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Tag: Indennità di accompagnamento

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: conguagli in arrivo per i datori di lavoro

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modalità per la gestione, la richiesta e il pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro in seguito alla riduzione del finanziamento.

A tal proposito, inoltre, l’INPS ha comunicato anche quelle che sono le modalità operative ai fini della gestione da parte del Portale Prestazioni Esodi dei sopra citati conguagli relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione che sono state finanziate mediante l’utilizzo della modalità di pagamento in Unica Soluzione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 37 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • gli artt. 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
  • l’art. 26 e l’art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • l’art. 1, comma 349, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017;
  • il messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018;
  • il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020;
  • il messaggio operativo n. 196 del 19 gennaio 2021;
  • la circolare n. 48 del 24 marzo 2021;
  • il messaggio operativo n. 2383 del 23 giugno 2021;
  • il par. 10 del messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021;
  • il par. 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: le istruzioni INPS per la gestione dei conguagli con pagamento in “Unica Soluzione”

In seguito al calcolo del conguaglio relativo alla prestazione di esodo tramite il confronto tra la somma che viene versata in maniera anticipata come garanzia e quelle che viene effettivamente erogata, i datori di lavoro interessati possono prendere visione del conguaglio con pagamento in “Unica Soluzione” nella “Sezione Pagamenti > Archivio Conguagli” del Portale Prestazioni Esodo.

La pubblicazione del conguaglio sopra richiamato, nello specifico, viene comunica mediante PEC. La richiesta di una nuova autorizzazione ai fini dell’accesso al “Portale Prestazioni Esodo” può essere effettuata inviando il modello AA02 all’indirizzo [email protected].

Indennità di accompagnamento e invalidità concorrono alla formazione di reddito ai fini Isee?

In Italia, alle persone disabili e invalide sono riconosciute alcune agevolazioni e prestazioni assistenziali: le indennità di accompagnamento e di invalidità fanno reddito? Cosa succede ai fini Isee?

Per beneficiare di molte agevolazioni, sgravi, bonus, sussidi e vantaggi di molti tipi, è molto importante presentare annualmente l’Isee. Tuttavia, è necessario avere un patrimonio familiare inferiore alle soglie determinate dalle diverse misure.

Vediamo, quindi, se anche l’indennità di accompagnamento o di invalidità concorrono alla formazione di reddito.

L’indennità di accompagnamento concorre alla formazione di reddito?

I soggetti che presentano condizioni di disabilità o invalidità, al ricorrere di determinati requisiti, possono beneficiare di prestazioni di natura assistenziale: l’indennità di accompagnamento.

Si tratta di importi che vengono erogati ai beneficiari a prescindere dell’Isee e non concorrono alla formazione di reddito.

Quindi, l’importo dell’indennità di accompagnamento ricevuto non deve essere neppure dichiarato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se ci soffermiamo sull’indennità di accompagnamento delineandone i caratteri generali, ricordiamo che si tratta di una prestazione economica rivolta ai soggetti mutilati o invalidi totali, per i quali l’apposita commissione medica ha accertato l’impossibilità di deambulare senza un accompagnatore.

Si tratta di una prestazione che viene erogata a domanda e spetta ai cittadini in possesso dei requisiti sanitari, che abbiano la residenza in Italia, a prescindere dal reddito personale annuo o dall’età anagrafica.

L’assegno di invalidità fa reddito?

Rispetto a quanto abbiamo spiegato poc’anzi, deve essere fatto un discorso diverso per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità. In questo caso, viene richiesto non solo di avere un’invalidità certificata di almeno 2/3, ma anche il versamento di almeno cinque anni di contributi.

Inoltre, a differenza dell’accompagnamento, l’assegno di invalidità fa reddito al pari di quello derivante da una comune prestazione lavorativa.

Dalla legge, l’assegno ordinario di invalidità viene equiparato ad un qualsiasi altro trattamento pensionistico. Infatti, a differenza della pensione di invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento concorre alla formazione di reddito.

È bene tenere presente un importante passaggio, per comprendere ancora meglio le differenze con le altre prestazioni: l’assegno ordinario di invalidità è un trattamento previdenziale, proprio perché è subordinato al versamento dei contributi.

Quindi, al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere anche dichiarato e preso in considerazione ai fini Isee.

Vengono calcolati ai fini Isee?

L’Isee è un documento che attesta la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare, considerando tutte le voci di ricchezza.

Si tratta di un documento imprescindibile per accedere a determinati sgravi fiscali, bonus, agevolazioni e molte misure di sostegno al reddito, nel rispetto delle soglie stabilite. Il valore dell’indicatore viene certificato dall’Inps e l’attestazione deve essere aggiornata ogni anno.

È molto importante tenere in considerazione che l’Isee tiene conto della condizione patrimoniale complessiva di un nucleo familiare e non solo di quella del richiedente.

Fatta questa premessa generale, torniamo al punto. Per quanto riguarda le prestazioni economiche ricevute a titolo di invalidità e di accompagnamento, è molto importante considerare che non fanno reddito ai fini Isee.

Si tratta, infatti, di indennità erogate in ragione della disabilità di un soggetto e non determinano una migliore situazione economica del disabile. Lo scopo di queste misure è solo di natura assistenziale e mirano a colmare lo svantaggio del soggetto beneficiario.

Quindi, nel calcolo dell’Isee sono esclusi i trattamenti erogati in ragione di una condizione di disabilità.
Tuttavia, a differenza delle altre prestazioni assistenziali, come abbiamo spiegato, l’assegno ordinario di invalidità concorre alla formazione di reddito e deve essere tenuto in considerazione nel calcolo dell’Isee.