L’imposta di bollo rappresenta un obbligo fiscale per la fattura elettronica con importi esenti da IVA superiori a 77,47 euro. Questa disposizione coinvolge sia le aziende che i professionisti, incidendo direttamente sulla gestione fiscale e amministrativa delle imprese. La mancata osservanza di questa normativa comporta l’applicazione di sanzioni, tuttavia, esistono procedure come il ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione.
Imposta di bollo fattura elettronica: il Decreto Crescita e le modifiche al ravvedimento operoso
Il Decreto Crescita, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, ha introdotto significative modifiche alla gestione dell’imposta di bollo, in particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso. Questa normativa prevede che, in caso di mancato o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate notifichi al contribuente l’ammontare dell’imposta, una sanzione ridotta e gli interessi dovuti. Il contribuente ha quindi 30 giorni per effettuare il pagamento, al fine di evitare ulteriori azioni legali.
Imposta di bollo fattura elettronico: si applica anche al regime forfettario
Dal 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario sono tenuti a emettere fatture elettroniche e a calcolare l’imposta di bollo dovuta per ogni fattura con importo superiore a 77,47 euro. Questo addebito non solo rappresenta un obbligo fiscale, ma contribuisce anche alla formazione del reddito dell’azienda o del professionista, influenzando così la base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Imposta di bollo fattura elettronica: modalità di pagamento
Per le fatture elettroniche, il versamento dell’imposta di bollo può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui l’utilizzo di contrassegni (per le fatture cartacee), modalità virtuali, o direttamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Queste opzioni offrono flessibilità ai contribuenti, garantendo al tempo stesso la conformità alle disposizioni fiscali.
Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire tramite modello F24 o attraverso i servizi di internet banking, seguendo un calendario fiscale ben definito che prevede scadenze specifiche in base all’ammontare dell’imposta dovuta. È fondamentale utilizzare i corretti codici tributo per ciascun trimestre, per garantire che il pagamento sia correttamente attribuito all’obbligazione fiscale del contribuente.
Nella tabella seguente i codici tributo da utilizzare associati a ogni singolo trimestre:
CODICE TRIBUTO | TRIMESTRE DI VERSAMENTO |
2521 | 1° |
2522 | 2° |
2523 | 3° |
2524 | 4° |
Calendario fiscale: tutte le scadenze da ricordare
Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo variano in base all’importo totale dovuto e al trimestre di riferimento. Recentemente, il Decreto Semplificazioni ha introdotto modifiche alle scadenze, allo scopo di facilitare la gestione amministrativa delle imprese. Queste scadenze sono essenziali per garantire la conformità fiscale e evitare sanzioni. Per quanto riguarda l’anno precedente, l’ultima scadenza è caduta il 28 febbraio, giorno di versamento dell’imposta di bollo per il IV trimestre.
Le altre scadenze sono state il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Il mancato, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta di bollo comporta l’applicazione di sanzioni specifiche. La legge prevede però la possibilità di ridurre tali sanzioni attraverso il ravvedimento operoso, una procedura che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo vantaggioso, riducendo l’importo delle sanzioni dovute.
In particolare, la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 stabilisce le sanzioni per il mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo.
Se l’imposta è assolta tramite contrassegno, la sanzione varia dal 100 al 500% dell’imposta dovuta. In alternativa, la sanzione è del 30% dell’importo non versato, ridotta alla metà se il pagamento è effettuato entro 90 giorni, e ulteriormente ridotta ad 1/15 per giorno di ritardo se effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
Il Decreto Crescita introduce che, per le fatture elettroniche, in caso di omesso o insufficiente versamento, la sanzione, comunicata dall’Agenzia delle Entrate insieme all’imposta e agli interessi dovuti, è ridotta ad 1/3 se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla comunicazione. Il mancato pagamento entro questo termine comporta l’iscrizione a ruolo definitiva.
Per le fatture elettroniche dal 1° gennaio 2021, la riduzione ad 1/3 si applica anche alle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, con specifiche percentuali di riduzione basate sul ritardo del pagamento. Importante notare che la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate impedisce l’applicazione del ravvedimento operoso, disponibile solo prima dell’invio dell’avviso e da eseguirsi entro 30 giorni.