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Tag: Dichiarazione Iva 2024

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo per la mancata compilazione

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, che non hanno compilato il quadro VE o che hanno operazioni attive dichiarate per un importo inferiore a 1.000 euro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, relativo al “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate annuncia l’arrivo di comunicazioni in caso di omissioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in arrivo le comunicazioni via PEC ai fini dell’adempimento spontaneo per tutti coloro che si trovano nelle seguenti circostanze:

  • non hanno presentato la dichiarazione IVA 2024;
  • non hanno compilato il quadro VE della dichiarazione IVA 2024;
  • le operazioni attive dichiarate sono di importo inferiore a 1.000 euro.

In questi casi, nello specifico, l’amministrazione finanziaria effettua dei controlli per poi inviare delle comunicazioni ai contribuenti interessati, le quali contengono le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA;
  • la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini previsti.

Dichiarazione Iva 2024, invio fino al 30 aprile: come presentarla

La scadenza dell’invio della Dichiarazione Iva 2024, relativa alle operazioni poste in essere nel 2023, è fissata al 30 aprile 2024.

La dichiarazione può essere presentata anche successivamente alla scadenza, entro 90 giorni dal termine. In questo caso, è ammessa come dichiarazione tardiva. Se anche il termine di 90 giorni viene superato, allora la dichiarazione sarà considerata omessa.

Con l’avvicinarsi della chiusura della finestra temporale per la presentazione del modello, è bene rivedere quali sono le istruzioni operative e spiegare i tempi supplementari e il ravvedimento.

Dichiarazione Iva 2024: invio del modello fino al 30 aprile

Il Modello Iva annuale da inviare è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Solo in alcune circostanze è possibile utilizzare il modello base.

Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra temporale per l’invio della dichiarazione Iva annuale 2024, nei termini ordinari, relativa alle operazioni svolte nel 2023.

I termini si chiudono il martedì 30 aprile 2024, come da calendario. Sono chiamati all’adempimento i contribuenti titolari di Partita Iva che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, anche in forma associata. Possono esserci alcune esclusioni, per esempio, per i contribuenti che durante il 2023 hanno registrato solo operazioni esenti. Un’altra eccezione è data dai contribuenti che per l’intero anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfettario.

Anche se i termini ordinari si chiudono il 30 aprile 2024, chi sfora la scadenza può presentare il modello entro 90 giorni. La dichiarazione ammessa sarà considerata tardiva e si dovranno pagare le sanzioni ridotte facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Come spiegheremo, superati anche i 90 gironi di tolleranza, le dichiarazione saranno considerate omesse.

Come presentare la dichiarazione Iva

Le modalità di invio della dichiarazione Iva annuale 2024 rimangono invariate. Come procedere? Si deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate:

  • Direttamente dal dichiarante;
  • Tramite un intermediario abilitato o altri soggetti incaricati;
  • Tramite società appartenenti allo stesso gruppo.

Il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.

Scadenza e regole dichiarazione tardiva

Per chi non riuscisse, per un motivo o per un altro, a presentare la dichiarazione annuale Iva entro il termine del 30 aprile, è prevista la possibilità di adempiere entro 90 giorni.

In questo caso, come abbiamo detto, si parla di dichiarazione tardiva, il cui invio è ammesso entro il termine massimo del 29 luglio.

Tuttavia, il contribuente, oltre a presentare il modello entro il 29 luglio, dovrà anche provvedere a:

  • Versare la sanzione di 250 euro in ravvedimento, ridotta ad 1/10;
  • Se dovuta, la sanzione per omesso versamento pari al 20%, quando l’invio tardivo si accompagna ad un versamento del tributo emergente.

Cosa comporta la dichiarazione omessa

Qualora non si rispettino neppure i 90 giorni dalla data di scadenza, allora si parla di dichiarazione omessa.

In alcuni casi, però, si può beneficiare delle sanzioni ridotte. Quando viene presentata entro il termine di presentazione del modello relativo al periodo d’imposta successivo la sanzione applicata è la seguente:

  • Dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro;
  • Qualora non siano dovute imposte, la sanzione va da 150 euro a 500 euro.

È molto importante tenere presente che la dichiarazione omessa non può essere ravveduta. Inviando la dichiarazione dopo i 90 giorni dal termine, si può beneficiare della sanzione ridotta.

Invece, quando non si applicano le riduzioni, la sanzione va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

Invece, quando non sono dovute imposte da pagare, si applica la sanzione da 250 euro a 1000 euro.

Dichiarazione Iva 2024: chi sono gli esclusi

Al via la nuova stagione di presentazione della dichiarazione Iva 2024, al quale sono tenuti un gran numero di contribuenti, ma chi sono gli esclusi? Non tutti, infatti, sono tenuti ad adempiere all’obbligo della presentazione della dichiarazione Iva.

La dichiarazione deve essere inviata entro il 29 febbraio 2024 o il 30 aprile 2024. La prima scadenza riguarda i contribuenti che non trasmettono la liquidazione periodica Iva, relativa al quarto trimestre del 2023. La seconda scadenza, invece, riguarda tutti coloro che inviano la liquidazione, in modo indipendente.

Nel testo, ci soffermeremo principalmente su chi sono i soggetti esclusi dall’adempimento.

Quando si presenta la dichiarazione Iva 2024

I soggetti Iva, ovvero tutti coloro che hanno aperto la partita Iva, devono presentare annualmente la dichiarazione Iva, con alcune esclusioni.

La dichiarazione Iva è un modello attraverso cui i contribuenti titolari di Partita Iva che esercitano attività d’impresa, arte o professioni indicano tutte le operazioni attive e passive, riferite all’anno d’imposta precedente. Quindi, nel 2024, si considerano le operazioni Iva del 2023.

La dichiarazione Iva deve essere inviata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024, solo ed esclusivamente per via telematica. Le modalità di trasmissione sono le seguenti:

  • Direttamente dal dichiarante;
  • Tramite un intermediario;
  • Tramite altri soggetti incaricati.

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione Iva

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva 2024 i soggetti che per legge non hanno l’obbligo. I primi tra tutti sono i titolari Partita Iva in regime forfettario e quelli appartenenti ad altri regimi di favore o agevolati che non richiedono alcun adempimento Iva.

Oltre ai forfettari, sono anche esclusi i contribuenti che hanno compiuto durante l’anno di imposta esclusivamente operazioni esenti.

Ci sono anche ben altri contribuenti non tenuti ad adempiere all’invio della dichiarazione Iva.

Sono esclusi:

  • I contribuenti che si sono avvalsi del regime di vantaggio;
  • Gli agricoltori con un volume d’affari inferiore a 7000 euro;
  • Gli esercenti attività di intrattenimento che versano l’Iva forfettaria sulla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • Le imprese che mettono a disposizione biliardi, biliardini, slot machine, bowling, noleggio go kart, utilizzo ludico di strumenti multimediali;
  • Chi concede in locazione l’azienda e, quindi, non ha effettuato alcuna operazione di cessione dei beni e prestazioni di servizi;
  • I soggetti che non hanno stabile localizzazione in Italia in quanto residenti in altri Paesi dell’Unione Europea;
  • Gli operatori Extra Ue che sono localizzati in Italia solo per gli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione, elettronici, resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia o altro Stato membro.

Cosa succede se non si presenta la dichiarazione Iva

La dichiarazione Iva, come abbiamo già detto, deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2024. Un lasso di tempo abbastanza generoso.

Entro il 29 febbraio 2024, sono tenuti alla presentazione del modello i contribuenti che non presentano la comunicazione Lipe. Questi soggetti, di conseguenza, presentano solo la dichiarazione Iva, nella quale devono essere inseriti anche i dati relativi alle operazioni relative al quarto trimestre del 2023. Tutti gli altri hanno più tempo per presentare la dichiarazione: i termini si chiudono il 30 aprile 2024.

Cosa succede se non si presenta entro i termini? Sono ammesse le presentazioni entro 90 giorni dalla scadenza dei termini, con l’applicazione di una sanzione da 250 euro e 2000 euro.

Inoltre, se dalla dichiarazione emergono debiti, viene applicata anche una sanzione per l’omesso versamento. La sanzione, in questo caso, è pari al 30% dell’imposta non versata.

Se la dichiarazione Iva viene presentata dopo i 90 giorni, allora viene considerata omessa. In questo caso, si va incontro a sanzioni più salate che variano dal 120% al 240% rispetto alla somma non versata.