Disoccupazione lavoratori frontalieri: come fare domanda all’INPS?
Disoccupazione lavoratori frontalieri: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri che sono assicurati in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) differente rispetto a quello in cui risiedono in maniera abituale.
I sopra citati soggetti, nello specifico, possono accedere alla disoccupazione in questione in base a quanto viene definito dall’art. 65 del regolamento CE n. 883 del 2004.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la disoccupazione lavoratori frontalieri ed, in particolare, che cos’è e come funziona questa prestazione economica, quali sono la decorrenza, la durata e l’importo della medesima, a chi spetta e quali sono i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, come fare domanda all’INPS.
Disoccupazione lavoratori frontalieri: che cos’è e come funziona questa prestazione economica? Decorrenza, durata e importi
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS provvede al pagamento dell’indennità disoccupazione in oggetto con lo scopo di sostenere i lavoratori frontalieri e i lavoratori diversi dai frontalieri che, durante il corso dello svolgimento della loro ultima occupazione, avevano la propria residenza in uno Stato membro diverso rispetto a quello nel quale erano assicurati.
La decorrenza e la durata della disoccupazione in questione sono quelle stabilite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del Paese in cui ha la propria residenza il lavoratore interessato.
A tal proposito, dunque, la decorrenza e la durata della prestazione economica saranno le stesse di quelle che sono previste per l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Per ciò che concerne l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari, invece, l’Istituto specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti viene versato a quest’ultimo un ammontare che dipende dalla retribuzione che è stata percepita nello Stato membro di ultima occupazione, entro il limite massimo che viene disposto con cadenza annuale per l’indennità di disoccupazione NASpI.
Disoccupazione lavoratori frontalieri: a chi spetta? Requisiti
La disoccupazione per i lavoratori frontalieri e per i lavoratori diversi dai frontalieri, esclusivamente nel caso in cui questi ultimi siano assicurati in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) differente rispetto a quello dove abitualmente risiedono.
In particolare, ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare della prestazione economica in oggetto:
- i lavoratori marittimi;
- le persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri;
- i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
- le persone alle quali si applica un apposito accordo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 16, par. 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del 2004);
- i lavoratori stagionali.
Questi lavoratori, però, possono beneficiare della disoccupazione in questione solamente nel caso in cui siano in possesso dei seguenti requisiti:
- aver lavorato all’estero in uno Stato membro oppure in un Paese che si trova al di fuori dell’Unione Europea, convenzionati o non convenzionati;
- essere rimasti disoccupati in seguito ad un licenziamento oppure a causa di un mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero;
- essere stati rimpatriati in seguito alla data del 1° novembre 1974 ed entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro;
- recarsi al Centro per l’Impiego entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui si è verificato il rimpatrio.
Come fare domanda all’INPS?
La domanda per la disoccupazione lavoratori frontalieri deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- il servizio online presente sul sito dell’Istituto;
- il Contact center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile);
- gli Enti di Patronato e gli intermediari dell’INPS.