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Tag: controlli fisco

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: con la pubblicazione del provvedimento n. 281202 del 1° luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità attraverso le quali ha messo e metterà a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) tutti gli elementi e tutte le informazioni con lo scopo di comunicare ai medesimi eventuali omissioni o anomalie dichiarate, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalle legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 24 dicembre 2019, del 2 febbraio 2021, del 30 aprile 2021, del 21 marzo 2022, del 29 aprile 2022, dell’8 febbraio 2023 e del 28 aprile 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022;
  • il provvedimento del 13 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 30 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 24 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 28 febbraio 2023;
  • i provvedimenti del 28 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 23 marzo 2023;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: in arrivo le lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citate normative, con l’obiettivo di evitare delle eventuali violazioni e di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i seguenti elementi ed informazioni:

  • le comunicazioni per ciò che concerne delle possibili omissioni o delle possibili anomalie in merito ai dati che sono stati dichiarati ai fini degli ISA;
  • le risposte eventualmente inviate da parte del contribuente per quanto riguarda le comunicazioni di cui al punto precedente.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo per la mancata compilazione

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, che non hanno compilato il quadro VE o che hanno operazioni attive dichiarate per un importo inferiore a 1.000 euro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, relativo al “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate annuncia l’arrivo di comunicazioni in caso di omissioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in arrivo le comunicazioni via PEC ai fini dell’adempimento spontaneo per tutti coloro che si trovano nelle seguenti circostanze:

  • non hanno presentato la dichiarazione IVA 2024;
  • non hanno compilato il quadro VE della dichiarazione IVA 2024;
  • le operazioni attive dichiarate sono di importo inferiore a 1.000 euro.

In questi casi, nello specifico, l’amministrazione finanziaria effettua dei controlli per poi inviare delle comunicazioni ai contribuenti interessati, le quali contengono le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA;
  • la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini previsti.

Guadagni online nuove norme sul tracciamento dei redditi: chi è soggetto all’obbligo di dichiarare i soldi delle vendite e dei servizi?  

Guadagni online: nuove norme sul tracciamento dei redditi nel 2024. È in corso l’implementazione di un nuovo obbligo di pagamento delle tasse legato al tracciamento delle vendite online. Il governo italiano, attraverso l’emanazione del D.lgs n. 32/2023, ha recepito le disposizioni normative contenute nella Direttiva UE 2021/514 (DAC 7) riguardo alla tracciabilità delle vendite online. Vediamo insieme quando dichiarare i guadagni online.

Guadagni online tracciamento dei redditi 2024

L’Agenzia delle Entrate ha reso operative le istruzioni previste dalla Direttiva UE 2021/514. In questo modo, da una parte si apre la porta a una nuova tassazione, mentre dall’altra si attivano i meccanismi per far emergere l’economia sommersa attraverso il recupero di almeno 30 miliardi di gettito fiscale.

Il filo conduttore che lega i guadagni online e il fisco è la stessa piattaforma utilizzata regolarmente per diverse operazioni, come ad esempio prenotare locazioni tramite Booking e molto altro.

In sostanza, a breve dovrebbe scattare l’obbligo di comunicare i ricavi online attraverso la stessa piattaforma utilizzata per l’acquisizione della vendita online. In questo contesto, non rientrerebbero i ricavi inferiori a 2.000 euro per un totale complessivo di almeno 30 operazioni.

Dal 2024, precisamente entro il 29 febbraio, partirà lo scambio delle informazioni ricavate dalle piattaforme online tra i singoli Paesi dell’UE.

Quando dichiarare guadagni online?

Per i redditi ricavati nel periodo d’imposta 2023, la prima comunicazione dovrà essere registrata entro il 31 gennaio 2024.

D’altra parte, è importante notare che il decreto non è operativo, ma la Direttiva UE 2021/514 riguarda i redditi prodotti dal 31 dicembre 2022.

Difatti, l’Italia, per non essersi adeguata agli standard europei, è stata messa in mora dallo scorso 27 gennaio.

Quando i soldi guadagnati online vanno dichiarati all’Agenzia delle Entrate

Si tratta di una nuova norma che prevede l’obbligo per i gestori delle piattaforme online di trasmettere i proventi delle vendite o servizi di tutti gli inserzionisti.

Sono esonerati i contribuenti con meno di 30 operazioni per un totale complessivo inferiore a 2.000 euro annui.

Il gestore della piattaforma online, nel pieno rispetto degli obblighi di privacy, deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati dei venditori (privati), tenendo conto delle disposizioni normative. Pertanto, saranno trasmessi diversi elementi, tra cui: dati generali, codice fiscale o partita IVA, eventuale NIF e molti altri.

I gestori delle piattaforme online dovranno comunicare diversi dati, tra cui:

  • identificativo del conto finanziario;
  • titolarità;
  • residenza; 
  • corrispettivo versato;
  • commissioni pagate (se dovute);
  • per locazioni di beni immobili, affitti brevi, residenziali, commerciali e altro saranno trasmessi anche i dati sulle operazioni.

Come dichiarare le vendite online?

Secondo quanto si legge su PMI.it, entro il 31 gennaio 2024, i gestori delle piattaforme online presenti sul suolo nazionale, incluse alcune piattaforme extra-UE (FPO – Foreign Platform Operator), saranno obbligati a trasmettere i dati degli incassi delle vendite di beni e prestazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, i contribuenti privati che utilizzano i canali online per realizzare prestazioni e vendite dovranno comunicare gli incassi nella dichiarazione dei redditi.

È importante sottolineare che tutte le istruzioni relative alle regole, allo scambio dei dati fiscali e ad altri elementi sono contenute nel provvedimento pubblicato il 20 novembre 2023.

Come funziona il tracciamento dei ricavi online?

La norma prevede l’indicazione di tutti gli incassi prodotti dalle vendite di beni e servizi online, incluso anche il noleggio di mezzi di trasporto.

A titolo di esempio, se un contribuente si registra su una piattaforma online per vendere vari beni, come vestiti, mobili usati, auto e altro; o dei servizi come possono essere le locazioni di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e altro, sarà la stessa piattaforma attraverso cui è stata annotata l’operazione di vendita a trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati a essa riconducibili.

Inoltre, è la stessa piattaforma online che permetterà il libero accesso alle autorità fiscali degli altri stati dell’UE.

Con questo sistema, è difficile che il contribuente possa sfuggire al pagamento delle tasse, se dovute.

Quando bisogna dichiarare i guadagni online per il tracciamento redditi?

Come detto sopra, per i redditi derivanti dal periodo d’imposta 2023, la prima comunicazione dovrà essere registrata entro il 31 gennaio 2024.

D’altra parte, è importante notare che il decreto non è ancora in vigore, ma la Direttiva UE 2021/514 riguarda i redditi prodotti a partire dal 31 dicembre 2022.

Per gestire completamente l’operazione di trasmissione dei dati generati dalle vendite online dei contribuenti, è fondamentale che i gestori delle piattaforme online si registrino presso l’Amministrazione finanziaria. In caso contrario, rischiano di incorrere in sanzioni piuttosto consistenti.

Ad esempio, per l’omessa comunicazione dei dati, il gestore potrebbe essere soggetto a una sanzione pecuniaria che varia da 3.000 a 31.500 euro.