Delega unica intermediari: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo dei servizi online
Delega unica intermediari: con la pubblicazione del provvedimento n. 0375356 del 2 ottobre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il modello unico di delega agli intermediari ai fini dell’utilizzo dei servizi online.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
- il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
- il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
- il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR).
- il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016, recante “Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018, recante “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica”;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
Delega unica intermediari: ecco quali servizi online possono essere utilizzati
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 21 del sopra citato decreto legislativo n. 1 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative in merito al modello unico di delega agli intermediari.
Quest’ultimo, nello specifico, è necessario ai fini dell’accesso ai servizi online che vengono messi a disposizione da parte di:
- l’Agenzia delle Entrate;
- l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La delega può essere effettuata per i seguenti servizi:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- alcune funzionalità relative alla Fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici;
- l’acquisizione dei dati relativi a ISA e concordato preventivo biennale;
- le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.