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Tag: autotrasportatori

Bonus autotrasportatori 2024: online il codice tributo per la compensazione con modello F24

Bonus autotrasportatori 2024: con la pubblicazione della risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte delle imprese beneficiarie che svolgono delle attività di trasporto (c.d. autotrasportatori).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 296, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle seguenti normative:

  • l’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 223 del 23 settembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022;
  • il decreto direttoriale n. 263 del 31 maggio 2024, il quale è stato redatto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto.

Bonus autotrasportatori: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito d’imposta

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 1, comma 296, della Legge di Bilancio 2024, è stato esteso il credito d’imposta per tutte quelle imprese che effettuano l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

La compensazione del credito d’imposta in oggetto, nello specifico, può essere effettuata seguendo le modalità che sono definite dal decreto del MIT del 31 maggio 2024 e dalla Legge di Bilancio 2024, nonché in base alle istruzioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un apposito articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per ciò che concerne l’utilizzo in compensazione del bonus autotrasportatori 2024 all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo 7060, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo all’acquisto del gasolio che viene riconosciuto nei confronti delle imprese che svolgono le attività di trasporto (art. 1, comma 296, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo sopra richiamato relativo al credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore (bonus autotrasportatori 2024) deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui si debba procedere con il riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito utilizzato non potrà essere superiore rispetto a quello che è stato indicato in precedenza all’interno della comunicazione trasmessa dal MIT all’Agenzia delle Entrate e visualizzabile nel proprio cassetto fiscale.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi e istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di ieri, lunedì 10 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito quali sono gli importi e ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di compilazione della deduzione forfetaria che spetta per l’anno in corso agli autotrasportatori all’interno della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto da parte dell’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi definiti dal MEF, istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, l’Agenzia delle Entrate definito le misure e ha fornito le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione dei redditi 2024 della deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (c.d. deduzione forfetaria autotrasportatori 2024).

A tal proposito, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale gli importi relativi alle deduzioni forfetarie che vengono concesse nei confronti degli autotrasportatori per ciò che concerne il periodo di imposta 2023.

Pertanto, esclusivamente per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi 2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che la deduzione forfetaria in merito ai trasporti che vengono effettuati in maniera personale da parte dell’imprenditore deve essere inserita all’interno dei seguenti righi e codici del modello Redditi PF 2024 (per le persone fisiche) e del modello Redditi SP 2024 (per le società di persone):

  • nel rigo RF55 del quadro RF devono essere indicati i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 del quadro RG devono essere indicati i codici 16 e 17.

Tali codici, nello specifico, si riferiscono rispettivamente alla deduzione forfetaria autotrasportatori 2024 per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati all’interno del Comune nel quale è stabilita la sede dell’impresa interessata, nonché per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati oltre questo ambito.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro RF e del quadro RG del modello Redditi PF 2024 e del modello Redditi SP 2024

All’interno del rigo RF55 del quadro RF devono essere inserite le variazioni in diminuzione diverse rispetto a quelle che vanno indicate nei precedenti righi dello stesso quadro.

Nello specifico:

  • il codice 43 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa;
  • il codice 44 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

I codici 16 e 17, invece, devono essere inseriti nel rigo RG22 del quadro RG, in cui vanno inseriti i componenti negativi deducibili diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti righi.