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Tag: fisco

Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali aprile 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti devono rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 2 aprile 2024:

  • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° marzo 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° marzo 2024;
  • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
  • invio online del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (c.d. modello EAS), esclusivamente nel caso in cui durante il corso dell’anno 2023 siano subentrate delle variazioni per quanto riguarda alcuni dati che erano stati comunicati in precedenza da parte dell’ente interessato;
  • comunicazione al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate del MIBAC dell’elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di progetti culturali durante il corso del periodo di imposta 2023 e del relativo ammontare.

Scadenza il 10 aprile 2024:

  • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2022 da parte dei seguenti soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
    • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
    • le agenzie di viaggio e turismo;
  • presentazione della domanda online di iscrizione ai fini dell’ammissione al beneficio del 5 per mille da parte dei seguenti soggetti:

Scadenza il 15 aprile 2024:

  • adempimenti contabili da parte dei soggetti IVA:
    • emissione e registrazione delle fatture differite che riguardano i beni che sono stati consegnati oppure spediti nel mese solare precedente e che risultano da documento di trasporto o da un’altra tipologia di documento che sia in grado di identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
    • emissione e registrazione delle fatture che riguardano le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente;
  • adempimenti contabili da parte di ASD, Pro-loco e altre associazioni:
    • annotare, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento che è stato conseguito durante il corso dello svolgimento di attività commerciali, i quali si riferiscono al mese precedente.

Scadenza il 16 aprile 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • versamento della seconda rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
  • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
    • premi e vincite;
    • cessione titoli e valute;
    • redditi di capitale diversi;
    • rendite AVS;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • gli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 22 aprile 2024:

  • Regime speciale IVA MOSS: trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta;
  • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023 da parte dei seguenti soggetti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
    • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
    • le agenzie di viaggio e turismo.

Scadenza il 30 aprile 2024:

  • Regime speciale IVA OOSS: trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta.

Riforma fiscale: Testi Unici in consultazione fino al 13 maggio 2024

Riforma fiscale: con la pubblicazione del comunicato stampa del 13 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale le bozze dei 9 Testi Unici che si riferiscono alla riforma del Fisco in modo che chiunque possa liberamente procedere con la consultazione del lavoro che è stato effettuato dagli esperti in materia per quanto riguarda la semplificazione del sistema tributario.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21 della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023.

Riforma fiscale: l’Agenzia delle Entrate pubblica le bozze dei 9 Testi Unici per la semplificazione del sistema tributario, consultazione disponibile sul sito web dal 13 marzo 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ed in base a quanto è stato disposto dall’art. 21 della sopra citata legge n. 111 del 2023, gli esperti che operano presso l’Agenzia delle Entrate hanno redatto le bozze dei 9 Testi Unici, i quali contengono al loro interno le proposte ai fini della semplificazione del sistema tributario italiano.

Tali documenti, in particolare, potranno essere consultati all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria a partire dal 13 marzo 2024 e fino al 13 maggio 2024.

Il lavoro che è stato svolto dagli esperti in materia, nello specifico, ha posto le basi per l’individuazione e la riorganizzazione delle norme che sono attualmente vigenti nell’ambito fiscale e tributario, nonché per il coordinamento e l’abrogazione della normativa che è stata ritenuta obsoleta.

In seguito all’approvazione delle bozze dei 9 Testi Unici che andremo a vedere durante il corso del paragrafo successivo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i medesimi all’interno del proprio sito web ufficiale, in modo che chiunque possa consultarli in maniera libera, ma soprattutto in modo che gli accademici, i professionisti e i contribuenti possano inviare le proprie osservazioni oppure le proprie proposte di modifica dei testi.

Una volta che si sarà chiusa la fase di consultazione e, quindi, a partire dal 14 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria valuterà tutte le proposte che gli saranno giunte in questo periodo di tempo, per poi procedere con la pubblicazione delle versioni definitive dei 9 Testi Unici con le eventuali modifiche da apportare.

Riforma fiscale: ecco la lista delle bozze dei 9 Testi Unici che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Con l’obiettivo di semplificare e di migliorare le disposizioni che regolano il sistema fiscale e tributario italiano, l’Agenzia delle Entrate ha redatto e pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le bozze di 9 Testi Unici.

Questi ultimi, in particolare, sono stati ordinati per facilitare la consultazione e non riguardano le seguenti materie:

  • l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive);
  • la legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito l’elenco dei 9 Testi Unici per la semplificazione del sistema tributario disponibili in consultazione a partire dal 13 marzo 2024:

  • imposte sui redditi;
  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto);
  • imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • tributi erariali minori;
  • adempimenti e accertamento;
  • sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • giustizia tributaria;
  • versamenti e riscossione;
  • agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

Come e quando inviare le proposte di modifica all’Agenzia delle Entrate?

La fase di consultazione dei 9 Testi Unici pubblicati dall’Agenzia delle Entrate termina il 13 maggio 2023 e con essa cessa anche la possibilità per chiunque fosse interessato di presentare le proprie osservazioni oppure le proposte di modifica/integrazione.

Le proposte devono essere inviate tramite email ai seguenti indirizzi:

Dati ISA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica i 175 modelli per l’invio

Dati ISA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68629 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato l’approvazione di 175 modelli ai fini della comunicazione dei dati che sono utili per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, comunica anche l’approvazione del modello ai fini dell’invio dei dati che sono utili per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per quanto riguarda i periodi di imposta 2024 e 2025.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate”;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’8 febbraio 2023, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022”;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
  • il Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.

Dati ISA 2024: modalità e termini per l’invio dei modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dopo aver comunicato l’approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’applicazione degli ISA relativi all’anno 2023, nonché del modello per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativa agli anni 2024 e 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’invio dei medesimi.

Nello specifico, i soggetti obbligati devono trasmettere i modelli sopra richiamati insieme alla dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • direttamente, tramite i servizi online Entratel o Fisconline;
  • mediante l’aiuto degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Bonus policlinici universitari non costituiti in azienda: online il codice tributo da utilizzare nel modello F24

Bonus policlinici universitari: con la pubblicazione della risoluzione n. 11/E dell’11 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver istituito un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che viene riconosciuto nei confronti dei policlinici universitari non costituiti in azienda.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione da parte dei sopra citati policlinici universitari attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 25, comma 4 duodecies, del decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

Bonus policlinici universitari: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Con l’obiettivo di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, la normativa che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo ha introdotto un apposito credito di imposta nei confronti dei policlinici universitari non costituiti in azienda.

Questo credito di imposta, in particolare, è stato istituito da quanto è stato previsto all’interno del successivo art. 25, comma 4 terdecies, del sopra citato decreto legge n. 162 del 2019, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

La compensazione del credito di imposta in oggetto, nello specifico, può essere utilizzata attraverso le modalità che vengono definite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le istruzioni che abbiamo fornito sempre qui sul sito di Tag24, durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in materia.

A tal proposito, quindi, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus policlinici universitari non costituiti in azienda all’interno del modello di pagamento F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7054“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta ai policlinici universitari non costituiti in azienda (art. 25, comma 4 duodecies, del decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo già approfondito durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite gli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, il suddetto codice tributo che si riferisce al credito di imposta che viene riconosciuto ai policlinici universitari non costituiti in azienda deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati”.

Nel caso in cui, invece, i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del contributo economico loro spettante, allora costoro dovranno procedere con l’indicazione del medesimo all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito di imposta, nel formato “AAAA”.

Infine, si precisa che bisogna fare riferimento e seguire le indicazioni che sono contenute all’interno delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, al fine di presentare con modalità telematiche il modello di pagamento F24 e di poter utilizzare in compensazione il bonus policlinici universitari.

Modello 730/2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica i modelli e le istruzioni per la compilazione e l’invio

Modello 730/2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68472 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione dei vari modelli di dichiarazione dei redditi validi per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023, che devono essere presentati da parte dei sostituti di imposta, dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e dei professionisti abilitati.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello 730/2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio del medesimo a seconda del soggetto che effettua la presentazione ed, infine, per la scelta relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come modificato dalle seguenti normative:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni
  • il decreto n. 164 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
  • la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016);
  • il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • la legge n. 112 del 22 giugno 2016;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • il decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017;
  • il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018);
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 142 del 28 novembre 2018, il quale dà attuazione alla direttiva UE n. 1164 del 12 luglio 2016;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
  • il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, il quale dà attuazione all’art. 5 della legge n. 86 dell’8 agosto 2019;
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021;
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021;
  • il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, il quale dà attuazione alla legge n. 46 del 1° aprile 2021;
  • il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022;
  • il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legislativo n. 114 del 3 agosto 2022, il quale dà attuazione al regolamento UE n. 1238 del 20 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022
  • il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, il quale dà attuazione alla legge n. 206 del 26 novembre 2021;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 dell’11 aprile 2023;
  • il decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 18 luglio 2023;
  • il decreto interministeriale del 1° agosto 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024, il quale è stato pubblicato sul proprio sito web ufficiale il 16 gennaio 2024 e con il quale è stata approvata la Certificazione Unica 2024.

Modello 730/2024: approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione dei seguenti modelli:

  • il modello 730/2024;
  • il modello 730-1;
  • il modello 730-2;
  • il modello 730-3;
  • il modello 730-4 e il modello 730-4 integrativo;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Modello IRAP 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello IRAP 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68659 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e valido per l’anno in corso.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene al suo interno anche quelle che sono le istruzioni che devono essere osservate da parte dei soggetti obbligati ai fini della compilazione del modello IRAP 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del sopra citato modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

Modello IRAP 2024: approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e valido per l’anno in corso

Attraverso la pubblicazione del provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello IRAP 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del medesimo.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.

Modello 770/2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per la compilazione e l’invio

Modello 770/2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68511 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione delle specifiche tecniche ai fini dell’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del documento fiscali in oggetto.

Il provvedimento in questione, in particolare, si riferisce alla dichiarazione modello 770 valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come è stato modificato dalle seguenti normative:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61647 del 26 febbraio 2024, recante “Approvazione del modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni”.

Modello 770/2024: approvazione del documento fiscale valido per il 2024, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023, e destinato ai sostituti di imposta

Attraverso la pubblicazione del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61647 del 26 febbraio 2024, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello 770/2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio del documento fiscale in oggetto.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Questo provvedimento, inoltre, ha rinviato ad un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’approvazione delle specifiche per l’invio dei dati che sono contenuti all’interno del modello 770/2024.

L’Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per l’invio dei dati contenuti all’interno del documento fiscale

Riprendendo e dando attuazione alle disposizioni che sono state pubblicate all’interno del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito le specifiche tecniche che devono essere utilizzate da parte dei sostituti di imposta interessati ai fini dell’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del modello 770/2024.

La trasmissione telematica, nello specifico, può avvenire tenendo in considerazione quello che viene specificato all’interno dell’Allegato A del provvedimento n. 68511 del 28 febbraio 2024, in modo da procedere con l’invio del documento fiscale in oggetto attraverso una delle seguenti modalità:

  • l’invio diretto da parte dei sostituti di imposta che sono obbligati a trasmettere online il modello di dichiarazione 770 valido per l’anno 2024 e che si riferisce al periodo di imposta 2023;
  • l’invio da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione attraverso la presentazione di un’apposita delega dei sostituti di imposta obbligati.

Trattamento fiscale degli affitti brevi: ecco come funziona la locazione turistica

I contratti di locazione turistica, nel corso degli anni e soprattutto durante la stagione estiva, stanno diventando un’ottima forma di business e, per questo, è molto importante anche comprendere bene il trattamento fiscale degli affitti brevi.

La Legge di Bilancio del 2024 ha introdotto alcune sostanziali modifiche al trattamento fiscale dei cosiddetti affitti brevi, prevedendo determinati limiti.

Nel testo daremo un’attenta occhiata alla normativa di riferimento degli affitti brevi, spiegando quali sono gli obblighi fiscali e dichiarativi e esponendo le differenze che intercorrono tra l’applicazione della cedolare secca e o la tassazione ordinaria.

Come funziona la locazione turistica

In linea generale, in base al Codice del turismo, rientrano tra le attività di locazione turistica:

  • Gli esercizi di affittacamere;
  • I bed and breakfast;
  • Le unità abitative immobiliari ad uso turistico.

Anche quando si parla di affitti brevi si deve stipulare un apposito contratto di locazione. Si tratta di un adempimento sempre obbligatorio e richiede la sottoscrizione da parte di entrambi: locatore e inquilino.

A differenza degli altri contratti, però, quelli per le locazioni brevi non devono essere obbligatoriamente registrati all’Agenzia delle entrate.

Si può stipulare un contratto libero, con il solo vincolo della modalità di pagamento che deve rispettare il limite imposto dalla legge per i pagamenti in contanti. Ricordiamo che il limite all’utilizzo dei contanti è fissato a 5000 euro per il 2024.

Come vengono tassati gli affitti brevi

Gli affitti brevi sono una forma di alloggio sempre più diffuso, conveniente sia per i locatori che per gli affittuari.

La tassazione degli affitti brevi diventa una questione molto importante e complessa. Occorre fare alcune precisazioni, affinché si tratti di una locazione breve, e si devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • L’immobile deve essere ad uso abitativo;
  • La durata di ciascun soggiorno non deve superare 30 giorni l’anno;
  • Le parti coinvolte nel contratto devono essere persone fisiche all’infuori dell’attività d’impresa.

Il regime fiscale delle locazioni turistiche degli affitti brevi è disciplinato dal Decreto legge n. 50/2017. Il Decreto prevede che per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve è possibile applicare il regime agevolato di tassazione della cedolare secca.

Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, che si applica sul reddito derivante dalla locazione dell’immobile.

Quanto si paga di cedolare secca sugli affitti brevi

Nel caso in cui le locazioni turistiche rientrano nella categoria dei redditi fondiari, si può optare per il regime di tassazione agevolata: la cedolare secca.

L’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni di locazione tassati con l’imposta agevolata siano esclusi dal reddito complessivo.

La Legge di Bilancio del 2024 ha messo mano al trattamento fiscale degli affitti brevi, apportando modifiche proprio all’applicazione della cedolare secca. L’aliquota agevolata del 21% può essere applicata solo per il primo immobile. A partire dal secondo immobile deve essere applicata l’aliquota del 26%.

Dove si dichiarano i redditi da locazioni brevi

I redditi derivanti dalle locazioni turistiche devono essere debitamente dichiarati e tassati come tutti i redditi da locazioni.

Per dichiarare il reddito, nel Modello 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche, il locatore deve conservare i seguenti documenti:

  • Contratto di locazione breve;
  • Ricevuta di pagamento;
  • Prenotazioni e incassi, se si utilizzano portali web diretti o di intermediazione.

Ricordiamo che nel caso della ricevuta di pagamento deve essere emessa solo se il locatario la richiede, ovvero se il pagamento viene effettuato con mezzi di pagamento tracciabili.

Se, invece, il locatario paga in contanti, nel rispetto dei limiti di cui abbiamo già parlato, la ricevuta di pagamento deve essere sempre rilasciata.

IVA e imposta di registro: la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le novità fiscali per il 2024

IVA e imposta di registro: con la pubblicazione della circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le novità che sono state introdotte per quanto riguarda la normativa in materia di imposte indirette valida per l’anno 2024.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. decreto Anticipi), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, ed il quale è stato poi pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 293 del 16 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023 (c.d. decreto Salva-infrazioni), recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 136 del 13 giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.

IVA e imposta di registro: l’Agenzia delle Entrate comunica le modifiche delle aliquote sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, sulle cessioni di pellet, sui soggetti residenti fuori dall’UE e sulle auto che provengono da Vaticano e San Marino

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una modifica per quanto riguarda le aliquote IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) che vengono applicati su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile.

Nello specifico, non viene più applicata l’aliquota IVA ridotta pari al 5% ai seguenti prodotti:

  • determinati prodotti che sono destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, ovvero:
    • gli assorbenti;
    • i tamponi;
    • le coppette mestruali;
  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini;
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

La stessa normativa, inoltre, prevede l’applicazione delle seguenti aliquote IVA in sostituzione a quella del 5%:

  • un’aliquota IVA pari al 10% per i seguenti prodotti:
    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
    • gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per scopi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto;
    • i prodotti assorbenti;
    • i tamponi destinati all’igiene femminile;
    • le coppette mestruali;
    • i pannolini per bambini;
  • un’aliquota IVA pari al 22% per i seguenti prodotti:
    • i seggiolini per bambini.

Il successivo comma 46 dell’art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2024, invece, ha previsto la proroga in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata pari al 10% per le cessioni di pellet che sono state effettuate nel mese di gennaio e nel mese di febbraio dell’anno in corso.

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2024 si tornerà ad applicare l’aliquota IVA ordinaria pari al 22%.

È stato ridotto da 154,94 euro a 70 euro il valore minimo dei beni ceduti dai soggetti residenti fuori dall’UE, al di sopra del quale è previsto l’esonero del pagamento dell’IVA.

Infine, sono state apportate delle modifiche in materia di adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o alla voltura di autoveicoli che provengono da:

  • Città del Vaticano;
  • San Marino.

Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: riduzione forfetaria pari al 33,27%

Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: con la pubblicazione del provvedimento n. 32991 del 9 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato qual è la percentuale della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi che vengono conseguiti da parte dei soggetti che hanno la propria residenza nel Comune di Campione d’Italia.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 2000;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 1 dicembre 2003;
  • il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 230 del 3 ottobre 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006;
  • l’art. 1, commi 631, 632 e 633 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (c.d. Legge di Bilancio 2020), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle varie normative che abbiamo sopra richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che è pari al 33,27% la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai seguenti redditi:

  • i redditi diversi da quelli di impresa che vengono conseguiti da parte delle persone fisiche iscritte presso i registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
  • i redditi di lavoro autonomo che vengono conseguiti in franchi svizzeri nel territorio compreso all’interno del Comune di Campione d’Italia e/o in Svizzera da parte dei professionisti;
  • i redditi d’impresa che vengono conseguiti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia da:
    • le imprese individuali;
    • le società di persone;
    • le società e gli enti di cui all’art. 73 del TUIR.

Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati durante il corso del prossimo mese da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

Scadenze fiscali marzo 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 4 marzo 2024:

  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° febbraio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° febbraio 2024.

Scadenza il 18 marzo 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • versamento in un’unica soluzione o della prima rata del saldo IVA relativa alla dichiarazione IVA che si riferisce al periodo di imposta 2023, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, in base a quanto viene definito dall’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
  • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”, previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su premi e vincite operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su rendite AVS operate nel mese precedente;
  • versamento in un’unica soluzione dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze relative al mese precedente per quanto riguarda le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
  • versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto di imposta;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente;
  • versamento della tassa forfettaria annuale di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali;
  • consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2024);

Scadenza il 20 marzo 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente;
  • opposizione all’utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Riforma fiscale IRPEF 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla riduzione a 3 aliquote

Riforma fiscale IRPEF 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa durante il corso della giornata di martedì 6 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la prima parte della riforma fiscale prevista a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso in merito alla riduzione da 4 a 3 delle aliquote relative all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

A tal proposito, nello specifico, la prima modifica che è stata introdotta per il 2024 è l’abolizione della vecchia aliquota del 25% che veniva applicata ai contribuenti che avevano conseguito dei redditi di importo compreso tra i 15.000 euro e i 28.000 euro durante il corso dell’anno.

La seconda novità relativa alla riforma fiscale IRPEF valida per il 2024, poi, è quella che concerne l’aumento di importo pari a 75 euro della detrazione prevista per coloro che operano con un contratto di lavoro dipendente.

Infine, le ultime due modifiche riguardano rispettivamente la riduzione dell’importo relativo alle detrazioni che spettano a coloro che hanno conseguito dei redditi di ammontare superiore a 50.000 euro, in caso di sostenimento di alcune determinate spese, nonché l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda la riforma fiscale IRPEF 2024 ed, in particolare:

  • quali sono i nuovi scaglioni e le nuove aliquote previsti in seguito alla riduzione da 4 a 3 delle aliquote IRPEF;
  • quali sono gli importi previsti per le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro dipendente in seguito all’aumento di ammontare pari a 75 euro;
  • qual è la no-tax area prevista per i lavoratori dipendenti nell’anno in corso;
  • quali sono gli effetti delle modifiche introdotte per il 2024 per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali;
  • quali sono le novità in materia di detrazioni per coloro che hanno un reddito di importo pari o superiore a 50.000 euro;
  • cosa accade e come gestire in dichiarazione dei redditi le deduzioni pregresse in seguito all’abrogazione dell’ACE.

Riforma fiscale IRPEF 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica le novità e le istruzioni operative in materia di scaglioni, aliquote, detrazioni e deduzioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la prima e più importante novità che è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2024 in merito alla riforma fiscale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è il passaggio da 4 a 3 aliquote.

Nello specifico, ecco qui di seguito i nuovi scaglioni e le nuove aliquote previste per il periodo di imposta 2024:

  • per i contribuenti che hanno conseguito un reddito complessivo di importo pari o inferiore a 28.000 euro l’aliquota IRPEF che deve essere applicata è pari al 23%;
  • per i contribuenti che hanno conseguito un reddito complessivo di importo compreso tra 28.001 euro e 50.000 euro l’aliquota IRPEF che deve essere applicata è pari al 35%;
  • per i contribuenti che hanno conseguito un reddito complessivo di importo superiore a 50.000 euro l’aliquota IRPEF che deve essere applicata è pari al 43%.

Inoltre, l’aumento di 75 euro delle detrazioni per coloro che conseguono dei redditi di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo pari o inferiore a 15.000 euro, porta le medesime da 1.880 euro a 1.955 euro.

La no-tax area per I lavoratori dipendenti è stata aumentata a 8.500 euro.

Per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali, invece, le amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 15 aprile 2024 per operare tutti gli adeguamenti in seguito alle sopra citate novità introdotte.

Infine, le detrazioni del 19% per le spese sostenute nell’anno precedente, ad esclusione di quelle sanitarie, da coloro che hanno un reddito superiore a 50.000 euro sono state ridotte a 260 euro, mentre l’abrogazione dell’ACE fa cessare le agevolazioni previste per le imprese, le quali potranno comunque indicare nelle prossime dichiarazioni dei redditi eventuali deduzioni pregresse.

Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

Scadenze fiscali febbraio 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 16 febbraio 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per via degli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza ed innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023, senza il pagamento della maggiorazione dell’1%;
  • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 al netto dell’acconto versato
  • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 (art.74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972);
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
  • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
    • premi e vincite;
    • cessione titoli e valute;
    • redditi di capitale diversi;
    • rendite AVS;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati da parte di:
    • i soggetti che corrispondono redditi di pensione;
    • gli enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 febbraio 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

Scadenza il 29 febbraio 2024:

  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2023;
  • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
  • registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente;
  • presentazione dell’attestazione di pagamento dell’imposta di registro relativa alla denuncia che abbiamo citato al punto precedente;
  • comunicazione bimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione;
  • comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente;
  • comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA effettuate durante il corso del quarto trimestre dell’anno 2023, i quali devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo dell’apposito modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA“;
  • conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Prelievo contanti 2024: quanto si può prelevare in banca senza essere segnalati? Regole, limiti e controlli Fiscali

Potrebbero esserci novità nel prelievo di contanti per il 2024? Forse non ci sono “sorprese” in arrivo o, al contrario, potrebbe esserci una nuova stretta fiscale. In poche parole, possiamo cogliere i timidi segnali che ruotano attorno al prelievo di contanti dal proprio conto corrente, segnali che non dovremmo sottovalutare, soprattutto se riguardano i controlli fiscali e i limiti delle operazioni in entrata e uscita. Vediamo insieme le novità previste per il prelievo di contanti nel 2024.

Prelievo contanti 2024

Nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto molte domande riguardo alle novità previste nella legge di Bilancio del 2024 per i prelievi di contanti. Nonostante le regole introdotte per limitarne la circolazione, l’uso e lo scambio di denaro contante in Italia sono ancora molto diffusi, sia all’interno del Paese che in Europa.

Tuttavia, la diminuzione degli sportelli bancomat ha spinto il governo italiano a considerare l’introduzione di una norma che consentirebbe il prelievo tramite POS o in negozio, fino a un massimo di 250 euro al giorno. Questa novità è contemplata nell’articolo 85, anche se è difficile prevedere la sua tempestiva attuazione, poiché richiede modifiche dirette alle leggi contro il riciclaggio.

Quanto contante si può prelevare in banca 2023 privati?

 Dal 1° gennaio 2023, il limite sull’utilizzo del denaro contante è stato fissato a 5.000 euro. Per il prelievo di denaro dal proprio conto corrente, è necessario non superare l’importo di 10.000 euro, che può essere frazionato o totale.

Ciò implica che, nell’arco di un mese, il totale delle operazioni effettuate non deve superare i 10.000 euro, anche se eseguite in più tranche e quindi frazionate. Chi supera questa soglia rischia una segnalazione alla UIF.

Quanto si può prelevare in banca senza essere segnalati?

Come detto sopra, l‘uso anomalo di operazioni bancarie superiori a 10.000 euro in un mese porta l’istituto di credito a segnalare l’operazione alla UIF, in conformità alle regole stabilite dalla normativa Antiriciclaggio. Non è garantito che effettuando un prelievo di 10.010 euro si venga segnalati, ma è sicuramente preferibile rispettare le regole Antiriciclaggio.

Va notato che non esiste un limite specifico per il prelievo di denaro contante dal proprio conto corrente. Il correntista può ritirare le somme liquide disponibili entro il tetto fissato dalla banca.

Di solito, il prelievo massimo dal proprio conto corrente attraverso gli sportelli automatici non supera i 500 euro al giorno, con un totale mensile di 5.000 euro.

Tuttavia, è importante considerare che l’attuale normativa prevede limiti per i pagamenti in contanti e gli scambi commerciali, stabilendo che i pagamenti in contanti non possono superare il valore di 4.999 euro. Per evitare sanzioni per pagamenti che superano questa cifra, è necessario effettuare il pagamento tramite mezzi tracciabili.

Inoltre, in conformità alle disposizioni di legge della normativa Antiriciclaggio, le banche devono comunicare periodicamente all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) i movimenti di uscita (prelievi) che superano la soglia di 10.000 euro. Si tratta di un adempimento obbligatorio, e sarà compito della UIF valutare se esistono le condizioni per informare la Procura della Repubblica.

Nel merito, si riportano le disposizioni normative contenute nell’articolo 35 D.Lgs. 231/2007:

 “I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

 Quanti contanti si possono versare in banca senza controlli? Quali rischi sul prelievo contanti 2024?

 La situazione cambia completamente se le operazioni riguardano versamenti di denaro provenienti da carte, bonifici, assegni, e wallet digitali, ma non sono supportate da regole di attività lavorativa.

È importante ricordare che strumenti tracciabili per i movimenti di entrate e uscite sono utilizzati per contrastare l’economia sommersa, compresi fenomeni come l’evasione fiscale e le attività illecite.

I movimenti del conto corrente sono attentamente monitorati dall’Anagrafe dei conti correnti, un database alimentato dalle informazioni fornite dalle banche, che registra anche le transazioni di importo minimo. Questo spiega il motivo per cui anche un versamento di 100 euro può attirare l’attenzione del fisco.

Le disposizioni normative contenute nell’articolo 32 del Testo Unico sulle imposte sui redditi fanno riferimento ai movimenti di versamenti in banca o agli accrediti tramite bonifico, identificandoli come ricavi da correlare alla dichiarazione dei redditi.

In questo contesto, non rientrano i ricavi già tassati alla fonte, come le vincite da gioco, né quelli esenti da tasse, come i risarcimenti assicurativi. Tuttavia, è fondamentale poter dimostrare la provenienza del denaro.

Infatti, l’assenza di documentazione giustificativa porta il fisco a presumere che si tratti di proventi non dichiarati.

È importante sottolineare che l’onere della prova resta a carico del contribuente, il quale deve dimostrare con prove scritte e documentabili la provenienza del denaro oggetto di contestazione. In mancanza di prove, scattano le sanzioni previste dalla legge.

Pagamento imposte e contributi Emilia Romagna, Marche e Toscana, slittano tutte le scadenze: ecco entro quando pagare

Sul pagamento di imposte, contributi e ritenute verso il Fisco, slittano di nuovo tutte le scadenze per le regioni danneggiate dalle alluvioni di maggio 2023, ovvero Emilia Romagna, Toscana e Marche. Il precedente termine era fissato al 20 novembre prossimo, mentre la conversione in legge del decreto 132 del 2023 (decreto “Proroghe”) rimanda ancora la scadenza ultima. Si tratta di tutti i versamenti verso il Fisco in genere (ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali dell’Irpef), pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatorio.

Non variano, invece, le scadenze della Rottamazione quater delle cartelle, il cui termine ultimo per la presentazione delle domande di definizione agevolata è scaduto a fine settembre scorso e si attendono gli esiti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader).

Pagamento imposte e contributi Emilia Romagna, Marche e Toscana, slittano tutte le scadenze: ecco entro quando pagare

I contribuenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche avranno più tempo per effettuare gli adempimenti nei confronti del Fisco, nonché per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali. In sede di conversione del decreto legge “Proroghe” (Dl 132 del 2023), la scadenza ultima ha subito una rettifica dal 20 novembre 2023 al prossimo 10 dicembre.

Uno slittamento di 20 giorni che consentirà ai contribuenti delle tre regioni di affrontare le scadenze con più calma, data anche la densità di termini fiscali di fine novembre. Entro la fine del mese, infatti, tra le altre scadenze vi è anche il pagamento del secondo acconto Irpef per le partite Iva che non dovessero rientrare o non volessero rimandarne il pagamento a gennaio 2024.

Sta di fatto che il provvedimento votato in Commissione Finanze del Senato ha ottenuto il via libera. Il comma 2 quater dell’articolo 3, del Dl 132 del 2023 contiene, infatti, lo slittamento di tutte le scadenze fiscali fino al 10 dicembre 2023.

Pagamento imposte Emilia Romagna, chi può usufruire della proroga?

Il decreto varato dal governo (Dl “Alluvioni”) all’indomani dell’emergenza maltempo, aveva sospeso i pagamenti fiscali, tributari e contributivi tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. La fine di agosto rappresentava la data di cessazione degli effetti del decreto legge 61 del 2023 (Dl “Alluvioni”).

La tregua fiscale riguarda tutti i cittadini che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza nei Comuni delle tre regioni colpite dal maltempo. Per quanto riguarda le imprese, il requisito richiesto per la sospensione dei pagamenti è l’avere la sede legale od operativa. 

Quali versamenti sono sospesi fino al 10 dicembre 2023?

Lo slittamento riguarda svariati pagamenti tributari, contributivi (previdenziali e assistenziali) e premi di assicurazione obbligatoria. Nell’elenco rientrano i pagamenti anche delle ritenute alla fonte previste dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e i versamenti delle trattenute inerenti le addizionali regionali e comunali dell’Irpef. 

I pagamenti sono da farsi entro il 10 dicembre prossimo per non incorrere in alcuna sanzione e interessi. La tipologia di versamento prevista è in un’unica soluzione. La sospensione dei pagamenti riguarda anche i pagamenti delle cartelle tributarie e non tributarie, emesse dagli agenti della riscossione nel periodo di riferimento dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Rientrano in questi versamenti anche gli avvisi di accertamento esecutivo e gli avvisi di addebito. 

Rottamazione quater, le scadenze per le regioni alluvionate

Risultavano sospesi, nel periodo da maggio ad agosto, anche le rate inerenti provvedimenti in essere, tra i quali la Rottamazione ter (di cui alla definizione agevolata prevista dagli articoli 3 e 5 del decreto legge 119 del 2018). Riguardo alle cartelle, gli avvisi di addebito e l’accertamento, i termini di versamento sono ripresi a decorrere dal 1° settembre 2023. 

Rispetto alle altre regioni italiane, in quelle alluvionate i termini della Rottamazione quater sono stati spostati in avanti di tre mesi. Pertanto, la domanda di definizione agevolata andava presentata entro la fine di settembre scorso mentre l’esito dell’Agenzia delle entrate arriverà entro il 31 dicembre 2023. Si potrà pagare la prima rata entro il 1° gennaio 2024, mentre la seconda scade meno di un mese dopo, il 29 febbraio 2024.

Aumenti stipendi netti 2024, ecco chi avrà 1.350 euro in più tra sconti contributivi e riforma fiscale 

Nel 2024 sono previsti aumenti degli stipendi netti fino a oltre 1.350 euro tra sconti sui contributi a carico dei lavoratori e riforma fiscale con le nuove aliquote Irpef. Il taglio del cuneo fiscale consentirà di ottenere un aumento delle buste paga a crescere per chi guadagna tra i 16.000 e i 30.000 euro, trovando il massimo beneficio in prossimità dei 35.000 euro di retribuzione lorda all’anno.

Al di sopra dei 16.000 euro i contribuenti avranno i maggiori vantaggi della riduzione da quattro a tre aliquote Irpef. Infatti, da questa misura si potranno ottenere 260 euro in più all’anno in busta paga. Al di sopra dei 30.000 euro, il risparmio sull’Irpef da versare rimane costante per tutte le retribuzioni superiori. 

Aumenti stipendi netti 2024, a chi conviene di più tra sconti contributivi e riforma fiscale?

Arrivano aumenti degli stipendi nel 2024 che potranno arrivare anche a oltre 1.350 euro al netto. Gli incrementi saranno determinati essenzialmente dal mix di misure sulle buste paga, ovvero lo sconto sui contributi a carico dei lavoratori alle dipendenze e la riduzione da quattro a tre aliquote Irpef della riforma fiscale. 

Il massimo dell’aumento netto di stipendio all’anno che si potrà ottenere dalle due misure sarà pari a 1.351 euro per i lavoratori con retribuzioni di 35.000 euro all’anno. Con un’avvertenza: i 35.000 rappresentano il tetto al di sopra del quale si perde al possibilità di ottenere il taglio del cuneo fiscale. Per chi dovesse sforare questo tetto, quindi, rimarrebbe solo lo sconto dovuto al taglio delle aliquote Irpef, con un vantaggio di 260 euro all’anno per tutte le fasce al di sopra dei 30.000 euro. 

Aumenti stipendi netti 2024, quanto si ha in più in busta paga per redditi fino a 15.000 euro? 

Chi ha un reddito fino a 15.000 euro non avrà benefici dalla riforma delle aliquote Irpef. Infatti, l’aliquota rimane, come lo scorso anno, del 23 per cento. Rimane quindi solo lo sconto dei contributi previdenziali a proprio carico sulla percentuale di versamento pari al 9,19%.

Chi guadagna fino a 25.000 euro, ha uno sconto del 7% sui contributi, ragione per la quale a livelli di reddito di 5.000 euro lo sconto è di 323 euro, a 6.000 euro lo sconto è di 387 euro, a 10mila euro si risparmiano circa 500 euro e a 15.000 euro quasi 750 euro. 

Aumento delle buste paga per redditi medio-alti 

Oltre i 16.000 euro e fino a 28.000 euro l’aliquota Irpef, nel 2023 pari al 25%, scenderà al 23% nel prossimo anno. Il taglio di due punti percentuali determina un aumento per chi guadagni 16.000 euro di 11,27 euro per lo sconto Irpef e di 753 euro di taglio dei contributi previdenziali a carico. I due sconti aumentano a livelli di reddito più elevati: a 20.000 euro si risparmiano quasi 90 euro di aliquote Irpef e 850 di taglio del cuneo fiscale, per uno sconto totale di 940 euro; a 25.000 euro, limite del 7% di sconto contributivo, il risparmio è rispettivamente di 186 euro e di 1.063 euro. 

A 30.000 euro di reddito, lo sconto sulle aliquote Irpef è sempre di 260 euro, mentre di contributi previdenziali si risparmiano poco più di 1.000 euro. Il massimo dello sconto si rileva a 35.000 euro, limite di applicazione del taglio del cuneo contributivo, per un risparmio di 1.351 euro, derivante da 1.091 euro di sconti contributivi e da 260 euro di aliquote Irpef. Al di sopra di questo tetto di reddito, si ha diritto solo allo sconto Irpef, costantemente pari a 260 euro. 

Riforma fiscale 2024, salve le detrazioni su spese mediche: il taglio di 260 euro solo su altre voci

Novità arrivano in ambito della legge delega di riforma fiscale del 2024: per il prossimo anno, infatti, sono salve le detrazioni fiscali sulle spese mediche, mentre il taglio di 260 euro riguarderà esclusivamente altre voci e oneri di spesa. In questi termini, la riforma fiscale è addolcita per i percettori di redditi oltre i 50.000 euro lordi all’anno che non avranno rettifiche sulle spese sanitarie che rimarranno integralmente detraibili. Salve le detrazioni fiscali relative alle spese per lavori di superbonus e bonus edilizi.

Sparisce, quindi, la ventilata penalizzazione che era una delle possibilità di taglio dei redditi medio-alti. La novità arriva dall’ultima versione del decreto legislativo sulla riforma di Irpef e Ires, con un cambio netto rispetto a quanto era stato previsto finora nelle precedenti bozza del provvedimento.

Riforma fiscale 2024, salve le detrazioni su spese mediche: il taglio di 260 euro solo su altre voci

Non ci sarà il taglio di 260 euro di detrazione fiscale per i contribuenti che abbiano un reddito lordo all’anno superiore a 50.000 euro. E’ questa l’ultima novità che arriva dalla bozza di decreto legislativo sulla riforma di Irpef e Ires per l’anno di imposta 2024. I tagli, dunque, non toccheranno le spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’anno di imposta. Dette spese rimarranno detraibili integralmente, senza che siano oggetto di penalizzazione.

L’impianto della norma appare diametralmente opposto alle precedenti versioni della bozza. Infatti, proprio nelle precedenti versioni del decreto legislativo, veniva indicata la riduzione dell’ammontare della detrazione per i contribuenti con redditi eccedenti i 50.000 euro.

Pertanto, in merito alle spese detraibili per questi contribuenti ci sarà sì un taglio relativo agli oneri per i quali è prevista la detraibilità nella misura fissata dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) del 19 per cento, ma la riduzione risparmierà le spese sanitarie previste dalla lettera c), del comma 1, dell’articolo 15 del Dpr 22 dicembre 1986, numero 917.

Riforma fiscale spese mediche 2024, qual è l’impatto dei tagli?

La novità, secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) interesserà 1,4 milioni di contribuenti con redditi sopra i 50.000 euro. Nel dettaglio, per questa platea il taglio dei 260 euro sarà subito integralmente dal 38 per cento dei contribuenti, mentre la perdita media sarà di 168 euro. A eccezione delle spese sanitarie, rimangono altri oneri che risulteranno obiettivo delle riduzioni fiscali nel 2024.

Altre spese e oneri oggetto di taglio della detrazione fiscale nel 2024

La bozza del decreto legislativo di riforma di Irpef e Ires, all’articolo 2 prevede l’assorbimento dei 260 euro di detrazione fiscale spettante nel 2024 mediante la riduzione della detraibilità fiscale del 19% di altri oneri, esclusi quelli relativi a spese mediche.

Pertanto, rimarranno colpite le erogazioni liberali a favore delle Onlus o per iniziative umanitarie, religiose e laiche di cui al comma 1.1, dell’articolo 15, del Dpr 22 dicembre 1986, numero 917; le erogazioni liberali a vantaggio degli enti del Terzo settore, disciplinate dal comma 1, I e II periodo, dell’articolo 83, del D.lgs. 117 del 2017; i premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi, previsti dal decreto legge numero 34 del 2020 al comma 4, quinto periodo, dell’articolo 119.

Salve le detrazioni di bonus edilizi e superbonus

Non risultano oggetto di tagli, al pari delle spese mediche, anche le detrazioni fiscali relative ai bonus edilizi, sia per quanto riguarda le ristrutturazioni di tipo ordinario, sia per il superbonus e per l’eco bonus. Le relative spese sostenute continueranno a essere detraibili in maniera integrale.

Chi è interessato ai tagli del decreto legislativo di riforma Irpef e Ires?

In merito all’impatto che le disposizione del decreto legislativo di riforma di Irpef e Ires avrà sui contribuenti nel 2024, si stima che i contribuenti interessati alla riduzione dei 260 euro di detrazione per gli oneri indicati saranno 1,4 milioni.

Per questa platea, il quantitativo di detrazioni fiscali sarà pari a 754 milioni di euro, dei quali circa la metà riguarderà le spese sanitarie (non colpiti dai tagli) e 397 milioni di euro gli altri oneri.

Annullamento cartelle esattoriali: 3 modi per cancellare il debito con il fisco con facilità  

A volte è possibile richiedere l‘annullamento delle cartelle esattoriali che riguardano debiti fiscali infondati, non dovuti. E, per quanto ci sembri improbabile, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione prevede la procedura di annullamento del debito.

Non è detto che tutte le richieste vadano a buon fine, ma sicuramente quelle regolarmente motivate con prove, come ad esempio imposta non dovuta perché già regolarizzata, accertamento non valido o soggetti passivi del tributo e così via, rientrano in quelle contestabili.

Ovviamente, prima di richiedere l’annullamento della cartella esattoriale, è necessario valutare i documenti a supporto della richiesta. Non è certo la prima volta che la Riscossione convalida la richiesta di cancellazione dei debiti fiscali se presentata anche da soli e nei modi e termini previsti dalla legge.

Annullamento delle cartelle esattoriali

 Molti contribuenti hanno problemi con le cartelle esattoriali: qualcuno riesce a pagare tutto, altri richiedono il rateizzo per mettersi in regola, e una minoranza ripone la cartella nel cassetto in attesa di tempi migliori.

Tuttavia, esiste la reale possibilità di richiedere l’annullamento della cartella, a patto che il debito non sia dovuto o rientra nelle condizioni previste dalla legge.

D’altronde, l’assenza di azioni da parte del contribuente, che siano rivolte al rateizzo, al pagamento o all’annullamento del debito, porta la Riscossione ad attivare le procedure cautelari ed esecutive.

È importante sottolineare che esistono tre modi per richiedere la cancellazione della cartella esattoriale; vediamo insieme quali sono.

Quando si può annullare una cartella esattoriale?

L’articolo 45 della legge di Bilancio 2023 ha previsto l‘annullamento delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro per le cartelle iscritte a ruolo dal 2000 al 2015. Per le altre, ha previsto la definizione agevolata.

In ogni caso, i contribuenti che ricevono una cartella esattoriale per debiti fiscali non dovuti possono richiedere l‘annullamento del debito, poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è l’Ente predisposto alla riscossione dei debiti promossi dagli enti pubblici creditori, come ad esempio INPS, Agenzia delle Entrate, ASL, Comuni e così via.

La richiesta di annullamento o lo sgravio della cartella di pagamento deve essere inoltrata all’ente creditore di riferimento. Pertanto, il contribuente compila una richiesta di autotutela, chiedendo all’ente creditore di annullare il debito.

Se l’Ente accoglie la richiesta, deve procedere con l’annullamento del debito, emettendo un provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo. Questo comporta la cancellazione del debito, e l’ente è tenuto a trasmettere tale provvedimento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l‘interruzione della procedura di incasso del credito.

Nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la cartella esattoriale, ha diritto al rimborso delle somme indebitamente incassate dall’Ente impositore.

Se l’Ente non inoltra alcuna comunicazione alla Riscossione, questa può avviare le procedure idonee al recupero del debito.

Si ricorda che per quanto riguarda la richiesta di autotutela, non esiste un termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Tuttavia, la tempestività evita alla Riscossione di attivare le procedure per il recupero del debito. La presentazione di detta istanza non determina, la sospensione dei termini per il ricorso.

Con particolare riguardo al termine entro il quale deve essere presentato ricorso alla Commissioni tributarie, l’articolo 21 del Dlgs n. 546/1996 recita:

“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”.

 Chi ha diritto alla cancellazione delle cartelle esattoriali?

 Il contribuente che riceve la notifica di una cartella esattoriale può presentare la richiesta per la sospensione del debito, motivandola in base agli elementi previsti dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è tenuta a sospendere le eventuali procedure di recupero del credito per avviare le verifiche all’ente creditore.

La dichiarazione di annullamento della cartella esattoriale deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della stessa, a pena di decadenza, e deve contenere una delle seguenti circostanze:

  • prescrizione o decadenza del credito intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha preso parte;
  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo.

È importante notare che in assenza di comunicazione di diniego o accoglimento della stessa dopo un periodo di 220 giorni, il debito viene annullato, e quindi la cartella esattoriale viene cancellata per diritto.

Si sottolinea che resta la responsabilità penale; il contribuente che produce documentazione falsa è punibile con una sanzione che oscilla tra il 100% e il 200% delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Sospensione dei debiti con il fisco con il ricorso al giudice

Per quanto riguarda la procedura di annullamento della cartella esattoriale mediante impugnazione della stessa, è necessario presentare un ricorso dinanzi al giudice, che potrà accogliere la richiesta procedendo ad annullare in totale o parziale il debito iscritto a ruolo.

Dall’esito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà procedere alla cancellazione dei debiti contenuti nella cartella impugnata.

Nell’ipotesi in cui l’accoglimento risulti solo parziale, nella cartella esattoriale saranno depennati gli importi e le voci stabiliti dal giudice.

Se il contribuente, pur presentando il ricorso, ha pagato regolarmente le somme contestate, ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate.

 In conclusione, per ottenere la cancellazione del debito iscritto a ruolo, è fondamentale presentare richieste motivate, evitando documentazione falsa. La prudenza nell’utilizzo dei documenti previene sanzioni, anche penali. In situazioni complesse, è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto per un ricorso giudiziario.

Pignoramento Eredità Futura: come proteggere il patrimonio familiare. Guida normativa, impugnazioni e difese legali

Come evitare il pignoramento dell’eredità futura se un fratello ha debiti con il fisco? Nella divisione del patrimonio ereditario, è (quasi) sempre importante avere un piano ‘B’ per essere pronti a tutto, nel caso in cui uno degli eredi abbia debiti con il fisco o altri creditori.

Sono molte le domande ricevute che sollevano il problema del pignoramento dell’eredità di uno degli eredi. Molti sono preoccupati che, pignorando la quota dell’erede insolvente, possano intaccare parte del patrimonio per intero.

Non sono rare le situazioni in cui si verifica il pignoramento della casa lasciata in eredità dal padre ai figli, seguito dalla vendita all’asta dell’immobile e dalla liquidazione delle quote agli eredi. Il pignoramento dell’eredità futura potrebbe essere minato dai debiti di un solo erede.

Pignoramento eredità futura

 In questo articolo proveremo a fare un po’ di chiarezza sull’accettazione dell’eredità. La prima lezione ci porta allo strumento che determina il diritto all’eredità, più precisamente, ci si riferisce alla propria quota di eredità che può essere attaccata dai creditori.

L’effetto dell’accettazione dell’eredità potrebbe colpire il patrimonio ereditato. In sostanza, attraverso l’accettazione in forma espressa o tacita, l’erede acquisisce i diritti all’eredità.

L’articolo 470 del codice civile, recita:

  “L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente  o  col beneficio d’inventario.  L’accettazione col beneficio d’inventario può  farsi  nonostante qualunque divieto del testatore”.

Dall’accettazione parte la determinazione del ruolo di ‘qualità di erede‘; pertanto, subentra nell’asse ereditario acquisendo anche tutte le partite attive e passive in capo al de cuius.

Alla fine, in presenza di un erede insolvente, il rischio di pignoramento costituisce una pressione sul patrimonio ereditato.

D’altronde, l’accettazione è un atto irrevocabile, irripetibile, e oltre alla responsabilità dei propri debiti, si aggiunge anche quella del defunto, producendo quindi conseguenze sia sul piano giuridico che fiscale.

Come proteggere l’eredità dai creditori?

 Il legislatore ha previsto anche la rinuncia all’eredità, ovvero assumere la posizione giuridica di non subentrare nell’asse ereditario del de cuius.

Questo diritto prevede la forma espressa con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi a un notaio o presso la cancelleria del tribunale.

Quando i creditori possono impugnare la rinuncia all’eredità?

 Secondo il codice civile, l’impugnazione della rinunzia all’eredità può avvenire, a condizione che siano presenti elementi di violenza o dolo.

L’impugnazione può essere esercitata entro un termine di prescrizione di cinque anni. Nello specifico, l’articolo 526 del codice civile recita:

 “La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo.   L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo”.

Accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario

 L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consiste nel mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Nel merito, l‘articolo 490 del codice civile spiega l’effetto del beneficio d’inventario sull’asse ereditario. In particolare, questa procedura consente all’erede di ereditare le quote attive del patrimonio e, nello stesso tempo, di rispondere ai debiti del de cuius esclusivamente con la rispettiva quota di eredità, preservando il proprio patrimonio.

Nello specifico, i punti salienti del suddetto articolo sono così racchiusi:

  • “l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto,  tranne  quelli  che  si  sono estinti per effetto della morte;
  • l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
  • i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.  Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del  capo  seguente,  se  vogliono  conservare   questa preferenza  anche  nel  caso  che  l’erede   decada   dal   beneficio d’inventario o vi rinunzi”.

 In sostanza, l’erede accetta l’eredità solo se questa è idonea a soddisfare i crediti del defunto. Questo diritto prevede la forma espressa con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi a un notaio o presso la cancelleria del tribunale da presentare entro un massimo di 10 giorni dalla conoscenza del patrimonio ereditato.

L’erede che intende procedere con la forma dell’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario deve stilare un inventario delle attività e passività del patrimonio del de cuius, da depositare presso il tribunale nel termine di 30 giorni dall’accettazione.

Pignoramento eredità futura: quando si può pignorare la propria quota dell’eredità

 Come spiegato precedentemente, dall’accettazione dell’eredità scaturiscono diverse conseguenze sull’asse ereditario, con l’obbligo di rispondere delle passività lasciate dal defunto con la quota ereditaria.

Il pignoramento può essere avviato dopo la procedura di accettazione dell’eredità e solo in presenza di un atto certificato, come ad esempio una sentenza di condanna o un titolo esecutivo nei confronti del defunto.

Il creditore deve attendere l’accettazione dell’eredità e poi procedere con il pignoramento della quota spettante all’erede fino al soddisfacimento del proprio credito. In sintesi, rientrano nell’eredità i diritti patrimoniali assoluti, come ad esempio la proprietà degli immobili.

Tuttavia, è bene notare che secondo la legge nell’asse ereditario rientrano anche contratti e obbligazioni. La presenza di eventuali rapporti non patrimoniali si estinguono con la scomparsa del defunto.

È importante sottolineare che, riguardo al rifiuto all’accettazione, i creditori possono impugnare la rinuncia all’eredità. Nel merito, l‘articolo 524 del codice civile recita:

“Se taluno rinunzia, benché senza frode, a  un’eredità  con  danno dei suoi creditori, questi possono  farsi  autorizzare  ad  accettare l’eredità in  nome  e  luogo  del  rinunziante,  al  solo  scopo  di soddisfarsi  sui  beni  ereditari  fino  alla  concorrenza  dei  loro crediti.   Il  diritto  dei  creditori  si  prescrive  in  cinque  anni  dalla rinunzia”.

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