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Tag: agenzia delle entrate

Lavori condominiali e bonus edilizi: proroga dei termini per comunicare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura al 4 aprile 2024

Proroga cessione crediti 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 53174 del 21 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato di aver apportato delle modifiche al precedente provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 e di aver disposto la proroga dei termini relativi alla comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura per quanto riguarda i lavori che vengono effettuati in condominio.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998;
  • il decreto del 26 maggio 1999;
  • il decreto interministeriale n. 153 del 9 maggio 2002;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 1° dicembre 2016, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 20 dicembre 2016;
  • il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dagli artt. 14 e 16, della legge n. 90 del 3 agosto 2013;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • la legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 1, comma 66, lett. d), della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • l’art. 33, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • l’art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • l’art. 9 del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • l’art. 1, comma 365, lett. a), e l’art. 1, comma 894, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 28213 del 6 febbraio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 1432213 del 20 dicembre 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 49885 del 19 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 46900 del 14 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 470370 del 20 dicembre 2022.

Proroga cessione crediti 2024: le modifiche sulle scadenze relative ai lavori condominiali

Ecco qui di seguito quali sono le due modifiche che sono state apportate per quanto riguarda le comunicazioni all’anagrafe tributaria:

  • i soggetti di cui all’art. 2 del decreto del 1° dicembre 2016 sono esonerati dall’invio dei dati relativi alle spese sui lavori condominiali che sono state effettuate durante il corso dell’anno precedente, esclusivamente nel caso in cui tutti i condòmini abbiano optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
  • i soggetti di cui all’art. 2 del decreto del 1° dicembre 2016, che sono obbligati ad inviare i dati relativi ai lavori condominiali all’amministrazione finanziaria, devono effettuare la trasmissione entro il 4 aprile 2024 esclusivamente per le spese che sono state sostenute nel 2023.

Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati durante il corso del prossimo mese da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

Scadenze fiscali marzo 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 4 marzo 2024:

  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° febbraio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° febbraio 2024.

Scadenza il 18 marzo 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • versamento in un’unica soluzione o della prima rata del saldo IVA relativa alla dichiarazione IVA che si riferisce al periodo di imposta 2023, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, in base a quanto viene definito dall’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
  • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”, previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su premi e vincite operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su rendite AVS operate nel mese precedente;
  • versamento in un’unica soluzione dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze relative al mese precedente per quanto riguarda le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
  • versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto di imposta;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente;
  • versamento della tassa forfettaria annuale di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali;
  • consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2024);

Scadenza il 20 marzo 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente;
  • opposizione all’utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Bonus imballaggi: online il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Bonus imballaggi: con la pubblicazione della risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato di aver istituito un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che viene riconosciuto nei confronti delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati.

Questo credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti di imposta attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 73 a 77, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Bonus imballaggi: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Con l’obiettivo di fornire un sostegno alle imprese che decidono di acquistare dei prodotti che vengono realizzati con dei materiali che provengono dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, degli imballaggi biodegradabili e compostabili in base a quanto definito dalla normativa UNI EN 13432:2002 oppure degli imballaggi che derivano dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è stato introdotto un apposito credito di imposta di importo pari al 36% delle spese sostenute.

Tale credito di imposta, nello specifico, è stato introdotto da quanto è stato disposto dall’interno del sopra citato art. 1, commi da 73 a 77, della Legge di Bilancio 2019, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere utilizzata tramite le modalità che vengono definite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le istruzioni che abbiamo fornito sempre qui sul sito di Tag24, durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in materia.

A tal proposito, dunque, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus imballaggi ecosostenibili e prodotti riciclati all’interno del modello di pagamento F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7065“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese in caso di acquisto di prodotti riciclati o di imballaggi compostabili o riciclati (art. 1, comma 73, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo già approfondito durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione all’interno del sito web dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati”.

Nel caso in cui, invece, il sostituto di imposta debba procedere al riversamento del contributo economico in oggetto, allora il medesimo dovrà essere inserito all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Infine, per poter utilizzare in compensazione il bonus imballaggi ecosostenibili e prodotti riciclati il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, seguendo le disposizioni di cui all’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.

Cartella esattoriale: l’Agenzia delle Entrate modifica i fogli avvertenze

Cartella esattoriale: con la pubblicazione del provvedimento n. 33980 del 9 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato la modifica che è stata apportata ai fogli avvertenze delle cartelle di pagamento.

Nello specifico, le modifiche delle avvertenze in oggetto si riferiscono agli allegati 2, 3, 4 e 5 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 57, comma 1, l’art. 62, commi 1 e 2, l’art. 66, l’art. 67, comma 1, l’art. 68, comma 1, e l’art. 71, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  • l’art. 5, comma 1, e l’art. 6, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’art. 2, comma 1, e l’art. 3 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
  • l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
  • l’art. 7, comma 2, lett. a), b) e c), della legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • l’art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2022;
  • l’art. 1, lett. d), e l’art. 2, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 14, comma 6 bis, e l’art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Cartella esattoriale: novità in materia di contenziosi tributari, ecco quali sono le modifiche ai fogli avvertenze

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato decreto legislativo n. 220 del 2023 ha apportate alle modifiche alla normativa che regola i contenziosi tributari, disponendo quanto segue:

  • l’art. 2 comma 3, lett. a), del suddetto decreto, ha previsto l’abrogazione a partire dal 4 gennaio 2024 dell’art. 17 bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale disciplina il reclamo e la mediazione;
  • l’art. 1, lett. d) del suddetto decreto, ha disposto l’introduzione del comma 6 bis dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale prevede che in caso di vizi di notificazione che riguardano un atto presupposto che è stato emesso da un soggetto differente rispetto a quelle che ha emesso l’atto impugnato, allora il ricorso sarà sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

A tal proposito, dunque, in seguito alle novità che abbiamo appena richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle medesime apportando delle modifiche ai fogli avvertenze delle cartelle esattoriali che si riferiscono all’amministrazione finanziaria stessa.

Nello specifico, in base alla novità che sono state introdotte attraverso la pubblicazione del decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria un apposito provvedimento mediante il quale ha comunicato le seguenti modifiche al testo delle avvertenze delle cartelle di pagamento:

  • negli allegati da 2 a 5 del provvedimento in oggetto sono stati eliminati tutti i riferimenti a quanto era precedentemente disposto dall’art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
  • negli allegati 2 e 4 del provvedimento in oggetto sono state introdotte tutte le informazioni che si riferiscono alla notifica del ricorso in caso di vizi della notificazione eccepiti in merito all’atto presupposto;
  • negli allegati 2 e 4 del provvedimento in oggetto sono state sostituite con la nuova dicitura di “Ufficio” le parole “Direzione” o “Centro Operativo” presenti all’interno della parte relativa alla “RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA”;
  • nell’allegato 2 del provvedimento in oggetto sono state aggiornate le modalità previste ai fini della presentazione della domanda di riesame nel caso in cui la cartella esattoriale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate faccia riferimento alle somme che sono dovute in seguito al controllo automatizzato che viene effettuato da parte dell’amministrazione finanziaria stessa.

Riforma fiscale IRPEF 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla riduzione a 3 aliquote

Riforma fiscale IRPEF 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa durante il corso della giornata di martedì 6 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la prima parte della riforma fiscale prevista a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso in merito alla riduzione da 4 a 3 delle aliquote relative all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

A tal proposito, nello specifico, la prima modifica che è stata introdotta per il 2024 è l’abolizione della vecchia aliquota del 25% che veniva applicata ai contribuenti che avevano conseguito dei redditi di importo compreso tra i 15.000 euro e i 28.000 euro durante il corso dell’anno.

La seconda novità relativa alla riforma fiscale IRPEF valida per il 2024, poi, è quella che concerne l’aumento di importo pari a 75 euro della detrazione prevista per coloro che operano con un contratto di lavoro dipendente.

Infine, le ultime due modifiche riguardano rispettivamente la riduzione dell’importo relativo alle detrazioni che spettano a coloro che hanno conseguito dei redditi di ammontare superiore a 50.000 euro, in caso di sostenimento di alcune determinate spese, nonché l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda la riforma fiscale IRPEF 2024 ed, in particolare:

  • quali sono i nuovi scaglioni e le nuove aliquote previsti in seguito alla riduzione da 4 a 3 delle aliquote IRPEF;
  • quali sono gli importi previsti per le detrazioni per i titolari di redditi di lavoro dipendente in seguito all’aumento di ammontare pari a 75 euro;
  • qual è la no-tax area prevista per i lavoratori dipendenti nell’anno in corso;
  • quali sono gli effetti delle modifiche introdotte per il 2024 per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali;
  • quali sono le novità in materia di detrazioni per coloro che hanno un reddito di importo pari o superiore a 50.000 euro;
  • cosa accade e come gestire in dichiarazione dei redditi le deduzioni pregresse in seguito all’abrogazione dell’ACE.

Riforma fiscale IRPEF 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica le novità e le istruzioni operative in materia di scaglioni, aliquote, detrazioni e deduzioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la prima e più importante novità che è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2024 in merito alla riforma fiscale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è il passaggio da 4 a 3 aliquote.

Nello specifico, ecco qui di seguito i nuovi scaglioni e le nuove aliquote previste per il periodo di imposta 2024:

  • per i contribuenti che hanno conseguito un reddito complessivo di importo pari o inferiore a 28.000 euro l’aliquota IRPEF che deve essere applicata è pari al 23%;
  • per i contribuenti che hanno conseguito un reddito complessivo di importo compreso tra 28.001 euro e 50.000 euro l’aliquota IRPEF che deve essere applicata è pari al 35%;
  • per i contribuenti che hanno conseguito un reddito complessivo di importo superiore a 50.000 euro l’aliquota IRPEF che deve essere applicata è pari al 43%.

Inoltre, l’aumento di 75 euro delle detrazioni per coloro che conseguono dei redditi di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo pari o inferiore a 15.000 euro, porta le medesime da 1.880 euro a 1.955 euro.

La no-tax area per I lavoratori dipendenti è stata aumentata a 8.500 euro.

Per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali, invece, le amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 15 aprile 2024 per operare tutti gli adeguamenti in seguito alle sopra citate novità introdotte.

Infine, le detrazioni del 19% per le spese sostenute nell’anno precedente, ad esclusione di quelle sanitarie, da coloro che hanno un reddito superiore a 50.000 euro sono state ridotte a 260 euro, mentre l’abrogazione dell’ACE fa cessare le agevolazioni previste per le imprese, le quali potranno comunque indicare nelle prossime dichiarazioni dei redditi eventuali deduzioni pregresse.

Tassa sulle mance: online il codice tributo da utilizzare nel modello F24

Tassa sulle mance: con la pubblicazione della risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini del versamento o della compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinati dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché all’interno della precedente risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023.

Tassa sulle mance: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento o per la compensazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata Legge di Bilancio 2023, le somme di denaro che sono destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) che operano all’interno delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991 costituiscono dei redditi di lavoro dipendente.

In quanto tali, poi, nel caso in cui i lavoratori interessati non presentino la propria rinuncia scritta allora sarà obbligatorio effettuare il versamento dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali in percentuale pari al 5%.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha già comunicato in precedenza quelli che sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per effettuare il versamento della suddetta imposta, mediante la pubblicazione della risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023.

Nel caso in cui, invece, l’imposta non venga trattenuta dal sostituto d’imposta, allora quest’ultima potrà essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, ai fini del pagamento o della compensazione dell’imposta sostitutiva sulle mance applicata in sede di dichiarazione dei redditi, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto il seguente nuovo codice tributo da inserire all’interno del modello F24:

  • il codice tributo “1838“, il quale si riferisce al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle mance, applicata in sede di dichiarazione dei redditi (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato tramite gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, il sopra citato codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” oppure all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il credito di imposta in oggetto, nel formato “AAAA”.

Infine, se si opta per la compensazione dell’imposta sostitutiva sulle mance il modello di pagamento F24 deve essere presentato attraverso l’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche, seguendo le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.

Imposta sostitutiva cripto attività: online i codici tributo per il versamento tramite modello F24

Imposta sostitutiva cripto attività: con la pubblicazione della risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo e la ridenominazione di un codice tributo già esistente ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo per quanto riguarda i rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché all’interno della precedente risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023.

Imposta sostitutiva cripto attività: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata Legge di Bilancio 2023, sono obbligati ad effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo calcolata sul valore delle cripto attività tutti quei soggetti che hanno la propria residenza in Italia, senza prendere in considerazione le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 19, comma 18 bis, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Il pagamento dell’acconto e del saldo per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo in oggetto, nello specifico, può essere effettuato mediante il rispetto di quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 146, della Legge di Bilancio 2023, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per quanto riguarda il pagamento dell’acconto relativo alla sopra citata imposta sostitutiva tramite l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “1728“, il quale si riferisce al pagamento della prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività (art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
  • il codice tributo “1729“, il quale si riferisce al pagamento della seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività (art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Per quanto riguarda il pagamento del saldo relativo all’imposta sostitutiva in oggetto, invece, l’amministrazione finanziaria ha comunicato la sostituzione del precedente codice tributo “1727” già esistente, il quale è stato così ridenominato:

  • il codice tributo “1727“, il quale si riferisce al pagamento della saldo dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività (art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

codici tributo, i quali sono stati messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei quali abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, devono essere utilizzati attraverso l’utilizzo degli appositi servizi online che sono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, i sopra citati codici tributo relativi al versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sul valore delle cripto attività detenute dai soggetti residenti in Italia devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta sostitutiva in oggetto, nel formato “AAAA”.

Verifica codice fiscale: disponibile dal 6 febbraio al 30 aprile 2024 il Servizio Anagrafico Massivo

Verifica codice fiscale: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è disponibile a partire dal 6 febbraio 2024 e fino al termine ultimo del 30 aprile 2024 il servizio online di verifica dei codici fiscali denominato Servizio Anagrafico Massivo SM1.02.

Tale servizio, nello specifico, viene messo a disposizione in maniera periodica da parte dell’amministrazione finanziaria ai seguenti soggetti:

  • le imprese bancarie e assicurative;
  • gli altri operatori finanziari;
  • i gestori di utenze;
  • i gestori di fondi integrativi del SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il nuovo servizio di verifica del codice fiscale denominato “Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02”, il quale sarà messo a disposizione in maniera periodica all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria.

Verifica codice fiscale: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione in maniera temporanea il nuovo Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, ecco chi potrà utilizzarlo e come effettuare l’accesso

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, secondo quanto viene disposto all’interno del decreto legge n. 78 del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione in maniera periodica il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02 a coloro che cooperano con le attività dell’amministrazione finanziaria stessa.

Questo servizio, in particolare, permetterà ad alcuno soggetti di procedere con la verifica dell’esistenza di un codice fiscale e con la relativa corrispondenza con i dati anagrafici che sono contenute all’interno dell’Anagrafe Tributaria.

Nello specifico, avranno la possibilità di accedere al sopra citato servizio di verifica del codice fiscale a partire dal 6 febbraio 2024 e fino al 30 aprile 2024 esclusivamente coloro che abbiano inviato in precedenza le comunicazioni obbligatorie all’Agenzia delle Entrate.

Il servizio in oggetto sarà erogato tramite PEC (posta elettronica certificata), previo accreditamento al SID (Sistema di Interscambio flussi Dati) da parte dell’ente interessato.

Attraverso il SID, inoltre, gli enti che hanno una particolare complessità organizzativa e che hanno un elevato numero di clienti potranno anche beneficiare di un colloquio automatizzato tra sistemi tramite lo scambio di file in modalità FTP su rete privata virtuale (VPN).

Come funziona il nuovo Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02? Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle interrogazioni tramite codice fiscale e tramite dati anagrafici

Il nuovo Servizio Anagrafico Massivo consente ai soggetti che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo di individuare un determinato soggetto partendo dal suo codice fiscale oppure dai dati anagrafici che lo riguardano.

Nello specifico, quindi, ecco qui di seguito quali sono le due modalità di interrogazione che possono essere utilizzate con il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02:

  • l’interrogazione tramite codice fiscale, mediante la quale i soggetti interessati hanno la possibilità di ottenere le informazioni anagrafiche relative al soggetto identificato univocamente a partire dal codice fiscale interrogato;
  • l’interrogazione tramite dati anagrafici, mediante la quale il sistema effettua una preventiva ricostruzione del codice fiscale univocamente associato alle informazioni anagrafiche che sono state fornite da parte dei soggetti interessati, restituendo a questi ultimi il codice fiscale e le informazioni anagrafiche complete del soggetto interrogato, ovvero:
    • il cognome;
    • il nome;
    • il sesso;
    • la data di nascita;
    • il Comune di nascita;
    • la Provincia di Nascita.

Va da sé che il migliore risultato che può restituire il sistema è quello che viene generato nel caso in cui l’interrogazione venga effettuata inserendo il codice fiscale del soggetto interrogato.

Il numero massimo di interrogazioni che possono essere effettuate all’interno di una singola richiesta tramite PEC è pari a 100.000.

Per quanto riguarda il numero massimo di interrogazioni in generale, invece, il limite viene determinato in proporzione al numero delle comunicazioni obbligatorie che l’Ente interessato ha inviato all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente a quello della richiesta.

Ristrutturazione debiti: le regole sugli accordi presentati all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2024

Ristrutturazione debiti: con la pubblicazione del provvedimento n. 21447 del 29 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato quelle che sono le regole per quanto riguarda gli adempimenti in materia di transazione fiscale di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 57, comma 1, l’art. 62, commi 1 e 2, l’art. 66, l’art. 67, comma 1, l’art. 68, comma 1, e l’art. 71, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  • l’art. 5, comma 1, e l’art. 6, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’art. 2, comma 1, e l’art. 3, del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’art. 63 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023;
  • l’art. 4 quinquies, commi 5 e 6, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023.

Ristrutturazione debiti: il quadro normativo di riferimento sulle nuove proposte inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 1 bis, comma 1, secondo periodo, del sopra citato decreto legge n. 69 del 2023, il quale è stato successivamente modificato dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4 quinquies, commi 5 e 6, del decreto legge n. 145 del 2023, sono stati affidati i seguenti compiti all’Agenzia delle Entrate:

  • individuare la struttura centrale che ha competenza per quanto riguarda l’esprimere il parere conforme di cui all’art. 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII);
  • individuare la soglia percentuale ed il valore relativo alla falcidia del debito originario proposta, superata la quale il parere conforme deve essere espresso dalla struttura centrale competente;
  • individuare la decorrenza delle nuove disposizioni.

Ristrutturazione debiti: l’Agenzia delle Entrate riporta le nuove regole per quanto riguarda il parere conforme in merito alle proposte di transazione fiscale

Per quanto riguarda le proposte di transazione fiscale che hanno ad oggetto i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che si riferiscono agli accordi di ristrutturazione dei medesimi che sono previsti dall’art. 63 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCIII).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che l’adesione alla sopra citata proposta avviene in seguito alla firma dell’atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale competente sul territorio, dietro parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

Quali proposte di transazione fiscale devono ricevere il parere conforme da parte dell’Agenzia delle Entrate? Ecco qual è la data partire dalla quale si applicano le nuove disposizioni

La competenza per quanto riguarda le proposte di transazione fiscale che hanno una falcidia del debito originario di importo superiore al 70% e a 30 milioni di euro.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che le sopra citate disposizioni si applicano a tutte quelle proposte di transazione fiscale che sono state presentate presso gli uffici competenti dell’amministrazione finanziaria a partire dal 1° febbraio 2024, così come specificato nelle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4 quinquies, commi 5 e 6, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023.

Modello IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica le specifiche tecniche per l’invio dei dati

Modello IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 19397 del 26 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione delle specifiche tecniche per quanto riguarda l’invio online dei dati che sono contenuti all’interno della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa al periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come modificato dai seguenti decreti:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il provvedimento del 15 gennaio 2024.

Modello IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate comunica l’approvazione delle specifiche tecniche

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le specifiche tecniche relative all’invio dei dati che riguardano i seguenti modelli relativi all’anno 2023:

  • la dichiarazione IVA 2024;
  • la dichiarazione IVA BASE 2024.

Pertanto, le specifiche tecniche in merito ai modelli che abbiamo appena citato, i quali sono stati già approvati in seguito alla pubblicazione del precedente provvedimento del 15 gennaio 2024, così come abbiamo già specificato anche durante il corso di un recente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui all’interno del sito web di Tag24, sono messi a disposizione all’interno dell’Allegato A al provvedimento dell’amministrazione finanziaria in oggetto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che eventuali correzioni successive saranno pubblicate in seguito all’interno del proprio sito web ufficiale, nell’apposita sezione presente sul medesimo.

Approvazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all’anno 2023: chi può effettuare l’invio? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Attraverso la pubblicazione del sopra citato provvedimento del 15 gennaio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’approvazione dei seguenti modelli relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA):

A tal proposito, poi, l’AdE ha anche rimandato ad una successiva comunicazione la pubblicazione delle specifiche tecniche per quanto riguarda l’invio online dei dati che sono contenuti all’interno dei suddetti modelli IVA.

Pertanto, l’amministrazione finanziaria ha pubblicato il provvedimento del 26 gennaio 2024, comunicando l’approvazione delle specifiche tecniche per l’anno in corso e allegandole all’interno dell’apposito “Allegato A”.

Oltre all’approvazione del contenuto e delle specifiche tecniche, poi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che i modelli di dichiarazione annuale IVA possano essere inviati da parte dei seguenti soggetti:

  • i contribuenti che sono obbligati a rispettare l’adempimento dichiarativo in oggetto e ad effettuare l’invio online in maniera diretta ed autonoma;
  • gli intermediari che sono abilitati alla trasmissione dei modelli in oggetto all’Agenzia delle Entrate e che vengono delegati da parte dei soggetti interessati.

Controlli fiscali 2024: quali sono le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Il 23 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida aggiornata nella quale fornisce tutte le indicazioni sui nuovi controlli fiscali.

Le regole, per il 2024, sono state aggiornate alla luce delle novità inserite nella riforma fiscale. Quali sono? Tra le tante, per esempio, è previsto lo stop delle lettere del fisco nei mesi si agosto e dicembre, ma c’è tanto altro.

Vediamo il punto dell’Agenzia delle entrate sui nuovi controlli fiscali.

Controlli fiscali 2024: differenza tra automatico e formale

La guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate il 23 gennaio 2024, in vista dell’entrata in vigore della riforma fiscale, distingue subito le due tipologie di controlli fiscali:

  • Automatico;
  • Formale.

Il controllo automatico si effettua a tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi. Si basa sui dati e sugli elementi direttamente desumibili nelle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria.

Il controllo formale si effettua a tutte le dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale, in base ai criteri fondati sull’analisi del rischio. Come funziona? Consiste nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti attestanti la correttezza dei dati dichiarati.

Quando si esegue il controllo automatico

Più precisamente, il controllo automatico si effettua su tutte le dichiarazioni presentate e consente di:

  • Correggere gli errori materiali e di calcolo nella determinazione della base imponibile, delle imposte e dei premi;
  • Correggere gli errori nel riportare deduzioni e detrazioni;
  • Ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misure superiore a quella prevista dalla legge;
  • Ridurre i crediti d’imposta esposti in maniera errata;
  • Controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte.

Quando si esegue il controllo formale

Il controllo formale si esegue solo su quelle dichiarazioni selezionate e il presupposto è la discordanza tra i dati presenti nella dichiarazione da quelli presenti in altri documenti a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Cosa consente?

  • Escludere in parte o tutto lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • Escludere in parte o tutto le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;
  • Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti;
  • Liquidare la maggiore imposta dovuta;
  • Correggere gli errori materiali e di calcolo connessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Come sono comunicate le irregolarità e come sanarle

Sono state aggiornate anche le modalità di trasmissione delle comunicazioni dell’Agenzia delle entrate.
Oltre all’invio della raccomandata A/R e tramite il canale Entratel dell’Intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, si aggiunge anche la comunicazione tramite Pec (se comunicato), sulla base dell’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

È bene ricordare che non si tratta di veri e propri atti impositivi, ma le comunicazioni sono volte a rendere noti ai contribuenti i risultati dei contratti. Così, i contribuenti hanno modo di regolarizzare la propria posizione, usufruendo delle riduzioni.

Sanzioni ridotte per chi regolarizza

L’Agenzia delle entrate mette subito in rilievo i benefici previsti per chi decide di regolarizzare la propria posizione a seguito delle comunicazioni del Fisco.

Se ci accettano le risultanze emerse, allora si applicano le seguenti regole:

  • La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni, si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3;
  • La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria;
  • Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni.

Si rimanda anche al seguente articolo: Controlli Agenzia entrate su dichiarazioni 2024: cosa fare se il contribuente non li ritiene corretti?

Imposta transazioni finanziarie: modifiche al modello FTT per il 2024

Imposta transazioni finanziarie: con la pubblicazione del provvedimento n. 13275 del 22 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato di aver apportato delle modifiche al modello FTT per quanto riguarda la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax).

Tale modello, nello specifico, è stato approvato in precedenza da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento durante il corso della giornata del 15 dicembre 2017.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. codice in materia di protezione dei dati personali);
  • la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. Legge di Bilancio 2013);
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 21 febbraio 2013, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 28 febbraio 2013 ed il quale dà attuazione a quanto è stato disposto dall’art. 1, commi da 491 a 499, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. Legge di Bilancio 2013);
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 87896 del 18 luglio 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 154577 del 27 dicembre 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 47944 del 9 marzo 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 294475 del 15 dicembre 2017;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Imposta transazioni finanziarie: l’Agenzia delle Entrate pubblica la versione aggiornata del modello FTT per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2017, l’amministrazione finanziaria stessa ha disposto l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax).

Insieme al sopra citato modello, poi, l’AdE ha fornito anche le relative istruzioni ai fini dell’invio online dei dati che sono contenuti al suo interno.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al contenuto del modello FTT per quanto riguarda l’anno 2024, inserendo al suo interno alcune novità e mettendo a disposizione la sua versione aggiornata all’interno del proprio sito web ufficiale a partire dal 25 gennaio.

Pertanto, a partire dalla suddetta data i soggetti utilizzati dovranno procedere con l’utilizzo del nuovo modello anziché di quello vecchio.

Infine, l’Agenzia delle Entrate comunica che ulteriori nuovi aggiornamenti al modello in questione, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche saranno messi a disposizione all’interno della rispettiva sezione presente sul sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria.

Che cos’è e soggetti passivi

L’art. 1, commi da 491 a 500, della Legge di Bilancio 2013 ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie per quanto riguarda le seguenti operazioni:

  • i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi;
  • le operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari;
  • le operazioni “ad alta frequenza”.

Tale imposta, nello specifico, deve essere versata da parte dei seguenti soggetti:

  • l’acquirente, ovvero i contribuenti ai quali viene effettuato il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza del medesimo ed indipendentemente dal luogo in cui viene firmato il contratto;
  • entrambe le controparti delle operazioni che vengono effettuate su derivati ed altri valori mobiliari, indipendentemente dalla residenza dei medesimi ed indipendentemente dal luogo in cui viene firmato il contratto;
  • il contribuente che immette gli ordini di acquisto e di vendita attraverso l’utilizzo di appositi algoritmi, nonché le relative modifiche e cancellazioni per quanto riguarda le operazioni ad alta frequenza.

Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

Scadenze fiscali febbraio 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 16 febbraio 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per via degli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza ed innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023, senza il pagamento della maggiorazione dell’1%;
  • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 al netto dell’acconto versato
  • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 (art.74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972);
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
  • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
    • premi e vincite;
    • cessione titoli e valute;
    • redditi di capitale diversi;
    • rendite AVS;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati da parte di:
    • i soggetti che corrispondono redditi di pensione;
    • gli enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 febbraio 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

Scadenza il 29 febbraio 2024:

  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2023;
  • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
  • registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente;
  • presentazione dell’attestazione di pagamento dell’imposta di registro relativa alla denuncia che abbiamo citato al punto precedente;
  • comunicazione bimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione;
  • comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente;
  • comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA effettuate durante il corso del quarto trimestre dell’anno 2023, i quali devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo dell’apposito modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA“;
  • conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Scadenza Dichiarazione Redditi 2023: tutte le modalità e le scadenze

Manca solo qualche ora dalla scadenza della dichiarazione dei redditi del 2023. Per rispettare le scadenze fiscali, la tempestività è essenziale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. È ora di prestare particolare attenzione alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, fissata per giovedì 30 novembre 2023. Esaminiamo insieme le conseguenze in caso di omissione o ritardo nella presentazione del modello dei redditi.

Scadenza Dichiarazione Redditi 2023

È importante notare che i contribuenti dispongono ancora di poche ore per capire se sono obbligati all’adempimento della presentazione dei redditi o meno. Si ricorda che essere in ritardo su questo adempimento comporta sanzioni abbastanza corpose.

Attualmente, la scadenza del 30 novembre 2023, rappresenta l’ultima possibilità per mettersi in regola per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 nei termini di legge, ovvero entro il 30 settembre 2023 (sabato), slittata al 2 ottobre. Molto probabilmente, dal 2024 le scadenze per il 730 e il Modello Reddito saranno unificate; pertanto, entrambi gli adempimenti dovrebbero scadere il 30 settembre 2024. Tuttavia, se così non fosse, e quindi, in assenza di unificazione, la presentazione avrà una cadenza differenziata.

Quando si presenta dichiarazione redditi 2023?

 L’Agenzia delle Entrate, in un comunicato stampa pubblicato il 18 settembre 2023, ha spiegato i passi da seguire per inviare la dichiarazione dal proprio PC. Per il 730/2023, la scadenza cadeva il 2 ottobre, mentre per il Modello Redditi (e per il Modello Redditi correttivo del 730) la scadenza è il 30 novembre 2023. Non tutti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi del 2023; molti rientrano nei soggetti esonerati, pertanto non sono vincolati ad alcuna scadenza. Tuttavia, lo stesso non si può affermare per i soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi, la cui scadenza è fissata per il 30 novembre 2023.

 Il contribuente può avvalersi di diversi sistemi per inoltrare la dichiarazione. Infatti, può accedere alla propria dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. All’interno del sistema applicativo web, è possibile visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già presenti. A questo punto, è sufficiente confermarli oppure modificarli utilizzando la funzione “Compilazione assistita”.

Diversamente, è possibile avvalersi dei servizi di un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro.

 Cosa succede se non si presenta la dichiarazione dei redditi?

 Se il contribuente non rispetta la scadenza per la presentazione del Modello Redditi, dispone di altri 90 giorni per regolarizzare la propria posizione. Pertanto, può trasmettere la dichiarazione entro il 28 febbraio 2024.

Tuttavia, è bene sapere che per il ritardo nella presentazione sarà applicata una sanzione di 25 euro come ravvedimento. Tale sanzione dovrà essere regolarmente pagata tramite il Modello F24 con il codice tributo 8911.

Se il contribuente dispone di crediti d’imposta, può portare in compensazione la sanzione.

In merito alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, si riportano le disposizioni normative contenute nell’articolo 1 del D. Lgs. n. 471/1997:”

  • nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro;
  • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro;
  • se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
  • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Guadagni online nuove norme sul tracciamento dei redditi: chi è sog…

Guadagni online: nuove norme sul tracciamento dei redditi nel 2024. È in corso l’implementazione di un nuovo obbligo di pagamento delle tasse legato al tracciamento delle vendite online. Il governo italiano, attraverso l’emanazione del D.lgs n. 32/2023, ha recepito le disposizioni normative contenute nella Direttiva UE 2021/514 (DAC 7) riguardo alla tracciabilità delle vendite online. Vediamo insieme quando dichiarare i guadagni online.

Guadagni online tracciamento dei redditi 2024

L’Agenzia delle Entrate ha reso operative le istruzioni previste dalla Direttiva UE 2021/514. In questo modo, da una parte si apre la porta a una nuova tassazione, mentre dall’altra si attivano i meccanismi per far emergere l’economia sommersa attraverso il recupero di almeno 30 miliardi di gettito fiscale.

Il filo conduttore che lega i guadagni online e il fisco è la stessa piattaforma utilizzata regolarmente per diverse operazioni, come ad esempio prenotare locazioni tramite Booking e molto altro.

In sostanza, a breve dovrebbe scattare l’obbligo di comunicare i ricavi online attraverso la stessa piattaforma utilizzata per l’acquisizione della vendita online. In questo contesto, non rientrerebbero i ricavi inferiori a 2.000 euro per un totale complessivo di almeno 30 operazioni.

Dal 2024, precisamente entro il 29 febbraio, partirà lo scambio delle informazioni ricavate dalle piattaforme online tra i singoli Paesi dell’UE.

Quando dichiarare guadagni online?

Per i redditi ricavati nel periodo d’imposta 2023, la prima comunicazione dovrà essere registrata entro il 31 gennaio 2024.

D’altra parte, è importante notare che il decreto non è operativo, ma la Direttiva UE 2021/514 riguarda i redditi prodotti dal 31 dicembre 2022.

Difatti, l’Italia, per non essersi adeguata agli standard europei, è stata messa in mora dallo scorso 27 gennaio.

Quando i soldi guadagnati online vanno dichiarati all’Agenzia delle Entrate

Si tratta di una nuova norma che prevede l’obbligo per i gestori delle piattaforme online di trasmettere i proventi delle vendite o servizi di tutti gli inserzionisti.

Sono esonerati i contribuenti con meno di 30 operazioni per un totale complessivo inferiore a 2.000 euro annui.

Il gestore della piattaforma online, nel pieno rispetto degli obblighi di privacy, deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati dei venditori (privati), tenendo conto delle disposizioni normative. Pertanto, saranno trasmessi diversi elementi, tra cui: dati generali, codice fiscale o partita IVA, eventuale NIF e molti altri.

I gestori delle piattaforme online dovranno comunicare diversi dati, tra cui:

  • identificativo del conto finanziario;
  • titolarità;
  • residenza; 
  • corrispettivo versato;
  • commissioni pagate (se dovute);
  • per locazioni di beni immobili, affitti brevi, residenziali, commerciali e altro saranno trasmessi anche i dati sulle operazioni.

Come dichiarare le vendite online?

Secondo quanto si legge su PMI.it, entro il 31 gennaio 2024, i gestori delle piattaforme online presenti sul suolo nazionale, incluse alcune piattaforme extra-UE (FPO – Foreign Platform Operator), saranno obbligati a trasmettere i dati degli incassi delle vendite di beni e prestazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, i contribuenti privati che utilizzano i canali online per realizzare prestazioni e vendite dovranno comunicare gli incassi nella dichiarazione dei redditi.

È importante sottolineare che tutte le istruzioni relative alle regole, allo scambio dei dati fiscali e ad altri elementi sono contenute nel provvedimento pubblicato il 20 novembre 2023.

Come funziona il tracciamento dei ricavi online?

La norma prevede l’indicazione di tutti gli incassi prodotti dalle vendite di beni e servizi online, incluso anche il noleggio di mezzi di trasporto.

A titolo di esempio, se un contribuente si registra su una piattaforma online per vendere vari beni, come vestiti, mobili usati, auto e altro; o dei servizi come possono essere le locazioni di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e altro, sarà la stessa piattaforma attraverso cui è stata annotata l’operazione di vendita a trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati a essa riconducibili.

Inoltre, è la stessa piattaforma online che permetterà il libero accesso alle autorità fiscali degli altri stati dell’UE.

Con questo sistema, è difficile che il contribuente possa sfuggire al pagamento delle tasse, se dovute.

Quando bisogna dichiarare i guadagni online per il tracciamento redditi?

Come detto sopra, per i redditi derivanti dal periodo d’imposta 2023, la prima comunicazione dovrà essere registrata entro il 31 gennaio 2024.

D’altra parte, è importante notare che il decreto non è ancora in vigore, ma la Direttiva UE 2021/514 riguarda i redditi prodotti a partire dal 31 dicembre 2022.

Per gestire completamente l’operazione di trasmissione dei dati generati dalle vendite online dei contribuenti, è fondamentale che i gestori delle piattaforme online si registrino presso l’Amministrazione finanziaria. In caso contrario, rischiano di incorrere in sanzioni piuttosto consistenti.

Ad esempio, per l’omessa comunicazione dei dati, il gestore potrebbe essere soggetto a una sanzione pecuniaria che varia da 3.000 a 31.500 euro.

Acconto IRPEF: nuove scadenze e rateizzazione secondo acconto nel 2…

Acconto IRPEF: novità sulla proroga e rateizzazione 2024. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 31/E-pdf, ha annunciato la proroga del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro.

Le recenti novità riguardano la proroga della data di versamento del secondo acconto e la possibilità di rateizzare l’importo. Vediamo insieme le nuove disposizioni normative previste per l’acconto IRPEF.

Acconto IRPEF: novità sulla proroga e rateizzazione

Per il 2023, in particolare per quanto riguarda il secondo acconto IRPEF, la scadenza del 30 novembre è stata posticipata al 16 gennaio 2024. Si tratta di una recente novità comunicata dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 31/E-pdf pubblicata il 9 novembre 2023.

In merito, l’articolo 4 del decreto legge del 18 ottobre 2023, n. 145, recita:

“Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Chi deve pagare il secondo acconto IRPEF?

Secondo le disposizioni normative, le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno prodotto un fatturato non superiore a 170 mila euro possono rateizzare il secondo acconto IRPEF in massimo cinque mensilità. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga della scadenza del 30 novembre slittata al 16 gennaio 2024.

Quando si paga l’acconto IRPEF 2024?

Le persone fisiche titolari di partita IVA possono regolarizzare la seconda rata dell’acconto IRPEF entro il 16 gennaio 2024, utilizzando i seguenti tributi:

  • secondo Acconto IRPEF codice tributo 4034;
  • secondo Acconto imposta sostitutiva per il Regime di Vantaggio codice tributo 1794;
  • secondo Acconto imposta sostitutiva per il Regime Forfettario codice tributo 1791.

Perché devo pagare l’acconto IRPEF?

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.

Acconto IRPEF: proroga, rateizzazione, scadenze e interessi

Per gli esclusi dalla proroga resta il versamento ordinario al 30 novembre.

In base alle disposizioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, è operativa la proroga dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023).

Nel differimento del versamento del secondo acconto non rientrano i contributi previdenziali e assistenziali; pertanto il termine ordinariamente di versamento resta fissato al 30 novembre 2023.

Inoltre, resta la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di gennaio 2024, con rispettiva scadenza del giorno 16 di ogni mese.

Pertanto, la somma dovuta per il secondo acconto calcolato in base alla dichiarazione dei redditi, ripartito in cinque rate di pari importo, scade nelle seguenti date:

  • 16 gennaio 2024;
  • 16 febbraio 2024;
  • 16 marzo 2024;
  • 16 aprile 2024;
  • 16 maggio 2024.

È importante sottolineare che sulle rate successive alla prima vengono applicati degli interessi (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per maggiori dettagli, si consiglia la consultazione della circolare n. 31/E-pdf dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus montascale 2024: come funziona e chi può richiederlo? Panoram…

Il bonus montascale rientra tra le agevolazioni destinate a coloro che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio fiscale può essere richiesto per gli interventi effettuati nel 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Vediamo insieme come funziona il bonus montascale.

Bonus montascale 2024

L’acquisto di un montascale o servoscala rappresenta uno strumento essenziale per coloro che vivono con mobilità ridotta. Il montascale rientra pienamente tra gli strumenti o meccanismi necessari per migliorare la qualità di vita delle persone disabili. Pertanto, è possibile ottenere detrazioni fiscali, come previsto dalla legge, per l‘acquisto, l’installazione e il montaggio del montascale.

Nello specifico, per i lavori eseguiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, su immobili già esistenti, è possibile richiedere una detrazione IRPEF, suddividibile in almeno 5 quote annuali del medesimo importo.

Il bonus montascale corrisponde al 75% delle spese sostenute su un importo che oscilla, da 30mila a 50mila euro, in base alla tipologia degli interventi e a seconda dell’edificio.

Per i condomini, è necessario che le delibere vengano approvate dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio oggetto di interventi.

Inoltre, è importante considerare che a questa agevolazione, è possibile agganciare la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia e il la detrazione del Superbonus 110% sugli interventi “trainanti”, se rientrano nelle disposizioni normative.

Chi ha diritto al bonus montascale?

 I contribuenti con persone disabili fiscalmente a carico possono beneficiare dell’agevolazione fiscale. Tale beneficio può essere richiesto dai condomini nei quali risiedono le categorie di beneficiari.

Inoltre, i centri o istituti residenziali possono richiedere l’agevolazione per i propri immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.

Quando scade bonus barriere architettoniche?

 Il bonus montascale è una misura attiva anche per il 2024 e rappresenta un beneficio correlato al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Di conseguenza, i contribuenti possono ottenere una detrazione del 75% sulle spese sostenute per l’eliminazione di ostacoli alla mobilità.”

Come si detrae il montascale?

 In breve, per le opere destinate alla ristrutturazione edilizia sugli immobili, è possibile ottenere una detrazione del 50%, con un tetto di spesa massimo di 96.000 euro, a condizione che la spesa sia realizzata entro il 31 dicembre 2024.

Successivamente, la detrazione scende al 36%, con un tetto di spesa massimo di 48.000 euro, per gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2025.

Gli interventi inclusi nell’agevolazione riguardano:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

 È importante evidenziare che non è possibile ottenere contemporaneamente la detrazione del 50% (o 36%) prevista per le spese di ristrutturazione edilizia e quella del 19% dedicata alle spese sanitarie relative ai mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.

Conformemente alla normativa, la detrazione è concessa solo per gli interventi sugli immobili volti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.

La detrazione non si applica all’acquisto di strumenti o beni mobili, anche se migliorano la qualità di vita della persona con disabilità.

Di conseguenza, tali acquisti rientrano nelle agevolazioni previste dalla legge 104, che si applica invece all’acquisto di computer, telefoni e altri dispositivi.

Per tali acquisti, è già possibile ottenere una detrazione IRPEF pari al 19%, destinata alla categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Nell’elenco degli interventi detraibili rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

 Per ulteriori dettagli sulla corretta fruizione delle detrazioni a cui si ha diritto, si consiglia di consultare la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia informa”.

Imposta municipale propria IMU non si paga: le situazioni di esenzi…

IMU non si paga: esenzioni e condizioni per annullamenti.  L’Imposta Municipale Propria (IMU) è un’imposta a carico esclusivo dei proprietari degli immobili o dei titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), o del concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e del locatario in caso di leasing.

Il legislatore ha esonerato dal pagamento dell’imposta le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. In presenza di un omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, il contribuente deve versare l’importo dovuto con l’aggiunta di interessi e sanzioni. In questo contesto, è importante notare che esistono dei casi specifici nei quali l’IMU non si paga. Vediamo insieme quali sono e quando viene annullato il pagamento dell’imposta.

IMU non si paga

 Come detto sopra, l’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono obbligati a pagare l’imposta gli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il legislatore ha previsto l’applicazione dell’aliquota IMU in una misura “standard”. Tuttavia, permette ai Comuni di apportare delle modifiche, in aumento o in diminuzione, entro i limiti fissati dalla legge.

In linea generale, per calcolare l’importo dell’Imposta Municipale Propria da pagare, è necessario considerare la rivalutazione della rendita catastale correlata al fabbricato locato del 5%. Il prodotto così ottenuto deve essere associato al moltiplicatore di riferimento per il coefficiente 160.

Per calcolare l’IMU sulla seconda casa in locazione ad affitto, è necessario considerare l’aliquota ordinaria pari all’0,86%.

Il pagamento della seconda rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere effettuato entro il 18 dicembre (a causa del fatto che il 16 cade di sabato). Vediamo insieme chi non deve versare la seconda rata.

Quando l’IMU non è dovuta?

Ai sensi dell’art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al pagamento per somme inferiori a 12,00 euro per anno d’imposta.

Chi non dovrà più pagare l’IMU?

 Il pagamento dell’IMU per l’abitazione principale non è dovuto, mentre sono assoggettate al versamento dell’importo dovuto a titolo di Imposta Municipale Propria le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Secondo quanto riportato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l’imposta non deve essere versata sui seguenti immobili assimilati all’abitazione principale:  

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Che cosa succede se non si paga l’IMU?

In presenza di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, il contribuente deve versare l’importo dovuto con l’aggiunta di interessi e sanzioni, che possono oscillare dallo 0,1% al 30%, a seconda del ritardo accumulato nel sanare l’irregolarità.

Cosa cambia per l’IMU 2023?

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della Legge 160/2019, il pagamento dell’IMU dovuta al comune per l’anno in corso avviene in due rate.

L’acconto per il 2023, relativo al primo semestre, si basa sulle aliquote e le detrazioni dell’anno precedente e deve essere pagato entro il 16 giugno 2023.

Il saldo a conguaglio sull’IMU per l’intero anno deve essere pagato entro il 18 dicembre, poiché il 16 dicembre è un sabato.

Come si fa a non pagare IMU sulla seconda casa?

 Nella sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il doppio esonero alle coppie coniugate o unite civilmente che risiedono e dimorano in due abitazioni principali diverse.

 Chi paga l’IMU nel 2023?

II pagamento dell’imposta è dovuto dal:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • titolare del diritto di abitazione;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Quando non si paga IMU su casa ereditata?

 In linea generale, nell’ipotesi in cui l’imposta non sia stata versata nei termini sulla casa ereditata, risultando scaduta prima dell’evento di morte e successione, la regolarizzazione dell’IMU spetta agli eredi.

Se, invece, i termini di scadenza dell’imposta cadono dopo la successione, in questo caso l’imposta viene regolarizzata dagli eredi in base alle rispettive quote.

Se il coniuge superstite eredita e utilizza l’abitazione come casa principale, viene applicata l’esenzione dal pagamento dell’IMU.

Rottamazione quater decaduti dal pagamento della prima rata: cosa fare

Rottamazione quater decaduti: cosa fare? È possibile pagare la prima rata o l’unica rata della Rottamazione quater dopo il 6 novembre 2023 e prima del 30 novembre? Non tutti sono certi di poter rientrare nella misura agevolativa rispettando le scadenze del 2023, con rimanenti rate per il 2024 e oltre. La verità è che l’inflazione e il continuo aumento dei beni e dei servizi hanno impoverito molte famiglie italiane.

Questa non è certo una scoperta di oggi, ma da tempo gli stipendi restano fermi e perdono valore. Di conseguenza, senza molta disponibilità, non si riesce a regolarizzare le pendenze debitorie in corso, tra cui le rate della Rottamazione quater 2023. Vediamo insieme cosa devono fare coloro che sono decaduti dalla Rottamazione quater 2023 e cosa rischiano se non regolarizzano la loro posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Rottamazione quater decaduti: cosa fare

 La prima rata della Rottamazione quater è scaduta il 6 novembre 2023, e già si registrano cattive notizie. Di conseguenza, si cerca di capire come rimediare al pasticcio dell’omesso versamento della prima rata e, soprattutto, come evitare che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvii le azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) e azioni esecutive (pignoramenti).

Fortunatamente, molti sono riusciti a pagare quanto dovuto entro la prima scadenza fissata per il 31 ottobre 2023, cogliendo l’opportunità di non decadere dal beneficio della misura agevolativa. In molti si sono adoperati per cercare le risorse necessarie per evitare che l’intero debito comprensivo di interessi, sanzioni e aggio rinasca.

Ora, c’è chi continuerà a godere dei vantaggi promossi dalla definizione agevolata quater allineandosi con le restanti rate, e c’è sicuramente chi dovrà correre ai ripari rimediando all’omesso pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quater.

Attenzione, quanto detto sopra non viene rivolto agli alluvionati, i quali sono chiamati a regolarizzare il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024. Per loro, l’ultima data utile comprensiva dei cinque giorni di tolleranza cade il 5 febbraio 2023.

Quando si decade dalla Rottamazione quater?

 La Rottamazione quater delle cartelle prevede la prima scadenza il 31 ottobre 2023. Questa è l’ultima data per pagare la prima rata o l’unica prevista per la definizione agevolata, ma con un termine di tolleranza di cinque giorni, è possibile evitare la decadenza in caso di lieve ritardo.

Cosa succede se non ho pago la prima o unica rata della Rottamazione quater?

 Chi non ha pagato la prima o unica rata della Rottamazione quater entro il 6 novembre 2023 è escluso dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Pertanto, i contribuenti che si trovano in questa situazione dovranno saldare i debiti iscritti a ruolo, comprensivi di sanzioni, interessi e aggio della riscossione.

Cosa succede se decade Rottamazione?

 Nell’ipotesi di ritardo lieve, ma comunque entro i cinque giorni di tolleranza, ossia entro il 6 novembre 2023 (prima o unica rata), non si decade dal beneficio della Rottamazione quater.

Tuttavia, se così non fosse, e ad esempio il contribuente ha pagato il giorno 7 novembre 2023. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Chi decade dalla Rottamazione quater cosa deve?

 Se non hai pagato la prima o unica rata della Rottamazione quater, sei decaduto dal beneficio della misura agevolativa. Pertanto, il debito iscritto a ruolo riprende tutto il suo vigore, comprensivo di interessi, sanzioni e aggio. Non sarà ridotto di alcuna rata, poiché hai saltato la prima scadenza.

Il legislatore ha previsto i casi di decadenza dalla Rottamazione quater, e contrariamente a quanto fatto per le precedenti misure agevolate, permette la rateizzazione dell’intero debito in forma ordinaria.

Si tratta della possibilità di rateizzare l’intero piano debitorio attraverso un rateizzo ordinario, al fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avvii procedure cautelari e conservative per il recupero delle somme dovute.