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Tag: compartecipanti familiari

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: retribuzioni per il 2024

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 83 del 22 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi giornalieri in base ai quali si può effettuare il calcolo per il 2024 delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per ciò che concerne i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
  • il decreto del 21 maggio 2024, recante “Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, il quale è stato redatto da parte del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 159 del 9 luglio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto recentemente sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale mediante la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare INPS n. 3 del 3 gennaio 2024, recante “Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2024”;
  • la circolare INPS n. 81 dell’11 luglio 2024, recante “Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2024”.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: l’INPS comunica le retribuzioni di riferimento per i versamenti volontari per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene stabilito dal sopra citato decreto del MLPS del 21 maggio 2024, l’INPS ha comunicato con la recente circolare n. 81 dell’11 luglio 2024 quali sono le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e per i compartecipanti familiari ai fini del versamento dei contributi integrativi volontari per il 2024.

A tal proposito, ecco qui di seguito la retribuzione di riferimento per i versamenti volontari per l’anno 2024:

  • Agrigento – 72,04 euro;
  • Alessandria – 83,31 euro;
  • Ancona – 83,00 euro;
  • Aosta – 71,36 euro;
  • Arezzo – 77,82 euro;
  • Ascoli Piceno – 76,38 euro;
  • Asti – 82,33 euro;
  • Avellino – 75,20 euro;
  • Bari – 77,05 euro;
  • Belluno – 80,89 euro;
  • Benevento – 75,22 euro;
  • Bergamo – 80,05 euro;
  • Biella – 81,73 euro;
  • Bologna – 80,21 euro;
  • Bolzano – 82,44 euro;
  • Brescia – 80,09 euro;
  • Brindisi – 77,54 euro;
  • Cagliari – 75,34 euro;
  • Caltanissetta – 75,69 euro;
  • Campobasso – 69,82 euro;
  • Caserta – 72,58 euro;
  • Catania – 75,87 euro;
  • Catanzaro – 73,80 euro;
  • Chieti – 73,96 euro;
  • Como – 83,89 euro;
  • Cosenza – 72,53 euro;
  • Cremona – 82,69 euro;
  • Crotone – 66,80 euro;
  • Cuneo – 80,49 euro;
  • Enna – 75,39 euro;
  • Ferrara – 80,29 euro;
  • Firenze – 81,51 euro;
  • Foggia – 83,97 euro;
  • Forlì Cesena – 79,06 euro;
  • Frosinone – 67,12 euro;
  • Genova – 79,17 euro;
  • Gorizia – 78,45 euro;
  • Grosseto – 79,66 euro;
  • Imperia – 75,14 euro;
  • Isernia – 68,56 euro;
  • La Spezia – 77,57 euro;
  • L’Aquila – 77,98 euro;
  • Latina – 77,51 euro;
  • Lecce – 71,24 euro;
  • Lecco – 83,89 euro;
  • Livorno – 76,33 euro;
  • Lodi – 80,88 euro;
  • Lucca – 78,02 euro;
  • Macerata – 78,43 euro;
  • Mantova – 82,26 euro;
  • Massa Carrara – 66,68 euro;
  • Matera – 75,81 euro;
  • Messina – 77,33 euro;
  • Milano – 79,18 euro;
  • Modena – 82,39 euro;
  • Monza Brianza – 79,18 euro;
  • Napoli – 76,00 euro;
  • Novara – 82,55 euro;
  • Nuoro – 75,46 euro;
  • Oristano – 75,54 euro;
  • Padova – 82,35 euro;
  • Palermo – 76,96 euro;
  • Parma – 80,76 euro;
  • Pavia – 83,32 euro;
  • Perugia – 79,57 euro;
  • Pesaro Urbino – 76,03 euro;
  • Pescara – 73,13 euro;
  • Piacenza – 81,24 euro;
  • Pisa – 79,65 euro;
  • Pistoia – 84,19 euro;
  • Pordenone – 78,73 euro;
  • Potenza – 69,71 euro;
  • Prato – 81,66 euro;
  • Ragusa – 74,44 euro;
  • Ravenna – 78,66 euro;
  • Reggio Calabria – 75,69 euro;
  • Reggio Emilia – 85,90 euro;
  • Rieti – 74,74 euro;
  • Rimini – 80,44 euro;
  • Roma – 76,62 euro;
  • Rovigo – 78,53 euro;
  • Salerno – 72,83 euro;
  • Sassari – 77,21 euro;
  • Savona – 75,73 euro;
  • Siena – 82,79 euro;
  • Siracusa – 77,75 euro;
  • Sondrio – 79,94 euro;
  • Taranto – 75,79 euro;
  • Teramo – 76,43 euro;
  • Terni – 74,96 euro;
  • Torino – 81,74 euro;
  • Trapani – 75,12 euro;
  • Trento – 88,00 euro;
  • Treviso – 84,92 euro;
  • Trieste – 78,36 euro;
  • Udine – 78,59 euro;
  • Varese – 80,83 euro;
  • Venezia – 82,46 euro;
  • Verbano Cusio Ossola – 83,26 euro;
  • Vercelli – 83,04 euro;
  • Verona – 81,98 euro;
  • Vibo Valentia – 71,70 euro;
  • Vicenza – 81,63 euro;
  • Viterbo – 76,12 euro.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: la circolare INPS con la contribuzione dovuta per il 2024

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: con la pubblicazione della circolare n. 80 del 4 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi per ciò che concerne la contribuzione dovuta per l’anno 2024 da parte dei concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 8 della legge n. 334 del 12 marzo 1968, recante “Norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l’accertamento dei contributi unificati in agricoltura”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 93 del 10 aprile 1968;
  • l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968, recante “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 109 del 30 aprile 1968;
  • l’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 60 del 13 marzo 1989;
  • l’art. 7 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 188 del 13 agosto 1990;
  • il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 9 giugno 1997;
  • l’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2000;
  • l’art. 120 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (c.d. Legge di Bilancio 2001), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2000;
  • l’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 dell’11 gennaio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006;
  • l’art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge di Bilancio 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 27 dicembre 2006;
  • l’art. 1, comma 45, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (c.d. Legge di Bilancio 2011), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2010;
  • l’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Bilancio 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
  • il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, recante “Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024” il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale ha disposto l’approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL n. 65 del 26 settembre 2023.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione della circolare INPS n. 95 del 26 aprile 2001, recante “Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2001”.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: l’INPS comunica la contribuzione dovuta per l’anno 2024

I contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il 2024 prevedono un’aliquota pari al 29,99%, di cui:

  • il 21,15% a carico del concedente (esclusa la quota base pari allo 0,11%);
  • l’8,84% a carico del concessionario.

Ecco la percentuale di riduzione degli oneri sociali:

  • assegni familiari – 0,43%;
  • tutela maternità – 0,03%;
  • disoccupazione – 0,34%.

La riduzione del costo del lavoro, invece, è pari a:

  • aliquota disoccupazione – 2,75%;
  • esonero ex art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266 del 2005 – 1%.

Ecco, poi, la percentuale dei contributi INAIL:

  • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%;
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%.

Ecco, infine, le agevolazioni per zone tariffarie:

  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori non svantaggiati devono versare il 100% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori montani hanno diritto ad un’agevolazione pari al 75% e devono versare, dunque, il 25% dei contributi dovuti;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari situati nei territori svantaggiati hanno diritto ad un’agevolazione pari al 68% e devono versare, dunque, il 32% dei contributi dovuti.

Le scadenze per il pagamento dei contributi relativi al 2024

  • 16 luglio 2024;
  • 16 settembre 2024;
  • 18 novembre 2024;
  • 16 gennaio 2025.