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Tag: 730

730 in scadenza il 30 settembre 2024: ultimo giorno per l’invio del modello all’Agenzia delle Entrate

730 ultimo giorno: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 23 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024, è l’ultima per poter presentare al Fisco stesso la dichiarazione dei redditi con l’utilizzo del modello 730 precompilato.

A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che mancano poche ore alla scadenza che è stata fissata al fine della presentazione della dichiarazione 730 precompilata e che fino alla giornata del 23 settembre 2024 più della metà dei contribuenti hanno deciso di trasmettere la propria dichiarazione dei redditi proprio mediante l’utilizzo della nuova modalità semplificata.

Di questi cittadini che hanno optato per la modalità semplificata del modello 730 più di 4 su 10 ha accettato quelli che sono i dati precompilati senza apportare alcuna modifica alla dichiarazione dei redditi inviata.

Oltre a queste informazioni specifiche, poi, l’AdE ha fornito anche altri dati di dettaglio per ciò che concerne il conto alla rovescia relativo alla presentazione del modello 730 relativo all’anno 2024, per dichiarare i redditi che sono stati conseguiti durante il corso dell’anno 2023.

Senza perderci ulteriormente in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il modello 730/2024 ed, in particolare, il contenuto del comunicato stampa del 23 settembre 2024 che è stato pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, concernente i dati relativi ai contribuenti che hanno utilizzato l’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria stessa, nonché le istruzioni in merito alla presentazione della dichiarazione 730 precompilata entro l’ultimo giorno previsto per la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024.

Modello 730/2024, oggi è l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione dei redditi: ecco il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate con tutti i dati sulle scelte dei contribuenti

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto all’interno del sopra citato comunicato stampa pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha ricordato che è fissata per la giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024, la scadenza per ciò che concerne la presentazione del modello 730 precompilato.

Pertanto, oltre alla trasmissione del modello 730 con la consueta modalità ordinaria, in maniera fisica o tramite l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un intermediario abilitato, i contribuenti hanno ancora pochissime ore di tempo per inviare la dichiarazione dei redditi in modalità precompilata, con la nuova compilazione semplificata che consente di prendere visione delle proprie informazioni fiscali posizionate all’interno di un’interfaccia utente senza campi e codici e più semplice da navigare rispetto alle precedenti versioni.

Per quanto riguarda i dati relativi alla trasmissione del modello 730 per l’anno in corso, invece, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il 52% dei contribuenti ha deciso di inviare la dichiarazione dei redditi con la modalità semplificata e che di questi il 42% ha deciso di accettare le informazioni precompilate dal Fisco senza apportare nessuna modifica.

Come inviare il modello precompilato?

A differenza del modello Redditi, per il quale la scadenza è stata fissata al 31 ottobre 2024, l’ultimo giorno per la presentazione del modello 730 precompilato è previsto per il 30 settembre 2024.

Oltre alla presentazione in maniera diretta e alla possibilità di delegare l’invio della dichiarazione ad un proprio familiare o ad una persona di fiducia, la dichiarazione 730 in forma precompilata può essere trasmessa anche tramite l’apposito servizio online presente sul sito web dell’AdE, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

  • lo SPID;
  • la CIE;
  • la CNS.

Non hai trovato il rimborso del 730 nel cedolino pensione di agosto? Ecco quali sono i motivi

Il mese di agosto, centinaia di migliaia di pensionati attendono il rimborso del 730 nel cedolino pensione. Non bisogna sottovalutare questa importante novità del mese di agosto, in quanto il rimborso rappresenta un importante sostegno economico.

Potrebbe capitare, però, di non ricevere il rimborso nella pensione di agosto. Perché non arriva il rimborso dal 730? Quali sono le possibili cause?

Nel testo, facciamo una breve analisi della situazione spiegando quali potrebbero essere le possibili cause e i motivi della mancata erogazione del rimborso.

Quando arriva il rimborso del 730 nel cedolino pensione di agosto?

Nel mese di agosto, i pensionati, che hanno presentato il 730, dovrebbero ricevere l’eventuale rimborso scaturito nel cedolino pensione.

I pensionati che ricevono il pagamento della pensione in contanti presso gli uffici delle Poste Italiane devono rispettare il calendario per cognome:

  • 1° agosto: A – C;
  • 2 agosto: D – F;
  • 3 agosto: G – L;
  • 5 agosto: M – O;
  • 6 agosto: P – R;
  • 7 agosto: S – Z.

Insieme al cedolino pensione del mese di agosto, i pensionati dovrebbero iniziare a ricevere l’accredito del rimborso Irpef.

In linea generale, le date di accredito cambiano in base a quando il pensionato ha presentato o presenta la dichiarazione dei redditi:

  • Entro il 20 giugno: rimborso da agosto;
  • Dal 21 giugno al 15 luglio: rimborso a settembre;
  • Dal 16 luglio al 31 agosto: rimborso a ottobre;
  • Entro il 30 settembre: rimborso a novembre.

Perché il rimborso non viene erogato?

Possono essere diversi i motivi per cui il rimborso scaturito dal Modello 730 non arriva nel cedolino pensione del mese di agosto.

Molti pensionati, infatti, potrebbero ricevere il rimborso a partire dal mese di settembre. Per esempio, questo ritardo, che di ritardo non si tratta, potrebbe dipendere solo dal fatto di non avere presentato il modello 730 entro il 20 giugno.

Le ragioni dei ritardi sono diverse e, in ogni caso, è ancora un po’ presto per iniziare a preoccuparsi. Anche perché, come spiegheremo, c’è ancora tempo per recuperare quanto spetta.

In caso di dubbi o per qualsiasi cosa, si consiglia di rivolgersi ad un Caf oppure ad un professionista abilitato per richiedere informazioni in merito e, soprattutto, per sapere come muoversi.

Cosa fare se non si riceve il rimborso sulla pensione?

I pensionati che inviano la dichiarazione dei redditi, con Modello 730, entro il 20 giugno e dalla quale scaturisce un credito, dovrebbero ottenere il rimborso nel mese di agosto.

Cosa deve fare il pensionato? Ci sono una serie di step da seguire. Per prima cosa, si deve verificare il cedolino pensione. Se non si vede l’accredito e non si riesce a individuare il motivo del mancato pagamento, il pensionato deve verificare l’area assistenza fiscale del 730/4 sul sito dell’Inps.

Qualora neanche questo step servisse a sbrogliare la matassa, il cittadino può controllare se il Modello 730 sia stato realmente trasmesso entro i termini o se si siano verificati problemi.

L’ultima chance di verifica è rappresentata dall’Agenzia delle entrate per verificare che non ci siano stati problemi o ritardi da parte dei loro sistemi automatizzati.

Qualora non sia emerso nulla di strano, non rimane che attendere il cedolino pensione del mese di settembre e sperare che si tratti solo di un ritardo.

Infine, se il pensionato non riceve affatto il rimborso e non si accorge in tempo di non averlo ricevuto, non bisogna preoccuparsi: i soldi spettanti non andranno persi. In ultima istanza, infatti, il credito potrebbe essere recuperato nella dichiarazione dei redditi del 2025.

Assistenza fiscale 730: nuovo manuale INPS con le istruzioni per il 2024

Assistenza fiscale 730: con la pubblicazione del messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato ai contribuenti che, in qualità di sostituto di imposta, anche per il 2024 effettuerà le consuete attività di assistenza fiscale a tutti coloro che avranno indicato l’INPS stesso come proprio sostituto nel modello 730.

A tal proposito, pertanto, l’Istituto ha comunicato che procedere con l’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale previste entro i termini prefissati e, nel frattempo, ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale un apposito manuale che funge da guida aggiornata per l’assistenza fiscale relativa al modello 730 dell’anno 2024 che viene prestata da parte dell’INPS.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 20 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale tramite la pubblicazione dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020.

Assistenza fiscale 730: l’INPS fornisce le istruzioni su chi ha diritto e su come ricevere assistenza sulla dichiarazione dei redditi

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene previsto anche dal sopra citato interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246 del 2020, l’INPS ha ricordato il fatto che può prestare assistenza fiscale esclusivamente nel caso in cui abbia un rapporto di sostituzione d’imposta con il contribuente che ha presentato il modello 730 per l’anno in corso.

Nello specifico, il rapporto di sostituzione non sussiste nel caso in cui il dichiarante percepisca da parte dell’Istituto delle prestazioni economiche sulle quali non deve essere versata alcuna imposta, ovvero:

  • le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere;
  • le seguenti prestazioni assistenziali:
    • gli assegni sociali;
    • le pensioni di invalidità civile;
    • l’assegno unico e universale per i figli a carico;
    • l’assegno per il nucleo familiare.

Oltre ai casi appena citati, il rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante non ricorre anche nel caso in cui la prestazione che viene percepita è cessata prima del 1° aprile 2024.

Sono valide, invece, e fanno sì che l’INPS faccia da sostituto di imposta al contribuente nel caso in cui quest’ultimo percepisca per quanto riguarda l’anno in corso una delle seguenti prestazioni economiche imponibili ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione di reversibilità;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
  • ecc…

Tali soggetti, in particolare, per ricevere l’assistenza fiscale sul modello 730 relativo all’anno 2024 da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale devono accedere sul rispettivo sito web, all’interno dell’apposito servizio denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali, ovvero:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2;
  • la CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Rimborso modello 730: ecco quali sono gli elementi di incoerenza che bloccano il pagamento

Rimborso modello 730: con la pubblicazione del provvedimento n. 267777 del 17 giugno 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quali sono i criteri che devono essere seguiti ai fini dell’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi che vengono presentate attraverso l’utilizzo del modello 730/2024 per ciò che concerne i controlli preventivi che vengono effettuati prima di procedere con i rimborsi spettanti.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
  • il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, il quale è stato redatto dal Ministero delle Finanze ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 135 dell’11 giugno 1999;
  • l’art. 5, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2014;
  • l’art. 1, comma 949, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015.

Rimborso modello 730: l’Agenzia delle Entrate individua gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni precompilate modificate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver individuato quelli che sono gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi con esito a rimborso che sono state presentate da parte dei contribuenti attraverso l’utilizzo del modello 730/2024 e andando a modificare i dati che sono contenuti all’interno delle dichiarazioni precompilate per l’anno in corso.

A tal proposito, in particolare, nel caso in cui le modifiche che vengono apportate alla dichiarazione precompilata vadano ad incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta relativa al contribuente interessato, allora si accende una spia durante i controlli preventivi che vengono effettuati dal Fisco.

Nello specifico, dunque, ecco qui di seguito quali sono gli elementi di incoerenza che bloccano il pagamento del rimborso al contribuente in seguito alla presentazione del modello 730/2024:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono contenute all’interno della seguente documentazione:
    • i modelli di versamento;
    • le Certificazioni Uniche (CU);
    • le dichiarazioni che sono state presentate durante il corso dell’anno 2023;
  • l’incoerenza dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono state inviate da parte di Enti esterni all’Agenzia delle Entrate;
  • l’incoerenza dei dati che vengono indicati all’interno della dichiarazione dei redditi rispetto alle informazioni che sono stati esposti all’interno della Certificazioni Uniche (CU) 2024;
  • la presenza di situazioni di rischio, le quali vengono individuate in base alle irregolarità che sono verificate durante il corso degli anni precedenti.

Assistenza telefonica 730 precompilato: call center dell’Agenzia delle Entrate attivo anche sabato 15 giugno

Assistenza telefonica 730 precompilato: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il proprio call center sarà attivo in via straordinaria anche nel corso della mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, con lo scopo di fornire un’assistenza telefonica extra ai contribuenti interessati per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Il suddetto comunicato stampa dell’AdE, in particolare, che è stato redatto dall’Ufficio Stampa dell’amministrazione finanziaria stessa, fa riferimento anche alle altre modalità che possono essere utilizzate da parte dei contribuenti interessati al fine di apprendere le informazioni necessarie per la preparazione e per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Assistenza telefonica 730 precompilato: l’Agenzia delle Entrate comunica l’attivazione extra del call center per la mattina di sabato 15 giugno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale di voler dare un supporto in più ai cittadini che vogliono avere più informazioni oppure ricevere assistenza per procedere con la consultazione e con la successiva presentazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Pertanto, attraverso la pubblicazione di un apposito comunicato stampa nella giornata del 31 maggio 2024 l’amministrazione finanziaria ha annunciato che il proprio call center sarà attivo in maniera straordinaria anche per altre ore rispetto ai canonici orari stabiliti, i quali vanno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00.

Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le attivazioni extra del call center dell’Agenzia delle Entrate:

  • nella mattina di sabato 1° giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00;
  • nella mattina di domani, sabato 15 giugno 2024, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00.

Per poter entrare in contatto e conversare, dunque, con un operatore dell’AdE i contribuenti dovranno comporre i seguenti numeri telefonici:

  • il numero verde 800 90 96 96 (da rete fissa, in maniera totalmente gratuita);
  • il numero 06 97 61 76 89 (da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario che viene stabilito da parte del proprio gestore telefonico);
  • il numero 0039 06 45 47 04 68 (dall’estero).

Oltre a questa modalità specificata da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini avranno la possibilità di ricevere maggiori informazioni ed un’adeguata assistenza anche utilizzando altri metodi, come ad esempio:

  • un’apposita pagina online presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria, denominato “Info e assistenza”, il quale viene aggiornato con costanza ed il quale contiene al suo interno tutte le informazioni per quanto riguarda la stagione dichiarativa 2024, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ);
  • un’apposito guida disponibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la quale contiene al suo interno tutti i passi da seguire per inviare la propria dichiarazione dei redditi 2024, sia nel caso in cui si intenda presentare quest’ultima senza apportare alcune modifica e sia nel caso in cui ci sia il bisogno di apportare alcune modifiche alla stessa;
  • delle apposito guide in merito alle agevolazioni delle quali si può usufruire nella dichiarazione dei redditi 2024;
  • un apposito video che è stato pubblicato all’interno del canale istituzionale YouTube dell’AdE, nel quale vengono mostrate in pillole quelle che sono le modalità per effettuare l’accesso alla dichiarazione precompilata 2024, nonché quali sono le principali date da tenere bene a mente.

Le principali novità del 2024

Ecco qui di seguito le principali novità per quest’anno:

  • si può presentare il modello 730 anche per comunicare i seguenti dati:
    • investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria;
    • rivalutazione del valore dei terreni;
    • redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
  • il modello Redditi PF precompilato viene messo a disposizione anche dei titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, nonché di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730;
  • i titolari di partita IVA forfetaria possono presentare il modello redditi PF in modalità precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate;
  • dal 15 giugno i titolari di partita IVA forfetaria possono aderire al Concordato Preventivo Biennale;
  • nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, e i rimborsi erogati dal Ministero della Salute per il c.d. “bonus vista”;
  • si può delegare un’altra persona tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Dichiarazione dei redditi 2024 e visto di conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione dei redditi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità per il periodo d’imposta 2023.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento NormativoDivisione Contribuenti e Divisione Servizi, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • l’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8 gennaio 1998;
  • l’art. 4, comma 6 quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 208 del 7 settembre 1998;
  • l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, recante “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 24 dicembre 2002 ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003;
  • l’art. 1, comma 137, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (c.d. Legge di Bilancio 2006), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2005;
  • l’art. 119, comma 8 bis.1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • l’art. 64, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 123 del 25 maggio 2021, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (c.d. decreto Aiuti quater);
  • l’art. 1, comma 76, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, la quale è stata pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022;
  • l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 (c.d. decreto Adempimenti), recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalle precedenti circolari dell’amministrazione finanziaria n. 28/E del 2 luglio 2012, n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 12/E dell’8 aprile 2016, n. 8/E del 7 aprile 2017, n. 14/E del 19 giugno 2023, n. 30/E del 27 ottobre 2023 e n. 8/E dell’11 aprile 2024.

Dichiarazione dei redditi 2024: le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi degli operatori

Tramite la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

  • l’estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato;
  • la compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera ed, in particolare:
    • la detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti;
    • la detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario;
    • l’individuazione del valore delle cripto-attività;
  • i versamenti minimi imposte sostitutive;
  • il rilascio del visto di conformità ed, in particolare:
    • la Sezione II del Quadro L – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni;
    • la Sezione III del Quadro L – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva;
    • il Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera;
    • la documentazione delle spese relative al Superbonus al 90%;
  • la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B;
  • il credito d’imposta “prima casa under 36”;
  • l’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di invio delle certificazioni uniche (CU) superati i termini previsti.

Cosa fare se dopo l’invio del 730 non è arrivata la ricevuta?

Anche se continuano ad aumentare i numeri delle precompilate inviate, ci sono anche molti disservizi: cosa fare se dopo l’invio del 730 non arriva la ricevuta o rimane “in elaborazione”?

Quella della ricevuta è solo l’ultimo problema emerso dalla dichiarazione dei redditi precompila. Infatti, dopo aver inviato il modello, molti contribuenti non hanno ricevuto il rilascio della ricevuta.

Si tratta di un problema non di poco conto, in quanto va ad inficiare sulla possibilità di annullare l’invio del 730, nel caso in cui ci si accorga di aver commesso errori o omissioni.

Cosa fare in questi casi? Come procedere? Nel testo, cerchiamo di fornire risposte chiare.

Ecco cosa fare se dopo l’invio del 730 non è arrivata la ricevuta

Quella del 730 precompilato è proprio una partenza in salita. Sono moltissimi gli errori contenuti nella dichiarazione e le segnalazioni dei contribuenti.

Non si tratta solo di errori contenuti nel modello precompilato, che comunque continua ad essere sempre più utilizzato. Dopo l’invio, in molti casi, non arriva la ricevuta che, invece, resta “in elaborazione.

Si tratta di una problematica non solo dei contribuenti che hanno inviato il 730 ordinario, ma anche di chi ha inviato la precompilata messa a punto dall’Agenzia delle entrate nella prima data utile. La ricevuta rimane “in elaborazione”.

Cosa fare? Non molto, in verità. È possibile solo continuare a monitorare costantemente la propria area riservata, in attesa del rilascio della ricevuta. La stessa Agenzia delle entrate, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni su possibili disservizi oppure su malfunzionamenti tecnici.

Quando arriva e dove si trova la ricevuta

Una volta inviata la propria dichiarazione dei redditi è possibile controllare e stampare la relativa ricevuta. Inoltre, si possono anche visualizzare e stampare le ricevute relative ai pagamenti effettuati con il Modello F24.

Si può visualizzare lo stato:

  • Ricevuto: quando il documento è stato inviato e la ricevuta è in attesa di elaborazione;
  • In elaborazione: quando la ricevuta non può ancora essere visualizzata, proprio perché in elaborazione;
  • Elaborato: quando la ricevuta, una volta elaborata, può essere anche visualizzata;
  • Scartato: quando la ricevuta indica che il documento inviato è stato scartato.

Per quanto riguarda la ricevuta relativa all’invio del Modello 730/2024, è facilmente riconoscibile dalla dicitura “73024, rintracciabile nella colonna “Tipo documento”.

Quando arriva? Solitamente, la ricevuta viene rilasciata entro massimo 48 ore dall’invio della dichiarazione.

Quali sono le conseguenze

Il ritardo del rilascio della ricevuta può comportare alcune conseguenze che preoccupano non poco i contribuenti interessati.

Sostanzialmente, le ricadute pratiche possono essere due. La prima riguarda l’impossibilità di annullare l’invio del 730 e trasmettere una nuova dichiarazione. Ricordiamo che la procedura di annullamento o correzione della dichiarazione già inviata è possibile dal 27 maggio 2024. Tuttavia, lo stato “in elaborazione” impedisce di procedere.

La seconda fonte di preoccupazione da parte dei cittadini interessati al ritardo riguarda il rimborso eventualmente spettante. Si sa bene che inviando la dichiarazione entro la fine del mese di maggio è possibile ricevere il rimborso entro il mese di luglio.

La preoccupazione è proprio legata alla possibilità che il ritardo nell’elaborazione della ricevuta possa, in qualche modo, far slittare la liquidazione del rimborso al mese successivo.

Alcuni contribuenti si trovano in stand by e non restano che in attesa di chiarimenti e delucidazioni. Come abbiamo già detto c’è poco da fare, se non attendere che lo stato della ricevuta cambi e che venga rilasciata a tutti gli interessati il prima possibile. Non solo per le questioni legate al rimborso, ma soprattutto per consentire a chi ne avesse bisogno di annullare l’invio del 730.

Dichiarazione precompilata 2024: più di 1 milione di invii nei primi 8 giorni, i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione precompilata 2024: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale in data 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che c’è stato un aumento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il numero di dichiarazioni dei redditi che sono state inviate in modalità precompilata da parte dei contribuenti.

In particolare, durante il corso dei primi 8 giorni sono state presentate più di 1 milione di dichiarazioni precompilate, registrando un aumento pari al +28% rispetto a quanto era avvenuto durante il corso dell’anno appena passato.

Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha comunicato che più del 60% dei contribuenti che hanno inviato la dichiarazione dei redditi attraverso l’utilizzo del modello 730 hanno optato per la nuova modalità semplificata.

Nello specifico, l’AdE ha segnalato che una volta trascorsi 8 giorni dalla data di apertura del servizio online per la presentazione della dichiarazione precompilata 2024, ovvero lo scorso 20 maggio, sono state trasmesse da parte dei contribuenti più di 1 milioni di precompilate (il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Di questo ammontare di dichiarazioni precompilata circa 987.000 sono rappresentati dall’invio dei modelli 730, mentre la restante parte è composta dai modelli Redditi PF (Persone Fisiche).

Infine, tra le informazioni che sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate figurano oltre il 60% dei contribuenti che ha trasmesso il modello 730 in forma semplificata, la quale è stata introdotta in via sperimentale a partire dall’anno in corso, nonché circa 9 milioni e mezzo di utenti che hanno effettuato l’autenticazione all’interno dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria all’interno del proprio sito web ufficiale.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutti i dati e tutte le informazioni che sono state pubblicate dall’AdE all’interno del comunicato stampa in oggetto per ciò che concerne la dichiarazione precompilata 2024.

Dichiarazione precompilata 2024: ecco tutte le informazioni e tutti i dati che sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, focus sul modello 730 semplificato e gli accessi effettuati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del comunicato stampa del 29 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutti i dati e tutte le informazioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024 e ai risultati che ha evidenziato questa specifica forma che può essere utilizzata ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, l’amministrazione finanziaria ha registrato il fatto che è stato superato il milione di dichiarazioni precompilate (1.004.184) che sono state inviate nei primi 8 giorni dall’apertura dell’apposito canale.

Di questo 1.004.184 dichiarazioni dei redditi presentate in forma precompilata, in particolare, 986.641 sono 730 e, a sua volta, il 60% dei contribuenti ha deciso di utilizzare il nuovo modello 730 in modalità semplificata, il quale è stato introdotto in via sperimentale a partire da quest’anno ed il quale presenta delle nuove sezioni in chiaro senza codici e righi, ossia:

  • la sezione “famiglia”;
  • la sezione “casa”;
  • la sezione “lavoro”;
  • la sezione “spese”.

Per quanto riguarda gli accessi che sono stati effettuati in questi primi giorni dall’apertura del servizio online, poi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli accessi di login che sono stati registrati da parte del sistema a partire dal 30 aprile 2024, ovvero dalla data in cui le dichiarazioni precompilate sono state messe a disposizione ai fini della sola consultazione, sono stati circa 9 milioni e 560 mila.

A tal proposito, in particolare, sia che si voglia presentare la dichiarazione precompilata 2024 in maniera autonoma e sia che si voglia delegare un proprio familiare o una persona di fiducia l’accesso all’interno dell’area riservata presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria deve essere effettuato mediante l’utilizzo delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Modello 730/2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica i modelli e le istruzioni per la compilazione e l’invio

Modello 730/2024: con la pubblicazione del provvedimento n. 68472 del 28 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’approvazione dei vari modelli di dichiarazione dei redditi validi per l’anno in corso, per quanto riguarda il periodo di imposta 2023, che devono essere presentati da parte dei sostituti di imposta, dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e dei professionisti abilitati.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello 730/2024, nonché le specifiche tecniche per l’invio del medesimo a seconda del soggetto che effettua la presentazione ed, infine, per la scelta relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Il suddetto provvedimento dell’AdE, nello specifico, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;
  • il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni
  • il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;
  • il decreto del 31 luglio 1998, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 12 agosto 1998, così come modificato dalle seguenti normative:
    • il decreto del 24 dicembre 1999, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 306 del 31 dicembre 1999;
    • il decreto del 29 marzo 2000, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2000;
  • il decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e successive modificazioni
  • il decreto n. 164 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000;
  • la legge n. 212 del 27 luglio 2000, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
  • la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Bilancio 2016);
  • il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016;
  • la legge n. 112 del 22 giugno 2016;
  • il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
  • la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
  • il decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017;
  • il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  • il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017;
  • la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018);
  • il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • il decreto legislativo n. 142 del 28 novembre 2018, il quale dà attuazione alla direttiva UE n. 1164 del 12 luglio 2016;
  • la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
  • il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019;
  • la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020);
  • il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019;
  • il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020;
  • il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
  • la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
  • il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021;
  • il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, il quale dà attuazione all’art. 5 della legge n. 86 dell’8 agosto 2019;
  • il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021;
  • il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021;
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021;
  • il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
  • il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021;
  • il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021;
  • il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, il quale dà attuazione alla legge n. 46 del 1° aprile 2021;
  • il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021;
  • la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);
  • il decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022;
  • il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022;
  • la legge n. 99 del 15 luglio 2022;
  • il decreto legislativo n. 114 del 3 agosto 2022, il quale dà attuazione al regolamento UE n. 1238 del 20 giugno 2019;
  • il decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022
  • il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, il quale dà attuazione alla legge n. 206 del 26 novembre 2021;
  • il decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023;
  • la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • il decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 dell’11 aprile 2023;
  • il decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 18 luglio 2023;
  • il decreto interministeriale del 1° agosto 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023;
  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024);
  • il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024;
  • il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024, il quale è stato pubblicato sul proprio sito web ufficiale il 16 gennaio 2024 e con il quale è stata approvata la Certificazione Unica 2024.

Modello 730/2024: approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi

Tramite il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione dei seguenti modelli:

  • il modello 730/2024;
  • il modello 730-1;
  • il modello 730-2;
  • il modello 730-3;
  • il modello 730-4 e il modello 730-4 integrativo;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Dichiarazione dei redditi 2024, online le bozze dei modelli: come cambiano il 730 e il Modello Redditi

Le nuove bozze dei modelli 730 e Modello Redditi, per la dichiarazione dei redditi del 2024, sono online, sul portale dell’Agenzia delle entrate.

L’ente ha reso note il file pdf delle bozze dei modelli dichiarativi che i contribuenti dovranno utilizzare per dichiarare al Fisco entrate, uscite e spese detraibili del 2023.

Nel testo, andremo ad analizzare le bozze dei modelli 730 e Redditi, spiegando cosa cambia e quali sono tutte le novità del 2024.

Cosa cambia nel Modello 730/2024 e nel Modello Redditi PF?

La bozza del Modello 730 e del Modello Redditi PF del 2024 sono state pubblicate sul portale dell’Agenzia delle entrate, lo scorso 22 dicembre 2023, insieme alle relative istruzioni di compilazione da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa.

Inoltre, sono state pubblicate le bozze anche della Certificazione unica, IVA, IRAP e 770.

Come sempre, il 730 deve essere presentato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati e il Modello Redditi Persone Fisiche dai lavoratori autonomi.

Ci sono alcune novità, in merito alle nuove regole sulla tassazione agevolata delle mance: nel caso di redditi non superiori a 50.000 euro, le somme sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef al 5%, con tetto massimo del 25% del reddito percepito nell’anno per il lavoro svolto.

Inoltre, evidenziamo anche le novità della ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo. In merito al lavoro sportivo nell’area dilettantistica non vengono considerati base imponibile i redditi fino a 15.000 euro annui.

Il modello tiene anche conto della riduzione dell’importo massimo per la detrazione relativa al bonus mobili ed elettrodomestici, ma anche novità relative alla disciplina delle criptovalute. Da non dimenticare neppure le modifiche al regime forfettario del 2024 e alla flat tax incrementale.

Cosa cambia per le Partite Iva

Ci sono alcune novità anche per i contribuenti titolari di Partita Iva. Il Decreto prevede che, nel 2024, le Partite Iva potranno utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Parliamo di una novità sperimentale che dovrebbe trovare conferma anche negli anni successivi.

Rimane da vedere quali saranno gli effettivi vantaggi. Comunque, cambieranno anche le scadenze per la consegna della dichiarazione dei redditi. Non più il 30 novembre, come è avvenuto negli anni passati per le Partite Iva, ma la scadenza sarà fissata al 30 settembre 2024.

Sono stati rimodulati anche i quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

Cosa cambia per i lavoratori dipendenti e per i pensionati

Non mancano le novità per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che presentano il modello 730/2024. Dal prossimo anno sarà possibile verificare i dati raccolti dall’Agenzia delle entrate prima di presentare la dichiarazione dei redditi. Si attendono istruzioni più dettagliate per l’accesso a questi dati.

Inoltre, sempre a partire dal 2024, potranno utilizzare il 730 tutte le persone fisiche non titolari di Partita Iva, per qualsiasi tipologia di reddito. Così, non sarà più obbligatorio, almeno in alcuni casi, utilizzare il Modello Redditi. In ogni caso, la scadenza resta fissata al 30 settembre 2023 e i saldi si potranno pagare a rate fino al 16 dicembre.

Come abbiamo già anticipato, nelle dichiarazioni trovano spazio anche:

  • La tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato;
  • La ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo;
  • La rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa;
  • La modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

In attesa dei modelli definitivi, sono queste tutte le novità delle bozze delle dichiarazioni dei redditi 2024.

Bozze modelli 2024: l’Agenzia delle Entrate pubblica 730, Redditi, Certificazione unica, IVA, IRAP e 770

Bozze modelli 2024: l’Agenzia delle Entrate, mediante la pubblicazione del comunicato stampa del 22 dicembre 2023, ha presentato le bozze dei vari modelli con le relative istruzioni e tutte le novità che sono previste per quanto riguarda il prossimo anno.

In sostanza, l’AdE ha pubblicato le bozze dei modelli relativi all’anno 2024, insieme alle istruzioni ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi per il prossimo anno.

In particolare, sono adesso disponibili e consultabili all’interno del sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei seguenti modelli:

  • modello 730;
  • modello Redditi persone fisiche;
  • modello 770;
  • Certificazione Unica (CU);
  • modello Redditi società di capitali;
  • modello Redditi società di persone;
  • modello Redditi enti non commerciali;
  • modello Consolidato nazionale e mondiale;
  • modello Irap;
  • modello IVA annuale.

Per quanto riguarda il prossimo anno sono tante le novità che sono state introdotte nei vari modelli per via delle riforme che sono state effettuate in merito alla disciplina relativa al lavoro sportivo e dilettantistico e all’imposizione fiscale relativa ad esso, all’imposta sul reddito delle società, alla tassazione delle criptoattività, al regime forfettario, alla flat tax incrementale e all’imposta straordinaria sul margine degli interessi delle banche.

In aggiunta alle modifiche che abbiamo appena citato, per il 2024 sono previste anche le seguenti novità:

  • la tassazione agevolata delle mance per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che operano all’interno del settore turistico;
  • l’aumento a 3.000 euro dell’importo relativo ai fringe benefit che vengono riconosciuti da parte dei datori di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • la rideterminazione della detrazione prevista per quanto riguarda i lavoratori che operano all’interno del comparto sicurezza e difesa;
  • la modifica del limite di spesa massimo ai fini del calcolo della detrazione prevista in caso di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Ma, senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo subito a vedere le bozze dei modelli 2024 ed, in particolare, tutte le novità che sono state comunicate dall’Agenzia delle Entrate.

Bozze modelli 2024: ecco quali sono tutte le principali innovazioni per quanto riguarda il modello 730 e il modello Redditi persone fisiche

Ecco quali sono tutte le novità che sono previste per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2024 ed, in particolare, relativamente alla presentazione del modello 730 e del modello Redditi persone fisiche:

  • tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato;
  • ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo;
  • rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa;
  • modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
  • novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”;
  • novità riguardanti il regime forfettario;
  • novità riguardanti il nuovo regime della tassa piatta incrementale (c.d. flat tax incrementale).

Le altre novità: Imprese, Enti e Società, Certificazione Unica, IVA, IRAP e 770

Novità modelli Imprese, Enti e società:

Novità Certificazione Unica:

Novità modello IVA:

  • rimodulati i righi dei quadri VE e VF;
  • introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari nel quadro VO.

Novità modello IRAP:

  • non imponibilità ai fini IRAP dei compensi inferiori a 85.000 euro erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo.

Novità modello 770/2024:

  • affrancamento delle quote da OICR;
  • emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV;
  • gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Scadenza Dichiarazione Redditi 2023: tutte le modalità e le scadenze

Manca solo qualche ora dalla scadenza della dichiarazione dei redditi del 2023. Per rispettare le scadenze fiscali, la tempestività è essenziale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. È ora di prestare particolare attenzione alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, fissata per giovedì 30 novembre 2023. Esaminiamo insieme le conseguenze in caso di omissione o ritardo nella presentazione del modello dei redditi.

Scadenza Dichiarazione Redditi 2023

È importante notare che i contribuenti dispongono ancora di poche ore per capire se sono obbligati all’adempimento della presentazione dei redditi o meno. Si ricorda che essere in ritardo su questo adempimento comporta sanzioni abbastanza corpose.

Attualmente, la scadenza del 30 novembre 2023, rappresenta l’ultima possibilità per mettersi in regola per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 nei termini di legge, ovvero entro il 30 settembre 2023 (sabato), slittata al 2 ottobre. Molto probabilmente, dal 2024 le scadenze per il 730 e il Modello Reddito saranno unificate; pertanto, entrambi gli adempimenti dovrebbero scadere il 30 settembre 2024. Tuttavia, se così non fosse, e quindi, in assenza di unificazione, la presentazione avrà una cadenza differenziata.

Quando si presenta dichiarazione redditi 2023?

 L’Agenzia delle Entrate, in un comunicato stampa pubblicato il 18 settembre 2023, ha spiegato i passi da seguire per inviare la dichiarazione dal proprio PC. Per il 730/2023, la scadenza cadeva il 2 ottobre, mentre per il Modello Redditi (e per il Modello Redditi correttivo del 730) la scadenza è il 30 novembre 2023. Non tutti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi del 2023; molti rientrano nei soggetti esonerati, pertanto non sono vincolati ad alcuna scadenza. Tuttavia, lo stesso non si può affermare per i soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi, la cui scadenza è fissata per il 30 novembre 2023.

 Il contribuente può avvalersi di diversi sistemi per inoltrare la dichiarazione. Infatti, può accedere alla propria dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid, Cie o Cns. All’interno del sistema applicativo web, è possibile visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già presenti. A questo punto, è sufficiente confermarli oppure modificarli utilizzando la funzione “Compilazione assistita”.

Diversamente, è possibile avvalersi dei servizi di un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro.

 Cosa succede se non si presenta la dichiarazione dei redditi?

 Se il contribuente non rispetta la scadenza per la presentazione del Modello Redditi, dispone di altri 90 giorni per regolarizzare la propria posizione. Pertanto, può trasmettere la dichiarazione entro il 28 febbraio 2024.

Tuttavia, è bene sapere che per il ritardo nella presentazione sarà applicata una sanzione di 25 euro come ravvedimento. Tale sanzione dovrà essere regolarmente pagata tramite il Modello F24 con il codice tributo 8911.

Se il contribuente dispone di crediti d’imposta, può portare in compensazione la sanzione.

In merito alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, si riportano le disposizioni normative contenute nell’articolo 1 del D. Lgs. n. 471/1997:”

  • nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro;
  • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro;
  • se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
  • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.