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Tag: contributi inps

Interessi e sanzioni INPS 2024: variazione per omesso o ritardato versamento dei contributi

Interessi e sanzioni INPS 2024: con la pubblicazione della circolare n. 89 del 16 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, che è stata adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR), portandolo così, a partire dal 28 settembre 2024, al 3,65%.

Interessi e sanzioni INPS 2024: ecco di quanto è la variazione per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in seguito alla riduzione dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalla sopra citata decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) incide su:

  • la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare a quelli che sono gli importi che sono dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • la misura relativa alle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 18 settembre 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo.

Questa modifica non viene applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati, ma sarà applicato, per l’appunto, a partire dal mese di settembre dell’anno in corso esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di pagamento dei contributi.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% comporta delle variazioni anche per ciò che concerne le sanzioni civili, le quali, a partire dal 18 settembre 2024, saranno dovute in misura pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, in particolare, devono essere versate nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • in caso di ravvedimento operoso con pagamento entro 120 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge, in maniera spontanea e in un’unica soluzione prima che giungano le contestazioni previste (art. 30, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 19 del 2024);
  • nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

A tal proposito, nello specifico, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.

Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e dovranno essere calcolate in base all’importo del TUR.

In particolare, la deliberazione del CdA dell’INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002 stabilisce che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che qualora il TUR sia inferiore al tasso degli interessi legali, allora la riduzione massima sarà pari al tasso legale e quella minima sarà pari al medesimo maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il TUR (3,65%) è attualmente superiore rispetto al tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,50%), a partire dal 18 settembre 2024 la riduzione sarà pari al 3,65%.

Proroga contributi alluvione: scadenza slitta dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, ecco per chi

Proroga contributi alluvione: con la pubblicazione del messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 2023, e successive modificazioni.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge n. 67 dell’11 marzo 1988, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 1988;
  • l’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ((nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi))”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 15 maggio 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 12 luglio 2024.

Proroga contributi alluvione: proroga della scadenza per il pagamento della contribuzione INPS al 16 dicembre 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 2, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 63 del 2024, e successive modificazioni, sono previste delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli che operano nelle zone agricole che sono state colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023.

A tal proposito, pertanto, in attesa di ulteriori approfondimenti che saranno effettuati al fine di applicare in maniera corretta l’agevolazione economica in questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha comunicato la proroga dal 16 settembre 2024 fino al 16 dicembre 2024 della data di scadenza per quanto riguarda il pagamento dei contributi INPS già tariffati con l’emissione del primo trimestre dell’anno in corso.

Questo slittamento della scadenza, nello specifico, spetta ai datori di lavoro agricoli che operano all’interno delle zone agricole di cui all’allegato n. 1 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, e successive modificazioni, ovvero dei territori che sono situati all’interno dei Comuni presenti nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, e che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 1° maggio 2023.

Ricostituzione della pensione: a chi spetta? Come funziona e come richiederla all’INPS

Ricostituzione della pensione: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di ricostituzione della pensione, la quale prevede una rideterminazione dell’importo relativo al trattamento previdenziale per effetto di riconoscimento dei contributi che sono stati versati o che sono maturati in una data precedente rispetto a quella relativa alla decorrenza della pensione in questione.

Possono usufruire del ricalcolo della pensione spettante da parte dell’INPS tutti i pensionati, sia pubblici che privati.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne la ricostituzione della pensione ed, in particolare, che cos’è e come funziona la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale, a chi spettacome fare domanda all’INPS.

Ricostituzione della pensione: che cos’è la rideterminazione dell’importo del trattamento previdenziale?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione dei soggetti che sono interessati un apposito servizio online con lo scopo di ricalcolare l’importo della pensione per effetto di riconoscimento di contribuzione versata o maturata in data precedente rispetto a quella di decorrenza del trattamento previdenziale stesso

Tale rideterminazione, in particolare, può essere effettuata sia d’ufficio che previa presentazione all’Istituto di un’apposita domanda da parte dei pensionati interessati e prevede il ricalcolo della pensione in base alla normativa vigente in materia al momento della decorrenza originaria.

Per quanto riguarda l’importo della ricostituzione della pensione, invece, la rideterminazione che viene effettuata da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale può apportare sia una variazione in aumento che una variazione in diminuzione.

Ricostituzione della pensione: come funziona?

Per ciò che concerne il funzionamento della ricostituzione della pensione, la variazione dell’importo di quest’ultima a seguito della rideterminazione che viene effettuata da parte dell’INPS opera dalla data di decorrenza originaria del trattamento previdenziale in oggetto, applicando i coefficienti di perequazione dall’origine.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale effettua una verifica dell’esistenza di tutti i requisiti che sono necessari al fine di accedere alla ricostituzione della pensione, nonché il ricalcolo della medesima come se si trattasse di una nuova liquidazione.

La prescrizione subentra nei seguenti termini:

  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data successiva al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 5 anni;
  • per quanto riguarda i ratei che sono stati maturati in una data precedente al 6 luglio 2011 questi ultimi si prescrivono in 10 anni, i quali vengono ridotti a 5 anni nel caso in cui il periodo di prescrizione residuo sia superiore al medesimo;
  • per quanto riguarda le variazioni a debito della ricostituzione della pensione, infine, la prescrizione subentra in 10 anni, dal momento che sono valide le disposizioni legislative in materia di recupero degli indebiti pensionistici.

A chi spetta? Le istruzioni dell’INPS su come fare domanda

I pensionati pubblici e privati che sono interessati ad un ricalcolo del proprio trattamento previdenziale spettante devono presentare un’apposita domanda all’INPS attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale all’interno del proprio sito web ufficiale, previa autenticazione all’area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:
    • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
    • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
    • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (da rete fissa in maniera gratuita) oppure chiamando il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario che viene offerto da parte del proprio gestore telefonico);
  • gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’Istituto, tramite gli appositi servizi telematici che vengono offerti da parte di questi ultimi.

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: come fare domanda all’INPS?

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online mediante il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda per beneficiare dei contributi mensili di importo compreso tra 150 euro e 500 euro, i quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo e i quali prescindono dalla proprietà di un’abitazione.

Possono usufruire dell’erogazione dei suddetti contributi da parte dell’INPS i genitori disoccupati o monoreddito che hanno dei figli che sono affetti da disabilità.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili ed, in particolare, che cos’è e come funziona quest’ultimo, qual è l’importo e la modalità di pagamento del medesimo, quali sono i soggetti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: che cos’è? Come funziona? Importi e modalità di pagamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione ogni anno dei contributi mensili con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari con genitori disoccupati o monoreddito che hanno dei figli con disabilità.

Per quanto riguarda l’importo che viene erogato ai soggetti beneficiari dei medesimi, invece, l’INPS specifica che in seguito all’accoglimento dell’istanza da parte dei richiedenti vengono versati a questi ultimi:

  • 150 euro al mese per tutto l’intero arco dell’anno;
  • 300 euro al mese in caso di due figli che hanno una disabilità riconosciuta pari almeno al 60%;
  • 500 euro al mese in caso di tre o più figli che hanno una disabilità riconosciuta in misura pari o superiore al 60%.

Tali contributi, nello specifico, vengono erogati con cadenza mensile da parte dell’Istituto stesso, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza.

In merito a quelle che sono le modalità di pagamento che sono previste, poi, l’INPS versa le somme spettanti ai soggetti beneficiari attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:

  • il bonifico domiciliato presso gli uffici delle Poste Italiane;
  • l’accredito sul conto corrente bancario;
  • l’accredito sul conto corrente postale;
  • il libretto postale;
  • la carta prepagata con IBAN;
  • l’accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia).

Contributo genitori disoccupati con figli disabili: a chi spetta? Requisiti

I contributi in questione spettano ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito:

  • che è parte di un nucleo familiare monoparentale, ovvero un nucleo familiare in cui è presente un solo genitore;
  • che ha dei figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%;
  • indipendentemente dalla proprietà di un’abitazione.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, i richiedenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere la propria residenza in Italia;
  • avere un reddito ISEE valido di importo pari o inferiore a 3.000 euro;
  • aver presentato l’ISEE minorenni nel caso in cui il figli a carico sia un minore di età;
  • essere privi di impiego oppure avere:
    • un reddito da lavoro dipendente di importo pari o inferiore a 8.145 euro all’anno;
    • un reddito da lavoro autonomo di importo pari o inferiore a 4.800 euro all’anno;
  • tutto il proprio reddito deve essere conseguito esclusivamente dallo svolgimento della propria attività lavorativa oppure bisogna essere beneficiari di un trattamento pensionistico previdenziale.

Come fare domanda all’INPS?

La domanda per il contributo genitori disoccupati con figli disabili deve essere presentata tramite l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • il servizio online denominato “Contributo genitori con figli con disabilità”, presente sul sito web dell’INPS;
  • il Contact center, telefonando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile);
  • gli Enti di Patronato.

Collegi universitari INPS: come fare domanda per i contributi?

Collegi universitari INPS: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale permette ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’erogazione di contributi per l’iscrizione a collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e/o alle strutture Campus X Chieti, Roma e Bari.

Sono ammessi a partecipare alla selezione relativa all’assegnazione dei suddetti contributi erogati da parte dell’Istituto, che consentono di pagare la retta di iscrizione ai collegi di universitari di merito in questione, i figli o orfani dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Magistrale, alla Gestione Postelegrafonici e alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i collegi universitari INPS ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono gli studenti che possono beneficiare dei contributi e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Collegi universitari INPS: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a concorso ogni anno dei contributi al fine di sostenere quelle che sono le spese relative all’iscrizione presso collegi di merito riconosciuti e accreditati dal MUR e/o alle seguenti strutture:

  • CampusX Chieti;
  • CampusX Roma;
  • CampusX Bari.

Gli studenti che risultano vincitori del bando di concorso e che possono beneficiare dei suddetti contributi erogati da parte dell’Istituto hanno la possibilità di restare in collegio fino al momento della discussione della tesi di laurea magistrale, a patto che presentino ogni anno un’apposita dichiarazione di mantenimento del beneficio.

Per quanto riguarda gli importi che vengono erogati ai soggetti beneficiari, invece, questi ultimi dipendono dalla fascia ISEE di appartenenza e non possono comunque superare i limiti massimi che vengono definiti dal bando di concorso.

Collegi universitari INPS: quali sono gli studenti che possono beneficiare dei contributi? Requisiti

Ai bandi di concorso che prevedono l’erogazione di contributi per coprire le spese ai fini dell’iscrizione presso i collegi universitari INPS possono prendere parte tutti gli studenti universitari, a patto che questi ultimi siano figli di:

  • dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Magistrale;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • avere un’età anagrafica inferiore a 26 anni;
  • non avere un ritardo nella carriera scolastica superiore a 2 anni, indipendentemente dalla motivazione che ha portato a quest’ultimo;
  • trovarsi in uno stato di inoccupato o di disoccupato nel momento in cui si presenta la domanda;
  • non essere già stati allontanati da una struttura collegiale;
  • non aver riportato delle condanne penali o non avere dei procedimenti penali in corso;
  • non essere beneficiari di nessuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, erogate da parte dello Stato o di altri Enti e Istituzioni pubbliche o private, di importo complessivo superiore a 6.000 euro.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso che permette di beneficiare dei contributi per l’iscrizione a collegi universitari di merito deve essere presentata con modalità telematiche, tramite la pagina web che viene messa a disposizione sul sito web dell’INPS, cliccando sulla voce “Utilizza il servizio” e, poi, sulla voce “Portale prestazioni welfare”.

Per ricevere assistenza dall’Istituto è possibile telefonare al Contact Center, ai seguenti numeri:

  • il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa);
  • il numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile).

Convitti ed educandati in Italia: come fare domanda per i contributi INPS?

Convitti ed educandati in Italia: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online attraverso il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’erogazione di contributi per l’iscrizione a convitti nazionali ed educandati statali.

Sono ammessi a partecipare alla selezione dei posti nei suddetti convitti ed educandati in Italia i figli o orfani dei lavoratori e dei pensionati che sono iscritti al Fondo Credito, alla Gestione Magistrale e alla Gestione Postelegrafonici.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i convitti ed educandati in Italia ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono i soggetti che possono frequentarli e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Convitti ed educandati in Italia: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a concorso ogni anno dei contributi al fine di sostenere quelle che sono le spese relative all’iscrizione presso convitti nazionali ed educandati statali, nonché alla frequenza, in regime di convitto o semiconvitto, di:

  • scuola primaria (scuola elementare);
  • scuola secondaria di primo grado (scuola media);
  • scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Tali strutture, nello specifico, sono adibite in regime di convitto o semiconvitto, e prevedono l’assegnazione di contributi che coprono tutta la durata del ciclo di studi dello studente, ossia a partire dal primo anno delle scuole elementari e fino all’ultimo anno delle scuole superiori.

Se si intende continuare a beneficiare della prestazione economica, però, i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione all’INPS.

Per ciò che concerne i convitti ad elevata specializzazione, invece, il contributo in questione è limitato esclusivamente ad un anno.

Convitti ed educandati in Italia: quali sono gli studenti che possono frequentarli? Requisiti

Ai bandi di concorso che prevedono l’erogazione di contributi per coprire le spese ai fini dell’iscrizione presso i convitti ed educandati in Italia possono prendere parte tutti gli studenti della scuola primaria (scuola elementare), della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), a patto che questi ultimi siano figli di:

  • dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Magistrale;
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • non essere già beneficiario di altre provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi, di importo complessivo superiore a 6.000 euro, erogate da parte dello Stato o da parte di altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
  • non essere già assegnatario di un altro posto all’interno di un convitto di proprietà dell’INPS.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso che permette di beneficiare dei contributi per l’iscrizione a convitti ed educandati in Italia deve essere presentata con modalità telematiche, attraverso l’apposita pagina online che viene messa a disposizione sul sito web dell’Istituto, cliccando sulla voce “Utilizza il servizio” e, poi, sulla voce “Portale prestazioni welfare”.

Per ricevere assistenza dall’INPS, inoltre, i soggetti interessati possono telefonare al Contact Center, ai seguenti numeri:

  • il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa);
  • il numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario che viene messo a disposizione dal proprio gestore telefonico).

Contributi per master universitari in Italia: come fare domanda?

Contributi per master universitari in Italia: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito servizio online tramite il quale consente ai soggetti interessati di presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso ai fini dell’erogazione di contributi che permettono di coprire in maniera parziale quelle che sono le spese relative all’iscrizione e alla partecipazione a master universitari in Italia.

Sono ammessi a partecipare alla selezione per l’erogazione dei suddetti contributi da parte dell’INPS i figli e orfani dei soggetti che sono iscritti alla Gestione Unitaria, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Assistenza Magistrale.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i contributi per master universitari in Italia ed, in particolare, che cos’è e come funziona il bando di concorso in oggetto, quali sono la decorrenza e la durata dei medesimi, quali sono gli studenti che possono beneficiarne e quali sono i requisiti che devono possedere questi ultimi, come fare domanda all’Istituto.

Contributi per master universitari in Italia: che cos’è e come funziona il bando di concorso? Decorrenza e durata

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS mette a disposizione ogni anno dei contributi con l’obiettivo di coprire in maniera parziale quelle che sono le spese che devono essere sostenute da parte degli studenti al fine di iscriversi e di partecipare a master universitari in Italia.

Tali contributi, nello specifico, vengono erogati in seguito alla pubblicazione di un apposito bando di concorso che viene pubblicato con cadenza annuale da parte dell’Istituto stesso, all’interno della sezione “Welfare, Assistenza e Mutualità” del proprio sito web ufficiale.

Contributi per master universitari in Italia: quali sono gli studenti che possono beneficiarne? Requisiti

Ai bandi di concorso che prevedono l’erogazione dei contributi in questione possono prendere parte tutti gli studenti che frequentano dei master universitari in Italia, a patto che questi ultimi siano figli di:

  • dipendenti o pensionati che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);
  • soggetti che risultano iscritti alla Gestione Magistrale.

Oltre alle clausole sopra citate, poi, gli studenti devono rispettare anche i seguenti requisiti:

  • aver presentato l’ISEE per prestazioni universitarie;
  • aver conseguito il diploma di laurea triennale (L), il diploma di laurea specialistica (LS), il diploma di laurea magistrale (LM) oppure il diploma di laurea di vecchio ordinamento;
  • rispettare tutte le condizioni che vengono stabilite da parte del singolo Ateneo nel quale si è stati ammessi per la frequentazione del master universitario.

Come fare domanda?

La domanda per il bando di concorso che permette di beneficiare dei contributi per master universitari in Italia deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale.

In particolare, dopo aver richiesto all’Istituto stesso l’iscrizione alla banca dati dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, mediante la presentazione dell’apposito modulo AS150, i soggetti interessati devono effettuare l’autenticazione all’interno della propria area riservata disponibile sul sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, tramite l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

Dopo aver effettuato l’accesso nella propria area riservata, dunque, gli studenti che intendono partecipare al bando di concorso in questione devono presentare la relativa domanda per l’erogazione dei contributi per master universitari in Italia da parte dell’INPS attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio web denominato Portale prestazioni welfare.

Infine, se si intende consultare i bandi che sono stati già pubblicati dall’Istituto e scaricare i rispettivi allegati, bisogna selezionare la voce “Portale welfare in un click“.

INPS e Casse professionali: da settembre ricongiunzione dei contributi solo online

INPS e Casse professionali: con la pubblicazione del messaggio n. 2770 del 31 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che a partire dal mese di settembre dell’anno 2024 lo scambio delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali che hanno firmato un’apposita convenzione quadro potranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 45 del 5 marzo 1990, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 57 del 9 marzo 1990.

Il messaggio INPS in oggetto, in particolare, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti atti all’interno del proprio sito web ufficiale:

  • la convenzione quadro che è stata firmata tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali e che è stata adottata mediante la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 1739 del 12 maggio 2023, recante “Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45”;
  • il messaggio INPS n. 2498 del 4 luglio 2023, recante “Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023”.

INPS e Casse professionali: scambio online delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi

Come abbiamo già specificato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione dei sopra citati messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023, l’INPS ha comunicato che hanno aderito alla Convenzione quadro per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione 9 Casse professionali.

Pertanto, a partire dal mese di settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito come lo scambio delle suddette informazioni debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche, tramite l’utilizzo delle apposite piattaforme informatiche che vengono messe a disposizione da parte della Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) e della Cassa Geometri, in attesa del coordinamento che sarà effettuato a breve anche con le altre Casse professionali che hanno firmato la Convenzione in oggetto.

In particolare, dunque, lo scambio telematico delle informazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi in uscita dall’INPS verso la Cassa professionale si articola nelle seguenti fasi:

  • la richiesta del prospetto dei contributi versati all’INPS e la consultazione online dello stato della richiesta di certificazione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.1, della Convenzione);
  • l’invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS (allegato 2, sez. d.2, della Convenzione);
  • la richiesta di un eventuale riesame della precedente certificazione online e la consultazione dello stato della richiesta di riesame (allegato 1, sez. b.3, della Convenzione);
  • l’invio di un nuovo prospetto contributivo da parte dell’INPS, in seguito alla richiesta di riesame presentata (allegato 2, sez. d.4, della Convenzione);
  • la notifica dell’esito dell’operazione di ricongiunzione da parte della Cassa professionale che ha aderito alla Convenzione quadro (allegato 1, sez. b.5, della Convenzione).

Contributi ENPAIA: istituite cinque causali per il versamento

Contributi ENPAIA: con la pubblicazione della risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) – Gestione Separata Agrotecnici.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
  • la convenzione del 19 aprile 2014, che è stata stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA.
  • la nota dell’11 luglio 2024, pubblicata dall’ENPAIA.

Contributi ENPAIA: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in merito alla compilazione del modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).

Questa necessità, nello specifico, è scaturita principalmente dopo che sono giunte delle specifiche richieste direttamente da parte dell’ENPAIA stesso per quanto riguarda l’istituzione delle causali contributo ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.

Pertanto, dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA in data 19 aprile 2014, l’amministrazione finanziaria stessa ha ritenuto opportuno comunicare che i lavoratori interessati, che operano nel settore dell’agricoltura, devono inserire le seguenti causali contributo nel modello di pagamento F24:

  • la causale contributo E130, la quale si riferisce al pagamento dell’acconto e del saldo dei contributi annuali che sono dovuti da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E131, la quale si riferisce al riscatto dei periodi contributivi da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E132, la quale si riferisce alla ricostruzione dei periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1996 da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E133, la quale si riferisce al pagamento degli importi che sono dovuti per gli estratti conti annuali da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E134, la quale si riferisce al pagamento di versamenti generici da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA.

Come compilare il modello F24?

Le causali contributo sopra richiamati, che sono state messe a disposizione da parte dell’AdE e dei quali abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, devono essere inserite all’interno dell’apposito campo denominato “causale contributo”, presente nel secondo riquadro della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” del modello F24, indicando le somme dovute nella colonna “importi a debito versati”.

Dopodiché:

  • nel campo “codice ente” deve essere indicato il codice “0014”;
  • nel campo “codice sede” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “codice posizione” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “rateazione” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa” deve essere indicato il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
  • nel campo “importi a credito compensati” non deve essere indicato nulla.

Fondo bilaterale professionisti: le prime istruzioni INPS

Fondo bilaterale professionisti: con la pubblicazione del messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per ciò che concerne il c.d. “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali” ed, in particolare, gli adeguamenti che sono stati effettuati da parte del recente decreto interministeriale del 21 maggio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 1994;
  • la legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 290 del 15 dicembre 2014;
  • l’art. 26, comma 7 bis, e l’art. 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
  • il decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021;
  • l’art. 23, comma 1, lett. l), del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022;
  • l’art. 9 del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, ed il quale è stato successivamente, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
  • il decreto interministeriale del 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 159 del 9 luglio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 77 del 26 maggio 2021, recante “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Fondo bilaterale professionisti: l’INPS fornisce le istruzioni sull’adeguamento effettuato dal decreto interministeriale del 21 maggio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto interministeriale del 21 maggio 2024 l’INPS ha pubblicato le istruzioni in merito agli adeguamenti che sono stati introdotti dal medesimo al c.d. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in seguito all’accordo collettivo che è stato firmato il 27 dicembre 2022 da:

  • Confprofessioni;
  • Filcams CGIL;
  • Fisascat CISL;
  • Uiltucs.

Pertanto, dal 9 luglio 2024 il Fondo in questione è stato esteso ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che hanno almeno un dipendente nel proprio organico, mentre le tutele spettano anche ai lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato e ai lavoratori a domicilio.

Compensazione crediti contributi INPS: chiarimenti sulle novità dalla Legge di Bilancio 2024

Compensazione crediti contributi INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni che sono state introdotte in materia di compensazione di crediti contributivi dall’art. 1, commi 97 e 98, della Legge di Bilancio 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 1, comma 97, lett. a), e comma 98, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto di recente da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, recante “Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Compensazione crediti contributi INPS: l’Istituto fornisce dei chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato art. 1, comma 97, lett. a), della Legge di Bilancio 2024, sono state apportate delle modifiche a quello che era stato previsto in precedenza dal decreto legislativo n. 241 del 1997 sopra richiamato, introducendo il comma 1 bis all’art. 17 del decreto in questione.

A tal proposito, in particolare, sono state stabilite delle specifiche condizioni ai fini della legittima esposizione in compensazione dei crediti contributivi tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Tale compensazione, nello specifico, può essere sia di tipo orizzontale (ovvero effettuando la compensazione con oneri di varia natura) che di tipo verticale (ovvero effettuando la compensazione con altri contributi INPS), e deve essere effettuata esclusivamente in seguito alla scadenza dei termini relativi alle denunce contributive e/o alle dichiarazioni periodiche per quanto riguarda il periodo contributivo dal quale emerge il credito contributivo in oggetto.

Il successivo comma 98 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, poi, specifica che le modalità e i termini per ciò che concerne l’applicazione delle nuove disposizioni legislative introdotte sono e saranno definiti attraverso la pubblicazione di appositi provvedimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del Direttore Generale dell’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e del Direttore Generale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Infine, l’Istituto stesso rimanda alle modalità operative che sono state già specificate da parte del Fisco in merito alla compensazione dei crediti contributivi tramite modello F24 (già fornite anche da noi di Tag24 all’interno di un precedente articolo in materia) e a dei futuri messaggi per quanto riguarda le nuove modalità operative adottate.

Decontribuzione Sud 2024, proroga fino al 31 dicembre: istruzioni INPS

Decontribuzione Sud 2024: con la pubblicazione della circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la proroga fino al 31 dicembre dell’anno in corso che è stata decisa da parte della Commissione Europea.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 27, comma 1, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • l’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 2.1 della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF);
  • la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e abroga la decisione 2021/C 89 I/01;
  • la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la quale è stata presa da parte della Commissione Europea.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della circolare INPS n. 90 del 27 luglio 2022, recante “Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.

Decontribuzione Sud 2024, proroga fino al 31 dicembre: l’INPS fornisce le istruzioni su importi e applicazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 1, comma 161, della sopra citata Legge di Bilancio 2021, è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi che sono dovuti a seconda di quello che viene stabilito dal decreto legge n. 104 del 2020 sopra richiamato, e successive modificazioni.

A tal proposito, in particolare, ecco quali sono gli importi e la ripartizione dell’esonero contributivo per quanto riguarda i prossimi anni che sono stabiliti dalle normative sopra citate:

  • esonero contributivo pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • esonero contributivo pari al 20% a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;
  • esonero contributivo pari al 10% a partire dal 1° gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2029.

Dopodiché, la comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 ha previsto l’inizio dell’esonero a partire dal mese di luglio 2022.

La successiva decisione del 15 dicembre 2023, invece, ha disposto una proroga della Decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024 in seguito allo scoppio del conflitto tra l’Ucraina e la Russia e alle relative conseguenze del medesimo sull’economia dei vari Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

Scadenza, poi, ulteriormente fatta slittare fino al 31 dicembre 2024 dalla decisione presa lo scorso 25 giugno 2024.

Pertanto, in seguito ai chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a patto che l’aiuto sia stato concesso entro il 30 giugno.

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: istruzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulla pensione

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: con la pubblicazione della circolare n. 79 del 3 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne l’applicazione della nuova convenzione che è stata stipulata tra l’Istituto stesso e l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) relativamente alla riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 23 octies del decreto legge n. 267 del 30 giugno 1972, recante “Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 212 del 16 agosto 1972, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 485 dell’11 agosto 1972;
  • l’art. 11 della legge n. 364 del 31 luglio 1975, recante “Modifiche alla disciplina dell’indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 14 agosto 1975;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • l’art. 1456 del codice civile, recante “Clausola risolutiva espressa”;
  • l’art. 1467 del codice civile, recante “Contratto con prestazioni corrispettive”.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, recante “Schema di convenzione tra l’INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485”.

Convenzione INPS-UN.SI.AU.: l’Istituto stipula una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, lo scorso 30 maggio 2024 l’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI NAZIONALE (UN.SI.AU.) ai fini della riscossione dei contributi sindacali che sono dovuti da parte degli associati che sono beneficiari di un trattamento pensionistico.

La durata della convenzione in oggetto, nello specifico, ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per altri tre anni dietro richiesta specifica via posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. entro entro il termine di scadenza fissato.

Una volta giunti alla scadenza prevista la convenzione in questione sarà considerata cessata e smetterà di produrre i propri effetti, garantendo comunque la possibilità ad entrambe le parti in causa di recedere mediante l’invio di un’apposita comunicazione tramite PEC.

La convezione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UN.SI.AU. prevede che hanno diritto di versare i contributi sindacali attraverso una trattenuta sulla pensione i seguenti soggetti:

  • i titolari di di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo sempre gestiti da parte dell’Istituto;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate da parte dell’Istituto ed erogate da parte delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: la circolare INPS con la contribuzione dovuta per il 2024

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 80 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione dovuta per l’anno 2024 da parte dei concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 8 della legge n. 334 del 12 marzo 1968, recante “Norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l’accertamento dei contributi unificati in agricoltura”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 93 del 10 aprile 1968;
  • l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
  • l’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 7 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
  • l’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
  • l’art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006;
  • l’art. 1, comma 45, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (c.d. Legge di Bilancio 2011), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2010;
  • l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
  • il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, recante “Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024” il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale ha disposto l’approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL n. 65 del 26 settembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 95 del 26 aprile 2001, recante “Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2001”.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: l’INPS comunica la contribuzione dovuta per l’anno 2024

I contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 2024 prevedono un’aliquota pari al 29,99%, di cui:

  • il 21,15% a carico del concedente (esclusa la quota base pari allo 0,11%);
  • l’8,84% a carico del concessionario.

Ecco la percentuale di riduzione degli oneri sociali:

  • assegni familiari – 0,43%;
  • tutela maternità – 0,03%;
  • disoccupazione – 0,34%.

La riduzione del costo del lavoro, invece, è pari a:

  • aliquota disoccupazione – 2,75%;
  • esonero ex art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 2005 – 1%.

Ecco, poi, la percentuale dei contributi INAIL:

  • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%;
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%.

Ecco, infine, le agevolazioni per zone tariffarie:

  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori non svantaggiati devono versare il 100% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori montani hanno diritto ad un’agevolazione pari al 75% e devono versare, dunque, il 25% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori svantaggiati hanno diritto ad un’agevolazione pari al 68% e devono versare, dunque, il 32% dei contributi dovuti.

Le scadenze per il pagamento dei contributi relativi al 2024

  • 16 luglio 2024;
  • 16 settembre 2024;
  • 18 novembre 2024;
  • 16 gennaio 2025.

Obbligo Gestione separata INPS: chiarimenti sull’Operazione Poseidone

Obbligo Gestione separata INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte dei soggetti titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’interno di un apposito albo professionale, in seguito alla pronuncia di una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 22 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 266 del 27 settembre 1980;
  • l’art. 21 della legge n. 6 del 3 gennaio 1981, recante “Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 12 del 14 gennaio 1981;
  • l’art. 3, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 16 agosto 1995;
  • l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 4034 del 2021;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 3494 del 2023;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 29408 del 2023;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 28 novembre 2022;
  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1° Serie Speciale della Corte Costituzionale, n. 15 del 10 aprile 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 107 del 3 ottobre 2022, recante “Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022”.

Obbligo Gestione separata INPS per i titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo: i chiarimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale dell’8 aprile 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito al dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi.

A tal proposito, in particolare, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che non è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte dei titolari di reddito da arti e professioni iscritti all’albo esclusivamente nel caso in cui per questi ultimi sia subentrata la prescrizione dei contributi dovuti.

Nello specifico, questo termine di prescrizione dei contributi è previsto una volta che sono trascorsi 5 anni dalla data di pagamento prevista dalla legge.

Contributi artigiani e commercianti: Convenzione INPS e SMARTJOB PRO

Contributi artigiani e commercianti: con la pubblicazione della circolare n. 73 del 17 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per ciò che concerne la gestione delle deleghe, la riscossione e il trasferimento all’ASSOCIAZIONE DATORIALE “SMARTJOB PRO” dei contributi associativi che devono essere versati da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in seguito alla sottoscrizione di un’apposita convenzione tra l’INPS e SMARTJOB PRO.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 311 del 4 giugno 1973, recante “Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 157 del 20 giugno 1973;
  • l’art. 2 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, e successive modificazioni, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 205 del 4 settembre 2018;
  • l’art. 1456 c.c., recante “Clausola risolutiva espressa”;
  • l’art. 1467 c.c., recante “Contratto con prestazioni corrispettive”.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione di un apposito schema convenzionale, il quale è stato approvato mediante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 27 gennaio 2021.

Contributi artigiani e commercianti: le istruzioni dell’INPS sulla convenzione firmata con SMARTJOB PRO

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. unico della sopra citata legge n. 311 del 1973, lo scorso 28 dicembre 2023 l’INPS ha firmato una convenzione con l’ASSOCIAZIONE DATORIALE SMARTJOB PRO tramite la quale ha fornito le istruzioni in merito alla riscossione dei contributi associativi che sono dovuti da parte degli artigiani e dei commercianti.

Tale convenzione, in particolare, ha validità fino al 31 dicembre 2026, a meno che una delle due parti in causa non abbia intenzione di recedere dalla medesime tramite l’invio di un’apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte interessata via posta elettronica certificata (PEC).

Ecco qui di seguito le principali norme che sono contenute nella convenzione in questione:

  • le modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative;
  • la presentazione e la decorrenza della delega;
  • la revoca della delega;
  • la misura della quota associativa;
  • la fornitura dati;
  • rapporti finanziari, spese e rimesse;
  • la clausola di savlaguardia;
  • il recesso, la risoluzione e la sospensione della convenzione;
  • i controlli a campione e l’applicazione di penali.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: esiti nel Cassetto Previdenziale

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: con la pubblicazione del messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono stati effettuati e che sono terminati i controlli per ciò che concerne l’effettiva presenza di tutti i requisiti relativi all’assenza di un contratto di lavoro dipendente, nonché della titolarità di un trattamento pensionistico, al fine di beneficiare dell’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della Legge di Bilancio 2021.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, recante “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 16 giugno 1984;
  • il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 1994;
  • il decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, recante “Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 1996;
  • il decreto del 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 1° giugno 2015;
  • l’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 24 giugno 2015;
  • l’art. 1, commi da 20 a 22 bis, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021;
  • il messaggio INPS n. 3974 del 15 novembre 2021;
  • il messaggio INPS n. 803 del 17 febbraio 2022.

Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: l’INPS comunica la disponibilità nel Cassetto Previdenziale dell’esito dei controlli sui requisiti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamata, l’Istituto ha effettuato una verifica centralizzata in merito alla sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi INPS da parte dei lavoratori autonomi interessati, ovvero:

  • l’iscrizione alla Gestione previdenziale;
  • l’assenza di un contratto di lavoro dipendente, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • la titolarità di una pensione diretta.

In seguito a tali controlli, poi, con il messaggio in questione l’INPS ha comunicato che all’interno del Cassetto Previdenziale è disponibile l’esito di ulteriori verifiche per quanto riguarda il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • la regolarità contributiva (DURC);
  • il calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 almeno pari al 33% rispetto a quelli del 2019;
  • reddito da lavoro nel 2019 pari o inferiore a 50.000 euro;
  • il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla sopra citata sezione 3.1 del Temporary Framework.

Contributi agricoltori autonomi: l’INPS aumenta la contribuzione dovuta per l’anno 2024

Contributi agricoltori autonomi: con la pubblicazione della circolare n. 74 del 25 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione obbligatoria dovuta per l’anno 2024 da parte dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, nonché da parte degli imprenditori agricoli professionali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • gli artt. 257 e 262 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1125 del 30 giugno 1965, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 257 del 13 ottobre 1965;
  • l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 4 della legge n. 852 del 27 dicembre 1973 relativa alla “Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 334 del 31 dicembre 1973;
  • l’art. 17 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, recante “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 5 giugno 1975;
  • l’art. 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, recante “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 del 9 gennaio 1978;
  • la legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
  • l’art. 59, comma 15, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 255 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 1997;
  • l’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
  • l’art. 82 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001;
  • l’art. 24, comma 23, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  • l’art. 2, comma 68, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
  • l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • la circolare INPS n. 69 del 26 marzo 1998;
  • la circolare INPS n. 138 del 25 giugno 1998;
  • la circolare INPS n. 83 del 23 aprile 2002.

Contributi agricoltori autonomi: ecco gli importi della contribuzione obbligatoria dovuta per il 2024

Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

  • zone normali:
    • Fascia 1 – 3.260,20 euro;
    • Fascia 2 – 4.047,19 euro;
    • Fascia 3 – 4.834,17 euro;
    • Fascia 4 – 5.621,16 euro;
  • zone montane e svantaggiate:
    • Fascia 1 – 3.023,88 euro;
    • Fascia 2 – 3.810,87 euro;
    • Fascia 3 – 4.597,85 euro;
    • Fascia 4 – 5.384,84 euro.

Contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri pensionati di età pari o superiore a 65 anni:

  • zone normali:
    • Fascia 1 – 2.018,09 euro;
    • Fascia 2 – 2.411,59 euro;
    • Fascia 3 – 2.805,08 euro;
    • Fascia 4 – 3.198,58 euro;
  • zone montane e svantaggiate:
    • Fascia 1 – 1.781,77 euro;
    • Fascia 2 – 2.175,27 euro;
    • Fascia 3 – 2.568,76 euro;
    • Fascia 4 – 2.962,26 euro.

Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali:

  • Fascia 1 – 2.491,70 euro;
  • Fascia 2 – 3.278,69 euro;
  • Fascia 3 – 4.065,67 euro;
  • Fascia 4 – 4.852,66 euro.

Contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali pensionati di età pari o superiore a 65 anni:

  • Fascia 1 – 1.249,59 euro;
  • Fascia 2 – 1.643,09 euro;
  • Fascia 3 – 2.036,58 euro;
  • Fascia 4 – 2.430,08 euro.

Contributi INPS artigiani e commercianti, in scadenza il 1° luglio: regole, calcolo e come fare il versamento

I contributi INPS per artigiani, commercianti e liberi professionisti sono in scadenza il 1° luglio 2024. La scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno, ma cadendo di domenica slitta al giorno successivo.

I soggetti interessati sono tenuti al versamento dei contributi fissi e a percentuale dovuti per il periodo d’imposta 2023 e il primo acconto 2024.

La comunicazione è arrivata direttamente dall’Inps, con la pubblicazione della circolare n. 72/2024. L’istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni sul versamento.

Di seguito, vediamo chi sono i soggetti interessati, le modalità di calcolo e le regole da seguire. Infine, faremo un breve focus sul versamento, spiegando come effettuarlo.

Chi deve versare i contributi INPS artigiani e commercianti entro il 1° luglio

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, perché senza cassa, e gli artigiani e commercianti devono provvedere al versamento dei contributi INPS entro il 1° luglio 2024.

Tutti i dettagli sui versamenti e le modalità di calcolo sono contenuti nella circolare n. 72/2024, che fornisce, altresì, le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello e il versamento dei contributi dovuti a saldo 2023 e a primo acconto 2024.

Come spiegheremo meglio in seguito, il versamento è dovuto entro il 1° luglio, ma per chi può optare per la rateazione o chi aderisce al concordato preventivo, i termini si allungano fino al 31 luglio 2024.

Chi è tenuto, quindi, al versamento dei contributi Inps? Gli artigiani, i commercianti e i libri professionisti senza cassa e iscritti alla gestione separata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello Redditi PF e che, nel 2023, hanno maturato redditi superiori al minimale.

Regole e modalità di calcolo

Le regole variano in base a che si tratta di artigiani, commercianti oppure liberi professionisti senza cassa.
Partiamo dal caso degli artigiani e dei commercianti. Si deve considerare il totale dei redditi d’impresa maturati nel 2023. Da questi si devono detrarre eventuali perdite registrate nel corso dei precedenti periodi d’imposta.

Diversa è la situazione per i soci di srl, in quanto la base imponibile è costituita anche dalla parte del reddito della srl corrispondente alla quota di partecipazione degli utili. Come si ottiene la base imponibile? In base ai dati dichiarati nei quadri RF, RG e RH, in base ai casi.

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata, senza una cassa di previdenza, devono compilare le sezioni II e III del quadro RR. La base imponibile è rappresentata dai redditi complessivi di lavoro autonomo prodotti ai fini Irpef, compreso quello prodotto in forma associata e in regime forfettario.

In linea generale, una volta determinata la base imponibile, il contributo viene calcolato con l’applicazione dell’aliquota al 24% o al 26,23%, in base ai casi.

Come effettuare il versamento entro il 1° luglio

Con la pubblicazione della circolare n. 72/2024, l’Inps ha comunicato che il versamento dei contributi per artigiani e commercianti devono essere effettuati entro e non oltre il 1° luglio 2024. Per chi, invece, decide di rateizzare l’importo, allora la scadenza slitta al 31 luglio.

La rateizzazione è un’agevolazione che vale solo e unicamente per i contributi calcolati sulla quota di redditi eccedente il minimo. Nel caso del pagamento a rate, la prima rata deve essere corrisposta entro la scadenza del saldo o dell’acconto e il pagamento complessivo deve concludersi entro il 16 dicembre 2024.

Passiamo alle modalità di versamento. I contributi Inps devono essere versati utilizzando il Modello F24. Se si hanno versamenti in eccesso, possono essere portati in compensazione. L’Inps, a tal proposito, ha chiarito che la compensazione può avvenire solo quando i contribuenti hanno versato in più nel 2023.

Donne vittime di violenza: le istruzioni INPS per beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione

Donne vittime di violenza: con la pubblicazione del messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la presentazione dell’apposito modulo ai fini della richiesta dell’esonero contributivo che è previsto per i datori di lavoro privati nel caso in cui decidano di assumere delle donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 105 bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 1, commi da 191 a 193, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto attraverso la pubblicazione della circolare n. 41 del 5 marzo 2024.

Donne vittime di violenza: l’INPS rilascia il modulo per richiedere l’esonero contributivo in caso di assunzione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato stabilito dal sopra citato art. 1, commi da 191 a 193, della Legge di Bilancio 2024, i datori di lavoro privati che decidono di assumere donne disoccupate vittime di violenza nel triennio che va dal 2024 al 2026 hanno la possibilità di beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti in misura pari al 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui.

Tale esonero contributivo, nello specifico, non riguarda anche i premi e i contributi che devono essere versati all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e viene garantito esclusivamente nel caso in cui la donna disoccupata vittima di violenza che è stata assunta sia già beneficiaria del c.d. Reddito di libertà, anche se quest’ultimo è stato riconosciuto durante il corso dell’anno 2023.

Dopodiché, l’INPS attraverso la pubblicazione della suddetta circolare n. 41 del 5 marzo 2024 ha fornito le prime istruzioni per ciò che concerne la fruizione delle esonero contributivo che spetta in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà.

Per quanto riguarda le tempistiche, invece, la durata del beneficio varia a seconda della tipologia di contratto che viene sottoscritto.

In particolare:

  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 12 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata con un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 18 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui il contratto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato;
  • la durata dell’esonero contributivo in oggetto è pari a 24 mesi dalla data in cui avviene l’assunzione nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il messaggio in questione, infine, l’Istituto comunica che la richiesta di esonero può essere effettuata mediante l’apposito modulo online denominato ERLI, raggiungibile previa autenticazione all’interno del sito web dell’INPS.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: tassi in discesa per i contributi previdenziali e assistenziali

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: con la pubblicazione della circolare n. 71 dell’11 giugno 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione dell’importo relativo all’interesse di dilazione e di differimento e alle somme aggiuntive in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 6 giugno 2023, la quale è stata adottata da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e la quale ha disposto una riduzione pari a 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), portandolo così, a partire dal 12 giugno 2024, al 4,25%.

Interessi INPS ritardato pagamento 2024: ecco di quanto variano gli interessi e le sanzioni in seguito all’aumento dei tassi da parte della BCE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea va ad incidere sui seguenti fattori:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento che deve essere applicato sui contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delle sanzioni civili.

Nello specifico, a partire dal 12 giugno 2024 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 10,25% annuo.

Questa modifica, in particolare, non verrà applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e che sono stati già notificati con l’indicazione del precedente tasso di interesse in vigore, ma sarà applicato, per l’appunto, esclusivamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS.

La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 4,25% incide anche sulle sanzioni civili, le quali a partire dal 12 giugno 2024 saranno dovute in misura pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tali nuove sanzioni, nello specifico, saranno dovute nei seguenti casi:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
  • nelle ipotesi di cui all’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

Ciò nonostante, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, ossia in caso di evasione, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non pagati entro la scadenza fissata dalla legge.

Le sanzioni, invece, saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e, in base a quanto è stato definito dalla deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, queste ultime dovranno essere calcolate a seconda dell’importo del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

In particolare, la suddetta deliberazione prevede esplicitamente che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che nel caso in cui il tasso del TUR scenda al di sotto di quest’ultimo, allora:

  • la riduzione massima sarà pari al tasso legale stesso;
  • la riduzione minima sarà pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Pertanto, dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (4,25%) presenta attualmente un importo superiore rispetto a quello del tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 (2,5%), allora a partire dal 12 giugno 2024 la riduzione sarà pari all’ex TUR (4,25%).