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Tag: disoccupazione

Disoccupazione lavoratori frontalieri: come fare domanda all’INPS?

Disoccupazione lavoratori frontalieri: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri che sono assicurati in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) differente rispetto a quello in cui risiedono in maniera abituale.

I sopra citati soggetti, nello specifico, possono accedere alla disoccupazione in questione in base a quanto viene definito dall’art. 65 del regolamento CE n. 883 del 2004.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la disoccupazione lavoratori frontalieri ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata e l’importo della medesima, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.

Disoccupazione lavoratori frontalieri: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata e importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento dell’indennità disoccupazione in oggetto con lo scopo di sostenere i lavoratori frontalieri e i lavoratori diversi dai frontalieri che, durante il corso dello svolgimento della loro ultima occupazione, avevano la propria residenza in uno Stato membro diverso rispetto a quello nel quale erano assicurati.

La decorrenza e la durata della disoccupazione in questione sono quelle stabilite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del Paese in cui ha la propria residenza il lavoratore interessato.

A tal proposito, dunque, la decorrenza e la durata della prestazione economica saranno le stesse di quelle che sono previste per l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Per ciò che concerne l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’Istituto specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest’ultimo un ammontare che dipende dalla retribuzione che è stata percepita nello Stato membro di ultima occupazione, entro il limite massimo che viene disposto con cadenza annuale per l’indennità di disoccupazione NASpI.

Disoccupazione lavoratori frontalieri: a chi spetta? Requisiti

La disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri, esclusivamente nel caso in cui questi ultimi siano assicurati in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) differente rispetto a quello dove abitualmente risiedono.

In particolare, ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare della prestazione economica in oggetto:

  • i lavoratori marittimi;
  • le persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri;
  • i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
  • le persone alle quali si applica un apposito accordo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 16, par. 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del 2004);
  • i lavoratori stagionali.

Questi lavoratori, però, possono beneficiare della disoccupazione in questione solamente nel caso in cui siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver lavorato all’estero in uno Stato membro oppure in un Paese che si trova al di fuori dell’Unione Europea, convenzionati o non convenzionati;
  • essere rimasti disoccupati in seguito ad un licenziamento oppure a causa di un mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero;
  • essere stati rimpatriati in seguito alla data del 1° novembre 1974 ed entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro;
  • recarsi al Centro per l’Impiego entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui si è verificato il rimpatrio.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per la disoccupazione lavoratori frontalieri deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito dell’Istituto;
  • il Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato e gli intermediari dell’INPS.

Reddito di Attivazione: come funziona e come fare domanda

Reddito di Attivazione: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online attraverso il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare del Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA) della Provincia Autonoma di Trento.

Sono ammessi a ricevere la suddetta prestazione economica che viene erogata da parte dell’INPS tutti coloro che sono residenti nella Provincia Autonoma di Trento, che si trovano in stato di disoccupazione, ma che non percepiscono più dall’Istituto stesso l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA) ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata e l’importo del medesimo, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.

Reddito di Attivazione: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata e importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento del Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA) con lo scopo di sostenere i soggetti che sono residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT) e che si trovano in stato di disoccupazione.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene versata direttamente da parte dell’Istituto stesso per conto della Provincia Autonoma di Trento, in base a quanto è stato definito all’interno di un’apposita convenzione approvata mediante la pubblicazione della determinazione presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016.

Il Nuovo RA ha una durata massima pari a 180 giorni (6 mesi) e decorre dal giorno successivo fino al termine del periodo in cui si beneficia dell’indennità di disoccupazione NASpI, ad integrazione proprio di quest’ultimo.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’INPS specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest’ultimo un ammontare che dipende dall’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.

In particolare, l’importo del Nuovo Reddito di Attivazione è pari al 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, non prendendo in considerazione ai fini del calcolo della medesima degli eventuali assegni al nucleo familiare ricevuti.

Nel caso in cui il richiedente sia anche beneficiario dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI), invece, l’importo erogato sarà calcolato ad integrazione di quest’ultimo, fino al raggiungimento del 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.

Reddito di Attivazione: a chi spetta? Requisiti

La prestazione economica in oggetto spetta a tutti i cittadini che sono residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT), a patto che questi ultimi si trovino in uno stato di disoccupazione e non percepiscano più l’indennità di disoccupazione NASpI.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione ed aver firmato il progetto personalizzato presso il Centro per l’Impiego;
  • aver beneficiato della NASpI per la sua durata massima e non aver percepito quest’ultima in forma anticipata;
  • trovarsi ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo nel quale si è fruito della NASpI;
  • non aver maturato i requisiti ai fini dell’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato oppure all’assegno sociale;
  • aver presentato la dichiarazione ISEE ed avere un reddito relativo al nucleo familiare di importo pari o inferiore a 8.000 euro;
  • avere beneficiato del Nuovo RA per un periodo di tempo pari o inferiore a 6 mesi durante il corso degli ultimi 12 mesi che precedono il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio che precede il predetto termine.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per il Nuovo Reddito di Attivazione deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito web dell’Istituto;
  • il Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato e gli intermediari dell’INPS.

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: come fare domanda all’INPS?

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online attraverso il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare della disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero.

Possono accedere alla suddetta disoccupazione che viene erogata da parte dell’INPS i cittadini italiani che hanno lavorato all’estero in degli Stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, e che sono rimasti disoccupati

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata, l’importo e la modalità di pagamento della medesima, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata, importi e modalità di pagamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento della disoccupazione con lo scopo di sostenere i lavoratori rimpatriati in Italia in seguito allo svolgimento di un periodo di lavoro all’estero.

Tale prestazione economica, nello specifico, viene calcolata in base a quelle che sono le retribuzioni convenzionali che vengono indicate ogni anno mediante la pubblicazione di apposito decreti ministeriali.

La disoccupazione in oggetto ha una durata massima pari a 180 giorni e decorre da:

  • il giorno del rimpatrio, esclusivamente nel caso in cui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) sia stata resa entro il termine ultimo di sette giorni dalla data in cui è avvenuto il rimpatrio presso il Centro per l’Impiego;
  • il giorno della DID, nel caso in cui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sia stata resa tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivo rispetto alla data in cui è avvenuto il rimpatrio.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’Istituto specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest’ultimo un ammontare che dipende dalle retribuzioni convenzionali relative all’anno in corso, le quali sono state comunicate all’interno della recente circolare INPS n. 49 del 25 marzo 2024.

Tali importi vengono erogati direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità di pagamento:

  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso un ufficio delle Poste Italiane, nello stesso CAP di residenza o di domicilio del soggetto richiedente.

Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia: a chi spetta? Requisiti

La disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia spetta ai cittadini italiani che possiedono i seguenti requisiti:

  • aver lavorato all’estero in uno Stato membro dell’Unione Europea oppure in un Paese extracomunitario, convenzionati o non convenzionati;
  • essere rimasti disoccupati a seguito di un licenziamento oppure per via di un mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero;
  • essere stati rimpatriati successivamente alla data del 1° novembre 1974 ed entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
  • recarsi al Centro per l’Impiego entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui è avvenuto il rimpatrio.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per la disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online presente sul sito web dell’INPS;
  • il Contact center, telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato.

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: come fare domanda all’INPS?

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dei contributi mensili di importo compreso tra 150 euro e 500 euro, i quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo e i quali prescindono dalla proprietà di un’abitazione.

Possono usufruire dell’erogazione dei suddetti contributi da parte dell’INPS i genitori disoccupati o monoreddito che hanno dei figli che sono affetti da disabilità.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili ed, in particolare, che cos’è e come funziona quest’ultimo, qual è l’importo e la modalità di pagamento del medesimo, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: che cos’è? Come funziona? Importi e modalità di pagamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione ogni anno dei contributi mensili con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari con genitori disoccupati o monoreddito che hanno dei figli con disabilità.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari dei medesimi, invece, l’INPS specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti vengono versati a questi ultimi:

  • 150 euro al mese per tutto l’intero arco dell’anno;
  • 300 euro al mese in caso di due figli che hanno una disabilità riconosciuta pari almeno al 60%;
  • 500 euro al mese in caso di tre o più figli che hanno una disabilità riconosciuta in misura pari o superiore al 60%.

Tali contributi, nello specifico, vengono erogati con cadenza mensile da parte dell’Istituto stesso, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza.

In merito a quelle che sono le modalità di pagamento che sono previste, poi, l’INPS versa le somme spettanti ai soggetti beneficiari attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:

  • il bonifico domiciliato presso gli uffici delle Poste Italiane;
  • l’accredito sul conto corrente bancario;
  • l’accredito sul conto corrente postale;
  • il libretto postale;
  • la carta prepagata con IBAN;
  • l’accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia).

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: a chi spetta? Requisiti

I contributi in questione spettano ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito:

  • che è parte di un nucleo familiare monoparentale, ovvero un nucleo familiare in cui è presente un solo genitore;
  • che ha dei figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;
  • indipendentemente dalla proprietà di un’abitazione.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere la propria residenza in Italia;
  • avere un reddito ISEE valido di importo pari o inferiore a 3.000 euro;
  • aver presentato l’ISEE minorenni nel caso in cui il figli a carico sia un minore di età;
  • essere privi di impiego oppure avere:
    • un reddito da lavoro dipendente di importo pari o inferiore a 8.145 euro all’anno;
    • un reddito da lavoro autonomo di importo pari o inferiore a 4.800 euro all’anno;
  • tutto il proprio reddito deve essere conseguito esclusivamente dallo svolgimento della propria attività lavorativa oppure bisogna essere beneficiari di un trattamento pensionistico previdenziale.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per il contributo genitori disoccupati con figli disabili deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online denominato “Contributo genitori con figli con disabilità”, presente sul sito web dell’INPS;
  • il Contact center, telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato.

Quanto tempo per fare domanda di disoccupazione? Ecco i termini per Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola

Dal momento in cui si perde il lavoro si ha un determinato peridio di tempo per presentare la domanda di disoccupazione. Le tempistiche variano anche in base alla disoccupazione, ovvero se Naspi, Dis-Coll o disoccupazione agricola.

L’indennità di disoccupazione spetta alla maggior parte dei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro.

Tuttavia, per ottenerla, il lavoratore non può chiedere a suo piacimento, ma rispettare non solo i requisiti previsti dalla legge, ma anche alcuni limiti temporali.

Vediamo quanto tempo si ha per fare la domanda di disoccupazione dal momento in cui si perde il lavoro.

Quanto tempo per fare domanda di disoccupazione?

L’indennità di disoccupazione è una prestazione, anzi un diritto, rivolto ai lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro.

Per ottenerla, in base alla tipologia, si devono rispettare non solo specifici requisiti e condizioni di accesso, ma la stessa domanda deve essere presentata rispettando dei precisi termini di decadenza.

I termini, per tutti e tre i casi, si calcolano a partire dalla perdita involontaria dell’occupazione.
Ci sono alcune eccezioni. I termini possono slittare in caso di eventi straordinari come la malattia, l’infortunio oppure la malattia professionale.

Quando presentare la domanda di Naspi

La forma di indennità di disoccupazione più nota è la Naspi. La domanda deve essere presentata direttamente all’Inps, solo ed esclusivamente in via telematica, entro e non oltre 68 giorni dalla perdita del lavoro.

I termini decorrono diversamente in base all’evento che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro:

  • Dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
  • Dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato, se questa risulta insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • Dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato, di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se risultano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • Dalla definizione dell’eventuale vertenza sindacale o dalla data di notifica dell’eventuale sentenza giudiziaria;
  • Dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • Dal 38° giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

La domanda per la Naspi può essere presentata direttamente sul sito dell’Inps o, in alternativa, tramite contact center o enti di Patronato.

Quando presentare la domanda di disoccupazione con Dis-Coll

Un’altra forma di indennità di disoccupazione è la Dis-Coll. Quando presentarla? La domanda, anche in questo caso, deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del:

  • Rapporto di collaborazione;
  • Assegno di ricerca;
  • Dottorato di ricerca con borsa di studio.

La domanda deve essere inviata sul sito dell’Inps, sull’apposita sezione dedicata. In alternativa, si può presentare tramite enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure utilizzando il servizio di contact center.

Così come per la Naspi, in caso di un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo, per poi riprendere per la parte residua.

Termini richiesta disoccupazione agricola

Parliamo, infine, della disoccupazione agricola. Le regole per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione agricola sono completamente diverse dalla Naspi e dalla Dis-Coll.

La domanda deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

Come presentare la domanda? Online, sul sito dell’Inps, attraverso la sezione dedicata. Anche in questo caso, si può presentare tramite contact center oppure tramite un ente di Patronato.

Facciamo presente che in caso di decesso del lavoratore assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro gli stessi termini, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Accordo Italia-Giappone: precisazioni sulla disoccupazione involontaria

Accordo Italia-Giappone: con la pubblicazione del messaggio n. 2461 del 2 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle precisazioni per ciò che concerne l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 398 del 3 ottobre 1987, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 3 ottobre 1987;
  • la legge n. 97 del 18 giugno 2015, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 9 luglio 2015;
  • l’Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023 e che è entrato in vigore a partire dalla giornata del 1° aprile 2024;
  • l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, il quale è stato sottoscritto a Roma in data 6 febbraio 2009.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 52 del 27 marzo 2024, recante “Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024”;
  • il messaggio INPS n. 2199 dell’11 giugno 2024, recante “Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens”.

Accordo Italia-Giappone: l’INPS fornisce dei chiarimenti per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle indicazioni che sono state comunicate attraverso la pubblicazione del sopra citato messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, l’INPS stesso ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria relativa ai lavoratori che sono stati inviati in distacco presso uno dei due Stati che hanno sottoscritto l’Accordo sopra richiamato, ovvero:

  • la Repubblica Italiana;
  • il Giappone.

A tal proposito, pertanto, facendo riferimento esclusivamente ai lavoratori giapponesi distaccati in Italia, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva specificato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria doveva risultare indicata in maniera esplicita all’interno della sezione 4 del formulario “JPN/IT 101”, recante “Certificato di copertura contributiva in base alla legislazione giapponese sul regime pensionistico pubblico e di assicurazione per l’impiego per i lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi in Italia”.

Tramite la pubblicazione del messaggio in questione, invece, l’Istituto stesso ha fornito delle precisazioni riguardo questo fattore specifico, chiarendo che l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria va inserita all’interno della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, intitolato “Certificazione da parte dell’organo di collegamento ai fini dell’assicurazione per l’impiego”.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani che sono stati inviati in distacco in Giappone, infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma e rimanda a tutte le precedenti istruzioni che sono state messe a disposizione all’interno del suddetto messaggio n. 2199 del 2024.

NASPI cumulabile con lavoro dipendente fino a 8.500 euro per l’anno 2024: il messaggio INPS

NASPI cumulabile con lavoro dipendente: con la pubblicazione del messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le nuove soglie di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e di reddito da lavoro autonomo che devono essere prese in considerazione ai fini della compatibilità con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • artt. 9, 10 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2015;
  • art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno della precedente circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024.

NASPI cumulabile con lavoro dipendente e con lavoro autonomo: l’INPS comunica quali sono le nuove soglie di reddito che devono essere prese in considerazione per l’anno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, le ipotesi in cui i soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL svolgono al contempo anche un’attività lavorativa sono disciplinate da quanto viene previsto all’interno degli artt. 9, 10 e 15, del sopra citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

Nello specifico, tale normativa prevede la cumulabilità della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) con i redditi da lavoro subordinato/parasubordinato e con i redditi da lavoro autonomo, mentre la cumulabilità della DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata) con i soli redditi da lavoro parasubordinato e autonomo.

Ad ogni modo, però, tali attività lavorative non devono comunque generare un reddito superiore rispetto a quello minimo che prevede l’esenzione dall’imposizione fiscale e, pertanto, prevede l’obbligo per i soggetti beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di comunicare all’INPS il proprio reddito annuo presunto.

A tal proposito, in particolare, in seguito alle modifiche che sono state apportate dal suddetto decreto legislativo n. 216 del 2023 per quanto riguarda l’importo del reddito di lavoro dipendente che rientra nella c.d. no tax area, con la pubblicazione del messaggio in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono i limiti reddituali ai fini della compatibilità con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL relativamente agli anni 2023 e 2024.

Nello specifico:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 e, dunque, resta invariato rispetto a quanto era previsto per l’anno 2022;
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 e, dunque, resta invariato rispetto a quanto era previsto per l’anno 2022;
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024;
  • il limite di reddito per le prestazioni di lavoro occasionale è pari a 5.000 euro per l’anno 2024.

Cassa integrazione e disoccupazione: quali sono gli importi massimi per il 2024? La circolare INPS

Cassa integrazione e disoccupazione: con la pubblicazione della circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la misura degli importi massimi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, dei seguenti trattamenti:

  • i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA);
  • l’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS;
  • l’assegno di integrazione salariale e l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
  • l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo;
  • le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL e ALAS);
  • l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • l’assegno per le attività socialmente utili.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, così come modificato dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Cassa integrazione e disoccupazione: l’INPS comunica l’importo massimo aggiornato al 2024 per ogni trattamento

L’importo massimo dei suddetti trattamenti è stato deciso in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stato pubblicato da parte dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica).

Ecco, in particolare, tutti gli importi aggiornati, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, comunicati dalla presente circolare dell’INPS:

  • importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGO, CIGS, CISOA, AIS):
    • importo lordo 1.392,89 euro;
    • importo netto 1.311,56 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo inferiore a 2.535,95 euro, il massimale è pari a 1.377,31 euro;
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo compreso tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro, il massimale è pari a 1.587,52 euro;
    • in caso di retribuzione mensile lorda di importo superiore a 4.008,71 euro, il massimale è pari a 2.005,56 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 48.564,78 euro:
      • l’importo lordo è pari a 2.836,78 euro;
      • l’importo netto è pari a 2.671,11 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, il massimale è pari a 3.195,61 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 63.900,07 euro, il massimale è pari a 4.472,65 euro;
  • importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo:
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 45.910,43 euro:
      • l’importo lordo è pari a 2.720,80 euro;
      • l’importo netto è pari a 2.561,91 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, il massimale è pari a 3.659,53 euro;
    • in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 64.032,97 euro, il massimale è pari a 4.256,38 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), delle quali la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 1.425,21 euro per il 2024, è di 1.550,42 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2023, è pari a 1.321,53 euro;
  • importo massimo mensile dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 12.000,00 euro per il 2024, è di 800,00 euro (l’importo mensile non potrà essere inferiore a 250,00 euro);
  • importo massimo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 691,89 euro.

Alluvioni Emilia Romagna: le istruzioni INPS per il calcolo della disoccupazione agricola

Alluvioni Emilia Romagna: con la pubblicazione della circolare n. 22 del 26 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola che spetta ai lavoratori agricoli dipendenti che beneficiano dell’ammortizzatore sociale unico relativamente all’anno 2023.

La sopra citata forma di integrazione al reddito, nello specifico, è stata introdotta da quanto è stato disposto all’interno del decreto legge n. 61 del 2023 con l’obiettivo di garantire un sostegno alle imprese e ai lavoratori dipendenti che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono abbattuti in via eccezionale in Emilia Romagna a partire dal 1° maggio 2023.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 7 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. Decreto Alluvioni).

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il Decreto Alluvioni ed, in particolare, le istruzioni che sono state messe a disposizione da parte dell’Istituto per i soggetti interessati in merito al calcolo della disoccupazione agricola, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i seguenti ambiti relativi alla medesima:

  • la platea dei soggetti beneficiari;
  • gli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo necessario ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola;
  • il calcolo e la retribuzione di riferimento che si deve prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo da corrispondere ai soggetti beneficiari in base ai periodi di fruizione dell’ammonizzazione sociale unico.

Alluvioni Emilia Romagna: le istruzioni INPS ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per quanto riguarda l’anno 2023

La disoccupazione agricola viene riconosciuta ai soggetti beneficiari e viene versata ai medesimi per un numero di giornate pari a quelle che sono state lavorate durante il corso dell’anno di competenza della prestazione in oggetto (anno 2023), entro il limite massimo di 365 giornate (366 per quanto riguarda gli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento.

Da questo importo, poi, l’INPS specifica che devono essere sottratti:

  • i periodi di lavoro agricolo e non agricolo, sia nel caso in cui il lavoratore operi con un contratto di lavoro dipendente che nel caso in cui operi con un contratto di lavoro autonomo;
  • le giornate indennizzate ad altro titolo, come ad esempio per le seguenti circostanze:
    • per malattia;
    • per maternità;
    • per infortunio;
    • per cassa integrazione;
  • le giornate non indennizzabili, come ad esempio per espatrio definitivo.

Per quanto riguarda il calcolo della disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023 alle giornate di lavoro effettivo prestato dai lavoratori interessati devono essere aggiunti anche i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico.

A tal proposito, però, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che tale incremento delle giornate da prendere in considerazione ai fini del calcolo, aggiungendo anche i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico alle giornate lavorate, è valido esclusivamente nel caso in cui il beneficio in termini di giornate indennizzabili non sia superiore al limite massimo di 182 giornate per quanto riguarda l’anno 2023.

In caso contrario, invece, qualora venga superato il sopra citato limite i periodi relativi all’ammortizzatore sociale unico saranno neutralizzati.

La retribuzione di riferimento

Per quanto riguarda l’importo che deve essere corrisposto ai soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola, l’INPS utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito relativamente all’ammortizzatore sociale unico di cui all’art. 7 del decreto legge n. 61 del 2023.

Il comma 1 del suddetto articolo, in particolare, prevede che l’ammontare che viene erogato ai lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore privato è pari a quello relativo alle integrazioni salariali disciplinate dall’art. 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Lavoro: la disoccupazione cala al 7,6%. +65 mila occupati

Il tasso di disoccupazione resta stabile al 7,6 per cento nel terzo trimestre del 2023. Il numero degli occupati in Italia quindi si attesta a 23.598.000. Secondo l’Istat, la disoccupazione è in calo dello 0,4 per cento rispetto al 2022.

Secondo il rapporto Istat, la disoccupazione cala al 7,6%

Il numero di disoccupati è 1.948.000 in crescità di 2mila unità rispetto al secondo trimestre ma sono circa 80mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono 65mila in più gli occupati rispetto al precedentre trimestre (+0,3 per cento). Ciò è avvenuto grazie all’aumento delle assunzioni a tempo indeterminato e degli indipendenti: rispettivamente +0,5 per cento e +0.2 per cento.

Il numero degli occupati raggiunge il picco massimo dall’inizio del 2004. Il tasso di occupazione che al momento è al 61,5 per cento cresce del 1,3 per cento rispetto al 2022. Secondo i dati dell’Istat è aumentato dello 0,2 per cento rispetto al secondo trimestre.

Aumenta anche il tasso di occupazione delle donne (52,6 per cento): attualmente il numero delle donne occupate è 9.993.000. Questo numero è il livello più alto dal 2004.