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Tag: contributi

Riscatto periodi senza contribuzione: le istruzioni INPS per l’invio della domanda

Riscatto periodi senza contribuzione: con la pubblicazione della circolare n. 69 del 29 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della normativa relativa all’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell’11 settembre 1962;
  • l’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 148 del 27 giugno 1997;
  • l’art. 20, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione delle circolari n. 36 del 5 marzo 2019 e n. 106 del 25 luglio 2019.

Riscatto periodi senza contribuzione: l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda online

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato art. 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024, ha reintrodotto per gli anni 2024 e 2025 l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

A tal proposito, dietro parere fornito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la nuova normativa relativa al riscatto dei periodi senza contribuzione ed, in particolare, alle modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 la domanda di riscatto può essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso uno dei seguenti canali:

  • il servizio online “Riscatti” disponibile sul sito web dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID, CIE, CNS, eIDAS o, se impossibilitati, con il PIN dispositivo;
  • il Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 (gratis da telefono fisso) o al numero 06 164 164 (a pagamento da telefono cellulare);
  • gli Istituti di Patronato e gli intermediari dell’Istituto.

Contributi ENPACL: come compilare il “codice posizione” per il versamento? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Contributi ENPACL: con la pubblicazione della risoluzione n. 27/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del campo “codice posizione” del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto interministeriale del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
  • la convenzione del 14 aprile 2014, che è stata stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.

Contributi ENPACL: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del campo “codice posizione” del modello F24 relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).

Tale necessità, nello specifico, è scaturita in seguito alle richieste che sono state effettuate da parte dell’ENPACL stesso ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.

Pertanto l’amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno specificare che il sopra citato campo “codice posizione” deve essere compilato indicando al suo interno il codice univoco formato da nove caratteri numerici che è riportato sulle comunicazioni di pagamento precompilate dall’ENPACL e disponibili all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’Ente.

Per quanto riguarda la compilazione dei restanti campi del modello di pagamento F24, invece, l’AdE rimanda a quanto è stato comunicato all’interno della precedente risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.

Come compilare il modello F24?

Dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL in data 14 aprile 2014, con la suddetta risoluzione n. 55/E del 2014 l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che i consulenti del lavoro interessati devono inserire le seguenti causali contributo nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro):

  • E050 denominato “ENPACL – Contribuzione soggettiva – pari al 12% del reddito professionale”;
  • E051 denominato “ENPACL – Contribuzione integrativa – pari al 4% del volume d’affari IVA”;
  • E052 denominato “ENPACL – Contribuzione facoltativa aggiuntiva – pari a 500 euro o multipli”;
  • E053 denominato “ENPACL – Contribuzione in acconto – contribuzione soggettiva e integrativa”;
  • E054 denominato “ENPACL – Contribuzione per maternità – per oneri della relativa indennità”;
  • E055 denominato “ENPACL – Rateazione – morosità contributiva”;
  • E056 denominato “ENPACL – Ravvedimento – morosità contributiva”;
  • E057 denominato “ENPACL – Contribuzione volontaria ai fini della pensione di vecchiaia”;
  • E058 denominato “ENPACL – Sanzioni fisse o percentuali”;
  • E059 denominato “ENPACL – Ricongiunzione – onere a carico del richiedente”;
  • E060 denominato “ENPACL – Riscatto militare – onere a carico del richiedente”;
  • E061 denominato “ENPACL – Riscatto laurea – onere a carico del richiedente”;
  • E062 denominato “ENPACL – Riscatto praticantato – onere a carico del richiedente”;
  • E063 denominato “ENPACL – Riscatto quote ridotte – onere a carico del richiedente”;
  • E064 denominato “ENPACL – Altro – causale generica”.

Nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni: online le istruzioni INPS

Online le istruzioni dell’INPS sul nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni. Si tratta di un’opportunità valida solo per i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1996 e che si trovano interamente nel sistema di calcolo contributivo.

Le regole applicative sono pronte: il nuovo periodo di riscatto contributivo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio, in via sperimentale, ed è applicabile nel biennio 2024-25.

Di seguito, tutte le novità.

Riscatto dei contributi fino a 5 anni

L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 69/2024, ha fornito le istruzioni sul nuovo riscatto dei contributi fino a 5 anni.

Si tratta di una novità introdotta dalla Legge di Bilancio, nell’ambito della cosiddetta pace contributiva.
I 5 anni da riscattare si calcolano senza considerare gli eventuali altri periodi di riscatto precedenti.

Nella circolare, l’Istituto spiega che il pagamento dei contributi per i periodi non coperti da contribuzione andrà fatta con le aliquote contributive vigenti.

Quali anni si possono riscattare

È possibile riscattare un periodo fino a 5 anni, anche non continuativi, compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024 e riguardare periodi tra l’anno del primo contributo accreditato e quello dell’ultimo.

Il periodo oggetto del riscatto può essere anche anteriore alla data del primo contributo o successivo alla data dell’ultimo. Ciò che conta è che sia riferito allo stesso anno del contributo iniziale o di quello finale e compreso nell’intervallo di tempo indicato.

Il massimo di 5 anni è determinato senza considerare gli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi del decreto legge n 4/2019.

Chi può chiedere il riscatto

Il nuovo riscatto dei contributi è rivolto ai lavoratori iscritti ad una delle gestioni INPS, senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Inoltre, non si deve essere titolari di pensione diretta.

È necessario avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto. Naturalmente, il contributo deve essere stato versato precedentemente alla data di presentazione delle domande.

Cosa succede in caso di più posizioni? Se l’assicurato, all’atto di presentazione della domanda di riscatto, sia titolare posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà può essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

È importante sottolineare che sono riscattabili solo i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Quindi, la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Chi non è ammesso? Sono escluse le casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea.

Come richiedere il riscatto dei contributi fino a 5 anni

La domanda può essere presentata solo fino al 31 dicembre 2025. Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta in via sperimentale.

La presentazione è telematica oppure utilizzando il servizio di contact center. Come accedere alla procedura online? È sufficiente seguire il percorso indicato di seguito: Pensione e Previdenza, poi, Ricongiunzioni e riscatti. Cliccare su Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e, infine, su Riscatti.

Può presentare la domanda direttamente l’interessato o i superstiti oppure i parenti e gli affini entro il secondo grado, ma previo il suo consenso. Invece, le domanda da parte del datore di lavoro devono essere presentate utilizzando il modello AP135.

Modalità di calcolo

Si deve versare un onere di riscatto che viene calcolato utilizzando il meccanismo a percentuale. Si tratta di un meccanismo previsto del dlgs 184/1997.

La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno lontani rispetto alla data della domanda. Inoltre, è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Contributi giornalisti da luglio 2022: i chiarimenti INPS

Contributi giornalisti: con la pubblicazione del messaggio n. 1976 del 23 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi contributivi che sono dovuti a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 relativi ai giornalisti professionisti, ai giornalisti pubblicisti e ai praticanti che operano con un contratto di lavoro dipendente di natura giornalistica.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 103, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1 della legge n. 1564 del 20 dicembre 1951, recante “Previdenza ed assistenza dei giornalisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 16 gennaio 1952, nonché alla precedente circolare n. 82 del 14 luglio 2022, la quale è stata pubblicata sempre da parte dell’Istituto stesso e la quale definisce al paragrafo 4 quelle che sono le “Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens”.

Contributi giornalisti: l’INPS invia delle comunicazioni ai datori di lavoro per correggere gli errori sui flussi Uniemens presentati da luglio 2022

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 103, della Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° luglio 2022 sono state trasferite le funzioni previdenziali che venivano svolte in precedenza da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), esclusivamente per quanto riguarda la gestione sostitutiva.

Pertanto, sempre a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 risultato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

  • i giornalisti professionisti;
  • i giornalisti pubblicisti;
  • i giornalisti praticanti.

Tali soggetti, nello specifico, devono essere necessariamente titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione della successiva circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l’INPS chiarisce che a partire dal periodo di competenza “luglio 2022” i giornalisti sopra richiamati sono iscritti presso:

  • la Gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano rispettate le seguenti condizioni:
    • il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità;
    • il lavoratore interessato sia titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
  • la Gestione ordinaria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui il lavoratore interessato si trovi in una delle seguenti circostanze:
    • sia assunto dopo il 30 giugno 2022;
    • sia già titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla data del 30 giugno 2022, cessi il proprio rapporto di lavoro in essere e ne instauri uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

A tal proposito, in particolare, per quei datori di lavoro che a partire dal 1° luglio 2022 hanno esposto in maniera errata i flussi Uniemens relativi ai giornalisti in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà delle apposite comunicazioni via PEC (posta elettronica certificata) e attraverso l’utilizzo della c.d. “Comunicazione bidirezionale”, nelle quali saranno indicati i seguenti aspetti:

  • i codici fiscali dei lavoratori;
  • le relative competenze errate.

Sgravi contratti di solidarietà: le istruzioni INPS per la fruizione da parte delle imprese

Sgravi contratti di solidarietà: con la pubblicazione della circolare n. 66 del 20 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili che devono essere osservate per quanto riguarda la fruizione delle riduzioni contributive che si riferiscono ai contratti di solidarietà da parte delle imprese che hanno sottoscritto questi ultimi e che sono state ammesse allo sgravio dei contributi in questione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, nonché dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda gli sgravi contributivi in favore delle imprese che hanno firmato dei contratti di solidarietà ed, in particolare quali sono le istruzioni operative e contabili per la fruizione della riduzione dei contributi in oggetto.

Sgravi contratti di solidarietà: le istruzioni INPS per il calcolo della riduzione dei contributi che spetta alle imprese

Ai fini del calcolo degli sgravi contributivi che spettano alle imprese che sottoscrivono contratti di solidarietà l’INPS specifica che la riduzione deve essere applicata sui contributi che sono stati versati per ogni dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro.

Nello specifico, per ogni mese i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione di importo pari al 35% dei contributi dovuti per ogni lavoratore a cui è stata posta una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% rispetto a quello previsto dal contratto.

Non consentono di beneficiare degli sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà e vanno quindi esclusi dal calcolo totale, invece, i seguenti contributi dovuti da parte delle imprese interessate:

  • il contributo di importo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
  • il contributo di solidarietà sui pagamenti che sono destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997;
  • il contributo eventualmente dovuto al Fondo di solidarietà del trasporto aereo in base a quanto viene disposto dall’art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • il contributo eventualmente dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base all’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi disposta dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge sopra richiamata.

Le istruzioni operative e contabili dell’INPS alle imprese per beneficiare della riduzione dei contributi

Le imprese ammesse agli sgravi contributivi in oggetto devono inserire i seguenti elementi all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:

  • nell’elemento <CausaleACredito> deve essere indicato il nuovo codice causale L991, recante “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
  • nell’elemento <SommeACredito> deve essere indicato l’importo.

Per quanto riguarda la rilevazione contabile degli sgravi contributivi in favore delle imprese che sottoscrivono dei contratti di solidarietà si adotterà il nuovo conto “GAW37352”.

Bonus mamme lavoratrici 2024: nuova app per la comunicazione diretta all’INPS per l’esonero contributivo

Bonus mamme lavoratrici 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato il rilascio di una nuova applicazione informatica ai fini dell’invio della comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte delle lavoratrici madri con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che hanno almeno tre o più figli e che possono, dunque, fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in oggetto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Organizzazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 180 a 182, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Bonus mamme lavoratrici 2024: l’INPS rilascia una nuova utility per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ecco come accedere

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dai sopra citati commi da 180 a 182 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, l’INPS ha comunicato di aver rilasciato una nuova applicazione informatica al fine di consentire alle lavoratrici madri interessate di comunicare in maniera diretta all’Istituto stesso alcune informazioni che sono necessarie per beneficiare del bonus mamme lavoratrici 2024.

Nello specifico, l’accesso alla nuova app denominata Utility Esonero Lavoratrici Madri può essere effettuato recandosi sul sito web ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > Strumenti > Vedi tutti > Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) > Utilizza lo strumento”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo aver effettuato l’accesso all’interno dell’applicazione informatica sopra richiamata le lavoratrici madri interessate potranno procedere con l’indicazione dei codici fiscali oppure, in loro assenza, dei dati anagrafici relativi ai propri figli.

Tale applicazione, in particolare, è stata introdotta da parte dell’Istituto con lo scopo di consentire la comunicazione diretta esclusivamente da parte delle lavoratrici madri per le quali sono presenti all’interno degli archivi dell’INPS i flussi di denuncia Uniemens in cui i rispettivi datori di lavoro hanno indicato la fruizione dell’esonero in questione con i relativi codici di conguaglio, senza però aver inserito i codici fiscali dei figli delle mamme beneficiarie.

Per semplificare la compilazione della nuova applicazione informatica con i dati che sono necessari l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale procederà con l’invio alle lavoratrici madri interessate di un’apposita comunicazione via email (posta elettronica ordinaria).

Nello specifico, tale comunicazione sarà recapitata esclusivamente a coloro che sono già beneficiarie del bonus mamme lavoratrici 2024, che hanno già effettuato la registrazione all’interno dei servizi online che vengono messi a disposizione da parte dell’INPS sul proprio sito web ufficiale e che hanno già indicato il proprio indirizzo email sul quale ricevere le comunicazioni dall’Istituto stesso.

In alternativa, le mamme lavoratrici che sono impossibilitate ad accedere alla suddetta utility oppure che sono sprovviste del codice fiscale e delle credenziali digitali per l’autenticazione dovranno necessariamente recarsi in maniera fisica presso la Struttura INPS competente sul territorio ricordandosi di portare con sé tutta la documentazione integrativa necessaria al fine di consentire agli operatori dell’Istituto di procedere con le opportune verifiche per quanto riguarda la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto.

Contributi sindacali pensione: convenzione tra INPS e FIGEC

Contributi sindacali pensione: con la pubblicazione della circolare n. 60 del 3 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’INPS stesso e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC) in merito alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, recante “Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 212 del 16 agosto 1972;
  • la legge n. 485 dell’11 agosto 1972, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 222 del 26 agosto 1972;
  • l’art. 11 della legge n. 364 del 31 luglio 1975, recante “Modifiche alla disciplina dell’indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 14 agosto 1975;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 179 del 4 agosto 2015;
  • il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 205 del 4 settembre 2018.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante “Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485”, nonché dalla nota n. 9050 del 3 agosto 2023.

Contributi sindacali pensione: l’INPS stipula una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC)

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, lo scorso 18 dicembre 2023 l’INPS ha firmato una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC) per la riscossione dei contributi sindacali che devono essere versati dagli associati che beneficiano di un trattamento pensionistico.

La durata della convenzione in oggetto è fino al 31 dicembre 2024, è rinnovabile per altri tre anni su richiesta tramite PEC entro giugno 2024 da parte della FIGEC e si può recedere con le stesse modalità.

La convezione tra l’INPS e la FIGEC prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi gestiti dall’Istituto;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024, la circolare INPS

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione della circolare n. 58 del 22 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre dell’anno in corso dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico si parla della prescrizione dei contributi che sono dovuti dalle pubbliche amministrazioni per ciò che concerne i dipendenti pubblici che risultano iscritti alle seguenti Gestioni:

  • la Gestione dipendenti pubblici, per quanto riguarda i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019;
  • la Gestione separata di cui all’art. 2, commi 26 e ss., della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 16 e 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 della normativa in materia di sanzioni civili.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: le istruzioni INPS sull’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando seguito ed in base a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’INPS all’interno del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dal sopra citato art. 1, commi 16 e 17, del decreto Milleproroghe.

Tale normativa, in particolare, ha previsto l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai dipendenti pubblici che devono essere versati alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e alla Gestione separata.

Questa contribuzione, nello specifico, è dovuta da parte delle pubbliche amministrazioni che sono disciplinate dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2001.

Tale proroga fissata al 31 dicembre 2024 ha ad oggetto i contributi relativi ai seguenti benefici economici che percepiscono i dipendenti pubblici che operano, per l’appunto, presso le pubbliche amministrazioni di cui al suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001:

  • i trattamenti pensionistici (la pensione);
  • i trattamenti di previdenza, ovvero:
    • i trattamenti di fine servizio (TFS);
    • i trattamenti di fine rapporto (TFR).

Pertanto, rinviando a quanto era stato disposto all’interno della precedente circolare INPS n. 92 del 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso chiarisce che per ciò che concerne le posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici le pubbliche amministrazioni interessati potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative relative ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 attraverso l’utilizzo delle seguenti modalità già in uso:

  • per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 31 dicembre 2023 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alla Cassa CTPS e per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 30 settembre 2012 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI e CPS, il datore di lavoro potrà utilizzare uno dei seguenti sistemi:
    • il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA;
    • l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
  • per quanto riguarda i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 relativi ai soggetti citati al punto precedente, il datore di lavoro potrà utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Contributi a fondo perduto associazioni e società sportive dilettantistiche: domanda entro il 22 aprile 2024

Contributi a fondo perduto associazioni e società sportive dilettantistiche: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata dell’8 marzo 2024 il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (CdM) ha comunicato quali sono gli importi, qual è la scadenza prevista e quali sono le modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda del contributo in oggetto.

Il suddetto comunicato stampa del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 dicembre 2023, il quale è stato redatto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed il quale a sua volta si riferisce a quanto è stato disposto in precedenza all’interno delle seguenti normative:

  • la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri”
    , e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio
    dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59″
    , e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, così come modificato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, il quale è stato registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e all’Ufficio per lo sport”, il quale ha apportato delle modifiche al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012;
  • il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, recante “Nomina dei Ministri”;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022, recante “Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dr. Alfredo Mantovano”;
  • l’art. 25, comma 2, nonché l’art. 35, comma 2, comma 8 sexies, comma 8 septies e comma 8 decies, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023.

Contributi a fondo perduto associazioni e società sportive dilettantistiche: importi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del suddetto comunicato stampa dell’8 marzo 2024 il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (CdM) ha specificato che la domanda relativa al contributo per oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche può essere presentata a partire dalle ore 12:00 della giornata di lunedì 11 marzo 2024 e fino alle ore 23:59 della giornata di lunedì 22 aprile 2024.

A tal proposito, il Dipartimento per lo Sport ha comunicato che sono stati stanziati 8,3 milioni di euro e che questi ultimi vengono riconosciuti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in misura pari a quanto è stato versato nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 per quanto riguarda i compensi dei lavoratori sportivi che operano con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Requisiti e come fare domanda

Ecco quali sono i requisiti per accedere al contributo in oggetto:

  • essere una ASD o una SSD iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • non aver conseguito nel 2022 ricavi superiori a 100.000 euro;
  • aver versato dei contributi previdenziali per quanto riguarda i lavoratori sportivi co.co.co. da luglio a novembre 2023.

La domanda per i contributi a fondo perduto associazioni e società sportive dilettantistiche deve essere presentata attraverso l’apposita piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con le modalità definite nel DPCM del 29 dicembre 2023.

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