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Tag: Dichiarazione dei redditi 2024

730 in scadenza il 30 settembre 2024: ultimo giorno per l’invio del modello all’Agenzia delle Entrate

730 ultimo giorno: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 23 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024, è l’ultima per poter presentare al Fisco stesso la dichiarazione dei redditi con l’utilizzo del modello 730 precompilato.

A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che mancano poche ore alla scadenza che è stata fissata al fine della presentazione della dichiarazione 730 precompilata e che fino alla giornata del 23 settembre 2024 più della metà dei contribuenti hanno deciso di trasmettere la propria dichiarazione dei redditi proprio mediante l’utilizzo della nuova modalità semplificata.

Di questi cittadini che hanno optato per la modalità semplificata del modello 730 più di 4 su 10 ha accettato quelli che sono i dati precompilati senza apportare alcuna modifica alla dichiarazione dei redditi inviata.

Oltre a queste informazioni specifiche, poi, l’AdE ha fornito anche altri dati di dettaglio per ciò che concerne il conto alla rovescia relativo alla presentazione del modello 730 relativo all’anno 2024, per dichiarare i redditi che sono stati conseguiti durante il corso dell’anno 2023.

Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il modello 730/2024 ed, in particolare, il contenuto del comunicato stampa del 23 settembre 2024 che è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, concernente i dati relativi ai contribuenti che hanno utilizzato l’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria stessa, nonché le istruzioni in merito alla presentazione della dichiarazione 730 precompilata entro l’ultimo giorno previsto per la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024.

Modello 730/2024, oggi è l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione dei redditi: ecco il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate con tutti i dati sulle scelte dei contribuenti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto all’interno del sopra citato comunicato stampa pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha ricordato che è fissata per la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024, la scadenza per ciò che concerne la presentazione del modello 730 precompilato.

Pertanto, oltre alla trasmissione del modello 730 con la consueta modalità ordinaria, in maniera fisica o tramite l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un intermediario abilitato, i contribuenti hanno ancora pochissime ore di tempo per inviare la dichiarazione dei redditi in modalità precompilata, con la nuova compilazione semplificata che consente di prendere visione delle proprie informazioni fiscali posizionate all’interno di un’interfaccia utente senza campi e codici e più semplice da navigare rispetto alle precedenti versioni.

Per quanto riguarda i dati relativi alla trasmissione del modello 730 per l’anno in corso, invece, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il 52% dei contribuenti ha deciso di inviare la dichiarazione dei redditi con la modalità semplificata e che di questi il 42% ha deciso di accettare le informazioni precompilate dal Fisco senza apportare nessuna modifica.

Come inviare il modello precompilato?

A differenza del modello Redditi, per il quale la scadenza è stata fissata al 31 ottobre 2024, l’ultimo giorno per la presentazione del modello 730 precompilato è previsto per il 30 settembre 2024.

Oltre alla presentazione in maniera diretta e alla possibilità di delegare l’invio della dichiarazione ad un proprio familiare o ad una persona di fiducia, la dichiarazione 730 in forma precompilata può essere trasmessa anche tramite l’apposito servizio online presente sul sito web dell’AdE, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

  • lo SPID;
  • la CIE;
  • la CNS.

Rimborso modello 730: ecco quali sono gli elementi di incoerenza che bloccano il pagamento

Rimborso modello 730: con la pubblicazione del provvedimento n. 267777 del 17 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quali sono i criteri che devono essere seguiti ai fini dell’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi che vengono presentate attraverso l’utilizzo del modello 730/2024 per ciò che concerne i controlli preventivi che vengono effettuati prima di procedere con i rimborsi spettanti.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 135 dell’11 giugno 1999;
  • l’art. 5, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2014;
  • l’art. 1, comma 949, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015.

Rimborso modello 730: l’Agenzia delle Entrate individua gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni precompilate modificate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver individuato quelli che sono gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi con esito a rimborso che sono state presentate da parte dei contribuenti attraverso l’utilizzo del modello 730/2024 e andando a modificare i dati che sono contenuti all’interno delle dichiarazioni precompilate per l’anno in corso.

A tal proposito, in particolare, nel caso in cui le modifiche che vengono apportate alla dichiarazione precompilata vadano ad incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta relativa al contribuente interessato, allora si accende una spia durante i controlli preventivi che vengono effettuati dal Fisco.

Nello specifico, dunque, ecco qui di seguito quali sono gli elementi di incoerenza che bloccano il pagamento del rimborso al contribuente in seguito alla presentazione del modello 730/2024:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono contenute all’interno della seguente documentazione:
    • i modelli di versamento;
    • le Certificazioni Uniche (CU);
    • le dichiarazioni che sono state presentate durante il corso dell’anno 2023;
  • l’incoerenza dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono state inviate da parte di Enti esterni all’Agenzia delle Entrate;
  • l’incoerenza dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono stati esposti all’interno della Certificazioni Uniche (CU) 2024;
  • la presenza di situazioni di rischio, le quali vengono individuate in base alle irregolarità che sono verificate durante il corso degli anni precedenti.

Quadro RR modello Redditi 2024: le istruzioni INPS per la compilazione

Quadro RR modello Redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 72 del 14 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2024 da parte dei soggetti che risultano iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, nonché dei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione separata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 3 bis del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992, recante “Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 19 settembre 1992 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 10, comma 1, e l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 3 aprile 2001, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 23 aprile 2001;
  • l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2011 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • l’art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 22 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 114, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003;
  • la circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021;
  • la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 84 del 10 giugno 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 68687 del 28 febbraio 2024.

Quadro RR modello Redditi 2024: l’INPS fornisce le istruzioni per l’indicazione dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citati normative, l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024 destinato alle persone fisiche.

In particolare, le suddette istruzioni dell’Istituto vertono sulla compilazione nel dettaglio di:

  • la sezione I relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali;
  • la sezione II relativa ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • la sezione III relativa ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata.

Assistenza telefonica 730 precompilato: call center dell’Agenzia delle Entrate attivo anche sabato 15 giugno

Assistenza telefonica 730 precompilato: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il proprio call center sarà attivo in via straordinaria anche nel corso della mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, con lo scopo di fornire un’assistenza telefonica extra ai contribuenti interessati per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dall’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento anche alle altre modalità che possono essere utilizzate da parte dei contribuenti interessati al fine di apprendere le informazioni necessarie per la preparazione e per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Assistenza telefonica 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate comunica l’attivazione extra del call center per la mattina di sabato 15 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale di voler dare un supporto in più ai cittadini che vogliono avere più informazioni oppure ricevere assistenza per procedere con la consultazione e con la successiva presentazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Pertanto, attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa nella giornata del 31 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria ha annunciato che il proprio call center sarà attivo in maniera straordinaria anche per altre ore rispetto ai canonici orari stabiliti, i quali vanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00.

Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le attivazioni extra del call center dell’Agenzia delle Entrate:

  • nella mattina di sabato 1° giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00;
  • nella mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00.

Per poter entrare in contatto e conversare, dunque, con un operatore dell’AdE i contribuenti dovranno comporre i seguenti numeri telefonici:

  • il numero verde 800 90 96 96 (da rete fissa, in maniera totalmente gratuita);
  • il numero 06 97 61 76 89 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte del proprio gestore telefonico);
  • il numero 0039 06 45 47 04 68 (dall’estero).

Oltre a questa modalità specificata da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini avranno la possibilità di ricevere maggiori informazioni ed un’adeguata assistenza anche utilizzando altri metodi, come ad esempio:

  • un’apposita pagina online presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria, denominato “Info e assistenza”, il quale viene aggiornato con costanza ed il quale contiene al suo interno tutte le informazioni per quanto riguarda la stagione dichiarativa 2024, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ);
  • un’apposito guida disponibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la quale contiene al suo interno tutti i passi da seguire per inviare la propria dichiarazione dei redditi 2024, sia nel caso in cui si intenda presentare quest’ultima senza apportare alcune modifica e sia nel caso in cui ci sia il bisogno di apportare alcune modifiche alla stessa;
  • delle apposito guide in merito alle agevolazioni delle quali si può usufruire nella dichiarazione dei redditi 2024;
  • un apposito video che è stato pubblicato all’interno del canale istituzionale YouTube dell’AdE, nel quale vengono mostrate in pillole quelle che sono le modalità per effettuare l’accesso alla dichiarazione precompilata 2024, nonché quali sono le principali date da tenere bene a mente.

Le principali novità del 2024

Ecco qui di seguito le principali novità per quest’anno:

  • si può presentare il modello 730 anche per comunicare i seguenti dati:
    • investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria;
    • rivalutazione del valore dei terreni;
    • redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
  • il modello Redditi PF precompilato viene messo a disposizione anche dei titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, nonché di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730;
  • i titolari di partita IVA forfetaria possono presentare il modello redditi PF in modalità precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate;
  • dal 15 giugno i titolari di partita IVA forfetaria possono aderire al Concordato Preventivo Biennale;
  • nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, e i rimborsi erogati dal Ministero della Salute per il c.d. “bonus vista”;
  • si può delegare un’altra persona tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi e istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di ieri, lunedì 10 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito quali sono gli importi e ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di compilazione della deduzione forfetaria che spetta per l’anno in corso agli autotrasportatori all’interno della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto da parte dell’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi definiti dal MEF, istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, l’Agenzia delle Entrate definito le misure e ha fornito le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione dei redditi 2024 della deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (c.d. deduzione forfetaria autotrasportatori 2024).

A tal proposito, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale gli importi relativi alle deduzioni forfetarie che vengono concesse nei confronti degli autotrasportatori per ciò che concerne il periodo di imposta 2023.

Pertanto, esclusivamente per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi 2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che la deduzione forfetaria in merito ai trasporti che vengono effettuati in maniera personale da parte dell’imprenditore deve essere inserita all’interno dei seguenti righi e codici del modello Redditi PF 2024 (per le persone fisiche) e del modello Redditi SP 2024 (per le società di persone):

  • nel rigo RF55 del quadro RF devono essere indicati i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 del quadro RG devono essere indicati i codici 16 e 17.

Tali codici, nello specifico, si riferiscono rispettivamente alla deduzione forfetaria autotrasportatori 2024 per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati all’interno del Comune nel quale è stabilita la sede dell’impresa interessata, nonché per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati oltre questo ambito.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro RF e del quadro RG del modello Redditi PF 2024 e del modello Redditi SP 2024

All’interno del rigo RF55 del quadro RF devono essere inserite le variazioni in diminuzione diverse rispetto a quelle che vanno indicate nei precedenti righi dello stesso quadro.

Nello specifico:

  • il codice 43 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa;
  • il codice 44 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

I codici 16 e 17, invece, devono essere inseriti nel rigo RG22 del quadro RG, in cui vanno inseriti i componenti negativi deducibili diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti righi.

Dichiarazione dei redditi 2024 e visto di conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione dei redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento NormativoDivisione Contribuenti e Divisione Servizi, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8 gennaio 1998;
  • l’art. 4, comma 6 quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7 settembre 1998;
  • l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 2002 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003;
  • l’art. 1, comma 137, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 119, comma 8 bis.1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 64, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 123 del 25 maggio 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (c.d. decreto Aiuti quater);
  • l’art. 1, comma 76, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle precedenti circolari dell’amministrazione finanziaria n. 28/E del 2 luglio 2012, n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 12/E dell’8 aprile 2016, n. 8/E del 7 aprile 2017, n. 14/E del 19 giugno 2023, n. 30/E del 27 ottobre 2023 e n. 8/E dell’11 aprile 2024.

Dichiarazione dei redditi 2024: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi degli operatori

Tramite la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

  • l’estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato;
  • la compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera ed, in particolare:
    • la detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti;
    • la detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario;
    • l’individuazione del valore delle cripto-attività;
  • i versamenti minimi imposte sostitutive;
  • il rilascio del visto di conformità ed, in particolare:
    • la Sezione II del Quadro L – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni;
    • la Sezione III del Quadro L – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva;
    • il Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera;
    • la documentazione delle spese relative al Superbonus al 90%;
  • la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B;
  • il credito d’imposta “prima casa under 36”;
  • l’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di invio delle certificazioni uniche (CU) superati i termini previsti.

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: 13 agevolazioni principali, la guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus dichiarazione redditi: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 30 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione 13 guide online relative alle agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini per l’anno in corso.

Il suddetto comunicato stampa dell’amministrazione finanziaria, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono state introdotte per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 e tiene conto delle precedenti indicazioni che sono state fornite sempre da parte dell’AdE attraverso la pubblicazione delle seguenti circolari:

  • la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”;
  • la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima”;
  • la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte prima”;
  • la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”.

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica 13 guide online sulle agevolazioni che spettano ai cittadini

In seguito alla premessa in cui l’Agenzia delle Entrate fa una panoramica circa gli scopi e le informazioni che sono contenute all’interno delle sopra citate guida online, ecco qui di seguito quali sono le 13 principali agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini:

  • visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali
    spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E), oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sezione II), versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F);
  • spese sanitarie;
  • interessi passivi mutui;
  • spese istruzione;
  • erogazioni liberali;
  • premi assicurazione;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • altre detrazioni e deduzioni;
  • crediti d’imposta;
  • recupero patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • bonus mobili ed elettrodomestici;
  • Superbonus.

Dichiarazione precompilata 2024: più di 1 milione di invii nei primi 8 giorni, i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione precompilata 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che c’è stato un aumento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il numero di dichiarazioni dei redditi che sono state inviate in modalità precompilata da parte dei contribuenti.

In particolare, durante il corso dei primi 8 giorni sono state presentate più di 1 milione di dichiarazioni precompilate, registrando un aumento pari al +28% rispetto a quanto era avvenuto durante il corso dell’anno appena passato.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che più del 60% dei contribuenti che hanno inviato la dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo del modello 730 hanno optato per la nuova modalità semplificata.

Nello specifico, l’AdE ha segnalato che una volta trascorsi 8 giorni dalla data di apertura del servizio online per la presentazione della dichiarazione precompilata 2024, ovvero lo scorso 20 maggio, sono state trasmesse da parte dei contribuenti più di 1 milioni di precompilate (il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Di questo ammontare di dichiarazioni precompilata circa 987.000 sono rappresentati dall’invio dei modelli 730, mentre la restante parte è composta dai modelli Redditi PF (Persone Fisiche).

Infine, tra le informazioni che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate figurano oltre il 60% dei contribuenti che ha trasmesso il modello 730 in forma semplificata, la quale è stata introdotta in via sperimentale a partire dall’anno in corso, nonché circa 9 milioni e mezzo di utenti che hanno effettuato l’autenticazione all’interno dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutti i dati e tutte le informazioni che sono state pubblicate dall’AdE all’interno del comunicato stampa in oggetto per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Dichiarazione precompilata 2024: ecco tutte le informazioni e tutti i dati che sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, focus sul modello 730 semplificato e gli accessi effettuati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del comunicato stampa del 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutti i dati e tutte le informazioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024 e ai risultati che ha evidenziato questa specifica forma che può essere utilizzata ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha registrato il fatto che è stato superato il milione di dichiarazioni precompilate (1.004.184) che sono state inviate nei primi 8 giorni dall’apertura dell’apposito canale.

Di questo 1.004.184 dichiarazioni dei redditi presentate in forma precompilata, in particolare, 986.641 sono 730 e, a sua volta, il 60% dei contribuenti ha deciso di utilizzare il nuovo modello 730 in modalità semplificata, il quale è stato introdotto in via sperimentale a partire da quest’anno ed il quale presenta delle nuove sezioni in chiaro senza codici e righi, ossia:

  • la sezione “famiglia”;
  • la sezione “casa”;
  • la sezione “lavoro”;
  • la sezione “spese”.

Per quanto riguarda gli accessi che sono stati effettuati in questi primi giorni dall’apertura del servizio online, poi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli accessi di login che sono stati registrati da parte del sistema a partire dal 30 aprile 2024, ovvero dalla data in cui le dichiarazioni precompilate sono state messe a disposizione ai fini della sola consultazione, sono stati circa 9 milioni e 560 mila.

A tal proposito, in particolare, sia che si voglia presentare la dichiarazione precompilata 2024 in maniera autonoma e sia che si voglia delegare un proprio familiare o una persona di fiducia l’accesso all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria deve essere effettuato mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Precompilata 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare la propria dichiarazione

Precompilata 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 210954 del 29 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’accesso alla dichiarazione da parte del contribuente e da parte degli altri soggetti che sono autorizzati a visualizzare la medesima.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 1993;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 48 del 26 febbraio 2002;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 135 dell’11 giugno 1999;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 ed il quale è stato successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 9 agosto 2013;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2014;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del seguente atto dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia”.

Precompilata 2024: ecco quali sono le modalità di accesso alle dichiarazioni

L’accesso alla dichiarazione precompilata 2024 può essere effettuato da parte del contribuente recandosi all’interno della propria area riservata presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ed effettuando l’autenticazione tramite le proprie credenziali digitali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • Entratel/Fisconline.

Dopo aver effettuato l’accesso ecco qui di seguito le funzioni disponibili:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione o modifica e invio;
  • annullamento della dichiarazione inviata con dati errati o invio di una nuova dichiarazione;
  • versamento delle somme eventualmente dovute tramite modello F24;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione di comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati.

Bonus fino a 152 euro per i genitori con figli che studiano: requisiti e come funziona

Il costo dell’istruzione, in molti casi, è insostenibile, ma per i genitori con figli che studiano sono previste diverse agevolazioni, tra cui un bonus fino a 152 euro.

Si tratta di una misura che permette di recuperare parte delle spese sostenute durante l’anno per l’istruzione, indipendentemente dall’Isee o all’età dei figli.

Vediamo come funziona la misura, quali sono i requisiti per accedervi e l’elenco delle spese ammesse.

Come funziona il bonus fino a 152 euro per i figli che studiano

I genitori con figli a carico che studiano possono ottenere un’agevolazione con importo fino a 152 euro. La misura è ottenibile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi con il fine di recuperare parte delle spese sostenute per l’istruzione.

Si tratta della detrazione Irpef del 19% per spese sostenute per i figli che studiano. La misura può coprire un tetto di spesa massima di 800 euro.

Il limite di spesa è riferito ad ogni figlio. Ciò vuol dire che spetta uno sconto massimo dall’Irpef di 152 euro per ogni figlio studente a carico.

Quali spese copre il bonus

La detrazione spetta solo per alcune tipologie di spese. Possono essere detratte, nelle misure indicate, le spese sostenute per la frequenza della:

  • Scuola dell’infanzia;
  • Scuola primaria;
  • Scuola secondaria di I grado;
  • Scuola secondaria di II grado.

Per quanto riguarda l’Università, invece, spettano detrazioni diverse che non presuppongono il limite di 800 euro per ogni figlio. Anche le stesse regole sono differenti.

Le spese devono essere tracciabili e quelle che rientrano nella detrazione sono le seguenti:

  • Gite scolastiche;
  • Assicurazione della scuola;
  • Corsi di lingua, teatro, musica;
  • Servizio di trasporto scolastico;
  • Mensa scolastica;
  • Pre e post scuola;
  • Assistenza al pasto;
  • Spese di iscrizione e di frequenza.

Non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per l’acquisto di materiale didattico come, per esempio, libri, zaini e così via.

Quali sono i documenti necessari per ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione Irpef, è necessario conservare le quietanze di pagamento per le spese rientranti nella misura per le quali si può ottenere la detrazione. Servono, quindi, fatture o ricevute contenenti i dati dello studente e la stessa motivazione per la quale è stato effettuato il pagamento.

Qualora le spese siano state effettuate dalla scuola, allora non è necessario documentarle. La delibera scolastica che ha disposto il versamento serve quando il servizio viene offerto da soggetti terzi e la spesa non viene sostenuta tramite l’istituzione scolastica.

Detrazione servizio mensa e gite scolastiche

Un discorso a parte va fatto per la detrazione della mensa scolastica e per le altre spese, come le gite o i viaggi d’istruzione.

Per quanto riguarda la detrazione del servizio di mensa scolastica e dei relativi servizi integrativi al pasto, i genitori devono conservare la quietanza di chi ha ricevuto il pagamento.

La causale deve contenere i seguenti dati:

  • L’indicazione del servizio mensa e dell’eventuale assistenza al pasto;
  • La scuola frequentata;
  • Il nome e cognome dell’alunno.

Un altro caso riguarda i pagamenti effettuati in contanti o con i buoni pasto cartacei o elettronici. Bisogna allegare l’attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento, dove sia certificato l’ammontare della spesa.

Infine, parliamo delle altre spese come quelle per le gite scolastiche o per l’assicurazione. Anche in questo caso, è opportuno conservare le quietanze di pagamento, contenente gli importi sostenuti l’anno precedente e i dati dello studente.

Sottolineiamo che qualora i pagamenti siano stati effettuati a soggetti terzi, occorre anche l’apposita delibera dell’istituzione scolastica.

Decreto “Adempimenti”: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di dichiarazioni fiscali

Decreto “Adempimenti”: con la pubblicazione della circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le novità che sono state apportate dalle nuove misure in materia di dichiarazioni fiscali.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Decreto “Adempimenti”: l’Agenzia delle Entrate comunica le novità in materia di dichiarazioni fiscali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ai principi e ai criteri direttivi che sono stati dettati e definiti all’interno della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, attraverso la pubblicazione del sopra citato decreto legislativo n. 11 del 2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”) è stata modificata la normativa in materia di adempimenti tributari.

Nello specifico, il decreto in questione ha apportato delle modifiche per quanto riguarda gli adempimenti tributari diversi dai seguenti:

  • i tributi previsti dalla disciplina doganale;
  • i tributi in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Pertanto, mediante la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative ai propri Uffici competenti sul territorio in modo che possa essere garantita l’uniformità dei medesimi.

Decreto “Adempimenti”: semplificazioni per le persone fisiche, le partite IVA e i sostituti d’imposta

Ecco qui di seguito quali sono le modifiche che sono state apportate dal Decreto “Adempimenti”:

  • semplificazioni nei confronti delle persone fisiche che non sono titolari di una partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), tra cui:
    • semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati (art. 1);
    • estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (art. 2);
    • comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (art. 20);
  • semplificazioni nei confronti dei soggetti che sono titolari di partita IVA, tra cui:
    • semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e all’IVA (art. 15);
    • esclusione dalla decadenza dal beneficio nelle ipotesi di mancata esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi dei crediti d’imposta per i quali sussiste l’obbligo di inserimento in dichiarazione (art. 13);
    • dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche, compresi i soggetti che sono titolari di partita IVA (art. 19);
  • semplificazioni nei confronti dei sostituti d’imposta, tra cui:
    • eliminazione della Certificazione Unica (CU) relativa ai compensi che sono stati erogati ai soggetti che sono in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio (art. 3);
    • semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (art. 16).

Le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni

Ecco qui sotto le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni (art. 11).

In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

  • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
    • online, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024;
    • in Ufficio Postale, dal 1° maggio al 1° luglio 2024;
  • soggetti IRES:
    • online, entro il 15 ottobre 2024 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
    • online, entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, invece, il modello 770 deve essere presentato dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

  • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
    • online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025;
    • in Ufficio Postale, dal 15 aprile al 30 giugno 2025;
  • soggetti IRES:
    • online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
    • online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

Infine, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi il modello 770 deve essere presentato dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

  • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
    • online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo;
    • in Ufficio Postale, dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo;
  • soggetti IRES:
    • online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
    • online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

Assegno Unico 2024: invio dei dati INPS entro il 16 marzo

Assegno Unico 2024 INPS: con la pubblicazione dell’atto congiunto n. 119578 del 13 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale hanno comunicato quali sono le modalità e i termini che devono essere rispettati per dell’invio dei dati relativi ai familiari ai quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (AUU) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per quanto riguarda l’anno in corso, che si riferisce al periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento congiunto che è stato firmato da parte del Direttore Generale dell’INPS e da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali);
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
  • l’art. 10, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 230 del 2021, il quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato disposto in precedente all’interno dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR), recante “Detrazioni per carichi di famiglia”.

Assegno Unico 2024 INPS: ecco le informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha l’obbligo di trasmettere in via sperimentale all’Agenzia delle Entrate i dati che si riferiscono al periodo di imposta 2023 e che riguardano i familiari per i quali è stata prevista da parte dell’Istituto stesso l’erogazione dell’Assegno unico e universale (AUU).

Questi dati, in particolare, hanno lo scopo di consentire all’amministrazione finanziaria di utilizzare i medesimi ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa al periodo di imposta 2023.

A tal proposito, dunque, considerando le tempistiche stringenti che riguardano la trasmissione di queste informazioni dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU non dovranno essere inviati tramite la Certificazione Unica (CU) 2024, ma attraverso l’utilizzo delle modalità e dei termini che andremo a specificare nel paragrafo successivo.

Ecco qui di seguito le informazioni relative ai soggetti che hanno percepito l’Assegno unico per almeno un mese che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve trasmettere all’AdE:

  • il codice fiscale del percettore dell’AUU;
  • il codice fiscale dei figli a carico (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021);
  • i minori di 21 anni per i quali è stato erogato l’assegno;
  • eventualmente, il codice fiscale dell’altro genitore;
  • il numero di mesi dell’anno per i quali è stato riconosciuto l’assegno;
  • la ripartizione percentuale tra i genitori.

Le modalità e i termini per l’invio dei dati relativi ai familiari per i quali viene erogato l’AUU

L’invio dei dati che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo deve essere effettuato seguendo il solito canale presente tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

La trasmissione, nello specifico, può avvenire attraverso l’utilizzo dei seguenti sistemi:

  • invio ordinario;
  • invio correttivo;
  • cancellazione.

Per quanto riguarda i termini che devono essere rispettati da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, invece, il provvedimento in oggetto prevede l’invio dei dati entro la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta al quale ci si riferisce, ovvero entro il 16 marzo 2024, in modo da permettere l’elaborazione della dichiarazione precompilata dei soggetti interessati.

Modello 730/2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica i modelli e le istruzioni per la compilazione e l’invio

Modello 730/2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68472 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione dei vari modelli di dichiarazione dei redditi validi per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023, che devono essere presentati da parte dei sostituti di imposta, dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e dei professionisti abilitati.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello 730/2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio del medesimo a seconda del soggetto che effettua la presentazione ed, infine, per la scelta relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come modificato dalle seguenti normative:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni
  • il decreto n. 164 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
  • la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016);
  • il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • la legge n. 112 del 22 giugno 2016;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • il decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017;
  • il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018);
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 142 del 28 novembre 2018, il quale dà attuazione alla direttiva UE n. 1164 del 12 luglio 2016;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
  • il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, il quale dà attuazione all’art. 5 della legge n. 86 dell’8 agosto 2019;
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021;
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021;
  • il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, il quale dà attuazione alla legge n. 46 del 1° aprile 2021;
  • il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022;
  • il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legislativo n. 114 del 3 agosto 2022, il quale dà attuazione al regolamento UE n. 1238 del 20 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022
  • il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, il quale dà attuazione alla legge n. 206 del 26 novembre 2021;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 dell’11 aprile 2023;
  • il decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 18 luglio 2023;
  • il decreto interministeriale del 1° agosto 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024, il quale è stato pubblicato sul proprio sito web ufficiale il 16 gennaio 2024 e con il quale è stata approvata la Certificazione Unica 2024.

Modello 730/2024: approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione dei seguenti modelli:

  • il modello 730/2024;
  • il modello 730-1;
  • il modello 730-2;
  • il modello 730-3;
  • il modello 730-4 e il modello 730-4 integrativo;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Modello CNM 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello CNM 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68702 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Tale modello, nello specifico, è destinato ai seguenti soggetti:

  • i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
  • i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni che sono necessarie ai fini della compilazione del modello CNM 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno dello stesso.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018, recante “Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi”;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Modello CNM 2024: istruzioni per i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’approvazione del modello CNM 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e della trasmissione telematica dei dati contenuti in questa tipologia di dichiarazione dei redditi.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Modello Redditi SP 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi SP 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68706 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di persone e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni che sono necessarie ai fini della compilazione del modello Redditi SP 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del medesimo.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

Modello Redditi SP 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di persone e valido per l’anno in corso

Mediante il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’approvazione del modello Redditi SP 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni per la compilazione e per l’invio telematico dei dati contenuti nella tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU e RX.

Modello Redditi ENC 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi ENC 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68449 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato agli enti non commerciali e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, specifica anche quelle che sono le istruzioni ai fini della compilazione del modello Redditi ENC 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico del medesimo.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR);
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.

Modello Redditi ENC 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato agli enti non commerciali e valido per l’anno in corso

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello Redditi ENC 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio telematico della tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM,RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP e DI.

Modello Redditi SC 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi SC 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68514 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di capitali e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni ai fini della compilazione del modello Redditi SC 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio dello stesso.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.

Modello Redditi SC 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di capitali e valido per l’anno in corso

Attraverso il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello Redditi SC 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni per la compilazione e per l’invio della tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, in particolare, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV,RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT e DI.

Modello Redditi PF 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi PF 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68687 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle persone fisiche e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio del medesimo e per la scelta relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • il decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 maggio 2014;
  • il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020;
  • il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 2 aprile 2020;
  • il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021;
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021;
  • il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021;
  • la legge n. 240 del 29 dicembre 2021;
  • il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022;
  • il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legislativo n. 114 del 3 agosto 2022;
  • il decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 18 luglio 2023;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021;
  • il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
  • il decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023;
  • il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 dell’11 aprile 2023;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della CU 2024;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.

Modello Redditi PF 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle persone fisiche e valido per l’anno in corso

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello Redditi PF 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio della tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, in particolare, è suddiviso in:

  • Fascicolo 1, composto dal frontespizio, dal prospetto dei familiari a carico, dai quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI e RX;
  • Fascicolo 2, composta dai quadri RH, RL, RM, RT, RW, RR e AC, nonché dalla guida alla compilazione per i soggetti non residenti;
  • Fascicolo 3, composto dai quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR e TR.

Infine, l’AdE ha approvato anche la scheda che il contribuente deve utilizzare per quanto riguarda la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

Quali sono le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2024?

Nel 2024, le spese mediche e sanitarie sono detraibili al 19% tramite i modelli dichiarativi: 730 e Modello Redditi Persone Fisiche.

Come per gli scorsi anni, restano in vigore le regole sull’obbligo della tracciabilità delle spese da portare in detrazione. Ricordiamo che il pagamento in contanti è ammesso solo e unicamente per l’acquisto di medicine oppure per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN.

Nel testo, forniremo tutte le indicazioni sulla detrazione, in dichiarazione delle spese mediche e sanitarie.

Chi può detrarre le spese mediche?

In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile detrarre alcune spese sostenute durante l’anno, come le spese mediche e sanitarie. In sostanza, si tratta di uno sconto sulle tasse.

Per le spese mediche e sanitarie spetta una detrazione pari al 19% dei costi sostenuti durante l’anno d’imposta di riferimento. La franchigia è fissata a 129,11 euro.

Le spese mediche e sanitarie possono essere detratte da tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi, ad eccezione delle Partite Iva in regime forfettario.

È bene fare una precisazione: sono detraibili solo spese effettivamente a carico di chi le ha sostenute. Inoltre, la detrazione è ammessa anche per quelle sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Infine, qualora sostenute dagli eredi, sono ammesse anche le spese relative ad una persona deceduta.

Come funziona la detrazione per spese mediche?

La detrazione spettante per le spese mediche e sanitarie, come abbiamo detto, è pari al 19%, eccedenti l’importo di 129,11 euro. Ciò vuol dire che la detrazione spettante, pari al 19%, della differenza tra il totale delle spese sostenute e la franchigia.

Come funziona la detrazione? Per usufruirne, è necessario indicare la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi. È molto importante che la spesa sia debitamente documentata e bisogna riportare l’anno in cui è stata sostenuta: ovvero nel 2023.

Come ogni anno, l’Agenzia delle entrate fornisce tutte le istruzioni su come indicare correttamente le spese in dichiarazione, oltre a quali documenti sono necessari per la compilazione del modello.

Qual è il tetto massimo delle spese mediche e sanitarie detraibili?

Non ci sono limiti alle spese mediche detraibili. È previsto solo il limite per le spese sanitarie che sono state sostenute per familiari non a carico fiscalmente, per alcune tipologie di patologie esentate.

Quindi, solo in questo caso, si possono detrarre spese fino ad un massimo di 6.197,48 euro all’anno.
In tutti gli altri casi, non c’è nessun tetto da rispettare e si possono portare in detrazione tutte le spese mediche sostenute, tra quelle previste.

Quali sono le spese mediche che si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi?

Si possono detrarre le seguenti spese mediche:

  • Le prestazioni del medico generico;
  • L’acquisto di medicinali;
  • Le analisi;
  • Le indagini radioscopiche;
  • Le terapie per le prestazioni chirurgiche;
  • Le cure termali;
  • L’acquisto o l’affitto di dispositivi medici e attrezzatura sanitaria;
  • Le spese di assistenza specifica.

Quali spese devono essere tracciabili?

Le spese possono essere portate in detrazione solo se il pagamento è tracciabile. I pagamenti, quindi, devono essere effettuati tramite versamenti bancari o postali, con carte di debito e credito, carte prepagate oppure con assegni bancari e circolari.

Solo in alcuni casi continua ad essere ammesso il versamento in contanti. In quali casi? Possono essere pagati in contanti i medicinali e i dispositivi medici, le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Si, pensi, per esempio, agli scontrini della farmacia.

È molto importante che i giustificativi delle spese vengano conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate possa effettuare accertamenti o controlli.

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Dichiarazione dei redditi 2024, online le bozze dei modelli: come cambiano il 730 e il Modello Redditi

Le nuove bozze dei modelli 730 e Modello Redditi, per la dichiarazione dei redditi del 2024, sono online, sul portale dell’Agenzia delle entrate.

L’ente ha reso note il file pdf delle bozze dei modelli dichiarativi che i contribuenti dovranno utilizzare per dichiarare al Fisco entrate, uscite e spese detraibili del 2023.

Nel testo, andremo ad analizzare le bozze dei modelli 730 e Redditi, spiegando cosa cambia e quali sono tutte le novità del 2024.

Cosa cambia nel Modello 730/2024 e nel Modello Redditi PF?

La bozza del Modello 730 e del Modello Redditi PF del 2024 sono state pubblicate sul portale dell’Agenzia delle entrate, lo scorso 22 dicembre 2023, insieme alle relative istruzioni di compilazione da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa.

Inoltre, sono state pubblicate le bozze anche della Certificazione unica, IVA, IRAP e 770.

Come sempre, il 730 deve essere presentato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati e il Modello Redditi Persone Fisiche dai lavoratori autonomi.

Ci sono alcune novità, in merito alle nuove regole sulla tassazione agevolata delle mance: nel caso di redditi non superiori a 50.000 euro, le somme sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef al 5%, con tetto massimo del 25% del reddito percepito nell’anno per il lavoro svolto.

Inoltre, evidenziamo anche le novità della ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo. In merito al lavoro sportivo nell’area dilettantistica non vengono considerati base imponibile i redditi fino a 15.000 euro annui.

Il modello tiene anche conto della riduzione dell’importo massimo per la detrazione relativa al bonus mobili ed elettrodomestici, ma anche novità relative alla disciplina delle criptovalute. Da non dimenticare neppure le modifiche al regime forfettario del 2024 e alla flat tax incrementale.

Cosa cambia per le Partite Iva

Ci sono alcune novità anche per i contribuenti titolari di Partita Iva. Il Decreto prevede che, nel 2024, le Partite Iva potranno utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Parliamo di una novità sperimentale che dovrebbe trovare conferma anche negli anni successivi.

Rimane da vedere quali saranno gli effettivi vantaggi. Comunque, cambieranno anche le scadenze per la consegna della dichiarazione dei redditi. Non più il 30 novembre, come è avvenuto negli anni passati per le Partite Iva, ma la scadenza sarà fissata al 30 settembre 2024.

Sono stati rimodulati anche i quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

Cosa cambia per i lavoratori dipendenti e per i pensionati

Non mancano le novità per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che presentano il modello 730/2024. Dal prossimo anno sarà possibile verificare i dati raccolti dall’Agenzia delle entrate prima di presentare la dichiarazione dei redditi. Si attendono istruzioni più dettagliate per l’accesso a questi dati.

Inoltre, sempre a partire dal 2024, potranno utilizzare il 730 tutte le persone fisiche non titolari di Partita Iva, per qualsiasi tipologia di reddito. Così, non sarà più obbligatorio, almeno in alcuni casi, utilizzare il Modello Redditi. In ogni caso, la scadenza resta fissata al 30 settembre 2023 e i saldi si potranno pagare a rate fino al 16 dicembre.

Come abbiamo già anticipato, nelle dichiarazioni trovano spazio anche:

  • La tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato;
  • La ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo;
  • La rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa;
  • La modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

In attesa dei modelli definitivi, sono queste tutte le novità delle bozze delle dichiarazioni dei redditi 2024.