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Tag: esonero contributivo

Ex dipendenti Alitalia: via libera all’esonero contributivo per le assunzioni

Ex dipendenti Alitalia: con la pubblicazione del messaggio n. 3172 del 26 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e le istruzioni contabili per ciò che concerne il rilascio del modulo di domanda relativo all’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori dipendenti che in precedenza prestano la propria attività lavorativa presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 12, comma 6, del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • il regolamento della Commissione UE (regime generale) n. 1407/2013;
  • il regolamento della Commissione UE (settore agricolo) n. 1408/2013;
  • il regolamento della Commissione UE (settore della pesca e dell’acquacoltura) n. 717/2014;
  • gli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione della circolare n. 47 del 22 marzo 2024, recante “Articolo 12, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Prime indicazioni operative”.

Ex dipendenti Alitalia: le istruzioni INPS per richiedere l’esonero contributivo per le assunzioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in aggiunta a quanto è stato comunicato dalla sopra citata circolare n. 47 del 2024, l’INPS ha specificato che è disponibile il modulo di domanda online denominato ALI24 all’interno del proprio sito web ufficiale.

Nello specifico, si può accedere al sopra citato modulo di istanza che serve per richiedere l’esonero contributivo in oggetto seguendo il seguente percorso: “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) > Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > Strumenti > Vedi tutti”.

Pertanto, al fine di poter beneficiare dell’esonero contributivo che è previsto nel caso in cui siano state effettuato oppure saranno effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 delle nuove assunzioni di lavoratori dipendenti ex Alitalia, i datori di lavoro interessati dovranno effettuare l’autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali e dovranno trasmettere le seguenti informazioni tramite l’apposito modello di domanda “ALI24” sopra richiamato:

  • l’indicazione del lavoratore assunto;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Una volta che gli è giunta la richiesta completa di tutti i dati sopra citati, poi, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale svolge le seguenti attività:

  • le attività di verifica dell’esistenza del rapporto mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • le attività di calcolo l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • le attività di verifica della sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • le attività di consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: esiti nel Cassetto Previdenziale

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: con la pubblicazione del messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono stati effettuati e che sono terminati i controlli per ciò che concerne l’effettiva presenza di tutti i requisiti relativi all’assenza di un contratto di lavoro dipendente, nonché della titolarità di un trattamento pensionistico, al fine di beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della Legge di Bilancio 2021.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2015;
  • l’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021;
  • il messaggio INPS n. 3974 del 15 novembre 2021;
  • il messaggio INPS n. 803 del 17 febbraio 2022.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: l’INPS comunica la disponibilità nel Cassetto Previdenziale dell’esito dei controlli sui requisiti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamata, l’Istituto ha effettuato una verifica centralizzata in merito alla sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi INPS da parte dei lavoratori autonomi interessati, ovvero:

  • l’iscrizione alla Gestione previdenziale;
  • l’assenza di un contratto di lavoro dipendente, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • la titolarità di una pensione diretta.

In seguito a tali controlli, poi, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato che all’interno del Cassetto Previdenziale è disponibile l’esito di ulteriori verifiche per quanto riguarda il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • la regolarità contributiva (DURC);
  • il calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 almeno pari al 33% rispetto a quelli del 2019;
  • reddito da lavoro nel 2019 pari o inferiore a 50.000 euro;
  • il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sopra citata sezione 3.1 del Temporary Framework.

Bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza: istruzioni INPS per la fruizione

Bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza: con la pubblicazione della circolare n. 75 del 28 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quello che è l’esonero contributivo che è previsto in caso di assunzioni di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di trasformazioni dei contratto di lavoro a tempo determinato dei medesimi in contratti di lavoro a tempo indeterminato, che sono state effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Attraverso la pubblicazione della circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso fornisce anche le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, recante “Legge-quadro in materia di formazione professionale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 362 del 30 dicembre 1978;
  • l’art. 3, comma 15, della legge n. 297 del 29 maggio 1982, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 31 maggio 1982;
  • l’art. 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 12 gennaio 1991;
  • il decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, recante “Disposizioni urgenti in materia previdenziale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 77 del 2 aprile 1991, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
  • l’art. 1, commi 3, 4, 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 26 giugno 1997;
  • l’art. 3 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 1999;
  • l’art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2001;
  • la legge n. 142 del 3 aprile 2001, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 94 del 23 aprile 2001;
  • l’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 200 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 289 del 13 dicembre 2005;
  • l’art. 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006;
  • l’art. 2, comma 30, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2015;
  • il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, recante “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 118 del 21 maggio 2016;
  • gli artt. da 1 a 13 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’art. 53, comma 1 quater, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 1, comma 294, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022.

La circolare in questione, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del precedente messaggio INPS n. 4099 dell’8 novembre 2019.

Bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza: a chi spetta l’incentivo?

Il bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza (RdC) spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli che operano nel settore agricolo, nel caso in cui abbiano effettuato durante il corso dell’anno 2023:

  • delle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti beneficiari del RdC;
  • delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari del RdC.

Possono beneficiare dell’incentivo in oggetto i datori di lavoro che assumano un percettore del Reddito di Cittadinanza con un contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o anche part-time, ma sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.

Bonus mamme lavoratrici 2024: nuova app per la comunicazione diretta all’INPS per l’esonero contributivo

Bonus mamme lavoratrici 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio di una nuova applicazione informatica ai fini dell’invio della comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte delle lavoratrici madri con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che hanno almeno tre o più figli e che possono, dunque, fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in oggetto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Organizzazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 180 a 182, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Bonus mamme lavoratrici 2024: l’INPS rilascia una nuova utility per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ecco come accedere

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dai sopra citati commi da 180 a 182 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, l’INPS ha comunicato di aver rilasciato una nuova applicazione informatica al fine di consentire alle lavoratrici madri interessate di comunicare in maniera diretta all’Istituto stesso alcune informazioni che sono necessarie per beneficiare del bonus mamme lavoratrici 2024.

Nello specifico, l’accesso alla nuova app denominata Utility Esonero Lavoratrici Madri può essere effettuato recandosi sul sito web ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > Strumenti > Vedi tutti > Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) > Utilizza lo strumento”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo aver effettuato l’accesso all’interno dell’applicazione informatica sopra richiamata le lavoratrici madri interessate potranno procedere con l’indicazione dei codici fiscali oppure, in loro assenza, dei dati anagrafici relativi ai propri figli.

Tale applicazione, in particolare, è stata introdotta da parte dell’Istituto con lo scopo di consentire la comunicazione diretta esclusivamente da parte delle lavoratrici madri per le quali sono presenti all’interno degli archivi dell’INPS i flussi di denuncia Uniemens in cui i rispettivi datori di lavoro hanno indicato la fruizione dell’esonero in questione con i relativi codici di conguaglio, senza però aver inserito i codici fiscali dei figli delle mamme beneficiarie.

Per semplificare la compilazione della nuova applicazione informatica con i dati che sono necessari l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale procederà con l’invio alle lavoratrici madri interessate di un’apposita comunicazione via email (posta elettronica ordinaria).

Nello specifico, tale comunicazione sarà recapitata esclusivamente a coloro che sono già beneficiarie del bonus mamme lavoratrici 2024, che hanno già effettuato la registrazione all’interno dei servizi online che vengono messi a disposizione da parte dell’INPS sul proprio sito web ufficiale e che hanno già indicato il proprio indirizzo email sul quale ricevere le comunicazioni dall’Istituto stesso.

In alternativa, le mamme lavoratrici che sono impossibilitate ad accedere alla suddetta utility oppure che sono sprovviste del codice fiscale e delle credenziali digitali per l’autenticazione dovranno necessariamente recarsi in maniera fisica presso la Struttura INPS competente sul territorio ricordandosi di portare con sé tutta la documentazione integrativa necessaria al fine di consentire agli operatori dell’Istituto di procedere con le opportune verifiche per quanto riguarda la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto.

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: le istruzioni INPS sui pagamenti

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: con la pubblicazione della circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le mamme lavoratrici che hanno almeno tre figli e che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 180 a 182, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

L’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ha disposto l’introduzione di un esonero del versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti a carico delle lavoratrici madri che hanno tre o più figli, fino al momento in cui il più piccolo abbia compiuto 18 anni.

Tale esonero relativo al pagamento dei contributi INPS, nello specifico, è stato introdotto per quanto riguarda i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo comma 181, invece, l’esonero dei contributi dovuti dalle lavoratrici madri è stato esteso anche a coloro che hanno due o più figli, fino al mese in cui quello più piccolo avrà compiuto i 10 anni.

In particolare, ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono accedere all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024:

  • le lavoratrici madri con tre figli (art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 18 anni;
  • le lavoratrici madri con due figli (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 10 anni;
  • le lavoratrici madri con un figlio e con in corso la gravidanza per il secondo figlio (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal mese in cui sarà nato il secondo figlio e fino al 31 dicembre 2024;
  • le lavoratrici madri con due figli e con in corso la gravidanza per il terzo figlio, le quali potranno beneficiare della misura prevista dall’art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, di nessun esonero contributivo dal 1° gennaio 2025 fino al mese in cui sarà nato il terzo figlio, nonché della misura prevista dall’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, dal mese in cui sarà nato il terzo figlio fino al 31 dicembre 2026.

Gli importi

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero relativo al versamento dei contributi a carico delle lavoratrici madri che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo la Legge di Bilancio 2024 ha previsto una riduzione pari al 100% della contribuzione INPS dovuta, entro il limite massimo di 3.000 euro annui.

La soglia massima dell’esonero in oggetto, dunque, potrà essere al massimo pari a 250 euro mensili (3.000/12) e pari a 8,06 euro giornalieri (250/31) nel caso in cui i rapporti di lavoro siano stati instaurati oppure siano cessati durante il corso del mese.

Contributi dipendenti pubblici: proroga fino al 31 dicembre 2024 di prescrizione e sanzioni

Contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli effetti in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia per quanto riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’interno delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito agli adempimenti contributivi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004.

Il suddetto messaggio dell’Istituto, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 16, lett. a), e all’interno dell’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Contributi dipendenti pubblici: l’INPS comunica l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicati di recente all’interno della circolare n. 92 del 17 novembre 2023 da parte dell’INPS, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 di:

  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che si riferiscono ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici;
  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione separata;
  • il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

In seguito, poi, sono state apportate delle modifiche alla normativa di riferimento e, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dovuto necessariamente adeguare il contenuto della precedente circolare n. 92 del 2023 alle nuove disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo.

Nello specifico, si tratta del decreto legge n. 215 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

In particolare, l’art. 1, comma 16, lett. a), del sopra citato decreto, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, andando a posticipare i periodi retributivi per i quali è prevista l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei contributi dovuti per i dipendenti pubblici dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Inoltre, l’INPS ha comunicato anche che è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione inizialmente previsti fino al termine dell’anno 2023 sia per quanto riguarda la contribuzione relativa ai trattamenti pensionistici che per quanto riguarda i contributi relativi alle seguenti prestazioni previdenziali:

L’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 2023, invece, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, andando a prevedere la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell’inapplicabilità delle sanzioni civili.

Esonero contributivo 2024: le istruzioni INPS per la gestione degli adempimenti previdenziali

Esonero contributivo 2024: con la pubblicazione della circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla misura dell’esonero sui contributi previdenziali previsti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Esonero contributivo 2024: riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, ecco quali sono gli importi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributivi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nei confronti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione di coloro che operano con un rapporto di lavoro domestico.

Tale esonero, nello specifico, viene riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, senza incidere sul rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero previsto, invece, l’INPS riconosce una riduzione dei contributi IVS maggiore tanto più è bassa la retribuzione imponibile del lavoratore dipendente interessato.

In particolare:

  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 6% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Esonero contributivo 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

In base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo in oggetto spetta a tutti i lavoratori dipendenti che operano presso i datori di lavoro pubblici e privati.

Sono ammessi all’esonero anche coloro che lavorano con un rapporto di apprendistato, mentre sono esclusi i lavoratori domestici.

Le istruzioni INPS per la compilazione dei flussi Uniemens

Ecco qui di seguito cosa deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens in caso di esonero contributivo pari al 6%:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile pagata nel mese di riferimento, al netto di:
    • tredicesima/quattordicesima;
    • eventuali mensilità aggiuntive;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’anno/mese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

In caso di esonero contributivo pari al 7%, invece, la compilazione è la stessa che abbiamo appena elencato, ad eccezione dei seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.