Skip to main content

Tag: agenzia delle entrate

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: 13 agevolazioni principali, la guida dell’Agenzia delle Entrate

Bonus dichiarazione redditi: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 30 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione 13 guide online relative alle agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini per l’anno in corso.

Il suddetto comunicato stampa dell’amministrazione finanziaria, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono state introdotte per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 e tiene conto delle precedenti indicazioni che sono state fornite sempre da parte dell’AdE attraverso la pubblicazione delle seguenti circolari:

  • la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, recante “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”;
  • la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020”;
  • la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima”;
  • la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte prima”;
  • la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte seconda”;
  • la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, recante “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”.

Bonus fiscali dichiarazione dei redditi 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica 13 guide online sulle agevolazioni che spettano ai cittadini

In seguito alla premessa in cui l’Agenzia delle Entrate fa una panoramica circa gli scopi e le informazioni che sono contenute all’interno delle sopra citate guida online, ecco qui di seguito quali sono le 13 principali agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini:

  • visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali
    spetta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E), oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sezione II), versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F);
  • spese sanitarie;
  • interessi passivi mutui;
  • spese istruzione;
  • erogazioni liberali;
  • premi assicurazione;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • altre detrazioni e deduzioni;
  • crediti d’imposta;
  • recupero patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica;
  • bonus mobili ed elettrodomestici;
  • Superbonus.

Cosa fare se dopo l’invio del 730 non è arrivata la ricevuta?

Anche se continuano ad aumentare i numeri delle precompilate inviate, ci sono anche molti disservizi: cosa fare se dopo l’invio del 730 non arriva la ricevuta o rimane “in elaborazione”?

Quella della ricevuta è solo l’ultimo problema emerso dalla dichiarazione dei redditi precompila. Infatti, dopo aver inviato il modello, molti contribuenti non hanno ricevuto il rilascio della ricevuta.

Si tratta di un problema non di poco conto, in quanto va ad inficiare sulla possibilità di annullare l’invio del 730, nel caso in cui ci si accorga di aver commesso errori o omissioni.

Cosa fare in questi casi? Come procedere? Nel testo, cerchiamo di fornire risposte chiare.

Ecco cosa fare se dopo l’invio del 730 non è arrivata la ricevuta

Quella del 730 precompilato è proprio una partenza in salita. Sono moltissimi gli errori contenuti nella dichiarazione e le segnalazioni dei contribuenti.

Non si tratta solo di errori contenuti nel modello precompilato, che comunque continua ad essere sempre più utilizzato. Dopo l’invio, in molti casi, non arriva la ricevuta che, invece, resta “in elaborazione.

Si tratta di una problematica non solo dei contribuenti che hanno inviato il 730 ordinario, ma anche di chi ha inviato la precompilata messa a punto dall’Agenzia delle entrate nella prima data utile. La ricevuta rimane “in elaborazione”.

Cosa fare? Non molto, in verità. È possibile solo continuare a monitorare costantemente la propria area riservata, in attesa del rilascio della ricevuta. La stessa Agenzia delle entrate, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni su possibili disservizi oppure su malfunzionamenti tecnici.

Quando arriva e dove si trova la ricevuta

Una volta inviata la propria dichiarazione dei redditi è possibile controllare e stampare la relativa ricevuta. Inoltre, si possono anche visualizzare e stampare le ricevute relative ai pagamenti effettuati con il Modello F24.

Si può visualizzare lo stato:

  • Ricevuto: quando il documento è stato inviato e la ricevuta è in attesa di elaborazione;
  • In elaborazione: quando la ricevuta non può ancora essere visualizzata, proprio perché in elaborazione;
  • Elaborato: quando la ricevuta, una volta elaborata, può essere anche visualizzata;
  • Scartato: quando la ricevuta indica che il documento inviato è stato scartato.

Per quanto riguarda la ricevuta relativa all’invio del Modello 730/2024, è facilmente riconoscibile dalla dicitura “73024, rintracciabile nella colonna “Tipo documento”.

Quando arriva? Solitamente, la ricevuta viene rilasciata entro massimo 48 ore dall’invio della dichiarazione.

Quali sono le conseguenze

Il ritardo del rilascio della ricevuta può comportare alcune conseguenze che preoccupano non poco i contribuenti interessati.

Sostanzialmente, le ricadute pratiche possono essere due. La prima riguarda l’impossibilità di annullare l’invio del 730 e trasmettere una nuova dichiarazione. Ricordiamo che la procedura di annullamento o correzione della dichiarazione già inviata è possibile dal 27 maggio 2024. Tuttavia, lo stato “in elaborazione” impedisce di procedere.

La seconda fonte di preoccupazione da parte dei cittadini interessati al ritardo riguarda il rimborso eventualmente spettante. Si sa bene che inviando la dichiarazione entro la fine del mese di maggio è possibile ricevere il rimborso entro il mese di luglio.

La preoccupazione è proprio legata alla possibilità che il ritardo nell’elaborazione della ricevuta possa, in qualche modo, far slittare la liquidazione del rimborso al mese successivo.

Alcuni contribuenti si trovano in stand by e non restano che in attesa di chiarimenti e delucidazioni. Come abbiamo già detto c’è poco da fare, se non attendere che lo stato della ricevuta cambi e che venga rilasciata a tutti gli interessati il prima possibile. Non solo per le questioni legate al rimborso, ma soprattutto per consentire a chi ne avesse bisogno di annullare l’invio del 730.

Imposta di bollo fatture elettroniche: online i codici tributo per il versamento con modello F24

Imposta di bollo fatture elettroniche: con la pubblicazione della risoluzione n. 28/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che derivano dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, nonché dei relativi interessi e sanzioni che sono dovuti in seguito al controllo automatizzato.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 e del modello di pagamento F24 Enti Pubblici (F24 EP) da parte dei contribuenti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 4 dicembre 2020, recante “Procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni”.

Imposta di bollo su fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 2 del decreto del MEF del 4 dicembre 2020, recante “Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 314 del 19 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il pagamento dell’imposta in oggetto, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, quindi, per ciò che concerne il versamento della sopra citata imposta attraverso l’utilizzo del modello F24 e del modello F24 EP, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo A400, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in seguito al controllo automatizzato (art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020);
  • il codice tributo A401, il quale si riferisce al pagamento degli interessi relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020);
  • il codice tributo A402, il quale si riferisce al pagamento delle sanzioni relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

codici tributo sopra richiamati, i quali sono stati messi a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria e dei quali abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, devono essere utilizzati mediante gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’AdE stessa.

In particolare, i sopra citati codici tributo relativi al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei soggetti interessati devono essere inseriti all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché, i campi “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere compilati con le informazioni che sono reperibili all’interno delle comunicazioni che sono state inviate in precedenza con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate, con il formato “AAAA”.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 Enti Pubblici, invece:

  • nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario” deve essere indicato il valore F;
  • nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati rispettivamente il codice e l’anno presenti nelle comunicazioni online;
  • il campo “riferimento A” non è valorizzato.

Dichiarazione precompilata 2024: più di 1 milione di invii nei primi 8 giorni, i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione precompilata 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che c’è stato un aumento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il numero di dichiarazioni dei redditi che sono state inviate in modalità precompilata da parte dei contribuenti.

In particolare, durante il corso dei primi 8 giorni sono state presentate più di 1 milione di dichiarazioni precompilate, registrando un aumento pari al +28% rispetto a quanto era avvenuto durante il corso dell’anno appena passato.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che più del 60% dei contribuenti che hanno inviato la dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo del modello 730 hanno optato per la nuova modalità semplificata.

Nello specifico, l’AdE ha segnalato che una volta trascorsi 8 giorni dalla data di apertura del servizio online per la presentazione della dichiarazione precompilata 2024, ovvero lo scorso 20 maggio, sono state trasmesse da parte dei contribuenti più di 1 milioni di precompilate (il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Di questo ammontare di dichiarazioni precompilata circa 987.000 sono rappresentati dall’invio dei modelli 730, mentre la restante parte è composta dai modelli Redditi PF (Persone Fisiche).

Infine, tra le informazioni che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate figurano oltre il 60% dei contribuenti che ha trasmesso il modello 730 in forma semplificata, la quale è stata introdotta in via sperimentale a partire dall’anno in corso, nonché circa 9 milioni e mezzo di utenti che hanno effettuato l’autenticazione all’interno dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutti i dati e tutte le informazioni che sono state pubblicate dall’AdE all’interno del comunicato stampa in oggetto per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Dichiarazione precompilata 2024: ecco tutte le informazioni e tutti i dati che sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, focus sul modello 730 semplificato e gli accessi effettuati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del comunicato stampa del 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutti i dati e tutte le informazioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024 e ai risultati che ha evidenziato questa specifica forma che può essere utilizzata ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha registrato il fatto che è stato superato il milione di dichiarazioni precompilate (1.004.184) che sono state inviate nei primi 8 giorni dall’apertura dell’apposito canale.

Di questo 1.004.184 dichiarazioni dei redditi presentate in forma precompilata, in particolare, 986.641 sono 730 e, a sua volta, il 60% dei contribuenti ha deciso di utilizzare il nuovo modello 730 in modalità semplificata, il quale è stato introdotto in via sperimentale a partire da quest’anno ed il quale presenta delle nuove sezioni in chiaro senza codici e righi, ossia:

  • la sezione “famiglia”;
  • la sezione “casa”;
  • la sezione “lavoro”;
  • la sezione “spese”.

Per quanto riguarda gli accessi che sono stati effettuati in questi primi giorni dall’apertura del servizio online, poi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli accessi di login che sono stati registrati da parte del sistema a partire dal 30 aprile 2024, ovvero dalla data in cui le dichiarazioni precompilate sono state messe a disposizione ai fini della sola consultazione, sono stati circa 9 milioni e 560 mila.

A tal proposito, in particolare, sia che si voglia presentare la dichiarazione precompilata 2024 in maniera autonoma e sia che si voglia delegare un proprio familiare o una persona di fiducia l’accesso all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria deve essere effettuato mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Raccomandata Agenzia delle Entrate con TNotice: attenzione all’ennesima truffa! Come difendersi

Raccomandata Agenzia delle Entrate: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di martedì 28 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza di false comunicazioni relative al servizio di raccomandata online TNotice e, quindi, di un ennesimo tentativo di phishing ai danni dei contribuenti italiani.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che viene effettuata attraverso l’invio di false comunicazioni via email (posta elettronica).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i tentativi di phishing in questione ed, in particolare, l’ultima segnalazione che è stata effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito una nuova ondata di false email del servizio di raccomandata online TNotice che è indirizzata sia alle imprese private che alle pubbliche amministrazioni.

Raccomandata Agenzia delle Entrate: l’amministrazione finanziaria segnala una nuova ondata di false comunicazioni via email del servizio di raccomandata online TNotice

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, al fine di tutelare e di ammonire i contribuenti circa una nuova ondata di email truffa che vengono attualmente inviate sia alle imprese private che alle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un apposito avviso mediante il quale ha comunicato un ennesimo tentativo di phishing e ha spiegato ai soggetti interessati come difendersi da qualsivoglia tentativo di truffa ai propri danni.

In particolare, ecco qui di seguito quelli che sono i tratti distintivi delle false email relative al servizio di raccomandata online TNotice:

  • il mittente non è altro che un indirizzo email estraneo a quelli che rappresentano e che vengono utilizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’oggetto delle false comunicazioni è il seguente: Avviso di giacenza posta raccomandata #XXXXXXXXXX;
  • il numero della raccomandata può variare;
  • nel testo dell’email è presente un esplicito riferimento ad una fantomatica raccomandata elettronica alla quale si potrebbe accedere cliccando all’interno di un apposito link malevolo che presenta una dicitura come ad esempio “Ritira la raccomandata”;
  • nel testo dell’email, inoltre, è presente anche un esplicito riferimento all’Agenzia delle Entrate in qualità di mittente della raccomandata elettronica in questione;
  • l’oggetto della raccomandata può indicare la seguente dicitura: “Pignoramento conto terzi”;
  • leggendo il testo della comunicazione si può avvertire in maniera chiara un senso d’urgenza generale.

A tal proposito, poi, l’amministrazione finanziaria raccomanda ai soggetti interessati di prestare la massima attenzione nel caso in cui vengano ricevute delle email con all’interno alcuni dei fattori che abbiamo richiamato qui sopra oppure che abbiano delle similitudini rispetto a quella di esempio che è stata messa a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, dichiarandosi totalmente estranea a questa nuova campagna di phishing e a queste email truffa che presentano tali caratteristiche l’AdE invita tutti i contribuenti italiani a effettuare le seguenti operazioni:

  • prestare la massima attenzione alle comunicazioni ricevute che sono simili alla tipologia sopra indicata;
  • cestinare le email che presentano alcuni dei caratteri sopra richiamati;
  • non scaricare eventuali modelli allegati alle false comunicazioni;
  • non cliccare sui link che sono presenti all’interno delle email truffa.

Come difendersi dai tentativi di phishing?

Il phishing è una particolare tipologia di truffa online che viene perpetrata da parte dei malintenzionati e che è indirizzata ad un determinato utente al fine di entrare in possesso di alcuni dati personali che riguardano proprio quest’ultimo.

Attraverso l’utilizzo di false comunicazioni, in particolare, si tenta di entrare in possesso ad esempio delle seguenti informazioni:

  • il login e la password;
  • i numeri relativi alle carte di credito e ai conti bancari;
  • altri dati riservati.

Per difendersi i soggetti che vengono bersagliati da questa tipologia di tentativo di truffa devono prestare attenzione agli elementi che abbiamo specificato durante il corso di questo articolo e non tralasciare anche quelli che possono sembrare dei dettagli come il mittente delle email e la punteggiatura utilizzata.

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali giugno 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state annunciate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 17 giugno 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, tenuto conto dell’Imposta sul Valore Aggiunto esigibile nel secondo mese precedente, da parte dei soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità;
  • versamento della quarta rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente (art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012);
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente (art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012);
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 giugno 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016, il quale è stato redatto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

5 per mille 2024: pubblicati gli elenchi delle ASD ammesse ma si può effettuare l’iscrizione entro il 30 settembre, ecco come fare

5 per mille 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 4 marzo 2024 il CONI ha annunciato quelle che sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che sono ammesse al beneficio in oggetto.

A tal proposito, in base alle istanze di accreditamento che sono state validamente presentate e successivamente accolte dal sistema, il CONI ha pubblicato l’elenco delle ASD iscritte indicandone la rispettiva denominazione, il codice fiscale e la sede legale.

Dopodiché, il CONI aveva tempo fino al 10 maggio 2024 per pubblicare l’elenco aggiornato dei soggetti iscritti tenendo conto e correggendo gli eventuali errori che sono stati rilevati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate e che sono state segnalate da parte di queste ultime entro il termine del 30 aprile dell’anno in corso.

Ad ogni modo c’è ancora tempo fino al 30 settembre 2024 per quanto riguarda la presentazione delle istanze di accreditamento da parte delle ASD che sono arrivate in ritardo.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme qual è il contenuto del comunicato stampa che è stato pubblicato dal CONI ed, in particolare, quali sono le modalità e i termini ai fini della presentazione dell’istanza per la regolarizzazione e per l’iscrizione all’interno degli elenchi del 5 per mille 2024.

5 per mille 2024: pubblicato l’elenco permanente delle ASD ammesse

In seguito alla pubblicazione in data 9 febbraio 2024 dell’elenco dei soggetti ammessi, dei soggetti esclusi e dei soggetti revocati dal beneficio del 5 per mille relativamente all’anno 2023, il CONI ha pubblicato l’elenco permanente 2024 inserendo al suo interno tutte le ASD ammesse al beneficio per l’anno 2023.

Dopodiché, è stato concesso tempo fino all’11 marzo 2024 per comunicare via PEC o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al CONI stesso per la presentazione dei ricorsi.

Al contrario, invece, in caso di perdita dei requisiti rispetto all’anno 2023 da parte delle ASD sarà comunicata alle stesse la cancellazione dall’elenco permanente.

Pertanto, coloro che sono inseriti all’interno dell’elenco permanente 2024 non dovranno presentare alcuna istanza per beneficiare del 5 per mille 2024.

Mentre gli altri hanno avuto tempo a partire dal 6 marzo 2024 e fino al 10 aprile 2024, utilizzando il modulo e seguendo le istruzioni che possono essere consultate sia all’interno del sito web ufficiale del CONI e sia all’interno del sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

5 per mille 2024: regolarizzazione possibile fino al 30 settembre 2024 pagando 250 euro

In base a quanto viene disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, possono fare domanda per beneficiare del 5 per mille 2024 anche le ASD che non hanno rispettato la scadenza del 10 aprile.

Nello specifico, quindi, entro il 30 settembre 2024 si potrà presentare l’istanza di accreditamento versando una somma di denaro pari a 250 euro utilizzando il modello F24 ELIDE ed inserendo il codice tributo “8115” all’interno del medesimo.

Come e quando si presenta l’istanza di accreditamento?

L’istanza di accreditamento al 5 per mille 2024 deve essere presentata andando ad utilizzare gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, sia direttamente che avvalendosi di intermediari abilitati.

Prima di procedere con la compilazione e con l’invio della domanda telematica, i soggetti interessati devono necessariamente effettuare l’autenticazione nell’area riservata tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Dopodiché, si potranno seguire le istruzioni per la compilazione che sono state fornite sul sito web del CONI o dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzando l’applicazione informatica “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD”.

Trattamento integrativo speciale turismo: l’Agenzia delle Entrate cambia nome al codice tributo da inserire nel modello F24

Trattamento integrativo speciale turismo: con la pubblicazione della risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha ridenominato il codice tributo “1702” ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che viene maturato in seguito al pagamento del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti d’imposta.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 21 a 23, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 3 settembre 1991, dal decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 61 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 14 aprile 2003, nonché dalla precedente risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

Trattamento integrativo speciale turismo: l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta con modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, commi da 21 a 23, della Legge di Bilancio 2024, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi ai seguenti soggetti:

  • i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • i lavoratori del settore turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

La compensazione del credito d’imposta, nello specifico, può essere effettuata attraverso le modalità che sono stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e dalle indicazioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un articolo di approfondimento in merito, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per ciò che concerne l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo al trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario nel settore turismo all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha ridenominato il seguente codice tributo istituito all’interno della precedente risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023:

  • il codice tributo 1702, il quale si riferisce al credito d’imposta che viene maturato dai sostituti d’imposta in seguito al pagamento del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (art. 39 bis del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 e art. 1, comma 24, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il suddetto codice tributo relativo al credito d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario nel settore turismo deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” o, in caso di riversamento dell’agevolazione da parte del contribuente, nella colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato il pagamento del trattamento integrativo speciale (formato “00MM”);
  • il campo “anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno in cui è stato effettuato il pagamento del trattamento integrativo speciale (formato “AAAA”).

Bonus Transizione 4.0: l’Agenzia delle Entrate sblocca la compensazione del credito d’imposta con modello F24

Bonus Transizione 4.0: con la pubblicazione della risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato lo sblocco della compensazione tramite modello di pagamento F24 del credito d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 75 del 29 marzo 2024.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalla precedente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 aprile 2024, nonché dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024, il quale è stato pubblicato da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy.

Bonus Transizione 4.0: l’Agenzia delle Entrate comunica lo sblocco della compensazione con modello F24 del credito d’imposta

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dai commi 1 e 3 del sopra citato art. 6 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, recante “Misure per il monitoraggio di transizione 4.0”, tramite la pubblicazione della precedente risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione attraverso il modello di pagamento F24 dei crediti d’imposta in oggetto.

Questa decisione, nello specifico, tiene conto di quanto è stato disposto dal suddetto decreto del MIMIT del 24 aprile 2024, il quale ha definito quello che è il contenuto e le modalità ai fini dell’invio dei modelli di comunicazione relativi ai dati per la compensazione del credito d’imposta “Transizione 4.0”.

A tal proposito, dunque, tutte le imprese che sono in possesso dei requisiti necessari e che hanno presentato in maniera corretta la comunicazione hanno la possibilità di fruire dei bonus in questione andando ad inserire i codici tributo che sono stati richiamati all’interno della risoluzione dell’AdE n. 19/E del 2024 nel modello di pagamento F24.

In particolare, le imprese interessate dovranno inserire come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione.

Ecco quali sono i codici tributo da inserire nel modello F24 per beneficiare del credito d’imposta

Con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione della compensazione dei bonus Transizione 4.0 andando a bloccare l’inserimento dei seguenti codici tributo introdotti dalle precedenti risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021:

  • il codice tributo “6936” relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui
    all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi 1056, 1057 e 1057 bis, della legge n. 178 del 2020);
  • il codice tributo “6937” relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui
    all’allegato B alla legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 1058, della legge n. 178 del 2020);
  • il codice tributo “6938” relativo al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1, commi 198 e ss., della legge n. 160 del 2019);
  • il codice tributo “6939” relativo al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno (art. 244, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020);
  • il codice tributo “6940” relativo al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020).

Bonus mediazione: online i codici tributo per la compensazione con modello F24

Bonus mediazione: con la pubblicazione della risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di tre nuovi codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale.

Tali crediti, nello specifico, possono essere utilizzati in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei soggetti beneficiari degli stessi.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2010.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto dal decreto del 1° agosto 2023, recante “Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”, il quale è stato adottato da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 183 del 7 agosto 2023.

Bonus mediazione: l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dal sopra citato decreto del Ministero della Giustizia del 1° agosto 2023, sono stati fissati:

  • le procedure e le modalità relative alla presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta in questione;
  • le modalità ai fini del riconoscimento dei suddetti crediti;
  • le modalità di invio online all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti beneficiari e dei relativi importi;
  • i controlli;
  • le cause di revoca.

La compensazione dei crediti d’imposta, in particolare, può essere effettuata attraverso le modalità che sono stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le istruzioni che abbiamo fornito all’interno di un precedente articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus mediazione all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “7067“, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo all’indennità ODM e compenso avvocato (art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010);
  • il codice tributo “7068“, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo al contributo unificato (art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010);
  • il codice tributo “7069“, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo all’ODM (art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

I codici tributo sopra richiamati relativi ai crediti d’imposta concernenti gli incentivi fiscali mediazione civile e commerciali devono essere inseriti all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” o nella colonna “Importi a debito versati“ nel caso in cui il contribuente debba effettuare il riversamento dell’agevolazione.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Gratuito patrocinio: online il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta

Gratuito patrocinio: con la pubblicazione della risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che spetta all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei soggetti beneficiari del medesimo.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 15 octies del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 5 marzo 2010.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 11 octies del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 12 settembre 2014.

Gratuito patrocinio: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dai sopra citati art. 15 octies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e art. 11 octies del decreto legge n. 132 del 2014, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato un apposito decreto in data 1° agosto 2023 con il quale ha fissato:

  • gli importi che spettano all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
  • le modalità di presentazione della domanda ai fini del riconoscimento del credito d’imposta spettante.

La compensazione del credito di imposta, nello specifico, può essere effettuata tramite le modalità che sono definite dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un articolo di approfondimento in merito, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per ciò che concerne l’utilizzo in compensazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7070“, il quale si riferisce al credito d’imposta che spetta agli avvocati per quanto riguarda il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita nei caso che sono previsti all’interno dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 5 quater, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché all’interno dell’art. 3 del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014.

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il sopra citato codice tributo relativo al credito d’imposta relativo al gratuito patrocinio a spese dello Stato deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione stessa da parte del contribuente, all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: rettifica dei bandi, 303 posti in più

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 224442 del 9 maggio 2024 e del provvedimento n. 224448 del 9 maggio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato la rettifica dei bandi di concorso n. 272037 e n. 272034 del 24 luglio 2023 che erano stati pubblicati in precedenza ai fini dell’assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato rispettivamente di 530 e di 3.970 funzionari.

I suddetti provvedimenti dell’AdE, in particolare, fanno riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:
    • il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 163 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 30 agosto 1999;
    • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 ed il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:
    • l’art. 2 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, il quale è stato approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 ed il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 13 febbraio 2001;
  • il reclutamento del personale, ovvero:
    • l’art. 71, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
    • l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 9 maggio 2001;
    • il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 relativo al “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 113 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 9 agosto 1994;
    • l’art. 15 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: rettifica dei bandi e aumento dei posti

Ecco qui di seguito il numero di posti che è previsto per le varie sedi in merito al bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 538 funzionari:

  • 12 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo;
  • 5 posti presso la Direzione Regionale Basilicata;
  • 15 posti presso la Direzione Regionale Calabria;
  • 33 posti presso la Direzione Regionale Campania;
  • 40 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;
  • 9 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;
  • 46 posti presso la Direzione Regionale Lazio e 4 posti presso gli Uffici Centrali;
  • 20 posti presso la Direzione Regionale Liguria;
  • 86 posti presso la Direzione Regionale Lombardia;
  • 16 posti presso la Direzione Regionale Marche;
  • 4 posti presso la Direzione Regionale Molise;
  • 50 posti presso la Direzione Regionale Piemonte;
  • 33 posti presso la Direzione Regionale Puglia;
  • 16 posti presso la Direzione Regionale Sardegna;
  • 40 posti presso la Direzione Regionale Sicilia;
  • 50 posti presso la Direzione Regionale Toscana;
  • 9 posti presso la Direzione Regionale Umbria;
  • 50 posti presso la Direzione Regionale Veneto.

Ecco, invece, il numero di posti che sarà assegnato per le varie sedi per quanto riguarda il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 4.265 funzionari:

  • 30 posti presso la Direzione Provinciale di Bolzano;
  • 51 posti presso la Direzione Provinciale Trento;
  • 160 posti presso la Direzione Regionale Abruzzo, di cui:
    • 25 alla SAM di Pescara;
    • 60 al Centro Operativo di Pescara;
  • 362 posti presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna;
  • 82 posti presso la Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia;
  • 922 posti presso la Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali, di cui:
    • 20 alla SAM di Roma;
    • 140 agli Uffici Centrali;
  • 152 posti presso la Direzione Regionale Liguria;
  • 926 posti presso la Direzione Regionale Lombardia, di cui:
    • 20 agli Uffici Centrali;
  • 83 posti presso la Direzione Regionale Marche;
  • 357 posti presso la Direzione Regionale Piemonte, di cui:
    • 45 alla SAM di Torino;
  • 90 posti presso la Direzione Regionale Sardegna, di cui:
    • 50 alla SAM di Cagliari;
    • 15 al COSF di Cagliari;
  • 341 posti presso la Direzione Regionale Toscana;
  • 20 posti presso la Direzione Regionale Umbria;
  • 689 posti presso la Direzione Regionale Veneto, di cui:
    • 50 alla SAM di Venezia;
    • 50 al COSF di Venezia.

Comunicazione trasferimenti esteri: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazione trasferimenti esteri: con la pubblicazione del provvedimento n. 224381 del 9 maggio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelli che sono i termini e le modalità per quanto riguarda la comunicazione relativa ai trasferimenti di mezzi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. s), del decreto legislativo n. 231 del 2007, che vengono effettuati anche attraverso movimentazione di conti da o verso l’estero.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 8 del decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 19 giugno 2017;
  • il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 290 del 14 dicembre 2007;
  • l’art. 1 del decreto legge n. 167 del 28 giugno 1990, recante “Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 151 del 30 giugno 1990, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 4 agosto 1990;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce a quanto è stato disposto dai precedenti atti che sono stati pubblicati da parte dell’amministrazione finanziaria, ovvero:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 5 agosto 2003;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 46575 del 2 luglio 2010;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58231 del 24 aprile 2014;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 96634 del 16 luglio 2015.

Comunicazione trasferimenti esteri: ecco quali sono i soggetti obbligati all’invio all’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 1 del decreto legge n. 167 del 1990, e successive modificazioni, l’Agenzia delle Entrate specifica quali sono i soggetti obbligati all’invio della comunicazione in oggetto all’amministrazione finanziaria stessa.

A tal proposito, nello specifico, hanno l’obbligo di trasmettere con modalità telematiche la comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti che vengono effettuati da o verso l’estero i seguenti soggetti:

  • gli intermediari finanziari di cui all’art. 3 comma 2, del suddetto decreto legge;
  • gli altri operatori finanziari di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e d), del suddetto decreto legge;
  • gli operatori non finanziari di cui all’art. 3, comma 5, lett. i) e i bis), del decreto legislativo n. 231 del 2007 sopra richiamato.

La comunicazione deve essere inviata all’AdE in caso di trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a 5.000 euro, comprendendo anche la movimentazione di conti, la valuta virtuale e le cripto-attività.

Cambio valute estere: online le medie di aprile 2024

Cambio valute estere: con la pubblicazione del provvedimento n. 229854 del 15 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato quelle che sono le medie dei cambi delle valute estere per ciò che concerne il mese di aprile 2024.

Il sopra citato provvedimento che è stato adottato da parte del Capo Divisione Contribuenti dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR);
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003;
  • l’art. 56, comma 1, e l’art. 110, comma 9, del Testo unico sopra richiamato;
  • il decreto del 28 dicembre 2000.

Senza indugiare ulteriormente, dunque, andiamo subito a vedere insieme un estratto dell’elenco delle medie dei cambi di aprile 2024, il quale è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate durante il corso della giornata di mercoledì 15 maggio 2024 ed il quale contiene al suo interno alcune delle monete maggiormente importanti.

Cambio valute estere: l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

In base a quanto viene disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ecco qui di seguito un estratto dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in merito al cambio valute estere che si riferisce al mese di aprile 2024.

I cambi medi delle valute estere, in particolare, sono stati calcolati da parte della Banca d’Italia a seconda delle quotazioni di mercato.

A tal proposito, quindi, ecco quali sono i cambi di alcune delle monete più importanti:

  • STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.0728
  • GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 165.0295
  • REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.85658
  • AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.6469
  • CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.4661
  • SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 0.9761
  • NUOVA ZELANDA Dollaro Neozelandese NZD 113 1.7992
  • RUSSIA Rublo Russia RUB 244 0
  • THAILANDIA Baht THB 073 39.454
  • CECA (Repubblica) Corona Ceca CZK 223 25.278
  • DANIMARCA Corona Danese DKK 007 7.4596
  • ISLANDA Corona Islanda ISK 062 150.35
  • NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 11.6828
  • SVEZIA Corona Svedese SEK 009 11.591
  • ALGERIA Dinaro Algerino DZD 106 144.3179
  • MACEDONIA Dinaro Macedonia MKD 236 61.5843
  • SERBIA Dinaro Serbo RSD 274 117.1547
  • TUNISIA Dinaro Tunisino TND 080 3.3663
  • EMIRATI ARABI UNITI Dirham Emirati Arabi AED 187 3.9398
  • MAROCCO Dirham Marocco MAD 084 10.834
  • HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 8.4006
  • SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1.4554
  • TAIWAN Dollaro Taiwan TWD 143 34.6907
  • VIETNAM Dong VND 145 27010
  • UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 392.4114
  • SENEGAL Franco CFA XOF 209 655.957
  • CONGO (Repubblica Democratica) Franco Congolese CDF 261 2987.8674
  • UCRAINA Hryvnia UAH 241 42.2601
  • GEORGIA Lari GEL 230 2.8698
  • ALBANIA Lek ALL 047 101.5
  • EGITTO Lira Egiziana EGP 070 51.3045
  • SIRIA Lira Siriana SYP 036 13476.7509
  • TURCHIA Lira Turchia (nuova) TRY 267 34.6926
  • BOSNIA ERZEGOVINA Marco Convertibile BAM 240 1.95583
  • ROMANIA Nuovo Leu RON 270 4.973
  • BULGARIA Nuovo Lev Bulgaria BGN 262 1.9558
  • ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 930.5175
  • MESSICO Peso Messicano MXN 222 18.0066
  • URUGUAY Peso Uruguaiano UYU 053 41.2383
  • SUD AFRICA Rand ZAR 082 20.2378
  • BRASILE Real BRL 234 5.4975
  • CINA Renminbi(Yuan) CNY 144 7.7658
  • IRAN Rial Iraniano IRR 057 435428
  • QATAR Riyal Qatar QAR 189 3.9049
  • ARABIA SAUDITA Riyal Saudita SAR 075 4.0229
  • BIELORUSSIA Rublo Bielorussia (nuovo) BYN 280 0
  • INDIA Rupia Indiana INR 031 89.4676
  • INDONESIA Rupia Indonesiana IDR 123 17258.77
  • MAURITIUS Rupia Mauritius MUR 170 50.1031
  • SEYCHELLES Rupia Seychelles SCR 185 15.4555
  • ISRAELE Shekel ILS 203 4.024
  • COREA DEL NORD Won Nord KPW 182 2.3601
  • COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1469.42
  • POLONIA Zloty PLN 237 4.3026

Locazioni brevi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ecco tutte le novità

Locazioni brevi: con la pubblicazione della circolare n. 10/E del 10 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quali sono le novità che sono state introdotte per quanto riguarda la disciplina relativa alle locazioni brevi, fornendo al contempo agli Uffici competenti sul territorio le istruzioni operative che sono necessarie al fine di garantire l’uniformità di azione.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 63, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), il quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato disposto in precedenza nella normativa in materia di locazioni brevi.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato previsto dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (UE), Grande Sezione, n. 392 del 22 dicembre 2022, recante “Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite – Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere di tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza”.

Locazioni brevi: ecco quali sono le modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, sono state introdotte delle novità per quanto riguarda la disciplina relativa alle locazioni brevi.

A tal proposito, nello specifico, con la circolare in questione l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che viene applicata un’aliquota pari al 26% per ciò che concerne la cedolare secca relativa al secondo immobile che viene concesso in locazione e relativa a quelli successivi al medesimo.

Resta invariata, invece, l’aliquota pari al 21% che viene applicata per la prima o unica abitazione affittata.

Oltre a questa novità, poi, sono state apportate delle modifiche anche per quanto riguarda le regole che si riferiscono ai seguenti soggetti:

  • gli intermediari immobiliari;
  • i gestori di portali telematici di locazioni.

Questi ultimi, in particolare, dovranno sempre applicare una ritenuta a titolo di acconto di importo pari al 21% di quanto viene pagato da parte del locatario al momento stesso dell’erogazione, indipendentemente dal regime fiscale che viene adottato dal soggetto beneficiario.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, infine, comunica quelle che sono le novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 tenendo in considerazione il contenuto della precedente sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti in Italia, la quale è stata emanata in data 22 dicembre 2022 da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea (UE).

Le novità sulla cedolare secca per gli affitti brevi

Una delle novità è quella relativa alla cedolare secca che viene applicata sulle locazioni brevi, per le quali l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a:

  • il 21% per quanto riguarda il primo immobile che viene dato in affitto;
  • il 26% a partire dal secondo immobile che viene dato in affitto.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 21% il proprietario deve indicare la scelta dell’unità in questione all’interno della dichiarazione dei redditi al relativa al periodo d’imposta di interesse.

La nuova aliquota del 26%, invece, si applica ai redditi di locazione che sono stati maturati e che saranno maturati a partire dal 1° gennaio 2024.

Aiuti di Stato non registrati in RNA, SIAN e SIPA: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come regolarizzare le anomalie

Aiuti di Stato non registrati in RNA, SIAN e SIPA: con la pubblicazione del provvedimento n. 221010 del 7 maggio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quali sono le modalità per quanto riguarda la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei soggetti che sono beneficiari degli Aiuti di Stato e degli Aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RINA, SIAN e SIPA in seguito all’indicazione di informazioni non coerenti all’interno dei modelli Redditi, IRAP e 770 relativi al periodo d’imposta 2020.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • l’art. 15 della legge n. 194 del 4 giugno 1984, recante “Interventi a sostegno dell’agricoltura
  • ;il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • l’art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e successive integrazioni e modificazioni, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 relativo al “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
  • il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 28 luglio 2017;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
  • il decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”;
  • il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

L’atto in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dal precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”.

Aiuti di Stato non registrati in RNA, SIAN e SIPA: ecco come regolarizzare le informazioni non coerenti inserite nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato ai contribuenti le istruzioni per quanto riguarda la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli Aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione le informazioni in merito alla regolarizzazione delle anomalie indicate all’interno delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per ciò che concerne:

  • il codice fiscale;
  • la denominazione/cognome e nome;
  • il numero identificativo, la data, il codice atto e l’anno d’imposta della comunicazione;
  • la data e il protocollo dei modelli Redditi, IRAP e 770;
  • i dati degli Aiuti di Stato e degli Aiuti in regime “de minimis” indicati nelle dichiarazioni.

Sms truffa sul rimborso fiscale dell’Agenzia delle Entrate: ecco come proteggersi

Sms truffa sul rimborso fiscale dell’Agenzia delle Entrate: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di ieri, giovedì 2 maggio 2024, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato ai contribuenti di fare attenzione ad una nuova campagna di “smishing” per quanto riguarda la tematica relativa ai rimborsi fiscali.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda questa nuova campagna di smishing che è stata annunciata da parte dell’Agenzia delle Entrate ed, in particolare, quali sono le modalità attraverso le quali ci si può difendere dai tentativi di truffa tramite l’invio di sms da parte dei malintenzionati.

Sms truffa sul rimborso fiscale dell’Agenzia delle Entrate: le istruzioni su come difendersi e riconoscere la nuova campagna di “smishing”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che si manifesta attraverso l’invio di false comunicazioni sms.

Da qui la nuova campagna in atto prende il nome di “smishing” oppure di “phishing tramite sms”.

Nello specifico, dunque, mediante l’invio di questi sms i malintenzionati utilizzano il pretesto di un presunto rimborso fiscale che viene riconosciuto al contribuente, il quale rischia di diventare vittima di una truffa qualora decida di procedere con la compilazione di un apposito form che il messaggio gli richiede di compilare con le proprie informazioni personali per la verifica dei rispettivi dati.

L’obiettivo di questa truffa che avviene tramite l’invio di sms da parte di malintenzionati è quello di attirare l’attenzione del malcapitato andando ad apprendere delle informazioni con le quali potrà in un secondo momento procedere con un’azione fraudolenta.

Addentrandoci maggiormente nel dettaglio del testo che viene inviato alle vittime della campagna di smishing in questione, l’Agenzia delle Entrate specifica che viene comunicata la possibilità di beneficiare di un falso importo a credito in favore del contribuente insieme ad un link che rimanda ad una pagina web contraffatta.

Andando a cliccare nel sopra citato link, poi, il malcapitato avrà davanti a sé una schermata che gli chiederà di procedere con l’inserimento dei propri dati personali e delle proprie coordinate bancarie, in modo da poter ricevere un presunto rimborso fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A supporto di questa comunicazione, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale e dell’avviso in oggetto anche un esempio del messaggio truffa che potrebbero ricevere i contribuenti ai quali viene indirizzata la campagna di smishing.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate stessa raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione nel caso in cui questi ultimi ricevano sul proprio telefono cellulare degli sms simili al medesimo e, dunque, di non cliccare assolutamente su nessun link che sarà presente all’interno del messaggio e di non fornire né compilando il questionario in oggetto e né in un’eventuale telefonata da parte di qualcuno che si spaccia per un funzionario dell’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • le proprie credenziali digitali per l’accesso all’interno dell’area riservata che viene messa a disposizione sul sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria;
  • i propri dati personali;
  • le proprie coordinate bancarie.

Ad ogni modo vengono inviati anche i contribuenti a non ricontattare in nessun caso il mittente che invia gli sms con le caratteristiche sopra riportate.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ci tiene a disconoscere in maniera pubblica questa tipologia di comunicazioni per le quali, per l’appunto, si dichiara totalmente estranea e rimanda in caso di dubbi in merito alla veridicità di una determinata comunicazione che viene ricevuta da parte dell’amministrazione finanziaria ad effettuare le seguenti operazioni preliminari:

  • consultare l’apposita pagina presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate denominata Focus sul phishing;
  • contattare in maniera diretta l’Agenzia delle Entrate telefonando ai contatti che possono essere consultati sul sito web oppure recandosi presso l’Ufficio dell’AdE competente sul territorio.

CFC: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la scelta del regime opzionale di tassazione alternativa

CFC: con la pubblicazione del provvedimento n. 213637 del 30 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità applicative per quanto riguarda l’opzione per l’imposta sostitutiva da parte del soggetto controllante nei confronti di tutte le imprese estere controllate che soddisfano determinate condizioni.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 142 del 29 novembre 2018, il quale ha dato attuazione a quanto è stato disposto in precedenza all’interno della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alle norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono in maniera diretta sul funzionamento del mercato interno, così come quest’ultima è stata modificata dalla successiva direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, la quale ha dato attuazione a quanto è stato disposto in precedenza all’interno della legge n. 111 del 9 agosto 2023 e la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 301 del 28 dicembre 2023.

CFC: l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità per l’applicazione dell’opzione relativa all’imposta sostitutiva alle imprese estere controllate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha elencato quelle che sono le condizioni che devono essere necessariamente rispettate in maniera congiunta in modo che il soggetto controllante possa applicare l’opzione per l’imposta sostitutiva nei confronti delle imprese estere controllate.

Nello specifico:

  • le imprese estere controllate (CFC) devono aver realizzato più di un terzo dei proventi classificabili come “passive income”, in base alle categorie che sono state definite all’interno dell’art. 167, comma 4, lett. b), del TUIR;
  • le imprese estere controllate devono aver redatto dei bilancio di esercizio nello Stato estero in cui hanno la propria sede e i risultati dello stesso devono essere sottoposti a revisione da parte del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Pertanto, in base a quanto è previsto all’interno del comma 4 ter, ultimo periodo, e all’interno del comma 4 quater dell’art. 167 del TUIR, l’opzione in oggetto non può essere esercitata da parte del soggetto controllante nel caso in cui queste ultime abbiano delle imprese estere controllate che rispettano la condizione di cui al primo punto (un terzo dei proventi come “passive income”), ma che non soddisfano quella successiva relativa al bilancio di esercizio.

CFC: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio e per la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle imprese estere controllate

L’opzione in oggetto deve essere esercitata da parte del soggetto controllante all’interno del quadro FC della dichiarazione dei redditi, rubricato “Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)”, e produce i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e per una durata pari a 3 anni, che si rinnovano in maniera tacita salvo un’eventuale revoca dell’opzione.

Qualora il controllo che viene operato da parte del soggetto controllante sia di tipo indiretto allora l’opzione deve essere esercitata da parte del soggetto controllante di ultimo livello.

Quando cessa l’opzione?

L’opzione in oggetto può cessare prima che siano passati 3 anni per i seguenti motivi:

  • la perdita del requisito del controllo;
  • l’inosservanza della condizione di cui al punto 2.1.2 del provvedimento in questione;
  • il venir meno del requisito di cui al punto 1.3.c.

Precompilata 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare la propria dichiarazione

Precompilata 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 210954 del 29 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’accesso alla dichiarazione da parte del contribuente e da parte degli altri soggetti che sono autorizzati a visualizzare la medesima.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 1993;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 48 del 26 febbraio 2002;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 135 dell’11 giugno 1999;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 ed il quale è stato successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 9 agosto 2013;
  • il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2014;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del seguente atto dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia”.

Precompilata 2024: ecco quali sono le modalità di accesso alle dichiarazioni

L’accesso alla dichiarazione precompilata 2024 può essere effettuato da parte del contribuente recandosi all’interno della propria area riservata presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ed effettuando l’autenticazione tramite le proprie credenziali digitali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • Entratel/Fisconline.

Dopo aver effettuato l’accesso ecco qui di seguito le funzioni disponibili:

  • visualizzazione e stampa;
  • accettazione o modifica e invio;
  • annullamento della dichiarazione inviata con dati errati o invio di una nuova dichiarazione;
  • versamento delle somme eventualmente dovute tramite modello F24;
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultazione di comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati.

Chi rischia i controlli dell’Agenzia delle entrate: casi e motivi

In linea del tutto generale, non ci sono, poi, così tante probabilità di subire controlli o verifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, soprattutto considerando la platea davvero elevata di contribuenti: allora chi rischia i controlli e perché?

Intanto, ci sono categorie molto più a rischio di altre, ci sono controlli specifici e mirati che vengono effettuati su un campione selezionato di contribuenti e, poi, una lunga serie di controlli automatizzati che prendono in esame tutte le dichiarazioni fiscali presentate.

Solo lo scorso anno sono state prese in esame e sottoposte a controllo più di 50 milioni di dichiarazioni.
Vediamo, quindi, chi rischia i controlli dell’Agenzia delle entrate, quali sono i casi e i motivi.

Chi rischia i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Rispetto agli anni passati, quest’anno il sistema dei controlli è stato nettamente semplificato. L’obiettivo è rimasto lo stesso: la lotta all’evasione fiscale.

I controlli sono cambiati nell’ottica di prevenire gli inadempimenti tributari anziché sanzionarli. Inoltre, si punta ad ottenere nel maggior numero dei casi possibili il pagamento spontaneo delle tasse.

L’Agenzia delle entrate punta a contrastare gli inadempimenti e l’evasione sia attraverso i classici controlli che mediante l’assistenza ai contribuenti.

Ma chi rischia di più? Ovviamente, tutti devono tenere alta la guardia. Tuttavia, i controlli sostanziali vengono circoscritti alle categorie di contribuenti che vengono considerate a rischio di evasione.

I contribuenti sottoposti a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate insieme alla Guardia di Finanza saranno circa 210.000, di cui 65.000 verranno analizzati nel 2024, 70.000 nel 2025 e 75.000 nel 2026.

Ma nell’occhio ci saranno anche grandi imprese e società multinazionali, quelle con fatturato molto alto.
I controlli si basano su alcuni indici:

  • Incongruenze;
  • Movimenti finanziari;
  • Variazioni reddituali o patrimoniali;
  • Ritardi o mancati pagamenti delle imposte;
  • Rapporti finanziari e commerciali con soggetti già noti per pratiche di evasione.

Controlli sugli indici di rischio

Li abbiamo appena menzionati. Cosa sono gli indici di rischio? Si tratta di parametri utilizzati dall’Agenzia delle entrate per identificare i contribuenti con una maggiore probabilità di evasione fiscale.

Sono parametri che si basano su diversi fattori che vengono revisionati annualmente in base all’andamento dei fenomeni e ai nuovi comportamenti di evasioni scoperti.

Per esempio, si tratta di indici quali le incongruenze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli presenti nelle banche dati. Ma si pensi anche ai movimenti finanziari eccessivi o sospetti oppure, in generale, poco coerenti con il profilo reddituale e patrimoniale del contribuente.

Un altro indice che merita di essere citato riguarda le variazioni reddituali o patrimoniali significative e che non trovano giustificazione con quanto dichiarato e con il profilo del contribuente.

Lotta all’evasione fiscale

Come abbiamo anticipato, l’Agenzia delle entrate punta a contrastare l’evasione fiscale, ma anche gli inadempimenti, attraverso i controlli preventivi o successivi e tramite l’assistenza ai contribuenti che, spontaneamente, hanno intenzione di assolvere agli obblighi fiscali.

Si punta, quindi, a creare un rapporto di fiducia reciproco tra l’Amministrazione finanziaria e i cittadini. Un progetto molto ambizioso che si ottiene attraverso una forte spinta alla digitalizzazione dei servizi e con un incremento dell’informazione fiscale fornita dagli organi ufficiali.

Cos’è e come funziona la tax compliance

La tax compliance è proprio uno dei modi con cui l’Agenzia delle entrate cerca di promuovere l’adempimento spontaneo del pagamento delle tasse da parte dei cittadini.

Come funziona? Inviando le lettere di compliance, l’Agenzia delle entrate avvisa i contribuenti che sono state riscontrate irregolarità e li invita a correggerli volontariamente.

Si tratta di un metodo che, lo scorso anno, ha prodotto circa 2 miliardi di euro in versamenti spontanei.

Si rimanda anche: Controlli Agenzia entrate su dichiarazioni 2024: cosa fare se il contribuente non li ritiene corretti? 

Dichiarazione dei redditi: come si svolgono i controlli dell’Agenzia delle entrate

Sta per iniziare la stagione dichiarativa 2024 e i contribuenti vorrebbero sapere come si svolgono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulla dichiarazione dei redditi.

Spesso, non si ha percezione dei controlli fintanto che non arrivano comunicazioni di irregolarità. E, in molti casi, non appaiono neppure particolarmente chiari. È chiaro cosa è stato contestato, ma non come sono stati effettuati in controlli.

Spieghiamo, quindi, come si svolgono i controlli e, soprattutto, di quali si tratta.

Come si svolgono i controlli sulla dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle entrate svolge, sostanzialmente, due tipologie di controlli sulla dichiarazione dei redditi:

  • Automatici;
  • Formali.

I controlli automatici si applicano a tutte le dichiarazioni e consistono in procedure automatizzate per la verifica della correttezza della liquidazione di imposte, contributi e rimborsi.

Questa tipologia di controlli si basa sui dati desumibili dalle dichiarazioni stesse, i quali vengono incrociati con quelli risultanti dall’Anagrafe Tributaria.

I controlli formali, invece, si effettuano solo sulle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale. In questo caso, si fa riferimento a determinati criteri di rischio, le cui analisi vengono elaborate dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. I criteri di analisi del rischio si concentrano di anno in anno su determinate categorie di contribuenti.

A differenza dei primi, questa tipologia di controlli si basa su un riscontro dei dati indicati in dichiarazione con quelli risultanti da altre fonti documentali come, per esempio, i movimenti bancari, i pubblici registri o i dati delle Camere di Commercio o dell’Inps.

Cosa sono i controlli di merito

C’è anche una terza tipologia di controlli, meno utilizzata, ma che comunque merita di essere citata. Si tratta dei controlli di merito che vengono effettuati dall’Agenzia delle entrate insieme alla Guardia di Finanza.

Si tratta di quella tipologia di controlli di tipo sostanziale effettuati sulle dichiarazioni presentate e sul rispetto della normativa tributaria, in una prospettiva di contrasto all’evasione fiscale. Sono controlli che vanno al di là del semplice esame sulle singole dichiarazioni, ma vengono presi in considerazione molti aspetti come, per esempio, gli investimenti in cripto valute.

Questa tipologia di controlli viene disposta annualmente e si svolgono mediante accessi, ispezioni e verifiche presso i contribuenti, ma possono anche essere compiuti presso gli Uffici, mediante l’invio di questionari.

Come si effettuano le comunicazioni di irregolarità

Una volta eseguiti i controlli e scovate eventuali irregolarità, l’Agenzia delle entrate emana una comunicazione per informare il contribuente delle violazioni perpetrate. La comunicazione di irregolarità serve proprio a invitare il contribuente a rimediare.

Nella comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha inserito l’indicazione delle maggiori imposte calcolate e delle sanzioni applicate.

Naturalmente, il contribuente può anche difendersi, fornendo i documenti che provano le sue ragioni.

Qualora il contribuente aderisca ai rilievi dell’Agenzia, allora pagherà le sanzioni ridotte di:

  • 2/3 se la comunicazione deriva da controlli automatici;
  • 1/3 se la comunicazione proviene da controlli formali.

A partire da quest’anno, l’invio delle comunicazioni non può avvenire dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. Sono esclusi dalla sospensione, solo i casi di urgenza.

Quali sono le nuove modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi

Quest’anno è stata inaugurata una nuova modalità semplificata della dichiarazione dei redditi. Dovrebbe essere molto più semplice da compilare, con una guida passo passo.

Il Modello 730, inoltre, è stato esteso a molti più contribuenti non titolari della Partita Iva, che hanno percepito, l’anno d’imposta precedente, redditi diversi.

Non bisogna pensare che i controlli diminuiranno. Molti controlli che prima venivano effettuati successivamente alla presentazione del modello, quest’anno saranno svolti prima, in anticipo. Inoltre, durate gli ultimi anni, il numero dei controlli è notevolmente incrementato.

Facciamo presente, infine, che ci sono anche alcuni casi in cui è possibile evitare i controlli sulla dichiarazione dei redditi.

Depositario scritture contabili: l’Agenzia delle Entrate approva il modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico

Depositario scritture contabili: con la pubblicazione del provvedimento n. 198619 del 17 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato l’approvazione del modello per quanto riguarda la comunicazione relativa alla cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’art. 35, comma 3 bis, del decreto del PDR n. 633 del 1972.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
    2016
    relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie L, n. 119 del 4 maggio 2016;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Depositario scritture contabili: l’Agenzia delle Entrate approva il modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dalle normativa sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”, la quale viene disciplinata all’interno dell’art. 35, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Insieme a tale approvazione, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha anche pubblicato quelle che sono le istruzioni operative ai fini della compilazione e dell‘invio del modello di comunicazione in oggetto.

Le modalità operative per la compilazione e per l’invio della comunicazione di cessazione dell’incarico

Il modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico deve essere compilato ed inviato esclusivamente con modalità telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposita procedura informatica che viene messa a disposizione all’interno dell’area riservata presente sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

Per quanto riguarda i termini che devono essere rispettati ai fini dell’invio della comunicazione in questione, invece, l’AdE specifica che quest’ultima deve essere trasmessa in via telematica da parte del depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all’art. 35, comma 2, lett. d), del decreto del PDR n. 633 del 1972, a partire dal 30° giorno successivo rispetto alla data in cui è avvenuta la cessazione del relativo incarico.

Tale comunicazione, nello specifico, può essere inviata all’amministrazione finanziaria solamente dopo che venga informato il cliente depositante attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • PEC (posta elettronica certificata);
  • posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

In seguito alla presentazione del modello di comunicazione relativa alla cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli formali in merito alla correttezza e alla congruenza delle informazioni che vengono indicate al suo interno e, solo in caso di esito positivo, provvederà al rilascio di un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico stesso.