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Tag: indennità accompagnamento

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: conguagli in arrivo per i datori di lavoro

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modalità per la gestione, la richiesta e il pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro in seguito alla riduzione del finanziamento.

A tal proposito, inoltre, l’INPS ha comunicato anche quelle che sono le modalità operative ai fini della gestione da parte del Portale Prestazioni Esodi dei sopra citati conguagli relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione che sono state finanziate mediante l’utilizzo della modalità di pagamento in Unica Soluzione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 37 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • gli artt. 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
  • l’art. 26 e l’art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016;
  • l’art. 1, comma 349, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017;
  • il messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018;
  • il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020;
  • il messaggio operativo n. 196 del 19 gennaio 2021;
  • la circolare n. 48 del 24 marzo 2021;
  • il messaggio operativo n. 2383 del 23 giugno 2021;
  • il par. 10 del messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021;
  • il par. 3 del messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023.

Prestazioni di accompagnamento alla pensione: le istruzioni INPS per la gestione dei conguagli con pagamento in “Unica Soluzione”

In seguito al calcolo del conguaglio relativo alla prestazione di esodo tramite il confronto tra la somma che viene versata in maniera anticipata come garanzia e quelle che viene effettivamente erogata, i datori di lavoro interessati possono prendere visione del conguaglio con pagamento in “Unica Soluzione” nella “Sezione Pagamenti > Archivio Conguagli” del Portale Prestazioni Esodo.

La pubblicazione del conguaglio sopra richiamato, nello specifico, viene comunica mediante PEC. La richiesta di una nuova autorizzazione ai fini dell’accesso al “Portale Prestazioni Esodo” può essere effettuata inviando il modello AA02 all’indirizzo [email protected].

Indennità di accompagnamento: chi ha diritto alla 13esima e al bonus Natale nel 2023? Scopri il calendario dei pagamenti di Dicembre

Indennità di accompagnamento, la 13esima mensilità e il bonus Natale sono compatibili? La mensilità aggiuntiva riconosciuta dall’INPS in previsione delle festività natalizie rappresenta un sostegno molto importante per la gran parte dei pensionati italiani e per le famiglie.

A partire dal 1° dicembre, è possibile ritirare l’assegno, comprensivo della 13esima e del bonus Natale 2023 (se dovuti), presso gli uffici di postali di Poste Italiane. Vediamo insieme se i percettori dell’indennità di accompagnamento hanno diritto anche alla 13esima mensilità e al bonus Natale.

Indennità di accompagnamento 13esima e bonus Natale

In linea generale, la 13esima mensilità corrisponde a un mese di pensione, e molti pensionati ricevono anche il bonus Natale, un importo aggiuntivo pari a 155 euro.

È importante notare che l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta agli invalidi al 100 per cento non autosufficienti. In occasione delle festività natalizie, appare normale chiedersi se spetta o meno la 13esima mensilità e il bonus Natale 2023.

Sono domande legittime, considerato che l’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale riconosciuta dall’INPS.

Nello stesso modo, l’Istituto accredita automaticamente la somma aggiuntiva o bonus Natale e la 13esima mensilità su diverse prestazioni di natura assistenziali.

Quante mensilità ha l’assegno di accompagnamento?

Nel 2023, l’importo dell’indennità di accompagnamento corrisponde a  527,16 euro al mese, erogato dall’INPS per una durata di 12 mensilità  con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oppure dalla data del verbale rilasciato dalla Commissione ASL – INPS.

Quali sono i pensionati che non prendono la 13esima?

L’INPS non riconosce d’ufficio la 13esima a tutti i pensionati, ad esempio l’importo aggiuntivo non spetta ai percettori del Reddito di cittadinanza.

Chi percepisce l’indennità di accompagnamento ha diritto all’aumento?

Per il 2023, gli importi delle indennità di accompagnamento hanno subito delle variazioni in aumento a partire dal mese di ottobre.  Per il mese di dicembre 2023, saranno maggiorati del 2,2%; pertanto l’importo dell’indennità salirà a 536,72 (invalidi civili), mentre per i ciechi assoluti sarà pari a 968,02 euro.

Che differenza c’è tra la pensione di invalidità e l’accompagnamento?

La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento non sono la stessa. La pensione di invalidità, viene riconosciuta alle persone che soddisfano il requisito sanitario. In sostanza, la Commissione medica ASL – INPS che certifica la ridotta capacità lavorativa dovuta a causa di una patologia o di una minorazione o malformazione.

Indennità accompagnamento: a chi non spetta la 13esima e il bonus Natale a dicembre 2023?

L’INPS si prepara a distribuire  l’importo dell’indennità di accompagnamento, ma non tutti avranno anche  la 13esima mensilità e la mensilità aggiuntiva o bonus Natale 2023.

È importante notare che la 13esaima non viene riconosciuta ai percettori dell’indennità di frequenza e sull’indennità di accompagnamento.

Il bonus Natale o importo aggiuntivo viene riconosciuto ai titolari di tutte le pensioni INPS delle gestioni private ed ex Enpals, con l’esclusione dei trattamenti assistenziali. Pertanto, il beneficio economico non spetta sulla pensione e assegno sociale, prestazioni agli invalidi civili, delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

In sostanza, l’importo pari a 154,94 euro non spetta ai percettori dei trattamenti di invalidità civile, assegno o pensione sociale o rendita facoltativa d’inabilità.

Accompagnamento 13esima e bonus Natale dicembre 2023: le date di pagamento

L’INPS ha aperto le date del calendario dei pagamenti di dicembre 2023, per le prestazioni di natura previdenziale e assistenziale, a partire dal giorno venerdì 1° dicembre 2023.

Per il ritiro dell’indennità di accompagnamento presso gli uffici postali di Poste Italiane, si ipotizza che la  cadenza basata sulle iniziali dei cognomi dei titolari dei trattamenti, sia la seguente:

  •  dalla A alla C: venerdì 1° dicembre
  • dalla D alla K: sabato (solo la mattina) 2 dicembre
  • dalla L alla P:  lunedì 4 dicembre
  • dalla Q alla Z: martedì 5 dicembre