità implementate dall’Istituto

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, facendo seguito ed in base a quanto è stato comunicato dai sopra citati messaggi dell’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato di aver messo a disposizione delle nuove funzionalità per ciò che concerne le richieste di accertamento sanitario per dipendenti pubblici.

In particolare, l’Istituto ha comunicato di aver implementato le seguenti nuove funzionalità che permettono alle Amministrazioni e agli Enti datori di lavoro di migliorare la gestione delle attività e di presentare le domande di accertamento sanitario in maniera più semplice e veloce, ovvero:

  • il servizio online denominato Istanza di Aggravamento, il quale permette di trasmettere la domanda di aggravamento per:
    • causa di servizio;
    • pensioni di guerra dirette;
    • assegni annessi alle decorazioni al valore militare;
    • reversibilità e assegni accessori dei familiari dei deportati KZ;
    • reversibilità degli assegni di benemerenza ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;
  • il servizio online denominato Istanza di Interdipendenza, il quale permette di trasmettere la domanda di interdipendenza per:
    • causa di servizio;
    • pensioni di guerra dirette;
  • la compilazione del campo Periodo di comporto definito dal CCNL, la quale diventa facoltativa per la prima istanza, l’istanza di aggravamento e l’istanza di interdipendenza per causa di servizio;
  • il sistema ricorda l’eventuale Data prevista di revisione nel momento in cui si procede con la trasmissione della domanda;
  • una nuova sottosezione denominata Contatti della CMV, la quale è visibile all’interno del “Dettaglio domanda”;
  • una modifica della frase che può vedere l’utente nel caso in cui il sistema non rileva domande in “stato chiusa” a cui agganciare la rivedibilità o l’aggravamento selezionato;
  • la compilazione del campo Residuo giorni di malattia nel periodo di comporto, la quale diventa facoltativa per la prima istanza, l’istanza di aggravamento e l’istanza di interdipendenza per causa di servizio.

A tal proposito, infine, l’INPS ha comunicato di aver messo a disposizione uno specifico manuale aggiornato, disponibile sul sito web dell’Istituto stesso nella sezione “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, previa autenticazione tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Concorso INPS medici 2024, i posti in palio sono 1069: requisiti e domande

Buone notizie per i medici di tutta Italia in cerca di lavoro: è stato indetto un nuovo concorso dall’INPS 2024 per il reclutamento complessivo di 1069 unità.

I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso le sedi disponibili di tutta la Penisola.

Manca circa un mese alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande e, quindi, è tempo di conoscere tutte le informazioni sul concorso: dai requisiti di partecipazione, alle prove da sostenere e fino alla presentazione delle domande.

Nuovo concorso INPS 2024 per il reclutamento di 1069 medici

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso dell’INPS 2024 per il reclutamento di più di 1000 unità di professionisti medici di prima fascia. I posti bandi sono 1069 e saranno distribuiti presso le seguenti sedi:

  • Abruzzo: 28 posti;
  • Basilicata: 11 posti;
  • Calabria: 55 posti;
  • Campania: 57 posti;
  • Emilia Romagna: 79 posti;
  • Friuli Venezia Giulia: 19 posti;
  • Lazio: 31 posti;
  • Liguria: 26 posti;
  • Lombardia: 100 posti;
  • Marche: 27 posti;
  • Molise: 6 posti;
  • Piemonte: 79 posti;
  • Puglia: 95 posti;
  • Sardegna: 26 posti;
  • Sicilia: 102 posti;
  • Toscana: 57 posti;
  • Umbria: 20 posti;
  • Veneto: 64 posti;
  • Roma: 76 posti;
  • Milano: 43 posti;
  • Napoli: 68 posti.

Quali requisiti possedere per partecipare al concorso INPS 2024

Chi intende partecipare al concorso per medici indetto dall’INPS deve essere in possesso di requisiti generali e specifici.

Per quanto riguarda i requisiti generali, è opportuno soddisfare quanto segue:

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
  • Avere la maggiore età;
  • Godimento dei diritti civili e politici;
  • Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
  • Non essere stato destituito, licenziato, decaduto o dispensato dall’impiego presso una PA;
  • Non avere condanne penali;
  • Conoscenza adeguata della lingua italiana, per i candidati stranieri.

I requisiti specifici sono i seguenti:

  • Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
  • Diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle aree mediche indicate nel bando di concorso;
  • Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi.

Prove selettive concorso medici

Qualora le domande pervenute fossero superiori a 3500, l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare una preselezione dei candidati. La prova preselettiva consisterà in una serie di 50 quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo massimo di 50 minuti.

I candidati saranno selezioni tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di 2 prove d’esame: scritto e orale.

La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  • Clinica e patologia medica o chirurgica;
  • Legislazione sanitaria e sociale;
  • Deontologia professionale;
  • Elementi di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, invece, ha l’obiettivo di valutare la preparazione, la professionalità e l’attitudine del candidato.

Una volta espletate entrambe le prove, la Commissione provvede all’elaborazione, per ciascuna sede, di due distinte graduatorie:

  • Per i medici già specializzati alla data di scadenza del bando;
  • Per i medici specializzandi alla medesima data.

Le graduatorie vengono redatte in base al punteggio complessivo ottenuto, sommando i voti riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda per partecipare al concorso INPS per 1069 medici

Gli interessati al concorso devono presentare la domanda entro il 4 novembre 2024, solo ed esclusivamente per via telematica, sul Portale di reclutamento InPA.

Al portale, ricordiamo che si accede previa autenticazione con le credenziali digitali: SPID, CIE, CNS o eIDAS. I candidati devono essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) personale.

Cessione del quinto della pensione INPS: i tassi aggiornati del quarto trimestre 2024

Cessione del quinto della pensione INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3298 del 4 ottobre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i nuovi tassi aggiornati per ciò che concerne il quarto trimestre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto n. 87826 del 25 settembre 2024, che è stato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Cessione del quinto della pensione INPS: ecco i nuovi tassi aggiornati comunicati dall’Istituto relativi al quarto trimestre 2024

Attraverso la pubblicazione del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato quelli che sono i Tassi Effettivi Medi Globali (TEGM) che vengono praticati da parte delle banche e da parte degli altri intermediari finanziari.

Questi tassi, nello specifico, si riferiscono al periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, ovvero il quarto trimestre dell’anno in corso, e sono determinati dando attuazione alle disposizioni che sono attualmente vigenti in materia di usura, pubblicate all’interno dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, così come modificato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito quali sono i nuovi tassi aggiornati relativi al quarto trimestre 2024 (1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2024) per quanto riguarda i prestiti con cessione del quinto della pensione e dello stipendio:

  • fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari al 13,41% e il tasso soglia usura è pari al 20,7625%;
  • oltre i 15.000 euro, il tasso medio è pari al 9,59% e il tasso soglia usura è pari al 15,9875%.

In particolare, ecco quali sono i tassi massimi che le banche e gli altri intermediari finanziari hanno la possibilità di applicare cosicché non vengano considerati come usurari:

  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età pari o inferiore a 59 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 9,75%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 7,82%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 10,55%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’8,62%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 65 e i 69 anni, il tasso soglia è pari a:
    • l’11,35%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 9,42%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 70 e i 74 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 12,05%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 10,12%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età compresa tra i 75 e i 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 12,85%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • l’10,92%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro;
  • per i prestiti con cessione del quinto che vengono effettuati da parte di pensionati di età superiore a 79 anni, il tasso soglia è pari a:
    • il 20,7625%, per ciò che concerne i prestiti di importo pari o inferiore a 15.000 euro;
    • il 15,9875%, per ciò che concerne i prestiti di importo superiore a 15.000 euro.

Assegno integrazione salariale INPS: nuovo servizio di domanda anche per i marittimi

Assegno integrazione salariale INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3158 del 25 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dalla giornata di lunedì 30 settembre 2024 è possibile anche per i datori di lavoro che operano nel settore marittimo, nonché dai rispettivi intermediari, utilizzare il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale, ovvero la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata piattaforma “OMNIA IS”.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Referente PNRR, fa riferimento a quanto è stato disposto all’interno del progetto n. 79 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Assegno integrazione salariale INPS: nuovo servizio di presentazione della domanda disponibile dal 30 settembre 2024 anche per i datori di lavoro marittimi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dai progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’INPS, l’Istituto stesso ha comunicato di aver rilasciato il nuovo servizio relativo alla presentazione della domanda di assegno di integrazione del Fondo di solidarietà per il settore marittimo (c.d. SOLIMARE).

A tal proposito, pertanto, a partire dalla giornata di lunedì 30 settembre 2024 il sopra citato servizio online sarà disponibile anche per i datori di lavoro che operano nel settore marittimo, e i loro intermediari, all’interno della nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”.

Nella prima fase, poi, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che i soggetti interessati avranno la possibilità di trasmettere l’istanza per beneficiare dell’assegno di integrazione salariale sia con il nuovo servizio presente sulla piattaforma “OMNIA IS” che mediante l’utilizzo della vecchia applicazione informatica, la quale sarà disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS fino ad una nuova comunicazione di dismissione da parte di quest’ultimo.

Tramite l’implementazione del nuovo servizio di presentazione delle domande di integrazione salariale nella piattaforma “OMNIA IS” da ora gli utenti avranno la possibilità di essere indirizzati in maniera automatica alla specifica tipologia di presentazione economica che potrà essere richiesta all’Istituto in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati del medesimo.

In particolare, la prestazione alla quale si è indirizzati sarà evidenziata con la dicitura di “suggerita”, mentre la prestazione non richiedibile in base al proprio inquadramento aziendale figurerà con la dicitura di “non compatibile”.

Inoltre, la nuova piattaforma “OMNIA IS” permette di beneficiare di una procedura di compilazione e di presentazione della domanda relativa all’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà per il settore marittimo (c.d. SOLIMARE) semplificata e assistita, la quale guida l’utente passo dopo passo nell’inserimento di tutte le informazioni che sono necessarie.

L’INPS, infine, comunica che è possibile consultare il Manuale Utente in formato pdf all’interno della sezione “Documenti”, disponibile sulla home page del sito web, con il quale si può prendere visione di ulteriori istruzioni operative per ciò che concerne le modalità di utilizzo del servizio in oggetto.

Come fare domanda?

La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo (SOLIMARE) con l’utilizzo della nuova piattaforma “OMNIA IS” è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS a partire dal 30 settembre 2024, recandosi sulla home page e scrivendo le seguenti parole nel campo “Ricerca”: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo aver effettuato l’autenticazione mediante le proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), l’utente dovrà selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e, poi, la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Quando spetta la maggiorazione per i periodi di congedo parentale? I casi sono pochi, scopri se ci rientri e come presentare la domanda all’INPS

Arriva la maggiorazione per i periodi di congedo parentale, ma solo in alcuni casi e, nel testo, spiegheremo proprio quando spetta.

È stata introdotta dalla scorsa manovra finanziaria una modifica riguardante proprio il congedo parentale, prevedendo che uno dei due genitori possa usufruire di un secondo mese retribuito all’80%.

Ci sono, però, alcune condizioni. La domanda deve essere presentata all’INPS e lo stesso istituto ha provveduto a fornire tutti i chiarimenti necessari svolti a sciogliere qualsiasi dubbio.

Quando spetta la maggiorazione per i periodi di congedo parentale?

Il congedo parentale è una misura che permette a entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro, mantenendo il diritto a percepire lo stesso una parte della retribuzione. È fruibile per un determinato periodo di tempo e solo fino al compimento del dodicesimo anno d’età dei figli.

I genitori possono goderne complessivamente per massimo 10 mensilità per ogni figlio. Ciascun genitore può fruirne per un massimo di 6 mesi, ma vengono indennizzati solo i primi 9 mesi di congedo parentale, entro un limite di 6 mesi per genitore.

La maggiorazione è stata originariamente prevista dalla Legge di bilancio del 2023 e, poi, rafforzata dalla manovra 2024. Insieme, le due manovre hanno fatto in modo che due mesi di congedo parentale possono essere pagati all’80% anziché al 30%.

In linea di massima, quindi, l’importo percepito nei periodi di congedo è pari al 30% della retribuzione: quando spetta la maggiorazione sul congedo parentale?

  • Eventi per cui il congedo di maternità o di paternità è terminato il 31 dicembre 2022: è previsto un mese maggiorato all’80%;
  • Eventi per i quali il congedo di maternità o di paternità è terminato il 31 dicembre 2023: è previsto un mese maggiorato all’80% e un altro al 60%. Esclusivamente per il 2024, entrambi i mesi sono indennizzati all’80%.

Le suddette maggiorazioni non aumentano il limite dei mesi di congedo, ma solo la misura.

Come presentare la domanda per chiedere la maggiorazione?

Sul sito dell’INPS è presente una funzione che permette al lavoratore di scegliere la misura dell’indennità per i periodi di congedo parentale richiesto.

È possibile indicare se vuole godere anche della maggiorazione oppure se si preferisce rimandare a un secondo momento. Come presentare la domanda? Online, sul sito dell’INPS, nella propria area personale. L’accesso è consentito previa autenticazione con Spid, Cie o Cns.

Proprio nell’area riservata è stata implementata la funzione che consente di specificare se intende godere dell’indennità maggiorata oppure di quella ordinaria del 30%.

Entrambi i genitori possono godere della maggiorazione, ma il limite di uno o due mesi deve essere considerato complessivamente. Sicuramente, sarebbe molto più conveniente che a godere della maggiorazione fosse chi guadagna di più.

Tornando alla domanda, è sufficiente flaggare “”, la parte “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata”.

Qualora la domanda venga presentata, per esempio, per il tramite di un intermediario (come un Ente di Patronato), è opportuno dare le informazioni, circa la propria scelta, a quest’ultimo. Ricordiamo, infine, che la domanda può essere presentata anche servendosi del servizio di contact center dell’Istituto.

Come cambia il congedo parentale nel 2025?

Nel 2025, spetterà una mensilità all’80%, una mensilità al 60% e sette mensilità al 30%. Tutte le altre mensilità non saranno indennizzate.

La manovra non ha modificato, in ogni caso, la durata complessiva del congedo parentale. Quanto dura? La sua durata rimane di 10 mesi, che può essere estensibile a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi di estensione.

La novità principale è, come abbiamo detto, l’aumento dell’indennità per una delle mensilità, che sarà superiore al tradizionale 30%.

Chi non deve fare la dichiarazione RED all’INPS? Gli esclusi dall’adempimento di fine ottobre

Entro la fine del mese di ottobre, è fissata la scadenza per la presentazione della dichiarazione RED all’INPS, ma ci sono alcuni pensionati che non la devono fare.

La dichiarazione, infatti, è necessaria per verificare il rispetto del divieto di cumulo tra i redditi di pensione e quelli di lavoro autonomo.

La scadenza è stata ricordata dall’INPS, con la pubblicazione di un messaggio, il 19 settembre scorso. L’Istituto ha anche spiegato chi sono gli esclusi dall’adempimento di fine ottobre.

Di chi si tratta?

Cos’è la dichiarazione RED

Il RED è una particolare dichiarazione a cui sono soggetti i pensionati che usufruiscono di alcune tipologie di prestazioni. In particolare, la dichiarazione deve essere presentata quando il diritto a tali prestazioni è collegato alla situazione reddituale del cittadino e, in alcuni casi, del nucleo familiare.

Il modello è un dato variabile nel corso degli anni e, per questo, l’Istituto effettua la verifica annuale dei dati. Indicando i redditi posseduti, il modello RED ha lo scopo di determinare il diritto del pensionato a usufruire delle prestazioni e l’importo delle stesse.

Chi deve presentare la dichiarazione?

  • Il pensionato che presenta il Modello 730 o il Modello Redditi PF, ma possiede anche altri redditi che non vanno indicati in dichiarazione;
  • Il pensionato che presenta il Modello 730 o il Modello Redditi PF ed è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo;
  • Il pensionato che non ha fatto la dichiarazione dei redditi.

Come si invia la dichiarazione all’INPS

Come ricordato dall’INPS, la dichiarazione RED deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024. La data di scadenza può saltare subito all’occhio (almeno a quello dei più attenti). Il 31 ottobre coincide con la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quindi, la dichiarazione RED e la dichiarazione dei redditi hanno la stessa scadenza, ma con finalità diverse. Come abbiamo spiegato, il modello RED deve dimostrare che il pensionato ha rispettato il divieto di cumulo tra i redditi da pensione e quelli da lavoro autonomo.

La presentazione è telematica, sul portale dell’INPS, previo accesso con le credenziali personali SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso si deve selezionare la voce “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”. È necessario scegliere la campagna di riferimento, che nel 2024, è: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

Chi non deve presentare la dichiarazione RED all’INPS

L’INPS, con la pubblicazione messaggio n. 3077/2024, non solo ha ricordato la scadenza per la presentazione della dichiarazione RED, ma ha anche chiarito chi sono i pensionati esonerati dall’adempimento.

Si tratta di tutti coloro non soggetti al divieto di cumulo, ovvero:

  • I titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • I titolari di pensione di vecchiaia;
  • I titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • I titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • I titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Quali redditi comunicare all’INPS

Devono essere comunicati i redditi da lavoro autonomo, da intendersi nella sua accezione più ampia: reddito impresa e reddito da professione.

Deve essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Invece, nel caso specifico del reddito d’impresa, deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

I pensionati che non presentano la dichiarazione dovranno versare una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Borse di studio INPS 2024: requisiti, importi e domande

È stato pubblicato il bando per le borse di studio INPS 2024, rivolto esclusivamente ai figli dei lavoratori dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione.

Si chiama bando “Supermedia 2024”, che definisce le regole e gli importi per il riconoscimento delle borse di studio per l’anno scolastico appena terminato.

Il bando prevede la premiazione di 11.800 studenti tra scuole medie e scuole superiori. I beneficiari, però, fanno parte di categorie ben definite.

Vediamo subito a chi spetta, quali sono i requisiti e gli importi previsti e da quando è possibile presentare la domanda.

Beneficiari delle borse di studio INPS 2024

L’INPS prevede sempre molte opportunità per gli studenti e per la formazione come, per esempio, il Corso di lingue in Italia 2024 dell’INPS. Il bando delle borse di studio INPS 2024 si chiama “Supermedia”. Nome che indica perfettamente a chi sono rivolte le borse di studio: agli studenti che hanno ottenuto i voti migliori, anche se, le graduatorie, danno maggiore rilevanza a quelli che provengono dalle famiglie a basso reddito.

Le risorse stanziate permettono di erogare 11.800 borse di studio in favore degli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie e delle scuole superiori.

Quali requisiti soddisfare? Possono partecipare i figli, orfani o equiparati:

  • Dei lavoratori dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • Dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
  • Degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
  • Dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti ex Ipost.

Inoltre, per la richiesta, è necessario anche il rispetto di ben altri requisiti: i risultati scolastici conseguiti nell’a.a. 2023-24. È ammessa la richiesta per chi ha frequentato:

  • L’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado;
  • Scuola secondaria di secondo grado, superiori, indipendentemente dalla classe.

Importi delle borse di studio 2024

Gli importi delle borse di studio 2024 sono variabili in base ad alcuni parametri, come di seguito:

  • 1.600 borse di studio dal valore di 750 euro: per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • 950 borse di studio dal valore di 750 euro: per gli studenti dell’’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione assistenza magistrale;
  • 4.100 borse di studio dal valore di 800 euro: per gli studenti dei primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi, figli degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • 1.950 borse di studio dal valore di 800 euro: per gli studenti dei primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi, figli di iscritti alla Gestione assistenza magistrale;
  • 2.200 borse di studio dal valore di 1300 euro: per gli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • 900 borse di studio dal valore di 1300 euro: per gli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione assistenza magistrale;
  • 100 borse di studio dal valore di 1300 euro: per gli studenti del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio, figli di iscritti alla Gestione ex-Ipost.

Come e quando presentare la domanda all’INPS

La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 19 settembre alle ore 12:00 dell’11 ottobre 2024. La presentazione è telematica sul portale INPS, nella propria area personale, seguendo la procedura guidata.

Si consiglia di accedere entro 7 giorni dalla scadenza del bando, per verificare l’esito istruttorio della domanda. La graduatoria sarà pubblicata entro il 21 novembre 2024.

Prestazioni di esodo: altri chiarimenti INPS su come presentare la domanda di ricostituzione

Prestazioni di esodo: con la pubblicazione del messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito degli ulteriori chiarimenti per ciò che concerne le ricostituzioni delle prestazioni di esodo e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 26 e l’art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015.

L’atto in questione, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del messaggio INPS n. 2099 del 18 maggio 2022.

Prestazioni di esodo: l’INPS fornisce altre istruzioni operative in merito alla presentazione della domanda di ricostituzione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dal sopra citato messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022, l’INPS ha fornito delle istruzioni operative per quanto riguarda le situazioni nelle quali in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro vengono corrisposte delle retribuzioni che si riferiscono al periodo di lavoro che precede la cessazione stessa e che non vengono prese in considerazione al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di accompagnamento a pensione.

Oltre a tali indicazioni, poi, l’Istituto ha fornito delle istruzioni operative anche in merito alle circostanze in cui sia presente nell’estratto conto contributivo la contribuzione accreditata, la quale non risultava al momento della liquidazione definitiva della prestazione di esodo.

Tramite la pubblicazione del messaggio in oggetto, dunque, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ritenuto opportuno fornire degli ulteriori chiarimenti per ciò che concerne la possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in questione, nel caso in cui sia presente della contribuzione accreditata in seguito alla presentazione dell’apposita domanda in una data successiva rispetto all’accesso in esodo.

In particolare, dal momento che la domanda relativa alle prestazioni di esodo deve essere presentata necessariamente dal datore di lavoro interessato, il quale ha anche il compito di effettuare il pagamento delle medesime, allora l’Istituto specifica che la rispettiva ricostituzione non potrà essere effettuata né d’ufficio e né attraverso la presentazione di un’apposita istanza da parte del lavoratore esodato.

Pertanto, la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo deve essere trasmessa esclusivamente da parte del datore di lavoro esodante, previo accordo con il lavoratore interessato.

Infine, l’INPS chiarisce che la ricostituzione delle prestazioni di esodo può essere richiesta dai soggetti sopra richiamati nelle due seguenti circostanze:

  • qualora in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro vengano erogate delle retribuzioni che si riferiscono al periodo di lavoro che precede la cessazione medesima, le quali non venivano però considerate nel momento in cui è stata effettuata la liquidazione definitiva della prestazione di esodo;
  • qualora nell’estratto conto contributivo risultino dei contributi versati che però non erano indicati nel momento in cui è stata effettuata la liquidazione definitiva della prestazione di esodo.

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: chiarimenti INPS su soggetti obbligati e come presentare modello RED 2024

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: con la pubblicazione del messaggio n. 3077 del 19 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne quelli che sono i pensionati che sono obbligati ad effettuare le comunicazioni dei redditi da lavoro autonomo che questi ultimi hanno conseguito durante il corso dell’anno 2023, attraverso l’utilizzo del c.d. modello RED 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 120 del 9 maggio 1974;
  • la legge n. 177 del 29 aprile 1976, recante “Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 120 del 7 maggio 1976;
  • la legge n. 222 del 20 maggio 1985, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 129 del 3 giugno 1985;
  • la legge n. 274 dell’8 agosto 1991, recante “Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 52 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 199 del 26 agosto 1991;
  • il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 305 del 30 dicembre 1992;
  • la legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 233 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 1996;
  • il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (c.d. Testo unico degli Enti locali – TUEL), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 162 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2000;
  • la legge n. 343 del 21 novembre 2000, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell’autotrasporto e della pesca”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 276 del 25 novembre 2000;
  • la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche ai seguenti atti che sono stati pubblicati in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso:

  • la circolare n. 58 del 10 marzo 1998;
  • la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999;
  • il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999;
  • la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001;
  • il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003;
  • la circolare n. 197 del 23 dicembre 2003;
  • la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008;
  • la circolare n. 92 del 28 luglio 2022;
  • la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: ecco quali sono i pensionati che hanno l’obbligo di presentare il modello RED 2024

Entro il 31 ottobre 2024 i pensionati hanno l’obbligo di comunicare i redditi da lavoro autonomo che hanno conseguito nell’anno 2023, a patto che non si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Come presentare il modello RED 2024?

Il modello RED 2024 consente di dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2023, al netto dei contributi dovuti e al lordo delle ritenute erariali.

Tale comunicazione può essere effettuata mediante l’apposito servizio online presente sul sito web dell’INPS, previa autenticazione attraverso le seguenti credenziali digitali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • eIDAS.

Nuovo maxi concorso INPS 2024: tutte le informazioni dai profili ai requisiti di accesso

Attesissimo il nuovo maxi concorso INPS 2024. In realtà, le procedure concorsuali bandite potrebbero essere addirittura tre, segno della grande necessità di personale dell’Istituto previdenziale, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. I bandi in arrivo sono certi e, molto probabilmente, saranno pubblicati in autunno.

Prima dell’estate è stato pubblicato l’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni del personale dell’Istituto, che può darci una traccia di quali sono le posizioni disponibili per la quali si preparano le nuove selezioni.

Vediamo subito di quali si tratta e per quali possibili posti è possibile iniziare a prepararsi.

Qual è la situazione dei concorsi INPS nel 2024

Due anni fa, precisamente nel 2022, si è svolto il concorso INPS per l’assunzione di 1858 funzionari. Un numero sicuramente molto alto, ma comunque insufficiente a coprire il fabbisogno dell’INPS.

Sono stati assunti oltre 4100 vincitori dell’ultimo concorso e ulteriori 700 idonei presenti in precedenti graduatorie. Secondo il quadro del fabbisogno sono richieste attualmente 29.000 unità di cui solo 28.000 sono coperte.

Il flusso delle immissioni in servizio, inoltre, risulta essere molto inferiore alle uscite soprattutto nelle sedi regionali del Nord Italia.

Nuovo concorso INPS in arrivo nell’autunno 2024

Per il 2024, sarebbero previsti ulteriori progressioni verticali dall’Area B a quella C e nuove assunzioni per ben 1000 posti di lavoro. Ciò si rende necessario anche in vista dei pensionamenti previsti durante l’arco dell’anno.

I bandi di cui potremmo vedere l’uscita dovrebbero essere tre, secondo le previsioni. In particolar modo, le procedure in uscita dovrebbero coprire i seguenti posti:

  • 1.144 assistenti ai servizi;
  • 30 assistenti tecnici;
  • 582 assistenti informatici.

Sempre secondo le previsioni, infine, i vincitori saranno assunti nell’Area B, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per partecipare, come requisito specifico, potrebbe essere richiesto solo il diploma di maturità e non dovrebbero essere previsti limiti d’età.

Dove avverranno le nuove assunzioni INPS

Si ipotizza l’indizione di concorsi pubblici su base regionale, proprio dove si registra la maggiore carenza di personale.

In particolare modo, le sedi individuate sono le seguenti:

  • Lombardia (DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona);
  • Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese;
  • Friuli Venezia-Giulia (Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia);
  • Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli);
  • Trentino-Alto Adige (Trento);
  • Valle d’Aosta (Aosta);
  • Veneto (Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza).

È previsto l’inquadramento del personale in quattro aree, che corrispondono quattro livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali.

Inoltre, facciamo presente che l’INPS potrebbe prevedere la dismissione dell’Area A (Operatori) con il passaggio delle unità rimanenti all’Area degli Assistenti e l’istituzione dell’area di Elevate professionalità. Qualora ciò avvenisse, si prevederebbe anche un complessivo innalzamento del livello medio di competenza richiesta e una retribuzione maggiore.

Quali profili ricerca l’INPS

Secondo il Piano assunzioni 2023/25, l’INPS ricerca alcune determinate figure da assumere nelle sedi territoriali carenti di personale.

I bandi, quindi, saranno rivolti alla ricerca dei seguenti profili:

  • Dirigenti (informatici e amministrativi);
  • Funzionari informatici;
  • Funzionari sanitari;
  • Funzionari tecnici;
  • Assistenti (Ex Area B).

Per quanto riguarda l’area dei funzionari, è richiesta la laurea, mentre chi ha l’intenzione di candidarsi all’area degli assistenti è sufficiente che abbia il diploma di scuola secondaria superiore.

Tornado ai funzionari, la selezione di 2000 unità nel 2024 e nel 2025 dovrebbe avvenire tramite:

  • Lo scorrimento di graduatorie esistenti;
  • Nuovo concorso;
  • Progressione verticale di personale già in servizio e scorrimento di altre graduatorie vigenti.

Invece, i funzionari saranno selezioni e assunti tramite l’indizione di nuovo concorso per circa 1000 unità.

Indennità ISCRO: domanda entro il 31 ottobre 2024, avviso INPS

Indennità ISCRO: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale in data 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ricordato che si sta avvicinano la scadenza per ciò che concerne la presentazione della domanda ai fini dell’accesso alla c.d. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), la quale è destinata ad alcuni dei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Il suddetto avviso INPS, in particolare, fa riferimento a quanto era stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso mediante la pubblicazione all’interno del rispettivo sito web ufficiale della recente circolare n. 84 del 23 luglio 2024, recante “Articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Disposizioni in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Indennità ISCRO: si avvicina la scadenza del 31 ottobre 2024 per l’invio della domanda di accesso all’INPS

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato all’interno del sopra citato avviso, l’INPS ha ricordato che si è prossimi alla scadenza relativa alla presentazione della domanda per quanto riguarda l’accesso alla c.d. Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).

A tal proposito, in particolare, l’istanza per beneficiare dell’indennità in questione deve essere inviata all’Istituto stesso entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024.

Per ciò che concerne i soggetti che possono beneficiare di questa misura e i requisiti che devono necessariamente possedere questi ultimi, l’ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per il triennio che va dal 2021 al 2023 e, poi, confermata in maniera fissa a partire dal 1° gennaio 2024, con lo scopo di sostenere i seguenti soggetti:

  • coloro che sono iscritti alla Gestione Separata;
  • coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo;
  • coloro che non percepiscono alcun trattamento pensionistico diretto;
  • coloro che hanno conseguito un reddito di lavoro autonomo di importo inferiore al 70% rispetto alla media che è stata conseguita durante il corso degli anni precedenti.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per beneficiare dell’indennità ISCRO deve essere presentata obbligatoriamente entro il 31 ottobre 2024 attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto all’interno del rispettivo sito web ufficiale, previa autenticazione nella propria area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:
    • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), di livello 2 o superiore;
    • la CIE (Carta di identità elettronica) 3.0;
    • la CNS (Carta nazionale dei servizi);
  • il Contact center dell’INPS, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario che viene offerto dal proprio gestore telefonico);
  • gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’Istituto, tramite l’utilizzo degli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione dai medesimi.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda mediante il servizio online presente sul sito web dell’INPS, i lavoratori autonomi interessati devono accedere all’interno del Portale dell’Istituto stesso e seguire il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Strumenti > Vedi tutti > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.

Dopo aver inviato la domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l’utente interessato avrà la possibilità di prendere visione e di scaricare le ricevute e tutti i documenti che vengono prodotti dal sistema, di monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza presentata, nonché di aggiornare i dati che si riferiscono alle modalità di pagamento.

Interessi e sanzioni INPS 2024: variazione per omesso o ritardato versamento dei contributi

Interessi e sanzioni INPS 2024: con la pubblicazione della circolare n. 89 del 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, che è stata adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR), portandolo così, a partire dal 28 settembre 2024, al 3,65%.

Interessi e sanzioni INPS 2024: ecco di quanto è la variazione per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in seguito alla riduzione dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalla sopra citata decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) incide su:

  • la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare a quelli che sono gli importi che sono dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • la misura relativa alle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 18 settembre 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo.

Questa modifica non viene applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati, ma sarà applicato, per l’appunto, a partire dal mese di settembre dell’anno in corso esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di pagamento dei contributi.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% comporta delle variazioni anche per ciò che concerne le sanzioni civili, le quali, a partire dal 18 settembre 2024, saranno dovute in misura pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, in particolare, devono essere versate nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • in caso di ravvedimento operoso con pagamento entro 120 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge, in maniera spontanea e in un’unica soluzione prima che giungano le contestazioni previste (art. 30, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 19 del 2024);
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

A tal proposito, nello specifico, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.

Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e dovranno essere calcolate in base all’importo del TUR.

In particolare, la deliberazione del CdA dell’INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002 stabilisce che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che qualora il TUR sia inferiore al tasso degli interessi legali, allora la riduzione massima sarà pari al tasso legale e quella minima sarà pari al medesimo maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il TUR (3,65%) è attualmente superiore rispetto al tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,50%), a partire dal 18 settembre 2024 la riduzione sarà pari al 3,65%.

Fondo Credito: chiarimenti INPS su come aderire in prossimità del pensionamento

Fondo Credito: con la pubblicazione del messaggio n. 3028 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le modalità di presentazione delle domande ai fini dell’adesione al c.d. Fondo Credito da parte dei lavoratori dipendenti che sono già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e che si trovano in prossimità della cessazione della propria attività lavorativa in seguito all’accoglimento delle istanze relative all’accesso all’APE Sociale o alle procedure di esodo/espansione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 4 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, commi da 166 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2022.

Fondo Credito: l’INPS fornisce i chiarimenti per l’adesione da parte dei lavoratori dipendenti in prossimità all’accesso all’APE Sociale e alle procedure di esodo/espansione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti ai lavoratori dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per quanto riguarda i termini e le modalità ai fini dell’adesione al Fondo Credito.

Tali chiarimenti, in particolare, sono rivolti ai dipendenti che sono prossimi alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e ai quali è stata accetta la domanda per l’accesso alle seguenti prestazioni:

Le istanze ai fini dell’adesione al Fondo Credito, però, devono essere necessariamente presentate in una data che precede quella in cui viene accolta quella relativa all’accesso alle suddette prestazioni.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che le domande di accesso al Fondo in oggetto vengono sottoposte ai dovuti controlli ai fini dell’applicazione della quota di adesione sulla rata di pensione.

Le istruzioni dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce

Ai fini della corretta implementazione della posizione assicurativa, in modo da consentire la registrazione della cessazione dal servizio e l’interruzione dell’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ultima denuncia relativa al lavoratore dipendente interessato deve obbligatoriamente contenere uno specifico codice di cessazione

In particolare, ecco quali sono i codici che devono essere utilizzati:

  • 54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”;
  • 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”;
  • 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”;
  • 60 “Cessazione APE sociale”.

Deleghe per lavoro domestico INPS: nuove funzioni estese alle agenzie per il Lavoro

Deleghe per lavoro domestico INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver esteso il nuovo servizio relativo alla gestione delle deleghe per il lavoro domestico anche alle agenzie per il Lavoro che sono autorizzate a svolgere l’attività di intermediazione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Organizzazione, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 20 del 20 gennaio 1979;
  • l’art. 4 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 154 del 4 luglio 2000;
  • l’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2003;
  • l’art. 16 bis del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 280 del 29 novembre 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 28 dell’8 febbraio 2011, recante “Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale”;
  • il messaggio INPS n. 465 del 31 gennaio 2017, recante “Rilascio delle nuove funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico”.

Deleghe per lavoro domestico INPS: nuove funzioni online disponibili anche per le agenzie per il Lavoro

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a ciò che è stato comunicato mediante la pubblicazione della precedente circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, l’INPS ha delineato quello che è il nuovo sistema di identificazione dei soggetti che sono abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto stesso in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo messaggio n. 465 del 31 gennaio 2017 sopra richiamato, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver rilasciato le nuove funzioni per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico ai seguenti soggetti:

  • i consulenti del lavoro;
  • gli altri professionisti abilitati;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico.

A tal proposito, pertanto, dal momento che le comunicazioni relative alle assunzioni, alle cessazioni, alle trasformazioni e alle proroghe dei rapporti di lavoro domestico devono essere inviate all’INPS esclusivamente con modalità telematiche, allora il messaggio in oggetto ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un’apposita funzione online che permettere di inserire le deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all’attività di intermediazione.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero 2024 e 2025: seconda fase al via dal 20 settembre

Accertamento esistenza in vita INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 3006 dell’11 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dato il via alla seconda fase dell’accertamento per l’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per ciò che concerne gli anni 2024 e 2025.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che erano state fornite in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso con la pubblicazione del recente messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023.

Accertamento esistenza in vita INPS dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025: tempistiche e soggetti coinvolti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dal sopra citato messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023, l’INPS ha fornito quelle che sono le modalità di conduzione e la tempistica in merito alla verifica dell’esistenza in vita per quanto riguarda gli anni 2024 e 2025.

A tal proposito, con il precedente messaggio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’avvio della prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero e che hanno la propria residenza in:

  • America;
  • Asia;
  • Estremo Oriente;
  • Paesi scandinavi;
  • Est Europa e Paesi limitrofi.

Se ti interessa avere maggiori informazioni per ciò che concerne il messaggio dell’Istituto sopra richiamato, allora ti consiglio di andarti a riprendere un nostro recente articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dopodiché, con il messaggio in oggetto l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero per gli anni 2024 e 2025, la quale sarà avviata a partire dal mese di settembre dell’anno in corso da parte di Citibank N.A., relativamente ai pensionati che sono residenti in:

  • Europa (ad esclusione dei Paesi che erano già interessati dalla prima fase di accertamento);
  • Africa;
  • Oceania.

Nello specifico, i pensionati all’estero interessati dovranno presentare le attestazioni di esistenza in vita a partire dal 20 settembre 2024 ed entro il termine ultimo del 18 gennaio 2025.

Il pagamento della rata di febbraio 2025 sarà effettuato in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza, qualora l’attestazione non sia prodotta entro la scadenza fissata.

In caso di mancata riscossione personale oppure nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta entro il 19 febbraio 2025, invece, il pagamento sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

La seconda fase di accertamento dell’esistenza in vita viene svolta da parte dell’INPS con lo scopo di ridurre il rischio di effettuare dei pagamenti delle pensioni anche dopo la morte del soggetto beneficiario, nonché di dover effettuare delle eventuali azioni di recupero delle somme versate in maniera indebita.

Infine, l’Istituto specifica che i singoli Stati che sono coinvolti dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita sono disponibili ed elencati all’interno dell’Allegato n. 1 al messaggio in questione.

Soggetti esclusi dalla seconda fase del processo di verifica

L’INPS ha comunicato anche quelli che sono i criteri di esclusione dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita per ciò che concerne i gruppi di pensionati che si trovano all’estero.

In particolare, stiamo parlando di:

  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;
  • i pensionati per i quali i rispettivi dati anagrafici e dati di decesso vengono scambiati con cadenza mensile tra l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
  • i pensionati che hanno la propria residenza in Belgio e che sono beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
  • i pensionati che hanno riscosso in maniera personale presso gli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in una data che risulta vicina all’avvio del processo di verifica, dal momento che la riscossione personale effettuata nel suddetto modo viene considerata come prova sufficiente dell’esistenza in vita perché gli sportelli Western Union richiedono necessariamente di fornire un proprio documenti di identità in corso di validità;
  • i pensionati per i quali i pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. in seguito al mancato completamento dei precedenti processi di verifica.

Proroga contributi alluvione: scadenza slitta dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, ecco per chi

Proroga contributi alluvione: con la pubblicazione del messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 2023, e successive modificazioni.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge n. 67 dell’11 marzo 1988, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 1988;
  • l’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi))”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 15 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 12 luglio 2024.

Proroga contributi alluvione: proroga della scadenza per il pagamento della contribuzione INPS al 16 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 63 del 2024, e successive modificazioni, sono previste delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli che operano nelle zone agricole che sono state colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023.

A tal proposito, pertanto, in attesa di ulteriori approfondimenti che saranno effettuati al fine di applicare in maniera corretta l’agevolazione economica in questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha comunicato la proroga dal 16 settembre 2024 fino al 16 dicembre 2024 della data di scadenza per quanto riguarda il pagamento dei contributi INPS già tariffati con l’emissione del primo trimestre dell’anno in corso.

Questo slittamento della scadenza, nello specifico, spetta ai datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, e successive modificazioni, ovvero dei territori che sono situati all’interno dei Comuni presenti nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, e che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 1° maggio 2023.

Bonus asilo nido 2024, domande fino al 31 dicembre: requisiti, pagamenti e come ottenerlo

Le domande del bonus asilo nido 2024 possono essere presentate fino al 31 dicembre. È bene ricordarlo soprattutto nel momento in cui stanno riaprendo le scuole e, per le famiglie, si tratta di un sostegno molto importante.

Il bonus asilo nido, infatti, prevede un contributo economico molto elevato per pagare le rette degli asili nido, sia pubblici che privati.

Chi può chiederlo? L’INPS, con la pubblicazione del messaggio dello scorso marzo, ha fatto il punto sui requisiti e ha chiarito diversi dubbi sul bonus.

Vediamo subito a chi spetta, come presentare la domanda entro la fine dell’anno e come funzionano i pagamenti.

Domande bonus asilo nido fino al 31 dicembre 2024

Sta per iniziare la scuola in tutte le Regioni d’Italia e, adesso, è il momento migliore per ricordare alle famiglie con figli piccoli che è ancora possibile presentare la domanda per il bonus asilo nido.

Si tratta di una misura che prevede l’erogazione di un contributo per il pagamento delle rette degli asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare, per i bambini affetti da gravi patologie.

L’INPS, nella circolare pubblicata l’11 marzo 2024, ha precisato che le domande per il bonus asili nido possono essere presentate entro il 31 dicembre 2024.

Le domande si presentano telematicamente, allegando tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso.

Cosa indicare nella domanda?

  • La denominazione e il codice fiscale dell’asilo nido;
  • Gli estremi del provvedimento autorizzativo, per gli asili nido privati;
  • Le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende richiedere il bonus.

È possibile anche richiedere il bonus per ulteriori mesi rispetto a quelli già indicati. In questo caso, il richiedente deve presentare una nuova domanda che sarà posta a verifica della disponibilità delle risorse stanziate.

Alla domanda, si deve allegare quanto segue:

  • L’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici;
  • La documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;
  • Le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2025.

A chi spetta il bonus asilo nido

La misura consiste in un contributo di sostegno al reddito che è stato introdotto dalla Legge n. 232/2016.
A chi è rivolto? Alle famiglie con figli:

  • Di età inferiore a 3 anni o che compiono i 3 anni nell’anno solare;
  • Che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato oppure affetti da patologie croniche certificate.

Il bonus spetta per ciascun figlio di età inferiore a 36 mesi. Chi abbia intenzione di presentare la domanda per un figlio che compie tre anni d’età nel corso dell’anno, è possibile richiedere solo le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

Come funzionano i pagamenti e importi del bonus per pagare la retta degli asili nido

L’ultima Legge di Bilancio ha innalzato l’importo massimo spettante del bonus asilo nido a 3600 euro annui, per i genitori di figli nati nel 2024 e con un secondo figlio di età inferiore a 10 anni. Il contributo, quindi, viene spalmato su 11 mensilità di pari importo, di circa 327 euro.

Invece, per gli altri l’entità del bonus dipende dalla fascia Isee di riferimento:

  • Isee minorenni fino a 25.000 euro: contributo pari a 3000 euro;
  • Isee minorenni compreso tra i 25.000 euro e i 40.000 euro: contributo pari a 2500 euro;
  • Isee minorenni superiore a 40.000 euro: contributo pari a 1500 euro.

Come funzionano i pagamenti? Come sottolineato dall’INPS, quando si richiede il contributo per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, l’utente deve auto certificare in ciascuna mensilità l’importo richiesto.

L’accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, permettendo una notevole riduzione dei tempi di erogazione.

Il valore deve includere:

  • L’importo della retta mensile;
  • L’eventuale quota di spesa sostenuta dalla famiglia per la fornitura di pasti;
  • L’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.