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Tag: dichiarazione precompilata

Concordato preventivo per le partite IVA in regime forfettario: il comunicato dell’Agenzia delle Entrate

Concordato preventivo forfettario: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 16 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha informato i soggetti titolari di partita IVA che hanno aderito al regime forfettario che è possibile a partire dalla giornata di ieri effettuare l’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale mediante l’utilizzo del servizio RedditiOnline oppure mediante l’applicazione informatica della dichiarazione precompilata.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il concordato preventivo biennale per le partite IVA in regime forfettario ed, in particolare, che cosa contiene il comunicato stampa dell’amministrazione finanziaria in oggetto.

Concordato preventivo forfettario: l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità per aderire alla proposta di CPB

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato agli imprenditori e ai liberi professionisti che operano con una partita IVA in regime forfettario che è ora possibile conoscere la proposta di concordato preventivo biennale ed eventualmente di accettarla entro la stessa scadenza che è prevista ai fini della presentazione del modello Redditi 2024, ovvero entro il termine ultimo del 15 ottobre 2024.

A tal proposito, nello specifico, i titolari di partita IVA che hanno aderito al regime forfettario e che hanno intenzione di accettare la proposta di concordato preventivo biennale hanno la possibilità di definire il proprio reddito che hanno conseguito durante il corso dell’anno appena passato, nonché di valutare se aderire effettivamente all’istituto in questione, effettuando la compilazione del quadro LM del modello Redditi 2024 mediante l’utilizzo di uno dei seguenti due strumenti informatici:

  • il servizio “RedditiOnline”;
  • la dichiarazione precompilata.

Una volta accettata la proposta di concordato preventivo biennale per il 2024 i soggetti interessati potranno pianificare la propria tassazione per un anno.

Per quanto riguarda i contribuenti ISA, invece, per questi ultimi resteranno valide le precedenti istruzioni operative che sono state fornite sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo messo a disposizione anche noi all’interno di un precedente articolo di approfondimento, che è stato pubblicato sempre qui sul sito web di Tag24.

In particolare, ai fini del calcolo del proprio Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale (ISA) e dell’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale deve essere necessariamente utilizzato l’apposito software denominato “Il tuo ISA 2024 CPB”, disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria a partire dal 15 giugno 2024.

Concordato preventivo forfettario: ecco quali sono i soggetti che possono aderire alla proposta del Fisco

A partire dalla giornata di ieri, martedì 16 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale che è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale anche per i seguenti soggetti che operano in regime forfettario:

  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori professionisti;
  • le ditte individuali;
  • gli imprenditori.

Uno dei requisiti che è necessario per accettare la proposta di CPB del Fisco per il 2024 è quello di non avere dei debiti tributari di importo pari o superiore a 5.000 euro, compresi i relativi interessi e le relative sanzioni, che si riferiscono al periodo d’imposta 2023 oppure di averli estinti prima del termine ultimo che è stato fissato per l’adesione al concordato.

Come aderire alla proposta di CPB del Fisco?

Pertanto, i soggetti che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo, possono effettuare il calcolo della propria proposta di concordato preventivo biennale effettuando la compilazione del quadro LM del modello Redditi 2024, scaricando l’apposito software denominato “RedditiOnline” oppure mediante l’utilizzo della dichiarazione precompilata, previa autenticazione all’interno della propria area riservata presente sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

  • lo SPID;
  • la CIE;
  • la CNS.

Assistenza telefonica 730 precompilato: call center dell’Agenzia delle Entrate attivo anche sabato 15 giugno

Assistenza telefonica 730 precompilato: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il proprio call center sarà attivo in via straordinaria anche nel corso della mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, con lo scopo di fornire un’assistenza telefonica extra ai contribuenti interessati per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dall’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento anche alle altre modalità che possono essere utilizzate da parte dei contribuenti interessati al fine di apprendere le informazioni necessarie per la preparazione e per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Assistenza telefonica 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate comunica l’attivazione extra del call center per la mattina di sabato 15 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale di voler dare un supporto in più ai cittadini che vogliono avere più informazioni oppure ricevere assistenza per procedere con la consultazione e con la successiva presentazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Pertanto, attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa nella giornata del 31 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria ha annunciato che il proprio call center sarà attivo in maniera straordinaria anche per altre ore rispetto ai canonici orari stabiliti, i quali vanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00.

Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le attivazioni extra del call center dell’Agenzia delle Entrate:

  • nella mattina di sabato 1° giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00;
  • nella mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00.

Per poter entrare in contatto e conversare, dunque, con un operatore dell’AdE i contribuenti dovranno comporre i seguenti numeri telefonici:

  • il numero verde 800 90 96 96 (da rete fissa, in maniera totalmente gratuita);
  • il numero 06 97 61 76 89 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte del proprio gestore telefonico);
  • il numero 0039 06 45 47 04 68 (dall’estero).

Oltre a questa modalità specificata da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini avranno la possibilità di ricevere maggiori informazioni ed un’adeguata assistenza anche utilizzando altri metodi, come ad esempio:

  • un’apposita pagina online presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria, denominato “Info e assistenza”, il quale viene aggiornato con costanza ed il quale contiene al suo interno tutte le informazioni per quanto riguarda la stagione dichiarativa 2024, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ);
  • un’apposito guida disponibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la quale contiene al suo interno tutti i passi da seguire per inviare la propria dichiarazione dei redditi 2024, sia nel caso in cui si intenda presentare quest’ultima senza apportare alcune modifica e sia nel caso in cui ci sia il bisogno di apportare alcune modifiche alla stessa;
  • delle apposito guide in merito alle agevolazioni delle quali si può usufruire nella dichiarazione dei redditi 2024;
  • un apposito video che è stato pubblicato all’interno del canale istituzionale YouTube dell’AdE, nel quale vengono mostrate in pillole quelle che sono le modalità per effettuare l’accesso alla dichiarazione precompilata 2024, nonché quali sono le principali date da tenere bene a mente.

Le principali novità del 2024

Ecco qui di seguito le principali novità per quest’anno:

  • si può presentare il modello 730 anche per comunicare i seguenti dati:
    • investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria;
    • rivalutazione del valore dei terreni;
    • redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
  • il modello Redditi PF precompilato viene messo a disposizione anche dei titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, nonché di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730;
  • i titolari di partita IVA forfetaria possono presentare il modello redditi PF in modalità precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate;
  • dal 15 giugno i titolari di partita IVA forfetaria possono aderire al Concordato Preventivo Biennale;
  • nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, e i rimborsi erogati dal Ministero della Salute per il c.d. “bonus vista”;
  • si può delegare un’altra persona tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Dichiarazione dei redditi 2024 e visto di conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione dei redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento NormativoDivisione Contribuenti e Divisione Servizi, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8 gennaio 1998;
  • l’art. 4, comma 6 quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7 settembre 1998;
  • l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 2002 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003;
  • l’art. 1, comma 137, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 119, comma 8 bis.1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 64, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 123 del 25 maggio 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (c.d. decreto Aiuti quater);
  • l’art. 1, comma 76, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle precedenti circolari dell’amministrazione finanziaria n. 28/E del 2 luglio 2012, n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 12/E dell’8 aprile 2016, n. 8/E del 7 aprile 2017, n. 14/E del 19 giugno 2023, n. 30/E del 27 ottobre 2023 e n. 8/E dell’11 aprile 2024.

Dichiarazione dei redditi 2024: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi degli operatori

Tramite la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

  • l’estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato;
  • la compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera ed, in particolare:
    • la detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti;
    • la detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario;
    • l’individuazione del valore delle cripto-attività;
  • i versamenti minimi imposte sostitutive;
  • il rilascio del visto di conformità ed, in particolare:
    • la Sezione II del Quadro L – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni;
    • la Sezione III del Quadro L – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva;
    • il Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera;
    • la documentazione delle spese relative al Superbonus al 90%;
  • la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B;
  • il credito d’imposta “prima casa under 36”;
  • l’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di invio delle certificazioni uniche (CU) superati i termini previsti.

Dichiarazione precompilata 2024: più di 1 milione di invii nei primi 8 giorni, i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione precompilata 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che c’è stato un aumento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il numero di dichiarazioni dei redditi che sono state inviate in modalità precompilata da parte dei contribuenti.

In particolare, durante il corso dei primi 8 giorni sono state presentate più di 1 milione di dichiarazioni precompilate, registrando un aumento pari al +28% rispetto a quanto era avvenuto durante il corso dell’anno appena passato.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che più del 60% dei contribuenti che hanno inviato la dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo del modello 730 hanno optato per la nuova modalità semplificata.

Nello specifico, l’AdE ha segnalato che una volta trascorsi 8 giorni dalla data di apertura del servizio online per la presentazione della dichiarazione precompilata 2024, ovvero lo scorso 20 maggio, sono state trasmesse da parte dei contribuenti più di 1 milioni di precompilate (il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Di questo ammontare di dichiarazioni precompilata circa 987.000 sono rappresentati dall’invio dei modelli 730, mentre la restante parte è composta dai modelli Redditi PF (Persone Fisiche).

Infine, tra le informazioni che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate figurano oltre il 60% dei contribuenti che ha trasmesso il modello 730 in forma semplificata, la quale è stata introdotta in via sperimentale a partire dall’anno in corso, nonché circa 9 milioni e mezzo di utenti che hanno effettuato l’autenticazione all’interno dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutti i dati e tutte le informazioni che sono state pubblicate dall’AdE all’interno del comunicato stampa in oggetto per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Dichiarazione precompilata 2024: ecco tutte le informazioni e tutti i dati che sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, focus sul modello 730 semplificato e gli accessi effettuati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del comunicato stampa del 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutti i dati e tutte le informazioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024 e ai risultati che ha evidenziato questa specifica forma che può essere utilizzata ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha registrato il fatto che è stato superato il milione di dichiarazioni precompilate (1.004.184) che sono state inviate nei primi 8 giorni dall’apertura dell’apposito canale.

Di questo 1.004.184 dichiarazioni dei redditi presentate in forma precompilata, in particolare, 986.641 sono 730 e, a sua volta, il 60% dei contribuenti ha deciso di utilizzare il nuovo modello 730 in modalità semplificata, il quale è stato introdotto in via sperimentale a partire da quest’anno ed il quale presenta delle nuove sezioni in chiaro senza codici e righi, ossia:

  • la sezione “famiglia”;
  • la sezione “casa”;
  • la sezione “lavoro”;
  • la sezione “spese”.

Per quanto riguarda gli accessi che sono stati effettuati in questi primi giorni dall’apertura del servizio online, poi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli accessi di login che sono stati registrati da parte del sistema a partire dal 30 aprile 2024, ovvero dalla data in cui le dichiarazioni precompilate sono state messe a disposizione ai fini della sola consultazione, sono stati circa 9 milioni e 560 mila.

A tal proposito, in particolare, sia che si voglia presentare la dichiarazione precompilata 2024 in maniera autonoma e sia che si voglia delegare un proprio familiare o una persona di fiducia l’accesso all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria deve essere effettuato mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Precompilata 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare la propria dichiarazione

Precompilata 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 210954 del 29 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’accesso alla dichiarazione da parte del contribuente e da parte degli altri soggetti che sono autorizzati a visualizzare la medesima.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 1993;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 48 del 26 febbraio 2002;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 135 dell’11 giugno 1999;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 ed il quale è stato successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 9 agosto 2013;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2014;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del seguente atto dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia”.

Precompilata 2024: ecco quali sono le modalità di accesso alle dichiarazioni

L’accesso alla dichiarazione precompilata 2024 può essere effettuato da parte del contribuente recandosi all’interno della propria area riservata presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ed effettuando l’autenticazione tramite le proprie credenziali digitali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • Entratel/Fisconline.

Dopo aver effettuato l’accesso ecco qui di seguito le funzioni disponibili:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione o modifica e invio;
  • annullamento della dichiarazione inviata con dati errati o invio di una nuova dichiarazione;
  • versamento delle somme eventualmente dovute tramite modello F24;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione di comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati.

Assegno Unico 2024: invio dei dati INPS entro il 16 marzo

Assegno Unico 2024 INPS: con la pubblicazione dell’atto congiunto n. 119578 del 13 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale hanno comunicato quali sono le modalità e i termini che devono essere rispettati per dell’invio dei dati relativi ai familiari ai quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (AUU) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per quanto riguarda l’anno in corso, che si riferisce al periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento congiunto che è stato firmato da parte del Direttore Generale dell’INPS e da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali);
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
  • l’art. 10, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 230 del 2021, il quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato disposto in precedente all’interno dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR), recante “Detrazioni per carichi di famiglia”.

Assegno Unico 2024 INPS: ecco le informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha l’obbligo di trasmettere in via sperimentale all’Agenzia delle Entrate i dati che si riferiscono al periodo di imposta 2023 e che riguardano i familiari per i quali è stata prevista da parte dell’Istituto stesso l’erogazione dell’Assegno unico e universale (AUU).

Questi dati, in particolare, hanno lo scopo di consentire all’amministrazione finanziaria di utilizzare i medesimi ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa al periodo di imposta 2023.

A tal proposito, dunque, considerando le tempistiche stringenti che riguardano la trasmissione di queste informazioni dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU non dovranno essere inviati tramite la Certificazione Unica (CU) 2024, ma attraverso l’utilizzo delle modalità e dei termini che andremo a specificare nel paragrafo successivo.

Ecco qui di seguito le informazioni relative ai soggetti che hanno percepito l’Assegno unico per almeno un mese che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve trasmettere all’AdE:

  • il codice fiscale del percettore dell’AUU;
  • il codice fiscale dei figli a carico (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021);
  • i minori di 21 anni per i quali è stato erogato l’assegno;
  • eventualmente, il codice fiscale dell’altro genitore;
  • il numero di mesi dell’anno per i quali è stato riconosciuto l’assegno;
  • la ripartizione percentuale tra i genitori.

Le modalità e i termini per l’invio dei dati relativi ai familiari per i quali viene erogato l’AUU

L’invio dei dati che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo deve essere effettuato seguendo il solito canale presente tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

La trasmissione, nello specifico, può avvenire attraverso l’utilizzo dei seguenti sistemi:

  • invio ordinario;
  • invio correttivo;
  • cancellazione.

Per quanto riguarda i termini che devono essere rispettati da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, invece, il provvedimento in oggetto prevede l’invio dei dati entro la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta al quale ci si riferisce, ovvero entro il 16 marzo 2024, in modo da permettere l’elaborazione della dichiarazione precompilata dei soggetti interessati.