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Tag: agenzia delle entrate

Valute estere: il cambio di aprile 2024

Valute estere cambio aprile 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 192528 del 15 aprile 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato quelle che sono le medie dei cambi delle valute estere per quanto riguarda il mese di aprile 2024.

Il suddetto provvedimento che è stato adottato da parte del Capo Divisione Contribuenti dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR);
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003;
  • l’art. 56, comma 1, e l’art. 110, comma 9, del sopra citato Testo unico;
  • il decreto del 28 dicembre 2000.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme un estratto dell’elenco delle medie dei cambi di aprile 2024, il quale è stato pubblicato durante il corso della giornata di oggi da parte dell’Agenzia delle Entrate ed il quale contiene al suo interno alcune delle monete maggiormente importanti.

Valute estere cambio aprile 2024: l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

In base a quanto viene disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ecco qui di seguito un estratto dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate relativamente al cambio medio delle valute estere che riguarda il mese di aprile 2024.

I cambi medi delle valute estere, nello specifico, sono stati calcolati da parte della Banca d’Italia in base alle quotazioni di mercato.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito i cambi di alcune delle monete più importanti:

  • STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.0872
  • GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 162.7725
  • REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.85524
  • AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.6586
  • CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.4726
  • SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 0.9656
  • NUOVA ZELANDA Dollaro Neozelandese NZD 113 1.7869
  • RUSSIA Rublo Russia RUB 244 0
  • THAILANDIA Baht THB 073 39.079
  • CECA (Repubblica) Corona Ceca CZK 223 25.2919
  • DANIMARCA Corona Danese DKK 007 7.4566
  • ISLANDA Corona Islanda ISK 062 149.04
  • NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 11.5214
  • SVEZIA Corona Svedese SEK 009 11.3054
  • ALGERIA Dinaro Algerino DZD 106 146.2274
  • MACEDONIA Dinaro Macedonia MKD 236 61.5755
  • SERBIA Dinaro Serbo RSD 274 117.1798
  • TUNISIA Dinaro Tunisino TND 080 3.3802
  • EMIRATI ARABI UNITI Dirham Emirati Arabi AED 187 3.9928
  • MAROCCO Dirham Marocco MAD 084 10.935
  • HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 8.5049
  • SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1.4573
  • TAIWAN Dollaro Taiwan TWD 143 34.4343
  • VIETNAM Dong VND 145 26872
  • UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 395.087
  • SENEGAL Franco CFA XOF 209 655.957
  • CONGO (Repubblica Democratica) Franco Congolese CDF 261 3009.5295
  • UCRAINA Hryvnia UAH 241 42.1056
  • GEORGIA Lari GEL 230 2.9126
  • ALBANIA Lek ALL 047 103.55
  • EGITTO Lira Egiziana EGP 070 48.9238
  • SIRIA Lira Siriana SYP 036 13658.2013
  • TURCHIA Lira Turchia (nuova) TRY 267 34.8229
  • BOSNIA ERZEGOVINA Marco Convertibile BAM 240 1.95583
  • ROMANIA Nuovo Leu RON 270 4.9708
  • BULGARIA Nuovo Lev Bulgaria BGN 262 1.9558
  • ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 924.0898
  • MESSICO Peso Messicano MXN 222 18.261
  • URUGUAY Peso Uruguaiano UYU 053 41.8828
  • SUD AFRICA Rand ZAR 082 20.4955
  • BRASILE Real BRL 234 5.4157
  • CINA Renminbi(Yuan) CNY 144 7.8297
  • IRAN Rial Iraniano IRR 057 435840
  • QATAR Riyal Qatar QAR 189 3.9575
  • ARABIA SAUDITA Riyal Saudita SAR 075 4.0771
  • BIELORUSSIA Rublo Bielorussia (nuovo) BYN 280 0
  • INDIA Rupia Indiana INR 031 90.2515
  • INDONESIA Rupia Indonesiana IDR 123 17063.66
  • MAURITIUS Rupia Mauritius MUR 170 50.2083
  • SEYCHELLES Rupia Seychelles SCR 185 15.5938
  • ISRAELE Shekel ILS 203 3.9442
  • COREA DEL NORD Won Nord KPW 182 2.3919
  • COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1448.12
  • POLONIA Zloty PLN 237 4.3069

ISA e concordato preventivo biennale: ecco i nuovi dati da inviare all’Agenzia delle Entrate

ISA e concordato preventivo biennale: con la pubblicazione del provvedimento n. 192000 del 12 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha individuato quelle che sono le modalità ai fini dell’acquisizione degli ulteriori dati che sono necessari per quanto riguarda l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta 2023, nonché in merito all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
    “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
    locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
    dei pagamenti”
    ;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale);
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
  • il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modifiche, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
    all’emergenza epidemiologica da COVID-19″
    ;
  • il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2023, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2022”;
  • il decreto ministeriale del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2023”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dei precedenti atti dell’amministrazione finanziaria, ovvero:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2023, recante “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, recante “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2023, recante “Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022”.

ISA e concordato preventivo biennale: l’Agenzia delle Entrate comunica quali sono gli ulteriori dati da inviare

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, in base alla normativa sopra richiamata l’Agenzia delle Entrate comunica che sono necessari ulteriori dati per poter determinare il punteggio di affidabilità relativo agli ISA e per poter elaborare la proposta di concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025.

Tali dati, nello specifico, sono specificati all’interno delle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione e possono essere modificate da parte dei contribuenti interessati se non corretti.

Con tale provvedimento, dunque, l’amministrazione finanziaria definisce le modalità tramite le quali questi dati devono essere inviati.

Transizione 4.0: sospesa la compensazione dei crediti d’imposta

Transizione 4.0: con la pubblicazione della risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver sospeso l’utilizzo in compensazione tramite il modello di pagamento F24 dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 75 del 29 marzo 2024.

Transizione 4.0: l’Agenzia delle Entrate comunica la sospensione della compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dall’art. 6, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 39 del 2024, le imprese interessate sono obbligate a comunicare all’Agenzia delle Entrate in maniera preventiva e con modalità telematiche l’importo complessivo degli investimenti che intendono effettuare in seguito alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la presunta ripartizione del credito d’imposta nei vari anni e la relativa fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi, da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;
  • i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019.

Tra queste ultime, nello specifico, sono comprese anche le attività di innovazione tecnologica che hanno come scopo principale quello di raggiungere gli obiettivi che sono stati fissati ai fini dell’innovazione digitale 4.0 e della transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203 quinquies e 203 sexies dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

A tal proposito, le comunicazioni in questione devono essere effettuate seguendo il modello che è stato specificato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) all’interno del decreto direttoriale del 6 ottobre 2021.

Per quanto riguarda il contenuto, le modalità e i termini da osservare, invece, bisogna tenere bene a mente quanto viene comunicato all’interno del successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Dopodiché, il successivo comma 3 del suddetto art. 6 del decreto legge n. 39 del 2024 ha previsto che per l’anno 2023 la compensabilità dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi dipende anch’essa dall’invio della comunicazione all’amministrazione finanziaria.

Pertanto, ecco quali sono i codici tributo che sono stati introdotti da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione delle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021:

  • il codice tributo “6936”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A della legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi 1056, 1057 e 1057 bis, della legge n. 178 del 2020);
  • il codice tributo “6937”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato B della legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 1058, della legge n. 178 del 2020);
  • il codice tributo “6938”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1, comma 198 e ss.,
    della legge n. 160 del 2019);
  • il codice tributo “6939”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo per le regioni del Mezzogiorno (art. 244, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020);
  • il codice tributo “6940”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020).

A tal proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la sospensione della compensazione tramite modello F24 dei seguenti codici tributo:

  • i codici tributo 6936 e 6937, se l’anno di riferimento è il 2023 o il 2024;
  • i codici tributo 6938, 6939 e 6940, se l’anno di riferimento è il 2024.

Decreto “Adempimenti”: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di dichiarazioni fiscali

Decreto “Adempimenti”: con la pubblicazione della circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le novità che sono state apportate dalle nuove misure in materia di dichiarazioni fiscali.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Decreto “Adempimenti”: l’Agenzia delle Entrate comunica le novità in materia di dichiarazioni fiscali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ai principi e ai criteri direttivi che sono stati dettati e definiti all’interno della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, attraverso la pubblicazione del sopra citato decreto legislativo n. 11 del 2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”) è stata modificata la normativa in materia di adempimenti tributari.

Nello specifico, il decreto in questione ha apportato delle modifiche per quanto riguarda gli adempimenti tributari diversi dai seguenti:

  • i tributi previsti dalla disciplina doganale;
  • i tributi in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Pertanto, mediante la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative ai propri Uffici competenti sul territorio in modo che possa essere garantita l’uniformità dei medesimi.

Decreto “Adempimenti”: semplificazioni per le persone fisiche, le partite IVA e i sostituti d’imposta

Ecco qui di seguito quali sono le modifiche che sono state apportate dal Decreto “Adempimenti”:

  • semplificazioni nei confronti delle persone fisiche che non sono titolari di una partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), tra cui:
    • semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati (art. 1);
    • estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (art. 2);
    • comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (art. 20);
  • semplificazioni nei confronti dei soggetti che sono titolari di partita IVA, tra cui:
    • semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e all’IVA (art. 15);
    • esclusione dalla decadenza dal beneficio nelle ipotesi di mancata esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi dei crediti d’imposta per i quali sussiste l’obbligo di inserimento in dichiarazione (art. 13);
    • dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche, compresi i soggetti che sono titolari di partita IVA (art. 19);
  • semplificazioni nei confronti dei sostituti d’imposta, tra cui:
    • eliminazione della Certificazione Unica (CU) relativa ai compensi che sono stati erogati ai soggetti che sono in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio (art. 3);
    • semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (art. 16).

Le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni

Ecco qui sotto le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni (art. 11).

In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

  • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
    • online, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024;
    • in Ufficio Postale, dal 1° maggio al 1° luglio 2024;
  • soggetti IRES:
    • online, entro il 15 ottobre 2024 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
    • online, entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, invece, il modello 770 deve essere presentato dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

  • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
    • online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025;
    • in Ufficio Postale, dal 15 aprile al 30 giugno 2025;
  • soggetti IRES:
    • online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
    • online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

Infine, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi il modello 770 deve essere presentato dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:

  • persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
    • online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo;
    • in Ufficio Postale, dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo;
  • soggetti IRES:
    • online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
    • online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).

Attenzione alle false email sui rimborsi fiscali! Ennesimo tentativo di phishing segnalato dall’Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di giovedì 4 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza di false comunicazioni relative ai rimborsi fiscali e, dunque, di un ennesimo tentativo di phishing ai danni dei contribuenti italiani.

In particolare, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che viene effettuata mediante l’invio di false comunicazioni tramite email e/o pec (posta elettronica certificata).

Tali email, nello specifico, utilizzano la tematica relativa ai rimborsi fiscali per attirare l’attenzione del contribuente e richiedere a quest’ultimo di procedere con la compilazione e con l’invio di un apposito modulo ai fini di richiedere l’accredito.

A tal proposito, infatti, una volta che il malcapitato avrà fornito ai truffatori le proprie informazioni personali questi ultimi avranno la possibilità di mettere in atto un’azione fraudolenta.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i tentativi di phishing ed, in particolare, l’ultima segnalazione che è stata effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda una nuova ondata di false email/pec relative ai rimborsi fiscali.

Attenzione ai tentativi di phishing! L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova ondata di false comunicazioni sui rimborsi fiscali

Ecco quali sono i tratti distintivi delle false email sui rimborsi fiscali che stanno arrivando ad alcuni contribuenti italiani:

  • il mittente non è altro che un indirizzo email estraneo a quelli che sono compresi all’interno dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’oggetto delle false comunicazioni è il seguente: “Modulo Rimborso”;
  • nel testo dell’email è presente un esplicito riferimento ad un importo casuale a credito;
  • è presente un allegato in formato pdf denominato “Modulo richiesta accredito”;
  • sono presenti diversi errori grammaticali, errori di punteggiatura ed altre omissioni all’interno del testo;
  • leggendo il testo della comunicazione si può ravvisare un senso d’urgenza generale.

Al di là della presenza di tutti i fattori che abbiamo appena richiamato, però, l’Agenzia delle Entrate ammonisce circa il fatto che le false comunicazioni sui rimborsi fiscali che vengono inviate da parte dei malintenzionati potrebbero sembrare lecite agli occhi dei contribuenti italiani dal momento che vengono inviate anche tramite indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

Per quanto riguarda la truffa in sé e per sé, invece, l’amministrazione finanziaria segnala che alle email vengono allegati dei falsi moduli in formato pdf compilabile che riportano al loro interno il logo dell’Agenzia delle Entrate stessa e la seguente intestazione: “richiesta di accredito su carta di credito di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione – soggetti diversi dalle persone fisiche”.

All’interno del falso modello pdf viene richiesto ai malcapitati di inserire il proprio IBAN e il numero della propria carta di credito con la relativa scadenza e il CVV.

A tal proposito, infine, l’amministrazione finanziaria raccomanda ai cittadini di fare massima attenzione nel caso in cui ricevano delle email con la presenza di alcuni dei fattori che abbiamo specificato durante il corso dell’articolo in oggetto oppure che siano simili rispetto a quella di esempio che ha pubblicato l’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale.

Pertanto, l’AdE invita tutti i contribuenti italiani a non effettuare le seguenti operazioni:

  • non cliccare sui link che sono presenti all’interno delle false comunicazioni;
  • non scaricare eventuali modelli allegati alle false email;
  • non aprire eventuali modelli allegati alle false email;
  • non compilare eventuali modelli allegati alle false email;
  • non fornire le proprie credenziali digitali ai fini dell’accesso alla propria area riservata presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • non fornire i propri dati personali;
  • non fornire le proprie coordinate bancarie;
  • non ricontattare assolutamente il mittente delle false comunicazioni.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Focus sul phishing.

Agenzia delle entrate: in arrivo il bando di concorso per 80 Funzionari delle Risorse Umane

È stato pubblicato il piano di assunzione 2024/2026 dell’Agenzia delle entrate per la copertura di 3700 posti ed è atteso un nuovo bando di concorso anche per Funzionari delle Risorse Umane.

Il bando fa parte delle assunzioni che sono state già autorizzate lo scorso anno, programmate per quest’anno e confermate dal PIAO 2024-2026.

Le 80 unità, nello specifico, sono da inquadrare nel profilo di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

In attesa della pubblicazione del bando di concorso, vediamo quali sono i requisiti richiesti e chi può partecipare.

Agenzia delle entrate: piano di 3700 assunzioni nel triennio

Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo piano del fabbisogno delle assunzioni triennale (PIAO) 2024-2026. Per il prossimo triennio sono previste 3700 assunzioni, in diversi profili professionali.

I posti sono così di seguito ripartititi:

  • 280 funzionari per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale;
  • 3.170 funzionari per attività tributaria,
  • 20 funzionari per la Direzione Regionale della Valle d’Aosta;
  • 50 funzionari ICT;
  • 100 funzionari per logistica e approvvigionamento;
  • 80 funzionari esperti in attività di selezione, formazione e valutazione;
  • 20 dirigenti di seconda fascia per gli uffici di supporto alle attività istituzionali.

Concorso Agenzia delle entrate per 80 Funzionari delle Risorse Umane

Nel piano di assunzioni dell’Agenzia delle entrate, è prevista l’uscita di un bando di concorso per 80 Funzionari delle risorse umane.

I funzionari saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:

  • Gestione delle risorse umane;
  • Rilevazione del fabbisogno formativo;
  • Selezione e sviluppo professionale;
  • Sistemi e processi di valutazione del personale.

Chi può partecipare?

Il concorso per la selezione e assunzione di 80 funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

Possono partecipare coloro che sono in possesso della laurea triennale, magistrale e in diploma di laurea nelle classi che saranno indicate nel bando di concorso.

Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale sono richiesti i seguenti:

  • Cittadinanza italiana;
  • Idoneità fisica all’impiego;
  • Godimento dei diritti civili e politici;
  • Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per chi è tenuto;
  • Non essere stati interdetti dai pubblici uffici;
  • Non essere stati licenziati, dispensati, destituiti o decaduti dal pubblico impiego.

Iter selettivo

La selezione potrebbe articolarsi in tre fasi:

  • Un’eventuale prova preselettiva;
  • Prova scritta;
  • Prova orale.

Non avendo a disposizione il bando di concorso, ancora non si conoscono i dettagli. Sulla base dei concorsi già espletati, però, si può desumere che siano quelle indicate le fasi concorsuali.

Cosa studiare? In linea generale, salvo altre materie indicate nel bando, quelle oggetto della selezione potrebbero essere le seguenti:

  • Teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane;
  • Sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management;
  • Reclutamento, selezione, sviluppo del personale e strumenti di assessment center e development center;
  • Progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi i metodi e le tecniche di Formazione;
  • Elementi di statistica.

Quando presentare la domanda?

Ancora non si conoscono i termini di presentazione delle domande, ma per quanto riguarda le modalità, devono essere trasmesse telematicamente, sul Portale InPA.

La procedura sarà attiva dal momento della pubblicazione del bando e per i 30 giorni successivi. Al portale di reclutamento si deve accedere tramite Spid, Cie, Cns o Eidas. I candidati dovranno anche provvedere al versamento di una tassa di concorso ed essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

Come scaricare la Certificazione Unica (CU) dal Cassetto Fiscale

Può capitare di non trovare più la Certificazione Unica consegnata dal datore di lavoro: in questi casi è possibile scaricare la CU direttamente dal Cassetto Fiscale, sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di uno dei tanti servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, utili a conoscere la propria situazione fiscale, sia attuale che pregressa.

Il servizio può essere utilizzato anche e solo per comodità d’uso, per esempio, per controllare se ci sono le CU o per averle a portata di mano molto più semplicemente, al pari delle altre dichiarazioni fiscali.

Spieghiamo, quindi, come scaricare la Certificazione Unica dal Cassetto fiscale.

Cos’è la Certificazione Unica?

La Certificazione Unica (CU), ex CUD, è uno dei documenti principali per la compilazione della dichiarazione dei redditi, sia con il Modello 730 che con il Modello Redditi.

I sostituti d’imposta, ogni anno, devono consegnare la CU ai dipendenti o ai collaboratori e trasmetterle all’Agenzia delle entrate. Quest’anno, la scadenza era fissata al 18 marzo 2024.

Cosa contiene la CU? Si tratta, come già detto, di uno dei principali documenti fiscali che apre le porte al periodo dichiarativo. Il documento dimostra e certifica l’acquisizione di un reddito da parte dei lavoratori e le relative trattenute fiscali. Quindi, serve a certificare che, durante il precedente anno d’imposta, sono stati erogati compensi spettanti a dipendenti, lavoratori autonomi e assimilati.

Nello stesso tempo, la CU serve a verificare che gli importi indicati corrispondano a quanto i lavoratori stessi dichiarano.

Dove trovare la Certificazione Unica nel Cassetto Fiscale?

L’Agenzia delle entrate mette sempre a disposizione servizi utili ai contribuenti per verificare la propria situazione fiscale attuale e passata.

Uno dei principali servizi presenti sul portale istituzionale dell’ente è proprio il Cassetto Fiscale. Si tratta di un servizio online all’interno del quale sono disponibili numerosi documenti fiscali, liberamente consultabili dal contribuente.

Per poter accedere al proprio Cassetto Fiscale, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso. I contribuenti titolari di Partita Iva possono registrarsi ai servizi telematici Fisconline/Entratel dell’Agenzia delle entrate. Si può accedere anche autenticandosi con le proprie credenziali digitali: Spid, Cie o Cns.

Una volta effettuato l’accesso, il contribuente troverà i propri dati personali e fiscali, di cui è in possesso dell’Agenzia delle entrate.

Dove trovare la Certificazione Unica? Dal menù, bisogna cliccare sulla sezione “Consultazioni” e, poi, su “Dichiarazioni Fiscali”. Infine, basterà individuare la voce “Certificazione Unica”.

Una volta concluso il breve percorso, sarà molto semplice individuare le CU del 2024. Inoltre, è anche possibile consultare quelle relative agli anni d’imposta precedenti.

Come scaricare la CU dal Cassetto Fiscale?

Una volta individuati i documenti fiscali di interesse, in questo caso le CU, selezionando la certificazione, si avrà a disposizione il dettaglio di ogni singolo quadro e la possibilità di scaricare e stampare l’intero documento.

Inoltre, cliccando sulla lente d’ingrandimento, posta sul lato destro di ogni sostituto d’imposta, si potrà visualizzare i dati del soggetto che ha emesso il documento e i dati del Rappresentante Firmatario, ovvero il rappresentante legale, negoziale o di fatto, o socio amministratore, con relativi codici fiscali.

Come scaricare la CU? È sufficiente cliccare sul documento, visualizzarlo, scaricarlo e anche stamparlo.
È bene precisare che in questo passaggio è consigliato fare particolare attenzione a scegliere la Certificazione Unica con l’annualità corretta, ricordando che il documento contiene sempre le informazioni dell’anno di imposta precedente.

Abbiamo detto che il documento, oltre ad essere scaricato, può essere anche stampato. Come stampare direttamente online la Certificazione Unica? È sufficiente aprire la CU e seguire i seguenti passaggi: cliccare su “Stampa certificazione”, flaggare “Stampa certificazione completa” e, infine, cliccare su “Stampa”.

Riversamento credito d’imposta ricerca e sviluppo: approvato il nuovo modello e aggiornate le specifiche tecniche

Riversamento credito d’imposta ricerca e sviluppo: con la pubblicazione del provvedimento n. 169262 del 29 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha approvato il nuovo modello per il riversamento spontaneo in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 4 del 7 gennaio 1929, recante “Norme generali per la repressione delle violazioni
    delle leggi finanziarie”
    ;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR);
  • il decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale”;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni”;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”;
  • il decreto legislativo n. 462 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • la legge n. 311 del 30 dicembre 2004, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
  • il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
  • il decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015″;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
  • il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
  • la legge n. 197 del 22 dicembre 2022, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Riversamento credito d’imposta ricerca e sviluppo: l’Agenzia delle Entrate approva il nuovo modello con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per l’invio

Nel provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche a quanto era stato comunicato in precedenza all’interno dell’atto n. 188987 del 1° giugno 2022.

A tal proposito l’AdE ha approvato il nuovo modello con le istruzioni ai fini del riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

L’amministrazione finanziaria, inoltre, ha anche aggiornato le specifiche tecniche per l’invio online del nuovo modello relativo al riversamento spontaneo.

Cessione credito imprese turistiche: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’invio della comunicazione

Cessione credito imprese turistiche: con la pubblicazione del provvedimento n. 163586 del 27 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato quelle che sono le modalità ai fini dell’invio dei dati che sono contenuti all’interno di un’apposita comunicazione della cessione di due tipologie di crediti d’imposta.

Tali crediti d’imposta, nello specifico, vengono riconosciuti nei confronti delle imprese turistiche e per quanto riguarda la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • gli artt. 1 e 4 del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 265 del 6 novembre 2021;
  • il decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, il quale è stato adottato da parte del Ministero del Turismo (MT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), recante “Disposizioni di modifica al decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”, così come modificato dal successivo decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 10 agosto 2022.

Cessione credito imprese turistiche: le modalità di invio della comunicazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito all’interno del proprio sito web le istruzioni operative ai fini dell’invio della comunicazione per quanto riguarda i seguenti crediti d’imposta:

  • il credito d’imposta che viene disciplinato dalla normativa di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 e che viene riconosciuto alle imprese turistiche che sono previste all’interno del comma 4, dell’art. 1, del decreto legge n. 152 del 2021, in seguito ad aver effettuato i lavori che sono indicati all’interno del successivo comma 5 del sopra citato articolo legislativo;
  • il credito d’imposta che viene riconosciuto alle agenzie di viaggio e ai tour operator ai fini della digitalizzazione e che viene disciplinato dalla normativa che è contenuta all’interno dell’art. 4 del sopra citato decreto legge n. 152 del 2021.

A tal proposito, in base a quanto viene definito dall’art. 1, comma 8, e dall’art. 4, comma 2, del sopra citato decreto legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta che abbiamo appena richiamato possono essere ceduti esclusivamente per intero senza la possibilità, quindi, di essere ceduti in un momento successivo ad altri soggetti, ad eccezione della facoltà di effettuare due altre cessioni solo se effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • le banche e gli altri intermediari finanziari che sono iscritti all’interno dell’apposito albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  • le società che appartengono ad un gruppo bancario che risulta iscritto all’albo previsto dall’art. 64 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • le imprese di assicurazione che sono autorizzate ad operare in Italia in base a quanto viene disposto all’interno del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’invio dei dati relativi alla cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator deve essere effettuato al seguente indirizzo PEC: [email protected].

Credito d’imposta per erogazioni liberali per attività sportive: online il codice tributo per la compensazione

Credito d’imposta per erogazioni liberali per attività sportive: con la pubblicazione della risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver istituito un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta che viene riconosciuto nei confronti dei soggetti che effettuano delle erogazioni liberali che riguardano progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione da parte dei sopra citati soggetti tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 dicembre 2022, nonché da quanto viene disposto all’interno del decreto del Presidente della Regione n. 175 del 10 ottobre 2023.

Credito d’imposta per erogazioni liberali per attività sportive: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione

Al fine di dare un contributo economico a quei soggetti che decidono di effettuare delle erogazioni liberali che riguardano progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, è stato introdotto un apposito credito di imposta.

Tale credito di imposta, nello specifico, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, è stato istituito dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 dicembre 2022.

Dopodiché, con il successivo decreto del Presidente della Regione n. 175 del 10 ottobre 2023 la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha pubblicato il relativo Regolamento, nonché per quanto riguarda la concessione dei contributi economici in oggetto.

La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere effettuata attraverso le modalità che sono definite da quanto viene disposto all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, all’interno del successivo comma 79, dell’art. 6, della sopra citata legge regionale n. 22 del 2022, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, dunque, in merito all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per erogazioni liberali per attività sportive all’interno del modello di pagamento F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7066“, il quale si riferisce al credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva (art. 6, comma 69, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 dicembre 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo già approfondito durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite gli appositi servizi online che sono presenti all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, il suddetto codice tributo che riguarda il credito di imposta che viene riconosciuto ai soggetti che effettuano delle erogazioni liberali per attività sportive deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati”.

Qualora, invece, i sopra citati soggetti debbano procedere al riversamento dell’agevolazione, allora essi dovranno procedere con la compilazione della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di concessione del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Recupero credito d’imposta indebitamente compensato: online i codici tributo per il versamento tramite modello F24

Recupero credito d’imposta indebitamente compensato: con la pubblicazione della risoluzione n. 18/E del 27 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato mediante l’utilizzo da parte dei soggetti interessati del modello di pagamento F24 e del modello di pagamento F24 EP (“F24 enti pubblici”).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, nonché all’interno delle precedenti risoluzioni n. 13/E del 10 febbraio 2015, n. 103/E del 9 dicembre 2015, e n. 18/E del 28 aprile 2023.

Recupero credito d’imposta indebitamente compensato: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 15, comma 1, lett. a), del sopra citato decreto legislativo n. 175 del 2014, sono obbligati ad effettuare il versamento delle somme di denaro che derivano dal recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo specificato durante il corso di un precedente articolo per quanto riguarda quelle che sono le modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, dunque, in merito al versamento tramite modello F24 e modello F24 EP delle somme dovute in seguito agli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito d’imposta che riguarda le somme rimborsate, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “7901“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali (imposta e relativi interessi);
  • il codice tributo “7902“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali da parte del sostituto d’imposta ai dipendenti che lavorano all’interno di impianti che sono situati nella regione Valle d’Aosta (versamenti effettuati fuori regione);
  • il codice tributo “7903“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali da parte del sostituto d’imposta ai dipendenti che lavorano all’interno di impianti che sono situati al di fuori della regione Valle d’Aosta (versamenti effettuati nella regione);
  • il codice tributo “7904“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali (sanzione);
  • il codice tributo “7905“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF (imposta e relativi interessi);
  • il codice tributo “7906“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF (sanzione);
  • il codice tributo “7907“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF (imposta e relativi interessi);
  • il codice tributo “7908“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF (sanzione).

I nuovi codici tributo che abbiamo elencato qui sopra dovranno essere utilizzati all’interno del modello F24, nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato nei campi “codice ufficio” e “codice atto”;
  • l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione nel campo “anno di riferimento” (formato “AAAA”);
  • il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, per quanto riguarda i codici tributo “7905” e “7906”, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”;
  • il codice catastale del Comune destinatario nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, per quanto riguarda i codici tributo “7907” e “7908”, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”.

Come registrare un contratto di comodato d’uso online

A partire dal 2022, è possibile registrare il contratto di comodato d’uso online. Non è una novità, ma probabilmente, molte persone ancora non ne sono a conoscenza e, magari, ancora registrano il contratto cartaceo.

Il servizio, attivo dal 20 dicembre 2022, consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc, insieme a tutti gli allegati.

Vediamo come funziona, quali sono i documenti da allegare alla domanda e anche gli errori che vengono commessi più comunemente.

Come registrare un contratto di comodato d’uso online

I contratti di comodato d’uso devono essere registrati entro 30 giorni dalla data dell’atto, qualora venga stipulato davanti ad un notaio. I termini salgono a 60 giorni, se l’atto è stato formulato all’estero.

A partire dal 2022, il contratto di comodato d’uso può essere registrato anche telematicamente, comodamente dal proprio pc. È attivo sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello RAP, che sta per Registrazione di Atto Privato. Il modello può essere compilato e inviato da casa, utilizzando il sito stesso.

In che modo? È necessario autenticarsi sulla propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, accedendo con la propria identità digitale tra Spid, Cie o Cns.

Servono davvero pochi passaggi per completare la richiesta di registrazione, prestando accortezza ad alcuni piccoli dettagli che indicheremo di seguito. Alla domanda di registrazione può essere allegata anche la documentazione necessaria.

Uno dei vantaggi principali della registrazione telematica, oltre alla comodità, è la presenza del software che calcola in automatico anche le imposte, le sanzioni o gli interessi dovuti.

Quali documenti allegare

Alla domanda di registrazione del contratto di comodato d’uso devono essere allegati alcuni documenti.

Eccoli in elenco:

  • Copia dell’atto da registrare debitamente sottoscritto dalle parti;
  • Copia di altri eventuali documenti come, per esempio, scritture private, planimetrie, inventari.

Soffermiamoci sul testo dell’atto. Deve essere redatto in modo tale che tutti gli elementi essenziali siano perfettamente leggibili. Se non si rispettano le condizioni e il testo non sia leggibile, allora la procedura telematica non andrà a buon fine. Quindi, il contribuente dovrà recarsi personalmente presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate e completare la procedura.

Come registrare un contratto di comodato d’uso cartaceo all’Agenzia delle entrate

Non è ancora caduto in disuso e, per chi non fosse pratico con la tecnologia, è possibile continuare a registrare il contratto di comodato d’uso anche cartaceo all’Agenzia delle entrate.

Per farlo, è necessario compilare il modello 69 cartaceo, consegnandolo per effettuare la registrazione ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Il modello deve essere presentato in duplice copia. Sulla seconda copia, che viene restituita al contribuente, sono contenute tutte le informazioni relative alla registrazione.

Bisogna effettuare anche i dovuti versamenti:

  • Imposta di registro, di importo pari a 200 euro;
  • Imposta di bollo: servono marche da bollo di 16 euro, una ogni 4 fogli. Ogni foglio non deve contenere più di 100 righe.

Il versamento deve essere effettuato tramite il Modello di pagamento unificato F24, utilizzando il codice tributo 1550.

Quali sono gli errori più comuni?

Ci sono errori che, più di altri, vengono commessi con frequenza quando si opta per la registrazione telematica. Alcuni, sono delle vere e proprie dimenticanze come l’omissione della sottoscrizione tra le parti di un documento scritto.

Si tratta di un passaggio fondamentale nella fase di richiesta di registrazione e di compilazione online del Modello RAP.

Inoltre, si fa presente che il documento deve essere allegato in formato word, in formato PDF/A o TIF. Sicuramente, il formato word è quello più comune, oltre che più facile da utilizzare.

Per il resto, bisogna solo fare attenzione ai dati da inserire e fare in modo che il testo dell’atto sia ben leggibile.

Comunicazione LIPE: l’Agenzia delle Entrate aggiorna il modello

Comunicazione LIPE: con la pubblicazione del provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver apportato delle modifiche per quanto riguarda le informazioni che devono essere inviate in merito ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 31 maggio 2010 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2016 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, recante “Proroga e definizione di termini”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2016 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto all’interno dei precedenti atti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, recante “Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018, recante “Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni”.

Comunicazione LIPE: ecco quali sono le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate al nuovo modello

Ecco qui di seguito le modifiche che sono state apportate da parte dell’Agenzia delle Entrate al modello di comunicazione LIPE (liquidazione periodica IVA):

  • sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • descrizione del rigo VP10 sostituita con “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • sostituzione della parola “25,82” con “100”;
  • eliminazione del codice 2 nel paragrafo “Eventi eccezionali” delle istruzioni;
  • titolo del rigo VP10 delle istruzioni sostituito con “Versamenti auto F24 elementi identificativi e modifica del primo periodo;
  • sostituzione dell’elemento “VersamentiAutoUE” con “VersamentiAuto” nelle specifiche tecniche;
  • sostituzione delle parole “di 2017” con “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)” nella colonna “Controlli” dell’elemento “AnnoImposta” delle specifiche tecniche;
  • sostituzione della data “1/01/2017” con “1/01/(Anno Invio comunicazione -1)” nella colonna “Controlli” dell’elemento “DataImpegno” delle specifiche tecniche;
  • eliminazione delle parole “o 2” nella colonna “Valori ammessi” e “Non può assumere valore 2 se l’elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” nella colonna “Controlli” dell’elemento “EventiEccezionali” delle specifiche tecniche, nonché modifica dell’elemento “DebitoPrecedente”.

Ritenuta d’acconto anche sulle provvigioni dal 1° aprile 2024: istruzioni dell’Agenzia delle entrate

A partire dal 1° aprile 2024, il mondo delle assicurazioni dovrà confrontarsi con l’entrata in vigore della ritenuta d’acconto anche sulle provvigioni. È stato decretato lo stop all’esonero dall’applicazione delle ritenute d’acconto alle provvigioni degli agenti e dei mediatori assicurativi.

Si tratta di una previsione contenuta nella Legge di Bilancio del 2024. L’Agenzia delle entrate ha prontamente fornito le istruzioni operative, con la pubblicazione della circolare n. 7/E, il 21 marzo 2024.

Vediamo subito cosa cambia, analizzando le istruzioni dell’Agenzia delle entrate.

Dal 1° aprile stop all’esonero sull’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni

A partire dal 1° aprile 2024, entra in vigore lo stop all’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni. Previsto dalla Legge di Bilancio del 2024, dal 1° aprile scatta l’obbligo di applicare la ritenuta. Si tratta di una novità che va a modificare in parte quanto previsto fino ad ora e spingere il mondo delle assicurazioni a confrontarsi con l’entrata in vigore della suddetta novità.

In particolar modo, leggi alla mano, la manovra finanziaria del 2024 ha previsto l’abrogazione della disposizione prevista dal DPR n. 60071973, articolo 25-bis, comma 5, che prevedeva appunto l’esonero dall’applicazione di tali ritenute.

Quindi, l’esonero non si applicherà più nei confronti degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione.

L’Agenzia delle entrate considera assoggettate a ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d, e, f del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Ciò è valido anche nel caso l’attività sia esercitata a titolo accessorio.

A queste due categorie saranno applicate le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni.

Istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative alla luce della novità introdotta dalla Legge di Bilancio del 2024, con la pubblicazione della circolare n. 7/E, il 21 marzo 2024.

La ritenuta d’acconto deve essere operata al momento del pagamento della provvigione. Per cui, la novità trova applicazione sui pagamenti delle provvigioni che saranno effettuati dal 1° aprile 2024. Non si considera, infatti, il momento della loro maturazione.

Se gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengono direttamente la provvigione, prelevandola dalle somme riscosse, allora deve rimettere ai committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta.

Nel caso suddetto, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute. Quando dovrà essere effettuato il versamento della provvigione? Il versamento all’Erario dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo.

Gli agenti e i mediatori assicurativi interessati sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024. Si tratta delle ritenute relative alle provvigioni trattenute dagli importi che sono stati incassati prima del mese di aprile.

Cambia il calcolo?

L’Agenzia delle entrate pone l’accento anche sulla determinazione della ritenuta, spiegando le relative modalità di calcolo.

La disciplina di calcolo rimane invariata, anche quella relativa all’applicazione nella misura ridotta. Per quanto riguarda la ritenuta in misura ridotta, bisogna fare una breve precisazione.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2024 trovano applicazione dal 1° aprile 2024. Quindi, entrano in vigore dopo il termine ordinario per la presentazione della richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto nella sua forma ridotta. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 16 aprile 2024, tramite PEC o raccomandata A/R.

L’aliquota si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito. In particolar modo, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni o al 20%, ma solo se i percipienti dichiarino ai committenti che si avvolgono in via continuativa dell’opera di lavoratori dipendenti o di terze persone.

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Credito d’imposta acqua potabile: l’Agenzia delle Entrate fissa la percentuale fruibile

Credito d’imposta acqua potabile: con la pubblicazione del provvedimento n. 151739 del 22 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver fissato la percentuale di bonus che può essere effettivamente fruita in caso di acquisto e di installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290, al fine di migliorare la qualità delle acque che vengono erogate da acquedotti e che sono destinate al consumo umano.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • l’art. 1, comma 713, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai precedenti atti che sono stati pubblicati all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco qui di seguito di quali si tratta:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Credito d’imposta acqua potabile: ecco gli importi previsti per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato provvedimento n. 153000 del 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato al 6,45% la percentuale del credito d’imposta acqua potabile effettivamente fruibile per quanto riguarda le spese che sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Il provvedimento in oggetto, poi, prevede che l’importo massimo che può essere fruito da parte di ciascun soggetto beneficiario relativamente al bonus di cui all’art. 1, commi da 1087 a 1089, della suddetta Legge di Bilancio 2021, è pari al credito d’imposta che risulta in seguito alla presentazione dell’ultima comunicazione, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di fruizione fissata al 6,45%.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale la possibilità di consultare il credito d’imposta acqua potabile effettivamente fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, previa autenticazione attraverso l’inserimento delle rispettive credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Infine, in base a quanto è stato stabilito sempre dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153000 del 2021, il bonus in oggetto può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 oppure, in caso di persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, in dichiarazione dei redditi.

Quotazioni immobiliari: Agenzia delle Entrate pubblica i dati del 2° semestre 2023, come consultarli sul sito e sull’App

Quotazioni immobiliari: durante il corso della giornata di venerdì 15 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale attraverso il quale ha messo a disposizione di tutti i cittadini italiani interessati quelli che sono i dati relativi al 2° semestre dell’anno scorso.

In sostanza, quindi, a partire dalla giornata di venerdì chiunque ha la possibilità di consultare all’interno del sito web dell’amministrazione finanziaria oppure mediante l’utilizzo dell’apposita applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili i dati delle quotazioni immobiliari che si riferiscono al periodo compreso tra il mese di luglio 2023 e il mese di dicembre 2023.

Tali quotazioni, in particolare, sono state aggiornate tramite l’elaborazione che è stata effettuata da parte dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate e permettono di visionare quelli che sono i prezzi al metro quadro di diverse tipologie di immobili, ossia:

  • le abitazioni;
  • I box;
  • i negozi;
  • gli uffici;
  • i capannoni.

I dati presenti sul sito web dell’amministrazione finanziaria e sulla relativa applicazione mobile possono essere consultati, inoltre, in base ai seguenti fattori:

  • il semestre al quale fanno riferimento le quotazioni immobiliari;
  • la Provincia e/o il Comune in cui si trova l’immobile;
  • la zona di ubicazione dell’immobile;
  • la destinazione d’uso dell’immobile.

Senza indugiare ulteriormente, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda le quotazioni immobiliari che vengono aggiornate ogni semestre dell’anno da parte dell’Agenzia delle Entrate ed, in particolare, sulle istruzioni operative che l’amministrazione finanziaria fornisce ai cittadini interessati su come consultare i rispettivi dati attraverso il sito web oppure l’App mobile dell’AdE.

Quotazioni immobiliari: ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come consultare i dati del 2° semestre 2023 tramite sito web o App mobile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, nella giornata di venerdì 15 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i dati per quanto riguarda le quotazioni immobiliari che si riferiscono al periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre dell’anno scorso.

A tal proposito, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato ai cittadini interessati che le sopra citate quotazioni possono essere consultate mediante l’utilizzo di due diverse modalità:

  • il sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’applicazione mobile dell’AdE.

Nel primo caso, ovvero in caso di accesso tramite sito web allo strumento di consultazione dei dati relativi alle quotazioni immobiliari, gli utenti dovranno recarsi all’interno dell’apposita sezione denominata “Osservatorio del Mercato Immobiliare”, per poi andare a selezionare la voce “Banche dati” ed infine accedere all’interno del servizio denominato “Quotazioni immobiliari”.

Nel secondo caso, invece, ovvero in caso di accesso tramite App mobile allo strumento di consultazione dei dati relativi alle quotazioni immobiliari, gli utenti avranno la possibilità di scaricare in maniera gratuita l’apposita applicazione denominata “OMI Mobile” attraverso lo store disponibile all’interno dei propri smartphone e dei propri tablet.

In entrambi i casi, poi, ovvero sia in caso di utilizzo dello strumento di consultazione tramite sito web che in caso di consultazione tramite App mobile, i soggetti interessati hanno la possibilità di prendere visione anche delle quotazioni immobiliari che si riferiscono ai precedenti semestri, a partire dall’anno 2006.

Per quanto riguarda la possibilità di scaricare i dati che sono disponibili all’interno dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, invece, i download delle quotazioni che si riferiscono ai periodi che partono dal 1° semestre dell’anno 2016 in poi possono essere effettuati in maniera gratuita.

Il servizio online di consultazione dei dati relativi alle quotazioni immobiliari, disponibile sul sito e sull’App dell’Agenzia delle Entrate, permette di prendere visione dei valori di mercato e dei valori di locazione degli immobili, in base alla tipologia e allo stato di conservazione.

Servizi dell’Agenzia delle entrate alle Poste Italiane: quando si potrà richiedere il codice fiscale per i neonati

I servizi dell’Agenzia delle entrate approderanno presso alle Poste Italiane: tra poco si potrà richiedere anche il codice fiscale per i neonati presso gli Uffici Postali.

Dopo le richieste per il passaporto, anche i servizi dell’Agenzia delle entrate saranno disponibili presso le Poste dei piccoli Paesi. Si tratta di una novità confermata dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il 19 marzo 2024.

Il solo potenziamento dei servizi online non è sufficiente a rendere più capillare la presenza dell’Agenzia delle entrate. Proprio per questo motivo, si rende necessario aumentare l’utilizzo dei servizi fisici anche nei piccoli centri, tramite gli Uffici Postali.

La richiesta del codice fiscale per i neonati non è altro che solo il punto di partenza. Quando sarà possibile?

Quando si potrà richiedere il codice fiscale per i neonati

L’Agenzia delle entrate ha dato il via alla collaborazione con le Poste Italiane e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di un processo attivato nell’ambito del progetto Polis, con l’obiettivo di rendere erogabili determinati servizi di sportello nei centri più piccoli.

Infatti, saranno proprio e solo i piccoli centri che hanno aderito al servizio, con meno di 15.000 abitanti, a beneficiare della novità. Tutti quei centri dove difficilmente è presente una sede dell’Agenzia delle entrate e la più vicina è, in realtà, molto distante.

Quindi, dopo il passaporto, molto presto saranno disponibili i servizi dell’Agenzia delle entrate alle Poste Italiane a partire dalla possibilità di richiedere il codice fiscale per i minori presso gli Uffici Postali.

L’Agenzia delle entrate prevede anche di snellire i prossimi amministrativi e contabili, rendendoli più semplici e accessibili a tutti.

Qual è l’obiettivo? Si punta a trovare nuovi punti d’incontro territoriali con l’Agenzia delle entrate nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Fino ad ora è all’Agenzia delle entrate che ci si deve rivolgere per ottenere il codice fiscale. Durante il primo semestre del 2024, il codice fiscale per i neonati verrà rilasciato dalle Poste Italiane. Si prevede che il servizio sarà attivo dal mese di giugno.

Come funziona? Il genitore dovrà inserire i dati in merito al certificato di nascita e, dopo la lavorazione, potrà visualizzare il certificato di assegnazione del codice fiscale del minore.
Invece, per chi vorrà ancora richiederlo online, la procedura sarà semplificata.

Come si richiede attualmente il codice fiscale

Fino ad ora, i genitori possono richiedere il codice fiscale dei figli appena nati all’Agenzia delle entrate. Bisogna utilizzare il modello AA4/8, compilarlo e presentarlo insieme al documento d’identità del genitore e l’attestato di nascita del figlio. In alternativa all’attestato di nascita, si può utilizzare anche il certificato di nascita rilasciato dal comune.

La richiesta del codice fiscale del minore può essere effettuata sia tramite PEC che tramite la posta elettronica.

Si fa presente, in ogni caso, che il codice fiscale viene attributo dal Comune al momento della presentazione della dichiarazione di nascita. Solo in caso di necessità si utilizza la procedura suddetta, ovvero quando non è stato ancora rilasciato dal Comune.

Servizi digitali e catastali di prossimità

Nel 2024, inoltre, saranno anche attivati nei Comuni, nelle Comunità Montane e nelle Unioni di Comuni che ne faranno richiesta gli “sportelli catastali di prossimitàdell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di strumenti molto importanti che permetteranno il rilascio delle visure catastali a chi è registrato al catasto oppure ai delegati.

Anche in questo caso, l’obiettivo è rendere facile e comodo l’accesso ai cittadini per visualizzare i dati catastali, nell’ottica di ridurre il divario digitale.

Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali aprile 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti devono rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 2 aprile 2024:

  • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° marzo 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° marzo 2024;
  • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
  • invio online del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (c.d. modello EAS), esclusivamente nel caso in cui durante il corso dell’anno 2023 siano subentrate delle variazioni per quanto riguarda alcuni dati che erano stati comunicati in precedenza da parte dell’ente interessato;
  • comunicazione al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate del MIBAC dell’elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di progetti culturali durante il corso del periodo di imposta 2023 e del relativo ammontare.

Scadenza il 10 aprile 2024:

  • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2022 da parte dei seguenti soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
    • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
    • le agenzie di viaggio e turismo;
  • presentazione della domanda online di iscrizione ai fini dell’ammissione al beneficio del 5 per mille da parte dei seguenti soggetti:

Scadenza il 15 aprile 2024:

  • adempimenti contabili da parte dei soggetti IVA:
    • emissione e registrazione delle fatture differite che riguardano i beni che sono stati consegnati oppure spediti nel mese solare precedente e che risultano da documento di trasporto o da un’altra tipologia di documento che sia in grado di identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
    • emissione e registrazione delle fatture che riguardano le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente;
  • adempimenti contabili da parte di ASD, Pro-loco e altre associazioni:
    • annotare, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento che è stato conseguito durante il corso dello svolgimento di attività commerciali, i quali si riferiscono al mese precedente.

Scadenza il 16 aprile 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • versamento della seconda rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
  • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
    • premi e vincite;
    • cessione titoli e valute;
    • redditi di capitale diversi;
    • rendite AVS;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • gli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 22 aprile 2024:

  • Regime speciale IVA MOSS: trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta;
  • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023 da parte dei seguenti soggetti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
    • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
    • le agenzie di viaggio e turismo.

Scadenza il 30 aprile 2024:

  • Regime speciale IVA OOSS: trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta.

Valute estere: il cambio di febbraio 2024

Valute estere cambio febbraio 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 144517 del 21 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato quelle che sono le medie dei cambi delle valute estere per quanto riguarda il mese di febbraio 2024.

Il suddetto provvedimento che è stato adottato da parte del Capo Divisione Contribuenti dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR);
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003;
  • l’art. 56, comma 1, e l’art. 110, comma 9, del sopra citato Testo unico;
  • il decreto del 28 dicembre 2000.

Senza indugiare ulteriormente, dunque, andiamo subito a vedere insieme un estratto dell’elenco delle medie dei cambi di febbraio 2024, il quale è stato pubblicato durante il corso della giornata odierna da parte dell’Agenzia delle Entrate ed il quale contiene al suo interno alcune delle monete più importanti.

Valute estere cambio febbraio 2024: l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

In base alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, così come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ecco qui di seguito un estratto dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il cambio medio delle valute estere relativo al mese di febbraio 2024.

I cambi medi delle valute estere, nello specifico, sono stati calcolati da parte della Banca d’Italia a seconda delle quotazioni di mercato.

A tal proposito, in particolare, ecco qui di seguito i cambi di alcune delle monete maggiormente importanti:

  • STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.0795
  • GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 161.3771
  • REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.85466
  • AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.6533
  • CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.4564
  • SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 0.9462
  • NUOVA ZELANDA Dollaro Neozelandese NZD 113 1.7618
  • RUSSIA Rublo Russia RUB 244 0
  • THAILANDIA Baht THB 073 38.709
  • CECA (Repubblica) Corona Ceca CZK 223 25.232
  • DANIMARCA Corona Danese DKK 007 7.455
  • ISLANDA Corona Islanda ISK 062 148.68
  • NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 11.3843
  • SVEZIA Corona Svedese SEK 009 11.25
  • ALGERIA Dinaro Algerino DZD 106 145.1754
  • MACEDONIA Dinaro Macedonia MKD 236 61.6403
  • SERBIA Dinaro Serbo RSD 274 117.2049
  • TUNISIA Dinaro Tunisino TND 080 3.3754
  • EMIRATI ARABI UNITI Dirham Emirati Arabi AED 187 3.9644
  • MAROCCO Dirham Marocco MAD 084 10.859
  • HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 8.4432
  • SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1.4513
  • TAIWAN Dollaro Taiwan TWD 143 33.9327
  • VIETNAM Dong VND 145 26437
  • UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 388.039
  • SENEGAL Franco CFA XOF 209 655.957
  • CONGO (Repubblica Democratica) Franco Congolese CDF 261 2955.4897
  • UCRAINA Hryvnia UAH 241 41.0391
  • GEORGIA Lari GEL 230 2.8627
  • ALBANIA Lek ALL 047 103.92
  • EGITTO Lira Egiziana EGP 070 33.3557
  • SIRIA Lira Siriana SYP 036 13560.8598
  • TURCHIA Lira Turchia (nuova) TRY 267 33.2644
  • BOSNIA ERZEGOVINA Marco Convertibile BAM 240 1.95583
  • ROMANIA Nuovo Leu RON 270 4.9746
  • BULGARIA Nuovo Lev Bulgaria BGN 262 1.9558
  • ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 900.24
  • MESSICO Peso Messicano MXN 222 18.4425
  • URUGUAY Peso Uruguaiano UYU 053 42.2147
  • SUD AFRICA Rand ZAR 082 20.5082
  • BRASILE Real BRL 234 5.3559
  • CINA Renminbi(Yuan) CNY 144 7.7651
  • IRAN Rial Iraniano IRR 057 426512
  • QATAR Riyal Qatar QAR 189 3.9293
  • ARABIA SAUDITA Riyal Saudita SAR 075 4.048
  • BIELORUSSIA Rublo Bielorussia (nuovo) BYN 280 0
  • INDIA Rupia Indiana INR 031 89.5608
  • INDONESIA Rupia Indonesiana IDR 123 16898.59
  • MAURITIUS Rupia Mauritius MUR 170 49.5397
  • SEYCHELLES Rupia Seychelles SCR 185 15.4006
  • ISRAELE Shekel ILS 203 3.9345
  • COREA DEL NORD Won Nord KPW 182 2.3748
  • COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1437.37
  • POLONIA Zloty PLN 237 4.3256

Investment Management Exemption: decreto del MEF in Gazzetta, le linee guida

Investment Management Exemption: con la pubblicazione del provvedimento n. 68665 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha specificato quelle che sono le linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta in Italia dal soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le quali sono state approvate attraverso la pubblicazione in Gazzetta di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 2359 del c.c. (codice civile), recante “Società controllate e società collegate”;
  • l’art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, recante “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 1996;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, recante “Elenco degli Stati con i quali e’ attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 19 settembre 1996;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8 gennaio 1998;
  • il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 1998;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 14 maggio 2018, recante “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 23 maggio 2018;
  • l’art. 1, comma 255, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (c.d. Legge di Bilancio 2023), la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2024, recante “Disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attivita’ di investimento svolti da altri soggetti (investment management exemption)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 4 marzo 2024.

Investment Management Exemption: il decreto del MEF con le linee guida OCSE

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato quelle che sono le linee guida ai fini dell’applicazione alla remunerazione ricevuta per quanto riguarda coloro che prestano servizi nel rispetto del principio di libera concorrenza.

Il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento viene deciso in base ai seguenti criteri:

  • punti di forza e di debolezza di ogni metodo a seconda della circostanza specifica;
  • l’adeguatezza del metodo a seconda delle caratteristiche dell’operazione più rilevanti a livello economico;
  • la disponibilità di informazioni affidabili;
  • il grado di compatibilità.

Erogazioni liberali Enti Terzo Settore: invio dei dati entro il 4 aprile 2024

Erogazioni liberali Enti Terzo Settore: con la pubblicazione del provvedimento n. 83793 del 4 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato il termine ultimo ai fini dell’invio dei dati.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
  • il decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998;
  • il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;
  • l’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005;
  • il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • l’art. 16 bis del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014;
  • l’art. 78, commi 25 e 25 bis, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 106 del 15 settembre 2020;
  • il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 30 gennaio 2018;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 3 febbraio 2021;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 1° marzo 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche quanto è stato disposto all’interno dei precedenti provvedimenti che sono stati pubblicati sempre da parte dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 49889 del 19 febbraio 2021.

Erogazioni liberali Enti Terzo Settore: l’Agenzia delle Entrate comunica quali sono i soggetti obbligati all’invio dei dati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, i soggetti che sono stati indicati all’interno dell’art. 1 devono inviare online i dati relativi al periodo di imposta 2023.

Tali dati, nello specifico, devono essere comunicati tramite l’utilizzo delle modalità che sono state specificate all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 e seguendo le specifiche tecniche che sono state pubblicate all’interno dell’allegato 1 del provvedimento in oggetto.

La scadenza per l’invio dei dati

Sempre in base a quanto è stato definito all’interno del suddetto art. 1 del decreto del MEF del 1° marzo 2024, il Ministero stesso ha specificato quello che è il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni delle erogazioni liberali che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023 agli Enti del Terzo Settore (ETS).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che devono essere seguite le istruzioni che sono state disposte dall’art. 78, commi 25 e 25 bis, della legge n. 413 del 1991, così come modificato dall’art. 16 bis, comma 4, del decreto legge n. 124 del 2019.

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore che si riferiscono al periodo di imposta 2023, l’art. 1, comma 8, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024 specifica che la scadenza da rispettare ai fini dell’invio dei dati è il 4 aprile 2024.

Cessione bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate

Cessione bonus edilizi: con la pubblicazione della circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative che bisogna seguire per capire meglio come procedere in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima che sono state già accettate in precedenza.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020.

Tale decreto, nello specifico, è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale è stato poi pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalla precedente circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, la quale è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i crediti di imposta che sono previsti dal suddetto art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020 ed, in particolare, le istruzioni operative in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate.

Cessione bonus edilizi: le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate su come procedere in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate in precedenza da parte del cessionario

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione della sopra citata circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le richieste di annullamento che vengono presentate in seguito all’accettazione di crediti relative a comunicazioni di prime cessioni oppure a sconti in fattura non corrette, che presentano errori nella compilazione.

A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito tutti i dubbi in merito alle soluzioni che possono essere adottate in seguito al verificarsi di eventi specifici durante il corso della fase relativa alla circolazione dei crediti di imposta disciplinati dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020.

Dopodiché, per quanto riguarda le cessioni dei crediti successive alla prima o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quelle che sono le istruzioni operative da adottare nei seguenti casi:

  • in caso di cessione dei bonus edilizi che sia state accettata per errore da parte del cessionario, il quale invece avrebbe voluto rifiutarla;
  • in caso di accettazione della cessione dei bonus edilizi da parte del cessionario ma di volontà da parte del medesimo e del cedente di annullare la comunicazione effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

Comunicazione dei crediti di imposta non utilizzabili da parte del cessionario: il bonus torna al cedente? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

In alternativa, invece, qualora il cessionario abbia intenzione di comunicare la non utilizzabilità del credito di imposta in suo possesso, costui dovrà procedere con le modalità che sono state già definite da parte dell’AdE all’interno del precedente provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 410221 del 23 novembre 2023.

A differenza della modalità che abbiamo indicato in precedenza, però, il cessionario avrà la possibilità di rimuovere quelli che sono gli effetti relative alla comunicazione della cessione del credito successiva alla prima oppure allo sconto in fattura, ma l’utilizzabilità del credito di imposta in oggetto non tornerà in capo al cedente.