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Tag: agenzia delle entrate – riscossione

Cartelle esattoriali

Cartelle esattoriali: scopri come ottenere il piano straordinario di 120 rate se hai un ISEE basso

Chi ha un ISEE basso può godere di alcuni benefici nel pagamento delle cartelle esattoriali. Un indicatore basso, infatti, permette di dilazionare il pagamento in molte più rate e, quindi, pagare meno ogni mese.

Nel momento in cui si è chiamati a pagare cartelle esattoriali e non si è in grado di sostenere il peso mensile di un piano di dilazione ordinario si può richiedere di allungare la rateizzazione. Pagando più rate, di conseguenza, si andrà a pagare di meno al mese

Il piano straordinario rappresenta così un’ottima opportunità che possono cogliere al volo solo i cittadini con ISEE basso.

Come funziona? Quali sono i requisiti e le condizioni per potervi beneficiare? Intanto, ti consiglio di vedere il video dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che ti spiegherà quando chiedere il piano fino a 72 rate e quando, invece, potrai chiedere la dilazione straordinaria del tuo debito.

I benefici dell’ISEE basso nel pagamento delle cartelle esattoriali

Avere un ISEE basso permette l’accesso a bonus, agevolazioni, incentivi e sconti. Chi deve affrontare il pagamento delle cartelle esattoriali e ha un indicatore in corso di validità basso può pagare meno la rata mensile, chiedendo una dilazione più lunga del debito.

Tuttavia, chi ha intenzione di aderire a un piano di dilazione dei propri debiti, però, deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

Quando si contrae un debito e si deve pagare la relativa cartella esattoriale, spesso, si può avere qualche difficoltà. La rateizzazione ordinaria può pesare soprattutto a chi si trova in una situazione economica molto fragile e difficile.

In questi casi molto delicati si può accedere a un piano di dilazione straordinario che arriva fino a 120 rate di importo mensile costante. Tuttavia, non tutti possono farlo: è necessario avere un ISEE basso e dimostrare di non poter pagare il debito in 72 rate.

La dilazione in 120 rate permette di pagare meno al mese, allungano il periodo in cui versare tutte le rate: ecco perché è considerato un piano di pagamento straordinario. Si tratta di una soluzione che può essere fruita solo dai contribuenti che si trovano in particolari difficoltà economiche, come ti spiegherò di seguito.

Quando è possibile chiedere più rate per le cartelle esattoriali

Il piano di dilazione straordinario non è concesso a tutti. Possono beneficiarne solo coloro che dimostrano di non poter pagare il debito seguendo il piano ordinario fino a 72 rate. La situazione si verifica nel momento in cui l’importo della rata da pagare supera il 20% del reddito mensile risultante dall’ISEE.

Quindi, come già detto, è proprio l’ISEE il fattore determinante per accedere al piano di rateizzazione straordinario delle cartelle esattoriali.

Per essere ancora più precisi, si deve prendere come riferimento l’Indicatore della situazione reddituale (Isr) che è riportato nell’ISEE. Si tratta di un valore composto dal reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare al netto di determinate somme che si possono detrarre.

Il valore del reddito complessivo è fondamentale per determinare se una famiglia può farsi carico del piano di dilazione ordinario delle cartelle esattoriali. Come? Solo quando l’ammontare della rata non supera il 20% del reddito mensile. In questo modo, il debito può essere spalmato su massimo 120 rate, ottenendo una riduzione dell’importo mensile da versare.

Come chiedere la dilazione in 120 rate

I contribuenti in debito che si trovano in gravi e comprovanti situazioni di difficoltà possono chiedere la rateizzazione del debito fino a 120 rate. In questo modo, si ha la possibilità di pagare meno al mese e dilazionare di più il debito.

Chi rispetta i requisiti che ho indicato poc’anzi può chiedere la rateizzazione, inoltrando la domanda agli indirizzi PEC riportati nel modello R4-pdf. È molto importante indicare di trovarsi in una comprovata e grave situazione economica per ragioni estranee alla propria responsabilità. Di fondamentale importanza è allegare la certificazione relativa all’ISEE, comprensiva del quadro N.

Per concludere

Un ISEE basso consente di accedere a benefici per il pagamento delle cartelle esattoriali, come la possibilità di dilazionare il debito in un numero maggiore di rate, riducendo l’importo mensile.

Se la rata ordinaria supera il 20% del reddito mensile, è possibile richiedere una dilazione straordinaria fino a 120 rate.

Per farlo, è necessario presentare una richiesta corredata da un ISEE in corso di validità e documentare la propria situazione economica. Questo piano straordinario è riservato a chi si trova in gravi difficoltà finanziarie.

Delega unica intermediari: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo dei servizi online

Delega unica intermediari: con la pubblicazione del provvedimento n. 0375356 del 2 ottobre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il modello unico di delega agli intermediari ai fini dell’utilizzo dei servizi online.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR).
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016, recante “Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018, recante “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

Delega unica intermediari: ecco quali servizi online possono essere utilizzati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 21 del sopra citato decreto legislativo n. 1 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative in merito al modello unico di delega agli intermediari.

Quest’ultimo, nello specifico, è necessario ai fini dell’accesso ai servizi online che vengono messi a disposizione da parte di:

  • l’Agenzia delle Entrate;
  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La delega può essere effettuata per i seguenti servizi:

  • la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
  • alcune funzionalità relative alla Fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici;
  • l’acquisizione dei dati relativi a ISA e concordato preventivo biennale;
  • le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali ottobre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui sotto il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno osservare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale.

Scadenza il 16 ottobre 2024:

  • versamento dell’acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento della c.d. Tassa Etica, ovvero sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • versamento dell’8° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 25 ottobre 2024:

  • presentazione del modello 730 integrativo ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, qualora nella precedente siano presenti errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che se corretti porterebbero un maggiore credito o un minor debito al contribuente.

Scadenza il 31 ottobre 2024:

  • presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° ottobre 2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° ottobre 2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento della 4° rata trimestrale del Canone TV;
  • presentazione del modello Redditi PF 2024;
  • presentazione del modello Redditi SP 2024;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto da parte degli eredi;
  • presentazione del modello Redditi SC 2024;
  • presentazione della dichiarazione IRAP 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione del modello CNM 2024;
  • presentazione del modello Redditi ENC 2024;
  • presentazione del modello 770/2024 e del modello Redditi 2024;
  • presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali settembre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 16 settembre 2024:

  • versamento dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 7° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,98% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 settembre 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

Scadenza il 30 settembre 2024:

  • pagamento tasse automobilistiche (bollo auto);
  • pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo);
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • presentazione cartacea tardiva del modello Redditi PF 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA”;
  • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2024;
  • comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente;
  • trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024;
  • riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2024;
  • presentazione istanza per il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri, oppure assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali agosto 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali agosto 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 20 agosto 2024:

  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale delle imposte sui redditi con aliquota del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,29%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 2° rata dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,18%;
  • versamento della 3° rata dell’addizionale IRES con aliquota del 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024 con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,50%;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 6° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,65% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRES;
  • versamento della 2° e della 3° rata dell’IRAP;
  • versamento della 2° e della 3° rata della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Agenzia delle entrate-Riscossione, concorso per 470 addetti: chi può partecipare

Nuove assunzioni dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, grazie all’indizione del concorso per il reclutamento complessivo di 470 addetti alla riscossione.

I vincitori saranno destinati a diverse sedi regionali dell’Agenzia e saranno chiamati a svolgere principalmente attività istituzionali in materia di riscossione, per il recupero e la tutela dei crediti affidati dagli altri Enti impositori.

Gli interessati a ricoprire il ruolo di addetto alla riscossione possono presentare la domanda di partecipazione al concorso entro il 10 settembre 2024, tramite il portale di reclutamento InPA.

Chi può partecipare? Come si svolge la selezione?

Assunzioni dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per 470 addetti

Nel 2024, ci sono nuove opportunità di lavoro dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, con l’indizione di nuovi concorsi.

Attenzione a non confondere l’Agenzia delle entrate-Riscossione con l’Agenzia delle entrate. Si tratta, infatti, dell’ente che ha preso il posto di Equitalia per la riscossione dei tributi.

Il bando è stato pubblicato il 22 luglio 2024 sul portale web dell’Ente e anche sulla piattaforma InPA.
Il nuovo concorso è volto al reclutamento di 470 addetti alla riscossione, da assumere con contratto di lavoro a tempo interminato nella 3ª Area 1° Livello.

I posti sono così di seguito ripartiti:

  • Abruzzo: 5
  • Basilicata: 10
  • Calabria: 41
  • Campania: 105
  • Emilia-Romagna: 21
  • Lazio: 83
  • Liguria: 13
  • Lombardia: 30
  • Marche: 12
  • Molise: 4
  • Piemonte: 13
  • Puglia: 24
  • Sardegna: 22
  • Sicilia: 41
  • Toscana: 35
  • Umbria: 5
  • Veneto: 6

Cosa fa l’addetto alla riscossione? Tra i suoi compiti, troviamo:

  • Attività in materia di riscossioni per il recupero e la tutela dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • Attività caratterizzate da contributi professionali operativi di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo.

Chi può partecipare al concorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione 2024

Quello bandito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione è un’ottima opportunità di lavoro. Chi può partecipare? Sono ammessi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o di un Paese membro UE;
  • Godimento dei diritti civili e politici;
  • Non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente;
  • Non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Ente nei tre anni antecedenti.

Tra i titoli di studio richiesti, vi sono:

  • Laurea triennale nelle seguenti classi: L-14, L-16, L-36, L-33 e L-18;
  • Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio;
  • Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Prove concorso per l’assunzione di 470 addetti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Il concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta tecnico-pratica, consistente in 60 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  • Normativa vigente in materia di riscossione tributi;
  • Diritto amministrativo;
  • Diritto civile;
  • Diritto commerciale;
  • Diritto tributario;
  • Contabilità aziendale;
  • Organizzazione e gestione aziendale;
  • Informatica e conoscenza dei principali applicativi.

Superano la prova coloro che raggiungeranno il punteggio di 21/30.

Domanda concorso AdeR 2024 per 470 addetti

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata fino alle ore 23.59 del 10 settembre 2024. La modalità di trasmissione è unicamente telematica, sul portale di reclutamento InPA, al quale si accede previa autenticazione con le proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns). Prima di procedere, però, si fa presente che è necessario iscriversi.

Come per tutti i concorsi pubblici, ai candidati è richiesto il possesso di un indirizzo personale PEC, per le comunicazioni con gli enti.

Ricordiamo, infine, che ogni candidato può presentare la domanda per una sola delle sedi disponibili che abbiamo precedentemente elencate.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: con la pubblicazione del provvedimento n. 281202 del 1° luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità attraverso le quali ha messo e metterà a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) tutti gli elementi e tutte le informazioni con lo scopo di comunicare ai medesimi eventuali omissioni o anomalie dichiarate, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 10 novembre 1997;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
  • l’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalle legge n. 96 del 21 giugno 2017;
  • i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 24 dicembre 2019, del 2 febbraio 2021, del 30 aprile 2021, del 21 marzo 2022, del 29 aprile 2022, dell’8 febbraio 2023 e del 28 aprile 2023.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno del proprio sito web ufficiale sempre da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2021;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022;
  • il provvedimento del 13 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 30 gennaio 2023;
  • il provvedimento del 24 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 28 febbraio 2023;
  • i provvedimenti del 28 febbraio 2023;
  • il provvedimento del 23 marzo 2023;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.

Comunicazioni anomalie ISA 2020-2022: in arrivo le lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dalle sopra citate normative, con l’obiettivo di evitare delle eventuali violazioni e di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) i seguenti elementi ed informazioni:

  • le comunicazioni per ciò che concerne delle possibili omissioni o delle possibili anomalie in merito ai dati che sono stati dichiarati ai fini degli ISA;
  • le risposte eventualmente inviate da parte del contribuente per quanto riguarda le comunicazioni di cui al punto precedente.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: le date di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Calendario scadenze fiscali luglio 2024: ecco le date con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale:

Scadenza il 1° luglio 2024:

  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’addizionale all’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, nonché delle addizionali all’IRES;
  • versamento del saldo IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 – 30/06/2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione.
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
  • versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2023;
  • versamento della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • versamento dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero);
  • versamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero);
  • presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2024” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’IRPEF;
  • presentazione del modello INTRA 12;
  • presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”;
  • comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve.

Scadenza il 16 luglio 2024:

  • versamento della seconda rata dell’IRPEF;
  • versamento della seconda rata dell’IRES;
  • versamento della seconda rata dell’IRAP;
  • versamento della seconda rata della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro;
  • versamento della quinta rata del saldo IVA relativa all’anno d’imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,32% a titolo di interessi
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento della seconda rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • versamento della seconda rata dell’IVIE;
  • versamento della seconda rata dell’IVAFE.

Scadenza il 22 luglio 2024:

  • trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta.

Scadenza il 23 luglio 2024:

  • ricezione dal CAF o dal professionista abilitato dei modelli 730/2024 presentati dal 21 giugno al 15 luglio.

Scadenza il 31 luglio 2024:

  • versamento dell’IRPEF;
  • versamento dell’IVA;
  • versamento dell’IRES;
  • versamento dell’IRAP;
  • versamento delle addizionali;
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento dell’imposta di registro;
  • versamento delle imposte sostitutive;
  • presentazione del modello IVA TR.

Imposte su criptovalute: attenzione alle false richieste di pagamento

Con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di giovedì 6 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha segnalato la presenza di false comunicazioni relative a richieste di pagamento di imposte su criptovalute non dovute e, quindi, di un ennesimo tentativo di phishing ai danni dei contribuenti italiani.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che è attualmente in corso una campagna malevola che si manifesta attraverso l’invio di false comunicazioni tramite email.

Queste email, in particolare, sfruttano la tematica relativa a pagamenti di imposte non dovute in seguito ad operazioni di trading online oppure su criptovalute che devono essere effettuati da parte del contribuente e che richiedono a quest’ultimo, per l’appunto, di procedere con l’invio di un pagamento anticipato obbligatorio di una somma pari all’80% di quanto gli sarebbe stato accreditato in precedenza.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne i tentativi di phishing ed, in particolare, l’ultima segnalazione che è stata effettuata da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ad una nuova ondata di false email relative a richieste di pagamento di imposte su criptovalute non dovute da parte del contribuente.

Imposte su criptovalute: attenzione ai tentativi di phishing! L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova ondata di false email relative a richieste di pagamento

Ecco qui di seguito quelli che sono i tratti distintivi delle false email relative a richieste di pagamento di imposte su criptovalute non dovute che stanno arrivando ad alcuni contribuenti italiani:

  • i loghi dell’Agenzia delle Entrate;
  • dei finti prospetti di calcolo;
  • delle finte cartelle esattoriali;
  • le firme di figure amministrative che si trovano al vertice dell’AdE, ma anche di altre amministrazioni;
  • gli errori grammaticali, relativi alla punteggiatura e alcune omissioni nel testo;
  • le minacce di un presunto coinvolgimento da parte di un apposito ente preposto al recupero crediti o iscrizione al ruolo;
  • l’imposizione di deadline molto stringenti, ovvero di una scadenza molto ravvicinata nel tempo per procedere con il pagamento delle presunte imposte su criptovalute dovute;
  • un senso d’urgenza generale.

Al di là della presenza di tutti i fattori che abbiamo appena citato, però, l’Agenzia delle Entrate ammonisce riguardo il fatto che le false comunicazioni sulle richiesta di pagamento di imposte su criptovalute che vengono inviate da parte dei malintenzionati potrebbero sembrare lecite agli occhi dei contribuenti interessati dal momento che vengono inviate anche tramite l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica certificata (pec) per i quali potrebbe sembrare reale l’appartenenza all’amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda la truffa in sé e per sé, invece, l’AdE segnala che alle email vengono allegati dei falsi prospetti di calcolo e delle false cartelle esattoriali di presunte imposte dovute calcolate dallo Stato italiano, nelle quali figurano degli importi elevati determinati in maniera casuale, nonché la richiesta di effettuare un pagamento anticipato obbligatorio in tempi molto stretti.

All’interno del falso prospetto di calcolo viene richiesto ai malcapitati di effettuare il pagamento delle somme dovute in USDT, dal momento che le operazioni effettuate e i presunti accrediti ricevuti sono stati effettuati in criptovalute presso uno specifico Wallet e riportando i seguenti dati relativi ai contribuenti interessati:

  • il codice IBAN;
  • il soggetto beneficiario;
  • il numero del conto corrente;
  • l’importo accreditato;
  • l’ID;
  • il soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;
  • tutte le informazioni da inserire nel modello di pagamento F24;
  • il totale da pagare.

A tal proposito, infine, l’Agenzia delle Entrate raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione nell’ipotesi in cui ricevano delle email con la presenza di alcuni dei fattori che abbiamo richiamato durante il corso dell’articolo in questione e rimanda alla consultazione della pagina web Focus sul phishing disponibile sul proprio sito.

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali giugno 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali giugno 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state annunciate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 17 giugno 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per quanto riguarda gli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente, tenuto conto dell’Imposta sul Valore Aggiunto esigibile nel secondo mese precedente, da parte dei soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità;
  • versamento della quarta rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,99% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • l’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente (art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012);
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente (art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012);
  • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 giugno 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016, il quale è stato redatto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Scadenze fiscali maggio 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali maggio 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali maggio 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate e che i contribuenti dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 2 maggio 2024:

  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° aprile 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° aprile 2024.

Scadenza il 16 maggio 2024:

  • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • versamento dell’IVA dovuta relativa al 1° trimestre;
  • versamento della terza rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023, con la maggiorazione dello 0,66% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
    • premi e vincite;
    • cessione titoli e valute;
    • redditi di capitale diversi;
    • compensi a titolo di bonus e stock options;
    • pignoramenti presso terzi;
    • redditi di lavoro autonomo;
    • provvigioni;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • gli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 maggio 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 94 del 13 maggio 2016, il quale è stato redatto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)).

    Scadenza il 31 maggio 2024:

    • pagamento del bollo auto;
    • pagamento del superbollo (addizionale erariale alla tassa automobilistica);
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° maggio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° maggio 2024;
    • pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno e data di versamento che varia in base all’importo dovuto, ovvero:
      • nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre sia pari o inferiore a 5.000 euro, allora il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2024;
      • nel caso in cui l’importo dovuto complessivamente per il primo e per il secondo trimestre sia pari o inferiore a 5.000 euro, allora il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre 2024;
    • invio online della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda relativa alla scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
    • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi dai soggetti che non sono stabiliti all’interno del territorio dello Stato che vengono effettuati da parte degli enti non soggetti passivi IVA e degli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
    • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, attraverso l’utilizzo dell’apposito modello denominato “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

    Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo

    Scadenze fiscali aprile 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA durante il corso del prossimo mese.

    Scadenze fiscali aprile 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

    Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti devono rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

    Scadenza il 2 aprile 2024:

    • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° marzo 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° marzo 2024;
    • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
    • invio online del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” (c.d. modello EAS), esclusivamente nel caso in cui durante il corso dell’anno 2023 siano subentrate delle variazioni per quanto riguarda alcuni dati che erano stati comunicati in precedenza da parte dell’ente interessato;
    • comunicazione al Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate del MIBAC dell’elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di progetti culturali durante il corso del periodo di imposta 2023 e del relativo ammontare.

    Scadenza il 10 aprile 2024:

    • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2022 da parte dei seguenti soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
      • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
      • le agenzie di viaggio e turismo;
    • presentazione della domanda online di iscrizione ai fini dell’ammissione al beneficio del 5 per mille da parte dei seguenti soggetti:

    Scadenza il 15 aprile 2024:

    • adempimenti contabili da parte dei soggetti IVA:
      • emissione e registrazione delle fatture differite che riguardano i beni che sono stati consegnati oppure spediti nel mese solare precedente e che risultano da documento di trasporto o da un’altra tipologia di documento che sia in grado di identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
      • emissione e registrazione delle fatture che riguardano le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente;
    • adempimenti contabili da parte di ASD, Pro-loco e altre associazioni:
      • annotare, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento che è stato conseguito durante il corso dello svolgimento di attività commerciali, i quali si riferiscono al mese precedente.

    Scadenza il 16 aprile 2024:

    • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
    • versamento della seconda rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi;
    • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
    • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment);
    • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
      • interessi e redditi di capitale vari;
      • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
      • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
      • premi e vincite;
      • cessione titoli e valute;
      • redditi di capitale diversi;
      • rendite AVS;
    • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
      • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
      • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
      • gli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

    Scadenza il 22 aprile 2024:

    • Regime speciale IVA MOSS: trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta;
    • comunicazione analitica dei corrispettivi che si riferiscono alle operazioni in contanti legate al turismo che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023 da parte dei seguenti soggetti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA:
      • gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate;
      • le agenzie di viaggio e turismo.

    Scadenza il 30 aprile 2024:

    • Regime speciale IVA OOSS: trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta.

    Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: riduzione forfetaria pari al 33,27%

    Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: con la pubblicazione del provvedimento n. 32991 del 9 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato qual è la percentuale della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi che vengono conseguiti da parte dei soggetti che hanno la propria residenza nel Comune di Campione d’Italia.

    Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

    • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 2000;
    • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
    • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 18 aprile 2003;
    • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 1 dicembre 2003;
    • il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 230 del 3 ottobre 2006, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006;
    • l’art. 1, commi 631, 632 e 633 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2013;
    • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
    • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (c.d. Legge di Bilancio 2020), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019;
    • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.

    Agevolazioni fiscali Campione d’Italia: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

    Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle varie normative che abbiamo sopra richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che è pari al 33,27% la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai seguenti redditi:

    • i redditi diversi da quelli di impresa che vengono conseguiti da parte delle persone fisiche iscritte presso i registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia;
    • i redditi di lavoro autonomo che vengono conseguiti in franchi svizzeri nel territorio compreso all’interno del Comune di Campione d’Italia e/o in Svizzera da parte dei professionisti;
    • i redditi d’impresa che vengono conseguiti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia da:
      • le imprese individuali;
      • le società di persone;
      • le società e gli enti di cui all’art. 73 del TUIR.

    Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo

    Scadenze fiscali marzo 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati durante il corso del prossimo mese da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

    Scadenze fiscali marzo 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

    Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

    Scadenza il 4 marzo 2024:

    • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto che sono stati stipulati il 1° febbraio 2024 o che sono stati rinnovati in maniera tacita con decorrenza dal 1° febbraio 2024.

    Scadenza il 18 marzo 2024:

    • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state erogate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e di innovazione;
    • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
    • versamento in un’unica soluzione o della prima rata del saldo IVA relativa alla dichiarazione IVA che si riferisce al periodo di imposta 2023, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo;
    • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, in base a quanto viene definito dall’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
    • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”, previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
    • versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su premi e vincite operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su cessione titoli e valute operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi operate nel mese precedente;
    • versamento delle ritenute alla fonte su rendite AVS operate nel mese precedente;
    • versamento in un’unica soluzione dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze relative al mese precedente per quanto riguarda le operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
    • versamento dell’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto di imposta;
    • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte in maniera continuativa nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente;
    • versamento della tassa forfettaria annuale di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali;
    • consegna ai soggetti interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2024);

    Scadenza il 20 marzo 2024:

    • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente;
    • opposizione all’utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Cartella esattoriale: l’Agenzia delle Entrate modifica i fogli avvertenze

    Cartella esattoriale: con la pubblicazione del provvedimento n. 33980 del 9 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato la modifica che è stata apportata ai fogli avvertenze delle cartelle di pagamento.

    Nello specifico, le modifiche delle avvertenze in oggetto si riferiscono agli allegati 2, 3, 4 e 5 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023.

    Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

    • l’art. 57, comma 1, l’art. 62, commi 1 e 2, l’art. 66, l’art. 67, comma 1, l’art. 68, comma 1, e l’art. 71, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
    • l’art. 5, comma 1, e l’art. 6, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
    • l’art. 2, comma 1, e l’art. 3 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
    • l’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
    • l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
    • l’art. 7, comma 2, lett. a), b) e c), della legge n. 212 del 27 luglio 2000;
    • l’art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973;
    • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019;
    • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022;
    • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2022;
    • l’art. 1, lett. d), e l’art. 2, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023;
    • l’art. 14, comma 6 bis, e l’art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

    Cartella esattoriale: novità in materia di contenziosi tributari, ecco quali sono le modifiche ai fogli avvertenze

    Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato decreto legislativo n. 220 del 2023 ha apportate alle modifiche alla normativa che regola i contenziosi tributari, disponendo quanto segue:

    • l’art. 2 comma 3, lett. a), del suddetto decreto, ha previsto l’abrogazione a partire dal 4 gennaio 2024 dell’art. 17 bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale disciplina il reclamo e la mediazione;
    • l’art. 1, lett. d) del suddetto decreto, ha disposto l’introduzione del comma 6 bis dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale prevede che in caso di vizi di notificazione che riguardano un atto presupposto che è stato emesso da un soggetto differente rispetto a quelle che ha emesso l’atto impugnato, allora il ricorso sarà sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

    A tal proposito, dunque, in seguito alle novità che abbiamo appena richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle medesime apportando delle modifiche ai fogli avvertenze delle cartelle esattoriali che si riferiscono all’amministrazione finanziaria stessa.

    Nello specifico, in base alla novità che sono state introdotte attraverso la pubblicazione del decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria un apposito provvedimento mediante il quale ha comunicato le seguenti modifiche al testo delle avvertenze delle cartelle di pagamento:

    • negli allegati da 2 a 5 del provvedimento in oggetto sono stati eliminati tutti i riferimenti a quanto era precedentemente disposto dall’art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
    • negli allegati 2 e 4 del provvedimento in oggetto sono state introdotte tutte le informazioni che si riferiscono alla notifica del ricorso in caso di vizi della notificazione eccepiti in merito all’atto presupposto;
    • negli allegati 2 e 4 del provvedimento in oggetto sono state sostituite con la nuova dicitura di “Ufficio” le parole “Direzione” o “Centro Operativo” presenti all’interno della parte relativa alla “RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA”;
    • nell’allegato 2 del provvedimento in oggetto sono state aggiornate le modalità previste ai fini della presentazione della domanda di riesame nel caso in cui la cartella esattoriale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate faccia riferimento alle somme che sono dovute in seguito al controllo automatizzato che viene effettuato da parte dell’amministrazione finanziaria stessa.

    Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo

    Scadenze fiscali febbraio 2024: il calendario completo di tutti gli adempimenti che dovranno essere rispettati da parte dei dipendenti, dei pensionati e dei titolati di partita IVA.

    Scadenze fiscali febbraio 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti

    Ecco il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono previste per i contribuenti durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

    Scadenza il 16 febbraio 2024:

    • Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle somme che sono state pagate ai dipendenti durante il corso del mese precedente, per via degli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza ed innovazione;
    • liquidazione e versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) relativa al mese precedente;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023, senza il pagamento della maggiorazione dell’1%;
    • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 al netto dell’acconto versato
    • versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2023 (art.74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972);
    • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Split payment);
    • versamento dell’IVA dovuta in applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e all’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (c.d. Split payment);
    • versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
      • interessi e redditi di capitale vari;
      • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale;
      • redditi derivanti da riscatti di polizze vita;
      • premi e vincite;
      • cessione titoli e valute;
      • redditi di capitale diversi;
      • rendite AVS;
    • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati da parte di:
      • i soggetti che corrispondono redditi di pensione;
      • gli enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica;
    • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente;
    • versamento dell’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari (c.d. Tobin Tax) di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012 dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese precedente.

    Scadenza il 20 febbraio 2024:

    • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al Canone Rai addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

    Scadenza il 29 febbraio 2024:

    • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
    • pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno 2023;
    • presentazione della dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12);
    • registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente;
    • presentazione dell’attestazione di pagamento dell’imposta di registro relativa alla denuncia che abbiamo citato al punto precedente;
    • comunicazione bimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione;
    • comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente;
    • comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA effettuate durante il corso del quarto trimestre dell’anno 2023, i quali devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo dell’apposito modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA“;
    • conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    Rottamazione quater, nessuna proroga: ultimi giorni per saldare la …

    Rottamazione quater: nessuna proroga. Il governo Meloni ha deciso di non estendere la scadenza della scadenza della seconda rata, fissata per il 30 novembre 2023. Non sarà facile per molti contribuenti affrontare quest’ultima scadenza in prossimità delle festività natalizie.

    Non c’è molto tempo per pagare la seconda rata, e non è più possibile aspettare uno slittamento dei termini di scadenza.

    Se non si vuole rischiare di perdere l’annullamento degli interessi, sanzioni e aggio relative alle cartelle esattoriali oggetto della Rottamazione quater, è necessario versare l’importo dovuto della seconda rata. Vediamo insieme le ultime date disponibili per pagare la seconda rata della Rottamazione quater senza perdere il diritto alla misura agevolativa.

    Rottamazione quater: nessuna proroga

     Ed è esattamente questo che bisogna fare: pagare, per non rischiare di decadere dal diritto alla Rottamazione quater.

    La verità è che, nonostante l’Associazione Nazionale dei Commercialisti, Marco Cuchel, abbia proposto in più occasioni la proroga delle scadenze esattoriali, ottenendo anche il parere favorevole del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, non si è aperta la strada alla proroga della Rottamazione quater.

     Ultimi giorni per saldare la seconda rata della Definizione agevolata

    Per non perdere i benefici della Rottamazione quater introdotta dalla Legge n. 197/2022, è indispensabile versare l’importo dovuto della seconda rata entro il 30 novembre 2023.

    Coloro che hanno atteso la proroga non sono ancora decaduti, poiché la norma prevede comunque un periodo di tolleranza minimo legato al pagamento di cinque giorni.

    Pertanto, i contribuenti possono ancora mettersi in regola con il pagamento. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, verrà considerato tempestivo e valido a tutti gli effetti di legge il pagamento della seconda rata della Rottamazione quater effettuato entro e non oltre martedì 5 dicembre 2023.

    È importante sottolineare che la perdita dei benefici della misura agevolativa si attiva in presenza di tre circostanze:

    • omesso versamento;
    • importi ridotti o parziali;
    • pagamento oltre il termine ultimo.

    Quali sono le scadenze della Rottamazione quater per il 2023

    Per il 2023, le scadenze del pagamento della rata o della soluzione unica della Rottamazione quater sono essenzialmente due:

    • la prima rata è scaduta il 30 ottobre 2023. Per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, verrà considerato tempestivo e valido a tutti gli effetti di legge il pagamento della prima rata o della soluzione unica della Rottamazione quater effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 (il 5 novembre era domenica);
    • la seconda rata della Rottamazione quater è scaduta il 30 novembre 2023. Per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, verrà considerato tempestivo e valido a tutti gli effetti di legge il pagamento della seconda rata della Rottamazione quater effettuato entro e non oltre il 5 dicembre 2023.

    Quando scade la Definizione quater nel il 2024?

    La restante parte della Rottamazione quater dovrà essere versata nel 2024 e negli anni successivi, secondo queste scadenze:

    • il 28 febbraio;
    • il 31 maggio;
    • il 31 luglio;
    • il 30 novembre.

    È indispensabile considerare il calendario contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Più tempo per gli alluvionati

     I contribuenti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del ‘Decreto Alluvione’, convertito nella Legge n. 100/2023, entro il 31 dicembre 2023, riceveranno la comunicazione delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata quater.

     Pagare la seconda rata per l’annullamento di interessi, sanzioni e aggio

    Se il contribuente non è riuscito a pagare la prima rata della Rottamazione quater a causa di problemi economici, postali o altre situazioni, ha perso il diritto alla misura agevolativa. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione riattiva integralmente il debito, inclusi interessi, sanzioni e aggio.

    Se non ha pagato la prima rata ma intende pagare o ha pagato la seconda, non ha diritto ai benefici della Rottamazione quater. La norma prevede che in presenza di mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una singola rata della Definizione agevolata, la Riscossione rimetterà al contribuente l’intero debito iscritto a ruolo.

    In ogni caso, se il contribuente non paga una o più rate della Rottamazione quater, perde ogni diritto sulla misura agevolata. Il debito sarà ristrutturato integralmente così com’era, eventualmente scorporato del pagamento della prima rata. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) e azioni esecutive (pignoramenti) per il recupero del credito.

    Il contribuente, per evitare misure cautelari ed esecutive, può presentare all’ufficio tributi una richiesta di dilazione di pagamento del debito iscritto a ruolo, comprensivo di interessi, sanzioni e aggio in base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 19 del Dpr 602/1973.”

    Rottamazione quater, rate e nuove scadenze: regole chiare per un pa…

    Rottamazione quater: ci sono diverse regole sulla scadenza di pagamento, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali e vogliono non perdere il beneficio offerto dalla misura agevolativa.

    In estrema sintesi, la regola principale prevede scadenze prefissate con cadenza regolare, che permettono di non perdere il diritto alla “Rottamazione quater”. Vediamo insieme quali sono le rate successive e le nuove scadenze per il 2024.

    Rottamazione quater rate e nuove scadenze

    La norma per aderire alla Rottamazione quater con la possibilità di sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è contenuta nella Legge n. 197/2022.

    La regola principale prevede la possibilità per i contribuenti di sanare le cartelle esattoriali affidate all’agente della Riscossione dal periodo compreso tra dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando l’importo dovuto senza l’applicazione di somme aggiuntive dovute per sanzioni, interessi di mora e aggio.

    I contribuenti che hanno aderito nei termini possono pagare in 18 rate, spalmate su cinque anni a partire dal 2023, con scadenza regolari per il 2024 e successivi.

    Le nuove scadenze con i giorni di tolleranza

    La Rottamazione quater delle cartelle esattoriali prevede un rateizzo favorevole per i contribuenti, a cui si aggiunge anche la presenza di cinque giorni di tolleranza.

    In pratica, bisogna pagare entro la scadenza con la possibilità di beneficiare di un ritardo nel pagamento di qualche giorno, senza decadere dal diritto della definizione agevolata.

    Nel caso della prima rata con scadenza al 30 ottobre, i giorni di tolleranza hanno permesso a molti contribuenti di pagare l’importo dovuto entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre era domenica), senza incorrere nella decadenza dal beneficio.

    La seconda rata della Rottamazione quater scade il 30 novembre 2023 e deve essere pagata entro martedì 5 dicembre 2023. 

    Le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, in base al calendario contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. 

    La norma sui pagamenti delle rate della Rottamazione quater prevede regole chiare per i contribuenti che hanno aderito alla misura agevolativa.

    In questo caso, entro il 5 dicembre, basterà pagare la seconda rata per non perdere il diritto alla Rottamazione quater, mentre le altre andranno versate secondo scadenze già prefissate per ogni singolo anno a partire dal 2024.  

    Rottamazione quater, rate con scadenze diverse per gli alluvionati

    Per i contribuenti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito nella Legge n. 100/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute a titolo di Rottamazione quater entro il 31 dicembre 2023.

     La Comunicazione delle somme dovute contiene diverse informazioni, tra cui:

    • accoglimento o diniego della richiesta di adesione;
    • importo complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione quater;
    • scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
      • in un’unica soluzione;
      • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive.

    Per quanto riguarda la prima e la seconda rata, saranno applicati interessi nella misura pari al 10% dell’importo totale dovuto a titolo di Definizione agevolata. Diversamente, le restanti rate saranno di pari importo.

    La Legge n. 197 del 2022 ha previsto un periodo di tolleranza pari cinque giorni rispetto alla data di scadenza prestabilita, senza decadere dai benefici della Definizione agevolata.

    In conclusione, la Rottamazione quater, disciplinata dalla Legge n. 197/2022, permette ai contribuenti di rateizzare i debiti esattoriali in forma agevolata, senza interessi, sanzioni e aggio, anche con qualche giorno di ritardo, ma non oltre i cinque giorni di tolleranza per mantenere il diritto alla definizione agevolata.

    Aggiornamento su decaduti dalla Rottamazione quater e richiesta di annullamento cartelle esattoriali  per contribuenti interessati.