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Tag: fisco

Quali sono le Partite Iva nel mirino del Fisco se non aderiranno al concordato preventivo? Chi fa parte di queste categorie rischia di più

Il 31 ottobre si avvina e con esso la fatidica scadenza delle Partite Iva per decidere se aderire o meno al concordato preventivo biennale: alcune di esse, se non aderiranno, finiranno in modo particolare nel mirino del Fisco.

Già da mesi è in atto una vera e propria task force tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sulle banche dati e nel mirino sono finite alcune categorie di contribuenti.

Chi, tra questi, decide di non aderire al patto con il Fisco, allora potrebbe rischiare maggiormente.

Vediamo subito perché.

Cosa rischiano le Partite Iva che non aderiscono al concordato preventivo biennale

La fatidica scadenza pubblicizzata e declamata da diversi mesi si sta avvicinando: mancano meno di 15 giorni al 31 ottobre, giornata in cui scade il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Entro il 31 ottobre, le Partite Iva sottoposte agli ISA dovranno prendere una decisione, ovvero aderire o meno alla proposta del Fisco. Se accetteranno, andranno a stabilizzare quanto dovuto e avranno la possibilità di accedere al ravvedimento collegato. Se, invece, opteranno diversamente, dovranno affrontare la concreta possibilità di essere sottoposti a maggiori controlli da parte del Fisco. Più che maggiori controlli, si tratterà di un vero e proprio controllo mirato.

Se prima era solo un’ipotesi, adesso si sta avvicinando a essere una vera e propria certezza. Infatti, dobbiamo considerare la task force che da 7 mesi sta lavorando sulle banche dati e che, in base alle osservazioni fatte, ha già puntato quali sono le categorie su cui focalizzare l’attenzione.

Partite Iva che non aderiscono al concordato preventivo nel mirino del Fisco

Il concordato preventivo ha un funzionamento molto semplice. È un accordo, o meglio, un patto con il Fisco della durata di 2 anni e prevede un accordo tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti.

In sostanza, il fisco propone una cifra da pagare per due anni. La cifra si basa su quanto dichiarato dai contribuenti affidabili, ovvero tutti quelli con un punteggio ISA pari o superiore a 8.

La misura ha l’obiettivo di andare a convincere i contribuenti inaffidabili a pagare più tasse, ottenendo in cambio uno sconto sui controlli fiscali. È un patto vero e proprio.

A meno di rinvii, la scadenza è molto vicina e manca poco per decidere. Ovviamente, chi non si adegua sarà sottoposto a maggiori controlli e ci sono alcune categorie di contribuenti che sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del Fisco. I contribuenti facenti parte di queste categorie che decideranno di non aderire, finiranno nel mirino dell’Agenzia delle entrate.

Maxi task force del Fisco verso alcune categorie

Da 7 mesi, è al via una maxi task force tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sulle banche dati. Le scoperte hanno acceso i riflettori su specifiche categorie di contribuenti che, se non aderiranno al concordato preventivo, finiranno maggiormente nella lente d’ingrandimento del Fisco.

Analizzando i dati, è emerso che nel 2022, sono stati dichiarati in media:

  • 12.266 euro da bar e pasticcerie;
  • 15.153 euro dai ristoranti;
  • 15.449 euro dai taxi;
  • 17.566 euro le discoteche;
  • 26.851 euro da meccanici e carrozzieri.

I redditi appaiano decisamente più alti in questi casi:

  • 46.000 euro dagli avvocati;
  • 55.000 euro dai dentisti;
  • 65.000 euro dai commercialisti;
  • 258.000 euro dalle società di noleggio auto;
  • 26.035 euro dagli operatori balneari.

Dalle osservazioni e dalle analisi dei dati, si notano differenze di reddito tra le diverse province. Il gap è molto più alto del previsto, considerando per esempio che un bar a Roma dichiara 9.412 euro, mentre un bar a Milano ne dichiara 20.573 euro.

Qual è l’obiettivo della task force? Ovviamente, capire quali sono i contribuenti sui quali accendere i riflettori, soprattutto in caso di mancata adesione alla proposta del Fisco.

Processi verbali Agenzia Entrate: le istruzioni per la sottoscrizione digitale

Processi verbali Agenzia Entrate: con a pubblicazione del provvedimento n. 372380 del 30 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le modalità operative per ciò che concerne la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate durante o in seguito allo svolgimento delle attività amministrative di controllo fiscale.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 4 del 7 gennaio 1929, recante “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 11 del 14 gennaio 1929;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 252 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 298 del 23 dicembre 1997;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 2012, ed il quale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012;
  • il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024.

Processi verbali Agenzia Entrate: le modalità per la sottoscrizione del contribuente

I processi verbali che vengono redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate possono essere sottoscritti attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • la firma digitale, nel caso in cui il contribuente ne sia dotato;
  • la firma autografa.

Con la sottoscrizione digitale il processo verbale viene inviato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (email) del contribuente.

Con la modalità analogica, invece, il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

Strutture ricettive: nuove modalità per l’invio dei dati delle persone alloggiate

Strutture ricettive: con la pubblicazione del provvedimento n. 367923 del 25 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelli che sono i nuovi criteri, i termini e le modalità per ciò che concerne la trasmissione dei dati relativi alle persone alloggiate.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto interministeriale dell’11 novembre 2020, recante “Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 2 dicembre 2020;
  • l’art. 13 quater del decreto legge del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • l’art. 109, comma 3, del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (c.d. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 146 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 26 giugno 1931;
  • l’art. 19 bis del decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 4 ottobre 2018, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018;
  • il decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 17 gennaio 2013;
  • l’art. 14, comma 16, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 23 marzo 2011;
  • l’art. 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017;
  • l’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 202 del 30 agosto 1997;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Strutture ricettive: ecco i nuovi termini e le modalità per l’invio dei dati relativi alle persone alloggiate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver aggiornato l’Allegato A del decreto interministeriale dell’11 novembre 2020.

A tal proposito, pertanto, dovranno essere osservati i nuovi criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’Interno dei dati relativi alle comunicazioni dei seguenti soggetti:

  • i gestori di strutture ricettive;
  • i proprietari o i gestori di case e appartamenti.

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali ottobre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui sotto il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno osservare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale.

Scadenza il 16 ottobre 2024:

  • versamento dell’acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento della c.d. Tassa Etica, ovvero sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • versamento dell’8° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 25 ottobre 2024:

  • presentazione del modello 730 integrativo ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, qualora nella precedente siano presenti errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che se corretti porterebbero un maggiore credito o un minor debito al contribuente.

Scadenza il 31 ottobre 2024:

  • presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° ottobre 2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° ottobre 2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento della 4° rata trimestrale del Canone TV;
  • presentazione del modello Redditi PF 2024;
  • presentazione del modello Redditi SP 2024;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto da parte degli eredi;
  • presentazione del modello Redditi SC 2024;
  • presentazione della dichiarazione IRAP 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione del modello CNM 2024;
  • presentazione del modello Redditi ENC 2024;
  • presentazione del modello 770/2024 e del modello Redditi 2024;
  • presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Al via l’adempimento collaborativo con il Fisco: ecco come funziona

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.136, che dà il via all’adempimento collaborativo con il Fisco. Il decreto, però, andrà in vigore solo a partire dal 25 settembre.

Il decreto indica la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono regolarizzare le violazioni in maniera agevolata.

Chi sono gli ammessi? Possono sfruttare l’adempimento collaborativo i contribuenti che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nel pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle entrate oppure che abbiano intenzione di regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni fornite. La posizione può essere sanata spontaneamente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Di seguito, le istruzioni.

Come funziona l’adempimento collaborativo con il Fisco

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MEF n. 131 del 31 luglio, parte l’adempimento collaborativo con il Fisco. Il decreto, nello specifico, indica la procedura che devono seguire gli aderenti al regime di cooperative compliance per regolarizzare, in maniera agevolata, le violazioni.

Il programma di cooperative compliance è stato istituito con il Decreto n. 128/2015 e, nel 2023, la misura è stata potenziata, grazie all’introduzione di numerose novità entrate in vigore dal mese di gennaio 2024.

In sostanza, stiamo parlando del regime di adempimento collaborativo che, tra i tanti, ha l’obiettivo cardine di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuenti.

I contribuenti ammessi possono sanare la propria posizione spontaneamente, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso. Attraverso questo regime, le imprese che si accorgono di aver commesso errori e/o omissioni nelle dichiarazioni fiscali possono regolarizzare la propria posizione, riducendo le sanzioni.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente le violazioni fiscali. Grazie alla riforma fiscale, è possibile utilizzarlo anche in fase di adesione.

La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo e partirà il 25 settembre. I contribuenti interessati possono presentare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente tutti gli elementi informativi per permettere la disamina esaustiva del caso e per poter calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione.
Entro quando? Il limite è di 9 mesi dalla scadenza del termine di accertamento.

Quali sono le modalità di invio della comunicazione al Fisco

Come specificato, la comunicazione deve essere redatta e sottoscritta in carta libera. Deve essere presentata, come abbiamo spiegato prima, all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.

Come inviarla? La comunicazione può essere:

  • Consegnata a mano;
  • Spedita con raccomandata con A/R;
  • Inviata via PEC.

L’Agenzia delle entrate, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a notificare al contribuente uno schema di ricalcolo con l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti. Inoltre, l’ente assegna un termine non inferiore a 60 giorni per altre eventuali osservazioni sulla situazione.

Trascorsi i 60 giorni, vengono valutate dall’Ufficio le osservazioni eventualmente fatte dal contribuente. Provvede, altresì, a notificare un atto di ricalcolo con l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi.

Infine, l’Ufficio comunica la data entro cui il contribuente dovrà provvedere a effettuare il versamento. La data non deve essere inferiore a 15 giorni.

Come concludere l’adempimento collaborativo

Una volta concluse le prime fasi della procedura, il contribuente la porta a termine versando gli importi dovuti, in base al ricalcolo. Ove sia necessario, inoltre, deve provvedere anche alla presentazione della dichiarazione integrativa.

La conclusione della procedura può essere anche anticipata, tramite il pagamento delle maggiori imposte, sanzioni e interessi.

La procedura agevola il dialogo tra il Fisco e le imprese, permettendo alle seconde di risolvere in maniera agevolata e tempestivamente le irregolarità fiscali. Chi volesse approfondire la procedura può consultare il DM n. 126/2024.

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali settembre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 16 settembre 2024:

  • versamento dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 7° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,98% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 settembre 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

Scadenza il 30 settembre 2024:

  • pagamento tasse automobilistiche (bollo auto);
  • pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo);
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • presentazione cartacea tardiva del modello Redditi PF 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA”;
  • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2024;
  • comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente;
  • trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024;
  • riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2024;
  • presentazione istanza per il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri, oppure assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Depositari delle scritture contabili: online la nuova procedura per comunicare la fine dell’incarico

Depositari delle scritture contabili: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web durante il corso della giornata di lunedì 29 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un nuovo servizio online per ciò che concerne la comunicazione relativa alla cessazione dell’incarico da parte dei soggetti depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come per esempio i commercialisti.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 35, commi 3 e 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. decreto “IVA”), recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il comunicato in oggetto, in particolare, si riferisce anche a quanto è stato disposto di recente sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 198619 del 17 aprile 2024, recante “Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Depositari delle scritture contabili: nuovo servizio online per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico, ecco come funziona

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 35, comma 3 bis, del decreto IVA, il quale è stato introdotto da parte del recente decreto Adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver attivato la nuova procedura online che consente ai depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti (es. commercialisti) di segnalare la fine del proprio incarico di lavoro.

A tal proposito, nello specifico, i soggetti interessati hanno la possibilità di inviare con modalità telematiche un apposito modello in formato pdf, il quale è stato approvato lo scorso 17 aprile da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di un apposito provvedimento, ed il quale permette di comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

Questa comunicazione, in particolare, deve essere effettuare all’amministrazione finanziaria direttamente dal professionista interessato nel caso in cui il contribuente per il quale è subentrata una variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili non abbia inviato le informazioni necessari entro il termine ultimo fissato a 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione dell’incarico del depositario delle scritture contabili.

Prima di procedere con l’utilizzo della nuova procedura che viene messa a disposizione dall’AdE, però, il professionista depositario delle scritture contabili deve obbligatoriamente informare il depositante in merito alla propria volontà di inviare la comunicazione di fine incarico all’amministrazione finanziaria stessa.

Dopodiché, in seguito all’avvenuta autenticazione all’interno della propria area riservata presente sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digital), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), i professionisti interessati possono accedere alla nuova procedura online andando all’interno del Cassetto fiscale, nell’apposita sezione “Consultazioni – Anagrafica”.

La comunicazione dovrà essere trasmessa a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico.

Capital gain: novità sulla tassazione delle plusvalenze, istruzioni Agenzia delle Entrate

Capital gain: con la pubblicazione della circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne le recenti modifiche che sono state apportate da parte della Legge di Bilancio 2024 in materia di tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate che vengono realizzate dalle società e dagli enti commerciali non residenti.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 5 del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 2 del 3 gennaio 1998;
  • l’art. 10 bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • l’art. 4 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2003;
  • la Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante “Modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”.
  • l’art. 1, comma 1000, lett. a), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
  • l’art. 2 del decreto del 10 gennaio 2018, recante “Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018 ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2018;
  • l’art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

la circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale delle circolari n. 36/E del 4 agosto 2004 e n. 7/E del 29 marzo 2013.

Capital gain: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sulla tassazione delle plusvalenze

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal comma 2 bis dell’art. 68 del TUIR sono state introdotte delle novità in merito alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, stabilendo un apposito regime fiscale agevolato per le società e gli enti commerciali, residenti in uno Stato dell’Unione Europea e privi di una stabile organizzazione in Italia, che effettuano delle plusvalenze in seguito ad una cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti nel nostro Paese.

Per godere di questo specifico beneficio tali società ed enti, in particolare, devono:

  • essere soggetti ad un’imposta sul reddito;
  • avere una forma giuridica equivalente a quella delle società italiane.

I24: come funziona il servizio dell’Agenzia delle Entrate per l’addebito in conto con scadenze future?

I24: con la pubblicazione del provvedimento n. 313945 del 26 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fissato quelli che sono i criteri e le modalità applicative per ciò che concerne l’addebito in conto dell’I24 con scadenze future, il quale è previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme di denaro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024;
  • gli artt. 17 e ss. del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il capo IV del decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato redatto da parte del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • l’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014.

I24: l’Agenzia delle Entrate fissa i criteri e le modalità relative alle deleghe di pagamento con scadenze future

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fissato i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per quanto riguarda i versamenti di imposte, contributi e altre somme di denaro che presentano le seguenti caratteristiche:

  • ricorrenti;
  • rateizzati;
  • predeterminati.

A tal proposito, in particolare, a partire dalla giornata di lunedì 5 agosto 2024 i suddetti versamenti ricorrenti con scadenza predeterminata possono essere effettuati mediante l’utilizzo dei servizi online che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, inviando uno o più modelli di pagamento F24, previa autorizzazione all’addebito in conto.

Nello specifico, la data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data in cui è stato inviato il medesimo.

Dopodiché, l’amministrazione finanziaria invierà ad ogni scadenza la delega di pagamento all’intermediario della riscossione incaricato, richiedendo a quest’ultimo di effettuare l’addebito sul conto indicato in precedenza da parte dei soggetti interessati, nonché di effettuare il riversamento delle somme di denaro che sono dovute secondo quanto viene disposto dalle convenzioni attualmente vigenti in materia.

Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura, inoltre, potranno essere utilizzati i crediti d’imposta di cui si intende usufruire, in compensazione a quanto dovuto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate comunica che l’eventuale annullamento di una o di più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto attraverso l’utilizzo degli appositi servizi presenti sul sito web ufficiale dell’AdE stessa, necessariamente entro il terzultimo giorno lavorativo che precede la data in cui è fissata la data di pagamento di ogni F24.

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali agosto 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 20 agosto 2024:

  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale delle imposte sui redditi con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,29%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 6° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,65% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRES;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRAP;
  • versamento della 2° e della 3° rata della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Il Fisco va in vacanza: come funziona la sospensione delle scadenze fiscali dal 1° al 20 agosto

Anche il Fisco va in vacanza e dal 1° al 20 agosto scatta la sospensione delle scadenze fiscali. Per quanto riguarda, invece, lo stop ai controlli, i termini si prolungano fino al 4 settembre.

Ogni anno, l’Agenzia delle entrate si prende una pausa durante il mese di agosto, concedendo anche una ben più che meritata tregua anche ai contribuenti. La pausa estiva è prevista anche nel caso delle scadenze fiscali. Per gli avvisi bonari e per l’invio di documenti a seguito di controlli è tutto rimandato al 4 settembre.

Nella pausa sono coinvolti anche i termini processuali connessi con la giustizia tributaria.

Come funziona la sospensione ad agosto?

Fisco: sospensione dal 1° al 20 agosto

Il Fisco chiude i battenti per un breve periodo di vacanza dal 1° al 20 agosto. Le scadenze fiscali che cadono in questo periodo sono sospese, in base a quanto stabilito dall’articolo 3-quater del Decreto Legge n. 16/2012.

Le eventuali dichiarazioni o i Modelli di pagamento F24 che risultino essere in scadenza durante la pausa estiva sono differiti automaticamente al 20 agosto.

Infatti, proprio nella giornata del 20 agosto è possibile effettuare i pagamenti oppure inviare la documentazione senza rischiare l’applicazione di sanzioni e qualunque altra maggiorazione.

La proroga feriale si applica anche all’invio di informazioni e documenti che possono essere richiesti dall’Agenzia delle entrate. A differenza della prima, questa è una misura introdotta dal Decreto Fiscale n. 193/2016, al cui articolo 7-quater. I termini in questione sono sospesi dal 1° al 4 settembre.

Ciò vuol dire che, in sostanza, i termini entro cui devono essere trasmessi i documenti e tutte le informazioni richieste dall’Agenzia delle entrate sono congelati fino al 4 settembre. Sempre nello stesso periodo viene sospeso il termine di 30 giorni previsto per pagare gli avvisi bonari.

Come funziona la sospensione delle scadenze fiscali

Abbiamo avuto modo di vedere che durante la pausa estiva del Fisco non rientrano solo le scadenze fiscali. In aggiunta sono anche sospesi i controlli dell’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 1/2024.

L’Agenzia delle entrate, tra il 1° e il 31 agosto non può inviare ai contribuenti:

  • Comunicazione sugli esiti dei controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazione con oggetti controlli formali della dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazioni riferitesi agli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi, assoggettati a tassazione separata;
  • Lettere che invitano il contribuente all’adempimento spontaneo.

Dalla vacanza del Fisco restano escluse alcune scadenze

Nonostante quanto detto, rimangono comunque alcune esclusioni dalla vacanza del Fisco. Dalla lunga tregua fiscale restano esclusi gli atti ritenuti indifferibili e urgenti.

La stessa Agenzia delle entrate ha provveduto a fornire indicazioni in merito, con la pubblicazione della circolare n. 9/E/2024.

Quali sono i casi?

  • Situazioni in cui sussistono pericoli per la riscossione, perché la mancata spedizione della comunicazione può far sopraggiungere la prescrizione;
  • Invio di atti o comunicazioni per una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale;
  • Invio di comunicazioni o atti a persone che sono sottoposte a delle procedure concorsuali.

Per concludere, tra il 1° ed il 20 agosto sono sospese le scadenze fiscali e i contribuenti possono effettuare i versamenti con il Modello F24 o inviare le dichiarazioni al termine della tregua, senza correre il rischio di andare incontro a sanzioni o maggiorazioni.

Invece, sono congelati nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre l’invio di informazioni e documenti che possono essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate e anche il termine di 30 giorni previsto per effettuare il pagamento degli avvisi bonari.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: con la pubblicazione del provvedimento n. 281202 del 1° luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità attraverso le quali ha messo e metterà a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) tutti gli elementi e tutte le informazioni con lo scopo di comunicare ai medesimi eventuali omissioni o anomalie dichiarate, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalle legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 24 dicembre 2019, del 2 febbraio 2021, del 30 aprile 2021, del 21 marzo 2022, del 29 aprile 2022, dell’8 febbraio 2023 e del 28 aprile 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022;
  • il provvedimento del 13 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 30 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 24 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 28 febbraio 2023;
  • i provvedimenti del 28 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 23 marzo 2023;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: in arrivo le lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citate normative, con l’obiettivo di evitare delle eventuali violazioni e di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i seguenti elementi ed informazioni:

  • le comunicazioni per ciò che concerne delle possibili omissioni o delle possibili anomalie in merito ai dati che sono stati dichiarati ai fini degli ISA;
  • le risposte eventualmente inviate da parte del contribuente per quanto riguarda le comunicazioni di cui al punto precedente.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: con la pubblicazione della circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti per ciò che concerne le novità che sono state introdotte in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e alla rispettiva applicazione per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (c.d. decreto ISA), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024;
  • l’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024;
  • il decreto ministeriale del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2024.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: le novità sull’applicazione per il periodo d’imposta 2023

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citata normative, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state apportate in materia di ISA.

Ecco, dunque, quelli che sono gli interventi normativi in merito alla disciplina relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale 2024 e alla loro applicazione per il periodo d’imposta 2023:

  • l’art. 5 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 2 bis ed effettuando una riorganizzazione degli ISA con lo scopo di rappresentare in maniera più fedele la realtà dei vari comparti economici, nonché di cogliere le evoluzioni relative alla classificazione delle attività economiche Ateco;
  • l’art. 6 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 4 ter e disponendo un incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli ISA;
  • l’art. 7 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 5 bis e fissando, pertanto, un termine ultimo entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti interessati dei software (programmi informatici) specifici ai fini dell’applicazione degli ISA;
  • l’art. 14 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto del comma 11, lett. a) e b), dell’art. 9 bis del decreto ISA, prevedendo un innalzamento delle soglie per l’esonero dell’apposizione del visto di conformità.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: le date di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: ecco le date con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale:

Scadenza il 1° luglio 2024:

  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’addizionale all’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, nonché delle addizionali all’IRES;
  • versamento del saldo IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 – 30/06/2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione.
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero);
  • versamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero);
  • presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2024” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’IRPEF;
  • presentazione del modello INTRA 12;
  • presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”;
  • comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve.

Scadenza il 16 luglio 2024:

  • versamento della seconda rata dell’IRPEF;
  • versamento della seconda rata dell’IRES;
  • versamento della seconda rata dell’IRAP;
  • versamento della seconda rata della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro;
  • versamento della quinta rata del saldo IVA relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,32% a titolo di interessi
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento della seconda rata dell’IVIE;
  • versamento della seconda rata dell’IVAFE.

Scadenza il 22 luglio 2024:

  • trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta.

Scadenza il 23 luglio 2024:

  • ricezione dal CAF o dal professionista abilitato dei modelli 730/2024 presentati dal 21 giugno al 15 luglio.

Scadenza il 31 luglio 2024:

  • versamento dell’IRPEF;
  • versamento dell’IVA;
  • versamento dell’IRES;
  • versamento dell’IRAP;
  • versamento delle addizionali;
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta di registro;
  • versamento delle imposte sostitutive;
  • presentazione del modello IVA TR.

False notifiche Agenzia Entrate: attiva nuova campagna di phishing

False notifiche Agenzia Entrate: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di oggi, mercoledì 19 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza di false comunicazioni relative ad avvisi di giacenza raccomandate elettroniche e, dunque, di un ennesimo tentativo di phishing ai danni dei cittadini italiani.

In particolare, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che viene effettuata mediante l’invio di false comunicazioni tramite email (posta elettronica).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i tentativi di phishing in oggetto ed, in particolare, l’ultima segnalazione che è stata effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate per ciò che concerne una nuova ondata di false email relative ad avvisi di giacenza raccomandate elettroniche che sono indirizzate sia alle imprese private e sia alle pubbliche amministrazioni.

False notifiche Agenzia Entrate: l’amministrazione finanziaria segnala una nuova ondata di false comunicazioni via email relative ad avvisi di giacenza raccomandate elettroniche

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, con lo scopo di avvertire i cittadini in merito ad una nuova ondata di email truffa che vengono al momento inviate sia alle imprese private che alle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un apposito avviso tramite il quale ha annunciato un ennesimo tentativo di phishing, snocciolando tutti i dettagli ai contribuenti interessati su come difendersi da qualsiasi tentativo di truffa ai propri danni.

Nello specifico, ecco qui di seguito quelli che sono i tratti distintivi delle false comunicazioni del servizio di raccomandata online TNotice, in cui i malintenzionati tentano di sostituirsi all’Agenzia delle Entrate:

  • il mittente non è altro che un indirizzo email estraneo all’amministrazione finanziaria;
  • l’oggetto delle false email è il seguente: “Avviso di giacenza posta raccomandata #XXXXXXXXXX”;
  • il numero della raccomandata è variabile;
  • nel testo dell’email si fa riferimento ad una fantomatica raccomandata elettronica alla quale si potrebbe accedere cliccando all’interno di un apposito link malevolo, il quale può essere rappresentato da una dicitura come la seguente: “Ritira la raccomandata”;
  • nel testo dell’email, inoltre, si fa riferimento anche all’Agenzia delle Entrate in qualità di mittente della raccomandata elettronica in oggetto;
  • l’oggetto della raccomandata può indicare la seguente dicitura: “Pignoramento conto terzi”;
  • all’interno del testo della comunicazione si può avvertire in maniera chiara un senso d’urgenza generale.

Dopo aver riportato un’email di esempio che potrebbe essere inviata da parte dei malintenzionati, l’AdE ammonisce i soggetti interessati raccomandando a questi ultimi di prestare la massima attenzione nel caso in cui ricevano delle email con all’interno alcuni degli elementi che abbiamo riportato qui sopra oppure che siano presenti all’interno dell’email di esempio che è stata messa a disposizione sul proprio sito web ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria stessa.

Pertanto, disconoscendo totalmente questa nuova campagna di phishing e questa nuova tipologia di comunicazioni truffa, l’Agenzia delle Entrate invita tutti i cittadini italiani ad effettuare le seguenti operazioni nel caso in cui vengano riscontrate delle comunicazioni per ciò che concerne la veridicità di una determinata email che viene ricevuta da parte dell’amministrazione finanziaria:

  • prestare la massima attenzione alle email ricevute che presentano delle similitudini a quella di esempio presente all’interno del sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposito avviso in questione;
  • cestinare le comunicazioni che presentano alcune delle caratteristiche sopra richiamate;
  • non scaricare eventuali modelli che potrebbero essere allegati all’interno delle false email;
  • non cliccare su eventuali link che potrebbero essere presenti all’interno delle comunicazioni truffa.

Infine, con l’avviso in questione l’Agenzia delle Entrate rimanda alla propria pagina web denominata Focus sul phishing per ottenere maggiori informazioni in merito alle campagne di email truffa indirizzate ai contribuenti italiani.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo per la mancata compilazione

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, che non hanno compilato il quadro VE o che hanno operazioni attive dichiarate per un importo inferiore a 1.000 euro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, relativo al “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate annuncia l’arrivo di comunicazioni in caso di omissioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in arrivo le comunicazioni via PEC ai fini dell’adempimento spontaneo per tutti coloro che si trovano nelle seguenti circostanze:

  • non hanno presentato la dichiarazione IVA 2024;
  • non hanno compilato il quadro VE della dichiarazione IVA 2024;
  • le operazioni attive dichiarate sono di importo inferiore a 1.000 euro.

In questi casi, nello specifico, l’amministrazione finanziaria effettua dei controlli per poi inviare delle comunicazioni ai contribuenti interessati, le quali contengono le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA;
  • la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini previsti.

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: 13 agevolazioni principali, la guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus dichiarazione redditi: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 30 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione 13 guide online relative alle agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini per l’anno in corso.

Il suddetto comunicato stampa dell’amministrazione finanziaria, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono state introdotte per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 e tiene conto delle precedenti indicazioni che sono state fornite sempre da parte dell’AdE attraverso la pubblicazione delle seguenti circolari:

  • la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”;
  • la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima”;
  • la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte prima”;
  • la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”.

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica 13 guide online sulle agevolazioni che spettano ai cittadini

In seguito alla premessa in cui l’Agenzia delle Entrate fa una panoramica circa gli scopi e le informazioni che sono contenute all’interno delle sopra citate guida online, ecco qui di seguito quali sono le 13 principali agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini:

  • visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali
    spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E), oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sezione II), versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F);
  • spese sanitarie;
  • interessi passivi mutui;
  • spese istruzione;
  • erogazioni liberali;
  • premi assicurazione;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • altre detrazioni e deduzioni;
  • crediti d’imposta;
  • recupero patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • bonus mobili ed elettrodomestici;
  • Superbonus.

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali giugno 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state annunciate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 17 giugno 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, tenuto conto dell’Imposta sul Valore Aggiunto esigibile nel secondo mese precedente, da parte dei soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità;
  • versamento della quarta rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente (art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012);
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente (art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012);
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 giugno 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016, il quale è stato redatto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Sms truffa sul rimborso fiscale dell’Agenzia delle Entrate: ecco come proteggersi

Sms truffa sul rimborso fiscale dell’Agenzia delle Entrate: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di ieri, giovedì 2 maggio 2024, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato ai contribuenti di fare attenzione ad una nuova campagna di “smishing” per quanto riguarda la tematica relativa ai rimborsi fiscali.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda questa nuova campagna di smishing che è stata annunciata da parte dell’Agenzia delle Entrate ed, in particolare, quali sono le modalità attraverso le quali ci si può difendere dai tentativi di truffa tramite l’invio di sms da parte dei malintenzionati.

Sms truffa sul rimborso fiscale dell’Agenzia delle Entrate: le istruzioni su come difendersi e riconoscere la nuova campagna di “smishing”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che si manifesta attraverso l’invio di false comunicazioni sms.

Da qui la nuova campagna in atto prende il nome di “smishing” oppure di “phishing tramite sms”.

Nello specifico, dunque, mediante l’invio di questi sms i malintenzionati utilizzano il pretesto di un presunto rimborso fiscale che viene riconosciuto al contribuente, il quale rischia di diventare vittima di una truffa qualora decida di procedere con la compilazione di un apposito form che il messaggio gli richiede di compilare con le proprie informazioni personali per la verifica dei rispettivi dati.

L’obiettivo di questa truffa che avviene tramite l’invio di sms da parte di malintenzionati è quello di attirare l’attenzione del malcapitato andando ad apprendere delle informazioni con le quali potrà in un secondo momento procedere con un’azione fraudolenta.

Addentrandoci maggiormente nel dettaglio del testo che viene inviato alle vittime della campagna di smishing in questione, l’Agenzia delle Entrate specifica che viene comunicata la possibilità di beneficiare di un falso importo a credito in favore del contribuente insieme ad un link che rimanda ad una pagina web contraffatta.

Andando a cliccare nel sopra citato link, poi, il malcapitato avrà davanti a sé una schermata che gli chiederà di procedere con l’inserimento dei propri dati personali e delle proprie coordinate bancarie, in modo da poter ricevere un presunto rimborso fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A supporto di questa comunicazione, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale e dell’avviso in oggetto anche un esempio del messaggio truffa che potrebbero ricevere i contribuenti ai quali viene indirizzata la campagna di smishing.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate stessa raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione nel caso in cui questi ultimi ricevano sul proprio telefono cellulare degli sms simili al medesimo e, dunque, di non cliccare assolutamente su nessun link che sarà presente all’interno del messaggio e di non fornire né compilando il questionario in oggetto e né in un’eventuale telefonata da parte di qualcuno che si spaccia per un funzionario dell’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • le proprie credenziali digitali per l’accesso all’interno dell’area riservata che viene messa a disposizione sul sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria;
  • i propri dati personali;
  • le proprie coordinate bancarie.

Ad ogni modo vengono inviati anche i contribuenti a non ricontattare in nessun caso il mittente che invia gli sms con le caratteristiche sopra riportate.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ci tiene a disconoscere in maniera pubblica questa tipologia di comunicazioni per le quali, per l’appunto, si dichiara totalmente estranea e rimanda in caso di dubbi in merito alla veridicità di una determinata comunicazione che viene ricevuta da parte dell’amministrazione finanziaria ad effettuare le seguenti operazioni preliminari:

  • consultare l’apposita pagina presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate denominata Focus sul phishing;
  • contattare in maniera diretta l’Agenzia delle Entrate telefonando ai contatti che possono essere consultati sul sito web oppure recandosi presso l’Ufficio dell’AdE competente sul territorio.

Scadenze fiscali maggio 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali maggio 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali maggio 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate e che i contribuenti dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 2 maggio 2024:

  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° aprile 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° aprile 2024.

Scadenza il 16 maggio 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • versamento dell’IVA dovuta relativa al 1° trimestre;
  • versamento della terza rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023, con la maggiorazione dello 0,66% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
    • premi e vincite;
    • cessione titoli e valute;
    • redditi di capitale diversi;
    • compensi a titolo di bonus e stock options;
    • pignoramenti presso terzi;
    • redditi di lavoro autonomo;
    • provvigioni;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • gli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 maggio 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016, il quale è stato redatto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)).

    Scadenza il 31 maggio 2024:

    • pagamento del bollo auto;
    • pagamento del superbollo (addizionale erariale alla tassa automobilistica);
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° maggio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° maggio 2024;
    • pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno e data di versamento che varia in base all’importo dovuto, ovvero:
      • nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre sia pari o inferiore a 5.000 euro, allora il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2024;
      • nel caso in cui l’importo dovuto complessivamente per il primo e per il secondo trimestre sia pari o inferiore a 5.000 euro, allora il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre 2024;
    • invio online della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda relativa alla scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
    • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi dai soggetti che non sono stabiliti all’interno del territorio dello Stato che vengono effettuati da parte degli enti non soggetti passivi IVA e degli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
    • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, attraverso l’utilizzo dell’apposito modello denominato “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

    Decreto “Adempimenti”: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di dichiarazioni fiscali

    Decreto “Adempimenti”: con la pubblicazione della circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le novità che sono state apportate dalle nuove misure in materia di dichiarazioni fiscali.

    La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

    Decreto “Adempimenti”: l’Agenzia delle Entrate comunica le novità in materia di dichiarazioni fiscali

    Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ai principi e ai criteri direttivi che sono stati dettati e definiti all’interno della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, attraverso la pubblicazione del sopra citato decreto legislativo n. 11 del 2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”) è stata modificata la normativa in materia di adempimenti tributari.

    Nello specifico, il decreto in questione ha apportato delle modifiche per quanto riguarda gli adempimenti tributari diversi dai seguenti:

    • i tributi previsti dalla disciplina doganale;
    • i tributi in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

    Pertanto, mediante la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative ai propri Uffici competenti sul territorio in modo che possa essere garantita l’uniformità dei medesimi.

    Decreto “Adempimenti”: semplificazioni per le persone fisiche, le partite IVA e i sostituti d’imposta

    Ecco qui di seguito quali sono le modifiche che sono state apportate dal Decreto “Adempimenti”:

    • semplificazioni nei confronti delle persone fisiche che non sono titolari di una partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), tra cui:
      • semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati (art. 1);
      • estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (art. 2);
      • comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (art. 20);
    • semplificazioni nei confronti dei soggetti che sono titolari di partita IVA, tra cui:
      • semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e all’IVA (art. 15);
      • esclusione dalla decadenza dal beneficio nelle ipotesi di mancata esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi dei crediti d’imposta per i quali sussiste l’obbligo di inserimento in dichiarazione (art. 13);
      • dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche, compresi i soggetti che sono titolari di partita IVA (art. 19);
    • semplificazioni nei confronti dei sostituti d’imposta, tra cui:
      • eliminazione della Certificazione Unica (CU) relativa ai compensi che sono stati erogati ai soggetti che sono in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio (art. 3);
      • semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (art. 16).

    Le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni

    Ecco qui sotto le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni (art. 11).

    In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

    • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
      • online, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024;
      • in Ufficio Postale, dal 1° maggio al 1° luglio 2024;
    • soggetti IRES:
      • online, entro il 15 ottobre 2024 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
      • online, entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

    Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, invece, il modello 770 deve essere presentato dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

    • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
      • online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025;
      • in Ufficio Postale, dal 15 aprile al 30 giugno 2025;
    • soggetti IRES:
      • online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
      • online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

    Infine, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi il modello 770 deve essere presentato dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

    • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
      • online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo;
      • in Ufficio Postale, dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo;
    • soggetti IRES:
      • online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
      • online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

    Attenzione alle false email sui rimborsi fiscali! Ennesimo tentativo di phishing segnalato dall’Agenzia delle Entrate

    Con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di giovedì 4 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza di false comunicazioni relative ai rimborsi fiscali e, dunque, di un ennesimo tentativo di phishing ai danni dei contribuenti italiani.

    In particolare, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che viene effettuata mediante l’invio di false comunicazioni tramite email e/o pec (posta elettronica certificata).

    Tali email, nello specifico, utilizzano la tematica relativa ai rimborsi fiscali per attirare l’attenzione del contribuente e richiedere a quest’ultimo di procedere con la compilazione e con l’invio di un apposito modulo ai fini di richiedere l’accredito.

    A tal proposito, infatti, una volta che il malcapitato avrà fornito ai truffatori le proprie informazioni personali questi ultimi avranno la possibilità di mettere in atto un’azione fraudolenta.

    Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i tentativi di phishing ed, in particolare, l’ultima segnalazione che è stata effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda una nuova ondata di false email/pec relative ai rimborsi fiscali.

    Attenzione ai tentativi di phishing! L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova ondata di false comunicazioni sui rimborsi fiscali

    Ecco quali sono i tratti distintivi delle false email sui rimborsi fiscali che stanno arrivando ad alcuni contribuenti italiani:

    • il mittente non è altro che un indirizzo email estraneo a quelli che sono compresi all’interno dell’Agenzia delle Entrate;
    • l’oggetto delle false comunicazioni è il seguente: “Modulo Rimborso”;
    • nel testo dell’email è presente un esplicito riferimento ad un importo casuale a credito;
    • è presente un allegato in formato pdf denominato “Modulo richiesta accredito”;
    • sono presenti diversi errori grammaticali, errori di punteggiatura ed altre omissioni all’interno del testo;
    • leggendo il testo della comunicazione si può ravvisare un senso d’urgenza generale.

    Al di là della presenza di tutti i fattori che abbiamo appena richiamato, però, l’Agenzia delle Entrate ammonisce circa il fatto che le false comunicazioni sui rimborsi fiscali che vengono inviate da parte dei malintenzionati potrebbero sembrare lecite agli occhi dei contribuenti italiani dal momento che vengono inviate anche tramite indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

    Per quanto riguarda la truffa in sé e per sé, invece, l’amministrazione finanziaria segnala che alle email vengono allegati dei falsi moduli in formato pdf compilabile che riportano al loro interno il logo dell’Agenzia delle Entrate stessa e la seguente intestazione: “richiesta di accredito su carta di credito di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione – soggetti diversi dalle persone fisiche”.

    All’interno del falso modello pdf viene richiesto ai malcapitati di inserire il proprio IBAN e il numero della propria carta di credito con la relativa scadenza e il CVV.

    A tal proposito, infine, l’amministrazione finanziaria raccomanda ai cittadini di fare massima attenzione nel caso in cui ricevano delle email con la presenza di alcuni dei fattori che abbiamo specificato durante il corso dell’articolo in oggetto oppure che siano simili rispetto a quella di esempio che ha pubblicato l’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale.

    Pertanto, l’AdE invita tutti i contribuenti italiani a non effettuare le seguenti operazioni:

    • non cliccare sui link che sono presenti all’interno delle false comunicazioni;
    • non scaricare eventuali modelli allegati alle false email;
    • non aprire eventuali modelli allegati alle false email;
    • non compilare eventuali modelli allegati alle false email;
    • non fornire le proprie credenziali digitali ai fini dell’accesso alla propria area riservata presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
    • non fornire i propri dati personali;
    • non fornire le proprie coordinate bancarie;
    • non ricontattare assolutamente il mittente delle false comunicazioni.

    Per maggiori informazioni consultare la pagina Focus sul phishing.

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