Ultime notizie sul fondo trasporto pubblico, come pubblicato dall’Inps nella circolare n. 38 del 27 febbraio 2024. La legge del 30 dicembre 2021, n. 234, ha apportato significative modifiche al sistema di ammortizzatori sociali in vigore, mirando a una maggiore inclusione e protezione dei lavoratori mediante l’introduzione di nuove disposizioni. Entrata in vigore il 1° gennaio 2022, questa legge ha riformato il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, estendendo la platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali, le causali di intervento e le condizioni per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinari che straordinari. In particolare, si è puntato a rafforzare le tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), sottolineando l’importanza di adeguarsi alle nuove disposizioni entro date stabilite per garantire una copertura uniforme e adeguata ai lavoratori del settore.
Fondo trasporto pubblico: le novità apportate
La circolare INPS del 27 febbraio 2024, n. 38, ha chiarito gli aspetti operativi e le novità introdotte dalla legge, in particolare per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Questo Fondo è stato concepito per assicurare tutele economiche e formative al personale, ampliando la sua applicabilità a tutte le aziende del settore trasporto pubblico che occupano almeno un dipendente.
Tra le novità di rilievo vi è l’estensione della durata e della misura dell’assegno di integrazione salariale, l’introduzione di prestazioni integrative e di programmi formativi, nonché la regolamentazione del meccanismo del tetto aziendale. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore protezione ai lavoratori in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, offrendo al contempo opportunità di formazione e sostegno economico in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico: tipologie prestazioni offerte e accessibilità
Il Decreto Interministeriale del 29 agosto 2023 ha ampliato le prestazioni offerte dal Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico, introducendo una serie di misure di supporto per i lavoratori del settore. Tra queste, si evidenziano:
- Erogazione di assegni di integrazione salariale per coloro che subiscono riduzioni dell’orario di lavoro o sospensioni temporanee dell’attività;
- Finanziamento di piani di riconversione o riqualificazione professionale;
- Erogazione di prestazioni integrative della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Inoltre, sono previsti assegni straordinari per il sostegno al reddito per i lavoratori prossimi alla pensione. L’accesso a tali prestazioni è regolato da specifiche procedure, delineate negli accordi collettivi nazionali e nella legislazione vigente.
Fondo trasporto pubblico: beneficiari e ambito di applicazione
Le prestazioni sono destinate a un’ampia categoria di lavoratori del settore trasporto pubblico, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, ad eccezione dei dirigenti. L’accesso alle prestazioni non è limitato da requisiti di anzianità lavorativa, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari. Il decreto ha inoltre introdotto modifiche significative riguardanti il cosiddetto “tetto aziendale“, ovvero il limite massimo erogabile per le prestazioni integrative della NASpI, delineando un quadro più flessibile e adeguato alle esigenze attuali del mercato del lavoro.
Prestazioni ordinarie: assegno di integrazione salariale e durata dell’intervento
Una delle misure chiave introdotte riguarda l’assegno di integrazione salariale, destinato ai lavoratori che affrontano periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Questa prestazione si basa su criteri ben definiti, che valutano le domande in base alle causali d’intervento, sia ordinarie che straordinarie.
La misura dell’assegno di integrazione salariale è calcolata in relazione alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in attività, garantendo un sostegno concreto durante i periodi di inattività forzata.
Inizio modulo
Il Decreto Interministeriale del 29 agosto 2023 stabilisce limiti precisi per la durata dell’assegno di integrazione salariale, variabili in base alla dimensione aziendale.
- Aziende fino a 5 dipendenti: durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- Aziende da 6 a 15 dipendenti: durata massima di 26 settimane nello stesso periodo;
- Aziende con più di 15 dipendenti: durata variabile, come segue:
- 26 settimane per causali ordinarie;
- 24 mesi per riorganizzazione aziendale;
- 12 mesi per crisi aziendale;
- 36 mesi per contratti di solidarietà.
Il contributo addizionale
Il decreto introduce anche un meccanismo di contributo addizionale, il cui tasso varia in funzione dell’importo delle prestazioni richieste rispetto alla contribuzione ordinaria annua. Il range va dall’1,5% per richieste non superiori a quattro volte il contributo ordinario, fino al 12% per richieste che superano sei volte il contributo annuo. Questo meccanismo mira a bilanciare il carico finanziario sul Fondo, garantendo al contempo le risorse necessarie per sostenere i lavoratori in situazioni di bisogno.
Procedura di autorizzazione e pagamento
L’erogazione delle prestazioni è subordinata all’autorizzazione da parte del Comitato amministratore del Fondo e all’adempimento delle procedure informative sindacali previste dalla legislazione vigente. Dopo l’autorizzazione, i pagamenti sono gestiti direttamente dai datori di lavoro, i quali possono richiedere il rimborso all’INPS entro termini specifici per evitare la decadenza del diritto al rimborso.
Prestazioni integrative della NASpI
Il Decreto Interministeriale del 29 agosto 2023 ha introdotto l’erogazione di prestazioni integrative della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), destinata ai lavoratori in caso di cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per motivi aziendali. Questa integrazione garantisce un sostegno aggiuntivo, aumentando il massimale della NASpI di 250 euro mensili, per tutta la durata di percezione della stessa, assicurando così un supporto economico più robusto ai lavoratori colpiti da crisi occupazionale.
Per accedere a queste prestazioni integrative, i lavoratori devono aver già ottenuto il diritto alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni aziendali. L’integrazione viene erogata per l’intera durata della NASpI e segue le stesse regole di sospensione, compatibilità e decadenza della NASpI originaria. Le domande per l’accesso a queste prestazioni devono essere presentate seguendo le procedure stabilite dalle delibere del Comitato amministratore del Fondo, garantendo così un processo chiaro e strutturato per i beneficiari.
Per finanziare questa prestazione integrativa, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo integrativo mensile, calcolato in relazione all’importo dell’integrazione NASpI. Questo contributo assicura la copertura finanziaria necessaria per garantire il sostegno aggiuntivo ai lavoratori. Inoltre, il Fondo supporta anche programmi di riconversione o riqualificazione professionale, offrendo opportunità formative a lavoratori inseriti in piani di transizione, in collaborazione con fondi regionali o europei, per promuovere l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze in risposta alle esigenze del mercato del lavoro.