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Tag: dichiarazione dei redditi

730 in scadenza il 30 settembre 2024: ultimo giorno per l’invio del modello all’Agenzia delle Entrate

730 ultimo giorno: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 23 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024, è l’ultima per poter presentare al Fisco stesso la dichiarazione dei redditi con l’utilizzo del modello 730 precompilato.

A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che mancano poche ore alla scadenza che è stata fissata al fine della presentazione della dichiarazione 730 precompilata e che fino alla giornata del 23 settembre 2024 più della metà dei contribuenti hanno deciso di trasmettere la propria dichiarazione dei redditi proprio mediante l’utilizzo della nuova modalità semplificata.

Di questi cittadini che hanno optato per la modalità semplificata del modello 730 più di 4 su 10 ha accettato quelli che sono i dati precompilati senza apportare alcuna modifica alla dichiarazione dei redditi inviata.

Oltre a queste informazioni specifiche, poi, l’AdE ha fornito anche altri dati di dettaglio per ciò che concerne il conto alla rovescia relativo alla presentazione del modello 730 relativo all’anno 2024, per dichiarare i redditi che sono stati conseguiti durante il corso dell’anno 2023.

Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il modello 730/2024 ed, in particolare, il contenuto del comunicato stampa del 23 settembre 2024 che è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, concernente i dati relativi ai contribuenti che hanno utilizzato l’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria stessa, nonché le istruzioni in merito alla presentazione della dichiarazione 730 precompilata entro l’ultimo giorno previsto per la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024.

Modello 730/2024, oggi è l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione dei redditi: ecco il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate con tutti i dati sulle scelte dei contribuenti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto all’interno del sopra citato comunicato stampa pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha ricordato che è fissata per la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024, la scadenza per ciò che concerne la presentazione del modello 730 precompilato.

Pertanto, oltre alla trasmissione del modello 730 con la consueta modalità ordinaria, in maniera fisica o tramite l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un intermediario abilitato, i contribuenti hanno ancora pochissime ore di tempo per inviare la dichiarazione dei redditi in modalità precompilata, con la nuova compilazione semplificata che consente di prendere visione delle proprie informazioni fiscali posizionate all’interno di un’interfaccia utente senza campi e codici e più semplice da navigare rispetto alle precedenti versioni.

Per quanto riguarda i dati relativi alla trasmissione del modello 730 per l’anno in corso, invece, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il 52% dei contribuenti ha deciso di inviare la dichiarazione dei redditi con la modalità semplificata e che di questi il 42% ha deciso di accettare le informazioni precompilate dal Fisco senza apportare nessuna modifica.

Come inviare il modello precompilato?

A differenza del modello Redditi, per il quale la scadenza è stata fissata al 31 ottobre 2024, l’ultimo giorno per la presentazione del modello 730 precompilato è previsto per il 30 settembre 2024.

Oltre alla presentazione in maniera diretta e alla possibilità di delegare l’invio della dichiarazione ad un proprio familiare o ad una persona di fiducia, la dichiarazione 730 in forma precompilata può essere trasmessa anche tramite l’apposito servizio online presente sul sito web dell’AdE, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

  • lo SPID;
  • la CIE;
  • la CNS.

Quadro RR modello Redditi 2024: le istruzioni INPS per la compilazione

Quadro RR modello Redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 72 del 14 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2024 da parte dei soggetti che risultano iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, nonché dei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione separata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 3 bis del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992, recante “Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 19 settembre 1992 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 10, comma 1, e l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 3 aprile 2001, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 23 aprile 2001;
  • l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 6 luglio 2011 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • l’art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 22 settembre 2015;
  • l’art. 1, comma 114, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003;
  • la circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021;
  • la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 84 del 10 giugno 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 68687 del 28 febbraio 2024.

Quadro RR modello Redditi 2024: l’INPS fornisce le istruzioni per l’indicazione dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citati normative, l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024 destinato alle persone fisiche.

In particolare, le suddette istruzioni dell’Istituto vertono sulla compilazione nel dettaglio di:

  • la sezione I relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali;
  • la sezione II relativa ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • la sezione III relativa ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata.

Assistenza telefonica 730 precompilato: call center dell’Agenzia delle Entrate attivo anche sabato 15 giugno

Assistenza telefonica 730 precompilato: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il proprio call center sarà attivo in via straordinaria anche nel corso della mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, con lo scopo di fornire un’assistenza telefonica extra ai contribuenti interessati per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dall’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento anche alle altre modalità che possono essere utilizzate da parte dei contribuenti interessati al fine di apprendere le informazioni necessarie per la preparazione e per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Assistenza telefonica 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate comunica l’attivazione extra del call center per la mattina di sabato 15 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale di voler dare un supporto in più ai cittadini che vogliono avere più informazioni oppure ricevere assistenza per procedere con la consultazione e con la successiva presentazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Pertanto, attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa nella giornata del 31 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria ha annunciato che il proprio call center sarà attivo in maniera straordinaria anche per altre ore rispetto ai canonici orari stabiliti, i quali vanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00.

Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le attivazioni extra del call center dell’Agenzia delle Entrate:

  • nella mattina di sabato 1° giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00;
  • nella mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00.

Per poter entrare in contatto e conversare, dunque, con un operatore dell’AdE i contribuenti dovranno comporre i seguenti numeri telefonici:

  • il numero verde 800 90 96 96 (da rete fissa, in maniera totalmente gratuita);
  • il numero 06 97 61 76 89 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte del proprio gestore telefonico);
  • il numero 0039 06 45 47 04 68 (dall’estero).

Oltre a questa modalità specificata da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini avranno la possibilità di ricevere maggiori informazioni ed un’adeguata assistenza anche utilizzando altri metodi, come ad esempio:

  • un’apposita pagina online presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria, denominato “Info e assistenza”, il quale viene aggiornato con costanza ed il quale contiene al suo interno tutte le informazioni per quanto riguarda la stagione dichiarativa 2024, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ);
  • un’apposito guida disponibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la quale contiene al suo interno tutti i passi da seguire per inviare la propria dichiarazione dei redditi 2024, sia nel caso in cui si intenda presentare quest’ultima senza apportare alcune modifica e sia nel caso in cui ci sia il bisogno di apportare alcune modifiche alla stessa;
  • delle apposito guide in merito alle agevolazioni delle quali si può usufruire nella dichiarazione dei redditi 2024;
  • un apposito video che è stato pubblicato all’interno del canale istituzionale YouTube dell’AdE, nel quale vengono mostrate in pillole quelle che sono le modalità per effettuare l’accesso alla dichiarazione precompilata 2024, nonché quali sono le principali date da tenere bene a mente.

Le principali novità del 2024

Ecco qui di seguito le principali novità per quest’anno:

  • si può presentare il modello 730 anche per comunicare i seguenti dati:
    • investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria;
    • rivalutazione del valore dei terreni;
    • redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
  • il modello Redditi PF precompilato viene messo a disposizione anche dei titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, nonché di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730;
  • i titolari di partita IVA forfetaria possono presentare il modello redditi PF in modalità precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate;
  • dal 15 giugno i titolari di partita IVA forfetaria possono aderire al Concordato Preventivo Biennale;
  • nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, e i rimborsi erogati dal Ministero della Salute per il c.d. “bonus vista”;
  • si può delegare un’altra persona tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi e istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di ieri, lunedì 10 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito quali sono gli importi e ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di compilazione della deduzione forfetaria che spetta per l’anno in corso agli autotrasportatori all’interno della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto da parte dell’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi definiti dal MEF, istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, l’Agenzia delle Entrate definito le misure e ha fornito le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione dei redditi 2024 della deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (c.d. deduzione forfetaria autotrasportatori 2024).

A tal proposito, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale gli importi relativi alle deduzioni forfetarie che vengono concesse nei confronti degli autotrasportatori per ciò che concerne il periodo di imposta 2023.

Pertanto, esclusivamente per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi 2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che la deduzione forfetaria in merito ai trasporti che vengono effettuati in maniera personale da parte dell’imprenditore deve essere inserita all’interno dei seguenti righi e codici del modello Redditi PF 2024 (per le persone fisiche) e del modello Redditi SP 2024 (per le società di persone):

  • nel rigo RF55 del quadro RF devono essere indicati i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 del quadro RG devono essere indicati i codici 16 e 17.

Tali codici, nello specifico, si riferiscono rispettivamente alla deduzione forfetaria autotrasportatori 2024 per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati all’interno del Comune nel quale è stabilita la sede dell’impresa interessata, nonché per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati oltre questo ambito.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro RF e del quadro RG del modello Redditi PF 2024 e del modello Redditi SP 2024

All’interno del rigo RF55 del quadro RF devono essere inserite le variazioni in diminuzione diverse rispetto a quelle che vanno indicate nei precedenti righi dello stesso quadro.

Nello specifico:

  • il codice 43 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa;
  • il codice 44 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

I codici 16 e 17, invece, devono essere inseriti nel rigo RG22 del quadro RG, in cui vanno inseriti i componenti negativi deducibili diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti righi.

Dichiarazione dei redditi 2024 e visto di conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione dei redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento NormativoDivisione Contribuenti e Divisione Servizi, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8 gennaio 1998;
  • l’art. 4, comma 6 quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7 settembre 1998;
  • l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 2002 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003;
  • l’art. 1, comma 137, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 119, comma 8 bis.1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 64, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 123 del 25 maggio 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (c.d. decreto Aiuti quater);
  • l’art. 1, comma 76, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle precedenti circolari dell’amministrazione finanziaria n. 28/E del 2 luglio 2012, n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 12/E dell’8 aprile 2016, n. 8/E del 7 aprile 2017, n. 14/E del 19 giugno 2023, n. 30/E del 27 ottobre 2023 e n. 8/E dell’11 aprile 2024.

Dichiarazione dei redditi 2024: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi degli operatori

Tramite la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

  • l’estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato;
  • la compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera ed, in particolare:
    • la detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti;
    • la detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario;
    • l’individuazione del valore delle cripto-attività;
  • i versamenti minimi imposte sostitutive;
  • il rilascio del visto di conformità ed, in particolare:
    • la Sezione II del Quadro L – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni;
    • la Sezione III del Quadro L – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva;
    • il Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera;
    • la documentazione delle spese relative al Superbonus al 90%;
  • la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B;
  • il credito d’imposta “prima casa under 36”;
  • l’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di invio delle certificazioni uniche (CU) superati i termini previsti.

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: 13 agevolazioni principali, la guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus dichiarazione redditi: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 30 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione 13 guide online relative alle agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini per l’anno in corso.

Il suddetto comunicato stampa dell’amministrazione finanziaria, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono state introdotte per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 e tiene conto delle precedenti indicazioni che sono state fornite sempre da parte dell’AdE attraverso la pubblicazione delle seguenti circolari:

  • la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”;
  • la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima”;
  • la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte prima”;
  • la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”.

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica 13 guide online sulle agevolazioni che spettano ai cittadini

In seguito alla premessa in cui l’Agenzia delle Entrate fa una panoramica circa gli scopi e le informazioni che sono contenute all’interno delle sopra citate guida online, ecco qui di seguito quali sono le 13 principali agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini:

  • visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali
    spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E), oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sezione II), versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F);
  • spese sanitarie;
  • interessi passivi mutui;
  • spese istruzione;
  • erogazioni liberali;
  • premi assicurazione;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • altre detrazioni e deduzioni;
  • crediti d’imposta;
  • recupero patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • bonus mobili ed elettrodomestici;
  • Superbonus.

Dichiarazione precompilata 2024: più di 1 milione di invii nei primi 8 giorni, i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione precompilata 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che c’è stato un aumento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il numero di dichiarazioni dei redditi che sono state inviate in modalità precompilata da parte dei contribuenti.

In particolare, durante il corso dei primi 8 giorni sono state presentate più di 1 milione di dichiarazioni precompilate, registrando un aumento pari al +28% rispetto a quanto era avvenuto durante il corso dell’anno appena passato.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che più del 60% dei contribuenti che hanno inviato la dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo del modello 730 hanno optato per la nuova modalità semplificata.

Nello specifico, l’AdE ha segnalato che una volta trascorsi 8 giorni dalla data di apertura del servizio online per la presentazione della dichiarazione precompilata 2024, ovvero lo scorso 20 maggio, sono state trasmesse da parte dei contribuenti più di 1 milioni di precompilate (il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Di questo ammontare di dichiarazioni precompilata circa 987.000 sono rappresentati dall’invio dei modelli 730, mentre la restante parte è composta dai modelli Redditi PF (Persone Fisiche).

Infine, tra le informazioni che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate figurano oltre il 60% dei contribuenti che ha trasmesso il modello 730 in forma semplificata, la quale è stata introdotta in via sperimentale a partire dall’anno in corso, nonché circa 9 milioni e mezzo di utenti che hanno effettuato l’autenticazione all’interno dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutti i dati e tutte le informazioni che sono state pubblicate dall’AdE all’interno del comunicato stampa in oggetto per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Dichiarazione precompilata 2024: ecco tutte le informazioni e tutti i dati che sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, focus sul modello 730 semplificato e gli accessi effettuati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del comunicato stampa del 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutti i dati e tutte le informazioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024 e ai risultati che ha evidenziato questa specifica forma che può essere utilizzata ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha registrato il fatto che è stato superato il milione di dichiarazioni precompilate (1.004.184) che sono state inviate nei primi 8 giorni dall’apertura dell’apposito canale.

Di questo 1.004.184 dichiarazioni dei redditi presentate in forma precompilata, in particolare, 986.641 sono 730 e, a sua volta, il 60% dei contribuenti ha deciso di utilizzare il nuovo modello 730 in modalità semplificata, il quale è stato introdotto in via sperimentale a partire da quest’anno ed il quale presenta delle nuove sezioni in chiaro senza codici e righi, ossia:

  • la sezione “famiglia”;
  • la sezione “casa”;
  • la sezione “lavoro”;
  • la sezione “spese”.

Per quanto riguarda gli accessi che sono stati effettuati in questi primi giorni dall’apertura del servizio online, poi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli accessi di login che sono stati registrati da parte del sistema a partire dal 30 aprile 2024, ovvero dalla data in cui le dichiarazioni precompilate sono state messe a disposizione ai fini della sola consultazione, sono stati circa 9 milioni e 560 mila.

A tal proposito, in particolare, sia che si voglia presentare la dichiarazione precompilata 2024 in maniera autonoma e sia che si voglia delegare un proprio familiare o una persona di fiducia l’accesso all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria deve essere effettuato mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Dichiarazione dei redditi: chi deve presentarla anche se non lavora?

Annualmente, ogni contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi e, in alcuni casi, l’obbligo investe anche chi non lavora o non è in pensione: chi deve presentarla?

Spesso, si pensa che sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi PF o del Modello 730 solo coloro che svolgono un lavoro o percepiscono la pensione.

In realtà, non è così e sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche coloro percepiscono altri redditi.

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi anche se non lavora

La dichiarazione dei redditi è un documento che deve essere presentato ogni anno dai contribuenti per fornire le informazioni sulle proprie entrate reddituali, sulle detrazioni e sui crediti spettanti al fine di calcolare l’entità dalle tasse da versare.

In linea di massima, si pensa che la dichiarazione dei redditi, con il Modello 730 o con il Modello redditi debba essere presentata solo da chi lavora o, in alcuni casi, dai pensionati.

Ebbene, non è così e ci sono anche altri contribuenti che, pur non lavorando o non percependo redditi di pensione, sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Quel che forse, non sempre, è chiaro è che la dichiarazione è obbligatoria anche per tutti coloro che percepiscono redditi di altra natura, ovvero non necessariamente scaturiti nell’ambito di un’attività lavorativa. Ovviamente, ci sono molti altri casi di contribuenti che non devono presentare la dichiarazione dei redditi.

In ogni caso, bisogna anticipare, come spiegheremo meglio in seguito, che l’obbligo scatta nel momento in cui vengono superati determinati limiti reddituali.

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi anche se non lavora?

  • Chi percepisce redditi d’affitto;
  • Chi percepisce redditi di capitale;
  • Chi percepisce indennità di disoccupazione.

Redditi d’affitto

I contribuenti che percepiscono redditi fondiari e da affitti di un locale commerciale sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Possiamo fare l’esempio di un disoccupato in possesso di un locale commerciale. Se lo affitta ad un’attività commerciale oppure ad un’azienda o un ufficio è tenuto a dichiarare il reddito derivato dalla locazione. Per quale motivo? Il reddito scaturito è considerato alla stregua di un reddito fondiario.

Quindi, anche se privo di lavoro o disoccupato il percettore di un’indennità di disoccupazione, come la Naspi, il proprietario del locale in affitto è tenuto a dichiarare il reddito adempiendo all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Redditi di capitale

Chi è senza lavoro, ma percepisce redditi di capitale è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quali sono i redditi di capitale? Si tratta di tutti quei redditi che scaturiscono, per esempio, da investimenti in strumenti finanziari come:

  • Azioni;
  • Obbligazioni;
  • Fondi comuni di investimento.

Indennità di disoccupazione

Un discorso particolare riguarda l’eventuale versamento delle indennità di disoccupazione, come la Naspi.

Se il contribuente ha avuto come reddito solo ed esclusivamente la Naspi e, di conseguenza, ha una sola CU emessa dall’INPS, la dichiarazione dei redditi può anche non essere presentata. In questo caso, è fondamentale che non abbia incassato nessun altro reddito.

Invece, se ha percepito altri redditi è tenuto all’adempimento e anche alla dichiarazione della Naspi percepita.

Limiti di reddito per non presentare la dichiarazione dei redditi

Abbiamo detto che ci sono alcuni limiti di reddito al di sotto dei quali non è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi.

Quando scatta l’esonero?

  • In caso di reddito derivante da terreni o fabbricati fino a 500 euro annui;
  • In caso di importi derivanti da assegno periodico corrisposto dal coniuge fino a 8000 euro;
  • Chi ha solo redditi esenti come alcune tipologie di borse di studio o rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente;
  • Quando i redditi incassati portino al versamento di un’imposta al di sotto di 10,33 euro.

Le vincite al gioco devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi?

Sono davvero molto pochi i fortunati che, pur decidendo di sfidare la fortuna, riescono a vincere al gioco: ma le vincite devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi? Come sono tassate le vincite al gioco?

Nel corso degli anni, le regole sono cambiate e la tassazione di somme vinte al gioco cambia in base alla tipologia dello stesso e all’entità della vincita.

Se la vincita avviene nel territorio nazionale oppure all’interno dell’Unione Europea, allora non dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi. Le regole cambiano se si vincono somme in Stati che non fanno parte dell’UE.

Vediamo come vengono tassate le vincite e in quali casi si devono dichiarare.

Come sono tassati giochi e vincite

Chiariamo subito che le vincite al gioco e i premi sono tassati e le stesse regole sulla tassazione cambiano molto frequentemente.

Viene definita “tassa sulla fortuna”, una tassa con la quale lo Stato riceve una parte delle vincite. Molto tempo fa, era presente un sistema di tassazione, una sorta di flat tax, che prevedeva una percentuale identica per tutti i premi, indipendentemente dall’entità degli stessi. La percentuale della tassa era prima pari al 6% e, poi, al 12%.

Con il tempo le regole sono cambiate più volte e, adesso, sono presenti tassazioni diverse in base al tipo di gioco e anche all’entità della vincita.

Il gioco e le scommesse sono attività controllate dallo Stato e gestite da agenzie o società che hanno ricevuto i dovuti permessi e convenzioni.

Va da sé l’illegalità di alcune pratiche di gioco, ovvero le scommesse clandestine, per le quali si rischia il pagamento di una multa fino a 516 euro e l’arresto fino a 3 anni.

Soprattutto, ma non solo, nel gioco online, è bene fare molta attenzione a non trovarsi in situazioni di questo tipo, per esempio, scegliendo un portale e non accorgendosi della mancanza di tutte le autorizzazioni necessarie.

Le vincite al gioco devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi

Le vincite vengono tassate alla fonte. Ciò vuol dire che i vincitori non devono più di tanto preoccuparsi della tassazione, in quanto riceveranno il premio netto.

Infatti, sarà compito del gestore applicare la ritenuta alla fonte, in quanto operante in qualità di sostituto d’imposta. Proprio per questo motivo non sarà necessario dichiarare i premi perché quanto dovuto è già stato pagato ancora prima di incassarlo.

Tuttavia, ciò non esenta il vincitore dal conservare la documentazione, come la ricevuta di vincita, in caso di futuri accertamenti fiscali. Va considerato che le vincite fino a 500 euro, nella maggior parte dei casi, non vengono neppure tassate.

Cosa succede in caso di accertamento fiscale

Come tutto, del resto, anche le vincite al gioco potrebbero essere oggetto di accertamenti fiscali. In particolar modo, quelle particolarmente notevoli.

Cosa fare? Come accennato, è molto importante aver cura di conservare la documentazione attestante la vincita, in modo tale da poter giustificare e dimostrare di avere tutte le “carte in regola”.

Quindi, è bene conservare la ricevuta di vincita ed esibirla in caso di accertamenti o contestazioni. Si tratta di una regola che deve essere seguita sia che si tratti di giochi fisici che di giochi online. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18245 del 07 giugno 2022, ha affermato che il contribuente deve poter fornire una prova analitica delle vincite realizzate. Non basta, quindi, essere in possesso delle informazioni riguardanti gli accessi dei siti online.

In definitiva, per evitare qualsivoglia problema è sempre bene conservare la documentazione, un po’ come avviene, per esempio, quando si fruisce di agevolazioni o bonus.

Sullo stesso argomento: Quando vanno dichiarate le vincite al gioco e cosa succede se non le dichiaro?

Precompilata 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare la propria dichiarazione

Precompilata 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 210954 del 29 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’accesso alla dichiarazione da parte del contribuente e da parte degli altri soggetti che sono autorizzati a visualizzare la medesima.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 1993;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 48 del 26 febbraio 2002;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 135 dell’11 giugno 1999;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 ed il quale è stato successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 9 agosto 2013;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2014;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del seguente atto dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia”.

Precompilata 2024: ecco quali sono le modalità di accesso alle dichiarazioni

L’accesso alla dichiarazione precompilata 2024 può essere effettuato da parte del contribuente recandosi all’interno della propria area riservata presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ed effettuando l’autenticazione tramite le proprie credenziali digitali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • Entratel/Fisconline.

Dopo aver effettuato l’accesso ecco qui di seguito le funzioni disponibili:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione o modifica e invio;
  • annullamento della dichiarazione inviata con dati errati o invio di una nuova dichiarazione;
  • versamento delle somme eventualmente dovute tramite modello F24;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione di comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati.

Dichiarazione dei redditi: come si svolgono i controlli dell’Agenzia delle entrate

Sta per iniziare la stagione dichiarativa 2024 e i contribuenti vorrebbero sapere come si svolgono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulla dichiarazione dei redditi.

Spesso, non si ha percezione dei controlli fintanto che non arrivano comunicazioni di irregolarità. E, in molti casi, non appaiono neppure particolarmente chiari. È chiaro cosa è stato contestato, ma non come sono stati effettuati in controlli.

Spieghiamo, quindi, come si svolgono i controlli e, soprattutto, di quali si tratta.

Come si svolgono i controlli sulla dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle entrate svolge, sostanzialmente, due tipologie di controlli sulla dichiarazione dei redditi:

  • Automatici;
  • Formali.

I controlli automatici si applicano a tutte le dichiarazioni e consistono in procedure automatizzate per la verifica della correttezza della liquidazione di imposte, contributi e rimborsi.

Questa tipologia di controlli si basa sui dati desumibili dalle dichiarazioni stesse, i quali vengono incrociati con quelli risultanti dall’Anagrafe Tributaria.

I controlli formali, invece, si effettuano solo sulle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale. In questo caso, si fa riferimento a determinati criteri di rischio, le cui analisi vengono elaborate dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. I criteri di analisi del rischio si concentrano di anno in anno su determinate categorie di contribuenti.

A differenza dei primi, questa tipologia di controlli si basa su un riscontro dei dati indicati in dichiarazione con quelli risultanti da altre fonti documentali come, per esempio, i movimenti bancari, i pubblici registri o i dati delle Camere di Commercio o dell’Inps.

Cosa sono i controlli di merito

C’è anche una terza tipologia di controlli, meno utilizzata, ma che comunque merita di essere citata. Si tratta dei controlli di merito che vengono effettuati dall’Agenzia delle entrate insieme alla Guardia di Finanza.

Si tratta di quella tipologia di controlli di tipo sostanziale effettuati sulle dichiarazioni presentate e sul rispetto della normativa tributaria, in una prospettiva di contrasto all’evasione fiscale. Sono controlli che vanno al di là del semplice esame sulle singole dichiarazioni, ma vengono presi in considerazione molti aspetti come, per esempio, gli investimenti in cripto valute.

Questa tipologia di controlli viene disposta annualmente e si svolgono mediante accessi, ispezioni e verifiche presso i contribuenti, ma possono anche essere compiuti presso gli Uffici, mediante l’invio di questionari.

Come si effettuano le comunicazioni di irregolarità

Una volta eseguiti i controlli e scovate eventuali irregolarità, l’Agenzia delle entrate emana una comunicazione per informare il contribuente delle violazioni perpetrate. La comunicazione di irregolarità serve proprio a invitare il contribuente a rimediare.

Nella comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha inserito l’indicazione delle maggiori imposte calcolate e delle sanzioni applicate.

Naturalmente, il contribuente può anche difendersi, fornendo i documenti che provano le sue ragioni.

Qualora il contribuente aderisca ai rilievi dell’Agenzia, allora pagherà le sanzioni ridotte di:

  • 2/3 se la comunicazione deriva da controlli automatici;
  • 1/3 se la comunicazione proviene da controlli formali.

A partire da quest’anno, l’invio delle comunicazioni non può avvenire dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. Sono esclusi dalla sospensione, solo i casi di urgenza.

Quali sono le nuove modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi

Quest’anno è stata inaugurata una nuova modalità semplificata della dichiarazione dei redditi. Dovrebbe essere molto più semplice da compilare, con una guida passo passo.

Il Modello 730, inoltre, è stato esteso a molti più contribuenti non titolari della Partita Iva, che hanno percepito, l’anno d’imposta precedente, redditi diversi.

Non bisogna pensare che i controlli diminuiranno. Molti controlli che prima venivano effettuati successivamente alla presentazione del modello, quest’anno saranno svolti prima, in anticipo. Inoltre, durate gli ultimi anni, il numero dei controlli è notevolmente incrementato.

Facciamo presente, infine, che ci sono anche alcuni casi in cui è possibile evitare i controlli sulla dichiarazione dei redditi.

Assegno di mantenimento: chi può fruire della deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi

Chi versa l’assegno di mantenimento può fruire di una deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Il mantenimento è un onere che può essere dovuto all’ex coniuge oppure ai figli, con le dovute differenze.

Nella dichiarazione dei redditi, con il Modello 730 o con il Modello Redditi, può essere dedotto solo in un caso.

Vediamo a chi spetta la deduzione e come funziona.

A chi spetta la deduzione dell’assegno di mantenimento

La parte che corrisponde l’assegno di mantenimento all’ex coniuge può fruire di una deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

L’assegno di mantenimento è una misura economica che viene corrisposto dal coniuge economicamente più forte verso l’altro coniuge con reddito inferiore non in grado di provvedere al suo sostentamento autonomamente.

Quando sussiste una disparità economica tra i due ex componenti di una coppia, chi tra i due ha un reddito inferiore ha diritto a richiedere l’assegno di mantenimento. La deduzione fiscale è disciplinata dal DPR n. 917/1986, articolo 10, comma 1, lettera c). I versamenti sono considerati oneri deducibili, ovvero spese che abbattono la base imponibile, consentendogli di pagare meno tasse.

Non sempre è possibile portare le spese in deduzione. Spetta solo quando i versamenti sono stati corrisposti per:

  • Separazione legale e affettiva;
  • Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Scioglimento o annullamento del matrimonio.

È bene far presente che la deduzione è ammessa solo quando è presente l’apposito provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Quando non spetta la deduzione fiscale?

  • Per le somme che sono state corrisposte in un’unica soluzione;
  • Per l’assegno di mantenimento versato solo una tantum dal Giudice;
  • Per le somme versate a titolo di quota di mutuo.

Inoltre, la quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Per quanto riguarda le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat si possono dedurre solo quando la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’ex coniuge. Ciò vuol dire che non è possibile fruire della deduzione fiscale per gli assegni corrisposti volontariamente.

Come funziona la deducibilità nella dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sul funzionamento della deducibilità. Quando l’importo indicato nel provvedimento del Giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, allora si può dedurre il 50% del totale.

Si possono dedurre gli importi pagati a titolo di arretrati anche qualora corrisposti in un’unica soluzione. Tuttavia, devono rappresentare un’integrazione degli assegni pensionistici precedenti.

Inoltre, come comunicato dall’Agenzia delle entrate, è stata ammessa la deducibilità anche dei canoni d’affitto e delle spese condominiali determinati dal giudice e corrisposti periodicamente dall’ex coniuge.

Invece, per quanto riguarda gli assegni alimentari periodici corrisposti all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche se gli importi vengono utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti il dovuto che sono state versate in suo favore.

Sono anche deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo e che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

Come fruire della deduzione

L’ex coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, come abbiamo visto, può portarlo in deduzione durante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dove deve essere indicato l’importo?

  • Chi presenta il Modello 730, deve indicarlo nella sezione II, Quadro E, rigo E22;
  • Chi presenta il Modello Redditi PF, deve indicarlo nella sezione II, Quadro RP, rigo RP 22.

Il contribuente deve dichiarare l’importo e il codice fiscale del coniuge percettore e, inoltre, presentare la seguente documentazione:

  • Sentenza di separazione o divorzio;
  • Bonifici e ricevute.

Detrazione spese dentista: quali sono gli interventi ammessi

Alcune spese sostenute dal dentista è possibile recuperarle in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, beneficiando della detrazione fiscale.

Infatti, gli interventi volti al miglioramento della salute del paziente rientrano nelle spese dentistiche detraibili, con alcune esclusioni. La detrazione è volta non solo a sostenere coloro che sono costretti ad affrontare i costi legati alla propria salute orale, ma anche a promuovere l’accesso alle cure odontoiatriche.

Nel testo, vediamo quali sono gli interventi ammessi, quelli esclusi e come detrarre le spese.

Come funziona la detrazione spese dentista

Tra le spese sanitarie detraibili in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ci sono anche quelle dentistiche. La detrazione delle spese del dentista è pari al 19%, rispettando un apposito limite e superando la franchigia di 129,11 euro.

Se per alcuni cittadini sono previste agevolazioni fiscali, per altri la detrazione fiscale è l’unica via percorribile. Come vedremo, non tutti i costi sostenuti dal dentista possono essere portati in detrazione perché l’agevolazione interessa solo le spese di natura sanitaria.

Come si detraggono le spese? La normativa finanziaria introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2020, non è più consentito effettuare pagamenti in contanti per ottenere le detrazioni delle spese mediche e sanitarie. Sono incluse, naturalmente, anche quelle dentistiche.

Quindi, per beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti siano tracciabili, utilizzando carte di credito o debito, bonifici o altri strumenti di pagamento digitale.

Quali sono le spese dentistiche detraibili

Le spese dentistiche detraibili sono quelle che hanno come scopo il miglioramento della salute dei denti.

Vi rientrano anche le prestazioni odontoiatriche ed i cicli di cure mediche odontoiatriche, così come le spese sostenute dall’igienista dentale. Quest’ultimo caso, infatti, rientra nelle professioni tecnico-sanitarie, area tecnico – assistenziale, figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001.

Inoltre, sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi di protesi dentaria e di prodotti per dentiere.

Quali spese dentistiche non sono detraibili

Le spese dentistiche che, invece, non hanno come obiettivo quello di migliorare la salute dei denti non sono ammesse alla detrazione.

Quindi, sono esclusi tutti i trattamenti estetici come, per esempio, lo sbiancamento dei denti. Per avere diritto alla detrazione Irpef del 19%, le spese devono essere esclusivamente di natura sanitaria.

Documentazione da conservare

Per avere accesso, in linea generale, alle detrazioni delle spese mediche e sanitarie, i contribuenti devono aver cura di conservare la documentazione attestante le stesse.

Di quali documenti si tratta? Il contribuente che intende fruire della detrazione deve controllare e conservare:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista;
  • Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale;
  • Ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

Il contribuente deve indicare gli estremi della fattura o della ricevuta del professionista, il numero e la data della stessa. Ai fini della detrazione, come già detto, è necessario essere in possesso di un documento che certifichi il corrispettivo del professionista che ha reso la prestazione sanitaria.

Quindi, la ricevuta o la fattura deve contenere i riferimenti alla figura professionale, se odontoiatra o igienista dentale, e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Guida alla detrazione delle spese mediche nel Modello 730/2024

Chi presenta il Modello 730/2024 può avere accesso alla detrazione delle spese mediche, ma nel rispetto di alcuni limiti e condizioni.

Innanzitutto, occorre superare una franchigia di 129,11 euro e non superare l’importo massimo stabilito per l’anno in corso.

Inoltre, bisogna sapere anche quali sono le spese mediche ammesse alla detrazione, in quanto non tutte sono detraibili. È molto importante, quindi, conoscere le linee guida fornite dall’Agenzia delle entrate.

Nel testo, faremo proprio una breve guida, fornendo tutte le informazioni necessarie.

Come funziona la detrazione delle spese mediche nel Modello 730/2024

I contribuenti, in sede di presentazione del Modello 730/2024, possono fruire di un importante beneficio fiscale, utile a fronteggiare i costi sanitari. Stiamo parlando della detrazione delle spese mediche, le cui modalità e criteri vengono stabiliti dal TUIR.

È possibile beneficiare di una detrazione pari al 19% sull’importo eccedente la soglia di 129,11 euro. Quindi, per aver accesso alle detrazioni, è opportuno che venga superata, prima di tutto, la franchigia.

Come fruire della detrazione? Il contribuente deve sommare le spese sostenute durante l’anno d’imposta di riferimento e sottrarre la franchigia, ovvero 129,11 euro. Sulla somma risultante verrà applicata la detrazione del 19%.

Spetta, nel rispetto dei limiti e condizioni, anche la detrazione delle spese mediche rimborsate da una assicurazione e anche da quelle dei figli. Nel secondo caso, può beneficiarvi il genitore che dichiara i figli a proprio carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di entrambi, allora si può optare per la suddivisione della percentuale di detrazione in parti uguali o personalizzate o, in alternative, far detrarre le spese solo da uno dei due.

Facciamo presente che è possibile detrarre solo le spese tracciabili. Per questo motivo, è opportuno conservare debitamente tutte le ricevute e la documentazione come prova di pagamento.

Come sapere quali sono le spese mediche detraibili

Conoscere le spese mediche che possono essere portate in detrazione rappresenta uno dei dubbi principali. Intanto, come abbiamo già precisato, le spese devono essere correttamente documentate e devono, altresì, soddisfare i criteri stabiliti dalla normativa fiscale di riferimento.

Tra le spese detraibili si cono tutte le quelle relative alle cure farmacologiche, visite specialistiche, trattamenti specifici e interventi chirurgici.

È molto importante che queste siano debitamente tracciabili e supportate da:

  • Scontrino, ricevuta o fattura, in cui siano riportate tutte le informazioni. Se si tratta di farmaci è opportuno specificarne la natura, la quantità e qualità. Invece, quando si tratta di visite è opportuno che siano riportati i dati sulla struttura, sul costo e sul tipo di prestazione;
  • Codice fiscale dell’acquirente o del beneficiario.

Per quanto riguarda le spese farmaceutiche, nella descrizione del prodotto deve essere presente la dicitura “farmaco” o “medicinale” e deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto medico (AIC).

Sono detraibili anche le spese che introducono prestazioni specialistiche rese da psicologi, biologi o fisioterapisti, le terapie e gli esami diagnostici specifici.

Importo massimo detraibile

Non è previsto un tetto massimo delle spese mediche detraibili. Il limite è implicitamente definito per ciascun contribuente dall’ammontare delle imposte pagate.

Ciò vuol dire che il massimo importo detraibile corrisponde alle imposte effettivamente versate che, in linea teorica, rappresentano il limite per fruire delle detrazioni fiscali.

Tuttavia, è opportuno comunque far presente che se il totale dei costi sanitari supera il limite di 15.493,71 euro, si può suddividere la detrazione in 4 quote annuali di pari importo.

Inoltre, nel caso in cui i costi sostenuti per l’assistenza specifica a persone con patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, non è possibile deve superare il massimale di 6.197,48 euro.

In tema di detrazioni, si rimanda anche: Quanto si recupera con il 730 per l’affitto? Ecco chi ha diritto alla detrazione