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Tag: contributi inps

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: tassi in discesa per i contributi previdenziali e assistenziali

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: con la pubblicazione della circolare n. 71 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione dell’importo relativo all’interesse di dilazione e di differimento e alle somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 6 giugno 2023, la quale è stata adottata da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e la quale ha disposto una riduzione pari a 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), portandolo così, a partire dal 12 giugno 2024, al 4,25%.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: ecco di quanto variano gli interessi e le sanzioni in seguito all’aumento dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea va ad incidere sui seguenti fattori:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento che deve essere applicato sui contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 12 giugno 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,25% annuo.

Questa modifica, in particolare, non verrà applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e che sono stati già notificati con l’indicazione del precedente tasso di interesse in vigore, ma sarà applicato, per l’appunto, esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 4,25% incide anche sulle sanzioni civili, le quali a partire dal 12 giugno 2024 saranno dovute in misura pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, nello specifico, saranno dovute nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

Ciò nonostante, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, ossia in caso di evasione, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non pagati entro la scadenza fissata dalla legge.

Le sanzioni, invece, saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e, in base a quanto è stato definito dalla deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, queste ultime dovranno essere calcolate a seconda dell’importo del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

In particolare, la suddetta deliberazione prevede esplicitamente che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che nel caso in cui il tasso del TUR scenda al di sotto di quest’ultimo, allora:

  • la riduzione massima sarà pari al tasso legale stesso;
  • la riduzione minima sarà pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (4,25%) presenta attualmente un importo superiore rispetto a quello del tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,5%), allora a partire dal 12 giugno 2024 la riduzione sarà pari all’ex TUR (4,25%).

Contratti di solidarietà 2024: sgravi contributivi in Uniemens entro il 16 settembre, le istruzioni INPS per la compilazione

Contratti di solidarietà 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2179 del 10 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda le modalità di recupero delle quote di sgravio contributivo che spettano alle imprese beneficiarie attraverso la compilazione e l’esposizione nel flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, recante “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 30 ottobre 1984 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984;
  • l’art. 6 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 2 ottobre 1996 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996;
  • l’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017, recante “Riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996 riconosciuto in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo D.lgs.”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza attraverso la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, la quale è stata successivamente approvata con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1993, che è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 245 del 18 ottobre 1993.

Contratti di solidarietà 2024: le istruzioni INPS su come accedere alla riduzione dei contributi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha effettuato delle ulteriori rilevazioni ed ha ammesso altre imprese allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, indicandole all’interno dell’Allegato n. 1 del messaggio in questione.

Pertanto, le suddette imprese beneficiarie hanno l’obbligo di indicare la quota di riduzione dei contributi che gli spetta all’interno del flusso Uniemens entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in oggetto, ovvero entro il 16 settembre 2024.

In particolare, ecco qui di seguito le istruzioni dell’Istituto per la compilazione dei campi <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:

  • nell’elemento <CausaleACredito> il datore di lavoro deve inserire il codice causale già in uso “L982”;
  • nell’elemento <ImportoACredito> il datore di lavoro deve inserire il relativo importo.

Gestione separata INPS: la tabella con le aliquote contributive per il 2024

Gestione separata INPS aliquote 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 2090 del 3 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’individuazione dei codici <Tipo rapporto> che devono essere indicati all’interno dei flussi Uniemens relativi ai compensi pagati ai lavoratori parasubordinati per i quali sussiste l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, recante “Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024”.

Gestione separata INPS aliquote 2024: la tabella

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in seguito alle richieste di chiarimenti che le sono giunte, l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne l’individuazione dei codici <Tipo rapporto> nei flussi Uniemens in riferimento ai compensi che sono stati erogati ai parasubordinati iscritti presso la Gestione separata di cui al sopra citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha svolto un monitoraggio in merito alla corretta applicazione delle aliquote contributive all’interno dei flussi di denuncia mensili Uniemens e ha ritenuto necessario attivare l’invio di un messaggio automatico che informa direttamente il soggetto interessato in caso di errore durante la compilazione.

Pertanto, l’Istituto ha chiarito quali sono le aliquote contributive previste per l’anno 2024 in relazione ai vari codici <Tipo rapporto>:

  • codice <Tipo rapporto> 1E AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1A AMMINISTRATORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1B SINDACO DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1C REVISORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 1D LIQUIDATORE DI SOCIETA’, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 04 AMMINISTRATORE DI ALTRI ENTI LOCALI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 06 CO.CO.CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 07 VENDITORE PORTA A PORTA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 14 FORMAZIONE SPECIALISTICA, aliquota contributiva per il 2024 pari al 33,72%;
  • codice <Tipo rapporto> 17 CONSULENTE PARLAMENTARE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%;
  • codice <Tipo rapporto> 19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI, aliquota contributiva per il 2024 pari al 26,07%;
  • codice <Tipo rapporto> 20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19, aliquota contributiva per il 2024 pari al 35,03%.

Riscatto periodi senza contribuzione: le istruzioni INPS per l’invio della domanda

Riscatto periodi senza contribuzione: con la pubblicazione della circolare n. 69 del 29 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della normativa relativa all’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, recante “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229 dell’11 settembre 1962;
  • l’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 148 del 27 giugno 1997;
  • l’art. 20, commi da 1 a 5, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • l’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione delle circolari n. 36 del 5 marzo 2019 e n. 106 del 25 luglio 2019.

Riscatto periodi senza contribuzione: l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda online

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato art. 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024, ha reintrodotto per gli anni 2024 e 2025 l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

A tal proposito, dietro parere fornito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), l’INPS ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la nuova normativa relativa al riscatto dei periodi senza contribuzione ed, in particolare, alle modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 la domanda di riscatto può essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso uno dei seguenti canali:

  • il servizio online “Riscatti” disponibile sul sito web dell’INPS previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID, CIE, CNS, eIDAS o, se impossibilitati, con il PIN dispositivo;
  • il Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 (gratis da telefono fisso) o al numero 06 164 164 (a pagamento da telefono cellulare);
  • gli Istituti di Patronato e gli intermediari dell’Istituto.

Contributi ENPACL: come compilare il “codice posizione” per il versamento? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Contributi ENPACL: con la pubblicazione della risoluzione n. 27/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del campo “codice posizione” del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto interministeriale del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
  • la convenzione del 14 aprile 2014, che è stata stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.

Contributi ENPACL: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del campo “codice posizione” del modello F24 relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).

Tale necessità, nello specifico, è scaturita in seguito alle richieste che sono state effettuate da parte dell’ENPACL stesso ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.

Pertanto l’amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno specificare che il sopra citato campo “codice posizione” deve essere compilato indicando al suo interno il codice univoco formato da nove caratteri numerici che è riportato sulle comunicazioni di pagamento precompilate dall’ENPACL e disponibili all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’Ente.

Per quanto riguarda la compilazione dei restanti campi del modello di pagamento F24, invece, l’AdE rimanda a quanto è stato comunicato all’interno della precedente risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.

Come compilare il modello F24?

Dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL in data 14 aprile 2014, con la suddetta risoluzione n. 55/E del 2014 l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che i consulenti del lavoro interessati devono inserire le seguenti causali contributo nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro):

  • E050 denominato “ENPACL – Contribuzione soggettiva – pari al 12% del reddito professionale”;
  • E051 denominato “ENPACL – Contribuzione integrativa – pari al 4% del volume d’affari IVA”;
  • E052 denominato “ENPACL – Contribuzione facoltativa aggiuntiva – pari a 500 euro o multipli”;
  • E053 denominato “ENPACL – Contribuzione in acconto – contribuzione soggettiva e integrativa”;
  • E054 denominato “ENPACL – Contribuzione per maternità – per oneri della relativa indennità”;
  • E055 denominato “ENPACL – Rateazione – morosità contributiva”;
  • E056 denominato “ENPACL – Ravvedimento – morosità contributiva”;
  • E057 denominato “ENPACL – Contribuzione volontaria ai fini della pensione di vecchiaia”;
  • E058 denominato “ENPACL – Sanzioni fisse o percentuali”;
  • E059 denominato “ENPACL – Ricongiunzione – onere a carico del richiedente”;
  • E060 denominato “ENPACL – Riscatto militare – onere a carico del richiedente”;
  • E061 denominato “ENPACL – Riscatto laurea – onere a carico del richiedente”;
  • E062 denominato “ENPACL – Riscatto praticantato – onere a carico del richiedente”;
  • E063 denominato “ENPACL – Riscatto quote ridotte – onere a carico del richiedente”;
  • E064 denominato “ENPACL – Altro – causale generica”.

Contributi giornalisti da luglio 2022: i chiarimenti INPS

Contributi giornalisti: con la pubblicazione del messaggio n. 1976 del 23 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi contributivi che sono dovuti a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 relativi ai giornalisti professionisti, ai giornalisti pubblicisti e ai praticanti che operano con un contratto di lavoro dipendente di natura giornalistica.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 103, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 1 della legge n. 1564 del 20 dicembre 1951, recante “Previdenza ed assistenza dei giornalisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 16 gennaio 1952, nonché alla precedente circolare n. 82 del 14 luglio 2022, la quale è stata pubblicata sempre da parte dell’Istituto stesso e la quale definisce al paragrafo 4 quelle che sono le “Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens”.

Contributi giornalisti: l’INPS invia delle comunicazioni ai datori di lavoro per correggere gli errori sui flussi Uniemens presentati da luglio 2022

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 103, della Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° luglio 2022 sono state trasferite le funzioni previdenziali che venivano svolte in precedenza da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), esclusivamente per quanto riguarda la gestione sostitutiva.

Pertanto, sempre a partire dal mese di luglio dell’anno 2022 risultato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

  • i giornalisti professionisti;
  • i giornalisti pubblicisti;
  • i giornalisti praticanti.

Tali soggetti, nello specifico, devono essere necessariamente titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione della successiva circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l’INPS chiarisce che a partire dal periodo di competenza “luglio 2022” i giornalisti sopra richiamati sono iscritti presso:

  • la Gestione contabile separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano rispettate le seguenti condizioni:
    • il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità;
    • il lavoratore interessato sia titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
  • la Gestione ordinaria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), nel caso in cui il lavoratore interessato si trovi in una delle seguenti circostanze:
    • sia assunto dopo il 30 giugno 2022;
    • sia già titolare di una posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla data del 30 giugno 2022, cessi il proprio rapporto di lavoro in essere e ne instauri uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

A tal proposito, in particolare, per quei datori di lavoro che a partire dal 1° luglio 2022 hanno esposto in maniera errata i flussi Uniemens relativi ai giornalisti in questione l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà delle apposite comunicazioni via PEC (posta elettronica certificata) e attraverso l’utilizzo della c.d. “Comunicazione bidirezionale”, nelle quali saranno indicati i seguenti aspetti:

  • i codici fiscali dei lavoratori;
  • le relative competenze errate.

Sgravi contratti di solidarietà: le istruzioni INPS per la fruizione da parte delle imprese

Sgravi contratti di solidarietà: con la pubblicazione della circolare n. 66 del 20 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili che devono essere osservate per quanto riguarda la fruizione delle riduzioni contributive che si riferiscono ai contratti di solidarietà da parte delle imprese che hanno sottoscritto questi ultimi e che sono state ammesse allo sgravio dei contributi in questione.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, nonché dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda gli sgravi contributivi in favore delle imprese che hanno firmato dei contratti di solidarietà ed, in particolare quali sono le istruzioni operative e contabili per la fruizione della riduzione dei contributi in oggetto.

Sgravi contratti di solidarietà: le istruzioni INPS per il calcolo della riduzione dei contributi che spetta alle imprese

Ai fini del calcolo degli sgravi contributivi che spettano alle imprese che sottoscrivono contratti di solidarietà l’INPS specifica che la riduzione deve essere applicata sui contributi che sono stati versati per ogni dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro.

Nello specifico, per ogni mese i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione di importo pari al 35% dei contributi dovuti per ogni lavoratore a cui è stata posta una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% rispetto a quello previsto dal contratto.

Non consentono di beneficiare degli sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà e vanno quindi esclusi dal calcolo totale, invece, i seguenti contributi dovuti da parte delle imprese interessate:

  • il contributo di importo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
  • il contributo di solidarietà sui pagamenti che sono destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997;
  • il contributo eventualmente dovuto al Fondo di solidarietà del trasporto aereo in base a quanto viene disposto dall’art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • il contributo eventualmente dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base all’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi disposta dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge sopra richiamata.

Le istruzioni operative e contabili dell’INPS alle imprese per beneficiare della riduzione dei contributi

Le imprese ammesse agli sgravi contributivi in oggetto devono inserire i seguenti elementi all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> del flusso Uniemens:

  • nell’elemento <CausaleACredito> deve essere indicato il nuovo codice causale L991, recante “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
  • nell’elemento <SommeACredito> deve essere indicato l’importo.

Per quanto riguarda la rilevazione contabile degli sgravi contributivi in favore delle imprese che sottoscrivono dei contratti di solidarietà si adotterà il nuovo conto “GAW37352”.

Partita Iva: ecco come aprirla e non pagare i contributi INPS

Quando si deve aprire la Partita Iva, il timore maggiore riguarda il versamento dei contributi INPS: come aprirla e non pagare? Una domanda che, molto probabilmente, si saranno posti molti lavoratori autonomi e professionisti e, sorprendentemente, la risposta è in parte positiva.

È possibile aprire la Partita Iva e non pagare i contributi solo ed esclusivamente in determinate casistiche.

Nel testo, andremo a vedere quali sono queste casistiche e quali sono tutte le condizioni necessarie per ottenere l’esonero.

Come aprire la Partita Iva e non pagare i contributi INPS

Nel momento in cui si decide di aprire la Partita Iva, probabilmente, uno dei desideri principali è quello di evitare di pagare i contributi INPS.

Si tratta di una nota dolente, in quanto, in molti casi, si tratta di un onere gravoso sulle tasche dei contribuenti.

I lavoratori autonomi dotati di Partita Iva devono obbligatoriamente iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento. Tuttavia, ci possono essere alcuni specifici e, anche molto limitati, casi di esenzione dal pagamento dei contribuenti Inps.

Parliamo di situazioni molto particolari, di seguito elencate:

  • Lavoratore autonomo con attività d’impresa svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente full time;
  • Professionista senza albo di riferimento iscritto alla gestione separata INPS, che non ha prodotto redditi nell’anno;
  • Professionista che può sfruttare accordi sulla previdenza ed assistenza sociale con Stati esteri.

Lavoratore dipendente

Parliamo del primo caso, ovvero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro full time che decidono di aprire la Partita Iva.

In questo caso, possono beneficiare di una particolare norma che li esonera dal pagamento dei contributi INPS, nel caso in cui decidano di aprire la Partita Iva per esercitare attività d’impresa, commerciale o artigianale.

L’esenzione è dovuta alla presunzione che lo svolgimento dell’attività principale di lavoro dipendente, con l’attività autonoma che rimane secondaria.

Per ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali legati ai redditi ottenuti con l’attività autonoma, è necessario presentare la domanda all’Inps.

Si devono rispettare due condizioni:

  • L’attività svolta in modo autonomo deve rientrare tra quelle per cui è prevista la contribuzione INPS per gli artigiani ed i commercianti;
  • Il contratto di lavoro dipendente deve essere full time.

Chi sono gli esclusi? I professionisti che, obbligatoriamente, devono iscriversi alla propria cassa professionale di riferimento, oppure alla gestione separata INPS.

Attività professionali senza albo di riferimento

La seconda categoria degli esclusi dal versamento dei contributi previdenziali INPS sono i lavoratori che svolgono attività professionali senza un albo di riferimento.

Per esempio, può trattarsi delle attività dei consulenti informatici, degli amministratori di condominio, degli esperti di marketing, dei fotografi professionisti, dei personal trainer, dei copywriter e così via.

Chi lavorata in questi campi deve iscriversi e versare i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS. Precisiamo che l’unico caso in cui il professionista con Partita Iva non deve versare i contributi Inps sono i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS che non hanno prodotto redditi nel corso del periodo d’imposta.

Accordi previdenziali con Stati esteri

L’ultima ipotesi di esonero riguarda il caso di possibili accordi previdenziali tra l’Italia e i Paesi esteri. Precisiamo subito che si tratta di un caso di esonero non propriamente agevole, in quanto deve esserci un accordo previdenziale tra i Paesi.

Si può fare l’esempio di un professionista che impatria dall’estero dove svolgeva la sua attività professionale versando i relativi contributi alla previdenza del Paese di residenza.

In base agli accordi previdenziali siglati dall’Italia è possibile ottenere l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali in Italia, per poter proseguire al versamento dei contributi previdenziali nella gestione estera, ove si ha maturato già annualità contributive in annualità precedenti.

Contributi sindacali pensione: convenzione tra INPS e FIGEC

Contributi sindacali pensione: con la pubblicazione della circolare n. 60 del 3 maggio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’INPS stesso e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC) in merito alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, recante “Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 212 del 16 agosto 1972;
  • la legge n. 485 dell’11 agosto 1972, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 222 del 26 agosto 1972;
  • l’art. 11 della legge n. 364 del 31 luglio 1975, recante “Modifiche alla disciplina dell’indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 14 agosto 1975;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 179 del 4 agosto 2015;
  • il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 205 del 4 settembre 2018.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante “Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485”, nonché dalla nota n. 9050 del 3 agosto 2023.

Contributi sindacali pensione: l’INPS stipula una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC)

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, lo scorso 18 dicembre 2023 l’INPS ha firmato una convenzione con l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE (FIGEC) per la riscossione dei contributi sindacali che devono essere versati dagli associati che beneficiano di un trattamento pensionistico.

La durata della convenzione in oggetto è fino al 31 dicembre 2024, è rinnovabile per altri tre anni su richiesta tramite PEC entro giugno 2024 da parte della FIGEC e si può recedere con le stesse modalità.

La convezione tra l’INPS e la FIGEC prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi gestiti dall’Istituto;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024, la circolare INPS

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione della circolare n. 58 del 22 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre dell’anno in corso dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico si parla della prescrizione dei contributi che sono dovuti dalle pubbliche amministrazioni per ciò che concerne i dipendenti pubblici che risultano iscritti alle seguenti Gestioni:

  • la Gestione dipendenti pubblici, per quanto riguarda i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019;
  • la Gestione separata di cui all’art. 2, commi 26 e ss., della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 16 e 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 della normativa in materia di sanzioni civili.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: le istruzioni INPS sull’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando seguito ed in base a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’INPS all’interno del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dal sopra citato art. 1, commi 16 e 17, del decreto Milleproroghe.

Tale normativa, in particolare, ha previsto l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai dipendenti pubblici che devono essere versati alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e alla Gestione separata.

Questa contribuzione, nello specifico, è dovuta da parte delle pubbliche amministrazioni che sono disciplinate dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2001.

Tale proroga fissata al 31 dicembre 2024 ha ad oggetto i contributi relativi ai seguenti benefici economici che percepiscono i dipendenti pubblici che operano, per l’appunto, presso le pubbliche amministrazioni di cui al suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001:

  • i trattamenti pensionistici (la pensione);
  • i trattamenti di previdenza, ovvero:
    • i trattamenti di fine servizio (TFS);
    • i trattamenti di fine rapporto (TFR).

Pertanto, rinviando a quanto era stato disposto all’interno della precedente circolare INPS n. 92 del 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso chiarisce che per ciò che concerne le posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici le pubbliche amministrazioni interessati potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative relative ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 attraverso l’utilizzo delle seguenti modalità già in uso:

  • per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 31 dicembre 2023 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alla Cassa CTPS e per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 30 settembre 2012 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI e CPS, il datore di lavoro potrà utilizzare uno dei seguenti sistemi:
    • il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA;
    • l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
  • per quanto riguarda i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 relativi ai soggetti citati al punto precedente, il datore di lavoro potrà utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Lavoratori dello spettacolo: con l’indennità di discontinuità aumenta l’importo dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2024

Lavoratori dello spettacolo: con la pubblicazione della circolare n. 56 dell’8 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quello che è il regime contributivo che è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda il finanziamento dell’indennità di discontinuità che viene riconosciuta nei confronti di coloro che operano all’interno del settore dello spettacolo.

Con la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso fornisce anche dei chiarimenti in merito a quelli che sono gli effetti sui contributi che sono dovuti in seguito alla cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

Lavoratori dello spettacolo: l’INPS comunica i contributi che devono essere versati dal 1° gennaio 2024 per il finanziamento dell’indennità di discontinuità

Con lo scopo di finanziare l’indennità di discontinuità che viene riconosciuta ai lavoratori del settore dello spettacolo l’art. 7, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 175 del 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 282 del 2 dicembre 2023, ha stabilito quali sono i contributi che devono essere versati all’INPS a partire dal 1° gennaio 2024.

A tal proposito, in particolare, per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo che sono stati indicati all’interno dell’art. 1 del decreto legislativo in oggetto è stato istituito l’obbligo di versare un contributo di importo pari all’1% dell’imponibile contributivo che si riferisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, la quale viene disciplinata dall’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.

Tale contributo deve essere versato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da parte del datore di lavoro o committente.

La stessa normativa, inoltre, prevede il versamento di un contributo di solidarietà di importo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi che superano il massimale contributivo e che vengono conseguiti da parte dei lavoratori che sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede, poi, il versamento di un contributo addizionale di importo pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale a partire dal 1° gennaio 2024 da parte dei lavoratori dipendenti che sono iscritti al FPLS, così come viene disciplinato anche dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Infine, l’art. 8, comma 3, del suddetto decreto legislativo, prevede l’esenzione per i lavoratori autonomi dall’obbligo di pagamento del contributo ALAS, regolato da quanto viene disposto dall’art. 66, comma 14, del decreto legge n. 73 del 2021.

La cessazione dell’obbligo di versamento del contributo in oggetto, inoltre, è prevista anche per i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’art. 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.

Soggetti obbligati

Ecco quali sono i lavoratori dello spettacolo che fanno scattare per i rispettivi datori di lavoro o committenti l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità pari all’1% della retribuzione conseguita:

  • i lavoratori autonomi, compresi i co.co.co e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
  • i lavoratori intermittenti, ad esclusione di coloro che operano con un contratto a tempo indeterminato e che sono beneficiari dell’indennità di disponibilità.

Aziende speciali: gli obblighi contributivi verso l’INPS

Aziende speciali: con la pubblicazione della circolare n. 53 del 3 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi in capo a tali aziende, relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente.

Tramite la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso ha fornito anche le istruzioni per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali, nonché quelli che sono gli adempimenti che devono essere rispettati da parte delle singole Strutture territoriali competenti.

La circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Tale decreto legislativo, nello specifico, è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000 e disciplina, per l’appunto, le aziende che non hanno la forma giuridica di società di capitali, ovvero le c.d. “aziende speciali”.

Aziende speciali: ecco quali sono i contributi INPS dovuti per il finanziamento di malattia, maternità, NASpI, ecc…

Ecco qui di seguito quali sono le contribuzioni minori dovute da parte delle aziende speciali per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

A partire dal 1° maggio 2011, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, nonché dal decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono obbligati a versare i contributi per il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia anche i datori che hanno all’interno del proprio organico dei lavori dipendenti che percepiscono l’indennità.

Tra questi rientrano anche gli enti pubblici economici e le aziende speciali.

Per quanto riguarda la maternità, invece, si applicano le disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico della maternità e della paternità”, le quali regolano l’assicurazione economica di maternità.

A tal proposito, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, a partire dal 1° gennaio 2009 sono tenute al versamento dei contributi per maternità e malattia i seguenti datori di lavoro:

  • le imprese dello Stato;
  • le imprese degli enti pubblici;
  • le imprese degli enti locali privatizzate;
  • le imprese a capitale misto.

Tale normativa, nello specifico, si applica anche agli enti pubblici economici e alle aziende speciali.

Per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare (ANF), invece, l’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955 (c.d. TUAF) prevede l’esonero dal versamento dei contributi dovuti all’INPS da parte delle aziende speciali, a patto che queste ultime garantiscano un trattamento per carichi di famiglia pari o superiore a quello previsto dalla normativa che regola gli ANF.

In base a quanto viene previsto dall’art. 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 le aziende speciali sono obbligati a pagare la contribuzione relativa al finanziamento di:

  • “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto;
  • “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (c.d. Fondo di Tesoreria);
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Ecco quali sono i contributi dovuti:

  • NASpI (contribuzione ordinaria) – 1,31%;
  • NASpI (contribuzione art. 25 della legge n. 845 del 1978) – 0,30%;
  • Fondo di Garanzia TFR – 0,20% (0,40% per i dirigenti industria);
  • Maternità – 0,46% (industria), 0,24% (terziario);
  • Malattia – 2,22% (industria), 2,44% (terziario);
  • FIS (fino a 5 dipendenti) – 0,50%;
  • FIS (oltre 5 dipendenti) – 0,80%;
  • CIGS – 0,90%.

Lavoro sportivo: le istruzioni INPS per l’applicazione del massimale contributivo

Lavoro sportivo: con la pubblicazione della circolare n. 50 del 25 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le istruzioni operative ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva per quanto riguarda le tutele che sono previste per i lavoratori sportivi che operano con un apposito contratto di lavoro in qualità di dipendente.

La circolare in oggetto, inoltre, fornisce anche le istruzioni operative in merito al pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 166 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 18 giugno 1997;
  • l’art. 33, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021;
  • l’art. 16, comma 3 bis, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 244 del 18 ottobre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023.

Lavoro sportivo: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Ad integrazione di quanto era stato comunicato in precedenza all’interno della circolare INPS n. 88 del 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ulteriori istruzioni per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che operano all’interno del settore professionistico e del settore dilettantistico e che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori sportivi dipendenti che sono iscritti al c.d. Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Tali istruzioni operative, nello specifico, sono state fornite da parte dell’Istituto con lo scopo di permettere ai sopra citati datori di lavoro di procedere con il versamento della sola contribuzione dovuta per le quote che eccedono il massimale contributivo.

A tal proposito, pertanto, ecco che cosa deve essere inserito all’interno dell’elemento <EccMassSport> della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens:

  • nei sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport> deve essere indicato:
    • l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero (383 euro per il 2024) e il massimale retributivo giornaliero (2.796 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “SZ”);
    • l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo (119.650 euro per il 2024) e il massimale retributivo annuo (872.251 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “ST”);
  • nei sotto-elementi <ContrEccMass1Sport> e <ContrEccMass2Sport> deve essere indicato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale, la quale deve essere calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport>, in aggiunta a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Ticket di licenziamento: l’INPS comunica i nuovi importi per il 2024

Ticket di licenziamento: con la pubblicazione del messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è la base di calcolo da prendere come riferimento in seguito alla rivalutazione del massimale NASpI per l’anno 2024 per quanto riguarda i datori di lavoro che sono obbligati ad effettuare il pagamento del c.d. ticket di licenziamento relativo alle interruzione dei rapporti di lavoro con un contratto a tempo indeterminato che sono avvenute e che avverranno nell’anno in corso.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, ovvero alla normativa in materia di ticket di licenziamento.

Ticket di licenziamento: l’INPS comunica il massimale NASpI per l’anno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 31, della sopra citata legge, così come modificato dall’art. 1, comma 250, lett. f), della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, i datori di lavoro dovranno versare un contributo pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale durante il corso degli ultimi 3 anni da parte dei lavoratori che hanno visto interrompere il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A tal proposito, poi, ai fini del calcolo delle giornate di anzianità aziendale sono compresi quei periodi di lavoro in cui il lavoratore interessato ha svolto la propria attività lavorativa con un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, ma esclusivamente nel caso in cui il rapporto è avvenuto in maniera continuativa oppure se si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 dell’art. 2, della legge in oggetto.

Nello specifico, i criteri di calcolo del contributo relativo al ticket di licenziamento vengono definiti dalle suddette disposizioni legislative, ponendo la percentuale di contribuzione da versare in misura pari al 41% del massimale NASpI.

Ai fini dell’esatta determinazione dell’importo che i datori di lavoro interessati devono versare, dunque, si ritiene necessario procedere con l’individuazione dell’anzianità lavorativa del lavoratore cessato in base a quanto viene disposto all’interno del paragrafo 3.1 della precedente circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020, nonché all’interno della successiva circolare n. 137 del 17 settembre 2021.

Pertanto, secondo quanto viene definito dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, a partire dal 1° maggio 2015, ovvero dalla data in cui è stata istituita la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’importo del massimale NASpI varia in base all’ammontare della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che è stata registrata da parte del lavoratore interessato durante il corso degli ultimi 4 anni.

Tale importo, poi, viene diviso per il numero di settimane in cui sono stati versati i contributi dovuti e viene moltiplicata per 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile da prendere come riferimento sia di ammontare pari o inferiore a 1.195 euro, in base alla rivalutazione che è avvenuta nell’anno precedente secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) comunicato dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), allora la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.

Qualora, invece, tale importo sia superiore al sopra citato ammontare allora l’importo dell’indennità pari al 75% sarà aumentato di un ulteriore 25% della differenza che intercorre tra la retribuzione mensile e 1.195.

A tal proposito, mentre per l’anno 2015 l’importo mensile massimo era di 1.300 euro, il massimale NASpI valido per il 2024 ai fini del calcolo del contributivo relativo al ticket di licenziamento è pari a 1.550,42 euro.

Contributi artigiani e commercianti 2024: la circolare INPS con le nuove aliquote

Contributi artigiani e commercianti 2024: con la pubblicazione della circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono gli importi dei contributi che sono dovuti da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per quanto riguarda l’anno in corso.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 24, comma 22, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011.

Contributi artigiani e commercianti 2024: l’INPS comunica quali sono le aliquote contributive valide a partire dal 1° gennaio

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata normativa a partire dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti che risultano iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono state aumentate dell’1,3%.

Dopodiché, per quanto riguarda gli anni successivi l’aumento previsto è pari allo 0,45% ogni anno fino al limite massimo del 24%.

Nello specifico, ecco quali sono le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti previste per l’anno 2024:

  • per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni l’aliquota contributiva è pari al 24%, ovvero la misura complessiva massima dal momento che è stata già raggiunta nel 2018;
  • per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni l’aliquota contributiva è pari al 23,70%, incrementata dello 0,45% rispetto a quella prevista durante il corso dell’anno 2023.

È prevista, inoltre, anche per l’anno 2024, la riduzione fissata in misura pari al 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali che hanno un’età superiore ai 65 anni e che sono già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

A partite dal 1° gennaio 2022, invece, l’art. 1, comma 380, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha disposto un aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva relativamente ai soggetti che sono iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale.

L’aliquota, in particolare, dovrà essere corrisposta in misura pari allo 0,48%, di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, il quale garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Infine, è obbligatorio anche effettuare il pagamento di un contributo per le prestazioni di maternità di importo pari a 0,62 euro al mese da parte di coloro che sono iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

Al termine della circolare pubblicata oggi dall’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso ha comunicato quelli che sono i termini e le modalità di versamento dei contributi da parte degli artigiani e dei commercianti per quanto riguarda l’anno 2024.

Nello specifico, si prevede che i contributi fissati debbano essere pagati attraverso i modelli di pagamento unificato F24, entro le seguenti scadenze:

  • il 16 maggio 2024, il 20 agosto 2024, il 18 novembre 2024 e il 17 febbraio 2025, per quanto riguarda il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

Gli artigiani e i commercianti che hanno intenzione di prendere visione dei dati e degli importi utili ai fini del versamento dei contributi dovuti potranno farlo semplicemente recandosi all’interno del sito web ufficiale dell’INPS ed effettuando l’accesso all’interno della propria area riservata.

L’autenticazione da parte dei soggetti interessati, in particolare, deve essere effettuata tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), per poi accedere al “Cassetto previdenziale” e nella sezione Dati del mod. F24.

Contributi pescatori autonomi 2024: l’INPS comunica le nuove aliquote

Contributi pescatori autonomi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 29 del 6 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2024 per quanto riguarda i lavoratori autonomi che operano all’interno del settore della pesca, nonché le modalità e i termini per il versamento della contribuzione dovuta.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 250 del 13 marzo 1958, all’interno del decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, nonché all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 457 del 30 dicembre 1997, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 27 febbraio 1998.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il calcolo delle aliquote relative ai contributi previsti per i pescatori autonomi e che sono dovuti per l’anno 2024 e, nello specifico, tutte le informazioni per quanto riguarda:

  • i contributi dovuti dai lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, beneficiarie di un’agevolazione fiscale e contributiva di importo pari al 70%, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, beneficiarie dell’indennità di maternità;
  • le modalità di versamento dei contributi dovuti.

Contributi pescatori autonomi 2024: il calcolo delle aliquote contributive previste per i versamenti dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

In base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, il quale è stato emanato dando attuazione a quanto è stato disposto in precedenza dall’art. 3, comma 23, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, nonché dall’art. 27, comma 2 bis, del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, è stato previsto un aumento pari allo 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997.

Tale incremento dell’aliquota contributiva prevista che risulta dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei pescatori autonomi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nello specifico, è stato disposto fino al raggiungimento del limite massimo del 4,29%.

Per quanto riguarda la quota che risulta dovuta da parte dei lavoratori autonomi che operano all’interno del settore della pesca, dunque, la normativa vigente in materia non prevede alcun adeguamento per l’anno in corso dal momento che è stata già raggiunta l’aliquota contributiva massima in seguito all’ultimo aumento pari allo 0,29% che è stato previsto a partire dal 1° gennaio 2013.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino all’anno 2024 compreso l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90%.

A tal proposito, quindi, fatte le suddette premesse, ecco quali sono i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno 2024, tenendo conto anche del minimale e del massimale contributivo che è stato comunicato da parte dell’INPS:

  • l’aliquota contributiva prevista per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca è pari al 14,90%, di cui:
    • lo 0,11% si riferisce alla base;
    • il 14,79% si riferisce all’adeguamento;
  • il contributo mensile previsto per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca è pari a 117,71 euro, di cui:
    • 0,87 euro si riferiscono alla base;
    • 116,84 euro si riferiscono all’adeguamento.

Per quanto riguarda i contributi che sono dovuti a partire dal 1° gennaio 2024 da parte delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari che beneficiano di uno sgravio contributivo pari al 70%, invece, ecco qui di seguito quelle che sono le aliquote contributive previste:

  • il contributo mensile previsto è pari a 65,54 euro, di cui:
    • 0,48 euro si riferiscono alla base;
    • 65,06 euro si riferiscono all’adeguamento.

Contributi lavoratori agricoli 2024: la circolare INPS con le nuove aliquote

Contributi lavoratori agricoli 2024: con la pubblicazione della circolare n. 26 del 31 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2024 per quanto riguarda le aziende che operano all’interno del settore dell’agricoltura e che hanno all’interno del proprio organico degli operai con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il calcolo delle aliquote relative ai contributi previsti per i lavoratori agricoli e che sono dovuti per l’anno 2024 ed, in particolare, tutte le informazioni in merito a:

  • i contributi dovuti dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • i contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240 del 15 giugno 1984;
  • i contributi minimi dovuti per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale;
  • i contributi dovuti all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per quanto riguarda gli operai agricoli che operano con un contratto di lavoro dipendente;
  • le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura;
  • i contributi dovuti per quanto riguarda i prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI).

Contributi lavoratori agricoli 2024: il calcolo delle aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricolo

In base a quanto è stato disposto dall’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 146 del 1997, a partire dal 1° gennaio 1998 è stato previsto un aumento pari allo 0,20% ogni anno, fino al raggiungimento del limite massimo del 32%, dell’aliquota contributiva che risulta dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei datori di lavoro agricoli che hanno all’interno del proprio organico i seguenti lavoratori:

  • gli operai che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • gli operai che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;
  • i lavoratori occasionali agricoli.

Tale ammontare, poi, viene incrementato ulteriormente per una percentuale pari allo 0,30% ogni anno, così come previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Per quanto riguarda la quota che risulta dovuta da parte dei lavoratori agricoli stessi, invece, la normativa vigente in materia non prevede alcun adeguamento per l’anno in corso dal momento che è stata già raggiunta l’aliquota contributiva massima.

A tal proposito, quindi, fatte le suddette premesse, ecco quali sono i contributi dovuti dalle aziende agricole e dai lavoratori agricoli per l’anno 2024, tenendo conto anche del minimale e del massimale contributivo che è stato comunicato da parte dell’INPS:

  • l’aliquota contributiva prevista per la generalità delle aziende agricole è pari al 30,10%, di cui:
    • il 21,26% deve essere versato da parte dei datori di lavoro;
    • l’8,84% deve essere versato da parte dei lavoratori;
  • l’aliquota contributiva prevista per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale è pari al 32,30%, di cui:
    • il 23,56% deve essere versato da parte dei datori di lavoro;
    • l’8,84% deve essere versato da parte dei lavoratori.

Mentre, per quanto riguarda i contributi che sono dovuti all’INAIL a partire dal 1° gennaio 2024, ecco qui di seguito quelle che sono le aliquote contributive previste per gli operai agricoli dipendenti:

  • il contributo per l’Assistenza Infortuni sul Lavoro è pari al 10,1250%;
  • il contributo per l’Addizionale Infortuni sul Lavoro è pari al 3,1185%.

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: le istruzioni INPS sui pagamenti

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: con la pubblicazione della circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le mamme lavoratrici che hanno almeno tre figli e che operano con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 180 a 182, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Esonero contributi lavoratrici madri 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

L’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ha disposto l’introduzione di un esonero del versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti a carico delle lavoratrici madri che hanno tre o più figli, fino al momento in cui il più piccolo abbia compiuto 18 anni.

Tale esonero relativo al pagamento dei contributi INPS, nello specifico, è stato introdotto per quanto riguarda i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo comma 181, invece, l’esonero dei contributi dovuti dalle lavoratrici madri è stato esteso anche a coloro che hanno due o più figli, fino al mese in cui quello più piccolo avrà compiuto i 10 anni.

In particolare, ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono accedere all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024:

  • le lavoratrici madri con tre figli (art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 18 anni;
  • le lavoratrici madri con due figli (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 10 anni;
  • le lavoratrici madri con un figlio e con in corso la gravidanza per il secondo figlio (art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024), le quali potranno beneficiare della misura a partire dal mese in cui sarà nato il secondo figlio e fino al 31 dicembre 2024;
  • le lavoratrici madri con due figli e con in corso la gravidanza per il terzo figlio, le quali potranno beneficiare della misura prevista dall’art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, di nessun esonero contributivo dal 1° gennaio 2025 fino al mese in cui sarà nato il terzo figlio, nonché della misura prevista dall’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, dal mese in cui sarà nato il terzo figlio fino al 31 dicembre 2026.

Gli importi

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero relativo al versamento dei contributi a carico delle lavoratrici madri che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo la Legge di Bilancio 2024 ha previsto una riduzione pari al 100% della contribuzione INPS dovuta, entro il limite massimo di 3.000 euro annui.

La soglia massima dell’esonero in oggetto, dunque, potrà essere al massimo pari a 250 euro mensili (3.000/12) e pari a 8,06 euro giornalieri (250/31) nel caso in cui i rapporti di lavoro siano stati instaurati oppure siano cessati durante il corso del mese.

Contributi dipendenti pubblici: proroga fino al 31 dicembre 2024 di prescrizione e sanzioni

Contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli effetti in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia per quanto riguarda la sospensione dei termini di prescrizione e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’interno delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, nello specifico, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito agli adempimenti contributivi relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004.

Il suddetto messaggio dell’Istituto, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 16, lett. a), e all’interno dell’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Contributi dipendenti pubblici: l’INPS comunica l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicati di recente all’interno della circolare n. 92 del 17 novembre 2023 da parte dell’INPS, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 di:

  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che si riferiscono ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici;
  • i termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni alla Gestione separata;
  • il regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

In seguito, poi, sono state apportate delle modifiche alla normativa di riferimento e, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dovuto necessariamente adeguare il contenuto della precedente circolare n. 92 del 2023 alle nuove disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo.

Nello specifico, si tratta del decreto legge n. 215 del 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

In particolare, l’art. 1, comma 16, lett. a), del sopra citato decreto, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 3, comma 10 bis, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, andando a posticipare i periodi retributivi per i quali è prevista l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei contributi dovuti per i dipendenti pubblici dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Inoltre, l’INPS ha comunicato anche che è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione inizialmente previsti fino al termine dell’anno 2023 sia per quanto riguarda la contribuzione relativa ai trattamenti pensionistici che per quanto riguarda i contributi relativi alle seguenti prestazioni previdenziali:

L’art. 1, comma 17, del decreto legge n. 215 del 2023, invece, ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, andando a prevedere la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 dell’inapplicabilità delle sanzioni civili.

Minimale e massimale contributivo: l’INPS aggiorna i valori per il 2024

Minimale e massimale contributivo: con la pubblicazione della circolare n. 21 del 25 gennaio 2024 l’INPS ha comunicato, per quanto riguarda il 2024, la determinazione del limite minimo per la retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla rivalutazione dei seguenti importi:

  • il minimale di retribuzione giornaliera;
  • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  • il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
  • gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Minimale e massimale contributivo: rivalutati gli importi per il 2024, ecco che cosa comunica la circolare dell’INPS

Per quanto riguarda i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, questi dovranno essere determinati rispettando quelle che sono le disposizioni legislative vigenti in materia di:

  • retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale);
  • minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Riguardo il primo punto relativo al c.d. minimo contrattuale, l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989 stabilisce che la retribuzione alla quale ci si deve basare ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale deve essere necessariamente di importo pari o superiore rispetto a quello relativo alle retribuzioni disposte dall’ordinamento giuridico nazionale, nonché dai vari regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali.

Nel caso in cui, però, sia vigente più di un contratto collettivo per quanto riguarda la stessa categoria, allora la retribuzione da prendere come riferimento ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali sarà quella determinata da parte dei contratti collettivi che sono stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per quanto concerne il “minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge”, invece, qualora il reddito ai fini contributivi sia di importo inferiore rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera allora dovrà adeguarsi a quest’ultimo.

A sua volta, poi, il sopra citato limite minimo di retribuzione giornaliera non potrà essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD), in base a quanto viene disposto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell’11 novembre 1983, così come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989.

In seguito alla perequazione delle pensione pari al 5,4%, l’INPS ha rivalutato i limiti di retribuzione giornaliera in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera dovrà essere ragguagliato a 56,87 euro, ovvero il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio 2024 (pari a 598,61 euro), qualora sia di importo inferiore.

Oltre ai minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS ha rivalutato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che:

  • sono iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie;
  • optano per la pensione con il sistema contributivo, in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall’Istat.

Questo massimale per quanto riguarda l’anno 2024 è pari a 119.649,70 euro, che arrotondato è pari a € 119.650 euro.

Infine, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, il quale è di 598,61 euro per quanto riguarda il 2024.

Perciò, assunto questo importo, l’ammontare relativo al limite settimanale per l’accredito dei contributi è pari a 239,44 euro.

Mentre, il limite annuale, calcolato sull’importo settimanale, moltiplicato per 52 settimane e arrotondato all’unità di euro, è pari a 12.451 euro.

Esonero contributivo 2024: le istruzioni INPS per la gestione degli adempimenti previdenziali

Esonero contributivo 2024: con la pubblicazione della circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla misura dell’esonero sui contributi previdenziali previsti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 15, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Esonero contributivo 2024: riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, ecco quali sono gli importi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributivi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) nei confronti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione di coloro che operano con un rapporto di lavoro domestico.

Tale esonero, nello specifico, viene riconosciuto in via eccezionale per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, senza incidere sul rateo di tredicesima.

Per quanto riguarda l’importo dell’esonero previsto, invece, l’INPS riconosce una riduzione dei contributi IVS maggiore tanto più è bassa la retribuzione imponibile del lavoratore dipendente interessato.

In particolare:

  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 6% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l’esonero contributivo previsto per il 2024 è pari al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile, tenendo in considerazione tredici mensilità, sia di importo pari o inferiore a 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Esonero contributivo 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti beneficiari

In base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024, l’esonero contributivo in oggetto spetta a tutti i lavoratori dipendenti che operano presso i datori di lavoro pubblici e privati.

Sono ammessi all’esonero anche coloro che lavorano con un rapporto di apprendistato, mentre sono esclusi i lavoratori domestici.

Le istruzioni INPS per la compilazione dei flussi Uniemens

Ecco qui di seguito cosa deve essere indicato all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens in caso di esonero contributivo pari al 6%:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile pagata nel mese di riferimento, al netto di:
    • tredicesima/quattordicesima;
    • eventuali mensilità aggiuntive;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’anno/mese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

In caso di esonero contributivo pari al 7%, invece, la compilazione è la stessa che abbiamo appena elencato, ad eccezione dei seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, recante “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Anticipo aumenti stipendi dicembre 2023 dipendenti pubblici, non si applica lo sconto contributivo: ecco le novità 

Sull’anticipo degli aumenti degli stipendi nel cedolino di busta paga di dicembre 2023 dei lavoratori del pubblico impiego non si applica lo sconto contributivo del taglio del cuneo fiscale come previsto per le altre mensilità di quest’anno. L’aumento deriva dall’anticipo a fine anno dell’intera indennità di vacanza contrattuale del 2024 dovuta ai lavoratori della Pa per il mancato rinnovo dei contratti statali del triennio 2022-2024. 

A tal proposito è intervenuto l’Istituto di previdenza con una comunicazione che chiarisce come dovranno essere calcolati gli aumenti della maxi mensilità di fine 2023 da parte dei datori di lavoro. La misura è prevista dal decreto “Anticipi” (articolo 3 del Dl 145/2023).

Le amministrazioni centrali devono riconoscere il maxi aumento di stipendio in maniera obbligatoria, a differenza delle altre amministrazioni che ne hanno la facoltà. Si tratta, in particolare, degli enti che provvedono al pagamento degli stipendi mediante il proprio bilancio e che, dunque, potranno spalmare gli aumenti dell’indennità di vacanza contrattuale tra le varie mensilità del prossimo anno. Tra questi enti rientrano i pagamenti ai dipendenti comunali e i lavoratori delle altre amministrazioni territoriali. 

Anticipo aumenti stipendi dicembre 2023 dipendenti pubblici, non si applica lo sconto contributivo: ecco le novità 

In arrivo l’anticipo degli aumenti degli stipendi per la maxi mensilità di dicembre 2023. I dipendenti del pubblico impiego riceveranno in busta paga l’importo di tutto il 2024 dell’indennità di vacanza contrattuale, senza che quest’ultima venga spalmata tra le varie mensilità come avverrà per i dipendenti non statali. Sulla misura, prevista dal decreto “Anticipi” (articolo 3 del Dl 145/2023). l’Inps – con la comunicazione numero 4191 del 2023 – precisa che i datori di lavoro non dovranno applicare lo sconto dei contributi a carico dei dipendenti derivanti dalla misura di taglio del cuneo fiscale. 

Pertanto, sulla maxi mensilità i lavoratori dovranno versare i contributi previdenziali normalmente previsti sulle retribuzioni. 

Anticipo aumenti stipendi dicembre 2023, qual è la percentuale di contributi previdenziali? 

In media, sulla mensilità i lavoratori dipendenti pagano il 9,19%, percentuale nel 2023 scontata dal taglio del cuneo fiscale. 

Per le mensilità da gennaio a giugno 2023 i dipendenti pubblici (e privati) hanno goduto di uno sconto del 3% per le retribuzioni fino a 25mila euro, corrispondenti a 1.923 euro mensili al lordo; e del 2% per le retribuzioni da 25mila a 35mila euro al lordo, pari a mensili da 1.923 a 2.692 euro. 

Il decreto “Lavoro” di inizio maggio scorso ha aumentato queste percentuali di quattro punti per le mensilità da giugno a dicembre 2023, misura confermata per il prossimo anno alle stesse percentuali anche dalla bozza della legge di Bilancio 2024.

Taglio del cuneo fiscale, quali novità nel cedolino di dicembre 2023? 

Per effetto di quanto prevede l’Inps, sulla mensilità extra di dicembre gli enti pubblici non applicheranno le percentuali di sconto dei contributi. Ciò significa che la mensilità verrà sottoposta ai versamenti dei contributi previdenziali senza le percentuali di sconto del taglio del cuneo fiscale.

La mensilità corrisponde all’importo dell’indennità di vacanza contrattuale moltiplicata per 13 mensilità e per un coefficiente fisso, pari a 6,7. Molti dei lavoratori alle dipendenze degli enti della Pubblica amministrazione centrale, a fronte di una retribuzione ordinaria di 1.500 euro, percepiranno un extra a dicembre 2023 di 750 euro.

Su questa somma non sarà possibile applicare il 7% di taglio del cuneo fiscale. Pertanto il sostituto d’imposta procedura con la trattena applicando la percentuale spettante (8,85%) sull’importo di 750 euro, per un totale di contributi a carico del lavoratore pari a 52,50 euro.