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Tag: agenzia delle entrate

Investment Management Exemption: decreto del MEF in Gazzetta, le linee guida

Investment Management Exemption: con la pubblicazione del provvedimento n. 68665 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha specificato quelle che sono le linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta in Italia dal soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le quali sono state approvate attraverso la pubblicazione in Gazzetta di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 2359 del c.c. (codice civile), recante “Società controllate e società collegate”;
  • l’art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, recante “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 1996;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, recante “Elenco degli Stati con i quali e’ attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 19 settembre 1996;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8 gennaio 1998;
  • il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 1998;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 14 maggio 2018, recante “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 23 maggio 2018;
  • l’art. 1, comma 255, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (c.d. Legge di Bilancio 2023), la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2024, recante “Disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attivita’ di investimento svolti da altri soggetti (investment management exemption)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 4 marzo 2024.

Investment Management Exemption: il decreto del MEF con le linee guida OCSE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato quelle che sono le linee guida ai fini dell’applicazione alla remunerazione ricevuta per quanto riguarda coloro che prestano servizi nel rispetto del principio di libera concorrenza.

Il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento viene deciso in base ai seguenti criteri:

  • punti di forza e di debolezza di ogni metodo a seconda della circostanza specifica;
  • l’adeguatezza del metodo a seconda delle caratteristiche dell’operazione più rilevanti a livello economico;
  • la disponibilità di informazioni affidabili;
  • il grado di compatibilità.

Erogazioni liberali Enti Terzo Settore: invio dei dati entro il 4 aprile 2024

Erogazioni liberali Enti Terzo Settore: con la pubblicazione del provvedimento n. 83793 del 4 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato il termine ultimo ai fini dell’invio dei dati.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998;
  • il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;
  • l’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005;
  • il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • l’art. 16 bis del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014;
  • l’art. 78, commi 25 e 25 bis, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 106 del 15 settembre 2020;
  • il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 30 gennaio 2018;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 3 febbraio 2021;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 1° marzo 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche quanto è stato disposto all’interno dei precedenti provvedimenti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 49889 del 19 febbraio 2021.

Erogazioni liberali Enti Terzo Settore: l’Agenzia delle Entrate comunica quali sono i soggetti obbligati all’invio dei dati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, i soggetti che sono stati indicati all’interno dell’art. 1 devono inviare online i dati relativi al periodo di imposta 2023.

Tali dati, nello specifico, devono essere comunicati tramite l’utilizzo delle modalità che sono state specificate all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 e seguendo le specifiche tecniche che sono state pubblicate all’interno dell’allegato 1 del provvedimento in oggetto.

La scadenza per l’invio dei dati

Sempre in base a quanto è stato definito all’interno del suddetto art. 1 del decreto del MEF del 1° marzo 2024, il Ministero stesso ha specificato quello che è il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni delle erogazioni liberali che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023 agli Enti del Terzo Settore (ETS).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che devono essere seguite le istruzioni che sono state disposte dall’art. 78, commi 25 e 25 bis, della legge n. 413 del 1991, così come modificato dall’art. 16 bis, comma 4, del decreto legge n. 124 del 2019.

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore che si riferiscono al periodo di imposta 2023, l’art. 1, comma 8, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 specifica che la scadenza da rispettare ai fini dell’invio dei dati è il 4 aprile 2024.

Cessione bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate

Cessione bonus edilizi: con la pubblicazione della circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative che bisogna seguire per capire meglio come procedere in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima che sono state già accettate in precedenza.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020.

Tale decreto, nello specifico, è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale è stato poi pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalla precedente circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, la quale è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i crediti di imposta che sono previsti dal suddetto art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020 ed, in particolare, le istruzioni operative in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate.

Cessione bonus edilizi: le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate su come procedere in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate in precedenza da parte del cessionario

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione della sopra citata circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le richieste di annullamento che vengono presentate in seguito all’accettazione di crediti relative a comunicazioni di prime cessioni oppure a sconti in fattura non corrette, che presentano errori nella compilazione.

A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito tutti i dubbi in merito alle soluzioni che possono essere adottate in seguito al verificarsi di eventi specifici durante il corso della fase relativa alla circolazione dei crediti di imposta disciplinati dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020.

Dopodiché, per quanto riguarda le cessioni dei crediti successive alla prima o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quelle che sono le istruzioni operative da adottare nei seguenti casi:

  • in caso di cessione dei bonus edilizi che sia state accettata per errore da parte del cessionario, il quale invece avrebbe voluto rifiutarla;
  • in caso di accettazione della cessione dei bonus edilizi da parte del cessionario ma di volontà da parte del medesimo e del cedente di annullare la comunicazione effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

Comunicazione dei crediti di imposta non utilizzabili da parte del cessionario: il bonus torna al cedente? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

In alternativa, invece, qualora il cessionario abbia intenzione di comunicare la non utilizzabilità del credito di imposta in suo possesso, costui dovrà procedere con le modalità che sono state già definite da parte dell’AdE all’interno del precedente provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 410221 del 23 novembre 2023.

A differenza della modalità che abbiamo indicato in precedenza, però, il cessionario avrà la possibilità di rimuovere quelli che sono gli effetti relative alla comunicazione della cessione del credito successiva alla prima oppure allo sconto in fattura, ma l’utilizzabilità del credito di imposta in oggetto non tornerà in capo al cedente.

Riforma fiscale: Testi Unici in consultazione fino al 13 maggio 2024

Riforma fiscale: con la pubblicazione del comunicato stampa del 13 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale le bozze dei 9 Testi Unici che si riferiscono alla riforma del Fisco in modo che chiunque possa liberamente procedere con la consultazione del lavoro che è stato effettuato dagli esperti in materia per quanto riguarda la semplificazione del sistema tributario.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21 della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023.

Riforma fiscale: l’Agenzia delle Entrate pubblica le bozze dei 9 Testi Unici per la semplificazione del sistema tributario, consultazione disponibile sul sito web dal 13 marzo 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ed in base a quanto è stato disposto dall’art. 21 della sopra citata legge n. 111 del 2023, gli esperti che operano presso l’Agenzia delle Entrate hanno redatto le bozze dei 9 Testi Unici, i quali contengono al loro interno le proposte ai fini della semplificazione del sistema tributario italiano.

Tali documenti, in particolare, potranno essere consultati all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria a partire dal 13 marzo 2024 e fino al 13 maggio 2024.

Il lavoro che è stato svolto dagli esperti in materia, nello specifico, ha posto le basi per l’individuazione e la riorganizzazione delle norme che sono attualmente vigenti nell’ambito fiscale e tributario, nonché per il coordinamento e l’abrogazione della normativa che è stata ritenuta obsoleta.

In seguito all’approvazione delle bozze dei 9 Testi Unici che andremo a vedere durante il corso del paragrafo successivo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i medesimi all’interno del proprio sito web ufficiale, in modo che chiunque possa consultarli in maniera libera, ma soprattutto in modo che gli accademici, i professionisti e i contribuenti possano inviare le proprie osservazioni oppure le proprie proposte di modifica dei testi.

Una volta che si sarà chiusa la fase di consultazione e, quindi, a partire dal 14 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria valuterà tutte le proposte che gli saranno giunte in questo periodo di tempo, per poi procedere con la pubblicazione delle versioni definitive dei 9 Testi Unici con le eventuali modifiche da apportare.

Riforma fiscale: ecco la lista delle bozze dei 9 Testi Unici che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Con l’obiettivo di semplificare e di migliorare le disposizioni che regolano il sistema fiscale e tributario italiano, l’Agenzia delle Entrate ha redatto e pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le bozze di 9 Testi Unici.

Questi ultimi, in particolare, sono stati ordinati per facilitare la consultazione e non riguardano le seguenti materie:

  • l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive);
  • la legislazione relativa ai servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito l’elenco dei 9 Testi Unici per la semplificazione del sistema tributario disponibili in consultazione a partire dal 13 marzo 2024:

  • imposte sui redditi;
  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto);
  • imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • tributi erariali minori;
  • adempimenti e accertamento;
  • sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • giustizia tributaria;
  • versamenti e riscossione;
  • agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

Come e quando inviare le proposte di modifica all’Agenzia delle Entrate?

La fase di consultazione dei 9 Testi Unici pubblicati dall’Agenzia delle Entrate termina il 13 maggio 2023 e con essa cessa anche la possibilità per chiunque fosse interessato di presentare le proprie osservazioni oppure le proposte di modifica/integrazione.

Le proposte devono essere inviate tramite email ai seguenti indirizzi:

Legge di Bilancio 2024 e Decreto Anticipi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente

Legge di Bilancio 2024 novità: con la pubblicazione della circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state apportate in materia di redditi di lavoro dipendente.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative ai propri Uffici collocati sul territorio nazionale in merito alle novità fiscali che sono state introdotte in merito alla disciplina del welfare aziendale, per ciò che concerne la legge sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1 della Legge di Bilancio 2024), nonché in merito alla normativa che riguarda il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo dei seguenti lavoratori:

  • i lavoratori dipendenti che operano presso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • i lavoratori dipendenti che operano presso delle strutture turistiche, ricettive e termali.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) e all’interno del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. Decreto Anticipi).

La circolare in oggetto, inoltre, per ciò che concerne la nuova normativa in materia di welfare aziendale, fornisce dei chiarimenti in seguito alle modifiche che sono state apportate dalle sopra citate leggi su quanto era stato precedentemente disposto dall’art. 51, comma 4, lett. b), primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR)

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha fornito delle precisazioni per quanto riguarda ciò che è stato previsto dall’art. 3, commi 3 bis e 3 ter, del Decreto Anticipi, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, in merito alle modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti che vengono concessi al lavoratore dipendente interessato.

Legge di Bilancio 2024 novità: l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sulle modifiche apportate a welfare aziendale, trattamento integrativo speciale e riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, ecco qui di seguito quali sono le novità che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi per quanto riguarda le misure fiscali per il welfare aziendale:

  • l’art. 1, commi 16 e 17, della Legge di Bilancio 2024, ha apportato delle modifiche in materia di non imponibilità del valore dei beni che sono stati ceduti e dei servizi che sono prestati ai lavoratori dipendenti, nonché in materia di non imponibilità delle somme di denaro che sono state pagate oppure rimborsate ai medesimi da parte dei propri datori di lavoro;
  • l’art. 3, commi 3 bis e 3 ter, del Decreto Anticipi, ha apportato delle modifiche in materia di determinazione del compenso in natura che riguarda i prestiti che sono stati pagati ai lavoratori dipendenti da parte dei propri datori di lavoro;
  • l’art. 1, comma 18, della Legge di Bilancio 2024 ha apportato delle modifiche per quanto riguarda la tassazione dei premi risultato, disponendo una riduzione dal dal 10% al 5% dell’aliquota che è prevista ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili di impresa di cui all’art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016).

Infine, tramite la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti anche sulle seguenti novità:

  • le modifiche apportate sul trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori di:
    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • comparto turistico, ricettivo e termale;
  • le modifiche apportate dell’art. 1, commi da 126 a 130, della Legge di Bilancio 2024, sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Dati ISA 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica i 175 modelli per l’invio

Dati ISA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68629 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato l’approvazione di 175 modelli ai fini della comunicazione dei dati che sono utili per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, comunica anche l’approvazione del modello ai fini dell’invio dei dati che sono utili per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per quanto riguarda i periodi di imposta 2024 e 2025.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate”;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’8 febbraio 2023, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022”;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
  • il Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.

Dati ISA 2024: modalità e termini per l’invio dei modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dopo aver comunicato l’approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’applicazione degli ISA relativi all’anno 2023, nonché del modello per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativa agli anni 2024 e 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’invio dei medesimi.

Nello specifico, i soggetti obbligati devono trasmettere i modelli sopra richiamati insieme alla dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • direttamente, tramite i servizi online Entratel o Fisconline;
  • mediante l’aiuto degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Onlus e associazioni sportive dilettantistiche: domande per il 5 per mille entro il 10 aprile 2024

Onlus e associazioni sportive dilettantistiche: al fine di essere inserite all’interno dell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024, il quale può essere consultato sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate tramite questo link, a partire dal 6 marzo 2024 le Onlus e le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) hanno la possibilità di presentare le proprie domande all’amministrazione finanziaria.

Il termine ultimo per l’invio delle istanze utili per accedere al contributo in oggetto è fissato per il giorno 10 aprile 2024, superato il quale non sarà più possibile procedere con le iscrizioni.

Questa scadenza, nello specifico, è stata comunicata da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione del comunicato stampa del 6 marzo 2024, il quale ha apportato delle modifiche all’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024, eliminando tutte quelle Onlus che hanno presentato la richiesta di revoca della propria iscrizione ed aggiungendo, invece, tutte quelle che hanno presentato la propria domande di iscrizione per l’anno 2023.

Senza indugiare ulteriormete, quindi, ecco qui di seguito le istruzioni dell’AdE al fine di presentare la richiesta di iscrizione all’elenco delle Onlus accreditate per il 2024, nonché il calendario aggiornato del 5 per mille per quanto riguarda l’anno in corso.

Onlus e associazioni sportive dilettantistiche: ecco come presentare la domanda di iscrizione al contributo e il calendario del 5 per mille 2024

Le richieste di accesso al contributo relativo alla destinazione del 5 per mille da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus possono essere inviate all’AdE a partire dal 6 marzo 2024 e fino a mercoledì 10 aprile 2024.

Questa scadenza, in particolare, è valida anche per le associazioni sportive dilettantistiche ed, in sostanza, per tutte le Onlus e le Asd che:

  • sono di nuova costituzione;
  • durante il corso dell’anno 2023 non si sono iscritte all’elenco permanente delle Onlus accreditate;
  • durante il corso dell’anno 2023 non avevano tutti i requisiti che erano necessari ai fini dell’iscrizione.

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate, sia in maniera diretta che tramite un intermediario abilitato.

La piattaforma informatica necessaria per inviare la richiesta ed accedere al contributo viene messa a disposizione:

  • sul sito web dell’Agenzia delle Entrate per le Onlus;
  • sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e sul sito web del Coni per le Asd (associazioni sportive dilettantistiche).

Nel caso in cui, invece, la domanda venga presentata all’Agenzia delle Entrate oltre la scadenza previsto per il 10 aprile 2024, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno presentato in maniera tempestiva la richiesta di accesso al contributo avranno comunque la possibilità di partecipare al riparto del 5 per mille.

Questo a patto che tali enti provvedano alla presentazione di un’apposita istanza di accreditamento entro il 30 settembre 2023, insieme al pagamento di una somma di denaro fissa di importo pari a 250 euro attraverso l’utilizzo del modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8115” (ecco qui di seguito il link contenente al suo interno le istruzioni per la rispettiva compilazione).

In seguito alla presentazione delle domande, poi, l’Agenzia delle Entrate procederà con la pubblicazione degli elenchi delle Onlus e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno deciso di iscriversi, concedendo la possibilità a queste ultime di richiedere la correzione di eventuali errori.

Ecco, dunque, il calendario del 5 per mille 2024:

  • 6 marzo 2024 – data di avvio della finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso al 5 per mille;
  • 10 aprile 2024 – scadenza per l’invio delle domande di iscrizione per le Onlus e le Asd;
  • 20 aprile 2024 – pubblicazione degli elenchi provvisori degli enti iscritti;
  • 30 aprile 2024 – scadenza per la richiesta di correzione di eventuali errori che sono stati commessi da parte della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o dell’Ufficio del Coni territorialmente competenti;
  • 10 maggio 2024 – pubblicazione degli elenchi definitivi.

Assegno Unico 2024: invio dei dati INPS entro il 16 marzo

Assegno Unico 2024 INPS: con la pubblicazione dell’atto congiunto n. 119578 del 13 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale hanno comunicato quali sono le modalità e i termini che devono essere rispettati per dell’invio dei dati relativi ai familiari ai quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale (AUU) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per quanto riguarda l’anno in corso, che si riferisce al periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento congiunto che è stato firmato da parte del Direttore Generale dell’INPS e da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali);
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
  • l’art. 10, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 230 del 2021, il quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato disposto in precedente all’interno dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR), recante “Detrazioni per carichi di famiglia”.

Assegno Unico 2024 INPS: ecco le informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha l’obbligo di trasmettere in via sperimentale all’Agenzia delle Entrate i dati che si riferiscono al periodo di imposta 2023 e che riguardano i familiari per i quali è stata prevista da parte dell’Istituto stesso l’erogazione dell’Assegno unico e universale (AUU).

Questi dati, in particolare, hanno lo scopo di consentire all’amministrazione finanziaria di utilizzare i medesimi ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024, relativa al periodo di imposta 2023.

A tal proposito, dunque, considerando le tempistiche stringenti che riguardano la trasmissione di queste informazioni dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’AUU non dovranno essere inviati tramite la Certificazione Unica (CU) 2024, ma attraverso l’utilizzo delle modalità e dei termini che andremo a specificare nel paragrafo successivo.

Ecco qui di seguito le informazioni relative ai soggetti che hanno percepito l’Assegno unico per almeno un mese che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve trasmettere all’AdE:

  • il codice fiscale del percettore dell’AUU;
  • il codice fiscale dei figli a carico (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021);
  • i minori di 21 anni per i quali è stato erogato l’assegno;
  • eventualmente, il codice fiscale dell’altro genitore;
  • il numero di mesi dell’anno per i quali è stato riconosciuto l’assegno;
  • la ripartizione percentuale tra i genitori.

Le modalità e i termini per l’invio dei dati relativi ai familiari per i quali viene erogato l’AUU

L’invio dei dati che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo deve essere effettuato seguendo il solito canale presente tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

La trasmissione, nello specifico, può avvenire attraverso l’utilizzo dei seguenti sistemi:

  • invio ordinario;
  • invio correttivo;
  • cancellazione.

Per quanto riguarda i termini che devono essere rispettati da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, invece, il provvedimento in oggetto prevede l’invio dei dati entro la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta al quale ci si riferisce, ovvero entro il 16 marzo 2024, in modo da permettere l’elaborazione della dichiarazione precompilata dei soggetti interessati.

Bonus policlinici universitari non costituiti in azienda: online il codice tributo da utilizzare nel modello F24

Bonus policlinici universitari: con la pubblicazione della risoluzione n. 11/E dell’11 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver istituito un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che viene riconosciuto nei confronti dei policlinici universitari non costituiti in azienda.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione da parte dei sopra citati policlinici universitari attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 25, comma 4 duodecies, del decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

Bonus policlinici universitari: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Con l’obiettivo di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, la normativa che abbiamo richiamato durante il corso del precedente paragrafo ha introdotto un apposito credito di imposta nei confronti dei policlinici universitari non costituiti in azienda.

Questo credito di imposta, in particolare, è stato istituito da quanto è stato previsto all’interno del successivo art. 25, comma 4 terdecies, del sopra citato decreto legge n. 162 del 2019, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

La compensazione del credito di imposta in oggetto, nello specifico, può essere utilizzata attraverso le modalità che vengono definite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le istruzioni che abbiamo fornito sempre qui sul sito di Tag24, durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in materia.

A tal proposito, quindi, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus policlinici universitari non costituiti in azienda all’interno del modello di pagamento F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7054“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta ai policlinici universitari non costituiti in azienda (art. 25, comma 4 duodecies, del decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo già approfondito durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite gli appositi servizi telematici che vengono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, il suddetto codice tributo che si riferisce al credito di imposta che viene riconosciuto ai policlinici universitari non costituiti in azienda deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati”.

Nel caso in cui, invece, i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del contributo economico loro spettante, allora costoro dovranno procedere con l’indicazione del medesimo all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito di imposta, nel formato “AAAA”.

Infine, si precisa che bisogna fare riferimento e seguire le indicazioni che sono contenute all’interno delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, al fine di presentare con modalità telematiche il modello di pagamento F24 e di poter utilizzare in compensazione il bonus policlinici universitari.

Modello 730/2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica i modelli e le istruzioni per la compilazione e l’invio

Modello 730/2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68472 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione dei vari modelli di dichiarazione dei redditi validi per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023, che devono essere presentati da parte dei sostituti di imposta, dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e dei professionisti abilitati.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello 730/2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio del medesimo a seconda del soggetto che effettua la presentazione ed, infine, per la scelta relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come modificato dalle seguenti normative:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni
  • il decreto n. 164 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
  • la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016);
  • il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • la legge n. 112 del 22 giugno 2016;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • il decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017;
  • il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018);
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 142 del 28 novembre 2018, il quale dà attuazione alla direttiva UE n. 1164 del 12 luglio 2016;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
  • il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, il quale dà attuazione all’art. 5 della legge n. 86 dell’8 agosto 2019;
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021;
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021;
  • il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, il quale dà attuazione alla legge n. 46 del 1° aprile 2021;
  • il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022;
  • il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legislativo n. 114 del 3 agosto 2022, il quale dà attuazione al regolamento UE n. 1238 del 20 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022
  • il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, il quale dà attuazione alla legge n. 206 del 26 novembre 2021;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 dell’11 aprile 2023;
  • il decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 18 luglio 2023;
  • il decreto interministeriale del 1° agosto 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024, il quale è stato pubblicato sul proprio sito web ufficiale il 16 gennaio 2024 e con il quale è stata approvata la Certificazione Unica 2024.

Modello 730/2024: approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione dei seguenti modelli:

  • il modello 730/2024;
  • il modello 730-1;
  • il modello 730-2;
  • il modello 730-3;
  • il modello 730-4 e il modello 730-4 integrativo;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Modello IRAP 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello IRAP 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68659 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e valido per l’anno in corso.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene al suo interno anche quelle che sono le istruzioni che devono essere osservate da parte dei soggetti obbligati ai fini della compilazione del modello IRAP 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del sopra citato modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

Modello IRAP 2024: approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e valido per l’anno in corso

Attraverso la pubblicazione del provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello IRAP 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del medesimo.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.

Modello 770/2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per la compilazione e l’invio

Modello 770/2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68511 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione delle specifiche tecniche ai fini dell’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del documento fiscali in oggetto.

Il provvedimento in questione, in particolare, si riferisce alla dichiarazione modello 770 valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come è stato modificato dalle seguenti normative:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61647 del 26 febbraio 2024, recante “Approvazione del modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni”.

Modello 770/2024: approvazione del documento fiscale valido per il 2024, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023, e destinato ai sostituti di imposta

Attraverso la pubblicazione del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61647 del 26 febbraio 2024, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello 770/2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio del documento fiscale in oggetto.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Questo provvedimento, inoltre, ha rinviato ad un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’approvazione delle specifiche per l’invio dei dati che sono contenuti all’interno del modello 770/2024.

L’Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per l’invio dei dati contenuti all’interno del documento fiscale

Riprendendo e dando attuazione alle disposizioni che sono state pubblicate all’interno del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito le specifiche tecniche che devono essere utilizzate da parte dei sostituti di imposta interessati ai fini dell’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del modello 770/2024.

La trasmissione telematica, nello specifico, può avvenire tenendo in considerazione quello che viene specificato all’interno dell’Allegato A del provvedimento n. 68511 del 28 febbraio 2024, in modo da procedere con l’invio del documento fiscale in oggetto attraverso una delle seguenti modalità:

  • l’invio diretto da parte dei sostituti di imposta che sono obbligati a trasmettere online il modello di dichiarazione 770 valido per l’anno 2024 e che si riferisce al periodo di imposta 2023;
  • l’invio da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione attraverso la presentazione di un’apposita delega dei sostituti di imposta obbligati.

Modello CNM 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello CNM 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68702 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Tale modello, nello specifico, è destinato ai seguenti soggetti:

  • i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
  • i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni che sono necessarie ai fini della compilazione del modello CNM 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno dello stesso.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018, recante “Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi”;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Modello CNM 2024: istruzioni per i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’approvazione del modello CNM 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e della trasmissione telematica dei dati contenuti in questa tipologia di dichiarazione dei redditi.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Modello Redditi SP 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi SP 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68706 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di persone e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni che sono necessarie ai fini della compilazione del modello Redditi SP 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati che sono contenuti all’interno del medesimo.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

Modello Redditi SP 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di persone e valido per l’anno in corso

Mediante il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’approvazione del modello Redditi SP 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni per la compilazione e per l’invio telematico dei dati contenuti nella tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU e RX.

Modello Redditi ENC 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi ENC 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68449 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato agli enti non commerciali e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, specifica anche quelle che sono le istruzioni ai fini della compilazione del modello Redditi ENC 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio telematico del medesimo.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR);
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.

Modello Redditi ENC 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato agli enti non commerciali e valido per l’anno in corso

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello Redditi ENC 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio telematico della tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, nello specifico, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM,RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP e DI.

Modello Redditi SC 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi SC 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68514 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di capitali e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni ai fini della compilazione del modello Redditi SC 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio dello stesso.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 9 ottobre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.

Modello Redditi SC 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle società di capitali e valido per l’anno in corso

Attraverso il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello Redditi SC 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni per la compilazione e per l’invio della tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, in particolare, è suddiviso in:

  • frontespizio;
  • quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV,RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT e DI.

Modello Redditi PF 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica il modello e le istruzioni per la compilazione

Modello Redditi PF 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68687 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle persone fisiche e valido per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio del medesimo e per la scelta relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 18 febbraio 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999;
  • il decreto del 12 luglio 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000;
  • il decreto del 21 dicembre 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2001;
  • il decreto del 19 aprile 2001, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2001;
  • il decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 maggio 2014;
  • il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020;
  • il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 2 aprile 2020;
  • il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021;
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021;
  • il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021;
  • la legge n. 240 del 29 dicembre 2021;
  • il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022;
  • il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legislativo n. 114 del 3 agosto 2022;
  • il decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 18 luglio 2023;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021;
  • il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
  • il decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023;
  • il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 dell’11 aprile 2023;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della CU 2024;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.

Modello Redditi PF 2024: approvazione del modello di dichiarazione dei redditi destinato alle persone fisiche e valido per l’anno in corso

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello Redditi PF 2024 e ha pubblicato le relative istruzioni ai fini della compilazione e dell’invio della tipologia di dichiarazione dei redditi in oggetto.

Tale modello, in particolare, è suddiviso in:

  • Fascicolo 1, composto dal frontespizio, dal prospetto dei familiari a carico, dai quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI e RX;
  • Fascicolo 2, composta dai quadri RH, RL, RM, RT, RW, RR e AC, nonché dalla guida alla compilazione per i soggetti non residenti;
  • Fascicolo 3, composto dai quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR e TR.

Infine, l’AdE ha approvato anche la scheda che il contribuente deve utilizzare per quanto riguarda la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

IVA e imposta di registro: la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le novità fiscali per il 2024

IVA e imposta di registro: con la pubblicazione della circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le novità che sono state introdotte per quanto riguarda la normativa in materia di imposte indirette valida per l’anno 2024.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. decreto Anticipi), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, ed il quale è stato poi pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 293 del 16 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023 (c.d. decreto Salva-infrazioni), recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 136 del 13 giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.

IVA e imposta di registro: l’Agenzia delle Entrate comunica le modifiche delle aliquote sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, sulle cessioni di pellet, sui soggetti residenti fuori dall’UE e sulle auto che provengono da Vaticano e San Marino

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una modifica per quanto riguarda le aliquote IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) che vengono applicati su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile.

Nello specifico, non viene più applicata l’aliquota IVA ridotta pari al 5% ai seguenti prodotti:

  • determinati prodotti che sono destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, ovvero:
    • gli assorbenti;
    • i tamponi;
    • le coppette mestruali;
  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini;
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

La stessa normativa, inoltre, prevede l’applicazione delle seguenti aliquote IVA in sostituzione a quella del 5%:

  • un’aliquota IVA pari al 10% per i seguenti prodotti:
    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
    • gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per scopi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto;
    • i prodotti assorbenti;
    • i tamponi destinati all’igiene femminile;
    • le coppette mestruali;
    • i pannolini per bambini;
  • un’aliquota IVA pari al 22% per i seguenti prodotti:
    • i seggiolini per bambini.

Il successivo comma 46 dell’art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2024, invece, ha previsto la proroga in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata pari al 10% per le cessioni di pellet che sono state effettuate nel mese di gennaio e nel mese di febbraio dell’anno in corso.

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2024 si tornerà ad applicare l’aliquota IVA ordinaria pari al 22%.

È stato ridotto da 154,94 euro a 70 euro il valore minimo dei beni ceduti dai soggetti residenti fuori dall’UE, al di sopra del quale è previsto l’esonero del pagamento dell’IVA.

Infine, sono state apportate delle modifiche in materia di adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o alla voltura di autoveicoli che provengono da:

  • Città del Vaticano;
  • San Marino.

Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: riduzione forfetaria pari al 33,27%

Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: con la pubblicazione del provvedimento n. 32991 del 9 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato qual è la percentuale della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi che vengono conseguiti da parte dei soggetti che hanno la propria residenza nel Comune di Campione d’Italia.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 2000;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 1 dicembre 2003;
  • il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 230 del 3 ottobre 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006;
  • l’art. 1, commi 631, 632 e 633 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (c.d. Legge di Bilancio 2020), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle varie normative che abbiamo sopra richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che è pari al 33,27% la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai seguenti redditi:

  • i redditi diversi da quelli di impresa che vengono conseguiti da parte delle persone fisiche iscritte presso i registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
  • i redditi di lavoro autonomo che vengono conseguiti in franchi svizzeri nel territorio compreso all’interno del Comune di Campione d’Italia e/o in Svizzera da parte dei professionisti;
  • i redditi d’impresa che vengono conseguiti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia da:
    • le imprese individuali;
    • le società di persone;
    • le società e gli enti di cui all’art. 73 del TUIR.

Lavori condominiali e bonus edilizi: proroga dei termini per comunicare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura al 4 aprile 2024

Proroga cessione crediti 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 53174 del 21 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato di aver apportato delle modifiche al precedente provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 e di aver disposto la proroga dei termini relativi alla comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura per quanto riguarda i lavori che vengono effettuati in condominio.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998;
  • il decreto del 26 maggio 1999;
  • il decreto interministeriale n. 153 del 9 maggio 2002;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 1° dicembre 2016, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 20 dicembre 2016;
  • il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dagli artt. 14 e 16, della legge n. 90 del 3 agosto 2013;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • la legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 1, comma 66, lett. d), della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • l’art. 33, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • l’art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • l’art. 9 del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • l’art. 1, comma 365, lett. a), e l’art. 1, comma 894, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 28213 del 6 febbraio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 1432213 del 20 dicembre 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 49885 del 19 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 46900 del 14 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 470370 del 20 dicembre 2022.

Proroga cessione crediti 2024: le modifiche sulle scadenze relative ai lavori condominiali

Ecco qui di seguito quali sono le due modifiche che sono state apportate per quanto riguarda le comunicazioni all’anagrafe tributaria:

  • i soggetti di cui all’art. 2 del decreto del 1° dicembre 2016 sono esonerati dall’invio dei dati relativi alle spese sui lavori condominiali che sono state effettuate durante il corso dell’anno precedente, esclusivamente nel caso in cui tutti i condòmini abbiano optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
  • i soggetti di cui all’art. 2 del decreto del 1° dicembre 2016, che sono obbligati ad inviare i dati relativi ai lavori condominiali all’amministrazione finanziaria, devono effettuare la trasmissione entro il 4 aprile 2024 esclusivamente per le spese che sono state sostenute nel 2023.

Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati durante il corso del prossimo mese da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

Scadenze fiscali marzo 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 4 marzo 2024:

  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° febbraio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° febbraio 2024.

Scadenza il 18 marzo 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • versamento in un’unica soluzione o della prima rata del saldo IVA relativa alla dichiarazione IVA che si riferisce al periodo di imposta 2023, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, in base a quanto viene definito dall’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
  • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”, previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su premi e vincite operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi operate nel mese precedente;
  • versamento delle ritenute alla fonte su rendite AVS operate nel mese precedente;
  • versamento in un’unica soluzione dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze relative al mese precedente per quanto riguarda le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
  • versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto di imposta;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente;
  • versamento della tassa forfettaria annuale di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali;
  • consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2024);

Scadenza il 20 marzo 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente;
  • opposizione all’utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Bonus imballaggi: online il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Bonus imballaggi: con la pubblicazione della risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato di aver istituito un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che viene riconosciuto nei confronti delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati.

Questo credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti di imposta attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 73 a 77, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Bonus imballaggi: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Con l’obiettivo di fornire un sostegno alle imprese che decidono di acquistare dei prodotti che vengono realizzati con dei materiali che provengono dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, degli imballaggi biodegradabili e compostabili in base a quanto definito dalla normativa UNI EN 13432:2002 oppure degli imballaggi che derivano dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è stato introdotto un apposito credito di imposta di importo pari al 36% delle spese sostenute.

Tale credito di imposta, nello specifico, è stato introdotto da quanto è stato disposto dall’interno del sopra citato art. 1, commi da 73 a 77, della Legge di Bilancio 2019, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere utilizzata tramite le modalità che vengono definite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le istruzioni che abbiamo fornito sempre qui sul sito di Tag24, durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in materia.

A tal proposito, dunque, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus imballaggi ecosostenibili e prodotti riciclati all’interno del modello di pagamento F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7065“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese in caso di acquisto di prodotti riciclati o di imballaggi compostabili o riciclati (art. 1, comma 73, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo già approfondito durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione all’interno del sito web dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati”.

Nel caso in cui, invece, il sostituto di imposta debba procedere al riversamento del contributo economico in oggetto, allora il medesimo dovrà essere inserito all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Infine, per poter utilizzare in compensazione il bonus imballaggi ecosostenibili e prodotti riciclati il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, seguendo le disposizioni di cui all’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.