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Tag: agenzia delle entrate

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: con la pubblicazione del provvedimento n. 281202 del 1° luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità attraverso le quali ha messo e metterà a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) tutti gli elementi e tutte le informazioni con lo scopo di comunicare ai medesimi eventuali omissioni o anomalie dichiarate, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalle legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 24 dicembre 2019, del 2 febbraio 2021, del 30 aprile 2021, del 21 marzo 2022, del 29 aprile 2022, dell’8 febbraio 2023 e del 28 aprile 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022;
  • il provvedimento del 13 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 30 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 24 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 28 febbraio 2023;
  • i provvedimenti del 28 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 23 marzo 2023;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: in arrivo le lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citate normative, con l’obiettivo di evitare delle eventuali violazioni e di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i seguenti elementi ed informazioni:

  • le comunicazioni per ciò che concerne delle possibili omissioni o delle possibili anomalie in merito ai dati che sono stati dichiarati ai fini degli ISA;
  • le risposte eventualmente inviate da parte del contribuente per quanto riguarda le comunicazioni di cui al punto precedente.

Nuove compensazioni F24 dal 1° luglio: circolare Agenzia delle Entrate

Nuove compensazioni F24: con la pubblicazione della circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per ciò che concerne le modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni alle procedure di compensazione dei crediti.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, recante “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 13 gennaio 1993;
  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 8, comma 1, della legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • l’art. 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 192 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 306 del 31 dicembre 2004;
  • l’art. 37, commi 49 e ss., del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 4 luglio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
  • l’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • l’art. 11 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;
  • l’art. 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 (c.d. decreto Agevolazioni), recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 75 del 29 marzo 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 23 maggio 2024.

Nuove compensazioni F24: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal 1° luglio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito a:

  • l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti attraverso l’utilizzo dei servizi online che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche se maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
  • l’impossibilità di effettuare compensazione dei crediti a partire dal 1° luglio 2024 in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché dei debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di importo superiore a 100.000 euro.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: con la pubblicazione della circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti per ciò che concerne le novità che sono state introdotte in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e alla rispettiva applicazione per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (c.d. decreto ISA), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024;
  • l’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024;
  • il decreto ministeriale del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2024.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: le novità sull’applicazione per il periodo d’imposta 2023

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citata normative, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state apportate in materia di ISA.

Ecco, dunque, quelli che sono gli interventi normativi in merito alla disciplina relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale 2024 e alla loro applicazione per il periodo d’imposta 2023:

  • l’art. 5 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 2 bis ed effettuando una riorganizzazione degli ISA con lo scopo di rappresentare in maniera più fedele la realtà dei vari comparti economici, nonché di cogliere le evoluzioni relative alla classificazione delle attività economiche Ateco;
  • l’art. 6 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 4 ter e disponendo un incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli ISA;
  • l’art. 7 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 5 bis e fissando, pertanto, un termine ultimo entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti interessati dei software (programmi informatici) specifici ai fini dell’applicazione degli ISA;
  • l’art. 14 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto del comma 11, lett. a) e b), dell’art. 9 bis del decreto ISA, prevedendo un innalzamento delle soglie per l’esonero dell’apposizione del visto di conformità.

5 per mille 2023: elenco beneficiari e soggetti esclusi

5 per mille 2023, elenco beneficiari: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 27 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi dalla possibilità di beneficiare del contributo in oggetto.

Mediante la pubblicazione del suddetto comunicato stampa dell’AdE, nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha comunicato anche che, in base alle preferenze che sono state espresse da parte dei contribuenti durante il corso dell’anno appena trascorso, i quasi 81.000 soggetti beneficiari indicati all’interno dell’elenco in questione riceveranno più di 520 milioni di euro.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme chi sono i soggetti beneficiari del 5 per mille 2023, quali sono gli importi che vengono erogati a questi ultimi, nonché tutti i dati di dettaglio per ciò che concerne gli elenchi dei soggetti ammessi ed, in particolare, la ripartizione dei beneficiari per categoria.

5 per mille 2023: l’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco dei soggetti beneficiari

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato annunciato attraverso la pubblicazione del sopra citato comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale gli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille 2023.

A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che i soggetti ammessi al contributo sono poco meno di 81.000 e che, per quanto riguarda gli importi che saranno erogati, questi ultimi potranno beneficiare di oltre 520 milioni di euro.

Nello specifico, ecco qui di seguito quelli che sono i soggetti beneficiari del 5 per mille della propria IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):

  • gli Enti del Terzo Settore e le Onlus;
  • gli Enti impegnati nella ricerca scientifica;
  • la Enti impegnati nella ricerca sanitaria;
  • le Associazione Sportive Dilettantistiche (ASD);
  • gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  • gli Enti gestori delle aree protette;
  • i Comuni che svolgono delle attività sociali.

Per quanto riguarda la categoria relativa agli Enti del Terzo Settore e alle Onlus beneficiarie del contributo in questione sono compresi:

  • gli Enti accreditati al contributo iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), il quale viene gestito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS);
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale accreditate al contributo iscritte all’Anagrafe delle Onlus, la quale viene gestita da parte dell’Agenzia delle Entrate.

5 per mille 2023: quasi 81.000 soggetti ammessi al contributo, ecco tutti i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate

L’elenco dei soggetti beneficiari del 5 mille 2023 consente a 80.838 Enti di accedere al contributo in oggetto.

Questi Enti, in particolare, sono suddivisi nel seguente modo in base alla propria categoria di appartenenza:

  • 58.870 Enti del Terzo Settore e Onlus;
  • 13.306 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD);
  • 446 Enti impegnati nella ricerca scientifica;
  • 106 Enti che operano nel settore della sanità;
  • 177 Enti dei beni culturali e paesaggistici;
  • 24 Enti gestori delle aree protette;
  • 7.909 Comuni che svolgono delle attività sociali.

Gli importi

Dopodiché, in base alle scelte che sono state effettuate da parte dei contribuenti, il 5 per mille 2023 consente di distribuire ai soggetti che abbiamo elencato durante il corso dei precedenti paragrafi più di 520 milioni di euro.

Ecco qui sotto la ripartizione di questo importo in base alla categoria di appartenenza degli Enti beneficiari del contributo:

  • più di 332 milioni di euro, ovvero il 64% del totale, vengono assegnati agli Enti del Terzo Settore e alle Onlus;
  • più di 83 milioni di euro, ovvero il 16% del totale, vengono assegnati alla ricerca sanitaria;
  • quasi 70 milioni di euro, ovvero il 13% del totale, vengono assegnati alla ricerca scientifica;
  • 17,8 milioni di euro vengono assegnati alle ASD;
  • 2,8 milioni di euro vengono assegnati agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  • 716.000 euro vengono assegnati agli Enti gestori delle aree protette;
  • più di 15 milioni di euro vengono assegnati ai Comuni.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: le date di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: ecco le date con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale:

Scadenza il 1° luglio 2024:

  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’addizionale all’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, nonché delle addizionali all’IRES;
  • versamento del saldo IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 – 30/06/2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione.
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero);
  • versamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero);
  • presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2024” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’IRPEF;
  • presentazione del modello INTRA 12;
  • presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”;
  • comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve.

Scadenza il 16 luglio 2024:

  • versamento della seconda rata dell’IRPEF;
  • versamento della seconda rata dell’IRES;
  • versamento della seconda rata dell’IRAP;
  • versamento della seconda rata della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro;
  • versamento della quinta rata del saldo IVA relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,32% a titolo di interessi
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento della seconda rata dell’IVIE;
  • versamento della seconda rata dell’IVAFE.

Scadenza il 22 luglio 2024:

  • trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta.

Scadenza il 23 luglio 2024:

  • ricezione dal CAF o dal professionista abilitato dei modelli 730/2024 presentati dal 21 giugno al 15 luglio.

Scadenza il 31 luglio 2024:

  • versamento dell’IRPEF;
  • versamento dell’IVA;
  • versamento dell’IRES;
  • versamento dell’IRAP;
  • versamento delle addizionali;
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta di registro;
  • versamento delle imposte sostitutive;
  • presentazione del modello IVA TR.

Bonus prima casa under 36, proroga fino al 31 dicembre 2024: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Bonus prima casa under 36 2024: con la pubblicazione della circolare n. 14/E del 18 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la recente proroga fino al 31 dicembre 2024 che è stata applicata all’agevolazione finalizzata all’acquisto di un’abitazione da parte delle persone più giovani, che hanno un’età anagrafica inferiore a 36 anni e che hanno un reddito ISEE di importo pari o inferiore a 40.000 euro.

Tale agevolazione fiscale, nello specifico, viene concessa esclusivamente per ciò che concerne gli atti che sono stati stipulati durante il corso dell’anno 2024, fino al 29 febbraio, a patto che il contratto preliminare sia stato registrato entro il 31 dicembre 2023.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • gli artt. 15 e ss. e l’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 7, commi 1 e 216, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 210 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 1998;
  • l’art. 64, commi da 6 a 106, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. decreto Sostegni bis), recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 123 del 25 maggio 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024;
  • gli atti preparatori del Senato della Repubblica n. 1027, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. A.S. 1027).

Il comunicato stampa in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto da un precedente provvedimento che è stato pubblicato sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa, ovvero la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

Bonus prima casa under 36 2024: la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le istruzioni sulla recente proroga fino al 31 dicembre dell’agevolazione fiscale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato decreto Milleproroghe, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il perimetro della proroga fino al 31 dicembre 2024 che è stata decisa per il c.d. bonus prima casa under 36.

L’agevolazione fiscale, in particolare, viene riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, il quale può essere utilizzare nell’anno 2025, salvo il caso in cui vengano rispettati i seguenti requisiti:

  • il beneficiario ha un’età inferiore a 36 anni;
  • il nucleo familiare beneficiario ha un reddito ISEE di importo pari o inferiore a 40.000 euro;
  • gli atti definitivi sono stati stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024;
  • il contratto preliminare è stato registrato durante il corso dell’anno 2023.

Ecco le istruzioni per indicare il bonus prima casa under 36 nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

False notifiche Agenzia Entrate: attiva nuova campagna di phishing

False notifiche Agenzia Entrate: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di oggi, mercoledì 19 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza di false comunicazioni relative ad avvisi di giacenza raccomandate elettroniche e, dunque, di un ennesimo tentativo di phishing ai danni dei cittadini italiani.

In particolare, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che viene effettuata mediante l’invio di false comunicazioni tramite email (posta elettronica).

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i tentativi di phishing in oggetto ed, in particolare, l’ultima segnalazione che è stata effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate per ciò che concerne una nuova ondata di false email relative ad avvisi di giacenza raccomandate elettroniche che sono indirizzate sia alle imprese private e sia alle pubbliche amministrazioni.

False notifiche Agenzia Entrate: l’amministrazione finanziaria segnala una nuova ondata di false comunicazioni via email relative ad avvisi di giacenza raccomandate elettroniche

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, con lo scopo di avvertire i cittadini in merito ad una nuova ondata di email truffa che vengono al momento inviate sia alle imprese private che alle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un apposito avviso tramite il quale ha annunciato un ennesimo tentativo di phishing, snocciolando tutti i dettagli ai contribuenti interessati su come difendersi da qualsiasi tentativo di truffa ai propri danni.

Nello specifico, ecco qui di seguito quelli che sono i tratti distintivi delle false comunicazioni del servizio di raccomandata online TNotice, in cui i malintenzionati tentano di sostituirsi all’Agenzia delle Entrate:

  • il mittente non è altro che un indirizzo email estraneo all’amministrazione finanziaria;
  • l’oggetto delle false email è il seguente: “Avviso di giacenza posta raccomandata #XXXXXXXXXX”;
  • il numero della raccomandata è variabile;
  • nel testo dell’email si fa riferimento ad una fantomatica raccomandata elettronica alla quale si potrebbe accedere cliccando all’interno di un apposito link malevolo, il quale può essere rappresentato da una dicitura come la seguente: “Ritira la raccomandata”;
  • nel testo dell’email, inoltre, si fa riferimento anche all’Agenzia delle Entrate in qualità di mittente della raccomandata elettronica in oggetto;
  • l’oggetto della raccomandata può indicare la seguente dicitura: “Pignoramento conto terzi”;
  • all’interno del testo della comunicazione si può avvertire in maniera chiara un senso d’urgenza generale.

Dopo aver riportato un’email di esempio che potrebbe essere inviata da parte dei malintenzionati, l’AdE ammonisce i soggetti interessati raccomandando a questi ultimi di prestare la massima attenzione nel caso in cui ricevano delle email con all’interno alcuni degli elementi che abbiamo riportato qui sopra oppure che siano presenti all’interno dell’email di esempio che è stata messa a disposizione sul proprio sito web ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria stessa.

Pertanto, disconoscendo totalmente questa nuova campagna di phishing e questa nuova tipologia di comunicazioni truffa, l’Agenzia delle Entrate invita tutti i cittadini italiani ad effettuare le seguenti operazioni nel caso in cui vengano riscontrate delle comunicazioni per ciò che concerne la veridicità di una determinata email che viene ricevuta da parte dell’amministrazione finanziaria:

  • prestare la massima attenzione alle email ricevute che presentano delle similitudini a quella di esempio presente all’interno del sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposito avviso in questione;
  • cestinare le comunicazioni che presentano alcune delle caratteristiche sopra richiamate;
  • non scaricare eventuali modelli che potrebbero essere allegati all’interno delle false email;
  • non cliccare su eventuali link che potrebbero essere presenti all’interno delle comunicazioni truffa.

Infine, con l’avviso in questione l’Agenzia delle Entrate rimanda alla propria pagina web denominata Focus sul phishing per ottenere maggiori informazioni in merito alle campagne di email truffa indirizzate ai contribuenti italiani.

Rimborso modello 730: ecco quali sono gli elementi di incoerenza che bloccano il pagamento

Rimborso modello 730: con la pubblicazione del provvedimento n. 267777 del 17 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quali sono i criteri che devono essere seguiti ai fini dell’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi che vengono presentate attraverso l’utilizzo del modello 730/2024 per ciò che concerne i controlli preventivi che vengono effettuati prima di procedere con i rimborsi spettanti.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 135 dell’11 giugno 1999;
  • l’art. 5, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2014;
  • l’art. 1, comma 949, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015.

Rimborso modello 730: l’Agenzia delle Entrate individua gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni precompilate modificate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver individuato quelli che sono gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi con esito a rimborso che sono state presentate da parte dei contribuenti attraverso l’utilizzo del modello 730/2024 e andando a modificare i dati che sono contenuti all’interno delle dichiarazioni precompilate per l’anno in corso.

A tal proposito, in particolare, nel caso in cui le modifiche che vengono apportate alla dichiarazione precompilata vadano ad incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta relativa al contribuente interessato, allora si accende una spia durante i controlli preventivi che vengono effettuati dal Fisco.

Nello specifico, dunque, ecco qui di seguito quali sono gli elementi di incoerenza che bloccano il pagamento del rimborso al contribuente in seguito alla presentazione del modello 730/2024:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono contenute all’interno della seguente documentazione:
    • i modelli di versamento;
    • le Certificazioni Uniche (CU);
    • le dichiarazioni che sono state presentate durante il corso dell’anno 2023;
  • l’incoerenza dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono state inviate da parte di Enti esterni all’Agenzia delle Entrate;
  • l’incoerenza dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono stati esposti all’interno della Certificazioni Uniche (CU) 2024;
  • la presenza di situazioni di rischio, le quali vengono individuate in base alle irregolarità che sono verificate durante il corso degli anni precedenti.

Flat tax incrementale 2024: proroga al 31 luglio e possibilità di versamento a rate

Flat tax incrementale 2024: con la pubblicazione di un’apposita FAQ (risposte alle domande più frequenti) da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale in data 14 giugno 2024, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti ai contribuenti interessati per ciò che concerne la rateizzazione e il differimento del versamento delle imposte dovute.

La suddetta FAQ dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001 relativo al “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 17 dicembre 2001;
  • l’art. 1, commi da 55 a 57, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024.

Flat tax incrementale 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica una FAQ con le modalità e i termini di versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è viene disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’eventuale applicazione alla flat tax incrementale di cui al sopra citato art. 1, commi da 55 a 57, della Legge di Bilancio 2023, delle seguenti misure:

  • il versamento a rate delle imposta dovute, così come previsto dal suddetto art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • il differimento del versamento fino al 30° giorno successivo rispetto ai termini stabiliti, con il pagamento di una maggiorazione di importo pari allo 0,40%, così come previsto dal suddetto art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001;
  • il differimento del versamento al 31 luglio 2024, senza il pagamento di alcuna maggiorazione su quanto dovuto, così come previsto dal suddetto art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, nei confronti dei soggetti che si trovano nelle seguenti circostanze:
    • che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità);
    • che dichiarano dei ricavi o compensi di importo pari o inferiore rispetto al limite stabilito all’interno del relativo decreto di approvazione.

A tal proposito, nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli istituti che abbiamo indicato qui sopra possono essere applicati anche alla flat tax incrementale 2024.

Pertanto, anche se la legge che ha introdotto tale misura non fa riferimento alla disciplina relativa alle imposte sui redditi per ciò che concerne quelle che sono le modalità e i termini per il versamento di quanto dovuto, l’amministrazione finanziaria chiarisce che questo rinvio è da ritenersi implicito dal momento che la flat tax incrementale ha la stessa natura di un’imposta sui redditi e dal momento che non esiste una disciplina specifica in merito alle modalità e ai termini di pagamento previsti.

Adeguamento rimanenze magazzino: online i codici tributo per il versamento con modello F24

Adeguamento rimanenze magazzino: con la pubblicazione della risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute per l’adeguamento
delle esistenze iniziali dei beni da parte degli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Adeguamento rimanenze magazzino: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2024, gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

A tal proposito, i successivi articoli legislativi prevedono:

  • in caso di eliminazione di valori, il comma 80 dispone il pagamento di:
    • Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
    • imposta sostitutiva dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
    • imposta sostitutiva dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES);
    • imposta sostitutiva dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);
  • in caso di iscrizione di valori, il comma 81 dispone il pagamento di:
    • IRPEF;
    • IRES;
    • IRAP.

Pertanto, per ciò che concerne il versamento delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR tramite l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “1732“, il quale si riferisce al pagamento dell’IVA relativa all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni (art. 1, comma 80, lett. a), della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1733“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni (art. 1, comma 80, lett. b), della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1734“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni (art. 1, comma 81, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1735“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni (art. 1, comma 80, lett. b), della legge n. 213 del 30 dicembre 2023);
  • il codice tributo “1736“, il quale si riferisce al pagamento dell’IRES e dell’IRAP relativa all’adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni (art. 1, comma 81, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Valute estere: il cambio di maggio 2024

Valute estere cambio maggio 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 267204 del 17 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di maggio 2024.

Il sopra citato provvedimento che è stato adottato da parte del Capo Divisione Contribuenti dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”;
  • l’art. 56, comma 1, e l’art. 110, comma 9, del Testo unico sopra richiamato;
  • il decreto del 28 dicembre 2000.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme un estratto dell’elenco delle medie dei cambi di maggio 2024, il quale è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate durante il corso della giornata di oggi, lunedì 17 giugno 2024 ed il quale contiene al suo interno alcune delle monete più importanti.

Valute estere cambio maggio 2024: l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

In base a quanto viene disposto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ecco qui sotto un estratto dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per ciò che concerne il cambio valute estere che si riferisce al mese di maggio 2024.

cambi medi delle valute estere, nello specifico, sono stati calcolati da parte della Banca d’Italia in base alle quotazioni di mercato.

A tal proposito, dunque, ecco quali sono i cambi di alcune delle monete maggiormente importanti:

  • STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.0812
  • GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 168.5364
  • REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.85564
  • AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.6317
  • CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.478
  • SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 0.983
  • NUOVA ZELANDA Dollaro Neozelandese NZD 113 1.7819
  • RUSSIA Rublo Russia RUB 244 0
  • THAILANDIA Baht THB 073 39.607
  • CECA (Repubblica) Corona Ceca CZK 223 24.8185
  • DANIMARCA Corona Danese DKK 007 7.4606
  • ISLANDA Corona Islanda ISK 062 150
  • NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 11.5988
  • SVEZIA Corona Svedese SEK 009 11.6186
  • ALGERIA Dinaro Algerino DZD 106 145.3621
  • MACEDONIA Dinaro Macedonia MKD 236 61.6179
  • SERBIA Dinaro Serbo RSD 274 117.1465
  • TUNISIA Dinaro Tunisino TND 080 3.3762
  • EMIRATI ARABI UNITI Dirham Emirati Arabi AED 187 3.9708
  • MAROCCO Dirham Marocco MAD 084 10.8
  • HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 8.4458
  • SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1.4606
  • TAIWAN Dollaro Taiwan TWD 143 34.9443
  • VIETNAM Dong VND 145 27508
  • UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 387.1827
  • SENEGAL Franco CFA XOF 209 655.957
  • CONGO (Repubblica Democratica) Franco Congolese CDF 261 3018.3559
  • UCRAINA Hryvnia UAH 241 43.0299
  • GEORGIA Lari GEL 230 2.941
  • ALBANIA Lek ALL 047 100.56
  • EGITTO Lira Egiziana EGP 070 51.1003
  • SIRIA Lira Siriana SYP 036 13582.8605
  • TURCHIA Lira Turchia (nuova) TRY 267 34.8605
  • BOSNIA ERZEGOVINA Marco Convertibile BAM 240 1.95583
  • ROMANIA Nuovo Leu RON 270 4.9754
  • BULGARIA Nuovo Lev Bulgaria BGN 262 1.9558
  • ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 958.1051
  • MESSICO Peso Messicano MXN 222 18.1549
  • URUGUAY Peso Uruguaiano UYU 053 41.6128
  • SUD AFRICA Rand ZAR 082 19.9079
  • BRASILE Real BRL 234 5.5529
  • CINA Renminbi(Yuan) CNY 144 7.8206
  • IRAN Rial Iraniano IRR 057 450337
  • QATAR Riyal Qatar QAR 189 3.9357
  • ARABIA SAUDITA Riyal Saudita SAR 075 4.0546
  • BIELORUSSIA Rublo Bielorussia (nuovo) BYN 280 0
  • INDIA Rupia Indiana INR 031 90.1573
  • INDONESIA Rupia Indonesiana IDR 123 17375.67
  • MAURITIUS Rupia Mauritius MUR 170 50.1311
  • SEYCHELLES Rupia Seychelles SCR 185 15.6614
  • ISRAELE Shekel ILS 203 4.0062
  • COREA DEL NORD Won Nord KPW 182 2.3787
  • COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1474.96
  • POLONIA Zloty PLN 237 4.2796

Cessione di immobili oggetto di Superbonus: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità

Cessione di immobili oggetto di Superbonus: con la pubblicazione della circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le novità che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 per ciò che concerne la disciplina relativa alle plusvalenze in caso di cessioni di immobili oggetto di Superbonus.

La circolare in questione, inoltre, illustra quali sono le novità in merito alla disciplina della variazione dello stato dei beni.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • gli artt. 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), e successive modificazioni, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, relativo al “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, il quale è stato redatto da parte del Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 24 dicembre 1994;
  • l’art. 1, comma 496, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • l’art. 119 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del sopra citato decreto legge n. 34 del 2020;
  • l’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 1, commi 86 e 87, della sopra citata Legge di Bilancio 2024.

Cessione di immobili oggetto di Superbonus: ecco quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di cessione di immobili oggetto di Superbonus, ma non solo.

Nello specifico, ecco qui sotto le novità introdotte per quest’anno:

  • l’art. 1, commi da 64 a 67, della Legge di Bilancio 2024 ha apportato delle modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili;
  • l’art. 1, commi 86 e 87, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto delle nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: lettere dal Fisco in arrivo per la mancata compilazione

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, che non hanno compilato il quadro VE o che hanno operazioni attive dichiarate per un importo inferiore a 1.000 euro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 214)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, relativo al “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Quadro VE dichiarazione IVA 2024: l’Agenzia delle Entrate annuncia l’arrivo di comunicazioni in caso di omissioni

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono in arrivo le comunicazioni via PEC ai fini dell’adempimento spontaneo per tutti coloro che si trovano nelle seguenti circostanze:

  • non hanno presentato la dichiarazione IVA 2024;
  • non hanno compilato il quadro VE della dichiarazione IVA 2024;
  • le operazioni attive dichiarate sono di importo inferiore a 1.000 euro.

In questi casi, nello specifico, l’amministrazione finanziaria effettua dei controlli per poi inviare delle comunicazioni ai contribuenti interessati, le quali contengono le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA;
  • la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini previsti.

Dichiarazione irregolare, non scatta la sanzione se c’è l’interpello preventivo: cos’è e come funziona

Quando si presenta una dichiarazione irregolare, con dati mancanti o errati, i contribuenti rischiano la sanzione, ma non scatta se c’è l’interpello preventivo.

Si può ricorrere a questo istituto nel momento in cui la dichiarazione presenta irregolarità a causa della cattiva interpretazione delle norme. Quello dell’interpello preventivo è un istituto potenziato dalle norme sull’adempimento collaborativo, che disciplina i casi in cui non è prevista l’applicazione della sanzione. Il nuovo codice di condotta punta a migliorare e rendere il fisco sempre più amico del contribuente.

Come funziona?

Nuovo codice di condotta

Il nuovo codice di condotta è contenuto in due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanati il 29 aprile e il 20 maggio 2024. I due decreti sono poi approdati nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024.

Il codice punta a rafforzare i principi di correttezza e trasparenza e prevede che l’azione amministrativa si svolga con il minore aggravio possibile.

Il contribuente, da parte sua, è tenuto a perseguire una riduzione del rischio fiscale e tra gli oneri a suo carico, c’è quello di non effettuare investimenti in Paese a fiscalità privilegiata, solo per averne un vantaggio fiscale.

Come funziona l’adempimento collaborativo

L’adempimento collaborativo è un istituto regolato dal Decreto legislativo n. 128/2015. Si applica ai soggetti residenti e non residenti, ma con il requisito della stabile organizzazione sul territorio italiano e con un volume d’affari o di ricavi non inferiore a:

  • 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025;
  • 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;
  • 100 milioni di euro a partire dal 2028.

Come funziona? Per ricorrere a quanto istituto è necessario, anzitutto, avere un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali. Dal 2023, il sistema deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti e qualificati.

Se c’è l’interpello preventivo non scatta la sanzione per la dichiarazione irregolare

Nel decreto del 20 maggio 2024, viene introdotta la disciplina dell’interpello preventivo. L’introduzione dell’istituto ha l’obiettivo di ottenere un parere da parte delle autorità sul trattamento fiscale e la disciplina da applicare.

In particolar modo, il decreto ha previsto una procedura abbreviata nei confronti di coloro che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui abbiamo parlato.

L’amministrazione finanziaria, prima di procedere alla notifica sfavorevole, deve invitare il contribuente al contraddittorio, spiegandogli la situazione. Il contribuente, da parte sua, è tenuto a rispondere con le proprie osservazioni.

In base a quanto previsto dal decreto, il contribuente è esonerato da sanzioni fiscali, se prima dell’adempimento abbia già comunicato la propria posizione al Fisco attraverso un interpello. Più precisamente, l’esonero vige qualora la comunicazione avvenga entro i quarantacinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini per l’adempimento.

Per spiegarci ancora meglio, se il contribuente ha dubbi e vuole evitare di incorrere in sanzioni, può inviare all’Agenzia delle entrate un interpello preventivo. Frattanto, il contribuente può inviare la dichiarazione applicando l’interpretazione secondo lui più valida alla sua situazione. L’Agenzia delle entrate non punisce il contribuente proprio per via del suo dubbio interpretativo e che, al contempo, si è preoccupato di avere delucidazioni.

Come evitare le sanzioni

Non basta solo presentare l’interpello preventivo per evitare l’applicazione delle sanzioni. Ha molta importanza lo stesso contenuto dell’interpello.

Quali sono i contenuti minimi?

  • Generalità del contribuente;
  • Recapiti;
  • Le disposizioni per le quali chiede l’interpretazione;
  • L’esposizione della soluzione proposta.

Si tratta di tutte quelle informazioni che devono essere necessariamente contenute nell’istanza di interpello preventivo, che vadano a consentire l’individuazione della fattispecie da applicare. Indicando questi dati, in modo chiaro e completo, il contribuente agisce in buona fede e può evitare l’applicazione di sanzioni in caso di dichiarazione irregolare.

Sullo stesso tema, può interessarti: Dichiarazione dei redditi irregolare: nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute

Assistenza telefonica 730 precompilato: call center dell’Agenzia delle Entrate attivo anche sabato 15 giugno

Assistenza telefonica 730 precompilato: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il proprio call center sarà attivo in via straordinaria anche nel corso della mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, con lo scopo di fornire un’assistenza telefonica extra ai contribuenti interessati per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dall’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento anche alle altre modalità che possono essere utilizzate da parte dei contribuenti interessati al fine di apprendere le informazioni necessarie per la preparazione e per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Assistenza telefonica 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate comunica l’attivazione extra del call center per la mattina di sabato 15 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale di voler dare un supporto in più ai cittadini che vogliono avere più informazioni oppure ricevere assistenza per procedere con la consultazione e con la successiva presentazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Pertanto, attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa nella giornata del 31 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria ha annunciato che il proprio call center sarà attivo in maniera straordinaria anche per altre ore rispetto ai canonici orari stabiliti, i quali vanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00.

Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le attivazioni extra del call center dell’Agenzia delle Entrate:

  • nella mattina di sabato 1° giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00;
  • nella mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00.

Per poter entrare in contatto e conversare, dunque, con un operatore dell’AdE i contribuenti dovranno comporre i seguenti numeri telefonici:

  • il numero verde 800 90 96 96 (da rete fissa, in maniera totalmente gratuita);
  • il numero 06 97 61 76 89 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte del proprio gestore telefonico);
  • il numero 0039 06 45 47 04 68 (dall’estero).

Oltre a questa modalità specificata da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini avranno la possibilità di ricevere maggiori informazioni ed un’adeguata assistenza anche utilizzando altri metodi, come ad esempio:

  • un’apposita pagina online presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria, denominato “Info e assistenza”, il quale viene aggiornato con costanza ed il quale contiene al suo interno tutte le informazioni per quanto riguarda la stagione dichiarativa 2024, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ);
  • un’apposito guida disponibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la quale contiene al suo interno tutti i passi da seguire per inviare la propria dichiarazione dei redditi 2024, sia nel caso in cui si intenda presentare quest’ultima senza apportare alcune modifica e sia nel caso in cui ci sia il bisogno di apportare alcune modifiche alla stessa;
  • delle apposito guide in merito alle agevolazioni delle quali si può usufruire nella dichiarazione dei redditi 2024;
  • un apposito video che è stato pubblicato all’interno del canale istituzionale YouTube dell’AdE, nel quale vengono mostrate in pillole quelle che sono le modalità per effettuare l’accesso alla dichiarazione precompilata 2024, nonché quali sono le principali date da tenere bene a mente.

Le principali novità del 2024

Ecco qui di seguito le principali novità per quest’anno:

  • si può presentare il modello 730 anche per comunicare i seguenti dati:
    • investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria;
    • rivalutazione del valore dei terreni;
    • redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
  • il modello Redditi PF precompilato viene messo a disposizione anche dei titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, nonché di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730;
  • i titolari di partita IVA forfetaria possono presentare il modello redditi PF in modalità precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate;
  • dal 15 giugno i titolari di partita IVA forfetaria possono aderire al Concordato Preventivo Biennale;
  • nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, e i rimborsi erogati dal Ministero della Salute per il c.d. “bonus vista”;
  • si può delegare un’altra persona tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Concorso Agenzia delle entrate per funzionari delle risorse umane, i posti salgono a 148: ecco la nuova suddivisione

Con una Determina Direttoriale, i posti del concorso dell’Agenzia delle entrate per funzionari delle risorse umane salgono a 148. Inizialmente, erano fissati ad 80.

Le unità saranno inquadrate nella famiglia professionale di funzionario gestionale. La procedura si era aperta il 15 maggio 2024 e i termini per la presentazione delle domande si chiuderanno il 14 giugno 2024.

Alla luce dell’aumento dei posti disponibili, vediamo la nuova suddivisione e forniamo le indicazioni generali sul concorso.

Concorso funzionari risorse umane: aumentano i posti

L’Agenzia delle entrate, con un provvedimento, ha disposto l’aumento de posti banditi per il concorso di funzionari delle risorse umane. Inizialmente, le posizioni aperte erano 80, ma adesso passano a 148.

A seguito dell’ampliamento, gli inserimenti di personale presso gli uffici centrali e presso le direzioni regionali saranno nettamente maggiori. Ricordiamo che i vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Cosa fa il funzionario delle risorse umane?

  • Attività di gestione delle risorse umane;
  • Attività di rilevazione del fabbisogno formativo;
  • Sistemi e processi di valutazione del personale;
  • Selezione e sviluppo professionale.

Nuova suddivisione dei posti

Con l’aggiunta di nuovi posti, anche la suddivisione ha subito qualche cambiamento.

Ecco, di seguito, i posti per ogni Direzione Regionale interessata:

  • Direzione Regionale Abruzzo: 6
  • Direzione Regionale Basilicata: 4
  • Direzione Regionale Calabria: 6
  • Direzione Regionale Campania: 6
  • Direzione Regionale Emilia-Romagna: 7
  • Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia:4
  • Direzione Regionale Lazio: 11
  • Direzione Regionale Liguria: 6
  • Direzione Regionale Lombardia: 12
  • Direzione Regionale Marche: 6
  • Direzione Regionale Molise: 4
  • Direzione Regionale Piemonte: 7
  • Direzione Regionale Puglia: 6
  • Direzione Regionale Sardegna: 5
  • Direzione Regionale Sicilia: 7
  • Direzione Regionale Toscana: 7
  • Direzione Regionale Umbria: 4
  • Direzione Regionale Veneto: 10
  • Direzione Centrale Risorse Umane: 30

Presentazione delle domande

Tutti gli interessati potranno presentata la domanda solo fino alle 23:59 del 14 giugno 2024. Mancano, ormai, pochissimi giorni.

La domanda deve essere inviata solo ed esclusivamente online, utilizzando il portale di reclutamento InPA, al quale si deve accedere con le proprie credenziali Spid, Cie, Cns o eIDAS.

I candidati devono essere in possesso di un indirizzo PEC personale e aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di importo pari a 10 euro. Si fa presente che il contributo sarà rimborsato se si partecipa alla prova scritta, indicando l’IBAN per il rimborso all’interno della domanda.

Prove da sostenere

L’iter selettivo si articola nello svolgimento di due prove:

  • Scritta;
  • Orale.

Non previsto lo svolgimento della prova preselettiva, ma sarà la stessa prova scritta a scremare i candidati. Lo scritto consisterà in una serie di quiz a risposta multipla che si considera superato solo al raggiungimento di 21/30 punti.

Si fa presente, inoltre, che rientreranno in graduatoria per sostenere la prova orale solo i candidati fino al massimo di tre volte il numero dei posti banditi.

Passando all’orale, durante il colloquio sarà valutata la conoscenza delle materie oggetto della prova scritta, ma anche della lingua inglese e dell’informatica. La prova orale si considera superata totalizzando almeno 21/30 punti.

Quali sono le materie su cui prepararsi?

  • Teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane
  • Sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management
  • Reclutamento, selezione, sviluppo del personale
  • Progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi i metodi e le tecniche di formazione
  • Rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
  • Elementi di statistica;
  • Lingua inglese;
  • Apparecchiature informatiche più diffuse.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi e istruzioni per la dichiarazione dei redditi

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di ieri, lunedì 10 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito quali sono gli importi e ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di compilazione della deduzione forfetaria che spetta per l’anno in corso agli autotrasportatori all’interno della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto da parte dell’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2024: importi definiti dal MEF, istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, l’Agenzia delle Entrate definito le misure e ha fornito le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione dei redditi 2024 della deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (c.d. deduzione forfetaria autotrasportatori 2024).

A tal proposito, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale gli importi relativi alle deduzioni forfetarie che vengono concesse nei confronti degli autotrasportatori per ciò che concerne il periodo di imposta 2023.

Pertanto, esclusivamente per quanto riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi 2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che la deduzione forfetaria in merito ai trasporti che vengono effettuati in maniera personale da parte dell’imprenditore deve essere inserita all’interno dei seguenti righi e codici del modello Redditi PF 2024 (per le persone fisiche) e del modello Redditi SP 2024 (per le società di persone):

  • nel rigo RF55 del quadro RF devono essere indicati i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 del quadro RG devono essere indicati i codici 16 e 17.

Tali codici, nello specifico, si riferiscono rispettivamente alla deduzione forfetaria autotrasportatori 2024 per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati all’interno del Comune nel quale è stabilita la sede dell’impresa interessata, nonché per quanto riguarda i trasporti che vengono effettuati oltre questo ambito.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro RF e del quadro RG del modello Redditi PF 2024 e del modello Redditi SP 2024

All’interno del rigo RF55 del quadro RF devono essere inserite le variazioni in diminuzione diverse rispetto a quelle che vanno indicate nei precedenti righi dello stesso quadro.

Nello specifico:

  • il codice 43 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa;
  • il codice 44 deve essere utilizzato da parte delle imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria, in base a quanto viene disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate che spetta nei confronti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, per quanto riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa.

I codici 16 e 17, invece, devono essere inseriti nel rigo RG22 del quadro RG, in cui vanno inseriti i componenti negativi deducibili diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti righi.

Bonus compostaggio: credito d’imposta fruibile al 100%

Bonus compostaggio: con la pubblicazione del provvedimento n. 260004 del 7 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha effettuato il calcolo e ha comunicato ai soggetti interessati qual è la percentuale del credito d’imposta che può essere fruito per quanto riguarda le spese che sono state sostenute ai fini dell’installazione e della messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari che sono situati all’interno di territori che fanno parte delle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 831 a 834, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione stessa attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 80989 del 14 marzo 2022, recante “Definizione delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 84261 del 21 marzo 2023, recante “Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022”.

Bonus compostaggio: qual è la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile? Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dal sopra citato art. 1, commi da 831 a 834, della Legge di Bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato di aver calcolato qual è la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari situati all’interno delle seguenti Regioni:

  • la Regione Campania;
  • la Regione Molise;
  • la Regione Puglia;
  • la Regione Basilicata;
  • la Regione Calabria;
  • la Regione Sicilia.

A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che la percentuale del bonus compostaggio effettivamente fruibile per ciò che concerne le spese che sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 è pari al 100%.

Pertanto, tutti i soggetti che sono beneficiari del suddetto bonus potranno fruibile del credito d’imposta per un importo massimo pari a quello che è stato indicato all’interno dell’ultima comunicazione presentata.

L’ammontare fruibile può essere visualizzato all’interno del proprio cassetto fiscale presente nell’area riservata del sito web ufficiale dell’AdE, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in base a quanto viene disposto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e seguendo le indicazioni abbiamo fornito all’interno di un altro articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24.

Imposte su criptovalute: attenzione alle false richieste di pagamento

Con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di giovedì 6 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza di false comunicazioni relative a richieste di pagamento di imposte su criptovalute non dovute e, quindi, di un ennesimo tentativo di phishing ai danni dei contribuenti italiani.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che si manifesta attraverso l’invio di false comunicazioni tramite email.

Queste email, in particolare, sfruttano la tematica relativa a pagamenti di imposte non dovute in seguito ad operazioni di trading online oppure su criptovalute che devono essere effettuati da parte del contribuente e che richiedono a quest’ultimo, per l’appunto, di procedere con l’invio di un pagamento anticipato obbligatorio di una somma pari all’80% di quanto gli sarebbe stato accreditato in precedenza.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i tentativi di phishing ed, in particolare, l’ultima segnalazione che è stata effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ad una nuova ondata di false email relative a richieste di pagamento di imposte su criptovalute non dovute da parte del contribuente.

Imposte su criptovalute: attenzione ai tentativi di phishing! L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova ondata di false email relative a richieste di pagamento

Ecco qui di seguito quelli che sono i tratti distintivi delle false email relative a richieste di pagamento di imposte su criptovalute non dovute che stanno arrivando ad alcuni contribuenti italiani:

  • i loghi dell’Agenzia delle Entrate;
  • dei finti prospetti di calcolo;
  • delle finte cartelle esattoriali;
  • le firme di figure amministrative che si trovano al vertice dell’AdE, ma anche di altre amministrazioni;
  • gli errori grammaticali, relativi alla punteggiatura e alcune omissioni nel testo;
  • le minacce di un presunto coinvolgimento da parte di un apposito ente preposto al recupero crediti o iscrizione al ruolo;
  • l’imposizione di deadline molto stringenti, ovvero di una scadenza molto ravvicinata nel tempo per procedere con il pagamento delle presunte imposte su criptovalute dovute;
  • un senso d’urgenza generale.

Al di là della presenza di tutti i fattori che abbiamo appena citato, però, l’Agenzia delle Entrate ammonisce riguardo il fatto che le false comunicazioni sulle richiesta di pagamento di imposte su criptovalute che vengono inviate da parte dei malintenzionati potrebbero sembrare lecite agli occhi dei contribuenti interessati dal momento che vengono inviate anche tramite l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica certificata (pec) per i quali potrebbe sembrare reale l’appartenenza all’amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda la truffa in sé e per sé, invece, l’AdE segnala che alle email vengono allegati dei falsi prospetti di calcolo e delle false cartelle esattoriali di presunte imposte dovute calcolate dallo Stato italiano, nelle quali figurano degli importi elevati determinati in maniera casuale, nonché la richiesta di effettuare un pagamento anticipato obbligatorio in tempi molto stretti.

All’interno del falso prospetto di calcolo viene richiesto ai malcapitati di effettuare il pagamento delle somme dovute in USDT, dal momento che le operazioni effettuate e i presunti accrediti ricevuti sono stati effettuati in criptovalute presso uno specifico Wallet e riportando i seguenti dati relativi ai contribuenti interessati:

  • il codice IBAN;
  • il soggetto beneficiario;
  • il numero del conto corrente;
  • l’importo accreditato;
  • l’ID;
  • il soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;
  • tutte le informazioni da inserire nel modello di pagamento F24;
  • il totale da pagare.

A tal proposito, infine, l’Agenzia delle Entrate raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione nell’ipotesi in cui ricevano delle email con la presenza di alcuni dei fattori che abbiamo richiamato durante il corso dell’articolo in questione e rimanda alla consultazione della pagina web Focus sul phishing disponibile sul proprio sito.

Dichiarazione dei redditi 2024 e visto di conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione dei redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento NormativoDivisione Contribuenti e Divisione Servizi, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8 gennaio 1998;
  • l’art. 4, comma 6 quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7 settembre 1998;
  • l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 2002 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003;
  • l’art. 1, comma 137, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 119, comma 8 bis.1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 64, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 123 del 25 maggio 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (c.d. decreto Aiuti quater);
  • l’art. 1, comma 76, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle precedenti circolari dell’amministrazione finanziaria n. 28/E del 2 luglio 2012, n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 12/E dell’8 aprile 2016, n. 8/E del 7 aprile 2017, n. 14/E del 19 giugno 2023, n. 30/E del 27 ottobre 2023 e n. 8/E dell’11 aprile 2024.

Dichiarazione dei redditi 2024: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi degli operatori

Tramite la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

  • l’estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato;
  • la compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera ed, in particolare:
    • la detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti;
    • la detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario;
    • l’individuazione del valore delle cripto-attività;
  • i versamenti minimi imposte sostitutive;
  • il rilascio del visto di conformità ed, in particolare:
    • la Sezione II del Quadro L – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni;
    • la Sezione III del Quadro L – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva;
    • il Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera;
    • la documentazione delle spese relative al Superbonus al 90%;
  • la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B;
  • il credito d’imposta “prima casa under 36”;
  • l’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di invio delle certificazioni uniche (CU) superati i termini previsti.

Contributi ENPACL: come compilare il “codice posizione” per il versamento? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Contributi ENPACL: con la pubblicazione della risoluzione n. 27/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la compilazione del campo “codice posizione” del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto interministeriale del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
  • la convenzione del 14 aprile 2014, che è stata stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.

Contributi ENPACL: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del campo “codice posizione” del modello F24 relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL).

Tale necessità, nello specifico, è scaturita in seguito alle richieste che sono state effettuate da parte dell’ENPACL stesso ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.

Pertanto l’amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno specificare che il sopra citato campo “codice posizione” deve essere compilato indicando al suo interno il codice univoco formato da nove caratteri numerici che è riportato sulle comunicazioni di pagamento precompilate dall’ENPACL e disponibili all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’Ente.

Per quanto riguarda la compilazione dei restanti campi del modello di pagamento F24, invece, l’AdE rimanda a quanto è stato comunicato all’interno della precedente risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014.

Come compilare il modello F24?

Dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPACL in data 14 aprile 2014, con la suddetta risoluzione n. 55/E del 2014 l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che i consulenti del lavoro interessati devono inserire le seguenti causali contributo nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro):

  • E050 denominato “ENPACL – Contribuzione soggettiva – pari al 12% del reddito professionale”;
  • E051 denominato “ENPACL – Contribuzione integrativa – pari al 4% del volume d’affari IVA”;
  • E052 denominato “ENPACL – Contribuzione facoltativa aggiuntiva – pari a 500 euro o multipli”;
  • E053 denominato “ENPACL – Contribuzione in acconto – contribuzione soggettiva e integrativa”;
  • E054 denominato “ENPACL – Contribuzione per maternità – per oneri della relativa indennità”;
  • E055 denominato “ENPACL – Rateazione – morosità contributiva”;
  • E056 denominato “ENPACL – Ravvedimento – morosità contributiva”;
  • E057 denominato “ENPACL – Contribuzione volontaria ai fini della pensione di vecchiaia”;
  • E058 denominato “ENPACL – Sanzioni fisse o percentuali”;
  • E059 denominato “ENPACL – Ricongiunzione – onere a carico del richiedente”;
  • E060 denominato “ENPACL – Riscatto militare – onere a carico del richiedente”;
  • E061 denominato “ENPACL – Riscatto laurea – onere a carico del richiedente”;
  • E062 denominato “ENPACL – Riscatto praticantato – onere a carico del richiedente”;
  • E063 denominato “ENPACL – Riscatto quote ridotte – onere a carico del richiedente”;
  • E064 denominato “ENPACL – Altro – causale generica”.

Bonus chef 2024: le regole dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito d’imposta

Bonus chef 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 252373 del 31 maggio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità e i termini per quanto riguarda la cessione del credito d’imposta che viene riconosciuto nei confronti dei soggetti che svolgono un’attività lavorativa in qualità di cuoco professionista.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • art. 1, commi dal 117 al 123, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto interministeriale del 1° luglio 2022, recante “Modalità e criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta a favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista”, il quale è stato redatto dal Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022.

Bonus chef 2024: l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità e i termini per la cessione del credito d’imposta

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 10, comma 2, del sopra citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato quelli che sono i termini e le modalità ai fini della cessione del credito d’imposta da parte dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista (c.d. bonus chef 2024).

Tale modalità, nello specifico, può essere utilizzata seguendo le indicazioni che sono state fornite dall’art. 1, comma 121, della legge n. 178 del 2020, in alternativa all’utilizzo in compensazione previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 24 del 1997.

In particolare, i soggetti beneficiari del bonus chef, i quali sono stati individuati attraverso la pubblicazione di un apposito elenco all’interno del proprio sito web ufficiale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), possono decidere di cedere, anche in maniera parziale, il credito d’imposta che gli spetta ad altri soggetti.

Questa cessione del credito d’imposta da parte dei soggetti che svolgono un’attività lavorativa in qualità di cuoco professionista può essere effettuata esclusivamente attraverso l’utilizzo di un apposito servizio online presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, nella Piattaforma cessione crediti, previa autenticazione tramite le seguenti credenziali digitali:

In seguito alla cessione del credito da parte del soggetto cedente, poi, il cessionario avrà l’obbligo di comunicare con le stesse modalità sopra indicate l’accettazione della cessione.