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Tag: agenzia delle entrate

Delega unica intermediari: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo dei servizi online

Delega unica intermediari: con la pubblicazione del provvedimento n. 0375356 del 2 ottobre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne il modello unico di delega agli intermediari ai fini dell’utilizzo dei servizi online.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR).
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016, recante “Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018, recante “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

Delega unica intermediari: ecco quali servizi online possono essere utilizzati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 21 del sopra citato decreto legislativo n. 1 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative in merito al modello unico di delega agli intermediari.

Quest’ultimo, nello specifico, è necessario ai fini dell’accesso ai servizi online che vengono messi a disposizione da parte di:

  • l’Agenzia delle Entrate;
  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La delega può essere effettuata per i seguenti servizi:

  • la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
  • alcune funzionalità relative alla Fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici;
  • l’acquisizione dei dati relativi a ISA e concordato preventivo biennale;
  • le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Processi verbali Agenzia Entrate: le istruzioni per la sottoscrizione digitale

Processi verbali Agenzia Entrate: con a pubblicazione del provvedimento n. 372380 del 30 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le modalità operative per ciò che concerne la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate durante o in seguito allo svolgimento delle attività amministrative di controllo fiscale.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 4 del 7 gennaio 1929, recante “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 11 del 14 gennaio 1929;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 252 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 298 del 23 dicembre 1997;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 112 del 16 maggio 2005;
  • il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 2012, ed il quale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012;
  • il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024.

Processi verbali Agenzia Entrate: le modalità per la sottoscrizione del contribuente

I processi verbali che vengono redatti dal personale dell’Agenzia delle Entrate possono essere sottoscritti attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:

  • la firma digitale, nel caso in cui il contribuente ne sia dotato;
  • la firma autografa.

Con la sottoscrizione digitale il processo verbale viene inviato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (email) del contribuente.

Con la modalità analogica, invece, il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

Strutture ricettive: nuove modalità per l’invio dei dati delle persone alloggiate

Strutture ricettive: con la pubblicazione del provvedimento n. 367923 del 25 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelli che sono i nuovi criteri, i termini e le modalità per ciò che concerne la trasmissione dei dati relativi alle persone alloggiate.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto interministeriale dell’11 novembre 2020, recante “Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 299 del 2 dicembre 2020;
  • l’art. 13 quater del decreto legge del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2019, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • l’art. 109, comma 3, del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (c.d. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 146 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 146 del 26 giugno 1931;
  • l’art. 19 bis del decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del 4 ottobre 2018, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018;
  • il decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 17 gennaio 2013;
  • l’art. 14, comma 16, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31 maggio 2010, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
  • il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 23 marzo 2011;
  • l’art. 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017;
  • l’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 202 del 30 agosto 1997;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Strutture ricettive: ecco i nuovi termini e le modalità per l’invio dei dati relativi alle persone alloggiate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base alle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver aggiornato l’Allegato A del decreto interministeriale dell’11 novembre 2020.

A tal proposito, pertanto, dovranno essere osservati i nuovi criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’Interno dei dati relativi alle comunicazioni dei seguenti soggetti:

  • i gestori di strutture ricettive;
  • i proprietari o i gestori di case e appartamenti.

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali ottobre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali ottobre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui sotto il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno osservare durante il corso del prossimo mese dell’anno attuale.

Scadenza il 16 ottobre 2024:

  • versamento dell’acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento della c.d. Tassa Etica, ovvero sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al secondo mese precedente;
  • versamento dell’8° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
    • compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta;
    • pignoramenti presso terzi;
    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 25 ottobre 2024:

  • presentazione del modello 730 integrativo ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, qualora nella precedente siano presenti errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che se corretti porterebbero un maggiore credito o un minor debito al contribuente.

Scadenza il 31 ottobre 2024:

  • presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° ottobre 2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° ottobre 2024;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • versamento della 4° rata trimestrale del Canone TV;
  • presentazione del modello Redditi PF 2024;
  • presentazione del modello Redditi SP 2024;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto da parte degli eredi;
  • presentazione del modello Redditi SC 2024;
  • presentazione della dichiarazione IRAP 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione del modello CNM 2024;
  • presentazione del modello Redditi ENC 2024;
  • presentazione del modello 770/2024 e del modello Redditi 2024;
  • presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Concordato preventivo biennale: online i codici tributo per i versamenti con modello F24

Concordato preventivo biennale: con la pubblicazione della risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo al fine di effettuare i versamenti delle somme di denaro che sono dovute in relazione al Concordato preventivo biennale (CPB).

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei contribuenti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024;
  • il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 182 del 5 agosto 2024.

Concordato preventivo biennale: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per i versamenti dovuti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 108 del 2024 sopra richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo al fine di effettuare i versamenti delle somme di denaro che sono dovute da parte dei seguenti soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale:

  • i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • i soggetti che aderiscono al regime forfetario.

Il pagamento delle somme dovute, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in materia relativo alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, dunque, per ciò che concerne il versamento delle somme di denaro in oggetto attraverso l’utilizzo del modello F24, la presente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo 4068, il quale si riferisce al pagamento della maggiorazione sull’acconto delle imposte sui redditi in relazione al CPB da parte dei soggetti ISA persone fisiche (art. 20, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024);
  • il codice tributo 4069, il quale si riferisce al pagamento della maggiorazione sull’acconto delle imposte sui redditi in relazione al CPB da parte dei soggetti ISA diversi dalle persone fisiche (art. 20, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024);
  • il codice tributo 4070, il quale si riferisce al pagamento della maggiorazione sull’acconto IRAP in relazione al CPB da parte dei soggetti ISA (art. 20, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024);
  • il codice tributo 4071, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva in relazione al CPB da parte dei soggetti ISA (art. 20 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024);
  • il codice tributo 4072, il quale si riferisce al pagamento della maggiorazione sull’acconto delle imposte sui redditi in relazione al CPB da parte dei soggetti forfetari (art. 31, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024);
  • il codice tributo 4073, il quale si riferisce al pagamento dell’imposta sostitutiva in relazione al CPB da parte dei soggetti forfetari (art. 31 bis del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024).

Versamento contributi ENPAIA: nuove istruzioni sulla compilazione del modello F24

Versamento contributi ENPAIA: con la pubblicazione della risoluzione n. 46/E del 18 settembre 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito delle nuove istruzioni per ciò che concerne la compilazione del campo “codice posizione” del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali che sono di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – Gestione Separata Agrotecnici (c.d. ENPAIA).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
  • la convenzione del 19 aprile 2014, la quale è stata sottoscritta tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).
  • la nota dell’11 luglio 2024, pubblicata da parte dell’ENPAIA.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale all’interno della recente risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il pagamento dei contributi ENPAIA dovuti.

Versamento contributi ENPAIA: l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni per la compilazione del “codice posizione” del modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato dalla sopra citata risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuove causali contributo ai fini del versamento tramite l’utilizzo del modello F24 dei contributi previdenziali ed assistenziali di pertinenza dell’ENPAIA.

Dopodiché, mediante la pubblicazione della risoluzione in oggetto, invece, l’amministrazione finanziaria ha fornito delle nuove istruzioni in merito alla compilazione del campo “codice posizione” del modello di pagamento F24, comunicando che quest’ultimo debba essere compilato nel seguente modo:

  • con il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA;
  • con il valore “0”, nel caso in cui il codice in questione non sia stato comunicato dell’ENPAIA.

Per tutti gli altri campi del modello di pagamento F24 che devono essere compilati, infine, l’AdE specifica che restano valide le stesse modalità che sono state indicate nella precedente risoluzione.

Le causali contributo da inserire nel modello F24

Per ciò che concerne le causali contributo che devono essere indicate all’interno del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi ENPAIA dovuti, con la risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione di cinque causali contributo, ovvero:

  • la causale contributo E130, che fa riferimento al versamento dell’acconto e del saldo dei contributi annuali che devono essere corrisposti da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E131, che fa riferimento al riscatto dei periodi contributivi da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E132, che fa riferimento alla ricostruzione dei periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1996 da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E133, che fa riferimento al versamento degli importi che devono essere corrisposti per gli estratti conti annuali da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E134, che fa riferimento alla corresponsione di versamenti generici da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA.

Contributo Superbonus 2024: online il modello per la domanda

Contributo Superbonus 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 360503 del 18 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha messo a disposizione il modello con le relative istruzioni per ciò che concerne le modalità e i termini di presentazione della domanda ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto in oggetto.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei datiGDPR);
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 de 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 270 del 18 novembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • il decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito dalla legge n. 17 del 22 febbraio 2024;
  • il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 6 agosto 2024, recante “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 5 settembre 2024.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 5 marzo 2003;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 10 giugno 2004;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2023;

Contributo Superbonus 2024: come e quando fare domanda?

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni ai fini della presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto di cui al sopra citato decreto legge n. 212 del 2023, e successive modificazioni.

L’istanza potrà essere inviata direttamente dal soggetto richiedente oppure tramite l’ausilio di un intermediario abilitato.

Il termine ultimo per la trasmissione è fissato per il 31 ottobre 2024.

Concordato preventivo biennale per forfettari e soggetti ISA: istruzioni del Fisco su come aderire entro il 31 ottobre 2024

Concordato preventivo biennale per forfettari e soggetti ISA: con la pubblicazione del comunicato stampa del 17 settembre 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne le linee guida generali e le regole specifiche per i lavoratori autonomi che aderiscono al regime forfettario e per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, inoltre, ricorda che la scadenza relativa alla presentazione della domanda per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb) si sta avvicinando e che la medesima è fissata al 31 ottobre 2024.

Il comunicato in oggetto, in particolare, fa riferimento alla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, redatta dalla Divisione Contribuenti e firmata digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, e alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 76 del 31 marzo 2000;
  • la legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 189 del 14 agosto 2023;
  • il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 43 del 21 febbraio 2024;
  • il decreto del 14 giugno 2024, recante “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 24 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 139 del 15 giugno 2024;
  • il decreto del 15 luglio 2024, recante “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario”, il quale è stato redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 167 del 18 luglio 2024;
  • il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 182 del 5 agosto 2024;
  • l’art. 2621 del codice civile;
  • gli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale.

Concordato preventivo biennale per forfettari e soggetti ISA: adesione entro il 31 ottobre 2024, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, tramite la sopra citata circolare n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i seguenti aspetti relativi al Concordato preventivo biennale (Cpb):

  • i soggetti beneficiari;
  • i benefici fiscali;
  • le condizioni, le modalità e le tempistiche per l’adesione;
  • le cause di cessazione e decadenza;
  • le risposte ad alcuni dubbi in materia.

A tal proposito, nello specifico, possono aderire al Cpb i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che aderiscono al regime forfettario o che sono tenuti all’applicazione degli ISA, a patto che non si trovino nelle seguenti condizioni:

  • avere debiti con l’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
  • non aver presentato la dichiarazione dei redditi nei tre anni che precedono l’adesione;
  • essere stati condannati per i reati previsti dalle normative sopra richiamate.

Per aderire al Cpb:

Registro Elettronico degli Indirizzi: dal 16 settembre nuovo servizio per gli utenti obbligati alla comunicazione al REI

Registro Elettronico degli Indirizzi: con la pubblicazione di un apposito avviso all’interno del proprio sito web ufficiale in data 13 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver messo a disposizione dei soggetti interessati un apposito servizio online che consente di visualizzare i dati che si riferiscono alle comunicazioni al c.d. Registro Elettronico degli Indirizzi (REI).

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda l’avviso che è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 settembre, le informazioni che possono essere consultate accedendo all’interno del servizio telematico in oggetto, nonché quali sono i soggetti che sono obbligati ad inviare le apposite comunicazioni al REI.

Registro Elettronico degli Indirizzi: ecco i dati consultabili dal 16 settembre 2024 con il nuovo servizio online

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, mediante la pubblicazione del sopra citato avviso del 13 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che a partire dalla giornata di ieri, lunedì 16 settembre 2024, gli utenti obbligati alla comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) possono prendere visione delle seguenti informazioni accedendo all’interno della propria area riservata:

  • le strutture accentrate possono consultare i dati relativi a tutti gli operatori finanziari per i quali ha trasmesso le comunicazioni;
  • gli operatori finanziari possono consultare solamente i dati di propria competenza.

Soggetti obbligati alla comunicazione al REI

Nell’Allegato n. 3 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di modifica ed integrazione ai precedenti atti del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 e del 20 giugno 2012 sono specificati tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi.

In particolare, ecco i “Codice soggetto obbligato” per coloro che operano nell’ambito delle Indagini finanziarie:

  • 01 Banche
  • 02 Poste italiane S.p.A.
  • 03 Soggetti iscritti (art. 106 T.U.B.)
  • 04 Società di cartolarizzazione
  • 05 Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico
  • 06 Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi
  • 07 Cambiavalute
  • 08 Casse peota
  • 09 Agenti in attività finanziaria
  • 10 Addetti al commercio in oro
  • 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • 12 Imprese di investimento (SIM)
  • 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV)
  • 14 Società di gestione del risparmio (SGR)
  • 15 Società fiduciarie
  • 16 Altri intermediari (codice residuale)
  • 17 Soggetti operanti nel settore del microcredito
  • 18 Agenzie di prestito su pegno
  • 19 Società ed Enti di assicurazione
  • 20 Istituti di Pagamento

Ecco, invece, quali sono i “Codice soggetto obbligato” per coloro che operano nell’ambito del Monitoraggio fiscale:

  • 01 Banche
  • 02 Poste italiane S.p.A.
  • 03 Soggetti iscritti (art. 106 T.U.B.)
  • 04 Società di cartolarizzazione
  • 06 Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi
  • 07 Cambiavalute
  • 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • 12 Imprese di investimento (SIM)
  • 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV)
  • 14 Società di gestione del risparmio (SGR)
  • 15 Società fiduciarie
  • 16 Altri intermediari (codice residuale)
  • 18 Agenzie di prestito su pegno
  • 19 Società ed Enti di assicurazione
  • 20 Istituti di Pagamento
  • 21 Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
  • 22 Cassa Depositi e Prestiti
  • 23 Professionisti
  • 24 Revisori contabili
  • 25 Soggetti ex art. 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007
  • 26 Altri soggetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 231 del 2007

Infine, ecco quali sono i “Codice soggetto obbligato” per coloro che operano nell’ambito dei Flussi di scambio internazionali (FATCA CRS):

  • 01 Banche
  • 02 Poste italiane S.p.A.
  • 03 Soggetti iscritti (art. 106 T.U.B.)
  • 04 Società di cartolarizzazione
  • 05 Holding e altre società finanziarie che non operano nei confronti del pubblico
  • 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • 12 Imprese di investimento (SIM)
  • 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV)
  • 14 Società di gestione del risparmio (SGR)
  • 15 Società fiduciarie
  • 16 Altri intermediari (codice residuale)
  • 19 Società ed Enti di assicurazione
  • 20 Istituti di Pagamento
  • 27 Società di gestione accentrata di strumenti finanziari
  • 28 Trust
  • 29 Holding la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group
  • 30 Forme pensionistiche complementari
  • 31 Centri di tesoreria

Al via l’adempimento collaborativo con il Fisco: ecco come funziona

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.136, che dà il via all’adempimento collaborativo con il Fisco. Il decreto, però, andrà in vigore solo a partire dal 25 settembre.

Il decreto indica la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono regolarizzare le violazioni in maniera agevolata.

Chi sono gli ammessi? Possono sfruttare l’adempimento collaborativo i contribuenti che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nel pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle entrate oppure che abbiano intenzione di regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni fornite. La posizione può essere sanata spontaneamente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Di seguito, le istruzioni.

Come funziona l’adempimento collaborativo con il Fisco

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MEF n. 131 del 31 luglio, parte l’adempimento collaborativo con il Fisco. Il decreto, nello specifico, indica la procedura che devono seguire gli aderenti al regime di cooperative compliance per regolarizzare, in maniera agevolata, le violazioni.

Il programma di cooperative compliance è stato istituito con il Decreto n. 128/2015 e, nel 2023, la misura è stata potenziata, grazie all’introduzione di numerose novità entrate in vigore dal mese di gennaio 2024.

In sostanza, stiamo parlando del regime di adempimento collaborativo che, tra i tanti, ha l’obiettivo cardine di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuenti.

I contribuenti ammessi possono sanare la propria posizione spontaneamente, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso. Attraverso questo regime, le imprese che si accorgono di aver commesso errori e/o omissioni nelle dichiarazioni fiscali possono regolarizzare la propria posizione, riducendo le sanzioni.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’istituto del ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente le violazioni fiscali. Grazie alla riforma fiscale, è possibile utilizzarlo anche in fase di adesione.

La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo e partirà il 25 settembre. I contribuenti interessati possono presentare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente tutti gli elementi informativi per permettere la disamina esaustiva del caso e per poter calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione.
Entro quando? Il limite è di 9 mesi dalla scadenza del termine di accertamento.

Quali sono le modalità di invio della comunicazione al Fisco

Come specificato, la comunicazione deve essere redatta e sottoscritta in carta libera. Deve essere presentata, come abbiamo spiegato prima, all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.

Come inviarla? La comunicazione può essere:

  • Consegnata a mano;
  • Spedita con raccomandata con A/R;
  • Inviata via PEC.

L’Agenzia delle entrate, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a notificare al contribuente uno schema di ricalcolo con l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti. Inoltre, l’ente assegna un termine non inferiore a 60 giorni per altre eventuali osservazioni sulla situazione.

Trascorsi i 60 giorni, vengono valutate dall’Ufficio le osservazioni eventualmente fatte dal contribuente. Provvede, altresì, a notificare un atto di ricalcolo con l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi.

Infine, l’Ufficio comunica la data entro cui il contribuente dovrà provvedere a effettuare il versamento. La data non deve essere inferiore a 15 giorni.

Come concludere l’adempimento collaborativo

Una volta concluse le prime fasi della procedura, il contribuente la porta a termine versando gli importi dovuti, in base al ricalcolo. Ove sia necessario, inoltre, deve provvedere anche alla presentazione della dichiarazione integrativa.

La conclusione della procedura può essere anche anticipata, tramite il pagamento delle maggiori imposte, sanzioni e interessi.

La procedura agevola il dialogo tra il Fisco e le imprese, permettendo alle seconde di risolvere in maniera agevolata e tempestivamente le irregolarità fiscali. Chi volesse approfondire la procedura può consultare il DM n. 126/2024.

Valute estere: il cambio di agosto 2024

Valute estere cambio agosto 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 354880 del 13 settembre 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato quelle che sono le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di agosto 2024.

Il suddetto provvedimento che è stato adottato da parte del Capo Divisione Contribuenti dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 190 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 291 del 16 dicembre 2003;
  • l’art. 56, comma 1, e l’art. 110, comma 9, del TUIR sopra richiamato;
  • il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme un estratto dell’elenco delle medie dei cambi di agosto 2024, il quale è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate durante il corso della giornata di ieri, venerdì 13 settembre 2024, ed il quale contiene al suo interno alcune delle monete maggiormente importanti.

Valute estere cambio agosto 2024: l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

In base a quanto viene stabilito dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come modificato dal successivo decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ecco qui di seguito un estratto dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per ciò che concerne il cambio valute estere relativo al mese di agosto 2024.

cambi medi delle valute estere, nello specifico, sono stati calcolati da parte della Banca d’Italia a seconda delle quotazioni di mercato.

A tal proposito, dunque, ecco quali sono i cambi di alcune delle monete più importanti:

  • STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.1012
  • GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 161.0555
  • REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.8515
  • AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.6559
  • CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.5049
  • SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 0.945
  • NUOVA ZELANDA Dollaro Neozelandese NZD 113 1.8112
  • RUSSIA Rublo Russia RUB 244 0
  • THAILANDIA Baht THB 073 38.263
  • CECA (Repubblica) Corona Ceca CZK 223 25.1788
  • DANIMARCA Corona Danese DKK 007 7.4614
  • ISLANDA Corona Islanda ISK 062 151.84
  • NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 11.7895
  • SVEZIA Corona Svedese SEK 009 11.4557
  • ALGERIA Dinaro Algerino DZD 106 147.8301
  • MACEDONIA Dinaro Macedonia MKD 236 61.6287
  • SERBIA Dinaro Serbo RSD 274 117.0174
  • TUNISIA Dinaro Tunisino TND 080 3.3763
  • EMIRATI ARABI UNITI Dirham Emirati Arabi AED 187 4.0442
  • MAROCCO Dirham Marocco MAD 084 10.756
  • HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 8.5849
  • SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1.4488
  • TAIWAN Dollaro Taiwan TWD 143 35.5327
  • VIETNAM Dong VND 145 27569
  • UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 394.6955
  • SENEGAL Franco CFA XOF 209 655.957
  • CONGO (Repubblica Democratica) Franco Congolese CDF 261 3125.5822
  • UCRAINA Hryvnia UAH 241 45.383
  • GEORGIA Lari GEL 230 2.971
  • ALBANIA Lek ALL 047 99.97
  • EGITTO Lira Egiziana EGP 070 53.8846
  • SIRIA Lira Siriana SYP 036 13834.0534
  • TURCHIA Lira Turchia (nuova) TRY 267 37.1098
  • BOSNIA ERZEGOVINA Marco Convertibile BAM 240 1.95583
  • ROMANIA Nuovo Leu RON 270 4.9766
  • BULGARIA Nuovo Lev Bulgaria BGN 262 1.9558
  • ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 1035.9773
  • MESSICO Peso Messicano MXN 222 21.0823
  • URUGUAY Peso Uruguaiano UYU 053 44.4129
  • SUD AFRICA Rand ZAR 082 19.8651
  • BRASILE Real BRL 234 6.1193
  • CINA Renminbi(Yuan) CNY 144 7.8736
  • IRAN Rial Iraniano IRR 057 492312
  • QATAR Riyal Qatar QAR 189 4.0084
  • ARABIA SAUDITA Riyal Saudita SAR 075 4.1296
  • BIELORUSSIA Rublo Bielorussia (nuovo) BYN 280 0
  • INDIA Rupia Indiana INR 031 92.4062
  • INDONESIA Rupia Indonesiana IDR 123 17347.75
  • MAURITIUS Rupia Mauritius MUR 170 51.0017
  • SEYCHELLES Rupia Seychelles SCR 185 16.1832
  • ISRAELE Shekel ILS 203 4.1079
  • COREA DEL NORD Won Nord KPW 182 2.4227
  • COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1488.61
  • POLONIA Zloty PLN 237 4.2917

Investimenti nella ZES Unica: online il modello di comunicazione integrativa, cosa fare per non perdere il beneficio

Investimenti nella ZES Unica: con la pubblicazione del provvedimento n. 350036 del 9 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver approvato il modello di comunicazione integrativa e di averlo messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale, insieme alle relative istruzioni per la compilazione e per l’invio del medesimo, con lo scopo di informare l’avvenuta realizzazione degli investimenti in oggetto entro il termine ultimo del 15 novembre 2024 per non perdere il diritto di beneficiare del credito d’imposta.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
  • il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 226 del 28 settembre 2011;
  • il regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014, il quale è stato redatto dalla Commissione Europea ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie L, n. 187 del 26 giugno 2014;
  • il regolamento UE n. 697 del 27 aprile 2016, il quale è stato redatto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie L, n. 119 del 4 maggio 2016;
  • l’art. 16 del decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 219 del 19 settembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023;
  • il decreto del 17 maggio 2024, recante “Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli”, il quale è stato redatto dal Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 117 del 21 maggio 2024;
  • l’art. 1 del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2024.

L’atto in questione, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262747 dell’11 giugno 2024.

Investimenti nella ZES Unica: l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione integrativa

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver approvato il modello di comunicazione integrativa e di averlo messo online con l’obiettivo di consentire ai soggetti che hanno effettuato e che effettueranno degli investimenti nella ZES Unica entro il 15 novembre 2024 di comunicare l’avvenuta realizzazione dei medesimi.

Tale comunicazione integrativa, nello specifico, deve essere obbligatoriamente inviata all’amministrazione finanziaria nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024 per non perdere il diritto di beneficiare del credito d’imposta in questione.

Il modello è disponibile sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e può essere presentato direttamente dal beneficiario oppure da un soggetto delegato.

Sequestro preventivo: gli obblighi fiscali e dichiarativi dell’amministratore giudiziale

Sequestro preventivo: con la pubblicazione della risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelli che sono gli obblighi fiscali e dichiarativi che deve rispettare l’amministratore giudiziale, in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa in materia di sequestro preventivo in ambito penale.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’ex art. 321 del codice di procedura penale (c.p.p.), recante “Oggetto del sequestro preventivo”;
  • l’ex art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (disp. att. c.p.p.), recante “Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare”;
  • l’ex art. 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (disp. att. c.p.p.), recante “Esecuzione del sequestro preventivo”;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 99 del 30 aprile 1986;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 75 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 27 novembre 1990;
  • l’art. 5 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • l’art. 61, comma 23, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
  • il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. codice leggi antimafia), il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 226 del 28 settembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
  • il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 243 del 17 ottobre 2022;
  • l’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 255 del 31 ottobre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022.

La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:

  • la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014;
  • la risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020;
  • la risposta n. 276 del 21 aprile 2021;
  • la risposta n. 496 del 21 luglio 2021.

Sequestro preventivo: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità relative agli adempimenti fiscali e dichiarativi dell’amministratore giudiziario

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate comunica che per quanto riguarda il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 del c.p.p., 92 e 104 delle disp. att. c.p.p., continuano a valere le disposizioni previste dal Codice delle leggi antimafia.

Nello specifico, per ciò che concerne la nomina del giudice che dispone il sequestro dei beni dell’amministratore giudiziario, nonché le responsabilità dell’incaricato, sono ancora valide le disposizioni di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Infine, quando la confisca viene revocata l’amministratore giudiziario deve darne comunicare affinché si proceda con la liquidazione di imposte, tasse e tributi.

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo

Scadenze fiscali settembre 2024: il calendario completo con tutti gli adempimenti che dovranno essere effettuati da parte dei dipendenti, da parte dei pensionati e da parte dei soggetti titolati di partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) durante il corso del prossimo mese.

Scadenze fiscali settembre 2024: ecco il calendario completo con tutti gli adempimenti da rispettare il prossimo mese

Ecco qui di seguito il calendario completo di tutte le scadenze fiscali che sono state comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale e che i contribuenti interessati dovranno rispettare durante il corso del prossimo mese dell’anno in corso:

Scadenza il 16 settembre 2024:

  • versamento dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte;
  • versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2023 e di primo acconto per l’anno 2024;
  • versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente;
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre;
  • versamento della 7° rata del saldo IVA relativa al periodo di imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell’1,98% a titolo di interessi;
  • versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split payment) ai sensi dell’art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • versamento dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società);
  • versamento dell’IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive);
  • versamento della cedolare secca;
  • versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su:
    • interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
    • redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente;
    • premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
    • rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
  • versamento della rata relativa al Canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività che sono state svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
  • versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) dovuta su:
    • le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente;
    • i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente.

Scadenza il 20 settembre 2024:

  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

Scadenza il 30 settembre 2024:

  • pagamento tasse automobilistiche (bollo auto);
  • pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo);
  • liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • presentazione cartacea tardiva del modello Redditi PF 2024;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (modello INTRA 12);
  • presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA”;
  • comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2024;
  • comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente;
  • trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024;
  • riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2024;
  • presentazione istanza per il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri, oppure assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

Reverse charge energia: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione

Reverse charge energia: con la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del principio di diritto n. 2 del 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le nuove modalità di fatturazione che devono essere osservate in seguito all’introduzione e alla relativa eventuale applicazione del regime di inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

Il suddetto principio di diritto dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. decreto IVA), recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • l’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2014;
  • la direttiva UE n. 890 del 3 giugno 2022, recante “Modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA”, la quale è stata redatta dal Consiglio dell’Unione Europea e la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2° Serie speciale, n. 58 del 4 agosto 2022;
  • il decreto ­legge n. 73 del 21 giugno 2022, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 143 del 21 giugno 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022.

Il principio di diritto in questione, nello specifico, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 marzo 2011, recante “Consulenza giuridica – Reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato”.

Reverse charge energia: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione del regime di inversione contabile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dall’art. 17, comma 6, lett. d quater, del sopra citato decreto IVA, il quale è stato introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2015, a partire dall’anno 2015 l’IVA relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo (rivenditore) viene applicata attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

A tal proposito, in particolare, il successivo art. 7 bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che le cessioni di gas mediante un sistema o una rete connessa ad un sistema di gas naturale situato all’interno del territorio dell’Unione Europea, le cessioni di energia elettrica, nonché le cessioni di calore o di freddo attraverso rispettivamente le reti di riscaldamento o di raffreddamento, vengono considerate come effettuate in Italia nelle seguenti circostanze:

  • nel caso in cui il cessionario è soggetto passivo (rivenditore) situato in Italia;
  • nel caso in cui il cessionario è un soggetto diverso rispetto al rivenditore, ma esclusivamente qualora i beni sono usati oppure consumati in Italia.

Pertanto, gli obblighi in merito all’applicazione dell’IVA devono essere rispettati da parte del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che il regime di reverse charge nel settore del gas e dell’energia elettrica non si applica alle note di credito relative alle fatture che sono state emesse prima dell’introduzione del regime in oggetto.

Navi e unità da diporto: modalità e termini per l’invio dei dati all’anagrafe tributaria

Navi e unità da diporto: con la pubblicazione del provvedimento n. 320231 del 31 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le modalità e i termini per ciò che concerne la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 (c.d. Codice della navigazione), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 93 del 18 aprile 1942;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 16 ottobre 1973;
  • il decreto ministeriale del 21 ottobre 1999, recante “Comunicazione all’anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile-sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi”, il quale è stato redatto da parte del Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 15 novembre 1999;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 14 dicembre 2018, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 49 del 27 febbraio 2019.

Navi e unità da diporto: l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità e i termini per l’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quelle che sono le modalità e i termini in merito all’invio dei dati necessari all’anagrafe tributaria da parte degli Uffici marittimi e degli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, le unità da diporto, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti in maniera automatica da parte dell’amministrazione finanziaria, grazie all’apposito Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) gestito dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Tutti gli altri soggetti, invece, ovvero le navi maggiori e i galleggianti, hanno l’obbligo di inviare i dati all’anagrafe tributaria con modalità telematiche, tramite l’utilizzo dell’apposito servizio online Entratel o Fisconline, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Idoneità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può avvenire attraverso i software di controllo che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate stessa, anche tramite l’ausilio degli intermediari abilitati.

Per quanto riguarda quelli che sono i termini relativi all’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, infine, l’AdE specifica che queste ultime devono pervenire necessariamente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Mentre, per ciò che concerne i dati relativi al 2024, l’invio dei medesimi deve essere effettuato entro il termine ultimo del 30 giugno 2025.

Valute estere: il cambio di luglio 2024

Valute estere cambio luglio 2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 328451 del 7 agosto 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di agosto 2024.

Il suddetto provvedimento che è stato adottato da parte del Capo Divisione Contribuenti dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 1 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2003;
  • il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 190 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 291 del 16 dicembre 2003;
  • l’art. 56, comma 1, e l’art. 110, comma 9, del TUIR sopra richiamato;
  • il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme un estratto dell’elenco delle medie dei cambi di luglio 2024, il quale è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate durante il corso della giornata di ieri, mercoledì 7 agosto 2024, ed il quale contiene al suo interno alcune delle monete più importanti.

Valute estere cambio luglio 2024: l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

In base a quanto viene stabilito dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, ecco qui sotto un estratto dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il cambio valute estere relativo al mese di luglio 2024.

cambi medi delle valute estere, in particolare, sono stati calcolati da parte della Banca d’Italia a seconda delle quotazioni di mercato.

A tal proposito, dunque, ecco quali sono i cambi di alcune delle monete maggiormente importanti:

  • STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.0844
  • GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 171.1709
  • REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.84332
  • AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.6257
  • CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.4868
  • SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 0.9676
  • NUOVA ZELANDA Dollaro Neozelandese NZD 113 1.7985
  • RUSSIA Rublo Russia RUB 244 0
  • THAILANDIA Baht THB 073 39.324
  • CECA (Repubblica) Corona Ceca CZK 223 25.2987
  • DANIMARCA Corona Danese DKK 007 7.4606
  • ISLANDA Corona Islanda ISK 062 149.43
  • NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 11.716
  • SVEZIA Corona Svedese SEK 009 11.5324
  • ALGERIA Dinaro Algerino DZD 106 145.7149
  • MACEDONIA Dinaro Macedonia MKD 236 61.5874
  • SERBIA Dinaro Serbo RSD 274 117.0855
  • TUNISIA Dinaro Tunisino TND 080 3.3747
  • EMIRATI ARABI UNITI Dirham Emirati Arabi AED 187 3.9825
  • MAROCCO Dirham Marocco MAD 084 10.706
  • HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 8.4684
  • SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1.4602
  • TAIWAN Dollaro Taiwan TWD 143 35.4078
  • VIETNAM Dong VND 145 27520
  • UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 392.8361
  • SENEGAL Franco CFA XOF 209 655.957
  • CONGO (Repubblica Democratica) Franco Congolese CDF 261 3078.2845
  • UCRAINA Hryvnia UAH 241 44.4649
  • GEORGIA Lari GEL 230 2.9633
  • ALBANIA Lek ALL 047 100.33
  • EGITTO Lira Egiziana EGP 070 52.2397
  • SIRIA Lira Siriana SYP 036 13619.893
  • TURCHIA Lira Turchia (nuova) TRY 267 35.6969
  • BOSNIA ERZEGOVINA Marco Convertibile BAM 240 1.95583
  • ROMANIA Nuovo Leu RON 270 4.973
  • BULGARIA Nuovo Lev Bulgaria BGN 262 1.9558
  • ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 999.2777
  • MESSICO Peso Messicano MXN 222 19.6397
  • URUGUAY Peso Uruguaiano UYU 053 43.5066
  • SUD AFRICA Rand ZAR 082 19.795
  • BRASILE Real BRL 234 6.0053
  • CINA Renminbi(Yuan) CNY 144 7.875
  • IRAN Rial Iraniano IRR 057 470701
  • QATAR Riyal Qatar QAR 189 3.9472
  • ARABIA SAUDITA Riyal Saudita SAR 075 4.0665
  • BIELORUSSIA Rublo Bielorussia (nuovo) BYN 280 0
  • INDIA Rupia Indiana INR 031 90.6557
  • INDONESIA Rupia Indonesiana IDR 123 17623.29
  • MAURITIUS Rupia Mauritius MUR 170 51.0226
  • SEYCHELLES Rupia Seychelles SCR 185 15.9274
  • ISRAELE Shekel ILS 203 3.9902
  • COREA DEL NORD Won Nord KPW 182 2.3857
  • COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1499.62
  • POLONIA Zloty PLN 237 4.2817

Contributi ENPAIA: istituite cinque causali per il versamento

Contributi ENPAIA: con la pubblicazione della risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne la compilazione del modello di pagamento F24 ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che devono essere versati da parte dei soggetti che sono iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) – Gestione Separata Agrotecnici.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del 10 gennaio 2014, recante “Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 16 del 21 gennaio 2014;
  • la convenzione del 19 aprile 2014, che è stata stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA.
  • la nota dell’11 luglio 2024, pubblicata dall’ENPAIA.

Contributi ENPAIA: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in merito alla compilazione del modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali che sono dovuti da parte degli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).

Questa necessità, nello specifico, è scaturita principalmente dopo che sono giunte delle specifiche richieste direttamente da parte dell’ENPAIA stesso per quanto riguarda l’istituzione delle causali contributo ai fini del versamento delle somme di denaro in questione.

Pertanto, dando attuazione a quanto è stato stabilito dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’ENPAIA in data 19 aprile 2014, l’amministrazione finanziaria stessa ha ritenuto opportuno comunicare che i lavoratori interessati, che operano nel settore dell’agricoltura, devono inserire le seguenti causali contributo nel modello di pagamento F24:

  • la causale contributo E130, la quale si riferisce al pagamento dell’acconto e del saldo dei contributi annuali che sono dovuti da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E131, la quale si riferisce al riscatto dei periodi contributivi da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E132, la quale si riferisce alla ricostruzione dei periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1996 da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E133, la quale si riferisce al pagamento degli importi che sono dovuti per gli estratti conti annuali da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA;
  • la causale contributo E134, la quale si riferisce al pagamento di versamenti generici da parte dei soggetti che sono iscritti all’ENPAIA.

Come compilare il modello F24?

Le causali contributo sopra richiamati, che sono state messe a disposizione da parte dell’AdE e dei quali abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso del precedente paragrafo, devono essere inserite all’interno dell’apposito campo denominato “causale contributo”, presente nel secondo riquadro della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” del modello F24, indicando le somme dovute nella colonna “importi a debito versati”.

Dopodiché:

  • nel campo “codice ente” deve essere indicato il codice “0014”;
  • nel campo “codice sede” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “codice posizione” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “rateazione” non deve essere indicato nulla;
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa” deve essere indicato il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
  • nel campo “importi a credito compensati” non deve essere indicato nulla.

Depositari delle scritture contabili: online la nuova procedura per comunicare la fine dell’incarico

Depositari delle scritture contabili: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web durante il corso della giornata di lunedì 29 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale un nuovo servizio online per ciò che concerne la comunicazione relativa alla cessazione dell’incarico da parte dei soggetti depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come per esempio i commercialisti.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 35, commi 3 e 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. decreto “IVA”), recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto “Adempimenti”), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il comunicato in oggetto, in particolare, si riferisce anche a quanto è stato disposto di recente sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 198619 del 17 aprile 2024, recante “Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Depositari delle scritture contabili: nuovo servizio online per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico, ecco come funziona

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal sopra citato art. 35, comma 3 bis, del decreto IVA, il quale è stato introdotto da parte del recente decreto Adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver attivato la nuova procedura online che consente ai depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti (es. commercialisti) di segnalare la fine del proprio incarico di lavoro.

A tal proposito, nello specifico, i soggetti interessati hanno la possibilità di inviare con modalità telematiche un apposito modello in formato pdf, il quale è stato approvato lo scorso 17 aprile da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di un apposito provvedimento, ed il quale permette di comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

Questa comunicazione, in particolare, deve essere effettuare all’amministrazione finanziaria direttamente dal professionista interessato nel caso in cui il contribuente per il quale è subentrata una variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili non abbia inviato le informazioni necessari entro il termine ultimo fissato a 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione dell’incarico del depositario delle scritture contabili.

Prima di procedere con l’utilizzo della nuova procedura che viene messa a disposizione dall’AdE, però, il professionista depositario delle scritture contabili deve obbligatoriamente informare il depositante in merito alla propria volontà di inviare la comunicazione di fine incarico all’amministrazione finanziaria stessa.

Dopodiché, in seguito all’avvenuta autenticazione all’interno della propria area riservata presente sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digital), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), i professionisti interessati possono accedere alla nuova procedura online andando all’interno del Cassetto fiscale, nell’apposita sezione “Consultazioni – Anagrafica”.

La comunicazione dovrà essere trasmessa a partire dal 31° giorno successivo all’interruzione dell’incarico.

Adesione ai verbali di constatazione: online i codici tributo per il versamento con modello F24

Adesione ai verbali di constatazione: con la pubblicazione della risoluzione n. 44/E del 2 agosto 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute in seguito all’adesione ai verbali di constatazione.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei contribuenti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5 quater del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 165 del 17 luglio 1997.

Adesione ai verbali di constatazione: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 1 del sopra citato art. 5 quater del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, i contribuenti possono aderire ai verbali di constatazione di cui all’art. 24 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929, così da poter beneficiare di:

  • una riduzione di importo pari ad un sesto delle sanzioni dovute;
  • la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Il pagamento delle somme in questione, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo già fornito durante il corso di un precedente articolo relativo alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, quindi, ai fini del versamento di quanto dovuto tramite il modello F24, in base all’atto di definizione dell’accertamento parziale, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo 9976, il quale si riferisce al pagamento dell’IRPEF e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9977″, il quale si riferisce al pagamento dell’IRES e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9978″, il quale si riferisce al pagamento dell’IVA e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9979″, il quale si riferisce al pagamento delle ritenute e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9982″, il quale si riferisce al pagamento delle altre imposte indirette e sostitutive e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9983″, il quale si riferisce al pagamento delle imposte indirette e altri tributi minori e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9984″, il quale si riferisce al pagamento di altri tributi erariali e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9985″, il quale si riferisce al pagamento del recupero crediti d’imposta e agevolativi e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9986″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa ai tributi erariali risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9987″, il quale si riferisce al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9988″, il quale si riferisce al pagamento dell’IRAP e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9989″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa all’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9990″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa all’IRAP risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9991″, il quale si riferisce al pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF e dei relativi interessi risultanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;
  • il codice tributo 9992″, il quale si riferisce al pagamento della sanzione relativa all’addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Capital gain: novità sulla tassazione delle plusvalenze, istruzioni Agenzia delle Entrate

Capital gain: con la pubblicazione della circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni per ciò che concerne le recenti modifiche che sono state apportate da parte della Legge di Bilancio 2024 in materia di tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate che vengono realizzate dalle società e dagli enti commerciali non residenti.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 5 del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, recante “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 2 del 3 gennaio 1998;
  • l’art. 10 bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2000;
  • l’art. 4 della legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2003;
  • la Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante “Modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”.
  • l’art. 1, comma 1000, lett. a), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017;
  • l’art. 2 del decreto del 10 gennaio 2018, recante “Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”, il quale è stato redatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018 ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2018;
  • l’art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023.

la circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa mediante la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale delle circolari n. 36/E del 4 agosto 2004 e n. 7/E del 29 marzo 2013.

Capital gain: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sulla tassazione delle plusvalenze

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto dal comma 2 bis dell’art. 68 del TUIR sono state introdotte delle novità in merito alla tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, stabilendo un apposito regime fiscale agevolato per le società e gli enti commerciali, residenti in uno Stato dell’Unione Europea e privi di una stabile organizzazione in Italia, che effettuano delle plusvalenze in seguito ad una cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti nel nostro Paese.

Per godere di questo specifico beneficio tali società ed enti, in particolare, devono:

  • essere soggetti ad un’imposta sul reddito;
  • avere una forma giuridica equivalente a quella delle società italiane.

I24: come funziona il servizio dell’Agenzia delle Entrate per l’addebito in conto con scadenze future?

I24: con la pubblicazione del provvedimento n. 313945 del 26 luglio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fissato quelli che sono i criteri e le modalità applicative per ciò che concerne l’addebito in conto dell’I24 con scadenze future, il quale è previsto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme di denaro.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 17 del decreto legislativo n. 8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024;
  • gli artt. 17 e ss. del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il capo IV del decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato redatto da parte del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 187 del 12 agosto 1998;
  • l’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014.

I24: l’Agenzia delle Entrate fissa i criteri e le modalità relative alle deleghe di pagamento con scadenze future

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fissato i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per quanto riguarda i versamenti di imposte, contributi e altre somme di denaro che presentano le seguenti caratteristiche:

  • ricorrenti;
  • rateizzati;
  • predeterminati.

A tal proposito, in particolare, a partire dalla giornata di lunedì 5 agosto 2024 i suddetti versamenti ricorrenti con scadenza predeterminata possono essere effettuati mediante l’utilizzo dei servizi online che vengono messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, inviando uno o più modelli di pagamento F24, previa autorizzazione all’addebito in conto.

Nello specifico, la data futura di pagamento indicata nell’I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data in cui è stato inviato il medesimo.

Dopodiché, l’amministrazione finanziaria invierà ad ogni scadenza la delega di pagamento all’intermediario della riscossione incaricato, richiedendo a quest’ultimo di effettuare l’addebito sul conto indicato in precedenza da parte dei soggetti interessati, nonché di effettuare il riversamento delle somme di denaro che sono dovute secondo quanto viene disposto dalle convenzioni attualmente vigenti in materia.

Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura, inoltre, potranno essere utilizzati i crediti d’imposta di cui si intende usufruire, in compensazione a quanto dovuto.

Infine, l’Agenzia delle Entrate comunica che l’eventuale annullamento di una o di più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto attraverso l’utilizzo degli appositi servizi presenti sul sito web ufficiale dell’AdE stessa, necessariamente entro il terzultimo giorno lavorativo che precede la data in cui è fissata la data di pagamento di ogni F24.