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Tag: agenzia delle entrate

Adesione ai verbali di constatazione: online i codici tributo per il versamento con modello F24

Adesione ai verbali di constatazione: con la pubblicazione della risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute in seguito all’adesione ai verbali di constatazione.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei contribuenti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5 quater del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 17 luglio 1997.

Adesione ai verbali di constatazione: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 1 del sopra citato art. 5 quater del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, i contribuenti possono aderire ai verbali di constatazione di cui all’art. 24 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929, così da poter beneficiare di:

  • una riduzione di importo pari ad un sesto delle sanzioni dovute;
  • la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Il pagamento delle somme in questione, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo già fornito durante il corso di un precedente articolo relativo alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, quindi, ai fini del versamento di quanto dovuto tramite il modello F24, in base all’atto di definizione dell’accertamento parziale, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo 9976, il quale si riferisce al pagamento dell’IRPEF e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9977″, il quale si riferisce al pagamento dell’IRES e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9978″, il quale si riferisce al pagamento dell’IVA e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9979″, il quale si riferisce al pagamento delle ritenute e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9982″, il quale si riferisce al pagamento delle altre imposte indirette e sostitutive e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9983″, il quale si riferisce al pagamento delle imposte indirette e altri tributi minori e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9984″, il quale si riferisce al pagamento di altri tributi erariali e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9985″, il quale si riferisce al pagamento del recupero crediti d’imposta e agevolativi e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9986″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa ai tributi erariali risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9987″, il quale si riferisce al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9988″, il quale si riferisce al pagamento dell’IRAP e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9989″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa all’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9990″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa all’IRAP risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9991″, il quale si riferisce al pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9992″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa all’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Capital gain: novità sulla tassazione delle plusvalenze, istruzioni Agenzia delle Entrate

Capital gain: con la pubblicazione della circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne le recenti modifiche che sono state apportate da parte della Legge di Bilancio 2024 in materia di tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate che vengono realizzate dalle società e dagli enti commerciali non residenti.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 5 del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 2 del 3 gennaio 1998;
  • l’art. 10 bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • l’art. 4 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2003;
  • la Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante “Modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”.
  • l’art. 1, comma 1000, lett. a), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
  • l’art. 2 del decreto del 10 gennaio 2018, recante “Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018 ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2018;
  • l’art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

la circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale delle circolari n. 36/E del 4 agosto 2004 e n. 7/E del 29 marzo 2013.

Capital gain: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sulla tassazione delle plusvalenze

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal comma 2 bis dell’art. 68 del TUIR sono state introdotte delle novità in merito alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, stabilendo un apposito regime fiscale agevolato per le società e gli enti commerciali, residenti in uno Stato dell’Unione Europea e privi di una stabile organizzazione in Italia, che effettuano delle plusvalenze in seguito ad una cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti nel nostro Paese.

Per godere di questo specifico beneficio tali società ed enti, in particolare, devono:

  • essere soggetti ad un’imposta sul reddito;
  • avere una forma giuridica equivalente a quella delle società italiane.

I24: come funziona il servizio dell’Agenzia delle Entrate per l’addebito in conto con scadenze future?

I24: con la pubblicazione del provvedimento n. 313945 del 26 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fissato quelli che sono i criteri e le modalità applicative per ciò che concerne l’addebito in conto dell’I24 con scadenze future, il quale è previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme di denaro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024;
  • gli artt. 17 e ss. del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il capo IV del decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato redatto da parte del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • l’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014.

I24: l’Agenzia delle Entrate fissa i criteri e le modalità relative alle deleghe di pagamento con scadenze future

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fissato i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per quanto riguarda i versamenti di imposte, contributi e altre somme di denaro che presentano le seguenti caratteristiche:

  • ricorrenti;
  • rateizzati;
  • predeterminati.

A tal proposito, in particolare, a partire dalla giornata di lunedì 5 agosto 2024 i suddetti versamenti ricorrenti con scadenza predeterminata possono essere effettuati mediante l’utilizzo dei servizi online che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, inviando uno o più modelli di pagamento F24, previa autorizzazione all’addebito in conto.

Nello specifico, la data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data in cui è stato inviato il medesimo.

Dopodiché, l’amministrazione finanziaria invierà ad ogni scadenza la delega di pagamento all’intermediario della riscossione incaricato, richiedendo a quest’ultimo di effettuare l’addebito sul conto indicato in precedenza da parte dei soggetti interessati, nonché di effettuare il riversamento delle somme di denaro che sono dovute secondo quanto viene disposto dalle convenzioni attualmente vigenti in materia.

Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura, inoltre, potranno essere utilizzati i crediti d’imposta di cui si intende usufruire, in compensazione a quanto dovuto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate comunica che l’eventuale annullamento di una o di più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto attraverso l’utilizzo degli appositi servizi presenti sul sito web ufficiale dell’AdE stessa, necessariamente entro il terzultimo giorno lavorativo che precede la data in cui è fissata la data di pagamento di ogni F24.

Imposta di consumo: nuovi codici tributo per il pagamento tardivo con modello F24

Imposta di consumo: con la pubblicazione della risoluzione n. 42/E del 30 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 Accise da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 279 del 29 novembre 1995.

Imposta di consumo: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 Accise per il pagamento tardivo

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo ai fini del pagamento tardivo dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina, con annesso versamento dei relativi interessi dovuti.

In precedenza, mediante la pubblicazione della risoluzione n. 75/E del 14 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • il codice tributo 5483, il quale si riferisce al versamento dell’imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina (art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995).

Dopodiché attraverso un’apposita nota l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha richiesto all’amministrazione finanziaria l’istituzione di nuovi codici tributo per il pagamento dell’indennità di mora e degli interessi che sono dovuti in caso ritardato versamento dell’imposta in oggetto.

A tal proposito, dunque, per ciò che concerne il pagamento tardivo della sopra citata imposta attraverso l’utilizzo del modello F24 Accise, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo 5503, il quale si riferisce al pagamento dell’indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina (art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995);
  • il codice tributo 5504, il quale si riferisce al pagamento degli interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina (art. 62 quater.1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

codici tributo sopra richiamati, i quali sono stati messi a disposizione da parte dell’AdE e dei quali abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, devono essere utilizzati tramite gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, i sopra citati codici tributo relativi al pagamento tardivo dell’imposta di consumo da parte dei soggetti interessati devono essere inseriti all’interno della Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 Accise, nella colonna “importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “M”;
  • nel campo “provincia” deve essere indicata la sigla della provincia dove è situata la sede legale del
    fabbricante/depositario/rappresentante fiscale;
  • nel campo “codice identificativo” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “rateazione” non deve essere indicato nulla;
  • nei campi “mese” e “anno di riferimento” devono essere indicati rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dell’imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono
    nicotina, nei formati “MM” e “AAAA”.

Come richiedere il Codice fiscale e la Tessera sanitaria: la guida dell’Agenzia delle entrate

Con il Comunicato stampa del 18 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate ha presentato la nuova guida su come richiedere il Codice fiscale e la Tessera sanitaria.

La guida dell’Agenzia delle entrate è un ottimo strumento esplicativo, utile ai cittadini per sapere come accedere facilmente ai numerosi servizi online. Molto utile anche e soprattutto a chi è poco pratico nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche, grazie alla presenza di link diretti che permettono di raggiungere subito le sezioni di interesse.

Nel testo, però, non parleremo in generale di tutti i servizi descritti, ma ci concentreremo solo su come richiedere il Codice fiscale e la Tessera sanitaria.

Come richiedere il Codice fiscale online

Utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, è possibile effettuare diversi adempimenti direttamente online. Per iniziare ad utilizzarli, ci si deve prima di tutto autenticare con le proprie credenziali nell’area riservata.

Una volta effettuato l’accesso, l’utente ha l’opportunità di consultare informazioni personali, presentare le dichiarazioni precompilate e molto altro ancora.

La richiesta del Codice fiscale può essere effettuata sia per se stessi che per gli altri, per esempio, per i propri genitori o parenti più anziani. La procedura, infatti, è diversa proprio per il tipo di soggetto per chi si fa la richiesta.

Ecco come fare in base ai casi:

  • Neonati: i genitori devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune, il quale si occuperà di attribuire il Codice fiscale. La richiesta può essere anche effettuata compilando il Modello AA4/8;
  • Cittadini residenti all’estero: la richiesta deve essere effettuata presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza;
  • Cittadini comunitari in Italia: è possibile prenotare un appuntamento e presentare il modello AA4/8 presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • Cittadini stranieri: assegnazione tramite gli sportelli unici per l’immigrazione o le questure, a seconda delle disposizioni locali.

Come delegare una persona di fiducia per richiedere il Codice fiscale

Chi fosse poco pratico nell’utilizzo dei dispositivi telematici può delegare una persona di fiducia.
La richiesta deve essere effettuata dall’Agenzia delle entrate, attraverso uno specifico modulo di abilitazione di una persona di fiducia a operare per proprio conto.

Il modulo può essere presentato tramite:

  • Il servizio web dedicato nell’area riservata;
  • L’invio di una PEC a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia;
  • La presentazione del modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, previo appuntamento;
  • Il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento”.

Il cittadino deve specificare la validità dell’autorizzazione, con la possibilità di estensione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Qualora non venga indicato un termine, allora la delega scadrà automaticamente il 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata.

Concludiamo questa parte del testo, spiegando è sempre possibile richiedere la disabilitazione del fiduciario, anche tramite il proprio rappresentante legale, con la dovuta documentazione.

Come richiedere la Tessera sanitaria online

La Tessera sanitaria è un documento che viene rilasciato a tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Una volta scaduta, la Tessera sanitaria viene emessa e inviata automaticamente all’indirizzo di residenza.
Qualora non arrivasse in tempo, è comunque possibile rivolgersi alla propria ASL oppure all’Agenzia delle entrate, per richiedere un duplicato.

Ci sono anche i casi di furto o smarrimento. Anche in questi due casi, i cittadini possono richiedere un duplicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. La richiesta deve essere effettuata accedendo alla propria area riservata oppure anche utilizzando l’area di libero accesso del sito web.

È prevista anche la possibilità di richiedere il duplicato tramite PEC oppure presso un ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate, ma previo appuntamento.

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali agosto 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 20 agosto 2024:

  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale delle imposte sui redditi con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,29%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 6° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,65% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRES;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRAP;
  • versamento della 2° e della 3° rata della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Alluvione Emilia Romagna 2024: modalità di fruizione del credito d’imposta

Alluvione Emilia Romagna 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 312076 del 25 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le modalità di fruizione del credito d’imposta che viene riconosciuto ai soggetti che hanno il via libera per beneficiare dei finanziamenti agevolati accordati in seguito all’alluvione che si è abbattuta sulla Regione Emilia Romagna, sulla Regione Toscana e sulla Regione Marche durante il corso del mese di maggio dell’anno 2023.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • gli artt. 17 e ss. del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 37, commi 49 ter e 49 quater, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 4 luglio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
  • gli artt. 20 sexies e 20 septies del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 127 del 1° giugno 2023;
  • l’art. 1, commi da 435 a 439, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Alluvione Emilia Romagna 2024: credito d’imposta utilizzabile tramite compensazione o cessione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, comma 439, della Legge di Bilancio 2024, è prevista la concessione di un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati secondo ciò che è stato stabilito dai successivi commi da 436 a 438 dello stesso articolo legislativo.

A tal proposito, in particolare, le normative sopra richiamate hanno previsto che il credito d’imposta in oggetto sia proporzionato, per ogni scadenza relativa al rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto prendendo in considerazione sia il capitale che gli interessi dovuti, nonché tutte le spese che sono necessarie per ciò che concerne la gestione dei finanziamenti in questione.

Dopodiché, per quanto riguarda quelle che sono le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto per via dell’alluvione che si è abbattuta sull’Emilia Romagna, sulla Toscana e sulle Marche a partire dal 1° maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che quest’ultimo debba essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento agevolato accordato con lo scopo di permettere il pagamento delle rate di rimborso del medesimo.

Pertanto, il soggetto finanziatore potrà recuperare le somme a lui spettanti attraverso l’istituto della compensazione con modello F24 a partire dal giorno successivo a quello della data di scadenza prevista per ogni singola rata del finanziamento.

La compensazione, in particolare, può essere effettuata seguendo quanto disposto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché in base alle indicazioni da noi fornite di recente all’interno di un apposito articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

In alternativa, il finanziatore può recuperare tali somme mediante la cessione del credito.

Straordinari medici: online i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

Straordinari medici: con la pubblicazione della risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24 e del modello di pagamento “F24 Enti Pubblici” (F24 EP) da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto legge n. 7 del 7 giugno 2024, recante “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 132 del 7 giugno 2024.

Straordinari medici: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citata art. 7, commi 1 e 2, del decreto legge n. 7 del 2024, è stato introdotto l’obbligo di effettuare il versamento di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Il pagamento dell’imposta in oggetto, nello specifico, può essere effettuato rispettando quanto è stato definito dalla normativa sopra richiamata, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per ciò che concerne il versamento dell’imposta sostitutiva sugli straordinari che vengono effettuati dai medici tramite l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo 1068, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario;
  • il codice tributo 1607, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione;
  • il codice tributo 1922, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione;
  • il codice tributo 1923, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • il codice tributo 1308, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento.

Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta sostitutiva in oggetto tramite l’utilizzo del modello “F24 Enti Pubblici” (F24 EP), invece, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo con il presente provvedimento:

  • il codice tributo 171E, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario;
  • il codice tributo 172E, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • il codice tributo 173E, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione.

ZES Unica: ecco la percentuale del credito d’imposta

ZES Unica: con la pubblicazione del provvedimento n. 305765 del 22 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quella che è la percentuale del credito d’imposta che è effettivamente fruibile da parte di ciascun beneficiario per gli investimenti che quest’ultimo ha effettuato all’interno della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES Unica).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 16 del decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 219 del 19 settembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023;
  • il decreto del 17 maggio 2024, il quale è stato redatto da parte del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 117 del 21 maggio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa all’interno del proprio sito web ufficiale attraverso la pubblicazione del recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262747 dell’11 giugno 2024.

ZES Unica: l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 16 del decreto legge n. 124 del 2023, e successive modificazioni, è stato introdotto un contributo per tutte quelle imprese che hanno effettuato o che effettueranno degli investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive che sono situate all’interno della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES Unica) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.

Tale contributo, in particolare viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta esclusivamente nel caso in cui venga inviata un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e le relative modalità di invio sono state stabilite da quest’ultima all’interno del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2024.

Sempre il decreto in questione pubblicato da parte del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il MEF, poi, ha disposto che l’importo massimo del credito d’imposta fruibile è pari credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che viene comunicata da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il termine ultimo di 10 giorni dalla data di scadenza prevista ai fini della presentazione della comunicazione.

Questa percentuale, dunque, si calcola andando a dividere il limite di spesa, ovvero 1 miliardo e 670 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta che sono stati richiesti tramite l’invio delle comunicazioni dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, ovvero 9 miliardi, 452 milioni, 741 mila e 120 euro.

Pertanto, nello specifico, andando ad effettuare il seguente calcolo: 1.670.000.000 / 9.452.741.120, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato con l’art. 5, comma 4, del suddetto decreto, che la percentuale del credito d’imposta ZES Unica effettivamente fruibile da parte di ogni beneficiario è pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto.

Infine, l’amministrazione finanziaria ha specificato che tutti coloro che sono beneficiari del credito d’imposta in questione possono visualizzare la percentuale spettante all’interno del cassetto fiscale disponibile nella propria area riservata del sito web dell’AdE.

Decadenza agevolazioni nuove attività nelle ZES: online il codice tributo per il recupero IRES

Decadenza agevolazioni nuove attività nelle Zes: con la pubblicazione della risoluzione n. 38/E del 22 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute a titolo di recupero dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società).

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte delle imprese che hanno versato in precedenza l’imposta in misura ridotta e che, in seguito alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale oppure al regime di trasparenza fiscale.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 173 a 176, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020.

Decadenza agevolazioni nuove attività nelle ZES: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per il recupero IRES

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 1, commi da 173 a 176, della Legge di Bilancio 2021, è stata introdotta una riduzione di importo pari al 50% dell’IRES dovuta da parte delle imprese che intraprendono una nuova attività economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

Sempre a tal proposito, inoltre, la normativa sopra richiamata ha definito anche quali sono le cause che portano alla decadenza del beneficio in oggetto, nonché i motivi che portano ad un obbligo di restituzione dell’agevolazione che è stata già riconosciuta alle imprese beneficiarie.

Il pagamento delle somme di denaro dovute, in particolare, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo già fornito durante il corso di un precedente articolo per quanto riguarda le modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, in caso di decadenza dell’agevolazione, al fine di permettere alle imprese interessate di effettuare il versamento delle somme di denaro che sono dovute a titolo di recupero dell’IRES attraverso l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo 2022, il quale si riferisce al pagamento a titolo di recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni che sono state riconosciute in precedenza nei confronti delle imprese che hanno avviato una nuova attività economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e che hanno aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale (art. 1, commi da 173 a 176, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo sopra richiamato, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria e di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato tramite gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’AdE stessa.

Nello specifico, il sopra citato codice tributo relativo al versamento delle somme dovute in seguito alla decadenza delle agevolazioni previste per le imprese che avviano nuove attività nelle ZES e che hanno aderito al al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché, li campo “anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno in cui si è verificata la decadenza dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica: online il codice tributo per la compensazione con modello F24

Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica: con la pubblicazione della risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo alle imprese che effettuano degli investimenti per ciò che concerne l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive che sono situate all’interno dei territori della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES Unica).

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei soggetti beneficiari dei medesimi.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 16 del decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 219 del 19 settembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dal recente decreto del 17 maggio 2024, recante “Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli”, il quale è stato adottato da parte del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 117 del 21 maggio 2024.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene stabilito dal sopra citato art. 16 del decreto legislativo n. 124 del 2023 e dal sopra citato decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, viene riconosciuto un credito d’imposta per tutte quelle imprese che effettuano degli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

La compensazione del credito d’imposta, in particolare, può essere effettuata tramite le modalità che sono stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché in base alle istruzioni che abbiamo fornito in precedenza all’interno di un apposito articolo di approfondimento in materia, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, in merito all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7034“, il quale si riferisce al credito d’imposta relativo agli investimenti nella ZES Unica (art. 16 del decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo sopra richiamato relativi al credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica deve essere inserito all’interno della sezione “Erario” del modello di pagamento F24, nella colonna “Importi a credito compensati” oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Immatricolazione auto San Marino e Vaticano: termini e modalità, provvedimento AdE

Immatricolazione auto San Marino e Vaticano: con la pubblicazione del provvedimento n. 296689 del 16 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha specificato quelli che sono i termini e le modalità per ciò che concerne l’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi che sono stati introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, recante “Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 203 del 30 agosto 1993;
  • la legge n. 427 del 29 ottobre 1993, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 255 del 29 ottobre 1993;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (c.d. Legge di Bilancio 2005), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 192 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 306 del 31 dicembre 2004;
  • il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 230 del 3 ottobre 2006;
  • la legge n. 286 del 24 novembre 2006, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 223 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2006;
  • il decreto ministeriale del 26 marzo 2018, recante “Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 79 del 5 aprile 2018;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 21 giugno 2021, recante “Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 168 del 15 luglio 2021;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

Immatricolazione auto San Marino e Vaticano: l’Agenzia delle Entrate stabilisce modalità e termini per i controlli se non si paga l’IVA

L’Agenzia delle Entrate ha definito quelli che sono i termini e le modalità delle verifiche relative all’immatricolazione di auto e moto in Italia provenienti da San Marino e dalla Città del Vaticano, per la quale non è dovuto il pagamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. ELIDE).

Tali verifiche, nello specifico, vengono ultimate entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Come richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate? Online la nuova guida del Fisco, ecco tutti i servizi

Come richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate? Con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di giovedì 18 luglio 2024 l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver messo a disposizione dei cittadini una nuova guida online relativa ai servizi che vengono forniti, per l’appunto, da quest’ultima.

Tra i tanti servizi che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate figurano, in particolare, le istruzioni su come ottenere la tessera sanitaria, ma anche e soprattutto su come richiedere un rimborso direttamente online all’AdE stessa.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda questa nuova guida online presente sul sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria e, nello specifico, tutte le istruzioni dettagliate su come richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Come richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate? Ecco quali sono tutti i nuovi servizi che vengono spiegati nella nuova guida pubblicata dal Fisco

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale una guida tramite la quale spiega in modo facile ed interattivo come effettuare alcune azioni online, come ad esempio le seguenti:

  • come richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate;
  • come ottenere la tessera sanitaria;
  • come consultare la propria posizione fiscale;
  • come registrare un contratto di locazione;
  • come aprire una partita IVA;
  • come effettuare un pagamento con l’utilizzo del modello F24;
  • come chiedere una correzione dei dati catastali di un determinato immobile.

Mediante l’utilizzo della guida in oggetto, inoltre, è possibile per i cittadini interessati anche utilizzare il servizio online di proprio interesse semplicemente cliccando un apposito link che rimanda al medesimo.

Lo scopo che è stato pensato dall’AdE con questa nuova guida è quello di fornire le istruzioni su come accedere e su come utilizzare diversi servizi online, anche mediante l’illustrazione di alcuni esempi, direttamente da casa propria e, dunque, senza doversi necessariamente recare presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente sul territorio.

Ad ogni modo, l’amministrazione finanziaria comunica che possono essere comunque utilizzati i canali tradizionali per questioni maggiormente complesse oppure per tutti quei cittadini che hanno delle difficoltà o che non hanno dimestichezza ad utilizzare un computer o un altro dispositivo mobile, come ad esempio il proprio smartphone.

Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le possibilità di avere ulteriori informazioni per ciò che concerne i vari servizi online che vengono messe a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • telefonare al Contact Center integrato, chiamando al numero verde 800 90 96 96 (da rete fissa, in maniera gratuita), al numero 06 97617689 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario che viene messo a disposizione dal proprio gestore telefonico) oppure al numero 0039 0645470468 (dall’estero);
  • delegare una persona di fiducia.

Le istruzioni su come chiedere i rimborsi al Fisco

I rimborsi fiscali all’Agenzia delle Entrate possono essere richiesti direttamente online attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • tramite la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA (modello TR), compilando il quadro RX e scegliendo se il credito d’imposta del quale si ha diritto va rimborsato oppure va utilizzato in compensazione al pagamento di altri tributi mediante il modello F24. In tale circostanza i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno il diritto di ricevere il rimborso fiscale spettante direttamente dal proprio datore di lavoro o dal proprio ente pensionistico, rispettivamente all’interno della busta paga e della pensione;
  • tramite la presentazione di un’apposita domanda all’ufficio del Fisco competente sul territorio in base al proprio domicilio fiscale, nel caso in cui si tratti di imposte sui redditi che sono state versate due volte per errore, oppure all’ufficio in cui è stato registrato l’atto, in caso di imposte connesse alla registrazione di atti.

Concordato preventivo per le partite IVA in regime forfettario: il comunicato dell’Agenzia delle Entrate

Concordato preventivo forfettario: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 16 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha informato i soggetti titolari di partita IVA che hanno aderito al regime forfettario che è possibile a partire dalla giornata di ieri effettuare l’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale mediante l’utilizzo del servizio RedditiOnline oppure mediante l’applicazione informatica della dichiarazione precompilata.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il concordato preventivo biennale per le partite IVA in regime forfettario ed, in particolare, che cosa contiene il comunicato stampa dell’amministrazione finanziaria in oggetto.

Concordato preventivo forfettario: l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità per aderire alla proposta di CPB

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato agli imprenditori e ai liberi professionisti che operano con una partita IVA in regime forfettario che è ora possibile conoscere la proposta di concordato preventivo biennale ed eventualmente di accettarla entro la stessa scadenza che è prevista ai fini della presentazione del modello Redditi 2024, ovvero entro il termine ultimo del 15 ottobre 2024.

A tal proposito, nello specifico, i titolari di partita IVA che hanno aderito al regime forfettario e che hanno intenzione di accettare la proposta di concordato preventivo biennale hanno la possibilità di definire il proprio reddito che hanno conseguito durante il corso dell’anno appena passato, nonché di valutare se aderire effettivamente all’istituto in questione, effettuando la compilazione del quadro LM del modello Redditi 2024 mediante l’utilizzo di uno dei seguenti due strumenti informatici:

  • il servizio “RedditiOnline”;
  • la dichiarazione precompilata.

Una volta accettata la proposta di concordato preventivo biennale per il 2024 i soggetti interessati potranno pianificare la propria tassazione per un anno.

Per quanto riguarda i contribuenti ISA, invece, per questi ultimi resteranno valide le precedenti istruzioni operative che sono state fornite sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo messo a disposizione anche noi all’interno di un precedente articolo di approfondimento, che è stato pubblicato sempre qui sul sito web di Tag24.

In particolare, ai fini del calcolo del proprio Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale (ISA) e dell’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale deve essere necessariamente utilizzato l’apposito software denominato “Il tuo ISA 2024 CPB”, disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria a partire dal 15 giugno 2024.

Concordato preventivo forfettario: ecco quali sono i soggetti che possono aderire alla proposta del Fisco

A partire dalla giornata di ieri, martedì 16 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale che è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale anche per i seguenti soggetti che operano in regime forfettario:

  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori professionisti;
  • le ditte individuali;
  • gli imprenditori.

Uno dei requisiti che è necessario per accettare la proposta di CPB del Fisco per il 2024 è quello di non avere dei debiti tributari di importo pari o superiore a 5.000 euro, compresi i relativi interessi e le relative sanzioni, che si riferiscono al periodo d’imposta 2023 oppure di averli estinti prima del termine ultimo che è stato fissato per l’adesione al concordato.

Come aderire alla proposta di CPB del Fisco?

Pertanto, i soggetti che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo, possono effettuare il calcolo della propria proposta di concordato preventivo biennale effettuando la compilazione del quadro LM del modello Redditi 2024, scaricando l’apposito software denominato “RedditiOnline” oppure mediante l’utilizzo della dichiarazione precompilata, previa autenticazione all’interno della propria area riservata presente sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

  • lo SPID;
  • la CIE;
  • la CNS.

Dichiarazione IVA 2021: in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate per l’adempimento spontaneo in caso di anomalie

Dichiarazione IVA 2021: con la pubblicazione del provvedimento n. 295324 del 15 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che sono in arrivo le lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei soggetti titolari di partita IVA che hanno inserite dei dati anomali all’interno della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997 relativo al “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
  • il decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n.187”;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale);
  • l’art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge di Bilancio 2008), e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
  • il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
  • il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
  • il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, e successive modificazioni, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2022.

Dichiarazione IVA 2021: l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni su come rimediare in caso di dati errati o omessi

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità tramite le quali mette a disposizione dei soggetti interessati e della Guardia di Finanza tutte le informazioni relative al confronto tra quello che è stato indicato nelle operazioni IVA inviate online e quello che è stato indicato nella dichiarazione IVA.

Nello specifico, l’AdE ha comunicato ai contribuenti come rimediare ad eventuali errori o omissioni mediante l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Infine, l’amministrazione finanziaria ha fornito anche le modalità con cui è possibile richiedere delle informazioni oppure comunicare fatti non ancora noti alla medesima.

Valute estere: il cambio di giugno 2024

Valute estere cambio giugno 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 294445 del 15 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di giugno 2024.

Il sopra citato provvedimento che è stato adottato da parte del Capo Divisione Contribuenti dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 190 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 291 del 16 dicembre 2003;
  • l’art. 56, comma 1, e l’art. 110, comma 9, del TUIR sopra richiamato;
  • il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001.

Senza indugiare ulteriormente, dunque, andiamo subito a vedere insieme un estratto dell’elenco delle medie dei cambi di giugno 2024, il quale è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate durante il corso della giornata di oggi, lunedì 15 luglio 2024, ed il quale contiene al suo interno alcune delle monete maggiormente importanti.

Valute estere cambio giugno 2024: l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

In base a quanto viene disposto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ecco qui di seguito un estratto dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in merito al cambio valute estere che si riferisce al mese di giugno 2024.

cambi medi delle valute estere, nello specifico, sono stati calcolati da parte della Banca d’Italia a seconda delle quotazioni di mercato.

A tal proposito, quindi, ecco quali sono i cambi di alcune delle monete più importanti:

  • STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.0759
  • GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 169.813
  • REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.84643
  • AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.6206
  • CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.475
  • SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 0.9616
  • NUOVA ZELANDA Dollaro Neozelandese NZD 113 1.7539
  • RUSSIA Rublo Russia RUB 244 0
  • THAILANDIA Baht THB 073 39.492
  • CECA (Repubblica) Corona Ceca CZK 223 24.7788
  • DANIMARCA Corona Danese DKK 007 7.4592
  • ISLANDA Corona Islanda ISK 062 149.36
  • NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 11.4178
  • SVEZIA Corona Svedese SEK 009 11.2851
  • ALGERIA Dinaro Algerino DZD 106 144.7763
  • MACEDONIA Dinaro Macedonia MKD 236 61.5954
  • SERBIA Dinaro Serbo RSD 274 116.9804
  • TUNISIA Dinaro Tunisino TND 080 3.3672
  • EMIRATI ARABI UNITI Dirham Emirati Arabi AED 187 3.9512
  • MAROCCO Dirham Marocco MAD 084 10.705
  • HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 8.4023
  • SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1.4547
  • TAIWAN Dollaro Taiwan TWD 143 34.842
  • VIETNAM Dong VND 145 27374
  • UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 394.763
  • SENEGAL Franco CFA XOF 209 655.957
  • CONGO (Repubblica Democratica) Franco Congolese CDF 261 3040.9756
  • UCRAINA Hryvnia UAH 241 43.5407
  • GEORGIA Lari GEL 230 3.042
  • ALBANIA Lek ALL 047 100.3
  • EGITTO Lira Egiziana EGP 070 51.3462
  • SIRIA Lira Siriana SYP 036 13515.9938
  • TURCHIA Lira Turchia (nuova) TRY 267 35.0667
  • BOSNIA ERZEGOVINA Marco Convertibile BAM 240 1.95583
  • ROMANIA Nuovo Leu RON 270 4.9767
  • BULGARIA Nuovo Lev Bulgaria BGN 262 1.9558
  • ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 971.6491
  • MESSICO Peso Messicano MXN 222 19.6134
  • URUGUAY Peso Uruguaiano UYU 053 42.1499
  • SUD AFRICA Rand ZAR 082 19.8144
  • BRASILE Real BRL 234 5.7884
  • CINA Renminbi(Yuan) CNY 144 7.8051
  • IRAN Rial Iraniano IRR 057 456485
  • QATAR Riyal Qatar QAR 189 3.9163
  • ARABIA SAUDITA Riyal Saudita SAR 075 4.0346
  • BIELORUSSIA Rublo Bielorussia (nuovo) BYN 280 0
  • INDIA Rupia Indiana INR 031 89.8106
  • INDONESIA Rupia Indonesiana IDR 123 17595.94
  • MAURITIUS Rupia Mauritius MUR 170 50.4379
  • SEYCHELLES Rupia Seychelles SCR 185 15.7004
  • ISRAELE Shekel ILS 203 4.0074
  • COREA DEL NORD Won Nord KPW 182 2.367
  • COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1485.38
  • POLONIA Zloty PLN 237 4.3209

Pubblici registri immobiliari: online i codici atto per trascrizione, iscrizione ed annotazione

Pubblici registri immobiliari: con la pubblicazione del provvedimento n. 292682 dell’11 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale le tabelle che contengono i codici atto ai fini dell’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • gli artt. 113, 113 bis e 113 ter del regio decreto n. 318 del 30 marzo 1942, recante “Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 17 aprile 1942;
  • l’art. 17 della legge n. 52 del 27 febbraio 1985, recante “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 56 del 6 marzo 1985;
  • il decreto interministeriale del 5 luglio 1986, recante “Approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 170 del 24 luglio 1986;
  • il decreto interministeriale del 10 marzo 1995, recante “Nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio, e approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 79 del 4 aprile 1995;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto interdirigenziale del 14 giugno 2007, recante “Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio e approvazione dei modelli di nota”, il quale è stato redatto dal Direttore dell’Agenzia del Territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 139 del 18 giugno 2007;
  • il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati, il quale abroga la precedente direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio n. 128/T del 2 maggio 1995, recante “Legge n. 52 del 27 febbraio 1985. Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto Interministeriale 10 marzo 1995”;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 17 giugno 2015, recante “Tabelle degli atti soggetti a trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione – Codici da utilizzare nelle formalità”.

Pubblici registri immobiliari: l’Agenzia delle Entrate pubblica le tabelle con i codici atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le seguenti tabelle contenenti i codici atto per trascrizione iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari:

  • nell’allegato 1 è presente la “Tabella degli atti soggetti a trascrizione”;
  • nell’allegato 2 è presente la “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni”;
  • nell’allegato 3 è presente la “Tabella dei tipi di annotazione”.

Fattura elettronica senza codice fiscale: nuovo servizio online per l’invio dei dati delle bollette

Fattura elettronica senza codice fiscale: con la pubblicazione del provvedimento n. 278182 del 27 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver apportato delle modifiche a quanto era stato precedentemente annunciato in materia di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche da parte degli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • il decreto ministeriale n. 366 del 24 ottobre 2000, recante “Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 288 dell’11 dicembre 2000;
  • il decreto ministeriale n. 370 del 24 ottobre 2000 relativo al “Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 291 del 14 dicembre 2000;
  • il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2015;
  • il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • la legge n. 136 del 17 dicembre 2018, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 293 del 18 dicembre 2018.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018, recante “Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Fattura elettronica senza codice fiscale: modalità semplificate per l’invio dei codici identificativi univoci contrattuali da parte degli operatori che erogano servizi di pubblica utilità

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a breve la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali potrà avvenire in maniera semplificata da parte degli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità.

Questi ultimi, in particolare, potranno utilizzare il nuovo servizio online disponibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Registrazione di atti: online i codici tributo per il versamento con modello F24

Registrazione di atti: con la pubblicazione della risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute in seguito alle attività di controllo, alla conciliazione giudiziale e alla presentazione della domanda relativa al ravvedimento e alla riliquidazione dell’imposta.

Questo pagamento, nello specifico, può essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei contribuenti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’8 novembre 2011, recante “Estensione delle modalità di versamento tramite modello F.24 all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Registrazione di atti: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 1 del sopra citato decreto del MEF dell’8 novembre 2011, il quale ha esteso quelle che sono le modalità di pagamento previste dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme che sono dovute in seguito agli accertamenti tributari.

Il pagamento dell’imposta in questione, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo relativo alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, dunque, ai fini del versamento di quanto dovuto tramite il modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo.

Per le somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo A211, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A212, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A213, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A214, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A215, denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A216, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Omessa impugnazione”;
  • il codice tributo A217, denominato “Tributi speciali e compensi – Omessa impugnazione”.

Per le somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni:

  • il codice tributo A220, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Definizione delle sole sanzioni”.

Per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione:

  • il codice tributo A221, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • il codice tributo A218, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A222, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A223, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A224, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Accertamento con adesione;
  • il codice tributo A225, denominato “Tributi speciali e compensi – Accertamento con adesione.

Per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale:

  • il codice tributo A228, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • il codice tributo A229, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A230, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A231, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A232, denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A233, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Conciliazione giudiziale;
  • il codice tributo A234, denominato “Tributi speciali e compensi – Conciliazione giudiziale.

Per le somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione
dell’imposta
:

  • il codice tributo A237, denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  • il codice tributo A238, denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A239, denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A240, denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A241, denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A242, denominato “Sanzione registro e altri tributi interdetti minori – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A243, denominato “Tributi speciali e compensi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;
  • il codice tributo A246, denominato “IVA dovuta in alternativa all’imposta di registro e relativi interessi – Rideterminazione per decadenza agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;
  • il codice tributo A247, denominato “Sanzione pecuniaria relativa a IVA dovuta in alternativa a imposta di registro – Rideterminazione per decadenza agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: con la pubblicazione del provvedimento n. 281202 del 1° luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità attraverso le quali ha messo e metterà a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) tutti gli elementi e tutte le informazioni con lo scopo di comunicare ai medesimi eventuali omissioni o anomalie dichiarate, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalle legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 24 dicembre 2019, del 2 febbraio 2021, del 30 aprile 2021, del 21 marzo 2022, del 29 aprile 2022, dell’8 febbraio 2023 e del 28 aprile 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022;
  • il provvedimento del 13 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 30 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 24 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 28 febbraio 2023;
  • i provvedimenti del 28 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 23 marzo 2023;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: in arrivo le lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citate normative, con l’obiettivo di evitare delle eventuali violazioni e di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i seguenti elementi ed informazioni:

  • le comunicazioni per ciò che concerne delle possibili omissioni o delle possibili anomalie in merito ai dati che sono stati dichiarati ai fini degli ISA;
  • le risposte eventualmente inviate da parte del contribuente per quanto riguarda le comunicazioni di cui al punto precedente.

Nuove compensazioni F24 dal 1° luglio: circolare Agenzia delle Entrate

Nuove compensazioni F24: con la pubblicazione della circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per ciò che concerne le modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni alle procedure di compensazione dei crediti.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • l’art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, recante “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 13 gennaio 1993;
  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • l’art. 8, comma 1, della legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • l’art. 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 192 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 306 del 31 dicembre 2004;
  • l’art. 37, commi 49 e ss., del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 4 luglio 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
  • l’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • l’art. 11 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;
  • l’art. 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • l’art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 (c.d. decreto Agevolazioni), recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 75 del 29 marzo 2024, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 23 maggio 2024.

Nuove compensazioni F24: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dal 1° luglio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito a:

  • l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti attraverso l’utilizzo dei servizi online che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche se maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
  • l’impossibilità di effettuare compensazione dei crediti a partire dal 1° luglio 2024 in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché dei debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di importo superiore a 100.000 euro.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: con la pubblicazione della circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti per ciò che concerne le novità che sono state introdotte in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e alla rispettiva applicazione per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (c.d. decreto ISA), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024;
  • l’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024;
  • il decreto ministeriale del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2024.

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2024: le novità sull’applicazione per il periodo d’imposta 2023

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citata normative, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state apportate in materia di ISA.

Ecco, dunque, quelli che sono gli interventi normativi in merito alla disciplina relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale 2024 e alla loro applicazione per il periodo d’imposta 2023:

  • l’art. 5 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 2 bis ed effettuando una riorganizzazione degli ISA con lo scopo di rappresentare in maniera più fedele la realtà dei vari comparti economici, nonché di cogliere le evoluzioni relative alla classificazione delle attività economiche Ateco;
  • l’art. 6 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 4 ter e disponendo un incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli ISA;
  • l’art. 7 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto dell’art. 9 bis del decreto ISA introducendo il comma 5 bis e fissando, pertanto, un termine ultimo entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti interessati dei software (programmi informatici) specifici ai fini dell’applicazione degli ISA;
  • l’art. 14 del decreto Adempimenti ha apportato delle modifiche al contenuto del comma 11, lett. a) e b), dell’art. 9 bis del decreto ISA, prevedendo un innalzamento delle soglie per l’esonero dell’apposizione del visto di conformità.