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Tag: Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2021: in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento spontaneo in caso di anomalie

Dichiarazione IVA 2021: con la pubblicazione del provvedimento n. 295324 del 15 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei soggetti titolari di partita IVA che hanno inserite dei dati anomali all’interno della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n.187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • l’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Dichiarazione IVA 2021: l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni su come rimediare in caso di dati errati o omessi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità tramite le quali mette a disposizione dei soggetti interessati e della Guardia di Finanza tutte le informazioni relative al confronto tra quello che è stato indicato nelle operazioni IVA inviate online e quello che è stato indicato nella dichiarazione IVA.

Nello specifico, l’AdE ha comunicato ai contribuenti come rimediare ad eventuali errori o omissioni mediante l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Infine, l’amministrazione finanziaria ha fornito anche le modalità con cui è possibile richiedere delle informazioni oppure comunicare fatti non ancora noti alla medesima.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo per la mancata compilazione

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, che non hanno compilato il quadro VE o che hanno operazioni attive dichiarate per un importo inferiore a 1.000 euro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, relativo al “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate annuncia l’arrivo di comunicazioni in caso di omissioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in arrivo le comunicazioni via PEC ai fini dell’adempimento spontaneo per tutti coloro che si trovano nelle seguenti circostanze:

  • non hanno presentato la dichiarazione IVA 2024;
  • non hanno compilato il quadro VE della dichiarazione IVA 2024;
  • le operazioni attive dichiarate sono di importo inferiore a 1.000 euro.

In questi casi, nello specifico, l’amministrazione finanziaria effettua dei controlli per poi inviare delle comunicazioni ai contribuenti interessati, le quali contengono le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA;
  • la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini previsti.

Modello IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica le specifiche tecniche per l’invio dei dati

Modello IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 19397 del 26 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione delle specifiche tecniche per quanto riguarda l’invio online dei dati che sono contenuti all’interno della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa al periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come modificato dai seguenti decreti:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il provvedimento del 15 gennaio 2024.

Modello IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate comunica l’approvazione delle specifiche tecniche

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le specifiche tecniche relative all’invio dei dati che riguardano i seguenti modelli relativi all’anno 2023:

  • la dichiarazione IVA 2024;
  • la dichiarazione IVA BASE 2024.

Pertanto, le specifiche tecniche in merito ai modelli che abbiamo appena citato, i quali sono stati già approvati in seguito alla pubblicazione del precedente provvedimento del 15 gennaio 2024, così come abbiamo già specificato anche durante il corso di un recente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui all’interno del sito web di Tag24, sono messi a disposizione all’interno dell’Allegato A al provvedimento dell’amministrazione finanziaria in oggetto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che eventuali correzioni successive saranno pubblicate in seguito all’interno del proprio sito web ufficiale, nell’apposita sezione presente sul medesimo.

Approvazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all’anno 2023: chi può effettuare l’invio? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Attraverso la pubblicazione del sopra citato provvedimento del 15 gennaio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione dei seguenti modelli relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA):

A tal proposito, poi, l’AdE ha anche rimandato ad una successiva comunicazione la pubblicazione delle specifiche tecniche per quanto riguarda l’invio online dei dati che sono contenuti all’interno dei suddetti modelli IVA.

Pertanto, l’amministrazione finanziaria ha pubblicato il provvedimento del 26 gennaio 2024, comunicando l’approvazione delle specifiche tecniche per l’anno in corso e allegandole all’interno dell’apposito “Allegato A”.

Oltre all’approvazione del contenuto e delle specifiche tecniche, poi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che i modelli di dichiarazione annuale IVA possano essere inviati da parte dei seguenti soggetti:

  • i contribuenti che sono obbligati a rispettare l’adempimento dichiarativo in oggetto e ad effettuare l’invio online in maniera diretta ed autonoma;
  • gli intermediari che sono abilitati alla trasmissione dei modelli in oggetto all’Agenzia delle Entrate e che vengono delegati da parte dei soggetti interessati.

Precompilata IVA: sperimentazione estesa anche al 2024

Precompilata IVA: con la pubblicazione del provvedimento n. 11806 del 19 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’estensione del periodo sperimentale che è stato precedentemente disposto per quanto riguarda le bozze dei registri IVA, le liquidazioni periodiche dell’IVA e la dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;
  • il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015;
  • il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023.

Precompilata IVA: l’Agenzia delle Entrate ha esteso il periodo sperimentale anche per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la sperimentazione della Dichiarazione Precompilata IVA anche per quanto riguarda l’anno in corso.

Pertanto, con lo scopo di consolidare e di arricchire quelli che sono i dati già precompilati che riguardano la platea dei contribuenti, delle imprese e dei professionisti interessati, i quali sono circa 2,4 milioni, l’amministrazione finanziaria ha dato attuazione e ha esteso il periodo sperimentale disciplinato dai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e n. 9652 del 12 gennaio 2023 anche per le operazioni effettuate durante il corso dell’anno 2024.

I dati precompilati, nello specifico, vengono acquisiti da parte dell’AdE attraverso le informazioni che sono contenute all’interno di:

  • le fatture elettroniche;
  • le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere;
  • i corrispettivi telematici.

Nuovi servizi online per le partite IVA e per i loro intermediari

Oltre ad aver esteso il periodo sperimentale della Precompilata IVA anche per l’anno 2024 e ad aver ampliato i dati precompilati a disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha previsto anche dei nuovi servizi online per i soggetti titolari di partita IVA e per i rispettivi intermediari.

A tal proposito, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 è disponibile per i soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e per i loro intermediari delegati una nuova funzionalità che permette di scaricare in forma massiva, mediante l’utilizzo di un apposito sistema di cooperazione applicativa su rete internet, i seguenti documenti elaborati da parte dell’amministrazione finanziaria:

  • le bozze dei registri IVA mensili;
  • i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;
  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • la bozza della dichiarazione IVA annuale.

Oltre a queste novità, poi, l’AdE conferma tutte le altre regole che sono contenute all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e all’interno degli allegati A e B del provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023.

Dichiarazione IVA 2024: approvati i modelli definitivi online, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione dei modelli di dichiarazione IVA 2024 relativi al periodo di imposta 2023 e ha fornito le istruzioni operative ai fini della compilazione e dell’invio dei medesimi per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 57, l’art. 62, l’art. 66, l’art. 67 comma 1, l’art. 68, comma 1, l’art. 71, comma 3, lett. a), e l’art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  • l’art. 5, comma 1, e l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’art. 2, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 13 febbraio 2001;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2001;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni;
  • il decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, e successive modificazioni;
  • il decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, e successive modificazioni;
  • il decreto legge n. 41 del 23 febbraio 1995, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 22 marzo 1995;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 16 aprile 2003;
  • il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
  • il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • il decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013;
  • il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014;
  • la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015);
  • il decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • il decreto ministeriale del 27 giugno 2017;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • il decreto ministeriale del 6 aprile 2018;
  • il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il Modello IVA/2024 e il Modello IVA BASE/2024

Ecco qui di seguito quali sono i modelli di dichiarazione annuale IVA relativi all’anno 2023 che sono state approvati dall’Agenzia delle Entrate:

Tali modelli, nello specifico, sono disponibili all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate oppure possono essere scaricati da altri siti, a patto che rispettino le caratteristiche indicate all’interno dell’allegato A.

I modelli possono essere inviati con modalità telematiche in maniera diretta o tramite l’aiuto degli intermediari abilitati.